{"id":1094,"date":"2018-01-09T00:54:54","date_gmt":"2018-01-08T23:54:54","guid":{"rendered":"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/?p=1094"},"modified":"2018-01-09T00:54:54","modified_gmt":"2018-01-08T23:54:54","slug":"problematiche-relative-al-danno-allimmagine-della-pubblica-amministrazione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/problematiche-relative-al-danno-allimmagine-della-pubblica-amministrazione\/","title":{"rendered":"Problematiche relative al danno all\u2019immagine della pubblica amministrazione"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/tutela_legale11894118_s.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-1049 alignleft\" src=\"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/tutela_legale11894118_s-300x300.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/tutela_legale11894118_s-300x300.jpg 300w, https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/tutela_legale11894118_s-150x150.jpg 150w, https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/tutela_legale11894118_s.jpg 450w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><\/p>\n<p><strong>Problematiche relative al danno all\u2019immagine della pubblica amministrazione, perseguibile innanzi alla Corte dei conti, dopo l\u2019entrata in vigore del c.d. codice di giustizia contabile.<\/strong><\/p>\n<p>di Antonio Vetro, <em>Presidente on. della Corte dei conti<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Negli articoli dello scrivente in data 13 settembre 2015, sul \u201criordino della procedura dei giudizi innanzi la Corte dei conti\u201d (art. 20 della legge delega n. 124\/2015) ed in data 10 ottobre 2016, sul c.d. codice di giustizia contabile (d.lgs. n. 174\/2016), sono state formulate pesanti critiche su una riforma censurabile sotto molteplici profili.<\/p>\n<p>Anche nella materia oggetto del presente articolo, riguardante il danno all\u2019immagine della p.a., perseguibile in sede contabile, la riforma ha dimostrato tutti i gravissimi limiti di un \u201criordino\u201d che, lungi dal chiarire la normativa vigente, di per s\u00e9 sul punto largamente deficitaria per logica e ragionevolezza, ha ulteriormente incrementato i dubbi interpretativi.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><!--more--><\/p>\n<p><strong>1)<\/strong> <strong>Disposizioni che si sono succedute sul danno all\u2019immagine<\/strong>.<\/p>\n<p>Ai fini sistematici, \u00e8 opportuno iniziare l\u2019analisi riportando le disposizioni in materia che si sono succedute nel tempo:<\/p>\n<p>Art. 7 punto 1 legge n. 97\/2001: \u201cLa sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti indicati nell&#8217;art. 3 per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro II del codice penale \u00e8 comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinch\u00e9 promuova entro trenta giorni l&#8217;eventuale procedimento di responsabilit\u00e0 per danno erariale nei confronti del condannato. Resta salvo quanto disposto dall&#8217;art. 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271\u201d.<\/p>\n<p>Art. 17 comma <em>30-ter <\/em>del d.l. n. 78\/2009 (c.d. \u201cLodo Bernardo\u201d), convertito con modificazioni in <em>l<\/em>egge n. 102\/2009: \u201c<em>Le procure regionali della Corte dei conti esercitano l&#8217;azione per il risarcimento del danno all&#8217;immagine subito dall&#8217;amministrazione nei soli casi previsti dall&#8217;articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97. \u00a0\u2026 L&#8217;azione \u00e8 esercitabile dal pubblico ministero contabile, a fronte di una specifica e precisa notizia di danno, qualora il danno stesso sia stato cagionato per dolo o colpa grave. Qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente comma, salvo che sia stata gi\u00e0 pronunciata sentenza anche non definitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, \u00e8 nullo e la relativa nullit\u00e0 pu\u00f2 essere fatta valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito della richiesta\u201d.