{"id":1101,"date":"2018-03-13T13:00:52","date_gmt":"2018-03-13T12:00:52","guid":{"rendered":"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/?p=1101"},"modified":"2018-03-13T13:00:52","modified_gmt":"2018-03-13T12:00:52","slug":"la-compensatio-lucri-cum-damno-diritto-privato","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/la-compensatio-lucri-cum-damno-diritto-privato\/","title":{"rendered":"La compensatio lucri cum damno in diritto privato"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2017\/02\/pensioni-precoci-disabili.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-1035 alignleft\" src=\"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2017\/02\/pensioni-precoci-disabili-300x160.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"160\" srcset=\"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2017\/02\/pensioni-precoci-disabili-300x160.jpg 300w, https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2017\/02\/pensioni-precoci-disabili.jpg 640w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><\/p>\n<p><strong>La <em>compensatio lucri cum damno<\/em> in diritto privato: applicazione del principio della compensazione nei giudizi amministrativi e contabili.<\/strong><\/p>\n<p>di Antonio Vetro, <em>Presidente on. della Corte dei conti<\/em><\/p>\n<p><strong>1) Brevi note sulla disciplina civilistica.<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019istituto della <em>c<\/em><em>ompensatio lucri cum damno<\/em> era gi\u00e0 conosciuto nel diritto romano, e veniva applicato quando il vantaggio, di natura patrimoniale ed il danno provenivano dallo stesso evento.<\/p>\n<p>L\u2019analisi della <em>compensatio lucri cum damno<\/em>, per verificarne l\u2019applicabilit\u00e0 ai giudizi amministrativi e contabili, richiede preliminarmente il suo esame nel diritto privato.<!--more--><\/p>\n<p>Trattasi di un istituto prevalentemente di matrice giurisprudenziale, anche se spesso viene considerato espressione di un principio generale dell\u2019ordinamento e, in mancanza di una specifica normativa regolamentare, \u00e8 fonte di notevoli incertezze, tanto che recentemente la soluzione dei maggiori problemi applicativi \u00e8 stata demandata, sia in sede civile che amministrativa, ai massimi organi giurisdizionali per ottenere pronunzie nomofilattiche.<\/p>\n<p>Presupposti per la sua applicazione sono la provenienza dallo stesso fatto ed il nesso di causalit\u00e0, immediato e diretto, del lucro e del danno con il fatto medesimo, escludendosi la possibilit\u00e0 di tale applicazione quando il rapporto fra le due poste sia di mera occasionalit\u00e0 necessaria.<\/p>\n<p>La <em>compensatio<\/em> trova applicazione sia in sede contrattuale che extracontrattuale: per la prima occorre tener conto dell\u2019art. 1223 c.c., (secondo cui il risarcimento del danno per l\u2019inadempimento o per il ritardo deve comprendere cos\u00ec la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta); per la seconda, dell\u2019art. 2056 c.c., (secondo cui il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare tenendo conto sia del danno emergente che del lucro cessante, con possibilit\u00e0 di valutazione equitativa del pregiudizio e con diminuzione dell\u2019importo in caso di concorso di colpa del danneggiato o di aggravamento dei danni imputabile a quest\u2019ultimo).<\/p>\n<p>Principio fondamentale immanente \u00e8 quello in base al quale, eseguito un confronto tra l\u2019entit\u00e0 del patrimonio del danneggiato, prima del fatto illecito, con quello successivamente depauperato, non si verifichi una situazione patologica che consenta al danneggiato di trarre profitto dallo stesso fatto illecito, che non deve mai essere occasione di vantaggio. Infatti il risarcimento deve essenzialmente perseguire la finalit\u00e0 di riportare il patrimonio del danneggiato nello <em>status quo ante<\/em>.<\/p>\n<p>Al momento attuale, il motivo di maggior contrasto interpretativo riguarda la questione dell\u2019applicabilit\u00e0 o meno della <em>compensatio <\/em>quando il danneggiato, oltre al risarcimento, consegua anche un\u2019indennit\u00e0 o un indennizzo, in conseguenza del fatto illecito.