{"id":1107,"date":"2018-07-04T10:03:53","date_gmt":"2018-07-04T08:03:53","guid":{"rendered":"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/?p=1107"},"modified":"2018-07-04T10:03:53","modified_gmt":"2018-07-04T08:03:53","slug":"la-responsabilita-amministrativa-dei-dirigenti-dellistat","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/la-responsabilita-amministrativa-dei-dirigenti-dellistat\/","title":{"rendered":"La responsabilit\u00e0 amministrativa dei dirigenti dell\u2019Istat"},"content":{"rendered":"<p><strong><a href=\"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/timthumb.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-1109 alignleft\" src=\"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/timthumb-300x183.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"183\" srcset=\"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/timthumb-300x183.jpg 300w, https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/timthumb-768x469.jpg 768w, https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/timthumb.jpg 950w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a>La responsabilit\u00e0 amministrativa dei dirigenti dell\u2019Istat per la mancata applicazione delle sanzioni previste in caso di omissione dell\u2019obbligo di fornire le informazioni richieste<\/strong><\/p>\n<p>di <strong>Salvatore Sfrecola<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La sentenza n. 302 del 21 maggio 2018 della Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale d\u2019Appello della Corte dei conti, con la quale sono stati respinti gli appelli del Presidente dell\u2019Istat pro-tempore e di alcuni altri alti dirigenti dell\u2019Istituto avverso una sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio del 7 novembre 2012, n. 1096, con la quale i predetti erano stati condannati in relazione a mancati adempimenti consistenti nella omessa applicazione delle sanzioni previste per la violazione dell\u2019obbligo di fornire le informazioni richieste dall\u2019Istituto in sede di raccolta dei dati necessari all\u2019elaborazione di indagini statistiche, sanzioni stabilite dall\u2019art. 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.<!--more--><\/p>\n<p>La pronuncia si segnala per alcuni aspetti di particolare rilievo anche sotto il profilo processuale per quanto attiene alla, contestata dalla difesa, e disattesa dalla sentenza,<em> mutatio libelli<\/em> cui sarebbe incorso il Procuratore Regionale autore della citazione in primo grado. Spiega la sentenza che la<em> mutatio libelli<\/em> e, in genere la domanda nuova, \u201cpresuppongono la deduzione di elementi o temi di indagine che modifichino il fatto costitutivo del diritto vantato, viceversa esclusa laddove una parte, lasciando inalterato il bene della vita garantito dalla legge, modifichi nel corso del giudizio le ragioni della domanda o le deduzioni in diritto apportando argomentazioni anche diverse da quelle in un primo tempo proposte.<\/p>\n<p>Nella fattispecie &#8211; prosegue la sentenza &#8211; la Procura regionale ha posto a sostegno della domanda fatti omissivi correlati alla violazione dell\u2019obbligo di risposta, ancorch\u00e9 deducendo la violazione dell\u2019art. 11 del Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ma dando comunque atto che siffatta violazione doveva ritenersi perfezionata con il formale rifiuto di fornire i dati richiesti ai sensi dell\u2019art. 44 del decreto legge n. 248 del 2007. La disposizione, infatti, prevede che fino al 31 dicembre 2008, ai fini dell\u2019applicazione delle sanzioni amministrative previste dal citato art. 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e con riguardo alle rilevazioni svolte anche anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, \u00e8 considerato violazione dell\u2019obbligo di risposta di cui all\u2019art. 7, comma 1, esclusivamente il formale rifiuto di fornire i dati richiesti.<\/p>\n<p>\u00c8 evidente che la precisazione in ordine alla delimitazione dei fatti dedotti con riguardo alle sole violazione dell\u2019obbligo di risposta qualificate dalla norma sopravvenuta comporta, nella prospettazione dell\u2019organo requirente, una determinazione &#8211; in senso riduttivo &#8211; dell\u2019area del danno risarcibile, ovvero una sua contrazione quantitativa, ma non si concreta in una diversa domanda risarcitoria dal punto di vista del suo oggetto, atteso che la modificazione non consentita della domanda presuppone, invece, l\u2019allegazione di elementi o temi di indagine che modifichino il fatto costitutivo posto a sostegno del diritto dedotto in giudizio. Siffatta ipotesi deve essere pertanto esclusa, poich\u00e9 i fatti storici posti a fondamento della pretesa sostanziale enucleata nell\u2019atto di prosecuzione del giudizio &#8211; a seguito della definizione della questione di legittimit\u00e0 costituzionale &#8211; sono gli stessi, ancorch\u00e9 le argomentazioni logico-giuridiche divergono da quelle esternate nell\u2019atto introduttivo del giudizio\u201d.<\/p>\n<p>Nel merito appare rilevante la pronuncia della Corte dei conti per quanto attiene alla responsabilit\u00e0 del Presidente dell\u2019Istituto il quale nell\u2019appello aveva sostenuto che l\u2019attivit\u00e0 inerente le procedure sanzionatorie sarebbe riconducibile \u201calla normale gestione amministrativa dell\u2019Istituto\u201d che non richiede l\u2019intervento degli organi di governo dello stesso. Spiegano i giudici di appello che \u201cl\u2019assunto \u00e8 in tesi accettabile solo qualora si faccia riferimento all\u2019ipotesi di andamento normale della gestione, ma diviene insostenibile se si consideri che la vicenda in causa \u00e8 viceversa caratterizzata da un andamento anomalo e dalla radicale abdicazione al settore di operativit\u00e0 collegato alle procedure in questione, di cui non pu\u00f2 essere negata l\u2019intrinseca attitudine a realizzare gli stessi fini generali devoluti alla branca d\u2019amministrazione che qui viene in rilievo. Ragione per cui, nemmeno una condizione soggettiva, del resto nemmeno ipotizzata, di totale disinformazione in ordine al sistema sanzionatorio dell\u2019Istat, n\u00e9 l\u2019allegazione circa l\u2019inerzia di altri organi nel sollevare la questione potrebbero assumere rilevanza esimente della contestata responsabilit\u00e0 amministrativa\u201d.<\/p>\n<p>Del pari sono state ritenute infondate le argomentazioni dei direttori generali <em>pro tempore<\/em> \u201cin ragione del loro ruolo di sovrintendenza degli uffici di settore e di coordinamento con riguardo all\u2019omissione di iniziative dirette a vigilare sulle omissioni riscontrate\u201d.<\/p>\n<p>Una sentenza, dunque, che traccia importanti profili di responsabilit\u00e0 sotto aspetti di direzione e gestione di una attivit\u00e0 di particolare interesse per la conoscenza dei fenomeni economici e sociali sulla quale si fondano scelte politiche importanti del Governo e del Parlamento.<\/p>\n<p>Sullo sfondo, ed al di l\u00e0 del danno erariale conseguente alla mancata acquisizione al bilancio dell\u2019Istituto,\u00a0 anche se non se ne occupano le sentenze di primo e di secondo grado, va considerato, sia pure in astratto, l\u2019effetto delle omesse informative richieste sull\u2019attendibilit\u00e0 dei dati statistici, essendo evidente che un numero rilevante \u00e8 significativo di omissioni potrebbe incidere sulla validit\u00e0 del dato statistico finale.<\/p>\n<p>Si rimette all\u2019attenzione degli studiosi per gli indicati profili processuali e di diritto sostanziale.<\/p>\n<p>Si allega, altres\u00ec, la sentenza 23 febbraio-21 marzo 2011, n. 93 della Corte costituzionale.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>[gview file=&#8221;http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/Corteconti-sentenza-appello-omesse-sanzioni-1.pdf&#8221;]<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Corte costituzionale, <\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>93 23 febbraio \u2013 21 marzo 2001: Pres. De Siervo \u2013 Red. Tesauro<\/li>\n<\/ol>\n<p>nel giudizio di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019articolo 44, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, promosso dalla Corte dei conti \u2013 sezione giurisdizionale per la Regione Lazio nel procedimento vertente tra il Procuratore Regionale presso la sezione giurisdizionale della Regione Lazio e L.B. ed altri, con ordinanza del 7 dicembre 2009, iscritta al n. 176 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell\u2019anno 2010.<\/p>\n<p><strong><em>\u00a0<\/em><\/strong><\/p>\n<p><strong>Responsabilit\u00e0 amministrativa e contabile &#8211; Azione di responsabilit\u00e0 per mancata applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria in caso di violazione dell\u2019obbligo di fornire dati per le rilevazioni statistiche &#8211; Previsione, quale fatto sanzionabile, del solo rifiuto formale di fornire i dati richiesti, con riguardo alle rilevazioni svolte anche anteriormente alla data di entrata in vigore della normativa censurata &#8211; Denunciata carenza del requisito di necessit\u00e0 ed urgenza che condiziona la legittimit\u00e0 del decreto-legge &#8211; Esclusione &#8211; Non fondatezza della questione.\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>Responsabilit\u00e0 amministrativa e contabile &#8211; Azione di responsabilit\u00e0 per mancata applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria in caso di violazione dell\u2019obbligo di fornire dati per le rilevazioni statistiche &#8211; Previsione, quale fatto sanzionabile, del solo rifiuto formale di fornire i dati richiesti, con riguardo alle rilevazioni svolte anche anteriormente alla data di entrata in vigore della normativa censurata &#8211; Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di logica e buona amministrazione &#8211; Esclusione &#8211; Non fondatezza della questione.\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>Responsabilit\u00e0 amministrativa e contabile &#8211; Azione di responsabilit\u00e0 per mancata applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria in caso di violazione dell\u2019obbligo di fornire dati per le rilevazioni statistiche &#8211; Previsione, quale fatto sanzionabile, del solo rifiuto formale di fornire i dati richiesti, con riguardo alle rilevazioni svolte anche anteriormente alla data di entrata in vigore della normativa censurata &#8211; Denunciata lesione delle prerogative dei giudici contabili &#8211; Esclusione &#8211; Non fondatezza della questione.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Responsabilit\u00e0 amministrativa e contabile &#8211; Obbligo di fornire dati statistici &#8211; Omessa previsione della possibilit\u00e0, per i soggetti chiamati ad accertare la violazione, di valutare, a fini sanzionatori, le ragioni e le circostanze dell\u2019inosservanza del suddetto obbligo &#8211; Mancata considerazione della difficolt\u00e0 di identificare gli inadempienti &#8211; Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza e di buon andamento della pubblica amministrazione &#8211; Questione proposta in linea subordinata da alcune delle parti costituite nel giudizio incidentale &#8211; Irrilevanza per infondatezza delle censure prospettate dal rimettente.