{"id":1117,"date":"2018-08-29T16:44:55","date_gmt":"2018-08-29T14:44:55","guid":{"rendered":"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/?p=1117"},"modified":"2018-08-29T16:44:55","modified_gmt":"2018-08-29T14:44:55","slug":"sulla-non-applicabilita-della-regola-taricco-per-indeterminatezza","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/sulla-non-applicabilita-della-regola-taricco-per-indeterminatezza\/","title":{"rendered":"SULLA NON APPLICABILITA\u2019 DELLA \u201cREGOLA TARICCO\u201d PER INDETERMINATEZZA"},"content":{"rendered":"<p><strong><a href=\"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/tutela_legale11894118_s.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-1049 alignleft\" src=\"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/tutela_legale11894118_s-300x300.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/tutela_legale11894118_s-300x300.jpg 300w, https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/tutela_legale11894118_s-150x150.jpg 150w, https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/tutela_legale11894118_s.jpg 450w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a>In materia di rapporti tra diritto dell\u2019Unione europea e diritto penale nazionale<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>SULLA NON APPLICABILITA\u2019 DELLA \u201cRegola taricco\u201d<\/strong><\/p>\n<p><strong>PER INDETERMINATEZZA<\/strong><\/p>\n<p><em>Nota a Corte cost., sent. n. \u00a0115 del 31 maggio 2018 <\/em><\/p>\n<p><em>di Paolo Luigi Rebecchi, Vice Procuratore Generale della Corte dei conti<\/em><\/p>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<p>Con la sentenza n. 115, del 31 maggio 2018, la Corte costituzionale ha evidenziato il limite, posto dalla Costituzione italiana, all\u2019applicazione diretta del diritto europeo in materia penale ed in particolare dell\u2019art. 325 del Trattato sull\u2019Unione europea (TUEF), con riguardo al regime della prescrizione dei reati in materia di IVA. La questione si era posta in seguito all\u2019emanazione, da parte della Corte di giustizia UE della sentenza Grande sezione, dell\u20198 settembre 2015, <em>Taricco &#8211; C-105-\/14<\/em> relativa alle frodi IVA (che \u00e8 una risorsa \u201cpropria\u201d dell\u2019UE). <!--more-->Con tale sentenza (emessa a seguito di un rinvio pregiudiziale proposto in un giudizio penale presso il tribunale di Cuneo (<a href=\"https:\/\/www.penalecontemporaneo.it\/upload\/1391714331rinvio_pregiudiziale_Cuneo.pdf\">ordinanza GIP del 17 gennaio 2014<\/a>), la Corte UE aveva ribadito l\u2019obbligo per gli Stati membri, sancito dall\u2019art. 325 del TUEF, di una tutela efficace, proporzionata ed effettiva delle finanze dell\u2019Unione e in conseguenza l\u2019obbligo di disapplicazione di norme penali interne (artt. 160, terzo comma, e 161, secondo comma, del codice penale), che , attraverso l\u2019istituto della prescrizione, rendevano non punibili casi \u201cgravi\u201d di frode UE nel settore dell\u2019IVA. Tale interpretazione dei rapporti fra diritto Ue e diritto penale nazionale aveva determinato vari commenti negativi in dottrina (fra i molti, S. Di Paola, <em>Frodi tributarie gravi, prescrizione penale e disapplicazione del diritto interno<\/em>, in <em>Foro it.,<\/em> 2016,II, 236 e ss. e V. Manes, <em>La \u201csvolta\u201d Taricco e la potenziale sovversione del sistema:le ragioni dei controlimiti<\/em>, in <em><a href=\"http:\/\/www.dirittopenalecontemporaneo.it\">www.dirittopenalecontemporaneo.it<\/a>, <\/em>6 maggio 2016) e la proposizione da parte della Corte di cassazione, nell\u2019ambito di un diverso processo penale, di questioni di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 2 della legge 2 agosto 2008, n. 130 (la legge di ratifica ed esecuzione del Trattato UE), per la violazione degli artt. 3, 11, 24, 25, secondo comma, 27, terzo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, con riguardo all\u2019applicazione dell\u2019art. 325 TUEF come imposta dalla sentenza \u201c<em>Taricco<\/em>\u201d. A sua volta la Corte d\u2019appello di Milano, in un altro processo penale, aveva sollevato una analoga questione di legittimit\u00e0 costituzionale. La disposizione contestata ordina l\u2019esecuzione del TUEF e conseguentemente, dell\u2019art. 325 di tale Trattato. Secondo i giudici remittenti, la sentenza <em>Taricco<\/em> aveva stabilito che il giudice nazionale deve disapplicare gli artt. 160, terzo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., omettendo di dichiarare prescritti i reati e procedendo nel giudizio penale, in due casi: innanzitutto, secondo una regola che \u00e8 stata tratta dall\u2019art. 325, paragrafo 1, TFUE, quando questo regime giuridico della prescrizione impedisce di infliggere sanzioni effettive e dissuasive in un numero considerevole di gravi casi di frode che ledono gli interessi finanziari dell\u2019Unione; in secondo luogo, in base a una regola desunta dall\u2019art. 325, paragrafo 2, TFUE (principio di assimilazione), quando il termine di prescrizione, per effetto delle norme indicate, risulta pi\u00f9 breve di quello fissato dalla legge nazionale per casi analoghi di frode in danno dello Stato membro. In entrambi i processi penali, in cui sono state sollevate le questioni, agli imputati erano addebitati reati che, qualora fossero stati applicati gli artt. 160, terzo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., dovevano essere dichiarati prescritti. Diversamente i giudici avevano evidenziato che, in applicazione della \u201cregola <em>Taricco<\/em>\u201d tali disposizioni non potevano operare, considerando che la regola era certamente applicabile nei rispettivi giudizi, riguardanti gravi frodi in materia di IVA, con conseguente lesione degli interessi finanziari dell\u2019Unione. Le frodi, inoltre, ricorrevano in un numero considerevole di casi, cos\u00ec da integrare tutte le condizioni che concretizzano la \u201cregola <em>Taricco<\/em>\u201d. La Corte costituzionale italiana, nel giudizio sulla costituzionalit\u00e0 delle norme contestate dalla Corte di cassazione e dalla Corte di appello di Milano , con l\u2019ordinanza n. 24 del 26 gennaio 2017, aveva riunito i giudizi e sollevato un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, in ordine al possibile contrasto di quanto affermato nella sentenza <em>Taricco<\/em> con il principio di legalit\u00e0 penale, in quanto la decisione imponeva di disapplicare le disposizioni in tema di prescrizione dei reati, previste nell\u2019ordinamento italiano. La Corte di giustizia si era pronunciata con la sentenza (c.d<em>.\u201dTaricco bis<\/em>\u201d) della Grande sezione 5 dicembre 2017, in causa C-42\/17, <em>M.A. S. e M. B.<\/em> (imputati nei processi dinanzi alla corte di cassazione e alla Corte di appello di Milano nei quali erano stati sollevate le questioni di costituzionalit\u00e0). Con tale sentenza, la Corte di giustizia aveva ribadito i contorni della \u201cregola <em>Taricco<\/em>\u201d, ma aveva confermato che <em>essa pu\u00f2 trovare applicazione solo se \u00e8 rispettosa del principio di legalit\u00e0 in materia penale, nella duplice componente della determinatezza e del divieto di retroattivit\u00e0<\/em>. Quanto alla prima aveva \u201c\u2026sollecitato una verifica della competente autorit\u00e0 nazionale\u201d, mentre sulla retroattivit\u00e0 aveva specificato che la \u201cregola <em>Taricco<\/em>\u201d non si estendeva ai fatti compiuti prima dell\u20198 settembre 2015, data di pubblicazione della sentenza che l\u2019aveva enunciata. Pur ribadendo l\u2019efficacia dell\u2019art. 325 TUEF, aveva evidenziato che la stessa non poteva determinare la disapplicazione del diritto interno (effetto conseguente alla primazia del diritto europeo), se questa disapplicazione comportava \u201c\u2026una violazione del principio di legalit\u00e0 dei reati e delle pene\u2026\u201d, costituzionalmente garantito nello Stato membro medesimo (v. R.Bin, <em>\u201cTaricco\u201d tango, quale sar\u00e0 il prossimo passo?