{"id":1068,"date":"2017-07-12T11:59:10","date_gmt":"2017-07-12T09:59:10","guid":{"rendered":"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/?p=1068"},"modified":"2025-07-31T12:38:21","modified_gmt":"2025-07-31T10:38:21","slug":"corte-dei-conti-la-nuova-competenza-territoriale-processi-convenuti-magistrati","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/corte-dei-conti-la-nuova-competenza-territoriale-processi-convenuti-magistrati\/","title":{"rendered":"Corte dei conti &#8211; La nuova competenza territoriale per i processi con convenuti magistrati"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/20160714113851-corte_dei_conti.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-1069 alignleft\" src=\"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/20160714113851-corte_dei_conti-300x240.jpg\" alt=\"\" width=\"271\" height=\"217\" srcset=\"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/20160714113851-corte_dei_conti-300x240.jpg 300w, https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/20160714113851-corte_dei_conti-768x614.jpg 768w, https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/20160714113851-corte_dei_conti.jpg 900w\" sizes=\"(max-width: 271px) 100vw, 271px\" \/><\/a><\/p>\n<p><strong>Corte dei conti<\/strong><\/p>\n<p><strong>La nuova competenza territoriale per i processi con convenuti magistrati<\/strong><\/p>\n<p><strong>Si applica anche ai fatti anteriori al nuovo Codice del Processo contabile<\/strong><\/p>\n<p>Pubblichiamo questa interessante ordinanza della Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per il Veneto che fa applicazione, per la prima volta, dell\u2019art. 18, comma 3, del nuovo Codice del Processo Contabile (decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174) che, in analogia a quanto stabilito dall\u2019art. 11 c.p.p. e 30-bis c.p.c. prevede che \u201cla competenza territoriale relativa alle istruttorie e ai giudizi contabili di qualsiasi natura, nei quali un magistratro della Corte dei conti assume comunque la qualit\u00e0 di parte, che a norma del comma 1 sarebbe attribuita alla sezione giurisdizionale nell\u2019ambito della cui com petenza territoriale il magistrato esercita le proprie funzioni, o le esercitava al momento dei fatti o della comanda, \u00e8 attribuita alla sesione giurisdizionale che ha sede nel capoluogo di regione determinato in base alla tabella A allegata al presente codice\u201d.<!--more--><\/p>\n<p>L\u2019interesse per la pronuncia della Sezione Veneto deriva, altres\u00ec, dal fatto che risolve un problema che pu\u00f2 definirsi di diritto intertemporale in quanto l\u2019invito a fornire deduzioni era stato emesso prima dell\u2019entrata in vigore del codice mentre la citazione \u00e8 stata depositata vigente la nuova normativa. Alla contestazione della difesa del convenuto in ordine alla competenza della Procura contabile del Veneto l\u2019Ufficio requirente aveva ritenuto di essere comunque titolato all\u2019emissione della chiamata in giudizio in relazione a <em>continuum<\/em> invito \u2013 citazione come stabilito dall\u2019art. 87 del Codice. La tesi \u00e8 stata disattesa dalla Sezione in relazione a varie considerazioni, procedendo dalla natura processuale della norma e, pertanto, della sua immediata applicazione, anche a fattispecie anteriori all\u2019entrata in vigore del Codice richiamando altres\u00ec l\u2019orientamento della Corte di Cassazione in sede di applicazione dell\u2019omologo art. 30 bis c.p.c..<\/p>\n<p>Sullo sfodo la natura di competenza inderogabile in applicazione del principio costituzionale (art. 25, comma 1) della precostituzione del giudice naturale.<\/p>\n<p>L\u2019ordinanza suggerisce altri spunti che proponiamo all\u2019attenzione dei lettori, disponibili a pubblicare eventuali interventi di approfondimento.<\/p>\n<p><strong>Corte dei conti \u2013 Sezione giurisdizionale regionale per il Veneto<\/strong><\/p>\n<p>0rd. 63\/2017 del 7 luglio 2017: Pres. ed Est. Carlino \u2013 P.M. Evangelista e Imposimato \u2013 Pr\/c Giuseppone (Avv. Sfrecola)<\/p>\n<p><strong>FATTO <\/strong><\/p>\n<p>Con atto di citazione depositato il 21 dicembre 2016, la Procura regionale ha convenuto in giudizio dinnanzi a questa Sezione giurisdizionale il dott. Vittorio Giuseppone, magistrato contabile ora in quiescenza, per ivi sentirlo condannare al pagamcheento della somma di euro 450.149,00, in favore della Corte dei conti, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, agli interessi legali dal deposito della sentenza fino all\u2019effettivo soddisfo e alle spese di giudizio.<\/p>\n<p>La Procura ricostruisce i fatti posti a carico del convenuto sulla scorta di quanto emerso dall\u2019ordinanza di custodia cautelare in data 31\/5\/2014, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Venezia nel procedimento penale n. 12236\/13 R.G.N.R., avviato per illeciti connessi ai lavori di realizzazione del sistema di difesa di Venezia dalle acque alte, cosiddetto \u201cMO.S.E.\u201d (modulo sperimentale elettromeccanico), affidati in concessione al Consorzio Venezia Nuova (C.V.N.).<\/p>\n<p>Le indagini penali, originate da accertamenti fiscali nei confronti di alcune imprese consorziate ed estese poi allo stesso Consorzio, disvelavano la sussistenza di reati tributari commessi mediante fatturazioni per operazioni inesistenti. L\u2019inchiesta poneva in luce come la costituzione di illeciti fondi extra-bilancio, da parte delle imprese, servisse alla corruzione di esponenti politici e di pubblici funzionari per l\u2019ottenimento di finanziamenti e di altre agevolazioni.<\/p>\n<p>La misura cautelare personale attingeva anche il dott. Vittorio Giuseppone, magistrato della Corte dei conti, gi\u00e0 in servizio, in assegnazione principale, presso gli Uffici di controllo della Corte dei conti per il Veneto dal 1\u00b0 novembre 1997 sino al 30 aprile 2004 e, in aggiuntiva, sino al 15 luglio 2005.<\/p>\n<p>Allo stesso veniva attribuito il reato continuato di corruzione, in concorso con altri, per atti contrari ai doveri di ufficio (artt.81 cpv, 110, 319 e 321 c.p.), per fatti commessi a Venezia nel periodo compreso tra il 2000 e il 2008.<\/p>\n<p>In particolare, dal capo di imputazione n. 7 elevato a suo carico, si rileva che l\u2019ing. Mazzacurati Giovanni, Presidente del Consorzio Venezia Nuova, nel quadro di un generalizzato disegno corruttivo di pubblici funzionari, aveva concordato, con i responsabili delle principali imprese consorziate, la necessit\u00e0 di corrispondere denaro anche ad un magistrato della Corte dei conti, allo scopo di ccelerare la registrazione degli atti di approvazione delle convenzioni, dai quali dipendeva l\u2019erogazione dei finanziamenti concessi al MOSE, e di ammorbidire i controlli di competenza della Corte dei conti sull\u2019impiego delle somme erogate al Consorzio.<\/p>\n<p>Al fine di porre in essere le illecite dazioni, veniva costituito un fondo comune di danaro contante, denominato \u201cfondo NERI\u201d, versato pro-quota dalle imprese disponibili a partecipare all\u2019accordo criminoso, denaro che veniva poi restituito alle imprese stesse, mediante contratti per prestazioni tecniche fittizie o anticipazioni su riserve sovradimensionate.