{"id":1099,"date":"2018-02-23T13:54:43","date_gmt":"2018-02-23T12:54:43","guid":{"rendered":"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/?p=1099"},"modified":"2018-02-23T13:54:43","modified_gmt":"2018-02-23T12:54:43","slug":"corte-dei-conti-inaugurazione-dellanno-giudiziario-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/corte-dei-conti-inaugurazione-dellanno-giudiziario-2018\/","title":{"rendered":"Corte dei conti &#8211; Inaugurazione dell\u2019anno giudiziario 2018"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/20160714113851-corte_dei_conti.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-1069 alignleft\" src=\"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/20160714113851-corte_dei_conti-300x240.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"240\" srcset=\"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/20160714113851-corte_dei_conti-300x240.jpg 300w, https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/20160714113851-corte_dei_conti-768x614.jpg 768w, https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/20160714113851-corte_dei_conti.jpg 900w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><\/p>\n<p><strong>Corte dei conti &#8211; <em>Inaugurazione dell\u2019anno giudiziario 2018<\/em><\/strong><\/p>\n<p><strong><em>della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Umbria<\/em><\/strong><\/p>\n<p><strong>Intervento del Presidente della Sezione regionale di controllo, Fulvio Maria Longavita<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>Perugia, 23 febbraio 2018<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><!--more--><\/p>\n<p><strong>Signor Procuratore Generale, Signor Presidente, Signor Procuratore Regionale, Autorit\u00e0, Signore e Signori, cortesi ospiti, <\/strong><\/p>\n<p>\u00e8 con emozione che ancora quest\u2019anno prendo la parola nella cerimonia di apertura dell\u2019anno giudiziario della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per l\u2019Umbria, avvertendo tutta l\u2019importanza che l\u2019intervento dei Presidenti delle Sezioni Regionali di controllo riveste in tale cerimonia, nella percezione \u2013 anche visiva \u2013 della complementariet\u00e0 delle funzioni della Magistratura contabile e del loro armonico esercizio.<\/p>\n<p>Di tanto ringrazio ancora una volta il nostro organo di autogoverno che, con la direttiva del 2016, ha consentito un siffatto intervento, segno evidente del mutato quadro dei rapporti tra le principali funzioni della Magistratura contabile, ispirato \u2013 come appena detto \u2013 a canoni di coordinamento, culturale ed operativo, sui principali temi della contabilit\u00e0 pubblica.<\/p>\n<p>La visione precedente, di netta separazione dell\u2019esercizio delle funzioni di controllo, rispetto a quelle giurisdizionali, \u00e8 stata superata anche per le nuove sfide europee della contabilit\u00e0 pubblica recepite e costituzionalizzate dalle integrazioni normative della Carta fondamentale della nostra Repubblica, introdotte dalla legge costituzionale n. 1 del 20 aprile 2012.<\/p>\n<p>Prima di inoltrarmi in ulteriori riflessioni, anche questo anno intendono rivolgere un pensiero alle popolazioni colpite dal sisma.<\/p>\n<p>In occasione della cerimonia di apertura dell\u2019anno giudiziario 2017, avevo fatto presente che la Sezione di Controllo intendeva avviare iniziative per monitorare gli interventi per fronteggiare i danni del terremoto dell\u2019agosto 2016. Sul finire del 2017, con la deliberazione n. 148 del 19\/12\/2017, la Sezione ha approvato una relazione sulla fase dell\u2019<em>Emergenza<\/em> post sismica.<\/p>\n<p>La relazione \u00e8 stata resa possibile dalla disponibilit\u00e0 e dalla fattiva collaborazione degli Enti che hanno operato e continuano ad operare per fronteggiare i danni del terremoto, contattati dalla Sezione: Regione, Provincia di Perugia ed i quindici Comuni del Cratere. \u00a0Di ci\u00f2 intendo dare pubblicamente atto, ed esprimere i sensi del riconoscimento della collaborazione, per la sensibilit\u00e0 ed il garbo dimostrato, in un contesto lavorativo articolato e complesso, che il terremoto ha sicuramente aggravato.<\/p>\n<p>La relazione approvata dalla Sezione ha carattere eminentemente ricognitivo. Si \u00e8 voluto raccogliere e catalogare la complessa normativa sulla fase dell\u2019Emergenza, varata principalmente dalle numerose ordinanze e circolari, emesse dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile. Dalla ricognizione normativa \u00e8 emersa anche, ben delineata, la struttura organizzativa e, quindi, l\u2019andamento operativo degli interventi.