{"id":1119,"date":"2018-10-05T21:06:34","date_gmt":"2018-10-05T19:06:34","guid":{"rendered":"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/?p=1119"},"modified":"2018-10-05T21:06:34","modified_gmt":"2018-10-05T19:06:34","slug":"la-corte-dei-conti-accertato-lo-squilibrio-dei-conti-del-comune-di-napoli","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/la-corte-dei-conti-accertato-lo-squilibrio-dei-conti-del-comune-di-napoli\/","title":{"rendered":"La Corte dei conti, accertato lo squilibrio dei conti del Comune di Napoli"},"content":{"rendered":"<p><strong><a href=\"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/HAMMER-JUSTICE-800x800.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-1086 alignleft\" src=\"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/HAMMER-JUSTICE-800x800-300x167.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"167\" srcset=\"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/HAMMER-JUSTICE-800x800-300x167.jpg 300w, https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/HAMMER-JUSTICE-800x800.jpg 630w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a>La Corte dei conti, accertato lo squilibrio dei conti del Comune di Napoli, blocca i programmi di spesa discrezionale<\/strong><\/p>\n<p>Campania\/107\/2018\/PRSP<\/p>\n<p><strong>REPUBBLICA ITALIANA<\/strong><\/p>\n<p><strong>CORTE DEI CONTI<\/strong><\/p>\n<p><strong>SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA\u00a0<\/strong><strong>CAMPANIA<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>composta dai Magistrati:<\/p>\n<p>Fulvio Maria Longavita\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Presidente<\/p>\n<p>Rossella Cassaneti\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Consigliere<\/p>\n<p>Alessandro Forlani\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Consigliere<\/p>\n<p>Rossella Bocci\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Consigliere<\/p>\n<p>Francesco Sucameli\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Primo Referendario (relatore)<\/p>\n<p>Carla Serbassi\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Primo Referendario<\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p><strong>nella camera di consiglio del 1\u00b0 agosto e del 5 settembre 2018<\/strong><\/p>\n<p>VISTO l\u2019art. 100, comma 2, della Costituzione;<\/p>\n<p>VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;<\/p>\n<p>VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;<\/p>\n<p>VISTI il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639 e l&#8217;art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;<\/p>\n<p>VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l\u2019adeguamento dell\u2019ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;<\/p>\n<p>VISTO il Regolamento (14\/2000) per l\u2019organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;<\/p>\n<p>VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull\u2019ordinamento degli enti locali e successive modificazioni (TUEL);<\/p>\n<p>VISTO il decreto\u2013legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante \u201cDisposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonch\u00e9 ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012\u201d, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;<\/p>\n<p>VISTO l\u2019art. 243-bis del TUEL, \u201cProcedura di riequilibrio finanziario pluriennale\u201d, introdotto dall\u2019art. 3, comma 1, lett. r), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;<\/p>\n<p>VISTO l\u2019art. 243-quater del TUEL, \u201cEsame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e controllo sulla relativa attuazione\u201d, introdotto dall\u2019art. 3, comma 1, lett. r), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;<\/p>\n<p>VISTA la sentenza n. 34\/2014\/EL delle Sezioni Riunite, depositata in data 22 ottobre 2014, che in riforma della decisione di questa Sezione di diniego del piano n. 12\/2014 del 19 febbraio 2014, accoglieva il ricorso presentato dal Comune, determinando, nel merito, l\u2019accoglimento del Piano di riequilibrio adottato dall\u2019ente municipale;<\/p>\n<p>CONSIDERATI gli accertamenti effettuati con la pronuncia specifica di questa Sezione n. 240\/2017\/PRSP, che hanno evidenziato uno squilibrio latente non palesato dalle scritture di bilancio, con la fissazione dell\u2019obbligo di adozione di misure correttive entro 60 giorni;<\/p>\n<p>CONSIDERATO che il Comune di Napoli, con note prot. C.d.c. nn. 60 e 61 del 10 gennaio 2018, comunicava la \u201cdichiarazione di volont\u00e0\u201d di: a) avvalersi della facolt\u00e0 di riformulazione\/rimodulazione del PRFP ai sensi dell\u2019art. 1 commi 888 e 889 della L. n. 205\/2017; b) di avvalersi della facolt\u00e0 di riedizione del riaccertamento straordinario al 31 dicembre 2017, ai sensi dell\u2019art. 1 comma 848 della L. n. 205\/2017.<\/p>\n<p>CONSIDERATO che, con successiva nota prot. C.d.c. n. 1730 del 21 febbraio 2018, il Comune trasmetteva la deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 19 febbraio 2018, recante la \u201criformulazione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale ai sensi dell&#8217;art. 1 comma 888 e 889 della Legge n. 205\/2017\u201d, piano attualmente in corso di istruttoria presso le competenti strutture del Ministero dell\u2019Interno, e delle cui conclusioni la Sezione \u00e8 in attesa ai fini dell\u2019approvazione o diniego della suddetta rimodulazione\/riformulazione;<\/p>\n<p>VISTA la documentazione inviata dal Comune di Napoli, concernente le misure correttive provvisorie adottate, pervenute a valle della proroga concessa della Sezione, in data 16 febbraio con nota prot. C.d.c. n. 1593 in pari data;<\/p>\n<p>VISTA la sentenza n. 11\/2018\/EL, depositata il 29 marzo 2018, con la quale le Sezioni Riunite in speciale composizione hanno parzialmente riformato la predetta pronuncia specifica, annullando l\u2019accertamento della violazione del Patto di stabilit\u00e0 2014 e riducendo la misura dello sforamento del Saldo di finanza pubblica 2016;<\/p>\n<p>VISTO il bilancio di previsione 2018-2020, adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 23 aprile 2018, qui trasmessa, a titolo di misure correttive definitive, con nota prot. C.d.c. n. 2771 del 10 maggio 2018;<\/p>\n<p>VISTA la relazione di deferimento del Magistrato istruttore, depositata in Segreteria il 28 maggio 2018;<\/p>\n<p>VISTA l\u2019ordinanza presidenziale di deferimento alla trattazione collegiale dell\u2019affare (n. 24\/2018), notificata al Comune di Napoli, in uno con la relazione di deferimento, il 30 maggio 2018. Con la richiamata ordinanza \u00e8 stata fissata l\u2019adunanza pubblica per il successivo 15 giugno 2018 ed il termine del 12 giugno per il deposito di memorie, documenti e scritti difensivi;<\/p>\n<p>VISTE le memorie del Comune, qui trasmesse con nota prot. C.d.c. n. 3390 del 12 giugno e in via integrativa completate con gli scritti depositati in udienza il 15 giugno c.a. (prot. n. 3517 del 18 giugno 2018);<\/p>\n<p>UDITI in adunanza pubblica e in pubblico contradditorio il Ragionerie generale e l\u2019Assessore al Bilancio;<\/p>\n<p>VISTA l\u2019ordinanza istruttoria collegiale n. 81\/2018\/PRSP emessa nella camera di consiglio del 15 giugno 2018, nonch\u00e9 depositata e notificata il 20 giugno 2018;<\/p>\n<p>VISTE le risposte istruttorie pervenute il 23 luglio 2018 (prot. C.d.c. n. 4030 in pari data);<\/p>\n<p>UDITO, in camera di consiglio, il relatore primo referendario dott. Francesco Sucameli;<\/p>\n<p><strong><em>Considerato in fatto <\/em><\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>Con la pronuncia n. 240\/2017\/PRS del 16 ottobre 2017, questa Sezione ha accertato:<\/li>\n<li>l\u2019inammissibilit\u00e0 della rimodulazione e riformulazione del Piano ai sensi e per gli effetti dell&#8217;art. 1 comma 714-bis della L. n. 208\/2015, effettuata con la deliberazione di C.C. n. 28 del 22 maggio 2017;<\/li>\n<li>l\u2019incongruit\u00e0 della rimodulazione\/riformulazione effettuata sul piano originario, effettuata con la deliberazione di C.C. n. 15 del 30 settembre 2016, a causa della erroneit\u00e0 del riaccertamento straordinario;<\/li>\n<li>il grave inadempimento degli obbiettivi intermedi fissati nel PRFP originario, per le annualit\u00e0 2015 e 2016;<\/li>\n<li>l\u2019elusione del Patto di Stabilit\u00e0 (PSI) 2014, con uno sforamento rispetto al saldo obiettivo di \u20ac 9,992 mln;<\/li>\n<li>l\u2019elusione del Saldo di finanzia pubblica (SFP) 2016, con uno sforamento, rispetto al pareggio, di \u20ac 114,076 mln;<\/li>\n<\/ol>\n<p>In sintesi, gli accertamenti contabili vengono riportati nella sottostante tabella.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Tabella 1. Verifica degli obiettivi intermedi nelle annualit\u00e0 2015 e 2016. Elaborazione: Corte dei conti<\/p>\n<table width=\"0\">\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"193\">&nbsp;<\/td>\n<td width=\"138\"><strong>01\/01\/15<\/strong><\/td>\n<td width=\"138\"><strong>31\/12\/15<\/strong><\/td>\n<td width=\"139\"><strong>31\/12\/16<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"193\">Cassa 31.12.<\/td>\n<td width=\"138\">473.700.930,61<\/td>\n<td width=\"138\">223.916.686,02<\/td>\n<td width=\"139\">174.600.577,28<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"193\">Residui attivi<\/td>\n<td width=\"138\">3.214.863.117,93<\/td>\n<td width=\"138\">2.657.267.328,70<\/td>\n<td width=\"139\">3.290.420.203,05<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"193\">Residui passivi<\/td>\n<td width=\"138\">3.894.010.152,03<\/td>\n<td width=\"138\">1.322.558.103,65<\/td>\n<td width=\"139\">1.922.891.827,29<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"193\"><strong>Risultato di amministrazione &#8220;formale&#8221;<\/strong><\/td>\n<td width=\"138\"><strong>-205.446.103,49<\/strong><\/td>\n<td width=\"138\"><strong>1.558.625.911,07<\/strong><\/td>\n<td width=\"139\"><strong>1.542.128.953,04<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"193\"><strong>Risultato amministrazione post riaccertamento (al lordo FPV)<\/strong><\/td>\n<td width=\"138\"><strong>1.535.961.570,32<\/strong><\/td>\n<td width=\"138\"><strong>1.372.096.324,28<\/strong><\/td>\n<td width=\"139\"><strong>1.304.237.561,01<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"193\"><strong>Vincoli:<\/strong><\/td>\n<td colspan=\"3\" width=\"416\">&nbsp;<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"193\"><em>Fondi vincolati<\/em><\/td>\n<td width=\"138\">-1.237.814.667,37<\/td>\n<td width=\"138\">-1.571.800.066,00<\/td>\n<td width=\"139\">-1.554.553.145,29<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"193\"><em>Fondi per finanziamento spese in conto capitale<\/em><\/td>\n<td width=\"138\">-584.370.788,9<\/td>\n<td width=\"138\">&nbsp;<\/td>\n<td width=\"139\">&nbsp;<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"193\"><em>Fondi di ammortamento<\/em><\/td>\n<td width=\"138\">&nbsp;<\/td>\n<td width=\"138\">&nbsp;<\/td>\n<td width=\"139\">&nbsp;<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"193\"><em>Fondo svalutazione crediti (FCDE)<\/em><\/td>\n<td width=\"138\">-1.352.788.825,44<\/td>\n<td width=\"138\">-1.210.176.174,81<\/td>\n<td width=\"139\">-1.639.777.459,70<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"193\">Fondi non vincolati<\/td>\n<td width=\"138\">0,00<\/td>\n<td width=\"138\">0,00<\/td>\n<td width=\"139\">&nbsp;<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"193\"><strong>Avanzo\/Disavanzo sostanziale (obiettivo conseguito) (A)<\/strong><\/td>\n<td width=\"138\"><strong>-1.639.012.711,35<\/strong><\/td>\n<td width=\"138\"><strong>-1.409.879.916,53<\/strong><\/td>\n<td width=\"139\"><strong>-1.890.093.043,98<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"193\"><strong>obiettivo di riduzione PRFP da Tabella A (B)<\/strong><\/td>\n<td width=\"138\">47.785.553,60<\/td>\n<td width=\"138\">47.785.553,60<\/td>\n<td width=\"139\">47.785.553,60<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"193\"><strong>Obiettivo di riduzione extradeficit da Tabella 3 (C)<\/strong><\/td>\n<td width=\"138\">&nbsp;<\/td>\n<td width=\"138\">80.000.000,00<\/td>\n<td width=\"139\">80.000.000,00<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"193\">Obiettivo Riduzione complessiva disavanzo (D=B+C)<\/td>\n<td width=\"138\">&nbsp;<\/td>\n<td width=\"138\">127.785.553,60<\/td>\n<td width=\"139\">127.785.553,60<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"193\"><strong>Obiettivo statico di riequilibrio (risultato finale) (E=A-D)<\/strong><\/td>\n<td width=\"138\">&nbsp;<\/td>\n<td width=\"138\">-1.511.227.157,75<\/td>\n<td width=\"139\">-1.282.094.362,93<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"4\" width=\"609\">Rettifiche in aumento del Risultato di amministrazione<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"193\"><em>Fondo di rotazione<\/em><\/td>\n<td width=\"138\">234.985.721,72<\/td>\n<td width=\"138\">\u20ac 211.487.149,54<\/td>\n<td width=\"139\">187.988.577,36<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"193\"><em>Fondo rischi<\/em><\/td>\n<td width=\"138\">172.396.732,12<\/td>\n<td width=\"138\">172.396.732,12<\/td>\n<td width=\"139\">172.396.732,12<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"193\"><em>FCDE<\/em><\/td>\n<td width=\"138\"><\/td>\n<td width=\"138\">209.605.912,79<\/td>\n<td width=\"139\"><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"193\"><em>Residui attivi inesigibili<\/em><\/td>\n<td width=\"138\"><\/td>\n<td width=\"138\"><\/td>\n<td width=\"139\">35.033.911,67<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"193\"><em>Accertamenti nulli dividendi ABC<\/em><\/td>\n<td width=\"138\">15.990.689,00<\/td>\n<td width=\"138\">&nbsp;<\/td>\n<td width=\"139\">&nbsp;<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"193\"><em>Maggiori passivit\u00e0 non contabilizzate<\/em><\/td>\n<td width=\"138\"><\/td>\n<td width=\"138\">390.516,48<\/td>\n<td width=\"139\">244.092.393,04<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"193\"><strong>F) Risultato di amministrazione rettificato<\/strong><\/td>\n<td width=\"138\"><strong>-2.062.385.854,19<\/strong><\/td>\n<td width=\"138\"><strong>-2.003.760.227,46<\/strong><\/td>\n<td width=\"139\"><strong>-2.529.604.658,17<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"193\">G) Variazione effettiva del Risultato di amministrazione<\/td>\n<td width=\"138\"><\/td>\n<td width=\"138\">+364.747.516,11<\/td>\n<td width=\"139\">+525.844.430,71<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"193\"><em>Inadempimento dinamico (G+ D))<\/em><\/td>\n<td width=\"138\"><\/td>\n<td width=\"138\"><strong><em>433.907.442,98<\/em><\/strong><\/td>\n<td width=\"139\"><strong><em>653.629.984,31<\/em><\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"193\"><em>Inadempimento statico (E \u2013F)<\/em><\/td>\n<td width=\"138\"><\/td>\n<td width=\"138\"><strong><em>492.533.069,71<\/em><\/strong><\/td>\n<td width=\"139\"><strong><em>1.247.510.295,24<\/em><\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Per quanto riguarda l\u2019elusione del Patto di stabilit\u00e0 2014, la Sezione dichiarava irregolare l\u2019accertamento di \u20ac 15.990.689,00 dell\u2019esercizio 2014 (in quanto utili dell\u2019azienda speciale ABC, accertati nel bilancio dell\u2019Ente ma non riscossi) e accertava, per l\u2019effetto, l\u2019elusione del PSI 2014, rispettato nell\u2019anno con un margine di \u20ac 5.999.000,00 e la nullit\u00e0 dell\u2019accertamento correlato, ai sensi di legge.<\/p>\n<p>I dati analizzati dalla Sezione di controllo ai fini del rispetto del patto hanno fatto riferimento alla certificazione trasmessa dal Comune al Ministero dell\u2019Interno in data 30 marzo 2015, risultante dal rendiconto 2014 pubblicato sul sito dell\u2019ente, dal questionario SIQUEL reso dall\u2019organo di revisione per lo stesso rendiconto 2014.<\/p>\n<p>Nessuna certificazione in rettifica \u00e8 stata prodotta nel corso del procedimento di controllo, n\u00e9, tantomeno, in fase di contraddittorio pubblico finale sulle conclusioni istruttorie.<\/p>\n<p>Con la medesima delibera, la Sezione ha altres\u00ec ravvisato a titolo di misure correttive ed entro 60 giorni:<\/p>\n<ol>\n<li>la necessit\u00e0 di procedere alla riedizione del riaccertamento straordinario ai sensi e nei limiti delineati nella motivazione (in particolare, con riferimento alla costituzione e corretta quantificazione del Fondo oneri e passivit\u00e0 potenziali, nonch\u00e9 del Fondo destinato alla neutralizzazione finanziaria dell&#8217;anticipazione ottenuta dal fondo di rotazione ai sensi dell\u2019art. 243-ter TUEL);<\/li>\n<li>di porre in essere tutte le altre misure correttive necessarie a rimediare allo squilibrio aggiuntivo evidenziato, anche in connessione agli effetti di legge per l\u2019elusione del Patto di stabilit\u00e0 e del Saldo di finanza pubblica.<\/li>\n<li>Avverso tale deliberazione ha proposto ricorso il Comune di Napoli, chiedendo:<\/li>\n<li>a) l&#8217;annullamento e\/o riforma della decisione nella parte in cui accerta l\u2019elusione del patto di stabilit\u00e0 interno del 2014 nonch\u00e9 la nullit\u00e0 e\/o l&#8217;irregolarit\u00e0 dell&#8217;accertamento nel rendiconto 2014 degli utili dell&#8217;azienda speciale ABC. In particolare, con riguardo a tale capo di decisione, l\u2019Ente ha eccepito che la certificazione sulla base della quale la Sezione aveva fondato il suo giudizio ed il contraddittorio risultava essere stata annullata e sostituita da una nuova, trasmessa in data 11 giugno 2015 al Ministero dell\u2019Interno. Tale pi\u00f9 recente certificazione attestava un saldo finanziario di \u20ac 98.080.000,00, maggiore del saldo obiettivo di \u20ac 17.031.000,00;<\/li>\n<li>b) l&#8217;annullamento e\/o riforma nella parte della decisione relativamente all\u2019elusione del saldo della finanza pubblica 2016 e, in via meramente subordinata, con riferimento alla menzionata elusione del saldo di finanza pubblica 2016, la rideterminazione del presunto scostamento rispetto all\u2019obiettivo fissato;<\/li>\n<li>c) la sospensione cautelare degli effetti di legge connessi ai richiamati accertamenti oggetto di impugnazione.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Per contro, l\u2019accertamento dello squilibrio quantificato con la riclassificazione di cui alla Tabella 1 non \u00e8 stato impugnato e costituisce, allo stato degli atti, <em>decisum<\/em> contabile stabile e definitivo.<\/p>\n<p>L\u2019udienza di discussione del ricorso era stata originariamente fissata per il 10 gennaio 2018.<\/p>\n<p>Nelle more del giudizio, l\u2019Ente ha chiesto a questa Sezione una proroga del termine di 60 giorni per l\u2019attuazione delle misure correttive (nota prot. 984890 del 15\/12\/2017; prot. C.d.c. n. 6309 del 18\/12\/2017).<\/p>\n<p>Considerato che l\u2019esito del ricorso avrebbe potuto influire sul <em>quantum<\/em> delle misure correttive necessarie, la Sezione ha accolto la richiesta, concedendo pertanto al Comune una proroga di ulteriori 60 giorni (nota prot. 984890 del 15\/12\/2017; prot. C.d.c. n. 6309 del 18\/12\/2017).<\/p>\n<p>Le Sezioni riunite, nell\u2019udienza fissata, hanno emesso la sentenza-ordinanza n. 3\/2018\/EL, depositata il 5 febbraio 2018. Con tale sentenza, il Supremo collegio contabile, da un lato, sospendeva gli effetti di legge connessi all\u2019accertamento in accoglimento della domanda cautelare avanzata dal Comune di Napoli, per altro verso, le Sezioni riunite richiedevano:<\/p>\n<ol>\n<li>in merito all\u2019accertamento di crediti per dividendi ABC, la constatazione, da parte del Collegio dei revisori dell\u2019Ente locale, del rispetto del disposto dell\u2019articolo 35 dello Statuto della ridetta azienda speciale (nella formulazione vigente alla data dell\u2019adozione dell\u2019accertamento di crediti per dividendi), con particolare riferimento al parere rilasciato in data 15 dicembre 2014 sulle delibere della G.C. n. 850\/2014 e del C.C. n. 80\/2014;<\/li>\n<li>il regolamento di contabilit\u00e0 del comune di Napoli, completo delle circolari esplicative e degli eventuali atti di indirizzo in materia di ricognizione dei debiti fuori bilancio;<\/li>\n<\/ol>\n<ul>\n<li>l\u2019attestazione del Collegio dei revisori dell\u2019Ente concernente l\u2019ammontare dei debiti fuori bilancio che, in base alle scadenze fissate dal regolamento di contabilit\u00e0 dell\u2019Ente, dalle circolari e dagli eventuali atti di indirizzo in materia \u2013 compatibilmente con i tempi necessari all\u2019espletamento del prodromico iter amministrativo \u2013 andavano riconosciuti entro il 31 dicembre 2016, con indicazione dell\u2019ammontare di quelli per i quali \u00e8 intervenuto l\u2019accordo con i creditori.<\/li>\n<\/ul>\n<ol start=\"3\">\n<li>Nelle more dell\u2019udienza finale, il Comune:\n<ol>\n<li>con nota prot. C.d.c. n. 60 del 10 gennaio 2018, comunicava la deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 9 gennaio 2018 (su proposta con delibera di Giunta n. 2 del 4 gennaio 2018), contenente la \u201cdichiarazione di volont\u00e0\u201d di avvalersi della facolt\u00e0 di riformulazione\/rimodulazione del PRFP ai sensi dell\u2019art. 1 commi 888 e 889 della L. n. 205\/2017;<\/li>\n<li>con nota prot. C.d.c. n. 61 del 10 gennaio 2018, comunicava la deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 9 gennaio 2018 (su proposta con delibera di Giunta n. 3 del 4 gennaio 2018), contenete la \u201cdichiarazione di volont\u00e0\u201d di avvalersi della facolt\u00e0 di riedizione del riaccertamento straordinario al 31 dicembre 2017, ai sensi dell\u2019art. 1 comma 848 della L. n. 205\/2017;<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ol>\n<ul>\n<li>con nota C.d.c. n. 1593 del 16 febbraio 2018, trasmetteva una relazione sulle misure correttive adottate, in pendenza di giudizio, la quale informava la Sezione di una auto-esecuzione del blocco della spesa discrezionale, in attesa della decisione finale delle Sezioni riunite e dell\u2019approvazione, conseguente, del bilancio di previsione 2018-2020;<\/li>\n<\/ul>\n<ol>\n<li>con successiva nota prot. C.d.c. n. 1730 del 21 febbraio 2018 trasmetteva la deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 19 febbraio 2018, recante l\u2019approvazione della delibera di Giunta comunale n. 57 del 15 febbraio 2018, relativa alla \u201criformulazione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale ai sensi dell&#8217;art. 1 comma 888 e 889 della Legge n. 205\/2017\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>3.1.<\/strong> La sentenza n. 11\/2018\/EL delle Sezioni riunite, depositata il 29 marzo 2018 e comunicata alla Sezione in data 30 marzo 2018, ha accolto il ricorso per quanto concerne l\u2019accertamento della elusione del Patto di stabilit\u00e0 2014, ed ha ridotto il margine dello sforamento elusivo sul saldo di finanza pubblica 2016 ad un importo di circa \u20ac 85,5 milioni.<\/p>\n<p>Per quanto riguarda l\u2019annullamento del capo della decisione concernete l\u2019elusione del PSI 2014, peraltro, le SS.RR. in speciale composizione:<\/p>\n<ol start=\"2014\">\n<li>da un lato, hanno osservato che \u00ab<em>dalla documentazione in atti non risulta che il Comune abbia mai esplicitato, durante la complessa attivit\u00e0 istruttoria che ha caratterizzato la delibera impugnata, di aver trasmesso una seconda certificazione sul PSI 2014. Trattandosi di una circostanza di estrema rilevanza, che avrebbe determinato l&#8217;adozione di una diversa delibera, il comportamento del comune appare non solo inspiegabile, ma in violazione dei principi di lealt\u00e0, correttezza e buona fede, che trovano applicazione pure nel procedimento di controllo<\/em>\u00bb;<\/li>\n<li>per altro verso, hanno confermato l\u2019irregolarit\u00e0 dell\u2019accertamento degli utili verso ABC.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Per quanto concerne l\u2019elusione del SFP 2016, nel confermare la fattispecie accertata dalla Sezione, le Sezioni riunite procedevano peraltro alla riduzione della forbice di sforamento ivi quantizzata in una somma pari a \u20ac 114 milioni circa. Tale riduzione, di circa \u20ac 29 milioni, \u00e8 stata determinata e motivata dal combinato operare di due considerazioni:<\/p>\n<p>&#8211; la non computabilit\u00e0, in termini di elusione del saldo di \u201cpareggio\u201d, di una somma per debiti pregressi erroneamente riconosciuti in conto residui, in quanto sebbene illegittimamente inseriti in bilancio, essi erano gi\u00e0 presenti ed imputati ad altra competenza finanziaria (diversa dal 2016);<\/p>\n<p>&#8211; la delimitazione della finestra temporale per cui sussiste l\u2019obbligo di riconoscimento degli emersi debiti fuori bilancio all\u2019intervallo di date 1\u00b0gennaio-30 novembre. Infatti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 193 comma 2 e 194 TUEL, nonch\u00e9 del regolamento di contabilit\u00e0 del comune di Napoli, il termine ultimo per la verifica in corso degli equilibri (e quindi per il riconoscimento di eventuali debiti non registrati in contabilit\u00e0) era il 30 novembre 2016. Sono stati esclusi, quindi, i debiti fuori bilancio che secondo il regolamento di contabilit\u00e0 dovevano essere comunicati, per la verifica degli equilibri del 30 novembre, entro il 31 ottobre.