<\/em>, in <em><a href=\"http:\/\/www.dirittopenalecontemporaneo.it\">www.dirittopenalecontemporaneo.it<\/a><\/em>, 5 aprile 2018) Nella sentenza 315\/2018, la Corte costituzionale, premessa la illustrazione dell\u2019intera vicenda processuale, ha ricordato che la stessa sentenza <em>Taricco<\/em> (paragrafi 53 e 55) appariva tendente ad escludere la sua applicazione \u201c\u2026ogni qual volta essa venga a trovarsi in conflitto con l\u2019identit\u00e0 costituzionale dello Stato membro e in particolare implichi una violazione del principio di legalit\u00e0 penale, secondo l\u2019apprezzamento delle competenti autorit\u00e0 di tale Stato\u2026\u201d. Di ci\u00f2 la Corte costituzionale aveva chiesto (con l\u2019ordinanza di rinvio pregiudiziale) conferma alla Corte di giustizia. La Corte di giustizia, con la sentenza M.A.S e M.B del 5 dicembre 2017, aveva \u201c\u2026compreso il dubbio interpretativo\u2026\u201d della Corte costituzionale e aveva \u201c\u2026affermato che l\u2019obbligo per il giudice nazionale di disapplicare la normativa interna in materia di prescrizione, sulla base della \u201cregola <em>Taricco<\/em>\u201d, viene meno quando ci\u00f2 comporta una violazione del principio di legalit\u00e0 dei reati e delle pene, a causa dell\u2019insufficiente determinatezza della legge applicabile o dell\u2019applicazione retroattiva di una normativa che prevede un regime di punibilit\u00e0 pi\u00f9 severo di quello vigente al momento della commissione del reato\u2026\u201d. La Corte costituzionale ha osservato quindi, che la nuova pronuncia della Corte di Lussemburgo ha in primo luogo chiarito che, in virt\u00f9 del divieto di retroattivit\u00e0 in <em>malam partem<\/em> della legge penale, la \u201cregola <em>Taricco<\/em>\u201d non pu\u00f2 essere applicata ai fatti commessi anteriormente alla data di pubblicazione della sentenza che l\u2019ha dichiarata, ovvero anteriormente all\u20198 settembre 2015 (paragrafo 60). In secondo luogo la Corte di giustizia ha demandato alle autorit\u00e0 giudiziarie nazionali il compito di saggiare la compatibilit\u00e0 della \u201cregola <em>Taricco<\/em>\u201d con il principio di determinatezza in materia penale (paragrafo 59), che costituisce \u201c\u2026sia principio supremo dell\u2019ordine costituzionale italiano, sia cardine del diritto dell\u2019Unione, in base all\u2019art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell\u2019Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e, in una versione adattata, il 12 dicembre 2007 a Strasburgo (paragrafi 51 e 52 della sentenza M.A.S.)\u2026\u201d. Alla luce del chiarimento interpretativo offerto dalla sentenza M.A. S., le questioni sollevate dinanzi alla Corte costituzionale da entrambi i rimettenti soni risultate non fondate, perch\u00e9 la \u201cregola <em>Taricco<\/em>\u201d non era applicabile nei relativi giudizi di merito, in quanto i processi riguardavano fatti avvenuti prima dell\u20198 settembre 2015, sicch\u00e9 l\u2019applicabilit\u00e0 degli artt. 160, terzo comma, e 161, secondo comma, cod. pen. e la conseguente prescrizione dei reati oggetto dei procedimenti <em>a quibus<\/em> erano riconosciute dalla stessa sentenza M.A. S.. Ha tuttavia evidenziato la Corte costituzionale la sussistenza della rilevanza delle questioni in ordine alla generale applicabilit\u00e0 o meno della \u201cregola <em>Taricco<\/em>\u201d. Ha infatti precisato che, indipendentemente dalla collocazione dei fatti, prima o dopo l\u20198 settembre 2015, il giudice comune non pu\u00f2 applicare loro la \u201cregola <em>Taricco<\/em>\u201d, in quanto essa \u00e8 in contrasto con il principio di determinatezza in materia penale, previsto dall\u2019art. 25, secondo comma della Costituzione. Infatti \u201c\u2026un istituto che incide sulla punibilit\u00e0 della persona, riconnettendo al decorso del tempo l\u2019effetto di impedire l\u2019applicazione della pena, nel nostro ordinamento giuridico rientra nell\u2019alveo costituzionale del principio di legalit\u00e0 penale sostanziale enunciato dall\u2019art. 