\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><em>Non \u00e8 fondata la questione di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 44, comma 1, del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, impugnato, in riferimento all\u2019art. 77 Cost., in quanto stabilisce che, fino al 31 dicembre 2008, ai fini dell\u2019applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge, e con riguardo alle rilevazioni statistiche svolte anche prima dell\u2019entrata in vigore del medesimo d.l., \u00e8 considerato violazione dell\u2019obbligo di risposta, di cui all\u2019art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 322 del 1989, esclusivamente il formale rifiuto di fornire i dati richiesti. Infatti, indici intrinseci ed estrinseci alla disposizione censurata permettono di escludere l\u2019ipotesi &#8211; alla quale \u00e8 limitato il sindacato sulla legittimit\u00e0 dell\u2019adozione di un decreto-legge da parte del Governo &#8211; di evidente carenza del requisito della straordinariet\u00e0 del caso di necessit\u00e0 ed urgenza di provvedere. Premesso che il preambolo del d.l. n. 248 del 2007 fa riferimento alla \u201cstraordinaria necessit\u00e0 ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative, al fine\u201d sia \u201cdi consentire una pi\u00f9 concreta e puntuale attuazione dei correlati adempimenti\u201d, sia \u201cdi conseguire una maggiore funzionalit\u00e0 delle pubbliche amministrazioni\u201d; la norma\u00a0de qua\u00a0non \u00e8 dissonante rispetto al contenuto ed alla materia del suddetto decreto poich\u00e9 persegue lo scopo di garantire la funzionalit\u00e0 dell\u2019attivit\u00e0 dell\u2019ISTAT. In particolare, il legislatore ha inteso realizzare una sostanziale semplificazione delle attivit\u00e0 che i soggetti del Sistema statistico nazionale devono porre in essere per individuare in maniera certa &#8211; a fronte delle centinaia di migliaia di mancate risposte che si registrano annualmente &#8211; quelle che, per la volontariet\u00e0 della condotta, configurano un\u2019effettiva violazione dell\u2019obbligo di risposta, mirando, allo stesso tempo, a ridurre l\u2019onerosit\u00e0 di dette attivit\u00e0, tale da mettere a rischio la stessa qualit\u00e0 della statistica ufficiale.<\/em><\/p>\n<p><em>In merito all\u2019ampiezza del sindacato sulla legittimit\u00e0 dell\u2019adozione di un decreto-legge da parte del Governo, v. le citate sentenze n. 355\/2010, n. 83\/2010, n. 128\/2008 e n. 171\/2007.<\/em><\/p>\n<p><em>Sull\u2019esigenza di \u00ablimitare ambiti, ritenuti dal legislatore troppo ampi\u00bb, della responsabilit\u00e0 dei dipendenti pubblici, poich\u00e9 l\u2019ampliamento degli stessi \u00ab\u00e8 suscettibile di determinare un rallentamento nell\u2019efficacia e tempestivit\u00e0 dell\u2019azione amministrativa dei pubblici poteri\u00bb, v. la citata sentenza n. 355\/2010.<\/em><\/p>\n<p><em>Non \u00e8 fondata la questione di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 44, comma 1, del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., in quanto stabilisce che, fino al 31 dicembre 2008, ai fini dell\u2019applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge, e con riguardo alle rilevazioni statistiche svolte anche prima dell\u2019entrata in vigore del medesimo d.l., \u00e8 considerato violazione dell\u2019obbligo di risposta, di cui all\u2019art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 322 del 1989, esclusivamente il formale rifiuto di fornire i dati richiesti. Infatti, avendo la legge n. 244 del 2007 limitato, per il futuro, i casi nei quali pu\u00f2 essere irrogata la sanzione per la violazione dell\u2019obbligo di fornire i dati statistici, la successiva scelta di attenuare il rigore della disciplina anche per il passato non \u00e8 in s\u00e9 irragionevole, soprattutto in considerazione dell\u2019onerosit\u00e0 dell\u2019attivit\u00e0 diretta ad irrogare detta sanzione e dell\u2019esigenza di garantire l\u2019efficiente funzionamento dell\u2019ISTAT, quindi, l\u2019applicazione del principio di buon andamento dell\u2019amministrazione, ferma restando la qualit\u00e0 della rilevazione statistica. Inoltre, la diversit\u00e0 del criterio di identificazione dei presupposti per l\u2019irrogazione della sanzione stabilito dal citato art. 44, comma 1, rispetto a quello previsto dall\u2019art. 3, comma 74, della legge n. 244 del 2007 \u00e8 giustificata dalla circostanza che la norma censurata concerne indagini statistiche gi\u00e0 svolte e comportamenti dei destinatari dell\u2019obbligo ormai esauriti, ai quali non avrebbe potuto essere applicata, con mero automatismo, la nuova regolamentazione, caratterizzata dall\u2019identificazione delle fattispecie sanzionabili. La diversit\u00e0 delle discipline non costituisce, dunque, sintomo dell\u2019asserita illogicit\u00e0 della scelta operata con la norma in questione ed \u00e8 anzi agevole individuare il comune elemento ispiratore di entrambe nell\u2019intento di stabilire un criterio diretto a limitare i casi di applicabilit\u00e0 della sanzione amministrativa. Infine, la locuzione \u201cformale rifiuto\u201d contenuta nell\u2019art. 44, comma 1, permette di ritenere integrato il presupposto di applicabilit\u00e0 della sanzione in esame sia nel caso in cui il destinatario della richiesta abbia esplicitamente comunicato l\u2019immotivato rifiuto di fornire i dati, sia nel caso in cui egli ci\u00f2 abbia fatto, adducendo giustificazioni pretestuose o inattendibili, trattandosi di fattispecie entrambe diverse dalla mera omissione della comunicazione.<\/em><\/p>\n<p><em>In merito all\u2019esigenza che la retroattivit\u00e0 della norma, interpretativa o innovativa, trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non contrasti con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti, v.,\u00a0ex multis, le citate sentenze n. 74\/2008 e n. 234\/2007.<\/em><\/p>\n<p><em>Nel senso che rientra nella discrezionalit\u00e0 del legislatore ordinario, con il solo limite della non manifesta irragionevolezza della scelta, sia conformare le fattispecie di responsabilit\u00e0 amministrativa e stabilire le relative sanzioni, sia \u00abmodulare le proprie determinazioni secondo criteri di maggiore o minore rigore a seconda delle materie oggetto di disciplina\u00bb, anche in ordine all\u2019eventuale applicabilit\u00e0 della disciplina posteriore pi\u00f9 favorevole, v. le citate ordinanze n. 23\/2009, n. 424\/2008, n. 245\/2003, n. 501\/2002 e n. 140\/2002.<\/em><\/p>\n<p><em>Non \u00e8 fondata la questione di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 44, comma 1, del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, impugnato, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, 103 e 108 Cost., in quanto stabilisce che, fino al 31 dicembre 2008, ai fini dell\u2019applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge, e con riguardo alle rilevazioni statistiche svolte anche prima dell\u2019entrata in vigore del medesimo d.l., \u00e8 considerato violazione dell\u2019obbligo di risposta, di cui all\u2019art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 322 del 1989, esclusivamente il formale rifiuto di fornire i dati richiesti. Premesso che l\u2019invito a dedurre, siccome diretto all\u2019acquisizione di ulteriori elementi in vista delle determinazioni del pubblico ministero, attiene ad una fase del procedimento avente natura pre-processuale, sicch\u00e9 l\u2019effettiva proposizione dell\u2019azione di responsabilit\u00e0 \u00e8 del tutto eventuale e solo con l\u2019atto di citazione il giudice \u00e8 investito della causa ed ha inizio il relativo giudizio; la constatazione che il decreto-legge contenente la norma censurata \u00e8 stato emanato quando ai convenuti era stato notificato esclusivamente l\u2019invito a dedurre molti mesi prima del deposito dell\u2019atto di citazione rende chiara l\u2019inesistenza di elementi in grado di dimostrare la strumentalit\u00e0 della disposizione rispetto all\u2019intento di risolvere una specifica controversia e di incidere su un giudizio in corso, per determinarne l\u2019esito. Pertanto, escluso che la norma\u00a0de qua\u00a0abbia compromesso la funzione giurisdizionale, deve ritenersi che, con essa, il legislatore si sia limitato a stabilire una nuova regola, generale ed astratta.<\/em><\/p>\n<p><em>Nel senso che la retroattivit\u00e0 della norma reca\u00a0vulnus\u00a0alle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario quando travolge gli effetti di pronunce divenute irrevocabili e, comunque, nel caso in cui la disposizione non stabilisce una regola astratta, ma mira a risolvere specifiche controversie, risultando diretta ad incidere sui giudizi in corso, per determinarne gli esiti, v., ex plurimis, le citate sentenze n. 209\/2010, n. 94\/2009, n. 170\/2008 e n. 364\/2007.<\/em><\/p>\n<p><em>Sull\u2019inerenza dell\u2019invito a dedurre \u00abad una fase del procedimento avente natura pre-processuale\u00bb, v. le citate sentenze n. 513\/2002, n. 163\/1997 e n. 415\/1995.<\/em><\/p>\n<p><em>Nel giudizio di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 44, comma 1, del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 77, 97, 101, secondo comma, 103 e 108 Cost., in quanto stabilisce che, fino al 31 dicembre 2008, ai fini dell\u2019applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge, e con riguardo alle rilevazioni statistiche svolte anche prima dell\u2019entrata in vigore del medesimo d.l., \u00e8 considerato violazione dell\u2019obbligo di risposta, di cui all\u2019art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 322 del 1989, esclusivamente il formale rifiuto di fornire i dati richiesti, \u00e8 irrilevante, per l\u2019infondatezza delle censure prospettate dal rimettente, la questione di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019originario testo dell\u2019art. 7, commi 1 e 3, del citato d.lgs. n. 322, proposta in linea subordinata da alcune delle parti private costituite in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., poich\u00e9 tale disposizione non prevede la possibilit\u00e0, per i soggetti chiamati ad accertare la violazione, di valutare, a fini sanzionatori, le ragioni e le circostanze dell\u2019inosservanza dell\u2019obbligo di fornire dati statistici e non considera la difficolt\u00e0 di identificare gli inadempienti. Pertanto, difettano i presupposti affinch\u00e9 la Corte possa sollevare la questione davanti a se stessa.<\/em><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><em>Ritenuto in fatto<\/em><\/p>\n<ol>\n<li>\u2013 La Corte dei conti \u2013 sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, con ordinanza del 7 dicembre 2009, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 77, 97, 101, secondo comma, 103 e 108 della Costituzione, questione di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019articolo 44 (recte: dell\u2019articolo 44, comma 1) del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.