{"id":1071,"date":"2017-07-27T09:29:55","date_gmt":"2017-07-27T07:29:55","guid":{"rendered":"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/?p=1071"},"modified":"2017-07-27T09:29:55","modified_gmt":"2017-07-27T07:29:55","slug":"alla-ricerca-dellorigine-del-significato-due-formule-potenti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/alla-ricerca-dellorigine-del-significato-due-formule-potenti\/","title":{"rendered":"Alla ricerca dell\u2019origine e del significato di due formule potenti"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: left;\"><strong><a href=\"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/03\/lente.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-503 alignleft\" src=\"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/03\/lente.jpg\" alt=\"\" width=\"259\" height=\"195\" \/><\/a>\u201c<\/strong><strong><em>Ubi societas ibi ius<\/em><\/strong><strong>\u201d. \u201c<em>Ubi ius ibi societas<\/em>\u201d<\/strong><\/p>\n<p><strong>Alla ricerca dell\u2019origine e del significato di due formule potenti <\/strong><\/p>\n<p>del Prof. Renato Federici<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>SOMMARIO: 1. <em>Un antesignano possibile: Grozio. <\/em>&#8211; 2. <em>Alla ricerca della genesi di una formula assai fortunata.<\/em> &#8211; 3. <em>Esposizione della tesi di Santi Romano secondo cui <\/em><em>\u201c<\/em><em>Ubi societas ibi ius\u201d; e \u201cUbi ius ibi societas\u201d. &#8211; 4. <\/em><em>\u201c<\/em><em>Ubi ius ibi societas\u201d. -5.<\/em><em> \u201c<\/em><em>Ubi societas ibi ius\u201d<\/em>. &#8211; 6. <em>Digressione: Caratteri e funzioni degli ordinamenti giuridici. <\/em>&#8211; 7. <em>\u201c<\/em><em>Ubi societas ibi ius\u201d: Il misterioso ed intrigante titolo di una raccolta di scritti dello studioso Umberto Santarelli. &#8211; <\/em>8. <em>Sul<\/em> <em>pluralismo giuridico. La parola a Francesco Calasso e a Riccardo Orestano, storici del diritto<\/em>. &#8211; 9. <em>Tentativo di descrivere lo sviluppo del \u201cprocesso circolare\u201d tra organizzazione e norma: l\u2019organizzazione crea la norma nuova e la nuova norma pu\u00f2 modificare l\u2019organizzazione. Ci\u00f2 all\u2019infinito. <\/em>&#8211; 10. <em>Autore del diritto \u00e8 l\u2019uomo; mentre della giustizia, Dio: &#8220;Auctor iuris homo, iustitiae Deus&#8221;. <\/em>&#8211; 11. <em>Sul rapporto tra la formula medioevale &#8220;Auctor iuris homo, iustitiae Deus&#8221;<\/em> e le due novecentesche \u201c<em>Ubi societas ibi ius\u201d<\/em> e \u201c<em>Ubi ius ibi societas\u201d<\/em>. &#8211; 12. <em>Che cos\u2019\u00e8 il diritto? In che cosa consiste il diritto? Qual \u00e8 l\u2019essenza del diritto? &#8211; <\/em>13. <em>Conclusioni<\/em>. <em>Le societ\u00e0 umane e gli ordinamenti giuridici. Ubi societas ibi ius; ubi ius ibi societas<\/em><!--more--><\/p>\n<p>ALLEGATO: <em>Mio carteggio elettronico con il collega Andrea Landi<\/em>.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol>\n<li><strong> <em>Un antesignano possibile: Grozio<\/em><\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Il pi\u00f9 chiaro elaboratore della differenza tra diritto divino e diritto naturale, il padre del giusnaturalismo (e cio\u00e8, Ugo Grozio<a href=\"#_edn1\" name=\"_ednref1\">[1]<\/a>) \u00e8 stato anche il creatore dalla formula <em>ubi societas ibi ius<\/em>?<\/p>\n<p>Grozio pu\u00f2 essere considerato un antesignano possibile della formula <em>ubi societas ibi ius;<\/em> ma non l\u2019autore. Egli espresse l\u2019opinione che \u00abuna di quelle cose proprie dell\u2019uomo, \u00e8 il desiderio della societ\u00e0, cio\u00e8 a dire, di vivere co\u2019 i suoi simili, non in qualunque maniera che sia, ma piacevolmente, e che sia regolata, come gli vien suggerita da\u2019 suoi lumi\u00bb<a href=\"#_edn2\" name=\"_ednref2\">[2]<\/a>. Ma ancor pi\u00f9 puntuale \u00e8 da considerare il concetto espresso in un altro passo, cos\u00ec tradotto dal Porpora<a href=\"#_edn3\" name=\"_ednref3\">[3]<\/a> nella lingua italiana in uso nel Settecento: \u00abquesta <em>socialit\u00e0<\/em>, che noi stiamo descrivendo in grosso, ovvero questa cura di mantenere la societ\u00e0 di una maniera conforme a\u2019 lumi dell\u2019intelletto umano, \u00e8 l\u2019origine del d[i]ritto propriamente detto\u00bb<a href=\"#_edn4\" name=\"_ednref4\">[4]<\/a>. Brano che mi ha indotto a ricercare l\u2019originale latino per sincerarmi sulle parole, onde verificare se in queste si potesse rintracciare l\u2019esordio della formula <em>ubi societas ibi jus. <\/em>Ma cos\u00ec non \u00e8 stato. Le parole precise sono altre: \u00ab<em>societatis custodia, humano intellectui conveniens, fons ejus juris quod proprie tali nomine appellatur<\/em>\u00bb. Frammento da altri (Fass\u00f2) cos\u00ec tradotto: \u00abQuesta attivit\u00e0, conforme alla ragione umana, rivolta a conservare la societ\u00e0, che abbiamo test\u00e8 grossolanamente delineata, \u00e8 la fonte del diritto propriamente detto\u00bb<a href=\"#_edn5\" name=\"_ednref5\">[5]<\/a>. In ogni modo \u00e8 evidente lo stretto legame tra organizzazione sociale e diritto: senza il diritto l\u2019organizzazione sociale si frantuma. Ma l\u2019origine della formula <em>ubi societas ibi ius<\/em> \u00e8 da rintracciare altrove.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li><strong> <em>Alla ricerca della genesi di una formula assai fortunata<\/em><\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Siamo nel 1924, il filosofo del diritto Alessandro Levi nel suo saggio dal titolo <em>Ubi societas ibi ius <\/em>esordisce con la seguente confessione: \u00abL\u2019origine della frase, da cui si intitola questo Saggio \u2013 frase che oggi \u00e8 diventata quasi un luogo comune fra i giuristi \u2013 \u00e8, almeno per quanto a me risulta, assai oscura. Non si trova essa, che io sappia, nelle fonti romane, neppure nelle pi\u00f9 tarde. Fu da principio, una di quelle massime di scuola, tramandate dalla tradizione orale, e poi accolta dagli scrittori come un insegnamento cos\u00ec diffuso che non valesse la pena di ricercarne l\u2019autore?\u00bb<a href=\"#_edn6\" name=\"_ednref6\">[6]<\/a>. E si domanda ancora: \u00abfu una verit\u00e0 asserita dagli interpreti del diritto romano? Oppure un principio per la prima volta affermato da qualche giusnaturalista?\u00bb. E cos\u00ec conclude il discorso: \u00abfino ad ora le mie indagini personali \u2013 non metodicamente, \u00e8 vero, ma occasionalmente compiute \u2013 e le richieste rivolte in proposito a dotti cultori di storia del pensiero giuridico e filosofico son rimaste senza frutto. Mi auguro che questa mia confessione d\u2019ignoranza mi procuri i desiderati lumi o, almeno, spinga qualche studioso a ricerche feconde di positivi risultati\u00bb<a href=\"#_edn7\" name=\"_ednref7\">[7]<\/a>. A distanza di quasi trenta anni, l\u2019auspicio non aveva dato frutti e Levi confessava nuovamente: \u00abL\u2019origine e la storia di tale frase sono per quanto io ne ne so, tuttora sconosciute\u00bb<a href=\"#_edn8\" name=\"_ednref8\">[8]<\/a>.<\/p>\n<p>Per quel che mi consta, ricordo di aver letto la formula nella sua doppia versione (<em>ubi ius ibi societas<a href=\"#_edn9\" name=\"_ednref9\"><strong>[9]<\/strong><\/a><\/em>; e <em>ubi societas ibi ius<\/em><a href=\"#_edn10\" name=\"_ednref10\">[10]<\/a>) in Santi Romano nella parte iniziale della prima edizione dell\u2019opera sua pi\u00f9 celebre (<em>L\u2019ordinamento giuridico<\/em>) risalente al 1917.<\/p>\n<p>Anzi per il Santi Romano <em>le organizzazioni umane (ovvero le istituzioni) hanno creato le prime norme e non viceversa<\/em><a href=\"#_edn11\" name=\"_ednref11\">[11]<\/a>. Alle fondamenta di detta tesi ci sono, dunque, le due asserzioni: <em>Ubi societas ibi ius<a href=\"#_edn12\" name=\"_ednref12\"><strong>[12]<\/strong><\/a> <\/em>(laddove si forma una societ\u00e0 l\u00ec domina il diritto) e <em>ubi ius ibi societas<a href=\"#_edn13\" name=\"_ednref13\"><strong>[13]<\/strong><\/a> <\/em>(ovunque campeggi il diritto ivi esiste una societ\u00e0)<a href=\"#_edn14\" name=\"_ednref14\">[14]<\/a>. \u00abIl diritto prima di essere norma, prima di essere un semplice rapporto o una serie di rapporti sociali, \u00e8 organizzazione\u00bb<a href=\"#_edn15\" name=\"_ednref15\">[15]<\/a>. E quindi \u00abogni ordinamento giuridico \u00e8 un\u2019istituzione, e viceversa ogni istituzione \u00e8 un ordinamento giuridico\u00bb<a href=\"#_edn16\" name=\"_ednref16\">[16]<\/a>. In questa costruzione teorica, il concetto insito nella formula <em>Ubi societas ibi ius <\/em>(dove esiste una societ\u00e0 l\u00ec domina il diritto) assume un rilievo fondamentale.<\/p>\n<p>Ho rintracciato gli scritti di Alessandro Levi attraverso una citazione effettuata da Guido Fass\u00f2 nella sua celebre <em>Storia della filosofia del diritto<\/em><a href=\"#_edn17\" name=\"_ednref17\">[17]<\/a>. A questo punto mi domando se altri nel frattempo hanno trattato questo argomento (e qui sono pi\u00f9 fortunato di Alessandro Levi). Presso la biblioteca del Dipartimento di cui fa parte il raggruppamento di Filosofia del diritto della Facolt\u00e0 di Giurisprudenza dell\u2019Universit\u00e0 di Roma-Sapienza incontro il prof. Gianpaolo Bartoli, il quale mi informa dell\u2019esistenza di uno scritto abbastanza recente elaborato dal prof. Piero Bellini<a href=\"#_edn18\" name=\"_ednref18\">[18]<\/a>. Si tratta di un articolo assai corposo diviso in due parti pubblicate su due numeri diversi della stessa rivista. Ma privo di bibliografia.<\/p>\n<p>Bellini non apporta indizi nuovi circa l\u2019aggiudicazione del conio delle due formule (\u201c<em>Ubi societas ibi ius<\/em>\u201d. \u201c<em>Ubi ius ibi societas<\/em>\u201d). Le attribuisce molto genericamente a quella consistente \u00abparte della pi\u00f9 prestigiosa pubblicistica, e della civilistica\u00bb che nei primi decenni del secolo XX legava strettamente l\u2019esordio degli ordinamenti giuridici all\u2019origine delle comunit\u00e0 umane strutturalmente organizzate<a href=\"#_edn19\" name=\"_ednref19\">[19]<\/a>. L\u2019allusione a Santi Romano \u00e8 evidente, ma non univoca. Oltre e prima di Santi Romano potrebbe esserci stato qualcun altro. \u00c8 data certa di partenza il 1917. La doppia formula si trova enunciata nel saggio di Santi Romano dedicato all\u2019ordinamento giuridico (parte prima)<a href=\"#_edn20\" name=\"_ednref20\">[20]<\/a>, e ben si inserisce nella teoria romaniana sulla pluralit\u00e0 degli ordinamenti giuridici.<\/p>\n<p>Interessa meno nel presente mio scritto, il conoscere la tesi fondamentale contenuta nel saggio di Bettini, secondo cui una sola delle due formule \u00e8 accoglibile (\u201c<em>Ubi ius ibi societas<\/em>\u201d). Mentre altrettanto non sarebbe possibile per l\u2019altra formula (\u201c<em>Ubi societas ibi ius<\/em>\u201d). Ad avviso del Bettini non tutte le societ\u00e0 organizzate sono giuridiche ma solo quelle che assomigliano agli ordinamenti statuali (anzi, con pi\u00f9 precisione, solo ad essi). In altre parole, si vuole superare l\u2019inconveniente di dover includere tra le organizzazioni giuridiche anche quelle di tipo criminale come mafia e camorra. E forse anche le organizzazioni che tendono al rovesciamento della classe dominante al governo di un paese. Gli intenti, intendiamoci, sono buoni, ma questi non possono far danno alla scienza. E cio\u00e8: diventare cieco moralismo. Bellini scrive: \u00abvero che non pu\u00f2 esservi diritto al di fuori d\u2019un <em>corpus sociale<\/em> organizzato. Non altrettanto vero che codesto <em>corpus<\/em> \u2013 per il solo porsi come organizzato \u2013 lo debba essere nei modi della \u201corganizzazione giuridica\u201d\u00bb<a href=\"#_edn21\" name=\"_ednref21\">[21]<\/a>. Egli specifica: \u00abl\u2019asserire \u201cche si debbano considerare \u2018giuridici\u2019 anche ordinamenti differenti da quelli dello Stato\u201d significa dir poco se poi non si passa a precisare \u2013 con coscienzioso impegno tecnico \u2013 cosa si debba appunto intendere per \u201cgiuridico\u201d\u00bb. E con ci\u00f2 prende corpo la critica alla teoria di Santi Romano: \u00abdenota una certa ambiguit\u00e0 dogmatica il fatto che il pi\u00f9 autorevole teorizzatore italiano del \u201cpluralismo giuridico istituzionalistico\u201d [\u2026] non si trattenga dal considerare \u201cintrinsecamente giuridiche\u201d le stesse \u2018associazioni criminali\u2019: in base al dato fattuale (purtroppo inoppugnabile) che le medesime si pongono come consorterie potentemente organizzate, capaci \u2013 al proprio interno e verso gli altri \u2013 di porre imperativi, e segnatamente capaci di ottenerne la osservanza\u00bb<a href=\"#_edn22\" name=\"_ednref22\">[22]<\/a>. Su questo aspetto torneremo presto. Tuttavia, sin da ora, bisogna ricordare che questa accusa non \u00e8 nuova. Era stata formulata da sant\u2019Agostino in questi termini: \u00abche cos\u2019altro sono gli imperi senza giustizia, se non grandi bande di briganti?\u00bb<a href=\"#_edn23\" name=\"_ednref23\">[23]<\/a>.<\/p>\n<p>A ci\u00f2 si aggiunga che anche Benedetto Croce aveva accusato i giuristi di non fornire ai filosofi una risposta adeguata sul concetto di legge. E si domandava com\u2019\u00e8 possibile che non si riesca a far differenza comprensibile anche ai non giuristi tra una legge nobilissima come la <em>Magna charta <\/em>inglese e lo statuto della \u00abMafia\u00bb siciliana o della \u00abCamorra\u00bb napoletana, e cos\u00ec via<a href=\"#_edn24\" name=\"_ednref24\">[24]<\/a>.