{"id":1092,"date":"2018-01-04T02:54:33","date_gmt":"2018-01-04T01:54:33","guid":{"rendered":"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/?p=1092"},"modified":"2018-01-04T02:54:33","modified_gmt":"2018-01-04T01:54:33","slug":"la-resilienza-della-legge-rinforzata-sugli-equilibri-bilancio-moniti-correttivi-della-consulta","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/la-resilienza-della-legge-rinforzata-sugli-equilibri-bilancio-moniti-correttivi-della-consulta\/","title":{"rendered":"La resilienza della legge rinforzata sugli equilibri di bilancio: moniti e correttivi della Consulta."},"content":{"rendered":"<p><a href=\"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/04\/penna.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-531 alignleft\" src=\"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/04\/penna.jpg\" alt=\"\" width=\"290\" height=\"174\" \/><\/a><\/p>\n<p><strong>La resilienza della legge rinforzata sugli equilibri di bilancio: moniti e correttivi della Consulta. <\/strong><\/p>\n<p>Nota del Prof. Pelino Santoro, <em>Presidente on. della Corte dei conti<\/em><\/p>\n<p>a <strong>Corte costituzionale 29 novembre 2017 n. 247: Pres. Grossi, Est. Carosi; Regioni Veneto, Friuli e Province autonome Bolzano e Trento (avv. Zanon, Falcon e<\/strong><strong> Von Guggenberg) c. Governo della Repubblica (avv. Stato, De Bellis).<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>1- Il carattere funzionale del bilancio, inteso come bene pubblico, presuppone quali caratteri inscindibili la chiarezza, la significativit\u00e0, la specificazione degli interventi attuativi delle politiche pubbliche e pertanto l\u2019accentuarsi della complessit\u00e0 tecnica della legislazione in materia finanziaria richiede adozione di idonei strumenti di trasparenza divulgativa, non potendo ritenersi consentito un abuso della \u201ctecnicit\u00e0 contabile\u201d finalizzato a creare indiretti effetti novativi sulla disciplina specificativa dei principi costituzionali di natura finanziaria e di quelli ad essi legati da un rapporto di interdipendenza.<!--more--><\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li>Non \u00e8 fondata la questione di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 1, comma 1, lettera <em>b<\/em>), primo periodo, della legge 12 agosto 2016, n. 164, che, secondo la prospettazione della Regione ricorrente, avrebbe l\u2019effetto indiretto di \u201cespropriare\u201d l\u2019avanzo di amministrazione all\u2019ente territoriale che lo ha realizzato per acquisirlo a obiettivi di finanza pubblica in ambito regionale, essendo opponibile, pur nell\u2019oscura formulazione della nuova norma, una interpretazione adeguatrice, che consente di riconoscere che l\u2019avanzo di amministrazione rimane nella disponibilit\u00e0 dell\u2019ente che lo realizza, dovendosi preferire una lettura conforme a Costituzione delle norme contestate, secondo cui gli enti territoriali in avanzo di amministrazione hanno la mera facolt\u00e0 \u2013 e non l\u2019obbligo \u2013 di mettere a disposizione delle politiche regionali di investimento una parte o l\u2019intero avanzo.<\/li>\n<li>Una corretta interpretazione <em>secundum costituzionem<\/em>, con riferimento all\u2019art. 97 Cost, consente di ritenere che, corrispondendo l\u2019equilibrio di bilancio ex post all\u2019assenza di un saldo negativo al termine dell\u2019esercizio finanziario, l\u2019avanzo di amministrazione, una volta accertato nelle forme di legge, \u00e8 nella disponibilit\u00e0 dell\u2019ente che lo realizza, poich\u00e9 il principio del buon andamento presuppone anche che al positivo risultato finanziario faccia riscontro una corretta e ottimale erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali rese alla collettivit\u00e0.<\/li>\n<li>Sotto il profilo della conformit\u00e0 all\u2019art. 81 Cost. la ventilata possibilit\u00e0 che il vincolo autorizzatorio all\u2019esecuzione di tali spese. riassunte nel fondo pluriennale vincolato, possa essere rimosso <em>ex lege<\/em>, costringerebbe l\u2019ente territoriale a trovare nuove coperture o a rendersi inadempiente, e neppure la legge rinforzata potrebbe introdurre una statuizione collidente con il principio di previa e costante copertura della spese, dal momento dell\u2019autorizzazione fino a quello dell\u2019erogazione, tenuto conto che la disciplina degli equilibri economico-finanziari del bilancio di competenza non pu\u00f2 prescindere dai profili giuridici inerenti alla gestione dei cespiti attivi e passivi e, di conseguenza, al risultato di amministrazione, nella cui determinazione non possono confluire partite contabili aleatorie o di incerta realizzazione, essendo evidente che per tutelare l\u2019affidabilit\u00e0 di soggetto pagatore dell\u2019amministrazione occorre assicurare che la previa copertura della relativa spesa sia \u201cgiuridicamente valida\u201d, cio\u00e8 sorretta da tutte le garanzie a favore dei crediti, ivi compresa l\u2019intangibilit\u00e0 della provvista a suo tempo accantonata per onorarli, senza pregiudicare il rispetto delle direttive comunitarie contro il ritardo nei pagamenti.<\/li>\n<li>L\u2019art. 1, comma 1, lettera <em>b<\/em>), secondo e terzo periodo, della legge n. 164 del 2016, deve essere inteso nel senso che il fondo pluriennale vincolato continua a essere strutturato in modo tale che accertamenti, impegni, obbligazioni attive e passive sono rappresentate e gestite in bilancio secondo i previsti canoni basilari dell\u2019istituto. L\u2019iscrizione o meno nei titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dell\u2019entrata e nei titoli 1, 2 e 3 della spesa deve essere intesa in senso tecnico-contabile, come criterio matematico armonizzato ai fini del consolidamento dei conti nazionali, mentre devono ritenersi inalterate e intangibili le risorse legittimamente accantonate per la copertura di programmi, impegni e obbligazioni passive concordate negli esercizi anteriori alla scadenza.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>La resilienza della legge rinforzata sugli equilibri di bilancio: moniti e correttivi della Consulta. <\/strong><\/p>\n<p>del Prof. Pelino Santoro, <em>Presidente on. della Corte dei conti<\/em><\/p>\n<ol>\n<li><strong> Premessa<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Una pronuncia ricca di indicazioni ed enunciati che va letta in controluce, poich\u00e9, sebbene apparentemente di rigetto delle molteplici questioni proposte, in realt\u00e0 ne accoglie i contenuti, con una elaborata e diffusa interpretazione adeguatrice, non priva di cenni all\u2019oscura formulazione della norma censurate<a href=\"#_edn1\" name=\"_ednref1\">[1]<\/a>, che si conclude con un severo richiamo all\u2019obbligo di trasparenza del legislatore nella materia finanziaria di bilancio che, per sua natura, esige chiarezza e accessibilit\u00e0 informativa.<\/p>\n<p>La norma scrutinata \u00e8 l\u2019art. 1, comma 1, lettera <em>b<\/em>), della legge 12 agosto 2016, n. 164 (Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243 in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali), che introduce nell\u2019art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l\u2019attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell\u2019articolo 81, sesto comma, della Costituzione), il comma 1-<em>bis<a href=\"#_edn2\" name=\"_ednref2\"><strong>[2]<\/strong><\/a><\/em>.<\/p>\n<p>La pronuncia, per quanto interessa, procede a uno scrutinio separato del primo periodo e del secondo e terzo periodo, riguardanti, rispettivamente le voci rientranti tra le entrate finali e le spese finali, ai fini del calcolo del saldo di equilibrio non negativo e l\u2019introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa.<\/p>\n<p>La complessiva declaratoria di non fondatezza (e di inammissibilit\u00e0), con conseguente salvezza nel novellato testo della legge rinforzata (art. 9, comma 1 bis), tuttavia, non costituisce un viatico alla solidit\u00e0 della struttura normativa, a carattere rinforzato e di rango sub costituzionale, poich\u00e9, quasi in contemporanea, altre pronunce hanno \u201cbucato\u201d l\u2019unitaria disciplina attuativa del principio di equilibrio dei bilanci pubblici, con il riconoscimento della incostituzionalit\u00e0 di altri non meno importanti articoli della stressa legge rinforzata. con particolare riferimento all\u2019art. 10, comma 5, sulle modalit\u00e0 del potere sostitutivo dello Stato in materia di indebitamento<a href=\"#_edn3\" name=\"_ednref3\">[3]<\/a> e dell\u2019art. 11, comma primo (rimasto unico) sul concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali<a href=\"#_edn4\" name=\"_ednref4\">[4]<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li><strong> Il significato della interpretazione adeguatrice<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>E\u2019 noto che nella teoria generale del sindacato sulle leggi, con le sentenze interpretative adeguatrici, la Corte trae dalla disposizione legislativa, combinandola con le norme costituzionali, un senso compatibile con la Costituzione, dando luogo, prevalentemente ad una sentenza interpretativa di rigetto; per tali effetti avrebbero un carattere correttivo e, sebbene di rigetto, si configurerebbero come sentenze di accoglimento della questione di diritto\u00a0 prospettata di diritto<a href=\"#_edn5\" name=\"_ednref5\">[5]<\/a>; L\u2019interpretazione adeguatrice \u00e8 ascrivibile al pi\u00f9 ampio genus delle interpretazioni conformi<a href=\"#_edn6\" name=\"_ednref6\">[6]<\/a>, attraverso cui il giudice investito di eccezione di costituzionalit\u00e0 la respinge invenendo nell\u2019ordinamento un significato ermeneutico della disposizione contestata conforme alla Costituzione (<em>secundun costituzionem<\/em>) e perci\u00f2, nel gergo ormai accettato, costituzionalmente orientato<a href=\"#_edn7\" name=\"_ednref7\">[7]<\/a>.<\/p>\n<p>L\u2019interpretazione conforme, per effetto della crescente integrazione degli ordinamenti pu\u00f2 svolgersi su tre livelli, Costituzionale, comunitario e Principi universali CEDU.<\/p>\n<p>A livello nazionale il preventivo tentativo di ricerca di un\u2019interpretazione conforme a costituzione \u00e8 oramai considerata come condizione di ammissibilit\u00e0 del giudizio incidentale di costituzionalit\u00e0 e, in ogni caso, di una disposizione legislativa si pronuncia l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale solo quando non se ne pu\u00f2 dare un\u2019<strong>interpretazione<\/strong> <strong>conforme<\/strong> a Costituzione<a href=\"#_edn8\" name=\"_ednref8\"><strong>[8]<\/strong><\/a><strong>; in altri termini, <\/strong>la Corte costituzionale, tra la dichiarazione di incostituzionalit\u00e0 di una norma di legge \u201cricavata\u201d o \u201cproposta\u201d in virt\u00f9 dei tradizionali canoni ermeneutici, ritiene prevalente l\u2019argomento della interpretazione conforme a Costituzione, elevandolo ad espressione di principio costituzionale<a href=\"#_edn9\" name=\"_ednref9\">[9]<\/a>.<\/p>\n<p>In sostanza, nelle pronunce interpretative di rigetto (sentenza o ordinanza) il giudice delle leggi decide di non procedere alla dichiarazione d\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale, ma compie un\u2019interpretazione alternativa traendo dalla disposizione una norma diversa, giudicata conforme, o la sola conforme, ai principi della Carta fondamentale; in altri termini, la contrariet\u00e0 della legge alla Costituzione \u00e8 affermata non in assoluto ma in quanto alla disposizione si dia un certo significato, ossia nei sensi e nei modi chiariti nella motivazione<a href=\"#_edn10\" name=\"_ednref10\">[10]<\/a>.<\/p>\n<p>Va tenuto presente che, pur convenendosi che l\u2019interpretazione adeguatrice non costituisca semplicemente motivo della decisione, ma acquisti rilevanza esterna entrando a far parte del deciso, come suo elemento costitutivo, si esclude il valore vincolante delle decisioni interpretative di rigetto, in quanto sprovviste dell\u2019efficacia <em>erga omnes<\/em> attribuita dall\u2019articolo 136, comma 1, della Costituzione alle sentenze che dichiarano l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale di una norma di legge, permanendo tuttavia il vincolo di carattere negativo che impedisce di applicare la norma nel significato giudicato incostituzionale<a href=\"#_edn11\" name=\"_ednref11\">[11]<\/a>.<\/p>\n<p>Per i principi contabili, in particolare, vale la regola dell\u2019interpretazione conforme a Costituzione, secondo la quale, in presenza di ambiguit\u00e0 o anfibologie del relativo contenuto, occorre dar loro il significato compatibile con i parametri costituzionali<a href=\"#_edn12\" name=\"_ednref12\">[12]<\/a>.<\/p>\n<p>La pronuncia ha la peculiarit\u00e0 che, in assenza di un giudice a quo, trattandosi di ricorso in via principale<a href=\"#_edn13\" name=\"_ednref13\">[13]<\/a>, che avrebbe potuto farsi carico del tentativo di interpretazione conforme, vede la Corte impegnata direttamente a reperire una interpretazione che adegui la lettura proposta in senso compatibile con il quadro ordinamentale e costituzionale; la Corte, infatti, ha dichiaratamente inteso adeguare l\u2019interpretazione prospettata dalle Regioni ricorrenti, in modo da rassicurarle dell\u2019assenza di qualsiasi potenziale discrezionalit\u00e0 dello Stato e salvaguardare, in parte qua, il tessuto normativo appena rimodulato<a href=\"#_edn14\" name=\"_ednref14\">[14]<\/a>; la dottrina ha rilevato, che siffatto genere di sentenze adeguatrici sono divenute piuttosto frequenti nei giudizi principali promosse dalle regioni, in via cautelativa, allo scopo di vincolare il Governo nel dare attuazione alle previsioni legislative e precostituire il terreno per sollevare eventuali conflitti di attribuzione<a href=\"#_edn15\" name=\"_ednref15\">[15]<\/a><\/p>\n<p>La giudice delle leggi ha ritenuto che la modalit\u00e0 di proposizione di ricorsi cautelativi non incide sulla loro ammissibilit\u00e0, atteso che, per costante giurisprudenza costituzionale, possono trovare ingresso, nel giudizio in via principale, questioni promosse in via cautelativa<a href=\"#_edn16\" name=\"_ednref16\">[16]<\/a> ed ipotetica, sulla base di interpretazioni prospettate soltanto come possibili, purch\u00e9 non implausibili e comunque ragionevolmente collegabili alle disposizioni impugnate<a href=\"#_edn17\" name=\"_ednref17\">[17]<\/a>.<\/p>\n<p>La Consulta \u00e8 poi tornata sulla complessit\u00e0 tecnica delle regole di redazione dei bilanci degli enti territoriali, caratterizzati da un alto grado di analiticit\u00e0 e, talvolta, da un rilevante deficit di chiarezza, riaffermando che, perci\u00f2, tali regole devono essere assoggettate a interpretazione adeguatrice quando un loro potenziale significato possa entrare in collisione con i fondamentali principi di copertura della spesa e di equilibrio del bilancio contenuti nell\u2019art. 81 Cost. e con gli altri precetti finanziari di rango costituzionale<a href=\"#_edn18\" name=\"_ednref18\">[18]<\/a>; in particolare l\u2019elevata tecnicit\u00e0 degli allegati di bilancio e il conseguente deficit in termini di chiarezza, devono essere necessariamente compensati, in sede di approvazione del rendiconto, da una trasparente, corretta, univoca, sintetica e inequivocabile indicazione del risultato di amministrazione e delle relative componenti di legge.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li><strong> La <em>querelle<\/em> del fondo pluriennale.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>La pronuncia in rassegna non manca di sottolineare che il fondo pluriennale vincolato \u00e8 una posta di bilancio introdotta dalla nuova disciplina in materia di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al d.lg. n. 118 del 2011<a href=\"#_edn19\" name=\"_ednref19\">[19]<\/a>.<\/p>\n<p>La Consulta ricorda che l\u2019istituto del fondo pluriennale vincolato, \u00e8 finalizzato a gestire in modo coerente e funzionale l\u2019introduzione, nella gestione finanziaria degli enti territoriali, della cosiddetta \u201ccompetenza rinforzata\u201d; detto principio trova disciplina nel d.lg. n. 118 del 2011, allegato 1, punto 16, il quale prescrive che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l\u2019ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l\u2019obbligazione \u00e8 perfezionata, con imputazione all\u2019esercizio in cui l\u2019obbligazione viene a scadenza. \u00c8, in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall\u2019esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati.<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/HAMMER-JUSTICE-800x800.jpg\"><strong>Il medesimo testo normativo gi\u00e0 prevedeva che, al fine di dare attuazione al predetto principio gli enti territoriali, a decorrere dall\u2019anno 2015, avrebbero iscritto negli schemi di bilancio il fondo per la copertura degli impegni pluriennali derivanti da obbligazioni sorte negli esercizi precedenti, di seguito denominato fondo pluriennale vincolato, e ne specificava la composizione<\/strong><strong>.