<\/p>\n<p>La tesi a sostegno della cumulabilit\u00e0 si basa sulla diversit\u00e0 delle finalit\u00e0 perseguite, da una parte, dai risarcimenti, e dall\u2019altra, dalle indennit\u00e0 e dagli indennizzi.<\/p>\n<p>Infatti i risarcimenti esplicano una funzione meramente riparatoria, mentre le indennit\u00e0 perseguono scopi solidaristici e gli indennizzi scopi previdenziali assicurativi.<\/p>\n<p>Stessa diversit\u00e0 viene ravvisata nel caso in cui dall\u2019illecito consegua, oltre al risarcimento, anche un trattamento pensionistico privilegiato o di reversibilit\u00e0<\/p>\n<p>Indennit\u00e0 sono legislativamente previste, ad esempio, a favore delle vittime di disastri naturali o di atti di terrorismo, indennizzi sono previsti a carico di enti pubblici, come l\u2019INPS, per infortuni connessi ai rischi dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa o da societ\u00e0 private, nell\u2019ambito di polizze assicurative stipulate dagli interessati.<\/p>\n<p>La Cassazione per lungo tempo ha sostenuto, in tali casi, prevalentemente l\u2019indirizzo della inapplicabilit\u00e0 dell\u2019istituto in esame.<\/p>\n<p>Cos\u00ec, nella sentenza 10.3.2014 n. 5504 ha stabilito che l&#8217;ipotesi della &#8220;<em>c<\/em><em>ompensatio lucri cum damno<\/em>&#8221; non si configura quando, a seguito della morte della persona offesa, ai congiunti superstiti aventi diritto al risarcimento del danno sia stata concessa una pensione di reversibilit\u00e0, giacch\u00e9 tale erogazione si fonda su un titolo diverso rispetto all&#8217;atto illecito. Infatti, in tali casi il fatto illecito viene valutato solo come \u201coccasione\u201d dell\u2019erogazione indennitaria, cumulabile con la somma liquidata per risarcimento danni.<\/p>\n<p>Con sentenza 30.9.2014 n. 20548 la Cassazione ha ribadito che, in tema di risarcimento del danno da illecito, il principio della &#8221; <em>compensatio lucri cum damno<\/em>&#8221; trova applicazione unicamente quando sia il pregiudizio che l&#8217;incremento patrimoniale siano conseguenza del medesimo fatto illecito, sicch\u00e9 non pu\u00f2 essere detratto quanto gi\u00e0 percepito dal danneggiato a titolo di pensione di inabilit\u00e0 o di reversibilit\u00e0, ovvero a titolo di assegni, di equo indennizzo o di qualsiasi altra speciale erogazione connessa alla morte o all&#8217;invalidit\u00e0, trattandosi di attribuzioni che si fondano su un titolo diverso dall&#8217;atto illecito e che non hanno finalit\u00e0 risarcitorie.<\/p>\n<p>Peraltro, la tesi opposta \u00e8 stata propugnata in altre sentenze.<\/p>\n<p>Cos\u00ec, nella sentenza 13.6.2014 n. 13537, la Cassazione ha ritenuto che in tema di danno patrimoniale patito dal familiare di persona deceduta per colpa altrui, dall&#8217;ammontare del risarcimento deve essere detratto il valore capitale della pensione di reversibilit\u00e0 percepita dal superstite in conseguenza della morte del congiunto, attesa la funzione indennitaria assolta da tale trattamento, che \u00e8 inteso a sollevare i familiari dallo stato di bisogno derivante dalla scomparsa del congiunto, con conseguente esclusione, nei limiti del relativo valore, di un danno risarcibile.<\/p>\n<p>Con sentenza 14.6.2013 n. 14932, nel giudizio promosso nei confronti del Ministero della salute per il risarcimento del danno conseguente al contagio da virus HBV, HIV o HCV, a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, la Cassazione ha stabilito che l&#8217;indennizzo di cui alla legge n. 210\/1992 non pu\u00f2 essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno, in applicazione del principio della <em>compensatio<\/em><em> lucri cum damno<\/em>, soltanto qualora l\u2019indennizzo non sia stato corrisposto o non sia determinato o determinabile, in base agli atti di causa, nel suo preciso ammontare, da portare in decurtazione del risarcimento.