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La relazione del Presidente Mario Nispi Landi in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2022 della Corte dei conti dell’Abruzzo

L’AQUILA, 11 MARZO 2022 

CONSIDERAZIONI GENERALI: LA GIUSTIZIA AL TEMPO DEL COVID 

Un sentito ringraziamento a tutti i presenti alla odierna cerimonia.
Riferire sull’attività svolta nel 2021 da questa Sezione, nel perdurare dell’emergenza sanitaria, che tutti auspichiamo in via di definitivo superamento, e, nel contesto internazionale che vede l’aggressione ad una Nazione europea vicina, non solo geograficamente, all’Italia, non vuole e non può essere la consueta elencazione statistica dell’attività svolta, dei giudizi conclusi, delle più rilevanti questioni giuridiche affrontate, accompagnata da inevitabili considerazioni critiche sulla consistenza numerica dell’organico dell’ufficio, quanto piuttosto una doverosa testimonianza del fatto che anche in una situazione emergenziale abbiamo fatto, e faremo anche nell’anno da poco iniziato, il nostro dovere.

Fare il proprio dovere senza inutili e retoriche autoproclamazioni di eroismo: è questo il miglior omaggio che ognuno di noi può rendere alle tante, troppe, vittime della pandemia. Fra le Regioni italiane, l’Abruzzo ha pagato e sta pagando un prezzo altissimo all’emergenza sanitaria. I dati aggiornati all’inizio del mese di marzo mostrano come, su una popolazione complessiva di circa 1 milione 300.000 abitanti, 263.000 sono state le persone colpite dal virus, di cui quasi 187.900 fortunatamente guarite; dall’ inizio della pandemia i decessi sono stati quasi 3000.

Dati raddoppiati rispetto all’anno scorso che evidenziano come le ultime varianti della malattia abbiano trovato in Abruzzo terreno particolarmente fertile per la loro diffusione.

Colpisce il dato relativo ai tamponi effettuati, oltre 5 milioni, a testimonianza dell’enorme sforzo organizzativo effettuato dalle Strutture sanitarie della Regione.

La situazione sembra tuttavia notevolmente migliorata nell’ultimo periodo; forte è allora l’auspicio che il prossimo anno si possa tornare a lavorare in un contesto decisamente migliorato.

Proprio facendo appello all’ottimismo della volontà, al termine della presente cerimonia abbiamo organizzato, nel pieno rispetto delle ancora vigenti normative di sicurezza, un momento di incontro conviviale, al quale tutti i presenti sono invitati a partecipare. Nonostante la pandemia, nel corso del 2021, grazie all’impegno di tutto il personale della Sezione, approfittando anche di un ambiente logistico idoneo oltreché di assoluto pregio estetico, la Sezione, a partire dal mese di aprile ha svolto le udienze di responsabilità in presenza delle parti interessare e con una limitata apertura anche al pubblico.

Come già osservato nella relazione dello scorso anno, il processo scritto utilizza una modalità di comunicazione “fredda”, cristallizza le posizioni delle parti ai contenuti delle memorie difensive e rende il giudizio asettico, privo di passione. Tali limiti non sono superati neppure dallo svolgimento del processo tramite sessione telematica, che pure consente di attualizzare il confronto con tutte le parti in causa. 

Il giudizio si svolge comunque in camera di consiglio sia pur con la presenza (telematica) delle parti.

L’esclusione della comunità in nome della quale la giustizia è amministrata deve essere limitata a circostanze eccezionali e temporanee. Nei Paesi anglosassoni è fondamentale e inalienabile il diritto dell’imputato di partecipare personalmente, in modo composto, alle udienze che lo riguardano, e di osservare da vicino il Collegio chiamato a decidere della sua sorte. 

Ad avviso di chi vi parla, un processo senza la presenza delle parti, se da un lato realizza in pieno la definizione aristotelica del diritto come “ragione priva di passioni”, dall’altro rischia di alimentare quelle correnti di pensiero della cosiddetta “giustizia predittiva” che si rifanno alla fondata previsione dell’esito dei processi attraverso il confronto tra le argomentazioni scritte delle parti e gli orientamenti prevalenti della giurisprudenza e della dottrina. C’è addirittura chi ipotizza la possibilità, nel breve-medio periodo, tenendo conto delle attuali facilitazioni nel reperimento di precedenti giurisprudenziali, di sostituire i giudici con un algoritmo, a beneficio della certezza del diritto e della correntezza del giudizio. 