<\/strong> Il fondo pluriennale vincolato \u00e8 cumulato, in quanto l\u2019importo iscritto in entrata in ciascun esercizio riporta tutte le risorse rinviate dagli esercizi precedenti, sia quelle relative agli impegni imputati all\u2019esercizio cui si riferisce il bilancio, sia quelle relative agli esercizi successivi e perci\u00f2 dovrebbe consentire di rappresentare contabilmente, con trasparenza e attendibilit\u00e0, la distanza temporale intercorrente tra l\u2019acquisizione delle risorse ed il loro effettivo impiego e quindi il grado di realizzazione della programmazione di spesa.<\/a><\/p>\n<p>Per la Corte, la qualificazione normativa del fondo pluriennale vincolato costituisce una definizione identitaria univoca dell\u2019istituto, la cui disciplina \u00e8 assolutamente astretta dalla finalit\u00e0 di conservare la copertura delle spese pluriennali. Ci\u00f2 comporta che nessuna disposizione \u2013 ancorch\u00e9 contenuta nella legge rinforzata \u2013 ne possa implicare un\u2019eterogenesi semantica e funzionale senza violare l\u2019art. 81 della Costituzione.<\/p>\n<p>Pertanto, dall\u2019analitica definizione normativa del fondo pluriennale vincolato, si ricava che la norma censurata non pu\u00f2 essere interpretata come modificativa della copertura delle obbligazioni e degli impegni legittimamente assunti dall\u2019ente territoriale, cui corrisponde il vincolo del fondo pluriennale, \u201cnaturalmente\u201d finalizzato a conservare le risorse necessarie per onorare le relative scadenze finanziarie.<\/p>\n<p>La Corte chiarisce anche che la mancata previsione dell\u2019avanzo di amministrazione tra le entrate disponibili deriva dal fatto che la norma contestata \u00e8 riferita al momento di redazione del bilancio di previsione, mentre l\u2019accertamento del risultato di amministrazione<a href=\"#_edn20\" name=\"_ednref20\">[20]<\/a> dell\u2019anno precedente avviene, a esercizio inoltrato, con l\u2019approvazione del rendiconto; solo dopo l\u2019eventuale accertamento del risultato positivo, la risorsa pu\u00f2 essere iscritta in bilancio con apposita variazione in entrata e in uscita<a href=\"#_edn21\" name=\"_ednref21\">[21]<\/a>.<\/p>\n<p>Le conclusioni della Consulta sono ineccepibili poich\u00e9 \u00e8 indubbio che si tratta di un fondo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, costituito da risorse gi\u00e0 accertate nell\u2019esercizio in corso, destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell\u2019ente esigibili in esercizi successivi a quello in cui \u00e8 accertata l\u2019entrata<a href=\"#_edn22\" name=\"_ednref22\">[22]<\/a>.<\/p>\n<p>Il Fondo \u00e8 finalizzato, infatti, al sostenimento di determinate tipologie di spesa specificamente individuate ed \u00e8 pluriennale, in quanto destinato a garantire il raccordo tra pi\u00f9 esercizi e a essere gestito in un arco temporale pi\u00f9 esteso dell\u2019esercizio annuale e trova appostamento contabile tanto in entrata quanto in spesa<a href=\"#_edn23\" name=\"_ednref23\">[23]<\/a>.<\/p>\n<p>Dal principio della competenza finanziaria potenziata deriva la necessit\u00e0 di istituire il fondo pluriennale vincolato, il quale serve a garantire gli equilibri del bilancio nei periodi intercorrenti tra l\u2019acquisizione delle risorse ed il loro impiego, dando evidenza contabile e rilevanza giuridica ad alcune diacronie intercorrenti tra la realizzazione delle entrate e l\u2019erogazione delle spese<a href=\"#_edn24\" name=\"_ednref24\">[24]<\/a>; il nuovo impianto della contabilit\u00e0 finanziaria delle Regioni e degli Enti locali, imperniato, sostanzialmente, sulla competenza finanziaria potenziata e sulla correlata introduzione del fondo pluriennale vincolato, avrebbe- dovuto sortire l\u2019effetto, in prospettiva, di un tendenziale ridimensionamento delle poste in conto residui che dovranno corrispondere a veri crediti e veri debiti della pubblica amministrazione<a href=\"#_edn25\" name=\"_ednref25\">[25]<\/a><\/p>\n<p>Va tenuto presente che il fondo pluriennale, per quanto iscritto tra le entrate, costituisce componente negativa del risultato di amministrazione iscritto come prima posta delle entrate o spese del bilancio e ci\u00f2 significa che \u00e8 finanziato con parte dell\u2019avanzo o che incrementa il disavanzo da finanziare con le entrate dell\u2019esercizio; la copertura che il fondo vincolato assicura su scala pluriennale non impedisce, tuttavia, che, una volta imputati ai singoli esercizi i residui riaccertati, possa verificarsi, sul singolo esercizio, una eccedenza di residui passivi determinando il c.d. disavanzo tecnico previsto dall\u2019art. 3, comma 13 d.lg. n. 118\/2011<a href=\"#_edn26\" name=\"_ednref26\">[26]<\/a>.<\/p>\n<p>Per quanto riguarda i vantaggi della nuova tecnica di rilevazione del saldo di equilibrio, anche la Corte dei conti ha di recente osservato che la previsione normativa, sfruttando la connaturale funzione del fondo, si traduce in una crescita delle entrate di competenza, in quanto il saldo fra gli stanziamenti del fondo in entrata ed i corrispondenti stanziamenti in uscita risulta, quantomeno nella fase della sua prima introduzione, generalmente positivo<a href=\"#_edn27\" name=\"_ednref27\">[27]<\/a>; allo stesso tempo, occorre considerare che il maggior volume complessivo delle risorse, accresciuto dal computo del \u201cfondo pluriennale vincolato\u201d in entrata, pur compensandosi specificamente nel fondo pluriennale vincolato \u201cin uscita\u201d, potrebbe generare un\u2019illusoria capacit\u00e0 di spesa per gli anni successivi<a href=\"#_edn28\" name=\"_ednref28\">[28]<\/a>.<\/p>\n<p>Nella parte descrittiva del principio applicato della contabilit\u00e0 finanziaria, peraltro, si mette in evidenza che il principio della competenza potenziata prevede che il fondo pluriennale vincolato sia uno strumento di rappresentazione della programmazione e previsione delle spese pubbliche territoriali, sia correnti sia di investimento, che evidenzi con trasparenza e attendibilit\u00e0 il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall\u2019ente, che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo impiego ed utilizzo per le finalit\u00e0 programmate e previste; \u00e8 anche precisato che l\u2019importo del fondo pluriennale vincolato rileva anche per il tesoriere in quanto, su tale quota dello stanziamento, l\u2019ente non pu\u00f2 impegnare e pagare.<\/p>\n<p>Ad evitare equivoci va tenuto presente che, in via di principio, le poste del fondo, in quanto vincolate, non possono alimentare il risultato di amministrazione(art. 186 TUEL e art. 42, principi contabili) che, ai sensi dell\u2019art. 186, comma 1, (e art. 42 cit), non comprende il fondo pluriennale vincolato.<\/p>\n<p>Poich\u00e9 il Fondo pluriennale (a regime) assume le caratteristiche di strumento di programmazione e controllo delle modalit\u00e0 e dei tempi di impiego delle risorse, prevalentemente vincolate, \u00e8 necessario rappresentare contabilmente in modo rigoroso la destinazione delle risorse stesse che, qualora relative alla copertura di spese \u201cimpegnate\u201d, sono contabilmente descritte nel Fondo pluriennale vincolato, mentre, se destinate a finanziare spese di cui non sia stata perfezionata la relativa obbligazione giuridica, sono rappresentate contabilmente nel risultato di amministrazione tra le quote vincolate<a href=\"#_edn29\" name=\"_ednref29\">[29]<\/a>.<\/p>\n<p>Lo sforzo della Consulta nel dare sostegno a una lettura conforme alla Costituzione, non fuga tuttavia le perplessit\u00e0 autorevolmente prospettate<a href=\"#_edn30\" name=\"_ednref30\">[30]<\/a>, sul rinvio alla legge di bilancio per l\u2019inclusione del fondo pluriennale in bilancio per gli anni 2017-2019, posto che l\u2019inclusione a regime opera solo dal 2020<a href=\"#_edn31\" name=\"_ednref31\">[31]<\/a>.<\/p>\n<p>Il testo definitivo, approvato dal Parlamento a seguito di numerosi emendamenti, in concreto ha previsto una fase transitoria, per gli anni 2017-2019, durante la quale il fondo pluriennale vincolato \u00e8 introdotto con legge di bilancio, e la definitiva inclusione dello stesso, a decorrere dal 2020, tra le entrate e le spese finali<a href=\"#_edn32\" name=\"_ednref32\">[32]<\/a>.