<\/li>\n<li>\u2013 L\u2019ordinanza di rimessione premette che il Procuratore della Corte dei conti presso la sezione giurisdizionale per la Regione Lazio (infra: Procuratore) ha convenuto in giudizio alcuni amministratori e dirigenti dell\u2019Istituto nazionale di statistica (ISTAT), chiedendone la condanna al risarcimento del danno da essi asseritamente prodotto a causa della mancata applicazione della sanzione amministrativa prevista dall\u2019art. 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell\u2019Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell\u2019art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400), nel caso di violazione da parte di amministrazioni, enti ed organismi pubblici e privati dell\u2019obbligo di fornire tutti i dati e le notizie richiesti per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale, disciplinato dall\u2019art. 7, comma 1, di detto d.lgs., richiamato dal comma 3 di tale articolo, nel testo previgente alle modifiche introdotte dall\u2019art. 3, comma 74, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato \u2013 legge finanziaria 2008).<\/li>\n<\/ol>\n<p>Il Procuratore, nell\u2019atto di citazione, ha dedotto che l\u2019accertamento di siffatta violazione spetta agli uffici di statistica, i quali provvedono a trasmettere motivato rapporto al prefetto competente per territorio, che procede ai sensi dell\u2019art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). Secondo l\u2019organo requirente, i convenuti nel giudizio principale non avrebbero provveduto ad accertare detta violazione ed ha loro contestato il danno asseritamente prodotto in virt\u00f9 di siffatta omissione, in riferimento al periodo 2002-2006 (non coperto da prescrizione ed in relazione al quale erano disponibili dati definitivi), quantificato nell\u2019importo di \u20ac 191.425.235,00, ripartito pro-quota tra i medesimi.<\/p>\n<p>Ad avviso dell\u2019organo requirente, sarebbe configurabile a carico del Presidente dell\u2019ISTAT una responsabilit\u00e0 erariale per colpa grave, poich\u00e9 egli \u2013 in violazione dei doveri d\u2019ufficio ex art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 322 del 1989 e delle competenze attribuitegli quale preposto al Consiglio dell\u2019ISTAT e al Comitato di indirizzo e coordinamento dell\u2019informazione statistica (COMSTAT) \u2013 non avrebbe neppure affrontato il problema dell\u2019applicazione delle sanzioni e sollecitato una modifica delle relative norme, per ottenere una semplificazione del procedimento, sino a quando, nell\u2019aprile 2006, \u00e8 stato presentato un esposto alla Corte dei conti. Agli altri convenuti \u00e8 stata contestata la responsabilit\u00e0 per colpa grave, a causa di omissioni nell\u2019espletamento delle funzioni ad essi spettanti nel procedimento sanzionatorio.<\/p>\n<p>2.1. \u2013 Tutti i convenuti si sono costituiti nel giudizio, contestando la fondatezza della domanda; alcuni hanno eccepito l\u2019improcedibilit\u00e0 dell\u2019azione, in quanto il Procuratore non avrebbe tenuto conto dell\u2019art. 44, comma 1, del d.l. n. 248 del 2007, che avrebbe inciso sull\u2019illiceit\u00e0 delle condotte contestate.<\/p>\n<p>Il giudice a quo, con sentenza parziale del 12 ottobre 2009, ha rigettato detta eccezione, osservando che il Procuratore, nell\u2019atto di citazione, \u00abha affrontato la questione degli effetti della sopravvenuta normativa [\u2026], rilevando che, \u201cancorch\u00e9 la norma non utilizzi la formula consueta delle disposizioni interpretative [&#8230;] essa manifesta l\u2019intenzione del legislatore di considerare anche per il passato \u2018violazione dell\u2019obbligo di risposta\u2019 quella che abbia dato luogo ad un formale rifiuto\u201d, e \u201climita con effetto retroattivo l\u2019applicazione delle sanzioni ai casi in cui il soggetto, pubblico o privato, destinatario della richiesta di dati o notizie, abbia opposto un formale rifiuto\u201d, determinando nella sostanza \u201cl\u2019eliminazione della obbligatoriet\u00e0 della risposta\u201d, e ha contestualmente sollevato questione di legittimit\u00e0 costituzionale della citata norma\u00bb.<\/p>\n<p>Inoltre, con detta sentenza parziale, il rimettente ha deciso \u00abtutte le questioni preliminari di rito e di merito\u00bb, accertando la prescrizione in relazione alle condotte ascrivibili ai convenuti successivamente al 19 novembre 2002 e sino a tutto il 2006, disponendo \u00abla pronunzia con separata ordinanza per l\u2019esame della questione di legittimit\u00e0 costituzionale\u00bb del citato art. 44, comma 1.<\/p>\n<p>2.2. \u2013 Posta questa premessa, la Corte dei conti deduce che la norma censurata incide sulle disposizioni in forza delle quali il Procuratore ha esercitato l\u2019azione di responsabilit\u00e0, con conseguente rilevanza della questione di legittimit\u00e0 costituzionale. Nella specie, sarebbe stato, infatti, applicabile il testo originario dell\u2019art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 322 del 1989, poich\u00e9 tale norma, nella formulazione novellata dall\u2019art. 3, comma 64 (recte: art. 3, comma 74), della legge n. 244 del 2007, concerne i fatti commessi dal 1\u00b0 gennaio 2008. E\u2019, quindi, la norma censurata, entrata in vigore il 31 dicembre 2007, che non permette di fare riferimento all\u2019originario testo del citato art. 7, comma 1, anche in riferimento alle condotte anteriori a tale data.<\/p>\n<p>Secondo il rimettente, qualora non fosse sopravvenuto il citato art. 44, comma 1, avrebbe potuto essere affermata la responsabilit\u00e0 dei convenuti, in quanto la sanzione prevista dall\u2019art. 11 del d.lgs. n. 322 del 1989 sarebbe stata applicabile in tutti i casi di violazione dell\u2019obbligo di fornire i dati statistici, indipendentemente dalla tipologia degli stessi e senza possibilit\u00e0 di distinguere le ipotesi di formale diniego della risposta e di comportamento meramente omissivo. La norma censurata, in considerazione della sua lettera, impedirebbe, invece, di sanzionare condotte diverse dal formale rifiuto di rispondere, perfezionatesi sino al 31 dicembre 2008, e di ritenere fondata la domanda, con conseguente rilevanza della questione.<\/p>\n<p>2.3. \u2013 Il giudice a quo osserva che la legge di conversione n. 31 del 2008 ha inserito nella norma in esame il comma 1-bis, che non incide sulla questione di legittimit\u00e0 costituzionale, avente ad oggetto il solo comma 1 del citato art. 44, censurato in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.<\/p>\n<p>A suo avviso, anche ritenendo che il legislatore, in prossimit\u00e0 dell\u2019entrata in vigore della nuova disciplina introdotta dalla legge n. 244 del 2007, abbia inteso, con una norma transitoria, limitare i casi di applicabilit\u00e0 della sanzione amministrativa per la violazione in esame, la disposizione in questione non sarebbe sorretta da \u00abalcun criterio logico\u00bb. Il citato art. 44, comma 1, non assicurerebbe, infatti, \u00abun minimo, ma inderogabile livello di garanzia per la tutela dell\u2019effettivit\u00e0 dell\u2019obbligo di conferimento dei dati\u00bb sino al 31 dicembre 2008 e nelle more dell\u2019attuazione della disciplina prevista dal citato art. 7, comma 1, poich\u00e9 prevede che la violazione del medesimo \u00e8 sanzionabile esclusivamente nel caso in cui la parte abbia formalmente dichiarato di non volere fornire i dati. Il presupposto di irrogazione della sanzione consisterebbe, quindi, in un comportamento inesigibile, in quanto contrario all\u2019interesse dell\u2019onerato e verosimilmente irrealizzabile in relazione all\u2019arco temporale di riferimento, dato che, per evitarne il perfezionamento, sarebbe sufficiente non manifestare un formale rifiuto.<\/p>\n<p>Un ulteriore elemento di illogicit\u00e0 sarebbe, poi, costituito dalla circostanza che la norma censurata prevede l\u2019applicabilit\u00e0 della sanzione in virt\u00f9 di un criterio diverso rispetto a quello contenuto nel nuovo testo del citato art. 7, comma 1, il quale disciplina un procedimento diretto ad identificare i casi nei quali, per l\u2019importanza dei dati, la violazione dell\u2019obbligo di fornirli \u00e8 sanzionabile.<\/p>\n<p>La previsione della rilevanza della violazione nel solo caso di \u00abrifiuto formale\u00bb di fornire i dati non sarebbe coerente con il criterio introdotto dalla legge n. 244 del 2007, poich\u00e9 non inerisce alla qualit\u00e0 del dato richiesto, ovvero alle caratteristiche ed alla tecnica dell\u2019indagine statistica, ma concerne il destinatario dell\u2019obbligo e discriminerebbe non ragionevolmente i trasgressori, garantendo l\u2019impunit\u00e0 di quelli rimasti silenti e sanzionando quanti hanno \u201cformalmente\u201d rifiutato di rispondere.<\/p>\n<p>Il citato art. 44, comma 1, violerebbe, quindi, \u00abi principi di logica e buona amministrazione\u00bb (art. 97 Cost.) e di eguaglianza (art. 3 Cost.), poich\u00e9 \u00abcomporta paradossalmente la punibilit\u00e0 di chi fornisce una formale risposta negativa alla richiesta di dati\u00bb (presumibilmente al fine di spiegare le ragioni del rifiuto) e la non punibilit\u00e0 di chi si limita a violare l\u2019obbligo di risposta, che pure resta vigente in virt\u00f9 dell\u2019art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 322 del 1989, senza poter essere sanzionato.<\/p>\n<p>2.4. \u2013 Secondo il rimettente, alle condotte tenute sino al 31 dicembre 2007 sarebbe stato applicabile il testo originario dell\u2019art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 322 del 1989; l\u2019ultimo giorno di vigenza del medesimo, tre giorni dopo l\u2019approvazione della legge n. 244 del 2007, che lo ha novellato, nel d.l. n. 248 del 2007 \u00e8 stato inserito il citato art. 44, comma 1, il quale ha inciso retroattivamente sull\u2019applicabilit\u00e0 della sanzione per le violazioni in esame.<\/p>\n<p>Tale effetto, ad avviso della Corte dei conti, sarebbe estraneo a quello avuto di mira dal d.l. n. 248 del 2007, avente lo scopo di stabilire una \u00abProroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria\u00bb e nel quale \u00e8 stata inserita la disposizione censurata (collocata nel capo \u00abdisposizioni finanziarie urgenti\u00bb), che sarebbe priva di ragionevole giustificazione. La norma non avrebbe, infatti, natura finanziaria e neppure disporrebbe una proroga di termini in scadenza, in grado di giustificare l\u2019urgenza della sua adozione, ma realizzerebbe un effetto di segno contrario, in quanto ha retroattivamente escluso l\u2019efficacia di una disposizione che, in base ad una legge promulgata soltanto tre giorni prima, avrebbe dovuto rimanere in vigore sino al 31 dicembre 2007.