{"id":1077,"date":"2017-09-07T07:26:22","date_gmt":"2017-09-07T05:26:22","guid":{"rendered":"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/?p=1077"},"modified":"2017-09-07T07:28:16","modified_gmt":"2017-09-07T05:28:16","slug":"uso-abuso-dei-termini-dimidiati-nel-processo-amministrativo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/uso-abuso-dei-termini-dimidiati-nel-processo-amministrativo\/","title":{"rendered":"USO E ABUSO DEI \u201cTERMINI DIMIDIATI\u201d NEL PROCESSO AMMINISTRATIVO"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/03\/penna-che-scrive-e-occhiali.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-469 alignleft\" src=\"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/03\/penna-che-scrive-e-occhiali.png\" alt=\"\" width=\"297\" height=\"91\" \/><\/a><strong>USO E ABUSO DEI \u201cTERMINI DIMIDIATI\u201d\u00a0 <\/strong><strong>NEL PROCESSO AMMINISTRATIVO<\/strong><\/p>\n<p>del Prof. Avv. <em>Pietrangelo Jaricci<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Una recente decisione della Sezione V del Consiglio di Stato, n. 03722 del 27 luglio 2017 \u2013 dopo avere discettato sull\u2019istituto della revocazione con considerazioni tutt\u2019altro che convincenti \u2013 ha nuovamente affrontato il problema dell\u2019applicabilit\u00e0 dei termini dimidiati nella proposizione dell\u2019appello per i giudizi di ottemperanza.<\/p>\n<p>La decisione di cui trattasi, riportandosi pedissequamente a quella della Sezione III, n. 5021 del 20 settembre 2012, ha ritenuto che \u201c\u00e8 divenuto <em>sufficientemente chiaro <\/em>(!) che, nel rito dell\u2019ottemperanza, l\u2019eccezione alla regola generale del dimezzamento dei termini processuali \u00e8 circoscritta al solo giudizio di primo grado\u201d.<!--more--><\/p>\n<p>Infatti, l\u2019art. 87, comma 3, c.p.a., a seguito della novella del 2011, espressamente dispone che \u201cnei giudizi di cui al comma 2, con esclusione dell&#8217;ipotesi di cui alla lettera a), e fatto salvo quanto disposto dall&#8217;articolo 116, comma 1, tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti\u201d. Se ne deduce pertanto l\u2019<em>estrema chiarezza<\/em> (<em>repetita iuvant<\/em>) dell\u2019eccezione posta alla dimidiazione, esclusivamente riferita alla notificazione di atti del primo grado di giudizio e non estendibile all\u2019atto di appello (<em>sic<\/em>!).<\/p>\n<p>Se questa interpretazione pu\u00f2 trovare diritto di cittadinanza nel giudizio di primo grado, ben altra soluzione deve valere per il processo di appello al fine di non incorrere in un disorientante aporema.<\/p>\n<p>Dopo tale premessa, \u00e8 anzitutto doveroso dare la parola alle fonti.<\/p>\n<p>L\u2019art. 87, comma 3, del Libro II, del codice del processo amministrativo dispone che \u201cnei giudizi di cui al comma 2\u2026tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne, <em>nei giudizi di primo grado<\/em>, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti\u201d.<\/p>\n<p>L\u2019art. 114, comma 9, del Libro IV, prescrive che \u201ci termini per la proposizione delle impugnazioni sono quelli previsti nel Libro III\u201d.<\/p>\n<p>L\u2019art. 92, comma 1, del Libro III, cui appunto l\u2019art. 114 rinvia, prevede che, \u201c<em>salvo quanto diversamente previsto da speciali disposizioni di legge<\/em>, le impugnazioni si propongono con ricorso e devono essere notificate entro il termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla notificazione della sentenza\u201d. Per il successivo comma 3, \u201cin difetto della comunicazione della sentenza\u201d, l\u2019appello deve essere notificato entro sei mesi dalla pubblicazione della stessa.