{"id":1085,"date":"2017-11-29T08:40:43","date_gmt":"2017-11-29T07:40:43","guid":{"rendered":"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/?p=1085"},"modified":"2017-11-29T08:40:43","modified_gmt":"2017-11-29T07:40:43","slug":"specificita-del-sistema-probatorio-del-giudizio-responsabilita-erariale-primo-grado","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/specificita-del-sistema-probatorio-del-giudizio-responsabilita-erariale-primo-grado\/","title":{"rendered":"Specificit\u00e0 del sistema probatorio del giudizio di responsabilit\u00e0 erariale di primo grado"},"content":{"rendered":"<p><strong><a href=\"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/HAMMER-JUSTICE-800x800.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-1086 alignleft\" src=\"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/HAMMER-JUSTICE-800x800-300x167.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"167\" srcset=\"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/HAMMER-JUSTICE-800x800-300x167.jpg 300w, https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/HAMMER-JUSTICE-800x800.jpg 630w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a>Specificit\u00e0 del sistema probatorio del giudizio di responsabilit\u00e0 erariale di primo grado<\/strong><a href=\"#_edn1\" name=\"_ednref1\">*<\/a><\/p>\n<p>di Fulvio Maria Longavita, <em>Presidente della Sezione di Controllo della Corte dei Conti per la Regione Umbria<\/em><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>SOMMARIO: \u00a7-1) Il sistema probatorio del giudizio di responsabilit\u00e0 erariale di primo grado. \u00a7-2) Le prove ammissibili; \u00a7-3) L\u2019acquisizione delle prove; \u00a7-4) Segue: modalit\u00e0 di acquisizione delle prove. 5) Regole di valutazione giudiziale delle prove; \u00a7-6) Gli atti che provengono dall\u2019area del controllo della Corte dei conti: le segnalazioni dei magistrati del controllo dei fatti dai quali possono derivare responsabilit\u00e0 erariale; \u00a7-7) Segue:le ammissioni a visto degli atti sottoposti a controllo preventivo di legittimit\u00e0; \u00a7-8) Segue: i pareri delle Sezioni Regionali di controllo, della Sezione delle Autonomie e delle Sezioni Riunite in sede di controllo.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><!--more--><\/p>\n<ul>\n<li><strong>-1) Il Sistema probatorio del giudizio di responsabilit\u00e0 erariale di primo grado.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Il sistema probatorio del giudizio di responsabilit\u00e0 erariale \u00e8 regolato, anzitutto, dalle disposizioni del Capo IV del Tit. III della Parte II del codice di giustizia contabile (art. 94-99).<\/p>\n<p>Da tali disposizioni emergono chiare indicazioni:<\/p>\n<ol>\n<li>sui \u201cmezzi di prova\u201d ammissibili (art. 94);<\/li>\n<li>sulla loro \u201cdisponibilit\u00e0\u201d (art. 95, co. 1):<\/li>\n<li>sulle modalit\u00e0 di assunzione (artt. 96 e 99);<\/li>\n<li>sulle regole della loro \u201cvalutazione\u201d (artt. 95, co. 2, 3 e 4).<\/li>\n<\/ol>\n<p>Il codice riserva, inoltre, una specifica trattazione alla \u201cconsulenza tecnica d\u2019ufficio\u201d (art. 97) ed alla \u201cprova per testimoni\u201d (art. 98).<\/p>\n<p>Nell\u2019ambito, poi, delle regole di valutazione delle prove (art. 95, co. 4), il codice dedica una specifica trattazione ai \u201cpareri resi dalla Corte dei conti in sede consultiva e in favore degli enti locali, nel rispetto dei presupposti generali per il [loro] rilascio\u201d.<\/p>\n<p>Il codice, peraltro, ha posto anche un \u201conere di segnalazione\u201d a carico dei magistrati del controllo, relativamente ai \u201cfatti dai quali possano derivare responsabilit\u00e0 erariali, che emergano dall\u2019esercizio delle loro funzioni\u201d (ex art. 52, co. 4), in relazione al quale si pone, sul piano probatorio, l\u2019esigenza di stabilire il valore asseverativo degli atti che corredano segnalazioni del genere.<\/p>\n<p>Fuori dal codice, invece, una particolare attenzione meritano \u2013 sul piano probatorio \u2013 le disposizioni dell\u2019art. 17, co. 30-<em>quater <\/em>del d.l. n. 78\/2009, convertito dalla l. n.102\/2009 e s.m.i., le quali escludono la colpa grave \u201cquando il fatto dannoso tragga origine dalla emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimit\u00e0, limitatamente ai profili presi in considerazione nell\u2019esercizio del [medesimo] controllo\u201d. La norma, \u00e8 evidente, pone una problematica probatoria analoga a quella dei pareri, dotata tuttavia di una sua specificit\u00e0, per gli atti del controllo nei quali si articola il procedimento di ammissione a visto dei provvedimenti soggetti alla preventiva registrazione della Corte dei conti.<\/p>\n<p>Al di fuori del codice, inoltre, si pongono tutte le varie disposizioni che prevedono forme peculiari di responsabilit\u00e0 sanzionatoria, a cui si affiancano quelle ad esse molto prossime di responsabilit\u00e0 risarcitoria con \u201cpresunzione di danno\u201d, alle quali \u2013 come si vedr\u00e0 meglio \u2013 va accordato semplicemente il valore di figure sintomatiche di fattispecie dannose, senza alcun valore presuntivo in senso stretto, <em>n\u00e9 iuris tantum<\/em>, n\u00e9 <em>iuris et de iure.<\/em><\/p>\n<p>Il quadro delle disposizioni sul sistema probatorio del giudizio di responsabilit\u00e0 erariale si chiude con l\u2019art. 94, co. 4, che rinvia per ogni altro mezzo di prova a quelli \u201cprevisti dal codice di procedura civile, esclusi l\u2019interrogatorio formale ed il giuramento\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li><strong>-2) Le prove ammissibili. <\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Venendo anzitutto ai mezzi di prova che possono essere prodotti nel giudizio di responsabilit\u00e0 erariale, \u00e8 bene ricordare che, nella teoria generale del processo, l\u2019individuazione delle prove utilizzabili implica una loro preliminare valutazione di \u201cammissibilit\u00e0\u201d (art. 96, co. 1, c.g.c) .<\/p>\n<p>Il giudizio di \u201cammissibilit\u00e0\u201d in senso ampio, a sua volta, si articola in una doppia valutazione:<\/p>\n<ol>\n<li>di astratta ammissibilit\u00e0 in senso stretto della prova, in quanto prevista dalle regole che danno copertura processuale al diritto azionato;<\/li>\n<li>di \u201crilevanza\u201d della prova, legata alla sua pertinenza ai fatti di causa.<\/li>\n<\/ol>\n<p>La prima delle due valutazioni ha carattere normativo e verifica la corrispondenza della prova alle regole che disciplinano la materia. La seconda ha carattere fattuale e verifica l\u2019attinenza della prova alle problematiche della causa.<\/p>\n<p>L\u2019analisi che segue, sui mezzi di prova ammissibili, attiene al profilo dell\u2019 \u201cammissibilit\u00e0\u201d in senso stretto e non considera quello della \u201crilevanza\u201d, che resta ancorato alle valutazioni del giudice, ovvero al suo \u201cprudente apprezzamento\u201d, in relazione ai contenuti propri della controversia da comporre.<\/p>\n<p>Venendo, dunque, all\u2019esame dei \u201cmezzi di prova ammissibili\u201d, \u00e8 da dire che il codice \u2013 in coerenza con la normativa previgente \u2013 ha limitato molto il ricorso alle c.d. \u201cprove legali\u201d, e l\u2019art. 94, co. 4, nell\u2019aprire ai mezzi di prova \u201cprevisti dal codice civile\u201d, ha espressamente escluso l\u2019\u201cinterrogatorio formale\u201d (ex art. 230 cpc) ed il \u201cgiuramento\u201d (ex art. 2736 cc e 233 e ss. cpc).<\/p>\n<p>L\u2019interrogatorio \u201cformale\u201d ed il \u201cgiuramento\u201d, per vero, non hanno mai avuto concreto spazio operativo nel giudizio di responsabilit\u00e0 erariale, data la presenza del P.M., al quale i due istituti non sono applicabili, per l\u2019indisponibilit\u00e0 del \u201cdiritto\u201d\u00a0 risarcitorio azionato (v., per il giuramento artt. 2736 e 2731 cc).<\/p>\n<p>Le prove legali, nel rinvio dinamico operato dal codice ai \u201cmezzi di prova previsti dal codice di procedura civile\u201d (art. 94, co. 4, c.g.c.), restano pertanto circoscritte al solo \u201catto pubblico\u201d (ex art. 2699 cc) e alle \u201cpresunzioni legali\u201d (ex artt. 2727-2728 cc), ove concretamente rinvenibili \u2013 queste ultime \u2013 nelle materie nelle quali si \u00e8 verificato l\u2019illecito amministrativo-contabile.<\/p>\n<p>Si ricorda, in proposito, che varie norme di coordinamento della finanza pubblica sembrerebbero contenere una sorta di presunzione di danno, in quanto, nel descrivere l\u2019illecito contabile, prevedono che la realizzazione della condotta vietata dia luogo a forme di responsabilit\u00e0 \u201ca titolo di danno erariale\u201d (v. art. 3, comma 44 e comma 59, della l. n.244\/2007), ovvero determina comunque\u00a0 \u201cresponsabilit\u00e0 erariale\u201d (v. art. 1, co. 11 e 42 della l. n. 311\/2004 ed art. 1, co. 9, della l. n. 266\/2005, oltre ad art. 1, c. 467, l. n. 296\/2006). In realt\u00e0, come opportunamente chiarito dalle SS.RR. della Corte dei conti con la sent. n.12-QM\/2012, tutte queste norme non contengono alcuna \u201cpresunzione legale\u201d di danno o di \u201cresponsabilit\u00e0 erariale\u201d, ma offrono semplicemente indicazioni per affermare una responsabilit\u00e0 sanzionatoria ovvero risarcitoria, delle quali vanno comunque accertati e dimostrati tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi (v. paragrafo 8- 8.4 della precitata sent. n. 12-QM\/2012).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La ridotta previsione dei mezzi di prova legale nel giudizio di responsabilit\u00e0 erariale, non ne riduce il concreto spazio operativo. La prova maggiormente utilizzata in tali giudizi, infatti, \u00e8 proprio la prova legale dell\u2019atto pubblico.<\/p>\n<p>Il giudizio erariale di danno \u00e8 caratterizzato dalla maggior preponderanza delle prove scritte, per lo pi\u00f9 pubbliche, in ragione del rapporto di servizio che lega il convenuto alla P.A., dal quale promanano gli atti che asseverano i fatti dedotti in giudizio.<\/p>\n<p>Da questo punto di vista, il giudizio di responsabilit\u00e0 pu\u00f2 definirsi come un giudizio con prove: a) documentali, b) \u201cprecostituite\u201d, rispetto al giudizio stesso; c) tipiche, in quanto specificamente previste dalle norme; d) legali, perch\u00e9 la loro forza asseverativa \u00e8 stabilita dalla legge.