La presenza fisica delle parti dà tutt’ora evidenza al fatto che il Diritto non è solo una tecnica decisionale, ma anche e soprattutto storia, umanità e passione. 

******* 

Rivolgo un doveroso saluto a tutte le Autorità civili presenti, al Presidente della regione Abruzzo, al Sindaco dell’Aquila, al Prefetto, ai rappresentanti delle Forze dell’Ordine e della Guardia di Finanza, che opera in costante collaborazione con la Procura contabile presso questa Sezione. 

Un sincero augurio di buon lavoro all’Avvocatura Generale dello Stato, che ha la fortuna di condividere con noi la sede presso la quale si svolge la presente cerimonia.

Un doveroso riconoscimento al ruolo ed alla funzione degli avvocati del Libero Foro.

Piero Calamandrei, in un famoso libello (Elogio dei giudici scritto da un avvocato) affermava, fra l’altro, che “il segreto della Giustizia risiede in una sempre maggiore vicinanza umana tra avvocati e giudici nella lotta contro il dolore. Il processo (e non solo quello penale) è già di per sé una pena, non solo per le parti, pena che giudici e avvocati possono alleviare solo operando, nel rispetto dei ruoli, ma in modo concorde, all’obiettivo di rendere giustizia”. 

Un giurista del Cinquecento, Prospero Farinacci, era solito affermare che la spada, simbolo della giustizia insieme alla bilancia, ha una particolare caratteristica: è priva di manico, e va impugnata direttamente per la lama, con la conseguenza che anche chi la maneggia, viene non solo metaforicamente, ferito. 

Ad oltre 70 anni di distanza, dallo scritto di Calamandrei, il Presidente emerito della Corte di Cassazione Francesco Marzano ha scritto, da giudice, un elogio degli Avvocati. “Le due professioni” – osserva Marzano – “sono profondamente diverse ma non contrapposte, il processo non è un duello e nemmeno una rissa. Tra Giudice e Avvocato non deve esserci alcun rapporto di antagonismo, ma solo empatia nel reciproco rispetto dei ruoli e nella consapevolezza del comune operare per il perseguimento di una decisione giusta, umanamente appagante”. 

Interpretando lo spirito degli autori sopracitati, forte e prioritario sarà sempre il mio impegno affinché i processi presso questa Sezione si svolgano nel pieno rispetto del contraddittorio e del principio “della parità delle armi”.

All’odierna Cerimonia partecipano, come è giusto, anche i Colleghi del Controllo. L’attribuzione ad un unico corpo magistratuale di funzioni giurisdizionali e di controllo in materia di finanza pubblica è una delle peculiari caratteristiche dell’ordinamento italiano, fin dalla istituzione della Corte dei conti, la prima magistratura italiana con giurisdizione estesa a tutto il territorio del da poco proclamato Regno d’Italia. 

Controllo e Giurisdizione rappresentano due indispensabili momenti per la verifica della legalità finanziaria e della proficuità della spesa pubblica. Il passaggio dei Magistrati dall’una all’altra funzione arricchisce la professionalità assicurando una conoscenza a tutto tondo del funzionamento delle Amministrazioni Pubbliche e delle persone che vi operano. 

I recenti interventi normativi, connessi con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, attribuiscono ulteriori innovativi compiti di controllo e consultivi alla Corte dei conti, allo scopo di garantire il rispetto degli obiettivi, alla base della attribuzione di ingenti risorse provenienti dall’Unione Europea, compiti per le articolazioni territoriali della magistratura destinati ad aggiungersi a quelli già previsti nel riformato Testo Unico degli Enti Locali. 

Un saluto particolare al Consigliere Stefano Grossi, da poco assegnato a questa Sezione giurisdizionale in sostituzione del collega Gerardo de Marco, per tanti anni colonna portante della Sezione, che ha voluto essere presente all’odierna cerimonia. Il collega Grossi, che in precedenza ha lavorato per un lungo periodo presso una Procura regionale, testimonia come, allorché la cultura della giurisdizione è il faro del concreto operare, non vi possa e non vi debba essere alcun timore nel passaggio dalla funzione requirente a quella giudicante. 

