{"id":1073,"date":"2017-07-27T09:31:51","date_gmt":"2017-07-27T07:31:51","guid":{"rendered":"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/?p=1073"},"modified":"2017-07-27T09:31:51","modified_gmt":"2017-07-27T07:31:51","slug":"appunti-sparsi-frammentari-sul-codice-della-giustizia-contabile","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/appunti-sparsi-frammentari-sul-codice-della-giustizia-contabile\/","title":{"rendered":"APPUNTI SPARSI E FRAMMENTARI SUL NUOVO CODICE DELLA GIUSTIZIA CONTABILE"},"content":{"rendered":"<p><strong><a href=\"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2016\/03\/tutela.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-851 alignleft\" src=\"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2016\/03\/tutela-300x199.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"199\" srcset=\"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2016\/03\/tutela-300x199.jpg 300w, https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2016\/03\/tutela.jpg 450w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a>APPUNTI SPARSI E FRAMMENTARI<\/strong><\/p>\n<p><strong>SUL NUOVO CODICE DELLA GIUSTIZIA CONTABILE<\/strong><\/p>\n<p>di Stefano Imperiali, <em>Presidente di sezione della Corte dei conti<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol>\n<li>L\u2019art. 1 del d.lgs. n. 174\/2016, che ha approvato il codice della giustizia contabile (di seguito: Codice) dispone, al primo comma, che \u201c<em>la Corte dei conti ha giurisdizione nei giudizi di conto, di responsabilit\u00e0 amministrativa per danno all\u2019erario e negli <\/em>altri<em> giudizi in materia di contabilit\u00e0 pubblica<\/em>\u201d.<a href=\"#_edn1\" name=\"_ednref1\">[1]<\/a> E\u2019 una disposizione di legge meno scontata di quel che potrebbe sembrare.<\/li>\n<\/ol>\n<p><!--more--><\/p>\n<p>In effetti, l\u2019art. 103, comma 2, della Costituzione stabilisce che \u201c<em>la Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilit\u00e0 pubblica e nelle altre specificate dalla legge<\/em>\u201d. Sennonch\u00e9, le Sezioni Unite della Cassazione hanno da tempo ritenuto che \u201c<em>il carattere della tendenziale e non assoluta generalit\u00e0 della giurisdizione della Corte dei conti sulla materia della contabilit\u00e0 pubblica\u201d <\/em>comporti la necessit\u00e0, ai fini della <em>\u201csua concreta attribuzione<\/em>\u201d, dell\u2019\u201c<em>interpositio del legislatore, all\u2019esito di valutazioni che non toccano soltanto gli aspetti procedimentali del giudizio, ma investono scelte in ordine a diversi regimi sostanziali della responsabilit\u00e0 e del giudizio tali da comportare effetti diversi nei riguardi tanto dei responsabili che dei soggetti danneggiati, sicch\u00e9 soltanto al legislatore pu\u00f2 spettare di valutare se e quali siano le soluzioni pi\u00f9 idonee alla salvaguardia dei pubblici interessi insiti nella materia<\/em>\u201d.<a href=\"#_edn2\" name=\"_ednref2\">[2]<\/a><\/p>\n<p>Si tratta di un\u2019interpretazione chiaramente restrittiva del dettato costituzionale, che in concreto attribuisce all\u2019espressione \u201c<em>ha giurisdizione<\/em>\u201d il mero ben diverso significato di \u201c<em>pu\u00f2 avere giurisdizione\u201d<\/em>. E in tal modo di fatto svanisce la differenza con le \u201c<em>altre materie<\/em>\u201d cui fa riferimento l\u2019art. 103, comma 2, della Costituzione, che pure sono \u201c<em>specificate dalla legge<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Ma v\u2019\u00e8 di pi\u00f9: la Cassazione \u00e8 giunta ad affermare espressamente che <em>\u201cal di fuori delle materie di contabilit\u00e0 pubblica, e quindi <\/em>anche in tema di responsabilit\u00e0<em>, occorre dunque che la giurisdizione della Corte dei conti abbia il suo fondamento in una specifica disposizione di legge\u201d.<\/em><a href=\"#_edn3\" name=\"_ednref3\">[3]<\/a><\/p>\n<p>L\u2019art. 1 del d.lgs. n. 174\/2016 dovrebbe ora permettere di superare queste erronee, ad avviso di chi scrive, ricostruzioni sistematiche.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li>Gli artt. 2 e 3 del Codice sul \u201c<em>principio di effettivit\u00e0<\/em>\u201d e sul \u201c<em>principio di concentrazione<\/em>\u201d dispongono, rispettivamente: \u201c<em>la giurisdizione contabile assicura tutela piena ed effettiva secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo<\/em>\u201d; \u201c<em>il principio di effettivit\u00e0 \u00e8 realizzato attraverso la concentrazione davanti al giudice contabile di ogni forma di tutela degli interessi pubblici e dei diritti soggettivi coinvolti, a garanzia della ragionevole durata del processo contabile<\/em>\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Si tratta dei <em>\u201cprincipi generali<\/em>\u201d che, insieme con il principio del \u201c<em>giusto processo<\/em>\u201d previsto al successivo art. 4 (v. <em>infra<\/em>), \u201c<em>devono permeare la giurisdizione contabile<\/em>\u201d.<a href=\"#_edn4\" name=\"_ednref4\">[4]<\/a><\/p>\n<p>In realt\u00e0, non sembra che ci\u00f2 sia sempre avvenuto.<\/p>\n<p>Sull\u2019\u201c<em>effettivit\u00e0<\/em>\u201d, si rileva che gli artt. 161 e 162 sul \u201c<em>procedimento cautelare<\/em>\u201d nel processo pensionistico prevedono solamente la \u201c<em>sospensione<\/em>\u201d dell\u2019\u201c<em>esecuzione dell\u2019atto impugnato durante il tempo necessario a giungere ad una decisione<\/em>\u201d, non anche misure anticipatorie della decisione ovverosia, in concreto, la provvisoria attribuzione del trattamento pensionistico negato. Si tratta evidentemente di un limite alla dichiarata \u201c<em>effettivit\u00e0<\/em>\u201d della giurisdizione contabile, poich\u00e9 \u201c<em>la cautela \u00e8 una componente ineliminabile della tutela giurisdizionale costituzionalmente dovuta dall\u2019ordinamento\u201d.<\/em><a href=\"#_edn5\" name=\"_ednref5\">[5]<\/a><\/p>\n<p>Sulla \u201c<em>concentrazione davanti al giudice contabile di ogni forma di tutela\u201d<\/em>, si osserva invece che in realt\u00e0 il Codice <em>non<\/em> ha disposto che rientrano nella giurisdizione contabile: la dichiarazione del terzo prevista dall\u2019art. 547 c.p.c., nel sequestro conservativo presso terzi;<a href=\"#_edn6\" name=\"_ednref6\">[6]<\/a> la dichiarazione di nullit\u00e0 di atti posti in violazione dell\u2019art. 30, comma 15, della legge n. 289\/2002 sull\u2019indebitamento degli enti territoriali;<a href=\"#_edn7\" name=\"_ednref7\">[7]<\/a> le controversie sugli atti amministrativi conseguenti alle deliberazioni della Sezione Regionale di controllo previste dall\u2019art. 243-quater del d.lgs. n. 267\/2000 introdotto dall\u2019art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 174\/2014.<a href=\"#_edn8\" name=\"_ednref8\">[8]<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li>L\u2019art. 4 sul <em>\u201cgiusto processo<\/em>\u201d stabilisce, al comma 1, che \u201c<em>il processo contabile attua i principi della parit\u00e0 delle parti, del contraddittorio e del giusto processo previsto dall\u2019art. 111, primo comma della Costituzione<\/em>\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Sembrano in qualche modo riconducibili a questi \u201c<em>principi<\/em>\u201d alcune disposizioni dell\u2019art. 83 e dell\u2019art. 94 dello stesso codice.<\/p>\n<p>In particolare, l\u2019art. 83 stabilisce, ai commi 1 e 2: \u201c<em>E\u2019 vietata la chiamata in giudizio su ordine del giudice. Quando il fatto dannoso costituisce ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale, tutte le parti nei cui confronti deve essere assunta la decisione devono essere convenute nello stesso processo. Qualora alcune di esse non siano state convenute, il giudice tiene conto di tale circostanza ai fini della determinazione della minor somma da porre a carico dei condebitori nei confronti dei quali pronuncia sentenza\u201d. <\/em><\/p>\n<p>Ora, il divieto di intervento <em>iussu iudicis<\/em> pu\u00f2 anche essere sostanzialmente condiviso. Si tratta infatti di un istituto non solo di <em>non<\/em> grande utilit\u00e0 nel giudizio contabile, ove il pubblico ministero <em>in genere<\/em> chiama in giudizio solo i soggetti nei confronti dei quali ritiene di poter provare una qualche responsabilit\u00e0, ma anche di non immediata collocazione sistematica.<a href=\"#_edn9\" name=\"_ednref9\">[9]<\/a><\/p>\n<p>Suscita invece qualche perplessit\u00e0 la nuova disciplina del \u201c<em>litisconsorzio necessario<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Poich\u00e9 infatti la chiamata in giudizio solo di alcuni dei possibili corresponsabili di un danno erariale, in vista del risarcimento solo di una quota del danno, non rende mai <em>inutiliter data<\/em> la decisione presa, non dovrebbe mai sussistere un litisconsorzio necessario. E comunque, la conseguenza della violazione di un ipotetico <em>\u201clitisconsorzio necessario<\/em>\u201d non potrebbe non essere l\u2019integrazione del contraddittorio (cfr. l\u2019art. 101 c.p.c.).<\/p>\n<p>Va sottolineato che eventuali corresponsabilit\u00e0 nella produzione di un danno erariale venivano comunque gi\u00e0 da tempo valutate <em>incidenter tantum<\/em> nella giurisprudenza contabile, sia pure disconoscendo giustamente qualsiasi litisconsorzio necessario.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>3.1<\/strong> L\u2019art. 94 del codice stabilisce che \u201c<em>il giudice anche d\u2019ufficio pu\u00f2 disporre consulenze tecniche<\/em>\u201d, pu\u00f2 \u201c<em>ordinare alle parti di produrre gli atti e i documenti che ritiene necessari alla decisione<\/em>\u201d, pu\u00f2 \u201c<em>richiedere d\u2019ufficio alla pubblica amministrazione le interrogazioni scritte relative ad atti e documenti che siano nella disponibilit\u00e0 dell\u2019amministrazione stessa, che ritiene necessario acquisire al processo<\/em>\u201d, pu\u00f2 infine \u201c<em>procedere in qualunque stato e grado del processo all\u2019interrogatorio non formale del convenuto<\/em>\u201d. Ma precisa anche che resta \u201c<em>a carico delle parti l\u2019onere di fornire le prove che siano nella loro disponibilit\u00e0 concernenti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Il fondamento di questi poteri istruttori <em>ex officio<\/em> viene in genere rinvenuto \u201c<em>nell\u2019esigenza di eguaglianza sostanziale tra le parti in causa, in quanto il potere di indagine riconosciuto al procuratore regionale pu\u00f2 trovare bilanciamento, in favore del privato, nel potere del giudice di acquisizione documentale, proprio a garanzia di un processo &lt;giusto&gt;\u201d.<\/em><a href=\"#_edn10\" name=\"_ednref10\">[10]<\/a><\/p>\n<p>In una logica parzialmente diversa, nella Relazione illustrativa viene invece osservato che <em>\u201cil potere sindacatorio esercitato dal collegio sembrava destinato a controbilanciare la scarsit\u00e0 dei poteri istruttori del pubblico ministero e sotto questo profilo poteva avere e oggettivamente aveva una comprensibile giustificazione. Una volta ripristinata la giusta parit\u00e0 delle parti nella fase preprocessuale, la relativa motivazione viene meno e ci\u00f2 spiega alcuni interventi\u201d <\/em>intesi<em> \u201ca limitare certe manifestazioni del gi\u00e0 ricordato potere sindacatorio\u201d.<\/em><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<ol start=\"4\">\n<li>Tra i \u201c<em>principi generali\u201d <\/em>del processo contabile, l\u2019art. 5 del Codice inserisce anche il \u201c<em>dovere di motivazione e sinteticit\u00e0 degli atti\u201d, <\/em>stabilendo:<em> \u201cOgni provvedimento decisorio del giudice e ogni atto del pubblico ministero sono motivati. Il giudice, il pubblico ministero e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica\u201d.