{"id":1016,"date":"2016-12-11T09:19:02","date_gmt":"2016-12-11T08:19:02","guid":{"rendered":"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/?p=1016"},"modified":"2016-12-11T09:19:48","modified_gmt":"2016-12-11T08:19:48","slug":"la-giurisdizione-della-corte-dei-conti-nelle-materie-contabilita-pubblica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/la-giurisdizione-della-corte-dei-conti-nelle-materie-contabilita-pubblica\/","title":{"rendered":"La giurisdizione della Corte dei conti nelle materie di contabilit\u00e0 pubblica"},"content":{"rendered":"<p><strong><em><a href=\"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2016\/12\/revisione-dei-prezzi-appalti-300x214.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-1017 alignleft\" src=\"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2016\/12\/revisione-dei-prezzi-appalti-300x214-300x214.jpg\" alt=\"revisione-dei-prezzi-appalti-300x214\" width=\"300\" height=\"214\" \/><\/a>La giurisdizione della Corte dei conti nelle materie di contabilit\u00e0 pubblica<\/em><\/strong><\/p>\n<p>di Stefano Imperiali, <em>Presidente di sezione della Corte dei conti<\/em><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li><strong> L\u2019art. 103, comma 2, della Costituzione<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>L\u2019art. 1 del d.lgs. n. 174\/2016, che ha approvato il \u201c<em>nuovo codice della giustizia contabile\u201d<\/em>, dispone che \u201c<em>la Corte dei conti ha giurisdizione nei giudizi di conto, di responsabilit\u00e0 amministrativa per danno all\u2019erario e negli altri giudizi in materia di contabilit\u00e0 pubblica<\/em>\u201d. Non solo i giudizi di conto, ma anche quelli di responsabilit\u00e0 per danno erariale rientrano quindi nelle materie di \u201c<em>contabilit\u00e0 pubblica<\/em>\u201d: una precisazione che va ben evidenziata e spiegata.<!--more--><\/p>\n<p>L\u2019art. 103, comma 2, della Costituzione stabilisce che \u201c<em>la Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilit\u00e0 pubblica e nelle altre specificate dalla legge<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Orbene, in un primo tempo le Sezioni Unite della Cassazione avevano riconosciuto che \u201c<em>la Corte dei conti ha acquisito, in forza dell\u2019art. 103 della Costituzione, la cui efficacia precettiva immediata non \u00e8 discutibile, una competenza generale nelle materie di contabilit\u00e0 pubblica<\/em>\u201d: materie la cui estensione era poi <em>\u201csufficientemente individuata con il concorso di due elementi: l\u2019uno soggettivo che attiene alla natura pubblica dell\u2019ente, sia esso lo Stato siano le regioni, gli enti locali, gli enti ed amministrazioni pubbliche in genere; l\u2019altro oggettivo, che riflette la qualificazione pubblica del denaro e del bene oggetto della gestione<\/em>\u201d<a href=\"#_ftn1\" name=\"_ftnref1\">[1]<\/a>. E anche la Corte costituzionale aveva affermato, con sentenza n. 68\/1971: \u201c<em>Deve ritenersi, infatti, che il secondo comma dell\u2019art. 103 della Costituzione, nel riservare alla giurisdizione della Corte dei conti &lt;le materie di contabilit\u00e0 pubblica&gt;, da un lato e sotto l\u2019aspetto oggettivo, ne abbia assunto la nozione tradizionalmente accolta nella legislazione vigente e nella giurisprudenza, comprensiva dei giudizi di conto e di quelli di responsabilit\u00e0; mentre, d\u2019altro lato e sotto l\u2019aspetto soggettivo, ne abbia allargato l\u2019ambito oltre quello, cui aveva originario riferimento, dell\u2019amministrazione diretta dello Stato: tale essendo il proprio significato dell\u2019aggettivo &lt;pubblico&gt;, com\u2019\u00e8 confermato dallo stesso uso fattone in altre disposizioni della Costituzione \u2026\u201d.<a href=\"#_ftn2\" name=\"_ftnref2\"><strong>[2]<\/strong><\/a><\/em><\/p>\n<p>Sennonch\u00e9, la Cassazione ha poi da tempo mutato orientamento, affermando invece che \u201c<em>il carattere della tendenziale e non assoluta generalit\u00e0 della giurisdizione della Corte dei conti sulla materia della contabilit\u00e0 pubblica\u201d <\/em>comporta la necessit\u00e0, ai fini della <em>\u201csua concreta attribuzione<\/em>\u201d, dell\u2019\u201c<em>interpositio del legislatore, all\u2019esito di valutazioni che non toccano soltanto gli aspetti procedimentali del giudizio, ma investono scelte in ordine a diversi regimi sostanziali della responsabilit\u00e0 e del giudizio tali da comportare effetti diversi nei riguardi tanto dei responsabili che dei soggetti danneggiati, sicch\u00e9 soltanto al legislatore pu\u00f2 spettare di valutare se e quali siano le soluzioni pi\u00f9 idonee alla salvaguardia dei pubblici interessi insiti nella materia<\/em>\u201d.