<\/p>\n<p>La legge di bilancio per il 2018 si \u00e8 conformata all\u2019interpretazione della Corte costituzionale<a href=\"#_edn33\" name=\"_ednref33\">[33]<\/a><\/p>\n<p>Va tenuto presente, peraltro, che per lo Stato non \u00e8 previsto il meccanismo del fondo pluriennale vincolato, ma \u201cappositi fondi per ciascuna amministrazione per la reiscrizione dei residui perenti su base pluriennale (art. 34, comma 5, l.c.), permanendo (art. 27 l.c.)., peraltro, il fondo speciale (unico) per la riassegnazione delle spese correnti e l\u2019altro per i residui perenti di parte capitale, istituiti presso il MEF<a href=\"#_edn34\" name=\"_ednref34\">[34]<\/a><\/p>\n<p>La norma di cui si discute, pertanto, non ha carattere generale, ma ha una valenza settoriale limitata al comparto degli enti territoriali, sicch\u00e9 pi\u00f9 che espressione di un principio di ordine generale, ha una finalit\u00e0 in parte ricognitiva di una disciplina gi\u00e0 operante, con l\u2019unica finalit\u00e0 di confermarla in una fonte di rango rinforzato, fissandone, al contempo, la tempistica<a href=\"#_edn35\" name=\"_ednref35\">[35]<\/a>; le leggi rinforzate, o meglio con procedimento rinforzato, infatti, si distinguono sia per forza attiva (possono abrogare solo le leggi che hanno quello specifico contenuto), che per forza passiva , potendo essere abrogate solo dalle leggi formate con quello specifico procedimento<a href=\"#_edn36\" name=\"_ednref36\">[36]<\/a>.<\/p>\n<p>In via pi\u00f9 generale, tuttavia, ci preme segnalare che, a prescindere dalla non uniformit\u00e0 (per lo Stato e per le autonomie) nella nuova tecnica di rilevazione dinamica della dei movimenti di entrata e spesa, avevamo gi\u00e0 osservato che il nuovo scenario avrebbe richiesto una verificare in concreto dell\u2019effettivit\u00e0 dei benefici in termini di chiarezza e trasparenza<a href=\"#_edn37\" name=\"_ednref37\">[37]<\/a>.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"4\">\n<li><strong> Il ritardo nei pagamenti<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>La Consulta assume tra gli elementi ermeneutici \u201ca contrario\u201d, anche la disciplina sul ritardo dei pagamenti adottata in adesione alla direttiva comunitaria 16 febbraio 2011, n. 2011\/7\/UE, ritenendo (punto 9.4) che la non corretta interpretazione delle disposizioni impugnate costituirebbe un grave passo indietro nel tempestivo adempimento delle obbligazioni passive; se l\u2019art. 1, comma 1, lettera <em>b<\/em>) della legge n. 164 del 2016 fosse interpretato nel senso proposto dalle ricorrenti, il conseguente pregiudizio all\u2019adempimento delle obbligazioni passive verrebbe a riprodurre i lamentati inconvenienti e a pregiudicare il piano di contrasto al richiamato fenomeno disfunzionale<a href=\"#_edn38\" name=\"_ednref38\">[38]<\/a>.<\/p>\n<p>Al contrario, la gi\u00e0 esposta interpretazione adeguatrice comporta l\u2019assoluta neutralit\u00e0 delle disposizioni impugnate e la conseguente possibilit\u00e0 di utilizzare il fondo pluriennale vincolato alle scadenze e per gli importi programmati<a href=\"#_edn39\" name=\"_ednref39\">[39]<\/a>.<\/p>\n<p>Ovviamente la salvaguardia deve intendersi riferita ai debiti derivanti da obbligazioni regolarmente assunte, transitate in bilancio e gi\u00e0 impegnate, mentre restano fuori della copertura dei residui passivi confluiti del fondo pluriennale, i debiti c.d. fuori bilancio, i quali, pur potendo corrispondere a debiti latenti, non sono considerati liquidi ed esigibili fino a quando non siano formalmente riconosciti<a href=\"#_edn40\" name=\"_ednref40\">[40]<\/a>.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"5\">\n<li><strong> Le ulteriori criticit\u00e0 costituzionalmente rilevanti<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Si \u00e8 fatto gi\u00e0 cenno alle altre pronunce che hanno inciso su alcune disposizioni della legge rinforzata, caducandole o conformandole additivamente.<\/p>\n<p>La legge rinforzata, dopo le modifiche, infatti, sembra essere divenuta il bersaglio preferito delle regioni a statuto ordinario e speciale, quasi che volessero recuperare, ora per allora, contestazioni rimaste nel cassetto riferite al testo originario; anche a voler dare atto della non sopita litigiosit\u00e0 strategica<a href=\"#_edn41\" name=\"_ednref41\">[41]<\/a> delle autonomie territoriali con poteri legislativi, spesso politicamente strumentale o ostentatamente preconcetta, occorre riconoscere che la rilevata poca chiarezza del testo ne offre lo spunto.<\/p>\n<p>La prima pronuncia<a href=\"#_edn42\" name=\"_ednref42\">[42]<\/a> ha cancellato (di fatto) il novellato art. 11 della legge rinforzata n. 243\/2011, sul concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali. nell\u2019unico comma rimasto in vigore dopo la riforma della legge n. 164\/2016.<\/p>\n<p>La sentenza ne ha dichiarato l\u2019incostituzionalit\u00e0 per violazione della riserva di legge rinforzata, disposta dall\u2019art. 81, sesto comma, Cost., poich\u00e9, a differenza del previgente testo, non individua esso stesso alcuna modalit\u00e0 attraverso cui lo Stato concorre al finanziamento, limitandosi a demandare a una futura legge ordinaria ci\u00f2 che essa stessa avrebbe dovuto disciplinare, degradando cos\u00ec la fonte normativa della disciplina \u2013 relativa alle modalit\u00e0 del concorso statale al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali \u2013 dal rango della legge rinforzata a quello della legge ordinaria; la nuova disciplina non solo non detta alcuna modalit\u00e0 attraverso cui debba esplicarsi il concorso statale, ma \u00e8 altres\u00ec priva di qualunque indicazione normativa sostanziale o procedurale capace di orientare e vincolare la futura \u00ablegge dello Stato\u00bb, cos\u00ec contravvenendo palesemente al dettato costituzionale.<\/p>\n<p>La seconda pronuncia<a href=\"#_edn43\" name=\"_ednref43\">[43]<\/a> \u00e8 pi\u00f9 elaborata ma meno traumatica poich\u00e9 la declaratoria di incostituzionalit\u00e0 ha per un verso effetti additivi e per l\u2019altro effetti limitati alle province autonome.<\/p>\n<p>Il primo punto, peraltro, ripropone una censura gi\u00e0 rilevata con riferimento al precedente testo<a href=\"#_edn44\" name=\"_ednref44\">[44]<\/a>, poich\u00e9 dichiara l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 2, comma 1, lettera c), della legge 12 agosto 2016, n. 164, nella parte in cui, nel sostituire l\u2019art. 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, non prevede la parola \u00abtecnica\u00bb, dopo le parole criteri e modalit\u00e0 di attuazione\u00bb e prima delle parole \u00abdel presente articolo<a href=\"#_edn45\" name=\"_ednref45\">[45]<\/a>.<\/p>\n<p>La Corte ha osservato che la formulazione complessiva della norma, con riferimento sia alle intese sia ai patti di solidariet\u00e0 richiede una disciplina di dettaglio, che potrebbe costituire esercizio di un potere tanto di natura meramente tecnica, quanto di natura discrezionale e perci\u00f2 impone di riservare al decreto un compito attuativo meramente tecnico per ricondurre a legittimit\u00e0 costituzionale la norma impugnata<a href=\"#_edn46\" name=\"_ednref46\">[46]<\/a>.<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/HAMMER-JUSTICE-800x800.jpg\">L\u2019altro punto riguardante la parte in cui demanda al medesimo DPCM le modalit\u00e0 attuative del potere sostitutivo dello Stato, \u00e8 stato\u00a0 dichiarato fondato per violazione dell\u2019art. 120, secondo comma, Cost. che introduce, all\u2019evidenza, una riserva di legge in materia di disciplina del potere sostitutivo, disciplina che in effetti \u00e8 stata gi\u00e0 adottata con l\u2019art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.\u00a0<\/a><\/p>\n<p>E\u2019 stata invece ritenuta infondata la modifica del comma 5 dell\u2019art. 10 L. n. 243\/2012, che vincola ad intese l\u2019utilizzo dell\u2019avanzo di amministrazione per spese di investimento, in quanto nel nuovo contesto normativo le intese in esso previste costituiscono lo strumento per garantire un equilibrio di bilancio non limitato al singolo ente ma riferito all\u2019intero comparto regionale , in relazione alla disponibilit\u00e0 di spazi v finanziari; la corte chiarisce che se \u00e8 vero che nella previsione \u00e8 presente un obbligo procedimentale che condiziona l\u2019immediata utilizzabilit\u00e0 degli avanzi di amministrazione, \u00e8 anche vero che la concreta realizzazione del risultato finanziario rimane affidata al dialogo fra gli enti interessati ed all\u2019avvio dell\u2019intesa che resta nella piena disponibilit\u00e0 delle parti.