{"id":1009,"date":"2016-11-18T10:03:31","date_gmt":"2016-11-18T09:03:31","guid":{"rendered":"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/?p=1009"},"modified":"2016-11-18T10:03:31","modified_gmt":"2016-11-18T09:03:31","slug":"prestazioni-sociali-vincoli-bilancio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/prestazioni-sociali-vincoli-bilancio\/","title":{"rendered":"Prestazioni sociali e vincoli di bilancio"},"content":{"rendered":"<p><strong><u><a href=\"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2016\/11\/detrazioni-fiscali.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-1010 alignleft\" src=\"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2016\/11\/detrazioni-fiscali-300x141.jpg\" alt=\"prestazioni sociali\" width=\"300\" height=\"141\" srcset=\"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2016\/11\/detrazioni-fiscali-300x141.jpg 300w, https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2016\/11\/detrazioni-fiscali-768x361.jpg 768w, https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2016\/11\/detrazioni-fiscali.jpg 850w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><\/u><\/strong><strong>Prestazioni sociali e vincoli di bilancio<a href=\"#_ftn1\" name=\"_ftnref1\">*<\/a><\/strong><\/p>\n<p>di<em> Aldo Carosi, Vice Presidente della Corte costituzionale<\/em><\/p>\n<p><em>Sommario: 1. Premessa; 2. Legislazione e giurisprudenza multilivello; 3. I profili sostanziali che si confrontano nelle relazioni multilaterali tra vincoli di bilancio e prestazioni sociali; 4. Il tema della compatibilit\u00e0 economica in relazione al concreto soddisfacimento dei diritti sociali nella giurisprudenza costituzionale; 4.1 L\u2019evoluzione della giurisprudenza costituzionale nel bilanciamento afferente alla tutela dei diritti sociali e degli interessi finanziari; 5. Vincoli di bilancio, autonomie territoriali, prestazioni sociali \u2013 Relazioni antagoniste e sinergiche; 6. La discrezionalit\u00e0 del legislatore nelle allocazioni finanziarie ed i limiti alla sua sindacabilit\u00e0; 7. I riflessi delle relazioni finanziarie tra Stato ed enti territoriali sulle risorse destinate all\u2019erogazione delle prestazioni sociali; 8. Il collegamento con il principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione; 9. Modulazione degli effetti temporali delle sentenze, principio dell\u2019equilibrio dinamico e vincolativit\u00e0 di alcune sentenze in materia di copertura finanziaria ex post; 9.1 Disposizione degli effetti finanziari delle sentenze della Corte costituzionale nella dialettica tra Stato ed autonomie speciali; 10. Cenni conclusivi.<\/em><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><!--more--><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><strong>Premessa<\/strong><\/p>\n<p>Nel diritto costituzionale contemporaneo la tematica del rapporto tra prestazioni sociali e vincoli di bilancio si \u00e8 posta soprattutto in relazione all\u2019effettivit\u00e0 della tutela dei diritti fondamentali ed in particolare dei diritti sociali, intesi, questi ultimi, come quei diritti che per il loro soddisfacimento esigono l\u2019intervento finanziario pubblico<a href=\"#_ftn2\" name=\"_ftnref2\">[1]<\/a>.<\/p>\n<p>La questione ha uno stretto collegamento con la conformazione giuridica dei diritti sociali nelle Costituzioni contemporanee, ed in particolare in quelle europee come l\u2019italiana. Tale natura comporta che i diritti sociali, configurati nella loro variegata e costante espansione, sono esigibili e giustiziabili. In quanto tali, il loro riconoscimento non dovrebbe essere condizionato dal costo della prestazione. Tuttavia, la grave crisi economica che ha attraversato l\u2019Italia ed altri paesi europei negli ultimi anni, insieme alle conseguenti misure di contrasto adottate in sede nazionale ed europea, ha indotto nella giurisprudenza costituzionale particolari cautele nell\u2019adottare decisioni idonee ad ingenerare costi incontrollabili e non sostenibili.<\/p>\n<p>La configurazione della normativa di emergenza ed i relativi effetti sulla giurisprudenza costituzionale hanno spinto alcuni studiosi a ritenere tramontate le visioni ideali delle esperienze statuali del secondo dopoguerra, basate sullo sviluppo del <em>welfare<\/em> e sulla costante espansione del numero dei diritti sociali da garantire alle collettivit\u00e0 amministrate.<\/p>\n<p>In realt\u00e0, come altra dottrina ha posto in evidenza, i diritti che comportano prestazioni sociali, del tutto o in parte a carico della finanza pubblica, hanno sempre avuto un problema di sostenibilit\u00e0 complessiva (il quale chiaramente si accentua nei periodi di crisi economica) dal momento che mai \u2013 neppure nel periodi di congiuntura eccezionalmente favorevole \u2013 le risorse utilizzabili sono illimitate. Ed appare incontrovertibile che il corretto riparto delle risorse a disposizione sia compito della politica, la quale deve tradurre le proprie scelte economico-finanziarie in termini giuridici.<\/p>\n<p>La riscoperta del limite della sostenibilit\u00e0 ha certamente attenuato il trionfalismo con il quale molti costituzionalisti hanno interpretato la nostra epoca come l\u2019et\u00e0 dei nuovi diritti: a ben vedere, tale entusiasmo \u00e8 retto da una visione formalistica \u2013 potremmo dire semantica e morfologica \u2013 dell\u2019evoluzione legislativa e giurisprudenziale e da una sottovalutazione del <em>deficit<\/em> di efficacia delle statuizioni in cui tale evoluzione viene a sfociare. Peraltro, anche da un punto di vista logico-formale, l\u2019espansione illimitata dei diritti non pu\u00f2 essere compatibile con una visione armonica e sistemica degli ordinamenti nei quali avviene il nuovo riconoscimento: a risorse invariate ogni nuovo diritto comportante prestazioni sociali implica la correlata compressione di quelle gi\u00e0 esistenti<a href=\"#_ftn3\" name=\"_ftnref3\">[2]<\/a>.<\/p>\n<p>Perch\u00e9, dunque, questa improvvisa rivalutazione della regola \u2013 in fondo incontrovertibile \u2013secondo cui le risorse per le politiche sociali non sono riproducibili all\u2019infinito e conseguentemente all\u2019interno delle disponibilit\u00e0 finanziarie devono essere compiute delle scelte in sede politica?<\/p>\n<p>Il motivo va probabilmente ricercato nell\u2019intensit\u00e0 con cui le recenti politiche europee e nazionali sono intervenute nel predicare austerit\u00e0 e contrazione della spesa pubblica. La congiuntura economica \u00e8 stata la principale causa della riscoperta della necessit\u00e0 di politiche economico-finanziarie vincolanti per le rappresentanze parlamentari (nazionali e territoriali), le quali devono incentivare l\u2019allocazione responsabile, efficace ed efficiente delle risorse pubbliche e l\u2019adozione, al contempo, di interventi di \u201cfiscalit\u00e0 equa\u201d<a href=\"#_ftn4\" name=\"_ftnref4\">[3]<\/a>.<\/p>\n<p>Al di l\u00e0 dell\u2019aspra dialettica che accompagna le politiche di rigore adottate in sede europea, delle quali non \u00e8 il caso occuparsi in questa occasione, non v\u2019\u00e8 dubbio che la legislazione europea e nazionale pi\u00f9 recente abbia avuto un impatto limitativo, in termini qualitativi e quantitativi, sulla tutela costituzionale dei diritti fondamentali aventi connotati di onerosit\u00e0.<\/p>\n<p>Il problema \u00e8 se tali effetti siano una mera ricaduta di fatto e temporanea della grave crisi economica oppure abbiano prodotto un ridimensionamento sistemico del <em>welfare<\/em> previsto nelle Costituzioni di alcuni Paesi europei ed in particolare di quello italiano.<\/p>\n<p>La crisi ha indotto altres\u00ec soluzioni istituzionali di riordino territoriale comportanti drastici interventi sulla mappa territoriale dei poteri (soppressione delle province e istituzione di enti di area vasta, come le citt\u00e0 metropolitane).<\/p>\n<p>Tali innovazioni sono accompagnate dalla modifica, in parte gi\u00e0 perfezionata, in parte <em>in itinere<\/em>, dei parametri costituzionali in materia di autonomia e di coordinamento finanziario degli enti territoriali.<\/p>\n<p>In Italia le istituzioni territoriali provvedono a finanziare i servizi pubblici corrispondenti alle competenze loro attribuite malgrado riduzioni di risorse talvolta drastiche.<\/p>\n<p>Il finanziamento e la gestione, diretta e indiretta di detti servizi grava per percentuali elevatissime proprio sugli enti territoriali (si pensi solo alla sanit\u00e0, ai trasporti pubblici, al patrimonio destinato ai servizi ecc.).<\/p>\n<p>Il Titolo V della nostra Costituzione assegna un ruolo importante agli statuti e alla legislazione regionale in materia di articolazione dei servizi, di decentramento dei processi decisionali e, pi\u00f9 in generale, degli statuti di cittadinanza sociale a livello regionale.<\/p>\n<p>L\u2019ordinamento italiano si caratterizza, inoltre, \u00a0per la presenza di Regioni fiscalmente forti e di altre fiscalmente deboli, elemento che incide sull\u2019esigibilit\u00e0 e sulla sostenibilit\u00e0 delle prestazioni sociali. Ci\u00f2 diventa un ulteriore fattore di complessit\u00e0 delle operazioni legislative di bilanciamento tra esigenze solidaristiche e coordinamento della finanza pubblica, tenuto conto che \u2013 ancorch\u00e9 le Regioni non godano di una vera e propria autonomia tributaria \u2013 \u00e8 immanente nel concetto di autonomia territoriale il principio, antagonista della perequazione, secondo cui il gettito fiscale di regola viene utilizzato sul territorio nel quale viene prodotto.<\/p>\n<p>In un simile contesto, le funzioni di garanzia delle situazioni soggettive previste dalla Costituzione italiana ed affidate alla nostra Corte hanno comportato una maggiore esposizione politica in quanto la Consulta \u2013 suo malgrado \u2013 si \u00e8 spesso trovata arbitro della legittimit\u00e0 delle scelte pubbliche di distribuzione e di riallocazione delle risorse. Al fine di limitare al massimo la portata dei suoi interventi, la Corte ha cercato di esercitare il sindacato di costituzionalit\u00e0 per linee interne alla legislazione, evitando una funzione creativa o \u201csostitutiva\u201d che avrebbe debordato dal proprio ruolo arbitrale.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li><strong> Legislazione e giurisprudenza multilivello<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Al di l\u00e0 della matrice rigorosamente restrittiva delle norme europee in materia economico-finanziaria, anche nei \u201cnuovi\u201d Trattati dell\u2019Unione viene positivizzata la tutela costituzionale multilivello dei diritti fondamentali, ed in particolare di quelli sociali<a href=\"#_ftn5\" name=\"_ftnref5\">[4]<\/a>.<\/p>\n<p>\u00c8 stato da alcuni affermato che questa costituzionalizzazione multilivello porrebbe in essere un \u201cprocesso decostituente\u201d degli Stati aderenti, attraverso il quale i principi del costituzionalismo sociale presenti nelle Carte nazionali sarebbero profondamente modificati dalla legislazione e dalla giurisprudenza supernazionale fino alla loro sostanziale snaturazione.<\/p>\n<p>Probabilmente, finch\u00e9 il processo unificante dell\u2019Europa non sar\u00e0 realizzato a livello politico, tale affermazione deve essere considerata prematura e non configurabile nei termini di chi la sostiene<a href=\"#_ftn6\" name=\"_ftnref6\">[5]<\/a>.<\/p>\n<p>In realt\u00e0, nella storia del diritto, cos\u00ec come nella storia strettamente intesa, spinte all\u2019omologazione ed alla differenziazione dei sistemi si sono sempre verificate; la loro pendolare alternanza e mutevolezza si accentuano in presenza di strutture sociali molto articolate e caratterizzate da elementi di complessit\u00e0 crescenti.<\/p>\n<p>Se il processo di osmosi tra le diverse culture giuridiche dell\u2019Europa e dell\u2019occidente \u00e8 molto vivace (si \u00e8 parlato di un ritorno al diritto comune, che si starebbe formando dalla confluenza di diverse legislazioni e diverse giurisprudenze, soprattutto di quelle cosiddette \u201cmultilivello\u201d), l\u2019irrompere dell\u2019omologazione in consolidate tradizioni giuridiche provoca, di converso, resistenze identitarie che possono avere effetti negativi soprattutto quando riguardano Paesi che si sono affacciati alla democrazia rappresentativa soltanto di recente e, pi\u00f9 in generale, quando l\u2019onerosit\u00e0 dei doveri di accoglienza nei confronti dei migranti viene associata a disfunzioni dei servizi acuite dalla crisi economica.<\/p>\n<p>In ogni caso, costituisce aspetto strutturale del nostro universo, culturale e linguistico prima ancora che giuridico, quello di essere aperto ad intersezioni con altri universi. Le diversit\u00e0 si influenzano, si confrontano e \u2013 per il loro stesso incontrarsi \u2013 si modificano e modificano i loro stessi criteri di verit\u00e0.<\/p>\n<p>Il tema di cui ci occupiamo \u00e8 un paradigmatico ambito in cui si verifica la dialettica tra valori identitari della nostra Costituzione e valori universali, rispetto ai quali non \u00e8 certo negabile un\u2019ascendenza comune del patrimonio giuridico delle collettivit\u00e0 che perseguono il processo di unificazione europea e supernazionale. Ascendenza comune che si \u00e8 naturalmente e storicamente differenziata nei diversi ambiti di sviluppo, senza tuttavia perdere riconoscibili connotati di corrispondenza.<\/p>\n<p>In questo processo circolare di differenziazione e riavvicinamento \u00e8 necessario, per gli studiosi e gli operatori del diritto, avere un approccio realistico che tenga conto, da un lato, dell\u2019interdipendenza e dell\u2019osmosi dei sistemi giuridici, non essendo possibile la restaurazione di un passato autoctono (peraltro irrealistico, perch\u00e9 da sempre culture ed istituti giuridici \u2013 ancorch\u00e9 vissuti per alcuni periodi in stato di segregazione \u2013 hanno nel loro patrimonio genetico valori mutuati dall\u2019esterno), dall\u2019altro, del fatto che le identit\u00e0 nazionali scritte nelle rispettive Costituzioni continuano ad essere il punto di riferimento dei processi di interrelazione precedentemente descritti.<\/p>\n<p>In definitiva, sembra ragionevole ribadire che l\u2019identit\u00e0 di una determinata collettivit\u00e0 nazionale \u2013 e soprattutto di quelle che sono rappresentate in questo tradizionale incontro trilaterale \u2013 risiede ancora nella propria Carta costituzionale. Ci\u00f2 non confligge con la naturale constatazione che le Carte costituzionali moderne portano le stimmate di valori universali i quali, ancorch\u00e9 sussunti attraverso la cultura di chi le ha redatte e l\u2019interpretazione di chi le ha applicate, poggiano su una comune e diacronica evoluzione.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li><strong> I profili sostanziali che si confrontano nelle relazioni multilaterali tra vincoli di bilancio e prestazioni sociali<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Prima di passare all\u2019esame di alcune recenti pronunce della Corte costituzionale italiana \u00e8 opportuna un\u2019ulteriore premessa: la complessit\u00e0 delle relazioni tra i valori costituzionali oggetto della presente riflessione coinvolge molteplici regole e, in relazione alle geometrie variabili di tali relazioni, detta complessit\u00e0 invita a rifuggire ogni assolutezza nelle conclusioni ricavabili dalle fattispecie concrete venute all\u2019evidenza della Corte.<\/p>\n<p>Il potenziale insorgere di situazioni giuridiche di azione collegate ai molteplici aspetti delle relazioni tra i valori coinvolti non consente di individuare un criterio di gerarchia tra i parametri costituzionali interessati: esiste un universo fenomenologico che, per la vastit\u00e0 e variabilit\u00e0 dei suoi contenuti, non ha ancora esplicato gran parte delle possibili epifanie in sede di giudizio costituzionale. Ci\u00f2 impone una cautela nelle conclusioni che si possono ricavare dalla casistica gi\u00e0 presentatasi all\u2019esame del Giudice delle leggi.