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La riforma dell’appello civile e l’appello davanti alla Corte dei conti.

CortedeicontiLa riforma dell’appello civile e l’appello davanti alla Corte dei conti. Appunti.
di Stefano Imperiali, Presidente di sezione della Corte dei conti

 

  1. La crisi dell’appello civile e la riforma del 2012.

L’appello civile era da tempo considerato come “una sorta di salle des pas perdus” in cui i giudizi “sostano per anni (di media sei) per essere infine decisi nella maggior parte dei casi (il 68%) in conformità a quanto statuito dal giudice di primo grado”.([1])

Orbene, per alleggerire il carico delle Corti d’appello, senza ricorrere a più complesse riforme organizzative, l’art. 54 del decreto legge n. 83 del 22.6.2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7.8.2012, ha inteso disincentivare la proposizione di appelli che non individuino con precisione le censure alla sentenza impugnata e non abbiano ragionevoli prospettive di accoglimento. Inoltre, “il legislatore ha colto l’occasione della riforma per limitare il potere di dedurre nuove prove in appello”.([2])

Fatta eccezione dell’innovazione sul regime delle prove, le nuove disposizioni sull’appello si applicano solamente “ai giudizi introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione” (art. 54 cit., comma 2).

 

  1. Il primo filtro all’appello civile: la motivazione dell’atto.

 L’art. 342, comma 1, c.p.c. stabiliva che “l’appello si propone con citazione contenente l’esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell’impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell’art. 163”. La riforma del 2012 ha modificato il testo della disposizione, che prevede ora: “L’appello deve essere motivato. La motivazione dell’appello deve contenere, a pena d’inammissibilità: 1) l’indicazione delle parti del provvedimento che s’intende appellare e delle modifiche che sono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l’indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.

La riforma, che ha confermato come la sanzione per l’insufficiente motivazione dell’appello sia l’inammissibilità,([3]) è stata considerata come “un inutile appesantimento dell’atto introduttivo dell’appello”, poiché già in precedenza era comunemente ritenuto che l’atto dovesse essere “<sufficientemente motivato> tanto nel senso di permettere al giudice di misurare l’ambito effettivo dell’impugnazione (quali parti della sentenza vengono impugnate), tanto nel senso di contenere una critica puntuale alla sentenza di primo grado”: non v’era pertanto “nulla da modificare nella semplice formulazione dell’art. 342, norma che ben riusciva ad arginare gli appelli di chi usava in maniera futile o vessatoria il diritto di impugnazione”.([4])

Ma è stato anche affermato che “la modifica dell’art. 342 c.p.c. oltre ad assumere un significato suo proprio per sollecitare la proposizione di appelli più mediatati può giovare per rendere meno aleatorio il giudizio probabilistico sotteso alla valutazione preliminare di cui all’art. 348 bis. c.p.c.”,([5]) oggetto del capitolo che segue.

In ogni caso, “per superare il vaglio di ammissibilità”, l’atto di appello dovrebbe avere ora “un contenuto vincolato di questo tenore: i) l’appellante deve indicare espressamente le parti del provvedimento che vuole impugnare (profilo volitivo)”; “ii) l’appellante deve suggerire le modifiche che dovrebbero essere apportate al provvedimento con riguardo alla ricostruzione del fatto (profilo argomentativo)”; “iii) l’appellante deve spiegare perché assume che sia stata violata la legge, e quale legge, sostanziale o processuale (profilo censorio)”; “iv) l’appellante deve giustificare il rapporto di causa ad effetto fra violazione che deduce e l’esito della lite (profilo di causalità)”.([6])

 

  1. Il secondo filtro all’appello civile: la ragionevole probabilità di accoglimento

Il nuovo art. 348 bis c.p.c. stabilisce che “fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l’inammissibilità o l’improcedibilità dell’appello, l’impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta”. L’innovazione non si applica nelle “cause” nelle quali “il pubblico ministero deve intervenire, a pena di nullità rilevabile d’ufficio”, e per l’appello avverso l’“ordinanza” che decide il “procedimento sommario di cognizione” introdotto dalla legge n. 69/2009.

