{"id":1065,"date":"2017-05-17T14:04:35","date_gmt":"2017-05-17T12:04:35","guid":{"rendered":"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/?p=1065"},"modified":"2017-05-17T14:04:35","modified_gmt":"2017-05-17T12:04:35","slug":"la-responsabilita-amministrativa-dei-consiglieri-regionali","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/la-responsabilita-amministrativa-dei-consiglieri-regionali\/","title":{"rendered":"La responsabilit\u00e0 amministrativa dei consiglieri regionali"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/euro-3.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-1066 alignleft\" src=\"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/euro-3-300x169.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"169\" \/><\/a>AGGIORNAMENTI GIURISPRUDENZIALI IN TEMA DI GRUPPI CONSILIARI REGIONALI E RESPONSABILITA\u2019 AMMINISTRATIVA PER \u201cSVIAMENTO\u201d DEI CONTRIBUTI RICEVUTI<\/p>\n<p>di Paolo Luigi Rebecchi, Vice Procuratore Generale della Corte dei conti<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Nell\u2019ambito dell\u2019intervento del procuratore generale della Corte dei conti, in sede di inaugurazione dell\u2019anno giudiziario 2017(<a href=\"#_edn1\" name=\"_ednref1\">[1]<\/a>), \u00e8 stato ricordato che \u201c\u2026 le Sezioni Unite (<em>della Corte di cassazione<\/em>) hanno ribadito, sulla scorta di quanto gi\u00e0 affermato negli anni precedenti, la sussistenza della potest\u00e0 cognitiva per danni erariali derivanti da illecita gestione dei fondi pubblici assegnati ai gruppi consiliari dei partiti politici nell\u2019ambito dei Consigli regionali (<a href=\"#_edn2\" name=\"_ednref2\">[2]<\/a>). Nella gestione di tali fondi pubblici la Corte dei conti pu\u00f2 ravvisare la <!--more-->responsabilit\u00e0 erariale del componente del gruppo autore di &#8220;spese di rappresentanza&#8221; prive di giustificativi, non rilevando a fini di giurisdizione la natura &#8211; privatistica o pubblicistica &#8211; dei gruppi consiliari, attesa l\u2019origine pubblica delle risorse e la definizione legale del loro scopo. N\u00e9 vale ad escludere la giurisdizione il principio dell\u2019insindacabilit\u00e0 di opinioni e voti sancito dall\u2019art. 122, quarto comma, Cost., che non pu\u00f2 estendersi alla gestione dei contributi, attesa la natura derogatoria delle norme di immunit\u00e0. <a href=\"#_edn3\" name=\"_ednref3\">[3]<\/a> Quanto invece, alla diversa questione se il Presidente di un Gruppo consiliare del Consiglio regionale debba considerarsi soggetto sottoposto al giudizio di conto, nonch\u00e9 legittimato passivo nel giudizio per resa di conto di cui agli artt. 44 e ss. del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, le Sezioni Unite hanno seguito l\u2019orientamento della Corte costituzionale che, con la sentenza n. 107 del 2015, depositata il 9 giugno 2015, ha dichiarato non spettare allo Stato e, per esso, alla Corte dei conti, emanare i decreti con i quali era stato ordinato ai presidenti dei gruppi consiliari del Consiglio regionale il deposito dei conti giudiziali relativi alla gestione dei contributi pubblici assegnati al gruppo. <a href=\"#_edn4\" name=\"_ednref4\">[4]<\/a>\u201d.<\/p>\n<p>Gi\u00e0 nel 2015, le S.U. della Corte di cassazione, con la sentenza 21 aprile 2015, n. 8077 (<a href=\"#_edn5\" name=\"_ednref5\">[5]<\/a>), avevano affermato che \u201cspetta alla Corte dei conti la giurisdizione sulla controversia nella quale il pubblico ministero presso una sezione giurisdizionale della stessa Corte abbia richiesto a un consigliere regionale la condanna alla restituzione, in favore della regione, di somme corrispondenti a contributi erogati, a carico del bilancio consiliare, al gruppo politico consiliare di appartenenza del consigliere e da questi utilizzate per le spese di rappresentanza non documentate\u201d. La sentenza aveva osservato, ancora, che: \u201c\u00e8 da escludere la natura privata del gruppo consiliare, pure allegata dal ricorrente, per escludere la giurisdizione della Corte dei conti. A prescindere dalla intrinseca contraddittoriet\u00e0 della tesi in esame con quella, sopra esaminata, dell\u2019insindacabilit\u00e0 dell\u2019azione dei consiglieri, ancorata ad una norma di rango costituzionale, per sua natura riferibile solo ad istituzioni di diritto pubblico, si osserva che non vi pu\u00f2 esser dubbio sul fatto che le risorse erogate ai gruppi consiliari abbiano natura pubblica e vincolo di impiego, secondo le finalit\u00e0 tassative fissate dalla legge; onde il loro maneggio costituisce presupposto giuridico sufficiente per l\u2019insorgenza dell\u2019obbligo della resa del conto in capo ai presidenti dei gruppi consiliari e ai componenti dei consigli regionali. Al riguardo si osserva, in tesi generale, come tra il beneficiario del contributo e lo Stato-amministrazione si instauri a questa stregua, un rapporto di servizio analogo a quello di un amministratore pubblico: come tale soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti. Il baricentro per discriminare la giurisdizione ordinaria da quella contabile si \u00e8 infatti, spostato dalla qualit\u00e0 del soggetto \u2013 che pu\u00f2 ben essere un privato, o un ente pubblico non economico \u2013 alla natura del danno e agli scopi perseguiti; cosicch\u00e9 ove il privato, cui siano erogati fondi pubblici, per sue scelte li distolga da questi ultimi, con sviamento delle finalit\u00e0 di legge, si cagiona un danno erariale, anche sotto il mero profilo della sottrazione di risorse pubbliche ad obiettivi alternativi; e di tale danno deve rispondere davanti al giudice contabile\u201d.<\/p>\n<p>La sentenza, confermata dalle pronunce intervenute nel 2016 citate nella relazione del PG della Corte dei conti prima richiamata, ha ribadito quanto gi\u00e0 affermato da Cass., S.U., ord. 31 ottobre 2014, n. 23257 (<a href=\"#_edn6\" name=\"_ednref6\">[6]<\/a>), che aveva deciso un regolamento preventivo di giurisdizione proposto da un convenuto in giudizio di primo grado, presidente di gruppo consiliare della Regione Friuli-Venezia Giulia.<\/p>\n<p>La responsabilit\u00e0 amministrativo contabile dei \u201ccapigruppo\u201d consiliari o dei consiglieri regionali, per indebito utilizzo dei contributi erogati ai rispettivi gruppi consiliari \u00e8 stata affermata da numerose sentenze delle sezioni regionali della Corte dei conti. Si richiamano al riguardo, Sez. giur. reg. Lombardia, 28 luglio 2014, n. 163 (<a href=\"#_edn7\" name=\"_ednref7\">[7]<\/a>), nell\u2019ambito di un giudizio (<a href=\"#_edn8\" name=\"_ednref8\">[8]<\/a>) nei confronti di un capogruppo del consiglio regionale lombardo riguardante indebiti rimborsi, con profili anche di carattere penale (in sede contabile la sentenza ha dichiarato la \u201ccessata materia del contendere per ristoro integrale da parte del convenuto\u201d). Numerose sono le decisioni successivamente emesse in sede regionale, alcune delle quali oggetto di giudizi di appello gi\u00e0 definiti(<a href=\"#_edn9\" name=\"_ednref9\">[9]<\/a>).<\/p>\n<p>Il consolidarsi della giurisdizione di responsabilit\u00e0 amministrativo contabile in questa materia si segnala, oltre che per la peculiarit\u00e0 delle fattispecie e il loro indubitabile \u201cimpatto\u201d sulla pubblica opinione, per un duplice profilo.<\/p>\n<p>Da un lato segna l\u2019espansione del criterio della funzionalizzazione della risorsa pubblica quale criterio di discrimine della giurisdizione contabile a prescindere dalla natura soggettiva, pubblica o privata, dell\u2019utilizzatore, affermata da Cass., S.U., ord. 1 marzo 2006, n. 4511, (<a href=\"#_edn10\" name=\"_ednref10\">[10]<\/a>) con riferimento ai finanziamenti pubblici (nazionali o europei) erogati nell\u2019ambito di programmi di infrastrutturazione economica o sociale Cass., S.U, 23 settembre 2009, n. 20434 (<a href=\"#_edn11\" name=\"_ednref11\">[11]<\/a>); in materia di \u201cfondi diretti Ue\u201d (<a href=\"#_edn12\" name=\"_ednref12\">[12]<\/a>); relativamente alla vicenda della percezione di contributi ai sensi della l. n. 488\/1992 da parte di societ\u00e0 cooperativa agricola, con realizzazione di sovrafatturazioni fittizie e mancata esecuzione del progetto finanziato, Cass., S.U., 7 gennaio 2014, n.70 (<a href=\"#_edn13\" name=\"_ednref13\">[13]<\/a>), oltre tale ambito, in qualche modo modificando un orientamento che la limitava a tale specifico settore (cfr. Cass., S.U., 5 maggio 2011, n. 9846 relativa ad un giudizio instaurato nei confronti di una impresa di costruzione per il danno cagionato alla Regione Piemonte derivante dalla erogazione alla predetta societ\u00e0 di contributi a fondo perduto ai sensi dell\u2019art. 4-<em>bis<\/em> d.l. 12 ottobre 2000, n. 279 in tema di provvidenze a favore di soggetti colpiti da calamit\u00e0 naturali, nella specie esondazione del fiume Po). (<a href=\"#_edn14\" name=\"_ednref14\">[14]<\/a>)<\/p>\n<p>Sotto altro profilo, si \u00e8 in presenza di una espansione della giurisdizione di responsabilit\u00e0 erariale in un ambito, la gestione dei fondi dei gruppi consiliari, in passato mai direttamente affermata in questo specifico settore, in considerazione degli ambiti di autonomia costituzionale riconosciuti alle assemblee legislative regionali (<a href=\"#_edn15\" name=\"_ednref15\">[15]<\/a>) e della natura giuridica non chiaramente \u201cpubblica\u201d dei gruppi. La giurisdizione contabile in questo ambito appare una conseguenza, forse non prevista dal legislatore, dell\u2019introduzione di stringenti controlli, affidati alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, sui fondi erogati ai gruppi medesimi.<\/p>\n<p>Infatti, a seguito di rilevanti vicende (<a href=\"#_edn16\" name=\"_ednref16\">[16]<\/a>) relative all\u2019uso da parte di alcuni \u201ccapigruppo\u201d dei fondi pubblici erogati dai consigli regionali ai gruppi consiliari (<a href=\"#_edn17\" name=\"_ednref17\">[17]<\/a>) ed ad altri ugualmente significativi fatti riguardanti l\u2019utilizzo di somme provenienti dal finanziamento pubblico ai partiti politici, e nel contesto del pi\u00f9 generale dibattito sulla necessit\u00e0 di contenimento dei c.d. \u201ccosti della politica\u201d (<a href=\"#_edn18\" name=\"_ednref18\">[18]<\/a>)-(<a href=\"#_edn19\" name=\"_ednref19\">[19]<\/a>), nel corso del 2012 \u00e8 stato emanato (dal Governo \u201cMonti\u201d) il d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonch\u00e9 ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito con modificazioni d<a href=\"http:\/\/bd01.leggiditalia.it\/cgi-bin\/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000777591ART13\">alla l. 7 dicembre 2012, n. 213<\/a>, art. 1, c. 1, con il quale, tra l\u2019altro \u00e8 stata rafforzata la partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni, introducendo varie tipologie di riscontri e controlli (<a href=\"#_edn20\" name=\"_ednref20\">[20]<\/a>). Fra questi, i cc. 9, 10, 11 e 12 dell\u2019art. 1 prevedono in particolare un obbligo specifico di rendicontazione da parte dei gruppi politici costituiti nell\u2019ambito dei consigli regionali e un controllo della Corte dei conti su tali rendiconti (<a href=\"#_edn21\" name=\"_ednref21\">[21]<\/a>).<\/p>\n<p>La nuova competenza ha dato luogo a vari rilievi sulla non regolarit\u00e0 delle spese da parte della Sezioni regionali di controllo, a conseguenti \u201cechi\u201d sugli organi di informazione (<a href=\"#_edn22\" name=\"_ednref22\">[22]<\/a>) e a successive, in alcuni casi, iniziative giudiziarie, sia in sede penale che in sede amministrativo contabile come gi\u00e0 evidenziato.<\/p>\n<p>La nuova attivit\u00e0 di controllo \u00e8 stata interpretata, da alcune regioni, come una \u201cinvasione di campo\u201d da parte statale in un ambito finora \u201criservato\u201d all\u2019autonomia regionale e \u201cpolitica\u201d dei consigli, cos\u00ec da dar luogo a contenzioso in sede di Corte costituzionale. In tale fattispecie inoltre, l\u2019incidenza delle delibere di controllo della Corte ha indotto il legislatore ad introdurre la possibilit\u00e0 per i gruppi consiliari, di proporre un ricorso alle Sezioni riunite della Corte dei conti \u201cin speciale composizione\u201d (<a href=\"#_edn23\" name=\"_ednref23\">[23]<\/a>), una nuova articolazione giurisdizionale della Corte prevista per alcune ipotesi di ricorso avverso deliberazioni emesse in sede di controllo e riguardanti la valutazione dei deficit strutturali degli enti locali (<a href=\"#_edn24\" name=\"_ednref24\">[24]<\/a>) peraltro interpretate estensivamente dalla giurisprudenza delle stesse Sezioni riunite (<a href=\"#_edn25\" name=\"_ednref25\">[25]<\/a>), nonch\u00e9 in altre limitate ipotesi previste per legge (art. 234-<em>quater<\/em>, c. 5, Tuel, in materia di ricorso avverso i provvedimenti di ammissione al fondo di rotazione di cui all\u2019art. 243-<em>ter<\/em> Tuel e art. 1, c. 169, l. 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di \u201celenchi Istat\u201d (<a href=\"#_edn26\" name=\"_ednref26\">[26]<\/a>).<\/p>\n<p>Il d.l. 25 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazione dalla l. 11 agosto 2014, n. 116, all\u2019art. 33, c. 2, lett. a), n. 3 ha infatti aggiunto al c. 12 dell\u2019art. 1 del d.l. 174\/2012, convertito con modificazioni dalla l. 213\/2012, un periodo in cui si dispone che avverso le delibere della sezione regionale di controllo della Corte dei conti di non regolarit\u00e0 del rendiconto di un gruppo assembleare dei consigli regionali \u201c\u00e8 ammessa l\u2019impugnazione alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione, con le forme e i termini di cui all\u2019art. 243-<em>quater<\/em>, c. 5, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267\u201d (<a href=\"#_edn27\" name=\"_ednref27\">[27]<\/a>).