{"id":1056,"date":"2017-04-24T02:17:56","date_gmt":"2017-04-24T00:17:56","guid":{"rendered":"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/?p=1056"},"modified":"2017-04-24T10:21:21","modified_gmt":"2017-04-24T08:21:21","slug":"regole-probatorie-regole-giudizio-nellammissione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/regole-probatorie-regole-giudizio-nellammissione\/","title":{"rendered":"Corte dei conti: regole probatorie e di giudizio."},"content":{"rendered":"<p><strong><a href=\"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/06\/gius2.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-697 alignleft\" src=\"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/06\/gius2-300x150.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"150\" srcset=\"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/06\/gius2-300x150.jpg 300w, https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/06\/gius2.jpg 660w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a>Regole probatorie e regole di giudizio nell\u2019ammissione e valutazione giudiziale degli esiti dell\u2019attivit\u00e0 consultiva e di controllo<a href=\"#_edn1\" name=\"_ednref1\">*<\/a><\/strong><\/p>\n<p>di Fulvio Maria Longavita, <em>Presidente della Sezione di Controllo della Corte dei Conti per la Regione Umbria<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li>-1) Premessa: i rapporti tra funzioni giurisdizionali e funzioni di controllo nelle disposizioni del nuovo codice contabile; -2) I rapporti tra funzioni giurisdizionali e funzioni di controllo della Corte dei conti nel quadro dei valori costituzionali della contabilit\u00e0 pubblica; -3) Regole probatorie e regole di giudizio nel codice di giustizia contabile; -4) Segue: ammissibilit\u00e0 dei mezzi di prova; -5) Segue: regole di valutazione giudiziale delle prove; -6) Le segnalazioni dei magistrati del controllo dei fatti dai quali possono derivare responsabilit\u00e0 erariale, ex art. 52, comma 4, c. giust. cont.; -7) L\u2019ammissione a visto degli atti sottoposti al controllo preventivo di legittimit\u00e0, ex art. 17, comma 30-<em>quater, <\/em>del d.l. n. 78\/2009, convertito dalla l. n. 102\/2009 e s.m.i.; \u00a7-8) I pareri espressi dalla Corte dei conti nell\u2019esercizio della funzione consultiva, ex art. 95, comma 4, c. giust. cont. .<\/li>\n<\/ul>\n<p><!--more--><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li><strong>-1) Premessa: i rapporti tra funzioni giurisdizionali e funzioni di controllo nelle disposizioni del nuovo codice contabile.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Tra le pi\u00f9 importanti novit\u00e0 del codice di giustizia contabile, assumono particolare rilievo le disposizioni che hanno normato i rapporti tra le attivit\u00e0 di controllo e quelle giurisdizionali della Corte dei conti. Esse hanno avuto il merito di aprire nuovi spazi di approfondimento su un tema che sembrava definitivamente sopito, nella visione di una netta separazione ed incomunicabilit\u00e0 delle due principali sfere di intervento della Corte dei conti Italiana, affermatasi dopo la riforma del 1994 (leggi nn.19-20), non propriamente coerente con l\u2019intrinseca unitariet\u00e0 formativa, finalistica ed etico-culturale della Magistratura contabile.<\/p>\n<p>Si tratta di poche regole, rinvenibili negli artt. 52, comma 4; 69, comma 2, 95, comma 4, e 133, comma 1, del codice<a href=\"#_edn2\" name=\"_ednref2\">[1]<\/a>.<\/p>\n<p>Le norme del codice, peraltro, non esauriscono tutte le regole del sistema giuscontabile sui rapporti tra controllo e giurisdizione della Corte dei conti.<\/p>\n<p>L\u2019art. 17, comma 30-<em>quater<\/em>, lettera <strong><em>a)<\/em><\/strong> del d.l. n. 78\/2009 (convertito dalla l. n. 102\/2009 e s.m.i.)<a href=\"#_edn3\" name=\"_ednref3\">[2]<\/a>, infatti, ha integrato il primo periodo del comma 1 dell\u2019art. 1 della l. n. 20\/2014, nel senso di prevedere l\u2019esclusione della gravit\u00e0 della colpa \u201cquando il fatto dannoso tragga origine dall\u2019emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimit\u00e0, limitatamente ai profili presi in considerazione nell\u2019esercizio del controllo\u201d.<\/p>\n<p>Soffermando l\u2019attenzione sulle sole disposizioni del codice che regolano i rapporti tra le funzioni di controllo e quelle giurisdizionali, \u00e8 da dire che esse sono coerenti con i principi ed i criteri direttivi fissati dall\u2019art. 20, comma 2, lettera <strong><em>p)<\/em><\/strong> della legge delega n. 124\/2015<a href=\"#_edn4\" name=\"_ednref4\">[3]<\/a>.<\/p>\n<p>Com\u2019\u00e8 agevole desumere dalle disposizioni della precitata lettera <strong><em>p)<\/em><\/strong> del comma 2 dell\u2019art. 20 della legge di delega, l\u2019intento perseguito dal delegante \u00e8 stato quello di \u201cdisciplinare esplicitamente\u201d i rapporti tra controllo e giurisdizione, sotto il triplice aspetto:<\/p>\n<ol>\n<li>a) delle \u201cconnessioni tra risultanze ed esiti accertativi raggiunti in sede di controllo\u201d con le attivit\u00e0 giurisdizionali della Corte dei conti;<\/li>\n<li>b) della \u201cdocumentazione e [degli] elementi probatori [derivanti dal controllo] producibili in sede di giudizio\u201d;<\/li>\n<li>c) della \u201cidonea considerazione\u201d dei \u201cpareri resi dalla Corte dei conti [\u2026] ai fini della valutazione della effettiva sussistenza dell\u2019elemento soggettivo [\u2026] e del nesso di causalit\u00e0\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<p>La \u201crelazione illustrativa\u201d al codice, peraltro, d\u00e0 anche conto delle implicazioni costituzionali della materia relativa ai rapporti tra attivit\u00e0 di controllo ed attivit\u00e0 giurisdizionale della Corte dei conti, rilevanti per la corretta attuazione della delega. A tal fine, si sofferma sulle considerazioni espresse in proposito dalla Corte costituzionale nella nota sent. n. 29\/1995<a href=\"#_edn5\" name=\"_ednref5\">[4]<\/a>, evidenziando gli ambiti entro i quali i predetti rapporti sono stati ritenuti compatibili con l\u2019autonoma previsione costituzionale della funzione di controllo (ex art. 100 Carta Cost.) e della funzione giurisdizionale nelle materie di contabilit\u00e0 (ex successivo art. 103)<a href=\"#_edn6\" name=\"_ednref6\">[5]<\/a>.<\/p>\n<p>La \u201crelazione illustrativa\u201d al codice riporta correttamente il pensiero del Giudice delle Leggi, teso \u2013 da un lato \u2013 a riaffermare l\u2019 \u201cincontestabile\u201d potere-dovere del magistrato del controllo di segnalare alla Procura erariale i danni accertati nell\u2019esercizio delle sue funzioni (coerente con il carattere unitario della Magistratura contabile) e \u2013 dall\u2019altro lato \u2013 a prevenire possibili violazioni dei fondamentali \u201cdiritti di difesa\u201d, comprimibili dalla utilizzabilit\u00e0 diretta, nel giudizio di responsabilit\u00e0 erariale, delle \u201cnotizie [e] dati acquisiti\u201d mediante il \u201ccontrollo sulla gestione\u201d.<\/p>\n<p>Di qui, corrispondentemente, le previsioni del codice di:<\/p>\n<ol>\n<li>a) porre uno specifico \u201conere\u201d, in capo al magistrato del controllo, di segnalare i fatti \u201cdai quali possono derivare responsabilit\u00e0 erariali\u201d, ex art. 52, c. 4;<\/li>\n<li>b) indicare le norme generali sul dispiegarsi dell\u2019onere probatorio tra le parti e nei rapporti con il giudice, conformi ai principi costituzionali della inviolabilit\u00e0 del diritto di difesa (ex art. 24 Cost.) e del giusto processo (ex art. 111Cost), con apposite disposizioni che regolano, da un lato, l\u2019 \u201cattivit\u00e0 istruttoria del P.M.\u201d (artt. 55-65) e della parte privata (art. 71-72) nella fase \u201cpre-processuale\u201d e, dall\u2019altro lato, i poteri del Giudice di \u201cammissione\u201d, \u201cassunzione\u201d e \u201cvalutazione\u201d dei mezzi di prova, nella fase processuale (ex artt. 94-99);<\/li>\n<li>c) valorizzare i \u201cpareri resi dalla Corte dei conti\u201d, ai fini dell\u2019esclusione dell\u2019elemento psicologico e\/o del nesso di causalit\u00e0 (artt. 95, c.4, e 69, c. 2).<\/li>\n<\/ol>\n<p>Da notare che, proprio al fine di dare concretezza ed effettivit\u00e0 al diritto di difesa della parte privata, l\u2019art. 71, comma 5, c. giust. cont. ha previsto specifiche forme di intervento della Procura regionale a sostegno delle iniziative istruttorie del convenuto, contro le inerzie e gli ostacoli eventualmente frapposti all\u2019acquisizione di atti e documenti.<\/p>\n<p>La \u201crelazione illustrativa\u201d, nell\u2019esprimere \u201cil punto di equilibrio del rapporto tra esiti del controllo, specie del controllo di gestione, e la loro osmosi all\u2019interno o all\u2019origine del giudizio di responsabilit\u00e0\u201d, sembra quasi ripetere gli orientamenti della Corte Costituzionale (ex sent. n. 29\/1995) chiarendo che:<\/p>\n<ol start=\"8\">\n<li>a) i fatti oggetto di segnalazione \u201cpossono ben costituire una notizia di danno specifica e concreta, [ai sensi dell\u2019] art. 51, comma 2, ove consistenti in informazioni circostanziate e non riferibili a fatti ipotetici o indifferenziati\u201d (v. paragrafo 8.1 della relazione);<\/li>\n<li>b) essi, tuttavia, \u201cnon possono mai assumere il valore di prova di un danno erariale, che cos\u00ec giungerebbe gi\u00e0 precostituita all\u2019interno del giudizio di responsabilit\u00e0\u201d (v. ancora paragrafo 8.1 della relazione);<\/li>\n<li>c) tali fatti, al contrario, \u201cdevono essere sempre dimostrati e scrutinati solo e soltanto all\u2019interno del giudizio\u201d (v. un\u2019ultima volta il paragrafo 8.1 della relazione illustrativa al codice).<\/li>\n<\/ol>\n<p>Le disposizioni del codice di giustizia contabile dunque, in punto di regole di ammissione e valutazione delle prove nel giudizio di responsabilit\u00e0 erariale, consentono di articolare una trattazione separata dei rapporti tra controllo e giurisdizione della Corte dei conti, incentrata \u2013 da un lato \u2013 sull\u2019 \u201conere di segnalazione dei fatti dai quali possono derivare responsabilit\u00e0\u201d e \u2013 dall\u2019altro \u2013 sulle forme concrete del distribuirsi dell\u2019onere probatorio tra le parti, con particolare riguardo all\u2019ammissione a visto dei provvedimenti sottoposti a controllo preventivo di legittimit\u00e0 ed ai \u201cpareri della Corte dei conti\u201d.<\/p>\n<p>Prima di analizzare tali aspetti, un punto di ulteriore riflessione, nel quadro dei valori costituzionali dei rapporti tra controllo e giurisdizione della Corte dei conti, \u00e8 offerto dalla sentenza n. 235\/2015 della Corte Costituzionale.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li><strong>-2) I rapporti tra funzioni giurisdizionali e funzioni di controllo<\/strong> <strong>della Corte dei conti nel quadro dei valori costituzionali della contabilit\u00e0 pubblica.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Con la sent. n. 235\/2015, la Corte Costituzionale ha arricchito il quadro valutativo sui rapporti tra controllo e giurisdizione.<\/p>\n<p>La predetta sentenza, nel richiamare e confermare gli orientamenti gi\u00e0 espressi dalla Corte Costituzionale con la sent. n. 29\/1995, ha anzitutto chiarito come essi, in quanto volti \u201cad assicurare il rispetto del principio del contraddittorio\u201d, valgono non solo per il c.d. \u201ccontrollo collaborativo\u201d (espressamente considerato nella sent. n. 29\/1995), ma \u201canche per le notizie o i dati acquisiti dalla magistratura contabile nell\u2019esercizio di qualsivoglia funzione di controllo\u201d (v. paragrafo 11 della sent. n. 235\/2015).<\/p>\n<p>In secondo luogo, la sentenza in rassegna ha posto il problema di come qualificare la \u201cnota di trasmissione\u201d, con la quale i magistrati del controllo comunicano alle Procure regionali gli atti identificativi di una possibile responsabilit\u00e0 erariale.<\/p>\n<p>Escluso che la suddetta nota possa essere attratta nell\u2019area della giurisdizione, essendo funzionalmente volta a legittimare soltanto una possibile (e del tutto eventuale) attivit\u00e0 istruttoria della Procura erariale (al pari di una qualsiasi altra <em>notitia damni<\/em>), resta da stabilire se essa costituisca una \u201cprosecuzione dell\u2019attivit\u00e0 di controllo\u201d o non sia piuttosto un atto di natura diversa, espressivo della generale cointestazione di funzioni giurisdizionali e di controllo alla Corte dei conti.