Il successivo art. 348 ter dispone che “il giudice, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti, dichiara inammissibile l’appello, a norma dell’articolo 348-bis, primo comma, con ordinanza succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi”. L’ordinanza di inammissibilità può essere pronunciata solo quando sia per l’impugnazione principale che per quella incidentale “ricorrono i presupposti” dell’articolo 348 bis.

Il nuovo art. 348 ter stabilisce poi anche che qualora sia “pronunciata l’inammissibilità, contro il provvedimento di primo grado può essere proposto” un “ricorso per cassazione”. Peraltro, “quando l’inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata”, il ricorso per cassazione non può essere proposto “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”. E la stessa improponibilità sussiste, fatta eccezione per i giudizi in cui deve intervenire il pubblico ministero, per il “ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado”.

La ratio dell’art. 348 bis è la stessa dell’art. 360 bis, introdotto per il ricorso in cassazione dalla legge n. 69/2009,([7]) e anche in questo caso la categoria processualistica dell’inammissibilità è impropriamente utilizzata: “l’ammissibilità o meno di una domanda è questione che attiene ai presupposti processuali dell’impugnazione, non al merito, mentre la <ragionevole probabilità> di accoglimento dell’impugnazione attiene proprio al merito, ed è un giudizio sulla fondatezza o meno dell’azione proposta”.([8])

Peraltro, questo secondo “filtro” per gli appelli potrebbe non comportare un effettivo alleggerimento del lavoro delle corti d’appello: queste, per decidere se l’appello abbia o meno una ragionevole probabilità di essere accolto, dovranno comunque studiare a fondo l’intera causa.([9]) Per converso, dovrebbe risultare aggravato il già critico carico di lavoro della Cassazione.([10])

Si tratta di un’innovazione legislativa di incerta interpretazione([11]) e che secondo alcuni “concede un margine di apprezzamento eccessivo al giudice dell’impugnazione. A fronte di un sottilissimo strato di appelli manifestamente infondati sotto ogni cielo, vi sarà la maggior parte dei casi in cui il giudizio d’inammissibilità significherà molte cose diverse, a secondo del temperamento e della volontà del giudice che lo pronuncia”.([12])

Va rilevato che è stato modificato anche l’art. 383 c.p.c. sulla “cassazione con rinvio”, con l’aggiunta di un nuovo comma che dispone: “Nelle ipotesi di cui all’articolo 348-ter, commi terzo e quarto, la Corte, se accoglie il ricorso per motivi diversi da quelli indicati dall’articolo 382” – ovverosia per motivi diversi dalle “questioni di giurisdizione e di competenza” – “rinvia la causa al giudice che avrebbe dovuto pronunciare sull’appello e si applicano le disposizioni del libro secondo, titolo terzo, capo terzo, sezione terza”, sul “giudizio di rinvio”. In tal modo, sembra in effetti possibile quello che è stato considerato come un “folle giro di giostra”: “la sentenza di primo grado, appellabile, a) è concretamente appellata; b) è confermata ma non sostituita dalla declaratoria di inammissibilità dell’appello; c) diviene a questo punto ricorribile per cassazione; d) viene impugnata con tale ricorso; e) a ricorso accolto, la causa viene rinviata al giudice dell’appello che f) tratterà la causa secondo le norme ordinarie con pronuncia di regolare sentenza; g) a sua volta ricorribile per cassazione”.([13])

 

  1. La limitazione alla produzione di nuove prove nell’appello civile.

Non molti anni prima della riforma del 2012, il legislatore era già intervenuto sull’ammissibilità di nuove prove in appello. La legge n. 69/2009 aveva infatti recepito la più recente giurisprudenza della Cassazione secondo la quale l’inammissibilità dei nuovi mezzi di prova si estendeva anche alle produzioni documentali.([14]) Nel testo modificato dalla riforma del 2009, l’art. 345, comma 3, c.p.c. disponeva infatti: “non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabili”.

