{"id":1001,"date":"2016-11-16T14:09:28","date_gmt":"2016-11-16T13:09:28","guid":{"rendered":"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/?p=1001"},"modified":"2016-11-16T14:09:28","modified_gmt":"2016-11-16T13:09:28","slug":"costituzione-materiale-costituzione-formale-riforme-costituzionali","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/costituzione-materiale-costituzione-formale-riforme-costituzionali\/","title":{"rendered":"Costituzione materiale, Costituzione formale e riforme costituzionali"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2016\/11\/COSTITUZIONE_MAT_581337ed5ba3a.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-1002 alignleft\" src=\"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2016\/11\/COSTITUZIONE_MAT_581337ed5ba3a-197x300.jpg\" alt=\"costituzione_mat_581337ed5ba3a\" width=\"197\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2016\/11\/COSTITUZIONE_MAT_581337ed5ba3a-197x300.jpg 197w, https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2016\/11\/COSTITUZIONE_MAT_581337ed5ba3a.jpg 500w\" sizes=\"(max-width: 197px) 100vw, 197px\" \/><\/a><\/p>\n<p><strong>Fabrizio Giulimondi<\/strong><\/p>\n<p><strong>Costituzione materiale, Costituzione formale e riforme costituzionali, Eurilink Editore, Roma, 2016, pp. 215, \u20ac 18,00<\/strong><\/p>\n<p>di <em>Salvatore Sfrecola<\/em><\/p>\n<p>La domanda che Fabrizio Giulimondi si pone in apertura di questo suo impegnativo lavoro, se cio\u00e8 la Costituzione vigente sia anche \u201cvitale\u201d nella sua originaria impostazione ovvero se, in ragione della lettura che ne hanno dato anche di recente i titolari di alcune delle funzioni fondamentali, dal presidente della Repubblica al presidente del Consiglio dei ministri, possa addirittura ritenersi superata la qualificazione di \u201crepubblica parlamentare\u201d, dimostra, con il concorso di autorevoli richiami dottrinali ed originali riflessioni personali, che la necessit\u00e0 di por mano alla normativa sull\u2019ordinamento della Repubblica per un\u2019opera di <!--more-->\u201cmanutenzione\u201d, come si usa dire, \u00e8 attuale e pressante. Perch\u00e9, lasciato inalterato l\u2019impianto dei principi fondamentali, alla Carta siano apportati aggiustamenti nella organizzazione dei poteri, del governo e del parlamento in primo luogo, a cominciare da quel \u201cbicameralismo perfetto\u201d o \u201cparitario\u201d che per molti \u00e8 la ragione degli ostacoli ad una adeguata governabilit\u00e0. Intesa, questa, come maggiore stabilit\u00e0 ed efficienza dell\u2019esecutivo, cio\u00e8 come capacit\u00e0 di decidere nei modi pi\u00f9 adeguati e nei tempi funzionali agli effetti ricercati. Anche se la stabilit\u00e0 \u00e8 prevalentemente rimessa al sistema elettorale e l\u2019efficienza alla normativa ordinaria che disciplina obiettivi e procedimenti.<\/p>\n<p>La necessit\u00e0 di adeguare l\u2019ordinamento istituzionale alle esigenze appena ricordate \u00e8 ben presente, ad esempio,\u00a0 nel pensiero di Costantino Mortati laddove, ritenuta \u201cpriva di fondamento la censura di dualismo rivolta contro l\u2019attribuzione di rilievo giuridico alla costituzione materiale, poich\u00e9 viceversa \u00e8 la concezione dell\u2019ordine sociale come sintesi di essere-dovere la sola valevole a ricondurre ad unit\u00e0 il complesso delle sue manifestazioni di vita\u201d. Ne consegue che poich\u00e9 \u201csi affida alla costituzione formale una funzione di rafforzamento delle posizioni di potere dominanti\u201d, la sua osservanza \u201crimane condizionata alla sua congruenza rispetto agli interessi cui \u00e8 finalizzata\u201d. Interessi che \u201csi fanno valere, in via ordinaria, attraverso i procedimenti di attuazione dei principi consacrati nel testo costituzionale, affidati ad organi sottoposti all\u2019influenza delle forze dominanti e da esse indotti ad interpretarli in modo da consentire mutamenti pi\u00f9 o meno sostanziali del loro significato e della loro portata\u201d.<\/p>\n<p>\u00c8 quanto rileva Giulimondi dall\u2019esperienza concreta, dalla interpretazione che dei rispettivi ruoli \u00e8 stata data ancora di recente dal Capo dello Stato e dal Presidente del Consiglio, i quali dominano la scena politica e parlamentare, il primo indicando all\u2019agenda del governo la necessit\u00e0 di riforme puntualmente delineate, che definisce sua \u201ceredit\u00e0\u201d, il secondo assumendo in proprio l\u2019iniziativa della revisione costituzionale, nonostante il monito di Piero Calamandrei secondo il quale \u201cquando si scrive la Costituzione, i banchi del governo devono restare vuoti\u201d. Ugualmente quando si tratta di legge elettorale, in relazione alla quale il Presidente del Consiglio ha determinato forma e tempi della decisione parlamentare, spesso ricorrendo a mozioni di fiducia con conseguente limitazione della capacit\u00e0 emendativa dei singoli parlamentari, in qualche modo dando ragione a chi parla di \u201ccrisi del Parlamento\u201d che in ogni caso evidenzia \u201cuna questione di fondo, la rappresentanza, come rapporto Parlamento\/societ\u00e0; la decisione come rapporto Parlamento\/governo\u201d (Manzella).