<\/p>\n<p>Accanto a tali, preponderanti mezzi di prova, tuttavia, ne sussistono altri: a) non documentali, ma logiche (v. le presunzioni semplici); b) non precostituite, ma \u201ccostituende\u201d (v. le testimonianze, i sopralluoghi, le consulenze, ecc.); c) non previste e tipizzate dalle norme, ma \u201cinnominate\u201d o \u201catipiche\u201d (v. oltre).<\/p>\n<p>Il codice di giustizia contabile, peraltro, ha anche ribadito il potere giudiziale di acquisire dall\u2019amministrazione pubblica \u201cle informazioni scritte relative ad atti e documenti che siano nella <u>disponibilit\u00e0 <\/u>dell\u2019amministrazione stessa\u201d (art. 94, co. 2), al quale si correla il potere di \u201cispezioni, riproduzioni meccaniche [ed] esperimenti\u201d (ex art. 258 cpc), esercitabile anche nel giudizio in discorso, in forza del citato art. 94, co. 4. Trattasi, quanto a queste ultime, di \u201cmezzi di <strong><u>ricerca <\/u><\/strong>della prova\u201d, pi\u00f9 che di \u201cmezzi di prova\u201d in senso stretto.<\/p>\n<p>Al limitato numero dei mezzi di prova legali previsti dal codice (atto pubblico e presunzioni legali), corrisponde un maggior numero di \u201cprove libere\u201d, astrattamente disponibili , ma di minore utilizzazione concreta, rispetto all\u2019 \u201catto pubblico\u201d. Le prove \u201clibere\u201d, sono, come noto, quelle valutabili \u201cliberamente\u201d dal giudice, in quanto rimesse al \u201c<strong><u>suo prudente apprezzamento<\/u><\/strong>\u201d, ex art. 116 cpc.<\/p>\n<p>Il codice, ha espressamente enunciato la regola generale del \u201cprudente apprezzamento\u201d nella valutazione dei mezzi di prova (ex art. 95, co. 3), sebbene fosse applicato anche prima, ex art. 26 del r.d. n.1038\/1926.<\/p>\n<p>Per quanto superfluo, \u00e8 comunque opportuno ricordare che \u201cil prudente apprezzamento del giudice\u201d, funzionale al suo \u201clibero convincimento\u201d, non significa affatto arbitrio.<\/p>\n<p>La \u201clibert\u00e0\u201d che caratterizza la valutazione del giudice, infatti, \u00e8 fortemente \u201ccondizionata\u201d (per non dire \u201climitata\u201d) dal valore tipico e vincolante delle prove legali<a href=\"#_edn2\" name=\"_ednref2\">[1]<\/a>, nonch\u00e9 dal fatto che la sua scelta valutativa dovr\u00e0 comunque avvenire nell\u2019ambito delle deduzioni ed allegazioni delle parti, da considerare tutte con attenzione ai fini della decisione<a href=\"#_edn3\" name=\"_ednref3\">[2]<\/a>, indipendentemente da chi l\u2019ha prodotta, in base al \u201c<strong>principio di acquisizione<\/strong>\u201d (v. Cass. 21209\/2013). La provenienza della prova, infatti, non ne condiziona l\u2019impiego e non esclude che possa essere utilizzata anche per valutazioni a favore della parte contro cui \u00e8 stata prodotta<a href=\"#_edn4\" name=\"_ednref4\">[3]<\/a>.<\/p>\n<p>La scelta delle prove, il loro coordinamento, il valore attribuito ad ognuna di esse. il concreto peso valutativo assegnato alle prove stesse per giungere alla decisione del caso concreto, rappresenta l\u2019insieme dei processi logici ed intellettivi che compongono il \u201clibero convincimento\u201ddel giudice, da esplicitare nella motivazione della decisione.<\/p>\n<p>La motivazione della decisione, dunque, \u00e8 il vero \u201climite\u201d del \u201clibero convincimento\u201d del giudice. Essa esprime le modalit\u00e0 concrete del suo \u201cprudente apprezzamento\u201d e, quindi, del formarsi della decisione. Come \u00e8 stato giustamente osservato, la motivazione della sentenza tocca il \u201ccuore del problema [della ] valutazione delle prove\u201d<a href=\"#_edn5\" name=\"_ednref5\">[4]<\/a>.<\/p>\n<p>In questa ottica, il giudice oltre a \u201cprocedere, in qualunque stato e grado [\u2026] all\u2019interrogatorio non formale del convenuto\u201d (art. 94, co. 3, c.g.c.), pu\u00f2 avvalersi sia di \u201cpresunzioni semplici\u201d<a href=\"#_edn6\" name=\"_ednref6\">[5]<\/a> (v. art. 2729 cc) che di prove c.d. \u201catipiche\u201d o \u201cinnominate\u201d<a href=\"#_edn7\" name=\"_ednref7\">[6]<\/a>.<\/p>\n<p>Come chiarito dalla giurisprudenza, le \u201cprove atipiche\u201d, sono quelle non espressamente previste da alcuna norma, ma comunque ammissibili. Secondo la Corte di Cassazione, infatti, manca una \u201cnorma di chiusura sulla tassativit\u00e0 dei mezzi di prova\u201d (v. Cass. civ. sez. II n. 1593\/2017), cos\u00ec che le \u201cprove atipiche\u201d sono rimesse, nella loro concreta ammissibilit\u00e0 e valutabilit\u00e0, alla discrezionalit\u00e0 del giudice e concorrono \u2013 insieme a tutte le altre \u2013 al suo \u201clibero convincimento\u201d, da esprimere con motivazione adeguata e pertinente su tutti gli aspetti del giudizio, ivi compresi quelli attinenti all\u2019 \u201cuso\u201d delle prove in discorso (v. Cass. civ. Sez. II n. 3642\/2004).<\/p>\n<p>Sebbene \u201craccolte fuori dal processo\u201d, le prove atipiche non violano il \u201cprincipio del contraddittorio, [che] si instaura [proprio] con la [loro] produzione in giudizio\u201d (cfr. Cass. civ. Sez. I n.17392\/2015).<\/p>\n<p>Tra le prove \u201ctipiche\u201d acquisibili dal giudice in primo grado, il codice di giustizia contabile annovera la \u201cconsulenza tecnica d\u2019ufficio\u201d e la \u201cprova per testimoni\u201d. Per la prima prevede una normativa <em>ad hoc<\/em> (art. 97); per la seconda, invece, rinvia alle disposizioni del codice di procedura civile (art. 98).<\/p>\n<p>Prima di andare oltre, \u00e8 il caso di precisare che, accanto ai mezzi di prova, il codice di giustizia contabile considera anche gli \u201cargomenti di prova\u201d, desumibili dalle \u201cprove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione\u201d (art. 17, co. 6) o anche dal \u201ccomportamento delle parti nel corso del processo\u201d (art. 95, co. 3, c.g.c.).<\/p>\n<p>Concettualmente gli \u201cargomenti di prova\u201d sono diversi dai \u201cmezzi di prova\u201d, in quanto essi si pongono come elementi di \u201csussidio\u201d, che aiutano cio\u00e8 a comprendere meglio le prove. Rivestono carattere \u201cservente\u201d rispetto ad esse, influendo sulla loro maggiore intelligibilit\u00e0, chiarificazione e determinazione di orientamento valutativo.<\/p>\n<p>Nel sistema della responsabilit\u00e0 erariale, peraltro, il \u201ccomportamento delle parti nel processo\u201d \u00e8 uno soltanto degli elementi dai quali desumere \u201cargomenti di prova\u201d. Le \u201cnorme di settore\u201d, a volte, ne indicano degli altri, come quella sulla responsabilit\u00e0 degli esercenti le professioni sanitarie, per la quale \u201cnel giudizio di rivalsa ed in quello di responsabilit\u00e0 amministrativa, il giudice pu\u00f2 desumere <em>argomenti di prova<\/em> [da quelle] assunte nel giudizio instaurato dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria [..] o dall\u2019impresa di assicurazione, se l\u2019esercente la professione sanitaria ne \u00e8 stato parte\u201d (v. art. 9, co. 7, l. n.24\/2017).<\/p>\n<p>Da ultimo, \u00e8 da segnalare che il codice di giustizia contabile annovera, tra gli elementi che il giudice pu\u00f2 considerare ai fini del decidere, anche alcuni che non hanno nulla a che vedere con le prove in senso stretto, come i \u201cfatti non contestati dalle parti\u201d e le \u201cnozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza\u201d (ex art. 95, co. 1 e 2, c.g.c.).<\/p>\n<p>In conclusione, pu\u00f2 dirsi che il codice di giustizia contabile offre elementi per ricostruire, anche nel sistema processuale della responsabilit\u00e0 erariale, una sorta di \u201c<em>Scala del ragionamento probatorio\u201d<\/em>, basato su: a) prove legali; b) prove libere; c) presunzioni; d) argomenti di prova; 5) non contestazione; 6) fatti notori e massime di esperienza; 7) prove atipiche<a href=\"#_edn8\" name=\"_ednref8\">[7]<\/a>.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li><strong>-3) Assunzione dei mezzi di prova.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Esaurito l\u2019esame dei mezzi di prova previsti dal sistema processuale della responsabilit\u00e0 erariale, \u00e8 da dire che, quanto alle regole sulla loro acquisizione, il codice di giustizia contabile ha segnato un ulteriore e \u2013 secondo la dottrina \u2013 \u201cdefinitivo distacco dal potere sindacatorio\u201d del giudice, che ha storicamente caratterizzato il giudizio erariale di danno<a href=\"#_edn9\" name=\"_ednref9\">[8]<\/a>.<\/p>\n<p>In effetti, il codice, ha valorizzato il principio opposto, ossia quello della piena \u201cdisponibilit\u00e0 delle prove\u201d (v. art. 95, co. 1), alla stregua del quale: \u201cil giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti\u201d (ex art. 115 cpc) ed indicate nell\u2019atto di citazione (ex art. 86, co. 2, c. g. c.) e nella memoria di costituzione in giudizio (ex art. 90, co. 2, c. g. c.).<\/p>\n<p>Lo stesso principio di \u201cnon contestazione\u201d, per il quale il giudice pu\u00f2 porre a fondamento della decisione anche i \u201cfatti non specificamente contestati dalle parti costituite\u201d (ex art. 95, co., 1 c. giust. cont.), \u00e8 esso stesso espressione del principio dispositivo delle prove<a href=\"#_edn10\" name=\"_ednref10\">[9]<\/a>.<\/p>\n<p>E\u2019 evidente che in tale accezione il principio di disponibilit\u00e0 della prova attiene al profilo giuridico della manifestazione della volont\u00e0 della parte interessata di volersi avvalere della prova e completa il pi\u00f9 generale principio della piena \u201ccorrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato\u201d (ex art. 112), cos\u00ec che il Giudice non solo non pu\u00f2 pronunciare <em>ultra o extra petita, <\/em>ma deve anche decidere <em>iuxta alligata et probata.<\/em><\/p>\n<p>Nel codice di giustizia contabile, per\u00f2, il principio di \u201cdisponibilit\u00e0\u201d delle prove assume anche un significato diverso, attinente alla <strong><u>disponibilit\u00e0 fisica<\/u><\/strong> della prova e, quindi, alla materiale possibilit\u00e0 di versarla in atti.