<\/p>\n<p>La sentenza in riferimento non risolve espressamente il problema e offre indicazioni non propriamente univoche in proposito. Da un lato, infatti, evidenzia come fosse stato \u201clo stesso ente ricorrente [ossia la Regione che aveva adito la Corte medesima] a riconoscere che l\u2019 obbligo di segnalazione discende dai principi generali e grava sulle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, laddove emergano fatti idonei a evidenziare una responsabilit\u00e0 contabile\u201d, con ci\u00f2 lasciando intendere che il predetto \u201cobbligo\u201d si connette alla funzione del controllo in senso del tutto generale, comprensiva dell\u2019ancor pi\u00f9 lata (ed informale) attivit\u00e0 di \u201cvigilanza\u201d, da sempre intestata agli organi di controllo della Corte dei conti<a href=\"#_edn7\" name=\"_ednref7\">[6]<\/a>. Dall\u2019altro lato, per\u00f2, ha annullato la menzionata nota di comunicazione nel rilievo che \u201cla segnalazione alla Procura contabile trae[va] origine da un\u2019attivit\u00e0 di controllo [\u2026] travolta dalla sentenza n. 130 del 2014<a href=\"#_edn8\" name=\"_ednref8\">[7]<\/a>\u201d della stessa Corte Costituzionale, da ritenere perci\u00f2 \u201c<em>illegittima ex tunc<\/em>\u201d (v. ancora paragrafo 11 della sent. n. 235\/2015), con ci\u00f2 lasciando intendere che il ripetuto \u201cobbligo\u201d va ancorato alle specifiche funzioni di controllo, solo se regolarmente esercitate.<\/p>\n<p>Il codice di giustizia contabile, sembra aver operato una scelta che va nel primo senso (dovere di segnalazione, in base ai principi generali del sistema), ponendo un \u201conere\u201d e non un \u201cobbligo\u201d di comunicazione dei \u201cfatti dai quali possano derivare responsabilit\u00e0 erariale\u201d, che si incardina direttamente sui \u201cmagistrati della Corte\u201d addetti al controllo e non sulle \u201cSezioni\u201d o sugli \u201cUffici\u201d di assegnazione.<\/p>\n<p>La scelta del codice appare coerente con il disegno generale del Costituente di affidare ad un medesimo organo magistratuale, nelle materie della contabilit\u00e0 pubblica, sia le funzioni di controllo che quelle giurisdizionali, ma con una diversa angolazione valutativa<a href=\"#_edn9\" name=\"_ednref9\">[8]<\/a>.<\/p>\n<p>Da una siffatta, diversa angolazione promanano le ulteriori diversit\u00e0 (strutturali, funzionali e teleologiche) delle due funzioni a confronto e, di conseguenza, il limitato valore d\u2019attribuire alle segnalazioni dei magistrati contabili dei fatti che potrebbero ingenerare responsabilit\u00e0 erariale, nei loro contenuti intellettivo-valutativi, solamente quale \u201c<em>notitia damni<\/em>\u201d. I fatti in discorso, in sostanza, vanno verificati dalle parti nell\u2019eventuale, successivo giudizio di responsabilit\u00e0, in posizione di \u201cparit\u00e0\u201d tra loro, mediante apposito \u201ccontraddittorio\u201d e nel rispetto del \u201cgiusto processo, previsto dall\u2019art. 111, comma 1, della Costituzione\u201d (v., testualmente, art. 4 c. giust. cont.).<\/p>\n<p>Le funzioni di controllo della Corte dei conti, nel loro complesso, per espresso dettato costituzionale hanno come punto di rilevanza ermeneutico gli \u201catti\u201d e le \u201cgestioni\u201d pubbliche, impersonalmente intese, nella loro dimensione oggettiva (v. art. 100), laddove la giurisdizione ha come suo punto di rilevanza ermeneutico la condotta personale di chi ha agito per l\u2019Ente, adottando in concreto gli atti amministrativi e\/o gestori imputabili all\u2019Ente stesso (ex art. 103 Cost.).<\/p>\n<p>La valutazione piena e completa dell\u2019agire pubblico, legata soprattutto ai riflessi interni del \u201c<em>buon andamento<\/em>\u201d dell\u2019Amministrazione, ex art. 97 Cost.<a href=\"#_edn10\" name=\"_ednref10\">[9]<\/a>, dunque, passa necessariamente dalla duplice verifica dei profili oggettivi dell\u2019agire pubblico stesso (per atti adottati e gestione realizzata), di competenza degli organi di controllo, e di quelli soggettivi, relativi all\u2019amministratore o al dipendente pubblico che ha agito per l\u2019Ente (legati anche al suo stato psicologico), di competenza degli organi della giurisdizione.<\/p>\n<p>In questo senso, controllo e giurisdizione sono funzioni che esprimono entrambe consistenti profili collaborativi per l\u2019Ente (impersonalmente inteso) per il quale vengono esercitate, in rapporto di reciproca complementariet\u00e0 tra loro. Secondo il chiaro disegno costituzionale (artt. 100 e 103 Cost.), infatti, l\u2019una verifica il rispetto delle norme di coordinamento della finanza pubblica e cerca di prevenire possibili sprechi di risorse pubbliche, magari legati a semplici inefficienze o diseconomie, e l\u2019altra tenta di recuperare le perdite, comunque verificatesi, ancorandone l\u2019addebito ai soli fatti commessi con dolo o colpa grave, ed assicura l\u2019effettivit\u00e0 dei vincoli e dei limiti di spesa per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica<a href=\"#_edn11\" name=\"_ednref11\">[10]<\/a>.<\/p>\n<p>La rinnovata visione del \u201c<em>buon andamento amministrativo<\/em>\u201d, maturata anche a seguito delle note modifiche costituzionali (v. l. n.1\/2012), come bene-valore della comunit\u00e0 che si raccorda ai prelievi tributari (ex art. 53 Cost.), collega il \u201c<em>buon andamento<\/em>\u201d stesso all\u2019 \u201c<em>equilibrio dei bilanci<\/em>\u201d, alla \u201c<em>sostenibilit\u00e0 del debito pubblico<\/em>\u201d ed al \u201c<em>coordinamento della finanza pubblica<\/em>\u201d, quali suoi presupposti fondamentali, ovvero quali premesse essenziali dell\u2019agire pubblicomma<\/p>\n<p>Una simile, nuova concezione del \u201c<em>buon andamento amministrativo<\/em>\u201d, ha anche aiutato a meglio comprendere e delimitare il campo di intervento delle Sezioni di controllo, portandolo fino al blocco dei \u201cprogrammi di spesa\u201d e al c.d. \u201cdissesto guidato\u201d, con riferimento: 1) al \u201crispetto degli obiettivi annuali del patto di stabilit\u00e0 interno\u201d<a href=\"#_edn12\" name=\"_ednref12\">[11]<\/a>; 2) all\u2019 \u201cosservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall\u2019art. 119 [\u2026] della Costituzione\u201d, 3) alla \u201csostenibilit\u00e0 dell\u2019indebitamento\u201d e 4) all\u2019assenza di \u201cirregolarit\u00e0 suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti\u201d, ex art. 148-bis TUEL, introdotto dall\u2019art. 3, comma 1, lett. <em>e<\/em>) del d.l. n. 174\/2012 e s.m.i.<\/p>\n<p>E\u2019 interessante notare come tutti i profili ora menzionati (rispetto del pareggio di bilancio, limiti all\u2019indebitamento, ecc.) siano assistiti, oltre che dalle \u201cmisure correttive\u201d di controllo, anche da specifiche misure sanzionatorie, l\u2019applicazione delle quali ultime \u00e8 riservata alle Sezioni Giurisdizionali Territoriali della Corte dei conti, per il tramite delle Procure Regionali presso le Sezioni medesime<a href=\"#_edn13\" name=\"_ednref13\">[12]<\/a>.<\/p>\n<p>L\u2019onere di comunicazione previsto dall\u2019art. 52, comma 4, c. giust. cont., impone \u2013 come anticipato al precedente paragrafo \u2013 un\u2019attenta valutazione, in sede di controllo, dei <u>fatti<\/u> ai quali il sistema collega forme di responsabilit\u00e0 erariale di tipo sanzionatorio, cos\u00ec come del resto \u00e8 ormai certa la compatibilit\u00e0 con i principi ed i valori della Costituzione anche dei controlli della Corte dei conti ai quali l\u2019ordinamento annette \u201cmisure correttive\u201d (ex precitato art. 148-bis, nonch\u00e9 art. 1, c. 7, del d.l. n.174\/2012, convertito dalla l. 213\/2012).<\/p>\n<p>Simili controlli, a carattere essenzialmente \u201ccoercitivo\u201d<a href=\"#_edn14\" name=\"_ednref14\">[13]<\/a>, sono ontologicamente lontani dall\u2019archetipo del controllo \u201ccollaborativo\u201d, considerato dal Giudice delle Leggi nella sent. n. 29\/1995, ed appaiono non irrazionali proprio per i beni-valori tutelati.\u00a0 Secondo la Corte costituzionale, infatti: \u201cessi comportano una [evidente] limitazione dell\u2019autonomia degli enti [\u2026] che tuttavia si giustifica in forza del diverso interesse alla legalit\u00e0 costituzionale-finanziaria e alla tutela dell\u2019unit\u00e0 economica della Repubblica, perseguito [\u2026] in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost., anche in considerazione delle esigenze di rispetto dei vincoli posti dal diritto dell\u2019Unione europea\u201d<a href=\"#_edn15\" name=\"_ednref15\">[14]<\/a>. Tanto, in linea anche con la posizione di terziet\u00e0 della Corte dei conti nell\u2019espletamento delle funzioni di controllo (v. Corte Cost. sent. n. 64\/2005 e n.60\/2013), in quanto esercitate \u201ca servizio dello <em>Stato-comunit\u00e0<\/em>\u201d (v. Corte Cost. sentenze n. 29\/1995 e n. 470\/1997), quale garante del rispetto dell\u2019 \u201cequilibrio unitario della finanza pubblica complessiva\u201d, riferibile anche alle \u201cRegioni e [alle] Province ad autonomia differenziata\u201d (v. Corte Cost. sent. n. 425\/2004).<\/p>\n<p>Trattasi di principi richiamati e confermati dalla Corte Costituzionale anche con la sent. n. 267\/2006, oltre che con le pi\u00f9 recenti sentenze n. 60\/2013 e n. 40\/2014.<\/p>\n<p>D\u2019altro canto, la maggiore incidenza dei poteri di controllo della Corte dei conti ha determinato nuove aperture sulla giustiziabilit\u00e0 dei relativi atti, non solo con riferimento alle deliberazioni sui rendiconti dei gruppi consiliari regionali (v. paragrafo 6.3.9.8. della sent. n. 39\/2014 e paragrafo 3 della sent. n. 263\/2014 della Corte Cost.<a href=\"#_edn16\" name=\"_ednref16\">[15]<\/a>), ma con (potenziale) riferimento anche a tutte le altre \u201cpronunce delle sezioni regionali della Corte dei conti che possono ledere situazioni giuridiche soggettive degli enti\u201d. La Corte Costituzionale ha chiaramente espresso il proprio convincimento in proposito, nel senso che, nei confronti di simili pronunce, \u201cnon pu\u00f2 essere esclusa la garanzia della tutela dinnanzi al giudice, assicurata dal fondamentale principio dell\u2019art. 24 Cost.\u201d, cos\u00ec che \u201cresta in discussione non gi\u00e0 l\u2019<em>an<\/em>, ma soltanto il <em>quomodo <\/em>di tale tutela\u201d <a href=\"#_edn17\" name=\"_ednref17\">[16]<\/a><\/p>\n<p>Coerentemente, il nuovo codice di giustizia contabile, all\u2019art. 11, comma 6, lettera <strong><em>e)<\/em>,<\/strong> reca una disposizione d\u2019apertura verso una competenza generale delle Sezioni Riunite in Speciale composizione a conoscere delle \u201cimpugnazioni conseguenti alle deliberazioni delle Sezioni Regionali di Controllo nelle materie di contabilit\u00e0 pubblica\u201d, che potrebbe anche non avere bisogno di altra <em>interpositio<\/em>.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong>-3) Regole probatorie e regole di giudizio nel codice di giustizia contabile.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>I rapporti tra attivit\u00e0 di controllo ed attivit\u00e0 giurisdizionale della Corte dei conti, nei termini esaminati finora, pongono la necessit\u00e0 di individuare i principi e le regole generali del sistema probatorio nei giudizi di responsabilit\u00e0 erariale, fissate dal codice di giustizia contabile, anche al fine di verificare se esse subiscono deroghe per gli atti che promanano dal controllo.<\/p>\n<p>Il sistema probatorio del giudizio di responsabilit\u00e0 erariale \u00e8 regolato dalle disposizioni del Capo IV del Tit. III della Parte II del codice, dalle quali emergono chiare indicazioni sia sui \u201cmezzi\u201d ammissibili (art. 94) che sulle regole fondamentali per la loro \u201cdisponibilit\u00e0\u201d, \u201cassunzione\u201d e \u201cvalutazione\u201d (artt. 95-96 e 99), con specifico riferimento anche alla \u201cconsulenza tecnica d\u2019ufficio\u201d (v. art. 97) ed alla \u201cprova per testimoni\u201d (v. art. 99).<\/p>\n<p>Venendo, anzitutto, ai \u201cmezzi di prova\u201d ammissibili, \u00e8 da dire che il codice \u2013 in coerenza con la normativa previgente \u2013 ha limitato molto il ricorso alle c.d. \u201cprove legali\u201d, ed ha espressamente escluso sia l\u2019 \u201cinterrogatorio formale\u201d (ex art. 230 cpc) che il \u201cgiuramento\u201d (ex art. 2736 cc e 233 e ss. cpc), tenuto anche conto della loro scarsa, reale capacit\u00e0 operativa nel giudizio di responsabilit\u00e0 erariale, caratterizzato dalla presenza del P.M. (v. art. 94, comma 4).<\/p>\n<p>Le prove legali, nel rinvio dinamico operato dal codice ai \u201cmezzi di prova previsti dal codice di procedura civile\u201d, restano pertanto circoscritte al solo \u201catto pubblico\u201d (ex art. 2699 cc) e alle \u201cpresunzioni legali\u201d (ex artt. 2727-2728 cc), ove concretamente rinvenibili \u2013 queste ultime \u2013 nelle materie nelle quali si \u00e8 verificato l\u2019illecito amministrativo-contabile<a href=\"#_edn18\" name=\"_ednref18\">[17]<\/a>.<\/p>\n<p>Nel giudizio di responsabilit\u00e0 erariale, invero, assume valore preponderante la prova da \u201catto pubblico\u201d, in ragione del rapporto di servizio che lega il convenuto alla P.A., dal quale promanano gli atti che asseverano i fatti dedotti in giudizio.