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Saluto del Presidente della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte

sede_bertola_torinoSaluto del Presidente della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte, Cinthia Pinotti, in occasione dell’inaugurazione della nuova sede regionale

Torino, 13 ottobre 2016.

Saluto e ringrazio gli illustri rappresentanti delle Autorità, civili, militari, religiose, esponenti del mondo accademico, rappresentanti del Foro libero ed erariale, colleghi di questa ed altre magistrature, personale amministrativo, e tutti i gentilissimi Ospiti.

Abbiamo pensato di trasformare il momento del cambiamento, che spesso è accompagnato da paure, incertezze, rimpianti per ciò che, di ormai noto e conosciuto si lascia, in una occasione di “festa”, per sottolineare il valore fortemente simbolico che assume oggi l’inaugurazione della nuova sede regionale che, nel solco della sua storica e qualificata tradizione -che ha visto proprio a Torino il 1 ottobre 1862 insediarsi la neo istituita Corte dei conti del Regno d’Italia- viene oggi ad inserirsi in modo centrale, grazie alla nuova collocazione urbana, nel tessuto sociale della città e della Regione come entità viva e pulsante, al servizio delle Istituzioni, delle Pubbliche Amministrazioni, della Comunità territoriale, e dei cittadini che dovranno poter trovare nella sede della Corte una sorta di “casa comune della legalità”. Uno spazio aperto dove non solo si amministra la Giustizia ma si assicura un’ informazione istituzionale comprensibile e trasparente, una conoscenza delle attività delle pubbliche amministrazioni e dei loro risultati, nonché della stessa Corte dei conti; insomma la sede/casa di una Istituzione non arroccata in una turris eburnea, ma capace di dialogare con i naturali interlocutori istituzionali e l’intera comunità sociale, di aprire varchi di oscurità conoscitive, di garantire nelle diverse funzioni, la legalità dell’amministrazione e nell’amministrazione, come la sua collocazione nella nostra Carta costituzionale (artt. 100 e 103) del resto, impone.

A questa “festa” Voi, siete stati invitati a partecipare perché questo momento di passaggio e cambiamento in cui si chiude una fase e se ne apre una nuova è evento che oltre alla magistratura contabile, riguarda tutti: le Istituzioni locali, le Pubbliche amministrazioni, le Magistrature ordinaria ed amministrativa con le quali la Corte si raccorda, le Forze Armate e di Polizia nelle loro diverse componenti, l’Accademia, il Foro libero ed erariale, e soprattutto i cittadini e l’intera comunità sociale, nell’interesse della quale la Corte svolge il proprio servizio ed alla quale, attraverso l’informazione sui risultati dell’attività amministrativa oggetto del controllo, contribuisce a garantire un corretto esercizio degli istituti della democrazia.

Grande è perciò il senso di responsabilità che avverto al pensiero che, per singolare coincidenza, il mio insediamento nella direzione della prestigiosa Sezione giurisdizionale piemontese, che oggi inaugura la propria sede, avviene in una fase di così vorticose e, per certi versi, epocali trasformazioni normative che si riflettono in modo diretto ed indiretto sulle funzioni dell’Istituto e più in generale di tutto il Paese, in particolare per quel che attiene ai principi che regolano l’azione amministrativa.

Sapersi orientare, nel cambiamento giuridico, sociale, economico, politico/istituzionale che è in atto a livello nazionale, europeo, internazionale, coglierne le opportunità senza perdere la propria identità costituzionale e la propria indipendenza, questo credo sia il compito più arduo, l’impegno più difficoltoso, ma al tempo stesso appassionante di una Istituzione di garanzia la cui evoluzione si è da sempre intrecciata con l’evoluzione dell’Amministrazione pubblica, della Politica, dell’Economia con percorsi non sempre coincidenti.

Alle profonde trasformazioni ordinamentali comprese quelle di rango costituzionale, la Corte ha reagito, sin dalla sua origine, rendendosi garante ed interprete non (solo) dell’interesse statale, ma degli interessi pubblici dislocati ai vari livelli di governo; esaltando la propria dimensione ausiliaria anche nei confronti dello Stato-comunità e non solo dello Stato-persona; interpretando la Pubblica Amministrazione non come “figlia del potere politico” ma come amministrazione che simboleggia lo stare insieme per utilizzare i beni per il beneficio comune; incoraggiando, ben prima della riforma del Titolo V della Costituzione, un decentramento inteso come assunzione forte di responsabilità degli amministratori verso gli amministrati; disvelando i rischi connessi ad una aziendalizzazione dell’azione amministrativa (società partecipate) non accompagnata da un sistema di controlli volti a sottrarla al dominio esclusivo degli esecutivi centrali e periferici con conseguente semi-esenzione di forme effettive di responsabilità.

Questa interazione continua tra evoluzione ordinamentale ed evoluzione dell’Istituto ha sempre impegnato la Corte in tutte le sue funzioni di controllo/referto e giurisdizionali/requirenti, a livello centrale e periferico, sicché sarebbe a mio avviso riduttivo considerare l’evento normativo più saliente, rappresentato dal recentissimo codice della giustizia contabile di cui al D.Lgs. n.174 del 26 agosto 2016, entrato in vigore il 7 ottobre 2016, come vicenda riguardante esclusivamente il processo, ovvero, più in generale, l’area della giurisdizione, essendo invece il nuovo corpus normativo la proiezione processuale o meglio la positivizzazione a posteriori di istituti (anche) di diritto sostanziale, prassi, orientamenti giurisprudenziali e del controllo, sedimentatisi nel tempo, ovvero del tutto nuovi, formatisi negli anni in un quadro di forte frammentazione normativa, che già, peraltro, aveva fortemente esteso gli ambiti della giurisdizione contabile (si pensi alla devoluzione alle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale, tra le altre, della materia dei piani di riequilibrio degli enti territoriali e ammissione al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti territoriali e dei rendiconti dei gruppi consiliari dei Consigli Regionali e delle delibere delle Sezioni regionali di controllo).