<\/p>\n<p>Inoltre, non potrebbe essere offerta un\u2019interpretazione costituzionalmente orientata alla disposizione in esame e ritenere che, con essa, il legislatore, avendo preso atto che la nuova disciplina introdotta dalla legge n. 244 del 2007 richiede la definizione di nuovi e complessi procedimenti, avrebbe inteso \u00abdettare una disposizione transitoria che limitasse sino al 31 dicembre 2008 [\u2026] l\u2019applicabilit\u00e0 delle sanzioni\u00bb, al fine \u00abdi procrastinare di un anno la concreta entrata in vigore\u00bb del nuovo sistema sanzionatorio. La lettera della norma imporrebbe, infatti, di ritenere che essa ha limitato la punibilit\u00e0 della violazione dell\u2019obbligo in questione nel solo caso di rifiuto formale, in relazione alle fattispecie perfezionatesi sia in data successiva al 31 dicembre 2007 (oggetto del nuovo testo del citato art. 7, comma 1), sia in data anteriore (perci\u00f2 regolamentate dal testo originario del citato art. 7, comma 1), nonostante che quest\u2019ultimo arco temporale non avrebbe dovuto essere considerato, qualora scopo della stessa fosse stato di graduare l\u2019entrata in vigore della nuova disciplina.<\/p>\n<p>Pertanto, secondo la Corte dei conti, il citato art. 44, comma 1, violerebbe l\u2019art. 77 Cost., \u00abquantomeno nella parte in cui dispone la propria efficacia con riguardo alle rilevazioni statistiche svolte anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto\u00bb, e cio\u00e8 per i fatti commessi sino al 31 dicembre 2007, con disposizione diretta a sostituire retroattivamente il testo dell\u2019art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 322 del 1989, in difetto del requisito di necessit\u00e0 ed urgenza, che condiziona la legittimit\u00e0 del decreto legge.<\/p>\n<p>2.5. \u2013 Secondo il giudice a quo, gli argomenti svolti a conforto delle censure riferite agli artt. 3, 77 e 97 Cost. dimostrerebbero che la disposizione in esame reca vulnus anche gli artt. 101, secondo comma, 103 e 108 Cost., in quanto avrebbe inciso sulle funzioni attribuite ai giudici contabili. Il citato art. 44, comma 1, non ha, infatti, ad oggetto una proroga di termini; non costituisce una disposizione finanziaria; non \u00ab\u00e8 idonea a individuare un presupposto comportamentale al quale pu\u00f2 collegarsi logicamente e razionalmente la punibilit\u00e0 del comportamento trasgressivo nell\u2019ambito di un meccanismo sanzionatorio\u00bb; non risulta strumentale a stabilire una disciplina della punibilit\u00e0 di determinate condotte in via transitoria e sino al 31 dicembre 2008. Siffatta norma, in quanto adottata successivamente al 19 novembre 2007 (data di notifica ai convenuti dell\u2019invito a dedurre), avrebbe avuto quale unico effetto quello di limitare la responsabilit\u00e0 per la violazione dell\u2019obbligo previsto dal citato art. 7, comma 1, prevedendo, non ragionevolmente, che questa \u00e8 configurabile esclusivamente nel caso di rifiuto formale della risposta.<\/p>\n<p>In altri termini, la disposizione in questione, apparentemente diretta a limitare i casi di punibilit\u00e0 della violazione dell\u2019obbligo di fornire i dati statistici, ma in realt\u00e0 inidonea a permettere l\u2019irrogazione della sanzione, non ragionevolmente coordinata con la nuova disciplina sanzionatoria introdotta dalla legge n. 244 del 2007, adottata in carenza dei presupposti della necessit\u00e0 ed urgenza e priva di ragionevole giustificazione, avrebbe avuto la sola finalit\u00e0 di escludere la punibilit\u00e0 di siffatta violazione in riferimento al testo originario del citato art. 7, comma 1, e con riguardo alle fattispecie perfezionatesi anteriormente all\u2019entrata in vigore della riforma realizzata con detta legge. L\u2019effetto della disposizione in esame sarebbe stato, quindi, di escludere l\u2019illegittimit\u00e0 della condotta contestata ai convenuti nel giudizio principale, realizzando \u00abuna preordinata interferenza sulle funzioni della magistratura contabile, sottraendole una fattispecie di responsabilit\u00e0 amministrativa gi\u00e0 sub judice\u00bb.<\/p>\n<p>Ad avviso del rimettente, bench\u00e9 l\u2019invito a dedurre si collochi in una fase precedente al giudizio, la garanzia costituzionale della giurisdizione contabile, nella quale rientra il diritto di azione del Procuratore, concernerebbe anche quella prevista dall\u2019art. 17, comma 30-ter, del decreto-legge 1\u00b0 luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonch\u00e9 proroga di termini), convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, in quanto necessariamente prodromica all\u2019instaurazione del medesimo.<\/p>\n<p>Il giudice a quo d\u00e0, peraltro, atto sia che la giurisprudenza costituzionale ha ricondotto l\u2019invito a dedurre ad una fase che precede l\u2019accertamento della responsabilit\u00e0, sia che, secondo la giurisprudenza della Corte dei conti, funzione di tale atto \u00e8 quella di realizzare una \u00abpreliminare contestazione di fatti specifici ad un soggetto gi\u00e0 indagato\u00bb, rendendo possibile all\u2019organo requirente uno sviluppo di pi\u00f9 adeguate indagini. L\u2019invito a dedurre costituisce, quindi, un atto strumentale all\u2019acquisizione di ulteriori elementi, anche favorevoli al destinatario, in vista delle formulazione da parte dell\u2019organo requirente delle proprie determinazioni, che non devono consistere nell\u2019inizio dell\u2019azione di responsabilit\u00e0.<\/p>\n<p>Tuttavia, secondo il rimettente, la circostanza che tale fase \u00abnon presenti il carattere della univocit\u00e0 tipicamente connesso alla fase giudiziale\u00bb non escluderebbe che l\u2019attivit\u00e0 svolta al suo interno costituisca espressione di un potere-dovere che si articola nella fase giudiziale, come diritto alla azione, e nella fase preprocessuale come diritto a svolgere una compiuta istruttoria quale ineliminabile presupposto per l\u2019eventuale incardinazione dell\u2019azione. Pertanto, poich\u00e9 il potere-dovere di azione del Procuratore comprende quello di accertare la sussistenza dei presupposti per l\u2019esercizio dell\u2019azione di responsabilit\u00e0 amministrativa, il principio che impedisce al legislatore di interferire nell\u2019esercizio della funzione giurisdizionale concernerebbe anche la fase dell\u2019accertamento della sussistenza degli elementi sufficienti ad integrare un\u2019ipotesi di responsabilit\u00e0 amministrativa.<\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li>\u2013 Nel giudizio davanti a questa Corte si \u00e8 costituita L.L.S., convenuta nel processo principale, eccependo l\u2019inammissibilit\u00e0 e, comunque, l\u2019infondatezza della questione ed esplicitando nella memoria depositata in prossimit\u00e0 dell\u2019udienza pubblica gli argomenti a conforto di tale conclusione.<\/li>\n<\/ol>\n<p>La parte deduce che l\u2019incongruit\u00e0 della disciplina concernente la violazione dell\u2019obbligo in esame era stata posta all\u2019attenzione del Presidente dell\u2019ISTAT, del Consiglio di amministrazione e del Comitato per l\u2019indirizzo ed il coordinamento dell\u2019informazione statistica oltre un anno prima della proposizione dell\u2019esposto che ha dato l\u2019avvio all\u2019istruttoria da parte del Procuratore. Inoltre, era stata esaminata nel corso di molteplici sedute del Consiglio di amministrazione e di detto Comitato (sintetizzate nella memoria) ed aveva costituito oggetto di un lavoro, trasmesso al Ministero della funzione pubblica, che preludeva alle modifiche realizzate dalla legge n. 244 del 2007 e dalla norma censurata, anche allo scopo di offrire tutela ai \u00absoggetti deboli che gi\u00e0 di per s\u00e9 si fa fatica ad intercettare nelle ricerche\u00bb.<\/p>\n<p>Secondo L.L.S., il citato art. 44, comma 1, costituirebbe una norma interpretativa ed il rimettente, nel censurarla in riferimento all\u2019art. 77 Cost., non avrebbe considerato che la nuova formulazione dell\u2019art. 7 del d.lgs. n. 322 del 1989 ha reso necessaria una disposizione regolamentare per identificare i casi di applicabilit\u00e0 della sanzione, imponendo di adottare con necessit\u00e0 ed urgenza le misure necessarie per evitare che ai cittadini fossero applicate sanzioni in contrasto con la ratio della nuova disciplina.<\/p>\n<p>A suo avviso, le censure svolte con riguardo agli artt. 3 e 97 Cost. non terrebbero conto del fatto che la norma in esame non mira a sottrarre i vertici dell\u2019ISTAT al giudizio contabile (peraltro, neppure promosso alla data di emanazione del decreto-legge), ma \u00e8 diretta a tutelare i soggetti esposti al rischio di subire un\u2019iniqua sanzione e ad evitare che l\u2019avvio di un numero spropositato di procedimenti sanzionatori aggravasse inutilmente l\u2019attivit\u00e0 dell\u2019ISTAT. L\u2019attendibilit\u00e0 del dato statistico non \u00e8, infatti, influenzata dal numero delle mancate risposte e per questa ragione organizzazioni scientifiche ed eminenti studiosi hanno accolto favorevolmente la norma censurata. Il rifiuto formale sarebbe, inoltre, soltanto quello privo di adeguata giustificazione, al quale non potrebbe essere assimilata la mera inerzia; il principio di eguaglianza era, poi, leso dalla pregressa disciplina, che rendeva applicabile la sanzione a soggetti i quali versavano in condizioni disagiate, deteriori rispetto agli altri destinatari dell\u2019obbligo di fornire i dati statistici.<\/p>\n<p>L.L.S. deduce, infine, che le censure riferite agli artt. 101, secondo comma, 103 e 108 Cost. non considerano che la facolt\u00e0 del legislatore ordinario di emanare norme interpretative non pu\u00f2 incidere sul potere giurisdizionale, da ritenersi, tuttavia, leso soltanto quando la norma vanifica gli effetti del giudicato, oppure \u00e8 intenzionalmente diretta ad incidere su concrete fattispecie sub iudice, ipotesi queste insussistenti nella specie, poich\u00e9 l\u2019atto di citazione \u00e8 stato notificato in data successiva all\u2019emanazione della norma censurata.<\/p>\n<ol start=\"4\">\n<li>\u2013 Nel presente giudizio si \u00e8 costituito anche L.B., convenuto nel processo principale, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e, comunque, infondata.<\/li>\n<\/ol>\n<p>A suo avviso, la questione sarebbe inammissibile per insufficiente motivazione sulla rilevanza, in quanto \u00e8 stata proposta prima che il giudice a quo abbia accertato la sussistenza dei presupposti dell\u2019azione risarcitoria e, quindi, sarebbe meramente ipotetica ed eventuale, dato che la rilevanza non sussisterebbe, \u00abqualora dovesse acclararsi che nessuna responsabilit\u00e0 pu\u00f2 essere imputata ai convenuti\u00bb. In contrario, non rileverebbe la quantificazione del danno operata da parte del Procuratore con riguardo a tutte le condotte omissive, poich\u00e9 la norma censurata \u00e8 entrata in vigore sette mesi prima della notificazione dell\u2019atto di citazione. Pertanto, l\u2019organo requirente, fermi gli eventuali dubbi di legittimit\u00e0 costituzionale in ordine al citato art. 44, comma 1, bene avrebbe potuto individuare le fattispecie dalle quali far derivare la responsabilit\u00e0 ai sensi di tale norma.