<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p>Orbene, con riferimento al pubblico ministero \u00e8 stato osservato che \u201c<em>un vincolo motivazionale cos\u00ec penetrante a carico di una &lt;parte processuale&gt; non \u00e8 previsto in nessun altro codice di rito<\/em>\u201d, poich\u00e9 l\u2019art. 3 del codice del processo amministrativo \u201c<em>si limita ai provvedimenti del giudice; l\u2019art. 132 c.p.c. inserisce la motivazione tra gli elementi essenziali della sentenza; analogamente all\u2019art. 125 c.p.p. alla cui stregua i decreti devono essere motivati solo nei casi in cui la motivazione \u00e8 prescritta espressamente per legge<\/em>\u201d.<a href=\"#_edn11\" name=\"_ednref11\">[11]<\/a><\/p>\n<p>Va anche rilevato che il Codice ha anche introdotto, all\u2019art. 57, il principio di \u201c<em>riservatezza\u201d<\/em> delle \u201c<em>attivit\u00e0 di indagine del pubblico ministero, anche se delegate<\/em>\u201d, \u201c<em>fino alla notificazione dell\u2019invito a dedurre<\/em>\u201d, per cui la motivazione dell\u2019atto istruttorio del pubblico ministero non potr\u00e0 comunque non essere generica. Sennonch\u00e9, l\u2019art. 65 prevede poi la \u201c<em>nullit\u00e0 dell\u2019atto istruttorio e degli atti conseguenti<\/em>\u201d in caso di \u201c<em>omessa o apparente motivazione<\/em>\u201d, laddove nella legge delega (art. 24 della legge n. 124\/2015) non era neppure previsto che il pubblico ministero dovesse motivare tutti i provvedimenti istruttori.<\/p>\n<p>Inoltre, la sanzione introdotta dal legislatore delegato colpisce appunto non solo gli atti istruttori del pubblico ministero privi di motivazione, ma anche quelli con motivazione \u201c<em>apparente<\/em>\u201d: un concetto inevitabilmente alquanto indeterminato che potrebbe anche indurre le difese dei convenuti ad eccepire assai spesso questa \u201c<em>nullit\u00e0<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"5\">\n<li>L\u2019art. 7, comma 2, sulle \u201c<em>disposizioni di rinvio<\/em>\u201d stabilisce che \u201c<em>per quanto non disciplinato dal presente codice si applicano gli articoli 99, 100, 101, 110 e 111 del codice di procedura civile e le altre disposizioni del medesimo codice, in quanto espressione di principi generali\u201d<\/em>.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Le disposizioni espressamente richiamate riguardano il \u201c<em>principio della domanda<\/em>\u201d (art. 99 c.p.c.), l\u2019\u201c<em>interesse ad agire<\/em>\u201d (art. 100 c.p.c.), il \u201c<em>principio del contraddittorio<\/em>\u201d (art. 101 c.p.c.),<em> la \u201csuccessione nel processo\u201d <\/em>(art. 110 c.p.c.) e la<em> \u201csuccessione a titolo particolare nel diritto controverso<\/em>\u201d (art. 111 c.p.c.).<\/p>\n<p>In effetti, il Codice presenta un buon grado di \u201c<em>completezza<\/em>\u201d, per cui le disposizioni del codice di procedura civile \u201c<em>espressione di principi generali<\/em>\u201d non specificamente richiamate e non riprodotte non dovrebbero essere moltissime. Ci\u00f2 nonostante, la disposizione dell\u2019art. 7, comma 2, appare comunque piuttosto vaga, con possibilit\u00e0 di incertezze nell\u2019individuazione di quali disposizioni del codice di procedura civile siano effettivamente \u201c<em>espressione di principi generali<\/em>\u201d e di quali invece non lo siano.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<ol start=\"6\">\n<li>L\u2019art. 15 del Codice stabilisce che \u201c<em>il difetto di giurisdizione \u00e8 rilevato in primo grado anche d\u2019ufficio. Nei giudizi di impugnazione, il difetto di giurisdizione \u00e8 rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo esplicito o implicito, ha statuito sulla giurisdizione<\/em>\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<p>In tal modo, il Codice si distacca dalla lettera del vigente art. 37 c.p.c., per il quale \u201c<em>il difetto di giurisdizione<\/em>\u201d pu\u00f2 essere \u201c<em>rilevato, anche d\u2019ufficio, in qualunque stato <\/em>e grado<em> del processo<\/em>\u201d, e si conforma invece all\u2019ormai consolidata evoluzione giurisprudenziale che ha di fatto parzialmente abrogato l\u2019art. 37, coordinandolo e limitandolo con il sistema delle impugnazioni e introducendo altres\u00ec la nozione di <em>giudicato implicito<\/em>.<a href=\"#_edn12\" name=\"_ednref12\">[12]<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"7\">\n<li>Con l\u2019eccezione dei giudizi pensionistici, nei quali \u201c<em>il difetto della competenza per territorio<\/em>\u201d non \u00e8 \u201c<em>rilevabile d\u2019ufficio<\/em>\u201d (art. 151, comma 2), il \u201c<em>difetto di competenza<\/em>\u201d pu\u00f2 essere invece \u201c<em>rilevato d\u2019ufficio finch\u00e9 la causa non \u00e8 decisa, ovvero pu\u00f2 essere eccepito dalla parte, entro il termine assegnato per il deposito della comparsa di costituzione e risposta<\/em>\u201d (art. 20).<a href=\"#_edn13\" name=\"_ednref13\">[13]<\/a><\/li>\n<\/ol>\n<p>Va rilevato che a differenza del processo civile, nel quale la rilevabilit\u00e0 d\u2019ufficio dell\u2019incompetenza non \u00e8 possibile oltre la <em>prima udienza<\/em> (art. 38, comma 3, c.p.c.), nel processo contabile l\u2019incompetenza del giudice adito pu\u00f2 essere rilevata d\u2019ufficio anche in una <em>successiva<\/em> udienza, comunque \u201c<em>con la garanzia che qualora rilevata ex officio sia sottoposta al contraddittorio delle parti\u201d <\/em>(art. 101, comma 2, c.p.c., richiamato dall\u2019art. 91, comma 5, del Codice)\u201d.<a href=\"#_edn14\" name=\"_ednref14\">[14]<\/a><\/p>\n<p>Un\u2019importante innovazione sulla competenza \u00e8 poi prevista dall\u2019art. 18, comma 3: \u201c<em>la competenza territoriale relativa alle istruttorie e ai giudizi contabili di qualsiasi natura, nei quali un magistrato della Corte dei conti assume la qualit\u00e0 di parte<\/em>\u201d, viene \u201c<em>attribuita alla sezione giurisdizionale che ha sede nel capoluogo di regione determinato in base alla tabella A allegata al presente codice<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"8\">\n<li>L\u2019art. 21 del Codice stabilisce che \u201c<em>al giudice contabile e al pubblico ministero si applicano le cause e le modalit\u00e0 di astensione previste dall\u2019art. 51 del codice di procedura civile<\/em>\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<p>L\u2019art. 22 prevede peraltro la \u201c<em>ricusazione<\/em>\u201d &#8211; per i casi di astensione obbligatoria &#8211; del solo \u201c<em>giudice contabile<\/em>\u201d, non anche del pubblico ministero.<\/p>\n<p>Il sistema cos\u00ec delineato riproduce sostanzialmente l\u2019art. 73 c.p.c., che dispone: \u201c<em>ai magistrati del pubblico ministero che intervengono nel processo civile si applicano le disposizioni del presente Codice relative all\u2019astensione dei giudici, ma non quelle relative alla ricusazione\u201d. <\/em><\/p>\n<p>Ma \u00e8 un sistema che poteva essere forse meglio definito o almeno chiarito.<\/p>\n<p>In particolare, l\u2019art. 51 n. 4 c.p.c. prevede che abbia \u201c<em>l\u2019obbligo di astenersi<\/em>\u201d, tra gli altri, anche \u201c<em>il magistrato<\/em>\u201d che \u201c<em>ha conosciuto<\/em>\u201d di una causa \u201c<em>come magistrato in altro grado del processo<\/em>\u201d. Nei giudizi davanti alla Corte dei conti \u00e8 stato invece ritenuto che <em>non<\/em> si debba astenere nel giudizio di appello, nel quale interviene come rappresentante della Procura Generale, il pubblico ministero che aveva proposto l\u2019atto di citazione davanti alla Sezione territoriale. E in effetti, potrebbe anche ritenersi che, fatte le debite differenze, la posizione del pubblico ministero che formuli prima l\u2019atto di citazione e poi l\u2019atto di appello e\/o le conclusioni scritte della Procura Generale non sia poi molto diversa dall\u2019avvocato che difenda una parte in ambedue i gradi di giudizio: ambedue partecipano al giudizio di appello con una conoscenza della controversia maggiore del pubblico ministero o dell\u2019avvocato che interviene solo nel secondo grado di giudizio.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"9\">\n<li>Per la legge delega (art. 15 lettera <em>g<\/em> della legge n. 124\/2015), occorreva<em> \u201c<\/em><em>riordinare la fase dell\u2019istruttoria e dell\u2019emissione di eventuale invito a dedurre in conformit\u00e0 ai seguenti princ\u00ecpi: 1) specificit\u00e0 e concretezza della notizia di danno; 2) dopo l\u2019avvenuta emissione dell\u2019invito a dedurre, nel quale devono essere esplicitati gli elementi essenziali del fatto, pieno accesso agli atti e ai documenti messi a base della contestazione; 3) obbligatorio svolgimento, a pena di inammissibilit\u00e0 dell\u2019azione, dell\u2019audizione personale eventualmente richiesta dal presunto responsabile, con facolt\u00e0 di assistenza difensiva; 4) specificazione delle modalit\u00e0 di esercizio dei poteri istruttori del pubblico ministero, anche attraverso l\u2019impiego delle forze di polizia, anche locali; 5) formalizzazione del provvedimento di archiviazione; 6) preclusione in sede di giudizio di chiamata in causa su ordine del giudice e in assenza di nuovi elementi e motivate ragioni di soggetto gi\u00e0 destinatario di formalizzata archiviazione\u201d<\/em> (lettera <em>g<\/em>).<\/li>\n<\/ol>\n<p>Questa attenzione nella legge delega all\u2019istruttoria preprocessuale si spiega con l\u2019esistenza, prima del Codice, di \u201c<em>un sistema asimmetrico, nel quale la fase processuale<\/em>\u201d era \u201c<em>regolata da norme processualcivilistiche, &lt;in quanto applicabili&gt;\u201d<\/em> (art. 26 del r.d. n. 1038\/1933)<em>, <\/em>mentre invece<em> \u201cquella istruttoria e preprocessuale si \u00e8 poggiata su norme risalenti, disorganiche e lacunose, per come interpretate e, appunto, &lt;cristallizzate&gt;, nelle prassi operative. E questo contesto ha finito per sacrificare, almeno nella percezione del destinatario dei provvedimenti, le garanzie della difesa proprio nella fase istruttoria e preprocessuale, che viceversa, essendo ontologicamente destinata alla &lt;costruzione&gt; di quella dibattimentale, necessita di maggior tipizzazione e garanzie<\/em>\u201d (cos\u00ec la Relazione illustrativa).<\/p>\n<p>Questa \u201c<em>necessit\u00e0<\/em>\u201d di chiare garanzie risulta in effetti congruamente soddisfatta, ma a volte sacrificando un\u2019altra esigenza, a quanto sembra meno considerata dalla legge delega: quella di un\u2019istruttoria rapida ed efficace.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>9.1 <\/strong>Orbene, l\u2019art. 51 del Codice stabilisce al primo comma che, \u201c<em>fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge\u201d<\/em>, il pubblico ministero pu\u00f2 iniziare la sua \u201c<em>attivit\u00e0 istruttoria<\/em>\u201d solamente \u201c<em>sulla base di specifica e concreta notizia di danno<\/em>\u201d. Richiamando principi gi\u00e0 definiti dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti (12\/QM\/2011), lo stesso art. 51 precisa poi al secondo comma che \u201c<em>la notizia di danno, comunque acquisita, \u00e8 specifica e concreta quando consiste in informazioni circostanziate e non riferibili a fatti ipotetici o indifferenziati<\/em>\u201d. E aggiunge al terzo comma che \u201c<em>qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo \u00e8 nullo e la relativa nullit\u00e0 pu\u00f2 essere fatta valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Il sesto comma dello stesso art. 51 stabilisce invece che solo la \u201c<em>nullit\u00e0 per violazione delle norme sui presupposti di proponibilit\u00e0 dell\u2019azione per danno all\u2019immagine \u00e8 rilevabile anche d\u2019ufficio\u201d. <\/em>\u00a0E in tal modo, il Codice diversifica chiaramente il regime delle due \u201c<em>nullit\u00e0<\/em>\u201d, laddove l\u2019art. 17, comma 30-ter, del d.l. n. 78\/2009 convertito nella legge n. 102\/2009 aveva invece previsto, per ambedue i casi, solo una \u201c<em>nullit\u00e0<\/em>\u201d eccepita \u201c<em>da chiunque vi abbia interesse<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>E\u2019 stato ritenuto che l\u2019espressione \u201c<em>in ogni momento<\/em>\u201d, nel terzo comma dell\u2019art. 51, sia solo <em>\u201cindicativa della possibilit\u00e0 di contestare la nullit\u00e0 anche prima dell\u2019avvio del giudizio ordinario in qualunque fase dell\u2019indagine, altres\u00ec in assenza dell\u2019invito a dedurre, nonch\u00e9 ovviamente a giudizio avviato, ma in quest\u2019ultimo caso nel necessario rispetto delle regole e dei termini valevoli per le eccezioni di parte<\/em>\u201d.