<\/p>\n<p>Le pronunce della giurisprudenza costituzionale e contabile hanno riaffrontato anche il tema della \u201cnatura\u201d \u201cpubblica\u201d o \u201cprivata\u201d dei gruppi politici all\u2019interno delle assemblee legislative (<a href=\"#_edn28\" name=\"_ednref28\">[28]<\/a>), alla luce di una nuova sensibilit\u00e0 sull\u2019uso dei fondi pubblici da parte degli stessi. Il tema si era posto inizialmente per i gruppi politici all\u2019interno della camere ed \u00e8 stato poi esteso ai gruppi costituiti nei consigli regionali (e delle due province autonome di Trento e Bolzano).<\/p>\n<p>I gruppi politici vennero a strutturarsi in modo formale, con un riconoscimento nel regolamento interno, con l\u2019introduzione, nel 1919 (<a href=\"#_edn29\" name=\"_ednref29\">[29]<\/a>) del sistema proporzionale di elezione (<a href=\"#_edn30\" name=\"_ednref30\">[30]<\/a>) della Camera dei deputati. Tale sistema (<a href=\"#_edn31\" name=\"_ednref31\">[31]<\/a>) \u201cport\u00f2, quale logica conseguenza, alla formazione di gruppi di deputati, eletti nelle stesse liste, aventi origine politica omogenea e disciplina molto rigorosa (<a href=\"#_edn32\" name=\"_ednref32\">[32]<\/a>); essi avrebbero ottenuto un riconoscimento non solo nelle norme regolamentari ma anche, nel secondo dopoguerra, in quelle costituzionali. L\u2019esistenza dei gruppi parlamentari \u00e8 riconosciuta nella nostra Costituzione, la quale li cita in due articoli: in quello relativo alle commissioni legislative, pi\u00f9 precisamente per quanto riguarda le commissioni in sede deliberante, ed in quello concernente la nomina delle commissioni di inchiesta (<a href=\"#_edn33\" name=\"_ednref33\">[33]<\/a>). La Costituzione, cio\u00e8, esige, per la formazione di due organismi, tipici della pi\u00f9 importanti funzioni parlamentari (<a href=\"#_edn34\" name=\"_ednref34\">[34]<\/a>), la legislativa e la ispettiva, la rappresentanza proporzionale dei vari gruppi parlamentari. Riconosce, quindi, la Costituzione, l\u2019esistenza dei gruppi come, del resto, riconosce esplicitamente l\u2019esistenza dei partiti politici (<a href=\"#_edn35\" name=\"_ednref35\">[35]<\/a>), pur senza attribuire ad essi un valore giuridico ben determinato\u201d. Tuttavia \u201csono soprattutto i regolamenti (quelli del 1948 e ancor pi\u00f9 quelli del 1971) e la prassi parlamentare che hanno consacrato l\u2019importante e insostituibile funzione che i gruppi assolvono ai fini dell\u2019organizzazione e del buon funzionamento del Parlamento in un ordinamento democratico e pluralistico come quello italiano\u201d (<a href=\"#_edn36\" name=\"_ednref36\">[36]<\/a>).<\/p>\n<p>I gruppi parlamentari (<a href=\"#_edn37\" name=\"_ednref37\">[37]<\/a>) \u201cscompaiono nel 1924, appena costituita la nuova camera dalle prime elezioni dopo l\u2019avvento del potere di Mussolini (<a href=\"#_edn38\" name=\"_ednref38\">[38]<\/a>), solo in forza di una mozione (<a href=\"#_edn39\" name=\"_ednref39\">[39]<\/a>). Naturalmente assenti dalla camera dei fasci e delle corporazioni, ma non al senato del regno, dove la presenza di un\u2019esigua pattuglia di senatori non fascisti rende conveniente per il regime la sopravvivenza dell\u2019unico gruppo parlamentare sotto la dittatura, denominato \u201cunione fascista del senato\u201d (<a href=\"#_edn40\" name=\"_ednref40\">[40]<\/a>), i gruppi parlamentari risorgono all\u2019assemblea costituente. La storia delle modifiche regolamentari intervenute nell\u2019et\u00e0 repubblicana \u00e8, in prevalenza, la storia del loro progressivo potenziamento nell\u2019organizzazione delle camere, naturale conseguenza del peso assunto dai loro enti di riferimento, i partiti, nella vita costituzionale\u201d. Ancora viene osservato (<a href=\"#_edn41\" name=\"_ednref41\">[41]<\/a>) che \u201cper la comprensione effettiva della problematica inerente al gruppo parlamentare sotto il profilo politico-istituzionale pu\u00f2 essere utile premettere alcune considerazioni generali di diritto costituzionale in ordine al suo rapporto con il partito. Tale rapporto non costituisce un dato estraneo all\u2019ordinamento giuridico e, pertanto, per esso irrilevante, ma \u00e8 presupposto e formalmente riconosciuto. Prime indicazioni, in tal senso, di carattere generale, si rinvengono nell\u2019art. 49 Cost., nel suo naturale collegamento con l\u2019art. 18. Da queste disposizioni si desume innanzitutto che il partito politico \u00e8 un\u2019organizzazione privata alla quale \u00e8 costituzionalmente riconosciuta una potest\u00e0 autonoma di organizzazione interna, che rinviene dei limiti soltanto nell\u2019esigenza fondamentale, posta a carico della repubblica, di garantire i diritti inviolabili dell\u2019uomo anche nelle formazioni sociali (art. 2 Cost.)\u201d. Il partito politico si configura (<a href=\"#_edn42\" name=\"_ednref42\">[42]<\/a>) \u201ccome elemento di connessione fra la societ\u00e0 e lo Stato e la sua penetrazione all\u2019interno di quest\u2019ultimo avviene con la presentazione dei propri candidati per le elezioni, la loro scelta da parte del corpo elettorale, la successiva costituzione all\u2019interno delle Camere dei gruppi parlamentari, normalmente composti dall\u2019insieme dei deputati e dei senatori eletti nelle liste di ciascun partito. La disciplina dell\u2019organizzazione del partito necessaria per la realizzazione di questa funzione \u00e8 costituzionalmente attratta dalla riserva di potest\u00e0 statutaria stabilita dagli artt. 18 e 49 Cost.\u201d. In base alla disciplina costituzionale, regolamentare parlamentare e di legislazione ordinaria (in particolare riguardante i metodi di elezione ed il finanziamento ai partiti politici), i gruppi parlamentari sono, in definitiva qualificati quali \u201corgani\u201d dei rispettivi partiti, ma anche in quanto elementi essenziali della loro struttura interna, anche \u201corgani interni alle rispettive camere\u201d, in tal modo subordinati alla potest\u00e0 regolamentare propria di queste (<a href=\"#_edn43\" name=\"_ednref43\">[43]<\/a>). I regolamenti prevedono che ai gruppi parlamentari, per l\u2019esplicazione delle loro funzioni, \u00e8 assicurata la disponibilit\u00e0 di locali e attrezzature e vengono versati contributi (<a href=\"#_edn44\" name=\"_ednref44\">[44]<\/a>) a carico del bilancio delle camere, in relazione alla consistenza numerica dei gruppi stessi (<a href=\"#_edn45\" name=\"_ednref45\">[45]<\/a>). Circa la natura giuridica dei gruppi (<a href=\"#_edn46\" name=\"_ednref46\">[46]<\/a>)\u201cla dottrina \u00e8 oscillante. Essi sono stati definiti, volta a volta: a) come) soggetti privati esercenti pubbliche funzioni; b) come organi di partito; c) come organi di partito e della camera; d) come proiezione parlamentare del partito; e) come organi delle camere; f) come associazioni private; g) come enti pubblici indipendenti che svolgono attivit\u00e0 di interesse delle camere e dei partiti, senza far parte necessariamente della stessa organizzazione. In particolare, chi definisce i gruppi come organi delle camere evidenzia che i gruppi partecipano alla volont\u00e0 decisionale del parlamento, sia contribuendo alla formazione e al funzionamento degli altri suoi organi, sia con la semplificazione dei lavori parlamentari (caratteristiche queste potenziate dai regolamenti parlamentari). Coloro che negano ai gruppi la qualifica di organi delle camere fanno leva principalmente sui seguenti argomenti:1) alle riunioni del gruppo possono partecipare anche persone estranee alle camere (ad esempio i segretari di partito); 2) i gruppi hanno propri uffici e propri dipendenti, diversi dagli uffici e dai dipendenti delle camere; 3) i gruppi possono darsi o meno un regolamento interno, che possono anche tenere segreto (e ci\u00f2 sarebbe un sintomo del carattere privato dei gruppi); 4) i gruppi hanno un proprio bilancio, che amministrano \u201csenza obbligo di rendiconto alle Camere, n\u00e9 ad altri organi pubblici\u201d (<a href=\"#_edn47\" name=\"_ednref47\">[47]<\/a>).<\/p>\n<p>L\u2019ultima delle caratteristiche citate \u00e8 stata oggetto delle riforme che hanno portato all\u2019obbligo di rendicontazione ed al relativo controllo da parte della Corte dei conti, limitatamente ai gruppi costituiti nell\u2019ambito dei consigli regionali (<a href=\"#_edn48\" name=\"_ednref48\">[48]<\/a>), mentre per quanto attiene ai gruppi \u201cparlamentari\u201d \u00e8 rimasta l\u2019esclusiva competenza degli stessi organi costituzionali, pur prevedendosi anche per essi un obbligo di rendicontazione (<a href=\"#_edn49\" name=\"_ednref49\">[49]<\/a>).<\/p>\n<p>Il regolamento della Camera dei deputati, al c. 1 dell\u2019art. 14, introdotto il 25 settembre 2012, che \u201cI Gruppi parlamentari sono associazioni di deputati la cui costituzione avviene secondo le disposizioni recate nel presente articolo. Ai gruppi parlamentari in quanto soggetti necessari al funzionamento della Camera, secondo quanto previsto dalla Costituzione e dal regolamento, sono assicurate, a carico del bilancio della Camera, le risorse necessarie allo svolgimento della loro attivit\u00e0\u201d (<a href=\"#_edn50\" name=\"_ednref50\">[50]<\/a>). All\u2019art. 15, cc. 2-<em>bis<\/em>, 2-ter, 2-<em>quater<\/em>, e i successivi cc. 3 e 4, anch\u2019essi introdotti il 25 settembre 2012 (<a href=\"#_edn51\" name=\"_ednref51\">[51]<\/a>), a loro volta stabiliscono che (2-<em>bis<\/em>) \u201cEntro trenta giorni dalla propria costituzione, ciascun gruppo approva uno statuto, che \u00e8 trasmesso al Presidente della Camera entro i successivi cinque giorni. Lo statuto individua in ogni caso nell\u2019assemblea del Gruppo l\u2019organo competente ad approvare a maggioranza, il rendiconto di cui all\u2019art. 15-<em>ter<\/em> e indica l\u2019organo responsabile della gestione amministrativa e contabile del gruppo\u201d; (2-<em>ter<\/em>) \u201cLo statuto prevede le modalit\u00e0 con le quali l\u2019organo responsabile della gestione amministrativa e contabile destina le risorse alle finalit\u00e0 di cui al comma 4. Lo statuto \u00e8 pubblicato sul sito <em>internet<\/em> della camera\u201d; (2-<em>quater<\/em>) \u201cLo statuto individua le forme di pubblicit\u00e0 dei documenti relativi all\u2019organizzazione interna del Gruppo, anche con riferimento agli emolumenti per il personale\u201d; (3) \u201cPer l\u2019esplicazione delle loro funzioni ai Gruppi parlamentari \u00e8 assicurata la disponibilit\u00e0 di locali e attrezzature, secondo le modalit\u00e0 stabilite dall\u2019Ufficio di presidenza, tenendo presenti le esigenze di base comuni ad ogni gruppo e la consistenza numerica dei gruppi stessi. \u00c8 altres\u00ec assicurato annualmente a ciascun gruppo un contributo finanziario a carico del bilancio della Camera (<a href=\"#_edn52\" name=\"_ednref52\">[52]<\/a>), unico e onnicomprensivo, a copertura di tutte le spese di cui al comma 4, incluse quelle per il personale, secondo modalit\u00e0 stabilite dall\u2019Ufficio di presidenza. Il contributo \u00e8 determinato avendo riguardo alla consistenza numerica di ciascun gruppo. Le dotazioni e i contributi assegnati al gruppo misto (<a href=\"#_edn53\" name=\"_ednref53\">[53]<\/a>) sono determinati avendo riguardo al numero e alla consistenza delle componenti politiche in esso costituite, in modo tale da poter essere ripartite fra le stesse in ragione delle esigenze di base comuni e della consistenza numerica di ciascuna componente\u201d; (4) \u201cI contributi di cui al comma 3 sono destinati dai gruppi esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all\u2019attivit\u00e0 parlamentare e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione ad essa ricollegabili, nonch\u00e9 alle spese per il funzionamento degli organi e delle strutture dei gruppi, comprese quelle relative ai trattamenti economici\u201d. L\u2019art. 15-<em>ter<\/em> (anch\u2019esso introdotto il 25 settembre 2012) prevede, in tema di rendicontazione, che \u201c(1) Ciascun gruppo approva un rendiconto di esercizio annuale strutturato secondo un modello comune approvato dall\u2019Ufficio di presidenza. In ogni caso il rendiconto deve evidenziare espressamente, in apposite voci, le risorse trasferite al gruppo dalla Camera, con indicazione del titolo del trasferimento. (2) Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria, i gruppi si avvalgono di una societ\u00e0 di revisione legale, selezionata dall\u2019Ufficio di presidenza con procedura ad evidenza pubblica, che verifica nel corso dell\u2019esercizio la regolare tenuta della contabilit\u00e0 e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili ed esprime un giudizio sul rendiconto di cui al comma 1. (3) Il rendiconto \u00e8 trasmesso al Presidente della Camera, corredato da una dichiarazione del presidente del gruppo che ne attesta l\u2019avvenuta approvazione da parte dell\u2019organo statutariamente competente e dalla relazione della societ\u00e0 di revisione di cui al comma 2. I rendiconti sono pubblicati come allegato al conto consuntivo della Camera. (4) Il controllo di conformit\u00e0 del rendiconto presentato da ciascun gruppo alle prescrizioni del Regolamento \u00e8 effettuato dal collegio dei questori, secondo forme e modalit\u00e0 stabilite dall\u2019ufficio di Presidenza.(5) L\u2019erogazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio della Camera a favore dei gruppi \u00e0 autorizzata dal collegio dei questori, subordinatamente all\u2019esito del controllo di cui al comma 4. (6) Il collegio dei questori riferisce all\u2019Ufficio di presidenza sulle risultanze dell\u2019attivit\u00e0 svolta ai sensi dei cc. 4 e 5. (7) Ove il Gruppo non trasmetta il rendiconto entro il termine individuato ai sensi del comma 8, decade dal diritto all\u2019erogazione per l\u2019anno in corso, delle risorse di cui al comma 5. Ove il collegio dei questori riscontri che il rendiconto o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme alle prescrizioni stabilite a norma del presente articolo, entro dieci giorni dal ricevimento del rendiconto invita il presidente del gruppo a provvedere alla relativa regolarizzazione, fissandone il termine. Nel caso in cui il gruppo non provveda alla regolarizzazione entro il termine fissato, esso decade dal diritto all\u2019erogazione per l\u2019anno in corso, delle risorse di cui al comma 5. La decadenza di cui al presente comma \u00e8 accertata con deliberazione dell\u2019Ufficio di Presidenza, su proposta del collegio dei questori, e comporta altres\u00ec l\u2019obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio della Camera e non rendicontate, secondo modalit\u00e0 stabilite dall\u2019Ufficio di presidenza. (8) L\u2019Ufficio di presidenza disciplina i termini e le modalit\u00e0 per l\u2019attuazione del presente articolo, ivi compresa la disciplina da applicare in caso di scioglimento di un gruppo. Apposite disposizioni sono dettate per il gruppo misto\u201d (<a href=\"#_edn54\" name=\"_ednref54\">[54]<\/a>).