La legge n. 134/2012, di conversione del d.l. n. 83/2012, ha di nuovo modificato l’art. 345, comma 3, c.p.c., eliminando l’inciso “che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa”. In tal modo, l’appello risulta ora “blindato contro la possibilità dell’esperimento di una qualsivoglia fase istruttoria”, fatta salva la possibilità di una “rimessione in termini”, come previsto in generale dall’art. 153, comma 2, c.p.c.([15])

La reintroduzione nell’art. 345 c.p.c., che già escludeva le “domande nuove”, del divieto di “nuove eccezioni” (legge n. 353/1990) e altresì la sempre più rigida esclusione di “nuovi mezzi di prova” (legge n. 353/1990, legge n. 69/2009, d.l. n. 183/2012) “restituiscono al giudizio di appello la natura di controllo e di rinnovazione del giudizio di primo grado sulla base dei medesimi elementi (revisio prioris instantiae), eliminando quegli elementi spuri che lo avevano avvicinato ad una sorta di prosecuzione di quel giudizio”.([16])

 

  1. L’appello davanti alla Corte dei conti: due premesse

Sull’appello davanti alla Corte dei conti, va preliminarmente evidenziato che l’art. 1, comma 5, del d.l. n. 453/1993 convertito nella legge n. 19/1994, modificato dal d.l. n. 543/1996 convertito nella legge n. 639/1996, stabilisce che “nei giudizi in materia di pensioni, l’appello è consentito per soli motivi di diritto; costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all’aggravamento di infermità o lesioni“. Queste limitazioni all’ambito del giudizio comportano un chiaro distacco dal modello generale di appello dell’ordinamento processuale: l’appello in materia pensionistica davanti alla Corte dei conti non è una impugnazione “a critica libera” – il proprium dell’appello([17]) – e si avvicina invece al ricorso per Cassazione.([18])

Ciò premesso, va anche e soprattutto rilevato che l’art. 26 del r.d. n. 1038/1933 tuttora richiama, per i “procedimenti contenziosi di competenza della corte dei conti” in genere, e quindi anche per i giudizi di appello, “le norme e i termini della procedura civile in quanto siano applicabili e non siano modificati” da disposizioni speciali.([19]) Com’è stato da tempo chiarito, si tratta di un rinvio che pone “un collegamento permanente tra i due complessi normativi, di guisa che ogni modificazione del codice comporta automaticamente un adattamento del regolamento di procedura”.([20])

Peraltro, “la condizione per il richiamo alle norme del c.p.c. va riguardata sotto un duplice ordine di profili costituiti da una parte dall’attitudine delle norme richiamate ad integrare, laddove carente, il sistema processuale di cui al ripetuto reg. n. 1038/1933 e successive modificazioni, e dall’altra dalla loro compatibilità ed adattabilità ad un ambito diverso da quello civilistico originariamente loro proprio”.([21])

In sostanza, la presenza di una specifica disposizione di legge per il giudizio davanti alla Corte dei conti è generalmente ritenuta sufficiente per escludere l’applicabilità di disposizioni del codice di procedura civile successivamente intervenute, anche se più “funzionali” e/o conformi ai principi costituzionali.([22])

 

  1. L’applicabilità nei giudizi davanti alla Corte dei conti dell’art. 348 bis c.p.c..

 Orbene, è certamente non applicabile ai giudizi davanti alla Corte dei conti il “filtro” della “ragionevole probabilità” dell’accoglimento dell’appello previsto dal nuovo art. 348 bis c.p.c. (v. supra al capitolo 3).

In primo luogo, va rilevato che “l’udienza-filtro non è strumento applicabile nelle cause in cui sia obbligatoria la presenza del Pubblico ministero (art. 348-bis, lett. <a>), quelle cioè che si caratterizzano per una connotazione pubblicistica; e tale evenienza senza dubbio ricorre, come noto, in tutti giudizi in materia di contabilità pubblica (giudizi di responsabilità amministrativa e contabile, giudizi di conto e anche quelli ad istanza di parte, di cui agli artt. 56 e segg. del t.u. n. 1214/1934: v., in particolare, gli artt. 54, 56 e 58 del citato reg. proc.)”.([23])

In secondo luogo, e al di là delle incertezze interpretative/applicative sulle nuove disposizioni dell’art. 348 bis e dell’art. 348 ter (v. supra al capitolo 3), è comunque indubbio il collegamento tra queste due disposizioni. Ora, l’art. 348 ter stabilisce che “quando è pronunciata l’inammissibilità, contro il provvedimento di primo grado può essere proposto, a norma dell’articolo 360, ricorso per cassazione”. E poiché contro le sentenze della Corte dei conti “il ricorso in cassazione è ammissibile per i soli motivi inerenti alla giurisdizione” (art. 111, ultimo comma, Cost.) appare appunto indubbia, come si diceva, l’inapplicabilità davanti alla stessa Corte (non solo dell’art. 348 ter ma anche) dell’art. 348 bis c.p.c.