<\/p>\n<p>Tale denaro veniva consegnato in contanti all\u2019ing. Luciano Neri (dirigente del Consorzio) che lo versava a Giuseppone Vittorio, per compiere o per aver compiuto atti contrari ai doveri d\u2019ufficio. In particolare, secondo l\u2019accusa penale, Giuseppone avrebbe percepito una sorta di stipendio annuale, oscillante tra i 300.000,00 e i 400.000,00 euro, che gli veniva consegnato, con cadenza semestrale, a partire dai primi anni del 2000 e sino al 2008 e non meno di euro 600.000,00, nel periodo tra il 2005 e il 2006.<\/p>\n<p>L\u2019ordinanza di custodia cautelare specifica che i pubblici ufficiali ed i politici venivano pagati sistematicamente, in modo generalizzato e anche in assenza di uno specifico atto contrario ai doveri d\u2019ufficio, solo per esercitare la propria influenza e consentire che la realizzazione del progetto MO.S.E. proseguisse senza alcun intralcio temporale e giuridico.<\/p>\n<p>Con riferimento alle anomalie dei controlli della Corte dei conti sul C.V.N., emerse dalle acquisizioni documentali, il GIP ha osservato che, in relazione alle opere del MO.S.E. eseguite dal Consorzio, quest\u2019ultimo era sottoposto al controllo della Corte dei conti di Venezia e di Roma. In particolare, il GIP ha richiamato un\u2019indagine sul progetto MO.S.E., svolta dalla Sezione Centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti. In ordine a tale indagine, approvata con Deliberazione n. 2-2009-G, veniva messo in evidenza il ritardo nel deposito, funzionale a consentire di emendare la relazione approvata dalla Sezione, predisposta dal Consigliere Mezzera e contenente considerazioni pregiudizievoli per gli interessi del Consorzio; in particolare, il GIP osservava che talune correzioni alla relazione erano state effettuate presso il Consorzio, essendo stato ritrovato dalla Polizia giudiziaria il file della stessa nel computer dell\u2019ing. Neri, con l\u2019apposizione di modifiche soppressive o emendative di rilievi.<\/p>\n<p>Dall\u2019ordinanza custodiale si evince altres\u00ec che tale P.R., procuratore del Consorzio, aveva dichiarato che il Neri era in rapporti di amicizia o parentela con Giuseppone, a cui si rivolgeva in caso di necessit\u00e0.<\/p>\n<p>In particolare, il C.V.N. avrebbe chiesto l\u2019intervento di Giuseppone in occasione di un rilievo, formulato a met\u00e0 degli anni 2000 dalla Corte dei conti di Venezia, sulla non giustificabile entit\u00e0 della percentuale in base alla quale veniva calcolato il corrispettivo spettante al concessionario.<\/p>\n<p>Anche tale Savioli Pio, Consigliere del C.V.N. e collaboratore del Mazzacurati, dichiarava di essere a conoscenza della disponibilit\u00e0 a favore del Consorzio da parte di un esponente della Corte dei conti.<\/p>\n<p>Ulteriori prove, secondo l\u2019ordinanza di custodia cautelare, emergerebbero dalle dichiarazioni rese da Mazzacurati Giovanni e da Baita Piergiorgio, rispettivamente presidente e vice presidente del Consorzio.<\/p>\n<p>Il primo, in particolare, ha confermato che fu Neri Luciano a procurare il contatto con la Corte dei conti e che il magistrato di riferimento si identificava in Giuseppone (che peraltro riconosceva in fotografia), nei cui confronti furono effettuati pagamenti dalla fine degli anni \u201890 e sino al 2008, allo scopo di accelerare le procedure di controllo della Corte dei conti.<\/p>\n<p>Il secondo ha confermato la regolarit\u00e0 dei pagamenti, effettuati dal Neri, a favore di un esponente della Corte dei conti di cui non conosceva il nome, ma che, comunque, riteneva essere in servizio presso la sede centrale; ha, altres\u00ec, confermato le circostanze della correzione della relazione approvata con delibera n.2\/2009 dalla Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato.<\/p>\n<p>In base alle anzidette prove, Giuseppone Vittorio veniva rinviato a giudizio per il reato di corruzione propria in data 4 agosto 2015.<\/p>\n<p>Con sentenza n. 1522\/2015 del 21 dicembre 2015, il Tribunale di Venezia ha dichiarato il non luogo a procedersi nei confronti del Giuseppone, in quanto il reato posto a suo carico \u00e8 risultato estinto per maturata prescrizione.<\/p>\n<p>Il ricorso per cassazione avverso tale sentenza, proposto dal dott. Giuseppone, veniva rigettato con sentenza della Suprema Corte n. 2772\/2016.<\/p>\n<p>La Procura regionale, in sede istruttoria, ha ritenuto di svolgere ulteriore autonoma attivit\u00e0 istruttoria e ha proceduto alla audizione di alcuni soggetti richiamati nella citata indagine penale, al fine di comprendere pi\u00f9 approfonditamente le vicende relative ai fatti corruttivi in questione.<\/p>\n<p>In data 12\/04\/2016, \u00e8 stato sentito l\u2019ing. P. B. (componente del consiglio direttivo del Consorzio e rappresentante legale della Mantovani spa) che ha messo in evidenza l\u2019importanza, per il Consorzio, di ottenere una celere evasione degli atti da parte degli Uffici di controllo della Corte dei conti e ha confermato che i rapporti corruttivi venivano mantenuti dall\u2019ing. Neri, il quale, sistematicamente, effettuava dazioni di danaro (in particolare, in occasione dell\u2019 atto aggiuntivo dell\u2019anno 2005, che aveva introdotto il prezzo chiuso, e per il quale era stata effettuata una dazione di 600.000,00 euro tramite Neri). Il predetto ha, quindi, confermato di avere pagato Neri per corrispondere soldi ad esponenti della Corte dei conti, pur ignorando chi fosse il destinatario e quanti fossero gli effettivi percettori. Ha, infine, confermato la rilevanza della delibera della Sezione centrale del controllo sulla gestione del 2009, in relazione agli effetti sfavorevoli che sarebbero potuti derivare ai danni del Consorzio.<\/p>\n<p>In data 27\/4\/2016 \u00e8 stato sentito il sig. Pio Savioli (membro del comitato direttivo del Consorzio), il quale ha confermato il ruolo del Neri quale incaricato delle illecite dazioni, pur affermando di non conoscere chi fossero i destinatari dei pagamenti e se gli stessi avvenissero a favore di esponenti dell\u2019Istituto in servizio a Roma o a Venezia.<\/p>\n<p>In data 13\/5\/2016, la Procura contabile ha sentito il sig. Federico Sutto (responsabile dei progetti speciali del Consorzio), il quale ha confermato che il referente del Consorzio per la Corte dei conti era l\u2019ing. Neri e ha descritto le iniziative adottate per emendare la relazione approvata dalla Sezione del controllo nel 2009.<\/p>\n<p>In data 11\/5\/2016, la Procura contabile ha sentito il sig. R.P (direttore amministrativo e finanziario del Consorzio), che ha confermato l\u2019importanza del ruolo rivestito dalla Corte dei conti per il Consorzio, sia a Roma che a Venezia, e ha richiamato taluni importanti aspetti del rapporto convenzionale favorevolmente decisi grazie a dazioni illecite.<\/p>\n<p>In data 28\/4\/2016, la Procura contabile ha sentito, quale persona informata sui fatti, l\u2019ing. Neri, il quale, nel confermare il suo rapporto di amicizia con Giuseppone, ha dichiarato di avergli talvolta chiesto consigli su come rispondere ai rilievi della Corte, negando, tuttavia, di avergli corrisposto tangenti. Ha confermato le correzioni apportate alla delibera della Sezione del controllo, pur affermando di non conoscere chi avesse eseguito le modifiche della relazione Mezzera e chi fossero, nella circostanza, i referenti della Corte dei conti.<\/p>\n<p>In data 15\/4\/2016, \u00e8 stato sentito il sig. Nicol\u00f2 Buson (direttore finanziario della Mantovani Spa), il quale ha confermato l\u2019importanza del ruolo della Corte di conti nelle procedure MOSE e ha affermato di non conoscere i soggetti a cui andavano i soldi che il Consorzio destinava periodicamente ad esponenti della Corte dei conti e che, per conto della societ\u00e0 di appartenenza, egli personalmente consegnava al Neri.