<\/p>\n<p>Secondo giurisprudenza risalente (<a href=\"#_edn55\" name=\"_ednref55\">[55]<\/a>) i gruppi sono stati definiti \u201corgani interni delle camere sforniti di personalit\u00e0 giuridica. Si \u00e8 escluso pertanto che sia applicabile a tali gruppi la disciplina di cui all\u2019art. 36 ss. c.c., che essi possano avere la legittimazione passiva e che il presidente sia il loro legale rappresentante (Tribunale di Roma, 29 aprile 1960, in <em>Giur. cost<\/em>., 1961, 295). Successivamente \u00e8 stato affermato che i gruppi, sotto il profilo delle loro funzioni strettamente parlamentari, sono organi interni delle camere, ma per gli ulteriori rapporti da essi instaurati sono associazioni di fatto, legittimamente rappresentati in giudizio dal loro presidente. Si \u00e8 peraltro escluso che tra i gruppi costituiti durante una legislatura e quelli della legislatura successiva si determini un trasferimento di azienda. Pertanto i secondi non rispondono delle obbligazioni contratte dai primi verso i propri dipendenti (Corte d\u2019appello, Roma, 9 marzo 1962, in <em>Foro it.<\/em>, 1962, 1369)\u201d. Ancora in merito (<a href=\"#_edn56\" name=\"_ednref56\">[56]<\/a>) \u201cnel senso della discontinuit\u00e0 di uno stesso gruppo parlamentare da una legislatura ad un\u2019altra e della conseguente estinzione dei rapporti giuridici preesistenti (eventualmente da rinegoziare) v. il parere dell\u2019Avvocatura dello Stato discusso alla riunione del collegio dei questori del Senato del 10 luglio 2001 (A.S., XIV legislatura, <em>Bollettino degli organi collegiali<\/em>, n. 1, 57)\u201d, nonch\u00e9 Cass., S.U,. ord. 19 febbraio 2004, n. 3335, che ha \u201canalizzato la natura giuridica dei gruppi parlamentari distinguendo fra profilo \u2018squisitamente\u2019 parlamentare, in relazione al quale i gruppi stessi costituiscono gli strumenti necessari per lo svolgimento delle funzioni proprie del Parlamento, come previsto e disciplinato dalle norme stesse della Costituzione, dalle consuetudini costituzionali, dai regolamenti delle Camere e dai regolamenti interni ai gruppi medesimi; e il profilo politico che concerne il rapporto \u201cmolto stretto ed in ultima istanza di subordinazione del singolo gruppo con il partito di riferimento\u201d. In tale ambito, \u201ci gruppi parlamentari sono da assimilare ai partiti politici, ai quali va riconosciuta la qualit\u00e0 di soggetti privati\u201d. Pertanto al di fuori delle funzioni di diritto parlamentare, la Cassazione sembra configurare i gruppi come associazioni non riconosciute, alle quali si applicano le relative norme di diritto privato\u201d (<a href=\"#_edn57\" name=\"_ednref57\">[57]<\/a>).<\/p>\n<p>Come si desume dalle sentenze citate, la giurisprudenza civile ha avuto modo di occuparsi della natura dei gruppi parlamentari, evidenziandone il profilo \u201cprivatistico\u201d, soprattutto con riferimento ai rapporti di lavoro dei loro dipendenti. Quella delle assunzioni nei gruppi \u00e8 questione di particolare delicatezza in quanto i gruppi funzionano utilizzando strutture e mezzi posti a disposizione dalle rispettive Camere (e dai rispettivi consigli regionali) e sono alimentate dalle contribuzioni del bilancio delle relative assemblee, a differenza di vari altri soggetti di natura privata (associazioni, fondazioni, societ\u00e0, enti <em>no profit<\/em>, aziende editoriali, ecc.) che pure possono ricevere contribuzioni pubbliche, ma che si alimentano, normalmente, anche con fondi di provenienza diversa (donazioni, prezzi di servizi resi o altro). Ciononostante i gruppi effettuano le assunzioni di personale, pur usando denaro pubblico, con assoluta discrezionalit\u00e0, senza dover seguire le regole generali in materia di accesso all\u2019impiego nelle istituzioni pubbliche. Il tutto risulterebbe comunque coerente con il carattere \u201cprivatistico\u201d del rapporto di lavoro che si instaura con i gruppi. Tuttavia numerosi sono stati i provvedimento legislativi regionali che hanno proceduto a forme di \u201cstabilizzazione\u201d di tale personale, attraverso forme agevolate e preferenziali di concorso interno, cos\u00ec eludendosi il fondamentale principio del concorso pubblico (art. 97, c. 3, Cost.) (<a href=\"#_edn58\" name=\"_ednref58\">[58]<\/a>). In materia si richiama Cass., S.U., n. 609\/1999 (<a href=\"#_edn59\" name=\"_ednref59\">[59]<\/a>), secondo la quale i gruppi consiliari regionali sono organi delle regioni e pertanto, il rapporto di lavoro posto in essere con gli stessi va considerato, a tutti gli effetti, di pubblico impiego, salvo che non risulti che la normativa regionale abbia inteso qualificarlo di diritto privato. La Corte costituzionale, con sent. 28 febbraio 1996, n. 59 ha dichiarato incostituzionale la l. reg. Calabria, riapprovata l\u20198 marzo 1995, recante nuove norme di inquadramento del personale assunto, a partire dal 1979, dai gruppi consiliari con contratti a tempo determinato di diritto privato (poi stabilizzati previe graduatorie di concorso). Fra le altre leggi regionali oggetto di giudizi di costituzionalit\u00e0 e riguardanti assunzioni e stabilizzazioni di personale dei gruppi si richiamano la l. reg. Basilicata, 22 dicembre 1986, n. 28 (Corte cost., 10 febbraio 1993, n. 43), la l. reg. Liguria 4 ottobre 1989, dichiarata incostituzionale da Corte cost. n. 187 del 12 aprile 1990 nella parte in cui \u201cprevede l\u2019inquadramento nei ruoli regionali, previo superamento di apposito concorso, del personale in servizio da almeno un anno presso i gruppi consiliari regionali scelto fra estranei all\u2019amministrazione regionale\u201d, nonch\u00e9 la l. reg. Veneto del 19 dicembre 1986 dichiarata incostituzionale da Corte cost., 19 ottobre 1988, n. 973 nella parte in cui prevedeva il riconoscimento come servizio prestato alle dipendenze della regione del servizio prestato presso i gruppi consiliari antecedentemente alla nomina in ruolo (<a href=\"#_edn60\" name=\"_ednref60\">[60]<\/a>).<\/p>\n<p>Le recenti pronunce giurisprudenziali (sia della Corte costituzionale che della Corte dei conti), forniscono ampie ricostruzioni in particolare con riferimento alla natura \u201cpubblica\u201d o \u201cprivata\u201d dei gruppi parlamentari in rapporto ai finanziamenti ad essi erogati. In particolare la Corte cost., nella sent. n. 39\/2014 (<a href=\"#_edn61\" name=\"_ednref61\">[61]<\/a>) ha affermato la legittimit\u00e0 costituzionale di tale nuova attivit\u00e0 di controllo affidata alla Corte dei conti \u201cal fine di assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilit\u00e0 (con l\u2019indicazione delle risorse trasferite e dei titoli in base ai quali sono effettuati i trasferimenti) A tal fine, il legislatore ha predisposto questa analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell\u2019utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell\u2019effettivo impiego, senza ledere l\u2019autonomia politica dei gruppi interessati al controllo. Il sindacato della Corte dei conti assume infatti, come parametro, la conformit\u00e0 del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza, e deve pertanto ritenersi documentale, non potendo addentrarsi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all\u2019autonomia politica dei gruppi, nei limiti del mandato istituzionale. I parametri evocati dalle ricorrenti preservano un ambito competenziale rimesso a fonti di autonomia che non risulta in alcun modo leso dall\u2019introdotta disciplina\u201d) (<a href=\"#_edn62\" name=\"_ednref62\">[62]<\/a>). La Corte costituzionale \u00e8 nuovamente intervenuta nella interpretazione delle disposizioni sul controllo dei rendiconti dei gruppi consiliari con la sent. n. 130 del 7 maggio 2014, in sede di risoluzione di un conflitto di attribuzione sollevato da alcune regioni (Emilia Romagna, Veneto, Piemonte) nei confronti della Sezione delle autonomie e di alcune sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, che avevano sottoposto a controllo anche i rendiconti dell\u2019esercizio 2012. La Corte costituzionale ha accolto i ricorsi affermando la \u201cnon spettanza allo Stato\u201d e per esso alla Corte dei conti, l\u2019adozione delle deliberazioni che prevedevano l\u2019estensione di tale controllo anche al 2012 (che vige invece per i rendiconti a partire dal 2013, cfr. Corte cost., n. 39\/2014 cit.). Con ulteriore sent. 26 novembre 2014, n. 263, la Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente inammissibile, ed ha respinto per il resto, il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Basilicata contro le deliberazioni della Sezione di controllo della Corte dei conti della Basilicata riguardanti i controlli dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali relativamente all\u2019esercizio 2013 (<a href=\"#_edn63\" name=\"_ednref63\">[63]<\/a>). La stessa Corte costituzionale, con sent. 18 febbraio 2015, n. 15 ha dichiarato l\u2019inammissibilit\u00e0 di un ricorso proposto, nella materia dalla Regione Calabria (<a href=\"#_edn64\" name=\"_ednref64\">[64]<\/a>) per mancanza della previa delibera di autorizzazione da parte della giunta regionale (delibera intervenuta alcuni giorni dopo la proposizione del ricorso) (<a href=\"#_edn65\" name=\"_ednref65\">[65]<\/a>). Nel 2016 sono intervenute le sentenze nn. 104 e 260. Da ultimo <a href=\"#_edn66\" name=\"_ednref66\">[66]<\/a> \u201c\u2026con la sentenza n. 10\u00a0del <strong>13.1.2017, resa sull\u2019ennesimo conflitto di attribuzioni sulle delibere di controllo dei rendiconti gruppi consiliari, la Corte costituzionale, ha ribadito l\u2019ormai consolidato principio per cui \u201c\u2026il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari, \u00abse, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all\u2019autonomia politica dei gruppi, dall\u2019altro, non pu\u00f2 non ricomprendere la verifica dell\u2019attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarit\u00e0 dei rendiconti, della loro coerenza con le finalit\u00e0 previste dalla legge (sentenza n. 260 del 2016; analogamente, sentenze n. 104 del 2016, n. 263 del 2014)\u201d.<\/strong><\/p>\n<p>Ulteriori puntualizzazioni in particolare sulle finalit\u00e0 del controllo sulle spese dei gruppi sono inoltre riportate dalle decisioni delle Sezioni riunite della Corte dei conti, in speciale composizione, relative ai primi ricorsi proposti nei confronti delle deliberazioni delle sezioni regionali di controllo (Sez. riun., spec. comp., 30 luglio 2014, n. 29, cit.) nonch\u00e9 delle stesse Sezioni riunite, che, in sede di risoluzione di questione di massima, hanno escluso, per i capigruppo consiliari la configurabilit\u00e0 della posizione giuridica di agente contabile e del conseguente obbligo di resa del \u201cconto giudiziale\u201d (<a href=\"#_edn67\" name=\"_ednref67\">[67]<\/a>).<\/p>\n<p>Circa la \u201cnatura\u201d dei gruppi, \u00e8 stato infine osservato (<a href=\"#_edn68\" name=\"_ednref68\">[68]<\/a>) che l\u2019evoluzione normativa e giurisprudenziale (anche costituzionale) nella materia ha determinato che \u201csia a livello parlamentare che a livello consiliare, i gruppi hanno conosciuto una significativa valorizzazione della loro dimensione \u201cpubblicistica\u201d, quali articolazioni interne delle assemblee di riferimento che contribuiscono all\u2019organizzazione (in relazione, ad esempio, alla composizione degli organi collegiali, a partire dalle commissioni) e al funzionamento interno (il riferimento \u00e8 alla programmazione dei lavori, al voto ponderato, alle commissioni in sede deliberante e redigente) delle assemblee legislative. Questa maturazione della vocazione pubblicistica dei gruppi \u00e8 avvenuta in fasi diverse per il livello parlamentare (che ha conosciuto questa evoluzione attraverso le novelle degli anni Ottanta e Novanta ai regolamenti del 1971) e per il livello regionale (dove il cambiamento \u00e8 emblematicamente rappresentato dalla fase \u201ccostituente\u201d di approvazione dei nuovi statuti e di riforma dei regolamenti consiliari avviata pi\u00f9 di dieci anni fa in attuazione della l. cost. n. 1\/1999, e ad oggi, ancora pendente) A livello parlamentare, l\u2019esigenza di superare la condizione di pressoch\u00e9 completa autodeterminazione tradizionalmente riconosciuta ai gruppi rispetto alla propria regolamentazione e all\u2019utilizzo dei contributi pubblici \u00e8 stata soddisfatta attraverso una fonte interna, rappresentata dai due regolamenti <em>maior<\/em> e dalle relative delibere attuative. Rispetto al tema dei controlli, i gruppi sono stati considerati in solido rispetto allo speciale regime di autonomia delle due Camere e come tali sono stati sottratti al controllo della Corte dei conti; \u201csalvati\u201d dal giudice esterno, i gruppi sono stati per\u00f2 oggetto di un compromesso tra la completa inclusione nell\u2019amministrazione parlamentare (i gruppi continuano a disporre di una gestione, anche del personale, completamente distinta da quelle delle Camere di appartenenza) e la completa esclusione di tale sfera organizzativa (una totale esclusione non avrebbe consentito di giustificare i controlli interni). A livello regionale, viceversa, si \u00e8 registrata una sorta di \u201cattrazione in sussidiariet\u00e0\u201d della disciplina relativa al funzionamento, ai contributi e ai controlli dei gruppi della legislazione regionale alla legislazione statale. All\u2019esternalizzazione della disciplina legislativa si \u00e8 affiancata anche una avocazione dei relativi controlli, imputati ad un soggetto la Corte dei conti \u201cestraneo\u201d alla sfera regionale e finalizzato ad una funzione di garanzia degli equilibri finanziari. Tale ridefinizione dell\u2019inquadramento dei gruppi consiliari \u00e8 stata possibile in virt\u00f9 della forte considerazione per il ruolo pubblico dei gruppi\u201d.