<\/p>\n<p>Il codice ha ribadito il potere giudiziale di acquisire dall\u2019amministrazione pubblica \u201cle informazioni scritte relative ad atti e documenti che siano nella disponibilit\u00e0 dell\u2019amministrazione stessa\u201d (art. 94, comma 2), al quale si correla il potere di \u201cispezioni, riproduzioni meccaniche [ed] esperimenti\u201d (ex art. 258 cpc), esercitabile anche nel giudizio in discorso, in forza del citato art. 94, comma 4.<\/p>\n<p>Al limitato spazio operativo della \u201cprova legale\u201d, fa da riscontro il ben pi\u00f9 ampio margine di utilizzabilit\u00e0 delle c.d. \u201cprove libere\u201d: delle prove, cio\u00e8, valutabili \u201cliberamente\u201d dal giudice, in quanto rimesse al \u201csuo prudente apprezzamento\u201d, ex art. 116 cpc.<\/p>\n<p>Il codice, ha espressamente enunciato la regola generale del \u201cprudente apprezzamento\u201d nella valutazione dei mezzi di prova (ex art. 95, comma 3, c. gius. cont.), sebbene fosse applicato anche prima, ex art. 26 del r.d. n.1038\/1926.<\/p>\n<p>In questa ottica, il giudice oltre a \u201cprocedere, in qualunque stato e grado [\u2026] all\u2019interrogatorio non formale del convenuto\u201d, pu\u00f2 avvalersi sia di \u201cpresunzioni semplici\u201d (v. art. 2729 cc) che di prove c.d. \u201catipiche\u201d o \u201cinnominate\u201d <a href=\"#_edn19\" name=\"_ednref19\">[18]<\/a>.<\/p>\n<p>Come chiarito dalla giurisprudenza, le \u201cprove atipiche\u201d, sono quelle non espressamente previste da alcuna norma, ma comunque ammissibili. Secondo la Corte di Cassazione, infatti, manca una \u201cnorma di chiusura sulla tassativit\u00e0 dei mezzi di prova\u201d (v. Cass. civ. sez. II n. 1593\/2017), cos\u00ec che le \u201cprove atipiche\u201d sono rimesse, nella loro concreta ammissibilit\u00e0 e valutabilit\u00e0, alla discrezionalit\u00e0 del giudice e concorrono \u2013 insieme a tutte le altre \u2013 al suo \u201clibero convincimento\u201d, da esprimere con motivazione adeguata e pertinente su tutti gli aspetti del giudizio, ivi compresi quelli attinenti all\u2019 \u201cuso\u201d delle prove in discorso (v. Cass. civ. Sez. II n. 3642\/2004).<\/p>\n<p>Sebbene \u201craccolte fuori dal processo\u201d, le prove atipiche non violano il \u201cprincipio del contraddittorio, [che] si instaura [proprio] con la [loro] produzione in giudizio\u201d (cfr. Cass. civ. Sez. I n.17392\/2015).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li><strong>-4) Segue: ammissibilit\u00e0 dei mezzi di prova.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Esaurito l\u2019esame dei mezzi di prova previsti dal codice di giustizia contabile, \u00e8 da dire, quanto alle regole sulla loro ammissibilit\u00e0, che il codice stesso ha segnato un ulteriore e \u2013 secondo la dottrina \u2013 \u201cdefinitivo distacco dal potere sindacatorio\u201d del Giudice, che ha storicamente caratterizzato il giudizio erariale di danno<a href=\"#_edn20\" name=\"_ednref20\">[19]<\/a>.<\/p>\n<p>In effetti, il codice, ha valorizzato il principio opposto, ossia quello della piena \u201cdisponibilit\u00e0 delle prove\u201d (v. art. 95, comma1), alla stregua del quale: \u201cil giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti\u201d (ex art. 115 cpc) ed indicate nell\u2019atto di citazione (ex art. 86, comma 2, c. giust. cont.) e nella memoria di costituzione in giudizio (ex art. 90, comma 2, c. giust. cont.) .<\/p>\n<p>Lo stesso principio di \u201cnon contestazione\u201d, per il quale il Giudice pu\u00f2 porre a fondamento della decisione anche i \u201cfatti non specificamente contestati dalle parti costituite\u201d (ex art. 95, comma, 1 c. giust. cont.), \u00e8 espressione del principio dispositivo delle prove.<\/p>\n<p>E\u2019 evidente che in tale accezione il principio di disponibilit\u00e0 della prova attiene al profilo giuridico della manifestazione della volont\u00e0 della parte interessata di volersi avvalere della prova e completa il pi\u00f9 generale principio della piena \u201ccorrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato\u201d (ex art. 112), cos\u00ec che il Giudice non solo non pu\u00f2 pronunciare <em>ultra o extra petita, <\/em>ma deve anche decidere <em>iuxta alligata et probata.<\/em><\/p>\n<p>Nel codice di giustizia contabile, per\u00f2, il principio di \u201cdisponibilit\u00e0\u201d delle prove assume anche un significato diverso, attinente alla disponibilit\u00e0 fisica della prova e, quindi, alla materiale possibilit\u00e0 di versarla in atti.<\/p>\n<p>Da questo punto di vista, l\u2019 \u201conere della prova\u201d (ex art. 2697 cc) si coniuga con la sua materiale \u201cdisponibilit\u00e0\u201d e, dunque, con la concreta possibilit\u00e0 di produrla in giudizio (v. art. 94, comma 1, c. giust. cont.).<\/p>\n<p>In questa seconda accezione, la \u201cdisponibilit\u00e0 della prova\u201d si configura come canone applicativo del fondamentale principio della \u201cprossimit\u00e0 o vicinanza alla prova, [\u2026] declinato secondo il principio di derivazione comunitaria di non eccessiva difficolt\u00e0 di esercizio del relativo diritto\u201d<a href=\"#_edn21\" name=\"_ednref21\">[20]<\/a> e consente interventi del Giudice volti ad agevolare la produzione in giudizio delle prove allegate, ma non potute versare dalle parti.<\/p>\n<p>In questo limitato senso, il codice di giustizia contabile ammette l\u2019esercizio del \u201cpotere sindacatorio\u201d del Giudice. E ci\u00f2, sia con riferimento al potere di chiedere alla P.A. \u201cle informazioni scritte relative ad atti e documenti che siano nella disponibilit\u00e0 dell\u2019amministrazione [e] che [il Giudice] ritiene necessario acquisire al processo\u201d (ex art. 94, comma 2, c. giust. cont.), sia con riferimento all\u2019ordine di esibizione e produzione di atti e documenti alla parte che ne ha la disponibilit\u00e0 (ex art. 94, c. 1, c. giust. cont.) e sia, infine, con riferimento alle varie forme di \u201cispezioni\u201d, \u201criproduzioni\u201d ed \u201cesperimenti\u201d, previste dal codice di rito comune (ex artt. 258 e ss. cpc), estensibili \u2013 come anticipato \u2013 al giudizio di responsabilit\u00e0 erariale (ex art. 94, comma 4, c. giust. cont.).<\/p>\n<p>Il codice, invero, prevede anche ulteriori poteri di intervento \u201cd\u2019ufficio\u201d del giudice, come per le consulenze tecniche (v. art. 94, comma 1, ed art. 97 c. giust. cont.), ma trattasi di poteri che non alterano l\u2019equilibrato esplicarsi del principio di piena disponibilit\u00e0 delle prove tra le parti, in quanto funzionalmente volti pur sempre alla miglior comprensione dei fatti allegati dalle parti medesime.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong>-5) Segue: regole di valutazione giudiziale delle prove .<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Venendo ad esaminare, da ultimo, le norme del codice che si occupano della \u201cvalutazione\u201d delle prove, \u00e8 da dire che esse esplicitano nel giudizio di responsabilit\u00e0 erariale le regole generali, alla stregua delle quali il Giudice decide:<\/p>\n<ol>\n<li>a) \u201csecondo diritto e quando la legge lo consente secondo equit\u00e0\u201d;<\/li>\n<li>b) nel perimetro segnato dalle domande e dalle eccezioni delle parti, in base alle prove da esse stesse allegate (v. art. 95, comma 1, c. giust. cont.).<\/li>\n<\/ol>\n<p>Le regole generali sull\u2019onere della prova, che in sede istruttoria-dibattimentale orienta e conforma la condotta processuale delle parti nella difesa delle loro contrapposte posizioni di diritto, in sede decisoria orienta e conforma i poteri valutativi del Giudice nel definire la causa <em>secundum ius,<\/em> in base alle prove versate in atti dalle parti stesse.<\/p>\n<p>Va da s\u00e9 che i fatti \u201cche rientrano nella comune esperienza\u201d, sono sottratti all\u2019onere dispositivo della prova e possono essere valutate liberamente dal giudice, insieme alle prove in atti, indipendentemente da ogni allegazione di parte (art. 94, comma 2).<\/p>\n<p>Nelle norme sulla valutazione delle prove, il codice esplicita \u2013 come detto \u2013 la regola del \u201clibero convincimento del giudice\u201d, ovvero della loro ponderazione secondo \u201cil suo prudente apprezzamento\u201d (art. 95, comma3), ma ne comprime la portata con riferimento ai \u201cpareri resi dalla Corte dei conti [\u2026], ai fini della valutazione della effettiva sussistenza dell\u2019elemento soggettivo [\u2026] e del nesso di causalit\u00e0\u201d (art. 95, comma 4). Il reale valore applicativo delle appena menzionate disposizioni (dell\u2019art. 95, comma 4), quale regola speciale di valutazione della prova dell\u2019elemento psicologico e\/o del nesso di causalit\u00e0 nel giudizio di responsabilit\u00e0 erariale, emerge da una lettura comparata delle disposizioni stesse con quelle che, nella fase conclusiva dell\u2019istruttoria della Procura regionale, impongono l\u2019archiviazione per assenza di colpa grave, \u201cquando l\u2019azione amministrativa si \u00e8 conformata al parere reso dalla Corte dei conti in via consultiva, in sede di controllo e in favore degli enti locali, nel rispetto dei presupposti generali [per il suo] rilascio\u201d, ex art. 69, comma 2, c. giust. cont.(v. successivo paragrafo 8).<\/p>\n<p>Nel contesto delle regole probatorie applicabili al giudizio di responsabilit\u00e0 erariale, dunque, meritano una trattazione pi\u00f9 approfondita gli atti che promanano dalle Sezioni di controllo della Corte dei conti, per verificare la loro reale portata asseverativa dei fatti accertati in tale sede, con riferimento sia all\u2019oggettiva sussistenza di un eventuale illecito, per il quale \u00e8 stato previsto l\u2019 \u201conere di segnalazione\u201d da parte dei magistrati assegnati alle predette Sezioni (ex art. 52 c. giust. cont.), sia alla carenza della colpa grave, legata all\u2019esito positivo del controllo preventivo di legittimit\u00e0 (ex art. 17, comma 30-<em>quater<\/em>, lettera <strong><em>a<\/em><\/strong> del d.l. n. 78\/2009 e s.m.i.), e sia alla carenza dell\u2019elemento soggettivo e\/o del nesso di causalit\u00e0, legati ai pareri resi dalle ripetute Sezioni di controllo (ex artt. 69, comma 2, e 95, comma 4, c. giust. cont.).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li><strong>-6) Le segnalazioni dei magistrati del controllo dei fatti dai quali possono derivare responsabilit\u00e0 erariale, ex art. 52, comma 4, c. giust. cont.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Nel prevedere lo specifico onere dei magistrati del controllo di comunicare alle \u201ccompetenti procure regionali i fatti dai quali possono derivare responsabilit\u00e0 erariali che emergono dall\u2019esercizio delle [loro] funzioni\u201d, l\u2019art. 52 , comma 2, c. giust. cont. pone sullo stesso piano, senza distinzioni di sorta, i <u>fatti<\/u> riscontrati nell\u2019espletamento di tali funzioni e le <u>valutazioni<\/u> operate su di essi dai predetti magistrati.<\/p>\n<p>\u00c8 da precisare per\u00f2, secondo quanto chiarito nel precedente paragrafo 1), che il valore d\u2019attribuire alle menzionate segnalazioni \u00e8 quello proprio di una <em>notitia damni<\/em>, ex art. 51, c. 2, c. giust. cont. . Esse legittimano le eventuali iniziative istruttorie della Procura, semprech\u00e9 rivestano i caratteri della \u201cconcretezza\u201d e della \u201cspecificit\u00e0\u201d (nei sensi chiariti dalle SS.RR. in sede giurisdizionale, con la sent. n. 12-QM\/2012, oggi recepiti dal comma 2 del precitato art. 51), ma non vincolano n\u00e9 l\u2019inquirente n\u00e9 il giudicante sui profili oggettivi e soggettivi dell\u2019illecito in esse considerate.<\/p>\n<p>Una simile conclusione \u00e8 in linea con il diverso punto di rilevanza ermeneutico che caratterizza l\u2019attribuzione costituzionale alla Corte dei conti sia delle funzioni di controllo, volte alla verifica della legittimit\u00e0 degli atti ed alla corretta e sana gestione delle risorse pubbliche, sia delle funzioni giurisdizionali, volte all\u2019accertamento di eventuali responsabilit\u00e0 di chi ha agito per l\u2019Ente.<\/p>\n<p>Escluso, dunque, che le comunicazioni dei magistrati del controllo dei \u201c<u>fatti<\/u> dai quali possa derivare responsabilit\u00e0 erariale\u201d vincolino l\u2019area della giurisdizione per le <u>valutazioni<\/u> in esse contenute, resta da vedere se e quale valore probatorio abbiano, nel giudizio di responsabilit\u00e0, gli atti, i documenti e gli altri elementi istruttori acquisiti nell\u2019esercizio delle funzioni di controllo, dai quali emergono i fatti segnalati, ai sensi del citato art. 52, comma 4, c. giust. cont. .<\/p>\n<p>Dalle norme del codice, valutate separatamente ed in comparazione tra loro, oltre che in rapporto ai valori costituzionali sull\u2019assetto organizzativo-operativo della Corte dei conti, non emergono elementi per escludere l\u2019ammissibilit\u00e0 nel giudizio di responsabilit\u00e0 di simili atti e documenti<a href=\"#_edn22\" name=\"_ednref22\">[21]<\/a>.