<\/p>\n<p>In particolare nella sentenza viene chiarito che \u201cnel giudizio risarcitorio promosso contro il Ministero della salute per omessa adozione delle dovute cautele, l&#8217;indennizzo eventualmente gi\u00e0 corrisposto al danneggiato pu\u00f2 essere interamente scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno (<em>compensatio lucri cum damno<\/em>), venendo altrimenti la vittima a godere di un ingiustificato arricchimento consistente nel porre a carico di un medesimo soggetto (il Ministero) due diverse attribuzioni patrimoniali in relazione al medesimo fatto lesivo (Cass., Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 584 ; Cass. 23 maggio 2011, n. 11302 ; Cass., 17 gennaio 2012, n. 532 )\u201d.<\/p>\n<p>Con ordinanza n. 15534\/2017, la Cassazione, Sez. III, premesso che il principio generale della <em>compensatio<\/em> potrebbe essere desumibile da varie leggi speciali (tra queste, l&#8217;art. 1, comma <em>1-bis, <\/em>della legge 14 gennaio 1994, n. 20 o l&#8217;art. 33, comma 2, del d.P.R. 8 giugno 2011, n. 327), ha ritenuto applicabili i seguenti principi: a) alla vittima d&#8217;un fatto illecito spetta il risarcimento del danno esistente nel suo patrimonio al momento della liquidazione; b) nella stima di questo danno occorre tenere conto dei vantaggi che, prima della liquidazione, siano pervenuti o certamente perverranno alla vittima, a condizione che il vantaggio possa dirsi causato dal fatto illecito; c) per stabilire se il vantaggio sia stato causato dal fatto illecito deve applicarsi la stessa regola di causalit\u00e0 utilizzata per stabilire se il danno sia conseguenza dell&#8217;illecito, regola desumibile dall\u2019art. 41 c.p.\u00a0 la quale, in materia di responsabilit\u00e0 civile, comporta che il nesso causale sussista quando, senza l&#8217;illecito, il danno non si sarebbe mai verificato (teoria della &#8220;regolarit\u00e0 causale&#8221;).<\/p>\n<p>In conclusione la Sezione ha espresso l\u2019avviso che il risarcimento spettante alla vittima dell&#8217;illecito andr\u00e0 ridotto in tutti i casi in cui, senza l&#8217;illecito, la percezione del vantaggio patrimoniale sarebbe stata impossibile. Tale condizione ricorre in tutti i casi in cui il vantaggio dovuto alla vittima \u00e8 previsto da una norma di legge che fa dell&#8217;illecito, ovvero del danno che ne \u00e8 derivato, uno dei presupposti di legge per l&#8217;erogazione del beneficio.<\/p>\n<p>Tanto premesso, la Sezione ha chiesto che le Sezioni unite si esprimano sul seguente principio: &#8220;se nella liquidazione del danno debba tenersi conto del vantaggio che la vittima abbia comunque ottenuto in conseguenza del fatto illecito, ad esempio percependo emolumenti versatigli da assicuratori privati, da assicuratori sociali, da enti di previdenza, ovvero anche da terzi, ma comunque in virt\u00f9 di atti indipendenti dalla volont\u00e0 del danneggiante. Quesito che in s\u00e9 pone anche l&#8217;interrogativo sul se la c.d. <em>&#8220;compensatio \u00a0lucri cum damno <\/em>possa operare come regola generale del diritto civile ovvero in relazione soltanto a determinate fattispecie\u201d.<\/p>\n<p>Le Sezioni Unite non si sono ancora pronunziate e si \u00e8 in attesa di una decisione che sar\u00e0 di particolare rilievo, sia sul piano dei principi che delle conseguenze pratiche, tenuto conto del numero delle cause interessate e dei profili economici sottostanti.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>2) La <em>compensatio<\/em> nei giudizi amministrativi. <\/strong><\/p>\n<p>Con ordinanza 6.6.2017 n. 2719 il Consiglio di Stato, Sez. IV, ha rimesso all\u2019Adunanza Plenaria la questione relativa alla possibilit\u00e0 di sottrarre dal risarcimento dovuto al danneggiato le indennit\u00e0 versate da assicuratori privati o da enti pubblici previdenziali.<\/p>\n<p>Nell\u2019ordinanza viene fatto presente che, in primo grado, il TAR adito aveva ritenuto che le prestazioni indennitarie, riconosciute dalla legge in favore dei pubblici dipendenti affetti da patologie contratte per causa di servizio ovvero per le vittime del dovere, concorrano con il diritto al risarcimento del danno, da responsabilit\u00e0 contrattuale o extracontrattuale, dell\u2019amministrazione in ordine al medesimo pregiudizio all\u2019integrit\u00e0 psicofisica patita dal dipendente, dovendosi escludere la <em>compensatio lucri cum damno<\/em>.