<a href=\"#_edn15\" name=\"_ednref15\">[15]<\/a><\/p>\n<p>Come le altre \u201c<em>disposizioni di cui alla Parte II, Titolo I, Capi I, II e III del Codice, che disciplinano l\u2019istruttoria del pubblico ministero\u201d<\/em>, anche le disposizioni dell\u2019art. 51 &#8211; ivi compresa la rilevabilit\u00e0 \u201c<em>d\u2019ufficio<\/em>\u201d della nullit\u00e0 sul danno all\u2019immagine prevista al sesto comma &#8211;<em> \u201csi applicano<\/em>\u201d solamente \u201c<em>alle istruttorie in corso alla data di entrata in vigore del Codice, fatti salvi gli atti gi\u00e0 compiuti secondo il regime previgente<\/em>\u201d.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>9.2<\/strong> Per l\u2019art. 52, un \u201c<em>obbligo di denuncia di danno<\/em>\u201d grava sui \u201c<em>responsabili delle strutture burocratiche di vertice delle amministrazioni\u201d<\/em>, sui \u201c<em>dirigenti o responsabili di servizi<\/em>\u201d, sugli \u201c<em>organi di controllo e di revisione<\/em>\u201d e sui \u201c<em>dipendenti incaricati di funzioni ispettive<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Viene precisato, al comma 1, che \u201c<em>le generalit\u00e0 del pubblico dipendente denunziante sono tenute riservate<\/em>\u201d. La stessa riservatezza invece non \u00e8 richiesta per gli addetti al controllo e alla revisione e per i funzionari ispettivi.<\/p>\n<p>E\u2019 stato anche previsto un \u201c<em>onere di segnalazione<\/em>\u201d per i magistrati assegnati \u201c<em>alle sezioni e agli uffici di controllo<\/em>\u201d. E nella Relazione illustrativa si afferma, forse non del tutto chiaramente, che \u201c<em>l\u2019utilizzo del termine &lt;onere&gt;, anzich\u00e9 &lt;obbligo&gt;, che attiene se mai all\u2019esercizio dell\u2019azione di responsabilit\u00e0, non vuole certo sminuire la cogenza del precetto, ma se mai rimarcare ulteriormente la diversa significativit\u00e0 dell\u2019attivit\u00e0 della Corte in sede di controllo e in sede giurisdizionale<\/em>\u201d.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>9.3 <\/strong>La Relazione illustrativa ricorda che per l\u2019art. 5, comma 6, del d.l. n. 453\/1993 convertito nella legge n. 19\/1994 \u201c<em>il procuratore, nelle istruttorie di sua competenza\u201d, <\/em>poteva<em> \u201cdisporre: l\u2019esibizione di documenti, nonch\u00e9 ispezioni ed accertamenti diretti presso le pubbliche amministrazioni ed i terzi contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie a carico di bilanci pubblici; il sequestro di documenti; audizioni personali; perizie e consulenze<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Ma si trattava di una \u201c<em>mera elencazione di mezzi istruttori, privi della necessaria declinazione applicativa<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Il Codice ha invece dettagliatamente disciplinato le \u201c<em>deleghe istruttorie<\/em>\u201d (art. 56), le \u201c<em>richieste di documenti e informazioni<\/em>\u201d (art. 58), l\u2019\u201c<em>esibizione di documenti<\/em>\u201d (art. 59), le \u201c<em>audizioni personali<\/em>\u201d (art. 60), le \u201c<em>ispezioni\u201d <\/em>e gli <em>\u201caccertamenti<\/em>\u201d (art. 61), il \u201c<em>sequestro documentale<\/em>\u201d (art. 62), le \u201c<em>consulenze tecniche<\/em>\u201d (art. 63). E anche i nuovi \u201c<em>procedimenti d\u2019istruzione preventiva<\/em>\u201d, in caso sussista \u201c<em>fondato motivo di temere che venga meno la possibilit\u00e0 di fare assumere in giudizio uno dei mezzi di prova, o in caso di eccezionale urgenza<\/em>\u201d (art. 64).<\/p>\n<p>Nel contesto di una disciplina certamente <em>garantista<\/em> per i possibili destinatari di un\u2019azione di responsabilit\u00e0 &#8211; e altrettanto certamente <em>meno attenta<\/em> alle esigenze di un\u2019agevole e spedita istruttoria del pubblico ministero &#8211; l\u2019art. 60 ha disciplinato anche le \u201c<em>audizioni personali<\/em>\u201d di \u201c<em>soggetti informati<\/em>\u201d, in precedenza solo nominate dall\u2019art. 5, comma 6, del d.l. n. 453\/1993 convertito nella legge n. 19\/1994. Suscitano peraltro perplessit\u00e0 \u201c<em>l\u2019avvertenza della facolt\u00e0 di farsi assistere da un difensore di fiducia<\/em>\u201d, per soggetti solo \u201c<em>informati<\/em>\u201d dei fatti e quindi non ancora ritenuti possibili responsabili del danno erariale, e altres\u00ec la previsione di una mera modesta<em> \u201csanzione pecuniaria inflitta dalla sezione su richiesta del pubblico ministero<\/em>\u201d, nel caso di una mancata adesione \u201c<em>senza giustificato motivo alla convocazione del pubblico ministero<\/em>\u201d.<a href=\"#_edn16\" name=\"_ednref16\">[16]<\/a><\/p>\n<p>Obiettivamente ragionevole appare invece la precisazione che il soggetto sottoposto ad audizione, \u201cs<em>e intende rispondere<\/em>\u201d su fatti \u201c<em>dai quali potrebbe emergere una sua responsabilit\u00e0<\/em>\u201d, deve essere avvertito che pu\u00f2 essere assistito da \u201c<em>un difensore di fiducia<\/em>\u201d e la \u201c<em>prosecuzione dell\u2019audizione<\/em>\u201d \u00e8 \u201c<em>rinviata a nuova data<\/em>\u201d (art. 60, comma 4).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>9.4 <\/strong>E\u2019 stato espressamente stabilito, all\u2019art. 55, che il pubblico ministero svolge anche \u201c<em>accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona individuata quale presunto responsabile<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Per la Relazione illustrativa, in tal modo \u201c<em>si \u00e8 inteso esplicitare la regola &#8211; peraltro comune a quella vigente in ambito processualpenalistico &#8211; in forza della quale il pubblico ministero contabile non deve attivarsi solo per provare gli elementi a sostegno dell\u2019accusa, ma anche ricercare elementi a favore del presunto responsabile. Viene cos\u00ec affermato un imprescindibile principio di garanzia che vuole l\u2019accertamento della verit\u00e0 storica quale valore assoluto anche nella tutela delle ragioni dell\u2019erario, ovviamente senza perdere di vista la stessa<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>In realt\u00e0, non sembra che la precisazione abbia in concreto un rilevante significato. Appare infatti indubbio che il pubblico ministero, in quanto <em>parte imparziale<\/em>, non possa fare altro che svolgere accertamenti sui soli fatti che possano aver dato luogo ad eventuali responsabilit\u00e0 per danno erariale. Solamente, nell\u2019accertare la <em>verit\u00e0<\/em> di questi fatti, non pu\u00f2 deliberatamente ignorare le circostanze che inducono a escludere l\u2019ipotizzata responsabilit\u00e0 per danno erariale.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>9.5 <\/strong>L\u2019\u201c<em>invito a fornire deduzioni\u201d<\/em>, introdotto dall\u2019art. 5, comma 1, del d.l. n. 453\/1993 convertito nella legge n. 19\/1994, \u00e8 ora pi\u00f9 dettagliatamente disciplinato dall\u2019art. 67 del Codice, che recepisce anche alcuni consolidati approdi giurisprudenziali sulla decorrenza del termine per la presentazione delle deduzioni nel caso di invito rivolto a \u201c<em>una pluralit\u00e0 di soggetti<\/em>\u201d, sulla possibilit\u00e0 di \u201c<em>costituire in mora il presunto responsabile<\/em>\u201d, sulla sospensione feriale dei termini.<\/p>\n<p>Nella Relazione illustrativa sono evidenziati, \u201c<em>quali elementi di novit\u00e0: la specificazione del contenuto necessario dell\u2019invito a dedurre, l\u2019elevazione del termine minimo per controdedurre (dagli attuali trenta ai previsti quarantacinque), la previsione per la quale successivamente all\u2019invito a dedurre non sono ammesse ulteriori attivit\u00e0 istruttorie, &lt;salva la necessit\u00e0 di compiere accertamenti sugli ulteriori elementi di fatto emersi a seguito delle controdeduzioni&gt; (comma 7 dell\u2019art. 67; cfr. anche articolo 55). La norma deve essere letta in chiave rigorosamente garantista in quanto vuole porre un limite all\u2019attivit\u00e0 istruttoria d\u2019iniziativa del pubblico ministero contabile all\u2019esito della discovery &#8211; se ci \u00e8 lecito mutuare terminologia tipicamente processualpenalistica &#8211; gi\u00e0 effettuata con l\u2019invito a dedurre. L\u2019impulso all\u2019attivit\u00e0 integrativa deve essere di matrice difensiva, in quanto ricavabile dalle controdeduzioni, id est da indicazioni dei presunti responsabili, evidentemente necessitanti di approfondimenti ulteriori, se del caso nei confronti di altro destinatario di invito a dedurre<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>In sostanza, afferma sempre la Relazione illustrativa, \u201c<em>la corrispondenza richiesta dalla legge tollera la diversit\u00e0 nel contenuto degli atti menzionati\u201d <\/em>solo<em> \u201cqualora derivante dalle controdeduzioni spiegate dal convenuto dopo l\u2019avviso, trattandosi di elementi noti alla difesa per essere stati da essa stessa introdotti\u201d.<\/em><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>9.6 <\/strong>Sostanzialmente <em>nuovo<\/em> \u00e8 anche, all\u2019art. 68 del Codice, il procedimento instaurato con l\u2019istanza di proroga del termine per il deposito della citazione previsto al comma 5 del precedente art. 67. \u201c<em>L\u2019istanza non pu\u00f2 essere presentata per pi\u00f9 di due volte<\/em>\u201d (comma 1); \u201c<em>le proroghe sono autorizzate dal giudice\u201d <\/em>monocratico (non collegiale)<em> \u201call\u2019uopo designato dal presidente della sezione, nella camera di consiglio a tal fine convocata\u201d<\/em> (comma 2); \u201c<em>avverso l\u2019ordinanza che consente o nega la proroga \u00e8 ammesso reclamo alla sezione, nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione dell\u2019ordinanza<\/em>\u201d, che \u201c<em>decide in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile<\/em>\u201d (comma 5).<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>9.7 <\/strong>In conformit\u00e0 alle previsioni della legge delega, il Codice ha anche disciplinato <em>ex novo<\/em> l\u2019archiviazione dell\u2019istruttoria del pubblico ministero.<\/p>\n<p>Per l\u2019art. 69, il pubblico ministero dispone \u201c<em>l\u2019archiviazione del fascicolo istruttorio<\/em>\u201d se \u201c<em>la notizia di danno risulta infondata<\/em>\u201d o non vi sono \u201c<em>elementi sufficienti a sostenere in giudizio la contestazione di responsabilit\u00e0<\/em>\u201d (comma 1).<\/p>\n<p>Il decreto di archiviazione, \u201c<em>debitamente motivato<\/em>\u201d e \u201c<em>vistato dal procuratore regionale<\/em>\u201d, \u00e8 \u201c<em>comunicato al destinatario dell\u2019invito a dedurre<\/em>\u201d (art. 69, commi 3 e 4).<\/p>\n<p>Ove \u201c<em>permanga il dissenso<\/em>\u201d tra il \u201c<em>pubblico ministero assegnatario del fascicolo<\/em>\u201d e il procuratore regionale, questi \u201c<em>avoca il fascicolo istruttorio, adottando personalmente le determinazioni inerenti l\u2019esercizio dell\u2019azione erariale<\/em>\u201d (art. 69, comma 6).