<\/p>\n<p>Allo stato attuale le interazioni sottese alle questioni gi\u00e0 decise abbracciano sicuramente: il tema delle compatibilit\u00e0 economiche; quello della discrezionalit\u00e0 del legislatore e dei limiti della sua sindacabilit\u00e0; le interrelazioni con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione ed il sindacato sull\u2019allocazione delle risorse nei bilanci pubblici; la modulazione degli effetti temporali delle sentenze; le possibili statuizioni del Giudice costituzionale in ordine alle norme afferenti alla disciplina del bilancio, con particolare riguardo all\u2019esigenza di conciliare l\u2019esecuzione delle sentenze con l\u2019equilibrio dei bilanci (dello Stato e degli enti territoriali), obiettivo indefettibile dell\u2019attivit\u00e0 legislativa.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"4\">\n<li><strong> Il tema della compatibilit\u00e0 economica in relazione al concreto soddisfacimento dei diritti sociali nella giurisprudenza costituzionale<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>L\u2019intervento del Giudice costituzionale italiano nella materia dei diritti sociali \u00e8 stato richiesto prevalentemente con riferimento alla violazione del principio di eguaglianza ed in presenza di comportamenti omissivi da parte del legislatore.<\/p>\n<p>Tuttavia, per quanto riguarda l\u2019interrelazione e l\u2019interdipendenza tra le disposizioni costituzionali regolanti la garanzia dei diritti sociali, i vincoli di bilancio e la tutela degli interessi economico-finanziari, sono stati evocati anche altri parametri: lo stesso art. 3 Cost. sotto profili ulteriori rispetto a quello di eguaglianza; altri parametri specifici come quelli afferenti alla tutela del lavoro, della previdenza e della salute; l\u2019art. 81 Cost. sotto il profilo della copertura delle spese e dell\u2019equilibrio del bilancio; l\u2019art. 97 Cost. sotto il profilo del buon andamento e della programmazione; l\u2019art. 117, primo comma, Cost. soprattutto sotto il profilo della conformit\u00e0 al Trattato, alla Convenzione EDU ed alle relative giurisprudenze multilivello; il Titolo V della nostra Costituzione in tema di rapporti tra Stato e autonomie territoriali. Particolare inferenza deve essere riconosciuta all\u2019art. 119, quinto comma, del citato titolo V, il quale fa riferimento alla solidariet\u00e0 sociale in relazione alla destinazione aggiuntiva di risorse statali in favore di regioni ed enti locali economicamente svantaggiati.<\/p>\n<p>Nelle questioni riguardanti i rapporti tra vincoli di bilancio e garanzia delle prestazioni sociali non risulta invece particolarmente utilizzato l\u2019art. 2 Cost., che pure afferma solennemente il dovere di solidariet\u00e0 politica, economica e sociale tra i consociati in modo addirittura pi\u00f9 ampio del semplice legame stretto di cittadinanza<a href=\"#_ftn7\" name=\"_ftnref7\">[6]<\/a>. Probabilmente ci\u00f2 \u00e8 dovuto alla particolare formulazione dell\u2019art. 2, il quale \u00e8 utilizzato \u2013 piuttosto che in antinomia a problematiche di carattere macroeconomico \u2013 per enunciare i doveri gravanti sullo Stato e sulla collettivit\u00e0 nel soccorso a situazioni di bisogno inerenti a diritti fondamentali incomprimibili e, per ci\u00f2 stesso, non bilanciabili con le esigenze di contenimento della spesa pubblica (per esempio quando la solidariet\u00e0 si collega non solo alla dimensione del \u201cdovere di intervento\u201d ma anche alla sfera di libert\u00e0 di coloro che la devono ricevere).<\/p>\n<p>Con riguardo all\u2019art. 3 Cost., mentre il primo comma prescrive l\u2019eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, assumendo la tradizionale qualificazione di principio di eguaglianza in senso formale, il secondo comma prescrive al legislatore ordinario comportamenti attivi in varie direzioni al fine di rimuovere le disuguaglianze di fatto tra i cittadini.<\/p>\n<p>\u00c8 condiviso da ampia parte della dottrina costituzionale che la natura e la portata di tale secondo comma vengono specificate ed arricchite in altre norme della Costituzione che disciplinano i diritti sociali: diritti dei lavoratori; previdenza sociale; diritto alla salute; diritto all\u2019istruzione. Si tratta di precetti costituzionali (che vengono sovente evocati in simbiosi con il predetto art. 3, secondo comma, Cost.) la cui attuazione richiede l\u2019intervento del legislatore, di regola attraverso l\u2019impiego di mezzi economici.<\/p>\n<p>Il riferimento della Corte all\u2019eguaglianza sostanziale \u00e8 piuttosto sporadico in termini macroeconomici relativamente al costo dei servizi a rilevanza sociale, mentre ha una consolidata tradizione per ci\u00f2 che riguarda la tutela di singole fattispecie meritevoli di protezione immediata, anche nel caso in cui manchi una disciplina specifica di carattere finanziario.<\/p>\n<p>Peraltro, la Corte costituzionale, in tema di riconoscimento o ampliamento di prestazioni economiche a favore di soggetti deboli, raramente ha preso in considerazione il problema delle compatibilit\u00e0 finanziarie: si discute se ci\u00f2 sia unicamente dipeso da una particolare sensibilit\u00e0 verso categorie bisognose di speciale protezione oppure dal fatto che le questioni sollevate non abbiano posto l\u2019accento sulle relazioni macroeconomiche esistenti tra tutela dei diritti dedotti in giudizio ed effettiva disponibilit\u00e0 delle risorse.<\/p>\n<p>Tuttavia, nei periodi di crisi emergono inevitabilmente profili macroeconomici di compatibilit\u00e0 finanziaria: se l\u2019operativit\u00e0 dell\u2019art. 3, secondo comma, Cost. tende a non essere messa in dubbio quando vengono in gioco enunciati direttamente riferibili alla tutela dei diritti di cui si lamenta un\u2019intollerabile compressione, la dialettica con i vincoli finanziari diventa meno prevedibile quando la nomomachia riguarda interi settori dei servizi a rilevanza sociale quali la sanit\u00e0 pubblica, la previdenza, le prestazioni assistenziali, il trattamento retributivo dei lavoratori pubblici, l\u2019istruzione ed altri servizi di analoga natura.<\/p>\n<p>La morfologia dei giudizi in questa materia tende a differenziarsi: in quelli in via incidentale la dialettica tra godimento dei diritti sociali e profili macroeconomici \u00e8 pi\u00f9 rara, ma tende ad esprimersi in modo diretto; in quelli in via principale, inerenti ai rapporti tra Stato e Regioni, vengono spesso evocati i temi del contenimento della spesa pubblica e della rigorosa osservanza dell\u2019obbligo di copertura delle spese ma le relative questioni sono, non di rado, sollevate nella prospettiva del conflitto di competenza tra Stato e Regioni, cosicch\u00e9 il confronto tra esigenze sociali e vincoli di spesa rimane sullo sfondo delle relazioni economiche tra le parti in causa, pur implicando evidenti riflessi sull\u2019occupazione, sulla sanit\u00e0 pubblica, sui trasporti, sulle prestazioni sociali e, dunque, sulla realizzazione in concreto dei diritti sociali.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>4.1 L\u2019evoluzione della giurisprudenza costituzionale nel bilanciamento afferente alla tutela dei diritti sociali e degli interessi finanziari <\/strong><\/p>\n<p>\u00c8 stato osservato che le tecniche di bilanciamento fra interessi egualmente meritevoli di tutela (come quelli inerenti alla tutela degli equilibri finanziari e dei diritti sociali) conducono il Giudice costituzionale ad operare una comparazione continua fra diversi principi e valori costituzionali al fine di individuare, contestualmente risolvendone i conflitti, i limiti e il contenuto dei diritti fondamentali.<\/p>\n<p>Sotto il profilo storico pu\u00f2 dirsi, in termini generali, che fino agli anni ottanta, nella giurisprudenza della Corte il tema delle compatibilit\u00e0 economiche non appare centrale. In coerenza con il contesto storico e politico di quegli anni, frequentemente la Corte ha ampliato la platea dei destinatari di benefici e provvidenze economiche attraverso il principio di eguaglianza e l\u2019utilizzo di un <em>tertium comparationis<\/em><a href=\"#_ftn8\" name=\"_ftnref8\">[7]<\/a><em>. <\/em><\/p>\n<p>Questa tendenza giurisprudenziale si \u00e8 evoluta negli anni novanta, quando la Consulta \u00e8 divenuta pi\u00f9 cauta nell\u2019estensione di benefici economici attraverso il <em>tertium comparationis<\/em>. Con una storica decisione, anzich\u00e9 estendere \u2013 in conformit\u00e0 alla prospettazione del giudice rimettente che evocava in proposito l\u2019art. 3 Cost. \u2013 la norma di favore, emendando quella censurata \u00ab<em>nella parte in cui esclude il diritto alla ripetizione dei versamenti contributivi, effettuati in epoca anteriore alla data di entrata in vigore della legge <\/em>[impugnata]\u00bb, la Corte rivolse la declaratoria di incostituzionalit\u00e0 proprio alla norma di favore, affermando che \u00ab<em>l\u2019operativit\u00e0 del principio di eguaglianza non \u00e8 unidirezionalmente e necessariamente diretta ad estendere la portata di una disciplina pi\u00f9 favorevole evocata come <\/em>tertium comparationis<em>, ma pu\u00f2 dispiegarsi anche nel senso di rimuovere l\u2019ingiustificato privilegio di una disciplina pi\u00f9 favorevole rispetto a quella indicata a comparazione<\/em>\u00bb<a href=\"#_ftn9\" name=\"_ftnref9\">[8]<\/a>.<\/p>\n<p>Si \u00e8 fatto gradualmente strada \u2013 sotto la spinta delle frequenti congiunture economiche \u2013 il convincimento che la composizione dell\u2019assetto dei contrapposti interessi coinvolti non possa che avvenire attraverso un bilanciamento degli stessi, con riguardo al contesto economico e giuridico di volta in volta emergente. \u00c8 stata affermata la legittimit\u00e0 di disposizioni che \u00ab<em>\u2013 in ragione delle concrete disponibilit\u00e0 del bilancio pubblico, a carico del quale \u00e8 in parte finanziato il sistema previdenziale \u2013 <\/em>[incidono]<em> in senso riduttivo sui trattamenti pensionistici, senza con ci\u00f2 vulnerare gli artt. 36 e 38 della Costituzione<\/em>\u00bb<a href=\"#_ftn10\" name=\"_ftnref10\">[9]<\/a>.<\/p>\n<p>In modo ancor pi\u00f9 incisivo si \u00e8 ritenuto che \u00e8 conforme \u00ab<em>ai principi di uguaglianza e di proporzionalit\u00e0 una legge che tenga conto della circostanza che i contributi versati in Svizzera siano quattro volte inferiori a quelli versati in Italia e si operi, quindi, una riparametrazione <\/em>[ex post]<em> diretta a rendere i contributi proporzionati alle prestazioni e a livellare i trattamenti, per evitare sperequazioni e rendere sostenibile l\u2019equilibrio del sistema previdenziale a garanzia di coloro che usufruiscono delle sue prestazioni <\/em>[poich\u00e9 il sistema previdenziale tende]<em> alla corrispondenza tra le risorse disponibili e le prestazioni erogate, anche in ossequio al vincolo imposto dall\u2019articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ed assicura la razionalit\u00e0 complessiva del sistema stesso (sent. n. 172 del 2008), impedendo alterazioni della disponibilit\u00e0 economica a svantaggio di alcuni contribuenti ed a vantaggio di altri, e cos\u00ec garantendo il rispetto dei principi di uguaglianza e di solidariet\u00e0, che, per il loro carattere fondante, occupano una posizione privilegiata nel bilanciamento con gli altri valori costituzionali<\/em>\u00bb<a href=\"#_ftn11\" name=\"_ftnref11\">[10]<\/a>.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<ol start=\"5\">\n<li><strong> Vincoli di bilancio, autonomie territoriali, prestazioni sociali \u2013 Relazioni antagoniste e sinergiche <\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Una variabile importante nel complesso scenario delle relazioni tra politiche di bilancio ed erogazioni delle prestazioni sociali \u00e8 costituita dal ruolo delle autonomie territoriali, che assume particolare rilevanza nel nostro ordinamento.<\/p>\n<p>I rapporti tra Stato e autonomie territoriali attraversano il tema del presente studio secondo plurimi profili, tra i quali \u00e8 opportuno sottolineare:<\/p>\n<ol>\n<li>la dialettica tra valorizzazione delle particolarit\u00e0 locali ed i principi di unit\u00e0 ed eguaglianza, i quali sono particolarmente attinenti alle problematiche della tutela dei diritti sociali;<\/li>\n<li>il riparto delle competenze legislative ed amministrative tra Stato ed enti territoriali, come ridisegnato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione)<a href=\"#_ftn12\" name=\"_ftnref12\">[11]<\/a>;<\/li>\n<li>la finanza propria degli enti territoriali connaturata al concetto di autonomia ed indispensabile per assicurare le prestazioni sociali;<\/li>\n<li>la partecipazione degli enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica, posti dalla normativa europea e nazionale;<\/li>\n<li>la complessit\u00e0 delle relazioni finanziarie tra Stato ed enti territoriali.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Quanto al profilo <em>sub<\/em> a), \u00e8 stato sottolineato come l\u2019autonomia in ogni ordinamento democratico non pu\u00f2 essere limitativa dei diritti, ma solo espansiva degli stessi. Ne consegue una naturale prevalenza della tutela dei diritti fondamentali e dell\u2019eguaglianza sulle ragioni giustificatrici dell\u2019autonomia territoriale. I diritti fondamentali della persona (e tra questi i diritti sociali) non devono mai essere posposti rispetto ai diritti delle comunit\u00e0. Tuttavia, non necessariamente la relazione tra questi interessi riconosciuti nella nostra Carta costituzionale si pone in termini dialettici o antitetici poich\u00e9 una valorizzazione delle particolarit\u00e0 locali, ove non si concreti in una discriminazione nei confronti di altre comunit\u00e0, pu\u00f2 costituire, essa stessa, riconoscimento di diritti sociali. Al contrario, per le ragioni successivamente specificate, la valorizzazione delle autonomie nell\u2019ambito delle loro competenze in materia legislativa ed amministrativa consente di migliorare i livelli di prestazione.<\/p>\n<p>Per quel che riguarda il riparto delle competenze legislative ed amministrative tra Stato ed enti territoriali, occorre innanzitutto ricordare come il Titolo V della Costituzione nella sua vigente formulazione preveda una competenza legislativa tipica dello Stato (art. 117, secondo comma, Cost.), una competenza concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.) ed una residuale delle Regioni (art. 117, quarto comma, Cost.). In particolare, per ci\u00f2 che concerne i diritti sociali, l\u2019art. 117, secondo comma, lettera <em>m<\/em>), Cost, attribuisce allo Stato la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. In sostanza, spetta allo Stato stabilire <em>standard<\/em> minimi invalicabili per assicurare l\u2019eguaglianza nell\u2019effettivo godimento dei diritti, mentre le Regioni, nelle materie di loro competenza, possono assicurare <em>standard<\/em> superiori.<\/p>\n<p>\u00c8 stato giustamente osservato che l\u2019assetto del Titolo V deve essere interpretato \u2013 come effettivamente ha fatto la Consulta \u2013 in modo sistematico, evitando che le esposte regole comportino la deresponsabilizzazione dello Stato, attraverso una visione riduttiva dei livelli minimi nella loro determinazione qualitativa e quantitativa, e delle Regioni, che potrebbe concretarsi in un atteggiamento inerte anzich\u00e9 in una ricerca della massima valorizzazione degli interessi sottesi all\u2019esercizio delle proprie competenze.