<\/p>\n<p>L\u2019\u201conere di segnalazione\u201d previsto dal ripetuto art. 52, comma 4, del resto, \u00e8 espressione del pi\u00f9 generale rapporto di complementarit\u00e0 che intercorre tra le funzioni di controllo e quelle giurisdizionali, assegnate al medesimo corpo magistratuale, ed avvalora l\u2019idea della compatibilit\u00e0 in sede giurisdizionale dei mezzi di prova raccolti nell\u2019attivit\u00e0 di controllo, secondo i noti canoni di giustificatezza e ragionevolezza, ex art. 3 Cost. (v. precedente paragrafo 2).<\/p>\n<p>N\u00e9 varrebbe opporre, per una diversa conclusione, il carattere esclusivo dell\u2019istruttoria dell\u2019azione erariale assegnata al PM contabile, oggi regolata dal codice ed espressa da provvedimenti adeguatamente motivati, sanzionati da nullit\u00e0 in ipotesi di \u201comessa o apparente motivazione\u201d (ex art. 65 c. giust. cont.), anche quando si limitano alla semplice acquisizione di atti e documenti<a href=\"#_edn23\" name=\"_ednref23\">[22]<\/a> (v artt. 58 e 59 c. giust. cont.).<\/p>\n<p>Nella trama normativa del codice, infatti, l\u2019esclusivit\u00e0 dell\u2019istruttoria del P.M. contabile va necessariamente coordinata con l\u2019 \u201conere di segnalazione\u201d che grava sui magistrati del controllo (ex art. 52, c.4, c. giust. cont.), in rapporto al quale (onere) l\u2019allegazione degli elementi probatori dei fatti che possono ingenerare responsabilit\u00e0 erariale ne costituisce una semplice estensione.<\/p>\n<p>In altri termini, il cennato onere di segnalazione dei \u201cfatti dai quali possano derivare responsabilit\u00e0 erariali\u201d ricomprende logicamente anche l\u2019 onere di \u201callegazione\u201d delle prove dei fatti segnalati, cos\u00ec come acquisite con l\u2019attivit\u00e0 di controllo.<\/p>\n<p>Del resto, una siffatta allegazione non comprime le istanze di garanzia che si pongono alla base delle norme che regolano l\u2019esercizio del potere istruttorio della Procura, atteso che il controllo della Corte dei conti ha carattere \u201cterzo e neutrale\u201d (v. Corte Cost. sent. n. 64\/2005 e n.60\/2013) ed \u00e8 esercitato \u201ca servizio dello <em>Stato-comunit\u00e0<\/em>\u201d (v. Corte Cost. sentenze n. 29\/1995, n. 470\/1997, n. 267\/2006 e n. 40\/2014), per l\u2019 \u201cequilibrio unitario della finanza pubblica complessiva\u201d (v. Corte Cost. sent. n. 425\/2004 e sent. n. 60\/2013), come chiarito nel precedente paragrafo 2).<\/p>\n<p>N\u00e9, sotto altro (ma correlato) profilo di garanzia, l\u2019allegazione degli atti acquisiti in sede di controllo comprime i diritti di difesa del convenuto. Gli atti allegati dai magistrati del controllo, infatti, devono essere inseriti nel \u201cfascicolo istruttorio\u201d della Procura, al pari delle altre prove raccolte dalla Procura medesima, e da tale fascicolo \u201cil destinatario dell\u2019invito a dedurre ha diritto [\u2026] di estrarre copia\u201d, per le proprie \u201cattivit\u00e0 pre-processuali di parte\u201d (ex art. 71 c. giust. cont.).\u00a0 Su di essi, perci\u00f2, si instaura un regolare contraddittorio, prima ancora della citazione, che segna l\u2019inizio del giudizio.<\/p>\n<p>Cos\u00ec argomentata l\u2019utilizzabilit\u00e0 nell\u2019area della giurisdizione delle prove raccolte in sede di controllo sui fatti segnalati alla Procura, quanto al loro valore, \u00e8 da dire che il codice non offre argomenti per limitarne l\u2019assoggettabilit\u00e0 alle medesime regole generali di valutazione stabilite per le altre prove, versate in atti direttamente dalla Procura o dalla parte privata.\u00a0 Valgono per esse, dunque, le medesime regole generali di valutazione ed anche per esse si dovr\u00e0 distinguere le \u201cprove legali\u201d dalle \u201cprove libere\u201d, nelle quali ultime si collocano le \u201cprove atipiche\u201d (v. precedente paragrafo 3).<\/p>\n<p>Gli atti pubblici acquisiti nell\u2019esercizio di una delle varie forme di controllo che il sistema consente oggi di enucleare (di \u201clegittimit\u00e0\u201d, di \u201cgestione\u201d, \u201ccoercitivo\u201d, \u201ccontrollo-referto\u201d, sui rendiconti dei gruppi consiliari o di altro genere ancora), pertanto, avranno il valore loro assegnato dall\u2019art. 2700 cc., indipendentemente dall\u2019attivit\u00e0 di relativa acquisizione<a href=\"#_edn24\" name=\"_ednref24\">[23]<\/a>. Le altre prove raccolte anch\u2019esse in sede di controllo, invece, avranno il valore \u201cindiziario\u201d proprio delle c.d. \u201cprove libere\u201d, e segnatamente di quelle \u201catipiche\u201d, nelle quali vanno inquadrate la maggior parte di esse.<\/p>\n<p>Nell\u2019indicato rapporto di completamento dell\u2019 \u201conere di segnalazione\u201d, previsto dall\u2019art. 52, comma 4, c. giust. cont., l\u2019\u201conere di allegazione\u201d ha un suo intrinseco valore funzionale, sia per la responsabilit\u00e0 erariale risarcitoria che per quella sanzionatoria.\u00a0 Per quest\u2019ultima, anzi, esprime un valore di raccordo con l\u2019attivit\u00e0 giurisdizionale ancora pi\u00f9 consistente e rilevante, rispetto a quello che realizza nella responsabilit\u00e0 erariale di tipo risarcitorio, ove si consideri che il P.M. contabile pu\u00f2 agire \u201csu segnalazione della Corte nell\u2019esercizio delle sue funzioni [\u2026] di controllo\u201d (v. art. 133, comma 1, c. giust. cont.) e che dovrebbe essere proprio questa l\u2019ipotesi ordinaria di attivazione della Procura nella responsabilit\u00e0 erariale a base sanzionatoria.<\/p>\n<p>L\u2019attivit\u00e0 di verifica dell\u2019organizzazione e della gestione degli enti su cui la Corte esercita il controllo, invero, costituisce il \u201cterreno\u201d di emersione dei predetti illeciti, come evidenziato dalla dottrina<a href=\"#_edn25\" name=\"_ednref25\">[24]<\/a>.<\/p>\n<p>Le misure sanzionatorie sono rinvenibili in ognuno dei tre ambiti in cui si pu\u00f2 idealmente articolare la complessa e variegata attivit\u00e0 di controllo delle Sezioni territoriali della Corte di conti, enucleabili dall\u2019art. 7, comma 7, della l. n\u00b0131\/2003 e dall\u2019art. 1, commi 166 e ss. della l. n\u00b0266\/2005, concernenti \u2013 nella loro pi\u00f9 intrinseca consistenza \u2013 la verifica del:<\/p>\n<ol>\n<li>a) \u201crispetto del patto di stabilit\u00e0 interno e dei vincoli derivanti dall\u2019appartenenza dell\u2019Italia all\u2019U.E.\u201d, oggi sostituito dal saldo del pareggio di bilancio<a href=\"#_edn26\" name=\"_ednref26\">[25]<\/a>;<\/li>\n<li>b) rispetto dei canoni di \u201csana gestione\u201d, con particolare riferimento a quello del ricorso all\u2019indebitamento solo per le spese di investimento, ex art. 119, ultimo comma, Cost.;<\/li>\n<li>c) \u201cfunzionamento dei controlli interni\u201d (ex art. 148 TUEL).<\/li>\n<\/ol>\n<p>In tutti questi ambiti, il legislatore ha assegnato alle Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti il potere (giurisdizionale) di applicare le sanzioni, nelle forme processuali ora previste dagli artt. 133-136 comma giust. cont..<\/p>\n<p>La rilevazione dei fatti dai quali desumere l\u2019illecito \u00e8 concretamente operata, per\u00f2, dalle Sezioni di controllo, mediante l\u2019ordinaria attivit\u00e0 di verifica dei dati contabili ed amministrativi, desumibili dai bilanci, dai rendiconti e dagli altri documenti predisposti dagli enti controllati, tra i quali quelli relativi alla compilazione dei questionari elaborati dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, nel quadro delle \u201clinee guida\u201d per le relazioni di cui agli artt. 166 e ss. della l. n. 266\/2005, ovvero per quelle sulla legittimit\u00e0 e regolarit\u00e0 delle gestioni e sul funzionamento dei controlli interni (ex art. 148 TUEL), ovvero ancora per le relazioni di fine mandato (ex art. 1-bis, comma 2-3, del d.l. n. 174\/2012, convertito dalla l. n. 213\/2012<a href=\"#_edn27\" name=\"_ednref27\">[26]<\/a>.<\/p>\n<p>In pratica, sono proprio i magistrati del controllo che rilevano l\u2019illecito da sanzionare e, una volta rilevato, hanno (ora) l\u2019onere di segnalarlo alla Procura Regionale, che poi agisce innanzi alla competente Sezione giurisdizionale.<\/p>\n<p>Trattasi, giova ribadirlo, di mera \u201csegnalazione\u201d che, sebbene rechi con s\u00e9 anche un complementare \u201conere di allegazione\u201d della prova dei fatti segnalati, non vincola in alcun modo i magistrati dell\u2019area giurisdizionale (inquirenti e giudicanti), relativamente ai processi logico-valutativi che hanno indotto i magistrati del controllo ad ipotizzare una possibile forma di responsabilit\u00e0 erariale.<\/p>\n<p>Da notare che nel rito per l\u2019accertamento della responsabilit\u00e0 sanzionatoria, le allegazioni documentali dei magistrati del controllo possono anche esaurire la base istruttoria dell\u2019azione della Procura. Il disegno che si intravede nelle norme del codice che regolano il rito speciale della responsabilit\u00e0 sanzionatoria (artt. 133-136 c. giust. cont.), infatti, \u00e8 di grande semplificazione. In primo grado si prevede una indefettibile fase monocratica del giudizio, ispirata a celerit\u00e0 e snellezza di forme, priva di approfondimenti istruttori (artt. 133-134 c. giust. cont.), che si potranno avere nella fase successiva, del tutto eventuale, della \u201copposizione\u201d innanzi al Collegio (artt.135-136 c. giust. cont.).<\/p>\n<p>In conclusione, le segnalazioni operate dai magistrati del controllo, esplicano una delicata funzione di raccordo tra gli esiti negativi del controllo stesso e le possibili azioni di responsabilit\u00e0 erariali esercitabili, ma le valutazioni sulla concreta azionabilit\u00e0 della pretesa erariale sono rimesse alla competenza esclusiva della Procura, cos\u00ec come l\u2019accertamento della fondatezza (o meno) della pretesa stessa \u00e8 rimessa alla esclusiva competenza valutativa degli organi giudicanti.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li><strong>-7) L\u2019ammissione a visto degli atti sottoposti al controllo preventivo di legittimit\u00e0, ex art. 17, comma 30-<em>quater <\/em>del d.l. n. 78\/2009, convertito dalla l. n. 102\/2009 e s.m.i.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>In continuit\u00e0 logica con il tema del raccordo degli esiti del controllo con l\u2019esercizio delle funzioni giurisdizionali, ma in senso opposto all\u2019esaminato \u201conere di segnalazione\u201d dei fatti che possono ingenerare responsabilit\u00e0 erariale, si pone la regola dell\u2019esonero da responsabilit\u00e0 per gli atti ammessi a visto nell\u2019esercizio del controllo preventivo di legittimit\u00e0, ex art. 17, comma 30-<em>quater<\/em>, del d.l. n.78\/2009, convertito dalla l. n.102\/2009 e s.m.i.<\/p>\n<p>Il precitato art. 17, comma 30-<em>quater<\/em> ha ribaltato il canone storico della indifferenza della responsabilit\u00e0 erariale alla registrazione degli atti amministrativi, per i quali la responsabilit\u00e0 stessa \u201cnon [veniva] mai meno [\u2026] per effetto della registrazione e del visto della Corte\u201d (v. art. 27 del r.d. n. 1214\/1934 e, in senso conforme, art. 81, comma 2, del r.d. n. 2440\/1923.<\/p>\n<p>Le disposizioni del ripetuto art. 17, comma 30-<em>quater, <\/em>peraltro, ancorano la carenza di responsabilit\u00e0 alla mancanza di colpa grave ed affidano all\u2019esito positivo del controllo preventivo di legittimit\u00e0 il valore di prova legale della carenza della colpa grave stessa, \u201cquando il fatto dannoso tragga origine dall\u2019emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimit\u00e0, limitatamente ai profili presi in considerazione nell\u2019esercizio del [medesimo] controllo\u201d.<\/p>\n<p>Com\u2019\u00e8 agevole desumere dal tenore letterale della norma, l\u2019esimente soggettiva si collega ad un \u201cfatto dannoso\u201d che tragga origine dall\u2019atto registrato.<\/p>\n<p>La carenza della colpa grave, dunque, insiste su una condotta dannosa successiva all\u2019adozione dell\u2019atto, posta in essere dopo la sua registrazione, che fa affidamento proprio sull\u2019ammissione a visto dell\u2019atto stesso, sotto il profilo della sua legittimit\u00e0, attestata dall\u2019esito favorevole del controllo della Corte dei conti.<\/p>\n<p>Esaminando gli atti che l\u2019art. 3 della l. n. 20\/1994 prevede siano sottoposti al controllo preventivo di legittimit\u00e0 della Corte dei conti \u00e8 possibile individuarne e distinguerne alcuni che sono privi di capacit\u00e0 lesiva intrinseca, come gli \u201catti normativi a rilevanza esterna\u201d e quelli \u201cgenerali attuativi di norme comunitarie\u201d (ex lettera <em>c<\/em>), ed altri invece che di per se stessi possono ledere il patrimonio pubblico o i beni-valori della contabilit\u00e0 pubblica, presidiati da sanzioni pecuniarie, come gli \u201catti e contratti concernenti studi e consulenze\u201d (ex lettera <em>f-ter<\/em>) .