<\/em><\/p>\n<p>Art. 1, lett. c), del d.l. n. 103\/2009, convertito in legge n. 141\/2009, che ha modificato l\u2019art. 17 comma <em>30-ter <\/em>del d.l. n. 78\/2009 lo stesso giorno, 5.8.2009, della sua conversione in legge n. 102\/2009: \u201cAll&#8217;art. 17 i\u00a0 primi\u00a0 tre\u00a0 periodi\u00a0 del\u00a0 comma 30-ter sono sostituiti dai seguenti:\u00a0\u00a0 Le\u00a0 procure\u00a0 della\u00a0 Corte\u00a0 dei\u00a0 conti\u00a0 possono\u00a0 iniziare l&#8217;attivit\u00e0 istruttoria ai fini dell&#8217;esercizio dell&#8217;azione di danno erariale\u00a0 a\u00a0 fronte\u00a0 di\u00a0 specifica e concreta notizia di danno, fatte salve\u00a0 le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge. Le procure della Corte dei conti esercitano l&#8217;azione per il risarcimento del danno all&#8217;immagine nei soli casi e nei modi previsti dall&#8217;art. 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97. A tale ultimo fine, il decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell&#8217;articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, \u00e8 sospeso fino alla conclusione del procedimento penale\u201d.<\/p>\n<p>Art. 1, comma 1 sexies, legge n. 20\/1994, introdotto dall&#8217;art. 1, comma 62, legge n. 190\/2012:<\/p>\n<p>\u201cNel giudizio di responsabilit\u00e0, l\u2019entit\u00e0 del danno all\u2019immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilit\u00e0 illecitamente percepita dal dipendente\u201d.<\/p>\n<p>Art. 4, punto 1 d. lgs. n. 174\/2016 Allegato 3 Norme transitorie e abrogazioni: \u201cA decorrere dalla data di entrata in vigore del codice, sono o restano abrogati, in particolare: \u2026<\/p>\n<ol>\n<li>g) l&#8217;articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97;<\/li>\n<li>h) l&#8217;articolo 17, comma 30-ter, primo periodo, del d.l. 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,<\/li>\n<\/ol>\n<p>dalla legge 3 agosto 2009, n. 102\u201d.<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/tutela_legale11894118_s.jpg\">\u00a0<\/a><\/p>\n<p>Art. 51 d. lgs. n. 174\/2016: comma 6. \u201cLa nullit\u00e0 per violazione delle norme sui presupposti di proponibilit\u00e0 dell&#8217;azione per danno all&#8217;immagine \u00e8 rilevabile anche d&#8217;ufficio\u201d; comma 7. \u201cLa sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all&#8217;art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonch\u00e9 degli organismi e degli enti da esse controllati, per i delitti commessi a danno delle stesse, \u00e8 comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinch\u00e9 promuova l&#8217;eventuale procedimento di responsabilit\u00e0 per danno erariale nei confronti del condannato. Resta salvo quanto disposto dall&#8217;art. 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271\u201d.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>2) Questioni di legittimit\u00e0 costituzionale.<\/strong><\/p>\n<p>Con ordinanza n. 12\/2016 la Sezione giurisdizionale per la Liguria ha sollevato questione di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 17 comma 30-ter del d.l. n. 78\/2009.<\/p>\n<p>La Sezione &#8211; premesso che la Corte costituzionale, con sentenza n. 355 del 2010 e ordinanze nn. 219, 220 e 221 del 2011, aveva dichiarato inammissibili o infondate le questioni di legittimit\u00e0 costituzionale di tale disposizione, gi\u00e0 prospettate da numerose Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, e che le Sezioni Riunite, con sentenza n. 8\/2015, aveva statuito che l\u2019azione per il risarcimento del danno all\u2019immagine potesse essere esercitata solo per i delitti di cui al capo I del titolo II del libro II del codice penale &#8211; ha riproposto il contrasto con l\u2019art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della \u201cintrinseca irragionevolezza\u201d, anche a seguito delle successive disposizioni emesse in materia che hanno introdotto ulteriori fattispecie di danno all\u2019immagine, come conseguenza di reati non compresi tra quelli disciplinati dal capo I titolo II libro II del c.p. e anche di fatti che non costituiscono reato.