<\/p>\n<p>Orbene, \u00e8 incontrovertibile che le parti devono essere poste in grado di avere certezze specie riguardo al regime dei termini processuali ed in tale prospettiva devono essere lette le disposizioni del codice.<\/p>\n<p>Tornando per un momento all\u2019art. 114, comma 9, c.p.a. tale norma, relativa al giudizio di ottemperanza, rinvia, come gi\u00e0 accennato, quanto ai termini per la proposizione delle impugnazioni, a \u201cquelli previsti nel Libro III\u201d del codice, facendo salvo \u201cquanto diversamente previsto da speciali disposizioni di legge\u201d: disposizioni \u201cspeciali\u201d che non esistono n\u00e9 per il giudizio di primo grado, n\u00e9 per l\u2019appello.<\/p>\n<p>Un meditato e condivisibile orientamento giurisprudenziale ritiene che l\u2019appello, nel giudizio di ottemperanza, sia soggetto al termine ordinario in quanto il dimezzamento dello stesso, incidente sul diritto di difesa, ha indubbio carattere eccezionale ed \u00e8, quindi, di stretta interpretazione ai sensi dell\u2019art. 14 delle preleggi. Il dimezzamento, proprio per tale suo carattere, deve essere previsto in modo esplicito dalla legge o, comunque, essere dalla stessa univocamente desumibile (tra le tante, Cons. Stato, Sez. VI, 10 marzo 2011, n. 1551; Id., Sez. V, 22 maggio 2012, n. 2966; Id., Sez. IV, 19 marzo 2013, n. 1603).<\/p>\n<p>N\u00e9 tale conclusione pu\u00f2 essere smentita dalla previsione dell\u2019art. 92, comma 1, laddove sono fatte salve le diverse \u201cspeciali disposizioni di legge\u201d, risultando tale rinvio a ipotetiche \u201cspeciali disposizioni\u201d chiaramente esterno al codice (sul punto, R. Amadeo, <em>Commento art. 114, in F. Caringella \u2013 M. Protto, Codice del nuovo processo amministrativo<\/em>, 2^ ed., Roma, 2012, 1115).<\/p>\n<p>Infatti, i rinvii ad altre norme del codice richiamano sempre specifici articoli di quest\u2019ultimo (ad es., art. 119, comma 1, lett. a; art. 116; art. 117; art. 104; art. 85). Viceversa, la norma in esame reca \u201cun riferimento a contenuto informativo\u201d, diverso dal rinvio in senso proprio.<\/p>\n<p>Invero, dalla lettura coordinata delle tre norme in esame (artt. 114, 92 e 87), non si pu\u00f2 prescindere dal dato sistematico secondo cui l\u2019art. 87 \u00e8 inserito nel Libro II dedicato al \u201cProcesso amministrativo di primo grado\u201d, l\u2019art. 92 \u00e8 contenuto nel Libro III che disciplina le impugnazioni e l\u2019art. 114 \u00e8 inserito nel Libro IV relativo a\u00a0 \u201cOttemperanza e riti speciali\u201d.<\/p>\n<p>Una inconsistente interpretazione di siffatte norme fornisce pure la sentenza della Sezione V del Consiglio di Stato, n. 2036 del 1\u00b0 aprile 2011, ben lontana dalla lettera e dal significato sostanziale delle stesse, che denota un inadeguato approccio al problema.<\/p>\n<p>A differenza della disciplina antecedente al codice che sostanzialmente estendeva il regime del giudizio innanzi al Consiglio di Stato a quello davanti al TAR, con il codice del processo amministrativo si \u00e8 avuta un\u2019inversione di tendenza nel senso che il legislatore ha assicurato una disciplina completa e coerente per il primo grado, limitando, con la previsione dell\u2019art. 38 c.p.a., la possibilit\u00e0 di deroghe al modello generale nelle sole ipotesi di riti speciali (ivi incluso quello dell\u2019ottemperanza) e delle impugnazioni (A. Quaranta \u2013 V. Lopilato, <em>Il processo amministrativo<\/em>, Milano, 2011). Deroga rinvenibile nel caso in esame atteso che l\u2019art. 114, comma 9, rinvia espressamente al Libro III a proposito dei termini per la proposizione delle impugnazioni.