{"id":1012,"date":"2016-12-01T08:42:51","date_gmt":"2016-12-01T07:42:51","guid":{"rendered":"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/?p=1012"},"modified":"2016-12-01T08:42:51","modified_gmt":"2016-12-01T07:42:51","slug":"analisi-del-recente-schema-decreto-legislativo-riguardante-la-disciplina-della-dirigenza-della-repubblica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/analisi-del-recente-schema-decreto-legislativo-riguardante-la-disciplina-della-dirigenza-della-repubblica\/","title":{"rendered":"Analisi del recente schema di decreto legislativo riguardante la \u00abDisciplina della dirigenza della Repubblica\u00bb"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: left;\"><strong><a href=\"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/03\/lente.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-503 alignleft\" src=\"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/03\/lente.jpg\" alt=\"lente\" width=\"259\" height=\"195\" \/><\/a>Analisi del recente schema di decreto legislativo riguardante la \u00ab<em>Disciplina della dirigenza della Repubblica<\/em>\u00bb in attuazione della legge delega n. 124\/2015<\/strong><\/p>\n<p>di Antonio Vetro, Presidente On. della Corte dei conti<\/p>\n<p>Prima di iniziare l\u2019analisi dello schema del decreto legislativo in questione, \u00e8 opportuno richiamare, per sommi capi, le considerazioni critiche svolte nell\u2019articolo dello scrivente in data 5 giugno 2015, riguardante \u201cLa disciplina sugli incarichi dirigenziali nella p.a. alla luce degli insegnamenti della Corte costituzionale. Esame del disegno di legge A.S. n. 1577, approvato dal Senato il 30 aprile 2015\u201d (poi legge n. 124\/2015).<\/p>\n<p>***<\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p>Nell\u2019articolo sono stati preliminarmente enucleati i principi fondamentali formulati dalla Consulta sui requisiti di costituzionalit\u00e0 da osservare nella disciplina sugli incarichi dirigenziali nella p.a, nell\u2019ambito delle numerose decisioni, particolarmente significative, emesse in materia, ivi citate (sent. n.193\/02, 103\/07, 104\/07, 161\/08, 390\/08, 304\/10, 155\/11, 310\/11, 217\/12, 81\/13, 27\/14, 37\/15).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol>\n<li>Uno stretto legame fiduciario con il potere politico non consente ai dirigenti generali di svolgere in modo autonomo e imparziale la propria attivit\u00e0 gestoria la quale, pur tenendo conto dell&#8217;indirizzo politico, \u00e8 vincolata nell\u2019azione al \u00abservizio esclusivo della Nazione\u00bb, ai sensi dell\u2019art. 98 Cost.<\/li>\n<li>La chiara distinzione funzionale tra i compiti di indirizzo politico-amministrativo e quelli di gestione persegue la finalit\u00e0 di consentire al dirigente generale di espletare la propria attivit\u00e0 in conformit\u00e0 ai principi di imparzialit\u00e0 e di buon andamento dell&#8217;azione amministrativa (art. 97 Cost.).<\/li>\n<li>Il legislatore, nell\u2019identificare gli atti di indirizzo politico amministrativo e quelli a carattere gestionale, non pu\u00f2 compiere scelte che, contrastando in modo irragionevole con il principio di separazione tra politica e amministrazione, ledano l\u2019imparzialit\u00e0 della pubblica amministrazione.<\/li>\n<li>Un meccanismo (c.d. <em>spoils system<\/em> <em>una tantum<\/em>) di cessazione automatica, <em>ex lege<\/em> e generalizzata degli incarichi dirigenziali si pone in contrasto con gli artt. 97 e 98 della Costituzione: in particolare, con il principio di buon andamento, con i principi di efficienza e di efficacia, con il principio di imparzialit\u00e0 dell\u2019azione amministrativa, con il principio del giusto procedimento.