<\/p>\n<p>Questione complessa che, in vario modo, pone alla politica e alla dottrina la necessit\u00e0 di ricercare i momenti critici della attivit\u00e0 politica, per quanto riguarda il ruolo dei gruppi parlamentari e l\u2019autorit\u00e0 dei partiti della maggioranza rispetto alle esigenze del governare, perseguite con ampio ricorso alla decretazione d\u2019urgenza e alla delega legislativa che si riconosce sempre meno nell\u2019art. 76, quanto alla indicazione dei \u201cprincipi e criteri direttivi\u201d che lasciano al potere delegato spazi pi\u00f9 ampi di quelli che gli si riconoscevano un tempo.<\/p>\n<p>In questo volume Giulimondi riprende, dunque, temi sui quali si \u00e8 sviluppato da tempo, e in particolare negli ultimi anni, un dibattito che recupera antiche e pi\u00f9 recenti proposte sul ruolo del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio, delle Camere e dei rapporti tra lo Stato e le Regioni, che l\u2019Assemblea costituente ha lasciato in eredit\u00e0 al dibattito della politica e degli studiosi avendo avuto di mira, nella fase critica nella quale la Carta \u00e8 stata scritta, un assetto capace di ottenere il pi\u00f9 ampio consenso possibile, in pratica quasi l\u2019unanimit\u00e0, in ragione di quello che fu definito \u201cpatto\u201d o \u201ccompromesso\u201d costituzionale, espressione della responsabilit\u00e0 politica dei partiti universalmente apprezzata. Quella eredit\u00e0 sospesa ha formato oggetto, almeno dai primi anni \u201980, dei lavori delle Commissioni parlamentari bicamerali, presiedute da Aldo Bozzi (1983-1985), Ciriaco De Mita \u2013 Nilde Iotti (1992-1994) e Massimo D\u2019Alema (1997-1998), le quali hanno affrontato un po\u2019 tutte le tematiche del funzionamento della seconda parte della Costituzione, dal bicameralismo, alla governabilit\u00e0, al ruolo del Presidente della Repubblica, alla Magistratura.<\/p>\n<p>E se le conclusioni cui sono pervenuti quei lavori non hanno imboccato la strada dell\u2019art. 138 per dare concretezza alle proposte, in ragione della mancanza di quell\u2019ampio consenso da sempre ritenuto necessario per modificare la Carta, nondimeno il dibattito e il confronto hanno continuato ad evidenziare pienamente l\u2019esigenza di rincorrere l\u2019attualit\u00e0, come dimostra la circostanza che questo libro, il quale interviene su \u201cCostituzione materiale, Costituzione formale e riforme costituzionali\u201d, giunge nelle librerie mentre \u00e8 in corso un vivace confronto tra i fautori della legge di revisione votata dalle Camere e quanti avrebbero desiderato scelte diverse e, pertanto, invitano i cittadini elettori a bocciare le soluzioni adottate.<\/p>\n<p>Delle scelte operate dalle Camere d\u00e0 ampia testimonianza l\u2019Autore richiamando le opinioni di autorevoli costituzionalisti per convenire o garbatamente dissentire sulla capacit\u00e0 concretamente innovativa del nuovo ordinamento della Repubblica, per condurre il lettore a scoprirne pregi e difetti che, alla luce dell\u2019esperienza, sempre essenziale secondo l\u2019einaudiano \u201cconoscere per deliberare\u201d, consentono di dire se effettivamente la riforma ha l\u2019autorevolezza di un\u2019idea funzionale al perseguimento dell\u2019interesse della democrazia e del buon funzionamento delle istituzioni. Il che significa efficienza del sistema normativo e della governabilit\u00e0, in un contesto di pesi e contrappesi che rassicurino i cittadini che non si \u00e8 barattata l\u2019efficienza con i diritti di libert\u00e0 politica. Considerato che il sistema di voto \u00e8 parte integrante dell\u2019assetto istituzionale e la legge elettorale 6 maggio 2015, n. 52, assicura alla lista che raggiunge il 40% dei consensi o che prevalga nel ballottaggio, un premio di maggioranza che le consente di disporre di 340 seggi alla Camera (pari al 54% dei deputati), in tal modo condizionando scelte importanti, l\u2019elezione del Presidente della Repubblica, dei giudici costituzionali, dei componenti laici del Consiglio Superiore della Magistratura.<\/p>\n<p>Al centro della revisione \u00e8 innanzitutto la razionalizzazione del bicameralismo, modello accusato di assoluta inadeguatezza quanto ai tempi della decisione legislativa e del complessivo rapporto con il governo, sicch\u00e9 si \u00e8 scelta la strada di lasciare la Camera unica espressione della volont\u00e0 popolare e, pertanto, abilitata a dare fiducia al governo, per affidare al Senato la rappresentanza delle autonomie locali, regioni e comuni. Con attenzione per la normativa da attuare in ragione dell\u2019appartenenza dell\u2019Italia all\u2019Unione Europea.