<\/p>\n<p>L\u2019esonero da responsabilit\u00e0 per \u201ccarenza di colpa grave\u201d ha un suo concreto spazio operativo soltanto per i fatti che danno attuazione agli atti non immediatamente lesivi dei beni-valori della contabilit\u00e0 o del patrimonio pubblico, ai quali la registrazione della Corte dei conti conferisce efficacia, cos\u00ec da ingenerare un errore scusabile sulla legittimit\u00e0 dell\u2019atto stesso in chi lo ha eseguito. \u00c8 proprio nella scusabilit\u00e0 di un simile errore che si individua l\u2019efficacia esimente dell\u2019ammissione a visto e, dunque, la mancanza della colpa stessa.<\/p>\n<p>Per gli atti \u201cauto-esecutivi\u201d immediatamente lesivi del patrimonio pubblico o dei beni-valori della contabilit\u00e0 pubblica, invece, la registrazione della Corte non incide in alcun modo sulla colpa di chi li ha adottati, atteso che l\u2019attivit\u00e0 di \u201cemanazione\u201d degli atti stessi si \u00e8 conclusa ben prima della loro ammissione a visto e perci\u00f2 non ne \u00e8 stata influenzata in alcun modo.<\/p>\n<p>In coerenza con una interpretazione letterale delle disposizioni dell\u2019art. 17, comma 30-<em>quater<\/em>, si dovrebbe dunque sostenere che per gli atti \u201cauto-esecutivi\u201d non valga l\u2019esimente soggettiva della carenza della colpa grave, che si lega alla registrazione della Corte dei conti.<\/p>\n<p>Se per\u00f2, allargando l\u2019ambito interpretativo, si dovesse considerare lo spirito della norma nel suo complesso, allora si potrebbe anche sostenere che la registrazione degli atti in discorso fa ugualmente venire meno la responsabilit\u00e0 di chi li ha adottati, ma per un profilo diverso dalla carenza della colpa grave, magari legato alla valenza causale dell\u2019ammissione a visto, quale condizione di efficacia di tali atti (ex art. 41, comma 2, cp), ovvero al valore sanante dell\u2019illegittimit\u00e0 degli atti stessi.<\/p>\n<p>Il valore legale della presunzione della carenza della colpa grave che si lega all\u2019ammissione a visto, dovrebbe comunque restare circoscritta alle sole fattispecie nelle quali \u00e8 materialmente ipotizzabile la rilevanza dell\u2019errore scusabile, ingenerato dall\u2019ammissione a visto medesimo, nel senso dianzi indicato. Per gli altri casi, invece, l\u2019ammissione a visto avrebbe il pi\u00f9 limitato valore di una presunzione \u201csemplice\u201d di carenza di responsabilit\u00e0, superabile (anche solo in parte) con gli altri mezzi di prova in atti.<\/p>\n<p>Analogamente, la norma parrebbe non ricomprendere nell\u2019esimente da \u201cammissione a visto\u201d gli illeciti contabili a base sanzionatoria, data l\u2019assenza in essi del danno. L\u2019art. 17, comma 30-<em>quater,<\/em> infatti, espressamente correla la carenza della \u201ccolpa grave\u201d agli illeciti da \u201cfatto dannoso\u201d e, quindi, agli illeciti a base risarcitoria soltanto.<\/p>\n<p>Una interpretazione coerente con lo spirito e la <em>ratio<\/em> della norma, tuttavia, induce a ritenere che l\u2019esimente in discorso si applichi anche agli illeciti a base sanzionatoria. E ci\u00f2, sia con riferimento agli atti \u201cauto-esecutivi\u201d, per i quali l\u2019esimente rileva \u2013 come anticipato \u2013 sotto il profilo della legittimit\u00e0 dell\u2019atto e\/o della limitazione del nesso di causalit\u00e0, sia con riferimento agli atti non \u201cauto-esecutivi\u201d (generali, normativi, di programmazione, ecc.), per i quali essa pu\u00f2 emergere nella sua vera portata soggettiva di esonero dalla \u201ccolpa grave\u201d. Anche nell\u2019illecito contabile sanzionato con misure pecuniarie, infatti, rileva l\u2019elemento psicologico, nell\u2019entit\u00e0 fissata di volta in volta dalle disposizioni che ne delineano il precetto, secondo il principio di tipicit\u00e0 che caratterizza tale illecito, ex art. 23 Cost.<a href=\"#_edn28\" name=\"_ednref28\">[27]<\/a>.<\/p>\n<p>Ad ogni buon conto, la registrazione della Corte esonera da responsabilit\u00e0 \u201climitatamente ai profili presi in considerazione nell\u2019esercizio del controllo\u201d, come espressamente stabilito dall\u2019art. 17, comma 30-<em>quater<\/em> pi\u00f9 volte citato.<\/p>\n<p>La norma ha operato una puntualizzazione opportuna, sul piano della chiarezza, ma superflua sul piano logico, essendo del tutto ovvio che i profili per i quali opera l\u2019esimente non possono essere che quelli \u201cpresi in considerazione nell\u2019esercizio del controllo\u201d.<\/p>\n<p>\u00c8 da precisare, per\u00f2, che i \u201cprofili\u201d da considerare nel controllo preventivo di legittimit\u00e0 non sono soltanto quelli estrinseci, della \u201clegittimit\u00e0 formale\u201d, alla stregua dei quali il controllo stesso \u00e8 stato storicamente esercitato. Essi ricomprendono ormai anche gli aspetti della \u201clegittimit\u00e0 sostanziale\u201d, correlati alla \u201cefficacia, efficienza ed economicit\u00e0 dell\u2019azione amministrativa\u201d (ex art. 1 della l. n. 241\/1990)<a href=\"#_edn29\" name=\"_ednref29\">[28]<\/a>, ai quali si aggiungono quelli della \u201clegalit\u00e0 finanziaria\u201d<a href=\"#_edn30\" name=\"_ednref30\">[29]<\/a>, coessenziali all\u2019agire pubblico, costituiti dalla salvaguardia degli equilibri di bilancio e della sostenibilit\u00e0 del debito, oltre che della destinazione dei mutui alle sole spese di investimento (ex artt. 8l, 97 e 119 Cost.).<\/p>\n<p>Il riscontro della corrispondenza dell\u2019atto ai cennati parametri di legittimit\u00e0 (formale e sostanziale), peraltro, opera diversamente, a seconda della natura dell\u2019atto da esaminare.<\/p>\n<p>Relativamente agli atti \u201cauto-esecutivi\u201d ed immediatamente lesivi dei beni-valori della contabilit\u00e0 pubblica e\/o del patrimonio pubblico, l\u2019esimente dell\u2019ammissione a visto per i \u201cprofili presi in considerazione\u201d, in quanto strettamente connessi agli effetti \u201ctipici\u201d dell\u2019atto esaminato, impone il loro immediato, completo esame, in corrispondenza all\u2019altrettanta immediata efficacia degli atti stessi. Simili atti offrono margini di \u201criserva di controllo\u201d e di ulteriori valutazioni molto ristretti, cos\u00ec che la loro ammissione a visto \u2013 sul piano generale \u2013 pone una presunzione (semplice) di esonero da responsabilit\u00e0 in maniera pressoch\u00e9 automatica.<\/p>\n<p>Per gli atti che, invece, necessitano di una successiva condotta attuativa e per i quali \u00e8 anche difficile coglierne subito tutte le possibili implicazioni future, ben possono essere indicati i profili specifici di ammissione a visto, limitando ad essi soltanto la positiva valutazione del controllo e la relativa presunzione (legale) di carenza di colpa.<\/p>\n<p>Nello spirito di chiarezza e collaborazione istituzionale che si pone a base delle relazioni di controllo della Corte dei conti potrebbero essere valorizzate, a tal fine, i tradizionali \u201crilievi a vuoto\u201d, o forme equivalenti, che consentono di rendere ostensive le ragioni di ammissione a visto di atti non perfettamente aderenti agli indicati parametri di legittimit\u00e0 al momento del controllo, ma suscettibili di rientrarvi al verificarsi di situazioni prevedibilmente prossime, affidate nella loro concreta verifica alle responsabili determinazioni dell\u2019Amministrazione.<\/p>\n<p>In particolare, per gli atti generali e\/o di durata, come quelli di \u201cprogrammazione\u201d (ex lettera <em>c <\/em>dell\u2019art. 3, comma 1, della l. n. 20\/1994), o che impartiscono \u201cdirettive generali per l\u2019indirizzo e per lo svolgimento dell\u2019azione amministrativa\u201d (ex lettera b del precitato art. 3, comma 1), la delimitazione dei profili considerati per l\u2019ammissione a visto, da parte dell\u2019ufficio di controllo, aiuta a comprendere meglio gli effetti esimenti del positivo esercizio delle relative funzioni.<\/p>\n<p>Le eventuali questioni che dovessero insorgere in sede giurisdizionale sulla esatta delimitazione dei \u201cprofili presi in considerazione nell\u2019esercizio del controllo\u201d, ai quali ancorare gli effetti dell\u2019ammissione a visto, andranno risolte con l\u2019acquisizione degli atti del controllo medesimo, quali mezzi istruttori prevalenti, se non esclusivi dello specifico aspetto in contestazione. Trattasi di acquisizione che pu\u00f2 essere disposta anche su iniziativa del giudice, qualora gli atti del controllo non fossero stati allegati dalla parte che vi ha interesse, per carenza della loro (materiale) disponibilit\u00e0.<\/p>\n<p>L\u2019art. 17, comma 30-<em>quater<\/em> del d.l. n. 78\/2009 e s.m.i., invero, non stabilisce alcun onere di allegazione di parte, a differenza dell\u2019art. 95, comma 4, c. giust. cont. che sembra ancorare la valutabilit\u00e0 dei pareri della Corte dei conti alla loro produzione in giudizio (v. successivo paragrafo 8).<\/p>\n<p>\u00c8 da chiarire che la parte che pu\u00f2 avere interesse alla produzione degli atti del controllo non \u00e8 necessariamente il convenuto, che ovviamente si avvale dell\u2019esito positivo del controllo stesso. Anche la Procura, infatti, pu\u00f2 vantare un interesse analogo, soprattutto nei casi di esito negativo del controllo con esecuzione del provvedimento non ammesso a visto. Ipotesi del genere, anzi, potrebbero anche aggravare la posizione del convenuto, per gli aspetti della maggiore consistenza dell\u2019elemento psicologico, ovviamente sempre nei limiti dei \u201cprofili presi in considerazione nell\u2019esercizio controllo\u201d<a href=\"#_edn31\" name=\"_ednref31\">[30]<\/a>.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li><strong>-8) I pareri espressi dalla Corte dei conti nell\u2019esercizio della funzione consultiva, ex art. 95, comma 4, c. giust. cont. .<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>L\u2019esame delle regole probatorie sull\u2019ammissione e valutazione giudiziale degli esiti dell\u2019attivit\u00e0 delle Sezioni di controllo della Corte dei conti porta, infine, ad esaminare le disposizioni del codice di giustizia contabile che riconoscono una particolare rilevanza ai \u201cpareri resi dalla Corte [stessa] in via consultiva, in sede di controllo e in favore degli enti locali\u201d, ex art. 95, comma 4.<\/p>\n<p>La norma, nella estrema precisione con cui individua i predetti pareri, sembra riferirsi esclusivamente a quelli espressi dalle Sezioni regionali di controllo, ai sensi dell\u2019art. art. 7, comma 8, delle legge 5 giugno 2003 n. 131<a href=\"#_edn32\" name=\"_ednref32\">[31]<\/a>.<\/p>\n<p>\u00c8 per\u00f2 da ricordare che, recentemente, l\u2019art. 10-<em>bis<\/em> del d.l. 24 giugno 2016, n.113 (convertito dalla l. 7 agosto 2016, n. 160) ha modificato il citato art. 7, comma 8, nel senso di attribuire anche alla Sezione delle Autonomie una propria funzione consultiva \u201cdiretta\u201d, a richiesta della \u201cConferenza delle Regioni e delle Province autonome\u201d, nonch\u00e9 della \u201cConferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative\u201d e delle \u201ccomponenti rappresentative dei Comuni, delle Province e delle citt\u00e0 Metropolitane\u201d<a href=\"#_edn33\" name=\"_ednref33\">[32]<\/a>.<\/p>\n<p>Gi\u00e0 prima della modifica, tuttavia, la Sezione delle Autonomie poteva esprimere pareri in \u201cmateria di contabilit\u00e0\u201d, ex art. 7, comma 8, della l. n. 131\/2003, in maniera \u201cindiretta\u201d, ossia su deferimento della Sezione regionale di controllo, destinataria della richiesta di parere, nell\u2019esercizio della sua funzione nomofilattica, ex art. 6, comma 4, del d.l. n. 174\/2012 (convertito dalla l. n. 213\/2012) e s.m.i., salvo l\u2019intervento delle Sezioni Riunite in sede di controllo, \u201cnei casi riconosciuti dal Presidente della Corte dei conti di eccezionale rilevanza, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, ovvero qualora si [fosse trattato] di applicazione di norma che coinvolg[eva] l\u2019attivit\u00e0 delle Sezioni Centrali di controllo\u201d (v. ancora art. 6, comma 4, del d.l. n. 174\/2012 e s.m.i.).<\/p>\n<p>La Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 32-INPR\/2016, ha ricondotto nella generale funzione nomofilattica anche la recente attribuzione consultiva, di cui al precitato art. 10-<em>bis<\/em> del d.l. n.113\/2016, con la precisazione che \u201centrambe le novit\u00e0 normative\u201d che caratterizzano la cennata attribuzione consultiva, ossia \u201cl\u2019ampliamento delle competenze della Sezione Autonomie e la legittimazione riconosciuta alle associazioni rappresentative\u201d tendono a \u201cmoderare il numero delle richieste di parere in sede regionale ed a limitare i casi di difformit\u00e0 di indirizzo tra le Sezioni\u201d.