<\/p>\n<p>In data 14\/6\/2016, \u00e8 stato sentito l\u2019avv.to Alfredo Biagini, in qualit\u00e0 di consulente giuridico del Consorzio, che ha riferito in merito all\u2019andamento dei rapporti istituzionali del Consorzio con la Corte dei conti, sia in sede di controllo preventivo di legittimit\u00e0 che in sede di controllo sulla gestione. Ha riferito circa le valutazioni da lui effettuate sulla relazione approvata dalla Sezione del controllo sulla gestione.<\/p>\n<p>La Procura ha inoltre prodotto documentazione probante i rapporti, anche di famiglia, tra Giuseppone e Neri, nonch\u00e9 il contenuto di alcuni SMS, con i quali Giuseppone informava Neri della avvenuta registrazione di atti.<\/p>\n<p>Ritenuta la sussistenza di responsabilit\u00e0 amministrativa per danno da disservizio, la Procura ha emesso invito a fornire deduzioni notificato il 19\/9\/2016, cui sono seguite deduzioni difensive depositate in data 22\/11\/2016.<\/p>\n<p>Non avendo riscontrato un mutamento della ricostruzione complessiva della vicenda, la Procura ha proceduto alla citazione in giudizio del dott. Giuseppone, ritenendo sussistenti tutti i presupposti e gli elementi costitutivi della responsabilit\u00e0 amministrativo-contabile.<\/p>\n<p>La Procura ha rilevato che i fatti illeciti oggetto di contestazione vennero commessi dall\u2019anno 2000 all\u2019anno 2008 e che, in tale periodo, il dott. Giuseppone aveva ricoperto le seguenti funzioni presso la Sezione Regionale di Controllo per il Veneto:<\/p>\n<ol>\n<li>a) dal 1 novembre del 1997 al 31 dicembre del 2000: in assegnazione principale, quale Consigliere Capo Delegazione Veneto;<\/li>\n<li>b) dal 1 gennaio 2001 al 30 aprile 2004: in assegnazione principale, quale Consigliere assegnato presso la Sezione di Controllo per la Regione Veneto.<\/li>\n<li>d) dal 5 maggio 2004 al 15 luglio 2005: in assegnazione aggiuntiva presso la Sezione Regionale di Controllo per il Veneto.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Ha, poi, osservato che i fatti illeciti descritti si sono concretizzati nel reato di corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio e che gli stessi hanno cagionato un danno patrimoniale da disservizio alla Corte dei conti. Le condotte illecite attribuite all\u2019odierno convenuto, descritte nella sentenza di non luogo a procedere n. 1522\/2015 del Tribunale Ordinario di Venezia, pronunciata in data 21\/12\/2015, sono connotate, secondo la Procura regionale, dall\u2019elemento psicologico del dolo erariale e sarebbero ampiamente provate secondo quanto emerso dalle indagini penali e dai successivi accertamenti eseguiti dalla Procura regionale.<\/p>\n<p>Ha, inoltre, rilevato la Procura che il Giudice penale ha riconosciuto che gli elementi acquisiti hanno consentito di ritenere attendibile la chiamata in correit\u00e0 effettuata da Mazzacurati nei confronti di Giuseppone, in quanto, da un lato, \u00e8 emerso che, presso la Corte dei conti, vi era un soggetto sul quale il C.V.N. poteva contare per tutelare i propri interessi in merito ai progetti, ai finanziamenti ed alle iniziative imprenditoriali assunte, e ci\u00f2 in vista del fatto che il C.V.N. era solito versare in nero consistenti somme di denaro, ammontanti a non meno di 300.000,00 euro all\u2019anno, a tale soggetto, in modo da garantirsi una collaborazione costante del tipo descritto; dall\u2019altro, che il predetto componente della Corte dei conti era ben conosciuto da Neri, che era il solo a curare i pagamenti indebiti su ordine di Mazzacurati, anche in vista del risalente rapporto di amicizia con Giuseppone, che aveva presentato a Mazzacurati, indicandolo come il magistrato della Corte dei conti al quale affluivano i pagamenti delle tangenti.<\/p>\n<p>In merito alla formula definitoria del procedimento penale, la Procura ha ricordato che la prescrizione \u00e8 sempre espressamente rinunciabile dall\u2019imputato, ai sensi dell\u2019art. 157, comma 6, c.p., quando quest\u2019ultimo ha interesse a dimostrare l\u2019infondatezza del quadro probatorio a proprio carico, cosa che non fece Giuseppone.<\/p>\n<p>La Procura ha rilevato che la Corte Suprema di Cassazione, nella sentenza n. 27725\/2016, ha dichiarato inammissibile il ricorso contro la sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione pronunciata a beneficio del sig. Giuseppone, e che la dichiarazione di inammissibilit\u00e0, ai sensi dell\u2019art. 606, comma 3, c.p.p., postula il riconoscimento della manifesta infondatezza dei motivi addotti dal ricorrente.<\/p>\n<p>La Procura ha inoltre richiamato, a fini probatori, anche il procedimento penale n. 14\/62411 R.G., instaurato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, nei confronti di Giuseppone, in ordine al conseguimento di redditi illeciti rilevanti a fini fiscali sottoponibili a tassazione.<\/p>\n<p>Tanto premesso, la Procura ha rilevato che il materiale di un giudizio diverso da quello contabile ben pu\u00f2 essere esaminato e valutato dal Giudice contabile, senza che ci\u00f2 implichi la violazione delle regole processuali o del diritto di difesa di alcuno. Secondo giurisprudenza consolidata, infatti, tutti gli elementi utili per la conoscenza dei fatti, comunque acquisiti, anche in sede processuale e preprocessuale penale, devono e possono costituire oggetto di autonoma valutazione da parte del Giudice contabile, in quanto concorrono, ex art. 116 c.p.c., alla formazione del convincimento sull\u2019esistenza dell\u2019eventuale danno e delle conseguenti responsabilit\u00e0.<\/p>\n<p>In proposito, le argomentazioni contenute nelle pronunce rese in sede penale sarebbero concordi nella ricostruzione fattuale della vicenda e conterrebbero argomentazioni puntuali, dettagliate e ben supportate dalle risultanze processuali.<\/p>\n<p>A ci\u00f2 si aggiungono, secondo la Procura, gli ulteriori elementi di prova desumibili dalle audizioni di persone informate sui fatti, svolte dalla stessa procura regionale, da cui sono emersi importanti riscontri delle consistenti e perduranti tangenti destinate ad un esponente della Corte dei conti, negli anni di cui ai fatti illeciti in parola, al fine di rendere \u201cfluido\u201d il meccanismo di controllo e privo di alcun \u201cintralcio\u201d o \u201critardo\u201d.<\/p>\n<p>Conclusivamente, secondo la Procura, la responsabilit\u00e0 di Giuseppone \u00e8 rilevabile: 1) dalla ordinanza di misure cautelari del G.I.P. in data 31 maggio 2014; 2) dalla sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione in data 21 dicembre 2015; 3) dalla sentenza di applicazione della pena su richiesta riguardante Luciano Neri, il quale, pur se non ha mai \u201cverbalmente\u201d ammesso il coinvolgimento di Giuseppone, ha comunque \u201cpatteggiato\u201d anche rispetto al capo di imputazione relativo alla dazione di tangenti a beneficio dello stesso, ammettendo, dunque, il coinvolgimento pieno di quest\u2019ultimo e riconoscendo che lo stesso Giuseppone ha beneficiato di tangenti per anni, al fine di asservire la propria funzione a scopi di lucro personale; 4) dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 27725\/2016 di manifesta inammissibilit\u00e0 del ricorso del sig. Giuseppone avverso la sentenza di non luogo a procedere per prescrizione; 5) dagli atti del procedimento penale n.14\/62411 instaurato presso la Procura della Repubblica di Roma per il reato di cui all\u2019art. 4 del D.lgs. n. 74 del 2000; 6) dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 987-27-16 del 21\/01\/2016.