<\/p>\n<p>In proposito, sono state citate dalla Sezione le seguenti \u201csuccessive disposizioni\u201d:<\/p>\n<p>Art. 55 &#8211; quinquies, comma 2, del d.lgs. n. 165\/2001 (aggiunto dall\u2019art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 150\/2009), secondo cui risponde di danno all\u2019immagine alla p.a. il lavoratore dipendente che attesti falsamente la propria presenza in servizio.<\/p>\n<p>Art. 1, comma 12, della legge n. 190\/2012, il quale ha previsto che in caso di commissione, all&#8217;interno dell&#8217;amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, possa rispondere di danno all\u2019immagine il responsabile tenuto a predisporre uno specifico piano anticorruzione ed a vigilare sulla sua osservanza.<\/p>\n<p>Art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 33\/2013, che ha ritenuto eventuale causa di responsabilit\u00e0 per danno all&#8217;immagine dell&#8217;amministrazione l&#8217;inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente o la mancata predisposizione del programma triennale per la trasparenza e l&#8217;integrit\u00e0.<\/p>\n<p>Tale articolo \u00e8 stato modificato dall\u2019art. 37 del d.lgs. n. 174\/2016 secondo cui l&#8217;inadempimento agli obblighi\u00a0 di pubblicazione\u00a0 previsti\u00a0 dalla\u00a0 normativa\u00a0 vigente\u00a0\u00a0 ed\u00a0\u00a0 il rifiuto, il\u00a0 differimento\u00a0 e\u00a0 la\u00a0 limitazione\u00a0 dell&#8217;accesso civico, al di fuori delle\u00a0 ipotesi\u00a0 previste\u00a0 dall&#8217;articolo 5-bis,\u00a0 costituiscono\u00a0 eventuale\u00a0 causa\u00a0 di responsabilit\u00e0 \u00a0per danno all&#8217;immagine dell&#8217;amministrazione.<\/p>\n<p>Secondo la Sezione, l\u2019irragionevolezza e l\u2019intrinseca irrazionalit\u00e0 dell\u2019art. 17 comma 30-ter del d.l. n. 78\/2009 risultano evidenti, tenuto conto che l\u2019azione risarcitoria per il danno all\u2019immagine \u00e8 prevista per fatti dannosi di minore gravit\u00e0, quali quelli contemplati dalle due ultime norme citate, che non costituiscono neppure reato, mentre \u00e8 esclusa per danni all\u2019immagine causati da pi\u00f9 gravi fatti di reato, produttivi della stessa tipologia di danno (ad es. alcuni reati contro l\u2019amministrazione della giustizia, la rivelazione di segreto di Stato, la truffa aggravata ecc.).<\/p>\n<p>La diversit\u00e0 di trattamento, del tutto ingiustificata, comporta quindi la violazione del principio di uguaglianza sancito dall\u2019art. 3 Cost., che impone parit\u00e0 di trattamento in presenza di situazioni analoghe.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Inoltre l\u2019esclusione della previsione del danno all\u2019immagine in conseguenza di gravissimi reati, quali quelli oggetto dell\u2019ordinanza della Sezione, con enorme risonanza, non solo in sede nazionale, ma addirittura internazionale (trattasi della vergognosa vicenda accaduta in occasione del vertice dei capi di Stato, denominato G8 , tenutosi a Genova nel luglio del 2001) e cio\u00e8 l\u2019arresto illegale di persone, accusate della commissione di gravi delitti sulla base di false prove prodotte da appartenenti alle forze di polizia, non risulta misura idonea a conseguire il raggiungimento dell\u2019obiettivo del buon andamento dell\u2019amministrazione o strumento funzionale all\u2019attuazione dei principi di legalit\u00e0, di imparzialit\u00e0, di economicit\u00e0 e di trasparenza, che costituiscono il modello fondante dell\u2019azione amministrativa previsto dall\u2019art. 97 Cost., con conseguente violazione anche di quest\u2019ultima norma costituzionale.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Con ordinanza n. 145\/2017 la Corte costituzionale ha rilevato che, successivamente all\u2019ordinanza di rimessione, l\u2019art. 17, comma 30-<em>ter<\/em>, del d.l. n. 78\/2009 \u00e8 stato modificato dall\u2019allegato 3-art. 4, comma 1, lettera <em>h<\/em>), del d. lgs. n. 174\/2016, il quale ha abrogato il primo periodo della norma censurata, e lettera <em>g<\/em>), il quale ha abrogato, a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice, l\u2019art. 7 della legge n. 97\/2001, alla quale rinvia quella censurata; ha inoltre rilevato che, sempre successivamente all\u2019ordinanza di rimessione, l\u2019art. 37 del d. lgs. n. 97\/2016 ha modificato l\u2019art. 46, comma 1, del d. lgs. n. 33\/2013, richiamato dal rimettente a conforto delle censure di irragionevolezza e di violazione del principio di eguaglianza.