<\/p>\n<p>Detta interpretazione sistematica porta ad individuare nella disciplina del Titolo V un bilanciamento tra autonomia e unit\u00e0 dell\u2019ordinamento in funzione dell\u2019integrazione tra libert\u00e0 ed eguaglianza<a href=\"#_ftn13\" name=\"_ftnref13\">[12]<\/a>.<\/p>\n<p>Una visione costituzionalmente sistematica consente di espandere contemporaneamente le potenzialit\u00e0 dell\u2019una e dell\u2019altra tutela: l\u2019asimmetria delle prestazioni rese sul territorio potrebbe realizzarsi solo verso l\u2019alto ed essere giustificata dalle specificit\u00e0 locali o dalla capacit\u00e0 delle singole Regioni di sperimentare strade nuove nella prestazione di servizi, idonee a fornire modelli di gestione anche per le consorelle. In tal senso l\u2019orientamento di questa Corte \u00e8 granitico come emerge dagli enunciati delle sotto indicate pronunzie.<\/p>\n<p>\u00c8 stato affermato che nella prospettiva della loro tutela la Costituzione assegna \u00ab<em>al legislatore statale un fondamentale strumento per garantire il mantenimento di una adeguata uniformit\u00e0 di trattamento sul piano dei diritti di tutti i soggetti, pur in un sistema caratterizzato da un livello di autonomia regionale e locale decisamente accresciuto<\/em>\u00bb<a href=\"#_ftn14\" name=\"_ftnref14\">[13]<\/a>. Si tratta, dunque, \u00ab<em>non tanto di una \u201cmateria\u201d in senso stretto, quanto di una competenza del legislatore statale idonea ad investire tutte le materie, rispetto alle quali il legislatore stesso deve poter porre le norme necessarie per assicurare a tutti, sull\u2019intero territorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite, come contenuto essenziale di tali diritti, senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle<\/em>\u00bb<a href=\"#_ftn15\" name=\"_ftnref15\">[14]<\/a>.<\/p>\n<p>\u00ab<em>I LEA rappresentano quindi degli \u201c<\/em>standard<em> minimi\u201d<\/em>\u00bb<a href=\"#_ftn16\" name=\"_ftnref16\">[15]<\/a> da assicurare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, per cui \u00ab<em>la deroga alla competenza legislativa delle Regioni, in favore di quella dello Stato, \u00e8 ammessa solo nei limiti necessari ad evitare che, in parti del territorio nazionale, gli utenti debbano assoggettarsi ad un regime di assistenza sanitaria inferiore, per quantit\u00e0 e qualit\u00e0, a quello ritenuto intangibile dallo Stato\u00bb<a href=\"#_ftn17\" name=\"_ftnref17\"><strong>[16]<\/strong><\/a>, \u00abferma comunque la possibilit\u00e0 delle singole Regioni, nell\u2019ambito della loro competenza concorrente in materia, di migliorare i suddetti livelli di prestazioni<\/em>\u00bb <a href=\"#_ftn18\" name=\"_ftnref18\">[17]<\/a>. Fermo restando che \u00ab<em>le prestazioni attualmente assicurate dal servizio sanitario provinciale presentano livelli sicuramente superiori a quelli previsti dalle disposizioni impugnate, occorre ricordare che l\u2019art. 2, secondo comma, del d.P.R. n. 474 del 1975 \u2013 recante la normativa di attuazione statutaria trentina in materia di igiene e sanit\u00e0 \u2013 vincola le Province autonome a \u201cgarantire l\u2019erogazione di prestazioni di assistenza igienico-sanitaria ed ospedaliera non inferiore agli <\/em>standards<em> minimi previsti dalle normative nazionale e comunitaria\u201d e che, come accennato, le stesse Province finanziano integralmente il Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori. Alla luce delle esposte premesse, si deve sottolineare come l\u2019art. 15, comma 13, lettera c), del d.l. n. 95 del 2012, disponendo una riduzione dello <\/em>standard<em> dei posti letto, non tenda a garantire un <\/em>minimum<em> intangibile alla prestazione, ma ad imporre un tetto massimo alla stessa. Quest\u2019ultima prescrizione, dunque, non essendo nemmeno correlata all\u2019ipotesi del finanziamento da parte dello Stato, non appare conforme ai parametri di riferimento invocati nel ricorso. L\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale della disposizione nella parte in cui prescrive la riduzione dei posti letto (primo e secondo periodo) determina il travolgimento del terzo periodo della stessa \u2013 che \u201cfino ad avvenuta realizzazione del processo di riduzione\u201d sospende il conferimento o il rinnovo dei contratti a tempo determinato in ambito sanitario \u2013 e di quello successivo, che \u201c[n]ell\u2019ambito del processo di riduzione\u201d dispone la verifica di funzionalit\u00e0, sotto il profilo assistenziale e gestionale, delle piccole strutture ospedaliere e la promozione del passaggio dal ricovero ordinario a quello diurno e dal ricovero diurno all\u2019assistenza ambulatoriale, favorendo altres\u00ec quella residenziale e domiciliare. Ci\u00f2 in ragione del rapporto di presupposizione che lega le norme citate alle illegittime prescrizioni di riduzione contenute nei periodi immediatamente precedenti<\/em>\u00bb<a href=\"#_ftn19\" name=\"_ftnref19\">[18]<\/a>.<\/p>\n<p>L\u2019art. 118 della Costituzione prevede altres\u00ec il principio cosiddetto di sussidiariet\u00e0 verticale (\u00able funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l\u2019esercizio unitario, siano conferite a Province, Citt\u00e0 metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princ\u00ecpi di sussidiariet\u00e0, differenziazione ed adeguatezza\u00bb) secondo cui i servizi sociali devono essere resi dai soggetti pubblici pi\u00f9 vicini ai cittadini, consentendo l\u2019attrazione della funzione stessa verso l\u2019alto solo nel caso in cui la stessa comporti un livello di capacit\u00e0 amministrativa pi\u00f9 adeguato ad assicurare qualit\u00e0 e quantit\u00e0 delle prestazioni.<\/p>\n<p>Quanto ai rapporti tra finanza degli enti territoriali e autonomia degli stessi, la disciplina afferente alle entrate e alle spese degli enti territoriali si relaziona sia con le problematiche strettamente finanziarie che con quelle sociali. Sotto il primo aspetto, il collegamento attiene principalmente alla provenienza delle risorse degli enti territoriali, che originano per la quasi totalit\u00e0 dal prelievo fiscale e da trasferimenti statali, cos\u00ec involgendo esigenze di proporzionalit\u00e0 e di congruit\u00e0 con le funzioni attribuite ed esercitate. Sotto l\u2019aspetto sociale, \u00e8 rilevante che le funzioni attribuite agli enti territoriali \u2013 per via del principio di sussidiariet\u00e0 verticale \u2013 vengano ad incidere in modo profondo sulle prestazioni di servizi alla collettivit\u00e0, dal momento che questi ultimi sono in larga parte resi dagli enti pi\u00f9 vicini alle comunit\u00e0 locali.<\/p>\n<p>\u00c8 poi da sottolineare come le autonomie territoriali siano parte della cosiddetta finanza pubblica allargata, vale a dire il consolidato delle amministrazioni pubbliche che costituisce riferimento essenziale per misurare il rispetto, da parte del nostro Paese, dei vincoli europei.<\/p>\n<p>Anche sotto questo aspetto esiste un collegamento bidirezionale con le tematiche in esame: da un lato, la partecipazione agli obiettivi di finanza pubblica comporta il sacrificio di risorse che potrebbero incrementare la socialit\u00e0 degli interventi resi alla popolazione; dall\u2019altro, il rispetto dei vincoli europei diventa presupposto per riconoscimenti premiali nei confronti delle comunit\u00e0 pi\u00f9 diligenti e per realizzare servizi pi\u00f9 economici ed efficienti, meglio utilizzando le risorse a disposizione.<\/p>\n<p>Infine, non pu\u00f2 sottacersi che \u00e8 l\u2019intero mondo delle relazioni finanziarie tra Stato e Regioni ad influenzare profondamente il livello delle prestazioni di servizi, poich\u00e9 le risorse degli enti territoriali, ancorch\u00e9 provenienti dal prelievo fiscale, passano in larga parte dalle casse statali. Tale confluenza si risolve in un condizionamento della quantit\u00e0 e tempistica dei flussi finanziari verso le Regioni e gli enti locali, il quale incide in senso positivo o negativo sulla puntualit\u00e0 e quantit\u00e0 dei servizi erogati.<\/p>\n<p>Sempre sotto l\u2019aspetto dei rapporti finanziari, vi \u00e8 la tematica della perequazione, che implica l\u2019impegno delle comunit\u00e0 pi\u00f9 ricche a favore delle pi\u00f9 povere e, da parte dello Stato, l\u2019assunzione del ruolo di riequilibratore delle risorse destinate alle comunit\u00e0 stesse.<\/p>\n<p>La prospettazione della dialettica tra interessi finanziari e diritti sociali non \u00e8 sempre di natura antagonista poich\u00e9 esistono situazioni in cui le rispettive esigenze di tutela si presentano in modo sinergico e parallelo in relazione ai parametri costituzionali di riferimento delle questioni proposte<a href=\"#_ftn20\" name=\"_ftnref20\">[19]<\/a>.<\/p>\n<p>Un esempio di relazione sinergica \u00e8 rappresentato dalla sentenza n. 10 del 2015, con la quale \u00e8 stata dichiarata l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale della c.d. <em>Robin Tax<\/em>, l\u2019addizionale all\u2019imposta sul reddito delle societ\u00e0 applicata alle imprese operanti nel settore della commercializzazione di idrocarburi. In questo caso l\u2019efficacia della pronuncia \u00e8 stata articolata attraverso la modulazione nel tempo dei suoi effetti.<\/p>\n<p>In tal modo la Corte costituzionale si \u00e8 fatta carico dell\u2019impatto macroeconomico della conseguente minore entrata, riconoscendo l\u2019illegittimit\u00e0 della norma, ma determinando l\u2019efficacia della sentenza a far data dalla pubblicazione della stessa.<\/p>\n<p>La <em>ratio<\/em> di tale innovativa pronuncia sta nei convergenti interessi di tutela dell\u2019Erario, perseguiti attraverso la conservazione della norma per il periodo antecedente alla pubblicazione della sentenza, e di quelle fasce di popolazione pi\u00f9 deboli e perci\u00f2 pi\u00f9 esposte all\u2019impatto macroeconomico della declaratoria di incostituzionalit\u00e0: <em>\u00abL\u2019impatto macroeconomico delle restituzioni dei versamenti tributari connesse alla dichiarazione di illegittimit\u00e0 costituzionale <\/em>[\u2026]<em> determinerebbe, infatti, uno squilibrio del bilancio dello Stato di entit\u00e0 tale da implicare la necessit\u00e0 di una manovra finanziaria aggiuntiva <\/em>[\u2026]<em> e, in particolare, delle previsioni annuali e pluriennali indicate nelle leggi di stabilit\u00e0 in cui tale entrata \u00e8 stata considerata a regime. Pertanto, le conseguenze complessive della rimozione con effetto retroattivo della normativa impugnata finirebbero per richiedere, in un periodo di perdurante crisi economica e finanziaria che pesa sulle fasce pi\u00f9 deboli, una irragionevole redistribuzione della ricchezza <\/em>[determinando]<em> un irrimediabile pregiudizio delle esigenze di solidariet\u00e0 sociale con grave violazione degli artt. 2 e 3 Cost. La cessazione degli effetti delle norme dichiarate illegittime dal solo giorno della pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica risulta, quindi, costituzionalmente necessaria allo scopo di contemperare tutti i principi e i diritti in gioco, in modo da impedire \u00abalterazioni della disponibilit\u00e0 economica a svantaggio di alcuni contribuenti ed a vantaggio di altri <\/em>[\u2026] <em>garantendo il rispetto dei principi di uguaglianza e di solidariet\u00e0, che, per il loro carattere fondante, occupano una posizione privilegiata nel bilanciamento con gli altri valori costituzionali\u00bb.<\/em><\/p>\n<p>Il bilanciamento praticato in quella sede dalla Corte trova quali poli contrapposti, da un lato, la tutela degli interessi finanziari e di quelli sociali collegati alla garanzia delle fasce di popolazione pi\u00f9 deboli; dall\u2019altro, quelli riconducibili al rispetto dei parametri (artt. 3 e 53 Cost.) invocati dal giudice rimettente a tutela delle situazioni soggettive dei contribuenti lese dalla normativa dichiarata incostituzionale.<\/p>\n<p>Un esempio di relazione antagonista \u00e8, invece, quello rappresentato dalla sentenza n. 178 del 2015, che ha dichiarato l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale sopravvenuta di una serie di norme di blocco dei contratti collettivi, tra loro combinate, per contrasto con l\u2019art. 39, primo comma, Cost., a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza. Tali disposizioni, a far data dal 2011 e fino all\u2019esercizio 2015, avevano sospeso il regime della contrattazione collettiva dei pubblici dipendenti, rendendo stabile un rimedio legislativo di natura emergenziale. Nella motivazione \u00e8 stato sottolineato che \u00ab<em>Il reiterato protrarsi della sospensione delle procedure di contrattazione economica altera la dinamica negoziale in un settore che al contratto collettivo assegna un ruolo centrale<\/em> [\u2026] <em>come imprescindibile fonte, che disciplina<\/em>\u00bb, tra l\u2019altro, il trattamento economico nelle sue componenti fondamentali ed accessorie. In sostanza, ad essere contraria a Costituzione non \u00e8 la sospensione iniziale bens\u00ec il protrarsi del \u201cblocco\u201d negoziale, cos\u00ec prolungato nel tempo da comportare la lesione della libert\u00e0 sindacale<a href=\"#_ftn21\" name=\"_ftnref21\">[20]<\/a>.<\/p>\n<p>Nella sentenza in esame, la Corte costituzionale ammette che il legislatore possa bilanciare il valore costituzionale della continuit\u00e0 della contrattazione collettiva con le esigenze di razionale distribuzione delle risorse e di controllo della spesa \u00ab<em>all\u2019interno di una coerente programmazione finanziaria\u00bb<\/em>, secondo i canoni dell\u2019art. 81, primo comma, Cost. Tuttavia, l\u2019anomalo protrarsi del blocco sconfina in un bilanciamento irragionevole <em>\u00abtra libert\u00e0 sindacale (art. 39, primo comma, Cost.), indissolubilmente connessa con altri valori di rilievo costituzionale<\/em>\u00bb ed esigenze erariali, rendendo intollerabile il sacrificio del diritto fondamentale tutelato dall\u2019art. 39 Cost.<\/p>\n<p>L\u2019impostazione della sentenza rende manifesta la tecnica utilizzata, la quale pu\u00f2 definirsi, non tanto come sindacato su una singola norma quanto come giudizio sugli effetti complessivi di disposizioni finanziarie succedutesi nel tempo.<\/p>\n<p>\u00c8 opportuno osservare come in questo caso sia la conformazione oggettiva della fattispecie normativa, come progressivamente sviluppatasi attraverso la proroga del blocco della contrattazione, a delimitare temporalmente la patologia costituzionale<a href=\"#_ftn22\" name=\"_ftnref22\">[21]<\/a>.<\/p>\n<p>Dal punto di vista finanziario la sentenza dispone l\u2019improrogabilit\u00e0 della riapertura delle trattative senza ulteriori prescrizioni circa il costo degli accordi da perseguire, rimesso agli esiti della contrattazione e alla verifica delle compatibilit\u00e0 economiche.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"6\">\n<li><strong> La discrezionalit\u00e0 del legislatore nelle allocazioni finanziarie ed i limiti alla sua sindacabilit\u00e0<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>L\u2019esigenza di comporre la dicotomia tra vincoli finanziari e garanzia dei servizi sociali non comporta che la Corte costituzionale possa divenire il legislatore positivo nel senso pieno della parola; di qui le forti cautele adottate in riferimento al sindacato sull\u2019esercizio del potere allocativo delle risorse, del quale viene pienamente riconosciuta l\u2019appartenenza al Governo ed al Parlamento.<\/p>\n<p>In tema di tutela dei diritti fondamentali di natura pretensiva, la Corte costituzionale si \u00e8 costantemente ispirata \u2013 come per altri settori normativi \u2013 al rispetto della discrezionalit\u00e0 del legislatore ed all\u2019affermazione della responsabilit\u00e0 politica quale motore delle scelte economiche generali e conseguente competenza nella determinazione del corretto riparto delle risorse tra i diversi obiettivi.