{"id":1014,"date":"2016-12-01T13:20:17","date_gmt":"2016-12-01T12:20:17","guid":{"rendered":"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/?p=1014"},"modified":"2016-12-01T13:20:17","modified_gmt":"2016-12-01T12:20:17","slug":"lillegittimita-costituzionale-della-delega-materia-riorganizzazione-delle-amministrazioni-pubbliche","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/lillegittimita-costituzionale-della-delega-materia-riorganizzazione-delle-amministrazioni-pubbliche\/","title":{"rendered":"L\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale della delega in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"},"content":{"rendered":"<p><strong><a href=\"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/04\/Cortedeiconti.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-628 alignleft\" src=\"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/04\/Cortedeiconti-300x200.jpg\" alt=\"Cortedeiconti\" width=\"300\" height=\"200\" srcset=\"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/04\/Cortedeiconti-300x200.jpg 300w, https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/04\/Cortedeiconti.jpg 750w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a>L\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale della delega in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche in assenza di intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni<\/strong><\/p>\n<p><strong>(<\/strong>Sintesi della sentenza n 251 del 2016 predisposta dalla Corte costituzionale &#8211; http:\/\/www.cortecostituzionale.it)<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>La Corte costituzionale \u00e8 stata chiamata a giudicare la legittimit\u00e0 costituzionale di alcune norme della legge di riforma delle amministrazioni pubbliche (legge n. 124 del 2015), su ricorso della Regione Veneto.<\/p>\n<p>Le norme impugnate delegano il Governo a adottare decreti legislativi per il riordino di numerosi settori inerenti a tutte le amministrazioni pubbliche, comprese quelle regionali e degli enti locali, in una prospettiva unitaria.<\/p>\n<p>Esse spaziano dalla cittadinanza digitale (art.1), alla dirigenza pubblica (art, 11), dal lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (art. 17), alle partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche (art. 18), ai servizi pubblici locali di interesse economico generale (art. 19) e proprio per questo influiscono su varie materie, cui corrispondono interessi e competenze sia statali, sia regionali (e, in alcuni casi, degli enti locali).<!--more--><\/p>\n<p>Per questo motivo, la Corte costituzionale ha affermato che occorre, anzitutto, verificare se, nei singoli settori in cui intervengono le norme impugnate, fra le varie materie coinvolte, ve ne sia una, di competenza dello Stato, cui ricondurre, in maniera prevalente, il disegno riformatore nel suo complesso. Questa prevalenza escluderebbe la violazione delle competenze regionali.<\/p>\n<p>Quando non \u00e8 possibile individuare una materia di competenza dello Stato cui ricondurre, in via prevalente, la normativa impugnata, perch\u00e9 vi \u00e8, invece, una concorrenza di competenze, statali e regionali, relative a materie legate in un intreccio inestricabile, \u00e8 necessario che il legislatore statale rispetti il principio di leale collaborazione e preveda adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni (e degli enti locali), a difesa delle loro competenze.<\/p>\n<p>Gi\u00e0 in precedenti occasioni, la Corte ha ritenuto che il legislatore statale debba vincolare l\u2019attuazione della propria normativa al raggiungimento di un\u2019intesa, basata sulla reiterazione delle trattative al fine del raggiungimento di un esito consensuale, nella sede della Conferenza Stato-Regioni o della Conferenza unificata, a seconda che siano in discussione solo interessi e competenze statali e regionali o anche degli enti locali. Nella giurisprudenza della Corte le Conferenze sono ritenute una delle sedi pi\u00f9 qualificate per realizzare la leale collaborazione e consentire, in specie, alle Regioni di svolgere un ruolo costruttivo nella determinazione del contenuto di atti legislativi statali che incidono su materie di competenza regionale.<\/p>\n<p>In questa sentenza la Corte afferma \u2013 in senso evolutivo rispetto alla giurisprudenza precedente \u2013 che l\u2019intesa nella Conferenza \u00e8 un necessario passaggio procedurale anche quando la normativa statale deve essere attuata con decreti legislativi delegati, che il Governo adotta sulla base di quanto stabilito dall\u2019art. 76 Cost. Tali decreti, sottoposti a limiti temporali e qualitativi e condizionati a tutte le indicazioni contenute nella Costituzione e nella legge delega, non possono sottrarsi alla procedura concertativa, proprio per garantire il pieno rispetto del riparto costituzionale delle competenze.<\/p>\n<p>Alla luce di tali premesse, la Corte ha respinto i dubbi di legittimit\u00e0 costituzionale proposti dalla Regione Veneto nei confronti delle norme recanti la delega a modificare e integrare il Codice dell\u2019amministrazione digitale (art. 1). Tali norme costituiscono, infatti, espressione, in maniera prevalente, della competenza statale nella materia del \u201ccoordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell\u2019amministrazione statale, regionale e locale\u201d (art. 117, secondo comma, lett. r.,Cost.), proprio perch\u00e9 sono strumentali nell\u2019assicurare una \u201ccomunanza di linguaggi, di procedure e di standard omogenei, in modo da permettere la comunicabilit\u00e0 tra i sistemi informatici della pubblica amministrazione\u201d (sent. n. 17 del 2004), in vista della piena realizzazione dell\u2019Agenda digitale italiana, nel quadro delle indicazioni provenienti dall\u2019Unione europea. Esse assolvono, inoltre, all\u2019esigenza primaria di offrire ai cittadini garanzie uniformi su tutto il territorio nazionale nell\u2019accesso ai dati personali, come pure ai servizi, esigenza riconducibile alla competenza statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni dei diritti civili e sociali (art. 117, secondo comma, lett. m, Cost.).<\/p>\n<p>Con riguardo, invece, alle norme contenenti la delega al Governo in tema di riorganizzazione della dirigenza pubblica (art.11), la Corte costituzionale ha ravvisato un concorso di competenze, inestricabilmente connesse, statali e regionali, nessuna delle quali \u00e8 prevalente, in particolare in relazione all\u2019istituzione del ruolo unico dei dirigenti regionali e alla definizione, da un lato, dei requisiti di accesso, delle procedure di reclutamento, delle modalit\u00e0 di conferimento degli incarichi, nonch\u00e9 della durata e della revoca degli stessi (aspetti inerenti all\u2019organizzazione amministrativa regionale, di competenza regionale), dall\u2019altro, di regole unitarie inerenti al trattamento economico e al regime di responsabilit\u00e0 dei dirigenti (aspetti inerenti al rapporto di lavoro privatizzato e quindi riconducibili alla materia dell\u2019ordinamento civile, di competenza statale). Pertanto, ne ha dichiarato l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale, nella parte in cui, pur incidendo su materie di competenza sia statale sia regionale, prevedono che i decreti attuativi siano adottati sulla base di una forma di raccordo con le Regioni, che non \u00e8 l\u2019intesa, ma il semplice parere, non idoneo a realizzare un confronto autentico con le autonomie regionali. Anche la sede individuata dalle norme impugnate non \u00e8 idonea, dal momento che le norme impugnate toccano sfere di competenza esclusivamente statali e regionali. Il luogo idoneo per l\u2019intesa \u00e8, dunque, la Conferenza Stato-Regioni e non la Conferenza unificata.<\/p>\n<p>Anche le norme contenenti le deleghe al Governo per il riordino della disciplina vigente in tema di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, nonch\u00e9 di partecipazioni azionarie delle pubbliche amministrazioni e di servizi pubblici locali di interesse economico generale incidono su una pluralit\u00e0 di materie e di interessi, inscindibilmente connessi, riconducibili a competenze statali (ordinamento civile, tutela della concorrenza, principi di coordinamento della finanza pubblica) e regionali (organizzazione amministrativa regionale, servizi pubblici locali e trasporto pubblico locale). La Corte costituzionale ne ha, pertanto, dichiarato l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale nella parte in cui, pur incidendo su materie di competenza sia statale sia regionale, prevedono che i decreti attuativi siano adottati sulla base di una forma di raccordo con le Regioni, che non \u00e8 quella dell\u2019intesa, ma quella del semplice parere, non idonea a realizzare un confronto autentico con le autonomie regionali. La previa intesa deve essere raggiunta in sede di Conferenza Stato-Regioni per l\u2019adozione delle norme attuative della delega in tema di riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. Anche in tal caso sono in gioco interessi che coinvolgono lo Stato e le Regioni, mentre in sede di Conferenza unificata sono coinvolti anche gli interessi degli enti locali.<\/p>\n<p>La Corte ha circoscritto il proprio scrutinio solo alle disposizioni di delega specificamente impugnate dalla Regione Veneto, lasciando fuori le norme attuative. Le pronunce di illegittimit\u00e0 costituzionale colpiscono le disposizioni impugnate solo nella parte in cui prevedono che i decreti legislativi siano adottati previo parere e non previa intesa.<\/p>\n<p>Le eventuali impugnazioni delle norme attuative dovranno tener conto delle concrete lesioni delle competenze regionali, alla luce delle soluzioni correttive che il Governo, nell\u2019esercizio della sua discrezionalit\u00e0, riterr\u00e0 di apprestare in ossequio al principio di leale collaborazione.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>Corte costituzionale<\/strong><\/p>\n<ol start=\"2015\">\n<li>251 \u2013 25 novembre 2016: Pres. Grossi \u2013 Red. Sciarra &#8211; giudizio di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 1, comma 1, lettere b), c) e g), e comma 2, dell\u2019art. 11, comma 1, lettere a), b), numero 2), c), numeri 1) e 2), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p) e q), e comma 2, dell\u2019art. 16, commi 1 e 4, dell\u2019art. 17, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), l), m), o), q), r), s) e t), dell\u2019art. 18, lettere a), b), c), e), i), l) e m), numeri da 1) a 7), dell\u2019art. 19, lettere b), c), d), g), h), l), m), n), o), p), s), t) e u), e dell\u2019art. 23, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), promosso dalla Regione Veneto con ricorso notificato il 12 ottobre 2015, depositato in cancelleria il 19 ottobre 2015 ed iscritto al n. 94 del registro ricorsi 2015. Avvocati Luca Antonini e Luigi Manzi per la Regione Veneto e l\u2019avvocato dello Stato Paolo Grasso per il Presidente del Consiglio dei ministri.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Ritenuto in fatto<\/p>\n<p>1.\u2013 Con ricorso notificato il 12 ottobre 2015, depositato il successivo 19 ottobre, la Regione Veneto ha promosso questione di legittimit\u00e0 costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 81, 97, 117, secondo, terzo e quarto comma, 118 e 119 della Costituzione, nonch\u00e9 al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., di alcune disposizioni della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), e, in particolare: dell\u2019art. 1, comma 1, lettere b), c) e g), e comma 2; dell\u2019art. 11, comma 1, lettere a), b), numero 2), c), numeri 1) e 2), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p) e q), e comma 2; dell\u2019art. 16, commi 1 e 4; dell\u2019art. 17, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), l), m), o), q), r), s) e t); dell\u2019art. 18, lettere a), b), c), e), i), l) e m), numeri da 1) a 7); dell\u2019art. 19, lettere b), c), d), g), h), l), m), n), o), p), s), t) e u); dell\u2019art. 23, comma 1.<\/p>\n<p>1.1.\u2013 In primo luogo la Regione impugna l\u2019art. 1, comma 1, della citata legge, nella parte in cui delega il Governo ad adottare uno o pi\u00f9 decreti legislativi volti a modificare e integrare, anche disponendone la delegificazione, il codice dell\u2019amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell\u2019amministrazione digitale), e fissa alcuni criteri e principi direttivi.<\/p>\n<p>In particolare, la ricorrente impugna: 1) la lettera b) del comma 1 dell\u2019art. 1, nella parte in cui indica, fra i principi e criteri direttivi ai quali il Governo dovrebbe attenersi, quello di \u00abridefinire e semplificare i procedimenti amministrativi, in relazione alle esigenze di celerit\u00e0, certezza dei tempi e trasparenza nei confronti dei cittadini e delle imprese, mediante una disciplina basata sulla loro digitalizzazione e per la piena realizzazione del principio \u201cinnanzitutto digitale\u201d (digital first), nonch\u00e9 l\u2019organizzazione e le procedure interne a ciascuna amministrazione\u00bb; 2) la lettera c) del medesimo comma 1, l\u00e0 dove impone di \u00abgarantire, in linea con gli obiettivi dell\u2019Agenda digitale europea, la disponibilit\u00e0 di connettivit\u00e0 a banda larga e ultralarga e l\u2019accesso alla rete internet presso gli uffici pubblici e altri luoghi che, per la loro funzione, richiedono le suddette dotazioni, anche attribuendo carattere prioritario, nei bandi per accedere ai finanziamenti pubblici per la realizzazione della strategia italiana per la banda ultralarga, all\u2019infrastrutturazione con reti a banda ultralarga nei settori scolastico, sanitario e turistico, agevolando in quest\u2019ultimo settore la realizzazione di un\u2019unica rete wi-fi ad accesso libero, con autenticazione tramite Sistema pubblico per la gestione dell\u2019identit\u00e0 digitale (SPID), presente in tutti i luoghi di particolare interesse turistico, e prevedendo la possibilit\u00e0 di estendere il servizio anche ai non residenti in Italia, nonch\u00e9 prevedendo che la porzione di banda non utilizzata dagli uffici pubblici sia messa a disposizione degli utenti, anche non residenti, attraverso un sistema di autenticazione tramite SPID; garantire l\u2019accesso e il riuso gratuiti di tutte le informazioni prodotte e detenute dalle amministrazioni pubbliche in formato aperto, l\u2019alfabetizzazione digitale, la partecipazione con modalit\u00e0 telematiche ai processi decisionali delle istituzioni pubbliche, la piena disponibilit\u00e0 dei sistemi di pagamento elettronico nonch\u00e9 la riduzione del divario digitale sviluppando le competenze digitali di base\u00bb; la lettera g) del medesimo comma 1, nella parte in cui individua, fra i principi direttivi, quello di \u00abfavorire l\u2019elezione di un domicilio digitale da parte di cittadini e imprese ai fini dell\u2019interazione con le amministrazioni, anche mediante sistemi di comunicazione non ripudiabili, garantendo l\u2019adozione di soluzioni idonee a consentirne l\u2019uso anche in caso di indisponibilit\u00e0 di adeguate infrastrutture e dispositivi di comunicazione o di un inadeguato livello di alfabetizzazione informatica, in modo da assicurare, altres\u00ec, la piena accessibilit\u00e0 mediante l\u2019introduzione, compatibilmente con i vincoli di bilancio, di modalit\u00e0 specifiche e peculiari, quali, tra le altre, quelle relative alla lingua italiana dei segni\u00bb.