Come di consueto, la presente Cerimonia è seguita da giornalisti di importanti testate nazionali e locali, attenti, questi ultimi a seguire con professionalità e passione lo svolgimento delle attività istituzionali sul territorio.

Il “tribunale dell’opinione pubblica”, la voce del Popolo, rappresenta un doveroso corollario al principio illuministico della divisione dei poteri, per evitare che il governo della maggioranza degeneri in una oligarchia priva di controllo. 

L’organizzazione della presente cerimonia è il risultato dell’impegno di tutto il personale amministrativo della Sezione, che con la sua attività si è guadagnato sul campo la stima e la gratitudine da parte mia e dei miei predecessori. Come ho già avuto modo di osservare nelle relazioni inaugurali degli anni giudiziari trascorsi, la Corte nasce come organizzazione composta da un numero limitatissimo di Magistrati, che operavano in stretta collaborazione con personale amministrativo sceltissimo, composto dai migliori funzionari pubblici che operavano nelle diverse Amministrazioni. 

Ancora oggi la loro presenza è assolutamente determinante.

Un particolare apprezzamento al lavoro svolto dalla dottoressa Pluchinotta, da poco nominata, a seguito di pubblico concorso, dirigente del SAUR – struttura di supporto organizzativo a tutti gli Uffici della Corte dei conti che operano in Abruzzo – che ha iniziato la nuova esperienza con dedizione ed impegno e che molto si è spesa, in collaborazione con gli altri funzionari, per l’organizzazione della presente cerimonia. 

Noto con piacere una forte presenza, fra i partecipanti, dell’universo femminile; sia pure con ritardo rispetto all’otto marzo, formulo allora un sincero augurio per un rapido e pieno raggiungimento in Italia di un’effettiva parità di genere.

L’ADMI, Associazione Donne Magistrato Italiane, in un recente documento, con riferimento alla situazione internazionale, ha condannato ogni forma di interferenza nella vita politica di Paesi sovrani, in violazione dei principi di autodeterminazione dei Popoli e l’uso illegittimo della forza armata, auspicando una pronta ripresa delle trattative politiche e del dialogo per ristabilire al più presto la pace. 

In questi momenti di tensione internazionale è particolarmente importante l’impegno delle donne che operano nelle Istituzioni affinché prevalgano i valori dell’accoglienza, dell’inclusione e della solidarietà e non l’ostentazione muscolare della forza, la violenza e la prevaricazione. 

******* 

Prima di passare ad una disamina dell’assetto organizzativo della Sezione e delle principali questioni giuridiche affrontate, ritengo utile esporre alcune brevi riflessioni di carattere generale.

Il contesto emergenziale della pandemia rende ancor più significativa e doverosa l’attività della Corte dei conti, al centro e sul territorio. In una situazione di emergenza le scarse risorse disponibili devono essere utilizzate nel miglior modo possibile. Non sono tollerabili sprechi attribuibili a negligenza o comunque colpa grave di pubblici dipendenti, o peggio ancora illeciti arricchimenti a scapito dei necessari interventi da effettuare in favore dei Cittadini. L’analisi della casistica dei giudizi di responsabilità nel decorso esercizio 2021, ma anche degli anni precedenti, mostra come le questioni esaminate dal Collegio riguardano essenzialmente ipotesi di negligenza, scarsa professionalità, difetto di attenzione, mancato perseguimento dell’interesse pubblico, piccoli episodi di corruzione o di abuso d’ufficio. 

L’analisi della predetta casistica mi ha fatto venire in mente le riflessioni di Hannah Arendt, una delle più importanti studiose delle cause del genocidio e della nascita dei regimi totalitari, sulla cosiddetta “banalità del male”: “Il male”- osserva la Harendt – “a volte non ha niente di grandioso, si cela nella superficialità di azioni compiute senza pensare, dietro frasi fatte e luoghi comuni, l’imitazione del comportamento altrui, senza odio, senza fanatismi, semplicemente senza pensare. Uomini come noi, né demoniaci né mostruosi, incapaci di discernere le conseguenze spesso terribili delle loro azioni, che appaiono e si auto reputano assolutamente normali”. 