<\/li>\n<li>La revoca delle funzioni pu\u00f2 essere determinata soltanto per accertata responsabilit\u00e0 dirigenziale in presenza di determinati presupposti e all&#8217;esito di un procedimento di garanzia che garantisca il diritto di difesa: in osservanza dei principi del giusto procedimento, dovr\u00e0 essere adottato un atto motivato che consenta un controllo giurisdizionale delle ragioni del provvedimento emesso dall\u2019organo politico.<\/li>\n<li>La facolt\u00e0 del legislatore di introdurre deroghe al principio del pubblico concorso, previsto dall\u2019art. 97 Cost., deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali al buon andamento e ricorrano straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle. Di conseguenza, il conferimento di incarichi dirigenziali nell\u2019ambito della p.a. deve avvenire, in linea generale, previo esperimento di un pubblico concorso, necessario anche nei casi di nuovo inquadramento di dipendenti gi\u00e0 in servizio o di passaggio ad una fascia funzionale superiore.<\/li>\n<\/ol>\n<p><sup>***<\/sup><\/p>\n<p>Esaurita l\u2019esposizione dei principi costituzionali da osservare in materia, \u00e8 stato ricordato il rapporto per il 2014 sul coordinamento della finanza pubblica formulato dalla Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, secondo cui \u201cparticolari criticit\u00e0 permangono nell\u2019assetto ordinamentale della dirigenza pubblica amministrativa. A fronte di una sostenuta dinamica retributiva, non \u00e8 mai entrato a regime un idoneo sistema di valutazione della capacit\u00e0 manageriale. La normativa sul reclutamento e sulla attribuzione degli incarichi, inoltre, non ha garantito \u2026 un\u2019effettiva autonomia gestionale dei dirigenti nei confronti degli organi politici. Quanto sopra alla luce degli ampi margini di discrezionalit\u00e0 tutt\u2019ora esistenti per la riconferma del dirigente o l\u2019attribuzione di un incarico di livello superiore\u201d.<\/p>\n<p>Di conseguenza una profonda riforma dell\u2019attuale assetto era senz\u2019altro auspicabile, ma non certo secondo i criteri adottati nel disegno di legge A.S. n. 1577, nel quale le criticit\u00e0 denunziate erano destinate ad aumentare in modo esponenziale. Infatti, la finalit\u00e0 della riforma governativa era pi\u00f9 che evidente: accentuare la precariet\u00e0 dei dirigenti, estendere la discrezionalit\u00e0 sino ai limiti dell\u2019arbitrio &#8211; tanto \u00e8 vero che non era previsto neppure l\u2019obbligo della motivazione per le scelte effettuate &#8211; del potere politico, di cui le \u201cCommissioni\u201d costituivano un\u2019appendice, riversare ogni responsabilit\u00e0 gestoria sui dirigenti, fermo restando che l\u2019eventuale, mancata acquiescenza al volere della politica poteva comportare per costoro la perdita dello status acquisito.<\/p>\n<p>E\u2019 stato, quindi, osservato che per tale disegno di legge l\u2019insegnamento della Corte costituzionale era destinato a rimanere lettera morta: a nulla, infatti, rilevava il principio secondo cui \u201cuno stretto legame fiduciario con il potere politico non consente ai dirigenti generali di svolgere in modo autonomo e imparziale la propria attivit\u00e0 gestoria la quale, pur tenendo conto dell&#8217;indirizzo politico, \u00e8 vincolata nell\u2019azione al \u00abservizio esclusivo della Nazione\u00bb, ai sensi dell\u2019art. 98 Cost.\u201d (sentenza n. 103\/2007).<\/p>\n<p>Ancora, per i dirigenti privi di incarico, la previsione del collocamento in disponibilit\u00e0 e la decadenza dal ruolo unico, in sostanza, dell\u2019automatico licenziamento, collideva totalmente con i principi affermati dalla Corte costituzionale secondo cui un meccanismo di cessazione automatica, <em>ex lege<\/em> e generalizzata degli incarichi dirigenziali si poneva in contrasto con gli artt. 97 e 98 della Costituzione: in particolare, con il principio di buon andamento, con i principi di efficienza e di efficacia, con il principio di imparzialit\u00e0 dell\u2019azione amministrativa, con il principio del giusto procedimento.