{"id":1081,"date":"2017-09-17T10:33:19","date_gmt":"2017-09-17T08:33:19","guid":{"rendered":"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/?p=1081"},"modified":"2017-09-19T14:15:23","modified_gmt":"2017-09-19T12:15:23","slug":"rimborso-delle-spese-legali","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/rimborso-delle-spese-legali\/","title":{"rendered":"Il rimborso delle spese legali"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/euro-3.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-1066 alignleft\" src=\"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/euro-3-300x169.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"169\" \/><\/a><\/p>\n<p><strong>Il rimborso delle spese legali per i convenuti assolti nei giudizi di responsabilit\u00e0 dinanzi alla Corte dei conti<\/strong><\/p>\n<p>di Antonio Vetro, <em>Presidente on. della Corte dei conti<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li>La legislazione vigente in materia, prima dell\u2019entrata in vigore del codice di giustizia contabile.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>L&#8217;art. 26 del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, approvato con r.d. n. 1038\/1933, dispone che nei procedimenti contenziosi si osservano le norme e i termini della procedura civile, in quanto applicabili e non modificati dalle disposizioni del regolamento, il quale non contiene alcuna statuizione riguardante le spese.<!--more--><\/p>\n<p>Ci\u00f2 premesso, ai sensi dell\u2019art. 91 c.p.c., il giudice, quando emette la sentenza nel processo civile, condanna la parte soccombente a rimborsare le spese di giudizio e gli onorari per la difesa della controparte, in base al principio della soccombenza. Al momento della liquidazione, il giudice pu\u00f2 escludere le spese ritenute eccessive o superflue ai sensi dell\u2019art. 92 del c.p.c., che conferisce al giudice un ampio potere dispositivo per le spese processuali, tanto che pu\u00f2 compensarle tra le parti.<\/p>\n<p>Per quanto riguarda i giudizi contabili, il regolamento delle spese trova disciplina nell\u2019art. 3, comma 2-bis del d.l. n. 543\/1996<em> convertito, con modificazioni, dalla legge, n. 639\/1996<\/em> per il quale \u201cin caso di definitivo proscioglimento ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell\u2019art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dal comma 1 del presente articolo, le spese legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei conti sono rimborsate dall\u2019amministrazione di appartenenza\u201d.<\/p>\n<p>Inoltre, l\u2019art. 10-bis, comma 10, del d.l. n. 203\/2005, conv. in legge n. 248\/2005, stabilisce che \u201cle <em>disposizioni dell&#8217;art. 3, comma 2-bis, del d.l. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639 e dell&#8217;art. 18, comma 1, del d.l. 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, si interpretano nel senso che il giudice contabile, in caso di proscioglimento nel merito e con la sentenza che definisce il giudizio, ai sensi e con le modalit\u00e0 di cui all&#8217;art. 91 del codice di procedura civile, liquida l&#8217;ammontare degli onorari e diritti spettanti alla difesa del prosciolto, fermo restando il parere di congruit\u00e0 dell&#8217;Avvocatura dello Stato da esprimere sulle richieste di rimborso avanzate all&#8217;amministrazione di appartenenza\u201d<\/em><em>.<\/em> Tale disposizione \u00e8 stata integrata dall\u2019art. 17, comma 30-quinquies del d.l. n. 78 del 2009, convertito in legge n. 102\/2009, il quale ha disposto che \u201ca<em>ll&#8217;art. 10-bis, comma 10, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: procedura civile, sono inserite le seguenti: non pu\u00f2 disporre la compensazione delle spese del giudizio\u201d.<\/em><\/p>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<p><em><strong>2) Il decreto legislativo n. 174\/2016, (ex art. 20 della legge n. 124\/2015), codice di giustizia contabile, entrato in vigore il 7.10.2016.<\/strong><\/em><\/p>\n<p><em>Il codice di giustizia contabile, all\u2019art. 31 \u201c<\/em>Regolazione delle spese processuali\u201d statuisce quanto segue: 1. Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell&#8217;altra parte e ne liquida l&#8217;ammontare insieme con gli onorari di difesa. 