<\/p>\n<p>Da questo punto di vista, l\u2019 \u201conere della prova\u201d (ex art. 2697 cc) si coniuga con la sua materiale \u201cdisponibilit\u00e0\u201d e, dunque, con la concreta possibilit\u00e0 di essere prodotta in giudizio (art. 94, co. 1, c. g. c.).<\/p>\n<p>In questa seconda accezione, la \u201cdisponibilit\u00e0 della prova\u201d si configura come canone applicativo del fondamentale principio della \u201cprossimit\u00e0 o vicinanza alla prova, [\u2026] declinato secondo il principio di derivazione comunitaria di non eccessiva difficolt\u00e0 di esercizio del relativo diritto\u201d<a href=\"#_edn11\" name=\"_ednref11\">[10]<\/a> e consente interventi del giudice volti ad agevolare la produzione in giudizio delle prove allegate, ma non potute versare dalle parti.<\/p>\n<p>In questo limitato senso, il codice di giustizia contabile ammette l\u2019esercizio del \u201cpotere sindacatorio\u201d del giudice. E ci\u00f2, sia con riferimento al potere di chiedere alla P.A. \u201cle informazioni scritte relative ad atti e documenti che siano nella disponibilit\u00e0 dell\u2019amministrazione [e] che [il giudice] ritiene necessario acquisire al processo\u201d (ex art. 94, co. 2, c. giust. cont.), sia con riferimento all\u2019ordine di esibizione e produzione di atti e documenti alla parte che ne ha la disponibilit\u00e0 (ex art. 94, c. 1, c. giust. cont.) e sia, infine, con riferimento alle varie forme di \u201cispezioni\u201d, \u201criproduzioni\u201d ed \u201cesperimenti\u201d, previste dal codice di rito comune (ex artt. 258 e ss. cpc), estensibili \u2013 come anticipato \u2013 al giudizio di responsabilit\u00e0 erariale, ex art. 94, co. 4, c. g. c. .<\/p>\n<p>L\u2019intervento del giudice (recte: del Presidente) \u00e8 anche previsto per agevolare l\u2019acquisizione delle prove documentali della parte privata verso l\u2019amministrazione renitente, non supportata dai poteri del P.M. contabile, il cui esercizio \u00e8 stato chiesto dalla medesima parte privata (v. art. 71, co. 5).<\/p>\n<p>Trattasi, con ogni evidenza, di un potere diverso da quello \u201csindacatorio\u201d in senso stretto (ex artt. 14 e 15 del r.d. n.1038\/1933), che consentiva al giudice di determinare il perimetro probatorio della causa, riconoscendogli finanche il potere di \u201cordinare al Procuratore Generale di disporre accertamenti diretti anche in contraddittorio delle parti\u201d.<\/p>\n<p>Gli interventi diretti, previsti dal codice di giustizia contabile, si caratterizzato per la loro strumentalit\u00e0 all\u2019acquisizione dei mezzi di prova indicati dalle parti, e segnatamente dalla parte privata. L\u2019intervento, dunque, non \u00e8 sulla <strong><u>produzione<\/u> <\/strong>di mezzi di prova ulteriori rispetto a quelli delle parti, ma sulla <strong><u>acquisizione<\/u><\/strong> in concreto di tali mezzi.<\/p>\n<p>Anche la \u201cconsulenza tecnica\u201d, che il giudice pu\u00f2 acquisire d\u2019ufficio (v. art. 94, co. 1, ed art. 97 c. g. c.), non altera l\u2019equilibrato esplicarsi del principio di piena disponibilit\u00e0 delle prove tra le parti, in quanto funzionalmente volta pur sempre alla miglior comprensione dei fatti allegati dalle parti medesime. Il che \u00e8 evidente con riferimento alle perizie di tipo \u201cvalutativo\u201d, propria del consulente c.d. \u201cdeducente\u201d: del consulente, cio\u00e8, che apprezza sul piano tecnico i fatti accertati (o dati per esistenti) dalle parti. Ma non \u00e8 meno vero con riferimento alle perizie di tipo c.d. \u201caccertativo\u201d, propria del consulente c.d. \u201cpercipiente\u201d: del consulente, cio\u00e8, che stabilisce l\u2019esistenza stessa dei fatti, atteso che essa interviene su elementi (<em>recte<\/em>: su fatti) comunque dedotti dalle parti. E\u2019 ben vero, perci\u00f2, che in quest\u2019ultimo caso la consulenza \u00e8 fonte oggettiva di prova, ma \u00e8 altrettanto vero che essa si basa sulla necessit\u00e0 (valutata dal giudice) di procedere mediante specifiche conoscenze tecniche all\u2019accertamento di un fatto addotto pur sempre da una delle parti (v. Cass. n.1606\/2017).<\/p>\n<p>Il codice di giustizia contabile, peraltro, disciplina dettagliatamente il procedimento di formazione della consulenza tecnica all\u2019art. 97, al quale si rinvia, non senza sottolineare una peculiarit\u00e0 di non secondario aspetto, riguardo all\u2019omologo istituto di rito comune, attinente al profilo soggettivo del consulente.<\/p>\n<p>Il comma 1 del citato art. 97, consente al giudice di avvalersi \u2013 a fini peritali \u2013 sia del \u201cconsulente tecnico\u201d in senso stretto, che delle \u201cstrutture e organismi tecnici [delle] amministrazioni pubbliche\u201d.<\/p>\n<p>Nel primo caso, inoltre, il consulente tecnico pu\u00f2 essere sia un libero \u201cprofessionista iscritto negli albi di cui all\u2019art. 13 delle disposizioni per l\u2019attuazione del codice di procedura civile\u201d, che un \u201cappartenente alle strutture e agli organismi di pubbliche amministrazioni\u201d (v. art. 23, co. 3, c.g.c.).<\/p>\n<p>Il codice, dunque, ha recepito il \u201csistema duale\u201d delle consulenze, gi\u00e0 affermato dalla giurisprudenza della Corte dei conti, soprattutto in materia di responsabilit\u00e0 erariale risarcitoria per danni provocati dagli esercenti le professioni sanitarie, basato sulla possibilit\u00e0 di avvalersi del \u201cconsulente tecnico\u201d in senso stretto oppure degli \u201corganismi tecnici [delle] amministrazione pubbliche\u201d<a href=\"#_edn12\" name=\"_ednref12\">[11]<\/a>.<\/p>\n<p>Da questo punto di vista, appare del tutto evidente il carattere meramente organizzatorio (e non autorizzativo) del decreto del Segretario Generale della Corte dei conti in data 27 ottobre 2017, con il quale \u00e8 stato:<\/p>\n<ol>\n<li>a) istituito \u201cl\u2019elenco del personale medico specialistica per le consulenze tecniche d\u2019ufficio\u201d, chiamato ad integrare la composizione della Sezione Speciale del Collegio medico Legale del Ministero della Difesa (ex l. n.1345\/1961);<\/li>\n<li>b) fissato il criterio di determinazione dei relativi compensi.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Il carattere organizzatorio del provvedimento, del resto, emerge direttamente dal suo contenuto, oltre che dal tenore letterale dell\u2019 art. 63, co. 3, c.g.c., ivi richiamato.<\/p>\n<p>Nella materia della responsabilit\u00e0 erariale risarcitoria per i danni provocati dagli esercenti le professioni sanitarie (ex artt. 9 e 15 della l. n. 24\/2017), dunque, il giudice della responsabilit\u00e0 erariale potr\u00e0 continuare ad avvalersi sia della Sezione Speciale del CML (ex l. n. 1345\/1961), sia del CML presso il Ministero della Difesa (ex art. ex artt. 189 del d.lgs. n\u00b066\/2010) e sia dell\u2019 U.M.L. (Ufficio Medico Legale) della Salute (ex 52 della l. n\u00b03\/2003), integrati da uno o pi\u00f9 specialista del settore su cui verte la controversia (ex precitato art. ex artt. 9 della l. n. 24\/2017).<\/p>\n<p>Analogamente, nelle controversie di responsabilit\u00e0 erariale che investono altri settori della P.A., si potr\u00e0 continuare a conferire incarichi di consulenza: a) ai professionisti privati iscritti negli albi dei consulenti tecnici (ex art. 23, co. 3, c.g.c.); b) agli \u201cappartenenti alle strutture e agli organismi di pubbliche amministrazioni\u201d (ex art. 23, co. 3, c.g.c.); c) alle \u201cstrutture e agli organismi tecnici di amministrazioni pubbliche\u201d (ex art. 97 , co. 1, c.g.c.).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li><strong>-4) Segue: modalit\u00e0 di acquisizione delle prove.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Quanto alle modalit\u00e0 di acquisizione dei mezzi di prova, il codice di giustizia contabile distingue tra le prove acquisibili direttamente dal collegio e quelle acquisibili tramite il \u201cgiudice delegato\u201d.<\/p>\n<p>La regola di fondo, stabilita dall\u2019art. 96, co. 2, del codice \u00e8 che, \u201cse [il collegio] non pu\u00f2 assumere [i mezzi di prova] nella stessa udienza, fissa il termine entro il quale essi devono essere assunti, e delega per la loro esecuzione uno dei componenti il collegio\u201dstesso.<\/p>\n<p>In realt\u00e0, tutte le prove vengono <strong>assunte<\/strong> dal collegio, sotto il profilo delle valutazioni della loro \u201cammissibilit\u00e0\u201d e \u201crilevanza\u201d (v. art. 96, co. 1, c.g.c), ma non tutte possono essere <strong>acquisite<\/strong> subito, dal collegio stesso. In particolare, non sono acquisibili subito le prove \u201ccostituende\u201d, come le consulenze tecniche, per le quali il collegio \u201cformula i quesiti e fissa il termine entro cui il consulente incaricato deve comparire innanzi al giudice [\u2026] delegato\u201d (ex art. 97, co. 1, c.g.c.).<\/p>\n<p>Le prove immediatamente acquisibili dal collegio, in genere, sono quelle gi\u00e0 costituite (\u201cprecostituite\u201d) al momento del giudizio, mentre le altre, che si formano nel processo, ossia le prove \u201ccostituende\u201d, sono acquisite dal \u201cgiudice delegato\u201d. Oltre alle consulenze tecniche, rientrano in quest\u2019ultimo ambito le \u201cispezioni\u201d, le \u201criproduzioni meccaniche\u201d e gli \u201cesperimenti\u201d (ex art. 258 cpc e ss), acquisibili nel giudizio contabile, ai sensi dell\u2019art. 94, co. 4, c.g.c..<\/p>\n<p>Il codice di giustizia contabile ha previsto, per il giudice delegato, la formazione del \u201cCalendario del Processo\u201d (art. 9 disp. att. c.g.c), in simmetria con le analoghe previsioni del codice di rito comune (art. 81-bis disp. att. cpc).<\/p>\n<p>Nel calendario sono indicate le udienze istruttorie successive alla prima e i relativi incombenti.<\/p>\n<p>I termini, per espressa indicazione normativa, sono prorogabili prima della loro scadenza a richiesta delle parti o anche d\u2019ufficio dal giudice, \u201cquando sussistono gravi motivi sopravvenuti\u201d.<\/p>\n<p>La funzione del \u201ccalendario\u201d, \u00e8 appena il caso di ricordarlo, corrisponde al principio di \u201cragionevole durata del processo\u201d. Assicurando una organizzazione programmata delle attivit\u00e0 da compiere, ne rende conoscibili i tempi alle parti ed, evita, per quanto possibile, inutili rinvii (v. Corte cost. n.216\/2013\u201d).