<\/p>\n<p>Croce era contro l\u2019anarchia: credeva nella necessit\u00e0 insostituibile delle leggi per il governo della societ\u00e0. E insegnava: \u00abcoloro, che declamano contro le leggi, possono ben farlo a cuor leggiero, perch\u00e9 le leggi li circondano, li conservano in vita; per poco che le leggi cadessero tutte, passerebbe loro la voglia di declamare [\u2026] e dovrebbero correre al rimedio, e ricostruire leggi, quali che fossero, per poter riprendere la calma, il lavoro, e la chiacchiera\u00bb<a href=\"#_edn25\" name=\"_ednref25\">[25]<\/a>.<\/p>\n<p>Croce era uno scettico non credeva nella equit\u00e0 e nella giustizia delle leggi, ma solo nella loro capacit\u00e0 di mantenere l\u2019ordine anche con l\u2019assistenza della coercizione. Egli ricordava: \u00abMeglio un cattivo governo, che nessun governo; meglio leggi mediocri ma stabili, che non la caccia frenetica a leggi sempre migliori, con l\u2019instabilit\u00e0 che ne \u00e8 conseguenza inevitabile!\u00bb<a href=\"#_edn26\" name=\"_ednref26\">[26]<\/a>. \u00abE d\u2019altra parte, Dio ci scampi dai despoti geniali\u00bb. Attenzione si tratta di parole pubblicate nel 1909, molto tempo prima dell\u2019inizio del tempo delle terribili dittature del secolo XX in Russia, Italia e Germania. Ma a Croce non ispiravano troppa fiducia neanche i \u00abgiudici ispirati\u00bb o i \u00abtribunali che profondono tesori di equit\u00e0!\u00bb<a href=\"#_edn27\" name=\"_ednref27\">[27]<\/a>.<\/p>\n<p>Terminata questa digressione sulla indissolubilit\u00e0 tra diritto e societ\u00e0, occorre riprendere il discorso principale. Di fronte a due autorevoli studiosi come Alessandro Levi (filosofo del diritto) e Piero Bellini (canonista e ordinario di diritto ecclesiastico) non oso andare oltre nella ricerca del padre delle due formule. Se qualcuno riuscir\u00e0 ad essere pi\u00f9 preciso, sar\u00f2 ben lieto di apprendere la notizia. Invero esse si adattano perfettamente alla teoria sulla pluralit\u00e0 degli ordinamenti giuridici formulata da Santi Romano; ma non avendo egli effettuato rinvii ad altri autori, ne abbia rivendicato la propria paternit\u00e0 (con accenni precisi), la sicurezza assoluta non pu\u00f2 essere assicurata.<\/p>\n<p>\u00c8 per\u00f2 da ritenere che al pari di un altro caso da me studiato, l\u2019origine non sia antica. L\u2019altra formula di cui mi sono occupato \u00e8 quella relativa alla regola \u201c<em>ne cives ad arma veniant<\/em>\u201d, a mio avviso attribuibile ad uno scritto di De Ruggero, di poco anteriore (1915)<a href=\"#_edn28\" name=\"_ednref28\">[28]<\/a>. Evidentemente, allora era di gran moda escogitare nuove formule in lingua latina.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li><strong> <em>Esposizione della tesi di Santi Romano secondo cui <\/em><\/strong><strong>\u201c<\/strong><strong>Ubi societas ibi ius\u201d; <em>e<\/em> \u201cUbi ius ibi societas\u201d<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Romano chiarisce e specifica: il \u00abdiritto non \u00e8 o non \u00e8 soltanto la norma che cos\u00ec si pone, ma l\u2019entit\u00e0 stessa che pone tale norma\u00bb<a href=\"#_edn29\" name=\"_ednref29\">[29]<\/a>. \u00abLa norma non \u00e8 che la sua voce o, meglio, una delle voci, uno dei modi con cui esso opera e raggiunge il suo fine\u00bb<a href=\"#_edn30\" name=\"_ednref30\">[30]<\/a>. Il diritto, dunque, \u00e8 un\u2019entit\u00e0 complessa composta da tantissimi elementi costitutivi, come il corpo umano<a href=\"#_edn31\" name=\"_ednref31\">[31]<\/a>, come le macchine<a href=\"#_edn32\" name=\"_ednref32\">[32]<\/a>, come gli edifici<a href=\"#_edn33\" name=\"_ednref33\">[33]<\/a>. \u00abSe si vuol definire un intero ordinamento giuridico, non si pu\u00f2 aver riguardo soltanto alle singole sue parti o a quelle che si credono tali, cio\u00e8 le norme\u00bb<a href=\"#_edn34\" name=\"_ednref34\">[34]<\/a>. \u00abCos\u00ec come non si pu\u00f2 avere un\u2019idea esatta delle varie membra dell\u2019uomo o delle ruote di una data macchina, se non si sa prima che cosa sia l\u2019uomo o quella macchina\u00bb<a href=\"#_edn35\" name=\"_ednref35\">[35]<\/a>. Aggiunge Santi Romano: \u00abLa necessit\u00e0 di considerare un ordinamento giuridico come unit\u00e0, nel senso accennato, \u00e8 stata molte volte rilevata, anzi \u00e8 divenuta una specie di luogo comune nella formulazione delle teorie concernenti l\u2019interpretazione delle leggi; ma \u00e8 strano che non sia stata mai usufruita e portata alle sue logiche conseguenze per la definizione del diritto\u00bb<a href=\"#_edn36\" name=\"_ednref36\">[36]<\/a>. Quando ad esempio, si parla \u00abdel diritto italiano o del diritto francese [\u2026] ci\u00f2 a cui si pensa [&#8230;] \u00e8 in primo luogo, la complessa e varia organizzazione dello Stato italiano o francese; i numerosi meccanismi o ingranaggi, i collegamenti di autorit\u00e0 e di forza, che producono, modificano, applicano, garantiscono le norme giuridiche, ma non si identificano con esse\u00bb<a href=\"#_edn37\" name=\"_ednref37\">[37]<\/a>.<\/p>\n<p>Punto secondo della riflessione di Santi Romano: \u201c<em>il concetto del diritto si determina perfettamente senza quello di Stato, al contrario non \u00e8 possibile definire lo Stato senza ricorrere al concetto di diritto<\/em>\u201d<a href=\"#_edn38\" name=\"_ednref38\">[38]<\/a>. E in questo modo Santi Romano mina le basi del normativismo giuridico espresso da tutta la precedente cultura positivistica del diritto e nonostante ci\u00f2 non abbandonato da Kelsen, secondo cui il diritto non sarebbe altro che un prodotto dello Stato. Lo stesso Kelsen, per\u00f2, fu costretto ad elaborare la tesi (tanto immaginosa quanto forzata) sulla preesistenza della \u201cnorma fondamentale\u201d; ossia di quella norma che si conosce dopo che essa ha dispiegato i suoi effetti. Con questa supposizione si tentava (invano) di superare le critiche alla instaurazione di fatto degli ordinamenti giuridici esposta da G. Jellinek<a href=\"#_edn39\" name=\"_ednref39\">[39]<\/a> (considerato, insieme a K. Gerber e a P. Laband, uno dei massimi esponenti del positivismo giuridico tedesco)<a href=\"#_edn40\" name=\"_ednref40\">[40]<\/a>.<\/p>\n<p>Terzo aspetto: <em>organizzazioni (ovvero istituzioni) diverse creano norme altre<\/em>.<\/p>\n<p>Punto quarto: <em>organizzazioni tra loro profondamente differenti possono nascere e svilupparsi nell\u2019ambito dello stesso territorio e fra la medesima popolazione<\/em>.<\/p>\n<p>Ad avviso di Riccardo Orestano (1909-1988) e della miglior dottrina, la teoria sulla pluralit\u00e0 degli ordinamenti giuridici del Santi Romano costituisce \u00abuno dei frutti pi\u00f9 maturi della riflessione giuridica e si \u00e8 posta come punto di partenza essenziale anche in molte indagini sul passato\u00bb<a href=\"#_edn41\" name=\"_ednref41\">[41]<\/a>. Di recente anche Paolo Grossi ha evidenziato che \u00abla produzione del diritto \u00e8 privilegio esistenziale di ogni agglomerazione sociale \u2026 dalla struttura maestosa e mostruosa dello Stato a quella di una comunit\u00e0 spazialmente e temporalmente esile si ha il miracolo di quello specifico sociale che \u00e8 il diritto\u00bb<a href=\"#_edn42\" name=\"_ednref42\">[42]<\/a>. Si ha ordinamento giuridico \u00abogni qual volta la <em>societas<\/em> si organizzi autoordinandosi e unisca al fatto materiale della organizzazione la diffusa coscienza del valore primario ed autonomo dell\u2019ordinamento posto in essere\u00bb<a href=\"#_edn43\" name=\"_ednref43\">[43]<\/a>. \u00abLa storia \u2026 soprattutto quella meno recente, ci propone esempi di organizzazione giuridica risolta all\u2019insegna della pi\u00f9 ampia pluralit\u00e0 degli ordinamenti giuridici\u00bb<a href=\"#_edn44\" name=\"_ednref44\">[44]<\/a>. \u00abCarattere saliente del fenomeno giuridico appare la storicit\u00e0. Il diritto appartiene cio\u00e8 al relativo della storia\u00bb<a href=\"#_edn45\" name=\"_ednref45\">[45]<\/a>.<\/p>\n<p>Sulla benefica funzione della formula <em>ubi societas ibi ius, <\/em>si pu\u00f2 ricordare fra le altre osservazioni quella di Faustino De Gregorio. Egli ha puntualizzato che la teoria della pluralit\u00e0 degli ordinamenti giuridici che si fonda sulla formula \u00ab<em>ubi societas ibi ius<\/em>\u00bb \u00e8 risultata essenziale per \u00absvincolare totalmente l\u2019ordinamento canonico da quello civile\u00bb<a href=\"#_edn46\" name=\"_ednref46\">[46]<\/a>.<\/p>\n<p>Assai recente \u00e8 anche lo scritto dello storico del diritto Michele Rosboch, intitolato \u201c<em>Ubi societas ibi ius\u201d<\/em><a href=\"#_edn47\" name=\"_ednref47\">[47]<\/a>, nel corso del quale l\u2019autore riflette sul nesso tra diritto e societ\u00e0. Non \u00e8 suo interesse indagare sull\u2019origine della formula e quindi, sostanzialmente, la attribuisce a Santi Romano. Aggiunge per\u00f2 che essa sarebbe una derivazione del brocardo: \u201c<em>Ubi<\/em> <em>homo, ibi societas. Ubi societas, ibi ius. Ergo ubi hoc, ibi ius<\/em>\u201d<a href=\"#_edn48\" name=\"_ednref48\">[48]<\/a>.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"4\">\n<li><strong> \u201c<\/strong><strong><em>Ubi ius ibi societas<\/em><\/strong><strong>\u201d<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Dunque: la formula \u201c<em>Ubi ius ibi societas<\/em>\u201d non presenta problemi. Dove regna il diritto ivi vige una societ\u00e0. Un diritto senza societ\u00e0 non esiste. Non pu\u00f2 esistere. Un \u201cdiritto\u201d (una organizzazione, un insieme di regole e sanzioni) senza un gruppo sociale che lo faccia proprio, non \u00e8 un diritto: \u00e8 un\u2019idea politica, filosofica, sociologica e\/o economica, costituisce una teoria da studiare e\/o da realizzare, ma non \u00e8 ancora ordinamento giuridico. Ergo: dove esiste un sistema giuridico ivi vige una societ\u00e0 e non l\u2019anarchia o peggio: il caos e la guerra di tutti contro tutti di hobbesiana memoria. Questa formula \u00e8 accettata anche dal Bellini<a href=\"#_edn49\" name=\"_ednref49\">[49]<\/a>, il quale invece, a lancia in resta si scaglia contro l\u2019altra formula: \u201c<em>Ubi societas ibi ius<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"5\">\n<li><strong> \u201c<\/strong><strong><em>Ubi societas ibi ius<\/em><\/strong><strong>\u201d <\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>A questa formula il Bellini ne contrappone un\u2019altra \u201c<em>ubi societas ibi societas<\/em>\u201d. In altre parole, per il Bellini la frase \u201c<em>Ubi societas ibi ius<\/em>\u201d non ha senso e se lo ha \u00e8 nocivo. Potrebbe essere usata per legittimare la societ\u00e0 dei ladroni, dei fuorilegge, dei mafiosi e dei camorristi e dei peggiori criminali. Il diritto non pu\u00f2 essere la legittimazione del crimine. Il diritto deve essere giusto e dunque spetta al giudice applicarlo e farlo applicare secondo giustizia<a href=\"#_edn50\" name=\"_ednref50\">[50]<\/a>. Ma purtroppo tra l\u2019essere e il dover essere esiste un solco profondo. E noi questo non dobbiamo dimenticarlo mai.<\/p>\n<p>Gi\u00e0 i Romani avevano dettato la formula secondo cui il \u201cdiritto \u00e8 l\u2019arte del buono e dell\u2019equo\u201d (<em>ius est ars boni et aequi<\/em>)<a href=\"#_edn51\" name=\"_ednref51\">[51]<\/a>. I giusnaturalisti di tutti i tempi sono partiti da questa formula ed altre consimili: vivi onestamente (<em>honeste vivere), <\/em>non procurare danno agli altri (<em>neminem ledere<\/em>)<em>, <\/em>a ciascuno il suo (<em>suum cuique tribuere<\/em>) ecc. ecc. E prima ancora Platone faceva riferimento alla giustizia e al fatto che i governanti dovessero essere scelti tra gli uomini savi, onesti e giusti<a href=\"#_edn52\" name=\"_ednref52\">[52]<\/a>.<\/p>\n<p>Lo Stato non \u00e8 un\u2019entit\u00e0 astratta, ma concreta: non buona e non saggia per natura. Ma quando lo \u00e8, lo \u00e8 per volont\u00e0 di una comunit\u00e0 di uomini, di una societ\u00e0, di una societ\u00e0 illuminata e ben governata: una rarit\u00e0 assoluta. Diciamocelo con franchezza, tutti vorrebbero vivere in uno Stato siffatto. Ma dove lo si trova? Qui siamo sulla Terra, non siamo in Paradiso? Gli ordinamenti giuridici sono esseri artificiali (Hobbes)<a href=\"#_edn53\" name=\"_ednref53\">[53]<\/a>, mezzi creati dagli esseri umani riuniti in organizzazioni sociali. D\u2019altronde, l\u2019uomo \u00e8 stato costruito con legno storto, diceva Kant<a href=\"#_edn54\" name=\"_ednref54\">[54]<\/a>. Gli individui umani, infatti, disse Clinia (molto tempo prima che il concetto fosse ripescato da Hobbes): sono nemici di tutti in ambito pubblico e nemici di se stessi in ambito privato<a href=\"#_edn55\" name=\"_ednref55\">[55]<\/a>. Invero, Hobbes avrebbe parlato di guerra di tutti contro tutti.