<\/p>\n<p>Per le stesse ragioni \u00e8 stata ritenuta infondata l\u2019ulteriore censura secondo cui la norma introdurrebbe il vincolo di utilizzare i risultati di amministrazione per i soli investimenti, violando, cos\u00ec, la sua autonomia finanziaria.<\/p>\n<p>Con altra pronuncia<a href=\"#_edn47\" name=\"_ednref47\">[47]<\/a> \u00e8 stato salvaguardato l\u2019art. 12, come modificato dall\u2019art. 4 della legge n. 164\/2016, sul concorso degli enti territoriali alla sostenibilit\u00e0 del debito pubblico<a href=\"#_edn48\" name=\"_ednref48\">[48]<\/a>.<\/p>\n<p>Il nuovo testo \u00e8 stato impugnato nella parte in cui rinvia a una legge ordinaria la definizione delle modalit\u00e0 del concorso degli enti territoriali alla sostenibilit\u00e0 del debito pubblico complessivo e alla riduzione del debito; la Corte costituzionale<a href=\"#_edn49\" name=\"_ednref49\">[49]<\/a>, ha ritenuto la censura non fondata in quanto, da un lato, la riserva di legge rinforzata non \u00e8 assoluta ma deve essere considerata relativa e, dall\u2019altro lato, l\u2019art. 12 della legge n. 243 del 2012, come modificato dalla disposizione impugnata, presenta un contenuto sufficiente a soddisfare la riserva relativa, considerato che la materia finanziaria si colloca in un contesto per sua natura mutevole ed \u00e8 per definizione soggetta ai corrispondenti cambiamenti, i quali richiedono capacit\u00e0 di rapido adattamento; l\u2019art. 12 \u00e8 idoneo a soddisfare la riserva relativa di legge rinforzata, dato che l\u2019art. 5, comma 2, lettera c), della legge costituzionale n. 1 del 2012 prescrive proprio l\u2019indicazione delle \u00abmodalit\u00e0\u00bb del concorso alla sostenibilit\u00e0 del debito pubblico.<\/p>\n<p>La disposizione \u00e8 stata contestata anche per non avere previsto un coinvolgimento regionale nella definizione delle modalit\u00e0 della riduzione del debito, cio\u00e8 nell\u2019adozione dell\u2019atto legislativo a cui tale definizione \u00e8 affidata; pur condividendo la prospettata esigenza di un loro coinvolgimento nella scelta relativa alle modalit\u00e0 del concorso degli enti territoriali alla riduzione del debito pubblico, per il forte impatto sulla loro autonomia finanziaria, la Consulta ha respinto l\u2019eccezione di costituzionalit\u00e0 ricordando che non \u00e8 stato mai ritenuto necessario un coinvolgimento delle regioni nel procedimento di formazione delle leggi, mentre \u00e8 stato costantemente escluso che nel principio di leale collaborazione possa essere rinvenuto un fondamento costituzionale all\u2019applicazione dei meccanismi collaborativi nel procedimento legislativo<a href=\"#_edn50\" name=\"_ednref50\">[50]<\/a>.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"6\">\n<li><strong> Riflessi della legge rinforzata<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Sulla natura della legge rinforzata era stata prospettata, come motivo di ricorso, la tesi che essa sarebbe una fonte atipica, in quanto a \u00abcompetenza riservata e dotata di una maggiore forza passiva\u00bb rispetto alle leggi ordinarie, poich\u00e9, l\u2019abrogazione, la modifica o la deroga alle disposizioni da essa introdotte \u00e8 possibile solo in modo espresso, attraverso una legge successiva, da approvare sempre a maggioranza assoluta dei componenti delle Camere; essa, quindi, conterrebbe norme interposte e, pertanto, sarebbe dotata di \u00abprevalenza gerarchica di tipo contenutistico-sostanziale\u00bb sulla legge ordinaria.<\/p>\n<p>In conseguenza la materia regolata rientrerebbe nella competenza esclusiva dello Stato; la Consulta, tuttavia, ha ritenuto ammissibile l\u2019impugnazione della legge n. 243 del 2012, dal momento che, pur trattandosi di una legge \u201crinforzata\u201d, in ragione della maggioranza parlamentare richiesta per la sua approvazione, essa ha comunque il rango di legge ordinaria<a href=\"#_edn51\" name=\"_ednref51\">[51]<\/a> e in quanto tale trova la sua fonte di legittimazione \u2013 ed insieme i suoi limiti \u2013 nella legge cost. n. 1 del 2012, di cui detta la disciplina attuativa<a href=\"#_edn52\" name=\"_ednref52\">[52]<\/a>; ci\u00f2 tutta non preclude che le disposizioni della legge rinforzata siano considerate norme interposte utilizzabili come parametri di raffronto, come di fatto accade in tutti i casi la legislazione regionale diventa oggetto di scrutinio di costituzionalit\u00e0;\u00a0 le disposizioni della legge rinforzata, infatti, enunciano vincoli di coordinamento, e in quanto tali, costituiscono norme interposte<a href=\"#_edn53\" name=\"_ednref53\">[53]<\/a>.<\/p>\n<p>E\u2019 stato anche ritenuto ammissibile che la legge rinforzata rinvii, a sua volta, per aspetti di dettagli a una successiva legge ordinaria<a href=\"#_edn54\" name=\"_ednref54\">[54]<\/a>.<\/p>\n<p>La legge rinforzata, rimane legge di attuazione del principio di equilibrio, essendo ad essa demandati i criteri per assicurare l\u2019equilibrio e quindi, in certo qual modo, la misura stessa (obiettivo) del saldo si equilibrio<a href=\"#_edn55\" name=\"_ednref55\">[55]<\/a>.<\/p>\n<p>Le disposizioni della legge rinforzata, peraltro, nei rapporti con le regioni a statuto speciale,\u00a0 restano di rango sottordinato, rispetto alla disciplina statutaria<a href=\"#_edn56\" name=\"_ednref56\">[56]<\/a>.<\/p>\n<p>E\u2019 opportuno ricordare, in proposito, che la dottrina costituzionale<a href=\"#_edn57\" name=\"_ednref57\">[57]<\/a> distingue le riserve di legge rinforzata per procedimento approvativo (maggioranza qualificata), com\u2019\u00e8 il caso della legge n. 243\/2012, da quelle rinforzate per il procedimento formativo del progetto di legge, quando \u00e8 richiesto, l\u2019acquisizione di una previa intesa o consultazione degli enti di autonomia interessati<a href=\"#_edn58\" name=\"_ednref58\">[58]<\/a>.<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/HAMMER-JUSTICE-800x800.jpg\">In conclusione la legge n. 243 ha (solo) una procedura di approvazione c.d. rinforzata, in quanto secondo quanto stabilito dal sesto comma dell\u2019articolo 81 della Costituzione \u00e8 stata approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera e, conseguentemente, tale requisito risulta necessario anche per l\u2019introduzione delle modifiche, bench\u00e9 legge rinforzata, pu\u00f2 essere oggetto e, nel contempo, parametro nel giudizio di costituzionalit\u00e0, perch\u00e9 essa \u00e8 idonea ad imporre alle autonomie speciali i limiti all\u2019indebitamento, la cui disciplina \u00e8 espressamente riservata al suo ambito di competenza.<\/a><\/p>\n<p><a href=\"#_ednref1\" name=\"_edn1\">[1]<\/a> La Consulta (al punto 9), in linea generale, ha riconosciuto che la complessa formulazione delle disposizioni impugnate e le difese svolte dal PCM sono idonee a ingenerare il dubbio che esse si configurino effettivamente come prescrittive di contribuzioni vincolate alla realizzazione di obiettivi generali della finanza pubblica allargata.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref2\" name=\"_edn2\">[2]<\/a> L\u2019introdotto comma 1-bis. \u00e8 il seguente: Ai fini dell&#8217;applicazione del comma 1, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4\u00a0 e\u00a0 5\u00a0 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n.\u00a0 118,\u00a0 e le spese finali sono quelle ascrivibili\u00a0 ai\u00a0 titoli\u00a0 1,\u00a0 2\u00a0 e\u00a0 3\u00a0 del medesimo schema di bilancio (<em>primo periodo<\/em>). Per gli anni 2017-2019, con la legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, \u00e8 prevista l&#8217;introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa (secondo periodo). A decorrere\u00a0 dall&#8217;esercizio\u00a0 2020, tra le entrate e le spese finali \u00e8 incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali (<em>terzo periodo<\/em>);<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref3\" name=\"_edn3\">[3]<\/a> Corte cost. 6 dicembre 2017, n. 252.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref4\" name=\"_edn4\">[4]<\/a> Corte cost.,10 novembre 2017, n. 235, che ne dichiara l\u2019incostituzionalit\u00e0 per violazione della riserva di legge rinforzata.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref5\" name=\"_edn5\">[5]<\/a> LOMBARDI, Sentenze correttive di rigetto della Corte costituzionale come sentenze di accoglimento in rapporto al punto di diritto, in Giur. it. 1961. I, 1153; PIERANDREI, Corte costituzionale, in Enc. dir., vol. X, Milano 1962,, 983.