<\/p>\n<ol start=\"4\">\n<li>Stabilizzatosi \u2013 nei termini precisati \u2013 l\u2019accertamento effettuato con la deliberazione di controllo n. 240\/2017\/PRSP e i correlati effetti di legge, la Sezione si \u00e8 attivata per verificare la congruit\u00e0 e l\u2019adeguatezza delle misure correttive <em>medio tempore<\/em> e successivamente comunicate, in particolare, dopo la definizione e quantificazione degli ulteriori squilibri futuri legati alla diminuzione dei prossimi trasferimenti erariali per effetto della violazione del saldo di finanza pubblica (art.1, comma 723 lett. <em>a)<\/em>, L. n. 208\/2015: riduzione in misura pari all&#8217;importo corrispondente allo scostamento accertato dalla Corte dei conti, ai sensi dell\u2019art. 1, comma 724 della medesima legge).<\/li>\n<\/ol>\n<p>Infatti, in data 9 maggio \u00e8 pervenuta una nota (prot. C.d.c. n. 2750 del 9 maggio 2018) con la quale il Ragioniere generale dello Stato ha comunicato che il Comune di Napoli ha certificato lo sforamento del SFP 2016 nella misura di \u20ac 85,498 mln, in attuazione della deliberazione SRC Campania n. 240\/2017\/PRSP del 16 ottobre 2017 e della sentenza SS.RR. n. 11\/2018\/EL della Corte dei conti, depositata il 29 marzo 2018. Il Ragioniere generale dello Stato ha specificato altres\u00ec che, ai sensi dell&#8217;articolo 1, commi 723 e 724, della legge n. 208\/2015, il Comune di Napoli sar\u00e0 assoggettato nell&#8217;anno 2019 alla limitazione amministrativa di cui al comma 723, lettera a), del citato articolo 1, che prevede la riduzione del fondo di solidariet\u00e0 comunale in misura pari all&#8217;importo corrispondente allo scostamento registrato.<\/p>\n<p>La Sezione ha pertanto dato avvio alla disamina delle misure correttive comunicata alla luce di tali fatti sopravvenuti, chiedendo all\u2019uopo di comunicare:<\/p>\n<ol>\n<li>il bilancio di previsione approvato per il triennio 2018-2020, corredato dal parere del collegio dei revisori e di tutti gli allegati di legge;<\/li>\n<li>copia degli atti prodotti dal Comune di Napoli alle Sezioni Riunite a seguito della sentenza-ordinanza n. 3\/2018\/EL depositata il 5 febbraio 2018;<\/li>\n<li>di produrre una relazione esplicativa delle motivazioni contabili sottostanti la rettifica apportata alla prima certificazione del PSI 2014 trasmessa al Ministero dell\u2019Interno in data 30 marzo 2015 che ha determinato una successiva certificazione in data 11 giugno 2015 sostitutiva della precedente.<\/li>\n<\/ol>\n<p>La documentazione istruttoria \u00e8 pervenuta con ritardo, a causa della necessit\u00e0 di concludere il procedimento di approvazione del bilancio di previsione 2018\/2020. Della circostanza la Sezione \u00e8 stata avvertita nell\u2019apposita audizione tenuta il giorno 11 aprile 2018 (verbale n. 72301315 del 18 aprile 2018). Si comunicava, in proposito, che la seduta di Consiglio era stata fissata per i successivi giorni 23 e 24 aprile, conclusa la quale si sarebbe potuto quindi procedere all&#8217;invio del documento in questione, assicurando la massima celerit\u00e0 di trasmissione.<\/p>\n<p>Il Comune ha infatti fornito la documentazione sub b) e c) con la nota prot. C.d.c. n. 2545 del 17 aprile 2018, mentre la documentazione sub a) \u00e8 pervenuta solo in data 10 maggio 2018, con nota prot. C.d.c. n. 2771 in pari data.<\/p>\n<p>Il bilancio di previsione \u00e8 stato approvato con delibera di Giunta n. 142 del 31 marzo 2018 e, successivamente, con delibera n. 30 del Consiglio comunale del 23 aprile 2018.<\/p>\n<p>In data 7 maggio 2018, con nota prot. 2702 in pari data, \u00e8 pervenuto l\u2019esposto di un consigliere comunale che esprimeva forti dubbi sulla reale capacit\u00e0 della manovra di recupero degli equilibri attraverso alienazioni immobiliari, sia sotto il profilo della congruit\u00e0, sia sotto il profilo della legittimit\u00e0 per violazione dell\u2019art. 58 del D.L. n. 112\/2008, conv. L. n. 133\/2008, soprattutto in relazione alla riduzione dei trasferimenti per violazione del saldo di finanza pubblica 2016.<\/p>\n<ol start=\"5\">\n<li>Dalla documentazione complessivamente pervenuta e sopra riportata, si evinceva dunque che:<\/li>\n<li>a seguito della sentenza n. 11\/2018\/EL delle Sezioni riunte, con deliberazione di Giunta n. 137 del 31 marzo 2018 si proponeva al Consiglio la \u201cIntegrazione del Piano delle valorizzazioni e delle alienazioni di immobili di propriet\u00e0 comunale approvato con Delibera di G.C. n. 56 del 14 febbraio 2018\u201d;<\/li>\n<li>tale deliberazione costituiva parte integrante delle risorse di cui al bilancio di previsione approvato dalla Giunta comunale con delibera n. 142 in pari data (31 marzo 2018);<\/li>\n<li>per quanto riguarda <strong>il Patto di Stabilit\u00e0 2014<\/strong>, nel 2015, sono state prodotte due certificazioni: una prima, trasmessa il 30 marzo 2015 (acquisita dal MEF con protocollo n. 26296 del 30 marzo 2015) dalla quale emergeva il rispetto del PSI 2014 per \u20ac 5.999 mln, e una seconda, (trasmessa il 11 giugno 2015) acquisita dal MEF con protocollo n. 48191 del 11 giugno 2015, dalla quale risultava il rispetto del PSI 2014 per \u20ac 17,031 mln. La seconda certificazione \u00e8 stata prodotta in conformit\u00e0 alla circolare n. 6\/2014 MEF, che prescriveva \u201c[\u2026] <em>qualora l&#8217;ente, approvando il rendiconto di gestione, modifichi i dati gi\u00e0 trasmessi con la certificazione mediante il sistema web di questa Ragioneria generale dello Stato<\/em>, [di ] <em>rettificare, entro sessanta giorni dal termine stabilito per l&#8217;approvazione del rendiconto di gestione, i dati del monitoraggio del secondo semestre presenti nel sistema web e ad inviare la nuova certificazione con le modalit\u00e0 sopra richiamate<\/em>\u201d. Con quest&#8217;ultima, \u00e8 stata quindi annullata la prima comunicazione \u201cprovvisoria\u201d. Il miglioramento del saldo, nella seconda certificazione in rettifica, sarebbe dovuto al riaccertamento ordinario dei residui, i cui esiti sono stati formalizzati con l&#8217;approvazione di apposita disposizione dirigenziale in data 21 aprile 2015 e confluiti nel rendiconto 2014, poi definitivamente approvato dal Consiglio Comunale in data 21.05.2015. <u>In buona sostanza, il riaccertamento ordinario dei residui avrebbe avuto come esito la riduzione delle passivit\u00e0 tramite \u201cminori residui passivi\u201d e \u201cmaggiori residui attivi\u201d che avrebbero inciso sui residui finali di competenza 2014<\/u>, rilevanti per il patto di Stabilit\u00e0 2014. Tali risultanze sarebbero confluite nella certificazione definitiva: \u00ab<em>Per ci\u00f2 che attiene alla mancata consegna della seconda certificazione durante l&#8217;accesso agli atti effettuato da parte di codesta Sezione nel mese di giugno 2017, si \u00e8 avuto modo di appurare che in data 20 giugno 2017 \u00e8 stata effettuata la consegna delle certificazioni inerenti il rispetto del PSl\/SFP per il periodo dal 2013 al 2016. In tale sede, per mero errore materiale \u00e8 stata consegnata la certificazione provvisoria, in luogo di quella definitiva<\/em>\u00bb.<\/li>\n<li>per quel che attiene il <strong>Saldo di finanza pubblica 2016<\/strong>, la riduzione della forbice dello sforamento determinatasi con la sentenza SS.RR. n. 11\/2018\/EL, da \u20ac 114,076 mln (come accertato da SRC Campania n. 240\/2017\/PRSP) a \u20ac 85,498 mln \u00e8 da imputarsi:\n<ol start=\"21\">\n<li>alla esclusione, ai soli fini della valutazione \u201celusiva\u201d del saldo di finanza pubblica 2016, della irregolare copertura effettuata nell\u2019esercizio 2008 (quindi per competenza, allocabile ad una data diversa del 2016) di debiti verso l\u2019UTA per \u20ac 21.216.262,21;<\/li>\n<li>alla esclusione dei debiti fuori bilancio maturati dopo il 1\u00b0 novembre 2016, per \u20ac 7.361.752,50. Infatti, ai sensi dell\u2019art. 39 del regolamento di contabilit\u00e0 e della deliberazione di G.C. n. 918 del 4 giugno 2009 recante la \u201c<em>Approvazione nuovi indirizzi in tema di ricognizione e riconoscimento della legittimit\u00e0 dei debiti fuori bilancio<\/em>\u201d, i debiti fuori bilancio devono essere riconosciuti entro il 30 novembre di ogni anno, in occasione della manovra di assestamento generale di bilancio (prevista, appunto, annualmente entro il 30 novembre). Tale riconoscimento deve basarsi sulle ricognizioni amministrative ed interne dei dirigenti responsabili effettuate entro il 31 ottobre.<\/li>\n<li>Cos\u00ec ricostruiti i fatti gestionali che hanno determinato, in fase processuale, un esito rettificativo rispetto all\u2019accertamento contenuto nella deliberazione n. 240\/2017\/PRSP, la Sezione ha acquisito gli atti correlati, attraverso cui, lo scorso 23 aprile 2018, il Comune di Napoli ha dato corso \u2013 in via definitiva \u2013 alle misure correttive, a garanzia dell\u2019equilibrio dinamico della propria gestione.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ol>\n<p>Le misure correttive adottate dal Comune, infatti, si sono articolate, vista la pendente impugnazione della pronuncia di controllo, in una serie di provvedimenti provvisori e, poi, all\u2019indomani del deposito delle motivazioni della sentenza SS.RR. n. 11\/2018\/EL (29 marzo 2018), nell\u2019adozione di provvedimenti definitivi con la manovra di bilancio. Riassumendo, tali provvedimenti e atti consistono:<\/p>\n<ol>\n<li>nelle more della adozione del bilancio preventivo e della decisione finale sulle irregolarit\u00e0 accertate con la deliberazione SRC Campania n. 240\/2017\/PRP (sentenza n. 11\/2018\/EL), nell\u2019auto-imposizione del blocco della spesa discrezionale (nota protocollo generale comune n. 807267 del 20 ottobre 2017a firma del Direttore Generale, del Ragioniere Generale, e del Dirigente della U.O.A. Monitoraggio Piano Finanziario di Riequilibrio Pluriennale, cfr. nota prot. C.d.c. n. 1593 del 16 febbraio 2018);<\/li>\n<li>a valle della decisione delle Sezioni riunite, nell\u2019approvazione di una manovra di bilancio consistente:\n<ol>\n<li>nella deliberazione di Giunta comunale n. 56 del 14 febbraio 2018 recante \u201cApprovazione piano delle valorizzazioni e delle alienazioni di immobili di propriet\u00e0 comunale\u201d, esitata, con emendamenti, nella deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 23 aprile 2018;<\/li>\n<li>nella deliberazione di Giunta comunale n. 137 del 31 marzo 2018 recante \u201cIntegrazione del Piano delle valorizzazioni e delle alienazioni di immobili di propriet\u00e0 comunale approvato con delibera di G.C. n.56 del 14 febbraio 2018&#8243;, esitata nella deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 23 aprile 2018;<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ol>\n<ul>\n<li>nella deliberazione di Giunta comunale n. 170 del 20 aprile 2018, avente ad oggetto la riedizione del riaccertamento straordinario al 1\u00b0 gennaio 2018, secondo i <em>dicta <\/em>della pronuncia SCR Campania n. 240\/2017\/PRSP, quale premessa per l\u2019adozione del bilancio di previsione e ricalcolo dei disavanzi da applicare a ciascun esercizio;<\/li>\n<\/ul>\n<ol>\n<li>nella certificazione del 28 aprile 2018 dello sforamento del SFP 2016 per \u20ac 85,498 mln, come risultante dalla nota MEF &#8211; RGS &#8211; Prot. n. 86169 del 9 maggio 2018 (prot. C.d.C. n. 2750 del 9 maggio 2018);<\/li>\n<li>nella deliberazione di Giunta comunale n.141 del 31 marzo 2018 recante la proposta di \u201cDocumento Unico di Programmazione \u2013 D.U.P. 2018\/2020\u201d, esitato nella deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 23 aprile 2018;<\/li>\n<li>nella deliberazione di Giunta comunale n. 30 del 23 aprile 2017, di approvazione del bilancio di previsione 2018-2020, nel quale sono confluiti gli effetti sostanziali e contabili dei precedenti atti.<\/li>\n<li>Il Relatore ha presentato la propria relazione al Presidente della Sezione, il quale ha fissato l\u2019Adunanza pubblica e la correlata Camera di consiglio per la discussione collegiale del procedimento cautelare di blocco della spesa in data 15 giugno 2018, con ordinanza n. 24 del 30 maggio 2018.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Il comune di Napoli in data 12 giugno 2018:<\/p>\n<ul>\n<li>\u00e8 stato audito dagli uffici della Sezione (verbale n.26 del 2018);<\/li>\n<li>ha presentato le proprie memorie e controdeduzioni rispetto alle surrichiamate conclusioni istruttorie ( C.d.C. n. 3390 del 12 giugno e prot. C.d.C. n. 3517 del 18 giugno 2018).<\/li>\n<\/ul>\n<p>In data 15 giugno il comune di Napoli \u00e8 intervenuto in adunanza pubblica. L\u2019Amministrazione \u00e8 intervenuta rappresentata:<\/p>\n<ul>\n<li>dall\u2019Assessore al Bilancio omissis,<\/li>\n<li>dal Ragioniere Generale omissis,<\/li>\n<li>dal Direttore Generale e Capo di Gabinetto omissis,<\/li>\n<li>dal Responsabile Monitoraggio Piano di Riequilibrio omissis,<\/li>\n<li>dal Dirigente Servizio Bilancio omissis,<\/li>\n<li>dal Dirigente Servizio controllo spese e rendiconto omissis,<\/li>\n<li>dal Capo staff bilancio omissis.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Era altres\u00ec presente il Collegio dei revisori dei conti, con il Presidente dott. omissis e un componente, omissis.<\/p>\n<p>La discussione si \u00e8 incentrata sulle criticit\u00e0 fatte oggetto della relazione istruttoria di deferimento e sulle correlate controdeduzioni del Comune.<\/p>\n<p>In particolare, il <em>thema disputandi<\/em> dell\u2019adunanza ha riguardato:<\/p>\n<ol>\n<li>la possibilit\u00e0 di retroapplicare l\u2019art. 1, comma 814, L. 205\/2017, in caso di riaccertamento straordinario gi\u00e0 eseguito;<\/li>\n<li>il significato dell\u2019interpretazione autentica fornita con l\u2019art. 1, comma 814, della L. n. 205\/2017 sull\u2019art. 2, comma 6, del D.L. n. 78\/2015 ed, in particolare, se la stessa abbia riguardato oltre che il temine di applicazione, anche le \u201cmodalit\u00e0\u201d di \u201cutilizzo\u201d del FAL ai fini della costituzione del FCDE, consentendo un notevole recupero di capacit\u00e0 finanziaria al Comune di Napoli (pari a circa 1,1 mld, in termini di minore extra-deficit);<\/li>\n<\/ol>\n<ul>\n<li>le modalit\u00e0 di calcolo del FCDE a previsione secondo l\u2019esempio n. 5 dell\u2019All. 4\/2 del D.lgs. n. 118\/2011. In particolare la discussione ha riguardato lo spettro di rilevanza degli incassi in conto residui registrati nell\u2019anno X+1 (se tra le riscossioni a numeratore della formula di calcolo vadano considerati tutti gli incassi in conto residui, indipendentemente dal titolo di provenienza oppure se l\u2019esempio n. 5 consenta solo di calcolare le riscossioni correlate agli accertamenti dell\u2019anno X);<\/li>\n<\/ul>\n<ol start=\"31\">\n<li>le modalit\u00e0 di calcolo del c.d. extra-deficit al 1\u00b0 gennaio 2015 e l\u2019impatto quantitativo dello stesso sull\u2019esercizio 2018, ai sensi del d.m. 2 aprile 2015, in particolare: a) se esso si ottenga mediante differenza tra risultato di amministrazione al 1\u00b0 gennaio 2015 (risultato di amministrazione post-riaccertamento straordinario, al loro dei fondi della nuova contabilit\u00e0) e il risultato di amministrazione 31.12.2014 al netto o al lordo dei fondi e accantonamenti (secondo la vecchia contabilit\u00e0); b) se in caso di mancato recupero di quote di extra-deficit il comune di Napoli abbia dato corso alle prescrizioni di recupero immediato di cui all\u2019art. 4 del predetto d.m.;<\/li>\n<li>il grado di attendibilit\u00e0 e di documentazione delle stime delle alienazioni immobiliari.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Al termine della discussione, il Collegio si \u00e8 ritirato in camera di consiglio e, ritenendo necessario assumere ulteriori elementi istruttori sul bilancio di previsione 2018-2020, ha emesso una ordinanza istruttoria collegiale (n. 81\/2018\/PRSP del 20 giugno 2018) in relazione a taluni profili oggetto di discussione, in particolare:<\/p>\n<ol>\n<li>sull\u2019applicazione retroattiva dell\u2019art. 2, comma 6, del D.L. n. 78\/2015 (conv. L. n. 125\/2015) come interpretato autenticamente ai sensi dell\u2019art. 1, comma 814, L. n. 205\/2017, ed in ogni caso sugli incassi in conto residui tra la data del beneficio delle anticipazioni straordinarie di liquidit\u00e0 e la data contabile del riaccertamento straordinario;<\/li>\n<li>sul montante degli incassi nell\u2019anno x+1 sui residui provenienti dalla competenza dell\u2019anno x e oggetto di svalutazione tramite il FCDE a previsione;<\/li>\n<li>sullo stato di valutazione degli immobili oggetto del piano integrativo di alienazioni immobiliari, a sostegno in particolare della finanza del 2019;<\/li>\n<li>sul montante della spesa obbligatoria per LEPS contemplata dal medesimo bilancio.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Le risposte sono pervenute il 23 luglio 2018 (prot. C.d.c. n. 4030 in pari data). In data 1\u00b0 agosto 2018 e 5 settembre 2018, il Collegio si \u00e8 riunito per decidere, sulla base degli atti e delle informazioni pervenute.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><em>Considerato in diritto<\/em><\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>La Sezione, con la pronuncia n. 240\/2017\/PRSP adottata ai sensi dell\u2019art. 243-quater comma 7 TUEL, emessa in sede di controllo sull\u2019attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale (PRFP) in corso di esecuzione dal 2013, accertava un consistente squilibrio di bilancio, provocato dalla particolare gravit\u00e0 dell\u2019inadempimento degli obbiettivi intermedi del PRFP (per il 2015 e per il 2016) e dagli effetti di legge connessi alla elusione del Patto di stabilit\u00e0 2014 e del Saldo di finanza pubblica 2016. Per tale ragione, contestualmente ai vari accertamenti rilevanti per la valutazione dell\u2019adempimento del PRFP e della sua permanente sostenibilit\u00e0, avviava la procedura di controllo cautelare per il c.d. blocco della spesa ai sensi dell\u2019art. 148-bis TUEL.<\/li>\n<\/ol>\n<p>La ridetta procedura, come \u00e8 noto, si articola in due fasi.<\/p>\n<p>Inizialmente, ove la Sezione regionale di controllo territorialmente competente che accerti uno squilibrio di bilancio, fissa un termine (per legge, stabilito in 60 giorni) per l\u2019adozione delle misure correttive necessarie. Infatti, ai sensi dell\u2019art. 148-bis, comma 3, TUEL \u00ab<em>l&#8217;accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarit\u00e0 della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilit\u00e0 interno comporta per gli enti interessati l&#8217;obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarit\u00e0 e a ripristinare gli equilibri di bilancio<\/em>\u00bb.<\/p>\n<p>Successivamente, allo scadere dei 60 giorni, la Magistratura contabile deve effettuare un secondo accertamento concernente: a) l\u2019esistenza di misure correttive b) la loro idoneit\u00e0 ad assorbire lo squilibrio rilevato. L\u2019effetto legale di tale accertamento pu\u00f2 essere la \u201cpreclusione\u201d dei programmi di spesa privi di copertura o di sostenibilit\u00e0 finanziaria.<\/p>\n<p>Infatti, sempre l\u2019art. 148-bis, comma 3, TUEL stabilisce che i provvedimenti adottati dall\u2019ente locale interessato dalla prima pronuncia \u00ab<em>sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento<\/em>. <em>Qualora l&#8217;ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, \u00e8 preclusa l&#8217;attuazione dei programmi di spesa per i quali \u00e8 stata accertata la mancata copertura o l&#8217;insussistenza della relativa sostenibilit\u00e0 finanziaria<\/em>\u00bb.<\/p>\n<p>In buona sostanza, ove la Sezione regionale di controllo, con una seconda pronuncia conseguente alla prima, accertasse la mancata adozione delle misure correttive, ovvero \u2013 delibato il merito delle stesse, tempestivamente adottate e trasmesse \u2013 rilevasse la permanenza della precariet\u00e0 degli equilibri di bilancio, la legge dispone la preclusione dei programmi di spesa privi di copertura o sostenibilit\u00e0 finanziaria, ovvero il c.d. \u201cblocco della spesa\u201d diversa da quella obbligatoria.<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li>Giova evidenziare che la <em>Grundnorm<\/em> di tutta la procedura, sopra sinteticamente esposta, \u00e8 la clausola generale dell\u2019equilibrio (C. cost. n. 192\/2012), rispetto alla quale deve essere verificata la conformit\u00e0 delle scritture. Ci\u00f2 avviene attraverso i parametri interposti costituiti dalle norme che presiedono la \u201cproduzione\u201d della decisione di bilancio. Infatti, la violazione delle norme e dei principi contabili del D.lgs. n. 118\/2011, nonch\u00e9 delle norme del TUEL in materia di bilancio \u00ab<em>non costituiscono solamente un vizio formale dell\u2019esposizione contabile, ma risultano strumentali ad una manovra elusiva della salvaguardia degli equilibri del bilancio regionale presidiati dall\u2019art. 81 Cost. La manovra elusiva consiste essenzialmente nel programmare una spesa superiore a quella consentita dalle risorse disponibili nell\u2019esercizio finanziario [\u2026], nel biennio successivo e nel lungo periodo di rientro dai disavanzi pregressi<\/em>.\u00bb (Corte Costituzionale, sentenza n. 279\/2016).<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>2.1.<\/strong> In quest\u2019ottica, le due pronunce di controllo sono logicamente e giuridicamente strettamente collegate.<\/p>\n<p>Del resto, la prima pronuncia, in uno con i criteri strettamente normativi sulla base dei quali si effettua l\u2019accertamento, costituisce parametro qualitativo e quantitativo delle misure correttive da adottare da parte dell\u2019ente controllato. Infatti, La Corte, gi\u00e0 con la prima decisione:<\/p>\n<ol>\n<li>individua e quantifica in modo diretto la natura, la causa e la consistenza dello squilibrio della gestione in corso, in violazione della clausola generale dell\u2019equilibrio di bilancio (Corte costituzionale, sent. n. 192\/2012);<\/li>\n<li>rileva la violazione di regole contabili e finanziarie a cui la legge riconduce limitazioni o sanzioni amministrative che possono avere riverbero sulla gestione futura dell\u2019ente, come accade nel caso di accertamento di \u201c<em>violazione di norme finalizzate a garantire la regolarit\u00e0 della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilit\u00e0 interno<\/em>\u201d, in relazione ai quali il Legislatore connette particolari effetti sul bilancio e sulla capacit\u00e0 giuridica degli enti.<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>2.2.<\/strong> Analogo rigore oggettivo ha il secondo giudizio di controllo previsto dalla procedura dell\u2019art. 148-bis, comma 3, TUEL.<\/p>\n<p>Infatti, ai fini della verifica della sussistenza della fattispecie legale cui consegue l\u2019effetto preclusivo dell\u2019art. 148-bis, il Giudice del controllo deve accertare la sussistenza dei due seguenti presupposti normativi: i) da un lato, la mancanza o l\u2019inidoneit\u00e0 delle misure correttive; ii) dall\u2019altro, la mancanza di provvista per i programmi di spesa deliberati nel bilancio di previsione.<\/p>\n<p>Sul primo elemento della fattispecie (la mancanza o inidoneit\u00e0 di misure correttive), si consuma la differenza rispetto agli altri procedimenti di controllo e l\u2019autonomia dell\u2019odierna procedura rispetto a quella di adozione e attuazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale (PRFP).<\/p>\n<p>Mentre il PRFP costituisce un piano di rientro adottato in deroga alla regola ordinaria del pareggio e del riequilibrio triennale (art. 40 D.lgs. 118\/2011 e 188 TUEL), che viene sottoposto al vaglio di legittimit\u00e0 successivo della Corte dei conti (art. 243-bis e ss. ed in particolare art. 243-quater comma 7 TUEL) e concorre a definire il quadro delle fonti cui il bilancio di previsione annualmente adottato deve essere conforme, le \u201cmisure correttive\u201d, invece, costituiscono le concrete variazioni delle scritture e delle autorizzazioni di bilancio (<em>ergo<\/em>, sia in sede consuntiva che di previsione) volte a dare corso alla disciplina legale e amministrativa rilevante per l\u2019ente al fine del riequilibrio.<\/p>\n<p>Ne consegue che costituiscono misure correttive la correzione di scritture o l\u2019adozione di un bilancio di previsione, o di una sua variazione, che si considerano in grado di riconoscere ed assorbire, in condizioni di equilibrio, \u201cfattori di perturbazione contabile\u201d che provengono dal passato, o che si prevede si realizzeranno negli esercizi che ricadono nell\u2019orizzonte temporale del bilancio medesimo (come, nel caso di specie, la limitazione amministrativa della diminuzione dei trasferimenti che verr\u00e0 applicata nel 2019 per effetto della elusione del SFP 2016).<\/p>\n<p>Non costituisce peraltro misura correttiva l\u2019opzione per una determinata procedura di ripristino e di recupero rispetto a tali \u201cfattori di perturbazione\u201d. Infatti, la decisione di aderire alla procedura di cui all\u2019art. 193-194 TUEL, ovvero la mera adesione\/approvazione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (ai sensi dell\u2019art. 243-bis TUEL e ss.) o, in estrema ipotesi, l\u2019avvio della procedura ai sensi dell\u2019art. 244 TUEL e ss. (procedura di dissesto, nell\u2019ambito della quale viene adottato un \u201cbilancio stabilmente riequilibrato\u201d, BSR), non sono in grado di assicurare il riequilibrio del bilancio e, con esso, lo svolgimento di funzioni essenziali n\u00e9 l\u2019erogazione di prestazioni costituzionalmente necessarie. Ne consegue che il PRFP o il BSR sono mere condizioni di legittimit\u00e0 del bilancio di previsione annualmente adottato e indici presuntivi di un virtuoso procedimento di recupero degli equilibri (da verificare a consuntivo). Detto in altri termini, l\u2019adesione ad un piano di rientro straordinario e l\u2019astratta applicazione di un disavanzo a previsione non costituiscono, in s\u00e9, n\u00e9 parametro n\u00e9 certezza del recupero. Infatti, se per un verso l\u2019adesione ad un piano di rientro pluriennale \u00e8 la premessa del recupero di squilibri consistenti in un orizzonte temporale allargato e nella continuit\u00e0 di bilancio, tale premessa deve essere riscontrata nelle misure di bilancio annualmente adottate, che devono essere in grado di assicurare la copertura alle passivit\u00e0, ai rischi e ai debiti che ne risultano privi e il rientro progressivo dal disavanzo in conformit\u00e0 alla legge (in questo senso, cfr. SRC Lombardia nn. 38 e 39\/2018\/PRSP).