 

  1. L’applicabilità nei giudizi davanti alla Corte dei conti del nuovo art. 342 c.p.c.

 Sulla motivazione dell’appello, l’art. 98 del r.d. n. 1038/1933 richiede “la specificazione dei motivi in fatto e in diritto, sui quali si fonda il gravame”. Secondo l’interpretazione prevalente del rinvio alle disposizioni del codice di rito disposto dall’art. 26 del r.d. n. 1038/1933 (v. supra al capitolo 5), questa specifica disposizione avrebbe dovuto escludere l’applicazione dell’art. 342 c.p.c.

Ritenendo evidentemente che la “specificazione dei motivi in fatto e in diritto” dell’art. 98 del r.d. n. 1038/1933 e “l’esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell’impugnazione” dell’art. 342 c.p.c. (nel testo precedente la riforma del 2012) fossero locuzioni non incompatibili, la giurisprudenza ha invece spesso richiamato, nel valutare la sufficienza della motivazione degli appelli, ambedue le disposizioni: quella del regolamento di procedura e quella del codice di rito.([24]) Molto spesso, la giurisprudenza ha anzi richiamato solamente l’art. 342 c.p.c.([25])

Soprattutto, sono stati costantemente applicati i principi definiti dalla Corte di cassazione([26]) secondo cui “la specificità dei motivi di appello prevista dall’art. 342 c.p.c. richiede che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata siano contrapposte quelle dell’appellante, in modo che alla parte volitiva del gravame si accompagni una parte appunto argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice”.([27])

Orbene, sono state talora ritenute applicabili al processo contabile anche le nuove disposizioni del 2012 (v. supra al capitolo 2) che hanno modificato l’art. 342 c.p.c.([28]) Sennonché, è stato anche affermato che il “principio di specificità dei motivi di appello” previsto dall’art. 98 del r.d. n. 1038/1933 “si pone come del tutto analogo, quanto agli effetti pratici, a quello introdotto dalla legge n. 134/2012 con la nuova formulazione dell’art. 342 c.p.c.”; che “la forma e modalità di presentazione dell’appello” ha “una sua precisa e dettagliata regolamentazione nelle norme riguardanti il processo contabile”([29]); che “si tratta dunque, con tutta evidenza, di una disciplina complessiva che si pone come specifica e (sopra tutto) compiuta; di conseguenza, la normativa contenuta nel codice di rito – a prescindere dalla sua presunta difformità con quella del processo giuscontabile, di cui s’è detto innanzi, non appare in alcun modo applicabile”.([30])

A quest’ultimo orientamento, sembra potersi obiettare che se il regime del r.d. n. 1038/1933 sulla motivazione degli appelli fosse stato effettivamente “compiuto”, e avesse escluso l’applicazione di altre disposizioni, la giurisprudenza di gran lunga maggioritaria della Corte dei conti non avrebbe avuto ragione di richiamare anche l’art. 342 c.p.c., nel testo precedente la riforma del 2012 (v. supra). Sembra pertanto doversi invece ritenere che il nuovo testo dell’art. 342 c.p.c. possa anche essere considerato come un’esplicitazione delle modalità di “specificazione dei motivi in fatto e in diritto” dell’art. 98 del r.d. n. 1038/1933.([31])

 

  1. L’applicabilità nei giudizi davanti alla Corte dei conti del nuovo art. 345, comma 3, c.p.c.

 Nel riformare l’art. 345, comma 3, c.p.c., la legge n. 69/2009 aveva fatta salva l’ammissibilità di nuove prove e nuovi documenti anche ove il collegio li avesse ritenuti “indispensabili ai fini della decisione della causa”. Ma questa possibilità è stata soppressa dall’art. 54, comma 1, del d.l. n. 83/2012 convertito nella legge n. 143/2012, che ha conservato solo la possibilità di ammettere prove o documenti nuovi ove “la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile” (v. supra, al capitolo 4).