<\/p>\n<p>Inoltre, sempre a fini probatori, la Procura attrice ha, altres\u00ec, richiamato le dichiarazioni rese da Mazzacurati, Baita, Buson, Savioli, P. ed altri, oltre alla relazione Mezzera, rinvenuta nel computer di Neri e modificata dal Consorzio nel mese di dicembre 2008, prima della pubblicazione della relativa delibera, avvenuta nel mese di febbraio 2009, dopo che l\u2019Adunanza conclusiva della Sezione Centrale del Controllo sulla Gestione si era tenuta nell\u2019ottobre 2008. Sul tema, la Procura ha ricordato che l\u2019amministrazione sottoposta al controllo sulla gestione, prima della adunanza, pu\u00f2 avere la disponibilit\u00e0 della relazione del Magistrato istruttore, al fine di rendere idonee e motivate controdeduzioni ed instaurare il contraddittorio, ma, dopo l\u2019adunanza, \u00e8 lo stesso relatore, sulla base delle osservazioni emerse e delle considerazioni di altri componenti del Collegio, a dover modificare la bozza di delibera. Il possesso di quest\u2019ultima da parte del Consorzio e, soprattutto, la circostanza che le modifiche fossero state apportate dal Consorzio ed, in particolare, da Neri, appaiono di rilevante gravit\u00e0.<\/p>\n<p>Le condotte illecite contestate a Giuseppone hanno, pertanto, generato, ad avviso della Procura, un danno da disservizio per lesione delle regole che presidiano l\u2019azione amministrativa, improntate a quei canoni costituzionali di buon andamento e di imparzialit\u00e0 e di cui costituiscono corollario i principi di efficienza, efficacia e di economicit\u00e0, positivizzati nell\u2019art. 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.<\/p>\n<p>Con particolare riferimento al danno da disservizio, arrecato alla amministrazione di appartenenza da Giuseppone, la Procura ha rilevato che esso si risolve nel pregiudizio recato dalla condotta illecita del dipendente al corretto funzionamento dell\u2019apparato pubblico per il gravissimo sviamento di funzioni, connesso alle illecite condotte corruttive perpetrate nel corso del tempo.<\/p>\n<p>Costituisce, quindi, danno da disservizio la spesa sostenuta per l\u2019organizzazione e lo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 amministrativa, in essa comprendendo anche il costo per le retribuzioni erogate al dipendente infedele, in quanto non produttiva di congrui risultati in favore della collettivit\u00e0, nonch\u00e9 tutti i maggiori costi dovuti allo spreco di personale e di risorse economiche non utilizzate.<\/p>\n<p>Il danno da disservizio, come innanzi delineato, deriva, invero, dalla condotta dolosa di corruzione propria addebitata al convenuto Giuseppone che ha esercitato la funzione pubblica ricoperta, finalizzandola al perseguimento di benefici economici personali, piuttosto che al perseguimento dell\u2019interesse pubblico.<\/p>\n<p>Il danno in questione \u00e8 stato dalla Procura quantificato facendo applicazione del criterio equitativo previsto dall\u2019art. 1226 c.c., in misura pari al 50 % delle retribuzioni complessive percepite al netto nel periodo di riferimento e, cio\u00e8, in \u20ac 450.149,00.<\/p>\n<p>La Procura, nella parte finale dell\u2019atto di citazione, ha preso posizione sulle deduzioni difensive prodotte da Giuseppone, rilevando quanto segue:<\/p>\n<p>Con riferimento alla questione pregiudiziale dello spostamento di competenza per le istruttorie e i giudizi contabili, nei quali un magistrato della Corte dei conti sia parte (art.18, comma 3, del D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174), la Procura ha sostenuto la competenza di questa Sezione, rilevando che l\u2019invito \u00e8 stato adottato quando il codice non era ancora in vigore, sicch\u00e9, tenuto conto dello stringente rapporto di continuit\u00e0 esistente tra invito e citazione, tale circostanza rende vincolante la determinazione della competenza anche per il conseguente giudizio.<\/p>\n<p>In relazione alla affermata inesistenza di un danno da disservizio, alla luce di quanto accertato dalla Commissione di indagine interna costituita dalla Corte dei conti (Decreto del Presidente n. 28 del 6 giugno 2014) a seguito della vicenda MO.SE., che ha concluso che non erano emersi elementi tali da far ritenere alterate le procedure di controllo attivate, la Procura ha rilevato che la Commissione in questione aveva svolto gli accertamenti di competenza valutando soltanto profili di carattere formale connessi all\u2019esercizio della funzione di controllo e, comunque, senza verificare alcunch\u00e9 in ordine alla documentazione allegata agli atti trasmessi dall\u2019 Amministrazione.<\/p>\n<p>In merito alle altre osservazioni, la Procura ha rilevato che anche un minimo ritardo da parte degli uffici di controllo sarebbe stato pregiudizievole per il Consorzio; ha altres\u00ec richiamato i rapporti amicali tra le famiglie Neri e Giuseppone.<\/p>\n<p>Quanto alla osservazione secondo cui il Neri, presumibilmente, avrebbe sottratto e tenuto per se tutti i soldi che gli venivano dati dai Consorziati per corrompere esponenti della Corte dei conti, la Procura si \u00e8 richiamata a quanto affermato dal Giudice penale nella sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione.<\/p>\n<p>Con riferimento alla quantificazione del danno e relativamente alla questione che il dott. Giuseppone \u00e8 stato a Venezia soltanto fino all\u2019anno 2005, la Procura ha rilevato che il C.V.N era solito corrispondere tangenti anche a soggetti che avevano rivestito ruoli di potere e di influenza anche dopo che gli stessi soggetti avevano lasciato il luogo specifico, sia per comprare il silenzio, sia perch\u00e9 il loro ruolo rimaneva comunque sempre di spicco.<\/p>\n<p>La Procura, ha inoltre, richiamato l\u2019esito di una propria attivit\u00e0 ispettiva eseguita in data 6\/12\/2016, presso la Sezione Regionale di Controllo Veneto, da cui \u00e8 emerso che la Commissione di indagine aveva effettuato un controllo formale e non sostanziale sui rilievi e sugli atti sottoposti a controllo e che il dott. Giuseppone, durante il periodo in cui ha ricoperto le funzioni di Capo Delegazione e di Consigliere Delegato, aveva svolto un ruolo prioritario nell\u2019esame degli atti del MO.SE..<\/p>\n<p>In relazione al patrimonio del dott. Giuseppone, la Procura ha richiamato gli avvisi di accertamento, emessi dall\u2019 Agenzia delle Entrate di Roma, a carico del dott. Giuseppone, per gli anni 2005-2008, e la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 987-27-16 del 21\/01\/2016, in cui si afferma che possa ragionevolmente ritenersi provata, sia pur presuntivamente, la percezione da parte del ricorrente delle somme contestate.<\/p>\n<p>Con comparsa di risposta depositata il 17 maggio 2017, si \u00e8 costituito in giudizio il dott. Vittorio Giuseppone, rappresentato e difeso dagli avvocati Edoardo Giardino e Salvatore Sfrecola.<\/p>\n<p>La difesa ritiene che la Procura non abbia fornito alcuna prova circa il danno da disservizio, non solo con riferimento alle conseguenze pregiudizievoli della condotta, ma anche in relazione alla sussistenza della condotta illecita, consistita, secondo l\u2019accusa, nell\u2019alterazione delle procedure di controllo preventivo di legittimit\u00e0 e di controllo sulla gestione.