<\/p>\n<p>Tali disposizioni violerebbero l\u2019art. 117, secondo, terzo e quarto comma, Cost. in quanto, stabilendo una serie di prescrizioni innovative destinate a interessare tutti i procedimenti amministrativi con cui l\u2019amministrazione regionale e locale si rapporta con cittadini e imprese, trascenderebbero la mera funzione del \u00abcoordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell\u2019amministrazione statale, regionale e locale\u00bb, assegnata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dal secondo comma, lettera r), dell\u2019art. 117 Cost., e invaderebbero vari ambiti di competenza regionale quali la sanit\u00e0, il turismo, l\u2019attivit\u00e0 d\u2019impresa e l\u2019organizzazione amministrativa regionale.<\/p>\n<p>Esse, inoltre, sarebbero lesive del principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., considerato che al comma 2 del medesimo art. 1 \u00e8 stabilito che i relativi decreti legislativi delegati siano adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione \u00abprevia acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all\u2019articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281\u00bb, da rendere \u00abnel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo pu\u00f2 comunque procedere\u00bb. La previsione del mero parere della Conferenza unificata sarebbe, infatti, inidonea ad assicurare un\u2019adeguata ponderazione degli interessi e delle competenze delle autonomie coinvolte dal decreto e lesiva del principio di bilateralit\u00e0, poich\u00e9 il mancato raggiungimento dell\u2019accordo, il cui termine peraltro sarebbe troppo breve, legittimerebbe l\u2019assunzione unilaterale di atti normativi da parte del Governo, in contrasto con la giurisprudenza costituzionale.<\/p>\n<p>1.1.1.\u2013 La Regione Veneto formula particolari censure nei confronti degli artt. 1, comma 1, e 23, comma 1, nella parte in cui stabiliscono che dall\u2019attuazione della legge in oggetto e dai decreti legislativi da essa previsti (volti a modificare e integrare il codice dell\u2019amministrazione digitale) non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica statale.<\/p>\n<p>Tali disposizioni sono impugnate in riferimento agli artt. 81 e 119 Cost., in quanto imporrebbero un nuovo e improprio onere di finanziamento della riforma in capo alle Regioni. La Regione ricorrente deduce che l\u2019assunzione di nuovi modelli tecnologici imposta dalla normativa statale comporterebbe inevitabilmente costi a suo carico, rispetto ai quali lo Stato ometterebbe di destinare le risorse aggiuntive necessarie a coprire gli oneri conseguenti all\u2019espletamento delle azioni necessarie.<\/p>\n<p>1.2.\u2013 Sono, poi, impugnati il comma 1 dell\u2019art. 11, lettere a), b), numero 2), c), numeri 1) e 2), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p) e q), della legge n. 124 del 2015, nella parte in cui detta principi e criteri direttivi relativi alla delega al Governo ad adottare uno o pi\u00f9 decreti legislativi in materia di dirigenza pubblica, e il comma 2 del medesimo art. 11, l\u00e0 dove stabilisce che i decreti legislativi delegati siano adottati \u00abprevia acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all\u2019articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281\u00bb, che deve essere reso \u00abnel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo pu\u00f2 comunque procedere\u00bb.<\/p>\n<p>La Regione Veneto, in particolare, censura: 1) la lettera a), nella parte in cui prescrive l\u2019istituzione del sistema della dirigenza pubblica, articolato in ruoli unificati e coordinati, aventi requisiti omogenei di accesso e procedure analoghe di reclutamento; 2) la lettera b), numero 2), che, con riferimento all\u2019inquadramento dei dirigenti delle Regioni, dopo aver stabilito che sia istituito, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, un ruolo unico dei dirigenti regionali, prescrive, in sede di prima applicazione, la \u00abconfluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti di ruolo nelle regioni, negli enti pubblici non economici regionali e nelle agenzie regionali\u00bb, nonch\u00e9 la \u00abattribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza regionale\u00bb, la \u00abinclusione nel suddetto ruolo unico della dirigenza delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e della dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale ed esclusione dallo stesso [\u2026] della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del Servizio sanitario nazionale\u00bb; 3) la lettera c), nella parte in cui stabilisce anche per i dirigenti regionali criteri e principi direttivi relativi all\u2019accesso alla dirigenza nelle forme del corso-concorso (numero 1) e del concorso (numero 2); 4) la lettera e), che prescrive la formazione permanente dei dirigenti; 5) la lettera f), che amplia la previsione della mobilit\u00e0 della dirigenza, nella parte in cui non \u00e8 richiesto il previo assenso delle amministrazioni di appartenenza per la mobilit\u00e0 della dirigenza medica e sanitaria; 6) la lettera g), nella parte in cui indica una serie di criteri direttivi per il conferimento di incarichi dirigenziali; 7) la lettera h), che detta criteri in ordine alla durata degli incarichi predetti; 8) la lettera i), nella parte in cui stabilisce criteri e principi direttivi della delega in ordine ai dirigenti privi di incarico; 9) la lettera l), ove indica criteri e principi direttivi per la disciplina della valutazione dei risultati; 10) la lettera m), che individua i principi e criteri direttivi della delega in relazione alla disciplina della responsabilit\u00e0 dei dirigenti; 11) la lettera n), che definisce principi e criteri in tema di retribuzione; 12) la lettera o), nella parte in cui indica principi e criteri per la disciplina transitoria; 13) la lettera p), nella parte in cui detta principi e criteri direttivi con riferimento \u00abal conferimento degli incarichi di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario, nonch\u00e9, ove previsto dalla legislazione regionale, di direttore dei servizi socio-sanitari, delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale\u00bb e nella parte in cui impone \u00abselezione unica, per titoli, previo avviso pubblico, dei direttori generali in possesso di specifici titoli formativi e professionali e di comprovata esperienza dirigenziale, effettuata da parte di una commissione nazionale composta pariteticamente da rappresentanti dello Stato e delle regioni, per l\u2019inserimento in un elenco nazionale degli idonei istituito presso il Ministero della salute, aggiornato con cadenza biennale, da cui le regioni e le province autonome devono attingere per il conferimento dei relativi incarichi da effettuare nell\u2019ambito di una rosa di candidati costituita da coloro che, iscritti nell\u2019elenco nazionale, manifestano l\u2019interesse all\u2019incarico da ricoprire, previo avviso della singola regione o provincia autonoma [\u2026]; sistema di verifica e di valutazione dell\u2019attivit\u00e0 dei direttori generali che tenga conto del raggiungimento degli obiettivi sanitari e dell\u2019equilibrio economico dell\u2019azienda, anche in relazione alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza e dei risultati del programma nazionale valutazione esiti dell\u2019Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali; decadenza dall\u2019incarico e possibilit\u00e0 di reinserimento soltanto all\u2019esito di una nuova selezione nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, accertato decorsi ventiquattro mesi dalla nomina, o nel caso di gravi o comprovati motivi, o di grave disavanzo o di manifesta violazione di leggi o regolamenti o del principio di buon andamento e imparzialit\u00e0; selezione per titoli e colloquio, previo avviso pubblico, dei direttori amministrativi e dei direttori sanitari, nonch\u00e9, ove previsti dalla legislazione regionale, dei direttori dei servizi socio-sanitari, in possesso di specifici titoli professionali, scientifici e di carriera, effettuata da parte di commissioni regionali composte da esperti di qualificate istituzioni scientifiche, per l\u2019inserimento in appositi elenchi regionali degli idonei, aggiornati con cadenza biennale, da cui i direttori generali devono obbligatoriamente attingere per le relative nomine; decadenza dall\u2019incarico nel caso di manifesta violazione di leggi o regolamenti o del principio di buon andamento e imparzialit\u00e0; definizione delle modalit\u00e0 per l\u2019applicazione delle norme adottate in attuazione della presente lettera alle aziende ospedaliero-universitarie\u00bb; 14) la lettera q), nella parte in cui stabilisce la \u00abprevisione di ipotesi di revoca dell\u2019incarico e di divieto di rinnovo di conferimento di incarichi in settori sensibili ed esposti al rischio di corruzione, in presenza di condanna anche non definitiva, da parte della Corte dei conti, al risarcimento del danno erariale per condotte dolose\u00bb.<\/p>\n<p>Le citate disposizioni violerebbero gli artt. 117, secondo, terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost., poich\u00e9 detterebbero principi e criteri direttivi volti a disciplinare in maniera puntuale anche la dirigenza regionale, che sarebbe invece riconducibile alla potest\u00e0 legislativa regionale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa regionale. Tali principi e criteri non sarebbero, pertanto, configurabili come \u201cprincipi generali dell\u2019ordinamento\u201d, che soli sarebbero idonei a vincolare la predetta competenza legislativa regionale residuale.<\/p>\n<p>Le medesime disposizioni violerebbero, inoltre, il principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., in quanto, pur incidendo su ambiti di competenza regionale (ordinamento e organizzazione amministrativa regionale), si limiterebbero a prevedere che i decreti legislativi siano adottati previa intesa solo con riferimento all\u2019istituzione del ruolo unico dei dirigenti regionali (art. 11, comma 1, lettera a, numero 2), disponendo, invece, al comma 2 dell\u2019art. 11, con riguardo a tutte le altre previsioni, che i medesimi decreti legislativi siano adottati previa acquisizione del mero parere della Conferenza unificata nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Anche in tal caso la ricorrente lamenta che la forma prescelta per il raccordo con le Regioni, quella del parere, sia inidonea ad assicurare un\u2019adeguata ponderazione degli interessi e delle competenze delle autonomie e lesiva del principio di bilateralit\u00e0. Il mancato raggiungimento dell\u2019accordo, entro un termine peraltro molto breve, legittimerebbe l\u2019assunzione unilaterale di atti normativi da parte del Governo in contrasto con la giurisprudenza costituzionale.<\/p>\n<p>1.2.1.\u2013 La Regione Veneto propone, poi, specifiche censure in relazione ad alcune disposizioni della delega sulla dirigenza pubblica.<\/p>\n<p>In particolare, denuncia l\u2019art. 11, comma 1, lettera f), della citata legge n. 124 del 2015, che prescrive al Governo di indicare casi e condizioni in cui non \u00e8 richiesto il previo assenso delle amministrazioni di appartenenza per la mobilit\u00e0 della dirigenza medica e sanitaria. Tale disposizione sarebbe lesiva degli artt. 3 e 97 Cost., poich\u00e9 stabilirebbe un principio generale di ampliamento delle ipotesi di mobilit\u00e0, senza considerare che la selezione dei dirigenti in servizio \u00e8 avvenuta sulla base dell\u2019accertamento di specifiche competenze tecniche da parte dell\u2019ente che ha bandito il concorso, in contrasto con i principi di ragionevolezza e di buon andamento dell\u2019amministrazione, la cui lesione ridonderebbe sulle competenze regionali.<\/p>\n<p>Anche l\u2019art. 11, comma 1, lettera i), della citata legge n. 124 del 2015, nella parte in cui prescrive che il Governo preveda la decadenza dal ruolo unico dei dirigenti privi di incarico, violerebbe gli artt. 3 e 97 Cost., in quanto determinerebbe una reformatio in peius del regime vigente, con conseguente violazione dei principi del legittimo affidamento e del buon andamento dell\u2019amministrazione, che ridonderebbe in una lesione delle competenze regionali.<\/p>\n<p>Infine, l\u2019art. 11, comma 1, lettera p), della legge n. 124 del 2015, l\u00e0 dove detta principi e criteri direttivi con riferimento \u00abal conferimento degli incarichi di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario, nonch\u00e9, ove previsto dalla legislazione regionale, di direttore dei servizi socio-sanitari, delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale\u00bb, recherebbe norme di dettaglio, atte a comprimere indebitamente competenze regionali, in ragione dell\u2019attinenza della materia alla tutela della salute e all\u2019organizzazione amministrativa regionale e tali da configurare una disciplina irragionevole e contraria al principio del buon andamento della pubblica amministrazione, in violazione degli artt. 3, 97, 117, terzo e quarto comma, e 118 Cost.<\/p>\n<p>1.3.