Orbene, la giurisprudenza prevalente ha ritenuto applicabili queste limitazioni anche al regime delle prove nei giudizi d’appello davanti alla Corte dei conti.([32])

Fa eccezione una sentenza della Seconda Sezione, la n. 710/2014: “Nella pur scarna disciplina del giudizio d’appello contenuta nel r.d. n. 1038/1933 è previsto, all’art. 67 comma 1, che <… ad istanza della parte più diligente, il presidente della sezione, con suo decreto …, fissa il giorno dell’udienza ed il termine entro cui le parti possono presentare nuovi documenti e memorie difensive>. Deve, quindi, affermarsi che il regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti consente la presentazione di nuovi documenti in appello; e, ai sensi dell’art. 26 dello stesso regolamento, tale espressa previsione prevale su quella (eventualmente difforme ratione temporis) recata dal codice di procedura civile. In definitiva, nei giudizi d’appello celebrati dinanzi alla Corte dei conti non trova applicazione l’art. 345 c.p.c. nella parte in cui preclude la produzione di nuovi documenti”. Ma si tratta di un orientamento che contrasta con l’evoluzione dell’ordinamento processuale, che ha sempre più configurato l’appello come mera revisio prioris instantiae e non come novum iudicium (v. supra, al capitolo 4). Inoltre, l’art. 67, comma 1, del r.d. n. 1038/1933 in realtà non indica quali siano i “nuovi documenti” che possono essere presentati – e ancor meno che tutti i “nuovi documenti” possano essere prodotti ma solo quando possono essere prodotti. In sostanza, una lettura sistematico-evolutiva dell’art. 67 del r.d. n. 1038/1933 non esclude e anzi richiede che la risalente disposizione si riferisca ora solamente ai “nuovi documenti” che la parte non aveva potuto produrre in primo grado “per causa a essa non imputabile”.

Non potrebbe poi sostenersi la tesi, che peraltro almeno nella più recente giurisprudenza non sembra in realtà espressamente prospettata, secondo cui non solo i “nuovi documenti”, ma ogni nuova prova sarebbe ammissibile in appello, in ragione del carattere inquisitorio o sindacatorio del processo contabile.([33]) In effetti, l’esistenza di un regime inquisitorio in primo grado non comporta di per sé che lo stesso regime sussista anche per l’acquisizione delle prove in appello: l’art. 421 c.p.c. sul processo del lavoro, ad esempio, attribuisce al giudice ampi poteri istruttori d’ufficio, ma gli stessi poteri non sono certamente ammessi nel giudizio d’appello dall’art. 437 c.p.c. Inoltre e soprattutto, ove fosse possibile chiedere e/o disporre ad libitum l’acquisizione di nuove prove nell’appello contabile, questo sarebbe chiaramente un novum iudicium, sia pure sugli stessi fatti allegati in primo grado, laddove l’appello “moderno” ha invece sempre più assunto le caratteristiche di una mera revisio prioris instantiae (v. supra al capitolo 4).

 

[1] G. Ludovici, “Prova d’appello: le ultime modifiche al codice di rito civile”, in www.iudicium.it.

  1. Pagni, “Gli spazi per le impugnazioni dopo la riforma estiva”, in Foro Italiano 2012 V, pag. 299, evidenziava che “la durata di un giudizio in corte d’appello, dove di solito non si svolge alcuna istruttoria, è superiore a quella dei giudizi di primo grado”.

Le ragioni di questi ritardi venivano spesso ravvisate nell’“introduzione generalizzata del giudice unico di primo grado” a seguito della quale, “a parte le pronunce del giudice di pace, dal 2000 in poi gli appelli contro le sentenze di primo grado confluiscono tutti nelle omonime corti, rimaste, però, immutate nelle sedi, nel numero dei magistrati addetti e nel personale ausiliario”: G. Monteleone, “Proposte concrete per salvare l’appello civile”, in www.iudicium.it

[2] R. Caponi, “La riforma dell’appello civile”, in Foro Italiano 2012, V, pag. 294.