<\/p>\n<p>16 e controllati dalla Sezione centrale del controllo e che gli atti sottoposti al controllo della Corte veneziana erano ripetitivi, sicch\u00e9, superati i primi momenti di difficolt\u00e0, in prosieguo non erano emersi particolari motivi di illegittimit\u00e0 da rilevare.<\/p>\n<p>In tema di controllo preventivo di legittimit\u00e0, le affermazioni circa le presunte facilitazioni sono vaghe in quanto non vi \u00e8 riferimento ad atti illegittimi che siano stati, ciononostante, ammessi al visto.<\/p>\n<p>La difesa ha ritenuto di evidenziare, in particolare:<\/p>\n<p>&#8211; che la necessit\u00e0 di accelerare i controlli \u00e8 inesistente, posto che l\u2019atto, in trenta giorni, diviene esecutivo ope legis (L. 340\/2000);<\/p>\n<p>&#8211; che l\u2019esercizio del controllo \u00e8 di competenza del consigliere delegato, su conforme parere del magistrato istruttore;<\/p>\n<p>&#8211; che nessun atto risulta essere stato oggetto di accelerazione e che non risulta essere stato sentito il magistrato istruttore;<\/p>\n<p>&#8211; che la stessa Corte dei conti, in sede ispettiva, ha accertato l\u2019inesistenza di anomalie nei controlli, come risulta attestato dallo stesso Consiglio di Presidenza della magistratura contabile;<\/p>\n<p>&#8211; che la ritenuta inadeguatezza della attivit\u00e0 della Commissione di indagine interna, basata sul mancato esame degli atti presupposti ai provvedimenti sottoposti al controllo, non pu\u00f2 essere affermata, in quanto anche la Procura, in sede di attivit\u00e0 ispettiva presso la Sezione del controllo, ha omesso di acquisire tali atti, che sarebbero stati indispensabili al fine di provare la illiceit\u00e0 della condotta.<\/p>\n<p>In relazione al controllo sulla gestione (relazione Mezzera), le affermazioni contenute nell\u2019atto introduttivo dimostrerebbero, ad avviso della difesa, la estraneit\u00e0 del Giuseppone, in quanto il Consorzio si sarebbe limitato a fornire elementi di chiarimento, come avrebbe potuto chiarire il relatore, ove sentito sui fatti.<\/p>\n<p>Il Consorzio, peraltro, era stato formalmente presente alla discussione pubblica della relazione e aveva, in tale sede, fornito il suo approfondito supporto con la collaborazione dei consulenti.<\/p>\n<p>In ogni caso, il dott. Giuseppone non faceva parte del Collegio che approv\u00f2 la relazione, tant\u2019\u00e8 che nessuna prova \u00e8 stata fornita al riguardo in merito a sue ingerenze. Peraltro, il magistrato prestava servizio a Roma presso altra Sezione e mai aveva fatto parte della Sezione centrale del controllo sulla gestione.<\/p>\n<p>Quanto al servizio prestato a Venezia dal dottor Giuseppone, la difesa ha rilevato che il magistrato cess\u00f2 dalla assegnazione principale il 1\u00b0 maggio 2004 e che l\u2019assegnazione aggiuntiva sino al luglio 2005 fu assentita soltanto al fine di fargli completare le attivit\u00e0 di controllo in itinere.<\/p>\n<p>La difesa ha quindi messo in evidenza che le affermazioni discordanti di Baita e di Mazzacurati non hanno trovato riscontro nei successivi accertamenti e che le dichiarazioni rese dimostrerebbero notevoli incertezze con riferimento ai periodi temporali e al quantum delle dazioni, al ruolo del Neri, alla esclusivit\u00e0 dei suoi rapporti con esponenti della Corte dei conti, al luogo in cui prestava servizio il convenuto. Anche le dichiarazioni di Baita sarebbero inattendibili, tenuto conto che non conosce i nomi degli esponenti della Corte contattati da Neri e il quantum delle dazioni.<\/p>\n<p>L\u2019atto introduttivo del giudizio, inoltre, avrebbe omesso di affrontare l\u2019ipotesi che il denaro consegnato al Neri fosse stato dallo stesso trattenuto. Il Neri, infatti, prospettando l\u2019intervento del Consorzio a favore di un magistrato, riceveva personalmente il denaro, senza che alcuno avesse avuto mai contezza della effettiva ricezione di tale denaro da parte di chicchessia. Peraltro, lo stesso Mazzacurati afferma che il Neri si sarebbe impossessato di una parte del denaro destinato a Giuseppone.<\/p>\n<p>La difesa ha inoltre rilevato che gli accertamenti patrimoniali a carico del dott. Giuseppone hanno dato esito negativo. L\u2019accertamento tributario richiamato dalla Procura, ancora sub iudice, nulla dimostrerebbe in quanto fondato su mere presunzioni.<\/p>\n<p>La difesa ha quindi preso in esame le audizioni effettuate dalla Procura regionale, mettendo in evidenza gli elementi di inattendibilit\u00e0 e contraddittoriet\u00e0 delle dichiarazioni rese.<\/p>\n<p>In relazione alla sentenza di patteggiamento del Neri, la difesa ha evidenziato l\u2019abnormit\u00e0 della affermazione accusatoria secondo cui il predetto, nel patteggiare, avrebbe confermato la penale responsabilit\u00e0 di Giuseppone. Ha poi rilevato che il pagamento delle spese di alloggio a favore del Giuseppone, in occasione del matrimonio del figlio di Neri a Milano, risponde a prassi consolidata che, al contrario, dimostra che Giuseppone nulla aveva da temere dal suo rapporto con Neri. Ha, infine, rilevato che la comunicazione degli estremi di registrazione di atti non costituisce illecito in quanto la registrazione \u00e8 l\u2019atto con cui si rende pubblico l\u2019esito di un procedimento.<\/p>\n<p>La difesa ha, infine, preso posizione sulla competenza territoriale di questa Sezione con riferimento all\u2019art. 18 del nuovo codice della giustizia contabile, rilevando la infondatezza della tesi sostenuta dalla Procura e la necessit\u00e0 che la competenza venga spostata, in ossequio all\u2019art. 25 della Costituzione, secondo cui nessuno pu\u00f2 essere sottratto al giudice naturale precostituito per legge, anche al fine di assicurare una pronuncia serena da parte di giudici che non devono essere influenzati da spirito di colleganza con il soggetto chiamato in giudizio.<\/p>\n<p>In definitiva, la difesa ha chiesto la assoluzione del proprio assistito, pur insistendo nelle preliminari eccezioni di carenza di competenza del Giudice adito e di prescrizione.<\/p>\n<p>All\u2019odierna udienza, il Pubblico Ministero ha, in primo luogo, argomentato in ordine alle eccezioni sollevate dal convenuto, ritenendo infondata l\u2019eccezione di prescrizione in quanto, in presenza di occultamento del danno, i termini decorrono dalla data del disvelamento dei fatti, avvenuto con l\u2019emissione dell\u2019ordinanza di custodia cautelare, come affermato dalla Sezione con sentenza n. 28\/2017. Ha, inoltre, affermato che il giudicato penale formatosi con la declaratoria di prescrizione non determina alcun effetto preclusivo in sede contabile.<\/p>\n<p>In merito alla eccepita incompetenza territoriale, il PM ha richiamato il contenuto della disposizione innovativa introdotta dal codice di giustizia contabile (art. 18, 3 comma), rilevando che l\u2019invito a dedurre, emesso prima della data di entrata in vigore del codice, deve ritenersi intimamente collegato all\u2019atto di citazione, sia dal punto di vista contenutistico, sia per i termini perentori previsti per l\u2019emissione dell\u2019atto introduttivo del giudizio, sia per le preclusioni a svolgere ulteriore attivit\u00e0 istruttoria dopo l\u2019invito, sia per la disciplina attinente alla riservatezza degli atti.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 determina, in via transitoria, la inapplicabilit\u00e0 della nuova normativa, dovendosi tenere conto della situazione esistente al momento della emissione dell\u2019invito a dedurre, senza che possa avere influenza la modifica normativa sopraggiunta dopo la notifica dello stesso.