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"6\">\n<li><strong> <em>Digressione: Caratteri e funzioni degli ordinamenti giuridici<\/em><\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>A chi vuole conoscere il mio pensiero su quest\u2019ultimo argomento, consiglio la lettura di <em>Guerra o diritto? <\/em>Qui posso solo dire che il diritto oggettivo (ovvero, e meglio, l\u2019ordinamento giuridico) \u00e8 uno strumento al servizio delle classi dominanti e dei loro interessi politici ed economici e contro il quale i cittadini (per lo pi\u00f9) non si ribellano. Il diritto dovrebbe essere giustizia; ma \u00e8 gi\u00e0 tanto se non \u00e8 oppressione di una classe sociale sull\u2019altra<a href=\"#_edn56\" name=\"_ednref56\">[56]<\/a>. Siccome aderisco alla tesi della pluralit\u00e0 degli ordinamenti giuridici, nella lettura del testo ora suggerito si scoprir\u00e0 che a fronte di un ordinamento giuridico come quello statale ne possono vivere in contemporanea altri. Tanto all\u2019esterno (gli altri Stati) quanto all\u2019interno. Quando l\u2019opposizione tra i diversi ordinamenti raggiunge l\u2019acme (come nel caso delle guerre, delle ribellioni o delle rivoluzioni) non esiste diritto che sopravviva, all\u2019infuori del Diritto umanitario. In altre parole, si pu\u00f2 dire che il diritto \u00e8 la prosecuzione della politica con i mezzi civili, quelli meno violenti e capaci di mantenere in vita la societ\u00e0. Ed in sostanza, il diritto \u00e8 la prosecuzione delle scelte economiche e politiche con mezzi diversi dalla guerra. Chi noter\u00e0 in ci\u00f2 qualche dipendenza, qualche allusione o riferimento alla nota definizione della guerra formulata da von Clausewitz, coglier\u00e0 nel vero. Per\u00f2, e qui si deve segnalare anche la differenza dalla tesi di von Clausewitz. Si sa von Clausewitz definisce \u201cla guerra come la continuazione della politica con altri mezzi\u201d. Da questa definizione si pu\u00f2 prendere le mosse per spiegare anche il concetto di diritto. \u00c8 cos\u00ec che sono pervenuto alla conclusione che il diritto \u00e8 costituito dall\u2019insieme degli strumenti per la prosecuzione della politica (delle scelte politiche ed economiche), con i mezzi appropriati. Ossia: con i mezzi giuridici. Ai quali, di norma, sono affidati i compiti per portare a compimento le scelte economiche e politiche. Quando l\u2019arte giuridica fallisce subentra quella violenta (quella bellica). Discende da ci\u00f2 che: diritto e guerra sono gli strumenti alternativi per risolvere i conflitti. La guerra si serve di mezzi altri, il diritto di quelli normali, ossia: civili, non oppressivi (rispettosi, cio\u00e8, dei diritti umani). Dove e quando prevale l\u2019uno strumento, l\u2019altro \u00e8 dormiente e viceversa. La guerra con le sue disgrazie, dunque, \u00e8 tutto un fuoricampo giuridico<a href=\"#_edn57\" name=\"_ednref57\">[57]<\/a>.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"7\">\n<li><strong><em>\u201c<\/em><\/strong><strong><em>Ubi societas ibi ius\u201d: Il misterioso ed intrigante titolo di una raccolta di scritti dello studioso Umberto Santarelli<\/em><\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>A questo punto ci si deve occupare del titolo assegnato alla raccolta di scritti del professor Umberto Santarelli (uno studioso di diritto medioevale e moderno). Il titolo \u00e8 assai bello, ma il contenuto vero dei due tomi \u00e8 nel sottotitolo: \u201c<em>Scritti di storia del diritto<\/em>\u201d. Edito nel 2010 da Giappichelli<a href=\"#_edn58\" name=\"_ednref58\">[58]<\/a>. Ovviamente, appena sono venuto a conoscenza di questa pubblicazione, mi sono attivato per consultarne avidamente una copia presso la Biblioteca Nazionale.<\/p>\n<p>Come si fa in questi casi, ho incominciato con lo scorrere i titoli degli scritti ivi raccolti e con qualche sorpresa non ne trovavo nessuno coincidente in tutto o in parte con le due formule che formano oggetto di questo studio. Ho letto, poi, l\u2019introduzione a firma del grande studioso di storia del diritto medioevale e moderno Paolo Grossi (attuale presidente della Corte Costituzionale). Neanche qui trovo alcun accenno specifico, per\u00f2 incomincio a intravedere l\u2019idea che pu\u00f2 aver spinto l\u2019autore, il curatore o l\u2019editore ad assegnare questo titolo cos\u00ec importante e delicato. Inizia a spuntare qualche indizio. Nella introduzione si ricorda che il Santarelli, con grande probit\u00e0 intellettuale<a href=\"#_edn59\" name=\"_ednref59\">[59]<\/a>, aveva abbandonato le posizioni giovanili ispirate dal suo Maestro (Ugo Nicolini), il quale lo aveva indirizzato verso l\u2019applicazione della categoria tutta moderna (quella della gerarchia delle fonti) e quindi distorsiva per gli studi sugli statuti medievali. Infatti, quella della gerarchia delle fonti \u00e8 una \u00abcategoria che &#8230; fa a pugni con quel pluralismo giuridico che \u00e8 il segno caratterizzante della esperienza giuridica medievale\u00bb<a href=\"#_edn60\" name=\"_ednref60\">[60]<\/a>. In sostanza, la critica bonaria \u00e8 questa: quando tu (Santarelli) scrivevi, gi\u00e0 c\u2019era stato qualcuno (Francesco Calasso) che aveva fatto compiere passi da gigante agli studi di diritto medioevale con l\u2019applicazione di una nuova teoria, che (si badi bene) non era stata inventata dagli storici ma da uno studioso di diritto pubblico (Santi Romano, nel 1917). Questa teoria \u00e8 quella romaniana sulla pluralit\u00e0 degli ordinamenti giuridici, che nessuno storico aveva fino ad allora individuato, anche se sarebbe stato compito loro: sulla base delle carte da essi studiate. Come meglio non si potrebbe, ecco, la \u201cteoria sulla pluralit\u00e0 degli ordinamenti giuridici\u201d pu\u00f2 essere ampiamente dimostrata proprio nello studio dell\u2019Era dei Comuni. Francesco Calasso (1904-1965), subito se ne accorse e gi\u00e0 negli anni Trenta del secolo scorso cambi\u00f2 con ci\u00f2 la visuale storica. Ecco allora, il titolo attribuito alla raccolta di scritti di Santarelli \u00e8 una sorta di omaggio alla teoria che ha cambiato il corso dello studio della Storia del diritto? Pu\u00f2 essere considerato una specie di ossequio doveroso ad una delle pi\u00f9 grandi scoperte teoriche dell\u2019ultimo secolo? Affinch\u00e9 se ne mantenga inalterato il ricordo! Onde evitare che si incominci a dimenticare l\u2019importanza dell\u2019innovazione prodotta dalla formulazione della teoria sulla pluralit\u00e0 degli ordinamenti giuridici. Teoria che \u00e8 stata sintetizzata da Santi Romano nelle due formule \u201c <em>Ubi societas ibi ius\u201d <\/em>e \u201c<em>Ubi ius ibi societas\u201d<\/em>. Scorrendo poi la raccolta di scritti di Santarelli ci si imbatte nello studio<em> revisionistico<\/em> dal titolo \u201c<em>Ius commune e<\/em> <em>iura propria<\/em>: strumenti teorici per l\u2019analisi del sistema\u201d<a href=\"#_edn61\" name=\"_ednref61\">[61]<\/a>; particolarmente lodato dal Grossi<a href=\"#_edn62\" name=\"_ednref62\">[62]<\/a>, nel corso del quale spunta anche la formula \u201c <em>Ubi societas ibi ius\u201d<a href=\"#_edn63\" name=\"_ednref63\"><strong>[63]<\/strong><\/a>. <\/em>Lo stesso aforisma appare in un\u2019altra opera dello stesso Santarelli, con un titolo anch\u2019esso in latino ove si riporta il noto brocardo <em>Auctor iuris homo<\/em><a href=\"#_edn64\" name=\"_ednref64\">[64]<\/a>. In questa occasione lo studioso Santarelli intendeva sottolineare che una evoluzione della scienza del diritto si ebbe \u00abquando ci si convinse che diritto non era solamente quello dello Stato ma eran da definirsi giuridici gli ordinamenti di tutte le istituzioni\u00bb<a href=\"#_edn65\" name=\"_ednref65\">[65]<\/a>. Sicch\u00e9 fu chiaro a tutti che l\u2019utilizzo della formula <em>ubi societas ibi ius<\/em> era diventata fondamentale per spiegare \u00abla pluralit\u00e0 degli ordinamenti giuridici)\u00bb<a href=\"#_edn66\" name=\"_ednref66\">[66]<\/a>.<\/p>\n<p>In quei giorni, dunque, mi stavo interrogando circa l\u2019origine del titolo assegnato alla raccolta degli scritti in onore di Umberto Santarelli: <em>Ubi societas ibi ius. <\/em>Un titolo molto bello. Come gi\u00e0 ricordato, avevo letto la prefazione di Paolo Grossi, e avevo scorso i titoli degli scritti raccolti. Incominciavo ad ipotizzare che il titolo fosse un omaggio alla teoria di Santi Romano recepita e studiata attraverso la lezione di Francesco Calasso. Ma per averne la certezza, ho pensato di scrivere al professor Andrea Landi (curatore della suddetta raccolta di scritti), per avere maggiori lumi. E chiedergli: Tu sei stato il curatore di quella raccolta: chi altri pu\u00f2 conoscere meglio la vicenda? Rinvio all\u2019allegato, per leggere il contenuto della mia lettera e la cortese ed utilissima risposta del professor Andrea Landi.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"8\">\n<li><strong> <em>Sul pluralismo giuridico. La parola a Francesco Calasso e a Riccardo Orestano, storici del diritto<\/em><\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Il Calasso ci ha dimostrato che \u00abil terreno storico, e in particolare quello\u00bb rinascimentale \u00e8 \u00abpi\u00f9 favorevole di quello meramente teorico e astratto\u00bb per chiarire il principio della pluralit\u00e0 degli ordinamenti giuridici<a href=\"#_edn67\" name=\"_ednref67\">[67]<\/a>. Il Calasso tiene a specificare che egli si mantiene fedele alla linea logica indicata da Santi Romano<a href=\"#_edn68\" name=\"_ednref68\">[68]<\/a>.<\/p>\n<p>Solo due parole sulla utilizzazione della categoria pluralistica e sull\u2019uso delle due formule da parte del grande storico del diritto Francesco Calasso. Cito un\u2019opera in particolare \u201c<em>Gli ordinamenti giuridici del rinascimento medievale<\/em>\u201d<a href=\"#_edn69\" name=\"_ednref69\">[69]<\/a>, e poi un\u2019altra \u201c<em>Medio Evo del diritto<\/em>\u201d (un classico intramontabile)<a href=\"#_edn70\" name=\"_ednref70\">[70]<\/a>. Egli scrive: \u00absopra questa et\u00e0 rinascimentale dovremo \u2026 fermare il nostro sguardo\u00bb. \u00abAll\u2019aprirsi di essa, i popoli della penisola che uscivano dai secoli dell\u2019alto medioevo spiritualmente divisi e in contrasto, un aspetto c\u2019interessa ora particolarmente: quello della loro organizzazione interna\u00bb<a href=\"#_edn71\" name=\"_ednref71\">[71]<\/a>. \u00abNoi ora\u00bb la \u00abstudiamo sotto il profilo giuridico: che \u00e8, a sua volta, un angolo particolarmente adatto a farci vedere il problema nella sua essenza\u00bb<a href=\"#_edn72\" name=\"_ednref72\">[72]<\/a>. Calasso prosegue cos\u00ec: \u00abparlando di \u201corganizzazione interna\u201d abbiamo inteso alludere in modo del tutto provvisorio al fenomeno elementare della vita associata \u2013 che \u00e8 il presupposto del fenomeno giuridico (\u201cubi societas, ibi ius) -, per cui ciascun aggregato umano, il quale voglia <em>come tale<\/em> affrontare i problemi della propria esistenza, riunisce le proprie forze, le indirizza verso determinati fini, le disciplina con delle regole: si d\u00e0 per esprimerci con un termine che nell\u2019et\u00e0 di mezzo ebbe molta fortuna, un <em>ordo<\/em>, o, come noi moderni diremmo con una parola che di quella medievale \u00e8 la derivazione diretta, costituisce un <em>ordinamento<\/em>\u00bb<a href=\"#_edn73\" name=\"_ednref73\">[73]<\/a>.<\/p>\n<p>\u00abQuel Medioevo che cerc\u00f2 tenacemente l\u2019<em>unit\u00e0<\/em> e che anticip\u00f2 lo Stato <em>risorgimentale<\/em> fu anche un Medioevo feudale, germanico, imperiale, canonico, comunale. Di fronte all\u2019inevitabile tensione tra l\u2019unit\u00e0 ideale e la realt\u00e0 multiforme del giuridico\u00bb Francesco Calasso propose un concetto chiave che derivava \u00abdalla teoria istituzionale di Santi Romano e implicava la concezione del diritto come <em>ordinamento<\/em>, ovvero come formula di convivenza e ordine stabilita da un gruppo sociale per suo proprio governo. Applicata al Medioevo, questa proposta risultava di particolare importanza dal momento che, mentre offriva una risposta plausibile alla questione della creazione normativa, spiegava la dispersione giuridica medievale come il risultato della pluralit\u00e0 dei gruppi (istituzioni) e, quindi, degli ordinamenti in gioco<em>\u00bb<a href=\"#_edn74\" name=\"_ednref74\">[74]<\/a>. <\/em><\/p>\n<p>Riccardo Orestano (1909-1988) fa sua la concezione elaborata da Giuseppe Capograssi \u00abperch\u00e9 l\u2019unica che permetta di spingerci ancor pi\u00f9 in l\u00e0 della nozione di \u2018ordinamento giuridico\u2019\u00bb<a href=\"#_edn75\" name=\"_ednref75\">[75]<\/a>. Ma questa spinta in avanti \u00e8 proprio necessaria? Convengo con l\u2019Orestano che \u00ablo studio dell\u2019esperienza giuridica non pu\u00f2 essere altro che \u2013 in linea assolutamente primaria \u2013 uno studio storico: non beninteso, uno studio della \u2018storia del diritto\u2019, ma della sua storicit\u00e0\u00bb<a href=\"#_edn76\" name=\"_ednref76\">[76]<\/a>. Tuttavia quale esperienza pu\u00f2 dirsi giuridica e quale non giuridica? Se si risponde che l\u2019esperienza giuridica \u00abpermette di rappresentarne la discontinuit\u00e0, le contraddizioni, le ambiguit\u00e0, e irrazionalit\u00e0, e casualit\u00e0, gli arbitrii, i conflitti, le sopraffazioni, le negazioni\u00bb<a href=\"#_edn77\" name=\"_ednref77\">[77]<\/a>, non si esce dal concetto di ordinamento giuridico. Ma nel contempo non si dice neanche qual \u00e8 l\u2019esperienza non giuridica, per poter distinguere che cos\u2019\u00e8 giuridico da ci\u00f2 che non lo \u00e8. Poco oltre l\u2019Orestano commenta una delle formule che stiamo esaminando: <em>ubi societas ibi ius<\/em><a href=\"#_edn78\" name=\"_ednref78\">[78]<\/a>. E scrive \u00abladdove vi \u00e8 <em>societas<\/em>, l\u00e0 vi \u00e8 anche la \u2018sua\u2019 esperienza giuridica\u00bb<a href=\"#_edn79\" name=\"_ednref79\">[79]<\/a>. \u00abCiascuna \u2018societ\u00e0\u2019 \u00e8 quella e non altra ed \u00e8 tale come la fanno gli uomini che la vivono e nel modo che la vivono, come individui e come collettivit\u00e0, creando e alimentando la propria \u2018esperienza giuridica\u2019\u00bb<a href=\"#_edn80\" name=\"_ednref80\">[80]<\/a>.