Si tratta, purtroppo, di un cattivo esempio che fa proseliti, che viene seguito, alimentando una complessiva disistima nei confronti delle Istituzioni.

Come recita un proverbio dei nativi americani “fa più rumore un albero che cade di una foresta che cresce”. 

Un frutto andato a male copre il profumo altrimenti inebriante di tanti frutti sani.

Occorre, allora, grande fermezza nel reprimere questi comportamenti, con la consapevolezza, peraltro, che il processo e la condanna intervengono sempre e soltanto a cose fatte, e l’irrogazione di una giusta sanzione non basta a riparare le conseguenze.

Appare necessaria, allora, una profonda opera educativa di recupero dei valori, sollecitare una forte disistima verso chi, anche se all’apparenza normale, non compie fino in fondo il proprio dovere. La corruzione, come giustamente osservato da Papa Francesco, in uno stile colloquiale e popolare, “puzza”, manda cattivo odore, connota negativamente chi la compie, anche se all’apparenza si tratta di una persona come noi e non di un grande criminale. L’unico antidoto alla banalità del male è quello di sfruttare ogni occasione per dare adeguato risalto alla banalità del bene, al proficuo lavoro, all’impegno della maggioranza dei pubblici dipendenti, che, anche in periodi emergenziali, svolgono i compiti loro assegnati con disciplina e onore, secondo i precetti costituzionali.

Amplifichiamo tutti insieme, fino a renderlo assordante, il rumore della foresta che cresce.

ASSETTO ORGANIZZATIVO DELLA SEZIONE 

Premesso quanto sopra mi siano consentite alcune annotazioni organizzative in merito al funzionamento della Sezione.

Attualmente l’organico dei Magistrati è composto solo da tre Giudici. Ciò determina un aggravio di carico per i giudizi monocratici svolti esclusivamente da due Magistrati, e può comportare delicati problemi di integrazione del Collegio per le udienze di responsabilità, allorché uno dei Giudici si trovi in una situazione di incompatibilità, con particolare riferimento ai conti giudiziali, per i quali il Magistrato Istruttore non può far parte del Collegio. Il personale della Sezione ha operato in regime di smart working, secondo le misure organizzative previste dalla normativa emergenziale e delle Circolari del Segretario generale. È stata comunque assicurata la presenza in sede di almeno quattro unità di personale al giorno per consentire i depositi e il servizio postale, evitando così qualsiasi tipo di ritardo delle procedure; è stato altresì assicurato il completamento della formazione del personale in comando, in affiancamento al personale di ruolo e dei nuovi assegnati alla Sezione. 

In particolare, sono state gestite “da remoto” tutte le attività di Segreteria e/o amministrative, con esclusione di quelle connesse allo svolgimento delle udienze per responsabilità amministrativo contabile, che si svolgono “in presenza”, e di quelle connesse alle udienze pensionistiche, nell’ipotesi che le parti abbiano richiesto lo svolgimento “in presenza” dell’udienza. Vengono svolte in presenza anche le attività di Segreteria connesse al deposito o alla richiesta di visionare atti, ove le parti non intendano utilizzare gli strumenti informatici messi a disposizione dall’Istituto, e tutti i servizi ausiliari. 

A seguito della sottoscrizione dei nuovi accordi individuali è stato predisposto un piano settimanale delle presenze che assicura una percentuale minima di presenza pari al 50% del personale, calcolata su base mensile.

La Segreteria è sempre comunque, raggiungibile da parte dell’utenza grazie all’attivazione del servizio di deviazione chiamate ai cellulari di servizio del personale. Tutti i contatti sono stati pubblicati sulla pagina Internet della Corte dei conti riservata alla regione Abruzzo. 

Il personale è dotato dei necessari strumenti informatici, in modo da assicurare la piena operatività di tutti i settori, consentendo all’utenza esterna di raggiungere agevolmente i servizi della Sezione.

La risposta organizzativa della Sezione ha consentito di svolgere regolarmente le udienze in materia di responsabilità con la presenza fisica dei rappresentanti delle parti, con misure di cautela tali da garantire la sicurezza del personale e dell’utenza esterna o nei momenti di massima restrizione, con lo svolgimento delle stesse in videoconferenza mediante l’utilizzo della piattaforma Teams. 