2. Con la sentenza che esclude definitivamente la responsabilit\u00e0 amministrativa per accertata insussistenza del danno, ovvero della violazione di obblighi di servizio, del nesso di causalit\u00e0, del dolo o della colpa grave, il giudice non pu\u00f2 disporre la compensazione delle spese del giudizio e liquida, a carico dell&#8217;amministrazione di appartenenza, l&#8217;ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa. 3. Il giudice pu\u00f2 compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, quando vi \u00e8 soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novit\u00e0 della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ovvero quando definisce il giudizio decidendo soltanto questioni pregiudiziali o preliminari. 4. Il giudice, quando pronuncia sulle spese, pu\u00f2 altres\u00ec condannare la parte soccombente al pagamento in favore dell&#8217;altra parte, o se del caso dello Stato, di una somma equitativamente determinata, quando la decisione \u00e8 fondata su ragioni manifeste o orientamenti giurisprudenziali consolidati. 5. Le spese della sentenza sono liquidate dal funzionario di segreteria con nota in margine alla stessa. 6. Per quanto non espressamente disciplinato dai commi da 1 a 5, il giudice nel regolare le spese applica gli articoli 92, 93, 94, 96 e 97 del codice di procedura civile.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>3) La giurisprudenza della Cassazione in materia.<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019analisi, per motivi di brevit\u00e0, \u00e8 limitata alla pi\u00f9 recente giurisprudenza: di particolare rilievo \u00e8 la sentenza della Cassazione, Sezione Lavoro, 19.8.2013 n. 19195, la quale ha stabilito che, dopo l&#8217;entrata in vigore dell&#8217;art. 10 bis, comma 10, del d.1. 30.9.2005 n. 203, convertito in legge n. 248\/2005, in caso di proscioglimento nel merito del convenuto in giudizio per responsabilit\u00e0 amministrativo-contabile innanzi alla Corte dei conti, spetta esclusivamente a detto giudice, con la sentenza che definisce il giudizio, liquidare &#8211; ai sensi e con le modalit\u00e0 di cui all&#8217;art. 91 cod. proc. civ. ed a carico dell&#8217;amministrazione di appartenenza &#8211; l&#8217;ammontare delle spese di difesa del prosciolto, senza successiva possibilit\u00e0 per quest&#8217;ultimo di chiedere in separata sede, all&#8217;amministrazione medesima, la liquidazione di dette spese, neppure in via integrativa della liquidazione operata dal giudice contabile. Tale principio si applica anche in ipotesi di compensazione delle spese disposta dal giudice contabile nel vigore del testo del cit. art. 10 bis, comma decimo, d.l. n. 203 del 2005, anteriormente alla novella di cui all&#8217;art. 17, comma 30 quinquies, del d.l. 1\u00b0 luglio 2009, n. 78, conv. in legge 3 agosto 2009, n. 102.<\/p>\n<p>Testualmente la suprema Corte in detta sentenza ha chiarito che \u201cnon pu\u00f2 ammettersi una sopravvivenza integrativa del rimborso extragiudiziale a fronte di un&#8217;eventuale incongrua liquidazione delle spese ad opera del giudice contabile e ci\u00f2 non solo per le ragioni innanzi esplicitate, ma anche per una coerenza sistematica. Infatti, in virt\u00f9 di antica e costante giurisprudenza di questa S.C., il giudice competente per il merito della causa \u00e8 funzionalmente competente a decidere sull&#8217;an e sul quantum delle relative spese e dell&#8217;eventuale risarcimento dei danni ex <a href=\"http:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art96\">art. 96 c.p.c.<\/a> (Cass. 23.3.2004 n. 5734; Cass. 12.3.2002 n. 3573; Cass.4.4.2001 n. 4947; Cass. 5.3.84 n. 1525; Cass. S.U. 6.2.84 n. 874). In sintesi, deve affermarsi il seguente principio di diritto: &#8220;Dopo l&#8217;entrata in vigore del d.l. n. 203\/2005, art. 10 bis, comma 10 (conv., con modificazioni, in legge n. 248\/2005), in caso di proscioglimento nel merito del convenuto in giudizio per responsabilit\u00e0 amministrativo-contabile innanzi alla Corte dei conti, spetta esclusivamente a detto giudice, con la sentenza che definisce il giudizio, liquidare &#8211; ai sensi e con le modalit\u00e0 di cui all&#8217;<a href=\"http:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art91\">art. 91 c.p.c.