<\/p>\n<p>Non posso soffermarmi sull\u2019origine e sull\u2019uso dell\u2019espressione e del concetto di \u2018esperienza giuridica\u2019 come elaborata dalla scienza e come declinata da Giuseppe Capograssi (1889-1956)<a href=\"#_edn81\" name=\"_ednref81\">[81]<\/a> e debbo rinviare alle parole di Guido Fass\u00f2. Cos\u00ec il lettore potr\u00e0 decidere se \u00e8 da preferire la visione assai particolare espressa dal filosofo Capograssi oppure restare in un ambito meno cerebrale e rifarsi, tutto sommato, al senso comune<a href=\"#_edn82\" name=\"_ednref82\">[82]<\/a>. Capograssi avrebbe riutilizzato una bella espressione gi\u00e0 formulata da altri<a href=\"#_edn83\" name=\"_ednref83\">[83]<\/a> ma gli ha attribuito un significato ben diverso da quello che si sarebbe indotti a pensare. L\u2019esperienza giuridica pu\u00f2 essere fondamentalmente di due tipologie: esperienza giuridica individuale o collettiva. \u00c8 collettiva l\u2019esperienza giuridica di un gruppo, di un popolo, di un insieme di popoli. Non si pu\u00f2 e non si deve mischiare e confondere il collettivo con l\u2019individuale. \u00c8 questa la critica che muovo al Capograssi. In ogni caso la teoria del Capograssi \u00abesercit\u00f2 per vari anni una suggestione notevole nell\u2019ambiente giuridico italiano\u00bb<a href=\"#_edn84\" name=\"_ednref84\">[84]<\/a>. E poi dar credito al paradosso segnalato da Rousseau: l\u2019uomo nasce libero ma poi dappertutto \u00e8 in catene<a href=\"#_edn85\" name=\"_ednref85\">[85]<\/a>. La frase \u00e8 bella ma anche totalmente ingannevole. Invero gli esseri umani (o meglio) i bambini non nascono liberi. Essi nascono bisognosi di tutto: di ogni cura da parte della madre o di chi per lei. Hanno bisogno di essere nutriti, vestiti, lavati e istruiti. Per almeno tre o quattro anni sono totalmente dipendenti dagli altri, e poi lo resteranno ancora per lungo tempo. Pi\u00f9 o meno altri dieci anni, e cio\u00e8 a seconda del variare della societ\u00e0 e della famiglia in cui quei bambini sono nati e vissuti. Nei tempi moderni e nella civilt\u00e0 attuale i tempi di dipendenza dei giovani si sono allungati fino alla maggiore et\u00e0 ed oltre. Un tempo invece gi\u00e0 all\u2019et\u00e0 di cinque sei anni, i pi\u00f9 sfortunati erano condannati a guadagnarsi il pane, a volte con lavori molto duri e insalubri come quelli nei sotterranei nelle miniere. In altre parole: tutti i bimbi nascono bisognosi; sono gli adulti che dovrebbe vivere da liberi! A questo punto del discorso, posso solo aggiungere un\u2019idea che mi \u00e8 stata suggerita dalla lettura di una monografia fresca di stampa. L\u2019idea \u00e8 questa: lo studio della filosofia dovrebbe aiutare nella comprensione dei fenomeni (anche) giuridici e non confonderli. Il titolo del lavoro sopra richiamato \u00e8 il seguente: <em>La filosofia <\/em>per <em>il diritto<\/em>. Autrice, Laura Palazzani<a href=\"#_edn86\" name=\"_ednref86\">[86]<\/a>.<\/p>\n<p>Il mio pensiero \u00e8 noto: il diritto \u00e8 uno strumento delle classi dominati per realizzare le proprie scelte economiche e politiche, le quali per\u00f2 devono essere accettate o (almeno) subite dalla restante popolazione<a href=\"#_edn87\" name=\"_ednref87\">[87]<\/a>. Ecco perch\u00e9, a mio avviso, \u00e8 molto pi\u00f9 comprensibile un altro discorso (misteriosamente) posto dall\u2019Orestano in una nota dove si cita e commenta favorevolmente un lavoro di Guglielmo Nocera (1907-1999) dal titolo<em> Un\u2019esperienza storicistica sul fondamento del potere politico<\/em><a href=\"#_edn88\" name=\"_ednref88\">[88]<\/a>. Qui il discorso diventa accessibile a tutti. Con poche, ma chiare parole si pone in luce l\u2019importanza del legame tra economia e diritto: \u00abper nessun motivo \u00e8 oggi consentito ai cultori di storia di far astrazione dai dati elementari della natura umana: un\u2019indagine politico-giuridica ha da prendere le mosse dall\u2019economia, che \u00e8 quanto dire dalla lotta che gli uomini sostengono per il soddisfacimento dei loro bisogni. Non \u00e8 permesso d\u2019ignorare il travaglio cui \u00e8 sottoposta l\u2019organizzazione nella sua realt\u00e0 empirica e di conseguenza nella sua teorizzazione speculativa\u00bb<a href=\"#_edn89\" name=\"_ednref89\">[89]<\/a>. L\u2019Orestano ispirato dal Nocera cos\u00ec continua: \u00abpotr\u00e0 discutersi se l\u2019economia sia l\u2019unica determinante, in quanto tutte le altre siano ad essa riconducibili; tuttavia l\u2019esigenza di tenerne conto non \u00e8 pi\u00f9 seriamente discutibile. E ci\u00f2 indipendentemente dall\u2019accettare la concezione marxista del diritto quale \u2018sovrastruttura\u2019 della societ\u00e0, anzich\u00e9 il modo stesso in cui ogni societ\u00e0 si struttura e si atteggia\u00bb<a href=\"#_edn90\" name=\"_ednref90\">[90]<\/a>.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"9\">\n<li><strong> <em>Tentativo di descrivere lo sviluppo del \u201cprocesso circolare\u201d tra organizzazione e norma: l\u2019organizzazione crea la norma nuova e la nuova norma pu\u00f2 modificare l\u2019organizzazione. Ci\u00f2 all\u2019infinito.<\/em><\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Santi Romano (l\u2019ideatore del sistema) e i suoi pi\u00f9 illustri seguaci (uno per tutti, Francesco Calasso) descrivono il rapporto tra organizzazione e attivit\u00e0 normativa come rapporto circolare. L\u2019una crea l\u2019altra; e cos\u00ec all\u2019infinito. Tuttavia questo processo, ad avviso di chi scrive, non sembra completo. Manca un elemento. Manca il momento della applicazione e\/o disapplicazione della norma. La circolarit\u00e0 di cui sopra dunque si dovrebbe arricchire di un terzo elemento, relativo alla applicazione della norma. L\u2019applicazione della norma esprime il momento del passaggio dal \u201clegislatore\u201d per tornare in mano all\u2019organizzazione (civile, amministrativa, giudiziaria), alla quale spetta attuare o far attuare la scelta normativa, da parte dei potenziali destinatari. In altri tempi si sarebbe detto che i potenziali destinatari fossero i cittadini (per intenderci, i sudditi poi liberati e trasformati dai principi della rivoluzione francese); oggi la categoria dei destinatari va estesa anche ai non cittadini presenti all\u2019interno del territorio statuale e\/o comunitario.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"10\">\n<li><strong> <em>&#8220;Auctor iuris homo, iustitiae Deus&#8221;.<\/em><\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>La formula &#8220;<em>Auctor iuris homo, iustitiae Deus<\/em>&#8221; \u00e8 un brocardo attribuito all\u2019opera dei primi glossatori del XII secolo: Piacentino<a href=\"#_edn91\" name=\"_ednref91\">[91]<\/a> (o forse Azzone) e poi accolta dal discepolo di quest\u2019ultimo: Accursio, autore della <em>Glossa Ordinaria<\/em> (opera di grande celebrit\u00e0: destinata ad avere una importanza capitale nei secoli successivi)<a href=\"#_edn92\" name=\"_ednref92\">[92]<\/a>. Attraverso questa formula si tentava di distinguere le cose umane da quelle divine. Essa elaborava un modo per distinguere la vera giustizia dalla giustizia umana. Quest\u2019ultima, sempre, assai imperfetta. E lo scopo era ed \u00e8 presto detto: dare una speranza a tutti gli sventurati e a tutti gli oppressi. Perch\u00e9 il cristianesimo \u00e8 la religione degli oppressi; anche se (dopo le origini e nel corso del tempo) se ne sono impossessati non pochi oppressori. Ma contro questa deriva si era scagliato san Tommaso d\u2019Aquino (1225-1274) il quale riprendendo un\u2019idea di sant\u2019Agostino affermava che una <em>legge ingiusta non \u00e8 una vera legge<\/em><a href=\"#_edn93\" name=\"_ednref93\">[93]<\/a>. E aggiungeva: <em>nelle cose umane, si definisce giusto ci\u00f2 che \u00e8 retto secondo regola dettata dalla ragione<\/em><a href=\"#_edn94\" name=\"_ednref94\">[94]<\/a>. E cos\u00ec, accanto al concetto di giustizia spunta quello di ragionevolezza.<\/p>\n<p>Ne era consapevole anche Hobbes, il quale avrebbe affermato che lo Stato \u00e8 il prodotto dell\u2019ingegno umano. Egli scrisse: Dio ha creato il mondo e lo governa, mentre l\u2019uomo ha generato quest\u2019essere artificiale (lo Stato) per la propria protezione e difesa. Hobbes non parla di giustizia, ma di rispetto dei patti<a href=\"#_edn95\" name=\"_ednref95\">[95]<\/a>. Di accordi e di contratti. Nelle sue leggi di natura offre indicazioni molto chiare: l\u2019uomo ragionevole cerca la pace e si accontenta di esercitare tanta libert\u00e0 quanto ne concede agli altri nei propri confronti<a href=\"#_edn96\" name=\"_ednref96\">[96]<\/a>. Egli argomenta cos\u00ec: ogni volta che si rinuncia ad un diritto lo si fa in vista di un riconoscimento reciproco o di altro vantaggio<a href=\"#_edn97\" name=\"_ednref97\">[97]<\/a>.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"11\">\n<li><strong> <em>Sul rapporto tra la formula medioevale &#8220;Auctor iuris homo, iustitiae Deus&#8221;<\/em> e le due novecentesche \u201c<em>Ubi societas ibi ius\u201d<\/em> e \u201c<em>Ubi ius ibi societas\u201d<\/em><\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Ora \u00e8 il momento di porsi il problema del rapporto tra la formula <em>&#8220;Auctor iuris homo, iustitiae Deus&#8221;<\/em>, elaborata nel medioevo e quelle di primo Novecento: \u201c<em>Ubi societas ibi ius\u201d<\/em> e \u201c<em>Ubi ius ibi societas\u201d.<\/em><\/p>\n<p>Non \u00e8 da ritenere che le nuove formule (\u201c<em>Ubi societas ibi ius\u201d <\/em>e \u201c<em>Ubi ius ibi societas\u201d<\/em>) siano sostitutive dell\u2019altra. La creazione umana del diritto secondo la formula <em>&#8220;Auctor iuris homo, iustitiae Deus&#8221;<\/em> non significa immediatamente che questa realizzazione avvenga attraverso l\u2019organizzazione delle societ\u00e0. E che il diritto crei le societ\u00e0 umane. Anche se non \u00e8 automaticamente escluso. Semplicemente lo scopo della formula <em>&#8220;Auctor iuris homo, iustitiae Deus&#8221; <\/em>\u00e8 un altro: tenere lontano Dio dalla perfidia umana. E chiss\u00e0, forse, in ultima analisi, giustificare il diritto di resistenza contro l\u2019oppressione. Infatti il diritto di resistenza contro il tiranno, sarebbe stato formulato pressoch\u00e9 nello stesso periodo storico (XII secolo) da Giovanni di Salisbury, ma in altri territori (Inghilterra e Francia).<\/p>\n<p>Si pu\u00f2 concludere questa digressione sul brocardo &#8220;<em>Auctor iuris homo, iustitiae Deus<\/em>&#8221; con le parole di Santarelli: dietro questo \u00abaforisma non si nascondeva di certo alcuna negazione delle \u201cragioni\u201d di Dio, ragioni che nella cristianit\u00e0 medievale nessuno osava mettere in dubbio. C\u2019era solamente \u2013 e merita una attenta sottolineatura \u2013 l\u2019intuizione dell\u2019intrinseca natura secolare dell\u2019ordine giuridico\u00bb e quindi \u00abdell\u2019essenzialit\u00e0 storicit\u00e0 del diritto\u00bb<a href=\"#_edn98\" name=\"_ednref98\">[98]<\/a>.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"12\">\n<li><strong> <em>Che cos\u2019\u00e8 il diritto? In che cosa consiste il diritto? Qual \u00e8 l\u2019essenza del diritto?<\/em><\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>\u00c8 noto il pensiero di alcuni grandi giuristi sull\u2019impossibilit\u00e0 di fornire il concetto di diritto. Tra i moderni, ci rinunciava Francesco Calasso<a href=\"#_edn99\" name=\"_ednref99\">[99]<\/a>, ci rinunciava Riccardo Orestano<a href=\"#_edn100\" name=\"_ednref100\">[100]<\/a>, il quale continuava a mantenere valida la critica di Immanuel Kant ai giuristi, secondo cui: essi (i giuristi) non erano riusciti a fornire una definizione di diritto<a href=\"#_edn101\" name=\"_ednref101\">[101]<\/a>. Ci\u00f2 per non dire di Rousseau, il quale non riponeva molta fiducia nei giudici: \u00able leggi della giustizia sono vane tra gli uomini; esse fanno la fortuna del malvagio e il danno del giusto\u00bb<a href=\"#_edn102\" name=\"_ednref102\">[102]<\/a>. Ma allora eravamo ancora ai tempi dell\u2019Antico regime!? E poi?<\/p>\n<p>Ricorda Santarelli: questa idea secondo cui neanche i giuristi siano riusciti a definire il concetto di diritto \u00e8 \u00abtalmente divulgata da poter perfino sembrar banale che del diritto i giuristi non siano ancora riusciti, dopo tanti secoli di riflessioni, ad offrire una definizione accettabile\u00bb<a href=\"#_edn103\" name=\"_ednref103\">[103]<\/a>.<\/p>\n<p>Contro questa posizione scettica posso dire quanto segue:<em> il diritto \u00e8 l\u2019officina dei giuristi;<\/em> <em>ossia l\u2019arte addetta alla prosecuzione della politica con mezzi non bellici<\/em>. \u00c8 l\u2019unico modo per mantenere un organizzazione sociale e giuridica accettata e\/o tollerata dalla collettivit\u00e0, dal popolo, dai cittadini. Questo sistema pi\u00f9 si avvicina alla giustizia, pi\u00f9 \u00e8 meritorio (e dovrebbe avere la possibilit\u00e0 di durare nel tempo). Il diritto dunque \u00e8 un meccanismo o meglio una officina attrezzata (composta da autorit\u00e0, da tecnici del diritto, da giudici, da norme, da sanzioni, da contratti, da istituti giuridici, ecc. ecc.). Ogni meccanismo artificiale ha bisogno non solo di qualcuno che lo crei ma anche di molti che lo facciano funzionare; e questi soggetti appartengono per lo pi\u00f9 ad un gruppo pi\u00f9 o meno ristretto (pi\u00f9 o meno ampio); assai ampio nei casi di democrazia diretta, e abbastanza numeroso in quelli democrazia rappresentativa. In altre parole, <em>il diritto \u00e8 l\u2019arte della prosecuzione delle scelte economiche e politiche con i mezzi civili da parte dei detentori del potere pubblico e privato<a href=\"#_edn104\" name=\"_ednref104\"><strong>[104]<\/strong><\/a><\/em>. Infatti la prosecuzione della politica con altri mezzi (sottinteso con i mezzi incivili) \u00e8 la guerra, cos\u00ec come magistralmente definita da von Clausewitz<a href=\"#_edn105\" name=\"_ednref105\">[105]<\/a>. La guerra, infatti, \u00e8 la notte del diritto.<\/p>\n<p>La tesi (ora espressa \u00e8 la sintesi di una mia monografia dal titolo \u201c<em>Guerra o diritto?\u201d) s<\/em>i fonda anche sulla valorizzazione del principio seguente: <em>Affinch\u00e9 i cittadini non vengano alle armi<\/em> (<em>ne cives ad arma ventiant <\/em>ovvero <em>ne cives ad arma ruant<\/em>)<a href=\"#_edn106\" name=\"_ednref106\">[106]<\/a>. L\u2019ordinamento giuridico (ossia, il diritto oggettivo), in sostanza, \u00e8 l\u2019officina giuridica gestita dalla classe dominante al fine di evitare il ricorso ai conflitti armati (ossia: alla rivoluzione, alla rivolta e alla guerra).