Anche la trattazione dei giudizi in materia pensionistica si è svolta in modo regolare, con due udienze al mese per ciascun magistrato, con le modalità procedurali previste dalla normativa Covid, e su richiesta della parte, in presenza fisica o in videoconferenza.

Per le attività di segreteria, lo smart working ha ulteriormente incentivato, sia nel settore del contenzioso pensionistico che dei giudizi in materia di responsabilità, il processo di dematerializzazione, infatti – già da anni, abbandonato il sistema delle notifiche a mezzo Ufficiale Giudiziario a seguito della introduzione della Posta Elettronica Certificataper tutte le comunicazioni di cancelleria – tutto il personale addetto è impegnato nel processo di digitalizzazione del fascicolo di causa. 

Tutti i documenti di causa, relativi ai giudizi in discussione, sono stati dematerializzati e resi disponibili nella piattaforma GiuDiCo.

Il personale della Segreteria utilizza anche la piattaforma informatica SharePoint per lo scambio di informazioni, documenti e file all’interno dell’ufficio e con i magistrati, nonché per la predisposizione e lo scambio dei file da trasmettere tramite P.E.C. 

In tal modo è garantita la condivisione, in tempo reale ed in maniera selettiva, di informazioni e documenti per qualsiasi utente abilitato.

Questa modalità, già in uso da tempo presso la Sezione, si è rivelata di grande ausilio in questo periodo emergenziale di lavoro a distanza. 

Per la resa dei conti giudiziali viene utilizzato il sistema informativo SIRECO, che si avvale di un’anagrafe informatica degli agenti contabili alimentata ed aggiornata costantemente a cura degli stessi Enti soggetti alla giurisdizione contabile.

Il potenziamento e la sollecitazione ad un maggiore utilizzo del sistema SIRECO, da parte delle Amministrazioni tenute alla resa del conto giudiziale, è oggetto di un progetto incentivante, che ha riguardato il personale per la II area. 

Il personale interessato (referenti informatici, personale di segreteria di II area e revisori) ha accolto favorevolmente e messo in opera le innovazioni telematiche.

Nel settore dei conti giudiziali sono stati costituiti gruppi di lavoro, sotto la direzione dei magistrati relatori, che riuniscono revisori ed addetti, per l’approfondimento di istruttorie e per lo studio delle tematiche di revisione. Questo tipo di organizzazione del lavoro è finalizzata ad un incremento della qualità della revisione e della quantità dei conti revisionati. 

Nel corso del 2021 un ulteriore Progetto incentivante ha riguardato, in attuazione della normativa sulla privacy, la ripubblicazione delle sentenze nella Banca Dati Internet della Corte dei conti, depurata dei riferimenti ingiustificati a persone e a dati sensibili. 

LE INNOVAZIONI LEGISLATIVE E GIURISPRUDENZIALI RIGUARDANTI LA CORTE DEI CONTI 

Il 2021 è stato interessato dall’applicazione della norma contenuta nel disposto dell’art. 21 del decreto-legge n. 76 del 2020, che ha limitato per il predetto anno la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in caso di condotta cosiddetta “commissiva”, ai casi in cui la produzione del danno è dolosamente voluta, lasciando inalterato il requisito della colpa grave solo per i danni cagionati da omissione o inerzia. 

L’intenzione del legislatore era quella di predisporre strumenti per evitare il fenomeno della cosiddetta “burocrazia difensiva”, superando la “paura della firma”.

La Corte costituzionale, in una pronuncia riguardante la ridefinizione del reato di abuso di ufficio (sentenza n. 8 del 18 gennaio 2022), ha sottolineato, in un obiter dictum, come la norma all’esame andava letta in combinato disposto con le introdotte limitazioni alla perseguibilità del danno erariale: il “timore” di essere perseguiti dal giudice penale o da quello contabile potrebbe infatti tradursi in una fonte di inefficienza e immobilismo, in un ostacolo al rilancio economico del Paese, che nell’attuale contesto richiede, al contrario, una Pubblica Amministrazione più dinamica ed efficiente. 