<\/a> e a carico dell&#8217;amministrazione di appartenenza &#8211; l&#8217;ammontare delle spese di difesa del prosciolto, senza successiva possibilit\u00e0 per il quest&#8217;ultimo di chiedere in separata sede all&#8217;amministrazione medesima la liquidazione di dette spese, neppure in via integrativa della liquidazione operata dal giudice contabile\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>4) La giurisprudenza del Consiglio di Stato. <\/strong><\/p>\n<p>Anche in questo caso, sempre per motivi di brevit\u00e0, verr\u00e0 esaminata solo la pi\u00f9 recente sentenza emessa dal Consiglio di Stato in materia, la n. 3779\/2017, pubblicata il 28.7.2017.<\/p>\n<p>Tale sentenza ha riguardato l\u2019appello presentato da un Ministero avverso una decisione di primo grado che aveva accertato il diritto del ricorrente, prosciolto nel merito in un giudizio di responsabilit\u00e0 dinanzi alla Corte dei conti, ad ottenere il rimborso delle spese legali da parte dell\u2019Amm.ne, previa acquisizione di un parere di congruit\u00e0 dell\u2019Avvocatura dello Stato, la quale non era in alcun modo vincolata dalla liquidazione delle spese effettuata dal giudice contabile. Nel gravame l\u2019Amm.ne ha sostenuto che il rimborso delle spese legali sostenute dal ricorrente andava limitato a quanto riconosciuto in sede di giudizio contabile nella parte relativa alla condanna alle spese, senza possibilit\u00e0 di integrare l\u2019importo in sede extragiudiziale, il tutto in virt\u00f9 del chiaro disposto dell\u2019articolo 10-<em>bis<\/em> della legge n. 248\/2005, mentre il parere di congruit\u00e0 dell\u2019Avvocatura era da considerarsi <em>\u201cridimensionato al ruolo di riscontro formale\u201d<\/em>, sul piano amministrativo, della conformit\u00e0 della richiesta di rimborso rispetto alla misura liquidata in sentenza, nonch\u00e9, eventualmente, per valutare la congruit\u00e0 degli oneri accessori e delle spese sostenute successivamente alla sentenza. Qualora poi il dipendente non avesse condiviso il <em>quantum<\/em> liquidato, avrebbe avuto la possibilit\u00e0 di impugnare il capo autonomo della sentenza del giudice contabile, ai sensi dell\u2019art. 395 c.p.c., che \u00e8 <em>\u201cidoneo al giudicato sostanziale\u201d<\/em>.<\/p>\n<p>Per inciso va ricordato che quest\u2019ultima affermazione \u00e8 conforme a quanto precisato dalla Cassazione con sentenza n. 17014\/2003 secondo cui \u201cla statuizione sulle spese del giudizio \u00e8 oggetto della sentenza\u201d.<\/p>\n<p>A sostegno della propria tesi, l\u2019appellante ha richiamato la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 19.8.2013 n. 19195, gi\u00e0 citata, ma il giudice amm.vo ha ritenuto l\u2019appello infondato per i seguenti motivi:<\/p>\n<p>Se \u00e8 vero che l\u2019art. 10-<em>bis<\/em>, comma 10, del d.l., n. 203\/2005, convertito, con modificazioni, nella legge n. 248\/2005, statuisce che il giudice contabile, in caso di proscioglimento nel merito, liquida l&#8217;ammontare degli onorari e diritti spettanti alla difesa del prosciolto, si deve comunque tenere conto del principio di diritto enunciato dalle SS.UU., nella sentenza 14 marzo 2011, n. 5.918, secondo cui il rapporto, che si instaura fra l&#8217;incolpato, poi assolto, e l&#8217;amministrazione di appartenenza, nulla ha a che vedere con quello che ha per oggetto il giudizio di responsabilit\u00e0 contabile, con la conseguenza che va affermata la piena autonomia dei due rapporti. Il predetto rapporto sostanziale \u00e8 disciplinato nell\u2019art. 18, comma 1, del d.l. n. 67\/1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135\/1997, e, quanto al giudizio contabile, nell\u2019art. 3, comma 2-bis del d.l. n. 543\/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 639\/1996, le cui finalit\u00e0 sono quelle di tenere indenne il pubblico dipendente dalle spese legali sopportate in relazione a giudizi conclusisi con sentenza di esclusione di responsabilit\u00e0, per cui va garantita l\u2019effettivit\u00e0 del diritto al rimborso, con la ineludibile conseguenza che la sentenza di proscioglimento nel merito costituisce mero presupposto di un credito che \u00e8 attribuito dalla legge e che il giudice contabile, \u00e8 s\u00ec deputato a quantificare, ma salva comunque la definitiva determinazione del suo ammontare da compiere, su parere