<\/p>\n<p>In tema di acquisizione delle prove, un cenno meritano infine anche i \u201cprocedimenti di istruzione preventiva\u201d, ex art. 64 c.g.c..<\/p>\n<p>La norma, inserita tra quelle che regolano l\u2019attivit\u00e0 istruttoria del Pubblico Ministero (artt. 55 \u2013 65 c.g.c.), prevede l\u2019acquisizione delle prove gi\u00e0 nella fase preprocessuale, allorquando:<\/p>\n<ol>\n<li>\u201cvi sia fondato motivo di temere che venga meno la possibilit\u00e0 di far assumere in giudizio uno dei mezzi di prova\u201d;<\/li>\n<li>\u201cin caso di eccezionale urgenza\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Il valore sistematico della norma, lascerebbe pensare che il procedimento sia attivabile solo dal PM, ma il suo valore letterale porta a ritenere che il procedimento stesso sia attivabile anche dalla parte privata, dato il riferimento alla generica \u201cistanza di parte\u201d, che caratterizza la norma stessa.<\/p>\n<p>Il codice non disciplina il procedimento e si limita a fare riferimento al \u201cgiudice\u201d, il quale \u201cprovvede all\u2019assunzione preventiva del mezzo richiesto, su istanza di parte\u201d.<\/p>\n<p>L\u2019istituto, tuttavia, evoca gli analoghi \u201cprocedimenti di istruzione preventiva\u201d previsti dal codice di rito comune (ex artt. 692 -699), con la differenza che appare scarsamente compatibile con il rito della responsabilit\u00e0 erariale, caratterizzata dall\u2019attivit\u00e0 inquirente del P.M., una \u201cistruttoria preventiva in corso di causa\u201d (ex art. 699 cpc).<\/p>\n<p>In relazione a ci\u00f2, \u00e8 da ritenere che \u201cl\u2019istruttoria preventiva\u201d, nel giudizio di responsabilit\u00e0 erariale, sia solo <em>ante causam<\/em> e che la relativa istanza di parte vada rivolta al Presidente della Sezione, il quale designa il giudice delegato.<\/p>\n<p>Il valore \u201cinstabile\u201d degli atti raccolti con i procedimenti di istruzione preventiva esclude che della istruttoria stessa possa occuparsi il collegio. L\u2019assunzione preventiva dei mezzi di prova, infatti, \u201cnon pregiudica le questioni relative alla loro ammissibilit\u00e0 e rilevanza\u201d, su cui si esprimere \u2013 <em>ratione<\/em> <em>oficii <\/em>\u2013 proprio il collegio al quale, perci\u00f2, va riservata la definitiva valutazione sull\u2019 \u201cammissibilit\u00e0\u201d e sulla \u201crilevanza\u201d delle prove raccolte in istruttoria preventiva dal giudice, delegato dal Presidente della Sezione (ex art. 96, co. 1, c.g.c.).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li><strong>-5) Regole di valutazione giudiziale delle prove .<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Venendo, ora, ad esaminare le norme del codice che si occupano della \u201cvalutazione\u201d delle prove, \u00e8 da dire che esse esplicitano nel giudizio di responsabilit\u00e0 erariale le regole generali di rito comune, alla stregua delle quali il Giudice decide:<\/p>\n<ol>\n<li>a) \u201csecondo diritto e quando la legge lo consente secondo equit\u00e0\u201d;<\/li>\n<li>b) nel perimetro segnato dalle domande e dalle eccezioni delle parti, in base alle prove da esse stesse allegate (v. art. 95, co. 1, c. giust. cont.).<\/li>\n<\/ol>\n<p>Le regole generali sull\u2019onere della prova, che in sede istruttoria-dibattimentale orienta e conforma la condotta processuale delle parti nella difesa delle loro contrapposte posizioni, in sede decisoria orienta e conforma i poteri valutativi del Giudice nel definire la causa <em>secundum ius,<\/em> in base alle prove versate in atti dalle parti stesse.<\/p>\n<p>Va da s\u00e9 che i fatti \u201cche rientrano nella comune esperienza\u201d, sono sottratti all\u2019onere dispositivo della prova e possono essere valutate liberamente dal giudice, insieme alle prove in atti, indipendentemente da ogni allegazione di parte (art. 94, co. 2).<\/p>\n<p>Nelle norme sulla valutazione delle prove, il codice esplicita \u2013 come detto \u2013 la regola del \u201clibero convincimento del giudice\u201d, ovvero della loro ponderazione secondo \u201cil suo prudente apprezzamento\u201d (art. 95, co.3), ma ne comprime la portata con riferimento ai \u201cpareri resi dalla Corte dei conti [\u2026], ai fini della valutazione della effettiva sussistenza dell\u2019elemento soggettivo [\u2026] e del nesso di causalit\u00e0\u201d (art. 95, co. 4). Il reale valore applicativo delle appena menzionate disposizioni (dell\u2019art. 95, co. 4), quale regola speciale di valutazione della prova dell\u2019elemento psicologico e\/o del nesso di causalit\u00e0 nel giudizio di responsabilit\u00e0 erariale, emerge da una lettura comparata delle disposizioni stesse con quelle che, nella fase conclusiva dell\u2019istruttoria della Procura regionale, impongono l\u2019archiviazione per assenza di colpa grave, \u201cquando l\u2019azione amministrativa si \u00e8 conformata al parere reso dalla Corte dei conti in via consultiva, in sede di controllo e in favore degli enti locali, nel rispetto dei presupposti generali [per il suo] rilascio\u201d, ex art. 69, co. 2, c. g. c. .<\/p>\n<p>Nel contesto delle regole probatorie applicabili al giudizio di responsabilit\u00e0 erariale, dunque, meritano una trattazione pi\u00f9 approfondita gli atti che promanano dalle Sezioni di controllo della Corte dei conti, per verificare la loro reale portata asseverativa dei fatti accertati in tale sede, con riferimento sia all\u2019oggettiva sussistenza di un eventuale illecito, per il quale \u00e8 stato previsto l\u2019 \u201conere di segnalazione\u201d da parte dei magistrati assegnati alle predette Sezioni (ex art. 52 c. g. c.), sia alla carenza della colpa grave, legata all\u2019esito positivo del controllo preventivo di legittimit\u00e0 (ex art. 17, comma 30-<em>quater<\/em>, lettera <strong><em>a<\/em><\/strong> del d.l. n. 78\/2009 e s.m.i.), e sia alla carenza dell\u2019elemento soggettivo e\/o del nesso di causalit\u00e0, legati ai pareri resi dalle ripetute Sezioni di controllo (ex artt. 69, co. 2, e 95, co. 4, c. giust. cont.).<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong>-6) Le segnalazioni dei magistrati del controllo dei fatti dai quali possono derivare responsabilit\u00e0 erariale.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Nel prevedere lo specifico \u201conere\u201d dei magistrati del controllo di comunicare alle \u201ccompetenti procure regionali i fatti dai quali possono derivare responsabilit\u00e0 erariali che emergono dall\u2019esercizio delle [loro] funzioni\u201d, l\u2019art. 52, co. 2, c.g.c. pone sullo stesso piano, senza distinzioni di sorta, i <strong>fatti <\/strong>riscontrati nell\u2019espletamento di tali funzioni e le <strong>valutazioni <\/strong>operate su di essi dai predetti magistrati.<\/p>\n<p>E\u2019 da precisare per\u00f2 che il valore d\u2019attribuire alle menzionate segnalazioni \u00e8 quello proprio di una <em>notitia damni<\/em>, ex art. 51, c. 2, c. g. c.. Esse legittimano le eventuali iniziative istruttorie della Procura, semprech\u00e9 rivestano i caratteri della \u201cconcretezza\u201d e della \u201cspecificit\u00e0\u201d (nei sensi chiariti dalle SS.RR. in sede giurisdizionale, con la sent. n. 12-QM\/2012, oggi recepiti dal comma 2 del precitato art. 51), ma non vincolano n\u00e9 l\u2019inquirente n\u00e9 il giudicante sui profili oggettivi e soggettivi dell\u2019illecito in esse considerate.<\/p>\n<p>Resta da vedere se e quale valore probatorio abbiano, nel giudizio di responsabilit\u00e0, gli atti, i documenti e gli altri elementi istruttori acquisiti nell\u2019esercizio delle funzioni di controllo, dai quali emergono i fatti segnalati, ai sensi del citato art. 52, co. 4, c. g. c..<\/p>\n<p>Dalle norme del codice, valutate separatamente ed in comparazione tra loro, oltre che in rapporto ai valori costituzionali sull\u2019assetto organizzativo-operativo della Corte dei conti, non emergono elementi per escludere l\u2019ammissibilit\u00e0 nel giudizio di responsabilit\u00e0 di simili atti e documenti<a href=\"#_edn13\" name=\"_ednref13\">[12]<\/a>.\u00a0 N\u00e9 varrebbe opporre, per una diversa conclusione, il carattere esclusivo dell\u2019istruttoria dell\u2019azione erariale assegnata al PM contabile, oggi regolata dal codice ed espressa da provvedimenti adeguatamente motivati, sanzionati da nullit\u00e0 in ipotesi di \u201comessa o apparente motivazione\u201d (ex art. 65 c. g. c.), anche quando si limitano alla semplice acquisizione di atti e documenti<a href=\"#_edn14\" name=\"_ednref14\">[13]<\/a> (v artt. 58 e 59 c. g. c.). Nella trama normativa del codice, infatti, l\u2019esclusivit\u00e0 dell\u2019istruttoria del P.M. contabile va necessariamente coordinata con l\u2019 \u201conere di segnalazione\u201d che grava sui magistrati del controllo (ex art. 52, c.4, c. g. c.), in rapporto al quale (onere) l\u2019allegazione degli elementi probatori dei fatti che possono ingenerare responsabilit\u00e0 erariale ne costituisce una estensione<a href=\"#_edn15\" name=\"_ednref15\">[14]<\/a>.<\/p>\n<p>In altri termini, il cennato onere di segnalazione dei \u201cfatti dai quali possano derivare responsabilit\u00e0 erariali\u201d ricomprende logicamente anche l\u2019 onere di \u201callegazione\u201d delle prove dei fatti segnalati, cos\u00ec come acquisite con l\u2019attivit\u00e0 di controllo.<\/p>\n<p>Del resto, una siffatta allegazione non comprime le istanze di garanzia che si pongono alla base delle norme che regolano l\u2019esercizio del potere istruttorio della Procura, atteso che il controllo della Corte dei conti ha carattere \u201cterzo e neutrale\u201d (v. Corte Cost. sent. n. 64\/2005 e n.60\/2013) ed \u00e8 esercitato \u201ca servizio dello <em>Stato-comunit\u00e0<\/em>\u201d (v. Corte Cost. sentenze n. 29\/1995, n. 470\/1997, n. 267\/2006 e n. 40\/2014), per l\u2019\u201cequilibrio unitario della finanza pubblica complessiva\u201d (v. Corte Cost. sent. n. 425\/2004 e sent. n. 60\/2013).<\/p>\n<p>N\u00e9, sotto altro profilo, l\u2019allegazione degli atti acquisiti in sede di controllo comprime i diritti di difesa del convenuto. Gli atti allegati dai magistrati del controllo, infatti, devono essere inseriti nel \u201cfascicolo istruttorio\u201d della Procura, al pari delle altre prove raccolte dalla Procura medesima, e da tale fascicolo \u201cil destinatario dell\u2019invito a dedurre ha diritto [\u2026] di estrarre copia\u201d, per le proprie \u201cattivit\u00e0 pre-processuali di parte\u201d (ex art. 71 c. giust. cont.).