<\/p>\n<p>L\u2019illecito, infatti, mentre costituisce fatto genetico della pretesa al risarcimento, rappresenta una mera occasione rispetto alla spettanza dell\u2019indennit\u00e0 che sorge per il solo fatto che la lesione sia avvenuta nell\u2019espletamento di un servizio di istituto del soggetto, indipendentemente dalla responsabilit\u00e0 civile dell\u2019amm.ne datrice di lavoro ed in misura autonoma dall\u2019effettiva entit\u00e0 del pregiudizio subito dall\u2019interessato.<\/p>\n<p>La Sezione, dopo aver ricordato il tradizionale (e tuttora maggioritario) indirizzo giurisprudenziale della Cassazione, contrario a riconoscere l\u2019operativit\u00e0, nei casi di specie, del principio della <em>compensatio<\/em>, ha precisato che questo orientamento \u00e8 stato sinora seguito anche dal Consiglio di Stato, citando, in particolare, Cons. Stato, Ad. plen. 8.10.2009, n. 5, secondo cui le somme spettanti al dipendente a titolo di equo indennizzo trovano fondamento nell\u2019esistenza di un rapporto di lavoro e quindi non hanno natura retributiva e costituiscono una delle controprestazioni cui \u00e8 tenuto il datore di lavoro nei confronti del dipendente nel caso in cui ricorrano alcuni presupposti di fatto. Questi presupposti differenziano l\u2019istituto dell\u2019equo indennizzo dal risarcimento del danno.<\/p>\n<p>Peraltro la Sezione ha posto in evidenza anche l\u2019orientamento minoritario secondo cui, ove la legge od il contratto stipulato dal danneggiato con terzi contemplino, in dipendenza di un danno, benefici, indennit\u00e0, provvidenze o trattamenti preferenziali di vario genere, i conseguenti vantaggi economici sono legati alla condotta del danneggiante (che quel danno ha provocato) da un nesso eziologico che non pu\u00f2 non essere qualificato, in ottica giuridica, esso pure \u201c<em>immediato e diretto<\/em>\u201d, stante la strutturale ed ineludibile cogenza della legge (cui, <em>quoad effectum<\/em>, \u00e8 parificato il contratto \u2013 art. 1372 c.c.). D\u2019altra parte, la somma percepita dal danneggiato a titolo indennitario esclude <em>funditus <\/em>la sussistenza stessa, <em>in parte qua<\/em>, di un danno, dovendosi anche escludere che l\u2019attuale sistema di responsabilit\u00e0 civile sia mosso da intenti punitivi, sanzionatori o comunque afflittivi.<\/p>\n<p>Infine, la Sezione, \u201cin considerazione del pregio delle argomentazioni poste a sostegno del pi\u00f9 recente indirizzo e dell\u2019esposto contrasto giurisprudenziale\u201d, ha ritenuto di sottoporre la questione di massima all\u2019Adunanza plenaria, la quale si \u00e8 recentemente pronunziata con sentenza n. 1 del \u00a023.2.2018.<\/p>\n<p>In tale sentenza si premette che la questione si pu\u00f2 porre in relazione a tre diverse categorie:<\/p>\n<p>La prima riguarda fattispecie di rapporti obbligatori bilaterali, in cui compaiono una sola parte responsabile, obbligata ad effettuare una prestazione derivante da un unico titolo, ed una sola parte danneggiata, per le quali non sussistono dubbi sulla necessit\u00e0 di valutare l\u2019entit\u00e0 dei vantaggi conseguiti dal danneggiato ai fini della determinazione effettiva del danno.<\/p>\n<p>La seconda categoria \u00e8 quella che comprende fattispecie nelle quali, accanto all\u2019obbligo del responsabile di risarcire il danno derivante da fatto illecito, sussista anche l\u2019obbligo di un altro soggetto di corrispondere una indennit\u00e0 sulla base di titoli differenti, come nel caso di forme di assicurazione privata o di forme di assicurazione sociale disciplinate da leggi speciali a tutela dei lavoratori contro gli infortuni, le malattie professionali ecc.<\/p>\n<p>La terza categoria \u00e8 quella in cui \u00e8 presente un\u2019unica condotta responsabile, un solo soggetto obbligato e titoli differenti delle obbligazioni, come nel caso concreto oggetto del presente giudizio nel quale l\u2019interessato ha gi\u00e0 ottenuto dal Ministero della Giustizia una somma a titolo di indennit\u00e0 per infermit\u00e0 dipendente da causa di servizio ed ha chiesto anche la condanna dello stesso Ministero al risarcimento del danno alla salute subito per la medesima ragione senza detrazione della somma gi\u00e0 corrisposta a titolo di indennit\u00e0.