{"id":1125,"date":"2018-11-08T21:00:13","date_gmt":"2018-11-08T20:00:13","guid":{"rendered":"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/?p=1125"},"modified":"2018-11-08T21:00:13","modified_gmt":"2018-11-08T20:00:13","slug":"la-prescrizione-penale-ad-libitum-valori-costituzionali-e-comunitari","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/la-prescrizione-penale-ad-libitum-valori-costituzionali-e-comunitari\/","title":{"rendered":"La prescrizione penale ad libitum, valori costituzionali e comunitari"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: left;\"><strong><a href=\"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/HAMMER-JUSTICE-800x800.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-1086 alignleft\" src=\"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/HAMMER-JUSTICE-800x800-300x167.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"167\" srcset=\"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/HAMMER-JUSTICE-800x800-300x167.jpg 300w, https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/HAMMER-JUSTICE-800x800.jpg 630w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a>La prescrizione penale <em>ad libitum<\/em>, valori costituzionali e comunitari <\/strong><\/p>\n<p>del prof. <em>Fabrizio Giulimondi*<\/em><\/p>\n<p>\u00c8 in corso in questi giorni un dibattito molto acceso fra operatori del diritto e non addetti ai lavori all\u2019interno delle stanze della Politica, delle Istituzioni, delle televisioni e delle radio, sul tema dell\u2019allungamento dei tempi della prescrizione nel processo penale. In particolare, si controverte su alcuni emendamenti<a href=\"#_ftn1\" name=\"_ftnref1\">[1]<\/a> al d.d.l. c.d. \u201cAnticorruzione\u201d all\u2019esame delle Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia. In questa sede si ha in animo di compiere qualche riflessione a tale riguardo sotto una mera visuale costituzionale, senza avere l\u2019ardire di dissertare f<em>unditus<\/em> su un tema cos\u00ec complesso e vasto che meriterebbe un ben altro impegno scientifico.<!--more--><\/p>\n<p>L\u2019intervento emendativo afferisce agli artt. 158, 159 e 160 c.p., in ordine alla decorrenza del termine di prescrizione, di sua sospensione ed interruzione. Ci\u00f2 che agita particolarmente gli animi partitici e parlamentari \u00e8 la seguente prescrizione modificativa: \u201c<em>all&#8217;articolo 159 (del codice penale, ndr): 1.il secondo comma \u00e8 sostituito dal seguente: \u2018Il corso della prescrizione rimane altres\u00ec sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutivit\u00e0 della sentenza che definisce il giudizio o della irrevocabilit\u00e0 del decreto di condanna\u2019<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Prima di tutto, in cosa consiste l\u2019istituto giuspenalistico della prescrizione del reato<a href=\"#_ftn2\" name=\"_ftnref2\">[2]<\/a><a href=\"#_ftn3\" name=\"_ftnref3\">[3]<\/a>? (la cui cittadinanza vige anche nel rito civile e amministrativo non interessando, per\u00f2, \u00a0il presente sintetico studio).<\/p>\n<p>La prescrizione \u00e8 la causa di estinzione del reato consistente nel decorso di un certo periodo di tempo senza che alla sua eventuale commissione sia seguito un definitivo accertamento di responsabilit\u00e0.<\/p>\n<p>Il suo fondamento posa su diverse basi, secondo il variegato pensiero dottrinario italiano: sull\u2019affievolirsi del bisogno della pena; su ragioni di natura processuale sostanziandosi nelle difficolt\u00e0 di raccolta del materiale probatorio che normalmente si deteriora, si disperde e si depotenzia con il passare del tempo; sulla funzione di garanzia, sostanziale\u00a0 e processuale, svolta nel quadro complessivo dei diritti dell\u2019imputato; infine, come espediente di carattere formale escogitato dal nostro Legislatore per realizzare quella\u00a0 finalit\u00e0 di carattere sostanziale costituita dalla \u201cdurata ragionevole\u201d del processo penale, tutelata dall\u2019art. 6, comma 1, CEDU, nonch\u00e9 dall\u2019art. 111, comma 2, Cost.: l\u2019estinzione del reato per prescrizione sottende una valutazione di irragionevole durata del tempo trascorso tra il commesso reato e il momento della decisione<a href=\"#_ftn4\" name=\"_ftnref4\">[4]<\/a>.