Del resto non è privo di significato il sottolineare come la “giustizia contabile” così come la “giustizia amministrativa” è concetto che ricomprende in sé istituti sostanziali e processuali, sicché oggi accanto ai tradizionali codici di procedura civile, penale, e, più di recente, del processo amministrativo si affianca, per la prima volta, non un codice del processo contabile ma un codice di “giustizia contabile”, espressione che plasticamente disvela come detta giustizia sia assicurata non solo nel processo ed attraverso il processo, ma anche, ed a pieno titolo, al di fuori di esso attraverso nuove forme dell’azione amministrativa nella corretta dialettica interistituzionale volta ad eliminare inevitabili incertezze ed oscurità normative (si pensi ai pareri resi agli enti locali dalle Sezioni regionali di controllo come fattore di orientamento dell’azione amministrativa, eliminazione delle incertezze interpretative, elemento di possibile esenzione della colpa grave di cui agli artt.69, 2 comma, 95, 4 comma CGC).

Se ciò è vero, la domanda forte e cruciale che oggi ci si deve porre da parte di tutti è la seguente: cos’è la c.d. giustizia contabile?

Il P.G. della Corte dei conti Mario Sinopoli nel lontano 1983, con grande lucidità, affermava che lato sensu la giustizia contabile (di cui a suo giudizio facevano parte anche i controlli) rientra nella giustizia amministrativa, e che il vero problema consiste(va) nella legittimazione processuale, e cioè nella difficoltà di superare un sistema di tutela, di stampo liberale, basato sulla protezione degli interessi individuali per affiancarlo ad un efficace sistema di tutela degli interessi generali della collettività affidato all’iniziativa del PM. Il codice di giustizia contabile sembra dar ragione a questa intuizione incidendo profondamente sui vincoli conformativi che, nel rispetto del principio della separazione dei poteri, normativamente vengono posti all’azione amministrativa a presidio della corretta gestione delle risorse pubbliche per attuare interessi generali. Basti pensare alla disposizione come quella di cui all’art. 52 comma 6 CGC nella parte in cui impone all’amministrazione denunciante il danno erariale” di porre in essere tutte le iniziative necessarie a evitare l’aggravamento del danno, intervento ove possibile, in via di autotutela o comunque adottando gli atti amministrativi necessari a evitare la continuazione dell’illecito e a determinarne la cessazione” per comprendere come l’azione amministrativa non possa più essere considerata come genericamente orientata alla realizzazione dell’interesse pubblico “primario” dell’amministrazione decidente (di gianniniana memoria), ma debba tener conto accanto ad esso dell’ “interesse patrimoniale al contenimento del danno erariale” non più adespota, ma intestato alla stessa amministrazione e poi, nella proiezione processuale al PM contabile.

Gli esempi potrebbero continuare, ma non è questa l’occasione e la sede per affrontare una disamina, seppur sintetica, circa l’impatto complessivo del nuovo codice, disamina cui concorreranno nei prossimi mesi la dottrina, la giurisprudenza, la prassi applicativa.

Il messaggio che con questo breve saluto voglio affidare alla Vostra attenzione, è un messaggio di ottimismo e di coraggio, che si pone, forse, in controtendenza rispetto a sentimenti di sfiducia e rassegnazione che investono i cittadini ed in specie le nuove generazioni rispetto alla tenuta e credibilità delle Istituzioni pubbliche e dei pubblici funzionari e amministratori che all’interno di esse, a diverso titolo operano; sfiducia cui ha, forse, concorso un’abitudine a considerare notizie solo le “cattive” notizie e le vicende amministrative degne di nota solo nella loro dimensione patologica e comunque conflittuale.

Ritengo che ogni Istituzione pubblica debba avvertire come prioritaria la missione di riconquistare la fiducia della comunità sociale ed aprirsi ad una stagione di confronto effettivo e leale e di cooperazione interistituzionale che includa anche, ed a pieno titolo, attraverso gli istituti di partecipazione i cittadini, la cui conoscenza dell’amministrazione pubblica e delle dinamiche “fisiologiche” delle sue azioni dovrebbe essere favorita e diffusa per favorire la crescita di un autentico senso civico, di identità ed appartenenza.

Per parte, mia, con l’aiuto prezioso dei magistrati e del personale amministrativo tutto di questa Sezione, al quale va il mio ringraziamento, assumo questo impegno, accanto a quello fondamentale di concorrere a far sì che attraverso il “giusto processo contabile”, il suo prodotto sia conforme a giustizia sostanziale e verità.

Un grato saluto al Procuratore Generale Aggiunto, al Procuratore Regionale del Piemonte, ed ai colleghi magistrati oggi presenti. Un grazie particolare a coloro che mi hanno preceduta nell’incarico di Presidente cui si devono gli eccellenti risultati raggiunti dalla Sezione piemontese, e un grazie sincero a tutti gli Illustri ospiti che con la loro autorevole presenza hanno onorato l’Istituto.

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