[3] In tal senso, v. già, ex aliis, Cass. n. 16/2000 (SS.UU.), n. 5493/2001, n. 24834/2005, n. 11935/2011, n. 23299/2011 (SS.UU).

E’ chiara “l’importanza a livello di conseguenze pratiche di classificare un vizio come inammissibilità o come nullità; la nullità infatti è suscettibile di sanatoria retroattiva o non retroattiva e di per sé non preclude mai la riproposizione dell’appello, l’inammissibilità è una sanzione molto più rigida che, una volta pronunciata, lascia spazio solo alla proposizione di altri mezzi di impugnazione (revocazione, regolamento di competenza, ecc.), se i termini non sono ancora decorsi”: A. Proto Pisani, “Lezioni di diritto processuale civile”, Napoli 2014, pagg. 497 e segg.

[4] B. Sassani, “Lineamenti del processo civile italiano”, Milano 2014, pagg. 529 e seg.

Per l’A., le prime applicazioni delle nuove disposizioni sui motivi di appello hanno mostrato che “non esiste ormai più appellato che non impieghi pagine e pagine della propria comparsa di risposta a contestare l’ammissibilità dell’appello sotto il profilo della sua ammissibilità dal modello legale. Di qui lo sforzo dell’appellante di ricapitolare in maniera puntigliosa tutti i passaggi della sentenza di primo grado, cosa che si risolve normalmente in un allungamento del testo scritto, in ripetizioni e appesantimenti che scatenano, a loro volta, la caccia all’omissione (una caccia a cui partecipa, oltre l’appellato, anche il giudice, spesso animato dalla – poco professionale ma molto umana – speranza di liberarsi di complesse questioni di merito con un’agevole dichiarazione di inammissibilità)”.

[5] Ex aliis, M. Fabiani, “Oggetto e contenuto dell’appello civile”, in Foro Italiano, 2012, V, pag. 284.

[6] M. Fabiani, op. cit., pagg. 284 e seg.

[7] L’art. 360 bis stabilisce che il ricorso per cassazione “è inammissibile” allorché “il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa”, oppure “quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo”.

[8] G. Impagnatiello, “Il <filtro> di ammissibilità dell’appello”, in Foro Italiano, 2012, V, pag. 284.

[9] G. Monteleone, “Il processo civile in mano al governo dei tecnici”, in www.judicium.it.

Per G. Scarselli, Sul nuovo filtro per proporre appello”, in Foro Italiano 2012, V, pag. 287, “se nessun giudice dell’appello penserà di poter dichiarare inammissibile una impugnazione senza lo studio scrupoloso del fascicolo, questa riforma è inutile; mentre se qualche giudice penserà di poter dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione con uno sguardo superficiale delle carte, allora questa riforma è dannosa, assai dannosa”.

[10] Ex aliis, G. Monteleone, op. ult. cit.

[11] Basti considerare che l’ordinanza della Seconda Sezione della Cassazione n. 223/2015 ha rilevato che “sull’impugnabilità dell’ordinanza di filtro si registra un contrasto di giurisprudenza”. Infatti, “secondo un orientamento (Sez. 6^-2, 27 marzo 2014, n. 7273), l’ordinanza di inammissibilità dell’appello ex art. 348 ter c.p.c., se emanata nell’ambito suo proprio, cioè per manifesta infondatezza nel merito del gravame, non è ricorribile per cassazione, non avendo carattere definitivo, giacché il medesimo art. 348 ter, comma 3, consente di impugnare per cassazione il provvedimento di primo grado; viceversa, tale ordinanza è ricorribile per cassazione ove dichiari l’inammissibilità dell’appello per ragioni processuali, essa avendo, in tal caso, carattere definitivo e valore di sentenza, in quanto la declaratoria di inammissibilità dell’appello per questioni di rito non può essere impugnata col provvedimento di primo grado e, ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., deve essere pronunciata con sentenza”. Invece, “secondo un altro orientamento (Sez. 6^-3, 17 aprile 2014, n. 8940), il ricorso per cassazione, sia ordinario che straordinario, non è mai esperibile avverso l’ordinanza che dichiari l’inammissibilità dell’appello ex art. 348 bis c.p.c., e ciò a prescindere dalla circostanza che essa sia stata emessa nei casi in cui ne è consentita l’adozione, ovvero al di fuori di essi, ostando, quanto all’esperibilità del ricorso ordinario, la lettera dell’art. 348 ter c.p.c., comma 3, (che definisce impugnabile unicamente la sentenza di primo grado), mentre, quanto al ricorso straordinario, la non definitività dell’ordinanza, dovendosi valutare tale carattere con esclusivo riferimento alla situazione sostanziale dedotta in giudizio, della quale si chiede tutela, e non anche a situazioni aventi mero rilievo processuale, quali il diritto a che l’appello sia deciso con ordinanza soltanto nei casi consentiti, nonché al rispetto delle regole processuali fissate dall’art. 348 ter c.p.c.”. Pertanto, l’ordinanza n. 223/2015 ha rimesso “gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione dei ricorsi riuniti alle Sezioni Unite”.