<\/p>\n<p>Ma anche sotto il profilo della ragionevolezza il disegno di legge presentava vistose carenze. Cos\u00ec, non si comprendeva con quale logica potesse essere spostato arbitrariamente un dirigente da uno all\u2019altro dei tre ruoli introdotti dalla riforma, sulla base dalla previsione della piena<\/p>\n<table width=\"100%\">\n<tbody>\n<tr>\n<td>&nbsp;<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>mobilit\u00e0, con la conseguenza, per fare un esempio, che un dirigente ministeriale, esperto nella disciplina delle Amministrazioni centrali, poteva essere destinato a dirigere un Comune, senza avere la minima cognizione delle complesse problematiche che riguardano gli enti locali, con intuibili effetti, sul buon andamento dell\u2019azione amm.va, sui quali era superfluo soffermarsi.<\/p>\n<p>Ancora, nella farraginosa normativa sull\u2019accesso alla dirigenza si ravvisavano inutili complicazioni procedimentali come, ad esempio, la previsione di un esame, seguito da un ulteriore esame di conferma.<\/p>\n<p>Non mancavano casi di assoluta mancanza di chiarezza, come quando si richiamava una oscura \u201cmancata differenziazione delle valutazioni dei dirigenti e dei dipendenti quale criterio di valutazione\u201d.<\/p>\n<p>Inoltre, rimaneva da comprendere se la misteriosa formula della \u201cesclusiva imputabilit\u00e0 ai dirigenti della responsabilit\u00e0 per l\u2019attivit\u00e0 gestionale\u201d, oltre a mettere al riparo da qualsiasi responsabilit\u00e0 gestoria i politici &#8211; oltre tutto attualmente beneficiari dell\u2019aberrante c.d. \u201cesimente politica\u201d prevista dall\u2019art. 1, comma 1-ter, della legge n. 20\/1994 &#8211; escludesse anche la responsabilit\u00e0 degli impiegati e funzionari che avevano curato direttamente la formazione degli atti amministrativi causativi di responsabilit\u00e0, incrementando cos\u00ec inammissibili sacche di impunit\u00e0, peraltro gi\u00e0 presenti per i politici.<\/p>\n<p>***<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Sulla stessa scia di assoluta mancanza di rispetto dei fondamentali ed inderogabili principi costituzionali indicati dalla Consulta, e persino di elementari canoni di logica e ragionevolezza, si \u00e8 mosso il decreto delegato \u201cMadia\u201d in esame, il cui schema \u00e8 stato oggetto di pesanti rilievi formulati da numerose Associazioni di categoria, fra le quali l\u2019Associazione classi dirigenti delle p.a. e l\u2019Associazione allievi SSPA.<\/p>\n<p>Le condivisibili critiche formulate dalle Associazioni hanno riguardato, in particolare: a) l\u2019assurda precarizzazione della dirigenza pubblica; b) la carenza di una effettiva valutazione delle capacit\u00e0 individuali, al punto che il dirigente valutato negativamente pu\u00f2 ricevere altri incarichi, mentre il dirigente valutato positivamente pu\u00f2 ritrovarsi senza incarico; c) il concreto rischio di un ampio contenzioso; d) il paradosso per cui al dirigente di ruolo potrebbe essere preferito l\u2019estraneo, anche se nell\u2019ambito della P.A. risulti disponibile una professionalit\u00e0 analoga; d) la gravissima criticit\u00e0 nella composizione delle Commissioni, inconciliabile con la \u201cpiena autonomia e indipendenza di giudizio e di valutazione\u201d, per essere i suoi componenti: I) quasi esclusivamente nominati direttamente o indirettamente dal Governo, II) appartenenti a professionalit\u00e0 con competenze estranee a quelle relative alla dirigenza, III) gi\u00e0 gravati da importantissimi incarichi istituzionali, con conseguente impossibilit\u00e0 di svolgere concretamente il proprio ruolo, che prevede una rilevante quantit\u00e0 di compiti da svolgere; e) l\u2019imputazione di una sorta di responsabilit\u00e0 oggettiva a carico dei dirigenti, gravati in via esclusiva della responsabilit\u00e0 amministrativo-contabile; f) la mancata valorizzazione dell\u2019accesso alla dirigenza tramite corso-concorso, ridotto a