<\/p>\n<p>Sempre con riferimento al sisma, la Sezione di controllo ha adottato la deliberazione n. 19-<em>DORG<\/em>\/2018, con la quale ha approvato le linee guida per l\u2019esame dei rendiconti della Contabilit\u00e0 Speciale n. 6020, aperta per la <em>Fase dell\u2019Emergenza.<\/em><\/p>\n<p>La fase dell\u2019<em>Emergenza<\/em>, peraltro non \u00e8 ancora conclusa. La sua scadenza, gi\u00e0 fissata per agosto del 2017, \u00e8 stata prorogata alla fine di febbraio 2018 e, ieri, il Consiglio dei Ministri ha disposto una ulteriore proroga. E ci\u00f2 anche in base alle nuove disposizioni del d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 (<em>Codice della Protezione Civile<\/em>), che al comma 3 dell\u2019art. 24 ha fissato in due anni la nuova durata massima dell\u2019emergenza, prima limitata ad un anno. \u00c8 evidente che la fine della <em>Fase dell\u2019Emergenza<\/em> condiziona quella della <em>Ricostruzione<\/em>, pur trattandosi di fasi che, sul piano normativo, sono indipendenti tra loro e \u2013 in tesi \u2013 potrebbero procedere in parallelo.<\/p>\n<p>La Sezione di controllo, ovviamente, continuer\u00e0 a monitorare l\u2019andamento degli interventi per fronteggiare i danni del sisma anche per il corrente anno.<\/p>\n<p>Nel quadro dei valori del coordinato esercizio delle funzioni di Controllo e Giurisdizionali della Corte dei Conti, la Sezione ha operato varie segnalazioni alla Procura Regionale, in rapporto essenzialmente alle figure di illecito contabile che comportano l\u2019applicazione di sanzioni pecuniarie, come quelli che si legano alla inadeguatezza dei controlli interni, ex art. 148, comma 4, TUEL. Sul versante della responsabilit\u00e0 risarcitoria, invece, la Sezione di controllo ha operato minori segnalazioni, gran parte delle quali legate ai possibili danni da riaccertamento dei residui con eliminazione di quelli attivi, per \u201cinsussistenza della [relativa] obbligazione giuridicamente perfezionata\u201d.<\/p>\n<p>L\u2019esercizio delle funzioni di controllo, in quanto volte prioritariamente all\u2019accertamento degli equilibri di bilancio e della sostenibilit\u00e0 del debito (ex artt. 81, comma 1; 97, comma 1; 119, ultimo comma), non permette verifiche pi\u00f9 puntuali sulle effettive ragioni dell\u2019eliminazione di tali residui e quindi dei crediti dell\u2019Ente. Di qui la necessit\u00e0 di accertare se il credito non sia mai esistito o se, al contrario, sia venuto meno dopo e si sia estinto per il suo mancato o negligente esercizio.\u00a0 In ogni caso la cattiva gestione delle \u201centrate proprie\u201d dell\u2019Ente crea tensioni di cassa con profondi, negativi riverberi sugli equilibri e, quindi, sul bilancio, nella sua visione dinamica e funzionale. I profili della sussistenza in concreto di eventuali responsabilit\u00e0 sanzionatorie e\/o risarcitorie restano ovviamente legate all\u2019esercizio degli autonomi poteri istruttori della Procura ed alla sua autonoma valutazione dei fatti accertati, oltre che all\u2019altrettanto autonoma valutazione della Sezione Giurisdizionale Regionale. A tali valutazioni la Sezione del Controllo guarda con attenzione ed interesse, in spirito di armonizzazione culturale ed operativa.<\/p>\n<p>In questa ottica, va richiamata la nuova stagione valutativa del Bilancio avviata dalla Corte costituzionale, da intendere non pi\u00f9 come semplice \u2013 seppur \u2013 fondamentale documento contabile, ma come \u201cBene Pubblico\u201d (v. tra le pi\u00f9 recenti, Corte Costituzionale, sent. n. 247\/2017).<\/p>\n<p>Come evidenziato anche dalla dottrina, i bilanci delle Amministrazioni Pubbliche costituiscono, nella loro dimensione funzionale, i principali strumenti di attuazione del principio di uguaglianza sostanziale, di cui all\u2019art. 3, comma 2, della Carta costituzionale, che impone alla \u201cRepubblica [di] rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che [\u2026] impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l\u2019effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all\u2019organizzazione politica, economica e sociale del Paese\u201d.<\/p>\n<p>Siamo al cuore del sistema \u201cdemocratico\u201d della nostra Repubblica.<\/p>\n<p>Tutti gli istituti della contabilit\u00e0 pubblica, che ovviamente hanno (in vario modo) collegamenti strutturali e\/o funzionali con il Bilancio, sono tenuti insieme da un filo rosso che li lega ai valori del precitato art. 3, comma 2, e \u2013 in correlazione funzionale ad essi \u2013 all\u2019art. 120, comma 2, Cost. .\u00a0 L\u2019idea di fondo, in sostanza, \u00e8 quella di assicurare a tutti i cittadini \u201c<em>la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali<\/em>\u201d.