<\/p>\n<p>L\u2019archiviazione preclude la riapertura delle indagini, se non per \u201c<em>fatti nuovi e diversi successivi al provvedimento di archiviazione<\/em>\u201d (art. 70).<\/p>\n<p>Va rilevato che il pubblico ministero non pu\u00f2<em> \u201cprocedere nei confronti di soggetto gi\u00e0 destinatario di formale provvedimento di archiviazione, ovvero di soggetto per il quale, nel corso dell\u2019attivit\u00e0 istruttoria precedente l\u2019adozione dell\u2019invito a dedurre, sia stata valutata l\u2019infondatezza del contributo causale della condotta al fatto dannoso, salvo che l\u2019elemento nuovo segnalatogli consista in un fatto sopravvenuto, ovvero preesistente, ma dolosamente occultato, e ne sussistano motivate ragioni<\/em>\u201d (art. 83). Come sottolinea la Relazione illustrativa, \u201c<em>il principio di preclusione in sede di giudizio di chiamata in causa su ordine del giudice e in assenza di nuovi elementi e motivate ragioni di soggetto gi\u00e0 destinatario di archiviazione<\/em>\u201d \u00e8 stato <em>\u201cdoverosamente declinato in chiave estensiva per non creare disparit\u00e0 di trattamento rispetto a soggetti comunque ritenuti dal pubblico ministero contabile estranei alla causazione del fatto dannoso<\/em>\u201d. In mancanza di questa \u201cestensione\u201d, \u201c<em>la delibazione originaria di totale estraneit\u00e0 al fatto si risolverebbe in uno svantaggio rispetto alla delibazione successiva a formalizzazione di invito a dedurre, previlegiandosi la posizione di chi almeno prima facie \u00e8 stato ritenuto potenzialmente coinvolgibile nel giudizio contabile<\/em>\u201d.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>9.8 <\/strong>L\u2019art. 71 sull\u2019\u201c<em>accesso al fascicolo istruttorio<\/em>\u201d riconosce al terzo comma, al \u201c<em>destinatario dell\u2019invito a dedurre<\/em>\u201d, il \u201c<em>diritto di accedere ai documenti ritenuti rilevanti per difendersi e detenuti dalle pubbliche amministrazioni, dagli enti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti e dai terzi contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie a carico di bilanci pubblici<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Ove la richiesta di accesso non sia soddisfatta, il quinto comma dispone che \u201c<em>il destinatario pu\u00f2 chiedere al pubblico ministero che provveda<\/em>\u201d in applicazione degli artt. 58 (\u201c<em>richieste di documenti e informazioni<\/em>\u201d) e 62 (\u201c<em>sequestro documentale<\/em>\u201d). Se il pubblico ministero non ritiene di accogliere la richiesta, la trasmette entro tre giorni al presidente della sezione che decide entro cinque giorni.<\/p>\n<p>Nella Relazione illustrativa, si afferma che \u201c<em>la riferita disposizione trova fonte non solo nell\u2019enunciato criterio di delega (di piena accessibilit\u00e0 agli atti posti a fondamento della contestazione), ma anche nei principi del giusto processo e pi\u00f9 in generale della pi\u00f9 ampia tutela del diritto di difesa\u201d<\/em>. Ma in realt\u00e0, sembra anche trattarsi di un\u2019innovazione che di fatto pu\u00f2 rallentare e intralciare non poco l\u2019attivit\u00e0 del pubblico ministero per la necessaria tutela dell\u2019ordinamento e dell\u2019erario.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>9.9 <\/strong>Come il pubblico ministero per il termine per il deposito dell\u2019atto di citazione, cos\u00ec anche il destinatario dell\u2019invito a dedurre pu\u00f2 presentare una \u201c<em>istanza motivata di proroga<\/em>\u201d del termine per la presentazione di \u201c<em>deduzioni scritte e documentazione<\/em>\u201d (art. 72). E contro il \u201c<em>decreto motivato<\/em>\u201d del pubblico ministero \u00e8 possibile un reclamo alla sezione che viene deciso ancora con \u201c<em>decreto<\/em>\u201d, dal \u201c<em>presidente della sezione<\/em>\u201d o dal \u201c<em>giudice delegato<\/em>\u201d. In caso di diniego, viene fissato un termine per il deposito di deduzioni e documenti \u201c<em>non inferiore a quaranta giorni<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>E\u2019 stato giustamente rilevato che \u201c<em>quest\u2019ultima previsione fa emergere il fatto che il reclamo avverso il diniego appare essere comunque uno strumento premiale per l\u2019invitato, posto che comunque ha diritto, anche in caso di rigetto, ad un termine non inferiore a quaranta giorni dalla decisione<\/em>\u201d.<a href=\"#_edn17\" name=\"_ednref17\">[17]<\/a><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>9.10 <\/strong>Sono stati opportunamente disciplinati non solo il \u201c<em>sequestro conservativo prima della causa<\/em>\u201d (art. 74) e quello \u201c<em>in corso di causa e durante la pendenza dei termini per l\u2019impugnazione\u201d<\/em> (art. 75), ma anche, opportunamente, il sequestro conservativo \u201c<em>in appello<\/em>\u201d (art. 76).<\/p>\n<p>Soprattutto, \u00e8 stata introdotta la possibilit\u00e0 di presentare, in sostituzione di un sequestro conservativo \u201c<em>gi\u00e0 disposto<\/em>\u201d, una <em>\u201ccauzione in denaro<\/em>\u201d, oppure una \u201c<em>fideiussione bancaria<\/em>\u201d (art. 81).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"10\">\n<li>L\u2019art. 15 del r.d. n. 1038\/1933 stabiliva che \u201c<em>la corte<\/em>\u201d poteva \u201c<em>disporre l&#8217;assunzione di testimoni<\/em>\u201d e \u201c<em>ammettere gli altri mezzi istruttori<\/em>\u201d, delegando \u201c<em>per la loro esecuzione uno dei componenti il collegio giudicante\u201d<\/em>.<\/li>\n<\/ol>\n<p>L\u2019istruttoria collegiale \u00e8 ora disciplinata dall\u2019art. 96 del Codice che prevede in primo luogo, ove possibile, \u201c<em>l\u2019immediata assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti<\/em>\u201d da parte dello stesso \u201c<em>collegio<\/em>\u201d (comma 1). Solo se ci\u00f2 non \u00e8 possibile, viene delegato \u201c<em>per la loro esecuzione uno dei componenti il collegio il quale procede con l\u2019assistenza del segretario che redige i relativi verbali<\/em>\u201d (comma 2).<\/p>\n<p>L\u2019art. 99 precisa poi, al comma 1, che \u201c<em>il giudice che procede all\u2019assunzione dei mezzi di prova, anche se delegato, pronuncia con ordinanza su tutte le questioni che sorgono nel corso della stessa\u201d.<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"11\">\n<li>L\u2019art. 101 sulla deliberazione del collegio in camera di consiglio stabilisce, al comma 2, che \u201c<em>il collegio, sotto la direzione del presidente, decide gradatamente le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d\u2019ufficio e quindi il merito della causa<\/em>\u201d. E\u2019 una disposizione che riproduce sostanzialmente l\u2019art. 276, comma 2, c.p.c. .<\/li>\n<\/ol>\n<p>Va peraltro tenuto presente che la giurisprudenza della Cassazione ha da tempo chiarito come il giudice possa invece, per ragioni di economia e celerit\u00e0 processuale, decidere prima la questione di pi\u00f9 agevole soluzione (\u201cpi\u00f9 liquida\u201d), ancorch\u00e9 logicamente subordinata.<a href=\"#_edn18\" name=\"_ednref18\">[18]<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"12\">\n<li>L\u2019art. 108 sull\u2019\u201c<em>interruzione del giudizio<\/em>\u201d stabilisce, al comma 6, che \u201c<em>nell\u2019udienza di discussione, il pubblico ministero se ritiene non sussistere i presupposti per la riassunzione nei confronti degli eredi, ovvero di successori di persona giuridica, pu\u00f2 chiedere l\u2019immediata dichiaratoria di estinzione del processo nei confronti della parte colpita dall\u2019evento interruttivo<\/em>\u201d<\/li>\n<\/ol>\n<p>La disposizione esclude per gli \u201c<em>eredi, cui il debito del dante causa non sia trasmesso per mancanza di arricchimento indebito, la possibilit\u00e0 di riassumere comunque il giudizio al fine di un accertamento negativo di responsabilit\u00e0 del de cuius<\/em>\u201d:<a href=\"#_edn19\" name=\"_ednref19\">[19]<\/a> per esempio per un interesse morale, o anche per il rimborso delle spese legali in caso di proscioglimento nel merito del <em>de cuius<\/em>.<\/p>\n<p>Non convince l\u2019equiparazione, <em>non<\/em> prevista dall\u2019art. 1, comma 1, della legge n. 20\/1994, dei \u201c<em>successori di persona giuridica<\/em>\u201d agli \u201c<em>eredi<\/em>\u201d di una persona fisica.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"13\">\n<li>L\u2019art. 110 del Codice stabilisce, al comma 2, che \u201c<em>il pubblico ministero pu\u00f2, anche mediante dichiarazione in udienza, rinunziare motivatamente agli atti del processo<\/em>\u201d. Come precisa il comma 3 dello stesso art. 110, la rinuncia ha effetto \u201c<em>solo dopo l\u2019accettazione fatta dalla controparte nelle debite forme<\/em>\u201d (art. 110, comma 3). E La formulazione letterale della disposizione sembra richiedere l\u2019accettazione della rinuncia da ogni \u201c<em>controparte<\/em>\u201d, anche se non costituita in giudizio.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Va rilevato che mentre l\u2019art. 306, comma 4, c.p.c. stabilisce che \u201c<em>il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro<\/em>\u201d, l\u2019art. 111, comma 8, del Codice stabilisce che \u201c<em>le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno sostenute\u201d<\/em>.<\/p>\n<p>Quanto ora ricordato riguarda la <em>\u201crinunzia<\/em> <em>agli atti del processo<\/em>\u201d, laddove il Codice non prevede anche la ben diversa rinuncia all\u2019azione di responsabilit\u00e0, che avrebbe effetti non solo processuali ma anche sostanziali.<a href=\"#_edn20\" name=\"_ednref20\">[20]<\/a><\/p>\n<p>Prima del Codice, e pur in assenza per il processo contabile di una disposizione di legge analoga all\u2019art. 112 della Costituzione, per il quale \u201c<em>il pubblico ministero ha l\u2019obbligo di esercitare l\u2019azione penale\u201d<\/em>, veniva pressoch\u00e9 pacificamente ritenuto che l\u2019azione di responsabilit\u00e0 per danno erariale fosse <em>indisponibile<\/em> e quindi <em>irrinunciabile<\/em>. Il principio andrebbe confermato anche dopo l\u2019entrata in vigore del d.lgs. n. 174\/2016. Sembra infatti difficile ammettere che il pubblico ministero contabile, cui \u00e8 demandata la tutela sia dell\u2019<em>ordinamen<\/em>to che dell\u2019<em>erario,<\/em> possa appunto rinunciare allo stesso risarcimento del danno erariale.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"14\">\n<li>Il Codice disciplina, agli artt. 112 e 113, la \u201c<em>correzione di errore materiale dei provvedimenti del giudice<\/em>\u201d: precisando che \u201c<em>il procedimento\u201d <\/em>ha<em> \u201cnatura amministrativa e non costituisce giudizio autonomo<\/em>\u201d (art. 113, comma 1), recepisce sostanzialmente la normativa degli artt. 287 e segg. c.p.c.. Infatti, l\u2019errore materiale viene corretto con decreto \u201c<em>se tutte le parti concordano nel chiedere la stessa correzione<\/em>\u201d; viene invece corretto con \u201c<em>ordinanza<\/em>\u201d e a seguito di \u201c<em>udienza<\/em>\u201d quando \u201c<em>la correzione \u00e8 chiesta da una\u201d <\/em>sola<em> \u201cdelle parti<\/em>\u201d (art. 113, comma 2).<\/li>\n<\/ol>\n<p>Come l\u2019art. 287 c.p.c., anche l\u2019art. 112 del Codice prevede che il procedimento ha luogo \u201c<em>su ricorso di parte<\/em>\u201d. Sembra pertanto doversi ritenere che un errore materiale di fatto irrilevante per le parti del giudizio &#8211; per esempio l\u2019indicazione nella composizione del collegio di un giudice in realt\u00e0 non presente &#8211; non possa essere corretto ove manchi appunto un (improbabile) \u201c<em>ricorso di parte\u201d.