<\/p>\n<p><strong>2.2.1.<\/strong> Inoltre, le due procedure di controllo (verifica del PRFP e \u201cblocco della spesa\u201d rispettivamente art. 243-quater comma 7 e 148-bis comma 3 TUEL) hanno oggetto parzialmente diverso e funzioni distinte.<\/p>\n<p>Sul piano dell\u2019oggetto, sebbene sia vero che tutti i controlli effettuati dalla Corte dei conti sul bilancio si qualificano come controlli di legittimit\u00e0-regolarit\u00e0 e si determinano con un accertamento di irregolarit\u00e0 del bilancio medesimo (bilancio che, nelle forma previsionale e del rendiconto, \u00e8 il luogo di sintesi delle decisioni e dei risultati della gestione) tali controlli possono variare: a) per il segmento oggetto di verifica, b) in relazione all\u2019effetto di legge collegato all\u2019accertamento delle irregolarit\u00e0.<\/p>\n<p>Nel caso degli enti locali in procedura di riequilibrio, i controlli si attivano pi\u00f9 frequentemente sulla base della necessit\u00e0 di verificare costantemente, a previsione, l\u2019applicazione del disavanzo e l\u2019attuazione delle misure previste, nonch\u00e9, a rendiconto, il raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali nell\u2019ambito di un piano straordinario di rientro, con l\u2019ausilio di una relazione semestrale dei revisori (art. 243-quater comma 7). L\u2019obiettivo \u00e8 verificare la conformit\u00e0 dei bilanci e dei rendiconti, nel tempo adottati, con il piano di rientro (e del piano di rientro alla legge), pena (effetto di legge) l\u2019avvio della procedura dissesto: il dissesto \u00e8 il convitato necessario della procedura di riequilibrio, nel senso che costituisce la procedura straordinaria destinata a scattare se il PRFP, nell\u2019unit\u00e0 di bilancio, non \u00e8 in grado di garantire il riequilibrio nella continuit\u00e0 dei servizi e del fisiologico svolgimento dei rapporti con il mercato dei fornitori. Il dissesto, per la sua struttura normativa, infatti, dovrebbe garantire il riequilibrio e, allo stesso tempo, lo svolgimento di funzioni e l\u2019erogazione delle prestazioni essenziali. Si tratta cio\u00e8 di una diversa tecnica di rientro e risanamento, nel caso in cui il debito accumulato non sia pi\u00f9 sostenibile attraverso una gestione unitaria del bilancio (SRC Campania n. 8\/2018\/QMIG). L\u2019oggetto del controllo \u00e8 dunque il bilancio (<em>recte<\/em> la decisione di bilancio) nell\u2019integralit\u00e0 del suo ciclo (rendicontazione e previsione), la finalit\u00e0 dello stesso \u00e8 la verifica dell\u2019adempimento degli obblighi assunti col piano di rientro, a constatazione della sua sostenibilit\u00e0 concreta; infine, l\u2019effetto di tale controllo, normativamente previsto, pu\u00f2 essere l\u2019apertura dell\u2019alternativa del dissesto.<\/p>\n<p>Nel caso della procedura di controllo di cui all\u2019art. 148-bis comma 3 TUEL, ci si trova, invece, in presenza di un istituto giurisdizionale di carattere generale, attivabile in presenza di qualsiasi tipo di squilibrio (strutturale, cio\u00e8 non recuperabile nei tempi ordinari, o contingente), in relazione al quale scatta l\u2019obbligo di legge di misure correttive e di salvaguardia, con un bilancio che tenga conto delle irregolarit\u00e0 accertate.<\/p>\n<p>L\u2019oggetto \u00e8 dunque, sostanzialmente, pi\u00f9 limitato, vale a dire, il bilancio di previsione (e, incidentalmente, il preliminare adeguamento delle scritture contabili): il bilancio di previsione, infatti, \u00e8 lo strumento deputato, nella contabilit\u00e0 pubblica e finanziaria a pre-determinare l\u2019equilibrio di gestione.<\/p>\n<p>Per altro verso, lo stesso controllo, per quanto pi\u00f9 limitato in oggetto, \u00e8 generale e attivabile a fronte di qualsiasi squilibrio\/irregolarit\u00e0 di bilancio rilevata.<\/p>\n<p>Ma quel che pi\u00f9 conta, come si vedr\u00e0, \u00e8 che l\u2019effetto e la finalit\u00e0 del controllo ai sensi dell\u2019art. 148-bis TUEL ha natura e funzione diversa, nel senso che non intende monitorare l\u2019andamento di un rientro da uno squilibrio, ma intende prevenire la formazione o l\u2019aggravamento di uno squilibrio in corso di definizione e accertamento. In tale ottica, esso ha l\u2019esito di determinare una transitoria riduzione della capacit\u00e0 di spesa dell\u2019ente sino al definitivo adeguamento della decisione di bilancio alla situazione accertata dalla Magistratura contabile.<\/p>\n<p>In definitiva, l\u2019oggetto e l\u2019effetto del controllo ai sensi dell\u2019art. 148-bis TUEL, specie nella seconda fase, si focalizza sul bilancio di previsione e sulla sua \u201cadeguatezza\u201d, sulla base dagli equilibri rappresentati e accertati, tramite le scritture contabili, dalla Magistratura contabile.<\/p>\n<p><strong>2.2.2. <\/strong>In definitiva, nell\u2019ambito della procedura di controllo di cui all\u2019art. 148-bis TUEL, l\u2019intrapresa di una delle procedure di legge atte a ripristinare l\u2019equilibrio dinamico di bilancio (PRFP o BSR), costituisce solo una premessa, tramite la quale si individua la cornice giuridica entro cui adottare le concrete decisioni di bilancio, necessarie ad assicurare la copertura alle passivit\u00e0, ai rischi e ai debiti che ne risultano privi (in questo senso, cfr. SRC Lombardia n. 39\/2018\/PRSP).<\/p>\n<p>In particolare, nel caso di procedura di riequilibrio pluriennale o del dissesto, l\u2019adesione a una delle due procedure o persino l\u2019approvazione del disegno pluriennale di ripristino delle condizioni di equilibrio (PRFP o bilancio stabilmente riequilibrato, BSR), non sostituisce la necessit\u00e0 della attuazione concreta delle misure nell\u2019ambito delle annuali decisioni di bilancio (preventivo, variazioni e consuntivo); in definitiva, il PRFP costituisce solo una condizione preliminare ed esso stesso parametro di legittimit\u00e0 delle misure correttive, non misura di ripristino.<\/p>\n<p><strong>2.2.3. <\/strong>Inoltre, stante la presunzione di legittimit\u00e0 degli atti amministrativi e la complessit\u00e0 del giudizio che l\u2019analisi della legittimit\u00e0 di tale modifica del PRFP comporta (nell\u2019ambito di un separato e distinto rito di controllo, ai sensi dell\u2019art. 243-quater comma 7 TUEL), in questa fase la Sezione non si pu\u00f2 occupare di verificare la adeguatezza\/congruit\u00e0 della riformulazione\/rimodulazione del PRFP, ai sensi dell\u2019art. 1 commi 888 e 889 della L. n. 205\/2017 (Legge di bilancio 2018, la quale prevede il riavvio di un articolato procedimento istruttorio, con una prima fase presso il Ministero dell&#8217; Interno e una fase successiva presso la competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti).<\/p>\n<p>Tale autonomia della procedura di controllo ex art. 148-bis TUEL rispetto al controllo sul piano di riequilibrio riformulato\/rimodulato (tra l\u2019altro in piena continuit\u00e0 con quello precedente) \u00e8 confermata dai commi 850 e 889 della medesima disposizione citata, che sottolinea che i successivi controlli sul PRFP avvengono \u201c<em>ferme restando le eventuali misure prescritte ai sensi dell\u2019articolo 148-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267<\/em>\u201d<\/p>\n<p>Come evidenziato da SRC Lombardia nn. 38 e 39\/2018\/PRSP, il \u00ab<em>ricorso alla procedura di riequilibrio non interferisce col generale potere di controllo della Corte dei conti di accertare le irregolarit\u00e0 e di effettuare segnalazioni all\u2019ente ritenute opportune ai sensi e per gli effetti degli artt. 148-bis. <\/em>[\u2026]<em> la Corte dei conti, come esplicitamente affermato dalla Corte Costituzionale (sentt. n. 198 del 2012, n. 266, n. 250 e n. 60 del 2013 nonch\u00e9 39 e 40 del 2014), tramite il controllo effettuato ai sensi dell\u2019art. 148-bis TUEL, garantisce in via \u201cpreventiva\u201d il rispetto della legalit\u00e0 contabile e degli equilibri, da un lato, mediante l\u2019accertamento delle irregolarit\u00e0 che ne costituiscono causa [\u2026], dall\u2019altro, imponendo misure correttive che l\u2019ente deve adottare d\u2019urgenza, entro un termine non superiore a 60 gg., di modo da assicurare l\u2019effettivit\u00e0 degli equilibri di bilancio. Ed infatti, in terzo luogo, nel caso in cui l\u2019ente ometta di adottare adeguate misure correttive, la Corte pu\u00f2 bloccare, cautelarmente, i programmi di spesa non obbligatoria (cfr. SRC Campania n. 119\/2016 e n. 26\/2015\/PRSP, SRC Piemonte n. 268\/2013\/PRSP; SRC Lombardia n. 31\/2014\/PRSP; SRC Toscana n. 216 e 231\/2014\/PRSP), privi di copertura per competenza o non sostenibili finanziariamente (equilibrio di cassa). L\u2019accertamento della situazione contabile, infatti, rileva nell\u2019ambito di una procedura che ha essenzialmente una finalit\u00e0 \u201cpreventiva\u201d e cautelare (cfr. SRC Campania n. 70\/2017\/PRSP). Le \u201cmisure correttive\u201d ai sensi dell\u2019art. 148-bis perseguono una finalit\u00e0 ontologicamente diversa da quelle di cui all\u2019art. 6, comma 2, D.lgs. n. 149\/2011 e dall\u2019art. 243-bis TUEL, non si pongono il problema del riequilibrio strutturale in un lungo periodo, quanto piuttosto, evitare che nelle more dell\u2019adozione della procedura pi\u00f9 adeguata, gli equilibri di bilancio siano soggetti ad un ulteriore deterioramento, in funzione prodromica a qualsiasi autonoma gestione e azione di risanamento e riequilibrio, tanto ai sensi degli artt. 193 e 194 (enti in bonis in condizioni di momentaneo disequilibrio), tanto agli effetti degli artt. 242 (enti strutturalmente deficitari), tanto ai fini dell\u2019art. 243-bis e ss. (enti con criticit\u00e0 non rimediabili nei tempi e nei modi di cui agli artt. 193 e 194 TUEL) nonch\u00e9 244 e ss. (o art. 6, comma 2, D.lgs. n. 149\/2011, enti in condizioni di dissesto), pena il blocco della spesa fino al ripristino della situazione di regolarit\u00e0 e legalit\u00e0 finanziaria<\/em>\u00bb.<\/p>\n<p>Per tale ragione, <u>la legittimit\u00e0 del piano di rientro (e delle sue riformulazioni e rimodulazioni) adottato a monte non costituisce, n\u00e9 pu\u00f2 costituire, oggetto della verifica della procedura di controllo ai sensi dell\u2019art. 148-bis TUE<\/u>L.<\/p>\n<p>Pertanto, nella more della procedura cautelare in corso, per il PRFP vigente \u2013 adottato, approvato dal Comune e, ora, riformulato e rimodulato (cfr. deliberazione C.C. n. 3 del 19 febbraio 2018) \u2013 vale la presunzione di legittimit\u00e0 degli atti amministrativi: il PRFP riformulato e rimodulato sar\u00e0 oggetto di delibazione da parte di questa Sezione nel diverso e parallelo procedimento avviato ai sensi dell\u2019art. 1 commi 888 e 889 della L. n. 205\/2017, la quale prevede il riavvio di un articolato procedimento istruttorio, con una prima fase presso il Ministero dell&#8217;Interno, e una fase successiva presso la competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti (di delibazione del Piano\u00a0 ai sensi dell\u2019art. 243-quater comma 7 TUEL).<\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li>Tanto premesso sulla fattispecie, ed in particolare sull\u2019oggetto della procedura di controllo ex art. 148-bis, comma 3 TUEL, occorre soffermarsi sull\u2019effetto di legge e, correlativamente, sulla funzione e sui presupposti di tale controllo.<\/li>\n<\/ol>\n<p>L\u2019effetto di tale controllo \u2013 collegato all\u2019accertata mancanza di copertura (competenza) o sostenibilit\u00e0 finanziaria (cassa) delle obbligazioni autorizzate col bilancio \u2013 \u00e8 il c.d. \u201cblocco dei correlati programmi di spesa\u201d.<\/p>\n<p>Sia la fattispecie (la mancanza di provvista), che l\u2019effetto (la preclusione dell\u2019attuazione dei programmi di spesa per cui la medesima mancanza di provvista \u00e8 stata accertata) vanno ricostruiti alla luce della finalit\u00e0 della procedura di controllo, del bene tutelato (il bilancio), e della struttura del bilancio medesimo (principio di unit\u00e0).<\/p>\n<p><strong>3.1.<\/strong> Quanto alla finalit\u00e0 della procedura di controllo rimessa alla giurisdizione non contenziosa di questa Magistratura \u2013 esercitata nelle forme del controllo \u2013 \u00a0essa \u00e8 chiaramente di tipo cautelare.<\/p>\n<p>In tale senso si \u00e8 orientato lo stesso Giudice delle leggi (sent. n. 40\/2014) quando ha osservato che tali controlli mirano \u00ab<em>a prevenire con efficacia diretta pratiche lesive del principio della previa copertura e dell\u2019equilibrio dinamico del bilancio degli enti locali (sentenze n. 266, n. 250 e n. 60 del 2013) [\u2026]<\/em>\u00bb e, pertanto agiscono in modo \u201cconformativo\u201d s\u00ec da garantire la continuit\u00e0 dell\u2019amministrazione in modo compatibile con le risorse disponibili, evitando al tempo stesso l\u2019aggravio di situazioni di disquilibrio che le procedure straordinarie, come quella del PRFP o del dissesto, per altro verso, sono chiamate ad eliminare partendo dalle cause.<\/p>\n<p>Il Legislatore ha cio\u00e8 introdotto delle \u201cmisure interdittive\u201d che vengono affidate alla Magistratura di controllo \u00ab<em>in ragione dei caratteri di neutralit\u00e0 e indipendenza del controllo di legittimit\u00e0 della Corte dei conti (sentenza 226 del 1976)\u00bb<\/em> <em>(sentenza n. 39 del 2014)<\/em>\u00bb (sentenza n. 40 del 2014).<\/p>\n<p>Il controllo avviato ai sensi dell\u2019art. 148-bis TUEL ha dunque una finalit\u00e0 \u201cpreventiva\u201d nel senso che introduce una cautela rispetto ad eventuali aggravi dello squilibrio, nonch\u00e9 \u201cconformativa\u201d (e non sanzionatoria), nel senso che elimina la possibilit\u00e0 giuridica di nuova spesa senza copertura, lasciando intatta la facolt\u00e0 dell\u2019ente di adottare un nuovo bilancio rispettoso della legge, secondo l\u2019interpretazione e gli accertamenti compiuti dalla stessa magistratura di controllo.<\/p>\n<p>Tale misura cautelare, peraltro, non determina una limitazione della capacit\u00e0 giuridica e dell\u2019autonomia territoriale, ma garantisce l\u2019effettivit\u00e0 della legalit\u00e0 di bilancio ed il rispetto delle fonti tutte (statali, regionali, locali) che concorrono a determinarne i contenuti (art. 117 Cost.), attraverso un magistrato terzo, neutrale e \u201cinamovibile\u201d. Del resto, come sottolineato dalla Corte costituzionale, \u00ab<em>Dette misure interdittive non sono indici di una supremazia statale n\u00e9 di un potere sanzionatorio nei confronti degli enti locali e neppure sono riconducibili al controllo collaborativo in senso stretto, ma sono strumentali al rispetto degli \u00abobblighi che lo Stato ha assunto nei confronti dell\u2019Unione europea in ordine alle politiche di bilancio. In questa prospettiva [\u2026], [detti controlli] [\u2026] possono essere accompagnati anche da <strong>misure atte a prevenire pratiche contrarie ai principi della previa copertura e dell\u2019equilibrio di bilancio (sentenze n. 266 e n. 60 del 2013)<\/strong><\/em>\u00bb (sentenza n. 40 del 2014, enfasi aggiunta).<\/p>\n<p><strong>3.2. <\/strong>Quanto al bene della vita oggetto della tutela attraverso la giurisdizione contabile, esercitata nella forma del controllo, occorre rammentare che ci si trova innanzi ad un bene di importanza suprema e collegato all\u2019intima natura democratica dello Stato costituzionale.<\/p>\n<p>Il bilancio, infatti, \u00e8 lo strumento normativo e amministrativo attraverso cui viene definita la relazione tra \u201cfini\u201d e \u201cmezzi\u201d (finanziari) di cui un ente dispone, la cui decisione deve quindi essere conforme ad un sistema complesso di prescrizioni normative, talvolta di rango costituzionale, altre volte legislativo o, ancora, di tipo amministrativo. Il bilancio \u00e8 quindi lo strumento normativo e amministrativo attraverso cui, in termini sostanziali, \u00e8 assicurata l\u2019effettivit\u00e0 dei fini fissati a valle del processo democratico, che si traduce in utilit\u00e0 di rilevanza giuridica (funzioni e servizi pubblici e diritti) e che, a livello procedimentale, consente di verificare l\u2019\u201c<em>accountability<\/em>\u201d (C. Cost. n. 49\/2018) dei propri rappresentanti in ordine alla realizzazione dei programmi che quei fini realizzano (art.1 e 97 Cost.).<\/p>\n<p>Detto in altri termini, esso \u00e8 un \u201cbene pubblico\u201d, \u00ab<em>nel senso che e\u0300 funzionale a sintetizzare e rendere certe le scelte dell\u2019ente territoriale, sia in ordine all\u2019acquisizione delle entrate, sia alla individuazione degli interventi attuativi delle politiche pubbliche, onere inderogabile per chi e\u0300 chiamato ad amministrare una determinata collettivit\u00e0\u0300 ed a sottoporsi al giudizio finale afferente al confronto tra il programmato ed il realizzato<\/em>\u00bb (Corte Cost., sentenze n. 184\/2016, n. 228\/2017, n. 247\/2017 e n. 49\/2018. In questo senso cfr. altres\u00ec, recentemente, Consiglio di Stato, sez. IV, sentenze nn. 2200 e 2201\/2018).<\/p>\n<p>Si tratta dunque di un\u2019utilit\u00e0 pubblica separata e distinta rispetto ai fini che mira a realizzare, in quanto \u2013 grazie al precetto dell\u2019equilibrio (artt. 81 e 97 Cost.) che deve governare la relazione coi mezzi disponibili \u2013 il bilancio fornisce quel sostrato di certezza, effettivit\u00e0 e trasparenza che rende seria e giustiziabile l\u2019aspettativa giuridica di funzioni e servizi intestati all\u2019ente dalla legge, oltre a rendere possibili gli adempimenti che sono oggetto dei diritti civili e sociali che la Repubblica, nelle sue varie articolazioni territoriali, deve assicurare (art. 114, art. 117, comma 2, lett. <em>m<\/em> e art. 120 Cost.).<\/p>\n<p>La disciplina del bilancio, ed in particolare quella definita dal D.lgs. n. 118\/2011 e dal TUEL, costituiscono le condizioni e il <em>modus operandi<\/em> necessario di tale decisione, attraverso cui si garantisce l\u2019utilit\u00e0 pubblica in cui esso consiste. Tali prescrizioni normative concorrono e convergono, in base al principio di legalit\u00e0, sulla decisione concreta di bilancio.<\/p>\n<p>Tale bilancio, oltre ad essere conforme alla Costituzione e alla legge, deve essere in linea anche con agli atti amministrativi generali che lo precedono (si pensi agli atti amministrativi che impegnano l\u2019amministrazione a monte, tra cui, il Piano di riequilibrio pluriennale o il Bilancio stabilmente riequilibrato in caso di dissesto) e che disciplinano il riequilibrio in un orizzonte pluriennale, nel rispetto della continuit\u00e0 di bilancio e dell\u2019amministrazione.<\/p>\n<p>Il bilancio come bene pubblico, infatti, \u00e8 costituito dal complesso sistema di prescrizioni normative e dalle concrete decisioni di bilancio che assicurano varie utilit\u00e0 di rilevanza giuridica, dalla possibilit\u00e0 di \u201caccountability\u201d (C. Cost. n. 49\/2018) dei propri rappresentanti, alla concreta erogazione e funzionalit\u00e0 di funzioni e servizi delle varie articolazioni della Repubblica spesso collegati ai LEP (art.\u00a0 117, 2\u00b0 comma lett. <em>m<\/em> e 120 comma 2\u00b0 Cost).<\/p>\n<p>Questa \u201cutilit\u00e0 pubblica\u201d, \u00e8 collegata ad interessi finanziari ora adespoti, ora soggettivizzati in enti rappresentativi, collettivi o singoli cittadini che possono precedere la stessa decisione di bilancio. Infatti, \u00e8 \u00ab<em>la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l\u2019equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione<\/em>\u00bb (Corte costituzionale, sentenza n. 275\/2016).<\/p>\n<p>Queste prescrizioni normative concorrono e convergono, in base al principio di legalit\u00e0, sulla decisione concreta di bilancio-bene pubblico (artt. 81 e 97 cost.), \u00ab<em>nel senso che e\u0300 funzionale a sintetizzare e rendere certe le scelte dell\u2019ente territoriale, sia in ordine all\u2019acquisizione delle entrate, sia alla individuazione degli interventi attuativi delle politiche pubbliche, onere inderogabile per chi e\u0300 chiamato ad amministrare una determinata collettivit\u00e0\u0300 ed a sottoporsi al giudizio finale afferente al confronto tra il programmato ed il realizzato<\/em>\u00bb (Corte Cost., sentenza n. 184\/2016, )<\/p>\n<p>In quest\u2019ottica, il blocco della spesa preserva e tutela il bilancio attraverso un presidio di effettivit\u00e0 del suo equilibrio.<\/p>\n<p>Infatti, in caso di bilancio di previsione squilibrato, non adeguatamente compensato da idonee misure correttive, l\u2019ente gode di un\u2019autorizzazione e di una possibilit\u00e0 giuridica di spesa sovradimensionata che rischia di determinare la lesione di interessi costituzionalmente rilevanti e il blocco della economia costruita attorno al bilancio pubblico.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 in quanto l\u2019incapacit\u00e0 di fatto di far fronte alle obbligazioni assunte potrebbe determinare, da un lato, il rifiuto dei fornitori di erogare ulteriori beni e servizi all\u2019amministrazione (art. 1460 c.c.), con l\u2019impossibilit\u00e0 di svolgere le proprie funzioni, dall\u2019altro di penalizzare l\u2019erogazione di beni e servizi la cui prestazione ai cittadini \u00e8 necessaria e costituzionalmente doverosa.<\/p>\n<p>In tale senso il precetto dell\u2019equilibrio di bilancio \u00e8 un presidio strumentale alla tutela della comunit\u00e0 di cui l\u2019ente \u00e8 esponenziale, poich\u00e9 evita una crescita indiscriminata e insostenibile dell\u2019indebitamento e della spesa, destinati a gravare sulle generazioni e sulle amministrazioni future (art. 2 Cost.). Per altro verso, lo stesso precetto \u00e8 una tutela a presidio della concorrenza e del buon funzionamento dell\u2019economia, atteso l\u2019interesse dei fornitori a che le obbligazioni assunte siano pagate regolarmente, a fronte della reale copertura della spesa e della sua sostenibilit\u00e0 finanziaria, preservandoli dal rischio di ritardi o, nei casi estremi, del pagamento degli stessi in \u201cmoneta fallimentare\u201d, in grado di pregiudicare le loro stesse attivit\u00e0 economiche.<\/p>\n<p>In tale ottica, si rammenta che il Legislatore fissa standard e stanzia risorse che, attraverso la finanza derivata, devono essere assicurati su tutto il territorio nazionale, con il concorso delle regioni e degli enti locali. La Repubblica, infatti, nelle sue varie articolazioni (art.114 Cost.) non pu\u00f2 sottrarsi per ragioni finanziarie all\u2019esercizio di funzioni e all\u2019erogazione di prestazioni che sono costituzionalmente necessarie <u>(artt. 117, 2\u00b0 c. lett. <em>m) <\/em>e 120 c. 2\u00b0 Cost<\/u>.). \u00c8, infatti, \u00ab<em>la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l\u2019equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione<\/em>\u00bb (Corte costituzionale, sentenza n. 275\/2016).<\/p>\n<p><u>Per tali ragioni, l\u2019esito del controllo non pu\u00f2 precludere l\u2019erogazione di prestazioni costituzionalmente necessarie, che l\u2019ente, anche in condizioni di squilibrio, deve continuare ad assicurare, adoperandosi per assegnare la priorit\u00e0 alle spese in questione con le risorse disponibili, trattandosi anche in questo caso di spesa obbligatoria.<\/u><\/p>\n<p><strong>3.3. <\/strong>Infine, considerata la finalit\u00e0 e l\u2019oggetto delle tutele cui sono indirizzate le norme applicate nell\u2019odierno giudizio di controllo, occorre soffermarsi sulla tipica struttura del bilancio nella contabilit\u00e0 pubblica ed in particolare: a) sulla continuit\u00e0 di bilancio; b) sul principio di unit\u00e0.<\/p>\n<p><strong>3.3.1. <\/strong>Con riguardo al primo, occorre ricordare che ciascuna decisione di bilancio si inserisce in un flusso continuo di fatti di gestione che si dipanano nel tempo e che attraverso le scritture contabili vengono prima previsti e poi rendicontati. Sia le previsioni (che con riguardo alla spesa, in contabilit\u00e0 pubblica, hanno natura autorizzatoria), che le rendicontazioni (nei termini in cui la misurano l\u2019equilibrio positivo o negativo di bilancio), hanno un contenuto normativo che si riconduce al precetto fondamentale dell\u2019equilibrio, secondo cui vi deve essere un \u00ab<em>armonico e simmetrico bilanciamento tra risorse disponibili e spese necessarie per il perseguimento delle finalit\u00e0 pubbliche\u00bb<\/em> (sentenza n. 250\/2013).<\/p>\n<p>Esattamente come il diritto non pu\u00f2 non essere ragionevole, il bilancio, qualsiasi bilancio non pu\u00f2 non essere in equilibrio (come la stessa etimologia dell\u2019istituto evoca) ed \u00e8 questa la ragione per cui tale precetto costituisce la misura stessa della ragionevolezza delle prescrizioni giuridiche che riguardano il bilancio e, poi, dei suoi contenuti adottati con legge o con atto amministrativo.