<a href=\"#_ftn3\" name=\"_ftnref3\">[3]<\/a> E anche la Corte costituzionale ha affermato che la \u201c<em>puntuale attribuzione della giurisdizione in relazione alle diverse fattispecie di responsabilit\u00e0 amministrativa, non operando automaticamente, in base al disposto costituzionale, \u00e8 rimessa alla discrezionalit\u00e0 del legislatore ordinario<\/em>\u201d.<a href=\"#_ftn4\" name=\"_ftnref4\">[4]<\/a><\/p>\n<p>Sono stati anzi a tal fine distinti due tipi di \u201c<em>interpositio legis<\/em>\u201d: un\u2019\u201c<em>interpositio in &lt;positivo&gt;, propria della responsabilit\u00e0 amministrativa, nella quale l\u2019intervento del legislatore ordinario rileva per la determinazione dell\u2019ambito e degli elementi della responsabilit\u00e0 stessa<\/em>\u201d; un\u2019\u201c<em>interpositio in &lt;negativo&gt;, propria della responsabilit\u00e0 contabile in senso stretto, per la quale occorre, per escludere la giurisdizione della Corte dei conti per tale forma di responsabilit\u00e0, un\u2019espressa deroga alla generale attribuzione ed estensione, fondata esclusivamente sull\u2019art. 103 Cost., nella quale \u00e8 ricompresa totalmente ratione materiae<\/em>\u201d <a href=\"#_ftn5\" name=\"_ftnref5\">[5]<\/a>.<\/p>\n<p>Si tratta di un\u2019interpretazione chiaramente restrittiva del dettato costituzionale, che in concreto attribuisce all\u2019espressione \u201c<em>ha giurisdizione<\/em>\u201d il mero ben diverso significato di \u201c<em>pu\u00f2 avere giurisdizione\u201d<\/em>. E in tal modo svanisce, di fatto, la differenza con le \u201c<em>altre materie<\/em>\u201d cui fa riferimento l\u2019art. 103, comma 2, della Costituzione, che pure sono \u201c<em>specificate dalla legge<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Peraltro, la Cassazione \u00e8 anche giunta ad affermare espressamente che <em>\u201cal di fuori delle materie di contabilit\u00e0 pubblica, e quindi <\/em>anche in tema di responsabilit\u00e0<em>, occorre dunque che la giurisdizione della Corte dei conti abbia il suo fondamento in una specifica disposizione di legge\u201d<\/em><a href=\"#_ftn6\" name=\"_ftnref6\">[6]<\/a><em>. <\/em><\/p>\n<p>Come si diceva, l\u2019art. 1 del d.lgs. n. 174\/2016 precisa, invece, che tra le materie di \u201c<em>contabilit\u00e0 pubblica\u201d <\/em>demandate alla giurisdizione della Corte dei conti rientrano non solo i giudizi di conto, ma anche quelli di responsabilit\u00e0 amministrativa per danno erariale. E richiama anzi anche gli \u201c<em>altri giudizi in materia di contabilit\u00e0 pubblica\u201d <\/em>che lo stesso d.lgs. elenca poi all\u2019art. 11, comma 6 (e disciplina agli artt. 123 e segg.): \u201c<em>Le sezioni riunite in speciale composizione, nell\u2019esercizio della propria giurisdizione esclusiva in materia di contabilit\u00e0 pubblica, decidono in unico grado sui giudizi: a) in materia di piani di riequilibrio degli enti territoriali e ammissione al Fondo di rotazione per assicurare la stabilit\u00e0 finanziaria degli enti locali; b) in materia di ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata dall\u2019ISTAT; c) in materia di certificazione dei costi dell\u2019accordo di lavoro presso le fondazioni lirico-sinfoniche; d) in materia di rendiconti dei gruppi consiliari dei consigli regionali; e) nelle materie di contabilit\u00e0 pubblica, nel caso di impugnazioni conseguenti alle deliberazioni delle sezioni regionali di controllo\u201d.<\/em><\/p>\n<p>Va rilevato che l\u2019art. 11 del d.lgs. n. 174\/2016 fa riferimento a una \u201c<em>giurisdizione <\/em>esclusiva<em> in materia di contabilit\u00e0 pubblica<\/em>\u201d che in effetti \u00e8 stata recentemente riconosciuta anche dalla Cassazione. La recente sentenza delle Sezioni Unite n. 22645\/2016 ha infatti preso atto, confermandolo, di \u201c<em>un orientamento giurisprudenziale che, riconoscendo l\u2019esistenza di una giurisdizione piena ed esclusiva delle Sezioni riunite in speciale composizione della Corte dei conti, ancorata alle materie di contabilit\u00e0 pubblica di cui <a href=\"http:\/\/pa.leggiditalia.it\/#id=05AC00009986,__m=document\">all\u2019art. 103 Cost.<\/a>, comma 2, ha inteso ampliare la competenza della stessa Corte, nelle forme del giudizio ad istanza di parte, innanzi alle Sezioni riunite in speciale composizione, a fattispecie ulteriori rispetto a quelle individuate espressamente dall\u2019ordinamento<\/em>\u201d<a href=\"#_ftn7\" name=\"_ftnref7\">[7]<\/a>.