\u2013 La Regione impugna altres\u00ec l\u2019art. 16 della legge n. 124 del 2015, nella parte in cui prevede, al comma 1, l\u2019elaborazione di distinti testi unici diretti alla semplificazione dei settori del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, nonch\u00e9 dei servizi pubblici di interesse economico generale e stabilisce, al comma 4, che i relativi decreti siano adottati previo parere della Conferenza unificata reso nel termine di quarantacinque giorni, decorso il quale il Governo pu\u00f2 comunque procedere.<\/p>\n<p>Le citate disposizioni violerebbero gli artt. 117, secondo, terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost. e il principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost. Esse, infatti, conterrebbero una delega non alla mera semplificazione, ma anche alla riorganizzazione, incidendo su competenze regionali di cui all\u2019art. 117, terzo e quarto comma, Cost., come l\u2019organizzazione amministrativa regionale, il trasporto pubblico locale e i servizi pubblici, e di cui all\u2019art. 119 Cost., e, nonostante ci\u00f2, prescriverebbero, per l\u2019adozione dei relativi decreti legislativi, una forma di raccordo con le Regioni insufficiente. Tale \u00e8 ritenuto il parere in Conferenza unificata, lesivo del principio di leale collaborazione.<\/p>\n<p>1.4.\u2013 Viene, inoltre, impugnato l\u2019art. 17, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), l), m), o), q), r), s) e t), della medesima legge n. 124 del 2015, nella parte in cui definisce i principi e i criteri direttivi della delega al Governo per il riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, per violazione degli artt. 117, secondo, terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost. e del principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost.<\/p>\n<p>In particolare sono censurate: 1) la lettera a), nella parte in cui fissa, fra i predetti principi e criteri, il riconoscimento nei concorsi pubblici della professionalit\u00e0 acquisita da coloro che abbiano avuto rapporti di lavoro flessibile con amministrazioni pubbliche; 2) la lettera b), l\u00e0 dove impone l\u2019adozione di un disciplina delle prove concorsuali tale da privilegiare l\u2019accertamento della capacit\u00e0 dei candidati di utilizzare e applicare a problemi specifici e casi concreti nozioni teoriche; 3) la lettera c), che prescrive l\u2019accentramento dei concorsi per tutte le amministrazioni pubbliche e la revisione delle modalit\u00e0 di espletamento degli stessi; 4) la lettera d), che impone la soppressione del requisito del voto minimo di laurea per la partecipazione ai concorsi per l\u2019accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni; 5) la lettera e), che prescrive l\u2019accertamento della conoscenza della lingua inglese e di altre lingue, quale requisito di partecipazione al concorso o titolo di merito valutabile dalle commissioni giudicatrici, secondo modalit\u00e0 definite dal bando anche in relazione ai posti da coprire; 6) la lettera f), che indica quale ulteriore principio direttivo la valorizzazione del titolo di dottore di ricerca; 7) la lettera l), che prescrive l\u2019attribuzione all\u2019Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) delle competenze in tema di accertamento medico legale in caso di assenze dei dipendenti pubblici per malattia al fine di garantire l\u2019effettivit\u00e0 dei controlli; 8) la lettera m), che, fra i principi direttivi, annovera la definizione di obiettivi di contenimento delle assunzioni, differenziati in relazione agli effettivi fabbisogni; 9) la lettera o), che prescrive l\u2019introduzione di una disciplina delle forme del lavoro flessibile, con individuazione di limitate e tassative fattispecie, caratterizzate dalla compatibilit\u00e0 con la peculiarit\u00e0 del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e con le esigenze organizzative e funzionali di queste ultime, anche al fine di prevenire il precariato; 10) la lettera q), che prevede il progressivo superamento della dotazione organica come limite per le assunzioni, anche al fine di facilitare i processi di mobilit\u00e0; 11) la lettera r), nella parte in cui impone la semplificazione delle norme in materia di valutazione dei dipendenti pubblici, di riconoscimento del merito e di premialit\u00e0, la razionalizzazione e l\u2019integrazione dei sistemi di valutazione, anche al fine della migliore valutazione delle politiche, lo sviluppo di sistemi distinti per la misurazione dei risultati raggiunti dall\u2019organizzazione e dei risultati raggiunti dai singoli dipendenti, nonch\u00e9 il potenziamento dei processi di valutazione indipendente del livello di efficienza e qualit\u00e0 dei servizi e delle attivit\u00e0 delle amministrazioni pubbliche e degli impatti da queste prodotti, anche mediante il ricorso a standard di riferimento e confronti; 12) la lettera s), che prevede l\u2019introduzione di norme in materia di responsabilit\u00e0 disciplinare dei pubblici dipendenti finalizzate ad accelerare e rendere concreto e certo nei tempi di espletamento e di conclusione l\u2019esercizio dell\u2019azione disciplinare; 13) la lettera t), che impone il rafforzamento del principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione.<\/p>\n<p>La ricorrente sostiene che le richiamate disposizioni stabiliscono principi e criteri direttivi volti a disciplinare direttamente anche il pubblico impiego regionale, senza che intervenga alcuna distinzione e qualificazione di quei \u201cprincipi generali dell\u2019ordinamento\u201d che soli sarebbero idonei a vincolare la potest\u00e0 legislativa regionale in materia. Anche con riferimento a tali disposizioni, lette in combinato disposto con il comma 4 dell\u2019art. 16, la Regione denuncia la violazione del principio di leale collaborazione. Nonostante le molteplici interferenze dei principi e dei criteri direttivi previsti dall\u2019art. 17 con le competenze regionali, non risolvibili con il mero criterio della prevalenza del legislatore statale, la forma di raccordo con le Regioni che esse prescrivono \u2013 il parere in Conferenza unificata \u2013 sarebbe lesiva del principio di bilateralit\u00e0, sulla base degli stessi argomenti svolti con riguardo alle disposizioni prima indicate.<\/p>\n<p>1.5.\u2013 La Regione Veneto promuove questione di legittimit\u00e0 costituzionale anche nei confronti dell\u2019art. 18, lettere a), b), c), e), i), l) e m), numeri da 1) a 7), della legge n. 124 del 2015, l\u00e0 dove delega il Governo ad operare un riordino della disciplina delle partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche e stabilisce, fra i principi e criteri direttivi: la previsione del ricorso ad una variet\u00e0 di tipologie societarie in relazione alle attivit\u00e0 svolte e agli interessi pubblici di riferimento, con applicazione di distinte discipline, derogando proporzionalmente alla disciplina privatistica (lettera a); l\u2019individuazione delle regole, delle condizioni e dei limiti per la costituzione di societ\u00e0 o per l\u2019assunzione o il mantenimento di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche (lettera b); la definizione di un preciso regime di responsabilit\u00e0 degli amministratori delle amministrazioni partecipanti e degli organi delle societ\u00e0 partecipate (lettera c); la razionalizzazione del regime pubblicistico per gli acquisti e il reclutamento del personale, per i vincoli alle assunzioni e le politiche retributive (lettera e); la previsione di piani di rientro per le societ\u00e0 con bilanci in disavanzo con eventuale commissariamento (lettera i); la regolazione dei flussi finanziari, sotto qualsiasi forma, tra amministrazione pubblica e societ\u00e0 partecipate secondo i criteri di parit\u00e0 di trattamento tra imprese pubbliche e private e operatore di mercato (lettera l); la puntuale individuazione di regole inerenti al riordino delle societ\u00e0 partecipate dagli enti locali (lettera m, numeri da 1 a 7).<\/p>\n<p>Le citate disposizioni violerebbero gli artt. 117, secondo, terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost., poich\u00e9 la fissazione di tali principi e criteri eccederebbe dalle competenze statali in materia di \u00abtutela della concorrenza\u00bb e di \u00abcoordinamento della finanza pubblica\u00bb, invadendo sfere di competenza regionali. Inoltre, esse violerebbero il principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., poich\u00e9 prescriverebbero, in combinato disposto con il comma 4 dell\u2019art. 16, per l\u2019attuazione della delega, una forma di raccordo con le Regioni \u2013 il parere in Conferenza unificata \u2013 da ritenersi insufficiente, tenuto conto delle molteplici interferenze con le attribuzioni regionali.<\/p>\n<p>In particolare, la Regione ritiene che l\u2019art. 18, nella parte in cui vieta (alle lettere a e b) alle Regioni di assumere o mantenere partecipazioni in societ\u00e0, sottrarrebbe alle medesime la scelta delle modalit\u00e0 organizzative di svolgimento delle attivit\u00e0 di produzione di beni e servizi strumentali alle proprie finalit\u00e0 istituzionali, con conseguente lesione della competenza regionale residuale in materia di organizzazione e funzionamento della Regione. Lo stesso art. 18, nella parte in cui delega al Governo la definizione della responsabilit\u00e0 non solo degli organi delle societ\u00e0 partecipate, ma anche degli amministratori delle amministrazioni partecipanti (lettera c), inciderebbe nell\u2019ambito della responsabilit\u00e0 amministrativa del personale regionale, che esula dalla competenza statale. Inoltre, l\u00e0 dove prevede la razionalizzazione del regime pubblicistico per gli acquisti e il reclutamento del personale, per i vincoli alle assunzioni e le politiche retributive (lettera e), l\u2019art. 18 inciderebbe sulle competenze regionali in materia di organizzazione e funzionamento della Regione, di cui all\u2019art. 117, quarto comma, Cost. Quanto alla delega al Governo a prevedere la possibilit\u00e0 di piani di rientro per le societ\u00e0 con bilanci in disavanzo con eventuale commissariamento (lettera i), la Regione ne deduce l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale, ritenendo che sia di sua competenza regolare dettagliatamente modalit\u00e0 e termini di esercizio del proprio potere sostitutivo nell\u2019ambito delle materie di potest\u00e0 legislativa regionale. Infine, l\u2019attribuzione al Governo del compito di regolare i flussi finanziari, sotto qualsiasi forma, tra amministrazione pubblica e societ\u00e0 partecipate (lettera l), determinerebbe una lesione dell\u2019autonomia finanziaria della Regione di cui all\u2019art. 119 Cost.<\/p>\n<p>Con riguardo ai principi e criteri direttivi relativi al riordino delle societ\u00e0 partecipate dagli enti locali, definiti dall\u2019art. 18, lettera m), numeri da 1) a 7), della legge n. 124 del 2015, la ricorrente ne argomenta l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale, poich\u00e9 imporrebbero al Governo: l\u2019individuazione dei criteri di scelta della forma societaria pi\u00f9 adeguata per le societ\u00e0 che gestiscono servizi strumentali e funzioni amministrative; l\u2019individuazione, per le societ\u00e0 che gestiscono servizi pubblici di interesse economico generale, di un numero massimo di esercizi con perdite di bilancio che comportino obblighi di liquidazione delle societ\u00e0; il rafforzamento delle misure volte a garantire il raggiungimento di obiettivi di qualit\u00e0, efficienza, efficacia ed economicit\u00e0, anche attraverso la riduzione dell\u2019entit\u00e0 e del numero delle partecipazioni e l\u2019incentivazione dei processi di aggregazione, intervenendo sulla disciplina dei rapporti finanziari fra ente locale e societ\u00e0 partecipate nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e al fine di una maggiore trasparenza; la promozione della trasparenza; l\u2019introduzione di un sistema sanzionatorio per la mancata attuazione dei principi di razionalizzazione e riduzione di cui allo stesso art. 18, basato anche sulla riduzione dei trasferimenti dello Stato alle amministrazioni che non ottemperano alle disposizioni in materia; l\u2019introduzione di strumenti, anche contrattuali, volti a favorire la tutela dei livelli occupazionali nei processi di ristrutturazione e privatizzazione relativi alle societ\u00e0 partecipate; la revisione degli obblighi di trasparenza e rendicontazione delle societ\u00e0 partecipate nei confronti degli enti locali soci.<\/p>\n<p>In tal modo, essi non lascerebbero alcuno spazio per l\u2019intervento regolativo della Regione e sarebbero in contrasto con il principio di proporzionalit\u00e0, giacch\u00e9 non si configurerebbero come il mezzo meno invasivo per disciplinare la concorrenza e il coordinamento della finanza pubblica, con ridondanza sulle competenze regionali.<\/p>\n<p>1.6.\u2013 Viene, infine, impugnato dalla Regione Veneto l\u2019art. 19, lettere b), c), d), g), h), l), m), n), o), p), s), t) e u), della legge n. 124 del 2015, nella parte in cui delega il Governo a operare il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali d\u2019interesse economico generale e a tale scopo fissa una serie di principi e criteri direttivi che andrebbero ben al di l\u00e0 dei limiti entro cui deve attenersi la trasversalit\u00e0 della materia \u00abtutela della concorrenza\u00bb, incidendo su una pluralit\u00e0 di altri ambiti, rientranti nella sfera di competenza regionale residuale o concorrente (quali, per esempio, quello del trasporto pubblico locale e dell\u2019organizzazione amministrativa regionale e degli enti locali), in violazione del criterio di proporzionalit\u00e0.