<\/p>\n<p>Quanto all\u2019esito dei ricorsi proposti avverso le deliberazioni (<a href=\"#_edn69\" name=\"_ednref69\">[69]<\/a>) delle sezioni regionali di controllo si pu\u00f2 osservare che le Sezioni riunite in speciale composizione ne hanno accolti numerosi, almeno parzialmente, evidenziando la necessit\u00e0 che l\u2019attivit\u00e0 di controllo non si spinga in un ambito di valutazione nel merito delle decisioni di spesa, oltrepassando i limiti del possibile sindacato delle scelte discrezionali (<a href=\"#_edn70\" name=\"_ednref70\">[70]<\/a>).<\/p>\n<p>Per quanto emerso nella prime decisioni sui ricorsi proposto contro le delibere delle sezioni regionali di controllo, pu\u00f2 osservarsi che, almeno in parte, la carenza di regolarit\u00e0 documentale potrebbe essere ascritta alla relativa \u201cnovit\u00e0\u201d complessiva dell\u2019obbligo di rendicontazione ed alla necessit\u00e0 di un adeguamento sostanziale, anche sotto il profilo dell\u2019adozione di adeguate procedure contabili, da parte dei gruppi consiliari. In tal modo \u00e8 verosimile che il processo di adeguamento al nuovo obbligo di rendiconto, anche sotto il profilo dell\u2019adozione di appositi \u201cdisciplinari\u201d in sede di regolamentazione consiliare contribuir\u00e0, a regime, ad una maggiore precisione della rendicontazione e dovendosi altres\u00ec considerare che il nuovo obbligo contribuisce comunque ad una maggiore conoscenza pubblica dell\u2019attivit\u00e0 gestoria dei gruppi consiliari, aprendo cos\u00ec anche tale settore di spesa pubblica alla \u201ctrasparenza\u201d ormai ampiamente imposta all\u2019 attivit\u00e0 delle pubbliche amministrazioni (l. n. 15\/2009; d.lgs. n. 150\/2009; l. n. 190\/2012; d.lgs. n. 33\/2013) ma non estesa, dalle leggi citate, agli ambiti pi\u00f9 propriamente \u201cpolitici\u201d costituiti dalle assemblee legislative nazionali e regionali (<a href=\"#_edn71\" name=\"_ednref71\">[71]<\/a>).<\/p>\n<p>La relativa \u201cnovit\u00e0\u201d della attuale disciplina del controllo e le relative oscillazioni giurisprudenziali, registratesi nelle deliberazioni delle diverse sezioni regionali, appaiono recepite anche nella gi\u00e0 citata sentenza delle Sezioni riunite in speciale composizione, n. 29\/2014.<\/p>\n<p>Ancora si rileva che l\u2019art.1, c. 12, d.l. n. 174\/2012 prevede che l\u2019obbligo di restituzione al bilancio regionale delle somme trasferite ai gruppi consegue alla \u201cmancata trasmissione del rendiconto\u201d o alla \u201cdelibera di non regolarit\u00e0 del rendiconto da parte della sezione regionale di controllo\u201d. La dichiarazione di irregolarit\u00e0 ha come effetto un obbligo di restituzione e quindi una sostanziale responsabilit\u00e0 patrimoniale \u201cdi gruppo\u201d, in ordine alla quale \u00e8 ora previsto il ricorso, in unico grado alle Sezioni riunite in speciale composizione. Gli effetti patrimoniali anzidetti e la dichiarata esigenza di tutela giurisdizionale avverso le delibere delle sezioni di controllo, indicata dalla Corte costituzionale nella citata sent. n. 39\/2014, fa ritenere condivisibili, in linea generale, i criteri enunciati nella sentenza delle Sezioni riunite in speciale composizione n. 29\/2014 cit., prima richiamata, dai quali si evince che l\u2019attivit\u00e0 di controllo dei rendiconti consiliari non possa essere assimilata n\u00e9 a un giudizio di conto (essendone stata esclusa la autonoma configurabilit\u00e0 da Corte conti, Sez. riun. sent. 30\/2014 cit.) , n\u00e9 a un giudizio di responsabilit\u00e0 amministrativa sulle eventuali specifiche posizioni soggettive di responsabilit\u00e0 patrimoniale, che risultano impregiudicate e che non sono assorbibili nel giudizio sulla regolarit\u00e0 dei rendiconti prodotti dai gruppi consiliari. Quanto agli aspetti processuali le Sez. riun., spec. comp., hanno affermato la necessaria legittimazione passiva sia del presidente della regione che del presidente del consiglio regionale (<a href=\"#_edn72\" name=\"_ednref72\">[72]<\/a>) (<a href=\"#_edn73\" name=\"_ednref73\">[73]<\/a>).<\/p>\n<p>Nel corso del 2016 sono intervenute ulteriori decisioni delle Sezioni riunite in speciale composizione<a href=\"#_edn74\" name=\"_ednref74\">[74]<\/a>. In particolare, nella relazione per l\u2019anno giudiziario 2017, gi\u00e0 citata<a href=\"#_edn75\" name=\"_ednref75\">[75]<\/a>, \u00e8 stato riferito che sono state \u201c\u2026<strong>Cinque le decisioni emesse in questa materia nel 2016. <\/strong>Anche tale tipologia di giudizio in unico grado \u2013dopo un avvio consistente (26 sentenze nel 2014, ma gi\u00e0 solo 10 nel 2015), anche supportato dalle pronunce della Corte costituzionale che avevano sollecitato l\u2019intervento del Legislatore-, da un lato, soffre della sovrapponibilit\u00e0 con i concorrenti giudizi di responsabilit\u00e0 amministrativa<a href=\"#_edn76\" name=\"_ednref76\">[76]<\/a> attinenti il medesimo oggetto e, dall\u2019altro, risente di un consolidamento formale delle stesse Assemblee regionali nel rispetto del vincolo di destinazione dei contribuiti erogati ai Gruppi consiliari e contestualmente dell\u2019abbassamento dell\u2019attenzione mediatica su tale fenomeno di costume politico. La decisione n. 15 dell\u20198.7.2016<a href=\"#_edn77\" name=\"_ednref77\">[77]<\/a> ha avuto ad oggetto somme assegnate per refezione ai collaboratori ed una consulenza legale in ordine alla quale \u2013senza che si sia addivenuti alle conseguenze dettate per effetto dell\u2019irregolarit\u00e0 della spesa- le SS.RR. hanno disposto l\u2019obbligo (probabilmente di carattere generale e non riferito alla fattispecie in esame, rispetto alla quale il potere deliberativo della Sezione territoriale di controllo \u00e8 consumato) di \u201cfornire elementi documentali in merito alla effettivit\u00e0 e congruenza della spesa, all\u2019attivit\u00e0 svolta dal consulente (comprovabile anche con l\u2019esibizione di report, memorie, relazioni eventualmente redatte nel corso dell\u2019attivit\u00e0 consulenziale), oltre che, in relazione alla congruenza e proporzionalit\u00e0 del costo rispetto ai servizi professionali resi, mediante esibizione del curriculum del professionista e\/o del confronto tra preventivi di altri professionisti (Sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione n. 98\/2016\/FRG del 22\/04\/2016)\u201d. Con la decisione n. 17 dell\u20191.8.2016 \u00e8 stato affermato non essere rendicontabili le spese inerenti l\u2019attivit\u00e0 di comunicazione istituzionale effettuate nel periodo antecedente alle elezioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto. Si \u00e8, altres\u00ec, rilevato di non potersi dare conto dell\u2019avvenuta restituzione, tramite bonifico effettuato dal Gruppo Consiliare in favore del Consiglio regionale, se non risulta versata agli atti la dimostrazione dell\u2019effettivo avvenuto versamento. La decisione n. 23 del 26.9.2016 ha preliminarmente dichiarato inammissibile la costituzione in giudizio dispiegata dalla Regione per assoluta indeterminatezza, non avendo formulato conclusioni o difese. Ha, quindi, accolto il ricorso del Gruppo consiliare ritenendo regolari le spese di funzionamento e di personale. Con la decisione n. 24 del 28.10.2016, infine, \u00e8 stato stabilito che, ai sensi dell\u2019art. 1, comma 9 e ss. del d.l. n. 174\/2012, ogni spesa sostenuta da un Gruppo consiliare, compresa l\u2019erogazione di somme a titolo di lavoro straordinario a forfait, deve soggiacere alle regole di rendicontazione, per valutarne l\u2019inerenza ai fini istituzionali, \u201cpoich\u00e9 alla corresponsione dell\u2019elemento accessorio deve necessariamente corrispondere, in applicazione di consolidati principi attinenti alla attribuibilit\u00e0 di risorse pubbliche, l\u2019indicazione specifica della prestazione oraria effettivamente svolta\u201d.<\/p>\n<p>Conclusivamente si pu\u00f2 osservare come il criterio dello \u201csviamento\u201d, pure utilizzato dalla giurisprudenza di merito e della Corte di cassazione, come criterio risolutore delle questioni di giurisdizione, in concreto si accompagni alla affermata natura \u201cpubblicistica\u201d degli stessi gruppi consiliari (quanto ai profili funzionali che li connotano come \u201corgani\u201d dei rispettivi consigli).<\/p>\n<p>Infine un ulteriore profilo di interesse nella materia \u00e8 rappresentato dalle possibili interferenze fra la giurisprudenza delle Sezioni riunite in speciale composizione e quella di responsabilit\u00e0 amministrativa. Al riguardo, al di l\u00e0 dell\u2019autorevolezza delle decisioni delle Sezioni riunite, sembra debbano applicarsi, anche in tali vicende, i principi generali di \u201cautonomia\u201d delle decisioni giurisprudenziali in tema di responsabilit\u00e0 amministrativa e le sentenze emesse in giudizi diversi (penali, civili, amministrativi, tributari), salvo quanto previsto espressamente per i giudizi penali dagli artt. 651, 651-<em>bis<\/em> e 652, c.p.p. Il principio di autonomia fra le azioni costituisce giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione (ad esempio S.U., 8 marzo 2005, n. 4957) sostanziandosi l\u2019inferenza fra i giudizi in mera ipotesi di \u201cpreclusione\u201d (Corte cost., n. 773\/1988; Cass., S.U., n. 22277\/2004). Per l\u2019autonomia del giudizio contabile non solo rispetto al giudizio non solo penale ma anche rispetto ai giudizi civili ed amministrativi cfr. Cass., S.U., 10 settembre 2013, n. 20701 (<a href=\"#_edn78\" name=\"_ednref78\">[78]<\/a>). Va inoltre considerato quanto gi\u00e0 osservato circa il diverso ambito di cognizione delle Sezioni riunite rispetto a quello delle sezioni giurisdizionali con riferimento alla individuazione degli elementi costituivi della responsabilit\u00e0 amministrativa<a href=\"#_edn79\" name=\"_ednref79\">[79]<\/a>, non rilevanti nei giudizi sulle deliberazioni adottate dalle sezioni di controllo. Il principio di \u201cautonomia\u201d citato determina quindi la non affermabilit\u00e0 di \u201cautomatismi\u201d, conseguenti alle deliberazioni delle Sezioni regionali di controllo e delle sentenze emesse dalle Sezioni riunite in speciale composizione sui ricorsi avverso le anzidette delibere, anche con riferimento alle affermazioni di non regolarit\u00e0 di alcune spese, in considerazione dei diversi presupposti della responsabilit\u00e0 amministrativo contabile<a href=\"#_edn80\" name=\"_ednref80\">[80]<\/a>.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref1\" name=\"_edn1\"><\/a>([1]) C.GALTIERI, <em>Relazione scritta del PG della Corte dei conti per l\u2019anno giudiziario 2017<\/em>, Roma, 13 febbraio 2017,cap. 2-<em>Giurisprudenza della Corte di cassazione<\/em> (est. De Petris), in <em><a href=\"http:\/\/www.corteconti\/procuragenerale.it-\">www.corteconti\/procuragenerale.it-<\/a><\/em><\/p>\n<p><a href=\"#_ednref2\" name=\"_edn2\"><\/a>([2]) Sez. Un. nn. 6026; 6453, 6454, 6455, 6456, 6457, 6458, 6459; nonch\u00e9 6894, 6895\/2016, richiamate in <em>Rel. scritta cit.<\/em> (est. De Petris).<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref3\" name=\"_edn3\"><\/a>([3]) Sez. Un. 6026 che richiama Sez. Un. n. 23257 del 2014, seguita da Sez. Un, nn. 8077, 8570 e 8622 del 2015,cfr. <em>Rel scritta cit (<\/em>est. de Petris).<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref4\" name=\"_edn4\"><\/a>([4]) Cos\u00ec Sez. Un. 6453, 6454, 6455, 6456, 6457, 6458, 6459.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref5\" name=\"_edn5\"><\/a>([5]) Cass., S.U., n. 8077\/2015, <em>in riv. Corte dei conti<\/em>, 2015, fasc. 1-2, 339.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref6\" name=\"_edn6\"><\/a>([6]) Cass., S.U., ord. n. 23257\/2014, <em>ivi<\/em>, 2014, fasc. 5-6, 378; v. anche A. VETRO, <em>Giurisdizione contabile sulla gestione dei finanziamenti ai gruppi consiliari regionali alla luce dell\u2019ord. n. 2357\/14 S.U. e riflessioni sulla condotta dolosa dei responsabilit\u00e0 di danno erariale alla luce della sentenza n. 229\/2014 della Sezione giurisdizionale della Sardegna<\/em>, in <em>www.respamm.it.<\/em><\/p>\n<p><a href=\"#_ednref7\" name=\"_edn7\"><\/a>([7]) \u201cL\u2019assegnazione dei fondi pubblici ai gruppi consiliari regionali risponde a specifiche finalit\u00e0 indicate dalla legislazione regionale, quali quelle di rappresentanza politica (e non istituzionale) e funzionamento, cui non sono riconducibili e determinano pertanto danno erariale, le spese per pranzi e cene (anche con ospiti del gruppo) e trasporto in taxi prive di motivazioni idonee e di inerenza ai fini pubblici indicati nella legge\u201d (massima a sent. Sez. giur. reg. Lombardia, n. 163\/2914) in <em>riv. Corte dei conti<\/em>, 2014, fasc. 3-4, 341, con nota di richiami; nello stesso senso Sez. giur. reg. Lombardia, 17 settembre 2014, n. 180, 18 settembre 2014, n. 181, entrambe in <em>www.corteconti.it<\/em>; Sez. giur. reg. Friuli-Venezia Giulia, 3 febbraio 2014, n. 11, in riv. Corte dei conti, 2014, fasc. 5-6, 279, con nota di richiami; 17 febbraio 2014, n. 16; 26 febbraio 2014, nn. 18 e 19; 13 marzo 2014 n. 24; 14 marzo 2014, n. 25; e 12 giugno 2014, n. 51, tutte in <em>www.corteconti.it. <\/em>V. anche A. VETRO , <em>Nuove riflessioni sui finanziamenti dei Gruppi politici presenti nei consigli regionali, alla luce della pi\u00f9 recente giurisprudenza, con particolare riferimento alla sentenza n. 163\/2014 della sezione giurisdizionale per la Lombardia della Corte dei conti<\/em>, in <em>www.contabilit\u00e0-pubblica.it<\/em>, ottobre 2014<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref8\" name=\"_edn8\"><\/a>([8]) V. TENORE, <em>La responsabilit\u00e0 amministrativo contabile<\/em>, in AA.VV. , <em>La nuova Corte dei conti: responsabilit\u00e0, pensioni, controlli<\/em>, Milano, 2013, 166; L. VENTURINI, <em>Danno c.d. \u201cmorale\u201d patito da soggetto<\/em> <em>pubblico: natura e giurisdizione della Corte dei conti<\/em>, in <em>Dir. proc. amm<\/em>., 2000, 3, 907; R. URSI, <em>Danno all\u2019immagine e responsabilit\u00e0 amministrativa<\/em>, in <em>Dir. amm<\/em>., 2001, 2-3, 343; S. PILATO, <em>La responsabilit\u00e0 amministrativa-Profili sostanziali e processuali nelle leggi n. 19\/1994, n. 20\/1994 e n. 639\/1996<\/em>, Padova, 1999, 263.