<\/p>\n<p>Per tale caso l\u2019Adunanza plenaria, sovvertendo quanto disposto in materia con le precedenti sentenze n. 9\/1993 e n. 5\/2009, ha concluso nel senso che \u201cla presenza di un\u2019unica condotta responsabile, che fa sorgere due obbligazioni da atto illecito in capo al medesimo soggetto derivanti da titoli diversi aventi la medesima finalit\u00e0 compensativa del pregiudizio subito dallo stesso bene giuridico protetto, determina la costituzione di un rapporto obbligatorio sostanzialmente unitario che giustifica, in applicazione della regola della causalit\u00e0 giuridica e in coerenza con la funzione compensativa e non punitiva della responsabilit\u00e0, il divieto del cumulo con conseguente necessit\u00e0 di detrarre dalla somma dovuta a titolo di risarcimento del danno contrattuale quella corrisposta a titolo indennitario\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>3) <\/strong><strong>La <em>compensatio<\/em> nei giudizi contabili.<\/strong><\/p>\n<p>Il tema della <em>compensatio <\/em>\u00e8 trattato, il pi\u00f9 delle volte \u201cdi sfuggita\u201d, in una quantit\u00e0 di sentenze in materia di responsabilit\u00e0 amministrativa, non meritando la richiesta di applicazione dell\u2019istituto che poche parole: infatti spessissimo i difensori dei convenuti eccepiscono, anche con motivazioni inconsistenti, presunti e, quasi sempre, inesistenti vantaggi che dovrebbero giustificare, in sede di compensazione, la diminuzione o addirittura l\u2019azzeramento del danno erariale contestato.<\/p>\n<p>La norma fondamentale in tema di <em>compensatio lucri cum damno<\/em> per i giudizi contabili va rinvenuta nell\u2019art. 1 bis della legge 14.1.1994 n. 20, secondo cui \u201cNel giudizio di responsabilit\u00e0, fermo restando il potere di riduzione, deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall&#8217;amministrazione di appartenenza, o da altra amministrazione, o dalla comunit\u00e0 amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilit\u00e0\u201d.<\/p>\n<p>Tale norma non brilla per chiarezza, soprattutto per l\u2019indeterminatezza dell\u2019ambito applicativo e dei parametri di riferimento: cos\u00ec risulta oscuro il precetto secondo cui potenzialmente non vi sarebbe limite al computo dei vantaggi, indipendentemente dalla qualit\u00e0 e dalle modalit\u00e0 di acquisizione, data l\u2019amplissima sfera determinata dal termine \u201ccomunque\u201d; ancora, appare arduo comprendere quali siano i vantaggi alla \u201ccomunit\u00e0 amministrata\u201d cui la norma intenda riferirsi, anche perch\u00e9 esistono, non una, ma numerose categorie di comunit\u00e0, unite dai pi\u00f9 disparati interessi, di natura economica, religiosa, politica, linguistica, ideologica ecc.<\/p>\n<p>Tanto precisato, va sottolineato che la disposizione \u00e8 stata richiamata dalla Cassazione, Sez. III, nell\u2019ordinanza n. 15534\/2017, come una delle varie leggi speciali da cui potrebbe desumersi il principio generale della <em>compensatio <\/em>e la Sez. III App., nella sentenza n. 183\/2016, ha statuito che \u201ci criteri cui il giudice deve attenersi per l&#8217;applicazione della norma sui \u201cvantaggi\u201d sono sostanzialmente &#8211; pur nella diversit\u00e0 dei due istituti &#8211; i medesimi che presiedono alla pi\u00f9 generale regola della <em>compensatio\u00a0lucri\u00a0cum\u00a0damno<\/em>\u201d<em>.<\/em><\/p>\n<p>Si ritiene utile elencare i principi desumibili dalle sentenze, specie di data recente, della Corte dei conti in materia, limitatamente, motivi di brevit\u00e0, a quelle maggiormente significative, specie delle Sezioni centrali d\u2019appello.<\/p>\n<p>A)L\u2019onere della dimostrazione della <em>utilitas<\/em> grava sui convenuti presunti responsabili che la invochino in giudizio a propria discolpa, in base al tradizionale riparto dell\u2019onere probatorio previsto dall\u2019art. 2697 c.c., traducendosi la stessa in un fatto di natura modificativa o parzialmente estintiva del diritto fatto valere in giudizio. (Sez. Campania n. 511\/2014).