<\/p>\n<p>Il P.M. ha, inoltre, fatto riferimento anche alla ratio dell\u2019art. 18, rilevando che Giuseppone ha lasciato la sede di Venezia da oltre 12 anni e che pertanto si \u00e8 stemperato il rapporto di conoscenza con i magistrati della sede. Ha, altres\u00ec, evidenziato che la delega legislativa nulla aveva disposto in ordine allo spostamento della competenza per i giudizi riguardanti i magistrati e che la norma non sarebbe applicabile alle fattispecie anteriori al codice.<\/p>\n<p>Nel merito, il P.M. ha rilevato che, ai sensi dell\u2019art. 95 CGC, il Giudice, tenuto a valutare i fatti secondo il suo prudente apprezzamento, deve tenere conto di quanto emerso in sede penale e, in particolare, dalla sentenza del GIP, da cui emergono elementi probatori connotati da gravit\u00e0, precisione e concordanza. Il P.M., inoltre, nel contestare tutte le argomentazioni difensive, ha richiamato la ritualit\u00e0 del riconoscimento fotografico di Giuseppone effettuato da Mazzacurati, ha rilevato che le dichiarazioni di Neri confermano che lo stesso interloquiva con Giuseppone su attivit\u00e0 riferibili alla Corte dei conti e che Giuseppone fu da Neri ospitato a Milano a spese della societ\u00e0 cui apparteneva. Ha richiamato, inoltre, il contenuto degli accertamenti patrimoniali, tutti documentati in atti.<\/p>\n<p>Circa l\u2019esito del giudizio tributario relativo all\u2019avviso di accertamento per proventi illeciti, ha rilevato che la sufficienza degli elementi probatori affermata in quella sede processuale \u00e8 sovrapponibile anche alla valutazione delle prove necessarie per l\u2019affermazione della responsabilit\u00e0 amministrativa.<\/p>\n<p>Quanto al danno erariale, ha rilevato che le condotte illecite evidenziate hanno violato il sinallagma contrattuale e determinato il mancato raggiungimento dei previsti risultati e che le dichiarazioni in atti attestano il rigore dei magistrati dell\u2019Ufficio di controllo prima della assegnazione di Giuseppone, il quale, invece, omise di svolgere una attenta attivit\u00e0, come \u00e8 possibile evincere dall\u2019esame degli atti registrati (di particolare rilievo finanziario) e dai rilievi (a vuoto) effettuati ovvero dalle proposte di rilievo disattese; lo stesso, inoltre, omise di fare inserire tra i programmi di controllo sulla gestione l\u2019attivit\u00e0 svolta dal Magistrato alle Acque in ordine al MOSE. Inoltre, anche dopo il trasferimento da Venezia, Giuseppone continu\u00f2 a favorire il Consorzio, come si rileva dagli SMS trasmessi a Neri circa la avvenuta registrazione di atti.<\/p>\n<p>Conclusivamente ha chiesto la condanna del convenuto al risarcimento del danno nella misura indicata nell\u2019atto di citazione, previo rigetto delle eccezioni pregiudiziali.<\/p>\n<p>Il difensore del convenuto Giuseppone, avvocato Salvatore Sfrecola, ha preliminarmente chiesto che venga affermata la incompetenza territoriale della Sezione, ai sensi dell\u2019art. 18, 3 comma , del CGC, norma attuativa del principio costituzionale di precostituzione per legge e di imparzialit\u00e0 del giudice e che configura una competenza funzionale inderogabile; sul punto, ha rilevato che nessuna norma transitoria disciplina la materia dello spostamento della competenza, con la conseguenza della immediata applicabilit\u00e0 della norma in questione.<\/p>\n<p>Nel merito, ha rilevato la insussistenza del prospettato danno da disservizio, in carenza di qualsivoglia prova circa l\u2019adozione di atti illegittimi da parte di Giuseppone, peraltro non esaminati dalla Procura e facilmente reperibili sul sito del CVN. Ha, peraltro, ribadito che il procedimento di controllo non si esaurisce nella attivit\u00e0 del consigliere delegato, ma postula anche una approfondita attivit\u00e0 istruttoria circa la legittimit\u00e0 degli atti, eseguita dal magistrato istruttore che riferisce al Consigliere formulando le proposte di propria competenza.<\/p>\n<p>In ordine alla deliberazione della Sezione centrale del controllo sulla gestione, la difesa ha rilevato che nessun asserito aggiustamento \u00e8 addebitabile a Giuseppone e che non sono stati acquisiti i verbali della adunanza, n\u00e9 si \u00e8 ritenuto di sentire il cons. Mezzera, estensore della relazione.<\/p>\n<p>L\u2019avvocato Sfrecola ha, inoltre, rilevato che gli SMS non provano alcunch\u00e9, che non si \u00e8 indagato in merito ad eventuali responsabilit\u00e0 da parte di altri esponenti della Corte dei conti e che gli accertamenti patrimoniali non fanno emergere nulla di rilevante.<\/p>\n<p>Ha concluso, quindi, ribadendo le eccezioni preliminari e chiedendo, nel merito, l\u2019assoluzione del dottor Vittorio Giuseppone dalla domanda attrice.<\/p>\n<p>Dopo una breve replica del PM, la causa \u00e8 stata posta in decisione.<\/p>\n<p><strong>DIRITTO <\/strong><\/p>\n<p>Il Collegio deve, preliminarmente, affrontare l\u2019eccezione di difetto di competenza territoriale di questa Sezione giurisdizionale, sollevata dalla difesa del convenuto e, comunque rilevabile d\u2019ufficio, in ossequio al disposto dell\u2019 art. 101, comma 2, del codice di giustizia contabile (CGC), approvato con D.lgs. 26 agosto 2016 n. 174, secondo cui \u201cil collegio &#8230; decide gradatamente le questioni pregiudiziali poste dalle parti o rilevabili d\u2019ufficio e quindi il merito della causa\u201d.<\/p>\n<p>La difesa sostiene che le disposizioni recate dal nuovo codice di giustizia contabile non consentono a questo Giudice di pronunciarsi nei confronti dell\u2019odierno convenuto, magistrato contabile in servizio, all\u2019epoca dei fatti contestati, presso la Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Veneto e, quindi, nell\u2019ambito territoriale di competenza di questa Sezione giurisdizionale.<\/p>\n<p>L\u2019art. 18, comma 3, del Codice di giustizia contabile espressamente sancisce che \u201cLa competenza territoriale relativa alle istruttorie e ai giudizi contabili di qualsiasi natura, nei quali un magistrato della Corte dei conti assume comunque la qualit\u00e0 di parte, che a norma del comma 1 sarebbe attribuita alla sezione giurisdizionale nell\u2019ambito della cui competenza territoriale il magistrato esercita le proprie funzioni, o le esercitava al momento dei fatti o della domanda, \u00e8 attribuita alla sezione giurisdizionale che ha sede nel capoluogo di regione determinato in base alla tabella A allegata al presente codice\u201d.<\/p>\n<p>Osserva il Collegio che la norma in questione rappresenta una assoluta novit\u00e0 per il processo contabile; il regolamento di procedura per i giudizi dinnanzi la Corte dei conti (RD 13 agosto 1933 n. 1038), abrogato con l\u2019entrata in vigore del codice di giustizia contabile, non conteneva una disposizione che consentisse la rimessione ad altro giudice dei giudizi riguardanti magistrati contabili attualmente in servizio o precedentemente assegnati nella sede del giudice adito; peraltro, la possibilit\u00e0 di rinvio alle norme del codice di procedura civile, contenuta nell\u2019art. 26 del regolamento, non avrebbe consentito l\u2019applicazione dell\u2019art. 30 bis, comma 1, del codice di procedura civile, in considerazione della portata di tale norma, applicabile soltanto nell\u2019ambito dell\u2019ordinamento giudiziario ordinario.