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref9\" name=\"_edn9\"><\/a>([9])Sez. giur. reg. Sardegna, 18 novembre 2014, n. 229, in <em>riv. Corte dei conti<\/em>, 2014, fasc. 5-6, 308; Sez. giur. reg. Friuli-Venezia Giulia, 10 luglio 2014, n. 61, <em>ibidem<\/em>, fasc. 3-4, 303, con nota di richiami, secondo cui \u201c \u2026 i fondi assegnati dalla regione ai gruppi politici del consiglio regionale per le spese da sostenere in occasioni di rappresentanza non possono essere utilizzate dai consiglieri regionali per effettuare spese genericamente inerenti la propria attivit\u00e0 politica o di pubbliche relazioni, o per spese personali; pertanto rispondono di danno erariale i consiglieri che abbiano utilizzato per tali finalit\u00e0 i fondi assegnati al gruppo per spese di rappresentanza. Rispondono dell\u2019illegittimo utilizzo dei fondi accreditati ai gruppi politici del consiglio regionale i singoli consiglieri che, con autonomi atti di disposizione, abbiano effettuato spese indebite e, in misura minore, per omesso controllo, il presidente del gruppo consiliare e i componenti del consiglio di presidenza del consiglio regionale\u201d; nonch\u00e9, Sez. giur. reg. Lazio, 11 febbraio 2014, n. 154, in <em>www.corteconti.it<\/em>; Sez. giur. reg. Lombardia, nn. 180 e 181\/2014; Sez. giur. reg. Friuli Venezia Giulia, nn. 11, 16, 18, 19, 24, 25, 27 e 51\/2014. Per l\u2019affermazione della responsabilit\u00e0 amministrativa di due consiglieri regionali relativamente a varie tipologie di spese (ristorazione, trasporti, acquisto di libri), con affermazione dell\u2019elemento soggettivo del dolo, cfr. Sez. giur. reg. Lombardia, 5 febbraio 2015, n. 15; v. anche Sez. giur. reg. Lombardia, 30 luglio 2015, nn. 141, 140, 139; e 27 luglio 2015, n. 132, <em>tutte<\/em> in <em>www.corteconti.it<\/em>; 27 luglio 2015, n. 137, in riv. Corte dei conti, 2015, fasc. 3-4, 350; 20 febbraio 2015, n. 26; 11 febbraio 2015, n. 20; 10 febbraio 2015, n. 19, n. 18; 23 gennaio 2015, n. 6a; Sez. giur. reg. Piemonte 16 luglio 2015, n. 160; 14 luglio 2015, n. 137; 17 giugno 2015, n. 130, n. 129; 21 maggio 2015, n. 127; 15 aprile 2015 n. 89; Sez. giur. reg. Basilicata, 13 luglio 2015, n. 45, tutte in <em>www.corteconti.it<\/em>; 1 luglio 2015, n. 36, in <em>riv. Corte dei conti<\/em>, fasc. 3-4, 323; 29 gennaio 2015, n. 7, in <em>www.corteconti.it<\/em>; Sez. giur. reg. Friuli V.G., 9 luglio 2015, n. 52 in riv. Corte dei conti, fasc. 3-4, 331, 15 giugno 2015 n. 40; Sez. giur. reg. Abruzzo, 4 giugno 2015, n. 57; Sez. giur. reg. Liguria, 25 maggio 2015, n. 34, e , nel 2016 e 2017, <em>ex multis<\/em>, Sez. Lombardia, 13 ottobre 2016 n. 169; Sez. Friuli V.G., 1 dicembre 2016, n. 80; Sez. Marche, 25 novembre 2016, n. 70; ez. III centr., 12 settembre 2016, n.427; Sez. Emilia Romagna, 1\u00b0 luglio 2016,n 120; Sez. III centr., 6 ottobre 2016, n. 477; Sez. Sardegna, 9 maggio 2017, n. 65; Sez. Calabria, 12aprile 2017, n. 88; Sez. III centr. 8 marzo 2017, n. 68; Sez. appello Sicilia, 14 febbraio 2017, n. 34; Sez. II centr., 9 febbraio 2017, n. 65 (tutte in www.corteconti.it)<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref10\" name=\"_edn10\"><\/a>([10]) Cass., S.U. ord. 4511\/2006, in Foro<em> it<\/em>., 2006, I, 1734, e in <em>Giornale dir. amm<\/em>., 2006, 969, con nota di G. D\u2019AURIA, \u201cnon solo, quindi, un rapporto di impiego o di servizio, ma anche una concessione amministrativa o un contratto privato, per effetto dei quali il soggetto privato venga attratto nell\u2019orbita delle finalit\u00e0 proprie dell\u2019amministrazione (come quelle espresse, appunto, da un programma di interventi la cui realizzazione rientri tra le finalit\u00e0 della pubblica amministrazione o che questa si \u00e8 impegnata \u2013 eventualmente nei confronti di altri soggetti, come l\u2019Unione europea \u2013 a perseguire) possono costituire titolo per una gestione di denaro pubblico suscettibile di dar luogo a responsabilit\u00e0 amministrativa e giurisdizione della Corte dei conti\u201d. L. VENTURINI, <em>Corte di cassazione e giurisdizione della Corte dei conti in questo primo scorcio dell\u2019anno: in particolare l\u2019ordinanza n. 4511 dell\u20191 marzo 2006<\/em>, in <em>www.amcorteconti.it<\/em>; B. DALIA, <em>Fondi Ue alla Corte dei conti<\/em>, in <em>Il Sole 24 ore<\/em>, 14 marzo 2006, 25; v. anche T. MIELE, <em>Rileva la tipologia del danno e non chi lo ha commesso<\/em>, in <em>Il Sole 24 ore<\/em>, 10 aprile 2006 \u201cPer effetto di questo nuovo orientamento giurisprudenziale, d\u2019ora in avanti potranno essere convenuti in giudizio innanzi alla Corte dei conti a risarcire il danno arrecato alle finanze pubbliche non solo gli amministratori e i dipendenti degli enti pubblici economici e delle s.p.a. partecipate da enti pubblici, ma anche i soggetti privati che in qualsiasi modo abbiano provocato danno patrimoniale alle pubbliche finanze, come ad esempio coloro che abbiano beneficiato di un finanziamento pubblico erogato per un determinato fine pubblico e lo abbiano invece utilizzato per altri fini\u201d.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref11\" name=\"_edn11\"><\/a>([11]) Cass., S.U., 20434\/2009, in <em>Foro<\/em> <em>it<\/em>., 2010, I, 1522; v. anche Cass., S.U., 2 dicembre 2013, n. 26935, in <em>Rep. Foro it.<\/em>, 2013, voce <em>Responsabilit\u00e0 contabile<\/em>, n. 69; 10 settembre 2013, n. 20701, in riv. Corte dei conti 2013, fasc. 5-6, 556; 19 luglio 2013, n. 17660, <em>ibidem, <\/em>546; 25 marzo 2013, n. 7377, in <em>Rep. Foro it.<\/em>, 2013, voce <em>Responsabilit\u00e0 contabile<\/em>, n. 75; 25 gennaio 2013, nn. 1774 e 1775, rispettivamente in riv. Corte dei conti, 2013, fasc. 1-2, 388, <em>ibidem<\/em>, fasc. 3-4, 454; 3 marzo 2010, n. 5019, in <em>Rep. Foro it.<\/em>, 2010, voce <em>Responsabilit\u00e0 contabile<\/em>, n. 341; 27 ottobre 2009, n. 23332, <em>ibidem<\/em>, n. 338.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref12\" name=\"_edn12\"><\/a>([12]) V., in particolare, Corte dei conti, Inaugurazione anno giudiziario 2014, <em>R<\/em><em>elazione del procuratore generale<\/em>, in <em>www.corteconti.it.<\/em><\/p>\n<p><a href=\"#_ednref13\" name=\"_edn13\"><\/a>([13]) Con la sent. 70\/2014, le Sezioni unite hanno respinto il ricorso con il quale la societ\u00e0 convenuta nel giudizio di responsabilit\u00e0 aveva affermato il difetto di giurisdizione a favore della giurisdizione tributaria. Le S.U hanno affermato che \u201cSi tratta, infatti, di una perdita di fondi dello Stato gestiti dal Ministero delle finanze, costituente un evidente danno per l\u2019erario, conseguente alla gestione del danaro dello Stato corrisposto a titolo di contributo o finanziamento alla societ\u00e0 cooperativa\u2026, per finalit\u00e0 non corrispondenti a quelle cui tali fondi sono stati in seguito destinati, da qualificare come danno allo Stato, sul quale solo la Corte contabile pu\u00f2 esercitare dapprima il controllo di cui all\u2019art. 100 Cost. e poi la giurisdizione di cui all\u2019art. 103 della stessa carta fondamentale. Solo un corretto controllo contabile del finanziamento \u2026 avrebbe potuto impedire l\u2019uso indebito del danaro pubblico oggetto di esso, con conseguente necessaria cognizione della causa avente ad oggetto tale abuso di fondi pubblici da parte dell\u2019indicato giudice contabile, dovendo ritenersi analogo al rapporto di servizio quello tra il percettore del finanziamento che abusa di quest\u2019ultimo e l\u2019amministrazione pubblica che lo eroga con i fondi del suo bilancio (in tal senso, da ultimo Cass., S.U. 25 gennaio 2013, n. 1774, in riv. Corte dei conti<em>,<\/em> 2013, fasc., 1-2, 388, e la giurisprudenza in questa indicata)\u201d.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref14\" name=\"_edn14\"><\/a>([14]) Cass., n. 9846\/2011, in <em>Rep. Foro it.<\/em>, 2012, voce <em>Responsabilit\u00e0 contabile<\/em>, n. 44; v. anche Cass., S.U., 24 ottobre 2014, n. 22615, che, se da un lato ha precisato che va confermata la giurisdizione contabile nei confronti di \u201cun amministratore di una societ\u00e0 destinataria di fondi pubblici, atteso che la societ\u00e0 beneficiaria dell\u2019erogazione concorre alla realizzazione di un programma della pubblica amministrazione, instaurando con questa un rapporto di servizio, sicch\u00e9 la responsabilit\u00e0 amministrativa attinge anche a coloro che con la societ\u00e0 intrattengano un rapporto organico (Cass., S.U., 9 gennaio 201, n. 295, in riv. Corte dei conti 2013, fasc. 3-4, 449, occupandosi del caso dell\u2019amministratore di una cooperativa costituita dal medesimo al solo fine di fruire di contributi e finanziamenti, poi distratti a proprio favore, cfr. anche Cass., S.U., 3 marzo 2010, n. 5019, e ord. 1 marzo 2006, n. 4511, citt.)\u201d, diversa \u00e8 \u201cinvece la situazione quando il danno di cui si pretende il ristoro sia conseguenza di comportamenti che un soggetto abbia tenuto nella veste di controparte contrattuale dell\u2019amministrazione pubblica, squilibrando il sinallagma contrattuale e violando le obbligazioni derivanti dal contratto, alle quali corrispondono i diritti che il contratto medesimo attribuisce alla controparte pubblica (Cass., S.U., 16 luglio 2014, <em>ivi<\/em>, 2014, fasc. 5-6, 360)\u201d;<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref15\" name=\"_edn15\"><\/a>([15]) Anche se detti ambiti di autonomia, anche in passato sono stati oggetto di vari interventi di precisazione da parte della Corte costituzionale. In tal senso si rinvia a quanto richiamato da Sez. giur. reg. Lombardia, n. 26\/2015: \u201cUna compiuta analisi dell\u2019esatta portata di tale guarentigia \u00e8 rinvenibile nella costante giurisprudenza costituzionale, come richiamata dalla pronuncia Corte cost., 6 marzo 2014, n. 39, in riv. Corte dei conti, 2014, fasc. 1-2, 277 (<em>ex multis<\/em>, n. 337\/2009; 13-22 settembre 1999, n. 392, <em>ivi<\/em>, 999, fasc. 5, II, 171; 18-30 luglio 1997, <em>ivi<\/em>, 1997, fasc. 4, II, 182; 20 marzo 1985, n. 70, <em>ivi<\/em>, 1985, fasc. 1, 314; n. 81\/1975), ove \u00e8 chiarito che tale immunit\u00e0 non deve essere intesa in senso assoluto ma riferita solo a quelle funzioni che partecipano della particolare natura delle attribuzioni del consiglio regionale e che costituiscono \u201cesplicazione di autonomia costituzionalmente garantita\u201d il cui nucleo essenziale \u00e8 definito dall\u2019art. 121, c. 2, Cost. In tale veste i gruppi consiliari rappresenterebbero diretta ed imprescindibile emanazione del consiglio regionale configurandosi quali articolazioni necessarie dell\u2019assemblea consiliare e svolgendo, per tali aspetti, attivit\u00e0 direttamente ed esclusivamente strumentali rispetto all\u2019esercizio delle funzioni legislative intestate al consiglio. Detta tutela, tuttavia \u2013 chiarisce il giudice delle leggi \u2013 ha natura e carattere derogatori e, pertanto, ad essa deve essere riservata stretta e rigorosa applicazione, onde evitare che ogni sua dilatazione al di l\u00e0 dei limiti precisi voluti dalla Costituzione si traduca in una violazione dell\u2019integrit\u00e0 della funzione giurisdizionale, posta a presidio dell\u2019eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. Ci\u00f2 premesso, la costante giurisprudenza costituzionale ha indicato come non la sola funzione legislativa sia tutelata dalla garanzia dell\u2019immunit\u00e0 di cui all\u2019art. 122, c. 4, ma anche le funzioni di indirizzo politico, di controllo e di autorganizzazione. In particolare, con sent. n. 392\/1999 e n. 289\/1997, si \u00e8 chiarito che l\u2019immunit\u00e0 \u00e8 garantita anche per le funzioni di natura amministrativa, assegnate al consiglio regionale in via immediata e diretta dalle leggi dello Stato, non gi\u00e0 per assicurare ai consiglieri regionali una posizione di privilegio ma solo in quanto intesa a preservare da interferenze e condizionamenti esterni le determinazioni inerenti alla sfera di autonomia dell\u2019organo\u201d.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref16\" name=\"_edn16\"><\/a>([16]) S. RIZZO-E.MENICUCCI, \u201c<em>Batman &amp; Co.\u201d \u2013 Protagonisti e retroscena dello scandalo che ha travolto il Lazio, e fa tremare l\u2019Italia,<\/em> in <em>Corriere della Sera<\/em>, Milano, 2012.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref17\" name=\"_edn17\"><\/a>([17]) A. VETRO, <em>Problematica sui finanziamenti dei Gruppi politici presenti nei consigli regionali, con particolare riguardo alla giurisdizione del giudice contabile per le ipotesi di danno erariale<\/em>, in <em>www.contabilit\u00e0-pubblica.it<\/em>, e M. GRECO, <strong><em>Le spese dei Gruppi politici e l\u2019incontrollata tecnica del \u201crichiedo-ricevo\u201d<\/em><\/strong><strong>, in <\/strong><em>www.ambientediritto.it<\/em>; R. SCALIA, <em>Il controllo della Corte dei conti sui rendiconti dei gruppi consiliari, prima e dopo le sentenze della Corte costituzionale nel 2014<\/em>, in <em>www.respamm.it<\/em>.