<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"15\">\n<li>L\u2019art. 114 del Codice stabilisce, al primo comma, che \u201c<em>le sezioni giurisdizionali d\u2019appello possono deferire alle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale la soluzione di questioni di massima, d\u2019ufficio o anche a seguito di istanza formulata dal procuratore generale o da ciascuna delle parti del giudizio d\u2019impugnazion<\/em>e\u201d. La disposizione esclude il deferimento di una questione di massima anche da parte di una sezione di primo grado, che invece \u00e8 chiaramente previsto dall\u2019art. 1, comma 7, del d.l. n. 453\/1993 convertito nella legge n. 19\/1994.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Chiaramente innovativa \u00e8 poi anche la disposizione secondo la quale \u201c<em>la sezione giurisdizionale di appello che ritenga di non condividere un principio di diritto di cui debba fare applicazione, gi\u00e0 enunciato dalle Sezioni Riunite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione dell\u2019impugnazione<\/em>\u201d (art. 117). Si badi bene: in questo caso viene rimessa la decisione di tutta l\u2019<em>\u201cimpugnazione<\/em>\u201d, non solo della nuova questione di massima.<\/p>\n<p>Recependo un consolidato orientamento delle Sezioni Riunite della Corte dei conti,<a href=\"#_edn21\" name=\"_ednref21\">[21]<\/a> e comunque l\u2019espressa indicazione in tal senso della legge-delega, \u00e8 stata espressamente prevista la possibilit\u00e0 per le parti di proporre un <em>\u201cregolamento di competenza<\/em>\u201d, davanti alle stesse sezioni riunite, non solo nei casi di \u201c<em>conflitto di competenza territoriale<\/em>\u201d (art. 118), ma anche avverso l\u2019\u201c<em>ordinanza di sospensione del processo<\/em>\u201d in ragione del \u201c<em>carattere pregiudiziale<\/em>\u201d di un\u2019altra controversia (artt. 11, 106, 119 e segg.)<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"16\">\n<li>Nell\u2019art. 11 del Codice, \u00e8 proposta un\u2019elencazione ricognitiva dei giudizi attribuiti alle \u201c<em>sezioni riunite in speciale composizione\u201d<\/em>: \u201c<em>nelle materie di contabilit\u00e0 pubblica<\/em>\u201d, e recependo qualche precedente giurisprudenziale, vi sono inserite anche tutte le \u201c<em>impugnazioni conseguenti alle deliberazioni delle sezioni regionali di controllo<\/em>\u201d (art. 11).<\/li>\n<\/ol>\n<p>Questi \u201c<em>giudizi in unico grado<\/em>\u201d sono stati poi compiutamente disciplinati, tra l\u2019altro prevedendo che il ricorso sia notificato \u201c<em>in ogni caso<\/em>\u201d anche al procuratore generale, \u201c<em>quale parte necessaria interveniente nel giudizio<\/em>\u201d (art. 127) nonch\u00e9, \u201c<em>ai fini conoscitivi, alla sezione del controllo che ha emesso la delibera impugnata<\/em>\u201d (art. 124) e che chiaramente non \u00e8 parte del giudizio.<\/p>\n<p>Come rileva la Relazione illustrativa, questa \u201c<em>codificazione normativa d\u00e0 certezza ai giudizi in unico grado, sino ad oggi privi di una disciplina processuale, legislativa di riferimento<\/em>\u201d.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<ol start=\"17\">\n<li>In esecuzione della legge delega, l\u2019art. 130 del Codice ha previsto, \u201c<em>in alternativa al rito ordinario, con funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilit\u00e0 e allo scopo di garantire l\u2019incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all\u2019erario\u201d, \u201csu previo e concorde parere del pubblico ministero\u201d <\/em>la definizione del giudizio di primo grado<em> con il \u201cpagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione\u201d <\/em>e<em> \u201cla definizione del giudizio di appello con il pagamento di una somma non inferiore al 70 per cento del danno non contestato in citazione<\/em>.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Viene anche opportunamente precisato che la richiesta di rito abbreviato va presentata \u201c<em>a pena di decadenza nella comparsa di risposta<\/em>\u201d del convenuto e pu\u00f2 essere altres\u00ec formulata <em>\u201cper la prima volta in appello\u201d, <\/em>ma <em>\u201ccontestualmente al gravame principale, incidentale o con la comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di appello proposto dal pubblico ministero<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Orbene, \u00e8 noto che l\u2019importo delle condanne inflitte in primo grado dalle Sezioni territoriali \u00e8 spesso minore o molto minore dell\u2019importo del danno indicato nell\u2019originario atto di citazione della Procura Regionale: pu\u00f2 pertanto apparire eccessiva, e comunque rende inevitabilmente di poco frequente applicazione il nuovo istituto, la richiesta del pagamento di una somma pari almeno al 70 per cento dell\u2019importo (non della sentenza di primo grado di condanna ma) della domanda giudiziale.<\/p>\n<p>Per converso, non si capisce per quali ragioni il convenuto che voglia definire il giudizio di primo grado non possa offrire anche una somma \u201c<em>superiore<\/em>\u201d al 50 per cento del danno contestato in citazione.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<ol start=\"18\">\n<li>E\u2019 stata prevista una nuova, specifica disciplina dei giudizi sulle \u201c<em>fattispecie di responsabilit\u00e0 sanzionatoria pecuniaria<\/em>\u201d, ovverosia sulle responsabilit\u00e0 che il legislatore fa derivare da un illecito anche indipendentemente dall\u2019eventuale danno patrimoniale.<a href=\"#_edn22\" name=\"_ednref22\">[22]<\/a><\/li>\n<\/ol>\n<p>Nel sistema vigente prima del Codice, l\u2019accertamento dell\u2019illecito e l\u2019eventuale condanna del responsabile avvenivano secondo le norme previste per la responsabilit\u00e0 per danno erariale, sicch\u00e9 la richiesta di una sanzione e di una condanna al risarcimento del danno eventualmente derivato dall\u2019illecito potevano anche essere congiunte. Col d.lgs. n. 174\/2016, \u00e8 stato invece previsto, come si \u00e8 detto, un distinto e diverso giudizio.<\/p>\n<p>Il giudizio \u00e8 promosso dal \u201c<em>pubblico ministero d\u2019ufficio o su segnalazione della Corte nell\u2019esercizio delle sue attribuzioni contenziose o di controllo<\/em>\u201d, con \u201c<em>ricorso al giudice monocratico previamente designato dalla sezione<\/em>\u201d, notificato \u201c<em>alla parte a cura del pubblico ministero\u201d <\/em>e da questi poi depositato presso la segreteria della sezione (art. 133).<\/p>\n<p>\u201c<em>Il giudice decide con decreto motivato, sentite le parti presenti, da emettersi entro sessanta giorni dal deposito del ricorso<\/em>\u201d, e \u201c<em>quando accoglie il ricorso\u201d <\/em>determina la sanzione<em> \u201ccon riguardo alla gravit\u00e0 della violazione e all\u2019opera svolta dall\u2019agente per l\u2019eliminazione, o l\u2019attenuazione, delle conseguenze della violazione<\/em>\u201d. Peraltro, \u00e8 prevista la possibilit\u00e0 di pagare \u201c<em>una sanzione ridotta<\/em>\u201d, entro un termine non inferiore a trenta giorni, di un importo \u201c<em>pari al trenta per cento della sanzione\u201d<\/em> inflitta dal giudice (art. 134).<\/p>\n<p>Entro \u201c<em>trenta giorni dalla notificazione\u201d <\/em>della decisione del giudice monocratico, le parti possono depositare nella segreteria della sezione un\u2019<em>\u201copposizione al collegio<\/em>\u201d. Questa va poi notificata alla controparte, insieme col \u201c<em>decreto di fissazione dell\u2019udienza<\/em>\u201d, \u201c<em>entro dieci giorni dall\u2019emanazione<\/em>\u201d di quest\u2019ultimo (art. 135). Il collegio decide con \u201c<em>sentenza<\/em>\u201d (art. 136).<\/p>\n<p>Ove la decisione del ricorso non sia notificata, \u201c<em>per coerenza sistematica \u00e8 da ritenersi che l\u2019opposizione non potr\u00e0 comunque essere proposta oltre il termine annuale di decadenza previsto in generale per le impugnazioni dall\u2019art. 178, comma 4, del codice<\/em>\u201d. Inoltre, il termine di \u201c<em>dieci giorni dall\u2019emanazione del decreto<\/em>\u201d di fissazione dell\u2019udienza, previsto per la notificazione dell\u2019opposizione, \u00e8 \u201c<em>perentorio<\/em>\u201d ma decorre solo dalla \u201c<em>comunicazione dell\u2019intervenuta adozione del provvedimento presidenziale<\/em>\u201d.<a href=\"#_edn23\" name=\"_ednref23\">[23]<\/a><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<ol start=\"19\">\n<li>Il Codice ha compiutamente disciplinato il \u201c<em>giudizio sui conti degli agenti contabili dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni secondo quanto previsto a termini di legge<\/em>\u201d (art. 137).<\/li>\n<\/ol>\n<p>Tra l\u2019altro, \u00e8 stata prevista la tenuta \u201c<em>presso la Corte dei conti<\/em>\u201d (quindi a quanto sembra non presso le singole sezioni giurisdizionali) e \u201c<em>in apposito sistema informativo<\/em>\u201d di \u201c<em>una anagrafe degli agenti contabili, nella quale confluiscono i dati costantemente comunicati dalle amministrazioni e le variazioni che intervengono con riferimento a ciascun agente e a ciascuna gestione<\/em>\u201d (art. 138).<\/p>\n<p>Gli agenti contabili \u201c<em>presentano il conto giudiziale all\u2019amministrazione di appartenenza<\/em>\u201d, ma solo il \u201c<em>deposito del conto<\/em>\u201d nella segreteria della sezione, insieme con \u201c<em>l\u2019attestazione di parifica<\/em>\u201d da parte del \u201c<em>responsabile del procedimento\u201d<\/em> individuato dall\u2019amministrazione<a href=\"#_edn24\" name=\"_ednref24\">[24]<\/a> e con la \u201c<em>relazione degli organi di controllo interno<\/em>\u201d (art. 139), <em>\u201ccostituisce l\u2019agente dell\u2019amministrazione in giudizio\u201d.<\/em><a href=\"#_edn25\" name=\"_ednref25\">[25]<\/a><\/p>\n<p>L\u2019art. 140 del Codice precisa che il pubblico ministero \u201c<em>acquisisce notizia<\/em>\u201d del deposito solamente \u201c<em>mediante accesso all\u2019apposito sistema informativo relativo ai conti degli agenti contabili<\/em>\u201d (comma 1); estende a tutte le amministrazioni la possibilit\u00e0 di riunire \u201c<em>in uno o pi\u00f9 conti riassuntivi<\/em>\u201d i \u201c<em>conti giudiziali di contabili di gestioni della stessa specie<\/em>\u201d, gi\u00e0 prevista per le amministrazioni statali dall\u2019art. 625 del r.d. 827\/1924 (comma 1); precisa che il conto \u201c<em>pu\u00f2 essere compilato e depositato anche mediante modalit\u00e0 telematiche<\/em>\u201d (comma 2); dispone che <em>\u201cla segreteria della sezione verifica annualmente, anche su segnalazione degli organi di controllo di ciascuna amministrazione, il tempestivo deposito del conto<\/em>\u201d, ai fini delle eventuali comunicazioni al pubblico ministero per l\u2019istanza di resa di conto (comma 4); stabilisce che non solo per gli enti locali, ma per tutte le amministrazioni pubbliche, \u201c<em>gli allegati e la correlata documentazione giustificativa della gestione\u201d<\/em> sono trasmessi alla Corte dei conti solo se questa \u201c<em>lo richieda<\/em>\u201d (comma 5).<\/p>\n<p>Il conto \u00e8 assegnato \u201c<em>ad un giudice designato previamente quale relatore<\/em>\u201d che si atterr\u00e0, \u201c<em>nella pianificazione dell\u2019esame dei conti\u201d,<\/em> alle \u201c<em>priorit\u00e0<\/em>\u201d stabilite all\u2019inizio dell\u2019anno dal presidente della sezione \u201c<em>sulla base di criteri oggettivi e predeterminati<\/em>\u201d (art. 145, commi 1 e 2). Secondo la \u201c<em>relazione illustrativa<\/em>\u201d, \u201c<em>l\u2019obiettivo \u00e8 quello di attribuire un carattere di priorit\u00e0, nel calendarizzare l\u2019esame, ai conti depositati da agenti contabili relativamente ai quali siano gi\u00e0 emerse criticit\u00e0 in occasione di giudizi di responsabilit\u00e0, ovvero ai conti di gestione che presentino maggiore interesse per le dimensioni delle stesse, per gli eventuali risultati o per il loro carattere di novit\u00e0<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Il relatore pu\u00f2 formulare una \u201c<em>richiesta interlocutoria all\u2019amministrazione o al contabile<\/em>\u201d e pu\u00f2 anche effettuare \u201c<em>ispezioni, accertamenti diretti e nomine di consulenti tecnici, previa autorizzazione del collegio in camera di consiglio<\/em>\u201d (art. 145, comma 3).