<\/p>\n<p>Per una ricostruzione storica delle varie fasi fondamentali della elaborazione del concetto di diritto oggettivo, in breve, si possono ricordare gli autori e l\u2019epoca dei passaggi indispensabili:<\/p>\n<ol>\n<li>a) Elemento portante dei diritti oggettivi (ovvero degli ordinamenti giuridici) \u00e8 quello di essere <em>un\u2019arte<\/em>. Concetto risalente ad Ulpiano e prima ancora a Celso (II secolo d. C.).<\/li>\n<li>b) L\u2019arte del buono e dell\u2019equo. \u00c8 questo il principio di diritto romano posto all\u2019inizio del Digesto di Giustiniano (<em>ius est ars boni et aequi<\/em>)<a href=\"#_edn107\" name=\"_ednref107\">[107]<\/a>. Il diritto oggettivo, dunque, dovrebbe essere l\u2019arte di fare <em>giustizia<\/em>. Questa definizione \u00e8 quella che \u00e8 piaciuta di pi\u00f9. Tuonava Agostino: che cosa sono gli imperi se non applicano la giustizia? Qual \u00e8, altrimenti, la differenza tra un impero e una banda di ladroni?<a href=\"#_edn108\" name=\"_ednref108\">[108]<\/a> Il diritto come arte del buono e dell\u2019equo \u00e8 tra le pi\u00f9 antiche definizione ed anche la pi\u00f9 diffusa. \u00c8 quella che pi\u00f9 attira. \u00c8 alla base di tutte le tesi che si raggruppano sotto l\u2019orientamento denominato <em>giusnaturalismo<\/em> (il cui fondatore \u00e8 per\u00f2 ritenuto Grozio).<\/li>\n<li>c) Il giusto \u00e8 spesso inteso come equilibrio fra due diverse opzioni. E, dunque, \u00e8 stato illustrato con la figura della bilancia. Ma assai spesso i grandi pittori hanno rappresentato il diritto con in mano una bilancia e sull\u2019altra mano una spada. Il terzo elemento costitutivo del diritto oggettivo (dunque) \u00e8 la spada, ossia la minaccia (e l\u2019applicazione) della <em>sanzione<\/em> (e cio\u00e8 l\u2019uso della forza) nel caso di violazione della regola giuridica. Si sa: l\u2019essere umano non \u00e8 perfetto. \u00c8 stato costruito con un legno storto come ebbe a scrivere Kant. E la minaccia della sanzione (in condizioni di normalit\u00e0) dovrebbe assicurare il rispetto delle regole. In questo raggruppamento possono inserirsi tutti quegli orientamenti che fanno capo all\u2019altra compagine: quella contrapposta al giusnaturalismo e chiamata giuspositivismo. Per i giuspositivisti il diritto consiste in quell\u2019apparato normativo effettivo ed efficace e cio\u00e8 realmente osservato. Le norme non osservate e non fatte osservare dagli organi a ci\u00f2 preposti non sarebbero norme giuridiche. Questa \u00e8 la conclusione alla quale arriva il pi\u00f9 grande giurista che si ascrive (e con orgoglio) a questo orientamento, il giuspositivistico, con la elaborazione della teoria della dottrina pura del diritto (Hans Kelsen)<a href=\"#_edn109\" name=\"_ednref109\">[109]<\/a>.<\/li>\n<li>d) Ma la sanzione (o l\u2019uso della forza) da sola non \u00e8 sufficiente a mantenere un ordine veramente giuridico. Troppo spesso questi ordinamenti si sono trasformati in regimi oppressivi, tanto da far vergognare gente come Cesare Beccaria o Alessandro Manzoni. Scrisse Beccaria: \u00ab\u00c8 cosa funesta quanto comune\u00bb che alcuni avanzi di leggi di un antico popolo conquistatore\u00bb (il riferimento \u00e8 al diritto romano) \u00abframmischiate poscia co\u2019 riti\u00bb barbari e raccolti in farraginosi volumi formino \u00abquella tradizione di opinioni che da gran parte dell\u2019Europa ha tuttavia il nome di leggi\u00bb<a href=\"#_edn110\" name=\"_ednref110\">[110]<\/a>. Rincar\u00f2 Manzoni, quando mise in bocca all\u2019Adelchi morente la famosa frase: fa nomarsi diritto quella feroce forza che il mondo possiede<a href=\"#_edn111\" name=\"_ednref111\">[111]<\/a>. Gi\u00e0 contro l\u2019Antico regime, in Francia si scagliarono tutti gli illuministi. Rousseau osserv\u00f2 che la forza non fa il diritto<a href=\"#_edn112\" name=\"_ednref112\">[112]<\/a> e in questo fu preceduto (da Agostino da Ippona), e seguito da tanti altri autori. Rousseau si pose alla ricerca di \u00abqualche regola di amministrazione legittima e sicura\u00bb come fondamento dell\u2019ordinamento giuridico<a href=\"#_edn113\" name=\"_ednref113\">[113]<\/a>. E le identific\u00f2 nella sovranit\u00e0 popolare e nella democrazia diretta. E quindi studi\u00f2 i tempi e i modi per realizzare una rivoluzione contro l\u2019Antico Regime<a href=\"#_edn114\" name=\"_ednref114\">[114]<\/a>. Si mise all\u2019opera con lo scopo di liberare gli esseri umani dalla schiavit\u00f9 di leggi inaccettabili<a href=\"#_edn115\" name=\"_ednref115\">[115]<\/a>.<\/li>\n<li>e) Il popolo, per\u00f2, non \u00e8 un insieme unitario, assai spesso \u00e8 diviso in classi sociali ed economiche e nei relativi partiti rappresentativi degli interessi di classe. Alla base del diritto oggettivo vi dovrebbe essere una sorta di contratto tra governati e governanti (cos\u00ec Hobbes). Contratto fondato sul rispetto di alcune regole fondamentali (dette, leggi di natura) che permetterebbero di evitare la guerra di tutti contro tutti. Ecco il diritto (da Hobbes) \u00e8 identificato con lo Stato (potremmo anche dire: con l\u2019organizzazione statuale) e lo Stato ha (avrebbe) lo scopo di evitare le guerre intestine. Si potrebbe dire che in questa concezione appare anche un altro elemento importante nella costruzione del concetto di diritto. Lo Stato (il diritto oggettivo, l\u2019organizzazione statuale) \u00e8 l\u2019<em>ordine accettato<\/em>. La sua rappresentazione esteriore \u00e8 quella statuale (allora non si pensava ad una costruzione pi\u00f9 ampia: alla esistenza di una comunit\u00e0 internazionale)<a href=\"#_edn116\" name=\"_ednref116\">[116]<\/a>. Lo Stato rappresenta l\u2019ordine interno, ha lo scopo di evitare il disordine, e cio\u00e8: la guerra di tutti contro tutti.<\/li>\n<li>f) Tuttavia Hobbes non pu\u00f2 dirsi un pacifista. Anzi, non solo tollera la guerra tra Stati, ma la considera come una faccenda che porta lavoro e industria<a href=\"#_edn117\" name=\"_ednref117\">[117]<\/a>. Ma in qualche misura incomincia ad apparire un altro carattere importante per comprendere non solo e non tanto la natura dello Stato ma quella del diritto: l\u2019arte del diritto \u00e8 diversa dall\u2019arte della guerra. La minaccia della guerra continua far nascere il bisogno dello Stato, ma \u00e8 vero anche che lo Stato fa la guerra (e secondo Hobbes) \u00e8 l\u2019unico legittimato a farla<a href=\"#_edn118\" name=\"_ednref118\">[118]<\/a>.<\/li>\n<li>g) Ma l\u2019ordine per l\u2019ordine non pu\u00f2 essere soddisfacente (cos\u00ec Rousseau<a href=\"#_edn119\" name=\"_ednref119\">[119]<\/a>); e ritorna in evidenza la questione sociale con i relativi conflitti tra classi dominate e classi dominanti (come evidenziato da Marx, Engels, Lenin, ecc.). Scontro sempre esistito. Ma superato in qualche modo con l\u2019accordo tra le diverse classi sociali; e che, ad esempio, fu alla base della grandezza dell\u2019antica Roma<a href=\"#_edn120\" name=\"_ednref120\">[120]<\/a>. Accordo non facile da raggiungere, ma pur sempre possibile. Anzi, indispensabile. Altrimenti \u00e8 rivoluzione, ribellione o guerra civile.<\/li>\n<li>h) Notevoli passi in avanti sono stati compiuti con la presa di coscienza della possibile esistenza (in contemporanea) di una pluralit\u00e0 degli ordinamenti giuridici (tesi elaborata dal Santi Romano) che si fonda sullo stretto legame tra organizzazione sociale e diritto. Principio formulato in latino all\u2019inizio del XX secolo con le due frasi \u201c <em>Ubi societas ibi ius\u201d <\/em>e \u201c<em>Ubi ius ibi societas<\/em>\u201d<a href=\"#_edn121\" name=\"_ednref121\">[121]<\/a>. L\u2019ordinamento, ad esempio, elaborato nell\u2019antichit\u00e0 romana dai plebei contro quello dei patrizi (che pretendeva di tenere sottomessa la classe plebea). Dopo aspri scontri fra le due classi, si raggiunse una prima intesa temporanea, e poi un\u2019altra e una terza fino a quando il regime democratico fu sostituito dal principato e dal governo pressoch\u00e9 assoluto degli imperatori.<\/li>\n<li>i) L\u2019arte giuridica (l\u2019officina del diritto) \u00e8 molto diversa da quella della guerra. Ma l\u2019una e l\u2019altra hanno anche qualche cosa in comune. Entrambe sono strumenti della politica e delle scelte socioeconomiche delle classi dominanti. Von Clausewitz, infatti, defin\u00ec la guerra come la prosecuzione della politica con altri mezzi. Per comprendere meglio occorre rifarsi alla celebre definizione della guerra fornita da von Clausewitz: <em>la guerra \u00e8 la continuazione della politica con altri mezzi<\/em>. Questa definizione brillante lascia un quesito aperto: <em>quali sono gli altri mezzi?<\/em> Ho tentato di rispondere a questo quesito col dire che i mezzi diversi dalla guerra sono quelli usuali, quelli ordinari, non bellici, ossia: quelli giuridici<a href=\"#_edn122\" name=\"_ednref122\">[122]<\/a>.<\/li>\n<li>l) Il diritto \u00e8 un\u2019arte alternativa a quella bellica. E qui, scusate, se mi cito in prima persona. Infatti ho cercato di dimostrare in altro mio scritto (<em>Guerra o diritto?<\/em>) che il c. d. diritto bellico \u00e8 un falso diritto. \u00c8 una costruzione assurda. Ma per la dimostrazione di questo pensiero devo rinviare a <em>Guerra o diritto? <\/em>Qui mi torna utile citare uno scritto riassuntivo che gi\u00e0 nel titolo (lungo) accoglie la definizione (breve) della mia idea di diritto: &#8211; <em>Il diritto come strumento delle scelte economiche e sociali delle classi dominanti e come prosecuzione della politica con mezzi accettati (o subiti) dalla popolazione<\/em><a href=\"#_edn123\" name=\"_ednref123\">[123]<\/a>. Articolo che nel titolo condensa i caratteri degli ordinamenti giuridici; non escluso quello dell\u2019accettazione del sistema giuridico da parte dei consociati. Il quale pu\u00f2 essere diversificato: consenso pieno; ma anche, molto pi\u00f9 spesso, espressione di tolleranza, di accettazione passiva. Se, per\u00f2, la sottomissione non \u00e8 pacifica, significa che all\u2019interno di quel popolo \u00e8 in corso una lotta di tipo armato che pu\u00f2 far pensare ad una rivoluzione o ad una ribellione. E quindi fa pensare all\u2019esistenza o alla formazione di un ordinamento diverso e contrapposto a quello \u201clegittimo\u201d.<\/li>\n<li>m) Esplicativo del mio pensiero \u00e8 anche lo scritto seguente: &#8211; <em>Collegamenti ed intrecci tra l\u2019origine delle lingue delle religioni e dei sistemi giuridici<\/em><a href=\"#_edn124\" name=\"_ednref124\">[124]<\/a>. In questo scritto si va oltre la concezione secondo cui la religione \u00e8 stata <em>instrumentum regni<\/em>. Si pu\u00f2 dire che lo strumento tipico e moderno per governare \u00e8 quello giuridico. Ma molto spesso, in passato (e non solo in passato) vi \u00e8 stata immedesimazione tra confessione religiosa e ordinamento giuridico<a href=\"#_edn125\" name=\"_ednref125\">[125]<\/a>. Nello scritto ora citato, si cerca di evidenziare il collegamento e l\u2019intreccio tra sistemi religiosi e sistemi giuridici, a partire da un altro sistema: quello di base per ogni relazione umana e animale. E cio\u00e8 il sistema di comunicazione all\u2019interno dello stesso gruppo, ossia il sistema linguistico fatto di segni e suoni, senza i quali non ci si comprende neanche tra parenti, vicini e membri della stessa comunit\u00e0.<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<ol start=\"13\">\n<li><strong> <em>Conclusioni<\/em>. <em>Le societ\u00e0 umane e gli ordinamenti giuridici. Ubi societas ibi ius; ubi ius ibi societas <\/em><\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Le due formule: <em>ubi societas ibi ius <\/em>e<em> ubi ius ibi societas <\/em>sono cucite a filo doppio. Senza la presenza di una qualche societ\u00e0 (o organizzazione) umana, non esiste n\u00e9 Stato n\u00e9 altro ordinamento giuridico; cos\u00ec come in assenza di un ordinamento giuridico non pu\u00f2 esserci n\u00e9 Stato n\u00e9 altra societ\u00e0 umana. Se si esclude questa relazione di base ogni discorso giuridico non ha senso. Vorrei per\u00f2 in chiusura di questo saggio ripeter le stesse parole da me utilizzate altrove, per esprimere un\u2019altra idea di fondo, e cio\u00e8: non bisogna dimenticare mai che ad un ordinamento giuridico ed anche ad uno \u00abStato giovane e forte sono sufficienti poche regole, mentre molte non bastano per curarne uno vecchio e malato\u00bb<a href=\"#_edn126\" name=\"_ednref126\">[126]<\/a>.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>ALLEGATO <\/strong><\/p>\n<p><em>Mio carteggio elettronico con il collega Andrea Landi<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Roma, 8 novembre 2016<\/p>\n<p>Carissimo collega<\/p>\n<p>prof. Andrea Landi (tu in servizio, io in pensione),<\/p>\n<p>permettimi di darti del tu.<\/p>\n<p>In questi giorni mi sto interrogando circa l\u2019origine del titolo assegnato alla raccolta degli scritti in onore di Umberto Santarelli: <em>Ubi societas ibi ius. <\/em>Un titolo molto bello. Ho letto la prefazione di Paolo Grossi, e ho scorso i titoli degli scritti raccolti. Potrei ipotizzare che il titolo sia un omaggio alla teoria di Santi Romano recepita e studiata attraverso la lezione di Francesco Calasso. Ma per averne la certezza, ho pensato di scriverti, per avere lumi. Tu sei stato il curatore di quella raccolta: chi altri pu\u00f2 conoscere meglio la vicenda?<\/p>\n<p>Da pensionato (di diritto amministrativo) e come cultore di teoria generale del diritto (ho scritto <em>Guerra o diritto?