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref6\" name=\"_edn6\">[6]<\/a> Il Giudice delle leggi ha precisato, a pi\u00f9 riprese, che in linea di principio, le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perch\u00e9 \u00e8 possibile dame interpretazioni incostituzionali, ma perch\u00e9 \u00e8 impossibile darne interpretazioni costituzionali, specificando che i giudici non possono abdicare all\u2019interpretazione adeguatrice e che, nell\u2019adempimento del compito di interpretare le norme di cui devono fare applicazione, di fronte a pi\u00f9 possibili interpretazioni di un sistema normativo, essi sono tenuti a scegliere quella che risulti conforme a Costituzione (sent. n. 121\/1994).<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref7\" name=\"_edn7\">[7]<\/a> D\u2019ATENA, <em>Interpretazioni adeguatrici, diritto vivente e sentenze interpretative della Corte costituzionale<\/em>, Relazione, Relazione conclusiva al Seminario \u201cCorte Costituzionale, giudici comuni, interpretazioni adeguatrici\u201d, Corte costituzionale, Roma, 6.11.2009; M. LUCIANI, <em>Interpretazione<\/em> conforme a costituzione, in Enc. dir., (Annali), IX, Milano, 2016, 462: R. BIN. <em>l\u2019interpretazione conforme. due o tre cose che so di lei<\/em>, in Aic n. 1\/2015<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref8\" name=\"_edn8\">[8]<\/a> Corte cost. 13 febbraio 2014, n. 23, in Giur. cost. 2014, 341 e\u00a0 20 marzo 2013, n. 46, ivi 2013, 2397.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref9\" name=\"_edn9\">[9]<\/a> F. MODUGNO; <em>In difesa dell\u2019interpretazione conforme a costituzione<\/em>, in AIC. 2\/2014. Nella relazione del Presidente Grossi del 9 marzo 2017 si d\u00e0 atto che la Corte ha ormai superato l\u2019idea monopolistica del sindacato di costituzionalit\u00e0 ed ha anche superato il criterio del cosiddetto \u201cdiritto vivente\u201d, secondo cui l\u2019ipotesi di un\u2019interpretazione costituzionalmente conforme regrediva di fronte a un diverso indirizzo consolidato in giurisprudenza, soprattutto delle giurisdizioni superiori. La regola attuale \u00e8 quella che attribuisce, in primo luogo, al giudice comune il c\u00f3mpito di verificare, all\u2019interno del suo giudizio, la praticabilit\u00e0 di interpretazioni rispettose del dettato costituzionale, salvo l\u2019estremo rimedio della rimessione quando l\u2019esperimento delle adeguate opzioni ermeneutiche sia risultato vano. Ed \u00e8 la stessa Corte che si fa garante dell\u2019assolvimento di questo obbligo, vigilando sui casi di omissione anche del semplice tentativo di questa attivit\u00e0.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref10\" name=\"_edn10\">[10]<\/a> V. MARINELLI, <em>L<\/em><em>e decisioni c.d. \u00abinterpretative\u00bb della Corte costituzionale<\/em>, in Giust. civ. 2009, 365, ritiene che le decisioni interpretative corrispondono a due modi generali di un sillogismo disgiuntivo; le decisioni interpretative di rigetto si conformano al modo con premessa assertoria affermativa (<em>modus ponendo tollens<\/em>), quelle di accoglimento si conformano al modo con premessa assertoria affermativa.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref11\" name=\"_edn11\">[11]<\/a> Cass. pen, S. U., 17 maggio 2004, n. 23016, in Giur. it. 2005, 579; Cass., S.U., 16 dicembre 2013, n. 27986, in Foro amm. C.d.S. 2013, 378.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref12\" name=\"_edn12\">[12]<\/a> Corte cost., 16 dicembre 2016, n. 279, in Giur. cost. 2016, 2397 e 12 ottobre 2016, n. 219, ivi 2018, 1769.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref13\" name=\"_edn13\">[13]<\/a> Il ricorso \u00e8 stato ritenuto ammissibile perch\u00e9 le regioni con riferimento a vari parametri lamentavano un effetto lesivo degli equilibri di bilancio dei singoli enti territoriali e della propria autonomia costituzionalmente garantita.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref14\" name=\"_edn14\">[14]<\/a> MORELLI, <em>Doverosit\u00e0 della previa verifica di una possibile \u00abinterpretazione adeguatrice\u00bb ai fini dell\u2019ammissibilit\u00e0 dell\u2019incidente di costituzionalit\u00e0 e diverso regime del giudizio in via principale<\/em>, in Giust. civ., 1997, 2354. D. PARIS, <em>Le sentenze interpretative di rigetto (e di inammissibilit\u00e0) nel giudizio in via principale<\/em>, in Consultaonline, 2012.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref15\" name=\"_edn15\">[15]<\/a> R. BIN e G. PITRUZZELLA, Diritto costituzionale, Torino 2014, 486.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref16\" name=\"_edn16\">[16]<\/a> Tale approccio, per\u00f2, \u00e8 visto come disfunzione quando l\u2019impugnazione finisce per configurarsi come una sorta di rimedio cautelativo, esperito in vista di una pi\u00f9 ponderata valutazione dell\u2019effettiva portata della lesione lamentata (Relazione Presidente Grossi aprile 2016)<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref17\" name=\"_edn17\">[17]<\/a> Corte cost., 4 luglio 2017, n. 154, in <a href=\"http:\/\/www.cortecostituzionale.it\/\">www.cortecostituzionale.it<\/a>. e 14 gennaio 2016, n. 3, ivi.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref18\" name=\"_edn18\">[18]<\/a> Corte cost., 20 dicembre 2017 n. 274, in <a href=\"http:\/\/www.cortecostituzionale.it\/\">www.cortecostituzionale.it<\/a>., che, tra l\u2019altro. ricorda che la copertura economica delle spese ed equilibrio del bilancio sono due facce della stessa medaglia, dal momento che l\u2019equilibrio presuppone che ogni intervento programmato sia sorretto dalla previa individuazione delle pertinenti risorse.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref19\" name=\"_edn19\">[19]<\/a> Gi\u00e0 la legge n. 208 del 2015 aveva previsto il fondo pluriennale vincolato limitatamente all\u2019anno 2016 (art. 1, comma 711, secondo periodo), con conseguente esclusione per gli anni successivi: tale esclusione \u00e8 stata impugnata dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso iscritto al n. 20 del 2016.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref20\" name=\"_edn20\">[20]<\/a> Il risultato di amministrazione rappresenta il saldo complessivo costituito dal fondo di cassa esistente al 31 dicembre, maggiorato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi, al netto del fondo pluriennale vincolato.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref21\" name=\"_edn21\">[21]<\/a> In una successiva pronuncia (sent. 20 dicembre 2017 n. 274, cit.) \u00e8 stato ribadito che la modalit\u00e0 di utilizzazione del risultato di amministrazione non sono viene scalfita ma semmai raffinata dall\u2019introduzione di alcuni istituti come il Fondo pluriennale vincolato e il Fondo dei crediti di dubbia esigibilit\u00e0<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref22\" name=\"_edn22\">[22]<\/a> Circ. RGS 3 aprile 2017, n. 17.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref23\" name=\"_edn23\">[23]<\/a> Il FPV opera in due direzioni: la prima riguarda il momento della programmazione e della correlata previsione di bilancio; la seconda\u00a0 riguarda la gestione, occorrendo che sia finanziato da entrate regolarmente accertate e imputate in applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata (Linee guida Sez. auton. del. n. 9\/2016). Risultando rilevante il \u201cfondo pluriennale vincolato\u201d ai fini del nuovo saldo di finanza pubblica, la correttezza della determinazione del fondo al termine dell\u2019esercizio 2015 evita la possibilit\u00e0 di azioni elusive in ordine al rispetto di detto saldo.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref24\" name=\"_edn24\">[24]<\/a> Corte cost., 11 gennaio 2017, n. 6, in Giur. cost. 2017, 20, secondo cui l\u2019appropriata definizione del fondo pluriennale, interpretata in modo costituzionalmente orientata \u00e8 condizione essenziale per la determinazione del disavanzo tecnico di amministrazione e del corretto utilizzo del risultato di amministrazione poich\u00e9 l&#8217;istituto del disavanzo tecnico costituisce una tassativa eccezione alla regola del pareggio di bilancio ed, in quanto tale, risulta di strettissima interpretazione ed applicazione; nella stessa pronuncia i caratteri fondamentali della competenza finanziaria potenziata sono stati cos\u00ec sintetizzati: a) rilevanza contabile e giuridica della dimensione temporale delle obbligazioni attive e passive inerenti ai singoli esercizi finanziari; b) natura autorizzatoria, non solo del bilancio annuale ma anche di quello triennale, i quali sono stati riuniti in un unico documento; c) obbligo della copertura finanziaria a prescindere dall\u2019esercizio di imputazione della spesa; d) imputazione dell\u2019accertamento e dell\u2019impegno alle scritture di un esercizio sulla base della scadenza della relativa obbligazione e della sua esigibilit\u00e0; e) residui attivi e passivi costituiti solo da obbligazioni giuridicamente perfezionate ed esigibili.