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Conseguentemente la Consulta ha ritenuto che \u201cle sopravvenute modifiche, anche tenendo conto della data di entrata in vigore delle stesse, hanno inciso sul citato art. 17, comma 30-<em>ter<\/em>, e, comunque, hanno determinato una profonda trasformazione del quadro normativo di riferimento (soprattutto in considerazione della disposta abrogazione dell\u2019art. 7 della legge n. 97 del 2001), realizzata con modalit\u00e0 tali da influire sul contenuto e sulla prospettazione delle censure e che, quindi, ne rendono ineludibile il riesame da parte del rimettente, cui spetta valutare le ricadute delle modifiche, procedendo ad una nuova valutazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della sollevata questione\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Occorre quindi prendere atto, per usare le stesse parole pronunziate dalla Consulta, che \u201cle sopravvenute modifiche hanno determinato una profonda trasformazione del quadro normativo di riferimento\u201d consentendo, finalmente, di porre fine ad una situazione di inammissibile inosservanza dei pi\u00f9 elementari canoni di logica e ragionevolezza, quali quelli introdotti dal c.d. \u201cLodo Bernardo\u201d ed inspiegabilmente mantenuti fermi per troppo tempo, malgrado autorevoli voci contrarie, quali quelle espresse, ad esempio, dalla Sezione III di appello della Corte dei conti, con sentenza n. 286\/2012, che giustamente ha disatteso l\u2019inaccettabile e non vincolante interpretazione della Consulta, espressa con sentenza n. 355\/2010, pervenendo a conclusioni diametralmente opposte.<\/p>\n<p>Con la citata sentenza n. 286\/2012, \u201cLa Sezione (III di appello) ritiene che un\u2019interpretazione costituzionalmente orientata della legge 97\/2001, articolo 7, consente l\u2019affermazione che l\u2019azione risarcitoria di cui alla norma \u00e8 consentita ogni qualvolta sia stato commesso un delitto contro la pubblica amministrazione e che l\u2019indicazione contenuta nella legge &#8211; <em>delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale &#8211; <\/em>intitolato proprio <em>dei delitti contro la pubblica amministrazione<\/em>, non possa escludere ogni reato contro la pubblica amministrazione indipendentemente dalla sua collocazione nel codice penale o in leggi speciali. Non essendo il processo di responsabilit\u00e0 amministrativa assimilabile al processo penale (si veda al riguardo la sentenza della I Sezione, n. 56\/2010) non valgono le tassativit\u00e0 previste in quella giurisdizione e sarebbe illogico e non conforme a Costituzione che il legislatore abbia inteso limitare la risarcibilit\u00e0 del danno all\u2019immagine alle sole ipotesi di delitti contro la pubblica amministrazione di cui al titolo I capo II del codice penale, trascurando altre ipotesi di delitti contro la pubblica amministrazione non meno gravi e anzi puniti con pene anche pi\u00f9 pesanti di quelle previste per alcuni reati di cui al titolo I capo II del libro II c.p., come l\u2019ipotesi di truffa di cui al capoverso dell\u2019articolo 640 c.p. o addirittura le ipotesi di cui all\u2019art. 640-<em>bis<\/em> c.p.\u201d.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>3) Le soluzioni prospettate dalla pi\u00f9 recente giurisprudenza.<\/strong><\/p>\n<p>Occorre adesso esaminare le pi\u00f9 recenti sentenze del giudice contabile in materia, ed in particolare quelle che, anche sulla scorta della normativa intervenuta successivamente al, mai sufficientemente deprecato, \u201cLodo Bernardo\u201d, sono pervenute alla conclusione dell\u2019eliminazione di tali disposizioni che ripugnano alla coscienza sociale, in quanto hanno ritenuto prive di effetti abusi, riconosciuti in sede penale, devastanti sull\u2019immagine della p.a., in contrasto persino con il comune sentire dell\u2019uomo della strada.