<\/em>), in questo momento mi sto occupando dell\u2019origine della formula suddetta: <em>Ubi societas ibi ius.<\/em><\/p>\n<p>Mi scuso per il disturbo e non saprei come ringraziarti. Il minimo che posso fare \u00e8 quello di spedirti una copia della terza edizione di <em>Guerra o diritto?, <\/em>in Facolt\u00e0 o presso altro indirizzo.<\/p>\n<p>Cordiali saluti<\/p>\n<p>Renato Federici<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Pisa, 9 novembre 2016<\/p>\n<p>Caro Professore,<\/p>\n<p>Nessun disturbo: anzi, La ringrazio della Sua mail e dell\u2019interesse che ha mostrato verso la raccolta degli Scritti di Umberto Santarelli, da me curata.<\/p>\n<p>La scelta del titolo si deve proprio alle considerazioni che Lei faceva: la grande lezione romaniana, trapassata con l\u2019insegnamento di Calasso nella storia giuridica, \u00e8 sempre stata utilizzata con profitto dal Santarelli in molti suoi studi dedicati alla storicit\u00e0 del diritto.<\/p>\n<p>Per averne una dimostrazione pu\u00f2 vedere nella raccolta l\u2019articolo &#8220;Ius commune-iura propria: strumenti per un\u2019analisi del sistema&#8221;, dove la teoria degli ordinamenti giuridici viene ripensata per l\u2019esperienza basso-medievale, mentre sul tema della storicit\u00e0 sono forse da leggere anche le sue lezioni raccolte in &#8220;Auctor iuris homo. Introduzione alla storia del diritto medievale e moderno&#8221;, sempre con l\u2019editore Giappichelli.<\/p>\n<p>Riguardo all\u2019origine del latinetto, non saprei dire: dovrei cercare un po\u2019 tra i raccoglitori di brocardi; ma, &#8220;ad occhio&#8221;, direi che \u00e8 una formulazione moderna.<\/p>\n<p>La scientia iuris basso-medievale utilizz\u00f2, infatti, un altro aforisma per ricondurre il diritto ad una dimensione esclusivamente umana (affermandone cos\u00ec, implicitamente la sua storicit\u00e0): &#8220;auctor iuris homo, iustitiae Deus&#8221;, sul quale molto \u00e8 stato scritto (penso per esempio a Orestano e Garancini).<\/p>\n<p>Con un saluto cordialissimo e restando a disposizione per quanto Le possa occorrere.<\/p>\n<p>Andrea Landi<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>P.S.<\/p>\n<p>Aurelio BERNARDI (19012-1989) professore di <em>Antichit\u00e0 greche e romane nell\u2019Universit\u00e0 di Pavia<\/em>, in suo scritto del 1985 riferisce che nell\u2019antica Roma la frase \u00ab<em>Ubi thermae ibi salus<\/em>, era detto corrente\u00bb<a href=\"#_edn127\" name=\"_ednref127\">[127]<\/a>.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref1\" name=\"_edn1\">[1]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 U. GROZIO, <em>De iure belli ac pacis<\/em>, Discorso preliminare, paragrafo VIII. L\u2019idea di Grozio sarebbe stata ripresa da T. HOBBES, quando afferm\u00f2 che Dio ha creato il mondo e lo governa, ma non lo Stato, il quale \u00e8 un prodotto dell\u2019ingegno umano con lo scopo della propria protezione e difesa. Lo Stato (e dunque il diritto oggettivo) \u00e8 uno strumento creato dalla specie umana come la ruota e la matematica. E lo scopo di detta creazione \u00e8 quello di evitare la guerra di tutti contro tutti (T. HOBBES, <em>Leviatano<\/em>, I, 14).<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref2\" name=\"_edn2\">[2]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 U. GROZIO, <em>De iure belli ac pacis<\/em>, Discorso preliminare, paragrafo VI. La traduzione utilizzata \u00e8 quella di A. PORPORA, <em>Il dritto della guerra e della pace<\/em>, Napoli, 1777, ripubblicata nel 2002 dal Centro Editoriale Toscano. \u00c8 disponibile anche una traduzione moderna dei Prolegomeni di Grozio ad opera di Guido FASS\u00d2 ora ripubblicata a cura di F. ARICI e F. TODESCAN, <em>Il diritto della guerra e della pace (prolegomeni e libro primo)<\/em>, Cedam, Padova, 2010.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref3\" name=\"_edn3\">[3]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Antonio PORPORA, avvocato napoletano vissuto nella seconda met\u00e0 del XVIII secolo, \u00e8 stato il primo traduttore in lingua italiana del <em>De iure belli ac pacis<\/em> di Grozio.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref4\" name=\"_edn4\">[4]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Il testo latino \u00e8 il seguente \u00abHaec vero, quam rudi modo jam expressimus, societatis custodia, humano intellectui conveniens, fons ejus juris quod proprie tali nomine appellatur: &#8230;\u00bb. U. GROZIO, <em>De iure belli ac pacis<\/em>, Discorso preliminare, paragrafo VIII.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref5\" name=\"_edn5\">[5]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 G. FASS\u00d2, <em>Prolegomeni<\/em>, in U. GROZIO, <em>Il diritto della guerra e della pace <\/em>(a cura di F. ARICI e F. TODESCAN), cit. p. 10.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref6\" name=\"_edn6\">[6]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 A. LEVI, Ubi societas, ibi ius, in <em>Saggi di teoria del diritto<\/em>, Zanichelli, Bologna, 1924, p. 49.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref7\" name=\"_edn7\">[7]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 A. LEVI, Ubi societas, ibi ius, cit., p. 49.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref8\" name=\"_edn8\">[8]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 A. LEVI, <em>Teoria generale del diritto<\/em>, Cedam, Padova, II ed., 1953, p. 36.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref9\" name=\"_edn9\">[9]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Cfr. Santi ROMANO, <em>L\u2019ordinamento giuridico<\/em> (1917\/18); II edizione, Sansoni, Firenze, 1946, \u00a7 10.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref10\" name=\"_edn10\">[10]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Cfr. Santi ROMANO, <em>L\u2019ordinamento giuridico<\/em>, cit., \u00a7 10.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref11\" name=\"_edn11\">[11]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00abSe si ha riguardo al momento in cui le istituzioni sorgono e quindi comincia ad aver vita il loro ordinamento, si vede subito che questo momento non \u00e8 determinato da una norma preesistente\u00bb (SANTI ROMANO,<em> L\u2019ordinamento giuridico<\/em>, cit., \u00a7 16, p.50). In questa occasione il Romano richiama nella nota 37 il suo precedente studio del 1901 <em>L\u2019instaurazione di fatto di un ordinamento giuridico<\/em> e ribadisce la sua distanza dalla posizione di G. JELLINEK, che a me sembra sia stata ripresa da H. KELSEN in non pochi aspetti: laddove Jellinek faceva precedere il momento giuridico della istituzione dello Stato da una situazione non giuridica ma di fatto, Kelsen parla di norma fondamentale che si conosce a posteriori.<\/p>\n<p>Su questo aspetto fondamentale della tesi di Santi Romano gi\u00e0 altrove mi sono pronunciato favorevolmente; anzi mi sono permesso di specificare che gli ordinamenti giuridici primordiali sono sorti naturalmente (in contemporanea e in analogia) con l\u2019origine ancestrale delle lingue: <em>Guerra o diritto?<\/em> (III ed.), p. 44, 345; <em>Il diritto come strumento delle scelte economiche e sociali delle classi dominanti e come prosecuzione della politica con mezzi accettati (o subiti) dalla popolazione<\/em>, in <em>Oltre i confini. Studi in onore di Giuseppe Burgio<\/em>, Sapienza Universit\u00e0 editrice, 2014, p. 234; <em>Collegamenti ed intrecci fra origine delle lingue, delle religioni e dei sistemi giuridici<\/em>, in <em>Rivista di studi politici internazionali<\/em>, 2015, p. 120 ss.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref12\" name=\"_edn12\">[12]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Cfr. Santi ROMANO, <em>L\u2019ordinamento giuridico<\/em>, cit., \u00a7 10.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref13\" name=\"_edn13\">[13]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Cfr. Santi ROMANO, <em>L\u2019ordinamento giuridico<\/em>, cit., \u00a7 10.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref14\" name=\"_edn14\">[14]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 SANTI ROMANO,<em> L\u2019ordinamento giuridico<\/em>, cit., \u00a7 10, p. 25 s.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref15\" name=\"_edn15\">[15]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 SANTI ROMANO,<em> L\u2019ordinamento giuridico<\/em>, cit., \u00a7\u00a7 10 (p. 27), 13 (p. 40).<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref16\" name=\"_edn16\">[16]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 SANTI ROMANO,<em> L\u2019ordinamento giuridico<\/em>, cit., \u00a7 10, p. 27; nello stesso senso, \u00a7\u00a7 13, 14, 15, 16 (p.41 ss.; 46 ss.).<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref17\" name=\"_edn17\">[17]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Vol. III. <em>Ottocento e Novecento<\/em>, Laterza, Roma-Bari, V ed. 2005 (aggiornata come diverse altre precedenti da C. FARALLI ) p. 229, nota 38.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref18\" name=\"_edn18\">[18]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 P. BELLINI, \u201cUbi societas ibi societas<em>\u201d. Considerazioni critiche sul fortunato adagio \u201c<\/em>ubi societas ibi ius\u201d, in <em>Rivista internazionale di filosofia del diritto<\/em>, 2011, p. 155 ss. e p. 345 ss.; ripubblicato in un volume collettaneo dal titolo: <em>Giuristi della \u2018Sapienza\u2019<\/em>. <em>Questioni di filosofia del diritto<\/em>, (Introduzione di B. ROMANO; presentazione di L. AVITABILE), Giappichelli, Torino, 2015, p. 44 ss.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref19\" name=\"_edn19\">[19]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 P. BELLINI, \u201cUbi societas ibi societas<em>\u201d, <\/em>cit., p. 158.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref20\" name=\"_edn20\">[20]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Santi ROMANO, <em>L\u2019ordinamento giuridico<\/em>, cit., \u00a7 10.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref21\" name=\"_edn21\">[21]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 P. BELLINI, \u201cUbi societas ibi societas<em>\u201d<\/em>, cit., p. 161.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref22\" name=\"_edn22\">[22]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 P. BELLINI, \u201cUbi societas ibi societas<em>\u201d, <\/em>cit., p. 158 in nota.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref23\" name=\"_edn23\">[23]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Sant\u2019Agostino, <em>Civitas Dei<\/em>, IV.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref24\" name=\"_edn24\">[24]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 B.CROCE, <em>Filosofia della pratica. Economia ed etica<\/em>, Laterza, Bari, 1909 (I edizione), p. 333 [1915 (II edizione) p. 331].<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref25\" name=\"_edn25\">[25]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 B.CROCE, <em>Filosofia della pratica. Economia ed etica<\/em>, Laterza, Bari, 1909 (I edizione), p. 352<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref26\" name=\"_edn26\">[26]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 B.CROCE, <em>Filosofia della pratica. Economia ed etica <\/em>(I edizione), cit., p. 352.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref27\" name=\"_edn27\">[27]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 B.CROCE, <em>Filosofia della pratica. Economia ed etica <\/em>(I edizione), cit., p. 352.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref28\" name=\"_edn28\">[28]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 R. FEDERICI, Ne cives ad arma veniant, in <em>Atti in onore del prof. Claudio Rossano<\/em>, Jovene, Napoli, 2013, vol.I; e riproposto nell\u2019appendice alla III edizione del mio <em>Guerra o diritto?<\/em>, Editoriale Scientifica, Napoli, 2013, p. 333 ss.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref29\" name=\"_edn29\">[29]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 SANTI ROMANO,<em> L\u2019ordinamento giuridico<\/em>, cit., \u00a7 7, p. 19.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref30\" name=\"_edn30\">[30]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 SANTI ROMANO, <em>L\u2019ordinamento giuridico<\/em>, cit., \u00a7 7, p. 19 s.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref31\" name=\"_edn31\">[31]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 SANTI ROMANO, <em>L\u2019ordinamento giuridico<\/em>, cit., \u00a7 3, p. 12.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref32\" name=\"_edn32\">[32]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 SANTI ROMANO, <em>L\u2019ordinamento giuridico<\/em>, cit., \u00a7 3, p. 12.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref33\" name=\"_edn33\">[33]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 SANTI ROMANO, <em>L\u2019ordinamento giuridico<\/em>, cit., \u00a7 8, p. 22.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref34\" name=\"_edn34\">[34]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 SANTI ROMANO, <em>L\u2019ordinamento giuridico<\/em>, cit., \u00a7 3, p. 11.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref35\" name=\"_edn35\">[35]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 SANTI ROMANO, <em>L\u2019ordinamento giuridico<\/em>, cit., \u00a7 3, p. 12.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref36\" name=\"_edn36\">[36]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 SANTI ROMANO, <em>L\u2019ordinamento giuridico<\/em>, cit., \u00a7 4, p. 12 s.