modalit\u00e0 di accesso di rango inferiore, tanto che, a differenza di quanto accade per le altre forme di reclutamento, i vincitori non vengono inizialmente inquadrati come dirigenti, ma come funzionari, con l\u2019obbligo di superare un\u2019ulteriore esame di verifica; g) la totale mancanza di nuove risorse finanziarie e organizzative, che non consentiranno alla Scuola Nazionale dell\u2019Amministrazione (SNA) di svolgere le gravose funzioni assegnate dal decreto; h) l\u2019ingiustificata soppressione della figura del Segretario comunale e provinciale e la sua incongrua trasformazione, malgrado l\u2019opera meritoria svolta per decenni\u00a0 presso gli enti locali a tutela della legalit\u00e0.<\/p>\n<p>***<\/p>\n<p>Estremamente critica \u00e8 stata la valutazione espressa al riguardo dal Consiglio di Stato, nella Adunanza del 14 settembre 2016, tanto da sembrare di contenuto \u201cumoristico\u201d la conclusione che parla di \u201cparere favorevole\u201d, sia pure \u201ccon condizioni e osservazioni della Commissione speciale\u201d, dopo che nell\u2019Adunanza si \u00e8 sottolineato che \u201cla Costituzione impone che l\u2019attivit\u00e0 della pubblica amministrazione si conformi ai principi di imparzialit\u00e0 e buon andamento\u201d; che \u201cper consentire che cittadini, utenti e operatori economici possano ricevere prestazioni e servizi di elevato standard quantitativo e qualitativo \u00e8 necessario che l\u2019organizzazione degli uffici dirigenziali, che consentono lo svolgimento di quelle funzioni, siano strutturati in modo tale da assicurare il perseguimento di dette finalit\u00e0\u201d; che \u201c\u00e8 necessario che alla spinta innovativa corrisponda un complesso di regole puntuali e trasparenti in grado di circondare il rapporto dirigenziale di adeguate garanzie nelle fasi, di maggiore delicatezza nella costruzione della relazione tra politica e amministrazione, costituite dal momento iniziale di conferimento degli incarichi e da quello finale di cessazione del rapporto\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>In altri termini, il parere c.d. \u201cfavorevole\u201d \u00e8 caratterizzato da osservazioni talmente \u201ctrancianti\u201d, per manifesta incostituzionalit\u00e0, mancanza di trasparenza, incapacit\u00e0 organizzativa, che, se si consente per un attimo di passare dal serio al faceto, viene da pensare che \u201cl\u2019operazione \u00e8 riuscita ma il paziente \u00e8 deceduto\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>***<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Occorre adesso esaminare, anche alla luce delle osservazioni del C.d.S., sia pure in estrema sintesi, per motivi di brevit\u00e0, le disposizioni del decreto legislativo che manifestano le pi\u00f9 vistose lacune e incongruenze, in buona parte gi\u00e0 stigmatizzate in sede di analisi del disegno di legge delega.<\/p>\n<p>1) Il primo, fondamentale, aspetto da considerare riguarda l\u2019effettiva sussistenza delle condizioni necessarie per tradurre in atto la farraginosa riforma sulla dirigenza. Sul punto, il Consiglio di Stato esprime riserve di tale gravit\u00e0 da consigliare un intervento radicale, non solo sul decreto delegato, ma addirittura sulla legge delega, prospettando \u201cl\u2019eventualit\u00e0 di effettuare interventi correttivi anche sulla fonte delegante, allo scopo di costruire una riforma efficace ed effettivamente rispondente agli obiettivi che lo stesso governo si \u00e8 posto\u201d. In particolare \u00e8 stato osservato come la riforma non abbia concrete ed effettive possibilit\u00e0 di tradursi in atto senza alcun incremento di spesa, secondo le utopistiche previsioni della compagine governativa, tanto da concludersi nel senso che, in tale ipotesi, \u201cappare poco realistico assicurare il funzionamento concreto di molti meccanismi previsti dalla riforma\u201d.