<\/p>\n<ol>\n<li>B) L\u2019art.1 bis della legge n. 20\/1994 richiede, secondo la pacifica giurisprudenza delle Sezioni di appello di questa Corte, l\u2019accertamento da parte del giudice della sussistenza di determinati presupposti, ovverossia: l\u2019effettivit\u00e0 del vantaggio, la identit\u00e0 causale tra il fatto produttivo del danno e quello produttivo della <em>utilitas<\/em>, la corrispondenza di quest\u2019ultima ai fini istituzionali dell\u2019amministrazione pubblica de qua (Sez. III App. n. 482\/2016).<\/li>\n<li>C) La consolidata giurisprudenza ritiene che la\u00a0<em>compensatio\u00a0lucri\u00a0cum\u00a0damno<\/em>operi solo quando danno e vantaggio siano conseguenze immediate e dirette dello stesso fatto, che deve essere idoneo a produrre entrambi gli effetti: il pagamento dell\u2019IRPEF &#8211; vantaggio per cui \u00e8 chiesta una maggiore decurtazione &#8211; discende dalla circostanza, assolutamente indipendente dalla liceit\u00e0 del conferimento dell\u2019incarico, che la prestazione \u00e8 stata chiesta a un soggetto passivo dell\u2019imposta. Perci\u00f2, pagamento dell\u2019imposta ed inutilit\u00e0 dell\u2019incarico sono fatti tra loro privi di qualsiasi connessione causale, nel senso che l\u2019imposta doveva essere pagata anche se l\u2019incarico dovesse essere ritenuto lecito ed utile (Sez. III App. n. 396\/2016; Sez. I App. n. 280\/2017).<\/li>\n<li>D)\u00a0L&#8217;apparato amministrativo \u00e8 per sua natura autosufficiente e idoneo all&#8217;assolvimento dei compiti dei quali \u00e8 intestatario, non potendo spogliarsene se non ridefinendo le competenze ad esso attribuite; pertanto, non possono apprezzarsi prestazioni rese\u00a0<em>contra legem<\/em>, per definizione prive di vantaggi per l&#8217;Amministrazione (Sez. III App. n. 233\/2016; Sez. Abruzzo n. 67\/2016).<\/li>\n<li>E) La valutabilit\u00e0 dei vantaggi conseguiti dall&#8217;Amministrazione presuppone che il giudice contabile, cui la conseguenziale valutazione compete, possa giudicare sulla base di prove certe o, quanto meno, di un principio di prova il cui relativo onere incombe sulle parti che li adducono. I criteri cui il giudice deve attenersi per l&#8217;applicazione della norma sui \u201cvantaggi\u201d sono sostanzialmente: l\u2019accertamento dell&#8217;effettivit\u00e0 della <em>utilitas<\/em> conseguita;\u00a0l\u2019unicit\u00e0 del fatto generatore determinante sia il danno che il vantaggio in relazione ai comportamenti tenuti; l\u2019appropriazione dei risultati da parte della P.A. che li riconosce; la rispondenza della stessa <em>utilitas<\/em> ai fini istituzionali dell&#8217;Amm.ne che li riceve (Sez. III App. n. 183\/2016).<\/li>\n<li>F) Nella peculiare fattispecie\u00a0<em>sub iudice<\/em>deve farsi applicazione del principio della\u00a0<em>compensatio lucri cum damno<\/em>,<em>\u00a0\u00a0<\/em>in deroga al generale indirizzo di questa Corte secondo cui<em>\u00a0<\/em>nessun vantaggio\u00a0pu\u00f2 essere tratto dallo svolgimento di funzioni\u00a0dirigenziali\u00a0assegnate ad un soggetto privo di una specifica laurea e di adeguata professionalit\u00e0,\u00a0in relazione alla circostanza che il soggetto in questione era comunque dotato di ordinaria preparazione tecnico-gestionale e laurea in fisica e, dunque, la sua prestazione resa durante l\u2019illegittimo incarico dirigenziale non pu\u00f2 non essere valutata e retribuita in misura inferiore, pari cio\u00e8 a quella confacente ad un incarico dirigenziale non apicale (Sez. Lombardia n. 91\/2017).<\/li>\n<li>G) L\u2019apprezzamento dei vantaggi conseguiti dalla comunit\u00e0 amministrata non pu\u00f2 trovare ingresso laddove l\u2019illecito s\u2019identifichi con la costituzione o il mantenimento in esercizio di organi, dal momento che, se un dato organo non poteva essere istituito o conservato, gli oneri finanziari da questo generati sono irrimediabilmente\u00a0<em>contra legem<\/em>, e costituiscono danno erariale, con ci\u00f2 restando preclusa qualsivoglia operazione compensativa. (Sez. Friuli-Venezia Giulia n. 69\/2017).