Non posso che concordare con quanto affermato dal Presidente Carlino, in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario della Corte dei conti, sul fatto che, al di là delle enunciate intenzioni, il recente intervento legislativo, sia pur limitato nel tempo, comporta il rischio concreto di un complessivo abbassamento della soglia di attenzione per l’oculata gestione delle risorse pubbliche. 

Gli obiettivi voluti dal legislatore potrebbero, del resto, essere perseguiti attraverso strumenti giuridici diversi, quali ad esempio una più puntuale perimetrazione della colpa grave, così da realizzare un giusto equilibrio tra esigenze di semplificazione e di accelerazione dell’attività amministrativa. Potrebbero inoltre essere definite specifiche ipotesi di responsabilità professionale, relativamente a forme di gestione di rilevante complessità. 

Va ricordato, in ogni caso, che istituto tipico del giudizio di responsabilità è il cosiddetto “potere riduttivo dell’addebito”, che potrebbe essere reso obbligatorio in ipotesi in cui il danno sia imputabile, nel suo complesso, anche a difetti di organizzazione degli uffici coinvolti.

La responsabilità amministrativa deve divenire motivo di stimolo al corretto operare, e non essere vista come una sorta di disincentivo ad un pronto e rapido intervento. 

Si tratta, tuttavia, di un segnale forte da parte del legislatore, da tenere in debito conto per un ancor maggiore equilibrato svolgimento delle nostre funzioni. Il processo, come detto, ha sempre e comunque un costo, e anche l’eventuale assoluzione ed il rimborso delle spese legali ristorano solo in parte le persone coinvolte. 

Numerose sono state le pronunce della Corte di cassazione, anche recenti, in materia di giurisdizione della Corte dei conti. Particolarmente significativa, da ultimo, una recentissima ordinanza delle Sezioni Unite, con la quale è stata affermata la giurisdizione della Corte dei conti nell’ipotesi di illegittima percezione di contributi pubblici finalizzati ad uno scopo predeterminato. 

Ad avviso della Corte di Cassazione, la giurisdizione della Corte dei conti non è limitata all’ipotesi di utilizzo diverso di risorse rispetto alla loro preordinata destinazione, ma è sufficiente la dedotta e prospettata illegittimità della percezione per mancato possesso dei previsti requisiti da parte della società beneficiaria. 

Anche prima della citata pronuncia, questa Sezione aveva già accolto prospettazioni di danno erariale applicando il principio di diritto affermato dalle Sezioni Riunite. 

PRINCIPALI QUESTIONI TRATTATE DALLA SEZIONE GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ 

A fronte di 88 giudizi di responsabilità pendenti al 1° gennaio 2021, ne sono stati incardinati ulteriori 22 nel corso dell’anno trascorso.

Sono state emesse, nell’anno, 66 sentenze, di cui 42 di condanna (delle quali 2 con rito monitorio), 13 di assoluzione, 4 estinzioni per cessata materia del contendere, 5 di inammissibilità. 

I giudizi hanno riguardato principalmente casi di assenteismo e conseguente danno all’immagine, sottrazione e cattivo utilizzo di fondi pubblici, casi di corruzione o concussione di funzionari, sentenze di condanna per appropriazione indebita, debiti fuori bilancio, colpa medica, cumulo non consentito di impieghi, illegittimo affidamento di lavori, mancato versamento dell’imposta di soggiorno.

In dettaglio, le principali questioni affrontate dalla Sezione nel 2021 hanno riguardato: 

– i rapporti tra il giudizio di responsabilità amministrativa e l’azione civile intrapresa dall’amministrazione per il risarcimento del danno o il recupero di somme ingiustamente corrisposte;

– la sussistenza della giurisdizione contabile nei confronti di uno studio legale che non abbia svolto completamente le attività previste nell’affidamento dell’incarico; 

– il rapporto di reciproca indipendenza tra la giurisdizione penale e civile, da un lato, e la giurisdizione contabile dall’altro anche quando si tratta del medesimo fatto materiale;

– i presupposti ed i limiti per poter accogliere richieste di proroga del tempo previsto per le indagini preliminari; 