<\/p>\n<p>2) Come gi\u00e0 ricordato, dall\u2019esame della legge delega era emerso che, malgrado i ripetuti riferimenti ai canoni dell\u2019efficienza, dell\u2019efficacia, dell\u2019imparzialit\u00e0, del buon andamento, della \u201cmeritocrazia\u201d, la finalit\u00e0 della riforma governativa era pi\u00f9 che evidente: accentuare la precariet\u00e0 dei dirigenti, estendere la discrezionalit\u00e0 sino ai limiti dell\u2019arbitrio del potere politico, di cui le \u201cCommissioni\u201d costituiscono un\u2019appendice, riversare ogni responsabilit\u00e0 gestoria sui dirigenti, fermo restando che l\u2019eventuale, mancata acquiescenza al volere della politica pu\u00f2 comportare per costoro la perdita dello status acquisito.<\/p>\n<p>Il decreto delegato ha dato ancor pi\u00f9 pregnante applicazione a tale, aberrante, concezione di totale \u201casservimento\u201d dell\u2019amministrazione alla politica, in manifesto contrasto con fondamentali principi costituzionali ripetutamente affermati dalla Consulta.<\/p>\n<p>Il C.d.S. in proposito \u2013 premesso che i principi costituzionali di imparzialit\u00e0, buon andamento e responsabilit\u00e0 politica, sono da attuare attraverso a) procedure e criteri di scelta del dirigente oggettivi e trasparenti; b) durata ragionevole dell\u2019incarico evitando una eccessiva precarizzazione; c) modalit\u00e0 di cessazione degli incarichi solo per la scadenza del termine ovvero per il rigoroso accertamento della responsabilit\u00e0 dirigenziale; d) presenza di un organismo di garanzia; e) un sistema efficace di valutazione \u2013 ha rilevato che occorre assicurare l\u2019effettivo funzionamento delle suddette previsioni: \u201cL\u2019esistenza di tali condizioni e gli sviluppi applicativi di tipo finanziario e operativo rappresentano, quindi, presupposti essenziali per la riforma\u201d.<\/p>\n<p>In particolare, un compiuto sistema di valutazione, parte essenziale del sistema, difetta totalmente, in quanto rinviato a data da destinarsi, nell\u2019ambito di un futuro (ed incerto) \u201criordino generale della disciplina del personale pubblico\u201d. Manca un meccanismo che garantisca l\u2019idonea predeterminazione degli obbiettivi, che i dirigenti dovranno attuare, da parte degli organi di indirizzo politico, condizione necessaria per una corretta valutazione dell\u2019attivit\u00e0 dirigenziale in ordine ai risultati da perseguire. Oltre tutto \u00e8 chiaramente privo di elementare logica e razionalit\u00e0 un sistema basato su un ruolo unico che demanda, in assenza di criteri predeterminati, tale valutazione alle singole amministrazioni, che possono quindi giudicare le capacit\u00e0 operative dei dirigenti in modo diverso ed, al limite, addirittura opposto. Infatti, ai sensi del III comma dell\u2019art. 19 ter \u00e8 l\u2019amministrazione interessata, al fine del conferimento di ciascun incarico, che \u201c<em>procede alla definizione dei criteri di scelta<\/em>\u201d della dirigenza<em>, <\/em>sia pure \u201c<em>nell\u2019ambito dei criteri generali definiti dalle Commissioni\u201d<\/em>, criteri quest\u2019ultimi caratterizzati da notevole evanescenza (<em>valutazione delle attitudini e delle capacit\u00e0 professionali, dei risultati conseguiti, delle specifiche competenze organizzative, ecc.)<\/em>. La previsione di criteri oggettivi e stringenti, condizione necessaria per garantire la scelta di dirigenti imparziali e competenti \u00e8 quindi totalmente assente.<\/p>\n<p>3) Riguardo all\u2019istituzione del ruolo dei dirigenti regionali \u00e8 da osservare che, per rispettare le prerogative delle Regioni in materia di organizzazione, alla luce della giurisprudenza costituzionale, \u00e8 necessario che, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome, vengano previste modalit\u00e0 di cooperazione di intensit\u00e0 ben maggiore, rispetto a quelle previste nel decreto, al fine di pervenire ad un risultato caratterizzato da una forte intesa.