<\/li>\n<li>H) Quando l\u2019Amministrazione conferisce un incarico sul presupposto del possesso di un titolo di laurea, (nella specie, in medicina) essa non richiede l\u2019espletamento di un\u2019attivit\u00e0 riconducibile a mansioni generiche ma esige che sia resa una prestazione professionale particolarmente qualificata. Ne consegue che la prestazione lavorativa che venga, comunque, resa dal soggetto sfornito del prescritto titolo di studio non pu\u00f2 ontologicamente produrre l\u2019utilit\u00e0 che l\u2019Amministrazione aveva preventivato di conseguire in sede di stipula del contratto di lavoro. Pertanto deve ritenersi che il rapporto sinallagmatico sia irrimediabilmente inficiato e che le retribuzioni siano giuridicamente prive di \u201cgiusta causa\u201d, con conseguente inapplicabilit\u00e0 del principio della <em>compensatio <\/em>(App. Sicilia n. 469\/2014; Sez. Veneto n. 190\/2017).<\/li>\n<li>I) L\u2019erogazione della retribuzione di risultato in assenza dei presupposti legittimanti \u00e8 illecita e produttiva di danno erariale, non essendo neppure ipotizzabile l\u2019astratta possibilit\u00e0 di un diritto alla liquidazione di importi minori rispetto al livello massimo illecitamente riconosciuto, in carenza di una preventiva definizione degli obiettivi da conseguire e della valutazione dei risultati di gestione conseguiti in coerenza con detti obiettivi (Sez. II App. n. 736\/2017).<\/li>\n<li>L) L\u2019erogazione di emolumenti non dovuti in costanza di prestazione lavorativa contrattualmente e puntualmente disciplinata sia in termini qualitativi, che quantitativi, non pu\u00f2 mai condurre ad una valutazione ed alla remunerazione di vantaggi aggiuntivi ed ulteriori (Sez. II App. n. 645\/2017).<\/li>\n<li>M) L\u2019art. 1 bis della legge n. 20\/1994 demanda al giudice di operare \u201ccomunque\u201d la valutazio\u00adne dell\u2019utilit\u00e0 derivata in siffatte vicende (conferimento incarico a professionista esterno), per cui la stessa non pu\u00f2 rite\u00adnersi limitata in ragione della tipologia del precetto violato, anche laddo\u00adve lo stesso formi oggetto di norme cogenti rivolte soprattutto alla tutela di interessi primari. Pertanto, considerata comunque l\u2019avvenuta prestazione offerta dal professionista, desumibile dagli atti di causa, il Collegio reputa di po\u00adter affermare, secondo una valutazione equitativa, che il danno quantifi\u00adcato dal primo giudice possa essere diminuito di una quota (Sez. I App. n. 349\/2017).<\/li>\n<li>N) Nessun vantaggio pu\u00f2 derivare dal pagamento <em>contra<\/em> <em>legem<\/em> di compensi per prestazioni ordinarie, in particolare, per ci\u00f2 che concerne lo straordinario (Sez. II App. n. 497\/2017).<\/li>\n<li>O) Laddove il danno erariale sia riconducibile alla violazione di vincoli modali all\u2019effettuazione della spesa, contenuti in norme imperative poste a tutela della sana gestione delle risorse finanziarie ed a salvaguardia dei precari equilibri di bilancio degli Enti Pubblici, l\u2019esborso compiuto in violazione delle stesse \u00e8 implicitamente non utile e insuscettibile di valutazioni compensative (Sez. App. Sicilia n.48\/2017; Sez. I App. n. 224\/2017).<\/li>\n<li>P) In applicazione del meccanismo della\u00a0<em>compensatio\u00a0lucri\u00a0cum\u00a0damno<\/em>la quantificazione del danno effettivamente risarcibile costituisce il risultato di una valutazione globale, da parte del giudice, degli effetti comunque oggettivamente prodottisi e, nella fattispecie in esame, a seguito dell\u2019aggiudicazione dell\u2019appalto, illegittimamente disposta a favore di una societ\u00e0, l\u2019onere finanziario contabilmente a carico dell\u2019Amministrazione \u00e8 stato inferiore a quello che essa avrebbe, invece, dovuto sostenere ove l\u2019aggiudicazione fosse stata legittimamente disposta in favore di altra societ\u00e0. Considerato, quindi, che dal medesimo fatto illecito sono scaturiti, da un lato, una spesa sostanzialmente inutile per l\u2019Amministrazione, pari alla somma che essa ha dovuto versare alla societ\u00e0 estromessa a titolo di risarcimento del danno patito per effetto della mancata aggiudicazione, e, da un altro lato, un oggettivo risparmio di spesa pari al minor onere finanziario assunto dalla Amm.ne a seguito dell\u2019aggiudicazione dell\u2019appalto alla societ\u00e0 incaricata del servizio, il debito risarcitorio da porsi concretamente a carico del responsabile va rideterminato tenendo conto di tale risparmio (Sez. App. Sicilia n. 3\/2018).