<\/p>\n<p>In relazione alle censure riferite all\u2019art. 77 Cost., L.B. deduce che, fatta eccezione per i casi di interviste dirette, il \u00abformale rifiuto\u00bb potrebbe essere integrato da molteplici atti rivelatori dell\u2019univoca volont\u00e0 di non collaborare; comunque, le considerazioni del rimettente potrebbero assumere rilievo in relazione al periodo compreso tra il 31 dicembre 2007 ed il 31 dicembre 2008, non a quello anteriore (che costituisce oggetto del giudizio principale). In riferimento a quest\u2019ultimo, la condotta del trasgressore si \u00e8, infatti, gi\u00e0 perfezionata; quindi non sarebbe esatto che l\u2019irrogazione della sanzione dipenderebbe da un comportamento inesigibile, perch\u00e9 contrario all\u2019interesse dell\u2019onerato.<\/p>\n<p>La denunciata disparit\u00e0 di trattamento tra quanti esplicitano le ragioni del rifiuto e quanti si limitano a non rispondere neppure sussisterebbe. Indipendentemente dalla corretta esegesi della locuzione \u00abformale rifiuto\u00bb e dalla necessit\u00e0 della volontariet\u00e0 della condotta illecita (che impedirebbe di ritenere irrilevante l\u2019esplicitazione delle ragioni del rifiuto), la prospettazione del rimettente avrebbe, infatti, senso soltanto se riferita a condotte successive al 31 dicembre 2007, non a quelle anteriori.<\/p>\n<p>Ad avviso della parte, l\u2019identificazione delle fattispecie sanzionabili in base ad un criterio diverso rispetto a quello dell\u2019art. 3, comma 74, della legge n. 244 del 2007 sarebbe giustificata dal fatto che esso \u00e8 contenuto in una norma con efficacia retroattiva e transitoria, avente lo scopo di sanzionare le sole condotte omissive rilevanti ai fini dell\u2019indagine statistica.<\/p>\n<p>Il citato art. 44, comma 1, inciderebbe, inoltre, sul comma 3, non sul comma 1 dell\u2019art. 7, d.lgs. n. 322 del 1989 (come, invece, inesattamente affermato nell\u2019ordinanza di rimessione) e la sua adozione sarebbe stata imposta dal tempo occorrente per attuare la nuova disciplina introdotta dall\u2019art. 3, comma 74, della legge n. 244 del 2007 e dalla finalit\u00e0 di differire di un anno l\u2019entrata in vigore del nuovo testo del citato art. 7, comma 1, prorogando l\u2019efficacia di tale norma, nel testo originario, ma limitando la punibilit\u00e0 anche per il passato. La retroattivit\u00e0 della norma sarebbe, dunque, giustificata dall\u2019intento di evitare un\u2019irragionevole disparit\u00e0 di trattamento tra soggetti egualmente tenuti, sino all\u2019entrata in vigore della nuova disciplina, a fornire risposta ai sensi del citato art. 7, comma 1, nel testo originario.<\/p>\n<p>Secondo la parte, siffatte considerazioni, il titolo ed il preambolo del d.l. n. 248 del 2007 renderebbero palese il collegamento esistente tra tale atto normativo e la disposizione censurata. La ratio di quest\u2019ultima sarebbe, inoltre, quella di attenuare \u2013 nell\u2019interesse del destinatario delle rilevazioni e per garantire il corretto funzionamento del sistema statistico nazionale \u2013 l\u2019originaria disciplina sanzionatoria, che era svincolata dalla rilevanza del dato statistico, con conseguente ragionevolezza della disposizione ed infondatezza delle censure riferite all\u2019art. 77 Cost.<\/p>\n<p>4.1. \u2013 L.B. contesta le censure riferite agli artt. 101, 103 e 108 Cost., deducendo che il legislatore ordinario non interferisce con la funzione giurisdizionale, quando stabilisce una regola astratta, non mira ad incidere sul giudicato, ovvero a risolvere, \u00abcon la forma della legge, specifiche controversie\u00bb ed a \u00abvanificare gli effetti una pronuncia giurisdizionale divenuta intangibile\u00bb. Nella specie, l\u2019efficacia retroattiva della norma censurata non inciderebbe sulla \u00abpotestas iudicandi\u00bb e, comunque, al pi\u00f9, avrebbe influito sull\u2019invito a dedurre, che attiene ad una fase preprocessuale.<\/p>\n<p>In linea gradata, per il caso in cui siano ritenute fondate le censure proposte dal giudice a quo, la parte privata sollecita questa Corte a sollevare davanti a s\u00e9 la questione di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 7, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 322 del 1989, nel testo originario, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui, in primo luogo, non ragionevolmente prevede l\u2019irrogazione della sanzione per la violazione dell\u2019obbligo in esame, senza tenere conto delle ragioni della medesima e senza operare alcuna graduazione in relazione alla rilevanza dei dati. In secondo luogo, nella parte in cui non tiene conto che i soggetti chiamati ad accertare la violazione verserebbero nella \u00abdifficolt\u00e0-impossibilit\u00e0\u00bb di identificare quanti non forniscono i dati richiesti, ovvero li forniscono scientemente errati o incompleti, e di riconoscere l\u2019errore, verificandone l\u2019intenzionalit\u00e0. In terzo luogo, non consente una preliminare valutazione in ordine sia all\u2019esistenza di elementi che potrebbero avere causato (o concorso a causare) la mancata o errata o incompleta risposta, sia alla rilevanza dei dati ai fini dell\u2019indagine statistica.<\/p>\n<ol start=\"5\">\n<li>\u2013 Nel giudizio davanti a questa Corte si sono costituiti, con un unico atto, G.P.O., V.T.A., G.A.C., A.M. e R.M., convenuti nel processo principale, chiedendo, anche nella memoria depositata in prossimit\u00e0 dell\u2019udienza pubblica, che la questione di legittimit\u00e0 costituzionale sia dichiarata inammissibile e, comunque, infondata.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Dopo avere svolto considerazioni in ordine alle ragioni che avrebbero reso di difficile applicazione la disciplina originariamente prevista dall\u2019art. 7 del d.lgs. n. 322 del 1989, le parti deducono che la legge n. 244 del 2007 ha introdotto gli opportuni rimedi al riguardo e che la norma censurata reca una \u00abdisciplina intertemporale volta ad assicurare il corretto e proporzionato esercizio del potere sanzionatorio\u00bb. La regolamentazione introdotta da detta legge, in armonia con quella vigente in altri paesi europei, ha specificato il procedimento preordinato all\u2019individuazione delle rilevazioni statistiche per le quali la mancata risposta configura una violazione sanzionabile; il citato art. 44, comma 1, avrebbe, quindi, garantito la continuit\u00e0 tra la disciplina originaria e quella novellata. Peraltro, la questione non sarebbe rilevante, poich\u00e9 la norma censurata non inciderebbe sull\u2019effettivit\u00e0 dell\u2019obbligo di risposta per le rilevazioni svolte in data anteriore alla entrata in vigore della medesima e, comunque, avrebbe potuto essere sollevata in riferimento ai dati raccolti nel 2008, anno che, per\u00f2, non rileva nel giudizio principale.<\/p>\n<p>Scopo del citato art. 44, comma 1, sarebbe stato quello di evitare una ingiustificata disparit\u00e0 di trattamento tra i casi in cui qualsiasi mancata risposta determinava l\u2019irrogazione della sanzione e quelli (oggetto della nuova disciplina introdotta dalla legge n. 244 del 2007) nei quali la violazione assume rilievo soltanto in riferimento ad alcune categorie di dati, con conseguente infondatezza della censure riferite agli artt. 3 e 97 Cost.<\/p>\n<p>5.1. \u2013 Le censure sollevate in relazione all\u2019art. 77 Cost. sarebbero infondate, poich\u00e9, nella specie, sussisteva l\u2019urgenza di garantire la continuit\u00e0 della disciplina, evitando discriminazioni ed incertezze interpretative e prevenendo un significativo contenzioso, obiettivi questi realizzati mediante una norma interpretativa. Inoltre, la disposizione in questione avrebbe contenuto omologo ad un\u2019altra norma pure contenuta nel d.l. n. 248 del 2007 e censurata in riferimento a detto parametro con argomenti ritenuti non fondati da questa Corte con la recente sentenza n. 355 del 2010.<\/p>\n<p>Secondo le parti, il citato art. 44, comma 1, non avrebbe influito sull\u2019esercizio della funzione giurisdizionale, poich\u00e9 non ha inciso su di un giudicato e neppure \u00e8 intervenuto su una fattispecie sub iudice, dato che l\u2019atto di citazione \u00e8 stato notificato in data successiva a quella dell\u2019adozione del d.l. n. 248 del 2007. Inoltre, l\u2019attivit\u00e0 istruttoria dell\u2019organo requirente non avrebbe natura giurisdizionale e, comunque, sarebbe stata compiutamente svolta, senza che su di essa abbia inciso la disposizione in esame, con conseguente irrilevanza della questione, con conseguente infondatezza delle censure riferite agli artt. 101, 103 e 108 Cost.<\/p>\n<ol start=\"6\">\n<li>\u2013 Con separati atti, di contenuto sostanzialmente omologo, si sono costituiti nel presente giudizio V.B., F.Z. e V.E., convenuti nel processo a quo, eccependo, anche nelle memorie depositate in prossimit\u00e0 dell\u2019udienza pubblica, l\u2019inammissibilit\u00e0 e l\u2019infondatezza della questione.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Secondo le parti, la disciplina sanzionatoria stabilita dall\u2019art. 7, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 322 del 1989 era rimasta sostanzialmente inapplicata e la disposizione censurata avrebbe differito l\u2019entrata in vigore della riforma realizzata dalla legge n. 244 del 2007, in considerazione dell\u2019esigenza di individuare le tipologie di dati statisticamente rilevanti ai fini della violazione dell\u2019obbligo in esame, garantendo, anche per il passato, la coerenza del sistema sanzionatorio con i nuovi criteri stabiliti da detta legge, con conseguente infondatezza delle censure riferite all\u2019art. 77 Cost. La constatazione che l\u2019applicabilit\u00e0 della sanzione nel solo caso di formale rifiuto di fornire i dati statistici sarebbe coerente con \u00abevidenti canoni di civilt\u00e0 giuridica\u00bb e con l\u2019esigenza di rendere effettivo il regime sanzionatorio condurrebbe, inoltre, ad escludere il denunciato vulnus degli artt. 3 e 97 Cost.<\/p>\n<p>A loro avviso, non sarebbero violati gli artt. 101, 103 e 108 Cost., in primo luogo, poich\u00e9 la norma censurata \u00e8 stata emanata quando il giudizio di responsabilit\u00e0 non era stato ancora instaurato; in secondo luogo, in quanto essa non ha realizzato una generale sanatoria, n\u00e9 ha impedito al Procuratore di proseguire l\u2019istruttoria, ma, mediante un\u2019interpretazione costituzionalmente orientata del citato art. 7 del d.lgs. n. 322 del 1989, ha garantito l\u2019effettivit\u00e0 del sistema sanzionatorio. Peraltro, quest\u2019ultima considerazione inciderebbe sulla rilevanza della questione e, quindi, sull\u2019ammissibilit\u00e0 della medesima.<\/p>\n<ol start=\"7\">\n<li>\u2013 O.C. e G.P., convenuti nel processo principale, si sono costituiti nel giudizio davanti a questa Corte con separati atti, di contenuto pressoch\u00e9 identico, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque infondata, esplicitando, in una successiva memoria, le ragioni a conforto di dette conclusioni.