<\/p>\n<p>4) L\u2019art. 28, introdotto dall\u2019art. 3 dello schema di decreto, disciplina le modalit\u00e0 di accesso alla dirigenza, prescrivendo che la qualifica dirigenziale pu\u00f2 essere conseguita per corso-concorso e per concorso, ma il rapporto fra i due percorsi non \u00e8 affatto chiaro, tanto \u00e8 vero che \u00e8 arduo comprendere in base a quali criteri debba essere orientata la scelta tra le due modalit\u00e0 di reclutamento. Ancora, in materia si fa riferimento ad un \u201cgiudizio del Dipartimento della funzione pubblica\u201d, basato su presupposti dal contenuto misterioso come quelli relativi a, non meglio specificate, \u201c<em>esigenze non coperte dalla programmazione triennale\u201d<\/em>.<\/p>\n<p>5) Nello schema di decreto delegato \u00e8 prevista la possibilit\u00e0, non contenuta nella legge delega, che ai vincitori del corso-concorso che ottengano una valutazione positiva di merito sul servizio prestato sia attribuibile un incarico dirigenziale senza l\u2019espletamento della procedura comparativa. Tale disposizione risulta sia in violazione dei criteri della legge delega, sia in contrasto con l\u2019art. 97 della Costituzione, in carenza di regole obiettive di garanzia sul rispetto di criteri selettivi nell\u2019ambito di una procedura di comparazione fra diversi aspiranti al conferimento dell\u2019incarico.<\/p>\n<p>6) Criticit\u00e0 particolarmente rilevanti si ravvisano riguardo alla costituzione ed al funzionamento delle Commissioni per la dirigenza, chiamate a svolgere compiti di estrema importanza in tutte le fasi del rapporto di ufficio dei dirigenti, a partire dalla sua costituzione e sino alla cessazione dell\u2019incarico: A) Riguardo alla costituzione, per il contrasto con i criteri direttivi della delega, la quale prevede che i componenti delle Commissioni debbano essere \u201cselezionati con procedure trasparenti\u201d e \u201ccon modalit\u00e0 tali da assicurarne l\u2019indipendenza\u201d<em>, <\/em>mentre lo schema di decreto delegato ha disposto l\u2019indicazione diretta di cinque su sette componenti stabili delle Commissioni e non si \u00e8 neppure premurato di indicare il soggetto competente ad effettuare la scelta degli ultimi due. Oltre tutto, possono avanzarsi i pi\u00f9 seri dubbi sulla indipendenza dal potere politico dei componenti stabili, come nel caso del Segretario generale e del Capo dipartimento di Ministero, la cui nomina a tali cariche \u201c<em>intuitu personae<\/em>\u201d \u00e8 effettuata a prescindere dalla previa procedura di selezione comparativa con avviso pubblico. B) Riguardo al funzionamento, le criticit\u00e0 si ravvisano per il fatto che i componenti stabili, individuati nelle seguenti figure: \u201c<em>il Presidente dell\u2019Autorit\u00e0 nazionale anti-corruzione, il Ragioniere generale dello Stato, il Segretario generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell\u2019interno, il Presidente della Conferenza dei rettori delle universit\u00e0 italiane\u201d<\/em>, risultano gi\u00e0 gravati da impegni che ne assorbono integralmente le capacit\u00e0 lavorative, per cui non si vede come possano anche svolgere ulteriori, gravose funzioni che richiederebbero un impegno in via esclusiva a tempo pieno.<\/p>\n<p>7) Nella disciplina vigente gli incarichi esterni sono attribuibili, in via residuale, da ciascuna amministrazione, entro ristretti limiti rispetto alla dotazione organica dei dirigenti, \u00ab<em>a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale non rinvenibile nei ruoli dell\u2019amministrazione<\/em>\u00bb, condizione, quest\u2019ultima, richiesta con particolare rigore nella giurisprudenza della Corte dei conti in sede di giudizi di responsabilit\u00e0 amministrativo-contabile. Nello schema di decreto, invece, viene prevista la possibilit\u00e0 di avvalersi di aliquote di dirigenti assunti all\u2019esterno della pubblica amministrazione, qualora