<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>4) Brevi note riepilogative sui presupposti richiesti per l\u2019applicazione della <em>compensatio<\/em> nei giudizi contabili.<\/strong><\/p>\n<p>La disposizione in esame (art. 1 bis legge n. 20\/1994), statuendo genericamente che \u201cdeve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti\u201d, potrebbe indurre a ritenere che detta valutazione possa essere effettuata: I) <em>ex officio <\/em>dal giudice; II) per qualsiasi categoria di vantaggio.<\/p>\n<p>Peraltro la giurisprudenza, assai opportunamente, ha interpretato la norma in senso restrittivo addossando l\u2019onere della prova a chi pretende di avvalersi del beneficio e individuando precise limitazioni riguardo alla sua valutabilit\u00e0. In particolare, per quest\u2019ultimo aspetto, ha statuito che la <em>utilitas<\/em> deve rispondere ai seguenti requisiti: effettivit\u00e0 del vantaggio che deve essere concreto, effettivo ed attuale e non meramente potenziale, basato su semplici previsioni; identit\u00e0 causale tra il fatto produttivo del danno e quello produttivo della <em>utilitas<\/em>; corrispondenza di quest\u2019ultima ai fini istituzionali della pubblica amministrazione; appropriazione dei risultati da parte della P.A. che li riconosce.<\/p>\n<p>Poich\u00e9 danno e vantaggio debbono essere conseguenziali in modo diretto e immediato rispetto ad un determinato, specifico fatto, un trattamento economico illecitamente conferito rappresenta un danno erariale che deve essere integralmente risarcito, anche per la quota riguardante il carico fiscale, che non pu\u00f2 essere portata in detrazione, sulla base di un presunto vantaggio per la P.A., non sussistendo alcun nesso tra la contestata illiceit\u00e0 e l\u2019adempimento dell\u2019obbligo tributario.<\/p>\n<p>Un numero rilevante di sentenze riguarda compensi indebitamente conferiti o a pubblici dipendenti o a pubblici amministratori o, infine, a professionisti esterni non legati alla P.A. da rapporti di servizio ed in tali casi molto spesso i convenuti in giudizio eccepiscono la <em>utilitas<\/em> della prestazione comunque eseguita. La giurisprudenza maggioritaria, a ragione, esclude che la prestazione resa in difetto dei presupposti legislativi richiesti possa consentire l\u2019ingresso dell\u2019istituto della <em>compensatio<\/em>.<\/p>\n<p>Cos\u00ec, il conferimento di una consulenza o di altro incarico professionale non consentito in quanto la relativa prestazione poteva essere adempiuta nell\u2019ambito del personale in carico all\u2019amministrazione costituisce null\u2019altro che un onere aggiuntivo ingiustificato, che non tollera riduzioni di sorta.<\/p>\n<p>Parimenti, anche se non mancano statuizioni minoritarie, per nulla condivisibili, di segno contrario, non pu\u00f2 ammettersi che il difetto delle specifiche condizioni richieste per l\u2019assolvimento di determinate funzioni tecniche o amministrative nell\u2019ambito della P.A., come un apposito titolo di studio, in particolare la laurea, o una esperienza pluriennale acquisita nel settore di competenza, possa consentire, in virt\u00f9 della <em>compensatio<\/em>, un recupero parziale delle retribuzioni indebitamente conferite, che deve essere invece integrale, considerata anche la manifesta violazione del sinallagma posto alla base del rapporto di lavoro. Stesso principio va applicato nel caso di istituzione di organi, nell\u2019ambito delle Amministrazioni, non consentiti dalla normativa vigente, che costituiscono null\u2019altro che uno sperpero di pubblico denaro.<\/p>\n<p>Infine, di particolare rilievo \u00e8 l\u2019affermato principio che non consente il riconoscimento di una qualche <em>utilitas<\/em> qualora una spesa venga effettuata in violazione di norme imperative poste a tutela della sana gestione delle risorse finanziarie e degli equilibri di bilancio degli Enti Pubblici.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La compensatio lucri cum damno in diritto privato: applicazione del principio della compensazione nei giudizi amministrativi e contabili. di Antonio Vetro, Presidente on. della Corte dei conti 1) Brevi note sulla disciplina civilistica. 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