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La nuova disciplina sulla responsabilità civile dei magistrati, ai sensi della legge 27 febbraio 2015 n. 18

toga sdraiata

di Antonio Vetro
Presidente on. della Corte dei conti

La normativa previgente sulla responsabilità civile dei magistrati.
Il codice di procedura civile del 1865, nell’art. 783,  limitava la responsabilità civile del giudice alle ipotesi di “dolo, frode o concussione” e “denegata giustizia”. Su analoghe basi si fondava la disciplina prevista dal codice di procedura civile del 1940 negli artt. 55, 56 e 74. Con l’avvento della Costituzione, è stato stabilito dall’art. 28 Cost. che i funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici siano direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti e che in tali casi la responsabilità civile si estenda allo Stato e agli enti pubblici. Questo precetto è stato interpretato dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 88/1963, nel senso che la responsabilità dello Stato può esser fatta valere anteriormente o contestualmente con quella dei funzionari e dei dipendenti, non avendo carattere sussidiario. Mentre il t.u. 10 gennaio 1957 n. 3, in attuazione dell’art. 28 della Costituzione, ha reso gl’impiegati civili dello Stato direttamente responsabili dei “danni ingiusti” cagionati nell’esercizio delle loro attribuzioni per dolo o colpa grave, per i magistrati è rimasta ferma la previgente disciplina, costituente ius singulare, posta dai citati artt. 55, 56 e 74 c.p.c..

Con sentenza n. 2/1968, nella vigenza di tali articoli, la Consulta ha precisato che l’art. 28 della Costituzione, con l’espressione “funzionari e dipendenti” dello Stato, ha inteso riferirsi anche ai magistrati, ma che il principio generale, stabilito dall’art. 28, della responsabilità diretta dei pubblici dipendenti, compresi i magistrati, non escludeva, stante il rinvio alle leggi ordinarie, che tale responsabilità fosse disciplinata in modo differenziato per categorie e per situazioni. La particolarità della funzione giurisdizionale e la posizione super partes del magistrato legittimavano quindi la previsione di condizioni e limiti alla sua responsabilità.

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