<\/p>\n<p>L\u2019art. 30 bis, comma 1, del codice di procedura civile (norma introdotta con L. 2 dicembre 1998 n. 420), dispone che \u201cLe cause in cui sono comunque parti magistrati, che secondo le norme del presente capo sarebbero attribuite alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d\u2019appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte d\u2019appello determinato ai sensi dell\u2019articolo 11 del codice di procedura penale\u201d.<\/p>\n<p>La disposizione, infatti, non avrebbe potuto trovare applicazione nel processo contabile, in considerazione della diversa organizzazione territoriale della giustizia contabile, operante a livello regionale e non distrettuale; in buona sostanza, per l\u2019individuazione del giudice contabile competente non avrebbero potuto spiegare effetti le tabelle richiamate dall\u2019art. 30 bis che individuano, quale giudice competente, quello avente sede nel capoluogo di un distretto di Corte d\u2019appello espressamente individuato.<\/p>\n<p>L\u2019art. 18, comma 3, del codice della giustizia contabile ha posto, quindi, rimedio ad un evidente vuoto normativo, in attuazione dell\u2019art. 20 della legge 7 agosto 2015 n. 124, che ha conferito delega al Governo per il riordino e la ridefinizione della disciplina processuale dei giudizi contabili, da effettuare anche tramite disposizioni innovative, coerenti con i principi costituzionali del giusto processo e di imparzialit\u00e0 e terziet\u00e0 del giudice, conformate alle norme del codice di procedura civile espressione di principi generali.<\/p>\n<p>L\u2019introduzione dell\u2019art. 18, comma 3, ancorch\u00e9 lo specifico contenuto non sia stato espressamente previsto dalla legge di delega, risponde pienamente alle previste esigenze di adeguamento, in quanto si pone in linea con le analoghe disposizioni previste in tutti gli altri ambiti processuali, destinate a salvaguardare la serenit\u00e0 e l\u2019imparzialit\u00e0 del giudice, evitandogli il disagio di decidere nei confronti di un magistrato che eserciti o abbia esercitato le proprie funzioni nello stesso ambito di appartenenza e garantendo, quindi, un\u2019effettiva eguaglianza tra le parti, con l\u2019eliminazione, in radice, di ogni sia pur minimo motivo di sospetto di imparzialit\u00e0 del giudicante, nella prospettiva dell\u2019attuazione dei principi di imparzialit\u00e0 e terziet\u00e0 della giurisdizione (art. 104 costituzione e 6 CEDU), che hanno pieno valore costituzionale in relazione a qualunque tipo di processo, pur nella diversit\u00e0 di disciplina connessa alle sue peculiarit\u00e0 (Corte Costituzionale, n. 444\/2002; Cassazione, n.8318\/2002).<\/p>\n<p>L\u2019art. 18, comma 3, del codice della giustizia contabile, nella sua formulazione, richiama l\u2019art. 11 del codice di procedura penale nella parte in cui, testualmente, dispone che \u201ci procedimenti in cui un magistrato assume la qualit\u00e0 di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che secondo le norme di questo capo sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d\u2019appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni o le esercitava al momento del fatto, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello determinato dalla legge\u201d.<\/p>\n<p>La disposizione prevede, infatti, lo spostamento di competenza, diversamente alla omologa disposizione del codice di rito civile, non solo per il giudizio riguardante un magistrato che svolge \u201cin atto\u201d funzioni nella sede del giudice adito, ma anche per il magistrato che le esercitava \u201cal momento del fatto\u201d. L\u2019art. 18, comma 3, CGC ha recepito la disciplina processualpenalistica in una condivisibile ottica che assegna al processo contabile, attivato dall\u2019 azione obbligatoria affidata al P.M., la tutela di interessi pubblici generali, al pari del processo penale, diversamente da quanto avviene, nella generalit\u00e0 dei casi, nel giudizio civile.<\/p>\n<p>La norma in questione, pertanto, introduce una ipotesi di competenza territoriale inderogabile e prevede lo spostamento di competenza, a favore della sezione giurisdizionale che ha sede nel capoluogo di regione determinato in base alla tabella A allegata al Codice, per i giudizi riguardanti un magistrato della Corte dei conti che esercita o esercitava le proprie funzioni al momento dei fatti o della domanda nell\u2019ambito territoriale appartenente alla Sezione cui sarebbe stata attribuita la competenza secondo le regole generali di distribuzione della competenza.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 premesso, questo Giudice deve verificare se la norma debba trovare applicazione, ratione temporis, nel presente giudizio.<\/p>\n<p>L\u2019art. 3 del D.lgs. 26 agosto 2016 n. 174, che ha approvato il codice della giustizia contabile, ha stabilito la sua entrata in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, avvenuta il 7 settembre 2016; conseguentemente il codice \u00e8 entrato in vigore il 7 ottobre 2016 e nessuna disposizione, contenuta nell\u2019allegato 3 (norme transitorie e abrogazioni) del d.lgs. 174\/2016, disciplina diversi termini di entrata in vigore dell\u2019art. 18, comma 3, del CGC.<\/p>\n<p>Osserva il Collegio che l\u2019art. 5 del codice di procedura civile, in ordine al momento determinante della giurisdizione e della competenza, testualmente recita: \u201cLa giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo\u201d.<\/p>\n<p>La norma in questione, modificata dall\u2019art. 2 della legge 353\/1990, al fine della individuazione del momento determinativo della giurisdizione e della competenza, attribuisce quindi rilievo, oltre che allo stato di fatto, anche alla legge vigente al momento della domanda.<\/p>\n<p>Nel rito contabile vi \u00e8 una analoga norma (art. 13 CGC), riguardante soltanto la giurisdizione e non la competenza; pertanto, in carenza di espressa norma che individui il momento determinativo della competenza territoriale, deve trovare applicazione l\u2019art. 5 del c.p.c., applicabile al processo contabile in virt\u00f9 dell\u2019art. 7, comma 2, del CGC, secondo cui, per quanto non disciplinato, si applicano le disposizioni del codice di procedura civile che siano espressione di principi generali.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 posto, il Collegio rileva che la proposizione della domanda, nel processo contabile, si nperfeziona, ai sensi dell\u2019art. 86 CGC, con il deposito dell\u2019atto di citazione nella segreteria della Sezione giurisdizionale, in quanto da tale momento, con l\u2019adizione del giudice, si instaura il rapporto processuale (Sez. II, 16 maggio 1994 n. 123).<\/p>\n<p>Pertanto, poich\u00e9 l\u2019atto di citazione in giudizio \u00e8 stato depositato nella segreteria della Sezione giurisdizionale il 22 dicembre 2016 e, quindi, dopo la data di entrata in vigore del codice, deve ritenersi applicabile la \u201clegge vigente al momento della proposizione della domanda\u201d e, quindi, l\u2019art. 18, comma 3, del codice di giustizia contabile, che prevede lo spostamento di competenza territoriale anche per i giudizi a carico di magistrati contabili che abbiano commesso l\u2019asserito contestato illecito nell\u2019ambito territoriale regionale in cui ha sede il giudice adito.<\/p>\n<p>La Procura attrice, sia nell\u2019atto introduttivo del giudizio che in sede di discussione orale, ha diffusamente argomentato, sostenendo la inapplicabilit\u00e0 dell\u2019art. 18, comma 3 CGC, al presente giudizio.