– la responsabilità per transazioni tributarie immotivatamente vantaggiose per il contribuente; – il danno derivante da mancata assunzione di dipendenti trasferiti dalle Province, con successiva soccombenza dell’amministrazione davanti al giudice del lavoro;

– la mancata verifica della documentazione richiesta per ottenere pubblici appalti legati all’emergenza abitativa post sisma; 

– la responsabilità di personale sanitario (medici, infermieri e tecnici) per danni subiti da pazienti;

– il danno derivante dall’uso di risorse pubbliche per sponsorizzazioni e contributi per manifestazioni sportive o culturali; 

– indebita erogazioni di incentivi al personale;

– la sussistenza del danno all’immagine a seguito della condanna penale irrevocabile dei convenuti per reati contro la pubblica amministrazione, con riferimento anche alla decorrenza della prescrizione dell’azione ed alle relative problematiche;

– il valore da attribuire, ai fini della risarcibilità del danno all’immagine, ad una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. (c.d. “sentenza di patteggiamento”);

– i complessi profili riguardanti la quantificazione della predetta tipologia di danno; 

– le conseguenze della parziale declaratoria di incostituzionalità della normativa in materia di risarcimento anche del danno all’immagine in ipotesi di assenze illecite dal servizio;

– la responsabilità del dirigente di un Comune per aver omesso di provvedere tempestivamente al pagamento di un debito; 

– i presupposti ed i limiti per l’esercizio dell’azione di responsabilità anche nei confronti di soci ed amministratori di società che hanno fatto cattivo uso di fondi pubblici vincolati;

– i limiti alla discrezionalità amministrativa nella scelta delle diverse tipologie di contratto con le quali assumere un dipendente; 

– la ricostruzione delle funzioni dei soggetti ai vertici degli uffici preposti alla liquidazione delle spese delle diverse amministrazioni;

– la responsabilità derivante da transazioni che riconoscono come dovuto a un dipendente una retribuzione superiore al massimo spettante per legge; 

– il reiterato ricorso a contratti di somministrazione di lavoro conclusi in assenza dei relativi presupposti;

– i presupposti ed i limiti per l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori in ipotesi di dissesto di un ente locale, compresa l’applicabilità delle sanzioni interdittive. 

GIUDIZI IN MATERIA PENSIONISTICA 

La giurisdizione in materia pensionistica è particolarmente complessa, in relazione alla presenza di norme speciali per le diverse categorie di dipendenti.

Si tratta di una funzione monocratica, che è stata svolta in modo egregio dai colleghi in sede monocratica. In qualità di Presidente ho cercato di distribuire equamente il carico di lavoro, e di assicurare il coordinamento delle pronunce e la correntezza del processo. 

Grazie all’impegno dei colleghi, la Sezione, al termine del 2021 ha sostanzialmente dimezzato il carico di lavoro.

Al 1° gennaio 2021 erano pendenti 271 ricorsi. Sono stati incardinati 83 nuovi giudizi. Nel corso dell’anno si sono conclusi 224 processi, con un arretrato pari, dunque, a 130 ricorsi da decidere. Le principali questioni trattate hanno riguardato: 

– l’insussistenza della eccepita incompatibilità della Sezione Speciale del Collegio Medico Legale, a suo tempo istituita presso la Corte dei conti, a fornire pareri nei giudizi pensionistici dinanzi alla Corte dei conti, ancorché riguardanti personale statale e, in particolare, personale militare;

– inammissibilità del ricorso proposto per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c instaurato da un dipendente in attività di servizio che, non avendo ancora diritto al trattamento pensionistico, non aveva presentato, né poteva presentare, domanda di collocamento a riposo; – i presupposti ed i limiti per il recupero di trattamenti pensionistici indebitamente corrisposti; – l’estensione anche ai dipendenti della Polizia di Stato e della Polizia penitenziaria di particolari benefici spettanti ai militari; 

– l’applicazione della reiterata normativa sul blocco della rivalutazione dei trattamenti pensionistici (art. 1, c. 260, l. n. 145/2018), e la durata delle riduzioni introdotte con la citata normativa;

– il diritto del ricorrente alla totalizzazione dei contributi versati a diverse gestioni previdenziali; 

– la dipendenza da causa di servizio di specifiche malattie diagnosticate al ricorrente e la loro ascrivibilità nelle diverse categorie;