<\/p>\n<p>Una diversa conclusione incontrerebbe un ostacolo insormontabile nelle inequivoche disposizioni di cui ai pi\u00f9 volte ricordati artt. 114, comma 9, e 92, comma 1, del codice.<\/p>\n<p>N\u00e9, nella soggetta materia, possono fare testo decisioni frettolose e non adeguatamente motivate, che hanno erroneamente ritenuto l\u2019inciso parentetico \u201c<em>salvo quanto diversamente previsto da speciali disposizioni di legge<\/em>\u201d riferito ad altra o ad altre norme del codice e non, invece, ad altra fonte normativa al di fuori del codice (specie perch\u00e9 una \u201cspeciale disposizione di legge\u201d nel codice non esiste).\u00a0 Differentemente opinando, non avrebbe alcun significato l\u2019art. 114, comma 9, del Libro IV il quale, con il rinvio al Libro III, funge da vera e propria norma di chiusura riguardo ai termini per la proposizione delle impugnazioni in materia di ottemperanza.<\/p>\n<p>A tale proposito, vengono alla mente le profonde riflessioni di un autorevole filosofo del diritto il quale si domandava se \u00e8 questa l\u2019epoca in cui al diritto che trova la sua fonte nella legge si contrappone il diritto del caso per caso, il diritto libero, il diritto funzionale.<\/p>\n<p>Se cos\u00ec concepito, il diritto perde la sua oggettivit\u00e0 e diviene semplicemente una posizione di volont\u00e0 soggettiva, una posizione immediata e irrelata. Non che la decisione del giudice, manifestazione del suo volere, non possa avere valore di norma per coloro verso i quali si dirige, ma non ha pi\u00f9, n\u00e9 potr\u00e0 mai avere valore di legge (W. Cesarini Sforza, <em>Crisi della libert\u00e0 e crisi della legge<\/em>, in<em> Idee e problemi di filosofia giuridica<\/em>, Milano, 1956, 181 ss.).<\/p>\n<p>E ancora. L\u2019art. 87, comma 3, \u00e8 in evidente correlazione logico-sistematica con l\u2019art. 92, comma 1: invero, sia l\u2019uno che l\u2019altro per i ricorsi introduttivi, rispettivamente in primo grado ed in grado di appello, escludono la dimidiazione del termine. Dimidiazione che, avuto riguardo all\u2019odierna tempistica dei giudizi, si risolve, in pratica, in una avveniristica aspirazione, conseguenza di un campo visivo decisamente ridotto, senza neppure considerare che l\u2019azione di ottemperanza si prescrive con il decorso di dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza.<\/p>\n<p>Una diversa interpretazione \u00e8 da respingere con fermezza specie perch\u00e9 \u2013 \u00e8 bene ribadirlo \u2013 non confortata in alcun modo dalla lettera della legge e renderebbe comunque ancor pi\u00f9 aggrovigliata l\u2019intera struttura del codice, pur se non v\u2019\u00e8 dubbio che il codice sia un prodotto tutt\u2019altro che perfetto, nonostante i numerosi rattoppi in corso d\u2019opera. Altro che riforma epocale!<\/p>\n<p>Ci\u00f2, tuttavia, non giustifica interpretazioni immaginifiche &#8211; che nulla hanno a che vedere con la nitidezza e la conseguenzialit\u00e0 del dettato normativo &#8211; unicamente tese a trovare nelle norme quello che non c\u2019\u00e8 e non pu\u00f2 esserci.<\/p>\n<p>D\u2019altronde, proprio a proposito dell\u2019art. 114, comma 9, e del regime dei termini per l\u2019impugnazione delle sentenze in materia di ottemperanza \u00e8 stato autorevolmente invocato l\u2019intervento chiarificatore del legislatore (R. Garofoli \u2013 G. Ferrari, <em>Codice del processo amministrativo<\/em>, 2^ ed., Roma, 2012, 1413).