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref18\" name=\"_edn18\"><\/a>([18]) L\u2019art. 2 \u00e8 espressamente intitolato \u201cRiduzione dei costi della politica nelle regioni\u201d; C. SALVI-M.VILLONE, <em>Il costo della democrazia<\/em>, Milano, Mondadori, 2005; G. LUCHENA, <em>La riduzione \u201capparente\u201d dei costi della politica: il legislatore si \u201caffida\u201d alla Corte dei conti per tagliare le indennit\u00e0 e i gettoni di presenza negli organi di amministrazione<\/em>, in <em>www.federalismi.i<\/em>t, 1\/2015; R. PEREZ, <em>Le nuove misure per il contenimento della spesa pubblica<\/em>, in AA.VV. , <em>Le Limitazioni amministrative della spesa<\/em>, Milano, 2003, 3.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref19\" name=\"_edn19\"><\/a>([19]) Ancora sui \u201ccosti della politica\u201d, v<em>. Relazioni della Corte dei conti per il rendiconto generale dello Stato del 2013 e del 2014<\/em> (est. Federici) in <em>www.corteconti.it<\/em>.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref20\" name=\"_edn20\"><\/a>([20]) B. CARAVITA-E.JORIO, <em>La Corte costituzionale e l\u2019attivit\u00e0 della Corte dei conti<\/em>, in <em>www.federalismi.it;<\/em> R. SCALIA, <em>L\u2019attuazione degli obblighi imposti dal nuovo art. 147-<\/em>bis<em> del Tuel e le responsabilit\u00e0. Il rapporto fra controllo interno e attivit\u00e0 della Corte dei conti<\/em>, in <em>www.respamm.it<\/em>.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref21\" name=\"_edn21\"><\/a>([21]) Per il controllo sulle regioni a statuto ordinario, previsto dalla l. 14 gennaio 1994, n. 20 (art. 3, cc. 4 e 5), cfr. Corte cost., 27 gennaio 1995, n. 29, e 20 luglio 1995, n. 335, entrambe in <em>Foro it<\/em>., 1996, I, rispettivamente 1157, 1158, con nota di G. D\u2019AURIA, <em>I nuovi controlli della Corte dei conti davanti alla Corte costituzionale<\/em>; Corte cost., 20 maggio 1999, n. 181, <em>ivi<\/em>, 2000, I, 1450, con nota di G. D\u2019AURIA, <em>Gestione delle amministrazioni regionali e controllo della Corte dei conti<\/em>, <em>ibidem<\/em>, 1450; sugli ulteriori controlli introdotti dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, v. Corte cost., 19 luglio 2013, n. 219, <em>ivi<\/em>, 2014, I, 386, con note di A. CERRI, <em>Eguaglianza, uniformit\u00e0 e autonomia regionale<\/em>, e G. D\u2019AURIA, <em>Controlli e giurisdizione della Corte dei conti nel decreto premi e sanzioni del federalismo fiscale<\/em> <em>(dopo Corte cost. 219\/2013)<\/em>.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref22\" name=\"_edn22\"><\/a>([22]) B. DELLA ROVERE, <em>Spese facili in Regione. 13 ex consiglieri nel mirino<\/em>\u201d, in Milano, <em>Leggo, <\/em>24 luglio 2014, 16; O. LISO, \u201c<em>Pranzi, regali e computer. Arriva il processo per 13 consiglieri regionali<\/em>\u201d, in <em>La Repubblica<\/em>, 25 luglio 2014.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref23\" name=\"_edn23\"><\/a>([23]) S. AURIEMMA, <em>Equilibri finanziari e spesa pubblica: nuove forme di tutela e ruolo del P.M.<\/em>, in <em>riv. Corte dei conti<\/em>, 2014, fasc. 1-2, 428; D. CIMMINO, , <em>Il controllo della Corte dei conti e la giurisdizione esclusiva nelle materie di contabilit\u00e0 pubblica dopo il d.l. n. 174 del 2012<\/em>, in <em>www.contabilit\u00e0-pubblica.it<\/em>, ottobre 2014; cfr. anche Tar Basilicata, 26 novembre 2014, n. 808, in <em>riv. Corte dei conti<\/em>, fasc. 5-6, 385, con nota di A. LUBERTI, <em>A proposito della competenza delle Sezioni riunite in speciale composizione nelle materie di contabilit\u00e0 pubblica<\/em>.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref24\" name=\"_edn24\"><\/a>([24]) Nell\u2019ambito della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali prevista dall\u2019art. 243-<em>bis<\/em> d.lgs. n. 267\/2000 (Tuel), l\u2019art. 243-<em>quater<\/em>, c. 5, come introdotto dall\u2019art. 3, c. 1, lett. r), d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213 prevede che la deliberazione con la quale la Sezione del controllo provvede all\u2019accoglimento o al diniego del piano pu\u00f2 essere impugnata, entro trenta giorni, nelle forme del giudizio ad istanza di parte, innanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione che si pronunciano nell\u2019esercizio della propria giurisdizione esclusiva in tema di contabilit\u00e0 pubblica, ai sensi dell\u2019art. 103, c. 2, Cost., entro 30 giorni dal deposito del ricorso. Le medesime Sezioni riunite si pronunciano, in unico grado, nell\u2019esercizio della medesima giurisdizione esclusiva, sui ricorsi avverso i provvedimenti di ammissione al fondo di rotazione di cui all\u2019art. 243-<em>ter<\/em> (del medesimo Tuel). Le medesime Sezioni riunite in speciale composizione, si pronunciano sui ricorsi avverso i provvedimenti di ammissione al fondo di rotazione di cui all\u2019art. 243-<em>ter<\/em> Tuel. Le modalit\u00e0 di costituzione delle Sezioni riunite in speciale composizione sono descritte ed esaminate dalla sent. n. 2\/2013, nella quale si \u00e8 esaminato il provvedimento del presidente della Corte dei conti che le ha costituite, con la presenza di magistrati addetti sia al settore della giurisdizione contabile che del controllo. La stessa sent. n. 2\/2013 si \u00e8 ampiamente soffermata sulla natura giurisdizionale del ricorso in esame, resa peraltro palese dal richiamo normativo alla giurisdizione \u201cesclusiva\u201d della Corte dei conti nelle materie di contabilit\u00e0 pubblica ai sensi dell\u2019art. 103, c. 2, Cost. e al rinvio, per le forme processuali, alle norme sul giudizio ad istanza di parte previsto dal regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref25\" name=\"_edn25\"><\/a>([25]) V. Corte conti, Sez. riun., spec. comp., 19 marzo 2015, n. 10, Comune di Scalea; 13 marzo 2015, n. 6, Comune di Locri, entrambe in <em>www.corteconti.it<\/em>.; 2 settembre 2014, n. 33, Comune di Assago, in riv. Corte dei conti, 2014, fasc. 5-6, 156; 30 luglio 2014, n. 28, Comune di Vittorio Veneto, <em>ibidem<\/em>, fasc. 3-4, 251; 28 luglio 2014, n. 27, Regione Campania, <em>ibidem<\/em>, 2014, fasc. 3-4, 235; 14 marzo 2014, n. 3, Comune di Pescia, <em>in www.corteconti.it<\/em>; 13 dicembre 2013, n. 9, Comune di Porto Azzurro, in riv. Corte dei conti, 2013, fasc. 5-6, 298; 4 novembre 2013, n. 6, Comune di Montecchio Maggiore, <em>ibidem<\/em>, 290; 11 ottobre 2013, n. 5, Comune di Ispica, <em>ibidem<\/em>, 278; 12 giugno 2013, n. 2, Comune di Belcastro, <em>ibidem<\/em>, fasc. 3-4, 301.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref26\" name=\"_edn26\"><\/a>([26]) Cfr., fra le altre, Corte conti, Sez. riun., spec. comp., sent.-ord., 11 luglio 2013, n. 3, in riv. Corte dei conti, 2013, 5-6, 258; 27 novembre 2013, n. 7, <em>ibidem<\/em>, 258, relative alla \u201cFondazione Rossini Opera Festival\u201d, nella quale tra l\u2019altro \u00e8 stato precisato che i ricorsi avverso il provvedimenti dell\u2019Istat non sono soggetti a termine decadenziale. I c.d. \u201cricorsi Istat\u201d riguardano i ricorsi proposti da enti inseriti dall\u2019Istat nell\u2019aggregato \u201camministrazioni pubbliche\u201d nell\u2019ambito degli elenchi che annualmente deve redigere per la compilazione della contabilit\u00e0 economica nazionale in base alle disposizioni di cui alla l. 31 dicembre 2009, n. 196 e della regolamentazione europea, in particolare costituita dal regolamento Ue n. 549\/2013 (c.d. Sec 2010). La competenza giurisdizionale della Corte dei conti \u00e8 prevista dall\u2019art. 1, c. 169, l. 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge di stabilit\u00e0 2013), in vigore dall\u20191 gennaio 2013, che prevede: \u201cAvverso gli atti di ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata annualmente dall\u2019Istat ai sensi dell\u2019art. 1, c. 3, l. 31 dicembre 2009, n. 196, \u00e8 ammesso ricorso alle Sezioni riunite della Corte dei conti, in speciale composizione, ai sensi dell\u2019art. 103, c. 2, Cost.\u201d, in argomento cfr. P. DE IOANNA-C.GORELLI, <em>La decisione di bilancio in Italia<\/em>, Bologna, Il Mulino, 2008; N. Lupo, <em>Costituzione e bilancio. L\u2019art. 81 della Costituzione tra interpretazione, attuazione ed aggiramento<\/em>, Roma, Luiss University Press, 2007; M. PALA, <em>La finanza pubblica nel confronto internazionale<\/em>, in riv. Corte dei conti, 2013, fasc. 5-6, 843; F.G. GRANDIS-G.MATTEI, <em>L\u2019elenco Istat e la nozione di pubblica amministrazione<\/em>, <em>ivi<\/em>, 2014, fasc. 1-2, 523; A. MONORCHIO-L.G.MOTTURA, <em>Compendio di contabilit\u00e0 pubblica<\/em>, Bari, 2014, 293. <em>Il conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche e, per la disciplina previgente al \u201cSec 2010<\/em>\u201d, Aa.Vv., (a cura di L. Giovannelli), <em>Contabilit\u00e0 dello Stato e sistema europeo dei conti (Sec95) nella prospettiva comunitaria<\/em>, Milano, 2006. V. anche Sez. riun., spec. comp., 7 maggio 2014, n. 17, <em>ibidem<\/em>, fasc. 3-4, 229.<\/p>\n<p>Con riguardo alle federazioni sportive v. Corte conti, Sez. riun., spec. comp., 16 settembre 2015 n 51, in <em>www.corteconti.it<\/em>., e 31 marzo 2015, n. 12, in riv. Corte dei conti, 2015, fasc. 3-4, 284, che hanno respinto rispettivamente il ricorso proposto dalla Federazione italiana pentathlon moderno ed il ricorso proposto dalla Federazione italiana cronometristi avverso l\u2019inserimento negli elenchi Istat.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref27\" name=\"_edn27\"><\/a>([27]) In tal senso una prima conferma \u00e8 stata fornita da Sez. riun., spec. comp., 30 luglio 2014, n. 29, <em>ivi<\/em>, 2014, fasc. 3-4, 257.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref28\" name=\"_edn28\"><\/a>([28]) In argomento, per un\u2019ampia analisi cfr. E. GRIGLIO, <em>La natura giuridica dei gruppi consiliari: dal parallelismo all\u2019asimmetria con i gruppi parlamentari<\/em>, in <em>Rass. parl<\/em>, 2015, 2, 334, di cui non sembra potersi condividere soltanto la definizione di \u201ccontrollo preventivo\u201d attribuita alla nuova funzione assegnata alle sezioni regionali circa i rendiconti dei gruppi consiliari, 361.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref29\" name=\"_edn29\"><\/a>([29]) V. DI CIOLO-L.CIAURRO, <em>Il diritto parlamentare nella teoria e nella pratica<\/em>, Milano, 2013, 304, precisa che \u201cNaturalmente anche nei Parlamenti ottocenteschi esistevano raggruppamenti che si formavano di volta in volta intorno a questo o a quell\u2019uomo politico, o per il perseguimento di obiettivi determinati e contingenti; ma essi non potevano certamente qualificarsi gruppi parlamentari nel significato che diamo attualmente a questo termine\u201d.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref30\" name=\"_edn30\"><\/a>([30]) A suffragio universale maschile. Cfr. G. CAROCCI, <em>Storia d\u2019Italia, dall\u2019unit\u00e0 ad oggi<\/em>, Milano, Feltrinelli, 1990, 197, cap. 22, <em>La riforma elettorale e la guerra di Libia<\/em>; G. NEGRI, <em>Storia politica italiana-Dall\u2019unit\u00e0 alla Repubblica<\/em>, Milano,1994, 190, <em>L\u2019estensione del diritto di voto e la spedizione in Libia.<\/em><\/p>\n<p><a href=\"#_ednref31\" name=\"_edn31\"><\/a>([31]) V. LONGI, <em>Elementi di diritto e procedura parlamentare<\/em>, Milano, 1994, 109.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref32\" name=\"_edn32\"><\/a>([32]) V.DI CIOLO-L.CIAURRO, <em>op. cit<\/em>., 304: \u201cNel 1920, dopo le elezioni politiche, a seguito delle quali furono eletti alla Camera numerosi rappresentanti di due partiti a larga base popolare (il Partito socialista e il Partito popolare italiano) , anche il regolamento della Camera sub\u00ec importanti e significative modificazioni: furono istituite, infatti, dodici commissioni parlamentari permanenti; furono altres\u00ec introdotte alcune norme regolamentari per disciplinare la costituzione e il funzionamento dei gruppi, che trovavano, cos\u00ec, per la prima volta, riconoscimento nell\u2019ordinamento italiano. In base a queste norme (approvate nel luglio 1920 e integrate nell\u2019agosto 1920 e giugno 1922) i deputati erano tenuti a dichiarare a quale gruppo politico fossero iscritti: ciascun gruppo composto da almeno venti deputati costituiva un\u2019\u201cufficio\u201d (\u00e8 da sottolineare che il termine \u201cufficio\u201d era usato in precedenza per designare i comitati formati mediante estrazione a sorte di deputati e incaricati dell\u2019esame dei progetti di legge)\u201d.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref33\" name=\"_edn33\"><\/a>([33]) Artt. 72 e 82 Cost.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref34\" name=\"_edn34\"><\/a>([34]) A. MANZELLA, <em>Il Parlamento<\/em>, Bologna, Il Mulino, 1977, 261; S. TRAVERSA, <em>Il Parlamento nella costituzione e nella prassi<\/em>, Milano, 1989.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref35\" name=\"_edn35\"><\/a>([35]) F. LEONI, S<em>toria dei partiti politici italiani<\/em>, Napoli, Guida, 1966; F. CUOCOLO, <em>Istituzioni di diritto pubblico<\/em>, Milano, 1988, 794; F. SERRAO, <em>Classi, partiti e legge nella repubblica romana<\/em>, Pisa, 1980, 165; G.VALDITARA, <em>Lo Stato nell\u2019antica Roma<\/em>, Rubettino, 2008; A. de TOQUEVILLE, <em>La democrazia in America<\/em>, ed. it., Milano, Rizzoli, 1997, cap. 2, 187; A. de TOQUEVILLE, <em>L\u2019antico regime e la rivoluzione<\/em>, ed. it. Milano, Rizzoli, 1996. Per questioni attuali v. Corte conti Unione europea, parere 7 febbraio 2013, <em>cit<\/em>., su proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio europeo in materia di finanziamento dei partiti politici europei, in riv. Corte dei conti, 2013, fasc. 1-2, 353; v. ancora G. LA ROCCA, <em>L\u2019art. 38 c.c. e l\u2019esonero da responsabilit\u00e0 degli \u201camministratori\u201d dei \u201cpartiti e movimenti politici<\/em>\u201d, nota a Cass., 1 aprile 2014, n. 7521, in <em>Foro it., <\/em>2014, 7-8, I, 2127; sui rapporti interni ai partiti v. F. GALGANO, <em>I grandi orientamenti della giurisprudenza civile e commerciale<\/em>-2, 1996, <em>Partiti e sindacati<\/em>, 356; M. ARMANNO, <em>Diritto di voto, rappresentanza ed evoluzione del sistema dei partiti politici<\/em>. <em>Riflessioni a margine della recente giurisprudenza costituzionale<\/em>, in <em>AIC,<\/em> 2014, fasc. 4.