<\/p>\n<p>Un dibattito che viene da lontano \u2013 come si \u00e8 fatto cenno &#8211; se, gi\u00e0 in Assemblea costituente Mortati aveva individuato nella seconda Camera tre funzioni \u201critardatrice della procedura legislativa\u201d per riflettere sulle decisioni prese; \u201cintegrazione della rappresentanza\u201d; \u201cassunzione delle competenze specifiche\u201d; funzioni che avrebbero richiesto un sistema\u00a0 di formazione \u201cnon collegato con l\u2019elezione diretta da parte del corpo elettorale indifferenziato\u201d. Le proposte allora furono molte e articolate per giungere alla decisione di puntare su una scelta che si basasse sulla differenza di et\u00e0 quanto all\u2019elettorato attivo (25 anni) e passivo (40 anni), rispetto alla Camera dei deputati e su un sistema elettorale \u201ca base regionale\u201d su collegi uninominali collegati, quindi con correzione proporzionale. Ci\u00f2 che sembr\u00f2 delineare una Camera di riflessione con eletti ed elettori che potessero vantare una maggiore esperienza ed avendo sullo sfondo percepito l\u2019esigenza di dare corpo ad una rappresentanza delle regioni e degli enti locali, tornata prepotentemente di attualit\u00e0 anche se in un modo sulla cui efficacia taluno dubita, in ragione dell\u2019accentuato centralismo reso palese dalla \u201cclausola di garanzia\u201d che, posta a tutela dell\u2019 \u201cunit\u00e0 giuridica o economica della Repubblica, ovvero a tutela dell\u2019interesse nazionale\u201d, si presta ad inevitabili contestazioni.<\/p>\n<p>Una riforma ampia, dunque, ritenuta migliorabile, il che conferma che quello dell\u2019adeguatezza della Costituzione alle esigenze della governabilit\u00e0, intesa come espressione riassuntiva del buon funzionamento delle istituzioni, continua ad essere un cantiere aperto.<\/p>\n<p>Resta sullo sfondo il tema delle istituzioni di garanzia, il cui rilievo appare nel tempo a tratti enfatizzato, in particolare in Assemblea costituente nel clima infuocato dalle contrapposizioni ideologiche, in parte trascurato, rimettendosi da taluno al giudizio del popolo l\u2019efficacia complessiva del sistema e la sua validit\u00e0 nel tempo. Riguardano il ruolo di garanzia del presidente della Repubblica, la forma di governo parlamentare, che si ritiene non essere stata intaccata, la garanzia delle minoranze e dell\u2019opposizione, le competenze dello Stato e delle regioni, gi\u00e0 disciplinate dalla legge costituzionale del 2001 che non ha fatto buona prova di s\u00e9. Un sistema di garanzie capace di generare il pi\u00f9 ampio consenso \u201cperch\u00e9 le regole del giuoco, che riguardano allo stesso modo maggioranza e opposizione, non possono essere dettate da contingenti esigenze di parte\u201d, come ha scritto Elena Paciotti nella prefazione ad un agile libretto che raccoglie le risposte fornite da alcuni costituenti in tema di attualit\u00e0 della Costituzione.<\/p>\n<p>L\u2019efficacia di una Carta costituzionale, ha\u00a0 scritto Onida, \u201csi gioca molto sul suo essere una casa comune per cui \u201cse spesso il \u201ccambiamento\u201d \u00e8 presentato come la cifra dell\u2019agire politico, esso non pu\u00f2 essere un fine di per s\u00e9 quando si ha a che fare con la materia costituzionale. Le costituzioni, quando sono valide\u2026 esprimono non ci\u00f2 che \u00e8 mutevole ma ci\u00f2 che \u00e8 destinato\u00a0 a durare nel tempo\u201d.<\/p>\n<p>Chiudo ancora con una affermazione di Onida, il quale ricorda che cambiare richiede l\u2019esistenza di \u201cprogetti di revisione ampiamente condivisi\u201d a \u201csalvaguardia delle basi comuni del nostro ordinamento democratico\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Fabrizio Giulimondi Costituzione materiale, Costituzione formale e riforme costituzionali, Eurilink Editore, Roma, 2016, pp. 215, \u20ac 18,00 di Salvatore Sfrecola La domanda che Fabrizio Giulimondi si pone in apertura di questo suo impegnativo lavoro, se cio\u00e8 la Costituzione vigente sia anche \u201cvitale\u201d nella sua originaria impostazione ovvero se, in ragione della lettura che ne hanno [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[1,32],"tags":[],"class_list":{"0":"post-1001","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","6":"category-news","7":"category-recensioni"},"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1001"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1001"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1001\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1003,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1001\/revisions\/1003"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1001"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1001"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1001"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}