<\/p>\n<p>Da tempo, chi lamenta la frantumazione del nostro ordinamento e, quindi, l\u2019oscurit\u00e0 della legislazione e l\u2019insicurezza dei rapporti giuridici, ritiene \u2013 e non a torto \u2013 che il nostro diritto \u00e8 diventato capriccioso e instabile, alluvionato da regolette minute e di dettaglio; perci\u00f2, sostanzialmente impenetrabile, un oggetto misterioso per gli stessi addetti ai lavori (M. Ainis, <em>Privilegium<\/em>, Milano, 2012, 141 ss.).<\/p>\n<p>Ma ci\u00f2 non toglie che la tutela del cittadino deve essere sempre preminente, costi quel che costi. E a questo deve comunque tendere l\u2019interpretazione delle norme. Se cos\u00ec non fosse, tutto diventa inutile e si rischia di precipitare inesorabilmente in un nuovo Medioevo dal quale sarebbe forse arduo uscirne indenni.<\/p>\n<p>La giustizia c\u2019\u00e8 per dare a tutti la certezza del diritto, non nebulosi teoremi, ispirati sovente da insondabili finalit\u00e0, frutto di interpretazioni surreali o, addirittura, allucinatorie.<\/p>\n<p>Sennonch\u00e8, talune decisioni di appello, che non vale la pena nemmeno di citare, hanno fatto semplicisticamente riferimento a norme che regolano esclusivamente il processo di primo grado, contenute nel Libro II, ignorando, senza adeguata motivazione, l\u2019art. 114, comma 9, contenuto nel Libro IV, titolo I, sul giudizio di ottemperanza, il quale, giova ribadirlo, prescrive che \u201ci termini per la proposizione delle impugnazioni sono quelli previsti nel Libro III\u201d e, quindi, 60 giorni dalla notificazione della sentenza ovvero 6 mesi dalla pubblicazione della stessa (art. 92, commi 1 e 3) (in dottrina, per tutti, E. Casetta, <em>Manuale di diritto amministrativo<\/em>, 14^ ed., Milano, 2012, 972).<\/p>\n<p>Ogni altra interpretazione della normativa vigente in materia non \u00e8 consentita specie perch\u00e9 \u2013 come insegnava autorevolmente Calamandrei \u2013 non possono essere tollerate, nel nostro ordinamento, soluzioni aberranti chiaramente <em>contra cives<\/em>.<\/p>\n<p>Come \u00e8 stato correttamente osservato, oggi viviamo in una societ\u00e0 liquida ma, nel caso in esame, \u00e8 principalmente mancata la prudenza nel giudicare. La prudenza, infatti, \u00e8 la virt\u00f9 maggiormente richiesta a chi deve decidere e l\u2019aspetto pi\u00f9 rilevante della prudenza \u00e8 saper vedere le situazioni come realmente sono, non come le fa sembrare o come le deforma ogni possibile preconcetto o interferenza (S. Zamagni, <em>Prudenza<\/em>, Bologna, 2015, 35).<\/p>\n<p>Parimenti l\u2019eccesso di formalizzazione del ragionamento giudiziario pu\u00f2 produrre un distacco dalla vita reale e soprattutto dalle regole che ne governano l\u2019interpretazione. Pertanto, il formalismo dei magistrati ha ucciso il buonsenso come ha ben puntualizzato C. Carofiglio in una intervista rilasciata ad un noto quotidiano il 5 ottobre 2015.<\/p>\n<p>Ma il tempo nichilista che viviamo non \u00e8 certamente l\u2019<em>humus <\/em>adatto alla dignit\u00e0 delle persone, pur cos\u00ec proclamata, anzi ostentata, che dovrebbe valere in assoluto e che, invece, \u00e8 continuamente relativizzata, ridotta, fino all\u2019annullamento (G. Zagrebelski, <em>Moscacieca<\/em>, ed. Laterza, 2015, 96 s.). Onde non destano pi\u00f9 meraviglia eventuali sentenze prive di buonsenso che, in quanto tali, incidono in negativo sulla dignit\u00e0 umana pi\u00f9 di qualunque altra manchevolezza: dignit\u00e0 intesa come dotazione, qualit\u00e0 innata, sottratta alla fluttuazione degli eventi e delle culture.