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref25\" name=\"_edn25\">[25]<\/a> Corte conti, Sez. Auton. Audizione parlamentare 27 novembre 2014.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref26\" name=\"_edn26\">[26]<\/a> BRANCASI, <em>Bilanci di regioni ed ee.ll: una occasione persa per fare chiarezza sui vincoli di equilibrio e sul relativo rapporto con l&#8217;obbligo della copertura finanziaria<\/em> (nota a C. cost. n. 6\/2017), in Giur. cost. 2017, 29.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref27\" name=\"_edn27\">[27]<\/a> Corte conti, Sez. auton, 12 luglio 2017, n. 17, ha rilevato che dal 2016, il passaggio all\u2019equilibrio\u201c agevolato dall\u2019inclusione del fondo pluriennale e dalla non considerazione del fondo crediti di dubbia esigibilit\u00e0 offre agli enti locali un\u2019occasione favorevole di maggiore disponibilit\u00e0. Nella relazione del Senato si d\u00e0 atto che la considerazione del Fondo pluriennale vincolato ai fini della determinazione dell\u2019equilibrio complessivo fra entrate finali e spese finali in termini di competenza determina una politica espansiva per gli enti.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref28\" name=\"_edn28\">[28]<\/a> Corte conti, Sez. auton.. 23 marzo 2016, n. 9, in www.corteconti.it.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref29\" name=\"_edn29\">[29]<\/a> Corte conti, Sez. auton., 24 febbraio 2014 n. 4 (linee indirizzo), secondo cui la sostanziale differenza tra le risorse affluite al Fondo pluriennale vincolato e quelle affluite al risultato di amministrazione non deve consentire una contabilizzazione carente del presupposto giuridico voluto dal principio contabile.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref30\" name=\"_edn30\">[30]<\/a> In sede di indagine conoscitiva sul nuovo testo, l\u2019Ufficio parlamentare di bilancio (audizione 26 maggio 2016) ha osservato che il rinvio a una legge ordinaria che stabilisca di volta in volta la quota del FPV da includere nel pareggio, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, rischia di compromettere la capacit\u00e0 di programmazione degli enti riguardo la spesa per investimenti. L\u2019intero dossier \u00e8 consultabile In Rivista webb Corte conti n. 10\/2016,<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref31\" name=\"_edn31\">[31]<\/a> La posposizione al 2020 \u00e8 stata giustificata per il fatto l\u2019introduzione dl FPV \u00e8 stata prevista su base triennale, mentre per il 2016 era stato introdotto in via transitoria dalla legge di stabilit\u00e0 n. 208\/2015 (comma 711) e poi stabilizzato con la l. n. 232\/2016, (art. 1, comma 466).<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref32\" name=\"_edn32\">[32]<\/a> Nella relazione della Commissione bilancio del Senato \u00e8 spiegato che la soppressione del precedente vincolo di destinazione di eventuali saldi positivi all\u2019estinzione del debito maturato dell\u2019ente e al finanziamento di spese di investimento, \u00e8 giustificata dal fatto che, restando fermo l\u2019obbligo di garantire, a preventivo e a consuntivo, l\u2019equilibrio tra entrate finali e spese finali, gli enti territoriali possano comunque destinare i propri avanzi solo a copertura del proprio debito, ovvero a spese di investimento<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref33\" name=\"_edn33\">[33]<\/a> La legge di bilancio 27 dicembre 2017 n. 2015 (art. 1, comma 880), ha previsto: Le risorse accantonate nel fondo\u00a0 pluriennale vincolato di spesa dell&#8217;esercizio 2016 in applicazione del punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilit\u00e0 finanziaria di cui all&#8217;allegato n. 4\/2 annesso al d.lg. 23 giugno 2011, n. 118, per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento gi\u00e0 attivate, se non utilizzate, possono essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell&#8217;esercizio 2017 purch\u00e9&#8217; riguardanti opere per le quali l&#8217;ente abbia gi\u00e0 avviato le procedure per la scelta del contraente fatte salve dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o disponga del progetto esecutivo degli investimenti\u00a0 redatto e validato in\u00a0 conformit\u00e0 alla vigente normativa,\u00a0 completo del cronoprogramma di spesa. Tali risorse confluiscono nel\u00a0 risultato di amministrazione se entro l&#8217;esercizio 2018 non sono assunti i relativi impegni di spesa.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref34\" name=\"_edn34\">[34]<\/a> Per lo Stato \u00e8 stata avviata\u00a0 una sperimentazione e con D. MeF del 16 settembre 2016 e con la successiva circolare esplicativa della Ragioneria generale dello Stato n. 23 del 7 ottobre 2016 sono stati stabiliti i termini, le modalit\u00e0 di attuazione e le tipologie di spesa interessate.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref35\" name=\"_edn35\">[35]<\/a> L BARTOLUCCI, <em>La legge \u201crinforzata\u201d n. 243 del 2012 (e le sue prime modifiche) nel sistema delle fonti<\/em> , in <a href=\"http:\/\/www.osservatoriosullefonti..it\/\">www.osservatoriosullefonti..it<\/a>, osserva che il procedimento di approvazione della legge n. 243, frettoloso e senza un\u2019istruttoria parlamentare solida, \u00e8 probabilmente una delle ragioni che hanno portato alle recenti modifiche.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref36\" name=\"_edn36\">[36]<\/a> R DICKMANN, <em>Brevi considerazioni sulla natura rinforzata della legge 24 dicembre 243, di attuazione del principio costituzionale del pareggio di bilancio<\/em>, in Federalismi.it.\u00a0 n. 6\/2013; N. LUPO, <em>La revisione costituzionale della disciplina di bilancio e il sistema delle fonti<\/em>, in Il Filangieri. Quaderno 2011, Jovene, Napoli, 2012, spec. 108; L. CASO, <em>Il nuovo articolo 81 della Costituzione e la legge rinforzata<\/em>, in Riv. C. conti 2013, 1, 476. SANTORO, <em>Manuale di contabilit\u00e0 e finanza pubblica<\/em> 2015, 137<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref37\" name=\"_edn37\">[37]<\/a> SANTORO; <em>Manuale di contabilit\u00e0 e finanza pubblica<\/em>. cit. 180, in cui si sottolinea che parlare di competenza finanziaria rafforzata potrebbe quindi apparire un pleonasmo, dal momento che la fase centrale della contabilit\u00e0 finanziaria viene svuotata di contenuto, relegandola a mera scritturazione contabile con effetti precari, limitati all\u2019anno finanziario alla stregua di una prenotazione di impegno, fatti salvi i riflessi sul fondo pluriennale flessibile e coacervato, con il rischio di rinviare oneri al futuro, con la motivazione che le obbligazioni non sono ancora venute a scadenza, nascondendo, di fatto, situazioni di difficolt\u00e0 finanziaria.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref38\" name=\"_edn38\">[38]<\/a> Il d.l. 8 aprile 2013, n. 35, ha introdotto il meccanismo delle anticipazioni di liquidit\u00e0, da intendersi come anticipazioni di cassa di pi\u00f9 lunga durata temporale rispetto a quelle ordinarie (Corte cost. n. 181\/2015 e 89\/2017). L\u2019anticipazione di liquidit\u00e0, per il suo carattere neutrale rispetto alla capacit\u00e0 di spesa dell\u2019ente, dev\u2019essere finalizzata esclusivamente al pagamento dei debiti scaduti relativi a partite gi\u00e0 presenti nelle scritture contabili di precedenti esercizi (Corte cost., 20 dicembre 2017, n. 274)..<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref39\" name=\"_edn39\">[39]<\/a> L\u2019art. 42, D.lg. n. 118\/2011, consente di utilizzare (solo) la quota libera dell&#8217;avanzo di amministrazione dell&#8217;esercizio precedente per la copertura dei debiti fuori bilancio.