<\/p>\n<p>In particolare, l\u2019art. 19 determinerebbe la violazione degli artt. 117, secondo, terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost. nella parte in cui, fra i principi e criteri direttivi della delega, prevede: 1) alla lettera b), la soppressione, previa ricognizione, dei regimi di esclusiva, comunque denominati, non conformi ai principi generali in materia di concorrenza e comunque non indispensabili per assicurare la qualit\u00e0 e l\u2019efficienza del servizio; 2) alla lettera c), l\u2019individuazione della disciplina generale in materia di regolazione e organizzazione dei servizi di interesse economico generale di ambito locale, compresa la definizione dei criteri per l\u2019attribuzione dei diritti speciali o esclusivi; 3) alla lettera d), la definizione, anche mediante rinvio alle normative di settore e armonizzazione delle stesse, dei criteri per l\u2019organizzazione territoriale ottimale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica; 4) alla lettera g), l\u2019individuazione dei criteri per la definizione dei regimi tariffari che tengano conto degli incrementi di produttivit\u00e0 al fine di ridurre l\u2019aggravio sui cittadini e sulle imprese; 5) alla lettera h), la definizione delle modalit\u00e0 di tutela degli utenti dei servizi pubblici locali; 6) alla lettera l), la previsione di una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e controllo e le funzioni di gestione dei servizi, anche attraverso la modifica della disciplina sulle incompatibilit\u00e0 o sull\u2019inconferibilit\u00e0 di incarichi o cariche; 7) alla lettera m), la revisione della disciplina dei regimi di propriet\u00e0 e gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, nonch\u00e9 di cessione dei beni in caso di subentro, in base a principi di tutela e valorizzazione della propriet\u00e0 pubblica, di efficienza, di promozione della concorrenza, di contenimento dei costi di gestione, di semplificazione; 8) alla lettera n), l\u2019individuazione e l\u2019allocazione dei poteri di regolazione e controllo tra i diversi livelli di governo e le autorit\u00e0 indipendenti, al fine di assicurare la trasparenza nella gestione e nell\u2019erogazione dei servizi, di garantire l\u2019eliminazione degli sprechi, di tendere al continuo contenimento dei costi, aumentando nel contempo gli standard qualitativi dei servizi; 9) alla lettera o), la previsione di adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale per gli utenti dei servizi; 10) alla lettera p), l\u2019introduzione e il potenziamento di forme di consultazione dei cittadini e di partecipazione diretta alla formulazione di direttive alle amministrazioni pubbliche e alle societ\u00e0 di servizi sulla qualit\u00e0 e sui costi degli stessi; 11) alla lettera s), la definizione del regime delle sanzioni e degli interventi sostitutivi, in caso di violazione della disciplina in materia; 12) alla lettera t), l\u2019armonizzazione con la disciplina generale delle disposizioni speciali vigenti nei servizi pubblici locali, relative alla disciplina giuridica dei rapporti di lavoro; 13) alla lettera u), la definizione degli strumenti per la trasparenza e la pubblicizzazione dei contratti di servizio, relativi a servizi pubblici locali di interesse economico generale, da parte degli enti affidanti anche attraverso la definizione di contratti di servizio tipo per ciascun servizio pubblico locale di interesse economico generale.<\/p>\n<p>Le citate disposizioni violerebbero, inoltre, il principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., poich\u00e9, pur incidendo su ambiti di competenza regionale e sacrificando la possibilit\u00e0 per la Regione di adottare proprie scelte organizzative, prescriverebbero una forma di raccordo con la Regione inadeguata, considerato che, per effetto del combinato disposto tra l\u2019art. 19 e l\u2019art. 16, \u00e8 stabilito che i relativi decreti legislativi di riordino siano adottati previa acquisizione del mero parere della Conferenza unificata, peraltro entro il breve termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il Governo pu\u00f2 comunque procedere.<\/p>\n<p>2.\u2013 Nel giudizio si \u00e8 costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u2019Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto che il ricorso promosso dalla Regione Veneto sia dichiarato infondato.<\/p>\n<p>2.1.\u2013 In linea preliminare, la difesa statale sostiene che le censure rivolte in particolare all\u2019art. 11, comma 1, lettere f) e i), della legge n. 124 del 2015, in riferimento al principio di ragionevolezza e buon andamento, siano inammissibili, considerato che si assume violato un precetto costituzionale diverso da quelli attinenti al riparto di competenza fra Stato e Regioni, che non ridonderebbe nella compressione di sfere di attribuzione costituzionalmente garantite alle Regioni.<\/p>\n<p>Quanto, poi, alle censure promosse nei confronti dell\u2019art. 16, commi 1 e 4, l\u2019Avvocatura generale dello Stato ne segnala la genericit\u00e0 e rileva che non \u00e8 stata impugnata la disposizione (il comma 2) nella quale sarebbero indicati i principi e criteri direttivi cui deve attenersi il Governo nell\u2019esercizio della delega.<\/p>\n<p>2.2.\u2013 Nel merito, le questioni sarebbero prive di fondamento in quanto tutte le disposizioni impugnate sarebbero riconducibili ad ambiti di competenza statale, quali, quello dell\u2019organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, dell\u2019ordinamento civile, della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da garantire sul territorio nazionale, della tutela della concorrenza.<\/p>\n<p>2.2.1.\u2013 In particolare, la difesa statale ritiene che l\u2019oggetto della disciplina contenuta nell\u2019art. 1, comma 1, lettere b), c) e g), e comma 2, della legge n. 124 del 2015, debba essere ricondotto alla materia \u00abcoordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell\u2019amministrazione statale, regionale e locale\u00bb di competenza legislativa esclusiva dello Stato ex art. 117, secondo comma, lettera r), Cost.<\/p>\n<p>La disciplina contenuta nelle disposizioni impugnate, volta a promuovere progetti strategici in tema di digitalizzazione della pubblica amministrazione, atterrebbe unicamente al coordinamento sul piano tecnico delle varie iniziative di innovazione tecnologica, allo scopo di consentire la condivisione di linguaggio, procedure e standard omogenei, in un ambito unitario, in modo da permettere la pi\u00f9 efficace comunicabilit\u00e0 tra i sistemi informatici delle varie amministrazioni.<\/p>\n<p>La previsione del mero parere della Conferenza unificata sarebbe del tutto idonea ad assicurare il necessario coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali, in considerazione del rilievo eminentemente tecnico delle operazioni regolate dalla fonte statale.<\/p>\n<p>Anche le censure promosse nei confronti dell\u2019art. 11, comma 1, lettere a), b), numero 2, c), numeri 1) e 2), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p) e q), e comma 2, della legge n. 124 del 2015 sarebbero prive di fondamento. Queste disposizioni, infatti, inciderebbero in un ambito, quello del pubblico impiego, nel quale si intrecciano aspetti relativi alla competenza esclusiva dello Stato con altri che eccedono dalle competenze statali, in modo che non sarebbe possibile determinare in via preventiva e astratta quali dovranno essere ritenute vincolanti e lesive per le Regioni. D\u2019altro canto, la difesa statale ricorda che la giurisprudenza costituzionale ha ricondotto alla materia \u00abordinamento civile\u00bb, di competenza esclusiva statale, numerosi ambiti del lavoro pubblico, fra cui non solo la disciplina della fase costitutiva, le vicende del rapporto inerenti alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e quelle del recesso dal rapporto di lavoro propriamente subordinato, ma anche differenti ipotesi rientranti nella cosiddetta parasubordinazione (quali le collaborazioni coordinate e continuative a progetto), la trasformazione dei contratti di lavoro (da tempo parziale a tempo pieno), la disciplina delle libert\u00e0 e dei diritti sindacali, i contratti a contenuto formativo, la disciplina dell\u2019orario di lavoro e dei trattamenti economici, ordinari e accessori, la disciplina dei rimborsi spese e dell\u2019indennit\u00e0 di trasferta, quali componenti del trattamento economico del dipendente pubblico regionale.<\/p>\n<p>Il resistente precisa che la previsione di un ruolo unico della dirigenza pubblica, caratterizzata dalla piena mobilit\u00e0 tra i ruoli, configurerebbe una modalit\u00e0 per rendere effettivo il diritto al lavoro di cui all\u2019art. 4 Cost. e rimuovere gli ostacoli all\u2019esercizio di tale diritto in qualunque parte del territorio nazionale (art. 120 Cost.).<\/p>\n<p>Egualmente prive di fondamento sarebbero le censure promosse nei confronti dell\u2019art. 17, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), l), m), o), q), r), s) e t), della legge n. 124 del 2015. Alcune delle disposizioni citate sarebbero, infatti, riconducibili, come per la dirigenza pubblica, alla materia \u00abordinamento civile\u00bb. Altre conterrebbero principi direttivi (come quello della centralizzazione delle procedure concorsuali, dell\u2019introduzione del sistema informativo nazionale per orientare la programmazione delle assunzioni, della rilevazione delle competenze dei lavoratori) volti a perseguire l\u2019obiettivo del contenimento della spesa pubblica e dell\u2019equilibrio dei conti consolidati degli enti pubblici e quindi configurabili quali principi di coordinamento della finanza pubblica.<\/p>\n<p>Anche le censure promosse nei confronti delle disposizioni dell\u2019art. 18, lettere a), b), c), e), i), l) e m), numeri da 1) a 7), della legge n. 124 del 2015, che recano la delega per la riorganizzazione, semplificazione e tutela della concorrenza nella materia delle partecipazioni azionarie delle pubbliche amministrazioni, sarebbero prive di fondamento.<\/p>\n<p>Le disposizioni impugnate non rientrerebbero nella materia dell\u2019organizzazione amministrativa perch\u00e9 non sarebbero volte a regolare una modalit\u00e0 di svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 amministrativa, bens\u00ec dell\u2019\u00abordinamento civile\u00bb, in quanto mirerebbero a definire il regime giuridico di soggetti di diritto privato e a tracciare il confine tra attivit\u00e0 amministrativa e attivit\u00e0 di persone giuridiche private. Tali disposizioni, inoltre, volte ad evitare che soggetti dotati di privilegi operino in mercati concorrenziali, quindi ad impedire che le societ\u00e0 con partecipazione pubblica costituiscano fattori di distorsione della concorrenza, sarebbero riconducibili anche alla materia \u00abtutela della concorrenza\u00bb di competenza legislativa esclusiva statale.<\/p>\n<p>Quanto alle censure rivolte all\u2019art. 19, lettere b), c), d), g), h), l), m), n), o), p), s), t) e u), della legge n. 124 del 2015, la difesa statale ne sostiene l\u2019infondatezza, sull\u2019assunto che esse, volte a definire criteri e principi direttivi di riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale, siano riferibili alla materia \u00abtutela della concorrenza\u00bb, oltre che a quella inerente alle \u00abfunzioni fondamentali di Comuni, Province e Citt\u00e0 metropolitane\u00bb, entrambe di competenza legislativa statale esclusiva. Peraltro, in considerazione del fatto che, attraverso la prestazione dei servizi pubblici locali si concretizzano molteplici ed importanti diritti sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, si delineerebbe anche la competenza del legislatore statale in ordine alla \u00abdeterminazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali\u00bb.<\/p>\n<p>Le disposizioni di cui all\u2019art. 19, infine, finalizzate al contenimento ed alla razionalizzazione della spesa pubblica, rientrerebbero nel novero dei principi di \u00abcoordinamento della finanza pubblica\u00bb ai sensi dell\u2019art. 117, terzo comma, Cost.<\/p>\n<p>In ogni caso, non sarebbe leso neanche il principio di leale collaborazione, poich\u00e9 il parere della Conferenza unificata sarebbe idoneo ad assicurare tutte le necessarie fasi dialogiche per l\u2019adozione dei relativi decreti attuativi che incidano su materie in cui sussistano forme di interferenza tra le relative competenze.<\/p>\n<p>3.\u2013 La Regione Veneto, con memoria depositata nell\u2019imminenza dell\u2019udienza, ha ribadito gli argomenti gi\u00e0 svolti nell\u2019atto introduttivo a sostegno della richiesta declaratoria di illegittimit\u00e0 costituzionale di tutte le disposizioni censurate. La ricorrente ha inoltre rilevato che alcune delle medesime disposizioni si sono gi\u00e0 tradotte in decreti legislativi e precisamente nel decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179 (Modifiche ed integrazioni al Codice dell\u2019amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell\u2019articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di societ\u00e0 a partecipazione pubblica) e nel decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega di cui all\u2019articolo 11, comma 1, lettera p, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria). A tal proposito la Regione si riserva la valutazione sull\u2019impugnazione di tali decreti.<\/p>\n<p>4.\u2013 All\u2019udienza pubblica le parti hanno ribadito le conclusioni svolte nelle memorie scritte.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Considerato in diritto<\/p>\n<p>1.\u2013 La Regione Veneto ha promosso questione di legittimit\u00e0 costituzionale, in via principale, di alcune disposizioni contenute negli artt. 1, 11, 16, 17, 18, 19 e 23 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), in riferimento agli artt. 3, 81, 97, 117, secondo, terzo e quarto comma, 118 e 119 della Costituzione, nonch\u00e9 al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost.<\/p>\n<p>In particolare, la Regione ricorrente censura:<\/p>\n<p>\u2013 l\u2019art. 1, comma 1, lettere b), c) e g), e comma 2, nella parte in cui detta principi e criteri direttivi in ordine alla delega al Governo all\u2019adozione di uno o pi\u00f9 decreti legislativi volti a modificare e integrare, anche disponendone la delegificazione, il codice dell\u2019amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (comma 1), e nella parte in cui stabilisce che i decreti legislativi delegati siano deliberati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione \u00abprevia acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all\u2019articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281\u00bb, da rendere \u00abnel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo pu\u00f2 comunque procedere\u00bb (comma 2);<\/p>\n<p>\u2013 l\u2019art. 11, comma 1, lettere a), b), numero 2), c), numeri 1) e 2), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p) e q), e comma 2, nella parte in cui detta principi e criteri direttivi in ordine alla delega al Governo all\u2019adozione di uno o pi\u00f9 decreti legislativi in materia di dirigenza pubblica, prevedendo l\u2019istituzione del sistema della dirigenza pubblica, articolato in ruoli unificati e coordinati, aventi requisiti omogenei di accesso e procedure analoghe di reclutamento e fondati sui principi del merito, dell\u2019aggiornamento e della formazione continua (comma 1), e nella parte in cui stabilisce che i decreti legislativi delegati siano deliberati \u00abprevia acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all\u2019articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281\u00bb, che deve essere reso \u00abnel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione\u00bb, \u00abdecorso il quale il Governo pu\u00f2 comunque procedere\u00bb (comma 2);<\/p>\n<p>\u2013 l\u2019art. 16, commi 1 e 4, nella parte in cui prevede l\u2019elaborazione di distinti testi unici diretti alla semplificazione nei settori del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, nonch\u00e9 dei servizi pubblici di interesse economico generale (comma 1), e nella parte in cui stabilisce che i decreti legislativi siano adottati previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all\u2019art. 8 del d.lgs. n. 281 del 1997, che deve essere reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto, decorso il quale il Governo pu\u00f2 comunque procedere (comma 4);<\/p>\n<p>\u2013 l\u2019art. 17, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), l), m), o), q), r), s) e t), nella parte in cui definisce i principi e i criteri direttivi della delega al Governo per il riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;<\/p>\n<p>\u2013 l\u2019art. 18, lettere a), b), c), e), i), l) e m), numeri da 1) a 7), nella parte in cui delega il Governo ad operare un riordino della disciplina delle partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche e fissa una serie di principi e criteri direttivi;<\/p>\n<p>\u2013 l\u2019art. 19, lettere b), c), d), g), h), l), m), n), o), p), s), t) e u), nella parte in cui reca una delega legislativa al Governo per il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali d\u2019interesse economico generale, che mira alla definizione della disciplina generale in materia di regolazione e organizzazione dei servizi di interesse economico generale di ambito locale.<\/p>\n<p>Tutte le citate disposizioni sono impugnate sotto un duplice profilo.<\/p>\n<p>Anzitutto esse andrebbero al di l\u00e0 delle sfere di competenza legislativa statale esclusiva e invaderebbero vari ambiti di competenza legislativa regionale residuale (organizzazione amministrativa regionale, turismo, servizi pubblici locali, trasporto pubblico locale) o concorrente (tutela della salute, coordinamento della finanza pubblica), in quest\u2019ultimo caso in quanto, recando una disciplina di dettaglio, eliminerebbero ogni spazio di intervento della Regione.<\/p>\n<p>Inoltre, nonostante le molteplici interferenze con le competenze regionali, non risolvibili mediante il criterio della prevalenza del legislatore statale, esse prescriverebbero, per l\u2019adozione dei decreti legislativi delegati, una insufficiente forma di raccordo con le Regioni \u2013 il parere in Conferenza unificata \u2013 ritenuto lesivo del principio di leale collaborazione. Il mancato raggiungimento dell\u2019accordo, entro il breve termine di quarantacinque giorni, legittimerebbe, infatti, l\u2019assunzione unilaterale di un provvedimento da parte del Governo.<\/p>\n<p>Pi\u00f9 specificamente, poi, la Regione impugna:<\/p>\n<p>\u2013 l\u2019art. 11, comma 1, lettera f), nella parte in cui, con riferimento alla mobilit\u00e0 della dirigenza, prescrivendo che il Governo preveda i casi e le condizioni in cui non \u00e8 richiesto il previo assenso delle amministrazioni di appartenenza per la mobilit\u00e0 della dirigenza medica e sanitaria, porrebbe un principio generale di ampliamento delle ipotesi di mobilit\u00e0 dei dirigenti, senza considerare che la selezione dei dirigenti in servizio \u00e8 avvenuta sulla base dell\u2019accertamento di specifiche competenze tecniche da parte dell\u2019ente che ha bandito il concorso, in contrasto con il principio di ragionevolezza e buon andamento dell\u2019amministrazione (artt. 3 e 97 Cost.), e conseguentemente delle relative competenze regionali;<\/p>\n<p>\u2013 l\u2019art. 11, comma 1, lettera i), nella parte in cui, stabilendo criteri e principi direttivi in ordine ai dirigenti privi di incarico e in specie prevedendo la decadenza dal ruolo unico, entrerebbe in contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost. in quanto determinerebbe una reformatio in peius del regime vigente con una violazione del principio del legittimo affidamento e del buon andamento dell\u2019amministrazione, che, incidendo sul principio di autonomia dell\u2019amministrazione dalla politica, ridonderebbe in una lesione delle competenze regionali;<\/p>\n<p>\u2013 l\u2019art. 11, comma 1, lettera p), l\u00e0 dove, dettando principi e criteri direttivi con riferimento \u00abal conferimento degli incarichi di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario, nonch\u00e9, ove previsto dalla legislazione regionale, di direttore dei servizi socio-sanitari, delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale\u00bb, recherebbe norme di dettaglio, atte a comprimere indebitamente competenze regionali, in ragione dell\u2019attinenza della materia alla tutela della salute e all\u2019organizzazione amministrativa regionale e tali da configurare una disciplina irragionevole e contraria al principio del buon andamento della pubblica amministrazione, in violazione degli artt. 3, 97, 117, terzo e quarto comma, e 118 Cost.;<\/p>\n<p>\u2013 gli artt. 1, comma 1, e 23, nella parte in cui stabiliscono che dall\u2019attuazione della legge in oggetto e dai decreti legislativi da essa previsti (volti a modificare e integrare il codice dell\u2019amministrazione digitale) non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica statale. Tali disposizioni sono impugnate in riferimento agli artt. 81 e 119 Cost. in quanto imporrebbero un nuovo e improprio onere di finanziamento della riforma in capo alle Regioni.<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li>\u2013 In via preliminare, non si riscontrano ostacoli all\u2019esame nel merito delle censure promosse, per il sol fatto che esse sono contenute in una legge delega.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Questa Corte ha, gi\u00e0 da tempo, riconosciuto che la legge di delegazione, in quanto atto avente forza di legge, non si sottrae, ai sensi dell\u2019art. 134 Cost., al controllo di costituzionalit\u00e0 in via principale, di cui pu\u00f2 divenire oggetto, quando sia possibile riscontrare una lesione dell\u2019autonomia regionale (sentenza n. 224 del 1990; e, fra le altre, sentenze n. 205 del 2005, n. 50 del 2005 e n. 359 del 1993). In tali casi, l\u2019attenzione deve cadere non tanto \u00absulla natura dell\u2019atto impugnato, di per s\u00e9 inequivocabilmente capace di integrare l\u2019ordinamento giuridico con norme primarie\u00bb, quanto piuttosto \u00absulla ricorrenza dell\u2019interesse regionale ad impugnarlo\u00bb (sentenza n. 278 del 2010).<\/p>\n<p>Nella specie, il carattere puntuale delle disposizioni oggetto delle censure della legge n. 124 del 2015, contenenti deleghe, \u00e8 sufficiente a dimostrare l\u2019attitudine lesiva delle medesime, ritenute dalla ricorrente invasive delle sfere di competenza legislativa regionale concorrente e residuale, indicate nel ricorso. Quest\u2019ultimo \u00e8 dunque ammissibile.<\/p>\n<p>2.1.\u2013 Ancora preliminarmente, occorre esaminare le eccezioni di inammissibilit\u00e0 sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri, nei confronti delle censure concernenti l\u2019art. 11, comma 1, lettere f) e i), in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.<\/p>\n<p>La difesa statale sostiene che tali censure siano inammissibili, poich\u00e9 si assume violato un precetto costituzionale diverso da quelli attinenti al riparto di competenza fra Stato e Regioni, che non ridonderebbe nella compressione di sfere di attribuzione costituzionalmente garantite alle Regioni.<\/p>\n<p>Tali eccezioni sono prive di fondamento.<\/p>\n<p>Questa Corte ha pi\u00f9 volte affermato che \u00able Regioni possono evocare parametri di legittimit\u00e0 diversi da quelli che sovrintendono al riparto di attribuzioni solo quando la violazione denunciata sia potenzialmente idonea a determinare una lesione delle attribuzioni costituzionali delle Regioni (sentenze n. 8 del 2013 e n. 199 del 2012) e queste abbiano sufficientemente motivato in ordine ai profili di una possibile ridondanza della predetta violazione sul riparto di competenze, assolvendo all\u2019onere di operare la necessaria indicazione della specifica competenza regionale che ne risulterebbe offesa e delle ragioni di tale lesione (nello stesso senso, le sentenze n. 29 del 2016, n. 251, n. 189, n. 153, n. 140, n. 89 e n. 13 del 2015)\u00bb (sentenza n. 65 del 2016).<\/p>\n<p>Nella specie le richiamate condizioni sono soddisfatte, considerato che la Regione censura le disposizioni citate congiuntamente alle altre di cui all\u2019art. 11, comma 1, perch\u00e9, dettando principi direttivi puntuali, volti a disciplinare anche la dirigenza regionale, invaderebbero la sfera di competenza regionale residuale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa regionale. Tale invasione, con particolare riguardo alla disciplina recata dalla lettera f), si rivelerebbe anche irragionevole e lesiva del buon andamento dell\u2019amministrazione, posto che priverebbe l\u2019amministrazione (regionale), che ha bandito il concorso e selezionato i dirigenti sulla base dell\u2019accertamento di specifiche competenze tecniche, della possibilit\u00e0 di interloquire (e quindi eventualmente assentire) in ordine alla mobilit\u00e0 della dirigenza medica e sanitaria. Con riguardo alla lettera i), l\u2019invasione sarebbe del pari irragionevole e lesiva del buon andamento, nella parte in cui prevede la decadenza dal ruolo unico dei dirigenti privi di incarico, comprimendo l\u2019autonomia amministrativa regionale.<\/p>\n<p>Sono, pertanto, chiaramente individuati gli specifici ambiti di competenza regionale incisi dalla norma statale, cos\u00ec come \u00e8 soddisfatto l\u2019onere di motivazione gravante sulla Regione.<\/p>\n<p>2.2.\u2013 Sulla base dei medesimi argomenti appena svolti devono ritenersi ammissibili le censure di violazione degli artt. 3 e 97 Cost. nei confronti dell\u2019art. 11, comma 1, lettera p), in tema di disciplina della dirigenza sanitaria. Anche in tal caso, infatti, le predette censure sono meramente strumentali a quelle di invasione delle competenze legislative regionali residuali in materia di organizzazione amministrativa regionale e di quelle concorrenti in materia di tutela della salute.<\/p>\n<p>2.3.\u2013 Del pari priva di fondamento \u00e8 l\u2019eccezione di inammissibilit\u00e0 proposta dalla difesa del Presidente del Consiglio dei ministri per genericit\u00e0 delle censure svolte nei confronti dell\u2019art. 16, commi 1 e 4, della medesima legge n. 124 del 2015.<\/p>\n<p>La disposizione \u00e8 censurata perch\u00e9 non conterrebbe solo la delega alla semplificazione, cui fanno riferimento i principi e criteri direttivi indicati al comma 2, non impugnati, ma anche alla riorganizzazione dei settori del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, nonch\u00e9 dei servizi pubblici di interesse economico generale, secondo i principi indicati agli artt. 17, 18 e 19, oggetto delle censure. La delega invaderebbe, pertanto, sfere di competenze regionali di cui all\u2019art. 117, terzo e quarto comma, Cost. (organizzazione amministrativa regionale, trasporto pubblico locale e servizi pubblici). Essa violerebbe anche il principio di leale collaborazione, nella parte in cui prevede, al comma 4, che i decreti legislativi attuativi, nonostante l\u2019incidenza sulle richiamate materie di competenza regionale, siano adottati previo parere della Conferenza unificata, forma di raccordo con le Regioni ritenuta insufficiente e lesiva del principio di bilateralit\u00e0, poich\u00e9 il mancato raggiungimento dell\u2019accordo entro il termine di quarantacinque giorni legittimerebbe, di per s\u00e9, l\u2019assunzione unilaterale di atti normativi da parte del Governo.<\/p>\n<p>Le censure sono, pertanto, chiaramente proposte, in quanto sono state identificate le materie di competenza regionale sulle quali interferirebbe la normativa impugnata e conseguentemente \u00e8 stata denunciata la violazione del principio di leale collaborazione.<\/p>\n<p>2.4.\u2013 Ancora preliminarmente, deve essere dichiarata l\u2019inammissibilit\u00e0 della questione di legittimit\u00e0 costituzionale promossa nei confronti degli artt. 1, comma 1, e 23, nella parte in cui stabilisce che dall\u2019attuazione della legge in oggetto e dai decreti legislativi da essa previsti non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica statale.<\/p>\n<p>Tali disposizioni sono impugnate in riferimento agli artt. 81 e 119 Cost., poich\u00e9 imporrebbero un nuovo e improprio onere di finanziamento della riforma in capo alle Regioni, di cui, tuttavia, non \u00e8 fornita alcuna dimostrazione. La ricorrente, infatti, denuncia la violazione dell\u2019art. 81 Cost. senza fornirne le ragioni e senza considerare che al successivo comma 2 \u00e8 espressamente stabilito che \u00ab[i] decreti legislativi di attuazione delle deleghe contenute nella presente legge sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralit\u00e0 finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura\u00bb. Essa omette, altres\u00ec, di spiegare in che modo dalla pretesa lesione dell\u2019art. 81 Cost. deriverebbe una violazione della propria autonomia finanziaria, corrispondente all\u2019imposizione di un nuovo onere di finanziamento della riforma a proprio carico, considerato che il comma 1 dell\u2019art. 23 espressamente dispone che dall\u2019attuazione della legge in oggetto e dai decreti legislativi da essa previsti (volti a modificare e integrare il codice dell\u2019amministrazione digitale) non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico, in generale, della finanza pubblica e quindi anche di quella regionale.