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref36\" name=\"_edn36\"><\/a>([36]) V. DI CIOLO-L.CIAURRO, <em>op. cit.,<\/em> 306.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref37\" name=\"_edn37\"><\/a>([37]) S. TOSI, <em>Diritto parlamentare<\/em>, Milano, 1993, 152.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref38\" name=\"_edn38\"><\/a>([38]) R. DE FELICE, <em>Antologia sul fascismo. Il giudizio storico,<\/em> Bari, Laterza, 1976.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref39\" name=\"_edn39\"><\/a>([39]) V. DI CIOLO-L.CIAURRO, <em>op. cit.<\/em>, 306 \u201cNella seduta del 29 maggio 1924, \u2026 la Camera approv\u00f2 una mozione, firmata dall\u2019on. Grandi e altri, con la quale venivano abrogate le modifiche apportate al regolamento della Camera del 1920-1922. A seguito di tale voto cessavano di esistere, dopo solo quattro anni di vita, i gruppi parlamentari e le commissioni permanenti\u201d.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref40\" name=\"_edn40\"><\/a>([40]) <em>Contra<\/em>, cfr. V. DI CIOLO, <em>Il diritto parlamentare nella teoria e nella pratica, <\/em>Milano, 1980, 273, secondo cui \u201cil Senato del regno, data la sua composizione non elettiva (il senato regio, com\u2019\u00e8 noto, era composto da membri nominati a vita dal re), non conobbe mai l\u2019istituto dei gruppi parlamentari\u201d.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref41\" name=\"_edn41\"><\/a>([41]) S. TOSI, <em>op. cit.<\/em>, 156, nota 9.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref42\" name=\"_edn42\"><\/a>([42]) S. TOSI, <em>op. cit.<\/em>, 156, nota 9<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref43\" name=\"_edn43\"><\/a>([43]) S. TOSI, <em>op. cit.<\/em>, 158, nota 9.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref44\" name=\"_edn44\"><\/a>([44]) Corte cost., ord. 7 maggio 2004, n. 137, in <em>Foro it<\/em>., 2004, 1979; v. anche sent. 22 dicembre 1988, n. 1130, <em>ivi<\/em>, 1990, I, 68.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref45\" name=\"_edn45\"><\/a>([45]) V. DI CIOLO,<em> op. cit.<\/em>, 277. Per le modifiche intervenute nei regolamenti parlamentari v. G. Rivosecchi, <em>Regolamenti parlamentari e forma di governo nella XIII legislatura,<\/em> Milano, 2002, 61, cap. 2, par. 1, <em>La disciplina regolamentare dei Gruppi parlamentari: dalla \u201cgrande riforma\u201d alla \u201creformette\u201d del gruppo misto<\/em>. Nel testo si cita anche una vicenda relativa al Parlamento europeo (p. 65) ricordando il caso del \u201cc.d. \u201cgruppo tecnico dei deputati indipendenti\u201d, sostanzialmente assimilabile al gruppo misto della Camera dei deputati. Con deliberazione del 14 settembre 1999, l\u2019Assemblea di Strasburgo ha infatti negato l\u2019autorizzazione alla costituzione del \u201cgruppo tecnico dei deputati indipendenti\u201d in base alla natura dichiaratamente tecnica e non politica che intercorrerebbe fra gli eurodeputati ad esso aderenti\u201d, richiamando la delibera l\u2019art. 29 del regolamento del Parlamento europeo che non ammette la costituzione di gruppi che neghino \u201capertamente ogni carattere politico e ogni affinit\u00e0 politica tra i suoi appartenenti\u201d. La delibera \u00e8 stata successivamente impugnata dinanzi al tribunale di primo grado con ricorso proposto da due eurodeputati che intendevano aderire al gruppo, ai sensi dell\u2019art. 230 del Trattato Ce. Con ordinanza del 25 novembre 1999 il tribunale di primo grado ha accolto l\u2019istanza cautelare dei ricorrenti disponendo la sospensione della delibera del Parlamento. La vicenda \u00e8 descritta in particolare da M. Cartabia, <em>Gruppi politici e interna <\/em>corporis<em> del Parlamento europeo,<\/em> in <em>Quad. cost.<\/em>, 2000, 191: \u201cQuanto poi alla decisione finale il tribunale \u00e8 successivamente intervenuto con sent. 2 ottobre 2001, riconoscendo la \u201clegittimit\u00e0 comunitaria\u201d della delibera parlamentare del 14 settembre 1999 \u2026 non consentendo cos\u00ec la costituzione del \u201cgruppo tecnico dei deputati indipendenti\u201d.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref46\" name=\"_edn46\"><\/a>([46]) V. DI CIOLO, <em>op. cit.<\/em>, 277.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref47\" name=\"_edn47\"><\/a>([47]) Sui gruppi parlamentari v. ancora V. DI CIOLO, <em>Parlamento (organizzazione e procedure). I Gruppi parlamentari<\/em>, in <em>Enc. dir.<\/em>, XXXI, 1981; G.U. RESCIGNO,<em>Gruppi parlamentari<\/em>, <em>ivi<\/em>, XIX, 1970; sui gruppi consiliari regionali v. T. MARTINES, <em>Consiglio regionale: i Gruppi consiliari e le commissioni permanenti<\/em>, <em>ivi<\/em>, IX, 1961.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref48\" name=\"_edn48\"><\/a>([48]) Sulla natura giuridica dei Gruppi v. anche M. GRECO, <em>op. cit<\/em>. e la giurisprudenza ivi richiamata.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref49\" name=\"_edn49\"><\/a>([49]) In V. DI CIOLO-L.CIAURRO, <em>op. cit<\/em>., 315 (che costituisce una nuova edizione del manuale del V. Di Ciolo, <em>Il diritto parlamentare nella teoria e nella pratica, <\/em>1980<em>, cit.<\/em>), la \u201cmancanza di obbligo di rendicontazione\u201d \u00e8 stata sostituita dalla osservazione che \u201cI Gruppi hanno un proprio bilancio che amministrano in piena autonomia\u201d. Cfr. E. Griglio, <em>op. cit<\/em>, 334.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref50\" name=\"_edn50\"><\/a>([50]) V. DI CIOLO-L.CIAURRO, <em>op. cit<\/em>., 306, 308, 315.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref51\" name=\"_edn51\"><\/a>([51]) L\u2019entrata in vigore delle modifiche introdotte il 25 settembre 2012 \u00e8 disciplinata dall\u2019art. 153-<em>quater<\/em> del Regolamento Camera.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref52\" name=\"_edn52\"><\/a>([52]) V. DI CIOLO-L.CIAURRO, <em>I contributi ai Gruppi parlamentari, op. cit<\/em>., 313.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref53\" name=\"_edn53\"><\/a>([53])V. DI CIOLO-L.CIAURRO, Il gruppo misto alla Camera dei deputati,<em> op. cit.,<\/em> 310,.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref54\" name=\"_edn54\"><\/a>([54]) Per quanto attiene al Senato cfr. artt. 16 e 16-<em>bis<\/em> del relativo regolamento che disciplinano l\u2019attribuzione delle risorse ai Gruppi e la relativa rendicontazione.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref55\" name=\"_edn55\"><\/a>([55]) Richiamata da V. DI CIOLO, <em>op. cit<\/em>., 278.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref56\" name=\"_edn56\"><\/a>([56]) V. DI CIOLO-L.CIAURRO, <em>op. cit.<\/em>, 315.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref57\" name=\"_edn57\"><\/a>([57])V. DI CIOLO-L.CIAURRO, <em>op. cit.,<\/em> 315.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref58\" name=\"_edn58\"><\/a>([58]) V. Corte cost., 17 marzo 2015, n. 37, in <em>Foro it.<\/em>, 2015, I, 1483.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref59\" name=\"_edn59\"><\/a>([59]) La sentenza si legge in <em>Foro it.,<\/em> 2004, I, 1979.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref60\" name=\"_edn60\"><\/a>([60]) Sulle qualifiche richieste per il personale della regione da assegnare ai gruppi consiliari cfr. Corte cost., 16 febbraio 2006, n. 62, in <em>Foro it<\/em>., 2006, I, 1985, relativa a l. reg. Abruzzo 12 novembre 2004, n. 39, e 21 febbraio 2008, n. 27, relativa alla l. reg. Abruzzo 8 giugno 2006, n. 16, <em>ivi<\/em>, 2008, I, 1040.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref61\" name=\"_edn61\"><\/a>([61]) Per un commento su uno dei molteplici profili su cui si \u00e8 soffermata la sent. n. 39\/2014, v. G. DI COSIMO, <em>Sul contenuto e sul controllo degli atti normativ<\/em>i, in <em>www.forumcostituzionale.it, <\/em>con riguardo al d.p.c.m. emanato dal governo sulla base delle linee guida approvate dalla Conferenza Stato-regioni sulle modalit\u00e0 di redazione dei rendiconti dei gruppi consiliari. In generale, sulla produzione normativa v. R. GUASTINI, <em>Teoria e dogmatica delle fonti<\/em>, Milano, 1998; V. DI CIOLO, <em>La progettazione legislativa in Italia, <\/em>Milano, 2002; AA.VV. (a cura di F. Modugno), <em>Trasformazioni della funzione legislativa<\/em>, Milano, 2000.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref62\" name=\"_edn62\"><\/a>([62]) Ancora Corte cost., n. 39\/2014 \u201cil legislatore statale ha adeguato il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle regioni, previsto dagli artt. 3, c. 5, l. n. 20\/1994, 7, c. 7, l. n. 131\/2003, al duplice fine \u2013 indicato dal c. 1 dell\u2019art. 1 del suddetto decreto legge \u2013 del rafforzamento del coordinamento della finanza pubblica e della garanzia del rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall\u2019appartenenza del nostro paese all\u2019Unione europea. Da ci\u00f2 segue la non fondatezza delle censure mosse dalle ricorrenti in riferimento a tutti i parametri costituzionali (art. 116 Cost.), statutari e delle relative norme di attuazione evocati (artt. 54 e 56 dello Statuto speciale per la Sardegna), le quali muovono dal presupposto errato che si tratti delle uniche fonti con le quali i controlli in parola possano essere disciplinati\u201d.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref63\" name=\"_edn63\"><\/a>([63]) Le due sentenze della Corte cost., 15 maggio 2014, n. 130, in riv. Corte dei conti, 2014, fasc. 3-4, 429, e 26 novembre 2014, n. 263, <em>ibidem<\/em>, fasc. 5-6, 352, sono riportate anche in <em>Foro it.,<\/em> 2015, I, 348, con nota redazionale di G. D\u2019AURIA; v. anche R. SCALIA, <em>Il controllo della Corte dei conti sui rendiconti dei gruppi consiliari, prima e dopo le sentenze della Corte costituzionale, nel 2014<\/em>, in <em>www.respamm.it.<\/em><\/p>\n<p><a href=\"#_ednref64\" name=\"_edn64\"><\/a>([64]) La Regione Calabria, con ricorso notificato l\u20191 agosto 2014 aveva impugnato con conflitto di attribuzioni la delib. n. 26\/2014 della Corte dei conti, Sez. contr. reg. Calabria, con la quale era stata accertata l\u2019irregolarit\u00e0 dei rendiconti presentati dai gruppi consiliari relativamente all\u2019esercizio 2013.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref65\" name=\"_edn65\"><\/a>([65]) La Regione Emilia-Romagna, in data 9 marzo 2015 ha proposto alla Corte costituzionale un nuovo conflitto di attribuzione relativo alla materia, con riguardo a tredici atti di citazione, con contestuali sequestri conservativi, emanati dalla procura regionale della Corte dei conti per l\u2019Emilia-Romagna, nell\u2019ambito di giudizi di responsabilit\u00e0 amministrativa promossi nei confronti di altrettanti consiglieri regionali e relativi capigruppo.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref66\" name=\"_edn66\">[66]<\/a> Cfr. C.GALTIERI, <em>Relazione scritta anno giudiziario 2017<\/em> (est. Buccarelli), cit.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref67\" name=\"_edn67\"><\/a>([67]) V. Corte conti, Sez. riun., 4 agosto 2014, n. 30, in <em>riv. Corte dei conti<\/em>, 2014, fasc. 3-4, 218. La non azionabilit\u00e0 del giudizio per resa del conto \u00e8 stata confermata dalla Corte costituzionale, con sent. 28 aprile 2015, n. 107, <em>ivi<\/em>, 2015, fasc. 3-4, 429; che, tra l\u2019altro ha espressamente richiamato la pronuncia delle Sezioni riunite. La responsabilit\u00e0 contabile \u201cin senso stretto\u201d riguarda la posizione degli \u201cagenti contabili\u201d (tesorieri, ricevitori, cassieri, agenti incaricati di conservare denaro pubblico e di tenere in custodia valori e propriet\u00e0 dello Stato e coloro che si ingeriscono anche senza legale autorizzazione negli incarichi attribuiti a detti agenti, art. 44 t.u. n. 1214\/1934) che si evidenzia in sede di &#8220;resa del conto giudiziale&#8221;, cui gli stessi sono periodicamente tenuti nel corso delle rispettive attivit\u00e0 di gestione (o al termine delle stesse) e si svolgono con un particolare procedimento privo di una fase di indagine a cura del pubblico ministero (art. 45, t.u. \u201cLa presentazione del conto costituisce l\u2019agente dell\u2019amministrazione in giudizio). La giurisdizione contabile (in senso stretto) si caratterizza \u201coggettivamente per l\u2019esistenza di un rapporto contabile nascente dalla consegna di valori o materie appartenenti all\u2019ente pubblico\u201d. S. BUSCEMA, <em>Trattato di contabilit\u00e0 di Stato<\/em>, Milano, 1979, vol. I, 1093, che richiama anche M.S. GIANNINI, <em>La giustizia amministrativa<\/em>, Roma, 1959, 255; F. STADERINI, <em>La responsabilit\u00e0 dei funzionari e dipendenti pubblici tra risarcimento e sanzione<\/em>, in <em>riv. Corte dei conti,<\/em> 1996, fasc. 2, 295; O. SEPE, <em>Responsabilit\u00e0 e giurisdizione<\/em>, in AA-VV. , <em>Contabilit\u00e0 dello Stato e degli enti pubblici<\/em>, Torino, Giappichelli, 1993, 225; R. DI PASSIO, Il<em> giudizio di conto: profilo processuale<\/em>, in <em>riv. Corte dei conti, <\/em>1993, fasc. 4, 217.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref68\" name=\"_edn68\"><\/a>([68]) E. GRIGLIO, <em>op. cit<\/em>, 371.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref69\" name=\"_edn69\"><\/a>([69]) V., ad esempio, Sez. contr. reg. Friuli-Venezia Giulia, 30 aprile 2014, n. 64, in riv. Corte dei conti, 2014, fasc. 3-4, 171; Sez. contr. reg. Toscana, 23 luglio 2014, n. 90, <em>ibidem<\/em>, 187; Sez. contr. reg. Valle d\u2019Aosta, 28 febbraio 2014, n. 2, <em>ibidem<\/em>, 191.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref70\" name=\"_edn70\"><\/a>([70]) P. SANTORO, <em>Discrezionalit\u00e0 e buona fede: un connubio anomalo<\/em> (nota a Corte conti, Sez. contr. reg. Lombardia, 30 giugno 2005, n. 467) in <em>Foro amm.