25, secondo comma, Cost. con formula di particolare ampiezza. La prescrizione pertanto deve essere considerata un istituto sostanziale, che il legislatore pu\u00f2 modulare attraverso un ragionevole bilanciamento tra il diritto all\u2019oblio e l\u2019interesse a perseguire i reati fino a quando l\u2019allarme sociale indotto dal reato non sia venuto meno (potendosene anche escludere l\u2019applicazione per delitti di estrema gravit\u00e0), ma sempre nel rispetto di tale premessa costituzionale inderogabile (<em>ex plurimis<\/em>, sentenze n. 143 del 2014, n. 236 del 2011, n. 294 del 2010 e n. 393 del 2006; ordinanze n. 34 del 2009, n. 317 del 2000 e n. 288 del 1999). Ci\u00f2 posto, appare evidente il deficit di determinatezza che caratterizza, sia l\u2019art. 325, paragrafi 1 e 2, TFUE (per la parte da cui si evince la \u201cregola <em>Taricco<\/em>\u201d), sia la \u201cregola <em>Taricco<\/em>\u201d in s\u00e9. Quest\u2019ultima, per la porzione che discende dal paragrafo 1 dell\u2019art. 325 TFUE, \u00e8 irrimediabilmente indeterminata nella definizione del \u00abnumero considerevole di casi\u00bb in presenza dei quali pu\u00f2 operare, perch\u00e9 il giudice penale non dispone di alcun criterio applicativo della legge che gli consenta di trarre da questo enunciato una regola sufficientemente definita. N\u00e9 a tale giudice pu\u00f2 essere attribuito il compito di perseguire un obiettivo di politica criminale svincolandosi dal governo della legge al quale \u00e8 invece soggetto (art. 101, secondo comma, Cost.). Ancor prima, \u00e8 indeterminato l\u2019art. 325 TFUE, per quanto qui interessa, perch\u00e9 il suo testo non permette alla persona di prospettarsi la vigenza della \u201cregola <em>Taricco<\/em>\u201d\u2026. Il principio di determinatezza ha una duplice direzione, perch\u00e9 non si limita a garantire, nei riguardi del giudice, la conformit\u00e0 alla legge dell\u2019attivit\u00e0 giurisdizionale mediante la produzione di regole adeguatamente definite per essere applicate, ma assicura a chiunque \u00abuna percezione sufficientemente chiara ed immediata\u00bb dei possibili profili di illiceit\u00e0 penale della propria condotta (sentenze n. 327 del 2008 e n. 5 del 2004; nello stesso senso, sentenza n. 185 del 1992). Pertanto, quand\u2019anche la \u201cregola <em>Taricco<\/em>\u201d potesse assumere, grazie al progressivo affinamento della giurisprudenza europea e nazionale, un contorno meno sfocato, ci\u00f2 non varrebbe a \u00abcolmare l\u2019eventuale originaria carenza di precisione del precetto penale\u00bb (sentenza n. 327 del 2008). \u00c8 persino intuitivo (anche alla luce della sorpresa manifestata dalla comunit\u00e0 dei giuristi nel vasto dibattito dottrinale seguito alla sentenza <em>Taricco<\/em>, pur nelle sfumature delle diverse posizioni) che la persona, prendendo contezza dell\u2019art. 325 TFUE, non potesse (e neppure possa oggi in base a quel solo testo) immaginare che da esso sarebbe stata estrapolata la regola che impone di disapplicare un particolare aspetto del regime legale della prescrizione, in presenza di condizioni del tutto peculiari. Se \u00e8 vero che anche \u00abla pi\u00f9 certa delle leggi ha bisogno di \u201cletture\u201d ed interpretazioni sistematiche\u00bb (sentenza n. 364 del 1988), resta fermo che esse non possono surrogarsi integralmente alla <em>praevia lex scripta, c<\/em>on cui si intende garantire alle persone \u00abla sicurezza giuridica delle consentite, libere scelte d\u2019azione\u00bb (sentenza n. 364 del 1988). Ci\u00f2 \u00e8 come dire che una scelta relativa alla punibilit\u00e0 deve essere autonomamente ricavabile dal testo legislativo al quale i consociati hanno accesso, diversamente da quanto accade con la \u201cregola <em>Taricco<\/em>\u201d. Fermo restando che compete alla sola Corte di giustizia interpretare con uniformit\u00e0 il diritto dell\u2019Unione, e specificare se esso abbia effetto diretto, \u00e8 anche indiscutibile che, come ha riconosciuto la sentenza M.A. S., un esito