– il riconoscimento del diritto al riscatto a fini pensionistici di corsi per aggiornamento professionale; 

– la tempistica da rispettare per ottenere il riconoscimento del trattamento previsto per gli orfani di guerra;

– l’applicabilità del tentativo di conciliazione anche al giudizio pensionistico davanti alla Corte dei conti; 

– la non applicabilità invece dello speciale rito per accertamento tecnico preventivo previsto dall’art. 445-bis c.p.c.;

– il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, quale giudice delle pensioni pubbliche, per la domanda di risarcimento del danno riferita alla mancata attivazione della previdenza integrativa in favore del personale del comparto difesa e sicurezza. 

CONTI GIUDIZIALI 

L’esame dei conti giudiziali è ancora connotato da taluni elementi di criticità. Non è ancora completa, infatti, l’anagrafe di tutte le gestioni che comportano l’obbligo di resa del conto, ancorché le amministrazioni siano tenute, a norma dell’art. 138 del Codice di giustizia contabile, a comunicare alla Sezione i dati identificativi dei soggetti tenuti alla resa del conto giudiziale.

Numerosi sono i casi di inadempienza, alcuni dei quali molto risalenti nel tempo.

Proprio in relazione a quanto sopra, la Sezione ha affermato il seguente importante principio: “laddove la mancata resa del conto giudiziale risalga a più di un quinquennio, l’interesse ad ottenere comunque il conto per ragioni di continuità contabile o per ragioni di certezza giuridica deve trovare adeguata motivazione alla luce della ragionevole durata del processo, cioè di una tendenziale prossimità temporale dei processi ai fatti storici che ne formano oggetto”. 

Il Pubblico Ministero, in altri termini, non è vincolato ad agire sempre e comunque per la resa di qualsiasi conto, senza alcun limite di tempo e senza alcun margine di discrezionalità.

È imprescindibile una previa valutazione comparativa tra il numero e la complessità delle azioni erariali da coltivare e la capacità degli uffici interessati di farvi fronte. Si tratta di una valutazione da correlare ad una stima prognostica delle concrete ricadute delle iniziative processuali, in modo di evitare che la resa del conto, riferita indistintamente a gestioni molto risalenti nel tempo, si risolva in una mera petizione di principio, destinata a rimanere solo formale e priva di concreti effetti sul piano sostanziale. 

Costituiscono parametri da prendere in considerazione a quest’ultimo fine, ad esempio, oltre ovviamente al tempo trascorso, la natura e l’importanza della gestione, anche in termini numerari, la sussistenza di concorrenti responsabilità amministrative, la prospettazione della natura dolosa dell’inadempimento e il collegamento con altri illeciti, l’ipotetico interesse pubblico alla certezza e alla conoscenza dei risultati di una gestione contabile connotata di particolare pregnanza e significato storico o sociale (indipendentemente dalla regolazione del sottostante rapporto sostanziale), l’attuale disponibilità della documentazione giustificativa e contabile (anche in relazione all’ipotetico decorso degli obblighi di conservazione stabiliti dalla legge civilistica e fiscale) o comunque la sussistenza degli elementi indispensabili alla eventuale compilazione d’ufficio del conto (ad evitare per l’amministrazione ulteriori spese per tentativi di compilazione che verosimilmente non conducano a risultati apprezzabili), l’esistenza giuridica e la solvibilità dell’agente contabile. 

******* 

A conclusione del mio discorso, ritengo doveroso rendere omaggio al Popolo Abruzzese, colpito in modo profondo dalla pandemia, e prima ancora dal sisma del 2009, le cui conseguenze sono ancora visibili, e comunque resteranno indelebili nel ricordo degli abitanti. Alla fine dell’800 un giornalista, Primo Levi, omonimo del più famoso scrittore, ha definito l’Abruzzo una terra “forte e gentile”: “Forza” -scriveva il Levi- “è una parola consacrata a designare molte cose buone, oneste e necessarie. Gentilezza è una parola che vale a comprendere tutte le bellezze, tutte le nobiltà. In Abruzzo, la gentilezza si mischia alla forza. Insieme divengono resilienza, capacità di resistere ai destini avversi”. 

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