<\/p>\n<p>La relazione che conclude per \u201c<em>il discarico del contabile<\/em>\u201d viene inviata al pubblico ministero solamente ove il presidente \u201c<em>non dissenta<\/em>\u201d (art. 146, comma 2) e il conto viene approvato, \u201c<em>con decreto di discarico<\/em>\u201d del presidente, se il pubblico ministero non esprime \u201c<em>avviso contrario<\/em>\u201d nel \u201c<em>termine perentorio di trenta giorni\u201d<\/em> (art. 146, comma 3). Il decreto di discarico \u00e8 comunicato dalla segreteria della sezione sia all\u2019agente contabile, \u201c<em>per il tramite dell\u2019amministrazione da cui esso dipende<\/em>\u201d, che al pubblico ministero (art. 146, comma 5)<\/p>\n<p>\u201c<em>Il decreto di fissazione dell\u2019udienza, a cura della segreteria, \u00e8 comunicato all\u2019agente contabile per il tramite dell\u2019amministrazione da cui dipende e al pubblico ministero\u201d <\/em>(art. 147). L\u2019amministrazione potr\u00e0 cos\u00ec comparire all\u2019udienza (art. 148, comma 1), eventualmente anche per concludere in modo difforme dal pubblico ministero.<a href=\"#_edn26\" name=\"_ednref26\">[26]<\/a> Anche il contabile potr\u00e0 comparire all\u2019udienza, per cui non sono pi\u00f9 previste le \u201c<em>opposizioni<\/em>\u201d da parte degli agenti contabili a decisioni prese in loro assenza (art. 51 del r.d. n. 1214\/1934).<\/p>\n<p>Anche il Codice prevede l\u2019estinzione del giudizio \u201c<em>decorsi cinque anni dal deposito del conto presso la segreteria della sezione senza che sia stata depositata la relazione\u201d <\/em>o vi siano state <em>\u201ccontestazioni a carico del contabile da parte dell\u2019amministrazione, degli organi di controllo o del pubblico ministero che chieda con contestuale istanza la fissazione dell\u2019udienza\u201d. <\/em>Per evidenti esigenze di semplificazione,<em> \u201cl\u2019estinzione opera di diritto\u201d <\/em>e, solo<em> \u201cove sia necessario, \u00e8 dichiarata anche d\u2019ufficio\u201d <\/em>(art. 150).<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<ol start=\"20\">\n<li>Il giudizio per resa di conto \u00e8 stato oggetto di rilevanti innovazioni.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Il ricorso del pubblico ministero \u00e8 proposto al \u201c<em>giudice<\/em> <em>monocratico, designato previamente dal presidente della sezione\u201d<\/em> (art. 141, comma 4). \u201c<em>Copia del ricorso e del decreto<\/em>\u201d che decide il ricorso \u00e8 \u201c<em>notificata dal pubblico ministero all\u2019agente contabile per il tramite dell\u2019amministrazione da cui dipende<\/em>\u201d (art. 141, comma 5). E\u2019 stato osservato che \u201c<em>in mancanza di distinzioni, appare corretto desumere che la decisione sia comunicata comunque, anche se non sia accolta l\u2019istanza della Procura<\/em>\u201d.<a href=\"#_edn27\" name=\"_ednref27\">[27]<\/a><\/p>\n<p>\u201c<em>Avverso il decreto del giudice monocratico si pu\u00f2 proporre opposizione al collegio con ricorso da depositarsi nella segreteria della sezione nel termine fissato per il deposito del conto<\/em>\u201d (art. 142, comma 1):<a href=\"#_edn28\" name=\"_ednref28\">[28]<\/a> dovrebbe \u201c<em>ritenersi consentita anche l\u2019opposizione della Procura avverso il decreto negativo\u201d, <\/em>ma<em> \u201cnon \u00e8 chiaro quale sarebbe il termine applicabile, non essendovi alcun ordine di deposito\u201d<\/em>.<a href=\"#_edn29\" name=\"_ednref29\">[29]<\/a><\/p>\n<p>In mancanza di diverse precisazioni legislative, l\u2019\u201c<em>udienza<\/em>\u201d (art. 143) \u00e8 \u201c<em>pubblica<\/em>\u201d (art. 91, comma 1), non camerale. Il giudizio<em> \u201c\u00e8 definito con sentenza non appellabile, immediatamente esecutiva<\/em>\u201d (art. 144, comma 1).<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<ol start=\"21\">\n<li>Il nuovo codice ha anche dettagliatamente disciplinato i giudizi pensionistici.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Tra l\u2019altro, \u00e8 stabilito che (solo) \u201c<em>il ricorso in materia di pensioni di guerra e di pensioni privilegiate ordinarie pu\u00f2 essere depositato mediante spedizione di plico raccomandato alla segreteria della sezione<\/em>\u201d (art. 154, comma 2); \u201c<em>il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell\u2019udienza, \u00e8 notificato al convenuto, a cura dell\u2019attore, entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto<\/em>\u201d (art. 155, comma 5); \u201c<em>se la parte contro la quale \u00e8 stato proposto il ricorso non si costituisce e il collegio rileva un vizio che importi nullit\u00e0 della notificazione<\/em>\u201d, non anche nel caso di mancanza della notificazione, ne viene disposta la \u201c<em>rinnovazione<\/em>\u201d (art. 155, comma 8).<\/p>\n<p>Nella sua costituzione, il convenuto deve proporre, \u201c<em>a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d\u2019ufficio e le eventuali domande riconvenzionali<\/em>\u201d (art. 156, comma 2).<\/p>\n<p>E\u2019 stata prevista, come si \u00e8 gi\u00e0 detto, la sola \u201c<em>sospensione<\/em>\u201d dell\u2019\u201c<em>esecuzione dell\u2019atto impugnato<\/em>\u201d, non anche la provvisoria attribuzione del beneficio pensionistico richiesto (art. 161, comma 1); contro l\u2019ordinanza cautelare \u201c<em>\u00e8 ammesso reclamo da proporsi con ricorso al collegio, da depositarsi nel termine perentorio di quindici giorni<\/em>\u201d (art. 162, comma 1); \u201c<em>l\u2019esecuzione dell\u2019ordinanza cautelare avviene sotto il controllo del giudice che l\u2019ha emanata<\/em>\u201d, il quale \u201c<em>d\u00e0 con ordinanza i provvedimenti opportuni<\/em>\u201d e all\u2019occorrenza esercita anche \u201c<em>i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato<\/em>\u201d (art. 163).<\/p>\n<p>La possibilit\u00e0 di \u201c<em>ricorrere in via principale innanzi alle sezioni giurisdizionali d\u2019appello al fine di tutelare l\u2019interesse oggettivo alla realizzazione dell\u2019ordinamento giuridico, impedire la violazione della legge nell\u2019applicazione di principi di diritto e ottenerne l\u2019interpretazione uniforme<\/em>\u201d, viene ora attribuita genericamente al \u201c<em>pubblico ministero<\/em>\u201d (art. 170): dovrebbe essere quindi legittimato, sembra doversi ritenere, anche il procuratore regionale.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"22\">\n<li>Per gli \u201c<em>altri giudizi ad istanza di parte<\/em>\u201d, e in applicazione dei principi definiti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 1\/2007, \u00e8 ora stabilito che \u201c<em>il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell\u2019udienza, deve essere notificato all\u2019amministrazione, o all\u2019ente impositore, che ha adottato l\u2019atto impugnato, a cura del ricorrente, entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto<\/em>\u201d (art. 174, comma 1).<\/li>\n<\/ol>\n<p>Il pubblico ministero conclude per iscritto e oralmente: solo oralmente \u201c<em>quando lo stato non abbia interesse in tali giudizi\u201d<\/em> (art. 175).<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<ol start=\"23\">\n<li>Per la disciplina dell\u2019appello, il Codice propone alcune non irrilevanti innovazioni.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Fermo restando l\u2019onere del deposito della \u201c<em>documentazione comprovante la data in cui la notificazione si \u00e8 perfezionata anche per il destinatario<\/em>\u201d, \u00e8 ora possibile effettuare il \u201c<em>deposito dell\u2019atto, anche se non ancora pervenuto al destinatario, sin dal momento in cui la notificazione dell\u2019atto si perfeziona per il notificante<\/em>\u201d (art. 180, commi 2 e 3).<\/p>\n<p>La \u201c<em>pluralit\u00e0 delle parti nel giudizio di impugnazione<\/em>\u201d \u00e8 poi disciplinata (art. 183) in conformit\u00e0 ai principi desumibili dagli artt. 331 (\u201c<em>integrazione del contraddittorio in cause inscindibili<\/em>\u201d) e 332 (\u201c<em>notificazione dell\u2019impugnazione relativa a cause scindibili\u201d<\/em>) del codice di procedura civile. Non \u00e8 stata invece riprodotta la vecchia disposizione dell\u2019art. 101 del r.d. n. 1038\/1933, che stabiliva: \u201c<em>s<\/em><em>e pi\u00f9 siano gli interessati ad opporsi all&#8217;appello e questo sia stato notificato soltanto ad alcuni di essi, la corte ordina, anche d&#8217;ufficio, che il giudizio venga integrato con la chiamata in causa degli altri\u201d.<\/em> Ne consegue che mentre prima del Codice una condanna in solido di pi\u00f9 corresponsabili dello stesso danno erariale comportava in appello una inscindibilit\u00e0 di cause, ora dovrebbe invece ravvisarsi la scindibilit\u00e0 delle cause ritenuta da pacifica giurisprudenza della Cassazione.<\/p>\n<p>\u201c<em>La specificazione delle ragioni in fatto e in diritto sulle quali si fonda il gravame<\/em>\u201d deve comprendere anche \u201c<em>l\u2019indicazione: a) dei capi della decisione che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado; b) delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata<\/em>\u201d: il tutto, viene precisato, \u201c<em>a pena di inammissibilit\u00e0<\/em>\u201d (cos\u00ec l\u2019art. 190 del Codice, che riproduce sostanzialmente l\u2019art. 342 c.p.c.).<\/p>\n<p>Come gi\u00e0 previsto dall\u2019art. 348 c.p.c., \u201c<em>se l\u2019appellante non compare all\u2019udienza di discussione<\/em>\u201d e nemmeno alla <em>\u201csuccessiva udienza\u201d<\/em> cui la causa viene rinviata, \u201c<em>l\u2019appello \u00e8 dichiarato improcedibile anche d\u2019ufficio<\/em>\u201d (art. 196 del Codice).<\/p>\n<p>Sull\u2019art. 199 del Codice, che ha per oggetto il \u201c<em>rinvio al primo giudice<\/em>\u201d, la \u201c<em>relazione illustrativa<\/em>\u201d osserva: \u201c<em>Peculiare \u00e8 la disciplina di tale rinvio, nell\u2019ipotesi di accoglimento del gravame per le sentenze che abbiano deciso solo questioni preliminari o pregiudiziali. Si \u00e8 preferito in tal caso optare per la rimessione al primo giudice ai fini della prosecuzione del giudizio sul merito \u2013 con ogni conseguenza in ordine al regime delle spese \u2013 essendosi reputata prevalente la garanzia del doppio grado di giudizio. E\u2019 difatti sembrata stringente la considerazione che la sentenza d\u2019appello \u00e8 in questo caso soggetta al ricorso per cassazione per i soli motivi inerenti alla giurisdizione<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Potrebbe forse obiettarsi che il doppio grado di giurisdizione <em>non<\/em> \u00e8 un principio costituzionale, la \u201c<em>ragionevole durata<\/em>\u201d del processo invece lo \u00e8 (art. 111, comma 2, Cost.).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"24\">\n<li>All\u2019art. 200, il Codice ha pedissequamente riproposto la disposizione dell\u2019art. 404 c.p.c., stabilendo: \u201c<em>Un terzo pu\u00f2 fare opposizione contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra altre persone quando essa pregiudica i suoi diritti. Gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare opposizione alla sentenza, quando la stessa \u00e8 l\u2019effetto di dolo o collusione a loro danno<\/em>\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Come \u00e8 stato giustamente osservato, \u201c<em>se una critica al legislatore codicistico pu\u00f2 essere mossa, \u00e8 proprio quella di avere, in realt\u00e0, trasfuso in modo sostanzialmente acritico una serie di previsioni (e in particolar modo l\u2019opposizione &lt;revocatoria&gt;) evidentemente dettate in relazione a un processo gestito essenzialmente da parti private. In realt\u00e0, non pare immediata l\u2019individuazione dei casi in cui l\u2019opposizione sia esperibile nel giudizio di responsabilit\u00e0 per danno erariale ovvero in quello pensionistico, attesa la specifica natura della parte attrice o convenuta e del rapporto pubblicistico intercorrente tra le parti<\/em>\u201d.