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li><strong> L\u2019esclusivit\u00e0 della giurisdizione contabile <\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Come appena evidenziato, l\u2019art. 11 del d.lgs. n. 174\/2016 chiarisce che sui giudizi demandati alle sezioni riunite in speciale composizione la Corte dei conti esercita la sua giurisdizione<em> \u201cesclusiva in materia di contabilit\u00e0 pubblica<\/em>\u201d<em>. <\/em>La recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 22645\/2016 ha poi anch\u2019essa riconosciuto<em> \u201cl\u2019esistenza di una giurisdizione piena ed esclusiva delle Sezioni riunite in speciale composizione della Corte dei conti, ancorata alle materie di contabilit\u00e0 pubblica di cui <a href=\"http:\/\/pa.leggiditalia.it\/#id=05AC00009986,__m=document\">all\u2019art. 103 Cost.<\/a>, comma 2\u201d.<\/em><\/p>\n<p>Orbene, se anche i giudizi di responsabilit\u00e0 amministrativa per danno erariale rientrano nelle materie di \u201c<em>contabilit\u00e0 pubblica<\/em>\u201d previste dall\u2019art. 103, comma 2, della Costituzione, come chiaramente affermato dall\u2019art. 1 del d.lgs. n. 174\/2016, dovrebbe allora ritenersi che <em>anche questi giudizi<\/em> rientrino nella giurisdizione \u201c<em>esclusiva<\/em>\u201d della Corte dei conti.<\/p>\n<p>Sennonch\u00e9, si \u00e8 gi\u00e0 detto (v. <em>supra<\/em>) che la giurisprudenza della Cassazione e della stessa Corte costituzionale invece <em>non<\/em> riconoscono che la Corte dei conti abbia <em>necessariamente<\/em> giurisdizione sui giudizi di responsabilit\u00e0 amministrativa e di conto. E comunque, anche quando ammettono la giurisdizione contabile, non la ritengono affatto <em>\u201cesclusiva\u201d<\/em>.<\/p>\n<p>In effetti, riconoscendo la giurisdizione della Corte dei conti, alcune decisioni della Cassazione avevano in passato espressamente escluso la concorrenza della giurisdizione civile<a href=\"#_ftn8\" name=\"_ftnref8\">[8]<\/a>.<\/p>\n<p>Ma in seguito, \u00e8 stata ripetutamente affermata la \u201c<em>coesistenza\u201d<\/em> delle due azioni &#8211; \u201c<em>l\u2019azione di responsabilit\u00e0 amministrativa davanti al giudice contabile e l\u2019ordinaria azione civilistica di responsabilit\u00e0<\/em>\u201d &#8211; poich\u00e9 \u201c<em>la giurisdizione civile e quella contabile sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, sicch\u00e9 il rapporto tra le due azioni si pone in termini di alternativit\u00e0 anzich\u00e9 di esclusivit\u00e0, dando luogo a questioni non di giurisdizione, ma di proponibilit\u00e0 della domanda<\/em>\u201d<a href=\"#_ftn9\" name=\"_ftnref9\">[9]<\/a>. Per conseguenza, \u201c<em>il coesistere delle due diverse azioni, aventi presupposti e finalit\u00e0 diversi, non determina un conflitto di giurisdizioni, ma soltanto un\u2019eventuale preclusione all\u2019esercizio di un\u2019azione quando con l\u2019altra si sia ottenuto il medesimo bene della vita<\/em>\u201d<a href=\"#_ftn10\" name=\"_ftnref10\">[10]<\/a>.<\/p>\n<p>Similmente, ove la responsabilit\u00e0 amministrativa derivi da un fatto illecito con rilevanza penale, una consolidata giurisprudenza afferma che \u201c<em>giurisdizione penale e giurisdizione civile per risarcimento dei danni derivanti da reato, da un lato, e giurisdizione contabile, dall\u2019altro, sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anche quando investono un medesimo fatto materiale, e l\u2019eventuale interferenza che pu\u00f2 determinarsi tra tali giudizi pone esclusivamente un problema di proponibilit\u00e0 dell\u2019azione di responsabilit\u00e0 e di preclusione da giudicato e non una questione di giurisdizione<\/em>\u201d<a href=\"#_ftn11\" name=\"_ftnref11\">[11]<\/a>.<\/p>\n<p><strong><em>\u00a0<\/em><\/strong><\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li><strong> La giurisdizione sulle societ\u00e0 a partecipazione pubblica<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Sembra indubbio che il legislatore e la Cassazione escludano dall\u2019ambito delle \u201c<em>materie di contabilit\u00e0 pubblica<\/em>\u201d i giudizi per il risarcimento dei danni al patrimonio delle societ\u00e0 a partecipazione pubblica.