<\/p>\n<p>In questa ottica, la Sezione delle Autonomie ha anche evidenziato come \u201cle richieste di parere presentate a norma dell\u2019art. 10-<em>bis <\/em>[vadano comunque] sottoposte all\u2019esame preventivo del Presidente della Corte [\u2026] per le valutazioni di competenza, in ordine alla eventuale eccezionale rilevanza del caso, ai fini del coordinamento della finanza pubblica ovvero alla necessit\u00e0 di applicazione, nella fattispecie, di norme che coinvolgono l&#8217;attivit\u00e0 delle Sezioni centrali di controllo\u201d, cos\u00ec da rimettere eventualmente la pronuncia alle Sezioni Riunite in sede di controllo, ex precitato art. 6, comma 4, del d.l. n. 174\/2012 e s.m.i. .<\/p>\n<p>Il concreto assetto operativo della funzione consultiva di cui all\u2019art. 7, comma 8, della l. n. 131\/2003, pertanto, si esprime mediante pareri che possono essere resi sia dalle Sezioni regionali di controllo, sia dalla Sezione delle Autonomie e sia dalle Sezioni Riunite in sede di controllo, con riferimento \u2013 relativamente a queste ultime due Sezioni \u2013 a richieste di parere rivolte direttamente dalle rappresentative indicate nel ripetuto art. 10-<em>bis<\/em> del d.l. n.113\/2016, oppure indirettamente, su deferimento della Sezione regionale di controllo, prima destinataria della richiesta di parere.<\/p>\n<p>Per tutti i pareri in discorso, valgono le medesime regole di valutazione, fissate dal comma 4 dell\u2019art. 95 c. giust. cont., alla stregua delle quali il Giudice \u00e8 tenuto a considerare tali pareri, \u201cai fini [dell\u2019accertamento] della effettiva sussistenza dell\u2019elemento soggettivo e del nesso di causalit\u00e0, ove prodotti in causa, [\u2026] nel rispetto dei presupposti generali per i loro rilascio\u201d.<\/p>\n<p>Ad una prima lettura, la norma potrebbe anche non apparire necessaria, se non addirittura contraria ad alcune fondamentali regole generali di acquisizione e valutazione dei mezzi di prova.<\/p>\n<p>Sotto quest\u2019ultimo aspetto, \u00e8 da dire che la maggior parte dei pareri delle Sezioni della Corte dei conti (soprattutto se resi in via nomofilattica) hanno ampia diffusione e sono noti ai magistrati dell\u2019area giurisdizionale della Corte medesima, indipendentemente da una qualsivoglia allegazione di parte. Essi, spesso, contribuiscono a formare il corredo valoriale, culturale e tecnico-scentifico della specifica materia di contabilit\u00e0 pubblica nella quale vengono resi.\u00a0 E\u2019 evidente, quindi, che possono anche non essere \u201cprodotti in causa\u201d e ci\u00f2 non di meno essere valutati autonomamente dal Giudice della responsabilit\u00e0 erariale, per definire la controversia, come \u201cnozioni di fatto [di] comune esperienza\u201d (ex art. 95, comma 2, c. giust. cont.), se non come bagaglio di conoscenza propria del Giudice degli orientamenti giuridici rilevanti nella materia dedotta in giudizio (<em>iura novit curia<\/em>).<\/p>\n<p>Analogamente, non sembra necessaria neanche l\u2019indicazione rivolta al Giudice di valutare tra gli elementi di prova (\u201cIl Giudice [\u2026] considera\u201d) i pi\u00f9 volte menzionati pareri, atteso che egli \u00e8 comunque tenuto a considerare tutte le prove in atti per la definizione della controversia, secondo il valore loro proprio, e dunque anche i pareri in discorso (v. precedenti paragrafi 3-5).<\/p>\n<p>Le disposizioni dell\u2019art. 95, comma 4, c. giust. cont. acquistano, invece, una loro concreta e specifica rilevanza, nel contesto delle regole di valutazione delle prove nel giudizio di responsabilit\u00e0 erariale, se lette insieme a quelle del precedente art. 69, comma 2, c. giust. cont., le quali impongono al P.M. contabile di disporre \u201cl\u2019archiviazione, per assenza di colpa grave, quando l\u2019azione amministrativa si \u00e8 conformata al parere reso dalla Corte dei conti [\u2026] nel rispetto dei presupposti generali per il [suo] rilascio\u201d.<\/p>\n<p>La lettura coordinata delle disposizioni dei due richiamati articoli, in realt\u00e0, lascia intravedere una forma di esonero da responsabilit\u00e0 tipizzata, che si realizza quando \u201cl\u2019azione amministrativa\u201d, produttiva di danno o lesiva dei beni-valori della contabilit\u00e0 pubblica, sia stata posta in essere in conformit\u00e0 ad un parere della Corte dei conti.<\/p>\n<p>In casi del genere, elementari canoni di ragionevolezza (ex art. 3 Cost.) escludono la responsabilit\u00e0 di chi ha agito, in quanto determinato, causalmente o almeno psicologicamente, da un parere di organo (collegiale) magistratuale.<\/p>\n<p>Le disposizioni dei richiamati articoli 95, comma 4, e 69, comma 2, hanno il pregio di enunciare chiaramente una regola di esonero da responsabilit\u00e0, comunque presente ed operante \u2013 da sempre \u2013 nelle diverse sensibilit\u00e0 della Corte dei conti, in quanto corrispondente a canoni valutativi dell\u2019agire pubblico aderenti a parametri di normalit\u00e0, ovvero all<em>\u2019id quod plerumque accidit.<\/em><\/p>\n<p>\u00c8 peraltro evidente che l\u2019efficacia esimente della causa giustificativa di responsabilit\u00e0 in riferimento, presuppone una piena adesione della condotta lesiva al parere reso dalla Corte dei conti.<\/p>\n<p>Di qui, la duplice, ovvia considerazione che, a fini esimenti:<\/p>\n<ol>\n<li>a) il parere deve necessariamente precedere la condotta dannosa, o comunque lesiva dei beni-valori della contabilit\u00e0 pubblica;<\/li>\n<li>b) la condotta stessa, nella sua essenza, deve essere stata ispirata proprio dal contenuto del parere.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Va da s\u00e9 che le eventuali questioni che dovessero insorgere, in sede giurisdizionale, sull\u2019effettivo valore esimente dei pareri delle Sezioni di controllo della Corte dei conti andranno risolti in base alle caratteristiche proprie del parere stesso (per contenuto e tempi di rilascio), oltre che degli atti del relativo procedimento di emissione, che finiscono per costituire i mezzi di prova privilegiati per la definizione della questioni stesse, al pari di quelli attinenti all\u2019influenza esonerativa da responsabilit\u00e0 dell\u2019ammissione a visto del provvedimento dal quale origina \u201cil fatto dannoso\u201d, ex art. 17, comma 30-quater del d.l. n. 78\/2009 e s.m.i.<\/p>\n<p>Da questo punto di vista, ben si comprende come l\u2019esimente in discorso richieda, per il suo concreto operare, che il parere dal quale origina la condotta lesiva sia \u201cprodotto [nella] causa\u201d (ex art. 94, comma 1, c. giust. cont.), secondo il principio dispositivo dei mezzi di prova, ma nulla vieta che il parere stesso possa anche esser acquisito (materialmente) d\u2019ufficio dal Giudice, una volta introdotto nel <em>thema dedidendum<\/em> dalla parte che vi ha interesse.<\/p>\n<p>D\u2019altronde, la \u201cparte interessata\u201d all\u2019acquisizione del parere pu\u00f2 anche non essere il convenuto, al quale idealmente sembra riferirsi la formulazione dell\u2019esimente. Anche la Procura regionale, infatti, pu\u00f2 avere interesse alla produzione del parere e degli atti del relativo procedimento, quando la loro acquisizione e valutazione concorre ad affermare la responsabilit\u00e0 del convenuto, magari per aver agito prima dell\u2019emissione del parere stesso, ovvero in contrasto con esso o, addirittura, per aver chiesto un parere omettendo di indicare tutte le condizioni (di fatto e\/o di diritto) occorrenti per il suo corretto rilascio, in relazione al caso prospettato.<\/p>\n<p>N\u00e9, sotto altro, concorrente profilo, \u00e8 istituzionalmente auspicabile che gli Enti controllati tentino di provocare interventi consultivi della Corte dei conti su fattispecie gi\u00e0 verificate e definite dagli organi giurisdizionali della Corte stessa, non conformi alle posizioni dei convenuti, per una possibile diversa conclusione.<\/p>\n<p>Il caso, che esprime un palese \u201cabuso\u201d della funzione consultiva da parte di chi lo chiede (se a conoscenza della pendenza del giudizio), non \u00e8 affatto ipotetico<a href=\"#_edn34\" name=\"_ednref34\">[33]<\/a>.<\/p>\n<p>Gli organi di controllo della Corte dei conti, dal canto loro, sono fermissimi nel subordinare il parere a specifici requisiti soggettivi ed oggettivi di ammissibilit\u00e0 della relativa richiesta, anche per evitare interferenze con la funzione giurisdizionale<a href=\"#_edn35\" name=\"_ednref35\">[34]<\/a>.<\/p>\n<p>Sotto il profilo soggettivo, il requisito di rilievo \u00e8 costituito dalla legittimazione alla richiesta di parere, ovvero dalla provenienza della richiesta stessa dagli organi rappresentativi degli Enti, quali il Presidente della Giunta regionale, il Presidente dell\u2019Assemblea legislativa<a href=\"#_edn36\" name=\"_ednref36\">[35]<\/a>, il Presidente della Provincia, il Sindaco.<\/p>\n<p>Sotto il profilo oggettivo, invece, l\u2019ammissibilit\u00e0 \u00e8 legata alla pertinenza del quesito alla materia della contabilit\u00e0 pubblica (ammissibilit\u00e0 <em>ratione materiae<\/em>)<a href=\"#_edn37\" name=\"_ednref37\">[36]<\/a> ed al carattere generale ed astratto della questione prospettata, riferita ad un numero indeterminato di fattispecie che presentano analoghe caratteristiche giuridiche, senza coinvolgimento di atti gestori specifici, propri dell\u2019Ente che richiede il parere, e men che meno di quelli sui quali pende un possibile giudizio, magari proprio di responsabilit\u00e0 erariale (ammissibilit\u00e0 \u201c<em>ratione officii<\/em>\u201d).<\/p>\n<p>L\u2019art. 95, comma 4, del codice sembra subordinare la valutabilit\u00e0 dei pi\u00f9 volte menzionati pareri, ai fini della sussistenza della colpa grave e\/o del nesso di causalit\u00e0, al \u201crispetto dei presupposti generali per il loro rilascio\u201d.<\/p>\n<p>Per l\u2019ipotesi che la norma si dovesse riferire ai \u201crequisiti\u201d soggettivi ed oggettivi che condizionano l\u2019ammissibilit\u00e0 delle richieste di parere nel senso dianzi indicato, \u00e8 da precisare che non mancano casi in cui l\u2019adita Sezione di controllo della Corte dei conti, dopo aver rilevato l\u2019assenza di uno dei predetti requisiti, esprima comunque il parere sulla richiesta formulata<a href=\"#_edn38\" name=\"_ednref38\">[37]<\/a>.<\/p>\n<p>Una soluzione normativa che non consentisse in assoluto al Giudice della responsabilit\u00e0 erariale di tener conto del parere della Corte, ex art. 7, comma8, della l. n. 131\/2003, anche in casi del genere potrebbe essere considerata estremamente formalistica ed intrinsecamente irrazionale (ex art. 3 Cost.).<\/p>\n<p>Al contrario, il valore della esimente prevista dagli artt. 95, comma 4, e 69, comma 2, del codice dovrebbe restare integra anche per i pareri resi in assenza dei predetti \u201cpresupposti\u201d (soggettivi ed oggettivi) di ammissibilit\u00e0 della relativa richiesta, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata della norma, purch\u00e9 ne sussistano \u2013 in concreto \u2013 le reali condizioni di efficacia, basati \u2013 come detto \u2013 sulla effettiva capacit\u00e0 di condizionamento logico-causale della condotta illecita dei pareri stessi, tenuta dopo la loro emissione ed in stretta aderenza alle relative indicazioni. Il che \u00e8 verosimilmente da escludere per i pareri espressi in apparente sussistenza dei \u201cpresupposti generali di rilascio\u201d, la cui mancanza non \u00e8 stata rilevata dagli uffici di controllo, proprio per l\u2019incompleta (o errata) prospettazione della fattispecie per la quale \u00e8 stato chiesto il parere stesso.<\/p>\n<p>Logica e diritto, pertanto, sembrano meglio orientare verso una interpretazione della norma che rapporti gli effetti esimenti dei pareri (ex artt. 95, comma4, e 69 comma 2, del codice) ai \u201cprofili presi in considerazione\u201d nell\u2019esercizio della funzione consultiva \u2013 valutando anche come essi siano stati indicati nella relativa richiesta \u2013, cos\u00ec come opportunamente precisato nella (diversa) esimente dell\u2019ammissione a visto degli atti sottoposti al controllo preventivo di legittimit\u00e0 della Corte dei conti (ex art. 17, comma 30-quater, del d.l. n. 78\/2009 e s.m.i.), piuttosto che limitarsi alla verifica della mera sussistenza dei \u201cpresupposti generali per il [loro] rilascio\u201d.<\/p>\n<p>In questa ottica, anche gli ulteriori pareri della Corte dei conti, diversi da quelli previsti dall\u2019art. 7, comma 8, della l. n. 131\/2003, resi nel corso del \u201ccontrollo-referto\u201d o del \u201ccontrollo di gestione\u201d o di altro genere ancora di controllo, possono negativamente incidere sull\u2019illecito amministrativo-contabile, o graduarne gli effetti in termini meno rigorosi, secondo le consuete regole generali di valutazione dell\u2019agire pubblico, ispirate a canoni di normalit\u00e0 sociale, ovvero all\u2019<em>id quod plerumque accidit.