<\/p>\n<p>3.\u2013 Nel passare, per ciascuna delle questioni promosse, all\u2019esame del merito, occorre svolgere preliminarmente alcune considerazioni generali.<\/p>\n<p>Tutte le disposizioni impugnate riflettono l\u2019intento del legislatore delegante di incidere sulla \u00abriorganizzazione delle amministrazioni pubbliche\u00bb, secondo un criterio di diversificazione delle misure da adottare nei singoli decreti legislativi. Esse spaziano dalla cittadinanza digitale (art. 1), alla dirigenza pubblica (art. 11), dal lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (art. 17), alle partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche (art. 18), ai servizi pubblici locali di interesse economico generale (art. 19) e, proprio per questo, influiscono su molteplici sfere di competenza legislativa anche regionale. Nella complessa struttura delle norme contenenti le deleghe riguardanti i settori indicati, occorre verificare se vi sia una prevalente competenza statale, cui ricondurre il disegno riformatore nella sua interezza.<\/p>\n<p>Un simile intervento del legislatore statale rientra, infatti, nel novero di quelli, gi\u00e0 sottoposti all\u2019attenzione di questa Corte, volti a disciplinare, in maniera unitaria, fenomeni sociali complessi, rispetto ai quali si delinea una \u00abfitta trama di relazioni, nella quale ben difficilmente sar\u00e0 possibile isolare un singolo interesse\u00bb, quanto piuttosto interessi distinti \u00abche ben possono ripartirsi diversamente lungo l\u2019asse delle competenze normative di Stato e Regioni\u00bb (sentenza n. 278 del 2010), corrispondenti alle diverse materie coinvolte.<\/p>\n<p>In tali casi occorre valutare se una materia si imponga sulle altre, al fine di individuare la titolarit\u00e0 della competenza.<\/p>\n<p>Talvolta la valutazione circa la prevalenza di una materia su tutte le altre pu\u00f2 rivelarsi impossibile e avallare l\u2019ipotesi, diversa da quella in precedenza considerata, di concorrenza di competenze, che apre la strada all\u2019applicazione del principio di leale collaborazione. In ossequio a tale principio il legislatore statale deve predisporre adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni, a difesa delle loro competenze. L\u2019obiettivo \u00e8 contemperare le ragioni dell\u2019esercizio unitario delle stesse con la garanzia delle funzioni costituzionalmente attribuite alle autonomie (sentenze n. 65 del 2016, n. 88 del 2014 e n. 139 del 2012).<\/p>\n<p>Il parere come strumento di coinvolgimento delle autonomie regionali e locali non pu\u00f2 non misurarsi con la giurisprudenza di questa Corte che, nel corso degli anni, ha sempre pi\u00f9 valorizzato la leale collaborazione quale principio guida nell\u2019evenienza, rivelatasi molto frequente, di uno stretto intreccio fra materie e competenze e ha ravvisato nell\u2019intesa la soluzione che meglio incarna la collaborazione (di recente, sentenze n. 21 e n. 1 del 2016). Quel principio \u00e8 tanto pi\u00f9 apprezzabile se si considera la \u00abperdurante assenza di una trasformazione delle istituzioni parlamentari e, pi\u00f9 in generale, dei procedimenti legislativi\u00bb (sentenza n. 278 del 2010) e diviene dirimente nella considerazione di interessi sempre pi\u00f9 complessi, di cui gli enti territoriali si fanno portatori.<\/p>\n<p>Un\u2019analoga esigenza di coinvolgere adeguatamente le Regioni e gli enti locali nella forma dell\u2019intesa \u00e8 stata riconosciuta anche nella diversa ipotesi della attrazione in sussidiariet\u00e0 della funzione legislativa allo Stato, in vista dell\u2019urgenza di soddisfare esigenze unitarie, economicamente rilevanti, oltre che connesse all\u2019esercizio della funzione amministrativa. In tal caso, l\u2019esercizio unitario che consente di attrarre, insieme alla funzione amministrativa, anche quella legislativa, pu\u00f2 aspirare a superare il vaglio di legittimit\u00e0 costituzionale \u2013 e giustificare la deroga al riparto di competenze contenuto nel Titolo V \u2013 \u00absolo in presenza di una disciplina che prefiguri un iter in cui assumano il dovuto risalto le attivit\u00e0 concertative e di coordinamento orizzontale, ovverosia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealt\u00e0\u00bb (sentenza n. 303 del 2003; di recente, sentenza n. 7 del 2016).<\/p>\n<p>Questa Corte ha individuato nel sistema delle conferenze \u00abil principale strumento che consente alle Regioni di avere un ruolo nella determinazione del contenuto di taluni atti legislativi statali che incidono su materie di competenza regionale\u00bb (sentenza n. 401 del 2007) e \u00ab[u]na delle sedi pi\u00f9 qualificate per l\u2019elaborazione di regole destinate ad integrare il parametro della leale collaborazione\u00bb (sentenza n. 31 del 2006). In armonia con tali indicazioni, l\u2019evoluzione impressa al sistema delle conferenze finisce con il rivelare una fisiologica attitudine dello Stato alla consultazione delle Regioni e si coniuga con il riconoscimento, ripetutamente operato da questa Corte, dell\u2019intesa in sede di Conferenza unificata, quale strumento idoneo a realizzare la leale collaborazione tra lo Stato e le autonomie (ex plurimis, sentenze n. 88 del 2014, n. 297 e n. 163 del 2012), \u00abqualora non siano coinvolti interessi esclusivamente e individualmente imputabili al singolo ente autonomo\u00bb (sentenza n. 1 del 2016).<\/p>\n<p>Inserite in questo quadro evolutivo, le procedure di consultazione devono \u00abprevedere meccanismi per il superamento delle divergenze, basati sulla reiterazione delle trattative o su specifici strumenti di mediazione\u00bb (sentenza n. 1 del 2016; nello stesso senso, sentenza n. 121 del 2010). Non si prefigura una \u00abdrastica previsione, in caso di mancata intesa, della decisivit\u00e0 della volont\u00e0 di una sola delle parti, la quale riduce all\u2019espressione di un parere il ruolo dell\u2019altra\u00bb (sentenza n. 24 del 2007). La reiterazione delle trattative, al fine di raggiungere un esito consensuale (ex plurimis, sentenze n. 121 del 2010, n. 24 del 2007, n. 339 del 2005), non comporta in alcun modo che lo Stato abdichi al suo ruolo di decisore, nell\u2019ipotesi in cui le strategie concertative abbiano esito negativo e non conducano a un accordo (sentenze n. 7 del 2016, n. 179 del 2012, n. 165 del 2011; in generale, con riferimento al \u00abprincipio dell\u2019accordo\u00bb, sentenza n. 19 del 2015).<\/p>\n<p>\u00c8 pur vero che questa Corte ha pi\u00f9 volte affermato che il principio di leale collaborazione non si impone al procedimento legislativo. L\u00e0 dove, tuttavia, il legislatore delegato si accinge a riformare istituti che incidono su competenze statali e regionali, inestricabilmente connesse, sorge la necessit\u00e0 del ricorso all\u2019intesa.<\/p>\n<p>Quest\u2019ultima si impone, dunque, quale cardine della leale collaborazione anche quando l\u2019attuazione delle disposizioni dettate dal legislatore statale \u00e8 rimessa a decreti legislativi delegati, adottati dal Governo sulla base dell\u2019art. 76 Cost.<\/p>\n<p>Tali decreti, sottoposti a limiti temporali e qualitativi, condizionati quanto alla validit\u00e0 a tutte le indicazioni contenute non solo nella Costituzione, ma anche, per volont\u00e0 di quest\u2019ultima, nella legge di delegazione, finiscono, infatti, con l\u2019essere attratti nelle procedure di leale collaborazione, in vista del pieno rispetto del riparto costituzionale delle competenze.<\/p>\n<p>Nel seguire le cadenze temporali entro cui esercita la delega, riferita a \u00aboggetti distinti suscettibili di separata disciplina\u00bb (art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante \u00abDisciplina dell\u2019attivit\u00e0 di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri\u00bb), il Governo pu\u00f2 fare ricorso a tutti gli strumenti che reputa, di volta in volta, idonei al raggiungimento dell\u2019obiettivo finale. Tale obiettivo consiste nel vagliare la coerenza dell\u2019intero procedimento di attuazione della delega, senza sottrarlo alla collaborazione con le Regioni.<\/p>\n<p>4.\u2013 Poste tali premesse, si pu\u00f2 passare all\u2019esame delle questioni promosse nei confronti delle disposizioni impugnate che recano le deleghe inerenti a singoli settori.<\/p>\n<p>4.1.\u2013 Si devono, anzitutto, scrutinare le disposizioni di cui all\u2019art. 1, comma 1, lettere b), c) e g), e comma 2, nella parte in cui dettano principi e criteri direttivi in ordine alla delega al Governo all\u2019adozione di \u00abuno o pi\u00f9 decreti legislativi volti a modificare e integrare, anche disponendone la delegificazione, il codice dell\u2019amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82\u00bb, previo parere della Conferenza unificata di cui all\u2019art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citt\u00e0 ed autonomie locali), censurate in riferimento agli artt. 117, secondo, terzo e quarto comma, 118 e 119 della Costituzione, nonch\u00e9 al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost.<\/p>\n<p>4.1.1.\u2013 La questione non \u00e8 fondata.<\/p>\n<p>Le disposizioni impugnate si prefiggono l\u2019obiettivo di agevolare la realizzazione, da parte di tutte le amministrazioni, della Agenda digitale italiana, gi\u00e0 attuata in ambito nazionale con il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dall\u2019art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2012, n. 221, \u00abnel quadro delle indicazioni sancite a livello europeo\u00bb (art. 1).<\/p>\n<p>Esse indicano al Governo di: \u00abridefinire e semplificare\u00bb, non solo \u00abi procedimenti amministrativi, in relazione alle esigenze di celerit\u00e0, certezza dei tempi e trasparenza nei confronti dei cittadini e delle imprese, mediante una disciplina basata sulla loro digitalizzazione e per la piena realizzazione del principio \u201cinnanzitutto digitale\u201d\u00bb, ma anche \u00abl\u2019organizzazione e le procedure interne a ciascuna amministrazione\u00bb (comma 1, lettera b). Dettano anche previsioni puntuali inerenti all\u2019adozione di specifiche e peculiari modalit\u00e0 di espletamento dei servizi e di impiego della banda ultralarga in vari settori, fra i quali quello scolastico, quello sanitario e quello turistico, e vincolano il Governo all\u2019introduzione di modalit\u00e0 telematiche per garantire la partecipazione ai \u00abprocessi decisionali delle istituzioni pubbliche\u00bb (comma 1, lettera c). Prescrivono, inoltre, di \u00abfavorire l\u2019elezione di un domicilio digitale da parte di cittadini e imprese ai fini dell\u2019interazione con le amministrazioni\u00bb (comma 1, lettera g).<\/p>\n<p>Le disposizioni impugnate, che pure intersecano sfere di attribuzione regionale come il turismo e l\u2019organizzazione amministrativa regionale, costituiscono, in via prevalente, espressione della competenza statale nella materia del \u00abcoordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell\u2019amministrazione statale, regionale e locale\u00bb (art. 117, secondo comma, lettera r, Cost.). Esse sono anzitutto strumentali per \u00abassicurare una comunanza di linguaggi, di procedure e di standard omogenei, in modo da permettere la comunicabilit\u00e0 tra i sistemi informatici della pubblica amministrazione\u00bb (sentenza n. 17 del 2004; nello stesso senso, fra le altre, sentenze n. 23 del 2014 e n. 46 del 2013). Assolvono, inoltre, all\u2019esigenza primaria di offrire ai cittadini garanzie uniformi su tutto il territorio nazionale, nell\u2019accesso ai dati personali, come pure ai servizi, esigenza che confina anche con la determinazione di livelli essenziali delle prestazioni. Tanto basta per confermare la piena competenza dello Stato, coerente con l\u2019impegno, dallo stesso assunto, di uniformarsi alle indicazioni provenienti dall\u2019Unione europea.<\/p>\n<p>La riconduzione alla competenza legislativa statale della normativa impugnata esclude anche ogni profilo di violazione del principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., in particolare con riguardo alla procedura di adozione dei decreti legislativi, subordinata, ai sensi del comma 2, all\u2019acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata di cui all\u2019art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997.<\/p>\n<p>4.2.\u2013 Le disposizioni contenute nell\u2019art. 11, comma 1, lettere a), b), numero 2), c), numeri 1) e 2), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p) e q), e comma 2, sono impugnate perch\u00e9 ritenute lesive della competenza legislativa regionale residuale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa regionale, nella parte in cui dettano principi e criteri direttivi della delega al Governo anche in tema di dirigenza regionale, nonch\u00e9 del principio di leale collaborazione, per la previsione dell\u2019adozione dei decreti legislativi attuativi, previo parere in Conferenza unificata.<\/p>\n<p>4.2.1.\u2013 La questione \u00e8 fondata nei termini di seguito precisati.<\/p>\n<p>Si tratta di disposizioni che contribuiscono a definire una serie di principi e criteri direttivi molto puntuali, relativi alla delega al Governo in tema di riorganizzazione di tutta la dirigenza pubblica. La delega intende innovare profondamente la disciplina previgente, mediante l\u2019istituzione del sistema della dirigenza pubblica, articolato in ruoli unificati e coordinati dei dirigenti dello Stato, dei dirigenti regionali e dei dirigenti degli enti locali, accomunati da requisiti omogenei di accesso e da procedure analoghe di reclutamento (comma 1, lettera a), nonch\u00e9 mediante la previsione di regole unitarie inerenti non solo al trattamento economico e al regime di responsabilit\u00e0 dei dirigenti, ma anche alla formazione e al conferimento, alla durata e alla revoca degli incarichi. Le disposizioni impugnate si inseriscono nel quadro degli interventi volti a definire regole omogenee e unitarie in tema di dirigenza pubblica, in un\u2019ottica di miglioramento del \u201crendimento\u201d dei pubblici uffici e dunque di garanzia del buon andamento dell\u2019amministrazione.