\u00a0 Su di essi, perci\u00f2, si instaura un regolare contraddittorio, prima ancora della citazione, che segna l\u2019inizio del giudizio.<\/p>\n<p>Cos\u00ec argomentata l\u2019utilizzabilit\u00e0 nell\u2019area della giurisdizione delle prove raccolte in sede di controllo sui fatti segnalati alla Procura, quanto al loro <strong>valore,<\/strong> \u00e8 da dire che il codice non offre argomenti per limitarne l\u2019assoggettabilit\u00e0 alle medesime regole generali di valutazione stabilite per le altre prove, versate in atti direttamente dalla Procura o dalla parte privata. Valgono per esse, dunque, le medesime regole generali di valutazione ed anche per esse si dovr\u00e0 distinguere le \u201cprove legali\u201d dalle \u201cprove libere\u201d, nelle quali ultime si collocano le \u201cprove atipiche\u201d.\u00a0 Gli atti pubblici acquisiti nell\u2019esercizio di una delle varie forme di controllo che il sistema consente oggi di enucleare (di \u201clegittimit\u00e0\u201d, di \u201cgestione\u201d, \u201ccoercitivo\u201d, \u201ccontrollo-referto\u201d, sui rendiconti dei gruppi consiliari o di altro genere ancora), pertanto, avranno il valore loro assegnato dall\u2019art. 2700 cc.<a href=\"#_edn16\" name=\"_ednref16\">[15]<\/a>. Le altre prove raccolte anch\u2019esse in sede di controllo, invece, avranno il valore \u201cindiziario\u201d proprio delle c.d. \u201cprove libere\u201d, e segnatamente di quelle \u201catipiche\u201d, nelle quali vanno inquadrate la maggior parte di esse.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong>-7) L\u2019ammissione a visto degli atti sottoposti al controllo preventivo di legittimit\u00e0.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>In continuit\u00e0 logica con il tema del raccordo degli esiti del controllo con l\u2019esercizio delle funzioni giurisdizionali, ma in senso opposto all\u2019esaminato \u201conere di segnalazione\u201d dei fatti che possono ingenerare responsabilit\u00e0 erariale, perch\u00e9 \u2013 questa volta \u2013 la Corte ha riscontrato legittimo il provvedimento esaminato, si pone la regola dell\u2019esonero da responsabilit\u00e0 per gli atti ammessi a visto nell\u2019esercizio del controllo preventivo di legittimit\u00e0, ex art. 17, co. 30-<em>quater<\/em>, del d.l. n.78\/2009, convertito dalla l. n.102\/2009 e s.m.i.<\/p>\n<p>Le disposizioni dell\u2019art. 17, co. 30-<em>quater <\/em>ancorano la carenza di responsabilit\u00e0 alla mancanza di colpa grave ed affidano all\u2019esito positivo del controllo preventivo di legittimit\u00e0 il valore di <strong>prova legale<\/strong> della carenza della colpa grave stessa, \u201cquando il fatto dannoso tragga origine dall\u2019emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimit\u00e0, limitatamente ai profili presi in considerazione nell\u2019esercizio del [medesimo] controllo\u201d.<\/p>\n<p>Com\u2019\u00e8 agevole desumere dal tenore letterale della norma, l\u2019esimente soggettiva si collega ad un \u201cfatto dannoso\u201d che tragga origine dall\u2019atto registrato.\u00a0 La carenza della colpa grave, dunque, insiste su una condotta dannosa <strong><u>successiva<\/u><\/strong> all\u2019adozione dell\u2019atto, posta in essere perci\u00f2 <strong>dopo<\/strong> la sua registrazione, che fa affidamento proprio sull\u2019ammissione a visto dell\u2019atto stesso, sotto il profilo della sua legittimit\u00e0, attestata dall\u2019esito favorevole del controllo della Corte dei conti.\u00a0 L\u2019esonero da responsabilit\u00e0 per \u201ccarenza di colpa grave\u201d, pertanto, ha un suo concreto spazio operativo soltanto per i fatti che danno attuazione agli atti non immediatamente lesivi dei beni-valori della contabilit\u00e0 o del patrimonio pubblico, ai quali la registrazione della Corte dei conti conferisce efficacia, cos\u00ec da ingenerare un errore scusabile sulla legittimit\u00e0 dell\u2019atto stesso in chi lo ha eseguito.<\/p>\n<p>E\u2019 proprio nella scusabilit\u00e0 di un simile errore che si individua l\u2019efficacia esimente dell\u2019ammissione a visto e, dunque, la mancanza della colpa stessa.<\/p>\n<p>Per gli atti \u201cauto-esecutivi\u201d, immediatamente lesivi del patrimonio pubblico o dei beni-valori della contabilit\u00e0 pubblica, invece, la registrazione della Corte non incide in alcun modo sulla colpa di chi li ha adottati, atteso che l\u2019attivit\u00e0 di \u201cemanazione\u201d degli atti in discorso si \u00e8 conclusa ben prima della loro ammissione a visto e perci\u00f2 non ne \u00e8 stata influenzata in alcun modo.<\/p>\n<p>Una interpretazione coerente con lo spirito e la <em>ratio<\/em> della norma induce a ritenere che l\u2019esimente in discorso, sebbene prevista per la sola responsabilit\u00e0 risarcitoria (in quanto fa riferimento al \u201cfatto dannoso\u201d) si applichi anche <strong><u>agli illeciti a base sanzionatoria<\/u><\/strong>.<\/p>\n<p>Anche nell\u2019illecito contabile sanzionato con misure pecuniarie, infatti, rileva l\u2019elemento psicologico, nell\u2019entit\u00e0 fissata di volta in volta dalle disposizioni che ne delineano il precetto, secondo il principio di tipicit\u00e0 che caratterizza tale illecito, ex art. 23 Cost..<\/p>\n<p>Ad ogni buon conto, la registrazione della Corte esonera da responsabilit\u00e0 \u201climitatamente ai <strong>profili presi in considerazione nell\u2019esercizio del controllo<\/strong>\u201d, ex art. 17, co. 30-<em>quater<\/em> pi\u00f9 volte citato.<\/p>\n<p>Le eventuali questioni che dovessero insorgere in sede giurisdizionale sulla esatta delimitazione dei \u201cprofili presi in considerazione nell\u2019esercizio del controllo\u201d, ai quali ancorare gli effetti dell\u2019ammissione a visto, non potranno non essere risolte che con l\u2019acquisizione degli atti del controllo medesimo, quali mezzi istruttori prevalenti, se non esclusivi dello specifico aspetto in contestazione. L\u2019acquisizione, ovviamente, potr\u00e0 anche essere disposta su iniziativa del giudice, qualora gli atti del controllo non fossero stati allegati dalla parte che vi ha interesse, per carenza della loro (materiale) disponibilit\u00e0. L\u2019art. 17, co. 30-<em>quater<\/em> del d.l. n. 78\/2009 e s.m.i., invero, non stabilisce alcun onere di allegazione di parte, a differenza dell\u2019art. 95, co. 4, c. g. c. che sembra ancorare la valicabilit\u00e0 dei pareri della Corte dei conti alla loro produzione in giudizio.<\/p>\n<p><strong>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong>-7) I pareri espressi dalla Corte dei conti nell\u2019esercizio della funzione consultiva.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>L\u2019esame delle regole probatorie sull\u2019ammissione e valutazione giudiziale degli esiti dell\u2019attivit\u00e0 delle Sezioni di controllo della Corte dei conti porta, infine, ad esaminare le disposizioni del codice di giustizia contabile che riconoscono una particolare rilevanza ai \u201cpareri resi dalla Corte [stessa] in via consultiva, in sede di controllo e in favore degli enti locali\u201d, ex art. 95, co. 4, c.g.c. .<\/p>\n<p>La norma, nella estrema precisione con cui individua i menzionati pareri, sembra riferirsi esclusivamente a quelli espressi dalle Sezioni regionali di controllo, ai sensi dell\u2019art. art. 7, co. 8, delle legge 5 giugno 2003 n. 131 nei confronti dei soli \u201centi locali\u201d.\u00a0 E\u2019 per\u00f2 da considerare che l\u2019art. 7, co. 8, appena menzionato raccorda la funzione consultiva delle Sezioni territoriali di controllo della Corte dei conti alle esigenze operative delle regioni, \u00a0prima ancora che a quelle degli \u201centi locali\u201d<a href=\"#_edn17\" name=\"_ednref17\">[16]<\/a>. Sul piano normativo e valoriale, pertanto, non si individuano elementi per limitare l\u2019efficacia esimente dei pareri ai soli \u201centi locali\u201d, escludendo quelli per le regioni.<\/p>\n<p>Sotto altro profilo, attinente comunque all\u2019ambito applicativo dell\u2019art. 95, co. 4, c.g.c., \u00e8 da ricordare che l\u2019art. 10-<em>bis<\/em> del d.l. 24 giugno 2016, n.113 (convertito dalla l. 7 agosto 2016, n. 160) ha modificato il citato art. 7, co. 8, della l. n.131\/2003, nel senso di attribuire anche alla Sezione delle Autonomie una propria funzione consultiva \u201cdiretta\u201d, a richiesta della \u201cConferenza delle Regioni e delle Province autonome\u201d, nonch\u00e9 della \u201cConferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative\u201d e delle \u201ccomponenti rappresentative dei Comuni, delle Province e delle Citt\u00e0 Metropolitane\u201d<a href=\"#_edn18\" name=\"_ednref18\">[17]<\/a>.<\/p>\n<p>Gi\u00e0 prima della modifica, tuttavia, la Sezione delle Autonomie poteva esprimere pareri in \u201cmateria di contabilit\u00e0\u201d, ex art. 7, co. 8, della l. n. 131\/2003, in maniera \u201cindiretta\u201d, ossia su deferimento della Sezione regionale di controllo, destinataria \u2013 diretta \u2013 della richiesta di parere, nell\u2019esercizio della sua funzione nomofilattica, ex art. 6, comma 4, del d.l. n. 174\/2012 (convertito dalla l. n. 213\/2012) e s.m.i., salvo l\u2019intervento delle Sezioni Riunite in sede di controllo, \u201cnei casi riconosciuti dal Presidente della Corte dei conti di eccezionale rilevanza, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, ovvero qualora si [fosse trattato] di applicazione di norma che coinvolg[eva] l\u2019attivit\u00e0 delle Sezioni Centrali di controllo\u201d (v. ancora art. 6, co. 4, del d.l. n. 174\/2012 e s.m.i.).<\/p>\n<p>La Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 32-INPR\/2016, ha ricondotto nella generale funzione nomofilattica di controllo anche la recente attribuzione consultiva di cui al precitato art. 10-<em>bis<\/em> del d.l. n.113\/2016, con il non secondario effetto di sottoporre al preventivo esame del Presidente della Corte dei conti \u201cla richieste di parere\u201d, per la sua eventuale trattazione innanzi alle Sezioni Riunite (ex richiamato art. 6, co. 4, del d.l. n. 174\/2012 e s.m.i.) .