<\/p>\n<p>Per motivi di brevit\u00e0 la citazione delle sentenze, assai numerose, sar\u00e0 limitata a quelle recenti maggiormente significative, con l\u2019avvertenza che di queste un numero non indifferente ha preferito non prendere posizione sulle modifiche intervenute, ritenendo sufficiente osservare che le situazioni delittuose esaminate risultavano comunque produttive di danno all\u2019immagine, sia in base al \u201cLodo Bernardo\u201d sia in base alle disposizioni intervenute successivamente.<\/p>\n<p>A)La Sezione Lombardia, con sentenza 1\/12\/2016 n. 201, ha premesso che, a seguito dell\u2019espressa abrogazione dei presupposti richiesti per l\u2019azione risarcitoria per il danno all\u2019immagine sanciti dall\u2019art. 4, lett.\u00a0g) ed <em>h)<\/em>\u00a0dell\u2019allegato 3 del c.d. codice di giustizia contabile, occorra individuare, in sede interpretativa, l\u2019attuale portata della disciplina relativa al risarcimento in parola.<\/p>\n<p>A tal fine andrebbe data applicazione al comma 2 del citato art. 4 secondo cui: \u201cQuando disposizioni vigenti richiamano disposizioni abrogate dal comma 1, il riferimento agli istituti previsti da queste ultime si intende operato ai corrispondenti istituti disciplinati nel presente codice\u201d,\u00a0\u00a0tenendo conto che il \u201ccorrispondente istituto\u201d\u00a0\u00a0dovrebbe essere individuato nel generale istituto del \u201cdanno erariale\u201d, al quale fanno univoco riferimento gli artt. 51 e segg. del d.lgs. n.174 cit., entro cui va compreso il danno all\u2019immagine, la cui esplicita menzione \u00e8 contenuta solo nel comma 6 dello stesso art. 51 che si limita a sancire che \u201cLa nullit\u00e0 per violazione delle norme sui presupposti di proponibilit\u00e0 dell&#8217;azione per danno all&#8217;immagine \u00e8 rilevabile anche d&#8217;ufficio\u201d.<em>\u00a0<\/em><\/p>\n<p>In mancanza di ulteriori specificazioni normative, tali nuovi \u201cpresupposti\u201d\u00a0\u00a0di proponibilit\u00e0 della domanda di risarcimento del danno andrebbero individuati in quelli previsti dal medesimo articolo 51, comma 7, ai sensi del quale: \u201cLa sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei\u00a0\u00a0confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni \u00a0\u2026 per i delitti commessi a danno delle stesse, \u00e8 comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinch\u00e9\u00a0\u00a0promuova l&#8217;eventuale procedimento di responsabilit\u00e0 per danno erariale nei confronti del condannato \u2026\u201d.<\/p>\n<p>Da tali disposizioni si desumerebbe che il danno all\u2019immagine sarebbe perseguibile per qualsiasi delitto, accertato con sentenza penale definitiva, commesso ai danni delle pubbliche amministrazioni da dipendenti pubblici o da soggetti legati da rapporto di servizio, senza pi\u00f9 la aberrante limitazione contenuta nell\u2019abrogato art. 7 della legge n. 97 del 2001.<\/p>\n<p>Riguardo alla portata applicativa del sopravvenuto art. 1, co. 1<em>-sexies<\/em>, legge n. 20\/1994, introdotto dall\u2019art 1, comma 62, legge n. 190 del 2012, secondo la Sezione si tratterebbe di norma di natura sostanziale e non processuale, innovativa e dunque operante\u00a0<em>ex nunc<\/em>, anche perch\u00e9 la presunzione legislativa sul \u201craddoppio tangentizio\u201d, quale criterio di quantificazione del danno, rappresenterebbe un parametro peggiorativo della posizione del convenuto e come tale irretroattivo.<\/p>\n<ol>\n<li>B) La II Sez. centr. d\u2019appello, con sentenza 26\/09\/2017 n. 647, ha precisato che l\u2019art. 1 comma 62 della legge 190\/2012, relativo al c.d. \u201craddoppio tangentizio\u201d, trova spazio applicativo nelle sole ipotesi in cui sia provata la percezione di una somma di denaro e di altra utilit\u00e0 e quindi non nella fattispecie esaminata, riguardante la dolosa utilizzazione impropria delle utenze telefoniche dell\u2019Ente pubblico.