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Secondo le parti, l\u2019originaria disciplina della sanzione amministrativa in esame la rendeva di difficile e dispendiosa applicazione da parte dell\u2019ISTAT. Il legislatore, con l\u2019art. 3, comma 74, della legge n. 244 del 2007, ha, quindi, realizzato una riforma caratterizzata dalla previsione di un procedimento che, nell\u2019impossibilit\u00e0 di completarlo in tempi brevi, avrebbe imposto l\u2019emanazione di una disciplina transitoria. La norma censurata avrebbe assicurato \u00abla necessaria continuit\u00e0\u00bb tra vecchio e nuovo regime, correggendo le distorsioni del sistema previgente, al fine di renderlo conforme ai principi di eguaglianza e ragionevolezza, con conseguente infondatezza delle censure riferite agli artt. 3 e 97 Cost.<\/p>\n<p>A loro avviso, l\u2019originario obbligo generalizzato di risposta omologava irragionevolmente situazioni differenti ed il \u00abformale rifiuto\u00bb previsto dal citato art. 44, comma 1, non richiederebbe, necessariamente, un\u2019esplicita affermazione di non volere fornire il dato statistico, sicch\u00e9 il criterio stabilito dalla norma censurata sarebbe il solo in grado di garantire la certezza del diritto, limitando la discrezionalit\u00e0 della pubblica amministrazione. Peraltro, in difetto della norma censurata, nelle more della definizione del procedimento del citato art. 3, comma 74, sarebbe accaduto che, non ragionevolmente, una condotta avrebbe potuto essere sanzionata, bench\u00e9 lecita alla luce della nuova disciplina.<\/p>\n<p>Le censure riferite all\u2019art. 97 Cost. sarebbero, invece, infondate, in quanto la sproporzione tra costi e ricavi nell\u2019accertamento della violazione e nell\u2019irrogazione delle sanzione, comprovata da un rapporto dell\u2019ISTAT riportato in sintesi nella memoria, evidenzierebbe la sostanziale inapplicabilit\u00e0 della medesima, senza considerare che la scienza statistica conosce e utilizza tecniche idonee a scongiurare l\u2019incidenza delle mancate risposte sull\u2019attendibilit\u00e0 dei risultati. Pertanto, non sarebbe esatto che il citato art. 44, comma 1, elimina \u00abogni inderogabile livello di garanzia per la tutela dell\u2019effettivit\u00e0 dell\u2019obbligo di conferimento dei dati\u00bb e la coerenza di tale norma con il principio di buon andamento sarebbe stata puntualmente sottolineata nel corso dei lavori preparatori della legge di conversione del d.l. n. 248 del 2007.<\/p>\n<p>7.1. \u2013 O.C. e G.P., con riguardo alle censure riferite all\u2019art. 77 Cost., deducono che l\u2019esigenza di garantire la continuit\u00e0 tra la nuova disciplina e la pregressa regolamentazione, senza realizzare discriminazioni ed eliminando incertezze interpretative, giustificherebbe l\u2019inserimento della norma in questione nel d.l. n. 248 del 2007.<\/p>\n<p>Le censure prospettate con riguardo agli artt. 101, 103 e 108 Cost. sarebbero, invece, infondate, in quanto la norma in esame \u00e8 stata emanata dopo l\u2019invito a dedurre e prima della notificazione della citazione che ha dato avvio al giudizio principale; quindi, la disposizione non \u00e8 intervenuta per annullare un giudicato o per incidere su di una fattispecie sub judice.<\/p>\n<p>Le parti concludono, infine, chiedendo che la Corte, qualora ritenga fondate le censure formulate dal giudice a quo, voglia \u00abdichiarare l\u2019illegittimit\u00e0 parziale, con riferimento agli artt. 3 e 97\u00bb Cost. dell\u2019art. 7, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 322 del 1989, nel testo originario, \u00abin virt\u00f9 del potere conferitole dall\u2019ultima parte dell\u2019art. 27 legge n. 87\/1953\u00bb.<\/p>\n<ol start=\"8\">\n<li>\u2013 Nel presente giudizio \u00e8 intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u2019Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile, in quanto, qualora si ritenga che il citato art. 44, comma 1, costituisca una norma di interpretazione autentica dell\u2019art. 7 del d.lgs. n. 322 del 1989, il rimettente avrebbe dovuto censurare anche quest\u2019ultima norma.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Ad avviso dell\u2019interveniente, la questione, nel merito, sarebbe infondata, poich\u00e9 la disposizione in esame non avrebbe sottratto ai ricorrenti nessuno strumento di tutela e neppure menomato la funzione giurisdizionale e, quindi, non recherebbe vulnus agli artt. 101, 103 e 108 Cost. Inoltre, detta norma non violerebbe gli artt. 3 e 97 Cost., dato che essa ha fatto chiarezza, ponendo rimedio agli inconvenienti determinati dall\u2019originaria disciplina sanzionatoria, ed avrebbe assegnato alla disposizione interpretata uno dei significati possibili, con conseguente inesistenza della lesione dei principi di ragionevolezza e tutela dell\u2019affidamento.<\/p>\n<p>Infine, il citato art. 44, comma 1, non si porrebbe in contrasto con l\u2019art. 77 Cost., poich\u00e9 il requisito della \u00abnecessit\u00e0\u00bb che legittima l\u2019adozione del decreto-legge dipenderebbe da una valutazione politica del Governo e, comunque, sarebbe stata correttamente ritenuta urgente ed indifferibile l\u2019esigenza di provvedere alla \u00abeliminazione di una norma che aveva dato luogo a notevoli inconvenienti ed a interpretazioni contrastanti\u00bb.<\/p>\n<ol start=\"9\">\n<li>\u2013 All\u2019udienza pubblica le parti hanno insistito per l\u2019accoglimento delle conclusioni svolte nelle difese scritte.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>Considerato in diritto<\/em><\/p>\n<ol>\n<li>\u2013 La Corte dei conti \u2013 sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, dubita, in riferimento agli articoli 3, 77, 97, 101, secondo comma, 103 e 108 della Costituzione, della legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019articolo 44 (recte: dell\u2019articolo 44, comma 1) del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, che stabilisce: \u00abfino al 31 dicembre 2008, ai fini dell\u2019applicazione delle sanzioni amministrative previste dall\u2019articolo 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e con riguardo alle rilevazioni svolte anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, \u00e8 considerato violazione dell\u2019obbligo di risposta, di cui all\u2019articolo 7, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989, esclusivamente il formale rifiuto di fornire i dati richiesti\u00bb.<\/li>\n<li>\u2013 L\u2019ordinanza di rimessione premette che, nel giudizio principale, il Procuratore della Corte dei conti presso la sezione giurisdizionale per la Regione Lazio (di seguito: Procuratore) ha chiesto la condanna di alcuni amministratori e dirigenti dell\u2019Istituto nazionale di statistica (ISTAT) a risarcire il danno asseritamente prodotto a causa della mancata applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall\u2019art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell\u2019Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell\u2019art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400), nel caso di violazione da parte di amministrazioni, enti ed organismi pubblici e privati dell\u2019obbligo di fornire tutti i dati e le notizie richiesti per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale. Secondo il giudice a quo, il citato art. 44, comma 1, avrebbe limitato l\u2019applicabilit\u00e0 di detta sanzione e, impedendo, per le condotte concernenti le rilevazioni statistiche svolte anteriormente al 31 dicembre 2007, di fare riferimento al testo originario dell\u2019art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 322 del 1989, avrebbe influito sulla configurabilit\u00e0 della responsabilit\u00e0 dei convenuti nel giudizio principale.<\/li>\n<\/ol>\n<p>La Corte dei conti dubita, tuttavia, della legittimit\u00e0 costituzionale di siffatta disposizione in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., in primo luogo, poich\u00e9 essa non sarebbe sorretta da \u00abalcun criterio logico\u00bb e non assicurerebbe \u00abun minimo, ma inderogabile livello di garanzia per la tutela dell\u2019effettivit\u00e0 dell\u2019obbligo di conferimento dei dati\u00bb sino al 31 dicembre 2008 e nelle more dell\u2019attuazione della nuova disciplina prevista dal novellato art. 7, comma 1, dato che la condotta consistente nel rifiuto formale di fornire i dati sarebbe inesigibile, perch\u00e9 contraria all\u2019interesse dell\u2019onerato e verosimilmente irrealizzabile. In secondo luogo, in quanto il criterio di applicabilit\u00e0 della sanzione sarebbe difforme da quello che caratterizza la disciplina introdotta dall\u2019art. 3, comma 74, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato \u2013 legge finanziaria 2008) e discriminerebbe, non ragionevolmente, i trasgressori, garantendo l\u2019impunit\u00e0 a quelli rimasti silenti e sanzionando quanti hanno, invece, \u201cformalmente\u201d manifestato il rifiuto di fornire i dati, eventualmente motivandone le ragioni.<\/p>\n<p>2.1. \u2013 Il citato art. 44, comma, 1, ad avviso del giudice a quo, violerebbe anche l\u2019art. 77 Cost., poich\u00e9 avrebbe un contenuto difforme rispetto a quello oggetto delle altre disposizioni del d.l. n. 248 del 2007, dato che non avrebbe carattere finanziario, n\u00e9 disporrebbe una proroga di termini in scadenza. Siffatta norma ha, infatti, modificato, retroattivamente, la disciplina della sanzione amministrativa in esame, incidendo su una disposizione che, in virt\u00f9 della legge n. 244 del 2007, avrebbe dovuto rimanere in vigore sino al 31 dicembre 2007. Inoltre, qualora scopo della disposizione fosse stato quello di graduare l\u2019entrata in vigore della disciplina introdotta dall\u2019art. 3, comma 74, della legge n. 244 del 2007, in considerazione dell\u2019esigenza di definire il procedimento da questo previsto, la modifica da essa realizzata sarebbe stata giustificabile esclusivamente in riferimento alle condotte tenute successivamente al 31 dicembre 2007. Pertanto, la norma censurata, \u00abquantomeno nella parte in cui dispone la propria efficacia con riguardo alle rilevazioni statistiche svolte anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto\u00bb, recherebbe vulnus all\u2019art. 77 Cost., stante il difetto del requisito di necessit\u00e0 ed urgenza previsto da tale parametro costituzionale.<\/p>\n<p>2.2. \u2013 Secondo la Corte dei conti, la norma in esame si porrebbe, infine, in contrasto con gli artt. 101, secondo comma, 103 e 108 Cost., in quanto le censure sopra sintetizzate dimostrerebbero che, con essa, il legislatore ha leso le prerogative dei giudici contabili. Il citato art. 44, comma 1, non avrebbe, infatti, previsto una generale sanatoria, ma avrebbe limitato l\u2019applicabilit\u00e0 della sanzione per la violazione dell\u2019obbligo di fornire i dati statistici e, quindi, escluso l\u2019illiceit\u00e0 della condotta dei convenuti nel giudizio principale, realizzando in tal modo \u00abuna preordinata interferenza sulle funzioni della magistratura contabile\u00bb.