<a href=\"#_edn30\" name=\"_ednref30\">[30]<\/a><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<ol start=\"25\">\n<li>Il Codice ha disciplinato il ricorso per revocazione con qualche significativa innovazione.<\/li>\n<\/ol>\n<p>In primo luogo, \u00e8 stato opportunamente previsto un termine di \u201c<em>sessanta giorni<\/em>\u201d anche per proporre \u201c<em>la revocazione<\/em>\u201d, al posto del previgente termine di tre anni, chiaramente contrastante con la \u201c<em>ragionevole durata<\/em>\u201d del processo richiesta dall\u2019art. 111 della Costituzione (art. 178).<\/p>\n<p>Il ricorso per revocazione \u00e8 stato poi strutturato appunto come un \u201c<em>ricorso\u201d<\/em>, che in quanto tale va prima depositato presso la Sezione (art. 203, comma 3) e poi notificato<em> \u201calle altre parti\u201d, <\/em>insieme con il<em> \u201cdecreto presidenziale\u201d che \u201cfissa l\u2019udienza\u201d<\/em> e il termine \u201c<em>per la costituzione delle altre parti e per il deposito di memorie e documenti<\/em>\u201d (art. 203, comma 5).<\/p>\n<p>E\u2019 stato inoltre disposto che<em> \u201cla decisione sulla domanda di revocazione \u00e8 pronunciata dal giudice adito che, in caso di composizione collegiale, pu\u00f2 essere costituito dagli stessi giudici che hanno partecipato alla deliberazione della sentenza impugnata\u201d <\/em>(art. 204, comma 1). Questa soluzione \u00e8 sembrata porre \u201c<em>problemi di compatibilit\u00e0 con l\u2019art. 111, c. 2, Cost, atteso che il riconoscimento della sussistenza della <\/em>potestas iudicandi<em> a un giudice circa la sussistenza di un proprio dolo in precedente giudizio pregiudica fortemente la sua natura di soggetto &lt;terzo e imparziale&gt; richiesta dalla norma costituzionale<\/em>\u201d.<a href=\"#_edn31\" name=\"_ednref31\">[31]<\/a> Ma in realt\u00e0, chi scrive ritiene abbastanza irragionevole richiedere a un giudice anche solo di riconoscere un proprio \u201c<em>errore di fatto<\/em>\u201d (art. 202, comma 1, lettera f), laddove questo \u201c<em>errore di fatto<\/em>\u201d potrebbe pure comportare una responsabilit\u00e0 civile per danni a carico dello stesso giudice chiamato ad accertarlo.<a href=\"#_edn32\" name=\"_ednref32\">[32]<\/a><\/p>\n<p>Va rilevato come il Codice stabilisca che \u201c<em>non pu\u00f2 essere impugnata per revocazione, per i medesimi motivi, la sentenza pronunciata in sede di giudizio per revocazione<\/em>\u201d (art. 206, comma 2): la discutibile precisazione \u201c<em>per i medesimi motivi<\/em>\u201d, assente nella disposizione dell\u2019art. 403 c.p.c., introduce quindi, discutibilmente, la possibilit\u00e0 di una duplicazione di ricorsi per revocazione.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"26\">\n<li>Il Codice non ha precisato che il \u201c<em>ricorso per cassazione<\/em>\u201d, \u201c<em>per i soli motivi inerenti alla giurisdizione<\/em>\u201d, non pu\u00f2 essere proposto dall\u2019attore che abbia di fatto, almeno implicitamente, gi\u00e0 riconosciuto la giurisdizione del giudice <em>a quo. <\/em>Ma \u00e8 una soluzione che potrebbe essere ugualmente accolta, come ha fatto in questi ultimi anni il Consiglio di Stato, ravvisando un \u201c<em>abuso del diritto<\/em>\u201d nel comportamento processuale di chi lamenta il difetto di giurisdizione dello stesso giudice che ha in precedenza adito.<a href=\"#_edn33\" name=\"_ednref33\">[33]<\/a><\/li>\n<\/ol>\n<p>Va rilevato che l\u2019art. 373 c.p.c. stabilisce: \u201c<em>Il ricorso per cassazione non sospende l\u2019esecuzione della sentenza. Tuttavia il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata pu\u00f2, su istanza di parte e qualora dall\u2019esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, disporre con ordinanza non impugnabile che la esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione<\/em>\u201d. Per i ricorsi per Cassazione avverso le decisioni della Corte dei conti, il Codice ha invece disposto: \u201c<em>la proposizione del ricorso per cassazione non sospende l\u2019esecutivit\u00e0 della sentenza impugnata\u201d <\/em>(art. 208)<em>. <\/em>E\u2019 prevista solo la possibilit\u00e0 di chiedere la sospensione del giudizio per la revocazione di una sentenza impugnata, appunto, anche con ricorso per cassazione (art. 209).<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<ol start=\"27\">\n<li>Per l\u2019art. 20, lettera <em>o<\/em>, della legge n. 124\/2015, occorreva<em> \u201c<\/em><em>ridefinire e riordinare le disposizioni concernenti l\u2019esecuzione delle decisioni definitive di condanna al risarcimento del danno, attribuendo al pubblico ministero contabile la titolarit\u00e0 di agire e di resistere innanzi al giudice civile dell\u2019esecuzione mobiliare o immobiliare, nonch\u00e9 prevedere l\u2019inclusione del credito erariale tra i crediti assistiti da privilegio ai sensi del libro VI, titolo III, capo II, del codice civile<\/em>\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<p>La delega non \u00e8 stata realizzata, poich\u00e9 \u00e8 stato ritenuto che il pubblico ministero <em>contabile<\/em> non possa agire per l\u2019esecuzione di una condanna davanti al giudice <em>civile<\/em> e non possa nemmeno interferire nelle scelte discrezionali dell\u2019amministrazione danneggiata sulle modalit\u00e0 di esecuzione delle sentenze. Ed \u00e8 stato anche ritenuto opportuno non \u201c<em>discostarsi dalla concretezza della realt\u00e0 organizzativa attuale della magistratura contabile, in primis in relazione a un\u2019articolazione territoriale non coincidente con quella della magistratura ordinaria<\/em>\u201d (cos\u00ec la Relazione illustrativa).<\/p>\n<p>In concreto, \u00e8 stato previsto che \u201c<em>alla riscossione dei crediti liquidati dalla Corte dei conti, con decisione esecutiva a carico dei responsabili per danno erariale, provvede l\u2019amministrazione o l\u2019ente titolare del credito<\/em>\u201d (art. 214, comma 1). Peraltro, \u201c<em>il pubblico ministero, titolare del potere di esercitare la vigilanza sulle attivit\u00e0 volte al recupero del credito erariale, pu\u00f2 indirizzare all\u2019amministrazione o ente esecutante, anche a richiesta, apposite istruzioni circa il tempestivo e corretto svolgimento dell\u2019azione di recupero in sede amministrativa o giurisdizionale<\/em>\u201d (art. 214, comma 6).<a href=\"#_edn34\" name=\"_ednref34\">[34]<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"28\">\n<li>Tra le \u201c<em>norme di attuazione del codice della giustizia contabile<\/em>\u201d (allegato 2), \u00e8 stato disposto che \u201c<em>all\u2019inizio di ciascun anno giudiziario, il presidente della sezione stabilisce i giorni della settimana e le ore in cui la sezione tiene le udienze di discussione<\/em>\u201d. E il \u201c<em>decreto<\/em>\u201d presidenziale \u201c<em>resta affisso per tutto l\u2019anno presso ciascuna sala di udienza<\/em>\u201d. Inoltre, \u201c<em>all\u2019inizio di ogni trimestre il presidente della sezione determina con decreto la composizione del collegio giudicante per ogni udienza di discussione<\/em>\u201d (art. 7). Disposizioni analoghe sono dettate per il \u201c<em>procedimento in appello<\/em>\u201d (art. 22).<\/li>\n<\/ol>\n<p>Il \u201c<em>giudice unico<\/em>\u201d per i giudizi pensionistici di primo grado, invece, \u201c<em>fissa ogni semestre il proprio calendario di udienze e, con proprio decreto, fissa la trattazione dei relativi giudizi<\/em>\u201d (art. 155 del d.lgs. n. 174\/2016).<\/p>\n<p>Per l\u2019art. 10 delle disposizioni di attuazione, <em>\u201cil collegio pu\u00f2 rinviare la discussione della causa per non pi\u00f9 di una volta soltanto per grave impedimento di uno o pi\u00f9 componenti del collegio o delle parti e per non pi\u00f9 di sei mesi\u201d.<\/em><\/p>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<ol start=\"29\">\n<li>L\u2019allegato 3 al Codice prevede \u201c<em>norme transitorie e abrogazioni<\/em>\u201d. Tra queste, l\u2019art. 3 ha abrogato, alla lettera g, \u201c<em>l\u2019art. 7 della legge 27 marzo 2001, 97<\/em>\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Proprio in ragione di questa abrogazione, con la recente ordinanza n. 145\/2017 la Corte costituzionale ha disposto la restituzione degli atti al \u201c<em>giudice rimettente<\/em>\u201d per una \u201c<em>nuova valutazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della sollevata questione<\/em>\u201d. La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Liguria aveva infatti sollevato una questione di legittimit\u00e0 costituzionale, con riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dell\u2019art. 17, comma 30-<em>ter<\/em>, del d.l. n. 78\/2009, convertito dalla legge n. 102\/2009 e modificato dal d.l. n. 103\/2009 convertito dalla legge n. 103\/2009: una disposizione che appunto richiamava l\u2019art. 7 della legge n. 97\/2001, escludendo per conseguenza l\u2019azione del P.M. contabile per il risarcimento del danno all\u2019immagine conseguente a reati diversi dai \u201c<em>delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Ad avviso di chi scrive, purtroppo il d.lgs. n. 174\/2016 <em>non<\/em> ha in realt\u00e0 affatto ampliato l\u2019ambito dei casi il cui il pubblico ministero contabile pu\u00f2 chiedere il risarcimento del danno all\u2019immagine subito da un\u2019amministrazione pubblica. In primo luogo, un tale ampliamento non era in alcun modo previsto dalla legge delega (art. 20 della legge n. 124\/2015). In secondo luogo, l\u2019art. 51, comma 6, del d.lgs. n. 174\/2016 richiama le previgenti \u201c<em>norme sui presupposti di proponibilit\u00e0 dell\u2019azione per danno all\u2019immagine<\/em>\u201d. In terzo luogo, non \u00e8 rarissimo, e comunque \u00e8 ben possibile, che una disposizione di legge abrogata sia ancora richiamata in una successiva disposizione, per una sorta di rinvio <em>fisso<\/em> a diversi e pi\u00f9 limitati fini.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref1\" name=\"_edn1\">[1]<\/a> Oltre ai \u201c<em>giudizi in materia di contabilit\u00e0 pubblica<\/em>\u201d, \u201c<em>sono devoluti alla giurisdizione della Corte dei conti i giudizi in materia pensionistica, i giudizi aventi per oggetto l\u2019irrogazione di sanzioni pecuniarie e gli altri <\/em><em>giudizi nelle materie specificate dalla legge\u201d <\/em>(art. 1, comma 2).<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref2\" name=\"_edn2\">[2]<\/a> Cos\u00ec, <em>ex aliis,<\/em> Cass. SS.UU. n. 12539\/2011, che ha anche distinto: un\u2019\u201c<em>interpositio in &lt;positivo&gt;, propria della responsabilit\u00e0 amministrativa, nella quale l\u2019intervento del legislatore ordinario rileva per la determinazione dell\u2019ambito e degli elementi della responsabilit\u00e0 stessa<\/em>\u201d; un\u2019\u201c<em>interpositio in &lt;negativo&gt;, propria della responsabilit\u00e0 contabile in senso stretto, per la quale occorre, per escludere la giurisdizione della Corte dei conti per tale forma di responsabilit\u00e0, un\u2019espressa deroga alla generale attribuzione ed estensione, fondata esclusivamente sull\u2019art. 103 Cost., nella quale \u00e8 ricompresa totalmente ratione materiae<\/em>\u201d. Anche il Giudice delle leggi ha pi\u00f9 volte affermato che la &#8220;<em>puntuale attribuzione della giurisdizione in relazione alle diverse fattispecie di responsabilit\u00e0 amministrativa, non operando automaticamente, in base al disposto costituzionale, \u00e8 rimessa alla discrezionalit\u00e0 del legislatore ordinario<\/em>\u201d: cos\u00ec, in particolare, Corte cost. n. 355\/2010.