<\/p>\n<p>Alla luce di tale precetto, in contabilit\u00e0 finanziaria esiste una continuit\u00e0 temporale e funzionale inscindibile tra previsione e rendicontazione: se da un lato il bilancio di previsione autorizza la spesa sulla base delle risorse che si presumono disponibili o si prevede di prossima disponibilit\u00e0, il rendiconto deve quantificare le risorse effettivamente disponibili per le successive programmazioni (nella contabilit\u00e0 degli enti territoriali il cd. \u201cavanzo di amministrazione\u201d) o la misura del passivo da recuperare (nella contabilit\u00e0 degli enti territoriali espresso dal \u201cdisavanzo di amministrazione\u201d) nella successiva gestione del bilancio. Nella contabilit\u00e0 finanziaria, dunque, la rendicontazione ha un contenuto normativo-prescrittivo e, definendo la misura del riequilibrio, \u00e8 titolo per la successiva programmazione, in caso di risultato negativo, o delle risorse utilizzabili, in caso di risultato positivo.<\/p>\n<p>Lo squilibrio pu\u00f2 emergere da accertamenti effettuati, dallo stesso ente, con la rendicontazione o con le verifiche intermedie in corso di esercizio prescritte dalle norme contabili, ovvero da accertamenti effettuati, in sede di controllo, da questa Magistratura. La Corte costituzionale, in considerazione del principio della continuit\u00e0 di bilancio e degli esercizi finanziari (sentenza n. 274\/2017), ha ricordato che per porre rimedio a queste situazioni di conflitto tra gestione ed equilibrio di bilancio, emerse in sede di rendiconto o comunque in corso di gestione, lo strumento <u>\u00e8 quello \u00ab<em>dell\u2019adozione di appropriate variazioni del bilancio di previsione<\/em><\/u>\u00bb (sentenza n. 250\/2013<u>) ovvero del recupero dello squilibrio (il quale deve essere certificato in sede consuntiva tramite il risultato di amministrazione) attraverso i bilanci di previsione immediatamente successivi<\/u>. Il principio della continuit\u00e0, infatti, \u00e8 \u00ab<em>essenziale per garantire nel tempo l\u2019equilibrio economico, finanziario e patrimoniale<\/em>\u00bb (cfr. sul punto Corte costituzionale sentenza n. 155\/2015).<\/p>\n<p>Ecco perch\u00e9 un \u201cfallimento\u201d della rendicontazione o della verifica degli equilibri da parte dell\u2019ente, accertato dalla Magistratura contabile, da un lato obbliga a \u201cmisure correttive\u201d tramite il bilancio di previsione ed i suoi assestamenti, dall\u2019altro, innesca speciali poteri cautelari della stessa Magistratura di controllo, attraverso il blocco della spesa, nel caso in cui le misure adottate in sede di bilancio di previsione non siano adeguate a ripristinare condizioni di equilibrio.<\/p>\n<p>Infatti, l\u2019equilibrio dinamico di bilancio impone <em>\u00aball\u2019amministrazione un impegno non circoscritto al solo momento dell\u2019approvazione del bilancio, ma esteso a tutte le situazioni in cui tale equilibrio venga a mancare per eventi sopravvenuti o per difetto genetico conseguente all\u2019impostazione della stessa legge di bilancio\u00bb<\/em> (ibidem). Una gestione dinamicamente non equilibrata, infatti, rischia di determinare un blocco di funzionamento per impossibilit\u00e0 oggettiva di spesa, prima ancora che legale.<\/p>\n<p><strong>3.3.2.<\/strong> Altra regola che governa il bilancio pubblico e la correlata decisione di bilancio, nel ciclo inscindibile di previsione e rendicontazione, \u00e8 il principio di unit\u00e0.<\/p>\n<p>Ad una prima lettura, infatti, l\u2019art. 148-bis TUEL, terzo comma, sembra richiedere un collegamento diretto e specifico tra la provvista e il \u201cprogramma di spesa\u201d (categoria classificatoria tipica del bilancio di previsione), determinando il blocco della spesa solo per quei programmi per cui \u00e8 stata accertata la mancanza di copertura o la non sostenibilit\u00e0 finanziaria.<\/p>\n<p>Peraltro, come evidenziato dall\u2019Allegato 1 del D.lgs. n.118\/2011, il bilancio di ogni singola amministrazione pubblica (con ci\u00f2 intendendosi, in contabilit\u00e0 pubblica e finanziaria, sia il bilancio di previsione, che il suo rendiconto, ovvero il bilancio d\u2019esercizio, in caso di contabilit\u00e0 economico-patrimoniale) \u00ab<em>deve essere unico e unitario sia il suo bilancio di previsione, sia il suo rendiconto e bilancio d\u2019esercizio.<\/em><\/p>\n<p><em>\u00c8 il complesso unitario delle entrate che finanzia l\u2019amministrazione pubblica e quindi sostiene cos\u00ec la totalit\u00e0 delle sue spese durante la gestione. Le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento.<\/em><\/p>\n<p><em>I documenti contabili non possono essere articolati in maniera tale da destinare alcune fonti di entrata a copertura solo di determinate e specifiche spese, salvo diversa disposizione normativa di disciplina delle entrate vincolate<\/em>\u00bb.<\/p>\n<p>In verit\u00e0, anche quando lo stesso principio di unit\u00e0 ammette una relazione tra entrate e spese, tale relazione non spezza mai l\u2019unit\u00e0 del bilancio (che nel caso del bilancio finanziario \u00e8 tra l\u2019altro un derivato della natura fungibilie della moneta, la quale una volta percepita entra in un unitario patrimonio per \u201cconfusione\u201d): le entrate, in termini di gestione, continuano infatti a finanziare nella loro unit\u00e0 ed integralit\u00e0 le spese; eppur tuttavia \u00e8 possibile determinare una relazione tra singole categorie di entrate e di spese nell\u2019ottica dei saldi di fine esercizio (sistema dei fondi), a garanzia del precetto dell\u2019equilibrio e della sua dimensione diacronica. Ci\u00f2 al fine di: a) creare una specifica provvista per il finanziamento di spesa o rischi futuri, provvista che una volta che viene impiegata (applicazione dell\u2019avanzo), confluisce in modo indistinto al finanziamento dell\u2019integralit\u00e0 della spesa, b) conclamare, prima che si effettui la spesa o si realizzi il rischio, l\u2019insufficienza delle risorse finanziarie presenti in bilancio (crediti e cassa), evidenziando la necessit\u00e0 di recuperare un <em>deficit<\/em>. In questo modo non solo il recupero dello squilibrio, ma anche la copertura della spesa assume una dimensione diacronica e dinamica.<\/p>\n<p>La rottura dell\u2019unit\u00e0 di bilancio, per contro, si realizza solo se, per legge, con norme eccezionali, l\u2019effettuazione della spesa \u00e8 collegata alla previa realizzazione\/accertamento della risorsa in entrata. Si tratta di disposizioni del tutto rare ed eccezionali che non hanno a che fare col sistema dei fondi e che non si realizzano normalmente nel sistema degli enti territoriali.<\/p>\n<p>In definitiva, il risultato di amministrazione non realizza deroghe al principio di unit\u00e0, ma costituisce un indicatore sintetico, quantitativo e qualitativo, degli equilibri di bilancio in chiave diacronica. In quest\u2019ottica, la quantificazione e l\u2019accertamento in corso di gestione, da parte della Corte, di un sensibile squilibrio, rappresentabile tramite una riclassificazione del risultato di amministrazione, rende necessarie misure correttive a tutela dell\u2019equilibrio dinamico di bilancio, che devono essere \u201cadeguate\u201d rispetto alla \u201cmisura\u201d dello squilibrio accertato.<\/p>\n<p>Esso, infatti, \u00e8 un saldo finanziario ibrido, per cassa e per competenza, in grado di esprimere e quantificare gli equilibri e la \u201cmisura\u201d della salvaguardia nel successivo bilancio di previsione o nel suo assestamento\/variazione.<\/p>\n<p>Ove:<\/p>\n<ul>\n<li>il risultato di amministrazione, riclassificato in base all\u2019indagine tecnica sulla contabilit\u00e0 effettuato dalla Corte, risultasse incongruo dal punto di vista quantitativo (determinazione della \u201cparte disponibile\u201d, All. 10, c, D.lgs. n. 118\/2011), ovvero delle modalit\u00e0 di ripiano di un eventuale disavanzo (profilo qualitativo, cfr. principio contabile All. 4\/1, \u00a79.11.7 del D.lgs. n. 118\/2011),<\/li>\n<li>e, allo stesso tempo, il bilancio di previsione non contenesse provviste e riserve in grado di assorbire tali anomalie (n\u00e9 il bilancio medesimo fosse stato \u201cadeguato\u201d, nel termine fissato dalla legge \u2013 60 giorni \u2013 per assorbire squilibri e rischi che devono essere coperti obbligatoriamente per legge),<\/li>\n<\/ul>\n<p>ne deriverebbe che l\u2019ente ha effettuato la propria programmazione contando sulla possibilit\u00e0 di autorizzare spesa in misura superiore a quella consentita, accedendo a spesa discrezionale altrimenti non consentita, in quanto priva di copertura (equilibri di competenza), o insostenibile sul piano finanziario (equilibri di cassa).<\/p>\n<p>La stessa situazione si verifica quando, nella valutazione della copertura e della sostenibilit\u00e0 finanziaria, il bilancio non ha tenuto conto di passivit\u00e0 la cui esigibilit\u00e0 risulta postergata su annualit\u00e0 successive, ma che ricadono nell\u2019orizzonte temporale del bilancio medesimo.<\/p>\n<p>Pertanto, in ragione dell\u2019appena proclamato principio di unit\u00e0, ai sensi dell\u2019art. 148-bis comma 3 TUEL, il difetto di copertura o di sostenibilit\u00e0 finanziaria si pu\u00f2 ravvisare solo nella unitaria e generale indebita espansione della capacit\u00e0 di spesa a fronte di un risultato di amministrazione, accertato o presunto (cfr. Corte Costituzionale n. 70\/2012), che non registra adeguatamente lo squilibrio rilevato dalla Corte. Diversamente, il blocco della presa non sarebbe in grado di espletare alcuna funzione preventiva e cautelare rispetto al bilancio, atteso che la contabilit\u00e0 pubblica conosce, solo in casi eccezionali e dimensionalmente irrilevanti per il funzionamento di tale \u201cbene pubblico\u201d, deroghe piene al principio di unit\u00e0.<\/p>\n<p>In buona sostanza, il difetto di copertura o di sostenibilit\u00e0 finanziaria\u00a0 cui si riferisce la legge non pu\u00f2 che attenere alla spesa di bilancio complessivamente intesa, non essendo, quindi, necessaria una correlazione diretta tra questa ed entrate specifiche in contrasto col principio di unit\u00e0 del bilancio (pena una sostanziale <em>interpretatio abrogans<\/em> dell\u2019art. 148-bis TUEL,); di conseguenza\u00a0 determina, unitariamente, la preclusione della spesa non obbligatoria (SRC Piemonte n. 268\/2013\/PRSP; Cfr. SRC Lombardia n. 31\/2014\/PRSP e nn. 38 e 39\/2018\/PRSP; SRC Campania n. 26\/2015\/PRSP, n. 119\/2016\/PRSP e n. 267\/2017\/PRSP), vale a dire ai programmi di spesa che l\u2019ente ha finanziato in base alla sua discrezionalit\u00e0.<\/p>\n<ol start=\"4\">\n<li>N\u00e9 si pu\u00f2 ritenere che l\u2019art. 148-bis, comma 3, TUEL si riferisca alla spesa \u201cvincolata\u201d, cio\u00e8 finanziata con risorse accantonabili in fondi. Ci\u00f2 in considerazione del fatto che il blocco della spesa, per le finalit\u00e0 cui risponde, non pu\u00f2 determinare l\u2019interdizione proprio della c.d. spesa obbligatoria, quale \u00e8 quella vincolata, spesa a presidio della quale \u00e8 posto il precetto dell\u2019equilibrio ed il sistema dei fondi e che, ove bloccata, finirebbe per frustrare il carattere \u201cpubblico\u201d del bilancio, con la lesione di interessi costituzionalmente rilevanti rispetto ai quali, invero, il precetto dell\u2019equilibrio si pone a presidio.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Del resto, come \u00e8 stato gi\u00e0 affermato dal Giudice delle leggi, permane l\u2019obbligo per l\u2019Ente di adottare senza indugio le misure di riequilibrio \u00ab<em>in ordine alla cui concreta configurazione permane la discrezionalit\u00e0 dell\u2019amministrazione, <strong>nel rispetto del principio di priorit\u00e0 dell\u2019impiego delle risorse disponibili per le spese obbligatorie e, comunque, per le obbligazioni perfezionate, in scadenza o scadute\u00bb<\/strong> <\/em>(sentenza n. 250 del 2013, enfasi aggiunta)<em>. <\/em><\/p>\n<p>In buona sostanza, quanto all\u2019effetto contemplato dall\u2019art. 148-bis, comma 3, TUEL, il blocco della spesa:<\/p>\n<ol>\n<li>da un lato, riguarda l\u2019effetto autorizzatorio del bilancio di previsione, ed in particolare della spesa, classificata in \u201cprogrammi\u201d. Per tale ragione, lo squilibrio che giustifica la misura di legge deve essere attuale e dinamicamente accertato dalla Sezione (Sezioni riunite di questa Corte, sentenza n. 2\/2016);<\/li>\n<li>per altro verso, non pu\u00f2 riguardare la spesa obbligatoria;<\/li>\n<li>in virt\u00f9 del principio di unit\u00e0, non pu\u00f2 colpire singoli e determinati programmi di spesa in funzione di specifiche coperture (per competenza e per cassa), ma deve avere un effetto \u201ccostrittivo\u201d solo per la spesa \u201cnuova\u201d e discrezionalmente determinata con la decisione di bilancio, nella misura in cui non \u00e8 sostenuta dal precetto di legalit\u00e0 ed, in particolare, non risulta rispettosa del precetto dell\u2019equilibrio.<\/li>\n<\/ol>\n<p>In tale modo si realizza la finalit\u00e0 cautelare della procedura di cui all\u2019art. 148-bis TUEL. Infatti, nelle more di un adeguato riequilibrio, la possibilit\u00e0 giuridica di spesa, in assenza di equilibrio effettivo, rischia di determinare il blocco della economia costruita attorno al bilancio pubblico, da un lato, determinando il rifiuto dei fornitori di erogare ulteriori beni e servizi all\u2019amministrazione per la constatata insostenibilit\u00e0 finanziaria della spesa, dall\u2019altro di penalizzare l\u2019erogazione beni e servizi la cui erogazione a cittadini \u00e8 necessaria e costituzionalmente doverosa. La Repubblica, infatti, nelle sue varie articolazioni (art.114 Cost.) non pu\u00f2 sottrarsi, giova ripetere, per ragioni finanziarie, all\u2019erogazione di prestazioni che sono costituzionalmente necessarie (in quanto afferenti ai \u201clivelli essenziali delle prestazioni\u201d concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell\u2019art. 117, 2\u00b0 c. lett. <em>m<\/em> e 120 comma 2 Cost.). \u00c8, infatti, \u00ab<em>la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l\u2019equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione<\/em>\u00bb (Corte costituzionale, sentenza n. 275\/2016).<\/p>\n<p>Per tale ragione, il blocco della spesa non pu\u00f2 altres\u00ec colpire la spesa costituzionalmente necessaria (art. 117, comma 2, lett. <em>m<\/em> Cost.), tra cui, in particolare, in relazione alle funzioni svolte dagli enti locali, la spesa per i livelli di prestazioni sociali la cui erogazione \u00e8 rimessa agli enti locali (LEPS), nei termini oggi disciplinati dalla L. n. 328\/2000.<\/p>\n<ol start=\"5\">\n<li>In definitiva, il blocco della spesa pu\u00f2 riguardare solo i programmi di spesa discrezionalmente autorizzata dal bilancio.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Questa conclusione \u00e8 altres\u00ec confermata da un\u2019altra considerazione sistematica, che riguarda la natura della pronuncia della Corte. Come \u00e8 noto, le pronunce della Corte sul bilancio di enti locali e del servizio sanitario nazionale attengono alla loro regolarit\u00e0-legittimit\u00e0 rispetto a parametri di legge ordinaria e costituzionale; non si tratta di un provvedimento amministrativo (Sezioni riunite, sentenza n. 15\/2017\/EL), ma di un giudizio dicotomico (Corte costituzionale, sent. n. 60\/2013) di una magistratura; esso quindi non concorre alla determinazione dei contenuti del \u201cbene pubblico\u201d bilancio (Corte Cost., sentenze n. 184\/2016, n. 228\/2017 e n. 247\/2017), ma si limita a rilevare una sua illegittimit\u00e0 sotto il profilo delle coperture e della sostenibilit\u00e0 finanziaria in relazione alla quale \u00e8 la legge stessa a determinare la \u201cpreclusione\u201d di programmi.<\/p>\n<p>Per l\u2019effetto la pronuncia della Corte: a) non pu\u00f2 che applicare la legge e, quindi, non pu\u00f2 precludere spesa obbligatoria in base alla stessa; b) non pu\u00f2 \u201cselezionare\u201d i singoli contenuti del bilancio la cui attuazione \u00e8 preclusa, ma deve riferirsi indistintamente a tutta la spesa discrezionale.<\/p>\n<p>In definitiva, a seguito della pronuncia di controllo che accerta il carattere inadeguato della \u201cmisure correttive\u201d rispetto all\u2019obbiettivo della salvaguardia dell\u2019equilibrio di bilancio, la legge fa scattare un regime di gestione equivalente alla gestione provvisoria, come se il bilancio e le correlate misure non fossero state mai adottate, e con la conseguente necessit\u00e0 dell\u2019ente di rideterminarsi nei tempi di legge, pena le conseguenze previste in caso di mancata adozione del bilancio.<\/p>\n<p>Del resto, l\u2019art. 193, u.c., TUEL stabilisce che la mancata approvazione dei provvedimenti di riequilibrio (in relazione a disavanzi, anche presunti, debiti fuori bilancio o fondo crediti di dubbia esigibilit\u00e0 inadeguati) equivale alla mancata approvazione del bilancio di previsione o del rendiconto (cfr. art. 141 comma 2 e 188 comma 1 TUEL). L\u2019accertamento negativo della Corte dei conti in ordine alle misure correttive comporta il riscontro della permanenza della situazione di squilibrio originaria con il conseguente regime giuridico in tal caso previsto dalla legge, sia per quanto riguarda la gestione provvisoria, sia per quanto riguarda l\u2019obbligo di provvedere al ripristino degli equilibri (con la conseguenza dello scioglimento degli organi in caso di mancata adozione del bilancio nei tempi previsti).<\/p>\n<p><strong>5.1.<\/strong> Peraltro, come gi\u00e0 detto, resta impregiudicata, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili e debitamente verificate, l\u2019effettuazione della spesa c.d. \u201cobbligatoria\u201d. \u00a0Non \u00e8 superfluo evidenziare che con tale concetto non ci si riferisce solo alla spesa per cui sussiste un titolo che per legge impegna il bilancio (titolo giuridico che pu\u00f2 essere, a sua volta, legale o contrattuale) in presenza di una obbligazione che, <em>iure privatorum<\/em>, \u00ab<em>quo necessitate adstringimur alicuius rei solvendae secundum iura nostrae civitatis<\/em>\u00bb. La spesa \u201cobbligatoria\u201d, in diritto pubblico, e per il bilancio, pu\u00f2 attenere ad obbligazioni non ancora sorte ma che allo stesso tempo non possono non essere contratte alla stregua delle funzioni intestate all\u2019ente e al principio di preservazione del patrimonio. Il concetto di tale genere di spesa \u00e8, del resto, declinato e coincide con le obbligazioni che possono essere onorate e contratte in caso di esercizio provvisorio (cfr. art. 163 comma 2 TUEL e All. 4\/2 al D.lgs n. 118\/2011, punto 8.3 e 8.4): secondo tale normativa (ed, in particolare, in caso di emersione di un disavanzo presunto), nonostante le limitazioni di spesa, sono fatti salvi: i) il pagamento di residui passivi, ii) l\u2019assolvimento di obbligazioni contrattualmente gi\u00e0\u0300 assunte, nonch\u00e9 derivanti direttamente da specifiche disposizioni di legge o da provvedimenti giurisdizionali esecutivi; iii) il finanziamento di operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all\u2019ente.<\/p>\n<p>In tale evenienza, l\u2019ente destinatario del blocco deve motivare ed attestare la caratteristica della obbligatoriet\u00e0 e della essenzialit\u00e0 della spesa nell&#8217;ambito del provvedimento di impegno o di prenotazione, qualora ricorresse una delle prefate fattispecie.<\/p>\n<p>In buona sostanza, la procedura di \u201cblocco della spesa\u201d si innesta nel ciclo di bilancio per verificare la congruit\u00e0 delle misure di salvaguardia adottate e, in caso di inadeguatezza delle stesse, pu\u00f2 determinare l\u2019accertamento di una situazione giuridica coincidente con un bilancio \u201c<em>tamquam non esset<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>In questo modo, la legge preclude spesa nuova e discrezionale la quale \u2013 in assenza di copertura e sostenibilit\u00e0 nelle risorse complessivamente considerate ed effettivamente disponibili \u2013 finirebbe per perpetuare o addirittura espandere lo squilibrio accertato.<\/p>\n<ol start=\"6\">\n<li>Tanto precisato sul quadro normativo ed ordinamentale del controllo esitato nel presente giudizio, quanto all\u2019oggetto dello stesso, la Sezione rileva che il comune di Napoli ha trasmesso, per quanto in ritardo, le misure correttive.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Il ritardo \u00e8 peraltro giustificato dalla esigenza di verificare l\u2019esito del giudizio e le motivazioni alla base della sentenza n. 11\/2018\/2018, con la correlata stabilizzazione degli effetti della pronuncia SRC Campania n. 240\/2017\/PRSP. Solo a valle del deposito di tale sentenza (29 marzo 2018), il Comune ha avuto la concreta definizione dell\u2019impatto quantitativo dell\u2019accertamento e della necessaria entit\u00e0 delle misure correttive, provvedendo ad adottarle con le deliberazioni del Consiglio comunale nn. 27, 28, 29 e 30 del 23 aprile 2018 (rispettivamente aventi ad oggetto l\u2019approvazione del piano delle alienazioni, la rettifica-integrazione dello stesso, il DUP ed il bilancio di previsione 2018-2020, unitamente al quale \u00e8 stata trasmessa la rettifica al riaccertamento straordinario).<\/p>\n<p>La Sezione ritiene, dunque, di potere procedere alla disamina di merito delle misure correttive e della loro rispondenza alla legalit\u00e0 contabile<strong>. <\/strong><\/p>\n<p>Riassumendo esse si articolano nei seguenti provvedimenti:<\/p>\n<ol>\n<li>nell\u2019adozione, nel periodo antecedente all\u2019approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 e successivo alla deliberazione n. 240\/2017\/PRSP, di un auto-blocco della spesa. Segnatamente, nel periodo che intercorre dalla decisione di questa Sezione alla adozione delle misure correttive, \u00e8 stata inviata apposita circolare a tutte le strutture organizzative dell&#8217;Amministrazione, affinch\u00e9 le stesse, prima di effettuare impegni o prenotazioni di nuove spese, procedessero a verificare ed attestare la ricorrenza di alcune fattispecie tassativamente elencate, direttamente mutuate dalla disciplina della gestione provvisoria, ex art. 163 TUEL (nota protocollo generale comune n. 807267 del 20 ottobre 2017 a firma del Direttore Generale, del Ragioniere Generale, e del Dirigente della U.O.A. Monitoraggio Piano Finanziario di Riequilibrio Pluriennale, cfr. nota prot. C.d.c n. 1593 del 16 febbraio 2018);<\/li>\n<li>nella riedizione del riaccertamento straordinario al 1\u00b0 gennaio 2015, per assorbire le componenti omesse e riclassificare il risultato di amministrazione sulla base delle poste modificative necessarie in riferimento all\u2019accertamento sintetizzato nella Tabella 1 (deliberazione di Giunta comunale n. 170 del 20 aprile 2018);<\/li>\n<\/ol>\n<ul>\n<li>nella certificazione del 28 aprile 2018 dello sforamento del SFP 2016 per \u20ac 85,498 mln, come risultante dalla nota MEF &#8211; RGS &#8211; Prot. 86169 del 9 maggio 2018 (prot. C.d.c. n. 2750 del 9 maggio 2018);<\/li>\n<\/ul>\n<ol>\n<li>nella effettuazione della manovra di bilancio (deliberazioni del Consiglio comunale nn. 27, 28, 29 e 30 del 23 aprile 2018) attraverso cui il comune di Napoli:\n<ol>\n<li>provvede alla conseguente applicazione del nuovo disavanzo annuale come correttamente ri-quantificato a valle della operazione di cui al punto ii e nel reperimento delle risorse a copertura nell\u2019esercizio 2018, applicazione che deve avvenire conformemente all\u2019art. 4 del d.m. 2 aprile 2015;<\/li>\n<li>per far fronte ai minori trasferimenti attesi per effetto della nuova certificazione sul SFP 2016 (punto iii), provvede a reperire le risorse che nel 2019 sono necessarie per sopperire all\u2019applicazione della limitazione della riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l&#8217;obiettivo programmatico predeterminato (art. 1, comma 723 L. n. 208\/2015), per un importo pari a \u20ac per 85,498 mln. Infatti, poich\u00e9 il <em>decisum<\/em> della Sezione di controllo si \u00e8 stabilizzato con l\u2019esito del ricorso presentato dal Comune di Napoli, con la sentenza SS.RR. n. 11\/2018\/EL, tale limitazione si applica a partire dall\u2019anno successivo alla definitivit\u00e0 dell\u2019accertamento (L. n. 208\/2015, art. 1 commi 723, 724 e 727), <em>ergo<\/em> con riferimento all\u2019esercizio 2019.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>6.1.<\/strong> La Sezione prende positivamente atto della tempestiva auto-riduzione della facolt\u00e0 di spesa nel periodo immediatamente successivo alla pronuncia SRC Campania n. 240\/2017\/PRSP, e sino alla stabilizzazione del contenuto dell\u2019accertamento in esso contenuto con la sentenza SS.RR. n. 11\/2018\/EL del 29 marzo 2018. \u00c8 di planare evidenza che tra le varie misure adottabili il Comune abbia, in tale periodo, assunto un atteggiamento prudente che \u2013 se correttamente eseguito \u2013 non pu\u00f2 in nessun modo avere deteriorato i gi\u00e0 precari equilibri evidenziati con la pronuncia n. 240\/2017\/PRSP.<\/p>\n<ol>\n<li><strong>A) Irregolarit\u00e0 contabili rettifica del riaccertamento straordinario<\/strong><\/li>\n<li>Per quanto attiene al riaccertamento straordinario \u201crieditato\u201d con la deliberazione G.C. n. 170\/2018, peraltro, la Sezione accerta le seguenti criticit\u00e0 contabili, dipendenti da una cattiva interpretazione e applicazione: a) dei limiti legali alla riedizione, in autotutela, del riaccertamento straordinario; b) dell\u2019art. 1, comma 814 della L. n. 205\/2017; c) sul calcolo del \u201cmaggiore disavanzo\u201d ai sensi dell\u2019art. 1 del d.m. 2 aprile 2015 (nonch\u00e9 dell\u2019art. 2, comma 8, del d.m. 12 febbraio 2018).