interpretativo non conforme al principio di determinatezza in campo penale non possa avere cittadinanza nel nostro ordinamento. Quanto appena rilevato concerne la \u201cregola <em>Taricco<\/em>\u201d, sia per la porzione tratta dal paragrafo 1 dell\u2019art. 325 TFUE, sia per quella desunta dal paragrafo 2. In quest\u2019ultimo caso, anche se il principio di assimilazione non desse luogo sostanzialmente a un procedimento analogico in <em>malam partem<\/em> e potesse permettere al giudice penale di compiere un\u2019attivit\u00e0 priva di inaccettabili margini di indeterminatezza, essa, comunque sia, non troverebbe una base legale sufficientemente determinata nell\u2019art. 325 TFUE, dal quale una persona non avrebbe potuto, n\u00e9 oggi potrebbe, desumere autonomamente i contorni della \u201cregola <em>Taricco<\/em>\u201d. In altri termini, qualora si reputasse possibile da parte del giudice penale il confronto tra frodi fiscali in danno dello Stato e frodi fiscali in danno dell\u2019Unione, al fine di impedire che le seconde abbiamo un trattamento meno severo delle prime quanto al termine di prescrizione, ugualmente l\u2019art. 325, paragrafo 2, TFUE non perderebbe il suo tratto non adeguatamente determinato per fungere da base legale di tale operazione in materia penale, posto che i consociati non avrebbero potuto, n\u00e9 oggi potrebbero sulla base del solo quadro normativo, raffigurarsi tale effetto. Bisogna aggiungere che una sufficiente determinazione non sarebbe rintracciabile neppure nell\u2019enunciato della sentenza <em>Taricco,<\/em> relativo ai \u00abcasi di frode che ledono gli interessi finanziari dello Stato membro interessato\u00bb, per i quali sono stabiliti \u00abtermini di prescrizione pi\u00f9 lunghi di quelli previsti per i casi di frode che ledono gli interessi finanziari dell\u2019Unione\u00bb. Si tratta infatti di un enunciato generico, che, comportando un apprezzamento largamente opinabile, non \u00e8 tale da soddisfare il principio di determinatezza della legge penale e in particolare da assicurare ai consociati una sua sicura percezione. L\u2019inapplicabilit\u00e0 della \u201cregola <em>Taricco<\/em>\u201d, secondo quanto riconosciuto dalla sentenza M.A. S., ha la propria fonte non solo nella Costituzione repubblicana, ma nello stesso diritto dell\u2019Unione\u2026\u201d. In tal modo la \u201c\u2026violazione del principio di determinatezza in materia penale sbarra la strada, senza eccezioni, all\u2019ingresso della \u201cregola <em>Taricco<\/em>\u201d nel nostro ordinamento\u2026\u201d. In conseguenza la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di costituzionalit\u00e0 sollevate (v. ampiamente, C. Cupelli, <em>La Corte costituzionale chiude il caso Taricco e apre a un diritto penale europeo \u201ccerto\u201d<\/em>, in <em><a href=\"http:\/\/www.dirittopenalecontemporaneo.it-4\">www.dirittopenalecontemporaneo.it-4<\/a> giugno 2018<\/em>).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>In materia di rapporti tra diritto dell\u2019Unione europea e diritto penale nazionale \u00a0 SULLA NON APPLICABILITA\u2019 DELLA \u201cRegola taricco\u201d PER INDETERMINATEZZA Nota a Corte cost., sent. n. \u00a0115 del 31 maggio 2018 di Paolo Luigi Rebecchi, Vice Procuratore Generale della Corte dei conti \u00a0 Con la sentenza n. 115, del 31 maggio 2018, la Corte [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":{"0":"post-1117","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","6":"category-news"},"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1117"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1117"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1117\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1118,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1117\/revisions\/1118"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1117"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1117"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1117"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}