<\/p>\n<p>Quest\u2019 ultimo enunciato dottrinale, ma anche giurisprudenziale (sentenza Cassazione, sez. I, n. 172803 del 1986, che qualifica come diritto soggettivo perfetto la posizione dell\u2019imputato nei confronti della ragionevole durata del processo che lo vede protagonista), conduce l\u2019istituto <em>de quo<\/em> in un ambito di respiro europeo e costituzionale.<\/p>\n<p>In principio era la \u201ccertezza del diritto\u201d.<\/p>\n<p>La certezza del diritto non solo possiede risvolti sostanziali ma anche di radice processuale. La certezza del diritto \u00e8 la roccaforte di uno Stato di diritto. La repressione di un reato, ad eccezione di quelli punibili con l\u2019ergastolo (imprescrittibili), deve essere contenuta in un lasso di tempo pi\u00f9 o meno lungo, ma predeterminato, per non slabbrare l\u2019azione punitiva statuale <em>ad libitum<\/em>, rendendola farinosa, eterea ed inconcludente.<\/p>\n<p>Il processo penale si regge su prove certe e non pu\u00f2 esservi condanna se non fondate su di esse. Le prove, specie se di fonte testimoniale, con il trascorrere del tempo perdono di consistenza, efficacia ed affidabilit\u00e0. Una condanna non \u00e8 \u201coltre ogni ragionevole dubbio\u201d se poggia su una prova testimoniale acquisita a distanza di decenni. I medesimi elementi probatori di altra natura (materiale di origine umana, animale, vegetale, geologica, etc) a distanza di tempo non sono attendibili al pari di quando siano valutati in vicinanza temporale al <em>tempus commissi delicti<\/em>: il loro decadimento, depauperamento e disfacimento chimico, organico, biologico e strutturale \u00e8 fatale e inevitabile. La certezza del diritto sostanziale e processuale scaturisce da un procedimento logico e dialogico rigorosamente razionale che vede il proprio \u201cin s\u00e9\u201d ontologico nel contenimento dell\u2019azione accertativa e punitiva dello Stato entro confini temporali certi e predeterminati. La certezza del diritto si articola anche nell\u2019obbligo degli organi magistratuali di <em>iurisdicere<\/em> nei limiti di tempi congrui e certi.<\/p>\n<p>La Convenzione europea dei diritti dell\u2019uomo e delle libert\u00e0 fondamentali del 4 novembre 1950<a href=\"#_ftn5\" name=\"_ftnref5\">[5]<\/a>, resa esecutiva in Italia nel 1955<a href=\"#_ftn6\" name=\"_ftnref6\">[6]<\/a>, ha dato corpo a questa dimensione della \u201ccertezza del diritto\u201d nell\u2019art. 6, comma 1 (\u201cDiritto a un equo processo\u201d): \u201c<em>Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole<\/em>..<em>.omissis<\/em>\u2026\u201d.<\/p>\n<p>Tale disposizione ha assunto una rilevante importanza negli anni vista l\u2019ingente mole di ricorsi presentati alla Corte dei diritti dell\u2019uomo di Strasburgo in ragione della sua violazione per la l\u2019eccessiva durata in Italia delle cause civili e amministrative, oltre, ovviamente, di quelle penali. Negli ultimi anni v\u2019\u00e8 da notare che detti ricorsi hanno visto una sensibile deflazione: con l\u2019introduzione di una prescrizione a tempo indeterminato a far data dalla emissione di una sentenza di primo grado o di un decreto penale di condanna non potrebbe determinarsi di nuovo una loro vigorosa crescita?