<\/p>\n<p>In effetti, dopo che la nota ordinanza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 19667\/2003 aveva riconosciuto la giurisdizione della Corte dei conti anche sulle responsabilit\u00e0 per i danni patrimoniali subiti dagli enti pubblici economici,<a href=\"#_ftn12\" name=\"_ftnref12\">[12]<\/a> un riconoscimento della giurisdizione contabile anche per i danni patrimoniali subiti dalle societ\u00e0 a partecipazione pubblica fu da alcuni ravvisato nella sentenza n. 3899\/2004, con la quale le Sezioni Unite della Cassazione riconobbero la giurisdizione contabile sul danno subito dall\u2019amministrazione comunale di Milano a causa del <em>\u201cpresunto grave nocumento patito dalla societ\u00e0 da essa partecipata (la S.G.M.) in misura pressoch\u00e9 totalitaria (il 99,97%)<\/em>\u201d<a href=\"#_ftn13\" name=\"_ftnref13\">[13]<\/a>.<\/p>\n<p>Successivamente, l\u2019art. 16 <em>bis<\/em> del d.l. n. 248\/2007, convertito nella legge n. 31\/2008, stabil\u00ec che \u201c<em>per le societ\u00e0 con azioni quotate in mercati regolamentati, con partecipazione anche indiretta dello Stato o di altre amministrazioni o di enti pubblici inferiore al 50 per cento, nonch\u00e9 per le loro controllate, le responsabilit\u00e0 degli amministratori e dei dipendenti \u00e8 regolata dalle norme del diritto civile e le relative controversie sono devolute esclusivamente alla giurisdizione del giudice ordinario<\/em>\u201d. Sarebbe stato possibile leggere in questa disposizione una sorta di riconoscimento normativo <em>a contrariis<\/em> della giurisdizione contabile sulle responsabilit\u00e0 per i danni subiti dalle societ\u00e0 a partecipazione pubblica non quotate in mercati regolamentati e per quelle quotate con una partecipazione azionaria pubblica superiore al 50%.<\/p>\n<p>La nota sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 26806\/2009 afferm\u00f2 invece che \u201c<em>a<\/em><em>l di fuori delle materie di contabilit\u00e0 pubblica, e quindi anche in tema di responsabilit\u00e0, occorre dunque che la giurisdizione della Corte dei conti abbia il suo fondamento in una specifica disposizione di legge<\/em>\u201d; che \u201cnulla<em> consente di riferire\u201d <\/em>agli amministratori di una societ\u00e0 partecipata,<em> \u201csic et simpliciter, il rapporto di servizio di cui la societ\u00e0 medesima sia parte<\/em>\u201d; che per l\u2019art. 2449 c.c. i componenti degli organi amministrativi e di controllo di nomina pubblica delle societ\u00e0 a partecipazione pubblica \u201c<em>hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall\u2019assemblea<\/em>\u201d;<a href=\"#_ftn14\" name=\"_ftnref14\">[14]<\/a> che \u201c<em>la scelta della pubblica amministrazione di acquisire partecipazioni in societ\u00e0 private implica il suo assoggettamento alle regole della forma giuridica prescelta<\/em>\u201d; che <em>\u201cla responsabilit\u00e0 di detti organi nei confronti della societ\u00e0, dei soci, dei creditori e dei terzi in genere\u201d <\/em>va riconosciuta<em> \u201cnei medesimi termini &#8211; contemplati dagli artt. 2392 e segg. del codice &#8211; in cui tali diverse possibili proiezioni della responsabilit\u00e0 sono configurabili per gli amministratori e per gli organi di controllo di qualsivoglia altra societ\u00e0 privata<\/em>\u201d; che solamente per i danni prodotti \u201c<em>direttamente nei confronti di singoli soci o terzi<\/em>\u201d (art. 2395 c.c.; art. 2476, comma 6, c.c.)<a href=\"#_ftn15\" name=\"_ftnref15\">[15]<\/a> sussiste la giurisdizione della Corte dei conti, peraltro nei limiti previsti dall\u2019art. 16 del d.l. n. 248\/2007 e insieme con la giurisdizione contabile nei confronti \u201c<em>di chi, quale rappresentante dell\u2019ente partecipante o comunque titolare del potere di decidere per esso, abbia colpevolmente trascurato di esercitare i propri diritti di socio ed abbia perci\u00f2 pregiudicato il valore della partecipazione<\/em>\u201d; che <em>\u201cl\u2019esattezza di tale conclusione trova conferma anche nell\u2019impossibilit\u00e0 di realizzare, altrimenti, un soddisfacente coordinamento sistematico tra l\u2019ipotizzata azione di responsabilit\u00e0 dinanzi al giudice contabile e l\u2019esercizio delle surriferite azioni di responsabilit\u00e0 (sociale e dei creditori sociali)\u201d. <\/em><\/p>\n<p>Quest\u2019orientamento \u00e8 stato poi molte volte confermato<a href=\"#_ftn16\" name=\"_ftnref16\">[16]<\/a>.<\/p>\n<p>Peraltro, una \u201c<em>natura sostanziale di ente assimilabile a un\u2019amministrazione pubblica<\/em>\u201d, ai fini della sussistenza della giurisdizione contabile, era stata invece riconosciuta per la RAI,<a href=\"#_ftn17\" name=\"_ftnref17\">[17]<\/a> per l\u2019Ente Nazionale di Assistenza al Volo (ENAV),<a href=\"#_ftn18\" name=\"_ftnref18\">[18]<\/a> per la societ\u00e0 consortile per azioni Expo Challenge 2008 costituita tra la Provincia, Comune e la Camera di Commercio di Trieste,<a href=\"#_ftn19\" name=\"_ftnref19\">[19]<\/a> per l\u2019ANAS,<a href=\"#_ftn20\" name=\"_ftnref20\">[20]<\/a> per la S.C.R. Piemonte s.p.a.