<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>7.1. Errata interpretazione dei limiti legali alla riedizione del riaccertamento straordinario. <\/strong>Per valutare il primo aspetto, occorre richiamare brevemente le prescrizioni della delibera 240\/2017\/PRSP della Sezione concernenti il riaccertamento straordinario.<\/p>\n<p>In particolare, la citata decisione disponeva la riedizione del riaccertamento straordinario per includervi due poste mancanti: <em>1)<\/em> l\u2019accantonamento per la neutralizzazione dei finanziamenti del fondo di rotazione per \u20ac 234.985.721,72 e <em>2)<\/em> quello per un Fondo rischi, pari almeno pari (<em>de minimis<\/em>) a \u20ac 172.396.732,12.<\/p>\n<p>La Sezione aveva ritenuto sussistenti i presupposti per una modifica in autotutela del preesistente riaccertamento straordinario (effettuato nel 2015 con la deliberazione di G.C. n. 370 del 8 giugno 2015, rettificata con la successiva deliberazione n. 479 del 24 luglio 2015 in relazione ad errori materiali di compilazione) solo \u00ab<em>ai sensi e nei limiti delineati nella motivazione<\/em>\u00bb e, cio\u00e8, per le due citate partite contabili. La riedizione era disposta \u201cora per allora\u201d, cio\u00e8 a titolo di misura correttiva, entro 60 gg. dalla pronuncia n. 240\/2017\/PRSP, con imputazione contabile al 1\u00b0 gennaio 2015, ma con effetti sulle decisioni di bilancio in corso, ovvero, successivi bilanci di previsione e rendicontazione.<\/p>\n<p>Del resto<strong>, <\/strong>nemmeno il richiamo all\u2019art. 1, comma 848, L. n. 205\/2017 da parte degli enti (deliberazione C.C. n 2 del 9 gennaio 2018) consente e autorizza, in sede di riedizione del riaccertamento straordinario, ri-valutazioni o ricalcoli delle poste che non abbiano fondamento nella pronuncia di controllo che tale riedizione ha reso possibile con la certezza del <em>decisum<\/em> della Magistratura contabile. Tale norma, infatti, consente solo di effettuare, in concomitanza con le operazioni di rendicontazione 2017, quindi in contemporanea al riaccertamento ordinario 2017, le rettifiche necessarie al riaccertamento straordinario, di modo che gli effetti di tale modifica si possano ripercuotere immediatamente sul 2017 e sul successivo bilancio di previsione.<\/p>\n<p>Per contro, il comune di Napoli ha operato il riaccertamento straordinario introducendo elementi di novit\u00e0 contabile non consentiti.<\/p>\n<p>Ed infatti, passando al merito del riaccertamento, l\u2019analisi della delibera G.C. n. 170\/2018 mostra i seguenti esiti: \u00ab<em>il risultato di amministrazione esposto nell&#8217;allegato B\/1, allegato al presente provvedimento (ALL. 2) quale parte integrante e sostanziale, che sostituisce l&#8217;analogo allegato alla deliberazione di G.C. n. 370\/2015, come modificata dalla deliberazione di G.C. n. 479\/2015, reca altres\u00ec l&#8217;effetto dell&#8217;applicazione di quanto previsto dall&#8217;art. 1, comma 814, della L. 205\/2017, gi\u00e0 disposta dal Consiglio Comunale in occasione dell&#8217;approvazione, con la deliberazione n. 3\/2018, del nuovo piano di riequilibrio finanziario pluriennale<\/em>\u00bb.<\/p>\n<p>Come si pu\u00f2 osservare dalla Tabella 2, il nuovo risultato di amministrazione post-armonizzazione, rispetto alla precedente versione, mostra le seguenti rettifiche:<\/p>\n<ol start=\"234\">\n<li>inserimento del Fondo per la restituzione dell&#8217;anticipazione ricevuta a titolo di fondo di rotazione ex art. 243-ter TUEL (fondo di rotazione) di un importo di \u20ac 234.985.721,72;<\/li>\n<li>azzeramento del pregresso Fondo DFB (debiti fuori bilancio), ovvero del larvale Fondo rischi, acceso a suo tempo per un importo rivelatosi inadeguato (per \u20ac 23 mln) e accensione, parallelamente, di un FR (Fondo rischi e passivit\u00e0 potenziali) sulla base di un\u2019articolata mappatura del rischio, nonch\u00e9 di una metodologia condivisa dall\u2019Ente gi\u00e0 in sede di decisione n. 240\/2017\/PRSP (cfr. Fondo passivit\u00e0 Potenziali, per \u20ac 746.193.577,03).<\/li>\n<\/ol>\n<ul>\n<li>azzeramento del Fondo Anticipazioni liquidit\u00e0, originariamente pari a \u20ac 1.140.485.893,16, motivato dall\u2019applicazione dell&#8217;art. 1, comma 814, della L. 205\/2017.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>Tabella 2. Riedizione del Riaccertamento straordinario. Schema cui all\u2019allegato 5\/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011. Fonte: Comune di Napoli, delibera G.C. n. 170\/2018<\/em><\/p>\n<table width=\"0\">\n<tbody>\n<tr>\n<td colspan=\"2\" width=\"472\"><strong>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2014 DETERMINATO NEL RENDICONTO 2014 (a)<\/strong><\/td>\n<td width=\"131\"><strong>-205.446.103,49<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"2\" width=\"472\">RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (b)<\/td>\n<td width=\"131\">246.071.845,39<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"2\" width=\"472\">RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE ( c) <sup>(1)<\/sup><\/td>\n<td width=\"131\">1.987.479.519,20<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"2\" width=\"472\">RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (d)<\/td>\n<td width=\"131\">387.509.990,23<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"2\" width=\"472\">RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (e)<\/td>\n<td width=\"131\">455.630.667,12<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"2\" width=\"472\">RESIDUI PASSIVI DEFINITIVAMENTE CANCELLATI\u00a0 CHE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (f) <sup>(7)<\/sup><\/td>\n<td width=\"131\"><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"2\" width=\"472\">FONDO PLURIENNALE VINCOLATO\u00a0 <sup>\u00a0<\/sup>g) = (e) -(d)+(f) <sup>\u00a0\u00a0(2)<\/sup><\/td>\n<td width=\"131\"><strong>68.120.676,89<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"2\" width=\"472\"><strong>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 1\u00b0 GENNAIO 2015 &#8211; DOPO IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI (h) = (a) -(b) +\u00a0 ( c) &#8211; (d)+ (e) + (f) -(g) e degli anni successivi<\/strong><\/td>\n<td width=\"131\"><strong>1.535.961.570,32<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"3\" width=\"604\"><strong>Composizione del risultato di amministrazione\u00a0 al 1\u00b0 gennaio 2015 &#8211; dopo il riaccertamento straordinario dei residui (g) e negli anni del piano: <\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"2\" width=\"472\"><strong>Parte accantonata<\/strong> <strong><sup>(3)<\/sup><\/strong><\/td>\n<td width=\"131\">&nbsp;<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"2\" width=\"472\"><em>Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31\/12\/2014 <strong><sup>(4)<\/sup><\/strong><\/em><\/td>\n<td width=\"131\"><em>1.352.788.825,44<\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"2\" width=\"472\"><em>Fondo residui perenti al 31\/12\/\u2026. (solo per le regioni) <sup>\u00a0<strong>(5)<\/strong><\/sup><\/em><\/td>\n<td width=\"131\"><em>\u00a0&#8211;<\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"2\" width=\"472\"><em>Fondo \u2026\u2026..al 31\/12\/N-1<\/em><\/td>\n<td width=\"131\"><em>\u00a0&#8211;<\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"2\" width=\"472\"><em>Fondo per la restituzione dell&#8217;anticipazione ricevuta a titolo di fondo di rotazione ex art. 243ter del D.lgs. 267 \/2000<\/em><\/td>\n<td width=\"131\"><em>234.985.721 ,72<\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"2\" width=\"472\"><em>Fondo per le passivit\u00e0 potenziali<\/em><\/td>\n<td width=\"131\"><em>746.193.577,03<\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"2\" width=\"472\"><strong>Totale parte accantonata (i)<\/strong><\/td>\n<td width=\"131\"><strong>2.333.968.124,19<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"2\" width=\"472\"><strong>Parte vincolata <\/strong><\/td>\n<td width=\"131\">&nbsp;<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"2\" width=\"472\"><em>Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili <\/em><\/td>\n<td width=\"131\"><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"2\" width=\"472\"><em>Costituzione fondo relativo alle anticipazioni di liquidit\u00e0 di cui al DL 35\/2013<\/em><\/td>\n<td width=\"131\"><em>0,00 <\/em><\/p>\n<p><em>(1.140.485.893,16)<\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"2\" width=\"472\"><em>Vincoli derivanti da trasferimenti\u00a0 <\/em><\/td>\n<td width=\"131\"><em>\u00a0&#8211;<\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"2\" width=\"472\"><em>Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui\u00a0 <\/em><\/td>\n<td width=\"131\"><em>43.143.230,30<\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"2\" width=\"472\"><em>Vincoli formalmente attribuiti dall&#8217;ente <\/em><\/td>\n<td width=\"131\"><em>8.423.430,85<\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"2\" width=\"472\"><em>Altri vincoli da specificare di <\/em><\/td>\n<td width=\"131\"><em>\u00a00,00<\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"2\" width=\"472\"><em>Flussi finanziari da Finanza derivata<\/em><\/td>\n<td width=\"131\"><em>10.450.802,71<\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"2\" width=\"472\"><em>Fondo DFB<\/em><\/td>\n<td width=\"131\"><em>0,00 <\/em><\/p>\n<p><em>(23.000.000,00)<\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"2\" width=\"472\"><em>Personale<\/em><\/td>\n<td width=\"131\"><em>4.211.295,03<\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"2\" width=\"472\"><em>Avanzo vincolato rendiconto 2014<\/em><\/td>\n<td width=\"131\"><em>7.540.596,94<\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"2\" width=\"472\"><em>da destinare<\/em><\/td>\n<td width=\"131\"><em>559.418,38<\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"2\" width=\"472\"><strong>Totale parte vincolata (l)<\/strong><\/td>\n<td width=\"131\"><strong>\u00a074.328.774,21 (1.237.814.667,37)<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"382\">&nbsp;<\/td>\n<td width=\"90\"><\/td>\n<td width=\"131\"><strong>\u00a0<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"382\">&nbsp;<\/td>\n<td width=\"90\"><strong>Totale parte destinata agli investimenti (m) <\/strong><\/td>\n<td width=\"131\">584.370.788,86<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"382\">&nbsp;<\/td>\n<td width=\"90\"><\/td>\n<td width=\"131\"><strong>\u00a0<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"2\" width=\"472\"><strong>Totale parte disponibile (n) =(k)-(i)- (l)-(m)<\/strong><\/td>\n<td width=\"131\"><strong>&#8211; 1.456.706.116,94 <\/strong><\/p>\n<p><strong>(-1.639.012.711,35)<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>Quanto alla rettifica di cui al punto <em>i<\/em> essa \u00e8 pienamente conforme ai <em>dicta <\/em>di accertamento della Sezione; analogamente, si rileva con riguardo al punto <em>ii<\/em>, un adeguamento del FR che supera anche l\u2019importo <em>de minimis<\/em> accertato dalla Sezione con la pronuncia n. 240\/2017\/PRSP.<\/p>\n<p>Di tutt\u2019altro tenore \u00e8 il giudizio riguardante la rettifica di cui al punto <em>iii<\/em>, per i motivi di seguito esposti. Segnatamente, in sede della riedizione del riaccertamento straordinario, il Comune ha abbattuto l\u2019intero accantonamento per FAL \u201ca finanziamento\u201d della costituzione del FCDE. Il risultato \u00e8 che, nonostante la contabilizzazione delle poste oggetto di accertamento da parte di questa Corte (e erroneamente non calcolate a suo tempo), il riaccertamento straordinario registra come esito (parte disponibile) un risultato finale migliorativo per il Comune, finanche, addirittura, rispetto alla quantificazione originaria su cui si era soffermata la deliberazione n. 240\/2017\/PRSP (riduzione del disavanzo da \u20ac -1.639.012.711,35 a \u20ac &#8211; 1.456.706.116,94).<\/p>\n<p>Del resto, come ha gi\u00e0 evidenziato da SRC Puglia n. 44\/2018\/PAR, \u00ab<em>nessuna modifica poteva essere applicata al riaccertamento straordinario precedentemente effettuato per effetto di una nuova valutazione <\/em>[\u2026] <em>anche alla luce dei principi che regolano l\u2019attivit\u00e0 amministrativa<\/em>\u00bb (SRC Puglia n. 44\/2018\/PAR,) nemmeno sulla scorta dell\u2019art. 1, comma 848, della L. n. 205\/2017: infatti, tale disposizione si \u00e8 limitata a codificare una giurisprudenza ormai consolidata con riferimento ai limitati casi in cui \u00e8 ammessa una riedizione del riaccertamento straordinario, tanto in <em>bonam<\/em> , quanto <em>in malam partem<\/em> per gli enti.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 al fine di<u> evitare pratiche elusive e allo stesso tempo di preservare la continuit\u00e0 dell\u2019amministrazione e dell\u2019erogazione di beni e servizi. <\/u><\/p>\n<p><strong>7.2. Errata interpretazione dell\u2019art. 1, comma 814 della L. n. 205\/2018.<\/strong> Ad avviso del Collegio \u00e8 errata l\u2019interpretazione della norma in virt\u00f9 della quale il Comune si \u00e8 ritenuto legittimato ad effettuare l\u2019abbattimento integrale del FAL.<\/p>\n<p>Segnatamente, l\u2019art. 1, comma 814, della \u201cLegge di bilancio 2018\u201d prevede: \u00ab<em>L&#8217;articolo 2, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, si interpreta nel senso che la facolt\u00e0 degli enti destinatari delle anticipazioni di liquidit\u00e0, di cui all&#8217;articolo 1 del\u00a0 decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, di utilizzare la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell&#8217;acquisizione delle erogazioni, ai fini dell&#8217;accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilit\u00e0 nel risultato di amministrazione, <strong>pu\u00f2 essere esercitata anche con effetti <\/strong><\/em><strong><em>sulle risultanze finali esposte nell&#8217;allegato 5\/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno\u00a0 2011, n. 118, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui effettuato ai sensi dell&#8217;articolo 3, comma 7, dello stesso decreto legislativo n. 118 del 2011<\/em><\/strong><em>, nonch\u00e9 sul ripiano del disavanzo previsto dal comma 13 del medesimo articolo, limitatamente ai soli enti che hanno approvato il suddetto riaccertamento straordinario a decorrere dal 20 maggio 2015, <strong>fermo restando il rispetto dell&#8217;articolo 3, comma 8, del medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che l&#8217;operazione di riaccertamento straordinario sia oggetto di un\u00a0 unico atto deliberativo<\/strong><\/em>\u00bb.<\/p>\n<p>Tanto premesso, l\u2019abbattimento totale del FAL in sede di riaccertamento straordinario appare errato e non giustificato per due ordini di motivi. La disposizione dell\u2019art. 1, comma 814, della L. n. 205\/2017 infatti:<\/p>\n<ol>\n<li>incontra, <em>expressis verbis<\/em>, il limite della \u201cunicit\u00e0\u201d del riaccertamento straordinario. In buona sostanza, la norma non introduce o autorizza un nuovo riaccertamento straordinario ex art. 1 comma 814, ma autorizza la retro-applicazione dell\u2019art. 2, comma 6, del D.L. n. 78\/2015 e delle quantificazioni effettuate negli esercizi successivi. La norma, invero, non autorizza a replicare quantificazioni e valutazioni gi\u00e0 effettuate. Di conseguenza, la norma avrebbe potuto legittimare, semplicemente, la retro-datazione ed applicazione in sede di riaccertamento straordinario dei valori di FAL e FCDE, come successivamente determinati nelle rendicontazioni seguenti ai sensi dell\u2019art. 2, comma 6, del D.L. n. 78\/2015, nel caso del comune di Napoli, nel rendiconto 2016;<\/li>\n<li>rispetto all\u2019art. 2, comma 6 del D.L. n. 78\/2016, oggetto dell\u2019interpretazione autentica, non introduce elementi nuovi per l\u2019interpretazione dei presupposti e dei limiti e delle modalit\u00e0 per l\u2019utilizzo del FAL per l\u2019accantonamento a FCDE, <u>ma si limita a stabilire la decorrenza contabile di tale utilizzo<\/u>.<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>7.2.1.<\/strong> Si rammenta, infatti, che dell\u2019art. 2, comma 6, del D.L. n. 78\/2015, il Comune di Napoli si era gi\u00e0 avvalso in sede di rendiconto 2016 (il D.L. n. 78\/2015 \u00e8 infatti stato emanato il 19 giugno 2016, mentre l\u2019approvazione del rendiconto 2015 \u00e8 del 24 maggio 2015), con modalit\u00e0 che questa Sezione, tra l\u2019altro, aveva considerato congrue e corrette. In particolare, nella pronuncia n. 240\/2017\/PRSP la Sezione aveva sottolineato la \u00ab<em>convergenza interpretativa sull\u2019art. 2, comma 6 del D.L. n. 78\/2015, che ha virtuosamente portato a finanziare il FCDE tramite il Fondo anticipazioni liquidit\u00e0 (FAL) esclusivamente al netto dei soli residui incassati (SRC Campania n. 1\/2017\/PRSP)<\/em>\u00bb.<\/p>\n<p>Come si ricorder\u00e0, ai sensi dell\u2019art. 2, comma 6 del D.L. n. 78\/2015: \u00ab<em>Gli enti destinatari delle anticipazioni di liquidit\u00e0 a valere sul fondo per assicurare la liquidit\u00e0 per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui all&#8217;articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzano la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell&#8217;acquisizione delle erogazioni, ai fini dell&#8217;accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilit\u00e0 nel risultato di amministrazione<\/em>\u00bb.<\/p>\n<p>La norma in questione aveva posto problemi di compatibilit\u00e0 costituzionale, che la Sezione ha risolto con una interpretazione conforme (Corte costituzionale, <em>ex plurimis<\/em>, sent. n. 356\/1996; sentt. n. 219\/2008 e n. 1\/2013, nonch\u00e9 sentenze nn. 221\/2015, 262\/2015, n. 45\/2016, n. 95\/2016 e n. 240\/2016). In base a tale interpretazione l\u2019\u201cutilizzo\u201d previsto dalla legge, incontra i limiti di principio statuiti dalla giurisprudenza Costituzionale (sentenze n. 181\/2015 e n. 89\/2017) e contabile (pronunce nomofilattiche della Sezione Autonomie, n. 14\/2013\/QMIG, n. 19\/2014\/QMIG. Con particolare riguardo all\u2019art. 6, comma 2, del D.L. n. 78\/2015, tali principi sono stati ribaditi con la deliberazione n. 33\/2015\/QMIG e, per le norme emanate per le regioni in attuazione delle pronunce costituzionali, dalla deliberazione n. 28\/2017\/QMIG).<\/p>\n<p>Tale giurisprudenza ha costantemente evidenziato e sancito che le anticipazioni straordinarie di liquidit\u00e0 ex D.L. n. 35\/2013 (e successivi rifinanziamenti) e le norme in seguito emanate, che ne disciplinano la contabilizzazione, non possono essere interpretate in modo che si determini un\u2019espansione della capacit\u00e0 di spesa degli enti che di tali finanziamenti hanno beneficiato: l\u2019anticipazione straordinaria di liquidit\u00e0 ex D.L. n. 35\/2013, infatti, realizza un finanziamento per il pagamento di spesa pregressa indifferenziato, che ove si traducesse in maggiore capacit\u00e0 finanziaria degli enti che ne beneficiano, realizzerebbe una violazione della regola aurea dell\u2019art. 119, comma 6 Cost. (che ammette indebitamento solo per spesa di investimento).<\/p>\n<p>Di conseguenza la Sezione ha ritenuto che l\u2019utilizzazione del FAL per costituire l\u2019accantonamento a FCDE pu\u00f2 avvenire solo se lo spazio finanziario creato dall\u2019anticipazione straordinaria, e corrispondente al FAL, <u>non venga destinato a coprire disavanzi latenti e quindi spesa corrente; fermo restando che l\u2019accantonamento complessivo derivante da FAL e FCDE deve continuare a svolgere le funzioni proprie di statuite dalla legge e ammesse dalla Costituzione<\/u>.<\/p>\n<p>Tale interpretazione costituzionalmente conforme (in questo senso cfr. SRC Campania n. 1\/2017\/PRSP; analogamente cfr. SRC Sicilia n. 150\/2017\/PRSP e n. 13\/2018\/PRSP), si rammenta brevemente, si basa sui seguenti assunti logico-interpretativi derivati dalla citata giurisprudenza contabile e costituzionale:<\/p>\n<ol>\n<li>il FAL e il FCDE sono due accantonamenti che rispondono a funzioni e rischi diversi, il primo relativo al passivo, il secondo relativo all\u2019attivo del conto del bilancio (SS.RR. n. 26\/2016\/EL);<\/li>\n<li>il FAL si correla al \u201cdebito da restituzione\u201d per anticipazioni \u201cstraordinarie\u201d di liquidit\u00e0, annotato nella sua integralit\u00e0, in forma di vincolo sul risultato di amministrazione, con funzione neutralizzatoria del rischio di un\u2019espansione incostituzionale della spesa: ove contabilizzato alla stregua di un mutuo, infatti, l\u2019anticipazione straordinaria di liquidit\u00e0 determinerebbe una crescita del risultato di amministrazione commisurata alla diminuzione dei residui passivi estinti con il finanziamento vincolato ex D.L. n. 35\/2013, con una conseguente espansione dello spazio finanziario per nuova spesa sugli esercizi successivi. Tale espansione sarebbe costituzionalmente incompatibile con la regola aurea dell\u2019art. 119, comma 6 Cost, in quanto: a) generata da un indebitamento destinato al pagamento di spesa indifferenziata, tanto corrente, quanto di investimento, b) potrebbe indirettamente migliorare il risultato di amministrazione coprendo pregressi disavanzi. Per tale ragione, prima in via pretoria, poi per via legislativa, \u00e8 stata prevista la contabilizzazione \u201cneutrale\u201d di un accantonamento per Fondo anticipazioni liquidit\u00e0 (Sezione Autonomie, pronunce n. 14\/2013\/QMIG, n. 19\/2014\/QMIG e n. 28\/2017\/QMIG; Corte Costituzionale n. 181\/2015 e n. 89\/2017);<\/li>\n<\/ol>\n<ul>\n<li>questa operazione, effettuata sul piano contabile, sul piano civilistico passa necessariamente dalla riqualificazione interpretativa della causa del negozio di anticipazione contratto ai sensi del D.L. n. 35\/2013. Ai sensi dell\u2019art. 1424 c.c., la causa concreta del contratto col MEF non potrebbe corrispondere al \u201ctipo\u201d legale (mutuo), ma come l\u2019anticipazione ordinaria, deve rispondere ad una causa giuridica che combina \u00ab<em>la funzione di finanziamento con quella di razionalizzazione dello sfasamento temporale tra flussi di spesa e di entrata<\/em>\u00bb (causa di anticipazione);<\/li>\n<\/ul>\n<ol start=\"3\">\n<li>per converso, il FCDE \u00e8 una posta non collegata alla spesa, ma alla peculiarit\u00e0 dell\u2019attivo, accomunata al FAL solo dalla circostanza di operare un \u201caccantonamento\u201d sul risultato di amministrazione, determinandone una compressione che costringe gli enti a ridurre la spesa autorizzabile sugli esercizi successivi. La sua funzione \u00e8 \u00ab<em>precludere l\u2019impiego di risorse di incerta acquisizione. In sostanza esso \u00e8 un fondo rettificativo, in diminuzione di una posta di entrata, finalizzato a correggere il valore nominale dei crediti dell\u2019ente in relazione alla parte di essi che si prevede di non incassare in corso di esercizio. Per questo motivo, in parte entrata si iscrive il credito al valore nominale (punto 3.3 dell\u2019allegato 4\/2 del d.lgs. n. 118 del 2011), mentre tra le passivit\u00e0 si inserisce l\u2019importo di prevedibile svalutazione (art. 46 \u00abFondo crediti di dubbia esigibilit\u00e0\u00bb, del d.lgs. n. 118 del 2011 e punto 3.3 dell\u2019allegato 4\/2 del medesimo decreto), il quale viene accantonato proprio al fine di evitare un risultato di amministrazione negativo a seguito delle eventuali minusvalenze derivanti dalla riscossione dei crediti soltanto parziale<\/em>\u00bb (Corte costituzionale, sent. n. 279\/2016). In definitiva, il FCDE mira ad accumulare risorse sufficienti a coprire le \u201cprevedibili\u201d insussistenze di crediti. In altri termini il FCDE previene l\u2019evidenziazione di squilibri di bilancio, ex art. 81 e 97 Cost., collegati a crediti la cui riscossione risulti statisticamente improbabile o impossibile;<\/li>\n<li>il FAL e IL FCDE hanno peraltro una indiretta interferenza funzionale. Il FCDE svaluta anche i residui attivi che coprivano i residui passivi estinti con l\u2019anticipazione e che hanno manifestato una evidente crisi di esigibilit\u00e0, al punto da rendere necessario il finanziamento straordinario ex D.L. n. 35\/2013: esso evita che si generi avanzo libero non effettivo, in violazione dell\u2019equilibrio di bilancio (art. 81 e 97 comma 1 Cost.). Entrambi i fondi, del resto, concorrono in modo combinato a definire il disavanzo. Pertanto ove il FAL, generato da un mutuo con Cassa depositi e prestiti, venisse utilizzato integralmente a beneficio del FCDE, si avrebbe certamente l\u2019impiego di indebitamento (non pi\u00f9 neutralizzato dal FAL poich\u00e9 assorbito dentro il FCDE) a ripiano di insussistenze (e disavanzo) correlate a residui attivi che erano a copertura della spesa anticipata. In questo modo l\u2019anticipazione straordinaria di liquidit\u00e0, oltre a costituire un finanziamento per cassa, determinerebbe un miglioramento del risultato di amministrazione \u2013 generato dalla riduzione del FAL a totale vantaggio del FCDE \u2013 con una indebita espansione (per competenza) della capacit\u00e0 di spesa sugli esercizi successivi. Per tale ragione la Sezione Autonomie (deliberazione n.33\/2015\/QMIG), in sede nomofilattica, ha precisato e ribadito che \u00ab<em><u>L\u2019utilizzo<\/u> del fondo di sterilizzazione ai fini dell\u2019accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilit\u00e0\u0300 <u>di cui all\u2019art. 2, comma 6, d.l. 19 giugno 2015, n. 78<\/u>, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125<u>, non deve produrre effetti espansivi della capacita\u0300 di spesa dell\u2019ente<\/u>\u201d<\/em>\u00bb.