<a href=\"#_ftn7\" name=\"_ftnref7\">[7]<\/a><\/p>\n<p>La legge 89\/2001<a href=\"#_ftn8\" name=\"_ftnref8\">[8]<\/a> (c.d. Pinto) ha reso azionabile il diritto soggettivo alla ragionevole durata del processo civile, penale, tributario ed amministrativo, ma solamente nel 1999<a href=\"#_ftn9\" name=\"_ftnref9\">[9]<\/a> si \u00e8 vista la sua trasformazione in un idioma costituzionale grazie all\u2019art. 111, comma 2, Cost.: \u201c<em>Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parit\u00e0, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>La stessa Carta di Nizza del 2000<a href=\"#_ftn10\" name=\"_ftnref10\">[10]<\/a>conferma tale disposto all\u2019art. 47 (\u201cDiritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale\u201d): \u201c<em>Ogni individuo i cui diritti e le cui libert\u00e0 garantiti dal diritto dell\u2019Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo. Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale\u2026omissis<\/em>\u2026.\u201d<\/p>\n<p>La giurisprudenza della Corte di Lussemburgo conferma la stretta correlazione fra prescrizione, sua ragionevole e prefissata durata e certezza del diritto<a href=\"#_ftn11\" name=\"_ftnref11\">[11]<\/a>.<\/p>\n<p>La Carta costituzionale, la\u00a0 Convenzione europea dei diritti umani e la Carta dei diritti fondamentali dell\u2019 Unione europea disegnano senza alcun dubbio o equivoco la necessit\u00e0 che l\u2019azione giurisdizionale accertativa e sanzionatoria di una condotta criminosa sia contenuta entro precisi margini temporali, in quanto la durata ragionevole di un processo, di qualsivoglia natura, ma specie nel settore penale, si fonda sulla necessit\u00e0 che un soggetto non sia destinatario <em>ad nutum<\/em>, senza alcun ostacolo temporale, dell\u2019attivit\u00e0 giudiziaria. La limitazione temporale di un procedimento penale risponde a logiche non solo di natura probatoria, ma anche a dinamiche umane e gestionali della <em>res pubblica<\/em>.<\/p>\n<p>A livello psico-psichiatrico-neuro-patologico non si pu\u00f2 consentire che un indagato\/imputato soggiaccia al peso di un processo penale per un tempo incerto prima di giungere all\u2019accertamento della sua innocenza o colpevolezza: particolarmente nella prima ipotesi, l\u2019ansia che questi prova non pu\u00f2 essere prorogata <em>sine die<\/em>, perch\u00e9 alla lunga pu\u00f2 tramutarsi in danno biologico, in pregiudizio fisico, psicologico e morale<a href=\"#_ftn12\" name=\"_ftnref12\">[12]<\/a>.<\/p>\n<p>L\u2019art. 97 Cost., nel sancire la necessit\u00e0 che l\u2019azione pubblica sia governata da regole di buona \u201camministrazione\u201d, vuole assicurare che ogni articolazione statuale (inclusa quella giudiziaria, sottoposta soltanto alla legge ex art. 101, comma 2, Cost.) agisca secondo criteri di razionalit\u00e0, correttezza, congruit\u00e0, efficienza ed efficacia, che hanno ancora maggiormente senso se contenuti in seno a paletti temporali chiari.<\/p>\n<p>Non si pu\u00f2 certamente omettere l\u2019art. 27 Cost. e il disposto previsto al terzo comma contenente l\u2019obiettivo della \u201crieducazione del condannato\u201d, ossia la funzione effettivamente riabilitativa della pena tendente ad un positivo reinserimento del reo nella Comunit\u00e0: come pu\u00f2 essere concepita una \u201crieducazione\u201d di una persona destinataria di un accertamento di responsabilit\u00e0 per un fatto compiuto molti anni addietro, persino decenni<a href=\"#_ftn13\" name=\"_ftnref13\">[13]<\/a>? Quale rimprovero pu\u00f2 essere a lui mosso per aver compiuto una tralatizia condotta e quale senso retributivo avrebbe la sanzione penale inflitta in siffatte evenienze?<\/p>\n<p>La prescrizione \u00e8 proprio lo strumento sostanziale e processuale che conferisce forma e contenuto tangibile a tutti questi dettami costituzionali e sovranazionali.<\/p>\n<p>Non va sottaciuto che una sospensione della prescrizione senza limiti di tempo, una volta pervenuta una sentenza penale in prime cure (per giunta, senza alcuna distinzione fra assoluzione e condanna), potrebbe avere un impatto anche di natura \u201csociologica\u201d, determinando una sorta di lassismo indotto in una parte della magistratura inquirente e giudicante, che potrebbe adagiarsi sui tempi pi\u00f9 rarefatti del processo, indugiando su atti che, altrimenti, con tempi pi\u00f9 stringenti, sarebbero realizzati\u00a0 pi\u00f9 rapidamente.