<a href=\"#_ftn21\" name=\"_ftnref21\">[21]<\/a>.<\/p>\n<p>Inoltre e soprattutto, era stato pi\u00f9 volte riconosciuta la giurisdizione contabile sui danni \u201c<em>al patrimonio di una societ\u00e0 in house, per tale dovendosi intendere quella costituita da uno o pi\u00f9 enti pubblici per l\u2019esercizio di pubblici servizi, di cui esclusivamente tali enti possano essere soci, che statutariamente esplichi la propria attivit\u00e0 prevalente in favore degli enti partecipanti e la cui gestione sia per statuto assoggettata a forme di controllo analoghe a quello esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici<\/em>\u201d<a href=\"#_ftn22\" name=\"_ftnref22\">[22]<\/a>.<\/p>\n<p>La materia \u00e8 ora disciplinata dal d.lgs. n. 175\/2016 (Testo unico in materia di societ\u00e0 a partecipazione pubblica),<a href=\"#_ftn23\" name=\"_ftnref23\">[23]<\/a> che all\u2019art. 1, comma 3, ha ribadito la collocazione sistematica delle societ\u00e0 a partecipazione pubblica nell\u2019ambito della disciplina privatistica: \u201c<em>per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle societ\u00e0 a partecipazione pubblica le norme sulle societ\u00e0 contenute nel codice civile e in leggi speciali<\/em>\u201d<a href=\"#_ftn24\" name=\"_ftnref24\">[24]<\/a>.<\/p>\n<p>L\u2019art. 12 dello stesso d.lgs. poi dispone:<\/p>\n<p><em>\u201c1. I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle societ\u00e0 partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilit\u00e0 previste dalla disciplina ordinaria delle societ\u00e0 di capitali, salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle societ\u00e0 in house. E\u2019 devoluta alla Corte dei conti, nei limiti della quota di partecipazione pubblica, la giurisdizione sulle controversie in materia di danno erariale di cui al comma 2<\/em> <a href=\"#_ftn25\" name=\"_ftnref25\">[25]<\/a>.<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li><em> Costituisce danno erariale il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell\u2019esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione<\/em>\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"4\">\n<li><strong> Conclusioni<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Ricapitolando e in sintesi, l\u2019interpretazione normativo-giurisprudenziale dell\u2019art. 103, comma 2, della Costituzione non sembra esente da qualche incertezza o contraddizione.<\/p>\n<p>I giudizi di responsabilit\u00e0 amministrativa per danno erariale rientrano nelle \u201c<em>materie di contabilit\u00e0 pubblica<\/em>\u201d, com\u2019era stato per decenni ritenuto dalla Cassazione e dalla stessa Corte costituzionale e viene ora precisato dall\u2019art. 1 del d.lgs. n. 174\/2016? Oppure i giudizi di responsabilit\u00e0 vanno situati \u201c<em>a<\/em><em>l di fuori delle materie di contabilit\u00e0 pubblica\u201d, <\/em>com\u2019\u00e8 stato ritenuto dalla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 26806\/2009, peraltro richiamata da <em>molte<\/em> altre decisioni della stessa Cassazione?<\/p>\n<p>La giurisdizione della Corte dei conti \u00e8 \u201c<em>esclusiva<\/em>\u201d per tutte le \u201c<em>materie di contabilit\u00e0 pubblica<\/em>\u201d? Oppure lo \u00e8 solamente per i giudizi <em>\u201cin unico grado<\/em>\u201d davanti alle \u201c<em>sezioni riunite in speciale composizione\u201d<\/em> richiamati dall\u2019art. 11 del d.lgs. n. 174\/2016 e anche dalla recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 22645\/2016? E in questa seconda ipotesi, indubbiamente confermata da una consolidatissima giurisprudenza della Cassazione (v. <em>supra<\/em> al capitolo 2), qual \u00e8 la ragione di questa diversit\u00e0 tra \u201c<em>materie\u201d<\/em> ugualmente di \u201c<em>contabilit\u00e0 pubblica<\/em>\u201d?<\/p>\n<p>L\u2019unica certezza sembrerebbe l\u2019esclusione del risarcimento del danno al patrimonio delle societ\u00e0 a partecipazione pubblica dalle \u201c<em>materie di contabilit\u00e0 pubblica<\/em>\u201d: una materia peraltro chiaramente demandata alla giurisdizione ordinaria dal codice civile e da altre successive disposizioni di legge (d.l. n. 95\/2012, d.lgs. n. 175\/2016)<a href=\"#_ftn26\" name=\"_ftnref26\">[26]<\/a>.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref1\" name=\"_ftn1\">[1]<\/a> Cass. SS.UU. n. 2616\/1968. Era stato anche affermato che \u201c<em>l\u2019art. 103, 2\u00b0 comma, rappresenta la fonte primaria, diretta ed insieme sufficiente della giurisdizione della corte nelle materie di contabilit\u00e0 pubblica<\/em>\u201d (Cass. SS.UU. n. 363\/1969).