<\/p>\n<p>Riguardo all\u2019istituzione del ruolo unico dei dirigenti regionali, si deve osservare che \u2013 diversamente da altre disposizioni impugnate \u2013 \u00e8 espressamente prevista l\u2019intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni (comma 1, lettera b, numero 2). Sono poi dettate regole puntuali e dettagliate, la cui attuazione \u00e8 demandata al Governo mediante decreti legislativi, inerenti all\u2019inquadramento dei dirigenti delle Regioni nella fase di prima applicazione (comma 1, lettera b), all\u2019accesso al ruolo (comma 1, lettera c, numeri 1 e 2), alla formazione permanente (lettera e), alla mobilit\u00e0 (lettera f), al conferimento e alla durata degli incarichi (lettere g e h), al trattamento e ai diritti dei dirigenti privi di incarico (lettera i), alla valutazione dei risultati (lettera l), alla responsabilit\u00e0 (lettera m), alla retribuzione (lettera n), al regime della dirigenza sanitaria (lettera p), alla revoca degli incarichi (lettera q).<\/p>\n<p>\u00c8 innegabile che tali disposizioni incidano su ambiti riconducibili alla competenza del legislatore statale in materia di \u00abordinamento civile\u00bb, nella parte in cui attengono a profili inerenti al trattamento economico (fra le tante, sentenze n. 211 e n. 61 del 2014) o al regime di responsabilit\u00e0 (sentenza n. 345 del 2004), o comunque a profili relativi al rapporto di lavoro privatizzato, o a competenze statali concorrenti, come quella, relativa alla disciplina della dirigenza sanitaria, costituita dalla determinazione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute.<\/p>\n<p>Altrettanto innegabile \u00e8 che le disposizioni in esame siano in parte riconducibili alla competenza regionale residuale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa regionale, entro cui si collocano le procedure concorsuali pubblicistiche per l\u2019accesso al ruolo (cos\u00ec come a tutto il pubblico impiego: sentenze n. 310 del 2011 e n. 324 del 2010), il conferimento degli incarichi (sentenza n. 105 del 2013) e la durata degli stessi.<\/p>\n<p>Questa Corte ha ritenuto tali aspetti inerenti ai profili pubblicistico-organizzativi della dirigenza pubblica, cos\u00ec come di tutto il lavoro pubblico (fra le tante, sentenza n. 149 del 2012). Il legislatore statale interviene in questi casi solo per fissare principi generali a garanzia del buon andamento e dell\u2019imparzialit\u00e0 dell\u2019amministrazione (sentenza n. 105 del 2013).<\/p>\n<p>Le medesime disposizioni sono anche riferite alla competenza regionale residuale in materia di formazione o a quella concorrente in materia di tutela della salute, con riguardo alla disciplina di dettaglio della dirigenza regionale (sentenze n. 124 del 2015, n. 233 e n. 181 del 2006).<\/p>\n<p>\u00c8 dunque palese il concorso di competenze, inestricabilmente connesse, nessuna delle quali si rivela prevalente, ma ciascuna delle quali concorre alla realizzazione dell\u2019ampio disegno di riforma della dirigenza pubblica. Pertanto, non \u00e8 costituzionalmente illegittimo l\u2019intervento del legislatore statale, se necessario a garantire l\u2019esigenza di unitariet\u00e0 sottesa alla riforma. Tuttavia, esso deve muoversi nel rispetto del principio di leale collaborazione, indispensabile anche in questo caso a guidare i rapporti tra lo Stato e il sistema delle autonomie (ex plurimis, sentenze n. 26 e n. 1 del 2016, n. 140 del 2015, n. 44 del 2014, n. 237 del 2009, n. 168 e n. 50 del 2008). Poich\u00e9 le disposizioni impugnate toccano sfere di competenza esclusivamente statali e regionali, il luogo idoneo di espressione della leale collaborazione deve essere individuato nella Conferenza Stato-Regioni.<\/p>\n<p>Si deve osservare, infatti, che la disposizione contenuta nell\u2019art. 11, comma 1, lettera b), numero 2), specifica che l\u2019istituzione del ruolo unico dei dirigenti regionali deve avvenire previa intesa nella Conferenza Stato-Regioni. Il legislatore statale svela, in questo caso, l\u2019esigenza di procedere al coinvolgimento delle Regioni, poich\u00e9 \u00e8 consapevole di incidere sulle sfere di competenze regionali.<\/p>\n<p>Appare dunque irragionevole non estendere il vincolo concertativo all\u2019individuazione specifica dei requisiti di accesso al ruolo e di reclutamento e anche dei criteri di conferimento, durata e revoca degli incarichi, requisiti che attengono ai profili pubblicistico-organizzativi del lavoro pubblico, come tali riconducibili alla materia dell\u2019organizzazione amministrativa regionale (sentenza n. 149 del 2012). La dettagliata enunciazione di principi e criteri direttivi nella legge di delegazione, pur riconducibile a apprezzabili esigenze di unitariet\u00e0, incide profondamente sulle competenze regionali e postula, per questo motivo, l\u2019avvio di procedure collaborative nella fase di attuazione della delega.<\/p>\n<p>4.2.2.\u2013 Deve, pertanto, essere dichiarata l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 11, comma 1, lettere a), b), numero 2, c), numeri 1) e 2), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p) e q), e comma 2, nella parte in cui, nonostante le molteplici interferenze con le competenze regionali non risolvibili mediante il criterio della prevalenza del legislatore statale, prescrive, per l\u2019adozione dei decreti legislativi delegati attuativi, una forma di raccordo con le Regioni \u2013 il parere in Conferenza unificata \u2013 da ritenersi lesiva del principio di leale collaborazione perch\u00e9 non idonea a realizzare un confronto autentico con le autonomie regionali, necessario a contemperare la compressione delle loro competenze. Solo l\u2019intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, contraddistinta da una procedura che consente lo svolgimento di genuine trattative, garantisce un reale coinvolgimento.<\/p>\n<p>4.2.3.\u2013 Restano assorbite le specifiche questioni promosse nei confronti dell\u2019art. 11, comma 1, lettere f), i) e p), in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.<\/p>\n<p>5.\u2013 Le questioni promosse nei confronti dei commi 1 e 4 dell\u2019art. 16 sono strettamente connesse a quelle riferite agli artt. 17, 18 e 19 della medesima legge.<\/p>\n<p>Infatti, l\u2019art. 16 \u00e8 censurato nel suo comma 1, poich\u00e9 conterrebbe una delega alla \u201criorganizzazione\u201d della disciplina vigente in tema di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, di partecipazione azionaria delle amministrazioni pubbliche e di servizi pubblici locali di interesse economico generale, i cui principi e criteri direttivi sono indicati, rispettivamente, all\u2019art. 17, all\u2019art. 18 e all\u2019art. 19. Il comma 4 del medesimo art. 16 \u00e8 censurato nella parte in cui stabilisce le modalit\u00e0 procedurali dell\u2019attuazione delle deleghe, relative alle richiamate materie, e in particolare subordina l\u2019adozione dei relativi decreti legislativi al mero parere della Conferenza unificata, nonostante le molteplici interferenze delle deleghe in ambiti di competenza regionale, in violazione del principio di leale collaborazione.<\/p>\n<p>L\u2019esame di tali questioni deve, pertanto, essere svolto congiuntamente a quello delle questioni inerenti agli artt. 17, 18 e 19.<\/p>\n<p>6.\u2013 Anche le disposizioni di cui all\u2019art. 17, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), l), m), o), q), r), s) e t), sono impugnate nella parte in cui, definendo i principi e i criteri direttivi della delega al Governo per il riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, sono riferite anche al lavoro pubblico regionale, con conseguente violazione della competenza legislativa residuale delle Regioni in materia di organizzazione amministrativa regionale. Esse inoltre demandano l\u2019attuazione di tali principi e criteri a decreti legislativi delegati, da adottarsi previo parere in sede di Conferenza unificata (ai sensi dell\u2019art. 16, comma 4), in violazione del principio di leale collaborazione.<\/p>\n<p>6.1.\u2013 La questione \u00e8 fondata, in conformit\u00e0 agli argomenti svolti con riguardo alle disposizioni di cui all\u2019art. 11 della medesima legge n. 124 del 2015.<\/p>\n<p>Ancora una volta occorre collocare le disposizioni impugnate nel quadro complessivo delineato dall\u2019art. 17. Quest\u2019ultimo si propone di riordinare la disciplina del lavoro alle dipendenze di tutte le pubbliche amministrazioni e di riformare la disciplina vigente in prospettiva unitaria, ma in ambiti disparati, che spaziano dal reclutamento, al rapporto di lavoro, al contenimento delle assunzioni, al lavoro flessibile, alla valutazione e alla responsabilit\u00e0 disciplinare dei dipendenti pubblici.<\/p>\n<p>Le disposizioni specificamente impugnate dettano puntuali indicazioni al Governo riguardo alle procedure concorsuali per l\u2019accesso al lavoro pubblico, sia con la previsione di requisiti di ammissione e criteri di valutazione (l\u00e0 dove impongono, alla lettera a, di privilegiare \u00abl\u2019esperienza professionale acquisita da coloro che hanno avuto rapporti di lavoro flessibile con le amministrazioni pubbliche\u00bb, o, alla lettera b, \u00abl\u2019accertamento della capacit\u00e0 dei candidati di utilizzare e applicare a problemi specifici e casi concreti nozioni teoriche\u00bb, o ancora l\u00e0 dove prescrivono, alla lettera d, la soppressione del requisito del voto minimo di laurea per la partecipazione ai concorsi per l\u2019accesso agli impieghi, o, alla lettera e, l\u2019accertamento della conoscenza della lingua inglese e di altre lingue, o, alla lettera f, la valorizzazione del titolo di dottore di ricerca); sia imponendo modalit\u00e0 di espletamento delle prove (come alla lettera c, che prescrive l\u2019accentramento dei concorsi per tutte le amministrazioni pubbliche e la revisione delle modalit\u00e0 di espletamento degli stessi).<\/p>\n<p>Le disposizioni in esame assegnano inoltre al Governo il compito di attribuire all\u2019Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le competenze in tema di accertamento medico legale in caso di assenze dei dipendenti pubblici per malattia al fine di garantire l\u2019effettivit\u00e0 dei controlli (lettera l), di definire gli obiettivi di contenimento delle assunzioni, differenziati in relazione agli effettivi fabbisogni (lettera m), di introdurre una disciplina delle forme del lavoro flessibile (lettera o), di prevedere il \u00abprogressivo superamento della dotazione organica come limite alle assunzioni [\u2026] anche al fine di facilitare i processi di mobilit\u00e0\u00bb (lettera q), di semplificare la disciplina in tema di valutazione dei dipendenti pubblici, di riconoscimento del merito e di premialit\u00e0, e razionalizzare i sistemi di valutazione (lettera r), di ridefinire il regime della responsabilit\u00e0 disciplinare dei pubblici dipendenti al fine di accelerare e rendere concreto e certo nei tempi di espletamento e di conclusione l\u2019esercizio dell\u2019azione disciplinare (lettera s), infine di rafforzare il principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione (lettera t).<\/p>\n<p>Dall\u2019esame appena svolto emerge chiaramente che le disposizioni impugnate incidono in parte in ambiti riconducibili alla competenza dello Stato, in specie ove dettano indicazioni inerenti al rapporto di lavoro dei dipendenti, anche regionali e degli enti locali, ormai privatizzato e dunque soggetto alle norme dell\u2019ordinamento civile di spettanza esclusiva del legislatore statale (fra le tante, sentenza n. 62 del 2013); ove regolano il regime di responsabilit\u00e0, egualmente riconducibile all\u2019ordinamento civile; ove impongono obiettivi di contenimento delle assunzioni delineando principi di coordinamento della finanza pubblica. Esse, tuttavia, mettono in gioco, in misura rilevante, anche la competenza regionale residuale in materia di organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali, in specie quando intervengono a dettare precisi criteri inerenti alle procedure concorsuali pubblicistiche per l\u2019accesso al lavoro pubblico regionale, ripetutamente ricondotto da questa Corte alla competenza residuale delle Regioni di cui all\u2019art. 117, quarto comma, Cost. (sentenze n. 100 del 2010, n. 95 del 2008, n. 233 del 2006 e n. 380 del 2004).<\/p>\n<p>Tali competenze si pongono in un rapporto di \u201cconcorrenza\u201d, poich\u00e9 nessuna di esse prevale sulle altre, ma tutte confluiscono nella riorganizzazione del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, in una prospettiva unitaria, rivelandosi inscindibili e strumentalmente connesse. Tale vincolo di strumentalit\u00e0, se da un lato costituisce fondamento di validit\u00e0 dell\u2019intervento del legislatore statale, dall\u2019altro impone a quest\u2019ultimo il rispetto del principio di leale collaborazione nell\u2019unica forma adeguata a garantire il giusto contemperamento della compressione delle competenze regionali, che \u00e8 quella dell\u2019intesa.<\/p>\n<p>Come gi\u00e0 detto in precedenza, l\u2019intesa consente alle Regioni di partecipare con il Governo nella definizione della disciplina finale, sfruttando gli spazi lasciati aperti dal legislatore delegante, che ha indicato principi e criteri direttivi puntuali, nell\u2019intento di imprimere unitariet\u00e0 al proprio intervento.<\/p>\n<p>Anche in tal caso, tenuto conto che gli interessi e le competenze coinvolte dalle disposizioni impugnate sono solo quelle statali e regionali, deve ritenersi che sia la Conferenza Stato-Regioni il luogo idoneo per il raggiungimento dell\u2019intesa.<\/p>\n<p>Va, pertanto, dichiarata l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 17, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), l), m), o), q), r), s) e t), nella parte in cui, in combinato disposto con l\u2019art. 16, commi 1 e 4, prevede che il Governo adotti i relativi decreti legislativi attuativi previo parere in sede di Conferenza unificata, anzich\u00e9 previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.<\/p>\n<p>7.