<\/p>\n<p>N\u00e9 pu\u00f2 essere tirata in ballo la logica giuridica. Niente di pi\u00f9 improprio e per rendersene conto sono pi\u00f9 che sufficienti le dense pagine che Francesco Carnelutti ha dedicato a pi\u00f9 riprese all\u2019argomento. D\u2019altra parte, non sempre la logica \u00e8 suffragata dal diritto positivo. Infatti, spesso il diritto positivo spezza il procedimento logico (F. Merusi, <em>La legalit\u00e0 amministrativa<\/em>, Bologna, 2012, 155).<\/p>\n<p>Ma giova ancora ribadire (S. Baccarini, <em>Giudizio amministrativo e abuso del processo<\/em>, in <em>Dir. proc. amm.<\/em>, 2015, 1207, 1221 s.), che \u201cuno strumento processuale non pu\u00f2 essere usato in maniera distorta, per fini diversi da quelli suoi propri, con pregiudizio del processo\u2026 I giudici devono resistere alla fuga in avanti verso soluzioni dirigistiche di tipo autoritario e cercare soluzioni alle questioni processuali nei singoli istituti codicistici. Poich\u00e9 dietro ogni regola c\u2019\u00e8 sempre un principio, \u00e8 tutt\u2019altro che scontato che i principi valgono pi\u00f9 delle regole. D\u2019altronde anche l\u2019interpretazione costituzionalmente orientata \u00e8 possibile quando la legge consente di enucleare pi\u00f9 significati, non per sostituire una norma con una diversa\u201d. Come \u00e8, invece, avvenuto nel caso di cui ci occupiamo.<\/p>\n<p>Su quest\u2019ultimo punto recentemente anche I. Pagni (<em>La giurisdizione tra effettivit\u00e0 ed efficienza<\/em>, in <em>Dir. proc. amm.<\/em>, 2016, 404), rileva come la Corte costituzionale si sia adoperata, nel tempo, perch\u00e9 il legislatore assicurasse sempre la correlazione indissolubile tra il riconoscimento sostanziale di un diritto o di un interesse, giuridicamente protetti, e le possibilit\u00e0 di una loro piena tutela nel processo, attraverso una adeguata gamma di mezzi di attuazione o di realizzazione giurisdizionale, onde il diritto contemplato dall\u2019art. 24 Cost. ha assunto una connotazione sempre pi\u00f9 ampia. Dal che discende il principio per cui il processo deve dare al titolare di una situazione soggettiva tutto quello e proprio quello che il diritto sostanziale riconosce. Quindi, \u201cil giusto processo si pone come correttivo di una legalit\u00e0 processuale carente\u201d (F. Merusi, <em>La legalit\u00e0 amministrativa<\/em>, cit., 113).<\/p>\n<p>Infine, non va omesso di evidenziare la condivisibile riflessione di S. Baccarini (<em>Processo amministrativo e ordine di esame delle questioni<\/em>, in <em>Dir. proc. amm.<\/em>, 2016, 770), che \u201cil processo amministrativo, come l\u2019essere umano, continua a rivolgere a se stesso gli interrogativi di sempre: chi sono; dove vado; qual\u2019\u00e8 il mio scopo. Le risposte dei giudici non sono sempre legate da un filo di rigorosa conseguenzialit\u00e0 logica e storica, tanto che alcune decisioni sono state commentate con un tagliente <em>un passo avanti e due indietro<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Ma il nostro \u00e8 purtroppo un Paese \u201cafflitto da una sorta di amnesia collettiva\u201d (S. Settis, <em>Costituzione!<\/em>, Torino, 2016, 191) perch\u00e9 dimentica troppo spesso di tutelare adeguatamente e sempre i diritti dei cittadini. Di qui la necessit\u00e0 impellente di rimettere in circolo pi\u00f9 che le speranze, le certezze, principalmente nel settore della giustizia.