<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref2\" name=\"_ftn2\">[2]<\/a> Corte cost. n. 68\/1971.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref3\" name=\"_ftn3\">[3]<\/a> Cos\u00ec, <em>ex aliis,<\/em> Cass. SS.UU. n. 12539\/2011.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref4\" name=\"_ftn4\">[4]<\/a> Cos\u00ec, in particolare, Corte cost. n. 355\/2010.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref5\" name=\"_ftn5\">[5]<\/a> Cass. SS.UU. n. 12539\/2011 cit..<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref6\" name=\"_ftn6\">[6]<\/a> Cass. SS.UU. n. 26086\/2009. In termini identici, v. Cass. SS.UU. n. 20075\/2013.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref7\" name=\"_ftn7\">[7]<\/a> In precedenza, la sentenza delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 2\/2013\/EL aveva affermato che l\u2019art. 3, comma 1, lettera r), del d.l. n. 174\/2012, che aveva introdotto un\u2019ipotesi di \u201c<em>giurisdizione esclusiva della Corte dei conti\u201d <\/em>poteva essere letta come \u201c<em>meramente esemplificativa di una giurisdizione esclusiva della Corte per tutte le delibere del controllo<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>La sentenza n. 6\/2013\/EL aveva poi ripreso l\u2019affermazione, con riferimento alle deliberazioni con le quali<em> \u201cla Sezione regionale di controllo, nel decidere sulla correttezza o meno dei documenti contabili dell\u2019ente locale, assuma una determinazione che comporta dirette e concrete misure negative a carico dell\u2019interessato<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>La sentenza n. 27\/2014\/EL aveva riconosciuto la giurisdizione della Corte sui ricorsi avverso le deliberazioni delle Sezioni regionali di controllo con oggetto la parificazione del rendiconto generale delle Regioni a statuto ordinario, in applicazione dell\u2019art. 1, comma 5, del d.l. n. 174\/2012.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref8\" name=\"_ftn8\"><\/a>La sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 5805\/2014, richiamata anche dalla sentenza n. 22645\/2016,\u00a0 dopo aver rilevato che dalle nuove disposizioni sull\u2019impugnazione delle deliberazioni in materia di piani di riequilibrio e ammissione al fondo di rotazione previste dal d.l. n. 174\/2012 <em>\u201cchiaramente si evince l\u2019intento del legislatore di collegare strettamente, in questa materia, la funzione di controllo della Corte dei conti a quella giurisdizionale ad essa attribuita dal citato art. 103 Cost., comma 3\u201d, <\/em>si era posto il quesito <strong>&#8211; <\/strong>non ritenendo peraltro che fosse necessario darvi gi\u00e0 una risposta <strong>&#8211;<\/strong> se \u201c<em>questo stretto collegamento<\/em>\u201d costituisse in realt\u00e0<em> \u201cespressione di un pi\u00f9 generale ampliamento della funzione giurisdizionale della Corte dei conti: da intendersi ormai estesa all\u2019intera area del controllo successivo che la medesima Corte dei conti esercita sulla gestione finanziaria degli enti locali, ricompresi nella nozione di &lt;finanza pubblica allargata&gt;, se ed in quanto gli atti in cui tale controllo si esplica siano assoggettabili\u201d <\/em>a un<em> \u201csindacato giurisdizionale\u201d. <\/em><\/p>\n<p>[8] Cass. SS.UU. n. 310\/1999, SS.UU. n. 933\/1999, SS.UU. n. 1329\/2000, SS.UU. n. 15288\/2001.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref9\" name=\"_ftn9\">[9]<\/a> Cass. SS.UU. n. 22114\/2014, n. 64\/2014, n. 63\/2014, n. 11\/2012, n. 27092\/2009.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref10\" name=\"_ftn10\">[10]<\/a> Cass. SS.UU. n. 8927\/2014<em>.<\/em><\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref11\" name=\"_ftn11\">[11]<\/a> <em>Ex multis<\/em>, Cass. SS.UU. n. 11\/2012, n. 5848\/2015.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref12\" name=\"_ftn12\">[12]<\/a> V. anche Cass. SS.UU. n. 3351\/2004, n. 10973\/2005, n. 14101\/2006, n. 3367\/2007.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref13\" name=\"_ftn13\">[13]<\/a> In realt\u00e0, mentre nell\u2019ordinanza n. 19667\/2003 l\u2019ente pubblico economico era l\u2019\u201c<em>amministrazione pubblica<\/em>\u201d danneggiata, nell\u2019ordinanza n. 3899\/2004 la societ\u00e0 partecipata e i suoi amministratori erano invece i soggetti danneggianti, in \u201c<em>rapporto di servizio<\/em>\u201d con l\u2019\u201c<em>amministrazione pubblica<\/em>\u201d danneggiata che restava il Comune di Milano.