<\/p>\n<p>In questa prospettiva \u00e8 stata affermata l\u2019incomprimibilit\u00e0 del nucleo essenziale dei diritti sociali e, di converso, la prerogativa indefettibile del legislatore nella determinazione della politica economica e delle quantificazioni relative all\u2019erogazione delle prestazioni sociali.<\/p>\n<p>Se con riguardo a singole fattispecie settoriali la Corte si \u00e8 mossa per linee interne al sistema, utilizzando sovente il <em>tertium comparationis<\/em> per accogliere o respingere le questioni pervenute al suo esame, essa non si \u00e8 tuttavia sottratta al sindacato di scelte finanziarie di carattere macroeconomico quando queste ultime sono apparse eccentriche, irrazionali, sproporzionate.<\/p>\n<p>In tal modo, senza invadere il terreno della politica economica, sono state valorizzate le prospettazioni di singole controversie quando il <em>modus operandi<\/em> del legislatore \u00e8 fuoriuscito dai corretti canoni dell\u2019istruttoria e dell\u2019elaborazione normativa.<\/p>\n<p>La Corte costituzionale ha cos\u00ec richiamato il legislatore a prestare attenzione al fine di realizzare \u00ab<em>un bilanciamento complessivo degli interessi e dei valori in gioco che vede fronteggiarsi le esigenze della solidariet\u00e0 e della liberazione dal bisogno <\/em>[\u2026]<em> con i limiti conseguenti alla necessit\u00e0 di preservare l\u2019equilibrio della finanza pubblica<\/em>\u00bb<a href=\"#_ftn23\" name=\"_ftnref23\">[22]<\/a>.<\/p>\n<p>Il parametro costituzionale pi\u00f9 frequentemente utilizzato in tale contesto \u00e8 l\u2019art. 3 della Costituzione, il quale viene declinato sotto diversi profili concettuali: eguaglianza in senso stretto, razionalit\u00e0 e ragionevolezza, proporzionalit\u00e0, solidariet\u00e0.<\/p>\n<p>Per esempio, \u00e8 stato affermato che \u00ab<em>appartiene alla discrezionalit\u00e0 del legislatore, col solo limite della palese irrazionalit\u00e0, stabilire la misura dei trattamenti di quiescenza e le variazioni dell\u2019ammontare delle prestazioni, attraverso un bilanciamento dei valori contrapposti che tenga conto, accanto alle esigenze di vita dei beneficiari, anche delle concrete disponibilit\u00e0 finanziarie e delle esigenze di bilancio<\/em>\u00bb<a href=\"#_ftn24\" name=\"_ftnref24\">[23]<\/a>.<\/p>\n<p>Il criterio della razionalit\u00e0 \u00e8 stato individuato come il limite alla insindacabilit\u00e0 del legislatore quando \u00e8 stato affermato che la determinazione delle disponibilit\u00e0 finanziarie per la resa di alcune prestazioni sociali \u00ab<em>rientra nella discrezionalit\u00e0 del legislatore che non pu\u00f2 essere sindacata in sede di giudizio di legittimit\u00e0 costituzionale se non quando emerge la manifesta irrazionalit\u00e0 della relativa normativa<\/em>\u00bb<a href=\"#_ftn25\" name=\"_ftnref25\">[24]<\/a>.<\/p>\n<p>Pi\u00f9 sofisticato ed incisivo, sempre con riguardo al parametro costituzionale contenuto nell\u2019art. 3 Cost., \u00e8 il richiamo al concetto di proporzionalit\u00e0 \u00ab<em>nel pi\u00f9 ampio contesto della generale politica economica e avuto riguardo soprattutto alle risorse disponibili, come elemento di prudente attenzione affidata alla discrezionalit\u00e0 del legislatore<\/em>\u00bb<a href=\"#_ftn26\" name=\"_ftnref26\">[25]<\/a>.<\/p>\n<p>Come detto, i concetti di eguaglianza, ragionevolezza e proporzionalit\u00e0 caratterizzano un rilevante numero di questioni sottoposte all\u2019esame della Corte; si pu\u00f2 dire che i principi di ragionevolezza e di proporzionalit\u00e0 abbiano assunto nel tempo una propria autonomia rispetto a quello di eguaglianza, ben oltre la letterale formulazione dell\u2019art. 3 Cost.<\/p>\n<p>Il criterio della ragionevolezza \u00e8 stato utilizzato nella materia oggetto di indagine (ma pi\u00f9 in generale con riguardo alle fattispecie esitate nella declaratoria di incostituzionalit\u00e0) con molta cautela, attribuendosi il \u201cvizio di ragionevolezza\u201d a fattispecie normative intrinsecamente contraddittorie e palesemente lontane da canoni di esperienza minimi.<\/p>\n<p>Il canone della proporzionalit\u00e0, pur essendo anch\u2019esso caratterizzato da un\u2019applicazione ben pi\u00f9 estesa rispetto alle interrelazioni normative tra tutela degli interessi finanziari e dei diritti sociali, assume in questo campo una naturale propensione a risolvere impatti fortemente distorsivi del rapporto tra risorse assegnate e funzioni di carattere sociale conferite.<\/p>\n<p>Certamente nel bilanciamento di questi interessi, che possono essere sinergici o antagonisti, \u00e8 necessario allargare il ragionamento giuridico alla conoscenza di elementi di esperienza reale che la legge disciplina. In sostanza, proprio in questo confronto si estrinseca in modo chiaro la tecnica del bilanciamento, cio\u00e8 la ricerca di una soluzione intermedia ed equilibrata tra diritti e valori che entrano in collisione nel corso dello scrutinio della fattispecie concreta.<\/p>\n<p>Ed in effetti il parametro della proporzionalit\u00e0 \u00e8 venuto recentemente in evidenza proprio nell\u2019ambito del contenzioso in materia di relazioni finanziarie tra Stato e Regione nel caso di penalit\u00e0 suscettibili di pregiudicare servizi fondamentali come quello inerente al pagamento tempestivo dei creditori.<\/p>\n<p>Nel dichiarare costituzionalmente illegittima una sanzione di natura finanziaria prevista dalla legislazione statale nei confronti delle Regioni ascrivibile alla materia del coordinamento della finanza pubblica, la Corte ha sancito il contrasto con l\u2019art. 3 della Costituzione, sotto il profilo del principio di proporzionalit\u00e0, della \u00ab<em>soluzione in concreto adottata dal legislatore statale nella norma censurata dalla Regione Veneto <\/em>[la quale]<em> si pone in contrasto con il principio di proporzionalit\u00e0, il quale, se deve sempre caratterizzare il rapporto fra violazione e sanzione (sentenze n. 132 e n. 98 del 2015, n. 254 e n. 39 del 2014, n. 57 del 2013, n. 338 del 2011, n. 333 del 2001), tanto pi\u00f9 deve trovare rigorosa applicazione nel contesto delle relazioni fra Stato e regioni, quando, come nel caso in esame, la previsione della sanzione ad opera del legislatore statale comporti una significativa compressione dell\u2019autonomia regionale<\/em>\u00bb<a href=\"#_ftn27\" name=\"_ftnref27\">[26]<\/a>.<\/p>\n<p>Viene precisato nella suddetta pronuncia che \u00ab<em>La violazione della proporzionalit\u00e0 si manifesta innanzitutto nell\u2019inidoneit\u00e0 della previsione a raggiungere i fini che persegue. Il meccanismo predisposto dall\u2019art. 41, comma 2, del d.l. n. 66 del 2014, infatti, non appare di per se stesso sempre idoneo a far s\u00ec che le amministrazioni pubbliche paghino tempestivamente i loro debiti e non costituisce quindi un adeguato deterrente alla loro inadempienza. Il blocco delle assunzioni, colpendo indistintamente ogni violazione dei tempi medi di pagamento, pu\u00f2 investire amministrazioni che, nell\u2019anno di riferimento, siano state in ritardo con il pagamento dei loro debiti per cause legate a fattori ad esse non imputabili. Nel caso degli enti territoriali, in particolare, il ritardato pagamento dei debiti potrebbe dipendere dal mancato trasferimento di risorse da parte di altri soggetti o dai vincoli relativi al patto di stabilit\u00e0<\/em>\u00bb e che \u00ab <em>tale violazione si risolve in una illegittima compressione dell\u2019autonomia regionale in materia di organizzazione amministrativa, spettante alla competenza regionale piena (art. 117, quarto comma, Cost.)<\/em>\u00bb.<\/p>\n<p>Infine, per quel che riguarda la lesione del principio di uguaglianza sostanziale in tema di finanziamento delle prestazioni sociali, esso \u00e8 venuto in evidenza nell\u2019ambito delle relazioni finanziarie tra Regioni e Province in occasione di irragionevoli ed immotivate riduzioni dei trasferimenti finanziari destinati a funzioni di rilevanza sociale conferite per legge ai suddetti enti locali.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"7\">\n<li><strong> I riflessi delle relazioni finanziarie tra Stato ed enti territoriali sulle risorse destinate all\u2019erogazione delle prestazioni sociali<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Il problema della proporzionalit\u00e0 si \u00e8 posto di recente con particolare riguardo alle relazioni finanziarie tra lo Stato e gli enti territoriali. Occorre tener presente, infatti, che alle Regioni ed agli enti locali sono affidati i servizi sociali di base ed il relativo finanziamento.<\/p>\n<p>Non essendo stato realizzato pienamente in Italia il principio del federalismo fiscale, sia la determinazione delle risorse destinate a finalit\u00e0 sociali, sia la determinazione dei criteri di spesa vengono condizionati fortemente dalla legislazione statale, la quale determina quantit\u00e0 e tempistica dei flussi finanziari destinati alle autonomie territoriali.<\/p>\n<p>Recentemente \u00e8 stata oggetto di diverse pronunce della Consulta la riforma della fiscalit\u00e0 locale intervenuta in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell\u2019articolo 119 della Costituzione).<\/p>\n<p>Sia le Regioni a statuto ordinario, sia quelle a statuto speciale, sia gli enti locali (questi ultimi soltanto attraverso il meccanismo delle rimessioni incidentali, non essendo titolari di un potere d\u2019azione diretta nei confronti dello Stato) hanno lamentato a pi\u00f9 riprese la violazione del principio di neutralit\u00e0 finanziaria in relazione alla mancata compensazione tra i nuovi gettiti fiscali e quelli antecedenti alla riforma.<\/p>\n<p>\u00c8 evidente la stretta attinenza di questo ambito contenzioso con la problematica degli equilibri finanziari e con quella dell\u2019erogazione delle prestazioni sociali.<\/p>\n<p>Essendo le autonomie territoriali titolari di funzioni rilevanti nel campo dei servizi pubblici e delle prestazioni sociali, le modalit\u00e0 del procedimento legislativo di attuazione della riforma fiscale nei propri ambiti di competenza e la lamentata diminuzione delle entrate diventano sovente motivi di doglianza da parte degli enti interessati.<\/p>\n<p>Si sono verificate situazioni in cui lo Stato ha violato il procedimento costituzionalmente corretto per il giusto riparto delle risorse disponibili, sia quelle di provenienza fiscale, sia quelle storicamente attribuite a titolo di contribuzione erariale.<\/p>\n<p>La dimensione macroeconomica del problema ha tuttavia reso difficilmente giustiziabili disposizioni legislative e comportamenti fattuali dell\u2019amministrazione statale, pure in presenza di accertata violazione del procedimento costituzionalmente corretto, proprio perch\u00e9 la Corte ha pi\u00f9 volte sottolineato l\u2019impossibilit\u00e0 di sostituirsi alla discrezionalit\u00e0 legislativa nella determinazione dei riparti e delle relative quantificazioni.<\/p>\n<p>Si sono venute in tal modo a determinare le condizioni per l\u2019adozione di pronunce di inammissibilit\u00e0 accompagnate, tuttavia, da incisivi moniti al legislatore statale a provvedere. Cos\u00ec, nell\u2019ambito di un contenzioso tra lo Stato ed alcune autonomie speciali si \u00e8 affermato che \u00ab<em>Alla luce delle esposte considerazioni, e malgrado lo Stato si sia discostato dal procedimento pattizio, tutte le questioni sono inammissibili. Premesso che non \u00e8 in dubbio la vigenza della parte finanziaria degli Statuti delle autonomie ricorrenti, in relazione alla quale sono formulate tutte le censure, la mancata specificazione dei criteri attraverso cui determinare la titolarit\u00e0 dei nuovi tributi non consente di enucleare parametri utili per una pronuncia a rime obbligate. Infatti, le riforme in materia fiscale oggetto del presente giudizio, le quali si sono rapidamente succedute in breve periodo, non sono contrassegnate da caratteri del tutto omogenei con le fattispecie tributarie evocate negli statuti e nelle norme di attuazione bens\u00ec da elementi nuovi, solo in parte sovrapponibili o confrontabili (si pensi \u2013 ad esempio \u2013 ai rapporti tra IMU ed IRPEF per quel che riguarda la componente patrimoniale). Senza una mediazione legislativa capace di assicurare un confronto idoneo a verificare l\u2019applicazione dei criteri di neutralit\u00e0, perequazione e sostituzione sanciti dall\u2019art. 27 della legge n. 42 del 2009 ai fini del bilanciamento dei rapporti finanziari sopravvenuti alla riforma, lo scrutinio di legittimit\u00e0 delle norme impugnate non potrebbe essere svolto in modo proficuo. Esso pu\u00f2 essere indirizzato solo al procedimento legislativo adottato ma non alle modalit\u00e0 con cui avrebbero dovuto essere bilanciati i dialettici interessi della neutralit\u00e0 finanziaria, della sostituzione, della perequazione e del dimensionamento delle entrate fiscali di competenza delle autonomie speciali. <\/em>[\u2026]<em> Valutare le censure senza tener conto del mancato percorso normativo previsto dall\u2019art. 27 della legge n. 42 del 2009 comporterebbe peraltro, anche in caso di parziale accoglimento delle stesse, non solo un potenziale effetto irragionevolmente discriminante tra le stesse autonomie interessate, ma anche uno squilibrio nell\u2019ambito della finanza pubblica allargata in quanto lo Stato \u2013 sia pure violando lo schema legislativo presupposto \u2013 ha riallocato nel proprio bilancio le somme in contestazione per un arco temporale che, complessivamente inteso, supera ormai il triennio. Se, come di seguito meglio precisato, questa violazione del canone procedimentale non pu\u00f2 sottrarre in modo definitivo alle autonomie speciali risorse eventualmente necessarie per assicurare l\u2019equilibrio tra entrate fiscali e funzioni esercitate, nondimeno il rimedio a tale violazione non pu\u00f2 consistere nel diretto accoglimento o nel potenziale rigetto, conseguente al raffronto tra le norme impugnate ed i parametri statutari, poich\u00e9, tra l\u2019altro, esso investirebbe risorse gi\u00e0 impiegate dallo Stato per la copertura di spese afferenti ai decorsi esercizi. <\/em>[\u2026]<em> In definitiva, la ritenuta inammissibilit\u00e0 delle questioni deriva dall\u2019impossibilit\u00e0 per questa Corte di esercitare una supplenza, dettando relazioni finanziarie alternative a quelle adottate dallo Stato in difformit\u00e0 dallo schema costituzionale precedentemente richiamato, considerato che il compito del bilanciamento tra i valori contrapposti della tutela delle autonomie speciali e dell\u2019equilibrio di bilancio grava direttamente sul legislatore, mentre a questa Corte spetta valutarne a posteriori la correttezza. Ci\u00f2 non comporta tuttavia che gli effetti distorsivi conseguenti al mancato rispetto dello schema pattizio possano consolidarsi in un contesto non conforme n\u00e9 alla salvaguardia delle autonomie speciali n\u00e9 agli equilibri della finanza pubblica. <\/em>[\u2026]<em> L\u2019inerzia del legislatore statale nella ricerca di un quadro complessivo di relazioni finanziarie conforme al dettato costituzionale ed allo stesso disegno della legge n. 42 del 2009 ha determinato una situazione che pu\u00f2 pregiudicare l\u2019assetto economico-finanziario delle autonomie speciali nella misura in cui non assicuri la congruenza tra l\u2019attribuzione di risorse fiscali successivamente alla riforma del 2011 e le funzioni effettivamente attribuite ed esercitate dalle stesse autonomie speciali. L\u2019indefettibile urgenza che l\u2019ordinamento si doti di disposizioni legislative idonee ad assicurare l\u2019armonizzazione di tale dialettico contesto, se non consente di superare \u2013 per le ragioni gi\u00e0 esposte \u2013 la ritenuta inammissibilit\u00e0 delle questioni, in quanto non pregiudica la \u201cpriorit\u00e0 di valutazione da parte del legislatore sulla congruit\u00e0 dei mezzi per raggiungere un fine costituzionalmente necessario\u201d (sentenza n. 23 del 2013), impone tuttavia di sottolineare l\u2019esigenza che le parti, e lo Stato in particolare, diano tempestiva soluzione al problema individuato nella presente pronuncia attraverso un comportamento leale in sede pattizia, concretamente diretto ad assicurare regole appropriate per il futuro. Ci\u00f2 nel rispetto dei vincoli di sistema, assicurando in tal modo un ottimale riparto delle risorse fiscali<\/em>\u00bb<a href=\"#_ftn28\" name=\"_ftnref28\">[27]<\/a><em>.