dell\u2019Avvocatura dello Stato, con provvedimento dell\u2019Amministrazione di appartenenza. Diversamente opinando, si ammetterebbe\u00a0 che il diritto al rimborso delle spese sopportate, che trova la sua origine nell\u2019autonomo rapporto di natura sostanziale intercorrente tra Amministrazione e dipendente, possa essere irrimediabilmente e, eventualmente, anche ingiustificatamente condizionato e compromesso dalle statuizioni del giudice contabile, come per esempio attraverso la liquidazione di un importo meramente simbolico e comunque inferiore rispetto all\u2019effettivo esborso congruamente determinato o addirittura l\u2019eventuale compensazione delle spese, il che sarebbe incompatibile con il principio della necessaria effettivit\u00e0 del rimborso, considerato altres\u00ec il dovere dell\u2019assistito al pagamento delle spese legali in favore del proprio difensore in base alla tariffa forense. Come gi\u00e0 affermato dal primo giudice, detto parere che, quindi, non ha la mera funzione<em> \u201cdi riscontro formale, sul piano amministrativo, della conformit\u00e0 della richiesta di rimborso rispetto alla misura liquidata in sentenza\u201d<\/em>, come sostenuto dall\u2019appellante, deve tenere conto delle necessit\u00e0 difensive dell\u2019assistito in relazione alle accuse che gli sono state mosse ed ai rischi del giudizio e deve riguardare la conformit\u00e0 della parcella presentata dal difensore alla tariffa professionale ed ai criteri di fissazione del compenso ivi previsti.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>5) Analisi della sentenza del <\/strong><strong>Consiglio di Stato n. 3779\/2017.<\/strong><\/p>\n<p>La sentenza suscita le pi\u00f9 ampie perplessit\u00e0 sotto molteplici profili.<\/p>\n<p style=\"text-align: left; padding-left: 30px;\">A)In primo luogo, \u00e8 singolare il fatto che il giudice amministrativo ignori totalmente la statuizione della Cassazione contenuta nella sentenza 19.8.2013 n. 19195 &#8211; pur espressamente citata e \u00a0richiamata dall\u2019appellante &#8211; che giunge a conclusioni diametralmente opposte, soprattutto per motivi di \u201ccoerenza sistematica\u201d. Infatti, \u201cin virt\u00f9 di antica e costante giurisprudenza di questa suprema Corte, il giudice competente per il merito della causa \u00e8 funzionalmente competente a decidere sull&#8217;an e sul quantum delle relative spese\u201d.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\">B) Al contrario di quanto ritenuto dal Consiglio di Stato, il richiamato principio di diritto enunciato dalle SS.UU., nella sentenza 14 marzo 2011, n. 5918 &#8211; secondo cui il rapporto, che si instaura fra l&#8217;incolpato, poi assolto, e l&#8217;amministrazione di appartenenza, nulla ha a che vedere con quello che ha per oggetto il giudizio di responsabilit\u00e0 contabile &#8211; \u00e8 del tutto ininfluente per la soluzione della problematica in esame. Infatti, un conto \u00e8 affermare, come \u00e8 ovvio e da nessuno posto in dubbio, che il giudizio dinanzi alla Corte dei conti in sede di giurisdizione contabile \u00e8 autonomo rispetto a quello dinanzi al giudice del lavoro o dinanzi al giudice amministrativo per controversie con l\u2019Amm.ne in tema di rimborso di spese legali, altro conto \u00e8 stabilire su quale base debba essere determinato il rimborso stesso. In altri termini, difetta totalmente il nesso causale fra la premessa (l\u2019autonomia dei giudizi) e la conseguenza che si vorrebbe trarre (l\u2019irrilevanza del giudicato del giudice contabile sulla quantificazione delle spese difensive).<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\">C) Del tutto inaccettabile \u00e8 l\u2019affermazione secondo cui \u201cva garantita l\u2019effettivit\u00e0 del diritto al rimborso, con la ineludibile conseguenza che la sentenza di proscioglimento nel merito costituisce mero presupposto di un credito che \u00e8 attribuito dalla legge e che il giudice contabile, \u00e8 s\u00ec deputato a quantificare, ma salva comunque la definitiva determinazione del suo ammontare da compiere, su parere dell\u2019Avvocatura dello Stato, con provvedimento dell\u2019Amministrazione di appartenenza\u201d. Un simile ragionamento porterebbe alla conclusione aberrante che una garanzia di giustizia sostanziale riposerebbe solo su un provvedimento amministrativo, previo parere di un organo forense, mentre tale garanzia non sarebbe rinvenibile in un provvedimento giudiziario.