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref37\" name=\"_edn37\">[37]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 SANTI ROMANO, <em>L\u2019ordinamento giuridico<\/em>, cit., \u00a7 5, p. 15.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref38\" name=\"_edn38\">[38]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 SANTI ROMANO, <em>L\u2019ordinamento giuridico<\/em>, cit., \u00a7 26, p. 111 s.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref39\" name=\"_edn39\">[39]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 G. JELLINEK, <em>Das Recht des modernen Staates<\/em>, di cui fu pubblicata solo la <em>Allgemeine Staatslehre<\/em> , Berlino, 1900, p. 238 ss. (cfr. Santi ROMANO, <em>L\u2019instaurazione di fatto<\/em>, cit., \u00a7 20, p.125). Di quest\u2019opera di Jellinek \u00e8 disponibile una traduzione della III edizione (postuma) del 1914, a cura di M. PETROZZIELLO, <em>La dottrina generale del diritto dello Stato<\/em>, con <em>Introduzione <\/em>di V. E. ORLANDO, Giuffr\u00e8, Milano, 1949.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref40\" name=\"_edn40\">[40]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Cfr. (voce) JELLINEK, G., <em>Enciclopedia Treccani<\/em>, in <em>Treccani.it<\/em><\/p>\n<p><a href=\"#_ednref41\" name=\"_edn41\">[41]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 R. ORESTANO, <em>Introduzione allo studio del diritto romano, <\/em>il Mulino, Bologna, 1987, p. 349, 351.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref42\" name=\"_edn42\">[42]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 P. GROSSI, <em>L\u2019ordine giuridico medievale<\/em>, Laterza, Roma-Bari, 1995, p. 19.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref43\" name=\"_edn43\">[43]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 P. GROSSI, <em>L\u2019ordine giuridico medievale<\/em>, cit., p. 19.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref44\" name=\"_edn44\">[44]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 P. GROSSI, <em>L\u2019ordine giuridico medievale<\/em>, cit., p. 20.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref45\" name=\"_edn45\">[45]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 P. GROSSI, <em>L\u2019ordine giuridico medievale<\/em>, cit., p. 21.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref46\" name=\"_edn46\">[46]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 F. DE GREGORIO, <em>Omnis potestas a Deo. Tra romanit\u00e0 e cristianit\u00e0<\/em>, Giappichelli, Torino, 2013, vol. 2, p. 77 (seguito della nota 11).<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref47\" name=\"_edn47\">[47]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 M. ROSBOCH, \u201c<em>Ubi societas ibi ius\u201d. Considerazioni storico-giuridiche su persona, autonomie e societ\u00e0 intermedie<\/em>, in <em>Il Piemonte delle Autonomie<\/em>, 2015, n. 3.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref48\" name=\"_edn48\">[48]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 M. ROSBOCH, \u201c<em>Ubi societas ibi ius\u201d<\/em>, cit., paragrafo 1.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref49\" name=\"_edn49\">[49]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 P. BELLINI, \u201cUbi societas ibi societas<em>\u201d, <\/em>cit., p. 161.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref50\" name=\"_edn50\">[50]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 P. BELLINI, \u201cUbi societas ibi societas<em>\u201d, <\/em>cit., p. 377 s.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref51\" name=\"_edn51\">[51]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Ulpiano (Digesto, I. 1. 1.) il quale riprende un\u2019idea di Celso. Per un approfondimento si veda M. BRUTTI, <em>L\u2019idea di giustizia nel pensiero giuridico romano<\/em>, in <em>Giuristi della Sapienza. Questioni di filosofia del diritto<\/em>, cit., p. 129 ss.; ID., Il<em> diritto privato nell\u2019antica Roma, <\/em>III ed., Giappichelli, Torino, 2015, 61 s.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref52\" name=\"_edn52\">[52]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 PLATONE, <em>La repubblica<\/em>, libro I e seguenti; ID., <em>Le leggi<\/em>, libro I, 631 b.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref53\" name=\"_edn53\">[53]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 T. HOBBES, <em>Leviatano, <\/em>Introduzione.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref54\" name=\"_edn54\">[54]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 I. KANT, <em>Idea di una storia universale dal punto di vista cosmopolitico <\/em>(1784), in <em>Scritti politici e filosofia della storia e del diritto <\/em>(a cura di N. BOBBIO, L. FIRPO, V. MATHIEU), Utet, Torino, 1956.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref55\" name=\"_edn55\">[55]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 PLATONE, <em>Le leggi<\/em>, libro I, 626 d.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref56\" name=\"_edn56\">[56]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 R. FEDERICI, <em>Guerra o diritto? Il diritto umanitario e i conflitti armati tra ordinamenti giuridici. Affinch\u00e9 i cittadini non vengano alle armi<\/em>; Id. <em>Il diritto come strumento delle scelte economiche e sociali delle classi dominanti e come prosecuzione della politica con mezzi accettati (o subiti) dalla popolazione, <\/em>in <em>Oltre I confini. Studi in onore di Giuseppe Burgio<\/em>, Sapienza-Universit\u00e0 Editrice, Roma, 2014, p.231 ss. Ripubblicato in www.dirittofederici.altervista.org\/?p=391<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref57\" name=\"_edn57\">[57]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 R. FEDERICI, <em>Guerra o diritto? <\/em>cit.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref58\" name=\"_edn58\">[58]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 U. SANTARELLI, <em>Ubi societas ibi ius. Scritti di Storia del diritto<\/em> (a cura di A. LANDI e con introduzione di P. GROSSI), Giappichelli, Torino, 2010.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref59\" name=\"_edn59\">[59]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 P. GROSSI, <em>Introduzione<\/em>, a <em>\u201cUbi societas ibi ius\u201d<\/em>, cit. p. XIII.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref60\" name=\"_edn60\">[60]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 P. GROSSI, <em>Introduzione<\/em>, a <em>\u201cUbi societas ibi ius\u201d<\/em>, cit. p. XIII.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref61\" name=\"_edn61\">[61]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Novembre 1988. Ora all\u2019inizio del II tomo, p. 515 ss.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref62\" name=\"_edn62\">[62]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 P. GROSSI, <em>Introduzione<\/em>, in <em>\u201cUbi societas ibi ius\u201d<\/em>, cit., note, 2, 11, 12, p. XI e seguenti.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref63\" name=\"_edn63\">[63]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 U. SANTARELLI, <em>Ubi societas ibi ius, <\/em>cit., p. 523.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref64\" name=\"_edn64\">[64]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 U. SANTARELLI, <em>Auctor iuris homo. Introduzione allo studio dell\u2019esperienza giuridica basso-medievale<\/em>, Giappichelli, Torino, 1997 (ed. provv.), p. 56.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref65\" name=\"_edn65\">[65]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 U. SANTARELLI, <em>Auctor iuris homo, <\/em>cit., p. 56.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref66\" name=\"_edn66\">[66]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 U. SANTARELLI, <em>Auctor iuris homo, <\/em>cit., p. 56.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref67\" name=\"_edn67\">[67]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 F. CALASSO, <em>Gli ordinamenti giuridici del rinascimento medievale, <\/em>cit., p. 24.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref68\" name=\"_edn68\">[68]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 F. CALASSO, <em>Gli ordinamenti giuridici del rinascimento medievale, <\/em>cit., p. 27, nota 2..<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref69\" name=\"_edn69\">[69]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 F. CALASSO, <em>Gli ordinamenti giuridici del rinascimento medievale, <\/em>Giuffr\u00e8, Milano, seconda edizione 1949.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref70\" name=\"_edn70\">[70]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 F. CALASSO, <em>Medio Evo del diritto<\/em> (<em>Le fonti)<\/em>, Giuff\u00e8, Milano, 1954, p. 27.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref71\" name=\"_edn71\">[71]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 F. CALASSO, <em>Gli ordinamenti giuridici del rinascimento medievale, <\/em>cit., p. 21.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref72\" name=\"_edn72\">[72]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 F. CALASSO, <em>Gli ordinamenti giuridici del rinascimento medievale, <\/em>cit., p. 21.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref73\" name=\"_edn73\">[73]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 F. CALASSO, <em>Gli ordinamenti giuridici del rinascimento medievale, <\/em>cit., p. 22.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref74\" name=\"_edn74\">[74]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 C. PETIT, <em>Culto e cultura della storiografia in Italia<\/em> (2012), in <a href=\"http:\/\/www.treccani.it\/\">www.treccani.it<\/a><\/p>\n<p><a href=\"#_ednref75\" name=\"_edn75\">[75]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 R. ORESTANO, <em>Introduzione allo studio del diritto romano, <\/em>cit, p. 354 (si veda in particolare anche la nota 16).<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref76\" name=\"_edn76\">[76]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 R. ORESTANO, <em>Introduzione allo studio del diritto romano, <\/em>cit, p. 355.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref77\" name=\"_edn77\">[77]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 R. ORESTANO, <em>Introduzione allo studio del diritto romano, <\/em>cit, p. 354 s.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref78\" name=\"_edn78\">[78]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 R. ORESTANO, <em>Introduzione allo studio del diritto romano, <\/em>cit, p. 358.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref79\" name=\"_edn79\">[79]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 R. ORESTANO, <em>Introduzione allo studio del diritto romano, <\/em>cit, p. 358.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref80\" name=\"_edn80\">[80]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 R. ORESTANO, <em>Introduzione allo studio del diritto romano, <\/em>cit, p. 358.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref81\" name=\"_edn81\">[81]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 G. CAPOGRASSI, <em>Studi sull\u2019esperienza giuridica<\/em> (1932) ripubblicati postumi nella raccolta delle sue <em>Opere<\/em>,(Giuffr\u00e8, Milano, 1959, vol. II, p. 211 ss.).<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref82\" name=\"_edn82\">[82]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 G. FASS\u00d2, <em>Storia della filosofia del diritto<\/em>, Laterza, Roma-Bari (V edizione, aggiornata da C. FARALLI) 2005, vol. III, p. 325.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref83\" name=\"_edn83\">[83]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 G. FASS\u00d2, <em>Storia della filosofia del diritto<\/em>, cit., vol. cit., p. 325.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref84\" name=\"_edn84\">[84]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 G. FASS\u00d2, <em>Storia della filosofia del diritto<\/em>, cit., vol. cit., p. 326.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref85\" name=\"_edn85\">[85]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 J.J. ROUSSEAU, <em>Il contratto sociale<\/em>, I,1. G. CAPOGRASSI, <em>Studi sull\u2019esperienza giuridica<\/em>, cit., p. 249.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref86\" name=\"_edn86\">[86]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 L. PALAZZANI, <em>La filosofia <\/em>per <em>il diritto. Teorie, concetti, applicazioni<\/em>, Giappichelli, Torino, 2016.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref87\" name=\"_edn87\">[87]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 R. FEDERICI, <em>Guerra o diritto? Il diritto umanitario e i conflitti armati tra ordinamenti giuridici. Affinch\u00e9 i cittadini non vengano alle armi, <\/em>cit<em>.<\/em>; Id., <em>Il diritto come strumento delle scelte economiche e sociali delle classi dominanti e come prosecuzione della politica con mezzi accettati (o subiti) dalla popolazione<\/em>, cit.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref88\" name=\"_edn88\">[88]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 In <em>Rivista italiana per le scienze giuridiche<\/em>, 1950, p. 569.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref89\" name=\"_edn89\">[89]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 R. ORESTANO, <em>Introduzione allo studio del diritto romano, <\/em>cit, p. 359, in nota (parte tanto significativa da essere ripubblicata nella <em>Rivista italiana per le scienze giuridiche<\/em> del 2013, n. 3, p. 72). Invero questo paragrafo in realt\u00e0 non \u00e8 altro che il testo della prolusione letta dall\u2019Orestano nel marzo del 1961 dal titolo <em>Concetto di ordinamento giuridico e studio storico del diritto romano<\/em> al momento dell\u2019inizio del suo corso di \u2018Storia del diritto romano\u2019 appena arrivato alla universit\u00e0 di Roma la Sapienza.