\u00a0 Il Bilancio, come \u201cbene pubblico\u201d, comporta dunque una sua intrinseca valutazione economico-patrimoniale, in s\u00e9 e nei suoi collegamenti strutturali e\/o funzionali con gli istituti della contabilit\u00e0 pubblica. Esso assume rilevanza autonoma \u2013 appunto, come bene pubblico \u2013 anche a fini risarcitori.\u00a0 In questa ottica, i macroscopici vizi di appostazione in bilancio delle risorse, o la mancata valutazione programmata della spesa, che influenza la stima \u2013 anche dei tempi di esigibilit\u00e0 \u2013 e la contabilizzazione degli oneri dell\u2019azione pubblica (con riflessi anche sul F.C.D.E. e sul F.P.V., introdotti dalla Contabilit\u00e0 Armonizzata), possono costituire \u2013 nei casi pi\u00f9 gravi \u2013 delle forme di lesione del bene pubblico Bilancio, con evidenti profili di danno e di conseguente responsabilit\u00e0 erariale, in costanza anche della relativa soglia psicologica di rilievo.<\/p>\n<p>Danni del genere, ovviamente, si aggiungono a quelli che nascono dalla cattiva gestione del bilancio, la quale costituisce \u2013 a sua volta \u2013 un aspetto ulteriore e diverso da quello appena evidenziato, anche temporalmente successivo, rispetto all\u2019attenta, corretta e prudente formazione degli atti del ciclo del Bilancio.\u00a0 Da quest\u2019ultimo punto di vista, dal punto di vista, cio\u00e8, delle criticit\u00e0 gestorie del bilancio, l\u2019esperienza di controllo fa registrare una prevalenza dei riflessi negativi sui profili dinamici degli equilibri di bilancio dovuti alla mancata riscossione delle entrate programmate, piuttosto che alle spese improduttive e\/o inutili, rilevate in prevalenza nell\u2019area operativa della Giurisdizione.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il processo di giurisdizionalizzazione del controllo della Corte dei conti \u00e8 in espansione ed ha avuto riconoscimenti anche nelle pronunce della Corte costituzionale.\u00a0 Il Giudice delle Leggi, infatti, nella sentenza n. 228\/2017 si \u00e8 soffermato sulla natura dei controlli della Magistratura contabile per evidenziare come ormai coesistono:<\/p>\n<p>1) controlli di \u201clegittimit\u00e0-regolarit\u00e0\u201d, costituiti dalla: a) determinazione delle misure correttive per gli enti in predissesto (art. 243-bis, c. 6, lettera <em>a<\/em>, del TUEL); b) approvazione o diniego del piano di riequilibrio (art. 243-quater, c. 3, del TUEL); c) accertamenti propedeutici alla dichiarazione di dissesto (art. 243-quater, c. 7, del TUEL);<\/p>\n<p>2) controlli che implicano l\u2019esercizio di funzioni di natura giurisdizionale, come: a) le pronunce delle Sezioni riunite in Speciale composizione avverso le deliberazioni della Sezione Regionale di Controllo (art. 243-quater, comma 5, del TUEL); b) l\u2019attivit\u00e0 requirente della Procura regionale nelle cause del dissesto (art. 246, comma 2, del TUEL); c) la verifica delle responsabilit\u00e0 degli amministratori e dei revisori dei conti ai fini dell\u2019applicazione delle ulteriori sanzioni amministrative (art. 248, commi 5 e 5-bis, del TUEL).<\/p>\n<p>In realt\u00e0, queste ultime attivit\u00e0, a \u201ccaratura\u201d giurisdizionale, si saldano con le prime, di cui ne costituiscono una sorta di \u201clogico sviluppo\u201d ed entrambe danno il senso del valore costituzionale della cointestazione ad una medesima magistratura delle funzioni di controllo e di quelle giurisdizionali.<\/p>\n<p>La continuit\u00e0 operativa e culturale della magistratura contabile nel suo complesso, caratterizzata dalla posizione di indipendenza e di terziet\u00e0 di ogni suo componente, porta a rivendicare la legittimazione a sollevare questioni di legittimit\u00e0 costituzionale anche per gli organi magistratuali del controllo in tutte le sedi (e non solo nel giudizio di parificazione del rendiconto generale dello Stato o delle Regioni), altrimenti difficilmente proponibili, o proponibili con molta maggiore difficolt\u00e0.<\/p>\n<p>Nel contesto dei richiamati valori e con i sentimenti di stima che nutro verso i colleghi della Sezione Giurisdizionale e della Procura Regionale, a cui unisco quelli per i colleghi ed il personale tutto della Sezione che ho l\u2019onore di presiedere, formulo i pi\u00f9 sentiti auguri per un proficuo anno giudiziario, nel comune spirito di servizio verso le comunit\u00e0 locali che anima sia le Amministrazioni umbre che gli Uffici della Corte dei conti.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Corte dei conti &#8211; 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