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\">D) Il Consiglio di Stato prosegue aggiungendo che \u201cdiversamente opinando, si ammetterebbe che il diritto al rimborso delle spese sopportate possa essere irrimediabilmente e, eventualmente, anche ingiustificatamente condizionato e compromesso dalle statuizioni del giudice contabile\u201d. Se tale osservazione avesse il bench\u00e9 minimo fondamento, dato che la statuizione sulle spese richiama essenzialmente quella contenuta nel c.p.c., dovrebbe applicarsi lo stesso principio alla generalit\u00e0 dei giudizi, quanto meno dinanzi al giudice ordinario, con la conseguenza della amputazione di una parte del giudicato nelle sentenze dei diversi giudici, ogni qual volta il rimborso delle spese faccia carico alla p.a., che sarebbe libera di disattendere la relativa statuizione, sulla base di un diverso avviso di un organo forense.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\">E) Giustamente il Ministero appellante ha rilevato che \u201cqualora il dipendente non avesse condiviso il <em>quantum<\/em> liquidato, avrebbe avuto la possibilit\u00e0 di impugnare il capo autonomo della sentenza del giudice contabile, ai sensi dell\u2019art. 395 c.p.c., che \u00e8 <em>\u201cidoneo al giudicato sostanziale\u201d<\/em>.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\">F) Il Consiglio di Stato non ha tenuto conto dell\u2019evoluzione legislativa in materia, rappresentata dall\u2019entrata in vigore del d.lgl. <em> 174\/2016, come specificato nel successivo punto 6.<\/em><\/p>\n<p>In conclusione, la normativa in esame, cos\u00ec come interpretata dal giudice amministrativo, risulterebbe caratterizzata da un macroscopico aspetto di illogicit\u00e0, senza precedenti: secondo detta giurisprudenza, da una parte il giudice contabile sarebbe deputato a quantificare il credito per spese legali del soggetto prosciolto in giudizio, in ottemperanza ad un preciso obbligo di legge, dall\u2019altra l\u2019Avvocatura dello Stato, nel suo parere obbligatorio e vincolante per l\u2019Amm.ne che deve provvedere al rimborso, sarebbe liberissima di non tenere nel minimo conto la statuizione giurisdizionale.<\/p>\n<p>Inoltre, l\u2019interpretazione anzidetta urterebbe contro fondamentali canoni di coerenza sistematica: come gi\u00e0 ricordato, infatti, \u201cin virt\u00f9 di antica e costante giurisprudenza della suprema Corte, il giudice competente per il merito della causa \u00e8 funzionalmente competente a decidere sull&#8217;an e sul quantum delle relative spese\u201d.<\/p>\n<p>La manifesta irrazionalit\u00e0 di tale conclusione, persino alla luce del comune buon senso dell\u2019uomo della strada, imponeva un immediato intervento legislativo per porre fine ad una situazione insostenibile di violazione dei pi\u00f9 elementari principi sull\u2019efficacia del giudicato. In caso contrario, si sarebbe dovuto sollevare in sede giurisdizionale contabile dinanzi alla Consulta &#8211; la quale ha pi\u00f9 volte affermato che il legislatore ordinario, anche nei casi di spiccata discrezionalit\u00e0, non pu\u00f2 prescindere dai confini della ragionevolezza &#8211; questione di legittimit\u00e0 costituzionale della normativa in parola, evitandosi statuizioni sulle spese, obbligatorie, ma sostanzialmente inutili, in quanto destinate a rimanere lettera morta.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>6) La nuova disciplina introdotta dal <em>codice di giustizia contabile, decreto legislativo n. 174\/2016, in attuazione dell\u2019art. 20 della legge n. 124\/2015, entrato in vigore il 7.10.2016.