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref14\" name=\"_ftn14\">[14]<\/a> In effetti, secondo la Relazione al codice civile (n. 998), nelle societ\u00e0 a partecipazione pubblica <em>\u201c\u00e8 lo Stato medesimo che si assoggetta alla legge della societ\u00e0 per azioni per assicurare alla propria gestione maggiore snellezza di forme e nuove possibilit\u00e0 realizzatrici; la disciplina comune della societ\u00e0 per azioni deve, pertanto, applicarsi anche alle societ\u00e0 con partecipazione dello Stato o di enti pubblici, senza eccezioni, in quanto norme speciali non dispongano diversamente\u201d<\/em>.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref15\" name=\"_ftn15\">[15]<\/a> Un \u201c<em>tipico esempio<\/em>\u201d viene ravvisato nel \u201c<em>danno all\u2019immagine dell\u2019ente pubblico<\/em>\u201d.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref16\" name=\"_ftn16\">[16]<\/a> <em>Ex aliis<\/em>, Cass. SS.UU nn. 519\/2010, n. 520\/2012, n. 674\/2010, n. 4309\/2010, n. 8429\/2010, n. 16286\/2010, n. 10063\/2011, n. 14655\/2011, n. 14957\/2011, n. 20940\/2011, n. 20941\/2011, n. 23829\/2011, n. 1419\/2012, n. 1420\/2012, n. 3692\/2012, n. 5038\/2013, n. 7374\/2013, n. 8352\/2013, n. 10299\/2013, n. 20075\/2013, n. 71\/2014, n. 3201\/2014, n. 5491\/2014, 15942\/2014, 15943\/2014, 1159\/2015.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref17\" name=\"_ftn17\">[17]<\/a> Cass. SS.UU. n. 27092\/2009. Questo riconoscimento della giurisdizione contabile \u00e8 stato poi \u201csuperato\u201d dall\u2019art. 3 della legge n. 220\/2015, che ha aggiunto al d.lgs. n. 177\/2005 (T.U. della Radiotelevisione) l\u2019art. 49 <em>bis<\/em>, che al primo comma dispone: <em>\u201cL\u2019amministratore delegato e i componenti degli organi di amministrazione e controllo della RAI-Radiotelevisione italiana Spa sono soggetti alle azioni civili di responsabilit\u00e0 previste dalla disciplina ordinaria delle societ\u00e0 di capitali\u201d.<\/em><\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref18\" name=\"_ftn18\">[18]<\/a> Cass. SS.UU. n. 5032\/ 2010.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref19\" name=\"_ftn19\">[19]<\/a> Cass. SS.UU. n. 10063\/2011.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref20\" name=\"_ftn20\">[20]<\/a> Cass. SS.UU. n. 15944\/2014.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref21\" name=\"_ftn21\">[21]<\/a> Cass. SS.UU. n. 24737\/2016. Si tratta di una \u201c<em>centrale di committenza regionale<\/em>\u201d<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref22\" name=\"_ftn22\">[22]<\/a> Cass. SS.UU. n. 26283\/2013; conf. Cass. SS.UU. n. 5491\/2014, n. 7177\/2014, n. 16622\/2014, n. 22608\/2014, n. 22609\/2014, n. 3677\/2015, n. 7293\/2016.<\/p>\n<p>La ricorrenza delle caratteristiche della societ\u00e0 \u201c<em>in house<\/em>\u201d va effettuata \u201c<em>con riguardo alle previsioni contenute nello statuto della societ\u00e0 al momento in cui risale la condotta ipotizzata come illecita e non a quelle, eventualmente differenti, esistenti al momento in cui risulti proposta la domanda di responsabilit\u00e0 del P.G. presso la Corte dei conti<\/em>\u201d. Cos\u00ec Cass. SS.UU. n. 7177\/2014, n. 3677\/2015, n. 5848\/2015, n. 7293\/2016.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref23\" name=\"_ftn23\">[23]<\/a> La sentenza della Corte costituzionale n. 251\/2016 ha dichiarato l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale di alcune disposizioni della legge delega n. 124\/2015 che prevedono, in materie di competenza anche regionale, l\u2019emanazione di decreti delegati solo \u201c<em>previo parere<\/em>\u201d delle Regioni, anzich\u00e9 con la \u201c<em>previa intesa<\/em>\u201d da raggiungere in sede di conferenza Stato-Regioni. E tra queste disposizioni della legge n. 124\/2015, vi \u00e8 anche la delega per una nuova disciplina della \u201c<em>partecipazione azionaria delle amministrazioni pubbliche<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Peraltro, la stessa sentenza n. 251\/2016 ha precisato: \u201c<em>Le pronunce di illegittimit\u00e0 costituzionale, contenute in questa decisione, sono circoscritte alle disposizioni di delegazione della legge n. 124 del 2015, oggetto del ricorso, e non si estendono alle relative disposizioni attuative. Nel caso di impugnazione di tali disposizioni, si dovr\u00e0 accertare l\u2019effettiva lesione delle competenze regionali, anche alla luce delle soluzioni correttive che il Governo riterr\u00e0 di apprestare al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione\u201d.