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref90\" name=\"_edn90\">[90]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 R. ORESTANO, <em>Introduzione allo studio del diritto romano, <\/em>cit, p. 359.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref91\" name=\"_edn91\">[91]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Cfr. R. ORESTANO, <em>Introduzione allo studio del diritto romano, <\/em>cit, p. 189; G. GARANCINI, <em>Storia del diritto e comunit\u00e0<\/em>, in <em>La comunit\u00e0 tra cultura e scienza: Il concetto di comunit\u00e0 nelle scienze umane <\/em>(a cura di G. DELLE FRATTE), Armando Editore, Roma 1993, p. 117.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref92\" name=\"_edn92\">[92]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Cfr., per tutti, U. SANTARELLI, <em>Auctor iuris homo, <\/em>cit., p. 37.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref93\" name=\"_edn93\">[93]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Cfr. U. SANTARELLI, <em>Auctor iuris homo<\/em>, cit., p. 4.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref94\" name=\"_edn94\">[94]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Cfr., per tutti, U. SANTARELLI, <em>Auctor iuris homo<\/em>, cit., p. 40 s.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref95\" name=\"_edn95\">[95]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 T. HOBBES, <em>Leviatano, <\/em>I, 14.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref96\" name=\"_edn96\">[96]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 T. HOBBES, <em>Leviatano, <\/em>I, 14.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref97\" name=\"_edn97\">[97]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 T. HOBBES, <em>Leviatano, <\/em>I, 14.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref98\" name=\"_edn98\">[98]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 U. SANTARELLI, <em>Auctor iuris homo<\/em>, cit., p. 39.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref99\" name=\"_edn99\">[99]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 F. CALASSO, <em>Medio evo del diritto. Le fonti<\/em>, Giuffr\u00e8, Milano, 1954, p. 26.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref100\" name=\"_edn100\">[100]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 R. ORESTANO, <em>Introduzione allo studio del diritto romano,<\/em> cit., p. 15 ss.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref101\" name=\"_edn101\">[101]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 R. ORESTANO, <em>Introduzione allo studio del diritto romano<\/em>, cit., p. 16.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref102\" name=\"_edn102\">[102]<\/a><strong>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong>J. J. ROUSSEAU, <em>Il contratto sociale<\/em> (1762), libro II, cap. VI.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref103\" name=\"_edn103\">[103]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 U. SANTARELLI, <em>Auctor iuris homo<\/em>, cit., p. 55.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref104\" name=\"_edn104\">[104]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Questa mia definizione del diritto oggettivo (ovvero degli ordinamenti giuridici) risale alla prima edizione di <em>Guerra o diritto? <\/em>(2009) e continuamente ribadita e aggiustata nel tempo (III ed. 2013).<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref105\" name=\"_edn105\">[105]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 C. von CLAUSEWITZ, <em>Della guerra <\/em>(1832-35).<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref106\" name=\"_edn106\">[106]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 R. FEDERICI, <em>Ne cives ad arma venirnat<\/em>, ora anche in Appendice della III ed. di <em>Guerra o diritto?<\/em>, p. 333 ss.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref107\" name=\"_edn107\">[107]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 E attribuito da Ulpiano a Celso (D. 1. 1. 1.).<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref108\" name=\"_edn108\">[108]<\/a><strong>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong>Sant\u2019AGOSTINO, <em>Civitas Dei<\/em>, IV.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref109\" name=\"_edn109\">[109]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 H. KELSEN, <em>(Lineamenti della) dottrina pura del diritto <\/em>(1934). La seconda edizione della stessa opera profondamente modificata tranne che nel titolo \u00e8 del 1960. Ecco spiegato il motivo per il quale le ristampe della traduzione italiana della prima edizione portano il titolo modificato in <em>Lineamenti della dottrina pura del diritto<\/em>: al fine, cio\u00e8, di non confonderla con la traduzione della seconda edizione (peraltro eseguita da altro traduttore).<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref110\" name=\"_edn110\">[110]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 C. BECCARIA,<em> Dei delitti e delle pene <\/em>(1764)<em>. <\/em>Avvertenza aggiunta alla terza edizione.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref111\" name=\"_edn111\">[111]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <em>Adelchi<\/em>, V, 8, 354-6.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref112\" name=\"_edn112\">[112]<\/a><strong>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong>J. J. ROUSSEAU, <em>Il contratto sociale<\/em>, libro I, cap. III.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref113\" name=\"_edn113\">[113]<\/a><strong>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong>J. J. ROUSSEAU, <em>Il contratto sociale<\/em>, libro I, cap. I.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref114\" name=\"_edn114\">[114]<\/a><strong>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong>J. J. ROUSSEAU, <em>Il contratto sociale<\/em>, libro I, cap. I e seguenti.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref115\" name=\"_edn115\">[115]<\/a><strong>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong>J. J. ROUSSEAU, <em>Il contratto sociale<\/em>, libro I, cap. I e seguenti.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref116\" name=\"_edn116\">[116]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Si sarebbe dovuto attendere I. KANT, <em>La pace perpetua <\/em>(1795).<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref117\" name=\"_edn117\">[117]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 T. HOBBES, <em>Leviatano<\/em>, I, 13.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref118\" name=\"_edn118\">[118]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 T. HOBBES, <em>Leviatano<\/em>, I, 11.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref119\" name=\"_edn119\">[119]<\/a><strong>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong>J. J. ROUSSEAU, <em>Il contratto sociale<\/em>, libro I, cap. IV.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref120\" name=\"_edn120\">[120]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Ricordano gli storici del diritto romano che \u00abdi fronte alla tenace resistenza patrizia, la lotta dei plebei per l\u2019eliminazione dei privilegi economici e politici assume una forma tipicamente rivoluzionaria: mezzo di coazione preferito \u00e8 la secessione, abbandono della citt\u00e0 da parte di tutti i plebei validi, col conseguente rifiuto di prestare il servizio militare; organi rivoluzionari permanenti le magistrature plebee, elette in assemblee prive di riconoscimento ufficiale e perci\u00f2 ignote esse stesse alla vera e propria costituzione cittadina, ma forti della vendetta che la plebe minacciava a chi osasse contrastare l\u2019operato\u00bb (V. ARANGIO RUIZ, <em>Storia del diritto romano<\/em>, Jovene, Napoli, VII edizione, 1957, p. 46). \u00abLa pi\u00f9 tipica di queste magistrature \u00e8 il tribunato. La tradizione pi\u00f9 diffusa l\u2019afferma istituito nel 494, dopo la prima e celeberrima secessione del monte Sacro\u00bb (V. ARANGIO RUIZ, <em>Storia del diritto romano<\/em>, cit., p. 46). Ovviamente, 494 a. C. Ai tribuni della plebe fu riconosciuto un potere che col tempo divenne fondamentale per la gestione della Repubblica: essi potevano opporre il veto alle decisioni delle supreme magistrature patrizie.<\/p>\n<p>Come \u00e8 assai noto, Menenio Agrippa pose rimedio alla prima grande secessione della plebe. Egli fece un discorso tanto semplice quanto persuasivo: paragon\u00f2 la plebe agli organi che pi\u00f9 degli altri faticano per procurare il cibo (per portarlo alla bocca e masticarlo) e paragon\u00f2 i patrizi al ventre (non a un ventre inutile e molle, ma a un ventre) che aveva una sua funzione importante nella trasformazione e ridistribuzione del nutrimento per tutte le altre membra, che altrimenti non avrebbero pi\u00f9 avuto la forza per lavorare. Menenio Agrippa quindi convinse il patriziato a concedere alcuni poteri alla plebe; e a persuase la classe plebea a collaborare con quella patrizia (LIVIO, II, 32).<\/p>\n<p>E cos\u00ec, la plebe si convinse dopo aver ottenuto il riconoscimento da parte dei patrizi della prima magistratura riservata alla plebe (a carattere sacro e inviolabile) con ampio e potente potere di controllo (e poi anche di veto) sugli atti del Senato e degli altri magistrati della Repubblica: il Tribunato della plebe. I poteri e l\u2019importanza assegnata ai tribuni della plebe crebbe nel tempo e divenne enorme. Tanto \u00e8 vero che verso la fine della Repubblica per poter governare occorreva aver dalla propria parte i tribuni della plebe e Giulio Cesare pot\u00e9 contare su uno di essi: Clodio. \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Tanto per fare un altro esempio: il potere di Ottaviano Augusto si ingigant\u00ec con due semplici mosse: farsi attribuire la potest\u00e0 di tribuno (<em>tribunicia potestas<\/em>) (attraverso la quale poteva porre il veto alle decisioni del Senato); e quella di comandante effettivo sulle province (<em>imperium proconsolare maius<\/em>) con la carica di proconsole. Alle due potest\u00e0 fondamentali avrebbe poi aggiunto, alla morte di Lepido, quella di pontefice massimo.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref121\" name=\"_edn121\">[121]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Santi ROMANO, <em>L\u2019ordinamento giuridico<\/em>, cit.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref122\" name=\"_edn122\">[122]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 R. FEDERICI, <em>Guerra o diritto? Il diritto umanitario e i conflitti armati tra ordinamenti giuridici. Affinch\u00e9 i cittadini non vengano alle armi<\/em>, cit. Nell\u2019appendice della terza edizione si trova riprodotto lo scritto: <em>Ne cives ad arma veniant.<\/em><\/p>\n<p><a href=\"#_ednref123\" name=\"_edn123\">[123]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Pubblicato per la prima volta nel volume collettaneo dal titolo <em>Oltre I confini. Studi in onore di Giuseppe Burgio<\/em>, Sapienza-Universit\u00e0 Editrice, Roma, 2014, p.231 ss.; e ripubblicato sul sito Web: www.dirittofederici.altervista.org<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref124\" name=\"_edn124\">[124]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 In <strong><em>Rivista di studi politici internazionali<\/em><\/strong><strong> 2015<\/strong>, p. 120 ss; ed ora anche sul sito Web: www.dirittofederici.altervista.org<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref125\" name=\"_edn125\">[125]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Peraltro questo concetto \u00e8 chiaro anche in molti passi di \u201c<em>Guerra o diritto?\u201d.<\/em><\/p>\n<p><a href=\"#_ednref126\" name=\"_edn126\">[126]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 R. FEDERICI, <em>Ne cives ad arma veniant <\/em>(ora anche nella appendice alla terza edizione di <em>Guerra o diritto?<\/em>, p. 347).<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref127\" name=\"_edn127\">[127]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 A. BERNARDI, <em>Il divino e il sacro nella montagna dell\u2019Italia antica, <\/em>in <em>Xenia. Scritti in onore di Piero Treves<\/em>, \u201c<em>L\u2019Erma\u201d di Bretschneider<\/em>, Roma, p. 5.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u201cUbi societas ibi ius\u201d. \u201cUbi ius ibi societas\u201d Alla ricerca dell\u2019origine e del significato di due formule potenti del Prof. Renato Federici &nbsp; SOMMARIO: 1. Un antesignano possibile: Grozio. &#8211; 2. Alla ricerca della genesi di una formula assai fortunata. &#8211; 3. Esposizione della tesi di Santi Romano secondo cui \u201cUbi societas ibi ius\u201d; e [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":{"0":"post-1071","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","6":"category-news"},"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1071"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1071"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1071\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1072,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1071\/revisions\/1072"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1071"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1071"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1071"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}