<\/li>\n<\/ol>\n<p>In estrema sintesi, si tratta di poste contabili aventi finalit\u00e0 diverse (cfr.\u00a0 sentenza SS.RR. n. 26\/2016\/EL) e allo stesso tempo concorrenti ad evitare il surrettizio finanziamento della copertura del disavanzo e l\u2019alleggerimento del suo peso sulla nuova spesa autorizzabile negli esercizi futuri (Sezione Autonomie, deliberazione n.33\/2015\/QMIG).<\/p>\n<p>Poich\u00e9, peraltro, solo una parte del FCDE corrisponde ad effettive insussistenze (in quanto la svalutazione si basa su una presunzione standard e statistica di inesigibilit\u00e0 e su classi di svalutazione, c.d. cluster, cfr. D.lgs. n. 118, All. 4\/2 \u00a7 3.3 ed esempio n. 5), l\u2019art. 2, comma 6, del D.L. n. 78\/2015 consente di ridurre l\u2019impatto complessivo del combinato operare di FAL e FCDE.<\/p>\n<p>Sulla base di queste premesse logico-normative (con fondamento costituzionale) si \u00e8 ritenuto che l\u2019\u201cutilizzo\u201d ammesso possa essere esclusivamente quello legato ad un comprovato e attuale miglioramento sul lato della riscossione delle entrate (SRC Sicilia nn. 150\/2017\/PRSP e 13\/2018\/PRSP), che non fosse ancora percepito dal criterio di calcolo del FCDE fondato su criteri <em>standard <\/em>e <em>trend<\/em> storici, ossia un effettivo realizzo del processo di accumulo a provvista dei pagamenti anticipati (in misura pi\u00f9 che proporzionale rispetto alle esigenze di neutralizzazione e restituzione sottese al FAL). Si \u00e8 ritenuto, cio\u00e8, che la ridetta disposizione non possa che autorizzare un \u201cutilizzo\u201d del FAL a finanziamento del FCDE <u>solo<\/u> <u>nei limiti degli incassi in conto residui registrati in corso d\u2019anno (SRC Campania n. 1\/2017)<\/u>.<\/p>\n<p>Questa interpretazione rispetta ed armonizza funzioni ed finalit\u00e0 costituzionali dei due fondi. Infatti, in tal modo, entrambi continuano complessivamente ad eserciate la loro funzione, semprech\u00e9 l\u2019accantonamento complessivo si riduca in misura tale da non pregiudicare la funzione di tutela degli equilibri e non realizzi un aggiramento della regola aurea dell\u2019art. 119, comma 6, Cost. Segnatamente, \u00e8 possibile effettuare una riduzione: a) in modo superiore alla quota di ammortamento per la restituzione dell\u2019anticipazione, registrabile progressivamente nel FAL; b) in modo superiore alla riduzione del FCDE determinato da un recente miglioramento della riscossione. Tale ultimo fondo, infatti, si riduce solo per effetto della stabile crescita nel tempo della riscossione in conto residui: poich\u00e9 l\u2019esempio n. 5 del principio contabile applicato n. 4\/2, richiede che la svalutazione si determini sulla base della riscossione \u201cmedia\u201d su 5 anni, tale fondo, senza l\u2019art. 2, comma 6 D.L. n. 78\/2015, non sarebbe in grado di registrare con immediatezza recenti miglioramenti della riscossione. Per altro verso, il finanziamento ex D.L. n. 35\/2013 \u00e8 compensata da un fondo la cui riduzione si ha certezza che non sia determinata da copertura di disavanzi (e quindi spesa diversa dall\u2019investimento) in violazione dell\u2019art. 119, comma 6, Cost.<\/p>\n<p>Continua, peraltro, ad essere inammissibile un integrale e non giustificato assorbimento di un fondo nell\u2019altro, perch\u00e9 l\u2019effetto sarebbe sicuramente quello del surrettizio finanziamento della copertura di disavanzi effettivi \u00ab<em>generando una \u201cplusvalenza fittizia\u201d ai fini della determinazione del risultato di amministrazione\u00bb <\/em>(cfr. Corte costituzionale n. 89 del 2017)\u00bb, spendibile come maggiore spesa negli esercizi futuri: <u>una simile interpretazione dell\u2019istituto vanificherebbe <em>de plano<\/em> la funzione del FAL come delineata dalla giurisprudenza costituzionale (sentt. n. 181\/2015 e n. 89\/2017), ponendosi in diretto contrasto con gli artt. 81, 97 <\/u>e 119, comma 6, Cost.<\/p>\n<p>N\u00e9 una simile, incostituzionale, impostazione pu\u00f2 dirsi che corrisponda ad un difforme orientamento della SRC Calabria (citato in contraddittorio dal Comune), atteso che, nelle pronunce n. 78\/2018\/PRSP e n. 48\/2018\/PRSP, la Sezione medesima si occupa esclusivamente di un problema di diritto intertemporale e non ha affrontato n\u00e9 direttamente, n\u00e9 <em>funditus<\/em> la questione delle modalit\u00e0 di applicazione dell\u2019art. 2, comma 6, del D.L. n. 78\/2015, per mezzo del comma 814 dell\u2019art. 1 della L. n. 205\/2017.<\/p>\n<p>In definitiva, la vera finalit\u00e0 dell\u2019art. 2, comma 6, del D.L. n. 78\/2015, non pu\u00f2 essere quella di distrarre il FAL dalle sue funzioni, ma di consentire una riduzione del sacrificio aggiuntivo, in termini di spesa, richiesto dalla nuova contabilit\u00e0 armonizzata, diminuendo l\u2019impatto del \u201cmaggiore disavanzo\u201d collegato al FCDE. <u>Tale finalit\u00e0 \u00e8 chiarita dall\u2019art. 1, comma 814, della L. n. 2015\/2017, che nell\u2019intento di risolvere i contrasti ermeneutici emersi in sede applicativa, ha precisato, in modo coerente con il sistema, che la norma interpretata era applicabile gi\u00e0 in sede di riaccertamento straordinario, consentendo, gi\u00e0 con tale decorrenza, una riduzione del sacrificio aggiuntivo in termini di spesa, richiesto dalla nuova contabilit\u00e0 armonizzata (e diminuendo l\u2019impatto del \u201cmaggiore disavanzo\u201d collegato al FCDE, che non esprime disavanzi effettivi, ma solo prudenziali e cautelativi)<\/u>.<\/p>\n<p>Nel rinviare alla pronuncia n. 1\/2017\/PRSP per quanto concerne la ragionevolezza di tale interpretazione anche sotto il profilo della non disparit\u00e0 di trattamento tra enti virtuosi, che non hanno avuto necessit\u00e0 di ricorrere alle anticipazioni straordinarie di liquidit\u00e0 ex D.L. n. 35\/2013, e non virtuosi (in sintonia con la giurisprudenza delle Sezioni riunite, ed in particolare con SS.RR. n. 26\/20916\/EL), si osserva che, <u>diversamente interpretando la disposizione, la norma sarebbe in modo manifesto in contrasto con la Costituzione, con riguardo ai parametri degli artt. 81, 97 comma 1 e 119, comma 6, obbligando il giudice <em>a quo<\/em> a sollevare questione di legittimit\u00e0 costituzionale della norma, considerato che la Costituzione e la legge gli vietano di dare applicazione a norme della cui costituzionalit\u00e0 dubita (art. 1 della L. cost. n. 1\/1948 e artt. 23 e 24 della L. n. 87\/1953)<\/u>.<\/p>\n<p>Il Comune, tra l\u2019altro, nel progetto di rendiconto 2016, approvato con delibera G.C. n. 219 del 28 aprile 2017 e quindi con deliberazione C.C. n. 30 del 26 maggio 2016, aveva aderito a questa interpretazione. Infatti, l\u2019Ente riferiva: \u00ab<em>Le disposizioni dell&#8217;art. 2, comma 6, D.L. 78\/2015 sono state di recente oggetto di interpretazione da parte della Corte dei Conti sezione Regionale di Controllo per la Campania che, nella deliberazione n. 1\/2017, ha indicato i limiti entro cui il vincolo per Fondo Anticipazione di Liquidit\u00e0 (FAL) pu\u00f2 essere utilizzato per l&#8217;accantonamento al Fondo Crediti Dubbia esigibilit\u00e0 (FCDE). Tale utilizzo viene dalla Corte ammesso nella misura massima della riscossione in conto residui di anno in anno intervenuta.<\/em><\/p>\n<p><em>In base a tale interpretazione che non avvalora l&#8217;applicazione totale del FAL al FCDE, si \u00e8 ritenuto opportuno includere il vincolo per FAL nella determinazione del Risultato di Amministrazione al 31\/12\/2016. Nella Relazione sulla gestione sono indicati i valori che hanno portato alla quantificazione di tale vincolo, nel Risultato 2016<\/em>\u00bb.\u00a0 Analoghe considerazioni sono contenute nella relazione sulla rimodulazione del PRFP ex art. 1, comma 714, della L. n. 208\/2015, che ri-quantifica correttamente il FCDE a fine 2015 (deliberazione del Consiglio Comunale di Napoli n. 15 del 30 settembre 2016 di approvazione della proposta di Giunta Comunale n. 555 del 22 settembre 2016).<\/p>\n<p><strong>7.2.3. <\/strong>Per tali motivi la misura correttiva della riedizione del riaccertamento straordinario risulta inesatta ed incongrua, in quanto:<\/p>\n<p>&#8211; come si \u00e8 gi\u00e0 detto, viola il principio della unicit\u00e0 del riaccertamento straordinario, rieditando valutazioni che \u2013 nei casi eccezionali in cui \u00e8 permesso correggerne gli esiti \u2013 non sono ammesse n\u00e9 nella giurisprudenza di questa Corte n\u00e9 in base all\u2019art. 1, comma 848, L. n. 205\/2017. In tale senso ha operato il comune di Napoli ri-quantificando gli esiti dell\u2019applicazione dell\u2019art. 2, comma 6, del D.L. n. 78\/2015 in modo divergente da quanto gi\u00e0 effettuato nel rendiconto 2016;<\/p>\n<p>&#8211; e tuttavia, anche a volere ritenere possibile, in base ad una scelta legislativa, la rettifica del FAL a favore del FCDE nell\u2019ambito del riaccertamento straordinario \u201crieditato\u201d, non deve essere violato il principio di unicit\u00e0 del riaccertamento, come evidenziato dall\u2019art. 1, comma 814, della L. n. 205\/2017: il riaccertamento straordinario deve essere quindi neutro in merito ad eventuali poste gi\u00e0 liquidate (sebbene retro-datate), altrimenti costituendo facile occasione di comportamenti opportunistici. Cos\u00ec ha operato il comune di Napoli che, in sede di riedizione del riaccertamento, ha realizzato l\u2019integrale assorbimento del FAL entro il FCDE, travalicando i necessari limiti legislativi e costituzionali che gi\u00e0 caratterizzavano l\u2019art. 2, comma 6, del D.L. n. 78\/2015 (limiti peraltro in precedenza riconosciuti dallo stesso Comune ed oggetto di attenzione e analisi nell\u2019ambito dei controlli effettuati con la deliberazione n. 240\/2017\/PRSP).<\/p>\n<p>In definitiva, il richiamo del combinato disposto dei commi 814 e 848 dell\u2019art. 1 della L. n. 205\/2017 da parte degli enti (come il Comune di Napoli), non consente e autorizza, in sede di riedizione del riaccertamento straordinario, ri-valutazioni o ricalcoli delle poste che non abbiano fondamento nella pronuncia di controllo e nelle quantificazioni gi\u00e0 effettuate con i rendiconti successivi quanto al rapporto tra FCDE e FAL, alla stregua dell\u2019art. 2, comma 6, del D.L. n. 78\/2015.<\/p>\n<p>In estrema sintesi, quindi, il riaccertamento straordinario risulta non corretto, in quanto:<\/p>\n<p>&#8211; come si \u00e8 gi\u00e0 detto, viola il principio della unicit\u00e0 del riaccertamento straordinario;<\/p>\n<p>&#8211; interpreta non correttamente il contenuto dispositivo dell\u2019art. 2, comma 6, del D.L. n. 78\/2015 in nessun modo innovato dall\u2019art. 1, commi 814 e 848, della L. n. 205\/2017 (tranne che in punto di decorrenza contabile).<\/p>\n<p><u>La riduzione del combinato accantonamento di FCDE e FAL, con il totale azzeramento del FAL, ha quindi l\u2019effetto espandere illegittimamente la capacit\u00e0 di spesa e di quantificare in modo incongruo il disavanzo, in contrasto con la legge e con la Costituzione, in un contesto contabile, tra l\u2019altro, affetto da gravi patologie accertate con la pronuncia n. 240\/2017\/PRSP.<\/u><\/p>\n<p>Infatti, si rammenta che \u00ab<em>lo stato della riscossione in conto residui costituisce, insieme alla mancanza di controllo del contenzioso e del fenomeno di produzione dei debiti fuori bilancio, la principale ragione della crisi finanziaria del Comune di Napoli<\/em>\u00bb (ibidem).<\/p>\n<p>Tale anomalia ha ripercussioni immediate, per il principio continuit\u00e0, sulle decisioni di bilancio successive e ci\u00f2, tanto in sede di rendicontazione, che di previsione. Pertanto,<\/p>\n<ol>\n<li><u>in primo luogo, non pu\u00f2 legittimare le successive rendicontazioni in cui il FAL viene abbattuto senza il rispetto dei principi sopra esposti<\/u>;<\/li>\n<li><u>in secondo luogo, determina l\u2019illegittimit\u00e0 della quantificazione del disavanzo applicato nel bilancio di previsione 2018-2020<\/u>.<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>7.3. Erroneo calcolo del \u201cmaggiore disavanzo\u201d ai sensi dell\u2019art. 1 del d.m. 2 aprile 2015 (e dell\u2019art. 2, comma 8, del d.m. 12 febbraio 2018).<\/strong> La mancata contabilizzazione della componente di cui sopra, da un lato, \u201cdeflaziona\u201d il disavanzo finale post-armonizzazione, dall\u2019altro concorre, insieme ad un altro errore tecnico, a diminuire il c.d. extra-deficit, ovvero il \u201cmaggiore disavanzo\u201d da ripianare in trent\u2019anni ai sensi dell\u2019art. 3, comma 16, del D.lgs. n. 118\/2011 a decorre dal 2015.<\/p>\n<p>Il Comune ha, infatti, errato a definire il \u201cmaggiore disavanzo\u201d, ponendo a confronto il nuovo risultato di amministrazione armonizzato con il pregresso \u201cdisavanzo effettivo\u201d, anzich\u00e9 con il risultato di amministrazione secondo la previgente formulazione del combinato disposto degli artt. 186, 187 e 188 TUEL.<\/p>\n<p>Come \u00e8 noto, la nuova contabilit\u00e0 armonizzata (D.lgs. n. 118\/2011) ha introdotto un \u201c<em>nuovo criterio di identificazione del risultato di amministrazione <\/em>[&#8230;]<em> laddove prima della riforma contabile si distingueva tra risultato contabile di amministrazione e disavanzo effettivo, integrato proprio dall\u2019insufficienza del risultato a coprire le quote vincolate, ora si parla tout court di disavanzo e del conseguente obbligo di rientro, ai sensi degli artt. 42, comma 12, d.lgs. n. 118\/2011 e 188 del Tuel<\/em>\u201d (cfr. Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, deliberazione n. 9\/2016\/INPR). La nuova formulazione dell\u2019art. 187 TUEL (come dell\u2019art. 42 del D.lgs. 118\/2011), infatti, supera la vecchia concezione \u201cformale\u201d del risultato di amministrazione, e lo definisce &#8211; anche a consuntivo &#8211; come la sommatoria algebrica \u00a0tra le poste contabili \u201creali\u201d (debiti, crediti e cassa) e quelle \u201dfigurative\u201d (\u201cfondi\u201d per accantonamenti, vincoli e spesa pluriennale), in modo da evidenziare pienamente, con un sistema articolato di informazioni, il reale stato di equilibrio o squilibrio del bilancio.<\/p>\n<p>In precedenza, il risultato di amministrazione e l\u2019eventuale disavanzo, a consuntivo, veniva esclusivamente identificato come la risultante algebrica del \u201cfondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi\u201d (art. 186 e 188 TUEL, vecchia formulazione).<\/p>\n<p>Nel sistema del D.lgs. n. 118\/2011, la contabilizzazione dei fondi, ed in particolare dei nuovi e ridefiniti istituti del Fondo crediti dubbia esigibilit\u00e0 (FCDE) e del Fondo rischi e passivit\u00e0 potenziali (FR), hanno determinato una crescita esponenziale e generalizzata dei disavanzi, in forza di regole pi\u00f9 stringenti ispirate al principio di prudenza e trasparenza: il Legislatore ha, quindi, previsto un pi\u00f9 largo lasso temporale (30 anni) per ripianare i \u201cmaggiori disavanzi\u201d determinati dal passaggio alla nuova contabilit\u00e0 armonizzata (art. 3, comma 16, del D.lgs. n. 118\/2011): si tratta di una disciplina di rientro dettata dall\u2019esigenza di evitare un trattamento eccessivamente rigoroso rispetto allo scopo costituzionale del Legislatore che \u00e8 quello di garantire l\u2019effettivo rispetto dell\u2019equilibrio di bilancio (art. 81 Cost.).<\/p>\n<p>Il decreto attuativo emanato dal MEF, previsto dallo stesso articolo 3, comma 16 d.m. 2 aprile 2015, disciplina taluni aspetti tecnici del riaccertamento straordinario e definisce la grandezza contabile \u201cmaggiore disavanzo\u201d (c.d. extra-deficit) oggetto del ripiano trentennale: esso \u00e8 la \u00ab<em>differenza algebrica tra la voce \u201ctotale parte disponibile\u201d e la voce \u201crisultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 determinato nel rendiconto 2014\u201d del prospetto di cui all\u2019allegato 5\/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011<\/em>\u00bb.<\/p>\n<p>L\u2019extra-deficit \u00e8, quindi, ottenuto come differenza tra i due valori del risultato di amministrazione a consuntivo (oggetto, cio\u00e8, delle attivit\u00e0 di rivalutazione e correzione delle poste con il \u201criaccertamento\u201d ordinario e straordinario) al 31.12.2014 e al 1\u00b0 gennaio 2015, rispettivamente calcolati con le regole vigenti prima e dopo l\u2019entrata in vigore e la piena applicazione del D.lgs. n. 118\/2011.<\/p>\n<p>Occorre, cio\u00e8, nettare il disavanzo ottenuto alla lettera \u201cn\u201d dell\u2019Allegato 5\/2 del D.lgs. n. 118\/2011 (cfr. Tabella 2) con il risultato di amministrazione secondo la vecchia formulazione dell\u2019art. 188 TUEL (quale saldo algebrico tra residui attivi, residui passivi e cassa) vigente anteriormente all\u2019entrata in vigore del D.lgs. n. 118\/2011.<\/p>\n<p>Secondo i calcoli del Comune, il \u201cmaggiore disavanzo\u201d, applicato nei vari esercizi del bilancio di previsione, sarebbe pari a \u20ac 26.185.763,75 (cfr. Tabella 3) e sarebbe stato ottenuto sulla base del ragionamento contabile esposto in Tabella 3.1.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>Tabella 3. Fonte: Parere dei revisori alla proposta di bilancio di previsione 2018-2020<\/em><\/p>\n<table width=\"0\">\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"168\"><strong>\u00a0<\/strong><\/td>\n<td width=\"135\"><strong>2018<\/strong><\/td>\n<td width=\"129\"><strong>2019<\/strong><\/td>\n<td width=\"128\"><strong>2020<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"168\"><em>Quota di ripiano da riaccertamento straordinario \u201crettificato\u201d ex SRC Campania n. 240\/2017\/PRSP<\/em><\/td>\n<td width=\"135\">26.185.763,75<\/td>\n<td width=\"129\">26.185.763,75<\/td>\n<td width=\"128\">26.185.763,75<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"168\"><em>Quota di disavanzo da PRFP \u201criformulato e rimodulato\u201d ex art. 1, commi 888 e 889 L. 205\/2017<\/em><\/td>\n<td width=\"135\">106.814.236,25<\/td>\n<td width=\"129\">95.814.236,25<\/td>\n<td width=\"128\">143.814.236,25<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"168\"><strong>Totale quota annua ripiano<\/strong><\/td>\n<td width=\"135\"><strong>133.000.000,00<\/strong><\/td>\n<td width=\"129\"><strong>122.000.000,00<\/strong><\/td>\n<td width=\"128\"><strong>170.000.000,00<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>Tabella 3.1. Fonte: Comune di Napoli. Relazione alla rimodulazione\/riformulazione del Piano ex art. 1 commi 888 e 889 L. n. 205\/2017<\/em><\/p>\n<table width=\"114%\">\n<tbody>\n<tr>\n<td colspan=\"5\" width=\"811\"><strong>Risultato di amministrazione al 31.12.2014 (C.C. n. 8 del 21\/05\/2015)<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"281\">Fondo cassa al 31.12.2014<\/td>\n<td colspan=\"2\" width=\"269\">(+)<\/td>\n<td colspan=\"2\" width=\"261\">\u00a0\u20ac\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 473.781.766,06<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"281\">&nbsp;<\/td>\n<td colspan=\"2\" width=\"269\">(+)<\/td>\n<td colspan=\"2\" width=\"261\">\u00a0\u20ac\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 3.214.863.117,00<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"281\">&nbsp;<\/td>\n<td colspan=\"2\" width=\"269\">(-)<\/td>\n<td colspan=\"2\" width=\"261\">\u00a0\u20ac\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 3.894.090.987,48<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"281\">&nbsp;<\/td>\n<td colspan=\"2\" width=\"269\"><em>saldo finanziario al 31.12.2014<\/em><\/td>\n<td colspan=\"2\" width=\"261\"><em>-\u20ac\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 205.446.104,42 <\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"281\"><strong>Totale dei fondi vincolati<\/strong><\/td>\n<td colspan=\"2\" width=\"269\"><strong>(-)<\/strong><\/td>\n<td colspan=\"2\" width=\"261\"><strong>\u00a0\u20ac\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 465.687.100,82 <\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"281\"><em>\u00a0<\/em><\/td>\n<td colspan=\"2\" width=\"269\"><strong><em>disavanzo di amministrazione al 31.12.2014<\/em><\/strong><\/td>\n<td colspan=\"2\" width=\"261\"><strong><em>-\u20ac\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 671.133.205,24 <\/em><\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"5\" width=\"811\"><strong>Risultato di amministrazione al 1.1.2015 (G.C. n.\u00a0 170 \/04\/2018)<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"281\"><em>Risultato di amministrazione al 31.12.2014<\/em><\/td>\n<td colspan=\"2\" width=\"269\"><\/td>\n<td colspan=\"2\" width=\"261\">-\u20ac\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 205.446.104,42<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"281\"><em>Residui attivi cancellati (privi di obbligazione)<\/em><\/td>\n<td colspan=\"2\" width=\"269\">(-)<\/td>\n<td colspan=\"2\" width=\"261\">246.071.845,39<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"281\"><em>Residui passivi cancellati (privi di obbligazione)<\/em><\/td>\n<td colspan=\"2\" width=\"269\">(+)<\/td>\n<td colspan=\"2\" width=\"261\">1.987.479.519,20<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"281\"><em>Residui attivi cancellati (reimputati)<\/em><\/td>\n<td colspan=\"2\" width=\"269\">(-)<\/td>\n<td colspan=\"2\" width=\"261\">387.509.990,23<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"281\"><em>Residui passivi cancellati (reimputati)<\/em><\/td>\n<td colspan=\"2\" width=\"269\">(+)<\/td>\n<td colspan=\"2\" width=\"261\">455.630.667,12<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"281\"><em>Fondo Pluriennale Vincolato<\/em><\/td>\n<td colspan=\"2\" width=\"269\">(-)<\/td>\n<td colspan=\"2\" width=\"261\">68.120.676,89<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"281\"><em>\u00a0<\/em><\/td>\n<td colspan=\"2\" width=\"269\"><em>saldo finanziario al 1.1.2015<\/em><\/td>\n<td colspan=\"2\" width=\"261\"><em>\u00a0\u20ac\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 1.535.961.569,39 <\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"281\"><em>Fondi accantonati &#8211; accantonamenti FCDE<\/em><\/td>\n<td colspan=\"2\" width=\"269\">(-)<\/td>\n<td colspan=\"2\" width=\"261\">1.352.788.825,44<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"281\"><em>Fondi vincolati (recte accantonati) &#8211; per Anticipazione di Liquidit\u00e0 D.L. n. 35\/2013 (FAL)<\/em><\/td>\n<td colspan=\"2\" width=\"269\">(-)<\/td>\n<td colspan=\"2\" width=\"261\">1.140.485.893,16<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"281\"><em>Altri fondi vincolati<\/em><\/td>\n<td colspan=\"2\" width=\"269\">(-)<\/td>\n<td colspan=\"2\" width=\"261\">658.699.563,07<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"281\"><em>Accantonamento del &#8220;Vincolo&#8221; (recte accantonamento) D.L. 35\/2013\u00a0 al FCDE (art. 1, comma 814 L. 205\/2017)<\/em><\/td>\n<td colspan=\"2\" width=\"269\">(+)<\/td>\n<td colspan=\"2\" width=\"261\">1.140.485.893,16<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"281\"><em>Fondo di rotazione<\/em><\/td>\n<td colspan=\"2\" width=\"269\">(-)<\/td>\n<td colspan=\"2\" width=\"261\">234.985.721,72<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"281\"><em>Fondo rischi<\/em><\/td>\n<td colspan=\"2\" width=\"269\">(-)<\/td>\n<td colspan=\"2\" width=\"261\">746.193.577,03<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"281\"><em>\u00a0<\/em><\/td>\n<td colspan=\"2\" width=\"269\"><strong><em>disavanzo al 1.01.2015<\/em><\/strong><\/td>\n<td colspan=\"2\" width=\"261\"><strong><em>-\u20ac\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 1.456.706.117,87 <\/em><\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"281\"><\/td>\n<td colspan=\"2\" width=\"269\"><\/td>\n<td colspan=\"2\" width=\"261\"><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"5\" width=\"811\"><em>Calcolo del maggiore disavanzo all&#8217;1.1.2015<\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"281\"><em>disavanzo di amministrazione al 1.01.2015<\/em><\/td>\n<td colspan=\"2\" width=\"269\">(a)<\/td>\n<td colspan=\"2\" width=\"261\">-\u20ac\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 1.456.706.117,87<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"281\"><em>disavanzo di amministrazione al 31.12.2014 indicato nella deliberazione C.C. n. 42\/2015<\/em><\/td>\n<td colspan=\"2\" width=\"269\">(b)<\/td>\n<td colspan=\"2\" width=\"261\">-\u20ac\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 671.133.205,24<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"281\">&nbsp;<\/td>\n<td colspan=\"2\" width=\"269\">Differenza=Maggiore disavanzo al 1.01.2015 (a-b=c)<\/td>\n<td colspan=\"2\" width=\"261\">-\u20ac\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 785.572.912,63<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"281\"><em>Quota trentennale di ripiano<\/em><\/td>\n<td colspan=\"2\" width=\"269\"><em>c\/30<\/em><\/td>\n<td colspan=\"2\" width=\"261\"><em>-\u20ac\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 26.185.763,75 <\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"5\" width=\"811\"><strong>Calcolo del maggiore disavanzo all&#8217;1.1.2015 ai sensi dell&#8217;art. 1 del d.m. 2 aprile 2015<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"2\" width=\"299\"><em>disavanzo di amministrazione al 1.01.2015<\/em><\/td>\n<td colspan=\"2\" width=\"280\">(a)<\/td>\n<td width=\"233\">-\u20ac\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 1.456.706.117,87<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"2\" width=\"299\"><em>disavanzo di amministrazione al 31.12.2014 indicato nella deliberazione C.C. n. 42\/2015<\/em><\/td>\n<td colspan=\"2\" width=\"280\">(b)<\/td>\n<td width=\"233\">-\u20ac\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 205.446.104,42<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"2\" width=\"299\">&nbsp;<\/td>\n<td colspan=\"2\" width=\"280\">Differenza=Maggiore disavanzo al 1.01.2015 (a-b=c)<\/td>\n<td width=\"233\">-\u20ac\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 1.251.260.013,45<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"2\" width=\"299\"><em>Quota trentennale di ripiano<\/em><\/td>\n<td colspan=\"2\" width=\"280\"><em>c\/30<\/em><\/td>\n<td width=\"233\"><em>-\u20ac\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 41.708.667,12 <\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"281\"><\/td>\n<td width=\"17\"><\/td>\n<td width=\"251\"><\/td>\n<td width=\"28\"><\/td>\n<td width=\"233\"><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>In giallo, nella Tabella 3.1., sono evidenziati i due errori contabili in cui \u00e8 incorso il Comune e segnatamente:<\/p>\n<ol start=\"746\">\n<li>l\u2019avere totalmente abbattuto il FAL a beneficio del FCDE, in contrasto con i principi e i precetti sopra richiamati. L\u2019errato abbattimento del FAL ha consentito di diminuire il disavanzo finale (parte disponibile) rispetto alla originaria formulazione del riaccertamento straordinario, nonostante l\u2019Ente abbia dovuto accantonare, conformemente ed in esecuzione alla pronuncia n. 240\/2017\/PRSP, un Fondo Rischi pari ad \u20ac 746.193.577,03 (tra l\u2019altro notevolmente superiore al minimo prescritto in delibera) e l\u2019accantonamento per la neutralizzazione del Fondo di rotazione per un importo pari ad \u20ac 234.985.721,72 (voci in precedenza non esistenti). Il disavanzo \u201criquantificato\u201d con la delibera G.C. n. 170\/2018 (riedizione del riaccertamento straordinario in base alla decisione n. 240\/2017\/PRSP) \u00e8, infatti, inferiore al precedente disavanzo da armonizzazione di \u20ac 182.306.594,41 (Tabella 3.2.);<\/li>\n<li>l\u2019avere ritenuto di dovere assumere come \u201csottraendo\u201d, per il calcolo di cui all\u2019art. 1 del d.m. 2 aprile 2015, il disavanzo effettivo e non quello formale calcolato secondo i previgenti artt. 186 e 188 TUEL. In buona sostanza, il Comune ha ritenuto di dovere fare riferimento al disavanzo sostanziale, di norma rilevante \u2013 nel vecchio sistema contabile \u2013 in sede di programmazione e non in sede di consuntivo. Ci\u00f2 nonostante il riaccertamento straordinario sia una mera operazione contabile di \u201ctraduzione\u201d del precedente risultato di amministrazione accertato, a rendiconto, al 31.12.2014, nel nuovo sistema contabile armonizzato.