<\/li>\n<li>C) La II Sez. centr. d\u2019appello, con sentenza 4\/10\/2017 n. 662, per un caso di falsa attestazione di presenza in servizio, ha ritenuta infondata la doglianza dell\u2019appellante avverso la condanna erariale pronunciata in assenza di un reato contro la pubblica amministrazione accertato con una sentenza penale passata in giudicato, in quanto la fattispecie contemplata dall\u2019art. 55 <em>quinquies<\/em>, d.lgs. n. 165\/2001, presenta indiscutibili caratteri di autonomia rispetto a quella, pi\u00f9 generale, prevista dall\u2019art. 17, comma 30 ter, d.l. n. 78\/2009 e s.m.i.\u2028 Del resto, che con la norma in rassegna il legislatore abbia voluto prescindere da un previo pronunciamento sulla responsabilit\u00e0 penale, \u00e8 chiaramente dimostrato dall\u2019inciso contenuto nel secondo comma dell\u2019art. 55 <em>quinquies<\/em>, a tenore del quale si pu\u00f2 procedere all\u2019applicazione della norma \u201cferme la responsabilit\u00e0 penale e disciplinare e le relative sanzioni\u2026\u201d.<\/li>\n<li>D) La Sezione Lombardia, con sentenza 6\/10\/2017 n. 143, sulla dibattuta problematica dell\u2019applicabilit\u00e0 retroattiva (o meno) del criterio di quantificazione del danno previsto dall&#8217;art. 1, comma 62, della l. n. 190\/2012, ha ritenuto tale questione priva di\u00a0\u00a0particolari conseguenze pratiche, tenuto conto del valore \u201crelativo\u201d (e non assoluto) della\u00a0\u00a0presunzione e del fatto che la giurisprudenza, gi\u00e0 prima del 2012, aveva annoverato, tra i criteri di quantificazione del danno all\u2019 immagine (ex art. 1226 c.c.), anche quello dell\u2019ammontare dell\u2019illecita dazione di denaro o altra utilit\u00e0 (cfr. SS.RR. n. 10\/2013, paragrafo 24).<\/li>\n<li>E) La II Sez. centr. d\u2019appello, con sentenza 23\/10\/2017 n. 745, ha richiamato la giurisprudenza della Suprema Corte (sentenza n. 26972 dell\u201911.11.2008), ispirata da un\u2019interpretazione costituzionalmente orientata dell&#8217;art. 2059 c.c., secondo cui la \u201clesione dei diritti inviolabili della persona che abbia determinato un danno non patrimoniale comporta l&#8217;obbligo di risarcire tale danno, quale che sia la fonte della responsabilit\u00e0, contrattuale o extracontrattuale\u201d e, riguardo alla quantificazione del danno, ha precisato che il comma 1 <em>sexies<\/em> dell\u2019art. 1 della legge n. 20\/1994, introdotto dall\u2019art. 1, comma 62, della legge n. 190\/2012 contempli una presunzione <em>iuris tantum<\/em> e quindi introduca un criterio di calcolo meramente orientativo. Con sentenza n. 735\/2017 ha aggiunto che, indipendentemente dall\u2019applicabilit\u00e0 o meno <em>ratione temporis<\/em> della predetta norma alla fattispecie, occorra prendere atto del principio, sotteso alla medesima disposizione, secondo cui per la quantificazione del danno all\u2019immagine il dato di riferimento primario \u00e8 da individuare nella misura delle utilit\u00e0 illecitamente conseguite.<\/li>\n<li>F) La Sez. Emilia-Romagna, con sentenza 24\/11\/2017 n. 229, ha espresso l\u2019avviso che, con l\u2019entrata in vigore del d.l.vo n. 174\/2016, art. 4 all. 3 lett. h) e lett. g), il nuovo assetto normativo abbia comportato lo svuotamento del richiamo alle fattispecie penali previste dall&#8217;art. 17, comma 30 ter, del d.l. n. 78\/2009. Secondo la Sezione, le norme attualmente in vigore, relativamente al danno all\u2019immagine, sarebbero da ritenere quelle contenute nell\u2019art. 1, comma 1 <em>sexies<\/em>, della legge n. 20\/1994, introdotte dalla legge n. 190\/2012 in tema di misure anticorruzione, che indicano anche un criterio di quantificazione del danno medesimo, (pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilit\u00e0 illecitamente percepita dal dipendente), criterio, peraltro, non tassativo, e nell\u2019art. 51, comma 6, del d. lgv. n. 174\/2016, che statuisce la nullit\u00e0, nei casi di violazione delle disposizioni sui presupposti di proponibilit\u00e0, dell\u2019azione per danno all\u2019immagine, rilevabile anche d\u2019ufficio. Quindi le condizioni dell\u2019azione, cumulative e non alternative, sarebbero le seguenti: 1) deve trattarsi di un reato contro la pubblica amministrazione; 2) tale reato deve essere accertato con sentenza del giudice ordinario penale passata in giudicato.<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>4) Brevi considerazioni conclusive.