Nel momento in cui vengono redatti questi appunti, non risulta ancora pubblicata la decisione delle Sezioni Unite della Cassazione.

[12] Ex aliis, R, Caponi, op. cit., pag. 293.

Per G. Verde, “Diritto Processuale civile” II, Bologna 2015, pag. 208, “la garanzia del doppio grado diventa del tutto aleatoria, non essendoci alcun controllo avverso la decisione del secondo giudice che apoditticamente affermi che le questioni poste a base della decisione impugnata non hanno ragionevole probabilità di essere accolte. E se tali questioni fossero di natura prevalentemente fattuale, verrebbe meno qualsiasi controllo, escluso anche quello della Corte di cassazione”.

Sulle prime applicazioni della riforma, L. Viola, “Nuovo appello filtrato: i primi orientamenti giurisprudenziali”, in www.altalex.com.

[13] B. Sassani, op. cit., pag. 560.

[14] Cass. n. 8202 e n. 8203/2005 (SS.UU), n. 217/2007, n. 5323/2007, n. 9274/2008, n. 12652/2008 etc.

[15] B. Sassani, op. cit., pagg. 543 e segg.

[16] C. Mandrioli – A. Carratta, “Corso di diritto processuale civile” II, Torino 2010, pag. 270.

Nello stesso senso, G. Verde, op. cit., pag. 218.

[17] Ex multis, A. Proto Pisani, op.cit., pag. 484.

[18] Già la sentenza delle Sezioni Riunite n. 10/QM/1998 aveva rilevato che, al di là del nomen iuris usato, con la limitazione ai soli motivi di diritto il legislatore non aveva “inteso dare ingresso, nella materia pensionistica, ad un vero e proprio giudizio d’appello, ma ad un giudizio dai contenuti più limitati”, assimilabile piuttosto a quello davanti alla Corte di Cassazione.

[19] Con sentenza n. 41/1973, La Corte Costituzionale ha riconosciuto valore di legge al r.d. n. 1038/933, emanato in attuazione della delega contenuta nell’art. 32 della legge n. 255/1933.

[20] Ex multis, Sezioni Riunite, n. 60/1958.

[21] Ex aliis, Sezioni Riunite n. 23/QM/1998.

[22] Ad esempio: per la proposizione del ricorso per revocazione, viene comunemente ritenuto tuttora applicabile il “termine di tre anni”, con l’aggiunta di ripetute sospensioni durante il periodo feriale in applicazione della legge n. 742/1969, previsto dall’ in applicazione dell’art. 68 del r.d. n. 1214/1934: un termine manifestamente contrastante con la “ragionevole durata” del processo richiesta dall’art. 111, comma 2, della Costituzione.

Il principio non risulta peraltro sempre seguito. Ad esempio, è da tempo disapplicato l’art. 23 del r.d.  n. 1038/1933, secondo il quale “la decisione deve essere pubblicata mediante lettura del dispositivo, fatta dal segretario in una delle udienze successive al giorno in cui la decisione stessa è stata firmata e depositata in segreteria. In caso di urgenza può essere pubblicata nella stessa udienza”.

[23] Prima Sezione d’appello n. 31/2014.