<\/p>\n<p>In definitiva, in un codice che ha preteso di regolamentare ogni aspetto del processo amministrativo l\u2019inserimento dei termini \u201cdimidiati\u201d ha creato soltanto caos e, quindi, deleterie incertezze. Meglio sarebbe stato, limitatamente a talune materie, prevedere termini specifici e pi\u00f9 contenuti rispetto a quelli generali evitando, tra l\u2019altro, continui rinvii e riferimenti ad altre norme che contribuiscono a rendere ancor pi\u00f9 paludosa l\u2019impalcatura del codice. Per quanto attiene, poi, al giudizio di ottemperanza non si comprende perch\u00e9 il termine ordinario per ricorrere in primo grado diverrebbe, in forza di una esoterica logica, dimidiato per il giudizio di appello, nonostante la precisa, esplicita previsione del codice in senso contrario. E tale arcana <em>mutatio <\/em>appare ancor pi\u00f9 deleteria anche perch\u00e9 il ricorso sia in primo, sia in secondo grado, nella prassi, viene deciso in tempi tutt\u2019altro che tempestivi, con la memoria degli accadimenti in buona parte avvizzita.<\/p>\n<p>Ma forse \u2013 e senza forse \u2013 la dimidiazione del termine per la proposizione dell\u2019appello nei giudizi di ottemperanza costituisce comodo espediente per evitare di affrontare l\u2019esame del merito di annose vicende, oppure per contribuire alla riduzione del ponderoso arretrato che affligge anche i ruoli di Palazzo Spada.<\/p>\n<p>Purtroppo, dinanzi alla Giustizia (di ogni ordine e grado) pu\u00f2 accadere di tutto ed il contrario di tutto, nonostante lo spezzatino di mininterventi riformatori che, a ben vedere, non riformano nulla, ma anzi contribuiscono a rendere sempre pi\u00f9 avventurosa la tutela delle posizioni giuridiche del cittadino.<\/p>\n<p>Tornando a quella che costa fatica a qualificare \u201csentenza\u201d, possiamo amaramente concludere che, pur se \u201cGiustizia mosse il mio alto Fattore\u2026 non ti crucciare: vuolsi cos\u00ec col\u00e0 dove si puote ci\u00f2 che si vuole, e pi\u00f9 non dimandare\u201d (Dante Alighieri, <em>La divina commedia<\/em>, <em>Inferno<\/em>, canto III, 4, 94-96).<\/p>\n<p>Per concludere non possiamo non rinnovare l\u2019accorato auspicio che nessuno sia costretto a dover riporre le uniche speranze di giustizia in \u201cun giudice a Berlino\u201d come accadde al malcapitato mugnaio Arnold (che non \u00e8 affatto mera leggenda, come ampiamente documentato nell\u2019opera di E. Broglio, <em>il Regno di Federico di Prussia<\/em>,<em> detto il Grande<\/em>, Roma, 1880).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>USO E ABUSO DEI \u201cTERMINI DIMIDIATI\u201d\u00a0 NEL PROCESSO AMMINISTRATIVO del Prof. Avv. Pietrangelo Jaricci &nbsp; Una recente decisione della Sezione V del Consiglio di Stato, n. 03722 del 27 luglio 2017 \u2013 dopo avere discettato sull\u2019istituto della revocazione con considerazioni tutt\u2019altro che convincenti \u2013 ha nuovamente affrontato il problema dell\u2019applicabilit\u00e0 dei termini dimidiati nella proposizione [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":{"0":"post-1077","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","6":"category-news"},"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1077"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1077"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1077\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1080,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1077\/revisions\/1080"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1077"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1077"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1077"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}