<\/strong><\/p>\n<p>Come appare evidente, l\u2019istituto in esame, grazie ad una legislazione incoerente e difettosa, presenta larghi margini di dubbio.<\/p>\n<p>I)Per prima cosa, <em>de jure condendo<\/em>, appare scarsamente comprensibile la limitazione dell\u2019azione contabile sul danno all\u2019immagine ai soli casi in cui sia intervenuta una sentenza penale irrevocabile.<\/p>\n<p>Tale limitazione appare contrastare sia con i principi del giusto processo, fra i quali l\u2019esigenza primaria di pervenire a sentenza in tempi ragionevoli, sia con la riforma che ha comportato l\u2019eliminazione della pregiudizialit\u00e0 penale sui processi civili, amministrativi e contabili a favore della concezione dell\u2019autonomia dei giudizi nelle diverse sedi giurisdizionali.<\/p>\n<p>Tale limitazione appare ancor pi\u00f9 incoerente se si pensa che, per gli altri profili di danno che possano emergere in aggiunta a quello in esame, non occorra affatto attendere la definizione del processo penale, con la conseguenza che per lo stesso fatto vengano proposte azioni in tempi diversi, a seconda della tipologia del danno contestato, con la possibilit\u00e0 di giudicati contraddittori.<\/p>\n<ol start=\"11\">\n<li>II) La II Sez. centr. d\u2019appello, con sentenza 23\/10\/2017 n. 745, ha giustamente richiamato la sentenza n. 26972 dell\u201911.11.2008 delle Sezioni Unite della Cassazione secondo cui il danno non patrimoniale \u00e8 risarcibile nei soli casi &#8220;previsti dalla legge&#8221;, e cio\u00e8, secondo un&#8217;interpretazione costituzionalmente orientata dell&#8217;art. 2059 c.c.: a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato; b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato; c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Anche alla luce dei principi affermati dalla suprema Corte risulterebbe opportuno, oltre che giuridicamente corretto, svincolare coerentemente l\u2019azione della Procura contabile per il danno all\u2019immagine non solo dal presupposto della sentenza irrevocabile di condanna penale ma anche dal fatto costituente reato, ritenendo sufficiente la sussistenza di condotte contrarie agli obblighi di ufficio o di servizio, come d\u2019altronde gi\u00e0 previsto in disposizioni successive al \u201cLodo Bernardo\u201d, come quella contenuta nell\u2019art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 33\/2013, che ha ritenuto eventuale causa di responsabilit\u00e0 per danno all&#8217;immagine dell&#8217;amm.ne l&#8217;inadempimento degli obblighi di pubblicazione.<\/p>\n<p>III) Appaiono meritevoli di speciale considerazione gli sforzi interpretativi compiuti dalle Sezioni per la Lombardia e per l\u2019Emilia-Romagna nelle citate sentenze per superare i limiti assurdi del \u201cLodo Bernardo\u201d, pervenendo alla condivisibile conclusione che il danno all\u2019immagine sarebbe perseguibile per qualsiasi delitto, accertato con sentenza penale definitiva, commesso ai danni delle pubbliche amministrazioni da dipendenti pubblici o da soggetti legati alla p.a. da rapporto di servizio.<\/p>\n<ol>\n<li>IV) Da ultimo, un particolare apprezzamento va riservato alla Sezione per la Liguria che, malgrado la sentenza n. 355 del 2010 e le ordinanze nn. 219, 220 e 221 del 2011 della Corte costituzionale, che avevano dichiarato inammissibili o infondate le questioni di legittimit\u00e0 costituzionale prospettate da numerose Sezioni giurisdizionali, ha giustamente insistito nel prospettate la manifesta violazione perpetrata dal Lodo Bernardo di fondamentali principi della Costituzione quali quelli sanciti negli articoli 3 e 97 della Costituzione.<\/li>\n<\/ol>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Problematiche relative al danno all\u2019immagine della pubblica amministrazione, perseguibile innanzi alla Corte dei conti, dopo l\u2019entrata in vigore del c.d. codice di giustizia contabile. di Antonio Vetro, Presidente on. della Corte dei conti &nbsp; Negli articoli dello scrivente in data 13 settembre 2015, sul \u201criordino della procedura dei giudizi innanzi la Corte dei conti\u201d (art. 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