<\/p>\n<p>Ad avviso del rimettente, la garanzia costituzionale della giurisdizione contabile, nella quale rientrerebbe il diritto di azione del Procuratore, concernerebbe anche la fase promossa con l\u2019invito a dedurre, la quale, bench\u00e9 preceda la proposizione del giudizio, sarebbe necessariamente prodromica a quest\u2019ultimo. La norma censurata violerebbe, dunque, i suindicati parametri costituzionali, nonostante che alla data della pubblicazione del d.l. n. 248 del 2007 l\u2019organo requirente non avesse ancora depositato l\u2019atto di citazione a giudizio.<\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li>\u2013 In linea preliminare, vanno esaminate le eccezioni di inammissibilit\u00e0 proposte da alcune delle parti costituite nel presente giudizio e dall\u2019interveniente.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Secondo L.B., l\u2019ordinanza di rimessione sarebbe viziata da insufficiente motivazione in ordine alla rilevanza della questione, in quanto quest\u2019ultima \u00e8 stata sollevata dal giudice a quo \u00abprima ancora di avere accertato la sussistenza dei presupposti dell\u2019azione risarcitoria\u00bb e, quindi, la rilevanza resterebbe esclusa, \u00abqualora dovesse acclararsi che nessuna responsabilit\u00e0 pu\u00f2 essere imputata ai convenuti\u00bb.<\/p>\n<p>G.P.O., V.T.A., G.A.C., A.M. e R.M. sostengono, invece, che la questione non sarebbe rilevante, sia perch\u00e9 la norma censurata non inciderebbe sull\u2019effettivit\u00e0 dell\u2019obbligo di risposta per le rilevazioni svolte in data anteriore alla entrata in vigore della medesima, sia perch\u00e9 non avrebbe impedito lo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 istruttoria da parte del Procuratore.<\/p>\n<p>Ad avviso di V.B., F.Z. e V.E., la questione non sarebbe rilevante, in quanto la disposizione in esame avrebbe offerto un\u2019interpretazione costituzionalmente orientata dell\u2019art. 7 del d.lgs. n. 322 del 1989.<\/p>\n<p>L\u2019Avvocatura generale dello Stato eccepisce, infine, l\u2019inammissibilit\u00e0 della questione, sostenendo che, qualora si ritenga che il citato art. 44, comma 1, costituisca una norma di interpretazione autentica dell\u2019art. 7 del d.lgs. n. 322 del 1989, il rimettente avrebbe dovuto censurare anche quest\u2019ultima disposizione.<\/p>\n<p>3.1. \u2013 Le eccezioni non sono fondate.<\/p>\n<p>Secondo l\u2019ordinanza di rimessione, la norma censurata \u00abincide sulle disposizioni poste dalla Procura a base dell\u2019azione di responsabilit\u00e0 erariale\u00bb, poich\u00e9 \u00absostituisce, con effetto esteso ai fatti contestati ai convenuti, alla previgente fattispecie sanzionabile di cui all\u2019art. 7, comma 1, del citato decreto legislativo una nuova fattispecie costituita esclusivamente dal \u201crifiuto formale di fornire i dati richiesti\u201d\u00bb. Il giudice a quo, esplicitando che l\u2019eventuale dichiarazione di illegittimit\u00e0 costituzionale del citato art. 44, comma 1, permetterebbe di valutare la condotta dei convenuti nel giudizio principale in base alla disciplina stabilita dal testo originario del citato art. 7, ha, quindi, non implausibilmente ritenuto rilevante la questione. Non concerne, infatti, tale profilo ed attiene, invece, ad una fase logicamente e giuridicamente successiva l\u2019accertamento dell\u2019effettiva sussistenza della responsabilit\u00e0, in base alla prima ovvero alla seconda delle due formulazioni della norma succedutesi nel tempo. La circostanza che la disposizione in esame non ha impedito lo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 istruttoria da parte dell\u2019organo requirente neppure, poi, esclude detto requisito, da ritenersi sussistente, in quanto la norma ha modificato il presupposto di applicabilit\u00e0 della sanzione in esame, mentre l\u2019apprezzamento dell\u2019idoneit\u00e0 della stessa a garantire l\u2019effettivit\u00e0 dell\u2019obbligo di fornire i dati concerne la fondatezza delle censure riferite agli artt. 3 e 97 Cost., non l\u2019ammissibilit\u00e0 della questione.<\/p>\n<p>Relativamente alle restanti eccezioni, va, infine, osservato che, secondo la non implausibile motivazione del giudice a quo, \u00e8 possibile una differente interpretazione, costituzionalmente orientata, del testo originario del citato art. 7 e sarebbe, quindi, proprio l\u2019art. 44, comma 1, del d.l. n. 248 del 2007 la disposizione censurabile, poich\u00e9 \u00e8 questa che avrebbe attribuito alla prima un contenuto precettivo lesivo dei parametri costituzionali evocati nell\u2019ordinanza di rimessione. Inoltre, detta disposizione definisce la condotta che integra una \u00abviolazione dell\u2019obbligo di risposta, di cui all\u2019art. 7, comma 1\u00bb del d.lgs. n. 322 del 1989 e, in tal modo, incide anche sul comma 3 di quest\u2019ultimo, avente ad oggetto il comportamento sanzionabile, con la conseguenza che il riferimento del rimettente ai commi 1 e 3 di detto art. 7 non comporta alcuna incertezza in ordine alla identificazione della norma censurata.<\/p>\n<ol start=\"4\">\n<li>\u2013 Nel merito, la questione non \u00e8 fondata.<\/li>\n<\/ol>\n<p>4.1. \u2013 Delle censure svolte nell\u2019ordinanza di rimessione hanno carattere prioritario quelle riferite all\u2019art. 77 Cost., in relazione alle quali va ribadito che la preesistenza di una situazione di fatto comportante la necessit\u00e0 e l\u2019urgenza di provvedere tramite l\u2019utilizzazione di uno strumento eccezionale, quale il decreto-legge, costituisce un requisito di validit\u00e0 dell\u2019adozione di tale atto, la cui mancanza configura un vizio di legittimit\u00e0 costituzionale del medesimo, che non \u00e8 sanato dalla legge di conversione. Il sindacato sulla legittimit\u00e0 dell\u2019adozione, da parte del Governo, di un decreto-legge, secondo la giurisprudenza di questa Corte, deve tuttavia ritenersi limitato ai casi di \u00abevidente mancanza\u00bb dei presupposti di straordinaria necessit\u00e0 e urgenza richiesti dall\u2019art. 77, secondo comma, Cost. o di manifesta irragionevolezza o arbitrariet\u00e0 della relativa valutazione, rimanendo quella in ordine al merito delle situazioni di urgenza nell\u2019ambito della responsabilit\u00e0 politica del Governo nei confronti delle Camere, chiamate a decidere sulla conversione in legge del decreto (sentenze n. 355 e n. 83 del 2010; n. 128 del 2008; n. 171 del 2007). L\u2019espressione utilizzata dalla Costituzione per indicare i presupposti alla cui ricorrenza \u00e8 subordinato il potere del Governo di emanare norme primarie comporta, inoltre, \u00abl\u2019inevitabile conseguenza di dare alla disposizione un largo margine di elasticit\u00e0\u00bb, poich\u00e9 la straordinariet\u00e0 del caso che impone la necessit\u00e0 di dettare con urgenza una disciplina in proposito \u00abpu\u00f2 essere dovuta ad una pluralit\u00e0 di situazioni (eventi naturali, comportamenti umani e anche atti e provvedimenti di pubblici poteri) in relazione alle quali non sono configurabili rigidi parametri, valevoli per ogni ipotesi\u00bb (sentenza n. 171 del 2007).<\/p>\n<p>Nel caso in esame, gli indici intrinseci ed estrinseci alla disposizione censurata permettono di escludere l\u2019ipotesi di evidente carenza del requisito della straordinariet\u00e0 del caso di necessit\u00e0 ed urgenza di provvedere.<\/p>\n<p>L\u2019epigrafe del decreto-legge n. 248 del 2007 reca l\u2019intestazione \u00abProroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria\u00bb, mentre il preambolo fa riferimento alla \u00abstraordinaria necessit\u00e0 ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative, al fine\u00bb sia \u00abdi consentire una pi\u00f9 concreta e puntuale attuazione dei correlati adempimenti\u00bb, sia \u00abdi conseguire una maggiore funzionalit\u00e0 delle pubbliche amministrazioni, nonch\u00e9 di prevedere interventi di riassetto di disposizioni di carattere finanziario\u00bb.<\/p>\n<p>Il comma 1 della norma in esame, inserito nel testo originario del decreto-legge n. 248 e non modificato nel corso del procedimento di conversione del medesimo, nella parte in cui ha disciplinato le violazioni commesse anteriormente al 31 dicembre 2007 (la sola rilevante nel giudizio principale), non \u00e8 dissonante rispetto al contenuto ed alla materia di detto decreto-legge.<\/p>\n<p>In riferimento a tale atto normativo e ad una disposizione del medesimo concernente la disciplina della responsabilit\u00e0 dei dipendenti pubblici, pure censurata in relazione all\u2019art. 77, secondo comma, Cost., questa Corte ha, infatti, gi\u00e0 considerato coerente con il contenuto dello stesso la \u00abesigenza di limitare ambiti, ritenuti dal legislatore troppo ampi\u00bb, di tale responsabilit\u00e0, poich\u00e9 l\u2019ampliamento degli stessi \u00ab\u00e8 suscettibile di determinare un rallentamento nell\u2019efficacia e tempestivit\u00e0 dell\u2019azione amministrativa dei pubblici poteri\u00bb (sentenza n. 355 del 2010). E lo scopo del citato art. 44, comma 1, \u00e8 stato eminentemente quello \u2013 riconducibile appunto tra le finalit\u00e0 del d.l. n. 248 del 2007 \u2013 di garantire la funzionalit\u00e0 dell\u2019attivit\u00e0 dell\u2019ISTAT. Il legislatore ordinario, con tale norma, come \u00e8 stato esplicitato nel corso dei lavori preparatori, ha, infatti, inteso \u00abconseguire una sostanziale semplificazione delle attivit\u00e0 che i soggetti del Sistema statistico nazionale devono porre in essere per individuare in maniera certa \u2013 a fronte delle centinaia di migliaia di mancate risposte che si registrano annualmente \u2013 quelle che, per la volontariet\u00e0 della condotta, configurano una effettiva violazione dell\u2019obbligo di risposta\u00bb, mirando, allo stesso tempo, \u00aba ridurre l\u2019onerosit\u00e0 di dette attivit\u00e0\u00bb, tale da \u00abmettere a rischio la stessa qualit\u00e0 della statistica ufficiale\u00bb (Relazione al disegno di legge n. 3324, poi approvato come legge n. 31 del 2008).<\/p>\n<p>Si tratta di una considerazione corretta anche perch\u00e9 l\u2019alto numero dei casi in cui avrebbe potuto essere irrogata la sanzione in esame, al quale fanno cenno i lavori preparatori, neppure \u00e8 stato negato dal giudice a quo ed \u00e8 anzi desumibile dall\u2019entit\u00e0 del preteso danno indicato nell\u2019ordinanza di rimessione (sostanzialmente coincidente con l\u2019importo delle somme riscuotibili in ipotesi di applicazione della sanzione). Quest\u2019ultimo evidenzia, infatti, l\u2019elevata quantit\u00e0 dei procedimenti promuovibili che, non implausibilmente, avrebbe potuto influire negativamente sulla funzionalit\u00e0 dell\u2019attivit\u00e0 dell\u2019ISTAT ed ha, quindi, giustificato la modifica realizzata in via d\u2019urgenza con la norma in esame (peraltro, successivamente a quella attuata con l\u2019art. 3, comma 74, della legge n. 244 del 2007), che ha inciso anche sui presupposti della responsabilit\u00e0 dei soggetti competenti ad instaurarli.