<\/li>\n<\/ol>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<p><em>Tabella 3.2. Riduzione del disavanzo da armonizzazione post \u201criedizione\u201d del riaccertamento straordinario. Fonte: Comune di Napoli. Elaborazione: Corte dei conti<\/em><\/p>\n<table width=\"0\">\n<tbody>\n<tr>\n<td colspan=\"3\" width=\"651\">Raffronto tra riaccertamento straordinario e rettificato<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"272\"><em>Risultato di amministrazione armonizzato ex delibera G.C. n.\u00a0 deliberazione di G. C. n. 370\/2015,<br \/>\ncome modificata dalla deliberazione di G.C. n. 479\/2015 (parte disponibile)<\/em><\/td>\n<td width=\"121\">(a)<\/td>\n<td width=\"258\">-\u20ac 1.639.012.711,35<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"272\"><em>Risultato di amministrazione armonizzato ex delibera G.C. n. G.C. n.\u00a0 170 \/04\/2018 (parte disponibile)<\/em><\/td>\n<td width=\"121\">(b)<\/td>\n<td width=\"258\">-\u20ac 1.456.706.116,94<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"272\">&nbsp;<\/td>\n<td width=\"121\">Riduzione disavanzo (a&#8211;b=c)<\/td>\n<td width=\"258\">-\u20ac 182.306.594,41<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>A causa di questo grave e duplice errore concettuale, la Sezione accerta che, in realt\u00e0, il \u201cmaggiore disavanzo\u201d del rieditato riaccertamento straordinario \u00e8 stato sottostimato e avrebbe dovuto essere pari a \u20ac 2.391.745.906,61 (Tabella 4).<\/p>\n<p><strong>Per l\u2019effetto, la quota di ripiano trentennale non avrebbe dovuto essere, come in Tabella 3, pari a \u20ac 26.185.763,75, ma pari ad \u20ac 79.724.863,55<\/strong> (come in Tabella 4), vale a dire pi\u00f9 alta di \u20ac 53.539.099,80.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>Tabella 4. Maggiore disavanzo al netto degli errori di calcolo. Elaborazione: Corte dei conti<\/em><\/p>\n<table width=\"0\">\n<tbody>\n<tr>\n<td colspan=\"3\" width=\"650\"><strong>Calcolo del maggiore disavanzo all&#8217;1.1.2015 ai sensi dell&#8217;art. 1 del d.m. 2 aprile 2015<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"235\"><em>disavanzo di amministrazione al 1.01.2015<\/em><\/td>\n<td width=\"164\">(a)<\/td>\n<td width=\"251\">-\u20ac 1.456.706.117,87<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"235\"><em>rettifica in aumento per FAL<\/em><\/td>\n<td width=\"164\">(a.1)<\/td>\n<td width=\"251\">\u20ac 1.140.485.893,16<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"235\"><em>disavanzo di amministrazione al 1.01.2015<\/em><\/td>\n<td width=\"164\">(a.3=a-a1)<\/td>\n<td width=\"251\">-\u20ac 2.597.192.011,03<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"235\"><em>disavanzo di amministrazione al 31.12.2014 indicato nella deliberazione C.C. n. 42\/2015 <u>senza computo delle quote vincolate<\/u><\/em><\/td>\n<td width=\"164\">(b)<\/td>\n<td width=\"251\">-\u20ac 205.446.104,42<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"235\">&nbsp;<\/td>\n<td width=\"164\">Differenza=Maggiore disavanzo al 1.01.2015 (a.3-b=c)<\/td>\n<td width=\"251\">-\u20ac 2.391.745.906,61<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"235\"><strong><em>Quota trentennale di ripiano<\/em><\/strong><\/td>\n<td width=\"164\"><strong><em>c\/30<\/em><\/strong><\/td>\n<td width=\"251\"><em>-\u20ac 79.724.863,55<\/em><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol>\n<li><strong>B) Il maggiore disavanzo da extra-deficit non recuperato da applicare sul 2018<\/strong><\/li>\n<li>Come evidenziato dalla Tabella 3 (che per comodit\u00e0 di lettura si riporta nuovamente qui in calce) il risultato di amministrazione del comune di Napoli ingloba due diversi tipi di disavanzo.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>Tabella 3. Fonte: Parere dei revisori alla proposta di bilancio di previsione 2018-2020<\/em><\/p>\n<table width=\"0\">\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"181\"><strong>\u00a0<\/strong><\/td>\n<td width=\"145\"><strong>2018<\/strong><\/td>\n<td width=\"139\"><strong>2019<\/strong><\/td>\n<td width=\"138\"><strong>2020<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"181\"><em>Quota di ripiano da riaccertamento straordinario \u201crettificato\u201d ex SRC Campania n. 240\/2017\/PRSP<\/em><\/td>\n<td width=\"145\">26.185.763,75<\/td>\n<td width=\"139\">26.185.763,75<\/td>\n<td width=\"138\">26.185.763,75<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"181\"><em>Quota di disavanzo da PRFP \u201criformulato e rimodulato\u201d ex art. 1, commi 888 e 889 L. 205\/2017<\/em><\/td>\n<td width=\"145\">106.814.236,25<\/td>\n<td width=\"139\">95.814.236,25<\/td>\n<td width=\"138\">143.814.236,25<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"181\"><strong>Totale quota annua ripiano<\/strong><\/td>\n<td width=\"145\"><strong>133.000.000,00<\/strong><\/td>\n<td width=\"139\"><strong>122.000.000,00<\/strong><\/td>\n<td width=\"138\"><strong>170.000.000,00<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Secondo la disciplina vigente, infatti, il risultato di amministrazione e i documenti di bilancio, devono inglobare informazioni di tipo non solo quantitativo e interno (componenti ai sensi dell\u2019allegato 5\/2 al D.lgs. n. 118\/2011), ma anche qualitativo ed esterno. Deve essere, cio\u00e8, qualificata ciascuna componete del disavanzo finale in base alla causa e al trattamento legislativo del ripiano, nell\u2019ottica della rappresentazione degli equilibri nella continuit\u00e0 di bilancio (D.lgs. n. 118\/2011, principio contabile 4\/1, \u00a79.11.7 introdotto dal d.m. 4 agosto 2016 e art. 4, commi 5 e 6, del d.m. 2 aprile 2015.)<\/p>\n<p>La nota integrativa al bilancio di previsione, infatti, deve contenere l\u2019indicazione sulle \u00ab<em>modalit\u00e0 di copertura dell\u2019eventuale disavanzo applicato al bilancio distintamente per la quota derivante dal riaccertamento straordinario rispetto a quella derivante dalla gestione ordinaria. La nota integrativa indica altres\u00ec le modalit\u00e0 di copertura contabile dell\u2019eventuale disavanzo tecnico di cui all\u2019art. 3, comma 13, del decreto legislativo n. 118 del 2011<\/em>\u00bb (art. 6, comma 6, d.m. 2 aprile 2015.<\/p>\n<p>In particolare, il trattamento previsto per il ripiano dell\u2019extra-deficit \u00e8 disciplinato dall\u2019art. 3, comma 16, del D.lgs. n. 118\/2011 (ripiano trentennale) e dal d.m. 2 aprile 2015 (modalit\u00e0 di ripiano e definizione del concetto di \u201cmaggiore disavanzo\u201d).<\/p>\n<p>L\u2019art. 4 del d.m. 2 aprile 2015 stabilisce che <em>\u00ab2. In sede di approvazione del rendiconto 2016 e dei rendiconti degli esercizi successivi, fino\u00a0 completo ripiano del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, si verifica se il risultato di amministrazione al 31 dicembre di ciascun anno risulta migliorato rispetto al disavanzo al 31 dicembre dell&#8217;esercizio precedente, per un importo pari o superiore rispetto all&#8217;ammontare di disavanzo applicato al bilancio di previsione cui il rendiconto si riferisce, aggiornato ai risultati del rendiconto dell&#8217;anno precedente. Se da tale confronto risulta che il disavanzo applicato non \u00e8 stato recuperato, la quota non recuperata nel corso dell&#8217;esercizio, o il maggiore disavanzo registrato rispetto al risultato di amministrazione dell&#8217;esercizio precedente, \u00e8 interamente applicata al primo esercizio del bilancio\u00a0 di\u00a0 previsione in corso di gestione, in\u00a0 aggiunta alla quota del recupero del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario prevista per tale esercizio, in attuazione dell&#8217;art. 3, comma 16, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. <\/em><\/p>\n<p><em>[\u2026]<\/em><\/p>\n<ol start=\"4\">\n<li><em> Il recupero dell\u2019eventuale quota del disavanzo non derivante dal riaccertamento straordinario pu\u00f2 essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura contestualmente all\u2019adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro di tale quota del disavanzo, secondo le modalit\u00e0 previste dall\u2019art. 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per le regioni e gli enti regionali e e dall\u2019art. 188 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per gli enti locali.<\/em><\/li>\n<li><em> La relazione sulla gestione al rendiconto analizza la quota di disavanzo ripianata nel corso dell\u2019esercizio, distinguendo il disavanzo riferibile al riaccertamento straordinario da quello derivante dalla gestione. La relazione analizza altres\u00ec la quota ripianata dell\u2019eventuale disavanzo tecnico di cui all\u2019art. 3, comma 13, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011. In caso di mancato recupero del disavanzo, la relazione indica le modalit\u00e0 di copertura da prevedere in occasione dell\u2019applicazione al bilancio in corso di gestione delle quote non ripianate\u00bb.<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p>Cos\u00ec delineato il quadro normativo, appare evidente che il comune di Napoli si \u00e8 limitato a prendere atto, a valle del riaccertamento straordinario, di una diversa quantificazione dell\u2019extra-deficit (delle cui criticit\u00e0 si \u00e8 gi\u00e0 ampiamente trattato), senza peraltro tenere conto che nell\u2019esercizio 2016 ha accertato \u2013 col rendiconto formalmente approvato \u2013 un disavanzo peggiorativo (cfr. Tabella 1), che non risulta recuperato a fine 2017 col rendiconto di recente approvato.<\/p>\n<p>Per tale ragione, la quota di disavanzo da applicare nell\u2019esercizio, avrebbe dovuto contemplare, oltre che la quota trentennale di pertinenza nel 2018, quella non recuperata negli esercizi 2016 e 2017 (secondo la quantificazione del Comune, peraltro errata in diminuzione) e, quindi, la quota di extra-deficit da applicare nel 2018 non avrebbe dovuto essere di soli \u20ac 26.185.763,75, ma di \u20ac 78.557.291,25, con un incremento di \u20ac 52.371.527,50.<\/p>\n<ol>\n<li><strong>C) La copertura del disavanzo nel bilancio di previsione. FCDE ed entrate patrimoniali straordinarie<\/strong><\/li>\n<li>Tanto premesso sul piano dell\u2019inadeguatezza del disavanzo applicato nel bilancio di previsione e del conseguente squilibrio (attuale) non oggetto di congrua misura di recupero nell\u2019ambito del bilancio di previsione 2018-2020, la Sezione accerta l\u2019inattendibilit\u00e0 delle misure poste a parziale ripiano del maggiore disavanzo emerso a seguito dello squilibrio \u201cprossimo\u201d (cio\u00e8 destinato a manifestarsi in un esercizio futuro) dovuto ai minori trasferimenti previsti nel 2019, a seguito dell\u2019applicazione delle limitazioni amministrative conseguenti alla elusione del saldo di finanza pubblica 2016.<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>9.1<\/strong>. Per altro verso, Il Collegio prende atto delle precisazioni fornite dal Comune in ordine alla quantificazione del FCDE a previsione, ed in particolare, sulla incidenza deflattiva dell\u2019accantonamento del regime transitorio previsto dall\u2019esempio tecnico dell\u2019All. 4\/2 del D.lgs. n. 118\/2011. Segnatamente, l\u2019appendice tecnica di cui all\u2019esempio n. 5 dell\u2019All. 4\/2 del D.lgs. n. 118\/2011 (punto 2) prevede \u2013 via eccezionale e per un periodo limitato al primo quinquennio \u2013 la facolt\u00e0:<\/p>\n<p>&#8211; per gli esercizi non in contabilit\u00e0 armonizzata, di estendere il numeratore con gli incassi in conto residui;<\/p>\n<p>&#8211; per gli esercizi in contabilit\u00e0 armonizzata, di far slittare, nel calcolo del coefficiente di svalutazione (dato dal rapporto storico tra accertamenti e riscossioni dell\u2019ultimo quinquennio), l\u2019esercizio di riferimento per gli incassi, prendendo in considerazione anche l\u2019esercizio successivo a quello dell\u2019accertamento, sebbene limitatamente agli incassi in conto residui provenienti dagli accertamenti dell\u2019esercizio per cui si procede al calcolo del coefficiente di svalutazione.<\/p>\n<p>Tali facolt\u00e0 sono concesse, nella fase di avvio della nuova contabilit\u00e0 armonizzata (il primo quinquennio), per tenere conto dell&#8217;effettiva dinamica di riscossione delle entrate in relazione agli esercizi pi\u00f9 recenti, ed evitare che, per quelli pi\u00f9 risalenti, gli enti siano penalizzati da un\u2019organizzazione della riscossione degli anni passati in cui non si teneva conto degli oneri e delle \u201cpenalizzazioni\u201d che derivano per il bilancio in caso di riscossione non efficiente.<\/p>\n<p>Segnatamente, rispetto al bilancio 2018-2020, questo si \u00e8 tradotto nella facolt\u00e0 di calcolare:<\/p>\n<ol>\n<li>per gli anni dal 2013 al 2014<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol>\n<li>per gli anni dal 2015 al 2017<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Per tale ragione, il comune di Napoli, ha quantificato un FCDE a previsione nettamente pi\u00f9 basso rispetto a quello previsto a regime e simulato da apposito modello di analisi elaborato dalla Sezione.<\/p>\n<p><strong>9.2.<\/strong> Il Collegio, cionondimeno, accerta la permanenza dello squilibrio prospettico determinato dalle consistenti minori entrate ordinariamente previste nel 2019.<\/p>\n<p>Sebbene lo stesso sia stato oggetto di uno specifico piano di \u201ccopertura\u201d attraverso un piano straordinario di alienazioni immobiliare e mobiliare (partecipazioni sociali, aziende e reti di distribuzione energetica; segnatamente, sono previste le alienazioni di <em>rete distribuzione Gas<\/em>, <em>Real Albergo dei Poveri<\/em>, dielle <em>quote GESAC<\/em> e di <em>Terme di Agnano<\/em>, cfr. Tabella 5), infatti, permane l\u2019evidenza di una sovrastima della capacit\u00e0 di detta misura di dare effettiva copertura alla spesa non pi\u00f9 coperta dalle entrate ordinarie da trasferimenti erariali (limitatamente all\u2019esercizio 2019).<\/p>\n<p>Del resto, il Comune, ha gi\u00e0 previsto un consistente piano di alienazioni tra le misure da attuare col PRFP che, peraltro, non ha avuto sinora il successo sperato e che dimostra l\u2019ingiustificato ottimismo sul buono e tempestivo esito di operazioni di dismissione nell\u2019arco del prossimo anno.<\/p>\n<p><strong>9.2.1.<\/strong> Segnatamente il Comune, nella nota prot. C.d.c. n. 1593 del 16 febbraio 2018 (\u201c<em>relazione sulle misure correttive poste in essere dal Comune di Napoli al fine di superare le criticit\u00e0 rilevate dalla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Campania, con la deliberazione n. 240 del 16\/10\/2017<\/em>\u201d), aveva in proposito evidenziato che il quadro giuridico e procedurale delle alienazioni \u00e8 stato oggetto di profonde rivisitazioni, ed in particolare:<\/p>\n<ul>\n<li>dal 2013 \u00e8 venuto a scadenza il rapporto contrattuale con l&#8217;ex Gestore Romeo Gestioni S.p.A. (rapporto che ha evidenziato le criticit\u00e0 di cui si \u00e8 fatto riferimento nella precedente deliberazione di questa Sezione in relazione al c.d. \u201cpassaggio di consegne\u201d). Il Comune attribuisce a questa vicenda amministrativa il \u201c<em>fortissimo rallentamento del processo di dismissione tanto che, solo nel corso del 2015, \u00e8 stato possibile stipulare i primi contratti di compravendita<\/em>\u201d;<\/li>\n<li>la gestione, valorizzazione e\/o dismissione del patrimonio immobiliare, giusta deliberazione consiliare n. 29 del 1\u00b0 luglio 2013, \u00e8 stata affidata alla societ\u00e0 Napoli Servizi S.p.A., in regime di <em>in-house providing<\/em>;<\/li>\n<li>a valle della deliberazione di questa Corte, e nel corso del 2017, ha:\n<ul>\n<li>proceduto a modifiche regolamentari per rendere chiari i criteri di alienazione e le procedure;<\/li>\n<li>sottoscritto un\u2019apposita convenzione con Napoli Servizi S.p.a e la B.l.N. (Borsa Immobiliare di Napoli) per lo svolgimento delle attivit\u00e0 legate alla redazione delle perizie di stima, necessarie alla determinazione del valore di vendita;<\/li>\n<li>riferito che sono in corso, ad opera dell&#8217;Agenzia del Demanio, le attivit\u00e0 di <em>due diligence<\/em> relative alla stima del valore immobiliare di taluni cespiti inclusi nell\u2019originario piano (1. Commissariato Polizia Barra San Giovanni &#8211; Via Atripaldi ii, 24; 2. Commissariato PS Ponticelli &#8211; Via Ammaturo 103 -107; 3. Stazione C.C. Piscinola &#8211; P.zza Tafuri 4; 4. Stazione C.C. Ponticelli &#8211; Via Villa Romana; 5. Stazione c.c. San Pietro a Patierno &#8211; Via Caproni, 33; 6. ex Istituto di Porteria a S. Raffaele a Materdei; 7. Comando C.C. San Giovanni a Teduccio -Via B. Quaranta 2\/e; 8. Caserma levino &#8211; Via Medina, 1; 9. Caserma C.C. 167 -Via Gobetti; 10. Commissariato P.S. Chiaiano -Via Raffaelli);<\/li>\n<li>individuato alcuni beni immobili, non ricompresi in precedenti piani di alienazione, tra cui due importanti cespiti, costituiti dalla rete per la distribuzione del gas naturale e dal palazzo storico del Real Albergo dei Poveri\/Palazzo Fuga, rientrante in un progetto di \u201c<em>federal building<\/em>\u201d della Agenzia del Demanio &#8211; INAIL.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>9.2.2.<\/strong> Il Titolo IV delle entrate del bilancio di previsione, in conformit\u00e0 al preannunciato corposo aggiornamento del piano delle alienazioni immobiliari, prevede nel triennio degli esercizi 2018-2020 una consistente realizzazione di entrate per alienazioni immobiliari.<\/p>\n<p>Tale previsione \u00e8 stata preceduta, conformemente a quanto previsto dal D.lgs. n. 118\/2011, All. 4\/1., \u00a7 8, dalla predisposizione del \u201cPiano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali\u201d quale parte integrante del DUP.<\/p>\n<p>Si rammenta che per il richiamato principio contabile applicato \u00ab<em>Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare <u>l\u2019ente, con apposita delibera dell\u2019organo di governo individua<\/u>, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di propriet\u00e0 dell&#8217;ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all\u2019esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. [\u2026] Sulla base delle informazioni contenute nell\u2019elenco deve essere predisposto il \u201cPiano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali\u201d quale parte integrante del DUP. <\/em><\/p>\n<p><em>La ricognizione degli immobili \u00e8 operata sulla base, e nei limiti, della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici.<\/em><\/p>\n<p><em>L\u2019iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico-amministrativa previsti e disciplinati dalla legge<\/em>\u00bb (enfasi aggiunta).<\/p>\n<p><strong>9.2.3.<\/strong> Tali effetti sono disciplinati dall\u2019art. 58 del D.L. n. 112\/2008 (conv. Legge 6 agosto 2008, n. 133). In base a tale norma Regioni, Province, Comuni e altri Enti Locali, con deliberazioni dei rispettivi organi consiliari, sulla base della proposta dell\u2019organo di governo, approvano il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, il quale deve essere allegato al bilancio di previsione. Tale piano deve riguardare immobili:<\/p>\n<ul>\n<li>ricadenti nel territorio di competenza,<\/li>\n<li>non strumentali all&#8217;esercizio delle proprie funzioni istituzionali,<\/li>\n<li>che siano altres\u00ec \u201csuscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione\u201d.<\/li>\n<\/ul>\n<p>I richiamati presupposti sono condizioni di legittimit\u00e0 dell\u2019inserimento nel piano delle relative alienazioni.<\/p>\n<p>Quanto al requisito della strumentalit\u00e0, si rammenta che qualora un bene sia ancora destinato ad essere utilizzato per un pubblico scopo, lo stesso non pu\u00f2 essere fatto rientrare nel novero dei beni disponibili; perch\u00e9 il bene perda la qualificazione di \u201cindisponibile\u201d non \u00e8, infatti, sufficiente la temporanea inidoneit\u00e0 del bene a quella funzione pubblica ovvero una temporanea utilizzazione ad altri fini (cfr. Cass. Sezioni Unite, 21 aprile 1989, n. 1889).<\/p>\n<p>L\u2019inserimento del bene nel piano, inoltre, presuppone che sia suscettibile:<\/p>\n<ul>\n<li>\u201cdi valorizzazione\u201d, cio\u00e8 deve avere caratteristiche che lo rendano appetibile per il mercato e, allo stesso tempo, a \u201cgodimento\u201d rinunciabile o sostituibile, in relazione all\u2019uso funzionale cui \u00e8 attualmente destinato.<\/li>\n<li>\u201cdi dismissione\u201d, cio\u00e8 deve essere accompagnato da una valutazione di impatto, in termini di costi sostitutivi e di tempi di sostituzione, dell\u2019uso attuale.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Con riguardo al requisito della suscettibilit\u00e0 alla dismissione, si tratta di un requisito complementare a quello della \u201cnon strumentalit\u00e0\u201d. Entrambi concorrono \u00ab<em>a preservare in modo adeguato l\u2019utilizzazione di un bene per un pubblico scopo e sarebbe incompatibile con le esigenze di tutela dell\u2019interesse pubblico, garantite invece dal particolare regime cui sono soggetti i beni del patrimonio indisponibile. Al contrario, verrebbero sottoposti all\u2019alea di rischio tipica dell\u2019attivit\u00e0 privatistica beni pubblici per i quali si impone, con particolare evidenza, il rispetto del principio di sana gestione finanziaria che implica la valutazione da parte dell\u2019Ente locale non solo dei vantaggi derivanti nell\u2019immediato, ma anche dei rischi che potrebbero sorgere in futuro in conseguenza della propria attivit\u00e0 gestionale e finanziaria<\/em>\u00bb (SRC Campania n. 8\/2017\/PAR).<\/p>\n<p>Con riguardo alla suscettibilit\u00e0 alla \u201cvalorizzazione\u201d, si deve ritenere che essa coincida con la sussistenza delle condizioni per la valorizzazione patrimoniale ai sensi dell\u2019IPSAS (International Public Sector Accounting Standards,) n. 16, \u00a7\u00a7 20, 27 e 45 che danno rilievo all\u2019idoneit\u00e0 del bene a costituire \u201cinvestimento\u201d (uscendo dalla condizione di \u201c<em>Owner-occupied property<\/em>)\u201d per le parti della transazione e ad essere oggetto di valutazione di mercato (<em>fair value<\/em>).\u00a0 In particolare, \u00ab<em>Il <\/em>fair value<em> di un investimento immobiliare \u00e8 il prezzo al quale l&#8217;immobile pu\u00f2 essere scambiato in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili <\/em>[\u2026]<em>. Il <\/em>fair value<em> esclude specificatamente stime di prezzi gonfiati o ridotti a causa di termini contrattuali o circostanze speciali, quali finanziamenti atipici, vendite con patti di retrolocazione, corrispettivi e concessioni particolari concessi da soggetti coinvolti nella vendita<\/em>\u00bb.<\/p>\n<p><strong>9.2.4.