<\/em><\/p>\n<p>Tuttavia, l\u2019inerzia del legislatore statale nel porre riparo alla violazione del canone costituzionale e la reiterazione di pratiche legislative non corrette ha fatto seguire ai moniti anche declaratorie di incostituzionalit\u00e0. L\u2019illegittima reiterazione di accantonamenti a danno di una Regione a statuto speciale di entrate tributarie di sua spettanza ha cos\u00ec provocato una declaratoria di illegittimit\u00e0 dell\u2019ultima disposizione confermativa di tale forzoso prelievo. Si \u00e8 infatti in quella sede affermato che il procedimento dell\u2019accordo \u00ab<em>serve a conciliare, nel loro complesso, punti controversi o indefiniti, anche attraverso la modulazione progressiva delle regole di evoluzione dei flussi finanziari, soprattutto quando queste sono fortemente influenzate dalle tendenze di fondo dell\u2019economia e da incisive riforme di tipo fiscale, cos\u00ec da presentare scarti previsionali rilevanti in ragione delle traiettorie assunte da dinamiche molto complesse, le quali possono essere assoggettate \u2013 solo dopo una fase di sperimentazione \u2013 ad una regolamentazione chiara e stabile nell\u2019ambito delle relazioni tra Stato ed ente territoriale. <\/em>[\u2026]<em> Proprio l\u2019esigenza di questa specificazione <\/em>in itinere<em>, originata da fenomeni obiettivi della finanza pubblica che si impongono, <\/em>ex ante<em> ed <\/em>ex post<em>, al processo decisionale normativo, deve essere conciliata attraverso il metodo dell\u2019accordo con i principi costituzionali inerenti al rapporto tra lo Stato e le autonomie speciali. L\u2019espressione di tale esigenza si rinviene, tra l\u2019altro, nel gi\u00e0 richiamato art. 1, comma 159, della legge n. 220 del 2010. La definizione in contraddittorio dei criteri per il riparto della fiscalit\u00e0 territoriale non impedisce certamente allo Stato di adottare determinazioni normative unilaterali come quella dell\u2019accantonamento: quest\u2019ultimo deve essere tuttavia inteso come rimedio provvisorio per assicurare una corretta fase di \u201csperimentazione finanziaria\u201d, indispensabile per realizzare un neutrale trapasso al nuovo sistema tributario definito dalla riforma. \u00c8 evidente che aver reso definitivo l\u2019accantonamento dopo due anni di sperimentazione, in relazione ai quali ben poteva essere svolto in contraddittorio un confronto tra le stime previsionali e l\u2019effettivo andamento del gettito per fissare in via definitiva il neutrale riparto delle entrate fiscali attraverso la modifica semplificata dello statuto e delle relative norme di attuazione, determina l\u2019illegittimit\u00e0 della disposizione impugnata con riferimento al modello previsto dagli evocati parametri. L\u2019indefettibilit\u00e0 costituzionale del meccanismo dell\u2019accordo assorbe qualsiasi considerazione circa la questione, controversa tra le parti, concernente la composizione della Conferenza Stato-Citt\u00e0 e autonomie locali, la quale avrebbe negoziato con il Ministero dell\u2019economia e delle finanze e con l\u2019ANCI la quantificazione degli accantonamenti in assenza della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia<\/em>\u00bb<a href=\"#_ftn29\" name=\"_ftnref29\">[28]<\/a>.<\/p>\n<p>Il collegamento delle questioni inerenti alle relazioni finanziarie tra Stato ed enti territoriali e finanziamento delle prestazioni sociali emerge esplicitamente nelle sentenze n. 188 del 2015 e n. 10 del 2016 inerenti a giudizi aventi ad oggetto la drastica riduzione di risorse destinate all\u2019esercizio di funzioni di rilevanza sociale nella fase di riforma degli enti territoriali, caratterizzata dalla soppressione delle Province.<\/p>\n<p>In tale prospettiva \u00e8 stato affermato: \u00ab<em>L\u2019art. 3 Cost. \u00e8 stato ulteriormente violato sotto il principio dell\u2019eguaglianza sostanziale a causa dell\u2019evidente pregiudizio al godimento dei diritti conseguente al mancato finanziamento dei relativi servizi. Tale profilo di garanzia presenta un carattere fondante nella tavola dei valori costituzionali e non pu\u00f2 essere sospeso nel corso del lungo periodo di transizione che accompagna la riforma delle autonomie territoriali. Questa Corte non ignora il processo riorganizzativo generale delle Province che potrebbe condurre alla soppressione di queste ultime per effetto della riforma costituzionale attualmente <\/em>in itinere<em>. Tuttavia l\u2019esercizio delle funzioni a suo tempo conferite \u2013 cos\u00ec come obiettivamente configurato dalla legislazione vigente \u2013 deve essere correttamente attuato, indipendentemente dal soggetto che ne \u00e8 temporalmente titolare e comporta, soprattutto in un momento di transizione caratterizzato da plurime criticit\u00e0, che il suo svolgimento non sia negativamente influenzato dalla complessit\u00e0 di tale processo di passaggio tra diversi modelli di gestione. <\/em>[\u2026]<em> Pertanto, il principio di continuit\u00e0 dei servizi di rilevanza sociale non viene salvaguardato, risultando inutile a tal fine lo stesso insufficiente finanziamento previsto dalle disposizioni impugnate. A fronte della prescrizione normativa di astratti livelli di prestazione dei servizi nelle leggi regionali di settore, si verifica \u2013 per effetto delle disposizioni sproporzionatamente riduttive delle risorse \u2013 una rilevante compressione dei servizi resi alla collettivit\u00e0<\/em>\u00bb<a href=\"#_ftn30\" name=\"_ftnref30\">[29]<\/a>.<\/p>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<ol start=\"8\">\n<li><strong> Il collegamento con il principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>La necessit\u00e0 di conciliare il <em>self restraint<\/em> del Giudice costituzionale con l\u2019esigenza di non lasciare \u201czone franche\u201d dal giudizio di legittimit\u00e0 in un campo cos\u00ec delicato ha portato alla enunciazione di \u201cvincoli di metodo\u201d nell\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 legislativa. Tra questi spiccano la valorizzazione dell\u2019istruttoria normativa e della programmazione.<\/p>\n<p>Il principio di una corretta e razionale istruttoria normativa faceva gi\u00e0 parte del corredo culturale dei primi studiosi italiani di scienza dell\u2019amministrazione, che coglievano lucidamente il rapporto tra l\u2019organizzazione e il buon andamento degli apparati amministrativi e la valutazione preventiva dei provvedimenti normativi.<\/p>\n<p>Oggi in Italia \u00e8 stata codificata, sulla scia dell\u2019OCSE e dell\u2019U.E., una metodologia di valutazione preventiva AIR (Analisi di Impatto della Regolazione)<a href=\"#_ftn31\" name=\"_ftnref31\">[30]<\/a> che si pone come un ausilio importante nel processo di formazione delle politiche pubbliche, fornendo informazioni essenziali per il legislatore ed assistendolo fin dalla fase ideativa.<\/p>\n<p>Purtroppo, anche per effetto delle numerose deroghe a questa importantissima procedura preventiva, le leggi che pi\u00f9 ne avrebbero bisogno rimangono spesso prive di adeguata istruttoria<a href=\"#_ftn32\" name=\"_ftnref32\">[31]<\/a>.<\/p>\n<p>Una concreta attuazione del principio della previa istruttoria normativa si rinviene nella pi\u00f9 recente legislazione finanziaria<a href=\"#_ftn33\" name=\"_ftnref33\">[32]<\/a> ed \u00e8 strettamente funzionale alla programmazione delle politiche pubbliche consentendo, fin dalla sua fase iniziale, di vagliare la compatibilit\u00e0 tra gli interventi di natura sociale ed i vincoli macroeconomici e finanziari.<\/p>\n<p>La programmazione comporta l\u2019inserimento nel ciclo del bilancio di processi e metodi di analisi e valutazione della spesa in grado di fornire elementi conoscitivi utili a valutare compiutamente le possibili scelte, in relazione alle risorse necessarie alla loro attuazione ed ai risultati attesi, anche in termini comparativi<a href=\"#_ftn34\" name=\"_ftnref34\">[33]<\/a> (rilevante in tal senso la nuova formulazione dell\u2019art. 97, primo comma, Cost., secondo cui \u00abLe pubbliche amministrazioni, in coerenza con l\u2019ordinamento dell\u2019Unione europea, assicurano l\u2019equilibrio dei bilanci e la sostenibilit\u00e0 del debito pubblico\u00bb).<\/p>\n<p>Di recente, la Corte ha messo pi\u00f9 volte in evidenza il collegamento inscindibile tra programmazione finanziaria e buon andamento dell\u2019azione amministrativa proprio sotto il profilo funzionale del rapporto tra predeterminazione delle risorse e prestazioni rese alla collettivit\u00e0.<\/p>\n<p>In tale prospettiva \u00e8 stato affermato che le risorse stanziate in bilancio non possono essere limitate all\u2019autoreferenziale finalit\u00e0 di retribuire il personale dell\u2019amministrazione, ma che devono essere \u00ab<em>spese proficuamente in relazione agli obiettivi correttamente delineati gi\u00e0 in sede di approvazione del bilancio di previsione <\/em>[\u2026]<em>. Risorse cos\u00ec drasticamente ridotte, se non garantiscono, nel caso della Provincia di Alessandria, neppure il pagamento delle retribuzioni del personale a suo tempo trasferito, sono comunque destinate ad una cattiva utilizzazione in ragione dell\u2019insufficiente o del tutto mancante finalizzazione ad obiettivi predeterminati e credibili. Solo in presenza di un ragionevole progetto di impiego \u00e8 possibile realizzare una corretta ripartizione delle risorse tra le Province e garantire il buon andamento dei servizi con esse finanziati<\/em>\u00bb<a href=\"#_ftn35\" name=\"_ftnref35\">[34]<\/a>.<\/p>\n<p>Peraltro la stessa legislazione finanziaria specifica in modo chiaro (art. 7 della legge n. 196 del 2009) che \u00ab<em>1. L\u2019impostazione delle previsioni di entrata e di spesa dei bilanci delle amministrazioni pubbliche si conforma al metodo della programmazione<\/em>\u00bb e che le norme che producono effetti finanziari innovativi \u00ab<em>a carico della [finanza delle Regioni] e della finanza di altre amministrazioni pubbliche anche attraverso il conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite<\/em>\u00bb (art. 19, comma 2, della legge n. 196 del 2009) devono essere corredate da particolare istruttoria per dimostrare la loro compatibilit\u00e0 con il complessivo equilibrio dei bilanci partecipanti al consolidato pubblico. Per questo motivo, \u00ab<em>ferma restando la discrezionalit\u00e0 del legislatore nelle scelte allocative delle risorse, quando queste ultime producono rilevanti effetti innovativi nelle relazioni finanziarie tra enti territoriali e nel consolidato delle loro risultanze non possono limitarsi alla mera indicazione dell\u2019entit\u00e0 finanziaria non accompagnata da adeguata relazione tecnica, come nel caso della posta di bilancio della Regione Piemonte in questa sede impugnata<\/em>\u00bb<a href=\"#_ftn36\" name=\"_ftnref36\">[35]<\/a>.<\/p>\n<p>In tema di rapporti tra risorse disponibili e servizi da finanziare, \u00e8 stata dichiarata costituzionalmente illegittima una tardiva rimodulazione dei trasferimenti statali agli enti locali in quanto preclusiva di una corretta elaborazione della programmazione annuale: \u00ab<em>N\u00e9 si deve sottovalutare il fatto che la disposizione impugnata non stabilisce alcun termine per l\u2019adozione del decreto ministeriale che determina il riparto delle risorse e le relative decurtazioni. Un intervento di riduzione dei trasferimenti che avvenisse a uno stadio avanzato dell\u2019esercizio finanziario comprometterebbe un aspetto essenziale dell\u2019autonomia finanziaria degli enti locali, vale a dire la possibilit\u00e0 di elaborare correttamente il bilancio di previsione, attivit\u00e0 che richiede la previa e tempestiva conoscenza delle entrate effettivamente a disposizione<\/em>\u00bb<a href=\"#_ftn37\" name=\"_ftnref37\">[36]<\/a>.<\/p>\n<p>In definitiva, dalle pi\u00f9 recenti fattispecie venute all\u2019esame della Consulta e dalle relative pronunce emerge una stretta interdipendenza tra la corretta redazione delle leggi, la conseguente programmazione degli interventi ed il buon andamento dei servizi: tale interrelazione \u00e8 \u2013 come detto \u2013 sintetizzata nel nuovo primo comma dell\u2019art. 97 Cost. introdotto dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), il quale prescrive come prodromo indefettibile del buon andamento la sana ed equilibrata gestione finanziaria.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<ol start=\"9\">\n<li><strong> Modulazione degli effetti temporali delle sentenze, principio dell\u2019equilibrio dinamico e vincolativit\u00e0 di alcune sentenze in materia di copertura finanziaria <em>ex post<\/em><\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Le questioni dipendenti dalle relazioni tra compatibilit\u00e0 economiche e prestazioni sociali indefettibili e la ricerca di formule di bilanciamento che rendano possibile una convivenza degli stessi anche in fattispecie di intrinseca collisione dei sottesi principi di tutela fanno emergere, soprattutto nella giurisprudenza pi\u00f9 recente, l\u2019importanza di concetti quali l\u2019equilibrio dinamico (o tendenziale) del bilancio e quello di continuit\u00e0 tra gli esercizi finanziari.<\/p>\n<p>Gi\u00e0 con la sentenza n. 243 del 1993 la Corte aveva disposto il differimento degli effetti conseguenti all\u2019accoglimento di una questione di legittimit\u00e0 costituzionale afferente alla materia dei diritti sociali, accompagnandola con un forte monito al legislatore di completare il tessuto normativo claudicante attraverso una serie di criteri in quella sede individuati<a href=\"#_ftn38\" name=\"_ftnref38\">[37]<\/a>. In tal modo veniva esclusa la caducazione integrale della normativa impugnata attraverso la riconduzione di quest\u2019ultima alla piena conformit\u00e0 con i principi costituzionali violati.<\/p>\n<p>In tale contesto, la dichiarazione di incostituzionalit\u00e0 colpiva le norme impugnate nella parte in cui non prevedevano meccanismi di computo dell\u2019indennit\u00e0 integrativa speciale costituzionalmente conformi<a href=\"#_ftn39\" name=\"_ftnref39\">[38]<\/a>. Con la sentenza veniva demandato al legislatore il reperimento e la destinazione delle risorse occorrenti a far fronte agli oneri finanziari conseguenti alla pronuncia nonch\u00e9 la predisposizione dei meccanismi di omogeneizzazione per i quali veniva addirittura individuata quale sede normativa la legge finanziaria successiva \u00ab<em>o comunque la prima occasione utile per l\u2019impostazione e la formulazione di scelte globali della politica di bilancio<\/em>\u00bb. E se ci\u00f2 non fosse avvenuto oppure \u00ab<em>se i tempi del graduale adeguamento alla legalit\u00e0 costituzionale si prolungassero oltre ogni ragionevole limite, ovvero, se i principi enunciati nella presente decisione risultassero disattesi<\/em>\u00bb la Corte si riservava, ove eventualmente reinvestita, \u00ab<em>decisioni a quella situazione appropriate<\/em>\u00bb. Il monito finale veniva cos\u00ec ad assumere un ruolo di chiusura della questione, facendo intendere che il <em>self restraint <\/em>della Corte in materia non poteva perdurare in tempi illimitati.