<\/p>\n<p>Il concreto assetto operativo della funzione consultiva di cui all\u2019art. 7, co. 8, della l. n. 131\/2003, pertanto, al presente si esprime mediante pareri che possono essere resi sia dalle Sezioni regionali di controllo, sia dalla Sezione delle Autonomie e sia dalle Sezioni Riunite in sede di controllo.<\/p>\n<p>Tali ultime due Sezioni centrali, inoltre, possono pronunciarsi direttamente, su richiesta di parere delle rappresentative indicate nell\u2019art. 10-<em>bis<\/em> del d.l. n.113\/2016, oppure indirettamente, su deferimento della Sezione regionale di controllo, destinataria della richiesta di parere.<\/p>\n<p>Per tutti i pareri in discorso, valgono le medesime regole di valutazione, fissate dal comma 4 dell\u2019art. 95 c. g. c., alla stregua delle quali il giudice \u00e8 tenuto a considerare tali pareri \u201cai fini [dell\u2019accertamento] della effettiva sussistenza dell\u2019elemento soggettivo e del nesso di causalit\u00e0, ove prodotti in causa, [\u2026] nel rispetto dei presupposti generali per i loro rilascio\u201d.<\/p>\n<p>Ad una prima lettura, la norma potrebbe anche non apparire necessaria, se non addirittura contraria ad alcune fondamentali regole generali di acquisizione e valutazione dei mezzi di prova. Sotto quest\u2019ultimo aspetto, \u00e8 da dire che la maggior parte dei pareri delle Sezioni della Corte dei conti (soprattutto se resi in via nomofilattica) hanno ampia diffusione e sono noti ai magistrati dell\u2019area giurisdizionale della Corte medesima, indipendentemente da una qualsivoglia allegazione di parte. Essi, spesso, contribuiscono a formare il corredo valoriale, culturale e tecnico-scentifico della specifica materia di contabilit\u00e0 pubblica nella quale vengono resi.\u00a0 E\u2019 evidente, pertanto, che possono anche non essere \u201cprodotti in causa\u201d e ci\u00f2 non di meno essere valutati autonomamente dal giudice per definire la controversia, come \u201cnozioni di fatto [di] comune esperienza\u201d, ovvero come \u201cnotorio giudiziale\u201d (ex art. 95, co. 2, c. giust. cont.), ovvero ancora come bagaglio di conoscenza degli orientamenti rilevanti nella materia dedotta in giudizio.<\/p>\n<p>Le disposizioni dell\u2019art. 95, co. 4, c.g.c. acquistano, invece, una loro concreta e specifica rilevanza, nel contesto delle regole di valutazione delle prove nel giudizio di responsabilit\u00e0 erariale, se lette insieme a quelle del precedente art. 69, co. 2, c.g.c., laddove esse impongono al P.M. contabile di disporre \u201cl\u2019archiviazione, per assenza di colpa grave, quando l\u2019azione amministrativa si \u00e8 conformata al parere reso dalla Corte dei conti [\u2026] nel rispetto dei presupposti generali per il [suo] rilascio\u201d.<\/p>\n<p>La lettura coordinata delle disposizioni dei due richiamati articoli lascia intravedere una forma di esonero da responsabilit\u00e0 tipizzata, che si realizza quando \u201cl\u2019azione amministrativa\u201d, produttiva di danno o lesiva dei beni-valori della contabilit\u00e0 pubblica, sia stata posta in essere in conformit\u00e0 ad un parere della Corte dei conti. In casi del genere, elementari canoni di ragionevolezza (ex art. 3 Cost.) escludono la responsabilit\u00e0 di chi ha agito, in quanto determinato, causalmente o almeno psicologicamente, da un parere di organo (collegiale) magistratuale.<\/p>\n<p>Le disposizioni dei richiamati articoli 95, co. 4, e 69, co. 2, potrebbero anche essere ritenuti superflui, in rapporto alle autonome, responsabili valutazioni dei pubblici ministeri e dei giudici contabili. Esse, tuttavia, hanno il pregio di enunciare chiaramente una regola di esonero da responsabilit\u00e0, comunque presente ed operante \u2013 da sempre \u2013 nelle diverse sensibilit\u00e0 della Corte dei conti.<\/p>\n<p>E\u2019 peraltro evidente che l\u2019efficacia esimente della causa giustificativa di responsabilit\u00e0 in riferimento, presuppone una piena adesione della condotta lesiva al parere reso dalla Corte dei conti, cos\u00ec che:<\/p>\n<ol>\n<li>a) il parere deve necessariamente precedere la condotta dannosa, o comunque lesiva dei beni-valori della contabilit\u00e0 pubblica;<\/li>\n<li>b) la condotta stessa, nella sua essenza, deve essere stata ispirata proprio dal contenuto del parere.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Va da s\u00e9 che le eventuali questioni che dovessero insorgere, in sede giurisdizionale, sull\u2019effettivo valore esimente dei pareri delle Sezioni di controllo della Corte dei conti andranno risolti in base alle caratteristiche proprie del parere stesso (per contenuto e tempi di rilascio), oltre che degli atti del relativo procedimento di emissione, che finiscono per costituire i mezzi di prova privilegiati per la definizione delle questioni medesime, al pari di quelli attinenti all\u2019influenza esonerativa da responsabilit\u00e0 dell\u2019ammissione a visto del provvedimento dal quale origina \u201cil fatto dannoso\u201d, ex art. 17, comma 30-quater del d.l. n. 78\/2009 e s.m.i. .<\/p>\n<p>Da questo punto di vista, ben si comprende come l\u2019esimente in discorso richieda, per il suo concreto operare, che il parere dal quale origina la condotta lesiva sia \u201cprodotto [nella] causa\u201d (ex art. 94, co. 1, c. g. c.), secondo il principio dispositivo dei mezzi di prova, incentrato sulla \u201cdisponibilit\u00e0 giuridica\u201d di tali mezzi, ma nulla vieta che il parere stesso possa anche esser acquisito d\u2019ufficio dal Giudice, una volta introdotto nel <em>thema dedidendum<\/em> dalla parte che vi ha interesse, secondo il principio di \u201cdisponibilit\u00e0 materiale\u201d dei ridetti mezzi di prova.<\/p>\n<p>Gli organi di controllo della Corte dei conti, dal canto loro, sono fermissimi nel subordinare il parere a specifici requisiti soggettivi ed oggettivi di ammissibilit\u00e0 della relativa richiesta, anche per evitare interferenze con la funzione giurisdizionale <a href=\"#_edn19\" name=\"_ednref19\">[18]<\/a>.<\/p>\n<p>Sotto il profilo soggettivo, il requisito di rilievo \u00e8 costituito dalla legittimazione alla richiesta di parere, ovvero dalla provenienza della richiesta stessa dagli organi rappresentativi degli Enti, quali il Presidente della Giunta regionale, il Presidente dell\u2019Assemblea legislativa<a href=\"#_edn20\" name=\"_ednref20\">[19]<\/a>, il Presidente della Provincia, il Sindaco.<\/p>\n<p>Sotto il profilo oggettivo, invece, l\u2019ammissibilit\u00e0 \u00e8 legata alla pertinenza del quesito alla materia della contabilit\u00e0 pubblica (ammissibilit\u00e0 <em>ratione materiae<\/em>)<a href=\"#_edn21\" name=\"_ednref21\">[20]<\/a> ed al carattere generale ed astratto della questione prospettata (ammissibilit\u00e0 \u201c<em>ratione officii<\/em>\u201d).<\/p>\n<p>L\u2019art. 95, co. 4, del codice sembra subordinare la valutabilit\u00e0 dei pi\u00f9 volte menzionati pareri al \u201crispetto dei presupposti generali per il loro rilascio\u201d.<\/p>\n<p>Non mancano casi in cui l\u2019adita Sezione di controllo della Corte dei conti, dopo aver rilevato l\u2019assenza di uno dei presupposti generali, esprima comunque il parere sulla richiesta formulata<a href=\"#_edn22\" name=\"_ednref22\">[21]<\/a>. Una soluzione normativa che non consentisse in assoluto al giudice della responsabilit\u00e0 erariale di tener conto del parere della Corte, ex art. 7, co. 8, della l. n. 131\/2003, anche in casi del genere potrebbe essere considerata estremamente formalistica ed intrinsecamente irrazionale (ex art. 3 Cost.).<\/p>\n<p>Al contrario, il valore della esimente prevista dagli artt. 95, co. 4, e 69, co. 2, del codice dovrebbe restare integra anche per i pareri resi in assenza dei predetti \u201cpresupposti\u201d (soggettivi ed oggettivi) di ammissibilit\u00e0 della relativa richiesta, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata della norma, purch\u00e9 ne sussistano in concreto le reali condizioni di efficacia, basati sulla effettiva capacit\u00e0 di condizionamento logico-causale della condotta illecita dei pareri stessi, tenuta dopo la loro emissione ed in stretta aderenza alle relative indicazioni.<\/p>\n<p>Logica e diritto, pertanto, sembrano meglio orientare verso una interpretazione della norma che rapporti gli effetti esimenti dei pareri ai \u201cprofili presi in considerazione\u201d nell\u2019esercizio della funzione consultiva, cos\u00ec come opportunamente precisato nella (diversa) esimente dell\u2019ammissione a visto degli atti sottoposti al controllo preventivo di legittimit\u00e0 della Corte dei conti, piuttosto che limitarsi alla verifica della sussistenza dei \u201cpresupposti generali per il [loro] rilascio\u201d.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref1\" name=\"_edn1\">*<\/a> L\u2019argomento \u00e8 tratto dal corso sul nuovo codice della giustizia contabile, 2\u00b0 Modulo, del Seminario di Formazione Permanente della Corte dei Conti: \u201c<em>GIUDIZIO DI RESPONSABILIT\u00c0: RITO ORDINARIO DI PRIMO GRADO\u201d<\/em><\/p>\n<p><a href=\"#_ednref2\" name=\"_edn2\">[1]<\/a> Relativamente alla modalit\u00e0 di formazione del libero convincimento, \u00e8 da evidenziare che, al di fuori della prova legale <strong><u>non esiste nel nostro ordinamento una gerarchia delle prove<\/u><\/strong>, per la quale i risultati di alcune debbano prevalere nei confronti di altre. Il Giudice \u00e8 libero di scegliere gli elementi di prova dai quali trarre il proprio convincimento (v. tra le tante Cass. n. 18644\/2011).<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref3\" name=\"_edn3\">[2]<\/a> La giurisprudenza ha per\u00f2 chiarito che non occorre la comparazione analitica di tutte le prove raccolte, essendo sufficiente il riferimento alle prove poste alla base della decisione, senza necessit\u00e0 di specifica confutazione espressa di ogni rilievo contrario (v. Cass. n. 17097\/2010), atteso che \u201cnon si richiede al Giudice di dar conto dell\u2019esito dell\u2019avvenuto esame di tutte le prove prodotte [\u2026] e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire un\u2019adeguata motivazione logica dell\u2019adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla\u201d (Cass. Sez. Un. n. 7930\/2008).