risultino <em>\u00abincarichi dirigenziali non assegnati\u00bb<\/em>, facendo cos\u00ec intendere, come d\u2019altronde ammesso \u201c<em>apertis verbis<\/em>\u201d nella Relazione illustrativa allo schema di decreto, che non sia pi\u00f9 necessaria la previa ricerca all\u2019interno delle Amm.ni di dirigenti in servizio in grado di espletare quelle determinate funzioni da assegnare a professionisti. Pur rimanendo fermo il limite percentuale, viene cos\u00ec ampliata a dismisura la possibilit\u00e0 di nominare dirigenti all\u2019esterno, al di fuori di qualsiasi garanzia di trasparenza e di imparzialit\u00e0, connesse alle procedure concorsuali, dando libero accesso alle pi\u00f9 deprecabili misure di favoritismo clientelare, linfa vitale del sottogoverno. La possibilit\u00e0 che la diffusione incontrollata di incarichi professionali porti a tali aberranti risultati \u00e8 anche prospettata dalla Consulta, nella sentenza n. 252\/2009. Inoltre si assisterebbe ad una irrazionale, irragionevole ed ingiustificata spendita di denaro pubblico, che si potrebbe utilizzare per finalit\u00e0 ben pi\u00f9 degne, ed inoltre valorizzando le professionalit\u00e0 gi\u00e0 esistenti e mortificate dall\u2019abuso in questione.<\/p>\n<p>8) Altra incongruenza \u00e8 rappresentata dal mantenimento in vigore, nello schema di decreto, dell\u2019art. 110 del d.lgl. 18 agosto 2000, n. 267, che prevede la possibilit\u00e0, negli enti locali, di conferire incarichi dirigenziali con contratti a tempo determinato, con il risultato di una indebita commistione di norme inconciliabili, in quanto, in un sistema caratterizzato dal principio del ruolo unico anche per i dirigenti locali, viene mantenuta una norma, all\u2019opposto, basata sui ruoli delle singole amministrazioni.<\/p>\n<p>9) L\u2019art. 19-<em>quinquies<\/em> disciplina la durata degli incarichi (quattro anni) e consente la possibilit\u00e0 di una proroga una sola volta per la durata di due anni, omettendo per\u00f2 di prescrivere l\u2019obbligo di motivazione qualora venga assunta la decisione di non procedere al rinnovo dell\u2019incarico, trascurando cos\u00ec la previsione di adeguate garanzie al dirigente che chiede il rinnovo, privato della facolt\u00e0 di esporre le proprie considerazioni sull\u2019attivit\u00e0 svolta di cui l\u2019amministrazione dovrebbe tener conto, secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 103\/2007.<\/p>\n<p>10) Riguardo alla dirigenza degli enti locali, tali e tante sono le vistose incongruenze contenute nello schema di decreto che le esigenze di brevit\u00e0 non consentono di illustrarle nel dettaglio. Basta ricordare, in generale, che il frazionamento delle originarie funzioni dei segretari comunali e provinciali tra direttore generale e dirigente apicale costituisce un serio pericolo di malfunzionamento nella organizzazione amministrativa dell\u2019ente e fonte di inefficienza ed inefficacia dell\u2019azione amministrativa. Come ulteriore esempio di manifesta assurdit\u00e0 \u00e8 sufficiente ricordare la disposizione la quale prevede che \u201c<em>nel ruolo dei dirigenti locali confluiscono i segretari comunali e provinciali \u2026 vengono assunti dalle amministrazioni che conferiscono loro incarichi dirigenziali, nei limiti delle dotazioni organiche\u201d<\/em>, senza tener conto che le dotazioni organiche degli enti locali non contemplano affatto le figure dei segretari comunali e provinciali, al contrario in forza presso il Ministero dell\u2019Interno.<\/p>\n<p>Appare superfluo ogni ulteriore commento sullo schema di decreto in esame.<\/p>\n<p>***<\/p>\n<p>Appena ultimata la stesura del presente articolo, \u00e8 stata pubblicata ieri, 25 novembre 2016, la sentenza della Corte costituzionale n. 251\/2016 che ha dichiarato l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale di numerose norme della legge delega esaminata n. 124\/2015.