<\/p>\n<p>4.2. \u2013 Siffatta finalit\u00e0 \u00e8 stata conseguita stabilendo una disciplina che \u00e8, altres\u00ec, immune dalle censure svolte dal rimettente in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.<\/p>\n<p>Occorre premettere che non \u00e8 necessario verificare se il citato art. 44 comma 1, costituisca una disposizione interpretativa (e sia perci\u00f2 retroattiva), ovvero sia innovativa con efficacia retroattiva, poich\u00e9 in entrambi i casi si tratta di accertare se la retroattivit\u00e0 della norma, il cui divieto non \u00e8 stato elevato a dignit\u00e0 costituzionale, salvo che per la materia penale, trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non contrasti con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti (tra le molte, sentenze n. 74 del 2008; n. 234 del 2007). Inoltre, va ribadito che rientra nella discrezionalit\u00e0 del legislatore ordinario, con il solo limite della non manifesta irragionevolezza della scelta, sia conformare le fattispecie di responsabilit\u00e0 amministrativa e stabilire le relative sanzioni (per tutte, ordinanze n. 23 del 2009 e n. 424 del 2008), sia \u00abmodulare le proprie determinazioni secondo criteri di maggiore o minore rigore a seconda delle materie oggetto di disciplina\u00bb, anche in ordine all\u2019eventuale applicabilit\u00e0 della disciplina posteriore pi\u00f9 favorevole (ordinanze n. 245 del 2003, n. 501 e n. 140 del 2002).<\/p>\n<p>Nel caso in esame, avendo la legge n. 244 del 2007 limitato, per il futuro, i casi nei quali pu\u00f2 essere irrogata la sanzione per la violazione dell\u2019obbligo di fornire i dati statistici, la successiva scelta di attenuare il rigore della disciplina anche per il passato non \u00e8 in s\u00e9 irragionevole, soprattutto in considerazione dell\u2019onerosit\u00e0 (sopra richiamata) dell\u2019attivit\u00e0 diretta ad irrogare detta sanzione e dell\u2019esigenza di garantire l\u2019efficiente funzionamento dell\u2019ISTAT, quindi, l\u2019applicazione del principio di buon andamento dell\u2019amministrazione, ferma restando la qualit\u00e0 della rilevazione statistica.<\/p>\n<p>La diversit\u00e0 del criterio di identificazione dei presupposti per l\u2019irrogazione della sanzione stabilito dal citato art. 44, comma 1, rispetto a quello previsto dall\u2019art. 3, comma 74, della legge n. 244 del 2007 \u00e8, poi, giustificata dalla circostanza che la norma censurata concerne indagini statistiche gi\u00e0 svolte e comportamenti dei destinatari dell\u2019obbligo ormai esauriti, ai quali non avrebbe potuto essere applicata, con mero automatismo, la nuova regolamentazione, caratterizzata dall\u2019identificazione delle fattispecie sanzionabili, all\u2019esito del procedimento introdotto da quest\u2019ultima norma. La diversit\u00e0 delle discipline non costituisce, dunque, sintomo della asserita illogicit\u00e0 della scelta operata con la norma in questione ed \u00e8 anzi agevole individuare il comune elemento ispiratore di entrambe nell\u2019intento di stabilire un criterio diretto a limitare i casi di applicabilit\u00e0 della sanzione amministrativa.<\/p>\n<p>I dubbi del rimettente in ordine all\u2019idoneit\u00e0 della norma censurata a garantire l\u2019effettivit\u00e0 dell\u2019obbligo non tengono, invece, conto della circostanza che la disciplina dalla stessa stabilita, nella parte rilevante nel giudizio principale, concerne condotte ormai esauritesi. Inoltre, detti dubbi sono stati prospettati senza valutare ed approfondire sia la rilevanza delle presunte violazioni in relazione alle differenti rilevazioni, sia l\u2019eventuale idoneit\u00e0 delle metodologie di interpretazione dei dati ad evitare che le omissioni possano avere influito sull\u2019attendibilit\u00e0 delle indagini statistiche.<\/p>\n<p>La locuzione \u00abformale rifiuto\u00bb contenuta nel citato art. 44, comma 1, permette, infine, di ritenere integrato il presupposto di applicabilit\u00e0 della sanzione in esame sia nel caso in cui il destinatario della richiesta abbia esplicitamente comunicato l\u2019immotivato rifiuto di fornire i dati, sia nel caso in cui egli ci\u00f2 abbia fatto, adducendo giustificazioni pretestuose o inattendibili, in virt\u00f9 di un\u2019interpretazione che la rende immune dalle censure svolte dal rimettente. Si tratta, infatti, di fattispecie entrambe diverse dalla mera omissione della comunicazione, in tesi riconducibile ad ulteriori, differenti ragioni, con conseguente non omologabilit\u00e0 delle fattispecie ed insussistenza della denunciata violazione dell\u2019art. 3 Cost.<\/p>\n<p>4.3. \u2013 Le censure proposte in riferimento agli artt. 101, secondo comma, 103 e 108 Cost. sono anch\u2019esse non fondate.<\/p>\n<p>Al legislatore ordinario, come sopra \u00e8 stato precisato, non \u00e8 inibita l\u2019adozione di norme retroattive, al di fuori della materia penale, qualora ci\u00f2 trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non contrasti con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti. In particolare, con riguardo al rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario, che viene qui in rilievo, la retroattivit\u00e0 della norma, secondo la giurisprudenza di questa Corte, reca vulnus alle stesse, quando travolge gli effetti di pronunce divenute irrevocabili (tra le pi\u00f9 recenti, sentenze n. 209 del 2010, n. 364 del 2007) e, comunque, nel caso in cui la disposizione non stabilisce una regola astratta, ma mira a risolvere specifiche controversie (ex plurimis, sentenza n. 94 del 2009), risultando diretta ad incidere sui giudizi in corso, per determinarne gli esiti (sentenza n. 170 del 2008).<\/p>\n<p>Nella specie, secondo l\u2019ordinanza di rimessione, l\u2019organo requirente ha notificato ai convenuti l\u2019invito a dedurre in data 19 novembre 2007 ed ha depositato l\u2019atto di citazione, con il quale ha promosso il giudizio principale, il 5 agosto 2008; il decreto-legge recante la norma censurata \u00e8 stato adottato e pubblicato il 31 dicembre 2007. Siffatta scansione temporale rende chiara l\u2019inesistenza di elementi in grado di dimostrare la strumentalit\u00e0 del citato art. 44, comma 1, rispetto allo scopo di influire sulle attribuzioni costituzionali spettanti al giudice contabile.<\/p>\n<p>Questa Corte ha, infatti, costantemente affermato che l\u2019invito a dedurre \u2013 in quanto diretto all\u2019acquisizione di ulteriori elementi in vista delle determinazioni del pubblico ministero \u2013 attiene \u00abad una fase del procedimento avente natura pre-processuale, sicch\u00e9 l\u2019effettiva proposizione dell\u2019azione di responsabilit\u00e0 \u00e8 del tutto eventuale e solo con l\u2019atto di citazione il giudice \u00e8 investito della causa ed ha inizio il relativo giudizio\u00bb; la notificazione di tale atto non vale a conferire al presunto responsabile del danno la qualit\u00e0 di parte (sentenze n. 513 del 2001, n. 163 del 1997, n. 415 del 1995), poich\u00e9 con esso \u00e8 meramente ipotizzata e non ancora contestata una eventuale responsabilit\u00e0 del destinatario del medesimo. La natura pre-processuale della fase anteriore alla notifica dell\u2019atto di citazione \u00e8 condivisa dalla giurisprudenza della Corte dei conti (di cui si dimostra consapevole lo stesso rimettente), orientata nel ritenere l\u2019invito a dedurre un prevalente strumento di definizione delle acquisizioni probatorie dell\u2019attore, il quale, in relazione ad esse, si determina ad instaurare il giudizio con la citazione, ovvero a procedere all\u2019archiviazione (Corte conti, sez. riun. giur., 20 marzo 2003, n. 6\/QM; 19 giugno 1998, n. 14\/QM), disposta con decreto, privo di natura giurisdizionale, revocabile e non soggetto al controllo del giudice contabile.<\/p>\n<p>Nel quadro di tali principi, la constatazione che il decreto-legge contenente la norma censurata \u00e8 stato emanato quando ai convenuti era stato notificato esclusivamente l\u2019invito a dedurre, in una fase avente lo scopo e la natura sopra sintetizzata, molti mesi prima del deposito dell\u2019atto di citazione ed allorch\u00e9 era gi\u00e0 stata modificata l\u2019originaria regolamentazione stabilita dal citato art. 7, rende chiara \u2013indipendentemente da ogni considerazione in ordine alle funzioni esercitate dall\u2019organo requirente ed alle garanzie che connotano l\u2019attivit\u00e0 dallo stesso svolta \u2013 l\u2019inesistenza di elementi in grado di dimostrare la strumentalit\u00e0 della disposizione rispetto all\u2019intento di risolvere una specifica controversia e di incidere su di un giudizio in corso, per determinarne l\u2019esito. Pertanto, va escluso che il citato art. 44, comma 1, abbia compromesso la funzione giurisdizionale e deve ritenersi che, con esso, il legislatore ordinario si sia limitato a stabilire una nuova regola, generale ed astratta.<\/p>\n<ol start=\"5\">\n<li>\u2013 L\u2019infondatezza delle censure comporta, a prescindere da ogni altra valutazione, l\u2019irrilevanza nel presente giudizio della questione di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 7, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 322 del 1989, nel testo originario, proposta in linea subordinata da L.B, O.C. e G.P., in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.; dunque, difettano i presupposti, affinch\u00e9 questa Corte possa eventualmente sollevarla davanti a se stessa.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Per Questi Motivi<\/p>\n<p>LA CORTE COSTITUZIONALE<\/p>\n<p>dichiara non fondata la questione di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019articolo 44, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 77, 97, 101, secondo comma, 103 e 108 della Costituzione, dalla Corte dei conti \u2013sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, con l\u2019ordinanza indicata in epigrafe.<\/p>\n<p>Cos\u00ec deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 2011.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La responsabilit\u00e0 amministrativa dei dirigenti dell\u2019Istat per la mancata applicazione delle sanzioni previste in caso di omissione dell\u2019obbligo di fornire le informazioni richieste di Salvatore Sfrecola &nbsp; La sentenza n. 302 del 21 maggio 2018 della Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale d\u2019Appello della Corte dei conti, con la quale sono stati respinti gli appelli del Presidente [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":{"0":"post-1107","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","6":"category-news"},"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1107"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1107"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1107\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1110,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1107\/revisions\/1110"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1107"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1107"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1107"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}