<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref4\" name=\"_edn4\">[3]<\/a> Ci\u00f2 spiega perch\u00e9, una volta ammessa una prova, per la rinuncia al suo espletamento (ex art. 245 cpc) occorre l\u2019adesione della controparte, oltre che il consenso del giudice, e perch\u00e9 \u00e8 facolt\u00e0 della parte chiedere al giudice (ex art. 208 co. 1 cpc), l\u2019assunzione della prova dedotta dall\u2019avversario non comparso.<\/p>\n<p>Il codice di giustizia contabile, in base al \u201cprincipio di acquisizione\u201d, ha espressamente subordinato la \u201cdecadenza\u201d dalla prova all\u2019assenza di richiesta di assunzione dell\u2019altra parte, prevedendo che : \u201cil giudice dichiar[i] la parte istante decaduta dal diritto di far assumere la prova, salvo che l\u2019altra parte presente non ne chied[a] l\u2019assunzione\u201d (v. art. 99, co. 7).<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref5\" name=\"_edn5\">[4]<\/a> Cfr. M. Smiroldo \u201c<em>Le prove<\/em>\u201d in \u201cIl nuovo Processo innanzi alla Corte dei conti\u201d, Giuffr\u00e8 2017.<\/p>\n<p>L\u2019autore riporta anche le due concezioni che si \u201ccontendono il campo\u201d sul tema del libero convincimento del giudice :<\/p>\n<ol>\n<li><strong>Concezione c.d. \u201c<em>intuitiva<\/em><\/strong>\u201d, per la quale la decisione, in quanto libera, viene prima della sua ricostruzione razionale nelle motivazioni;<\/li>\n<li><strong>Concezione c.d. \u201c<em>razionale<\/em>\u201d,<\/strong> per la quale la decisione proprio perch\u00e9 \u201clibera\u201d, ossia soggetta unicamente alla legge (senza altri condizionamenti), viene adottata in adesione alla legge stessa, ovvero ai canoni della sua \u201ccorretta ed uniforme interpretazione\u201d (ex art. 65 del r.d. n.12\/1941), in base a \u201cregole razionali di inferenza probatoria che consentono di garantire l\u2019attendibilit\u00e0 della decisione [stessa] sulle prove\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<p><a href=\"#_ednref6\" name=\"_edn6\">[5]<\/a> <strong>Le \u201cpresunzioni semplici\u201d<\/strong>, nella loro intrinseca consistenza, sono ragionamenti logici che consentono di desumere l\u2019esistenza di un fatto ignoto muovendo da un fatto noto. Trattasi di ragionamenti lasciati al prudente apprezzamento del giudice, ma che devono essere corredati dai caratteri della \u201c<strong>gravit\u00e0<\/strong>, <strong>precisione<\/strong> e <strong>concordanza<\/strong>\u201d (ex art. 2729 cc).<\/p>\n<p>In sostanza si pu\u00f2 provare il fatto ignoto mediante presunzioni semplici se i fatti noti, che si pongono a base delle stesse, sono: a) coerenti a canoni di possibilit\u00e0 e verosimiglianza circa il valore che esprimono verso il fatto (ignoto) da provare (\u201c<strong>gravit\u00e0<\/strong>\u201d); b) tra tante soluzione ne accreditano una pi\u00f9 probabile di altre, sempre verso il fatto (ignoto) da provare, rendendola attendibile (\u201c<strong>precisione<\/strong>\u201d); c) convergono verso il fatto stesso (c.d. \u201c<strong>concordanza<\/strong>\u201d).<\/p>\n<p>La \u201cprecisione\u201d, quale elemento che accredita un grado di verosimiglianza \u201cprobabilista\u201d, sintetizza il punto differenziale tra l\u2019accertamento della responsabilit\u00e0 penale e quella civile, alla quale ultima si allinea la responsabilit\u00e0 erariale .<\/p>\n<p>Per la prima (responsabilit\u00e0 penale) vale un elevatissimo grado di verosimiglianza, tale da rendere il fatto ignoto quasi certo, ovvero sussistente <strong>\u201c<em>oltre ogni ragionevole dubbio<\/em>\u201d<\/strong>. Per la seconda (responsabilit\u00e0 civile\/ responsabilit\u00e0 erariale), invece, vale un ben pi\u00f9 limitato grado di verosimiglianza, tale da rendere la sussistenza del fatto \u201c<em>pi\u00f9 probabile che non<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Insomma la presunzione, nella responsabilit\u00e0 civile ed in quella erariale, non richiede che il fatto ignoto sia l\u2019unica conseguenza possibile del fatto noto, ma che esso sia in rapporto di probabilit\u00e0 logica con il fatto noto stesso, secondo il generale criterio di normalit\u00e0 sociale dell\u2019<em>id quod plerumque accidit <\/em>(v. tra le tante Cass. n. 2632\/2014). Criterio di \u201cnormalit\u00e0 sociale\u201d che, nella responsabilit\u00e0 erariale si specifica meglio come criterio di \u201cnormalit\u00e0 amministrativa\u201d, intendendo per tale l\u2019ordinario procedimento di sviluppo dell\u2019azione pubblica oggetto dell\u2019illecito dedotto in giudizio, risarcitorio o sanzionatorio.<\/p>\n<p>Il canone della \u201cnormalit\u00e0 amministrativa\u201d costituisce parametro di valutazione delle prove anche e soprattutto per l\u2019accertamento dell\u2019elemento psicologico di rilievo (dolo o colpa grave), sia nella sua concezione \u201cpsicologica\u201d che \u201cnormativa\u201d, evidenziando il grado di adesione alla condotta (ed eventualmente al danno) del convenuto, ovvero la dimensione del divario tra la condotta realmente tenuta dal convenuto stesso e quella \u201cvirtuosa\u201d, prevista dall\u2019ordinamento.<\/p>\n<p><strong>Quanto alla \u201cconcordanza\u201d,<\/strong> invece \u00e8 da dire che secondo la giurisprudenza \u00e8 possibile fondare la decisione anche\u00a0 su un unico elemento presuntivo, purch\u00e9 non contrastato da altro, di segno contrario (v. Cass. n. 10847\/2007). Conseguentemente il requisito della \u201cconcordanza\u201d, che postula una pluralit\u00e0 di presunzioni, perde il carattere di necessariet\u00e0 e finisce per essere elemento eventuale della valutazione presuntiva, destinato ad operare unicamente in presenza di pi\u00f9 presunzioni (v. Cass. n. 17574\/2009).<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref7\" name=\"_edn7\"><strong>[6]<\/strong><\/a> Si ricorda che, secondo la Corte di Cassazione, l\u2019\u201catipicit\u00e0 [della prova] postula <strong><u>l\u2019assenza di un paradigma legale<\/u><\/strong>, in relazione al quale condurre la verifica di ammissibilit\u00e0 e validit\u00e0 del mezzo di prova\u201d (v. Cass. Sez. civ. V sent. n.9099\/2012), cos\u00ec che possono essere introdotte, con il \u201c<strong><u>valore indiziario<\/u><\/strong>\u201d che \u00e8 proprio delle \u201cprove atipiche\u201d, anche \u201cscritture private provenienti da terzi estranei alla lite\u201d (v. Cass. SS. UU. civ. sent. n. 15169\/2010), oltre che valutazioni del CTU \u201ceccedenti il mandato\u201d (v. Cass. Sez. civ. II n.5965\/2004) e le prove raccolte anche in altri procedimenti (giudiziali o meno), \u201csenza che rilevi la divergenza delle regole proprie di quel procedimento[sulla] ammissione ed assunzione della prova\u201d (v. Cass. Sez. civ. III n.840\/2015), ivi comprendendo \u201cle risultanze delle indagini preliminari svolte in sede penale\u201d (v. ancora Cass. Sez. civ. II n. 1593\/2017).<\/p>\n<p>Lo stesso \u201cesercizio negativo della facolt\u00e0 del giudice di desumere argomenti di prova dal contegno processuale delle parti, ai sensi dell\u2019art. 116, c. 2, cpc, non \u00e8 censurabile in sede di legittimit\u00e0 [\u2026] trattandosi di un potere discrezionale, attinente alla valutazione di una prova atipica o innominata\u201d (v. Cass. Sez. civ. I sent. n.20673\/2012).<\/p>\n<p><strong><u>Diverse dalle \u201cprove atipiche\u201d sono le prove \u201cillegittime\u201d.<\/u><\/strong><\/p>\n<p>Le prime, come detto, non sono previste dall\u2019ordinamento, le seconde, invece, sebbene previste, sono acquisite nel processo al di fuori delle regole stabilite dal diritto sostanziale (interrogatorio di incapace) o processuale (mezzo di prova assunto senza che una delle parti sia stata ritualmente avvertita). Tali prove sono inutilizzabili.<\/p>\n<p>Attenzione: nel giudizio di responsabilit\u00e0 erariale, il problema potrebbe teoricamente porsi per le prove che provengono dall\u2019attivit\u00e0 di controllo della Corte dei conti. Ritengo, tuttavia, che l\u2019 \u201conere\u201d (recte: obbligo) di comunicazione che grava sui \u201cmagistrati della Corte dei conti assegnati alle sezioni ed agli uffici di controllo\u201d (ex art. 52, co. 4, c.g.c.) dia adeguata copertura normativa agli atti e documenti trasmessi dai predetti magistrati a corredo delle loro segnalazioni.<\/p>\n<p><strong><u>Nella pratica non \u00e8 sempre facile distinguere la \u201cprova atipica\u201d dalla \u201cprova illegittima\u201d.<\/u><\/strong><\/p>\n<p>Sotto un profilo pi\u00f9 generale si parla anche di \u201c<strong><u>abuso della prova atipica<\/u><\/strong>\u201d, al quale si annette il valore sintomatico di un vizio del giudizio, per indicare: a) l\u2019uso di una prova tipica illegittima (o nulla) nel senso dianzi indicata; b) l\u2019esclusione di prove tipiche, in ragione della sufficienza di prove atipiche; c) l\u2019uso di prove atipiche assunte senza contraddittorio.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref8\" name=\"_edn8\">[7]<\/a> V. Gianluigi Morlini in: <a href=\"http:\/\/www.piacenzaordineavvocati.it\">www.piacenzaordineavvocati.it<\/a><\/p>\n<p><a href=\"#_ednref9\" name=\"_edn9\">[8]<\/a> V. M. Smiroldo, Officina del Diritto \u2013 L\u2019Amministrativista : \u201cIl nuovo processo contabile\u201d, paragrafo 3.8), Giuffr\u00e8 \u2013 2017<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref10\" name=\"_edn10\">[9]<\/a> <strong><u>Il principio di non contestazione incontra alcuni limiti.<\/u><\/strong><\/p>\n<p>Il primo \u00e8 costituito dalla contumacia del convenuto: unica forma di contumacia possibile nel giudizio di responsabilit\u00e0 erariale.<\/p>\n<p>Si ricorda, in proposito, che la Cassazione \u00e8 fermissima nel ritenere che la contumacia del convenuto non integra una condotta significativa. Essa \u00e8 del tutto neutrale e non ha valore n\u00e9 confessorio, n\u00e9 di non contestazione dei fatti allegati dalla controparte. Il contumace che si costituisce (tardivamente), pertanto, ben pu\u00f2 contestare i fatti che l\u2019attore ha posto a fondamento della sua pretesa. N\u00e9 ostacolano una simile contestazione le disposizioni che impongono al convenuto di proporre nella memoria di costituzione tutte le sue difese, eccezioni e deduzioni, a pena di decadenza (v. art. 90, co. 2 e 3 c.g.c. . La mancanza di eccezioni del convenuto sulla intrinseca sussistenza delle condizioni dell\u2019azione non fa venire meno il potere\/dovere del giudice di <strong><u>accertare<\/u><\/strong> che l\u2019attore abbia dato dimostrazione dei fatti costitutivi della sua pretesa.