<\/p>\n<p>Si \u00e8 gi\u00e0 accennato come alcune recenti sentenze di questa Corte abbiano in qualche modo determinato effetti finanziari per il futuro. A ben vedere, sempre pi\u00f9 spesso in questa materia la Consulta supplisce alle cautele nel sovrapporsi alla discrezionalit\u00e0 legislativa attraverso l\u2019affermazione di un vincolo di metodo per il legislatore al quale viene demandata la ponderazione degli elementi necessari ad elaborare la soluzione normativa pi\u00f9 idonea a contemperare gli interessi in gioco anche in periodi successivi a quelli in cui \u00e8 insorta la controversia.<\/p>\n<p>In questa prospettiva devono essere letti gli strumenti apprestati dal giudice costituzionale per incidere in via indiretta, e per cos\u00ec dire metodologica, sulla dinamica legislativa: ad esempio, rimuovendo <em>ex post<\/em> disposizioni illegittime e producendo \u201ceffetti doverosi\u201d per il legislatore. Ci\u00f2 proprio attraverso il richiamo al principio dell\u2019equilibrio dinamico del bilancio, inteso come fonte di doverosi adempimenti \u201criequilibratori\u201d, attraverso i quali si combinano e si conciliano il potere discrezionale di allocazione delle risorse pubbliche nei bilanci e il dovere di considerare in detto contesto, anche con modalit\u00e0 dilazionate nel tempo, gli effetti finanziari derivanti da pronunce della Consulta non immediatamente sostenibili.<\/p>\n<p>Il principio dell\u2019equilibrio dinamico o tendenziale, nasce nella giurisprudenza costituzionale per affermare la doverosit\u00e0 da parte del legislatore di una ragionevole e credibile indicazione dei mezzi di copertura anche per gli esercizi successivi a quello di competenza in cui sorge la questione di costituzionalit\u00e0<a href=\"#_ftn40\" name=\"_ftnref40\">[39]<\/a>. La sua affermazione \u2013 ed in tal senso si sta sviluppando la giurisprudenza pi\u00f9 recente \u2013 tende anche a rendere emendabili nel tempo le patologie, costituzionalmente accertate, del bilancio in termini di equilibrio, cio\u00e8 a raggiungere lo scopo previsto dalla norma priva di copertura attraverso successive disposizioni redatte in conformit\u00e0 del predetto principio. Da un punto di vista assiologico, infatti, la mancata copertura non collide con il principio, di cui eventualmente la norma impugnata costituisce attuazione, bens\u00ec con le modalit\u00e0 dalla stessa previste, le quali \u2013 impregiudicata l\u2019importanza dell\u2019obiettivo perseguito dal legislatore \u2013 sono idonee a provocare un pregiudizio sia in termini di perseguibilit\u00e0 dell\u2019obiettivo stesso (assoluta mancanza di copertura), sia con riferimento all\u2019equilibrio complessivo del bilancio, la cui conseguenza si riverberebbe in senso negativo sull\u2019attuazione di tutte le politiche pubbliche aventi costi specifici, ivi comprese quelle relative alla promozione dei diritti sociali.<\/p>\n<p>L\u2019obbligo costituzionalmente dichiarato di ripristinare l\u2019equilibrio di bilancio comporta dunque il dovere, da parte del legislatore, di inseguire continuamente un\u2019armonica simmetria tra risorse disponibili e pubblici interventi, sia quando le cause della turbativa sono esogene, sia quando sono indotte da un deficitario rapporto tra obiettivi programmati e capitali impiegati.<\/p>\n<p>L\u2019impiego di questo principio nel sindacato costituzionale, che trascende il carattere tradizionalmente statico del giudizio sulle leggi, \u00e8 possibile in ragione delle caratteristiche della finanza pubblica ed in particolare di quel \u201ccarattere ontologico\u201d della materia che viene denominato \u00abprincipio di continuit\u00e0 del bilancio\u00bb. Tale principio si fonda sul naturale collegamento degli esercizi sopravvenienti nel tempo con quelli precedenti, in modo concatenato e coerente.<\/p>\n<p>Il principio dell\u2019equilibrio dinamico, in ragione della continuit\u00e0 degli esercizi finanziari, risulta pertanto \u00abessenziale per garantire nel tempo l\u2019equilibrio economico, finanziario e patrimoniale\u00bb, rimediando con modalit\u00e0 diacroniche, agli squilibri gi\u00e0 verificatisi per effetto dell\u2019applicazione di norme viziate prima della loro caducazione e a quelli che si verificherebbero, nel caso in cui la norma viziata sotto il profilo della copertura non fosse opportunamente corretta in sede di riproposizione<a href=\"#_ftn41\" name=\"_ftnref41\">[40]<\/a>.<\/p>\n<p>Corollario di quanto detto \u00e8 che sono proprio le caratteristiche intrinseche della materia finanziaria e contabile a rendere possibile l\u2019affermazione dei precetti costituzionali in questa prospettiva dinamica e a consentire la copertura attraverso una scansione nel tempo di alcuni oneri che derivano dalle pronunce della Corte costituzionale, ivi compresi quelli di natura sociale<a href=\"#_ftn42\" name=\"_ftnref42\">[41]<\/a>.<\/p>\n<p>In definitiva, il principio secondo cui la ricerca dell\u2019equilibrio dinamico \u00e8 di competenza del legislatore, il quale lo deve realizzare nel rispetto dei vincoli di spesa e delle priorit\u00e0, non pu\u00f2 essere inteso come autorizzazione ad aggirare prescrizioni puntuali della Consulta: pur dilazionato nel tempo, l\u2019adempimento finanziario del legislatore deve comunque intervenire. Emblematica in tal senso \u00e8 la vicenda del blocco della perequazione pensionistica: dopo un monito inascoltato dal legislatore formulato con la sentenza n. 316 del 2010, la successiva sentenza n. 70 del 2015 ha dichiarato incostituzionale il prolungamento del blocco. Nella motivazione la Corte costituzionale censura la mancata istruttoria finanziaria da parte dello Stato, richiamandolo agli obblighi di trasparenza e ai principi di proporzionalit\u00e0 che emergono in materia nello stesso art. 17 della legge di contabilit\u00e0 pubblica n. 196 del 2009<a href=\"#_ftn43\" name=\"_ftnref43\">[42]<\/a>.<\/p>\n<p>Questa considerazione serve a chiarire un equivoco che si verifica spesso nel linguaggio politico e dei <em>mass media<\/em> quando si parla di \u201csterilizzazione finanziaria\u201d delle decisioni della Corte costituzionale. Quando le sentenze non sono specificate negli effetti finanziari, \u00e8 naturale che al legislatore rimanga un margine di interpretazione per la loro concreta attuazione: al contrario, quando la legge successiva ripropone degli enunciati colpiti dal Giudice costituzionale, pu\u00f2 aversi una vera e propria violazione del giudicato.<\/p>\n<p>Una situazione <em>borderline<\/em>, in ordine alla quale non \u00e8 opportuno esplicare giudizi di merito in quanto tema di controversa attualit\u00e0, \u00e8 quella del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65 (Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR), emanato per attuare i principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015<a href=\"#_ftn44\" name=\"_ftnref44\">[43]<\/a>. In questo caso il legislatore non ha adottato un provvedimento legislativo a rime obbligate, ma ha precisato \u2013 gi\u00e0 nella motivazione del decreto legge \u2013 la necessit\u00e0 di interpretare la sentenza della Corte, alla luce delle dimensionate possibilit\u00e0 di copertura. In tale prospettiva, la pronuncia della Consulta \u00e8 stata \u201cinterpretata\u201d e la rivalutazione delle pensioni, prendendo a riferimento alcuni enunciati della sentenza, \u00e8 stata circoscritta secondo criteri sociali pi\u00f9 ragionevoli di quelli previsti dalla norma incostituzionale, adottando tuttavia quantificazioni ridotte (anche attraverso il richiamo al concetto di salvaguardia dei livelli essenziali delle prestazioni) rispetto alle potenziali accezioni del dispositivo della sentenza stessa. Le modalit\u00e0 di attuazione, cos\u00ec ermeneuticamente rimodellate, sono state redatte attraverso una ponderazione con i vincoli di finanza pubblica anche pluriennali<a href=\"#_ftn45\" name=\"_ftnref45\">[44]<\/a>.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>9.1 Disposizione degli effetti finanziari delle sentenze della Corte costituzionale nella dialettica tra Stato ed autonomie speciali<\/strong><\/p>\n<p>Come precedentemente accennato, le relazioni finanziarie tra lo Stato e le autonomie speciali possono essere disciplinate da accordi bilaterali nell\u2019ambito dei quali \u00ab<em>oltre che la riduzione dei programmi in rapporto al concorso della Regione interessata ad obiettivi di finanza pubblica, <\/em>[possono essere negoziati]<em> altri profili di natura contabile quali, a titolo esemplificativo, le fonti di entrata fiscale, la cui compartecipazione sia quantitativamente controversa, l\u2019accollo di rischi di andamenti difformi tra dati previsionali ed effettivo gettito dei tributi, le garanzie di finanziamento integrale di spese essenziali, la ricognizione globale o parziale dei rapporti finanziari tra i due livelli di governo e di adeguatezza delle risorse rispetto alle funzioni svolte o di nuova attribuzione, la verifica di congruit\u00e0 di dati e basi informative finanziarie e tributarie, eventualmente conciliandole quando risultino palesemente difformi, ed altri elementi finalizzati al percorso di necessaria convergenza verso gli obiettivi derivanti dall\u2019appartenenza all\u2019Unione europea<\/em>\u00bb<a href=\"#_ftn46\" name=\"_ftnref46\">[45]<\/a><em>.<\/em><\/p>\n<p>Una recente prassi criticata dalla dottrina consente che nell\u2019accordo vengano dedotti e transatti anche gli effetti finanziari delle pronunzie della Consulta, ai quali una delle parti (sino ad oggi solo le Regioni) rinuncia in cambio di altri benefici finanziari che l\u2019altra (lo Stato) assicura, ponendo, a sua volta, ulteriori condizioni.<\/p>\n<p>Cos\u00ec nell\u2019accordo tra lo Stato e la Regione siciliana in materia di finanza pubblica del 20 giugno 2016 la Regione siciliana ha rinunciato agli effetti della sentenza n. 65 del 2015 della Corte costituzionale ed ai ricorsi pendenti alla data dell\u2019accordo in cambio di ulteriori risorse finanziarie e alla riduzione di alcuni vincoli di finanza pubblica<a href=\"#_ftn47\" name=\"_ftnref47\">[46]<\/a>.<\/p>\n<p>Lo Stato tende ad utilizzare l\u2019accordo non solo per deflazionare il contenzioso e rendere certe le relazioni finanziarie, ma anche per condizionare le politiche regionali verso la sana amministrazione finanziaria<a href=\"#_ftn48\" name=\"_ftnref48\">[47]<\/a>.<\/p>\n<p>Il contenuto dell\u2019accordo prevede l\u2019impegno da parte della Regione di realizzare gli obiettivi concordati \u00abattraverso provvedimenti legislativi e\/o amministrativi\u00bb aventi ad oggetto profili strategici delle politiche regionali secondo linee guida statali inerenti, ad esempio, ai servizi pubblici locali di interesse economico generale; alla riduzione dei costi del pubblico impiego regionale; alla riduzione dei costi della politica; ai compiti di sostegno ed affiancamento ai Comuni per l\u2019esercizio delle funzioni di rilevanza sociale.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"10\">\n<li><strong> Cenni conclusivi<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Ferma restando la complessit\u00e0 della materia, alcune notazioni conclusive si possono trarre dalle pi\u00f9 recenti decisioni della Consulta: la discrezionalit\u00e0 del legislatore nell\u2019allocazione e destinazione delle risorse pubbliche, in particolar modo quelle rivolte a soddisfare esigenze sociali, deve essere esercitata all\u2019interno di un\u2019istruttoria legislativa chiara e tecnicamente adeguata, secondo principi di trasparenza indefettibili, che interseca nuclei essenziali della nostra Costituzione repubblicana.<\/p>\n<p>In definitiva, pu\u00f2 dirsi che \u2013 se il livello delle prestazioni varia in relazione alle dinamiche politico-sociali e se non \u00e8 indipendente dal livello di crescita dell\u2019economia del Paese \u2013 la tutela dei diritti sociali e l\u2019attuazione dei servizi in cui essa si concreta non pu\u00f2 che essere realizzata con necessaria gradualit\u00e0, in proporzione alle risorse disponibili.<\/p>\n<p>Sia pure in modo non del tutto esplicito, dalla giurisprudenza della nostra Corte si pu\u00f2 arguire come essa ritenga che il parametro costituzionale del livello essenziale delle prestazioni (art. 117, secondo comma, lettera <em>m<\/em>, Cost.) non debba essere inteso come una diminuzione delle potenzialit\u00e0 espansive del precetto di uguaglianza sostanziale contenuto nell\u2019art. 3, secondo comma, Cost. bens\u00ec come presidio invalicabile del limite oltre il quale l\u2019intervento legislativo non pu\u00f2 comprimere l\u2019erogazione delle prestazioni necessarie per il soddisfacimento dei diritti sociali<a href=\"#_ftn49\" name=\"_ftnref49\">[48]<\/a>.<\/p>\n<p>In ordine al problema se il contenuto del livello minimo in relazione all\u2019adozione delle misure di partecipazione alla vita sociale e politica del paese sia determinabile con esattezza e prospettiva stabile, \u00e8 difficile addivenire ad una soluzione positiva, anche se alcuni ordinamenti, come quello tedesco<a href=\"#_ftn50\" name=\"_ftnref50\">[49]<\/a>, tendono a tale obiettivo.<\/p>\n<p>Appare realistico sostenere che la determinazione del livello essenziale delle prestazioni debba essere realizzata dal legislatore nazionale attraverso un procedimento trasparente e appropriato, definendo preliminarmente costi e fabbisogni. In tal modo, attraverso la comparazione delle diverse necessit\u00e0 e delle risorse complessivamente disponibili si pu\u00f2 arrivare a definire, settore per settore, la cosiddetta \u201criserva del possibile\u201d, ci\u00f2 che pu\u00f2 ragionevolmente essere preteso nel campo dei singoli servizi a rilevanza sociale. Ed \u00e8 del tutto evidente che la determinazione qualitativa e quantitativa debba essere collegata alla situazione storica ed alle risorse economiche in tale contesto disponibili.<\/p>\n<p>Le esposte problematiche valorizzano il cosiddetto principio di istruttoria normativa, attraverso il quale il legislatore rende ostensibili le ragioni delle proprie scelte e delle pertinenti allocazioni di bilancio. Come gi\u00e0 sottolineato, l\u2019art. 17 della legge 196 del 2009 prevede un\u2019istruttoria rafforzata per le disposizioni legislative in materia pensionistica e di pubblico impiego<a href=\"#_ftn51\" name=\"_ftnref51\">[50]<\/a> contemplante, tra l\u2019altro, analitiche proiezioni finanziarie, riferite all\u2019andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari ed al comparto di riferimento.<\/p>\n<p>La norma non costituisce una mera prescrizione di tecnica legislativa, ma \u00e8 stata interpretata dalla Corte costituzionale come espressiva di un principio di doverosa esternazione di scelte allocative particolarmente complesse<a href=\"#_ftn52\" name=\"_ftnref52\">[51]<\/a>.<\/p>\n<p>L\u2019obbligo di istruttoria normativa \u00e8 tendenzialmente estensibile a tutti i processi di quantificazione finanziaria che comportano profili di novit\u00e0 e scelte di finanziamento nei confronti di iniziative socialmente sensibili. Il problema si pone con particolare riguardo al rispetto dei principi di continuit\u00e0 e congruit\u00e0 nella selezione e quantificazione delle dotazioni finanziarie destinate allo svolgimento dei servizi a rilevanza sociale. In questi casi il ridimensionamento improvviso degli stanziamenti sulla spinta di particolari emergenze finanziarie incontra dei limiti che la Corte costituzionale ha individuato nel concreto pregiudizio allo svolgimento di funzioni esercitate con carattere di continuit\u00e0. Si \u00e8 sottolineato come ogni sistema di finanziamento di funzioni socialmente rilevanti dovrebbe essere coordinato con le risorse assegnate in modo da \u00ab<em>far corrispondere il pi\u00f9 possibile <\/em>[\u2026]<em> esercizio di funzioni e relativi oneri finanziari da un lato, disponibilit\u00e0 di risorse <\/em>[\u2026]<em> dall\u2019altro<\/em>\u00bb<a href=\"#_ftn53\" name=\"_ftnref53\">[52]<\/a>.