-Cds<\/em>, 2005, 6, 1940; A. CIARAMELLA, <em>La tutela delle scelte discrezionali e di quelle imprenditoriali nel giudizio di responsabilit\u00e0 amministrativa<\/em>, in <em>riv. Corte dei conti,<\/em> 2005, 2, 290; G. COLOMBINI, <em>Il principio di proporzionalit\u00e0 nel sindacato del giudice contabile<\/em>, in Atti del seminario di studi, <em>Le nuove prospettive della responsabilit\u00e0 amministrativo contabile,<\/em> Venezia 2 ottobre 2001, in <em>Il diritto della Regione<\/em>, Padova, Cedam, n. 1\/2002; A. ATTANASIO, <em>Modulo consensuale nell\u2019esercizio della potest\u00e0 amministrativa. Brevi note sui profili di rilevanza nel giudizio di responsabilit\u00e0 amministrativa<\/em>, in <em>www.amcorteconti.it<\/em>; A. SANDULLI, <em>Il principio di proporzionalit\u00e0 dell\u2019azione amministrativa<\/em>, in <em>Le grandi decisioni del Consiglio di Stato<\/em>, Milano, 2001, 585; S. COGLIANI, <em>Il principio di ragionevolezza dell\u2019azione amministrativa<\/em>, in <em>Le grandi decisioni del Consiglio di Stato<\/em>, Milano, 2001, 607. V anche, Sez. riun., spec. comp., 30 luglio 2014, n. 29, cit., che ha accolto integralmente un ricorso proposto dai gruppi assembleari della Regione Emilia-Romagna avverso Sez. contr. reg. Emilia-Romagna, 8 maggio 2014, n. 120, affermando che: \u201cIl controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari dei consigli regionali di competenza delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti si svolge secondo i criteri previsti nelle linee guida deliberate dalla Conferenza Stato-regioni (recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri) e \u00e8 limitato ai profili della veridicit\u00e0 dei rendiconti e della riconducibilit\u00e0 delle spese all\u2019attivit\u00e0 istituzionale dei gruppi consiliari: pertanto, sono legittime le spese di studio, ricerca e informazione, strumentali all\u2019attivit\u00e0 politica dei gruppi consiliari, come quelle concernenti: l\u2019acquisto di un sistema di documentazione giuridica, l\u2019acquisto di una rassegna stampa, l\u2019acquisto di quotidiani, l\u2019attivit\u00e0 di consulenza prestata da una fondazione, le collaborazioni esterne (purch\u00e9 congruamente motivate) e quelle per la stampa e la spedizione di pubblicazioni e periodici\u201d.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref71\" name=\"_edn71\"><\/a>([71]) S. GAMBACURTA, <em>Le misure di trasparenza amministrativa previste dalla legge \u201canticorruzione\u201d<\/em>, in F. FERRARO-S.GAMBACURTA, <em>Anticorruzione. Commento alla riforma,<\/em> Maggioli, 2013, 93; G. Giovannini, <em>Brevi note sull\u2019evoluzione delle regole di trasparenza nelle pubbliche amministrazioni<\/em>, in <em>riv. Corte dei conti, <\/em>2014, fasc. 1-2, 442; A. PAJNO, <em>Il principio di trasparenza alla luce delle norme anticorruzione<\/em>, <em>ibidem<\/em>, 475; M. OREFICE, <em>La responsabilit\u00e0 connessa alla realizzazione del piano anticorruzione: le modifiche alla legge 14 gennaio 1994 n. 20<\/em>, <em>ibidem<\/em>, 507; SARCONE, <em>La trasparenza amministrativa: da principio a diritto<\/em>, in AA.VV. (prefazione F. Patroni Griffi), <em>Il contrasto al fenomeno della corruzione nelle pubbliche amministrazioni<\/em>, Roma, 2103; F. BILARDO-M.PROSPERI, <em>Piano nazionale e piani decentrati anticorruzione<\/em>, S. Arcangelo di Romagna, Maggioli, 2014, 304, <em>Il sistema trasparenza<\/em>.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref72\" name=\"_edn72\"><\/a>([72]) Corte conti, Sez. riun., spec. comp., ord. 2 settembre 2014, n. 32, in riv. Corte dei conti, 2014, fasc. 5-6, 154. Nello stesso tal senso anche Sez. riun., spec. comp., ord. 16 ottobre 2014, n. 14, in <em>www.corteconti.it<\/em>, nell\u2019ambito del giudizio su ricorso promosso dai gruppi consiliari della Provincia autonoma di Trento avverso la deliberazione della Sez. contr. reg. Trentino-Alto Adige, 22 maggio 2014, n. 11. Per ulteriori decisioni intervenute v. Sez. riun., spec. comp., sent. 10 novembre 2014, n. 35, <em>ibidem<\/em>, con la quale \u00e8 stato deciso il ricorso presentato dal gruppo parlamentare dell\u2019Assemblea regionale siciliana \u201cPartito dei siciliani-Mpa\u201d che ha respinto preliminarmente una eccezione di costituzionalit\u00e0 della disciplina vigente nella materia, anche con riferimento alle regioni a statuto speciale mentre nel merito ha accolto parzialmente il ricorso con riferimento alla spese di personale (ritenute irregolari dalla sezione regionale di controllo), mentre ha confermato la dichiarazione di irregolarit\u00e0 di spese sostenute per il pagamento di canoni di locazione. Con sent. 10 novembre 2014, n. 36, <em>ivi<\/em>, le Sezioni riunite hanno dichiarato l\u2019irricevibilit\u00e0 del ricorso proposto dal gruppo consiliare \u201cItalia dei valori\u201d del consiglio regionale della Calabria, in quanto proposto oltre il termine decadenziale di trenta giorni stabilito dal d.l. n. 97\/2014; con sent. 18 dicembre 2014, n. 60, in riv. Corte dei conti, 2014, fasc. 5-6, 207, le Sez. riun., spec. comp., hanno accolto un ricorso proposto dal \u201cgruppo misto\u201d del consiglio regionale del Piemonte; con sent. 18 dicembre 2014, n. 61, <em>ibidem<\/em>, 210, \u00e8 stato invece dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal gruppo consiliare \u201cLega Nord\u201d della Regione Lombardia, per la tardivit\u00e0 dello stesso. Per alcuni profili di merito si richiama Sez. riun., spec. comp., 12 dicembre 2014, n. 59, <em>ibidem<\/em>, 201, su ricorsi dei gruppi consiliari della Provincia autonoma di Trento (di cui anche alla citata ord. 16 ottobre 2014, n. 14), che ha confermato la valutazione di irregolarit\u00e0 di alcune spese relative a \u201cpersonale\u201d, \u201cconsulenze\u201d, \u201crappresentanza\u201d, \u201clocazioni di immobili\u201d, precisando, fra l\u2019altro, che per dette spese valgono le regole generali vigenti per la pubblica amministrazione, non sussistendo norme di deroga per i gruppi consiliari, mentre sono stati ritenuti fondati i motivi di ricorso riguardanti le spese per attivit\u00e0 informative, di documentazione e di comunicazione. Ancora, con sent. 19 marzo 2015, n. 9, in <em>www.corteconti.it.<\/em>, le Sez. riun., spec. comp., hanno deciso il ricorso proposto dal gruppo consiliare del consiglio regionale della Campania \u201cPartito socialista europeo-Pse\u201d e dalla Regione Campania in ordine alla a deliberazione della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Campania 4 aprile 2014, n. 47 con la quale la sezione regionale di controllo aveva dichiarato la non regolarit\u00e0 del rendiconto del gruppo per l\u2019esercizio 2013. La sentenza ha dichiarato l\u2019inammissibilit\u00e0 del ricorso proposto dal presidente della giunta regionale, in quanto titolare di un \u201cinteresse contrapposto\u201d a quello del gruppo ricorrente e ha ricordato che il giudizio dinanzi alle Sezioni riunite assume le forme del \u201cgiudizio ad istanza di parte\u201d di cui all\u2019art. 58 r.d. n. 1038\/1933 (Regolamento di procedura peri giudizi innanzi alla Corte dei conti). Nel merito la sentenza ha accolto parzialmente il ricorso del gruppo consiliare sia con riguardo a profili formali relativi alle modalit\u00e0 della rendicontazione sia in ordine ad alcune specifiche spese<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref73\" name=\"_edn73\"><\/a>([73]) V. anche le pronunce rese all\u2019udienza del 16 settembre 2015, n. 69 (gruppo consiliare PD, Regione Campania), n. 70 (gruppo consiliare \u201cForza Italia-Popolo della libert\u00e0\u201d, Regione Campania), n. 71 (vari gruppi consiliari Regione Veneto), n. 78 (gruppo consiliare \u201cMisto\u201d, Regione Veneto).<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref74\" name=\"_edn74\"><\/a>([74]) Il Codice di giustizia contabile, approvato con il d.lgs. 26 agosto 2016 n. 174, all\u2019art. 11, nel disciplinare in modo organico le competenze delle sezioni riunite della Corte dei conti, ha previsto, fra le competenze delle sezioni riunite in speciale composizione (comma 6) anche i ricorsi \u201cin materia di rendiconti dei gruppi consiliari dei consigli regionali\u201d (lett.d). In argomento cfr. M.SMIROLDO, <em>Il giudizio innanzi le sezioni riunite<\/em>, in AA.VV., <em>Il nuovo processi contabile<\/em>, Giuffr\u00e8, Milano, 2007 , pp. 46 e ss.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref75\" name=\"_edn75\">[75]<\/a> Cfr. C.GALTIERI, <em>Relazione scritta anno giud. 2017<\/em>, cit . (est. Buccarelli)<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref76\" name=\"_edn76\">[76]<\/a> Rel scritta cit (est. Buccarelli) \u201c\u2026I rischi di bis in idem, come il richiamo al precedente favorevole delle SS.RR., sono comunemente prospettati dai convenuti nei giudizi di responsabilit\u00e0. Quanto ai giudizi di conto, si ricorda che con la decisione n. 30 del 4.8.2014 su questione di massima promossa dal Presidente della Corte dei conti, \u00e8 stato stabilito che non \u00e8 attivabile il giudizio di conto nei confronti dei Presidenti dei Gruppi consiliari regionali relativamente alla gestione dei fondi pubblici erogati secondo le norme regionali attuative della legge 6 dicembre 1973, n. 853\u2026\u201d<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref77\" name=\"_edn77\">[77]<\/a> Rel scritta cit. est. Buccarelli) \u201c\u2026Nella quale pure \u00e8 stabilita l\u2019ammissibilit\u00e0 del ricorso proposto collettivamente da pi\u00f9 Gruppi consiliari nei confronti di una medesima deliberazione della Sezione territoriale di controllo\u2026\u201d<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref78\" name=\"_edn78\"><\/a>([78]) V. anche S.U., n. 24149\/2013, n. 9937\/2014, n. 11229\/2014; n. 1515\/2016<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref79\" name=\"_edn79\"><\/a>([79]) Sez. I centr., n. 78\/2017 del 17 marzo 2017<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref80\" name=\"_edn80\"><\/a>([80]) Per la differenza di presupposti cfr. anche Sez. III centr. n. 605\/2016 del 24 novembre 2016\u201d\u2026\u201cSicch\u00e8, se l\u2019affermata lacunosit\u00e0 documentale delle contestate risultanze gestorie viene riguardata nel pi\u00f9 ampio contesto valutativo delle evidenziate emergenze processuali, non pu\u00f2 senza riserve convenirsi nella comprovata violazione, da parte del convenuto dell\u2019obbligo di comportamento che gli incombeva, n\u00e9 pu\u00f2 ritenersi dimostrato, avendo riguardo alle riferite circostanze, positivamente apprezzabili, che egli abbia prodotto un danno certo alle finanze pubbliche in forza di un rapporto improntato, ictu oculi, ad una leale cooperazione. Del suo modus operandi, pacificamente conforme ai criteri compilativi proposti dalla Regione, non \u00e8 stato invero provato, in relazione a situazioni di intrinseca e diretta inerenza agli elementi costitutivi dell\u2019azionata pretesa risarcitoria, il carattere di evidente lesivit\u00e0 per colposo inadempimento; non sono stati in altri termini addotti, in rapporto al delineato e fuorviante contesto fattuale, elementi per dimostrare la effettiva sussistenza e la indubbia riconducibilit\u00e0 all\u2019appellante dell\u2019elemento oggettivo della contestata responsabilit\u00e0 patrimoniale; responsabilit\u00e0 invece fondata dai primi giudici su carenze o insufficienze documentali relative a spese, peraltro di modestissima entit\u00e0, delle quali, in spregio al rigore dei comuni principi di rendicontazione contabile, non erano state sollecitate particolari specificazioni o allegazioni in sede di rendiconto. In base alle considerazioni che precedono deve allora affermarsi che non si \u00e8 proceduto, nel caso in esame, ad una precisa ricostruzione degli esatti connotati della fattispecie sulla quale la Corte territoriale si \u00e8 pronunciata con l\u2019impugnata sentenza di condanna, s\u00ec che meritano di essere condivise le argomentazioni difensive prospettate dal patrono del ricorrente secondo le quali l\u2019asserita inerenza delle somme in contestazione a finalit\u00e0 estranee a quelle istituzionalmente previste, seppure teoricamente ipotizzabile, non riposa sulla incontestabilit\u00e0 dei fatti rilevanti e costitutivi del diritto azionato \u2013 fatti, di diversa valenza, la cui incertezza, non eliminata nel corso del processo, non pu\u00f2 che risolversi in danno della parte pubblica alla quale incombeva l\u2019onere di fornirne la certezza \u2013, ma poggia in concreto su un impianto accusatorio recepito dalla Corte territoriale, seppur non confortato, nel quadro delle condizioni che fanno da sfondo ai censurati illeciti, dai necessari elementi di prova\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>AGGIORNAMENTI GIURISPRUDENZIALI IN TEMA DI GRUPPI CONSILIARI REGIONALI E RESPONSABILITA\u2019 AMMINISTRATIVA PER \u201cSVIAMENTO\u201d DEI CONTRIBUTI RICEVUTI di Paolo Luigi Rebecchi, Vice Procuratore Generale della Corte dei conti &nbsp; Nell\u2019ambito dell\u2019intervento del procuratore generale della Corte dei conti, in sede di inaugurazione dell\u2019anno giudiziario 2017([1]), \u00e8 stato ricordato che \u201c\u2026 le Sezioni Unite (della Corte di [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":{"0":"post-1065","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","6":"category-news"},"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1065"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1065"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1065\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1067,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1065\/revisions\/1067"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1065"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1065"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1065"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}