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref40\" name=\"_edn40\">[40]<\/a> Cass., 19 dicembre 2003, n. 19562, in Foro amm. C.d.S. 2003, 3582. E. e P. SANTORO, <em>I debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni tra inefficienza e patto di stabilit\u00e0<\/em>. in Riv. trim. q app. 2013, n 2 418. La disciplina del riconoscimento dei debiti fuori bilancio attiene certamente a finalit\u00e0 connesse all&#8217;armonizzazione, al coordinamento della finanza pubblica e all&#8217;ordinamento civile e, per quel che riguarda l&#8217;armonizzazione dei bilanci pubblici, non pu\u00f2 essere consentito che l&#8217;eccezionale immissione in bilancio di spese irritualmente ordinate sia disciplinata in modo differenziato dagli altri enti locali (Corte cost. 13 aprile 2017, n. 80, in <a href=\"http:\/\/www.cortecostituzionale.it\/\">www.cortecostituzionale.it<\/a>.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref41\" name=\"_edn41\">[41]<\/a> Recenti indagini, hanno accertato nel 2016 i ricorsi presentati alla Consulta sono stati 77, il 30% in meno rispetto all\u2019anno precedente. La\u00a0 Consulta ha dovuto decidere, negli ultimi tre lustri, una media di 112 ricorsi l\u2019anno. per un totale\u00a0 di 1.706 ricorsi. Nei ricorsi avviati dallo Stato\u00a0 le pronunce sono state favorevoli n 535 casi su 925 con una percentuale che sfiora il 58 per cento; i ricorsi proposti dalle regioni, invece, sono stati 713, tradotti in 1.083 sentenze (per un ricorso possono aversi pi\u00f9 verdetti), di cui 514 accertative di illegittimit\u00e0 di disposizioni statali (con una percentuale del 47 per cento), R. BIN, L\u2019importanza di perdere la causa, in Regioni, 1995, 1012, ha osservato che n sede di giudizio di legittimit\u00e0 si attaccano le leggi statali che, anche solo potenzialmente, minaccino le attribuzioni regionali, al fine di provocare una sentenza che di queste leggi circoscriva la portata normativa o precisi le condizioni di applicazione; in un secondo tempo, forti del precedente, si attaccano, in sede di conflitto, gli atti applicativi di quella legge che fuoriescano dai limiti o dalle condizioni fissati nella decisione-<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref42\" name=\"_edn42\">[42]<\/a> Corte cost.,10 novembre 2017, n. 235, che ne dichiara l\u2019incostituzionalit\u00e0 per violazione della riserva di legge rinforzata.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref43\" name=\"_edn43\">[43]<\/a> 6 dicembre 2017, n. 252.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref44\" name=\"_edn44\">[44]<\/a> Corte cost. 10 aprile 2014, n. 88, in Giur. cost. 2014, 1633, con commento di BRANCASI, <em>La Corte costituzionale al bivio tra il tradizionale paradigma del coordinamento finanziario e la riforma costituzionale &#8220;introduttiva del pareggio di bilancio&#8221;<\/em> (nota a C. cost. 10 aprile 2014 n. 88). La stessa pronuncia aveva respinto tutte le altre questioni, riconoscendo incostituzionale solo l\u2019art. 12, comma 3, della l. n. 243\/2012, nella parte in cui ai fini della ripartizione del contributo delle regioni al fondo di ammortamento dei titoli di Stato che fosse sentita la Conferenza permanente anzich\u00e9 l\u2019intesa con la Conferenza unificata.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref45\" name=\"_edn45\">[45]<\/a> Il testo censurato del comma quinto \u00e8 il seguente: Con decreto del Presidente del Consigli dei ministri, da adottare d&#8217;intesa con la Conferenza\u00a0 unificata, sono disciplinati <em>criteri e modalit\u00e0 di attuazione<\/em> del presente articolo, ivi\u00a0 incluse le modalit\u00e0 attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref46\" name=\"_edn46\">[46]<\/a> La Corte si preoccupa di ribadire che il discrimine fra i due profili e il relativo vaglio di legittimit\u00e0 costituzionale hanno modo di spiegarsi adeguatamente nelle sedi competenti, poich\u00e9, qualora il decreto dovesse esorbitare dai limiti tracciati, incidendo cos\u00ec sulle prerogative delle autonomie speciali, resta ferma la possibilit\u00e0 \u00abdi esperire i rimedi consentiti dall\u2019ordinamento, ivi compreso, se del caso, il conflitto di attribuzione<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref47\" name=\"_edn47\">[47]<\/a> Corte cost. 10 novembre 2017, n. 237.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref48\" name=\"_edn48\">[48]<\/a> Secondo il nuovo testo le regioni, i comuni, le province, le citt\u00e0 metropolitane e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono ad assicurare la sostenibilit\u00e0 del debito del complesso delle amministrazioni pubbliche, secondo modalit\u00e0 definite con legge dello Stato, nel rispetto dei princ\u00ecpi stabiliti dalla presente legge. L\u2019art. 4 ha anche abrogato l\u2019art. 12, comma 3, della legge n. 243 del 2012, gi\u00e0 censurato con la sentenza n. 88\/2014, cit.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref49\" name=\"_edn49\">[49]<\/a> Corte cost. 10 novembre 2017, n. 237, cit.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref50\" name=\"_edn50\">[50]<\/a> Corte cost., 14 luglio 2017, n. 192, in <a href=\"http:\/\/www.cortecostituzionale.it\/\">www.cortecostituzionale.it<\/a>, 3 marzo 2016, n. 43, in Giur. cost. 2016, 2, 509 e 3 dicembre 2015, n. 250, ivi 2015, 2239.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref51\" name=\"_edn51\">[51]<\/a> La dottrina, invece aveva delineato in un sistema di recezione misto, fatto di norme costituzionali e sub-costituzionali, quest&#8217;ultime peraltro di forza superiore alla legge ordinaria, cfr. TOSATO, L<strong>a <\/strong>riforma costituzionale sull&#8217;equilibrio di bilancio alla luce della normativa dell&#8217;unione: l&#8217;interazione fra i livelli europeo e interno, in Riv. dir. int. 2014, 5.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref52\" name=\"_edn52\">[52]<\/a> Corte cost., 10 aprile 2014, n. 88, cit. (punto 3).<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref53\" name=\"_edn53\">[53]<\/a> Corte cost., 13 aprile 2017, n. 80, in Giur. cost. 2017, 744 11 gennaio 2017, n. 6, ivi, 2017, 20 e 20 luglio 2016, n. 184. ivi. 2016, 1368.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref54\" name=\"_edn54\">[54]<\/a> Corte cost., 10 novembre 2017, n. 137. La Consulta d\u00e0 atto che i criteri di concorso al debito pubblico del Trentino Alto Adige a sono stati regolati gi\u00e0 dall\u2019art. 1, comma 407, L. n. 190 del 2014, in epoca successiva alla legge cost. n. 1 del 2012, modificando direttamente lo Statuto unificato approvato con D.P.R. n. 670\/1972.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref55\" name=\"_edn55\">[55]<\/a> G. PESCE, La sostenibilit\u00e0 del debito pubblico della pubblica amministrazione nella nuova costituzione finanziaria dello stato, in Riv. it. dir. pubb. com. 2015, 2, 531.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref56\" name=\"_edn56\">[56]<\/a> Corte cost., 10 novembre 2017, n. 137. Va tenuto presente che sino all&#8217;adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della l. n. 243\/2012 si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia pi\u00f9 ampie rispetto a quelle gi\u00e0 attribuite(art. 10 L. cost. n. 3\/2001).<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref57\" name=\"_edn57\">[57]<\/a> R. BIN e G. PITRUZZELLA, <em>Diritto costituzionale<\/em>, cit., 348; R. LUGAR\u00c0<em>, Sentenze additive di procedura legislativa?<\/em>\u00a0 Il problematico seguito della sent. n. 251 del 2016, in AIC n. 1\/2017.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref58\" name=\"_edn58\">[58]<\/a> Corte cost. 10 novembre 2017, n. 237 e 10 aprile 2014, n. 88, cit.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La resilienza della legge rinforzata sugli equilibri di bilancio: moniti e correttivi della Consulta. Nota del Prof. Pelino Santoro, Presidente on. della Corte dei conti a Corte costituzionale 29 novembre 2017 n. 247: Pres. Grossi, Est. Carosi; Regioni Veneto, Friuli e Province autonome Bolzano e Trento (avv. Zanon, Falcon e Von Guggenberg) c. Governo della [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":{"0":"post-1092","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","6":"category-news"},"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1092"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1092"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1092\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1093,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1092\/revisions\/1093"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1092"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1092"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1092"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}