<\/p>\n<p>Il problema investe anche la cosiddetta tecnica dei \u201ctagli lineari\u201d che non possono prescindere da un bilanciamento con le funzioni esercitate e da eventuali progetti di riorganizzazione. In questi casi la Consulta ha fatto applicazione dei canoni di ragionevolezza e di buon andamento, censurando le riduzioni di spesa non solo <em>ex se<\/em>, per lo squilibrio che creano tra fabbisogno complessivo di spesa e risorse assegnate, ma anche sotto il profilo del pericolo che uno stanziamento insufficiente provoca in ordine alla sua stessa dissipazione<a href=\"#_ftn54\" name=\"_ftnref54\">[53]<\/a>.<\/p>\n<p>Sono perci\u00f2 contrarie a Costituzione le riduzioni delle risorse assegnate a servizi di rilevanza sociale assunte in modo apodittico; solo in presenza di un ragionevole progetto di impiego \u00e8 possibile realizzare una corretta utilizzazione delle risorse per l\u2019esercizio delle funzioni assegnate cosicch\u00e9 \u00ab<em>per quel che riguarda pi\u00f9 specificamente il contesto della pubblica amministrazione, ogni stanziamento di risorse deve essere accompagnato da scopi appropriati e proporzionati alla sua misura\u00bb<a href=\"#_ftn55\" name=\"_ftnref55\"><strong>[54]<\/strong><\/a>. <\/em>E, a proposito del principio di continuit\u00e0 delle funzioni, viene in evidenza anche il rispetto del principio dell\u2019eguaglianza sostanziale conseguente alla mancata fruizione dei servizi a rilevanza sociale derivante dalla loro interruzione. Le prestazioni sociali vanno garantite indipendentemente dalla durata dei processi di riorganizzazione che determinano eventuali reintestazioni della loro titolarit\u00e0. L\u2019esercizio delle funzioni interessate al trapasso<em> \u00ab\u2013 cos\u00ec come obiettivamente configurato dalla legislazione vigente \u2013 deve essere correttamente assicurato, indipendentemente dal soggetto che ne \u00e8 temporalmente titolare e comporta, soprattutto in un momento di transizione caratterizzato da plurime criticit\u00e0, che il suo svolgimento non sia negativamente influenzato dalla complessit\u00e0 di tale processo di passaggio tra diversi modelli di gestione\u00bb<\/em><a href=\"#_ftn56\" name=\"_ftnref56\">[55]<\/a>.<\/p>\n<p>Pu\u00f2 dirsi che la discrezionalit\u00e0 del legislatore in materia di rapporto tra compatibilit\u00e0 economiche e diritti fondamentali di natura pretensiva non \u00e8 completamente libera bens\u00ec conformata dall\u2019obbligo di motivare drastiche riduzioni di somme destinate all\u2019erogazione di servizi sociali<a href=\"#_ftn57\" name=\"_ftnref57\">[56]<\/a>.<\/p>\n<p>In conclusione, sebbene non sia compito della Corte costituzionale determinare le politiche pubbliche, non si pu\u00f2 dire che essa sia impotente a tutelare concretamente la resa e la fruizione delle prestazioni sociali e neppure che allo stato delle cose vi sia, come ritenuto da alcuni, il pericolo di ridimensionamento o addirittura di evanescenza dello Stato sociale disegnato nella nostra Carta costituzionale.<\/p>\n<p>Il principio dell\u2019eguaglianza sostanziale fra i soggetti passivi dell\u2019ordinamento costituzionale italiano \u2013 cos\u00ec come credo di quelli della Spagna e del Portogallo \u2013 riservano un rilievo fondamentale ai diritti sociali e alla loro fruizione secondo modalit\u00e0 legislative e amministrative preordinate, sia pure in modo differenziato e quantitativamente influenzato dalle contingenti situazioni economiche.<\/p>\n<p>Concludo prendendo in prestito una riflessione che mi \u00e8 capitato di ascoltare in un recente convegno: \u00ab<em>\u00e8 possibile trovare un punto di convergenza tra equilibrio di bilancio, vincoli contabili e diritti sociali in una crescita che non sia meramente finalizzata al profitto e al consumo ma al pieno sviluppo della persona umana<\/em>\u00bb.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref1\" name=\"_ftn1\">*<\/a> Incontro di studio trilaterale Italia\u2013Spagna\u2013Portogallo 7 ottobre 2016<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref2\" name=\"_ftn2\">[1]<\/a> Si \u00e8 ben consapevoli della convenzionalit\u00e0 di tale definizione dal momento che in dottrina non vi \u00e8 accordo sulla distinzione, all\u2019interno della categoria dei diritti fondamentali, tra diritti non presupponenti un costo finanziario e diritti sociali. Autorevole dottrina, infatti, ritiene che quasi tutti i diritti fondamentali, indipendentemente dal carattere di socialit\u00e0, abbiano un costo. Tuttavia, in questa sede, la precisazione \u00e8 utile per sottolineare la circoscrizione dell\u2019argomento a quei diritti fondamentali che implicano l\u2019erogazione di prestazioni sociali.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref3\" name=\"_ftn3\">[2]<\/a> Peraltro, il concetto di \u201cnuovo diritto sociale\u201d presenta ampi margini di relativit\u00e0 dal momento che le situazioni soggettive attive emergenti sono caratterizzate da un processo storico evolutivo, dalla cui lettura dipende la costante ed indefessa ridefinizione del loro catalogo e del contenuto di ciascuno di essi. La natura mutevole della materia, infatti, fa s\u00ec che la specificazione dei diritti non possa mai dirsi giunta ad un punto fermo, verificandosi invece l\u2019emersione costante di istanze nuove e diverse che richiedono un aggiornamento continuo dei concetti e del lessico giuridico.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref4\" name=\"_ftn4\">[3]<\/a> Tali politiche incidono sulla quantit\u00e0 e sulla qualit\u00e0 delle prestazioni rese ai soggetti destinatari delle previsioni costituzionali di tutela. Anche per motivi connessi alla natura del nostro incontro di garanti imparziali dell\u2019ordinamento costituzionale si tralascia in questa sede la <em>querelle<\/em> molto forte in sede politica e culturale in ordine alla bont\u00e0 delle scelte di rigore adottate a livello europeo e nazionale, dietro le quali alcuni critici vedono enfatizzato il preteso carattere di eccessiva onerosit\u00e0 delle prestazioni sociali a beneficio di scelte ideologiche molto orientate sul piano economico.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref5\" name=\"_ftn5\">[4]<\/a> Gi\u00e0 i Trattati originari avevano dato modo alla Corte di giustizia dell\u2019Unione europea di intervenire sul tema dei diritti. Successivamente, si sono verificate situazioni dialettiche sul versante della loro tutela: da un lato, il Preambolo e gli artt. 2 e 3 dei Trattati dell\u2019Unione prescrivono \u201csviluppo sostenibile\u201d, \u201ccoesione economica e sociale\u201d, \u201deliminazione delle ineguaglianze\u201d, garanzia di tutti i diritti, compresi quelli sociali e del lavoro); dall\u2019altro, l\u2019affermazione (dal trattato di Maastricht in poi) di politiche rigoristiche del mantenimento della stabilit\u00e0 dei prezzi ha determinato una compressione dei servizi a rilevanza sociale, fenomeno che \u00e8 sicuramente concausa dello sviluppo di correnti di pensiero anti-europee e di crescenti resistenze verso un governo economico dell\u2019Unione, affidato ad accordi intergovernativi ed alle istituzioni europee con competenza in materia monetaria.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref6\" name=\"_ftn6\">[5]<\/a> Queste correnti di pensiero caratterizzano alcuni europeisti e alcuni euroscettici. Questi ultimi mettono in guardia dalla declamazione di \u201cprincipi di necessit\u00e0 economici\u201d che sarebbero in sede europea pi\u00f9 asseriti che argomentati.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref7\" name=\"_ftn7\">[6]<\/a> Peraltro, sia pure con riguardo a fattispecie diverse, la Corte ha sottolineato il collegamento del principio di solidariet\u00e0 di cui all\u2019art. 2 della Carta costituzionale con il principio di eguaglianza sostanziale di cui all\u2019art. 3, secondo comma, Cost. (per esempio nella sentenza n. 155 del 2002).<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref8\" name=\"_ftn8\">[7]<\/a> Per una disamina giurisprudenziale cfr. <em>La tutela dei diritti e i vincoli finanziari \u2013 Quaderno di giurisprudenza costituzionale<\/em> a cura di: Maria Fierro, Riccardo Nevola, Danilo Diaco, Roma, 2013.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref9\" name=\"_ftn9\">[8]<\/a> Sentenza n. 421 del 1995. Affermazioni di analogo tenore si ritrovano nelle sentenze n. 62 del 1994 e n. 219 del 1995.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref10\" name=\"_ftn10\">[9]<\/a> Sentenza n. 138 del 1997.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref11\" name=\"_ftn11\">[10]<\/a> Sentenza n. 264 del 2012.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref12\" name=\"_ftn12\">[11]<\/a> Ed in corso di ulteriore ridefinizione ad opera della riforma costituzionale che sar\u00e0 sottoposta a referendum il 4 dicembre 2016.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref13\" name=\"_ftn13\">[12]<\/a> \u00c8 stato infatti osservato da autorevole dottrina che mentre l\u2019autonomia delle comunit\u00e0 locali appartiene alla sfera delle libert\u00e0, la tutela uniforme dei diritti fondamentali riguarda la sfera dell\u2019eguaglianza.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref14\" name=\"_ftn14\">[13]<\/a> Sentenza Corte costituzionale n. 111 del 2014<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref15\" name=\"_ftn15\">[14]<\/a> Sentenza n. 207 del 2012.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref16\" name=\"_ftn16\">[15]<\/a> Sentenza n. 115 del 2012.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref17\" name=\"_ftn17\">[16]<\/a> Sentenza n. 207 del 2010.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref18\" name=\"_ftn18\">[17]<\/a> Sentenza n. 200 del 2009.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref19\" name=\"_ftn19\">[18]<\/a> Sentenza n. 125 del 2015.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref20\" name=\"_ftn20\">[19]<\/a> Ci\u00f2 \u00e8 accaduto, ad esempio, nella materia sanitaria con riguardo al rispetto dei piani di rientro delle Regioni dissestate quando queste ultime hanno tentato di aggirare limiti e priorit\u00e0, mettendo in pericolo la possibilit\u00e0 di erogare i livelli assistenziali minimi.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref21\" name=\"_ftn21\">[20]<\/a> Nella sentenza la Corte costituzionale sottolinea la conformit\u00e0 del proprio indirizzo a quello della Corte EDU, Seconda sezione, sentenza 8 ottobre 2013, Ant\u00f3nio Augusto da Concei\u00e7ao Mateus e Lino Jesus Santos Janu\u00e1rio contro Portogallo.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref22\" name=\"_ftn22\">[21]<\/a> Sentenza n. 178 del 2015: <em>\u00abSolo ora si \u00e8 palesata appieno la natura strutturale della sospensione della contrattazione e pu\u00f2, pertanto, considerarsi verificata la sopravvenuta illegittimit\u00e0 costituzionale, che spiega i suoi effetti a s\u00e9guito della pubblicazione di questa sentenza\u00bb <\/em>(punto 17 del <em>Considerato in diritto<\/em>)<em>.<\/em><\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref23\" name=\"_ftn23\">[22]<\/a> Sentenza n. 218 del 1995.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref24\" name=\"_ftn24\">[23]<\/a> Sentenza n. 372 del 1998.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref25\" name=\"_ftn25\">[24]<\/a> Sentenza n. 180 del 1982.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref26\" name=\"_ftn26\">[25]<\/a> Sentenza n. 409 del 1995.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref27\" name=\"_ftn27\">[26]<\/a> Sentenza n. 272 del 2015.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref28\" name=\"_ftn28\">[27]<\/a>\u00a0 Sentenza n. 155 del 2015.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref29\" name=\"_ftn29\">[28]<\/a> Sentenza n. 188 del 2016.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref30\" name=\"_ftn30\">[29]<\/a> Sentenza n. 10 del 2016.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref31\" name=\"_ftn31\">[30]<\/a> Nata nei Paesi anglosassoni e divulgata dall\u2019OCSE a partire dall\u2019ultimo decennio del XX secolo, l\u2019AIR \u00e8 stata introdotta in Italia nel 1999 dalla prima legge di semplificazione, ma \u00e8 entrata a regime solo nel 2008 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170 (Regolamento recante disciplina attuativa dell\u2019analisi dell\u2019impatto della regolamentazione (AIR), ai sensi dell\u2019articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246). Successivamente, all\u2019AIR \u00e8 stata affiancata l\u2019AIC (Analisi d\u2019Impatto sulla Concorrenza), volta a verificare che la regolazione vincoli gli operatori economici nella maniera appena sufficiente a raggiungere gli obiettivi generali perseguiti. L\u2019AIC controlla dunque che i vincoli imposti al sistema economico da una regolazione che incide sul funzionamento dei mercati siano solo quelli strettamente necessari. Al fine di assistere il Governo nel processo decisionale, i risultati dell\u2019AIR, comprensivi anche di quelli dell\u2019AIC, vengono riportati in un documento che accompagna il testo del progetto normativo o regolamentare.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref32\" name=\"_ftn32\">[31]<\/a> La necessit\u00e0 di giustificazione dell\u2019intervento pubblico \u00e8 infatti un atto di trasparenza nei confronti dei cittadini e l\u2019AIR, contemplando una struttura specifica che incorpora anche la consultazione pubblica, volta a verificare con i destinatari ultimi della regolazione i benefici e i costi a essa associati, garantisce una verifica di natura sostanziale particolarmente necessaria proprio nei casi di maggiore complessit\u00e0 e incertezza.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref33\" name=\"_ftn33\">[32]<\/a> Valga per tutti il richiamo all\u2019art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilit\u00e0 e finanza pubblica) in tema di copertura finanziaria delle leggi, il quale prescrive che i disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati di una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell\u2019economia e delle finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonch\u00e9 delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell\u2019onere complessivo in relazione agli obiettivi previsti. Alla relazione tecnica deve essere allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell\u2019indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme di cui ai regolamenti parlamentari, nonch\u00e9 il raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico delle amministrazioni pubbliche, contenute nella Decisione di finanza pubblica e degli eventuali successivi aggiornamenti.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref34\" name=\"_ftn34\">[33]<\/a> In tal senso, l\u2019audizione del Ragioniere generale dello Stato alle Commissioni riunite della Camera e del Senato del 14 luglio 2015.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref35\" name=\"_ftn35\">[34]<\/a> Sentenza n. 188 del 2015.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref36\" name=\"_ftn36\">[35]<\/a> Sentenza n. 188 del 2015. In senso assolutamente conforme, sentenza n. 10 del 2016.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref37\" name=\"_ftn37\">[36]<\/a> Sentenza n. 129 del 2016.