\u00a0\u00a0 <\/em>E\u2019 per\u00f2 evidente che pareri (atipici) come quelli appena menzionati, o resi in assenza dei relativi \u201cpresupposti generali\u201d (ex art. 95, comma 4, del codice), non godono del valore probatorio privilegiato legato alla loro semplice \u201cproduzione nella causa\u201d (v. ancora il precitato art. 95, comma4).<\/p>\n<p>Ai fini della valutazione dei profili considerati nei predetti pareri, probabilmente sar\u00e0 necessaria una pi\u00f9 articolata acquisizione di mezzi istruttori, con onere a carico della parte interessata, dai quali argomentare l\u2019esonero (o una pi\u00f9 favorevole graduazione) di responsabilit\u00e0 del convenuto, oppure la maggiore fondatezza dell\u2019azione erariale, esercitata dal requirente contabile.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref1\" name=\"_edn1\">*<\/a> Relazione al Convegno \u201cI rapporti tra funzioni giurisdizionali e funzioni di controllo nelle previsioni del nuovo codice di giustizia contabile\u201d tenutosi a Roma il 20 aprile 2017 presso la Corte dei conti, Aula del Seminario permanente dei controlli. Lo scritto \u00e8 destinato alla pubblicazione nella <em>Rivista della Corte dei conti<\/em><\/p>\n<p><a href=\"#_ednref2\" name=\"_edn2\">[1]<\/a> Le disposizioni di cui all\u2019art. 52, comma 4, impegnano \u201ci magistrati della Corte dei conti, assegnati alle Sezioni ed agli uffici di controllo, [nel segnalare] alle competenti Procure regionali i fatti dai quali possano derivare responsabilit\u00e0 erariali che emergano nell\u2019esercizio delle loro funzioni\u201d.<\/p>\n<p>Le disposizioni di cui all\u2019art. 69, comma 2, invece, impegnano \u201cil Pubblico Ministero [nel disporre] l\u2019archiviazione per assenza di colpa grave, quando l\u2019azione amministrativa si [sia] conformata al parere reso dalla Corte dei conti in via consultiva, in sede di controllo ed in favore degli enti locali, nel rispetto dei presupposti generali per il [loro] rilascio\u201d.<\/p>\n<p>Le disposizioni di cui all\u2019art. 95, comma 4, a loro volta, impegnano \u201cil Giudice [nella] valutazione dell\u2019effettiva sussistenza dell\u2019elemento soggettivo della responsabilit\u00e0 e del nesso di causalit\u00e0, [in relazione ai] pareri resi dalla Corte dei conti\u201d.<\/p>\n<p>Le disposizioni di cui all\u2019art. 133, comma 1, infine, consentono al P.M. di promuovere il giudizio per l\u2019applicazione di sanzioni pecuniarie anche su \u201csegnalazione della Corte nell\u2019esercizio delle sue attribuzioni [\u2026] di controllo\u201d.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref3\" name=\"_edn3\">[2]<\/a> L\u2019art. 17, comma 30-<em>quater<\/em>, lettera a) del d.l. n. 78\/2009 e s.m.i non \u00e8 stato abrogato dall\u2019art. 4 dell\u2019allegato 3 (\u201cNorme transitorie e abrogazioni\u201d) al c. giust. cont. ed \u00e8 tuttora vigente.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref4\" name=\"_edn4\">[3]<\/a> L\u2019art. 20, comma 2, lettera <em>p)<\/em> della legge delega pone tra i \u201cprincipi e criteri direttivi\u201d della delega stessa anche quelli di \u201cdisciplinare esplicitamente le connessioni tra risultanze ed esiti accertativi raggiunti in sede di controllo e documentazione ed elementi probatori producibili in giudizio, assicurando altres\u00ec il rispetto del principio secondo cui i pareri resi dalla Corte dei conti in via consultiva, in sede di controllo ed in favore degli enti locali, nel rispetto dei presupposti generali per il rilascio dei medesimi, siano idoneamente considerati nell\u2019ambito di un eventuale procedimento per responsabilit\u00e0 amministrativa, anche in sede istruttoria, ai fini dell\u2019effettiva sussistenza dell\u2019elemento soggettivo della responsabilit\u00e0 e del nesso di causalit\u00e0\u201d.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref5\" name=\"_edn5\">[4]<\/a> Gli accenti posti nella sent. n. 29\/1995 sul \u201ccarattere <em>collaborativo<\/em> del controllo (di gestione) della Corte dei conti hanno favorito l\u2019affermarsi delle tesi sulla impossibilit\u00e0 di configurare un qualsivoglia rapporto tra le attivit\u00e0 di controllo e quelle giurisdizionali della Corte stessa.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref6\" name=\"_edn6\">[5]<\/a> Si riporta, per completezza, il testo del paragrafo 11.4 della sent. n.29\/1995 della Corte Cost., cos\u00ec come richiamato nella \u201crelazione illustrativa\u201d al codice della giustizia contabile:\u00a0 \u201c<em>Nondimeno, la titolarit\u00e0 congiunta nella stessa Corte dei conti della giurisdizione (ai sensi dell\u2019art. 103, secondo comma, della Costituzione) e del controllo successivo sulla gestione, corredato dei poteri di acquisizione delle notizie e di ispezione prima indicati, pone delicati problemi di regolamentazione dei confini, non solo sotto il profilo dell\u2019organizzazione interna dell\u2019organo (in quanto postula una rigorosa separazione fra le sezioni giurisdizionali e quelle adibite al predetto controllo), ma anche sotto il profilo dell\u2019utilizzazione delle notizie o dei dati acquisiti attraverso l\u2019esercizio dei poteri inerenti al controllo sulla gestione.<\/em><\/p>\n<p><em>Pi\u00f9 precisamente, \u00e8 <u>incontestabile <\/u>che il titolare dell\u2019azione di responsabilit\u00e0 possa promuovere quest\u2019ultima sulla base di una notizia o di un dato acquisito attraverso l\u2019esercizio dei ricordati poteri istruttori inerenti al controllo sulla gestione, poich\u00e9, una volta che abbia avuto comunque conoscenza di un\u2019ipotesi di danno, non pu\u00f2 esimersi, ove ne ricorrano tutti i presupposti, dall\u2019attivare l\u2019azione di responsabilit\u00e0. Ma i rapporti tra attivit\u00e0 giurisdizionale e controllo sulla gestione debbono arrestarsi a questo punto, poich\u00e9 si vanificherebbero illegittimamente gli inviolabili \u201cdiritti della difesa\u201d, garantiti a tutti i cittadini in ogni giudizio dall\u2019art. 24 della Costituzione, ove le notizie o i dati acquisiti ai sensi delle disposizioni contestate potessero essere utilizzati anche in sede processuale (acquisizioni che, allo stato, devono avvenire nell\u2019ambito della procedura prevista dall\u2019art. 5 della legge n. 19 del 1994<\/em>)\u201d.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref7\" name=\"_edn7\">[6]<\/a> Ad una simile funzione, la dottrina ha \u2013 da sempre \u2013 rapportato i poteri istruttori del controllo, di cui all\u2019art. 16 del T.U. n. 1214\/1934 (oggi riformulati nell\u2019art. 3, comma 8, della l. n. 20\/1994, con richiami anche all\u2019art. 2, comma 4, del d.l. 453\/1993, che a sua volta richiama l\u2019art. 16, comma 3, del d.l. n. 152\/1991), nonch\u00e9 l\u2019istituto dell\u2019 \u201cavviso al ministro\u201d, di cui all\u2019art. 15 del medesimo T.U. (oggi riformulato anch\u2019esso dall\u2019art. 3, comma 8, della l. n. 20\/1994 come \u201cavviso all\u2019organo generale di direzione\u201d). Cfr. A. Bennati, <em>Manuale di Contabilit\u00e0 di Stato<\/em>, X Edizione, Jovene, Napoli 1983.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref8\" name=\"_edn8\">[7]<\/a> Si ricorda che con la sent. n. 130\/2014 la Corte Costituzionale ha annullato alcune deliberazioni delle Sezioni Regionali di controllo per l\u2019Emilia-Romagna, Veneto e Piemonte con cui era stato esercitato il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari regionali per l\u2019anno 2012, in applicazione delle disposizioni dell\u2019art. 1, comma 9-12, del d.l. n.174\/2012, convertito dalla l. 213\/2012, che invece condizionavano l\u2019esercizio del controllo stesso alla previa individuazione dei relativi criteri da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, intervenuta nel 2013.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref9\" name=\"_edn9\">[8]<\/a> Nella \u201crelazione illustrativa\u201d al codice, opportunamente si precisa che: \u201cl\u2019utilizzo del termine <em>onere<\/em>, anzich\u00e9 <em>obbligo<\/em>, che attiene se mai all\u2019esercizio dell\u2019azione di responsabilit\u00e0, non vuole certo sminuire la cogenza del precetto, ma se mai rimarcare ulteriormente la diversa significativit\u00e0 dell\u2019attivit\u00e0 della Corte in sede di controllo e in sede giurisdizionale\u201d (v. paragrafo 8.1, in fine)<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref10\" name=\"_edn10\">[9]<\/a> Il \u201c<em>buon andamento amministrativo<\/em>\u201d, secondo lo scrivente, involge essenzialmente il lato interno del tessuto amministrativo ed interpella la giurisdizione della Corte dei conti nelle \u201cmaterie di contabilit\u00e0\u201d (ex art. 103 Cost.) soprattutto nei profili della correttezza dell\u2019agire pubblico, in termini di adeguatezza ed opportunit\u00e0, anche sotto gli aspetti della economicit\u00e0, sostenibilit\u00e0 ed efficacia della spesa, oltre che della capacit\u00e0 di riscuotere le proprie entrate. Analogamente, il \u201c<em>buon andamento<\/em>\u201d interpella le strutture di controllo della Corte dei conti nelle stesse \u201cmaterie di contabilit\u00e0\u201d, anche nell\u2019esercizio della funzione consultiva di loro competenza, ex art. 7, comma 8, della l. n. 131\/2003.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref11\" name=\"_edn11\">[10]<\/a> Al rapporto di complementariet\u00e0 che intercorre tra controllo e giurisdizione hanno fatto chiaro riferimento anche il Presidente ed il Procuratore Generale della Corte dei conti, nelle relazioni per l\u2019inaugurazione dell\u2019anno giudiziario 2017, alla cerimonia del 13 febbraio scorso. In particolare, il Procuratore Generale della Corte dei conti, nella sua relazione si \u00e8 specificamente soffermato sulla \u201ccomplementariet\u00e0 che si pu\u00f2 realizzare , e sempre pi\u00f9 spesso si realizza, all\u2019interno della Corte dei conti tra l\u2019attivit\u00e0 di controllo e quella dell\u2019esercizio dell\u2019azione di responsabilit\u00e0, nell\u2019ovvio e rigoroso rispetto della loro reciproca autonomia\u201d (v. pag. 10).<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref12\" name=\"_edn12\">[11]<\/a> Oggi sostituito dal \u201cpareggio di bilancio\u201d, ex art. 1, comma 707, della l. n. 208\/2015, nonch\u00e9 commi 709-712 e 719-734, le cui disposizioni cessano di avere effetto dal 2017, ai sensi dell\u2019art. 1, comma 463 della l. 11 dicembre 2016, n.232. Per il 2017, infatti, trovano applicazione le disposizioni dei commi 464-478 della precitata l. n. 232\/2016.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref13\" name=\"_edn13\">[12]<\/a> V. esemplificativamente le sanzioni per la violazione dell\u2019art. 119, ultimo comma, Cost. (ex art. 30, comma 15, della l. n. 289\/2002), ovvero quelle per il \u201cfunzionamento dei controlli interni\u201d (ex art. 148, comma 4, TUEL, nel testo introdotto dall\u2019art. 3, comma 1, lettera <strong><em>e<\/em><\/strong> del d.l. n. 174\/2012, convertito dalla l. n. 213\/2012), ovvero ancora quelle collegate al disseto (ex commi 5 e 5-<em>bis<\/em> dell\u2019art. 248 TUEL, introdotti dall\u2019art. 3, comma 1, lettera <em>s <\/em>del d.l. n. 174\/2012 e relativa legge di conversione).<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref14\" name=\"_edn14\">[13]<\/a> V. Corte Cost. sent. n. 39\/2014.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref15\" name=\"_edn15\">[14]<\/a> V. ancora Corte Cost. sent. n. 39\/2014, paragrafo 6.3.4.3.2.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref16\" name=\"_edn16\">[15]<\/a> Si ricorda che il legislatore \u00e8 intervenuto, a seguito della sent. n. 39\/2014 della Corte Cost., e con l\u2019art. 33, comma 2, lettera <em>a)<\/em>, n. 3, del d.l. 24 giugno 2014, n. 91 (convertito, con modificazioni dall\u2019art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 116), ha introdotto un secondo periodo all\u2019art. 1, comma 12, del d.l. n. 174 del 2012, specificando che: \u201cavverso le delibere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, di cui al presente comma, \u00e8 ammessa l\u2019impugnazione alle Sezioni Riunite della Corte dei conti in speciale composizione, con le forme e i termini di cui all\u2019articolo 243-<em>quater<\/em>, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267\u201d.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref17\" name=\"_edn17\">[16]<\/a> V. ancora sent. n. 39\/2014, paragrafo 6.3.4.3.3 .