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref3\" name=\"_edn3\">[3]<\/a> Cass. SS.UU. n. 26086\/2009. In termini identici, v. Cass. SS.UU. n. 20075\/2013.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref4\" name=\"_edn4\">[4]<\/a> Cos\u00ec la <em>\u201crelazione illustrativa<\/em>\u201d al d.lgs. n. 174\/2016 (di seguito: Relazione illustrativa).<\/p>\n<p>Su questi \u201c<em>principi<\/em>\u201d v., diffusamente, M.C. Razzano, \u201c<em>Codice della giustizia contabile commentato articolo per articolo<\/em>\u201d, a cura di A. Gribaudo, Santarcangelo di Romagna 2017, pagg. 27 e segg.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref5\" name=\"_edn5\">[5]<\/a> F.P. Luiso, \u201c<em>Istituzioni di diritto processuale<\/em>\u201d, Torino 2009, pag. 291. L\u2019A. osserva anche che <em>\u201cil rilievo assunto dalla tutela cautelare nel sistema generale della tutela dei diritti costituisce l\u2019evento sicuramente pi\u00f9 importante degli ultimi cento anni\u201d.<\/em><\/p>\n<p>Com\u2019\u00e8 noto, con sentenza n. 190\/1985 la Corte costituzionale aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l\u2019art. 21 della legge n. 1034\/1971, nella parte in cui limitava la tutela cautelare davanti al giudice amministrativo alla sola sospensione dell\u2019atto impugnato, senza prevedere, nella materia del pubblico impiego rientrante nella giurisdizione esclusiva dello stesso giudice, tutti i provvedimenti urgenti pi\u00f9 idonei ad assicurare provvisoriamente la decisione sul merito.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref6\" name=\"_edn6\">[6]<\/a> <em>Contra<\/em>, Cassazione SS.UU. n. 17471\/2009.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref7\" name=\"_edn7\">[7]<\/a> <em>Contra<\/em>, Cassazione SS.UU. n. 27092\/2009.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref8\" name=\"_edn8\">[8]<\/a> <em>Contra<\/em>, Cassazione SS.UU. n. 5805\/2014.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref9\" name=\"_edn9\">[9]<\/a> In effetti, l\u2019istituto dell\u2019intervento <em>iussu iudicis<\/em> pone chiaramente il problema <strong>&#8211;<\/strong> che \u201c<em>non fu adeguatamente avvertito in sede di codificazione\u201d <\/em>(G. Verde, \u201c<em>Profili del processo civile<\/em>\u201d I, Napoli 1999, pag. 267)<em> <strong>&#8211; <\/strong><\/em>dei suoi rapporti con il principio della domanda posto dall\u2019art. 99 c.p.c. E poich\u00e9 nel nostro ordinamento <em>il giudice \u201cnon ha il potere di proporre domande, n\u00e9 pu\u00f2 costringere alcuno a proporne\u201d (<\/em>G. Monteleone, \u201c<em>Diritto processuale civile<\/em>\u201d, Padova 2004, pag. 228), l\u2019istituto era stato in sostanza cos\u00ec ricostruito: la parte \u201c<em>pu\u00f2 limitarsi alla chiamata o pu\u00f2 proporre nei confronti del terzo autonoma domanda, introducendo nel processo una causa connessa\u201d <\/em>(G. Verde, op. cit., pag. 269); se pure non \u00e8 possibile pronunciare una sentenza di condanna del terzo in favore dell\u2019attore se questi non l\u2019ha voluta e quindi espressamente chiesta, tuttavia la domanda nei confronti del terzo pu\u00f2 anche essere ritenuta <em>implicita<\/em>, qualora l\u2019originario convenuto abbia indicato come effettivo obbligato un terzo e vada pertanto accertato nel contraddittorio di tutti gli interessati, senza alcun mutamento di <em>causa petendi<\/em> o <em>petitum<\/em>, quale sia la parte realmente obbligata (Cass. n. 187\/2003); l\u2019interventore in causa <em>iussu iudicis<\/em> acquista comunque sempre la qualit\u00e0 di <em>parte<\/em> &#8211; con i possibili effetti ex art. 2909 c.c. &#8211; indipendentemente dalla circostanza che siano proposte specifiche domande nei suoi confronti (Cass. SS.UU. n. 4247\/1978).<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref10\" name=\"_edn10\">[10]<\/a> M.C. Razzano, op. cit., pag. 43.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref11\" name=\"_edn11\">[11]<\/a> M.C. Razzano, op. cit., pag. 51.<\/p>\n<h1><a href=\"#_ednref12\" name=\"_edn12\">[12]<\/a> Cass. SS.UU. n. 24883\/2008 sulla quale, <em>ex aliis<\/em>, R. Vaccarella, \u201c<em>Rilevabilit\u00e0 del difetto di giurisdizione e translatio judicii<\/em>\u201d, in <em>www.federalismi.it<\/em>.<\/h1>\n<p><a href=\"#_ednref13\" name=\"_edn13\">[13]<\/a> Lo stesso art. 20 precisa che \u201cn<em>ei giudizi di impugnazione, esso \u00e8 rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che abbia statuito sulla competenza\u201d.<\/em><\/p>\n<p><a href=\"#_ednref14\" name=\"_edn14\">[14]<\/a> M.C. Razzano, op. cit., pag. 125.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref15\" name=\"_edn15\">[15]<\/a> Cos\u00ec, richiamando SS.RR. n. 13\/QM\/2011, A. Gribaudo, \u201c<em>Codice della giustizia contabile cit.\u201d,<\/em> pag. 216.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref16\" name=\"_edn16\">[16]<\/a> Nel caso invece \u201c<em>di omessa collaborazione ovvero di espresso rifiuto da parte del soggetto sottoposto\u201d <\/em>a<em> \u201cispezioni o accertamenti\u201d<\/em>, in applicazione del successivo art. 61, e poich\u00e9 \u201c<em>non sono previste specifiche conseguenze sanzionatorie\u201d, <\/em>\u00e8 invece<em> \u201cpossibile ipotizzare una denuncia per il reato di omissione o rifiuto di atto di ufficio di cui all\u2019art. 328 c.p. ovvero il reato di cui all\u2019art. 650 c.p. in relazione all\u2019inosservanza di un provvedimento legalmente dato dall\u2019autorit\u00e0 per ragioni di giusti<\/em>zia\u201d: cos\u00ec A. Gribaudo, op. cit., pag. 239.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref17\" name=\"_edn17\">[17]<\/a> A. Gribaudo, op. cit., pag. 267.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref18\" name=\"_edn18\">[18]<\/a> <em>Ex aliis<\/em>: Cass. SS.UU. 9936\/2014.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref19\" name=\"_edn19\">[19]<\/a> W. Berruti, \u201c<em>Codice della giustizia contabile cit.\u201d, <\/em>pag. 407.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref20\" name=\"_edn20\">[20]<\/a> Secondo l\u2019art. 111, comma 5, del Codice, l\u2019\u201c<em>estinzione del processo non estingue l\u2019azione<\/em>\u201d.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref21\" name=\"_edn21\">[21]<\/a> SS.RR. n. 1\/2012, <em>idem<\/em> n. 2\/2012<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref22\" name=\"_edn22\">[22]<\/a> Siffatte responsabilit\u00e0 sono previste per l\u2019indebitamento per il finanziamento di spese diverse da quelle di investimento (art. 30, comma 15, della legge n. 289\/2002); per la stipulazione di un\u2019assicurazione per la responsabilit\u00e0 amministrativo-contabile (art. 3, comma 59, della legge n. 244\/2007); per il dissesto finanziario di un ente territoriale attribuibile a gravi responsabilit\u00e0 degli amministratori o dei componenti dell\u2019organo di revisione amministrativo-contabile (art. 248, commi 5 e 5 <em>bis<\/em>, del d.lgs. n. 267\/2000); per la rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie dei controlli interni predisposti da un ente territoriale (art. 148, comma 4, del d.lgs. n. 167\/2000) etc.<\/p>\n<p>Le Sezioni Riunite (n. 12\/QM\/2007) avevano ritenuto che in questi casi la responsabilit\u00e0 presupponesse comunque la colpa <em>grave<\/em> dell\u2019agente. Ma il punto appare in effetti dubbio.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref23\" name=\"_edn23\">[23]<\/a> G. Berretta, \u201c<em>Codice della giustizia contabile cit\u201d.,<\/em> pag. 469.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref24\" name=\"_edn24\">[24]<\/a> La previsione di un \u201c<em>responsabile del procedimento<\/em>\u201d \u00e8 una rilevante innovazione del Codice.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref25\" name=\"_edn25\">[25]<\/a> E\u2019 stato osservato che \u201c<em>mentre per gli enti locali e per gli altri enti, in generale, l\u2019applicazione<\/em>\u201d di queste disposizioni \u201c<em>si profila agevole, per le amministrazioni dello Stato sar\u00e0 interessante vedere se e come essa trover\u00e0 applicazione, posto che, a norma della vigente normativa in materia di controlli di regolarit\u00e0 amministrativa e contabile, il conto giudiziale \u00e8 trasmesso dall\u2019amministrazione alla competente Ragioneria territoriale la quale, a sua volta, deposita il conto stesso alla Corte dei conti<\/em>\u201d: G. De Marco, \u201c<em>Codice della giustizia contabile cit\u201d.,<\/em> pag. 480.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref26\" name=\"_edn26\">[26]<\/a> G. De Marco, op. cit., pagg. 503 e seg.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref27\" name=\"_edn27\">[27]<\/a> G. De Marco, pag. 487.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref28\" name=\"_edn28\">[28]<\/a> All\u2019opposizione del contabile dovrebbe applicarsi l\u2019art. 28, comma 1, del codice: \u201c<em>nei giudizi davanti alla Corte dei conti \u00e8 obbligatorio il patrocinio di un avvocato, ove non diversamente previsto dalla legge\u201d<\/em>. E per il giudizio per resa di conto, non \u00e8 appunto \u201c<em>diversamente previsto<\/em>\u201d.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref29\" name=\"_edn29\">[29]<\/a> G. De Marco, op. cit., pag. 491.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref30\" name=\"_edn30\">[30]<\/a> A. Luberti, \u201c<em>Codice della giustizia contabile cit\u201d.,<\/em> pagg. 596 e seg.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref31\" name=\"_edn31\">[31]<\/a> A. Luberti, op. cit., pag. 606.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref32\" name=\"_edn32\">[32]<\/a> L\u2019Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, che in un primo tempo aveva seguito la linea dell\u2019incompatibilit\u00e0 ritenuta da chi scrive pi\u00f9 \u201cragionevole\u201d (C.d.S. A.P. n. 2\/2009, seguita dalla \u201ccoraggiosa\u201d ordinanza della Prima Sezione di questa Corte n. 14\/2011), ha poi mutato orientamento escludendo qualsiasi incompatibilit\u00e0 (C.d.S. n. 4\/2014 e n. 5\/2014).<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref33\" name=\"_edn33\">[33]<\/a> C.d.S. VI n. 1537\/2011, C.d.S. V n. 656\/2012.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref34\" name=\"_edn34\">[34]<\/a> Per l\u2019art. 216, \u00e8 comunque migliorato il \u201c<em>grado di preferenza<\/em>\u201d accordato al \u201c<em>privilegio per il credito erariale derivante da condanna della Corte dei conti sui beni mobili e sui beni immobili\u201d<\/em>, in applicazione dell\u2019art. 2750 c.c..<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>APPUNTI SPARSI E FRAMMENTARI SUL NUOVO CODICE DELLA GIUSTIZIA CONTABILE di Stefano Imperiali, Presidente di sezione della Corte dei conti &nbsp; L\u2019art. 1 del d.lgs. n. 174\/2016, che ha approvato il codice della giustizia contabile (di seguito: Codice) dispone, al primo comma, che \u201cla Corte dei conti ha giurisdizione nei giudizi di conto, di responsabilit\u00e0 [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":{"0":"post-1073","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","6":"category-news"},"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1073"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1073"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1073\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1074,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1073\/revisions\/1074"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1073"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1073"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1073"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}