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref38\" name=\"_ftn38\">[37]<\/a> Recita cos\u00ec un passo significativo della sentenza: \u00ab<em>il computo dell\u2019indennit\u00e0 integrativa speciale nel calcolo dei trattamenti di fine rapporto <\/em>[deve essere modificato]<em> in modo da assicurare &#8211; insieme al rispetto del principio di proporzionalit\u00e0 e di sufficienza &#8211; una effettiva e ragionevole equivalenza nel risultato complessivo, senza la quale continuerebbe a sussistere &#8211; sia pure in forma diversa &#8211; una ulteriore situazione di squilibrio. Simile risultato non pu\u00f2 essere perseguito se non approntando &#8211; tenendo conto della diversit\u00e0 dei sistemi di gestione, alimentazione ed erogazione &#8211; appositi meccanismi idonei a realizzare l\u2019equivalenza delle indennit\u00e0 di fine rapporto qui considerate: non solo quindi all\u2019interno del settore del pubblico impiego, ma anche, in prospettiva, nei confronti del lavoro privato, in considerazione del ricordato processo di assimilazione in corso, delineato dal decreto legislativo n. 29 del 1993 e della esigenza di una graduale eliminazione delle differenze che ancora si registrano tra i due settori del lavoro subordinato e che non trovino giustificazione nella specialit\u00e0 delle situazioni<\/em>\u00bb<em>. <\/em>Veniva ulteriormente precisato che \u00ab<em>La determinazione di tali meccanismi spetta al legislatore anche in vista dell\u2019adozione delle scelte di politica economica necessarie al reperimento delle indispensabili risorse finanziarie. \u00c8 riservato al suo discrezionale apprezzamento &#8211; nel rispetto del canone di ragionevolezza e degli altri principi costituzionali &#8211; di determinare i livelli sui quali attestare la perequazione tra i diversi trattamenti, in relazione ai vari elementi che li costituiscono <\/em>[\u2026]<em> equilibrando e compensando vantaggi e svantaggi che emergono dalle vigenti normative riguardo alle modalit\u00e0 di calcolo delle indennit\u00e0 <\/em>[\u2026]<em> considerando la rimarcata diversa valenza che l\u2019esclusione dell\u2019indennit\u00e0 integrativa speciale ha avuto ed ha nei confronti di coloro che sono collocati ai livelli meno elevati della scala retributiva <\/em>[\u2026]<em>. Pertanto, le compressioni nel computo dell\u2019indennit\u00e0 integrativa speciale nel trattamento di fine rapporto che siano eventualmente indispensabili al fine di realizzare la perequazione, non potranno incidere sulle posizioni dei soggetti meno retribuiti <\/em>[\u2026]<em>. Stante la necessaria valutazione [in sede legislativa] di tutti i principi e gli interessi in gioco <\/em>[\u2026]\u00bb<em>.<\/em><\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref39\" name=\"_ftn39\">[38]<\/a> Ancora sentenza n. 243 del 1993: \u00ab<em>Tali meccanismi saranno realizzati dal legislatore secondo scelte discrezionali che rispettino i principi indicati specificamente nel paragrafo precedente <\/em>[\u2026]<em>. Spetta per\u00f2 al legislatore, determinando la misura, i modi e i tempi di detto computo, rendere in concreto realizzabile il diritto medesimo. Poich\u00e9 dunque l\u2019intervento del legislatore &#8211; in forza della presente dichiarazione di illegittimit\u00e0 costituzionale &#8211; \u00e8 necessario per reintegrare l\u2019ordine costituzionale violato, esso deve avvenire con adeguata tempestivit\u00e0<\/em>\u00bb.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref40\" name=\"_ftn40\">[39]<\/a> Sentenza n. 384 del 1991.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref41\" name=\"_ftn41\">[40]<\/a> Sentenza n. 10 del 2015:<em>\u00ab<\/em>[la rimodulazione degli effetti temporali al momento di pubblicazione della sentenza] <em>consente, inoltre, al legislatore di provvedere tempestivamente al fine di rispettare il vincolo costituzionale dell\u2019equilibrio di bilancio, anche in senso dinamico (sentenze n. 40 del 2014, n. 266 del 2013, n. 250 del 2013, n. 213 del 2008, n. 384 del 1991 e n. 1 del 1966), e gli obblighi comunitari e internazionali connessi, ci\u00f2 anche eventualmente rimediando ai rilevati vizi della disciplina tributaria in esame<\/em>\u00bb e la successiva sentenza n. 155 del 2015: \u00ab<em>esso pu\u00f2 essere applicato anche ai fini della tutela della finanza pubblica allargata, consentendo in sede pattizia di rimodulare in modo pi\u00f9 appropriato le relazioni finanziarie anche con riguardo ai decorsi esercizi<\/em>\u00bb<strong><em>.<\/em><\/strong><\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref42\" name=\"_ftn42\">[41]<\/a> Cfr. in senso conforme l\u2019audizione del Ragioniere generale dello Stato del 14 luglio 2015 davanti alle Commissioni riunite di Camera e Senato.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref43\" name=\"_ftn43\">[42]<\/a> Emblematici alcuni passi della sentenza n. 70 del 2015, nella quale viene sottolineato che il legislatore ha adottato una cos\u00ec grave misura \u00ab<em>senza che emerga dal disegno complessivo la necessaria prevalenza delle esigenze finanziarie sui diritti<\/em> <em>oggetto di bilanciamento, nei cui confronti si effettuano interventi cos\u00ec fortemente incisivi. Anche in sede di conversione (legge 22 dicembre 2011, n. 214), non \u00e8 dato riscontrare alcuna documentazione tecnica circa le attese maggiori entrate, come previsto dall\u2019art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante \u201cLegge di contabilit\u00e0 e finanza pubblica\u201d (sentenza n. 26 del 2013, che interpreta il citato art. 17 quale \u201cpuntualizzazione tecnica\u201d dell\u2019art. 81 Cost.)<\/em>\u00bb<em>.<\/em><\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref44\" name=\"_ftn44\">[43]<\/a> Con la sentenza n. 70 del 2012 la Consulta ha dichiarato l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l\u2019equit\u00e0 e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall\u2019art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, nella parte in cui prevede che \u00abIn considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall\u2019art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, \u00e8 riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento\u00bb. La sentenza precisa che \u00ab<em>La censura relativa al comma 25 dell\u2019art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, se vagliata sotto i profili della proporzionalit\u00e0 e adeguatezza del trattamento pensionistico, induce a ritenere che siano stati valicati i limiti di ragionevolezza e proporzionalit\u00e0, con conseguente pregiudizio per il potere di acquisto del trattamento stesso e con \u201cirrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attivit\u00e0\u201d<\/em> <em>(sentenza n. 349 del 1985). [\u2026]Si profila con chiarezza, a questo riguardo, il nesso inscindibile che lega il dettato degli artt. 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost. (fra le pi\u00f9 recenti, sentenza n. 208 del 2014, che richiama la sentenza n. 441 del 1993). Su questo terreno si deve esercitare il legislatore nel proporre un corretto bilanciamento, ogniqualvolta si profili l\u2019esigenza di un risparmio di spesa, nel rispetto di un ineludibile vincolo di scopo \u201cal fine di evitare che esso possa pervenire a valori critici, tali che potrebbero rendere inevitabile l\u2019intervento correttivo della Corte\u201d (sentenza n. 226 del 1993). La disposizione concernente l\u2019azzeramento del meccanismo perequativo, contenuta nel comma 24 dell\u2019art. 25 del d.l. 201 del 2011, come convertito, si limita a richiamare genericamente la \u201ccontingente situazione finanziaria\u201d<\/em>\u00bb<em>.<\/em><\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref45\" name=\"_ftn45\">[44]<\/a> Emblematici in tal senso alcuni passi del decreto: \u00ab<em>Ritenuta la straordinaria necessit\u00e0 e urgenza di provvedere in materia di rivalutazione automatica delle pensioni al fine di dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015<\/em> [\u2026] <em>Ritenuta la straordinaria necessit\u00e0 e urgenza di garantire il valore dei trattamenti pensionistici e di razionalizzare e uniformare le procedure e i tempi di pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali al fine di sostenere i redditi dei cittadini e delle famiglie; <\/em>[\u2026] <em>Art. 1 (Misure in materia di rivalutazione automatica delle pensioni) 1. Al fine di dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, nel rispetto del principio dell\u2019equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche in funzione della salvaguardia della solidariet\u00e0 intergenerazionale, all\u2019articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il comma 25 \u00e8 sostituito dal seguente: \u201c25. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall\u2019articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012 e 2013, \u00e8 riconosciuta: a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l\u2019aumento di rivalutazione \u00e8 comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; b) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all\u2019importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l\u2019aumento di rivalutazione \u00e8 comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; c) nella misura del 20 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all\u2019importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l\u2019aumento di rivalutazione \u00e8 comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; d) nella misura del 10 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all\u2019importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l\u2019aumento di rivalutazione \u00e8 comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; e) non \u00e8 riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all\u2019importo complessivo dei trattamenti medesimi.\u201d<\/em> [\u2026]. <em>Restano fermi i livelli del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato fissati dall\u2019articolo 1, comma 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il provvedimento di assestamento per l\u2019anno 2015 e le previsioni di bilancio per gli anni successivi terranno conto degli effetti della richiamata sentenza della Corte costituzionale e del presente articolo<\/em>\u00bb.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref46\" name=\"_ftn46\">[45]<\/a> Sentenza n. 19 del 2015.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref47\" name=\"_ftn47\">[46]<\/a> Recita sul punto l\u2019accordo: \u00ab<em>Le somme riconosciute alla Regione ai sensi del presente accordo, nonch\u00e9 ai sensi dell\u2019articolo 1, comma 685 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono comprensive degli effetti finanziari delle sentenze in materie di finanza pubblica decise dalle diverse giurisdizioni anche nel periodo intercorrente fra la stipula del precedente Accordo fra lo Stato e la Regione Siciliana, firmato il 9 giugno 2014, e la data di stipula del presente Accordo, anche relativi ad annualit\u00e0 antecedenti l\u2019Accordo del 9 giugno 2014, e specificatamente degli effetti della sentenza n. 65 del 2015 della Corte Costituzionale, e determinano da parte della Regione, la rinuncia agli effetti delle sentenze<\/em>\u00bb<em>.<\/em><\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref48\" name=\"_ftn48\">[47]<\/a> Emblematici alcuni passi del citato accordo:<em> \u00ab<\/em>[in cambio delle risorse riconosciute dallo Stato in sede di accordo e] a<em>l fine di riqualificare la spesa regionale e favorire il progressivo incremento della spesa destinata agli investimenti, la Regione Siciliana si impegna, per gli anni dal 2017 al 2020, a realizzare riduzioni strutturali della spesa corrente. in misura non inferiore al 3 per cento per ciascun anno rispetto all\u2019anno precedente.<\/em>[\u2026]<em> Tale riduzione avviene mediante una compressione degli impegni di parte corrente risultanti dal consuntivo dell\u2019anno precedente, a parit\u00e0 di funzioni attribuite alla Regione, e al netto delle seguenti esclusioni: a) spesa per la sanit\u00e0; <\/em>[\u2026]; <em>c) concorso alla finanza pubblica previsto dalla legislazione vigente al 31 dicembre di ciascun anno; d) gli oneri per i rinnovi contrattuali, nei soli limiti finanziari e secondo le modalit\u00e0 previste dalla legge di stabilit\u00e0 in materia di rinnovo dei contratti collettivi nazionali per il pubblico impiego<\/em>\u00bb<em>.<\/em><\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref49\" name=\"_ftn49\">[48]<\/a> In senso sostanzialmente conforme, sentenza n. 10 del 2016.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref50\" name=\"_ftn50\">[49]<\/a> La giurisprudenza costituzionale tedesca tende a sviluppare in questa materia il concetto di minimo vitale come contenuto incomprimibile del diritto all\u2019erogazione delle prestazioni necessarie per il soddisfacimento dei diritti sociali.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref51\" name=\"_ftn51\">[50]<\/a> <em>\u00ab6. I disegni di legge di iniziativa regionale e del Consiglio nazionale dell&#8217;economia e del lavoro (CNEL) devono essere corredati, a cura dei proponenti, di una relazione tecnica formulata secondo le modalit\u00e0 di cui al comma 3.<\/em> <em>6-bis. Per le disposizioni corredate di clausole di neutralit\u00e0 finanziaria, la relazione tecnica riporta la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l&#8217;ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l&#8217;indicazione dell&#8217;entit\u00e0 delle risorse gi\u00e0 esistenti nel bilancio e delle relative unit\u00e0 gestionali, utilizzabili per le finalit\u00e0 indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione. In ogni caso, la clausola di neutralit\u00e0 finanziaria non pu\u00f2 essere prevista nel caso di spese di natura obbligatoria. 7. Per le disposizioni legislative in materia pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al comma 3 contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all&#8217;andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento. Per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego, la relazione contiene i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonch\u00e9 sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili. In particolare per il comparto scuola sono indicati anche le ipotesi demografiche e di flussi migratori assunte per l&#8217;elaborazione delle previsioni della popolazione scolastica, nonch\u00e9 ogni altro elemento utile per la verifica delle quantificazioni<\/em>\u00bb.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref52\" name=\"_ftn52\">[51]<\/a> Sentenze n. 70 del 2015 e n. 26 del 2013.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref53\" name=\"_ftn53\">[52]<\/a> Sentenza n. 138 del 1999 e, pi\u00f9 di recente, sentenza n. 241 del 2012.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref54\" name=\"_ftn54\">[53]<\/a> In tal senso le gi\u00e0 richiamate sentenze n. 188 del 2015 e n. 10 del 2016.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref55\" name=\"_ftn55\">[54]<\/a> Sentenza n. 188 del 2015<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref56\" name=\"_ftn56\">[55]<\/a> Sentenza n. 10 del 2016.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref57\" name=\"_ftn57\">[56]<\/a> Sentenza n. 188 del 2015.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Prestazioni sociali e vincoli di bilancio* di Aldo Carosi, Vice Presidente della Corte costituzionale Sommario: 1. Premessa; 2. Legislazione e giurisprudenza multilivello; 3. I profili sostanziali che si confrontano nelle relazioni multilaterali tra vincoli di bilancio e prestazioni sociali; 4. 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