<\/strong> L\u2019iscrizione nel piano delle alienazioni, come ricorda il richiamato principio contabile applicato, \u00ab<em>determina una serie di effetti di natura giuridico-amministrativa previsti e disciplinati dalla legge<\/em>\u00bb.<\/p>\n<p>Segnatamente, produce due effetti legali sostanziali e uno contabile.<\/p>\n<p>Per quanto riguarda quelli sostanziali essa produce: la classificazione dei beni ivi inclusi come patrimonio disponibile (fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale); la determinazione espressa della destinazione urbanistica (e, nel caso sia previsto dalla disciplina regionale, anche la variazione dello strumento urbanistico generale).<\/p>\n<p><u>Sul piano contabile, per la sopra esposta concatenazione col DUP e col bilancio di previsione, costituisce le premesse per l\u2019inserimento nel bilancio di previsione di entrate patrimoniali straordinarie; infatti il rispetto dei richiamati presupposti di legge per l\u2019inserimento nel piano delle alienazioni ai sensi dell\u2019art. 58 del D.L. n. 112\/2008 garantisce una ragionevole attendibilit\u00e0 delle stime di entrata. <\/u><\/p>\n<p>In relazione a tale importanti effetti legali non \u00e8, dunque, sufficiente la notarile iscrizione di beni nel piano delle alienazioni (SRC Campania n. 8\/2017\/PAR), ma occorre, onde evitare un danno agli interessi pubblici dell\u2019ente, verificare \u201ca monte\u201d il sostanziale rispetto di tutti i surrichimati presupposti di legge, in particolare la non strumentalit\u00e0 e l\u2019idoneit\u00e0 del bene alla destinazione al mercato, <em>sub specie<\/em> di \u201csuscettibilit\u00e0\u201d di \u201cvalorizzazione ovvero di dismissione\u201d.<\/p>\n<p>In buona sostanza l\u2019inserimento nel piano di alienazione, ai fini contabili, ma anche di tutela sostanziale degli interessi pubblici connessi, presuppone il rigoroso rispetto dei presupposti dell\u2019art. 58 del D.L n. 112\/2008, e una attendibile valutazione del valore di mercato.<\/p>\n<p><strong>9.2.5. <\/strong>La nota integrativa del bilancio di previsione rappresenta, infatti, che le previsioni di tali entrate, iscritte in bilancio nei termini sopra riportati, sono avvenute sulla base del \u201cPiano delle Alienazioni e Valorizzazione immobiliare\u201d approvato dal comune di Napoli con Delibera C.C. n. 27 del 23 aprile 2018 ed integrato con Delibera di C.C. n.28 in pari data, rispettivamente\u00a0 in base alla deliberazione di Giunta comunale n. 56 del 14 febbraio 2018 recante \u201capprovazione piano delle valorizzazioni e delle alienazioni di immobili di propriet\u00e0 comunale\u201d, e alla deliberazione di Giunta comunale n. 137 del 31 marzo 2018, recante \u201cIntegrazione del Piano delle valorizzazioni e delle alienazioni di immobili di propriet\u00e0 comunale approvato con delibera di G.C. n.56 del 14 febbraio 2018&#8243;.<\/p>\n<p>La medesima nota integrativa mette in evidenza anche la relazione tra le alienazioni (di cui si prevede la realizzazione) e la copertura del disavanzo, come evidenziato nella Tabella 9 (la quale infatti contiene valori in linea con le Tabelle 3 e 8).<\/p>\n<p>In tale documento si legge infatti: \u00ab<em>Come programmato nel Piano di riequilibrio, le risorse destinate al recupero del disavanzo di amministrazione sono costituite, nel primo triennio, dai proventi delle alienazioni immobiliari, le cui previsioni di entrata sono state iscritte in bilancio in base al Piano delle Alienazioni e valorizzazioni immobiliari approvato, nonch\u00e9 in base alle relazioni predisposte dai Dirigenti dei competenti Servizi<\/em>\u00bb.<\/p>\n<p>L\u2019analisi delle delibere di Giunta richiamate e dei connessi pareri dei revisori contabili evidenzia, peraltro, le seguenti criticit\u00e0 sul piano dei presupposti per il loro legittimo inserimento in bilancio come valore attendibile:<\/p>\n<ol>\n<li>i beni attualmente oggetto di \u201c<em>Owner-occupied property<\/em>\u201d, come la sede del consiglio comunale (quindi beni strumentali), non sono stati oggetto di un programma di sostituzione con l\u2019individuazione dei relativi costi e tempi;<\/li>\n<li>al momento della predisposizione del bilancio, non sussisteva la documentazione che sostenesse l\u2019attendibilit\u00e0 delle stime dei beni di cui si \u00e8 prevista l\u2019alienazione. La stessa societ\u00e0 Napoli Servizi S.P.A., incaricata dal Comune per la valutazione degli immobili da dismettere, nella nota prot. 5382\/2018 allegata alla Delibera di C.C. n. 27\/2018 dichiarava espressamente che le stime risultavano effettuate sulla base di criteri \u201cprobabilistici di vendita\u201d non meglio esplicitati e, soprattutto, non supportati da alcuna documentazione comprovante. Nella nota del concessionario Napoli Servizi S.P.A. prot. n. 18931\/2018, allegata alla Delibera di C.C. n. 28\/2018, si rileva, infatti, che i valori indicati sono \u201cvalori orientativi che non rappresentano delle stime effettive dei valori immobiliari\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Con riguardo alla anomalia sub b), si evidenzia che a valle della deliberazione istruttoria di questa Sezione (n. 81\/2018\/PRSP), il Comune ha ottenuto dal soggetto incaricato di effettuare le stime (la B.I.N., ovvero la \u201cBorsa Immobiliare di Napoli\u201d societ\u00e0\u0300 a responsabilit\u00e0\u0300 limitata di propriet\u00e0\u0300 della Camera di commercio di Napoli, \u201cistituita al fine di regolamentare, valorizzare e rendere trasparente il mercato immobiliare locale\u201d, cit. dal \u201cregolamento generale\u201d della medesima societ\u00e0, disponibile <em>online<\/em>) la maggior parte di esse di cui, peraltro, alcune sono ancora in corso di predisposizione, con tempi programmati, almeno, per la fine di settembre del corrente anno (per immobili di cui l\u2019importo provvisoriamente stimato \u00e8 di circa 20 milioni di euro).<\/p>\n<p>Cionondimeno, le stime effettuate, nell\u2019ambito di un bilancio pubblico di previsione, non possono riguardare solo il valore atteso, ma anche la capacit\u00e0 di realizzarlo entro i tempi previsti in modo da finanziare la spesa, ovvero, la riduzione del \u201cdebito\u201d inteso in senso ampio (disavanzo ovvero, comunque, spesa senza copertura o debito per la restituzione del capitale di terzi). Diversamente ragionando, infatti, il rischio cui ci si espone \u00e8 di programmare spesa o di dovere sostenere debito immediatamente esigibile per il quale le entrate finanziarie a copertura, invece, si realizzeranno con notevole ritardo, impedendo all\u2019ente di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni, esponendosi cos\u00ec a situazioni critiche e rilevanti ai sensi dell\u2019art. 244 TUEL.<\/p>\n<p>Si rammenta, che la spesa di cui si tratta corrisponde all\u2019importo di \u20ac 85,498 mln, pari alla differenza tra l&#8217;obiettivo programmatico predeterminato in relazione al saldo di finanza pubblica 2016 (L. n. 208\/2015, art. 1, commi 723, 724 e 727) e l\u2019accertamento definitivo sul saldo effettivo registrato, risultante a valle della sentenza SS.RR. n. 11\/2018\/EL.<\/p>\n<p>In relazione a tale accertamento, il Ragioniere generale dello Stato ha comunicato, ai sensi del comma 724 cit., che il comune di Napoli sar\u00e0 assoggettato nell&#8217;anno 2019 alla limitazione amministrativa di cui al comma 723, lettera a) (riduzione dei fondi erariali) del citato articolo 1.<\/p>\n<p>Per fare fronte a tali minori entrate, la Giunta comunale ha adottato la deliberazione n. 137 del 31 marzo 2018 recante \u201cIntegrazione del Piano delle valorizzazioni e delle alienazioni di immobili di propriet\u00e0 comunale approvato con delibera di G.C. n.56 del 14 febbraio 2018\u201d, esitata nella deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 23 aprile 2018.<\/p>\n<p>Nella nota integrativa al bilancio, infatti, si legge che \u00ab<em>nella tabella degli equilibri correnti, tali entrate sono incluse tra le entrate in conto capitale destinate a finanziare spese correnti, costituite pi\u00f9 specificatamente da<\/em>\u00bb:<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>Tabella 5. Correlazione Accertamenti da proventi da alienazioni immobiliari e copertura del disavanzo<\/em><\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"214\">&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/td>\n<td width=\"125\"><strong>COMPETENZA 2018<\/strong><\/td>\n<td width=\"125\"><strong>COMPETENZA 2019<\/strong><\/td>\n<td width=\"125\"><strong>COMPETENZA 2020<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"214\">Recupero del disavanzo di amministrazione<\/td>\n<td width=\"125\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 133.000.000,00<\/td>\n<td width=\"125\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 122.000.000,00<\/td>\n<td width=\"125\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 170.000.000,00<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"214\">Accantonamento a Fondo alienazioni patrimoniali, iscritto alla Missione 20 &#8211; <em>Fondi e accantonamenti<\/em><\/td>\n<td width=\"125\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 954.023,94<\/td>\n<td width=\"125\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 2.500.000,00<\/td>\n<td width=\"125\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 4.500.000,00<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"214\"><strong>TOTALE<\/strong><\/td>\n<td width=\"125\"><strong>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 133.954.023,94 <\/strong><\/td>\n<td width=\"125\"><strong>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 124.500.000,00 <\/strong><\/td>\n<td width=\"125\"><strong>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 174.500.000,00 <\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p><em>Fonte: Nota Integrativa allegata al BP 2018-2020<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Tali previsioni consistono in quanto illustrato nella seguente Tabella 6:<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>Tabella 6. Accertamenti da proventi da alienazioni immobiliari<\/em><\/p>\n<table width=\"0\">\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"339\">&nbsp;<\/td>\n<td width=\"109\"><strong>2018<\/strong><\/td>\n<td width=\"109\"><strong>2019<\/strong><\/td>\n<td width=\"109\"><strong>2020<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"339\">Piano straordinario di alienazioni immobiliari ad uso non abitativo<\/td>\n<td width=\"109\">63.110.016,36<\/td>\n<td width=\"109\">\u00a014.000.000,00<\/td>\n<td width=\"109\">14.000.000,00<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"339\">Immobili ad uso residenziale patrimonio disponibile<\/td>\n<td width=\"109\">12.147.610,00<\/td>\n<td width=\"109\">\u00a015.000.000,00<\/td>\n<td width=\"109\">\u00a015.000.000,00<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"339\">Immobili ad uso commerciale patrimonio disponibile<\/td>\n<td width=\"109\">\u00a015.396.397,58<\/td>\n<td width=\"109\">\u00a016.000.000,00<\/td>\n<td width=\"109\">\u00a016.000.000,00<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"339\">Immobili ad uso commerciale ricadenti in edifici di ERP<\/td>\n<td width=\"109\">\u00a05.250.000,00<\/td>\n<td width=\"109\">5.000.000,00<\/td>\n<td width=\"109\">5.000.000,00<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"339\">Immobili ad uso residenziale ERP<\/td>\n<td width=\"109\">2.500.000,00<\/td>\n<td width=\"109\">2.500.000,00<\/td>\n<td width=\"109\">2.500.000,00<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"339\">Alienazione Rete distribuzione Gas naturale<\/td>\n<td width=\"109\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 &#8211;<\/td>\n<td width=\"109\">40.000.000,00<\/td>\n<td width=\"109\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 &#8211;<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"339\">Real Albergo dei poveri\/Palazzo Fuga (progetto federal building Agenzia del demanio &#8211; INAIL)<\/td>\n<td width=\"109\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 &#8211;<\/td>\n<td width=\"109\">&#8211;<\/td>\n<td width=\"109\">120.000.000,00<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"339\">Alienazione quote GESAC (vendita gi\u00e0 realizzata nel gennaio 2018)<\/td>\n<td width=\"109\">35.550.000,00<\/td>\n<td width=\"109\">\u00a0\u00a0\u00a0 &#8211;<\/td>\n<td width=\"109\">2.000.000,00<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"339\">Alienazione Terme di Agnano<\/td>\n<td width=\"109\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 &#8211;<\/td>\n<td width=\"109\">32.000.000,00<\/td>\n<td width=\"109\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 &#8211;<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"339\">TOTALE<\/td>\n<td width=\"109\"><strong>133.954.023,94 <\/strong><\/td>\n<td width=\"109\"><strong>124.500.000,00 <\/strong><\/td>\n<td width=\"109\"><strong>174.500.000,00 <\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p><em>Fonte: Nota Integrativa allegata al BP 2018-2020<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il comune di Napoli, come si accennava, ha fornito in sede istruttoria la documentazione e un cronoprogramma che evidenziano, in sostanza, che attualmente mancano le stime solo per beni immobili da cui, secondo il bilancio di previsione, si attende di realizzare circa 20 milioni di euro.<\/p>\n<p>La Sezione prende atto e tuttavia evidenzia la precariet\u00e0 dell\u2019equilibrio di bilancio cos\u00ec determinato: l\u2019esperienza storica dell\u2019attuazione del PRFP ha dimostrato che la realizzazione delle entrate da alienazioni immobiliari costituisce uno dei punti di maggiore criticit\u00e0 dello stesso; dal 2012 ad oggi, infatti, non risultano registrati significativi risultati in termini di alienazioni (cfr. Tabella 7), \u00a0e ci\u00f2 anche quando stime e valutazioni sono presenti, ma riguardano beni il cui valore \u2013 per l\u2019elevato importo di offerta e le limitate possibilit\u00e0 di utilizzo commerciale \u2013 si rivolge ad una domanda di per s\u00e9 contenuta, circostanze per cui i tempi di transazione potrebbero essere assai lunghi ed incerti, tanto quanto l\u2019esito della contrattazione sul valore.<\/p>\n<p>A fronte di tali rischi, storicamente dimostrati dal decorso del piano \u201cordinario\u201d di alienazioni gi\u00e0 contemplato dal PRFP approvato nel 2013 e dalla natura dei beni inclusi nel citato \u201cpiano straordinario\u201d, le misure correttive adottate su tale specifico punto (lo squilibrio previsto per il 2019) non appaiono adeguate ove la previsione di siffatte entrate straordinarie \u201ca copertura\u201d non venga compensato da un adeguato e prudenziale accantonamento a fondo rischi. L\u2019importo dell\u2019accantonamento determinato dal comune di Napoli, infatti, pur presente, come si vede mediante un raffronto tra gli importi in Tabella 5 con quelli nella sottostante in Tabella 7, appare <em>ictu oculi<\/em> sottodimensionato, pur tenendo conto delle richiamate misure organizzative (\u00a710) in termini di accelerazione delle operazioni di alienazione di recente adottate.<\/p>\n<p>In relazione a tale accantonamento, dunque, appare evidente la permanente urgenza di una manovra correttiva.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>Tabella 7. Alienazioni immobiliari in esecuzione delle misure del PRFP. <\/em><\/p>\n<table width=\"122%\">\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"219\">&nbsp;<\/td>\n<td width=\"127\"><strong>2<\/strong><strong>0<\/strong><strong>13<\/strong><\/td>\n<td width=\"129\"><strong>2<\/strong><strong>01<\/strong><strong>4<\/strong><\/td>\n<td width=\"129\"><strong>2015<\/strong><\/td>\n<td width=\"130\"><strong>2<\/strong><strong>0<\/strong><strong>16<\/strong><\/td>\n<td width=\"133\"><strong>2<\/strong><strong>0<\/strong><strong>17<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"219\">Alienazioni programmate immobiliari<\/td>\n<td width=\"127\">31.000.000,00<\/td>\n<td width=\"129\">300.000,00<\/td>\n<td width=\"129\">13.433.815,49<\/td>\n<td width=\"130\">60.880.569,10<\/td>\n<td width=\"133\">143.644.068,40<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"219\">Alienazioni realizzate (rogate)<\/td>\n<td width=\"127\">0<\/td>\n<td width=\"129\">0<\/td>\n<td width=\"129\">44<\/td>\n<td width=\"130\">42<\/td>\n<td width=\"133\">19<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"219\">Alienazioni incassate<\/td>\n<td width=\"127\">2.038.326,63<\/td>\n<td width=\"129\">3.065.003,69<\/td>\n<td width=\"129\">3.877.274,38<\/td>\n<td width=\"130\">3.407.113,89<\/td>\n<td width=\"133\">4.710.406,34<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"219\">&nbsp;<\/td>\n<td width=\"127\">&nbsp;<\/td>\n<td width=\"129\">&nbsp;<\/td>\n<td width=\"129\">&nbsp;<\/td>\n<td width=\"130\">&nbsp;<\/td>\n<td width=\"133\">&nbsp;<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"219\">Alienazioni programmate partecipazioni<\/td>\n<td width=\"127\">0,00<\/td>\n<td width=\"129\">0,00<\/td>\n<td width=\"129\">8.524.088,23<\/td>\n<td width=\"130\">7.561.699,00<\/td>\n<td width=\"133\">35.290.000,00<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"219\">Alienazioni realizzate (rogate)<\/td>\n<td width=\"127\">0<\/td>\n<td width=\"129\">0<\/td>\n<td width=\"129\">2<\/td>\n<td width=\"130\">0<\/td>\n<td width=\"133\">0<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"219\">Alienazioni incassate<\/td>\n<td width=\"127\">0,00<\/td>\n<td width=\"129\">0,00<\/td>\n<td width=\"129\">7.962,10<\/td>\n<td width=\"130\">376.378,20<\/td>\n<td width=\"133\">0,00<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p><em>Fonte: Comune di Napoli (nota PG\/499573 del 31 maggio 2018)<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>***<\/p>\n<ol start=\"10\">\n<li>In definitiva, per le ragioni sopraesposte, le misure correttive comunicate, sono inidonee a cautelare gli equilibri di bilancio. Ci\u00f2 in particolare:<\/li>\n<li>i) per la sottostima dello squilibrio oggetto delle misure correttive. Ci\u00f2 per effetto dell\u2019errata ri-quantificazione del disavanzo nel riaccertamento straordinario con effetti sia sulla corretta quantizzazione del risultato di amministrazione sul rendiconto 2017 che sulla la manovra 2018-2020. Ci si riferisce in particolare: a) all\u2019errato riassorbimento del FAL entro il FCDE, per un importo pari a circa \u20ac 1,1 mld (cfr. \u00a7\u00a7 7.1, 7.2); b) alla conseguente errata quantificazione dell\u2019extra-deficit da ripianare negli esercizi successivi (cfr. \u00a7 7.3), anche per effetto di un\u2019errata applicazione dell\u2019art. 1 del d.m. 2 aprile 2015, c) nonch\u00e9 per il mancato computo, nella manovra 2018-2020, dell\u2019extra-deficit non ripianato, ai sensi dell\u2019art. 4 del d.m. 2 aprile 2015 (cfr. \u00a7 8);<\/li>\n<li>ii) per l\u2019inidoneit\u00e0 del piano straordinario di alienazioni a fornire copertura allo squilibrio \u201cprossimo\u201d (nel 2019), determinato dai minori trasferimenti erariali conseguenti all\u2019elusione del saldo di finanza pubblica 2016 (cfr. \u00a7 9.2. e sotto-paragrafi).<\/li>\n<\/ol>\n<p><u>Ne consegue che il \u201cgrado\u201d e la dimensione del disavanzo non ancora correttamente rilevato nelle scritture contabili dell\u2019Ente e gi\u00e0 accertato con la pronuncia n. 240\/2017\/PRSP, cos\u00ec come la mancata predisposizione di adeguate misure per far fronte allo squilibrio sull\u2019esercizio 2019, rendono privi di copertura tutti i programmi di spesa discrezionali, autorizzati nel presupposto del minore disavanzo da ultimo accertato con il rendiconto 2017.<\/u><\/p>\n<p>In buona sostanza, per il Comune di Napoli non appare, ad oggi, risolta la situazione di <em>periculum<\/em> incombente sugli equilibri di bilancio:<\/p>\n<ul>\n<li>sia perch\u00e9 non \u00e8 stata ancora introitata la discrasia tra il risultato di amministrazione e gli squilibri accertati dalla Sezione e quelli certificati nei documenti di bilancio (rendiconto e bilancio di previsione). La veridicit\u00e0 del bilancio e della rendicontazione \u00e8 la preliminare misura correttiva di qualsiasi effettiva azione di risanamento e di ripristino degli equilibri;<\/li>\n<li>sia perch\u00e9 sono state predisposte misure di ripiano (piani di alienazione straordinari di beni in patrimonio) inadeguate a rendere \u201cfinanziariamente sostenibile\u201d ed effettivamente \u201ccoperti\u201d squilibri prossimi e attuali. Ci\u00f2 in quanto si tratta di piani di alienazione che, in parte, non sono stati supportati da stima e valutazioni complete e che comunque hanno allo stato dimostrato incapacit\u00e0 di generare un effettivo e bastevole <em>cash flow<\/em>. Si tratta del resto di previsioni di accertamenti di entrate straordinarie che, per tali criticit\u00e0, non risultano adeguatamente compensati da sufficienti accantonamenti prudenziali.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Ne consegue, in particolare, che \u00e8 preclusa l\u2019attuazione dei programmi di spesa a carattere discrezionale e non necessitata e comunque, <em>pro quota<\/em> <em>parte<\/em>, l\u2019attuazione di quelli che, al loro interno, consentono spesa non obbligatoria.<\/p>\n<p>Si rammenta in proposito che non pu\u00f2 essere bloccata, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili:<\/p>\n<ul>\n<li>la spesa vincolata (\u00a7 4);<\/li>\n<li>la spesa oggetto dei ragguagli istruttori richiesti con la deliberazione n. 81\/2018\/PRSP, in particolare i programmi della missione 12 che mirano a garantire l\u2019uguaglianza dei livelli essenziali delle prestazioni sociali ai sensi e per gli effetti dell\u2019art. 117, comma 2 lett.<em> m<\/em>, nei limiti di quanto finanziato con risorse derivate e all\u2019uopo destinate da leggi dello Stato (artt. 4, 18 e 22, comma 2, L. n. 328\/00; art. 26 L. n. 289\/2002; art. 1 commi 1260 e 1250 della L. n. 296\/06). Si tratta infatti di spesa obbligatoria, alla stregua di altri eventuali programmi di spesa costituzionalmente necessaria (cfr. in particolare \u00a7\u00a7 3.2 e 4) che segueno lo stesso trattamento ai fini dell\u2019art. 148-bis comma 3 TUEL.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Appare utile ribadire che il carattere obbligatorio di nuova spesa deve essere comunque dimostrato, anche laddove questo derivi dalla sua imprescindibile connessione con prestazioni di carattere necessario o obbligatorio.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>P.Q.M.<\/strong><\/p>\n<p>la Sezione regionale di controllo per la Campania<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>ACCERTA<\/strong><\/p>\n<p>Ai sensi dell\u2019art. 148-bis, comma 3, TUEL, l\u2019inadeguatezza e inidoneit\u00e0 delle misure correttive.<\/p>\n<p>Atteso l\u2019accertamento di una situazione di strutturale squilibrio di bilancio, come risultante in parte motiva, tale per cui non sussiste una complessiva, idonea e attendibile copertura, nonch\u00e9 sostenibilit\u00e0 finanziaria delle spese, \u00e8 preclusa l\u2019attuazione dei programmi di spesa nei termini sopra esposti, sino all\u2019adozione delle necessarie manovre correttive ai sensi e per gli effetti dell\u2019art. 193 TUEL.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>DISPONE<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>la trasmissione della presente pronuncia, a mezzo di posta elettronica certificata, al Sindaco <em>pro tempore<\/em>;<\/li>\n<li>la trasmissione della presente pronuncia all\u2019Organo di revisione dei conti del Comune.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Cos\u00ec deliberato in Napoli nella camera di consiglio del 1\u00b0 agosto e del 5 settembre 2018.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019Estensore\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Il Presidente<\/p>\n<p>Francesco Sucameli\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Fulvio Maria Longavita<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>Depositata in Segreteria<\/p>\n<p>il 10 settembre 2018<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il Direttore della Segreteria<\/p>\n<p>f.to dott. Mauro Grimaldi<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Corte dei conti, accertato lo squilibrio dei conti del Comune di Napoli, blocca i programmi di spesa discrezionale Campania\/107\/2018\/PRSP REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA\u00a0CAMPANIA &nbsp; &nbsp; composta dai Magistrati: Fulvio Maria Longavita\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Presidente Rossella Cassaneti\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Consigliere Alessandro Forlani\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Consigliere Rossella Bocci\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Consigliere Francesco Sucameli\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Primo Referendario (relatore) Carla [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":{"0":"post-1119","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","6":"category-news"},"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1119"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1119"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1119\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1120,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1119\/revisions\/1120"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1119"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1119"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1119"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}