\u2013 Occorre ora esaminare la questione promossa nei confronti dell\u2019art. 18, lettere a), b), c), e), i), l) e m), numeri da 1) a 7), nella parte in cui delega il Governo a operare un riordino della disciplina delle partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche e fissa una serie di principi e criteri direttivi, che eccederebbero dalle competenze statali in materia di \u00abtutela della concorrenza\u00bb e di \u00abcoordinamento della finanza pubblica\u00bb e violerebbero l\u2019autonomia organizzativa e finanziaria delle Regioni. Anche tale articolo \u00e8, inoltre, censurato nella parte in cui prevede, in combinato disposto con l\u2019art. 16, comma 4, una forma di raccordo con le Regioni, quella del parere in Conferenza unificata, lesiva del principio di leale collaborazione.<\/p>\n<p>7.1.\u2013 La questione \u00e8 fondata in riferimento alla violazione del principio di leale collaborazione sulla base di argomentazioni analoghe a quelle gi\u00e0 svolte con riguardo alle questioni promosse nei confronti degli artt. 11 e 17.<\/p>\n<p>Le disposizioni censurate si inseriscono nel contesto delineato dall\u2019intero art. 18. Quest\u2019ultimo contiene specifici criteri di delega per il riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche al \u00abfine prioritario di assicurare la chiarezza della disciplina, la semplificazione normativa e la tutela e promozione della concorrenza\u00bb (comma 1), a fronte di un quadro normativo complesso e diversificato, composto da numerose disposizioni speciali che si intrecciano con la disciplina di carattere generale.<\/p>\n<p>In questa prospettiva, il \u201criordino\u201d cui mira l\u2019art. 18 si realizza assegnando al Governo, fra l\u2019altro, il compito di differenziare le tipologie societarie in relazione alle attivit\u00e0 svolte, agli interessi pubblici e alla quotazione in borsa (lettera a), di ridefinire regole, condizioni e limiti per la costituzione di societ\u00e0 o per l\u2019assunzione e il mantenimento di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche (lettera b), di delineare un preciso regime di responsabilit\u00e0 degli amministratori degli enti partecipanti e degli organi di gestione e dei dipendenti delle societ\u00e0 partecipate (lettera c), di razionalizzare il regime pubblicistico per gli acquisti e il reclutamento del personale, per i vincoli alle assunzioni e le politiche retributive (lettera e), di prevedere la possibilit\u00e0 di piani di rientro per le societ\u00e0 con bilanci in disavanzo con eventuale commissariamento (lettera i), di regolare i flussi finanziari, sotto qualsiasi forma, tra amministrazione pubblica e societ\u00e0 partecipate (lettera l), nonch\u00e9 di definire una serie di regole puntuali relative alle partecipazioni azionarie degli enti locali (lettera m), fra le quali: l\u2019individuazione dei criteri di scelta della forma societaria pi\u00f9 adeguata per le societ\u00e0 che gestiscono servizi strumentali e funzioni amministrative; l\u2019individuazione, per le societ\u00e0 che gestiscono servizi pubblici di interesse economico generale, di un numero massimo di esercizi con perdite di bilancio che comportino obblighi di liquidazione delle societ\u00e0; il rafforzamento delle misure volte a garantire il raggiungimento di obiettivi di qualit\u00e0, efficienza, efficacia ed economicit\u00e0, anche attraverso la riduzione dell\u2019entit\u00e0 e del numero delle partecipazioni e l\u2019incentivazione dei processi di aggregazione.<\/p>\n<p>Questa Corte si \u00e8 pi\u00f9 volte pronunciata sul tema delle societ\u00e0 a partecipazione pubblica. Da un lato essa ha ricondotto le disposizioni inerenti all\u2019attivit\u00e0 di societ\u00e0 partecipate dalle Regioni e dagli enti locali alla materia dell\u2019\u00abordinamento civile\u00bb, di competenza legislativa esclusiva statale, in quanto volte a definire il regime giuridico di soggetti di diritto privato, nonch\u00e9 a quella della \u00abtutela della concorrenza\u00bb in considerazione dello scopo di talune disposizioni di \u00abevitare che soggetti dotati di privilegi operino in mercati concorrenziali\u00bb (sentenza n. 326 del 2008). Dall\u2019altro ha dichiarato l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale di disposizioni statali che, imponendo a tutte le amministrazioni, quindi anche a quelle regionali, di sciogliere o privatizzare proprio le societ\u00e0 pubbliche strumentali, sottraevano alle medesime la scelta in ordine alle modalit\u00e0 organizzative di svolgimento delle attivit\u00e0 di produzione di beni o servizi strumentali alle proprie finalit\u00e0 istituzionali, violando la competenza legislativa regionale residuale in materia di organizzazione amministrativa regionale (sentenza n. 229 del 2013).<\/p>\n<p>Ci\u00f2 dimostra che un intervento del legislatore statale, come quello operato con le disposizioni impugnate dell\u2019art. 18, finalizzato a dettare una disciplina organica delle partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche, coinvolge, inevitabilmente, profili pubblicistici, che attengono alle modalit\u00e0 organizzative di espletamento delle funzioni amministrative e dei servizi riconducibili alla competenza residuale regionale, anche con riguardo alle partecipazioni degli enti locali che non abbiano come oggetto l\u2019espletamento di funzioni fondamentali. Tale intervento coinvolge anche profili privatistici, inerenti alla forma delle societ\u00e0 partecipate, che trova nel codice civile la sua radice, e aspetti connessi alla tutela della concorrenza, riconducibili alla competenza esclusiva del legislatore statale.<\/p>\n<p>Da qui la \u201cconcorrenza\u201d di competenze statali e regionali, disciplinata mediante l\u2019applicazione del principio di leale collaborazione. Ai principi e criteri direttivi il Governo deve dare attuazione solo dopo aver svolto idonee trattative con Regioni e enti locali nella sede della Conferenza unificata. Quest\u2019ultima \u00e8 la sede, come si \u00e8 gi\u00e0 detto, pi\u00f9 idonea a consentire l\u2019integrazione dei diversi punti di vista e delle diverse esigenze degli enti territoriali coinvolti, tutte le volte in cui siano in discussione temi comuni a tutto il sistema delle autonomie, inclusi gli enti locali.<\/p>\n<p>\u00c8, pertanto, costituzionalmente illegittimo l\u2019art. 18, lettere a), b), c), e), i), l) e m), numeri da 1) a 7), nella parte in cui, in combinato disposto con l\u2019art. 16, commi 1 e 4, prevede che il Governo adotti i relativi decreti legislativi attuativi previo parere, anzich\u00e9 previa intesa, in sede di Conferenza unificata.<\/p>\n<p>8.\u2013 Si deve, infine, procedere all\u2019esame delle questioni promosse nei confronti dell\u2019art. 19, lettere b), c), d), g), h), l), m), n), o), p), s), t) e u), in riferimento agli artt. 117, secondo, terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost. e al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost.<\/p>\n<p>Tali disposizioni sono impugnate nella parte in cui stabiliscono una serie di principi e criteri direttivi relativi alla delega al Governo per il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali d\u2019interesse economico generale che inciderebbero su materie di competenza regionale, la cui attuazione \u00e8 peraltro demandata a decreti legislativi del Governo da adottarsi previo parere in Conferenza unificata.<\/p>\n<p>8.1.\u2013 La questione \u00e8 fondata, in riferimento al principio di leale collaborazione, secondo le argomentazioni gi\u00e0 prima svolte.<\/p>\n<p>Si tratta di una disciplina oggetto di numerosi interventi del legislatore statale, spesso frammentari e in via d\u2019urgenza, su cui questa Corte si \u00e8 pi\u00f9 volte pronunciata, ravvisando una competenza legislativa statale esclusiva a disciplinare il regime dei servizi pubblici locali di interesse economico \u00abper gli aspetti che hanno una diretta incidenza sul mercato\u00bb (sentenze n. 160 del 2016 e n. 325 del 2010) e che siano volti, \u00abin via primaria, alla tutela e alla promozione della concorrenza\u00bb (sentenza n. 325 del 2010), nel limite della proporzionalit\u00e0 e adeguatezza dell\u2019intervento (sentenze n. 160 del 2016, n. 443 del 2007, n. 272 del 2004). Ha anche ravvisato una competenza legislativa regionale residuale (che si accompagna alla competenza regolamentare degli enti locali di cui all\u2019art. 117, sesto comma, Cost.) a disciplinare tutti quei profili (ivi compreso il trasporto pubblico locale) che non siano strumentali a garantire la concorrenza (sentenza n. 325 del 2010, n. 307 del 2009, n. 272 del 2004).<\/p>\n<p>Da questi riferimenti emerge con chiarezza che le impugnate disposizioni dell\u2019art. 19 contengono principi e criteri direttivi entro cui si intrecciano previsioni strettamente finalizzate alla tutela della concorrenza (lettera b, che attiene alla soppressione dei regimi di esclusiva, comunque denominati, non conformi ai principi generali in materia di concorrenza; lettera g, inerente alla definizione dei regimi tariffari), riconducibili alla competenza statale, e previsioni palesemente eccedenti tale finalit\u00e0, inerenti alla gestione e organizzazione dei medesimi servizi (lettera b, che prescrive la soppressione dei regimi di esclusiva, comunque denominati, non indispensabili per assicurare la qualit\u00e0 e l\u2019efficienza del servizio; lettera d, relativa alla definizione dei criteri per l\u2019organizzazione territoriale ottimale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica; lettera h, che impone la definizione delle modalit\u00e0 di tutela degli utenti; lettera p, che dispone l\u2019introduzione e il potenziamento di forme di consultazione dei cittadini e della partecipazione diretta alla formulazione di direttive alle amministrazioni pubbliche e alle societ\u00e0 di servizi sulla qualit\u00e0 e sui costi degli stessi), espressione della competenza legislativa regionale residuale, insieme a previsioni incidenti in ambiti ancora diversi, come quelle inerenti alla disciplina dei rapporti di lavoro (lettera t).<\/p>\n<p>Queste disposizioni sono tenute insieme da forti connessioni, proprio perch\u00e9 funzionali al progetto di riordino dell\u2019intero settore dei servizi pubblici locali di interesse economico generale. Sebbene costituiscano espressione di interessi distinti, che corrispondono alle diverse competenze legislative dello Stato e delle Regioni, esse risultano inscindibili l\u2019una dall\u2019altra, inserite come sono in un unico progetto. Nel dare attuazione a principi e criteri direttivi in esse contenuti, il Governo supera lo scrutinio di legittimit\u00e0 costituzionale se rispetta il principio di leale collaborazione, avviando le procedure inerenti all\u2019intesa con Regioni e enti locali nella sede della Conferenza unificata.<\/p>\n<p>\u00c8, pertanto, costituzionalmente illegittimo l\u2019art. 19, lettere b), c), d), g), h), l), m), n), o), p), s), t) e u), nella parte in cui, in combinato disposto con l\u2019art. 16, commi 1 e 4, prevede che il Governo adotti i relativi decreti legislativi attuativi previo parere, anzich\u00e9 previa intesa, in sede di Conferenza unificata.<\/p>\n<p>9.\u2013 Le pronunce di illegittimit\u00e0 costituzionale, contenute in questa decisione, sono circoscritte alle disposizioni di delegazione della legge n. 124 del 2015, oggetto del ricorso, e non si estendono alle relative disposizioni attuative. Nel caso di impugnazione di tali disposizioni, si dovr\u00e0 accertare l\u2019effettiva lesione delle competenze regionali, anche alla luce delle soluzioni correttive che il Governo riterr\u00e0 di apprestare al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione.<\/p>\n<p>per questi motivi<\/p>\n<p>LA CORTE COSTITUZIONALE<\/p>\n<p>dichiara:<\/p>\n<p>1) l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 11, comma 1, lettere a), b), numero 2), c), numeri 1) e 2), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p) e q), e comma 2, della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), nella parte in cui prevede che i decreti legislativi attuativi siano adottati previa acquisizione del parere reso in sede di Conferenza unificata, anzich\u00e9 previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni;<\/p>\n<p>2) l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 17, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), l), m), o), q), r), s) e t), della legge n. 124 del 2015, nella parte in cui, in combinato disposto con l\u2019art. 16, commi 1 e 4, della medesima legge n. 124 del 2015, prevede che il Governo adotti i relativi decreti legislativi attuativi previo parere in sede di Conferenza unificata, anzich\u00e9 previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni;<\/p>\n<p>3) l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 18, lettere a), b), c), e), i), l) e m), numeri da 1) a 7), della legge n. 124 del 2015, nella parte in cui, in combinato disposto con l\u2019art. 16, commi 1 e 4, della medesima legge n. 124 del 2015, prevede che il Governo adotti i relativi decreti legislativi attuativi previo parere, anzich\u00e9 previa intesa, in sede di Conferenza unificata;<\/p>\n<p>4) l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 19, lettere b), c), d), g), h), l), m), n), o), p), s), t) e u), della legge n. 124 del 2015, nella parte in cui, in combinato disposto con l\u2019art. 16, commi 1 e 4, della medesima legge n. 124 del 2015, prevede che il Governo adotti i relativi decreti legislativi attuativi previo parere, anzich\u00e9 previa intesa, in sede di Conferenza unificata;<\/p>\n<p>5) inammissibile la questione di legittimit\u00e0 costituzionale degli artt. 1, comma 1, e 23, comma 1, della legge n. 124 del 2015, promossa, in riferimento agli artt. 81 e 119 della Costituzione, dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe;<\/p>\n<p>6) non fondata la questione di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 1, comma 1, lettere b), c) e g), e comma 2, della legge n. 124 del 2015, promossa, in riferimento agli artt. 117, secondo, terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost., nonch\u00e9 al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe.<\/p>\n<p>Cos\u00ec deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 novembre 2016.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale della delega in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche in assenza di intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni (Sintesi della sentenza n 251 del 2016 predisposta dalla Corte costituzionale &#8211; 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