<\/em><\/strong><\/p>\n<p><em>L\u2019art. 4 dell\u2019allegato 3 del codice, \u201cnorme transitorie e abrogazioni\u201d, non prevede l\u2019esplicita abrogazione delle disposizioni vigenti in materia. Si pone, quindi &#8211; in relazione all\u2019art. 15 delle preleggi, secondo cui \u201c<\/em>Le <a href=\"http:\/\/www.brocardi.it\/dizionario\/4258.html\">leggi<\/a> non sono <a href=\"http:\/\/www.brocardi.it\/dizionario\/4278.html\">abrogate<\/a> che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilit\u00e0 tra le nuove disposizioni e le precedenti o perch\u00e9 la nuova legge regola l&#8217;intera materia gi\u00e0 regolata dalla legge anteriore\u201d &#8211; <em>il problema di stabilire:<\/em><\/p>\n<p><em>&#8211; Se la disciplina sul rimborso delle spese difensive, esplicitamente prevista in un articolo del codice di giustizia contabile, art. 31 \u201cRegolazione delle spese processuali\u201d, possa ritenersi esaustiva, nel senso di regolare l\u2019intera materia, con conseguente tacita abrogazione delle norme sul rimborso extragiudiziale;<\/em><\/p>\n<p><em>&#8211; Se la precedente disciplina sia da ritenere incompatibile, e conseguentemente implicitamente abrogata, con la nuova regolamentazione. <\/em><\/p>\n<p><em>Va preliminarmente osservato che nel precedente regolamento di procedura nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti, approvato con r.d. n. 1038\/1933, ora abrogato dall\u2019art. 4, comma 1, lett. a, dell\u2019allegato 3 del codice, non era prevista alcuna specifica regolamentazione della materia, fatto salvo il rinvio generale al c.p.c. ex art. 26.<\/em><\/p>\n<p><em>Ci\u00f2 premesso, come gi\u00e0 precisato, l\u2019art. 31, comma 2,<\/em> dispone che \u201ccon la sentenza che esclude definitivamente la responsabilit\u00e0 amministrativa per accertata insussistenza del danno, ovvero della violazione di obblighi di servizio, del nesso di causalit\u00e0, del dolo o della colpa grave, il giudice non pu\u00f2 disporre la compensazione delle spese del giudizio e liquida, a carico dell&#8217;amministrazione di appartenenza, l&#8217;ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa\u201d.<\/p>\n<p>Invece, secondo l\u2019art. 10-bis, comma 10, del d.l. n. 203\/2005, conv. in legge n. 248\/2005, \u201c<em>il giudice contabile, in caso di proscioglimento nel merito e con la sentenza che definisce il giudizio, ai sensi e con le modalit\u00e0 di cui all&#8217;art. 91 del codice di procedura civile, liquida l&#8217;ammontare degli onorari e diritti spettanti alla difesa del prosciolto, fermo restando il parere di congruit\u00e0 dell&#8217;Avvocatura dello Stato da esprimere sulle richieste di rimborso avanzate all&#8217;amministrazione di appartenenza\u201d<\/em><em>.<\/em><\/p>\n<p><em>Orbene, nel codice di giustizia contabile, art. 31, la competenza a liquidare l\u2019ammontare delle spese difensive \u00e8 attribuita in via esclusiva al giudice contabile ed \u00e8 eliminato ogni riferimento al \u201cparere di congruit\u00e0 dell\u2019Avvocatura dello Stato\u201d, per cui la precedente disposizione che contemplava detto parere deve ritenersi implicitamente abrogata ed il rimborso a carico dell\u2019Amministrazione deve avvenire in assoluta conformit\u00e0 di quanto statuito nella sentenza del giudice contabile, senza alcun margine di discrezionalit\u00e0.<\/em><\/p>\n<p><em>Un ultimo problema riguarda l\u2019operativit\u00e0 della nuova disposizione in termini di applicabilit\u00e0 retroattiva.<\/em><\/p>\n<p>Orbene, come statuito dalla Cassazione con sentenze n. 16581, 17406 e 18920 del 2012, il compenso della difesa deve essere liquidato secondo i parametri vigenti nel giorno della liquidazione giudiziale, d\u2019immediata applicazione anche per le prestazioni precedentemente svolte nell\u2019ambito del medesimo grado di giudizio.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>Una considerazione conclusiva.<\/strong><\/p>\n<p>Come si \u00e8 visto, nel caso di proscioglimento nel merito, l\u2019art. 31, comma 2, del codice prescrive, in termini tassativi, che il giudice \u201cliquida, a carico dell&#8217;amministrazione di appartenenza, l&#8217;ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa\u201d, senza prevedere alcuna deroga o condizionamento.<\/p>\n<p>Di conseguenza l\u2019Amm.ne che liquidasse una somma superiore a quella prevista in sentenza provocherebbe un danno erariale pari all\u2019eccedenza illecitamente riconosciuta, ed il funzionario responsabile potrebbe essere convenuto in giudizio per responsabilit\u00e0 amm.vo-contabile.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il rimborso delle spese legali per i convenuti assolti nei giudizi di responsabilit\u00e0 dinanzi alla Corte dei conti di Antonio Vetro, Presidente on. della Corte dei conti &nbsp; 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