<\/p>\n<p>In particolare, ha rilevato che l\u2019invito a dedurre \u00e8 stato emesso il 15 settembre 2016 e notificato il 19 settembre 2016, quando il Codice non era ancora entrato in vigore, con la conseguenza che lo stringente rapporto di continuit\u00e0 esistente tra invito a dedurre e atto di citazione, con riferimento al contenuto e ai termini per il deposito, renderebbe vincolante la determinazione della competenza anche per il conseguete giudizio.<\/p>\n<p>Il Collegio osserva che, correttamente, la Procura ha iniziato e portato a compimento l\u2019attivit\u00e0 istruttoria e pre &#8211; processuale sino alla adozione dell\u2019atto di citazione, perch\u00e9 vincolata da termini il cui decorso ebbe inizio prima del deposito dell\u2019atto di citazione; non altrettanto condivisibile \u00e8 la tesi secondo cui anche il giudice dovrebbe ritenersi vincolato alla regole di competenza vigenti sotto l\u2019impero del regolamento di procedura, abrogato all\u2019atto della proposizione della domanda giudiziale.<\/p>\n<p>Al riguardo, va richiamata la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione sull\u2019art. 30 bis del codice di procedura civile, secondo cui la competenza territoriale inderogabile in questione \u00e8 talmente \u201cforte\u201d da derogare qualsiasi altro foro altrimenti previsto dallo stesso codice processuale ed \u00e8 immediatamente applicabile anche ai procedimenti in corso al momento della data di entrata in vigore della legge (Cass. n.7119\/2002, n.2672\/2004 e n.3533\/2008). Peraltro, la stessa Cassazione ha affermato, in tema di azione di risarcimento di danni arrecati da un magistrato, che ove il magistrato stesso sia stato trasferito nel distretto di appartenenza dell\u2019ufficio giudiziario investito della cognizione della controversia di cui egli sia parte, si determina, ai sensi dell\u2019art. 30 bis c.p.c., un ulteriore spostamento di competenza, anche se il giudizio che lo riguarda sia gi\u00e0 in fase di impugnazione (Cass. 17982\/2014) e, perci\u00f2, in fase ben pi\u00f9 avanzata del presente giudizio, ancora non iniziato alla data di entrata in vigore del codice.<\/p>\n<p>Il PM, in sede di discussione orale, ha fatto riferimento anche alla ratio dell\u2019art. 18, rilevando che il dott. Giuseppone ha lasciato la sede di Venzia da oltre 12 anni e che, quindi, non residuerebbe alcuna esigenza di spostamento ad altra sede. Il Collegio rileva, al riguardo, che tale affermazione contrasta con la lettera dell\u2019art. 18, comma 3, che testualmente prevede lo spostamento di competenza territoriale anche per il giudizio a carico del magistrato che esercitava le funzioni \u201cal momento dei fatti \u201c nella sede competente ai sensi del comma 1, senza alcun riferimento al tempo trascorso dal suo trasferimento o all\u2019eventuale collocamento in quiescenza;<\/p>\n<p>osserva, inoltre, il Collegio che lo strumento processuale in questione non presuppone, come nell\u2019ipotesi della ricusazione, che il giudice sia sospectus e quindi inhabilis in relazione al rapporto che lo lega ai protagonisti della causa, ma che lo sia in relazione all\u2019ambiente di lavoro rispetto al quale l\u2019organo giurisdizionale deve giudicare una determinata causa. Non pu\u00f2 trascurarsi al riguardo che l\u2019ambito cognitivo di questo Giudice, nel presente giudizio, imporrebbe, seppure per incidens, come peraltro sollecitato da entrambe le parti processuali, valutazioni (anche positive) in merito alla partecipazione ai procedimenti di controllo di altri magistrati in servizio presso questa sede regionale o che lo erano all\u2019epoca dei fatti.<\/p>\n<p>Il Collegio ritiene parimenti infondata l\u2019osservazione del PM secondo cui la delega legislativa nulla aveva disposto in ordine allo spostamento della competenza per i giudizi riguardanti i magistrati, in quanto il precetto contenuto nell\u2019articolo 18, comma 3, del Codice, come precedentemente rilevato, risponde alla esigenza di adeguamento ai principi generali del codice di procedura civile e ai principi costituzionali di terziet\u00e0 e imparzialit\u00e0 del giudice imposta dalla legge di delega.<\/p>\n<p>Altrettanto infondata \u00e8 l\u2019osservazione secondo cui la norma non sarebbe applicabile alle fattispecie anteriori al codice. Il Collegio, pur avendo gi\u00e0 richiamato al riguardo l\u2019efficacia vincolante dell\u2019art. 5 del codice di procedura civile, nella parte in cui impone di determinare la competenza con riferimento alla legge vigente al momento della proposizione della domanda, nonch\u00e9 la giurisprudenza della Corte di cassazione circa la immediata applicabilit\u00e0 dell\u2019omologo art.30 bis c.p.c. ai giudizi in corso, non pu\u00f2 ignorare che la carenza di disciplina in materia ingenerava gi\u00e0 in passato non pochi dubbi di incostituzionalit\u00e0 della omessa previsione, che avrebbe imposto a questo giudice di adottare le opportune determinazioni, ove il legislatore non fosse intervenuto (Corte cost.le n.415\/1995).<\/p>\n<p>Tutto ci\u00f2 premesso, questa Sezione, ritenendo la propria incompetenza territoriale inderogabile, ai sensi dell\u2019art. 18, comma 3, del codice di giustizia contabile, indica, ai sensi del successivo art. 20 CGC, quale giudice competente, con riguardo alla tabella A, allegata al codice, la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Trentino Alto Adige &#8211; sede di Trento, dinnanzi al quale la causa, nell\u2019attuale stato e con salvezza degli atti adottati in sede istruttoria, dovr\u00e0 essere riassunta nel termine di mesi tre dalla comunicazione della presente ordinanza alle parti del giudizio.<\/p>\n<p>P.Q.M.<\/p>\n<p>La Corte dei Conti<\/p>\n<p>Sezione Giurisdizionale regionale per il Veneto<\/p>\n<p>DICHIARA<\/p>\n<p>il proprio difetto di competenza territoriale in ordine al presente giudizio, ai sensi dell\u2019art. 18, comma 3, del Codice di giustizia contabile<\/p>\n<p>INDICA<\/p>\n<p>quale Giudice competente, la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Trentino Alto Adige &#8211; Sede di Trento<\/p>\n<p>FISSA<\/p>\n<p>per la riassunzione della causa dinnanzi alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Trentino Alto Adige &#8211; Sede di Trento il termine di tre mesi, decorrente dalla comunicazione alle parti della presente ordinanza.<\/p>\n<p>Cos\u00ec provveduto a Venezia nella Camera di consiglio dell\u20198 giugno 2017.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Corte dei conti La nuova competenza territoriale per i processi con convenuti magistrati Si applica anche ai fatti anteriori al nuovo Codice del Processo contabile Pubblichiamo questa interessante ordinanza della Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per il Veneto che fa applicazione, per la prima volta, dell\u2019art. 18, comma 3, del nuovo Codice del [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":{"0":"post-1068","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","6":"category-news"},"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1068"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1068"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1068\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1869,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1068\/revisions\/1869"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1068"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1068"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1068"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}