<\/p>\n<p>Lo scrutinio di illegittimit\u00e0 ha riguardato, in particolare, le seguenti disposizioni:<\/p>\n<p>Art. 11, comma 1, lettere a), b), numero 2), c), numeri 1) e 2), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p) e q), e comma 2; art. 17, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), l), m), o), q), r), s) e t), in combinato disposto con l\u2019art. 16, commi 1 e 4; art. 18, lettere a), b), c), e), i), l) e m), numeri da 1) a 7), in combinato disposto con l\u2019art. 16, commi 1 e 4; art. 19, lettere b), c), d), g), h), l), m), n), o), p), s), t) e u), in combinato disposto con l\u2019art. 16, commi 1 e 4, della medesima legge n. 124 del 2015, nelle parti in cui tali disposizioni prevedono che il Governo adotti i relativi decreti legislativi attuativi previo parere, anzich\u00e9 previa intesa con le Regioni, in sede di Conferenza unificata;<\/p>\n<p>La Consulta ha svolto alcune considerazioni generali, osservando che l\u2019intervento del legislatore delegante di incidere sulla \u00abriorganizzazione delle amministrazioni pubbliche\u00bb rientra nel novero di quelli volti a disciplinare, in maniera unitaria, fenomeni sociali complessi, rispetto ai quali si delinea una fitta trama di relazioni, nella quale ben difficilmente sar\u00e0 possibile isolare un singolo interesse.<\/p>\n<p>La valutazione circa la prevalenza di una materia su tutte le altre pu\u00f2 rivelarsi impossibile e avallare l\u2019ipotesi di concorrenza di competenze, che apre la strada all\u2019applicazione del principio di leale collaborazione. In ossequio a tale principio il legislatore statale deve predisporre adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni, a difesa delle loro competenze.<\/p>\n<p>La Corte ha ravvisato nell\u2019intesa la soluzione che meglio incarna la leale collaborazione ed ha individuato nel sistema delle conferenze il principale strumento che consente alle Regioni di avere un ruolo nella determinazione del contenuto di taluni atti legislativi statali che incidono su materie di competenza regionale, mentre non si prefigura una \u00abdrastica previsione, in caso di mancata intesa, della decisivit\u00e0 della volont\u00e0 di una sola delle parti, la quale riduce all\u2019espressione di un parere il ruolo dell\u2019altra\u00bb (sentenza n. 24 del 2007).<\/p>\n<p>Le disposizioni impugnate incidono in parte in ambiti riconducibili alla competenza dello Stato e tuttavia, mettono in gioco, in misura rilevante, anche la competenza regionale residuale in materia di organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali: di conseguenza si richiedeva l\u2019applicazione del principio di leale collaborazione, che non \u00e8 stato osservato, con conseguente declaratoria di illegittimit\u00e0 costituzionale.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Analisi del recente schema di decreto legislativo riguardante la \u00abDisciplina della dirigenza della Repubblica\u00bb in attuazione della legge delega n. 124\/2015 di Antonio Vetro, Presidente On. della Corte dei conti Prima di iniziare l\u2019analisi dello schema del decreto legislativo in questione, \u00e8 opportuno richiamare, per sommi capi, le considerazioni critiche svolte nell\u2019articolo dello scrivente in [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":{"0":"post-1012","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","6":"category-news"},"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1012"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1012"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1012\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1013,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1012\/revisions\/1013"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1012"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1012"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1012"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}