[24] Ex aliis: Prima Sezione n. 482/2012; Seconda Sezione n. 301/2013, n. 452/2013, n. 649/2013, n. 758/2013, n. 61/2014, n. 81/2014, n. 84/2014, n. 90/2014, n. 100/2014, n. 103/2014, n. 110/2014, n. 114/2014, n. 115/2014, n. 202/2014, n. 310/2014, n. 551/2014, n. 767/2014, n. 773/2014, n. 25/2015, n. 103/2015, n. 129/2015, n. 244/2015; Terza Sezione n. 257/2012; Sezione Appello Sicilia n. 103/2014, n. 409/2014, n. 311/2014, n. 404/2014, n. 409/2014, n. 432/2014, n. 59/2015.

[25] In tal senso, ex aliis: Prima Sezione n. 871/2014; Seconda Sezione n. 135/2010, n. 155/2010, n. 381/2012, n. 445/2012, n. 775/2013, n. 781/2013, n. 50/2014, n. 342/2014; Terza Sezione 27/2010, n. 394/2010, n. 397/2010, n. 373/2011, n. 223/2012, n. 299/2012, n. 348/2012, n. 648/2012, n. 780/2012, n. 378/2013, n. 3/2014, n. 87/2014, n. 165/2014, n. 433/2014; Sezione Appello Sicilia n. 5/2013, n. 185/2014.

[26] V., ex multis, Cass. n. 12984/2006, n. 9244/2007, n. 23299/2011 (SS.UU.).

[27] Seconda Sezione n. 155/2010. V. anche, ex aliis, Prima Sezione n. 514/2010, n. 482/2012; Seconda Sezione n. 307/2012, n. 458/2013, n. 532/2013, n. 115/2014, n. 342/2014, n. 767/2014, n. 25/2015, n. 32/2015, n. 103/2015; Terza Sezione n. 223/2012, n. 257/2012, n. 3/2014, n. 87/2014, n. 165/2014, n. 433/2014; Sezione Appello Sicilia n. 5/2013, n. 409/2014.

[28] Prima Sezione n. 871/2014; Seconda Sezione n. 342/2014; Sezione Appello Sicilia n. 185/2014, n. 311/2014, n. 404/2014, n. 432/2014, n. 59/2015.

[29] Vengono richiamati in particolare: l’art. 98 del r.d. n. 1038/1933, per il quale l’appello, “fermo il disposto degli articoli 1 e 2”, deve “contenere l’indicazione dei capi della decisione, per i quali s’intende appellare, e la specificazione dei motivi in fatto e in diritto, sui quali si fonda il gravame”; l’art. 1 dello stesso r.d., per il quale “le istanze, i ricorsi e gli appelli da presentarsi alla corte dei conti devono contenere il nome, il cognome, il domicilio o la residenza o dimora dell’attore e del convenuto, la esposizione dei fatti e la qualità nella quale furono compiuti, l’oggetto della domanda e l’indicazione dei titoli su cui è fondata”; il successivo art. 2, che disciplina la firma degli “atti che promanano dal procuratore generale”.

[30] Prima Sezione n. 31/2014, idem n. 38/2015.

[31] Non dissimilmente, in sostanza, da quanto già avviene per l’errore di fatto utile ai fini della revocazione. La nozione di “errore di fatto”, previsto dall’art. 68 del r.d. n. 1214/1934 come motivo di revocazione delle decisioni ma in quella sede non meglio specificato, è infatti definita dall’art. 395, n. 4, c.p.c., pacificamente ritenuto applicabile anche nei giudizi davanti a questa Corte per il rinvio dell’art. 26 del r.d. n. 1038/1933. Si tratta, stabilisce il codice di rito, di “un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”.

[32] Prima Sezione n. 518/2009, n. 182/2010, n. 992/2014; Seconda Sezione n. 566/2009, n. 558/2014; Terza Sezione n. 75/2010.

[33] E’ tuttora previsto che il collegio giudicante possa disporre di ufficio tutte le prove “che crederà del caso” (art. 15 del r.d. n. 1038/1933) e ammettere i “mezzi istruttori che ritenga necessari” (art. 73 del r.d. n. 1214/1934).

 

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