<\/p>\n<p>Il giudice accerta d\u2019ufficio la sussistenza delle \u201ccondizioni dell\u2019azioni\u201d (v. Cass. Sez. 2, <strong>Sent.<\/strong> n. <a href=\"http:\/\/www.italgiure.giustizia.it\/xway\/application\/nif\/isapi\/hc.dll?host=&amp;port=-1&amp;_sid=%7b5C5B1AFA%7d&amp;db=snciv&amp;verbo=query&amp;xverb=tit&amp;query=%5bnumero%20decisione%5d=18068%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2012%20AND%20%5bsezione%5d=2&amp;user=&amp;uri=\/xway\/application\/nif\/isapi\/hc.d%20\">18068<\/a> del 19\/10\/2012).<\/p>\n<p>Analogamente, il giudice accerta d\u2019ufficio anche (e prima ancora) l\u2019esistenza dei \u201cpresupposti processuali\u201d dell\u2019azione.<\/p>\n<p>Ed ecco allora la seconda limitazione operativa al principio di non contestazione, costituita dal fatto che la mancanza di contestazioni sui presupposti processuali e sulle condizioni dell\u2019azione non consentono di dare per \u201cprovata\u201d la loro esistenza.<\/p>\n<p>E\u2019 questo un aspetto non trascurabile che, nel giudizio di responsabilit\u00e0 erariale di tipo risarcitorio, investe anche l\u2019esistenza del danno, sotto il profilo dell\u2019interesse all\u2019azione del Procuratore Regionale (v. Corte conti Sez. III App. n. 341\/2009 )<\/p>\n<p>In sostanza, in tutti i casi di \u201caccertamento d\u2019ufficio\u201d, ossia di accertamenti che il giudice deve operare al di l\u00e0 di una qualsivoglia eccezione di parte, il principio di \u201cnon contestazione\u201d non opera.<\/p>\n<p>Su questo aspetto, del resto, si innesta la distinzione tra \u201ceccezione in senso stretto\u201d ed \u201ceccezione in senso lato\u201d, laddove la prima attiene a fatti accertabili d\u2019ufficio dal giudice e la seconda a fatti che il giudice pu\u00f2 accertare solo se dedotti dal convenuto. In quest\u2019ultimo tipo di eccezione, i fatti dedotti sono nuovi e diversi da quelli addotti dall\u2019attore a sostegno della sua pretesa, ed investono la sopravvenuta estinzione del diritto azionato, come per esempio la prescrizione o l\u2019adempimento del credito.<\/p>\n<p>Analogamente, e per le medesime ragioni, il principio di non contestazione non opera per l\u2019accertamento (in primo grado) dei presupposti processuali dell\u2019azione, e segnatamente per l\u2019accertamento della giurisdizione e della competenza funzionale inderogabile.<\/p>\n<p>E\u2019 appena il caso di annotare che sulle questioni rilevabili d\u2019ufficio, si radica la problematica del divieto delle c.d. \u201csentenze a sorpresa\u201d o della c.d. \u201cterza via\u201d, ex art. 101, co. 2, cpc.<\/p>\n<p>La norma che non consente l\u2019adozione di pronunce \u201ca sorpresa\u201d \u00e8 richiamata dal codice di giustizia contabile sia all\u2019art. 91, co. 5, (con riferimento all\u2019andamento della \u201cudienza pubblica\u201d), sia all\u2019art. 7 (tra le \u201cdisposizioni di rinvio\u201d).<\/p>\n<p>Quanto all\u2019ambito operativo concreto della nullit\u00e0 della sentenza per pronuncia d\u2019ufficio senza contraddittorio delle parti (ex art. 101, co. 2), merita un cenno la distinzione tra questioni rilevabili d\u2019ufficio attinenti a motivi di diritto, di fatto e \u201cmiste\u201d, per ricordare che la giurisprudenza \u00e0ncora la sanzione della nullit\u00e0 della sentenza alle sole pronunce d\u2019ufficio su questioni di fatto o \u201cmiste\u201d (v. Cass. 10353\/2016), escludendola per quelle relative a questioni di diritto (v. SS.UU. 25208\/2015).<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref11\" name=\"_edn11\">[10]<\/a> V, testualmente, ancora una volta M. Smiroldo, gi\u00e0 citato, con richiami a Cass. civ. Sez. V, sent. n.16032\/2015 e Cass. Civ. Sez. Lav.\u00a0 sent. n. 17108\/2016).<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref12\" name=\"_edn12\">[11]<\/a> V. Sezione Giurisdizionale Umbria, sent. n. 56\/2013, con richiami anche a Sez. Giurisdizionale Reg. Emilia Romagna n\u00b0144\/2012 e sentenze ivi menzionate.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref13\" name=\"_edn13\">[12]<\/a> Si ricorda che, in sede di controllo, la Corte dei conti ha poteri istruttori sostanzialmente analoghi a quelli della Procura, in base alle specifiche indicazioni che emergono in proposito dall\u2019art. 3, co. 8, della l. n. 20\/1994, con specifico richiamo anche alle disposizioni dell\u2019art. 2, co. 4 del d.l. n. 453\/1993 (convertito inb l. n. 19\/1994) che, a sua volta, richiama l\u2019art. 16 del d.l. n.152\/1991 (convertito in l. n.203\/1991) e l\u2019art. 74 del r.d. n. 1214\/1934.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref14\" name=\"_edn14\">[13]<\/a> Il codice ha regolato l\u2019attivit\u00e0 istruttoria della Procura. I poteri esercitati sono sostanzialmente quelli previsti dalla normativa previgente, ma le forme di esercizio sono del tutto nuove e si traducono in \u201cprovvedimenti motivati\u201d, anche per acquisire atti e documenti (v. artt. 58, 59, 61 e 62 c. giust. cont.).<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref15\" name=\"_edn15\">[14]<\/a> Si richiama, in proposito la \u201cRelazione illustrativa\u201d al codice, nella parte in cui precisa che: \u201cla denuncia di danno\u201d, alla quale va sostanzialmente equiparata la \u201csegnalazione \u201c dei magistrati del controllo (ex art. 52, co. 4), \u201cnon deve essere generica, ma, ai sensi dell\u2019art. 53 [del codice] deve contenere una precisa e <strong>documentata<\/strong> esposizione dei fatti e delle violazioni commesse, oltre agli altri elementi utili ad accertare [il] danno e [le] personali responsabilit\u00e0\u201d (v. paragrafo 7.3.3 in fine).<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref16\" name=\"_edn16\">[15]<\/a> E\u2019 appena il caso di ricordare che il valore di prova legale dell\u2019 \u201catto pubblico\u201d resta circoscritto, per espressa indicazione normativa (v. art. 2700), alle sole \u201cdichiarazioni delle parti\u201d ed agli \u201caltri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti\u201d, oltre che alla \u201cprovenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato\u201d, cos\u00ec che non entrano nel perimetro del valore probatorio \u201clegale\u201d dell\u2019atto pubblico stesso le considerazioni e le valutazioni, frutto di personale elaborazione logico-deduttiva.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref17\" name=\"_edn17\">[16]<\/a> L\u2019art. 7, co. 8, della l. n. 131\/2003, prevede che: \u201cLe Regioni possono richiedere ulteriori forme di collaborazione alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell\u2019efficienza ed efficacia dell\u2019azione amministrativa, nonch\u00e9 pareri in materia di contabilit\u00e0 pubblica. Analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da Comuni, Province e Citt\u00e0 metropolitane.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref18\" name=\"_edn18\">[17]<\/a> L\u2019art. 10-<em>bis <\/em>del d.l. 24 giugno 2016, n.113 ha modificato l\u2019art. 7, co. 8, della l. n. 131\/2003, aggiungendo il seguente, ulteriore periodo: \u201cRichieste di parere nella medesima materia [di contabilit\u00e0] possono essere rivolte direttamente alla Sezione delle autonomie della Corte dei conti: per le Regioni, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome; per i Comuni, le Province e le Citt\u00e0 metropolitane, dalle rispettive componenti rappresentative nell&#8217;ambito della Conferenza unificata\u201d.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref19\" name=\"_edn19\">[18]<\/a> V. i principi affermati in proposito dalla Sezione delle Autonomie, nell&#8217;adunanza del 27 aprile 2004, quali integrati dalle successive delibere n.5-AUT\/2006, n.9-AUT\/2009, n\u00b054-Contr.\/2010 delle SS.RR. e Sez. Aut. n.3\/2014.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref20\" name=\"_edn20\">[19]<\/a> V. Sez. Contr. Umbria, delib. n. 21-PAR\/2014.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref21\" name=\"_edn21\">[20]<\/a> Si ricorda che la nozione di \u201cmateria di contabilit\u00e0\u201d, ex art. 7, co. 8, della l. n. 131\/2003, ricomprende non solo gli atti e le operazioni di bilancio (in senso stretto) e le gestioni finanziarie ed economico-patrimoniali dello Stato e degli altri Enti Pubblici, ma anche le \u201cmodalit\u00e0 di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa, sanciti da principi di coordinamento della finanza pubblica contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell&#8217;Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio&#8221;, ex SS.RR. Delib. n. 54\/2010.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref22\" name=\"_edn22\">[21]<\/a> V. Sez. Contr. Umbria delib. n.7-PAR\/2014 e Sez. Contr. Veneto delib. n. 184\/2012.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Specificit\u00e0 del sistema probatorio del giudizio di responsabilit\u00e0 erariale di primo grado* di Fulvio Maria Longavita, Presidente della Sezione di Controllo della Corte dei Conti per la Regione Umbria \u00a0 SOMMARIO: \u00a7-1) Il sistema probatorio del giudizio di responsabilit\u00e0 erariale di primo grado. \u00a7-2) Le prove ammissibili; \u00a7-3) L\u2019acquisizione delle prove; \u00a7-4) Segue: modalit\u00e0 di [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":{"0":"post-1085","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","6":"category-news"},"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1085"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1085"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1085\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1087,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1085\/revisions\/1087"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1085"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1085"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1085"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}