<\/em><\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref24\" name=\"_ftn24\">[24]<\/a> In realt\u00e0, gi\u00e0 l\u2019art. 4, comma 13, del d.l. n. 95\/2012 convertito dalla legge n. 135\/2012 aveva stabilito: \u201c<em>Le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, anche di carattere speciale, in materia di societ\u00e0 a totale o parziale partecipazione pubblica si interpretano nel senso che, per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque la disciplina del codice civile in materia di societ\u00e0 di capitali\u201d.<\/em><\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref25\" name=\"_ftn25\">[25]<\/a> Per la qualificazione di \u201c<em>societ\u00e0 in house\u201d, <\/em>occorre verosimilmente riferirsi all\u2019art. 5 del d.lgs. n. 50\/2016 (Nuovo Codice dei contratti pubblici), che recepisce anche la disciplina dell\u2019\u201d<em>in house providing<\/em>\u201d posta dalle Direttive UE n. 232014, n. 24\/2014 e n. 25\/2014. E\u2019 previsto che le disposizioni sulle concessioni e sugli appalti pubblici del Codice non si applichino \u201c<em>quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l\u2019amministrazione aggiudicatrice o l\u2019ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; b) oltre l\u201980 per cento delle attivit\u00e0 della persona giuridica controllata \u00e8 effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall\u2019amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall\u2019amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi; c) nella persona giuridica controllata non vi \u00e8 alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformit\u00e0 dei trattati, che non esercitano un\u2019influenza determinante sulla persona giuridica controllata<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Va rilevato che per il d.lgs. n. 50\/2016 il \u201c<em>controllo analogo<\/em>\u201d pu\u00f2 anche essere \u201c<em>indiretto\u201d<\/em>, da parte di una persona giuridica diversa dall\u2019amministrazione aggiudicatrice e a sua volta controllata da quest\u2019ultima, o \u201c<em>congiunto<\/em>\u201d, da parte delle amministrazioni o degli enti che aggiudicano il contratto.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref26\" name=\"_ftn26\">[26]<\/a> Peraltro, anche su questo punto non manca forse qualche residua incertezza. Dopo l\u2019entrata in vigore del d.lgs. n. 175\/2016 vanno riservati alla giurisdizione contabile i soli giudizi per il risarcimento dei danni al patrimonio delle societ\u00e0 <em>in house<\/em>, oppure anche quelli alle societ\u00e0 partecipate non provviste di tutti i requisiti per poter essere considerate <em>in house<\/em> ma aventi ugualmente, per usare l\u2019espressione della stessa Cassazione, \u201c<em>natura sostanziale di ente assimilabile a un\u2019amministrazione pubblica<\/em>\u201d? Ma in realt\u00e0, sulla base dell\u2019art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 175\/2016 dovrebbero essere probabilmente riservati alla giurisdizione della Corte dei conti esclusivamente i giudizi sui danni alle societ\u00e0 <em>in house<\/em>. E comunque, potrebbero non essere moltissime le societ\u00e0 che non possono essere considerate <em>in house<\/em> e ci\u00f2 nonostante sono assimilabili di fatto a un\u2019amministrazione pubblica.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La giurisdizione della Corte dei conti nelle materie di contabilit\u00e0 pubblica di Stefano Imperiali, Presidente di sezione della Corte dei conti \u00a0 L\u2019art. 103, comma 2, della Costituzione L\u2019art. 1 del d.lgs. n. 174\/2016, che ha approvato il \u201cnuovo codice della giustizia contabile\u201d, dispone che \u201cla Corte dei conti ha giurisdizione nei giudizi di conto, [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":{"0":"post-1016","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","6":"category-news"},"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1016"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1016"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1016\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1018,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1016\/revisions\/1018"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1016"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1016"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1016"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}