<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref18\" name=\"_edn18\">[17]<\/a> Si ricorda, in proposito, che molte norme di coordinamento della finanza pubblica sembrerebbero contenere una sorta di presunzione di danno, in quanto, nel descrivere l\u2019illecito contabile, prevedono che la realizzazione della condotta vietata dia luogo a forme di responsabilit\u00e0 \u201ca titolo di danno erariale\u201d (v. art. 3, comma 44 e comma 59, della l. n.244\/2007), ovvero determina comunque\u00a0 \u201cresponsabilit\u00e0 erariale\u201d (v. art. 1, c. 11 e 42 della l. 311\/2004 ed art. 1, c.9, della l. 266\/2005, oltre ad art. 1, c. 467, l. n. 296\/2006). In realt\u00e0, come opportunamente chiarito dalle SS.RR. della Corte dei conti con la sent. n.12-QM\/2012, tutte queste norme non contengono alcuna \u201cpresunzione legale\u201d di danno o di \u201cresponsabilit\u00e0 erariale\u201d, ma offrono semplicemente indicazioni per affermare una responsabilit\u00e0 sanzionatoria ovvero risarcitoria, delle quali vanno comunque accertati e dimostrati tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi (v. paragrafo 8- 8.4 della precitata sent. n. 12-QM\/2012).<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref19\" name=\"_edn19\">[18]<\/a> Si ricorda che, secondo la Corte di Cassazione, l\u2019 \u201catipicit\u00e0 [della prova] postula l\u2019assenza di un paradigma legale, in relazione al quale condurre la verifica di ammissibilit\u00e0 e validit\u00e0 del mezzo di prova\u201d (v. Cass. Sez. civ. V sent. n.9099\/2012), cos\u00ec che possono essere introdotte, con il \u201cvalore indiziario\u201d che \u00e8 proprio delle \u201cprove atipiche\u201d, anche \u201cscritture private provenienti da terzi estranei alla lite\u201d (v. Cass. SS. UU. civ. sent. n. 15169\/2010), oltre che valutazioni del CTU \u201ceccedenti il mandato\u201d (v. Cass. Sez. civ. II n.5965\/2004) e le prove raccolte anche in altri procedimenti (giudiziali o meno), \u201csenza che rilevi la divergenza delle regole proprie di quel procedimento[sulla] ammissione ed assunzione della prova\u201d (v. Cass. Sez. civ. III n.840\/2015), ivi comprendendo \u201cle risultanze delle indagini preliminari svolte in sede penale\u201d (v. ancora Cass. Sez. civ. II n. 1593\/2017).<\/p>\n<p>Lo stesso \u201cesercizio negativo della facolt\u00e0 del giudice di desumere argomenti di prova dal contegno processuale delle parti, ai sensi dell\u2019art. 116, c. 2, cpc, non \u00e8 censurabile in sede di legittimit\u00e0 [\u2026] trattandosi di un potere discrezionale, attinente alla valutazione di una prova atipica o innominata\u201d (v. Cass. Sez. civ. I sent. n.20673\/2012).<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref20\" name=\"_edn20\">[19]<\/a> V. M. Smiroldo, <em>Officina del Diritto \u2013 L\u2019Amministrativista<\/em>: <em>Il nuovo processo contabile<\/em>, paragrafo 3.8), Giuffr\u00e8 &#8211; 2017<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref21\" name=\"_edn21\">[20]<\/a> V, testualmente, ancora una volta M. Smiroldo, gi\u00e0 citato, con richiami a Cass. civ. Sez. V, sent. n. 16032\/2015 e Cass. Civ. Sez. Lav.\u00a0 sent. n. 17108\/2016).<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref22\" name=\"_edn22\">[21]<\/a> Si ricorda che, in sede di controllo, la Corte dei conti ha poteri istruttori sostanzialmente analoghi a quelli della Procura, in base alle specifiche indicazioni che emergono in proposito dall\u2019art. 3, comma 8, della l. n. 20\/1994, con specifico richiamo anche alle disposizioni dell\u2019art. 2, comma 4 del d.l. n. 453\/1993 (convertito dalla l. n. 19\/1994) che, a sua volta, richiama l\u2019art. 16 del d.l. n.152\/1991 (convertito dalla l. n. 203\/1991) e l\u2019art. 74 del r.d. n. 1214\/1934.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref23\" name=\"_edn23\">[22]<\/a> Il codice ha regolato l\u2019attivit\u00e0 istruttoria della Procura. I poteri esercitati sono sostanzialmente quelli previsti dalla normativa previgente, ma le forme di esercizio sono del tutto nuove e si traducono in \u201cprovvedimenti motivati\u201d, anche per acquisire atti e documenti (v. artt. 58, 59, 61 e 62 c. giust. cont.).<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref24\" name=\"_edn24\">[23]<\/a> \u00c8 appena il caso di ricordare che il valore di prova legale dell\u2019 \u201catto pubblico\u201d resta circoscritto, per espressa indicazione normativa (v. art. 2700), alle sole \u201cdichiarazioni delle parti\u201d ed agli \u201caltri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti\u201d, oltre che alla \u201cprovenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato\u201d, cos\u00ec che non entrano nel perimetro del valore probatorio \u201clegale\u201d dell\u2019atto pubblico stesso le considerazioni e le valutazioni, frutto di personale elaborazione logico-deduttiva.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref25\" name=\"_edn25\">[24]<\/a> F.M. Longavita: <em>La responsabilit\u00e0 erariale sanzionatoria a salvaguardia dei beni-valori che si pongono alla base\u00a0 della contabilit\u00e0 pubblica. Collegamento del suo esercizio con l\u2019attivit\u00e0 di controllo<\/em>, in <a href=\"http:\/\/www.contabilit\u00e0-pubblica\/\">www.contabilit\u00e0-pubblica<\/a><u> it,<\/u> 17\/2\/2014.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref26\" name=\"_edn26\">[25]<\/a> V. art. 1, comma 707, della l. n. 208\/2015, nonch\u00e9 commi 709-712 e 719-734, le cui disposizioni cessano di avere effetto dal 2017, ai sensi dell\u2019art. 1, comma 463 della l. 11 dicembre 2016, n. 232.<\/p>\n<p>Per il 2017, infatti, trovano applicazione le disposizioni dei commi 464-478 della precitata l. n. 232\/2016.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref27\" name=\"_edn27\">[26]<\/a> Ulteriori disfunzioni e criticit\u00e0, pure rilevanti per l\u2019accertamento di eventuali responsabilit\u00e0 di tipo sanzionatorio possono emergere anche dagli accertamenti connessi alla declaratoria di dissesto, ex commi 5 e 5-<em>bis<\/em> dell\u2019art. 248 TUEL (introdotti dall\u2019art. 3, comma 1, lettera <em>s<\/em>) del d.l. n. 174\/2012 e relativa legge di conversione), ovvero dall\u2019esame dei \u201cpiani pluriennali di riequilibrio finanziario\u201d, ex art. 243-<em>bis<\/em> TUEL (introdotto dall\u2019art. 3, comma 1, lettera <em>r <\/em>del d.l. n. 174\/2012) e dall\u2019esame degli atti connessi al c.d. \u201cdissesto guidato\u201d, ex art. 6, comma 2, del d. lgs. n. 149\/2011, in relazione anche alle verifiche ispettive, previste dall\u2019art. 14, comma 1, lettera <em>d<\/em>, secondo periodo, della l<em>.<\/em> n. 196\/2009.<\/p>\n<p>Una ancora pi\u00f9 recente ipotesi di responsabilit\u00e0 sanzionatoria, rilevabile anch\u2019essa mediante l\u2019ordinaria attivit\u00e0 di controllo delle Sezioni di controllo della Corte dei conti, \u00e8 quella prevista dall\u2019art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, relativamente all\u2019adozione dei \u201cpiani di razionalizzazione annuale\u201d delle partecipazioni pubbliche.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref28\" name=\"_edn28\">[27]<\/a> V. ancora F.M. Longavita: <em>La responsabilit\u00e0 erariale sanzionatoria a salvaguardia dei beni-valori che si pongono alla base della contabilit\u00e0 pubblica. Collegamento del suo esercizio con l\u2019attivit\u00e0 di controllo<\/em>, gi\u00e0 citata.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref29\" name=\"_edn29\">[28]<\/a> Si richiamano in proposito SS.UU. Cass, sent. n. 6820\/2017 e Sez. Contr. Umbria delib. n. 93-PAR\/2016.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref30\" name=\"_edn30\">[29]<\/a> Cfr. G. Rivosecchi, <em>Il ricorso incidentale in sede di controllo della Corte dei conti<\/em>, intervento al seminario di aggiornamento presso la Corte Costituzionale, 16 marzo 2017.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref31\" name=\"_edn31\">[30]<\/a> Una ipotesi particolare, che merita attenzione, \u00e8 quella del c.d. \u201catto esaurito\u201d.<\/p>\n<p>Gli \u201catti esauriti\u201d sono gli atti amministrativi soggetti a controllo preventivo di legittimit\u00e0 della Corte dei conti che, tuttavia, vengono presentati per l\u2019esame del competente Ufficio di controllo quando hanno ormai prodotto i loro effetti.<\/p>\n<p>L\u2019intrinseca natura del controllo preventivo di legittimit\u00e0 impone che simili atti, proprio per il carattere preventivo del controllo stesso, condizionante i relativi effetti, siano restituiti senza registrazione. In tal senso, del resto, \u00e8 l\u2019orientamento tradizionale degli organi di controllo della Corte dei conti (v. tra le tante Sez. Contr. Lombardia nn. 438 e 442\/2007).<\/p>\n<p>Non sono per\u00f2 mancate pronunce \u2013 anche autorevoli \u2013 di segno opposto (v. Sez. Centr. Legittimit\u00e0 delib. n.10\/2009 e Sez. Contr. Marche delib. n. 7\/2007).<\/p>\n<p>Al presente, si assiste ad una ripresa dell\u2019orientamento pi\u00f9 rigoroso (v. Sez. Contr. Piemonte delib. n. 111\/2014 e n. 92\/2015), da ritenere sicuramente pi\u00f9 armonico con il sistema giuscontabile nel suo complesso, in relazione alle caratteristiche proprie del controllo preventivo di legittimit\u00e0 della Corte dei conti ed agli effetti dell\u2019ammissione a visto sulla responsabilit\u00e0 erariale, ex art. 17, comma 30-<em>quater<\/em>, del d.l. n.78\/2009 e s.m.i. .<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref32\" name=\"_edn32\">[31]<\/a> L\u2019art. 7, comma 8, della l. n. 131\/2003, prevede che: \u201cLe Regioni possono richiedere ulteriori forme di collaborazione alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell\u2019efficienza ed efficacia dell\u2019azione amministrativa, nonch\u00e9 pareri in materia di contabilit\u00e0 pubblica. Analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da Comuni, Province e Citt\u00e0 metropolitane.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref33\" name=\"_edn33\">[32]<\/a> L\u2019art. 10-<em>bis <\/em>del d.l. 24 giugno 2016, n.113 ha modificato l\u2019art. 7, comma 8, della l. n. 131\/2003, aggiungendo il seguente, ulteriore periodo: \u201cRichieste di parere nella medesima materia [di contabilit\u00e0] possono essere rivolte direttamente alla Sezione delle autonomie della Corte dei conti: per le Regioni, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome; per i Comuni, le Province e le Citt\u00e0 metropolitane, dalle rispettive componenti rappresentative nell\u2019ambito della Conferenza unificata\u201d.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref34\" name=\"_edn34\">[33]<\/a> V. Sezione contr. Umbria, delib. n. 88-PAR\/2016, con la quale \u00e8 stata dichiarata la inammissibilit\u00e0 della richiesta di parere avanzata da un Comune su materia definita dalla Sezione Giurisdizionale con sentenza (di condanna) in corso di pubblicazione al momento della richiesta di parere.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref35\" name=\"_edn35\">[34]<\/a> V. i principi affermati in proposito dalla Sezione delle Autonomie, nell\u2019adunanza del 27 aprile 2004, quali integrati dalle successive delibere n.5-AUT\/2006, n. 9-AUT\/2009, n. 54-Contr.\/2010 delle SS.RR. e Sez. Aut. n. 3\/2014.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref36\" name=\"_edn36\">[35]<\/a> V. Sez. Contr. Umbria, delib. n. 21-PAR\/2014.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref37\" name=\"_edn37\">[36]<\/a> Si ricorda che la nozione di \u201cmateria di contabilit\u00e0\u201d, ex art. 7, comma 8, della l. n. 131\/2003, ricomprende non solo gli atti e le operazioni di bilancio (in senso stretto) e le gestioni finanziarie ed economico-patrimoniali dello Stato e degli altri Enti Pubblici, ma anche le \u201cmodalit\u00e0 di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa, sanciti da principi di coordinamento della finanza pubblica contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell\u2019Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio\u201d, ex SS.RR. Delib. n. 54\/2010.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref38\" name=\"_edn38\">[37]<\/a> V. Sez. Contr. Umbria delib. n. 7-PAR\/2014 e Sez. Contr. Veneto delib. n. 184\/2012.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Regole probatorie e regole di giudizio nell\u2019ammissione e valutazione giudiziale degli esiti dell\u2019attivit\u00e0 consultiva e di controllo* di Fulvio Maria Longavita, Presidente della Sezione di Controllo della Corte dei Conti per la Regione Umbria &nbsp; -1) Premessa: i rapporti tra funzioni giurisdizionali e funzioni di controllo nelle disposizioni del nuovo codice contabile; -2) I rapporti [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":{"0":"post-1056","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","6":"category-news"},"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1056"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1056"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1056\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1060,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1056\/revisions\/1060"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1056"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1056"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1056"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}