<\/p>\n<p>Le norme non vivono al di fuori della sfera umana, non sono una variabile indipendente, n\u00e9 monadi o momenti spuri e solipsici dell\u2019<em>agere <\/em>umano, bens\u00ec possono creare dentro una comunit\u00e0 professionale un <em>climax <\/em>che potrebbe compulsare i suoi componenti, anche inavvertitamente, verso abitudini lavorative contrastanti con gli obiettivi deontologicamente loro imposti. La sostituzione di una normazione disponente vincoli temporali pi\u00f9 puntuali al compimento di atti con un\u2019altra che ne diluisca nel tempo la realizzazione, rischia di svuotare di significato la giurisdizione, una parte della quale potrebbe dirigersi verso una relativizzazione personalistica dell\u2019uso del tempo, ove \u201c<em>ogni singolo individuo ha una propria personale misura del tempo <\/em>\u2013 come diceva Stephen Hawking &#8211; \u00a0<em>che dipende da dove si trova e da come si sta muovendo<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Uno Stato di diritto che si fonda sulla certezza della legge deve interrogarsi a fondo sulle riflessioni qui accennate, orientando in maniera maggiormente costituzionale l\u2019auspicata modifica dell\u2019istituto della prescrizione, seppur l\u2019intervento pi\u00f9 saggio da parte del Legislatore sarebbe quello di mettere mano ad una riforma articolata del processo penale, confrontandosi anche con i modelli processual-penalistici intorno ai quali roteano altri ordinamenti giuridici, europei e non, tenendo in debita considerazione i dati statistici<a href=\"#_ftn14\" name=\"_ftnref14\">[14]<\/a> \u201cche parlano da s\u00e9\u201d.<\/p>\n<p>La parola passi al Parlamento.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>*Docente in materie giuspubblicistiche presso la Link Campus University, la Pontificia Universit\u00e0 Lateranense, l\u2019Universit\u00e0 di Chieti-Pescara \u201cGabriele D\u2019Annunzio\u201d e il Formez PA.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref1\" name=\"_ftn1\">[1]<\/a> D.d.l. c.d. \u201cAnticorruzione\u201d (\u201cMisure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici\u201d (C.1189 Governo), emendamento 1.100 (relatori: F.Forciniti; F.Businarolo): \u201c<em>Art. 1. Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti: d-bis) all&#8217;articolo 158 il primo comma \u00e8 sostituito dal seguente: \u2018Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui \u00e8 cessata l&#8217;attivit\u00e0 del colpevole; per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui \u00e8 cessata la permanenza o la continuazione\u2019. d-ter) all&#8217;articolo 159:1. il secondo comma \u00e8 sostituito dal seguente: \u2018Il corso della prescrizione rimane altres\u00ec sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutivit\u00e0 della sentenza che definisce il giudizio o della irrevocabilit\u00e0 del decreto di condanna\u2019; 2.il terzo e quarto comma sono abrogati. d-quater) all&#8217;articolo 160 il primo comma \u00e8 abrogato<\/em>\u201d; emendamento 1.124 (relatori F.Forciniti; F.Businarolo): \u201c<em>Art. 1. Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti: d-bis) all&#8217;articolo 158 il primo comma \u00e8 sostituito dal seguente: \u2018Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui \u00e8 cessata l&#8217;attivit\u00e0 del colpevole; per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui \u00e8 cessata la permanenza o la continuazione\u2019. d-ter) all&#8217;articolo 159: 1. Il secondo comma \u00e8 sostituito dal seguente: \u201cIl corso della prescrizione rimane altres\u00ec sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutivit\u00e0 della sentenza che definisce il giudizio o della irrevocabilit\u00e0 del decreto di condanna\u2019; 2. Il terzo e quarto comma sono abrogati.\u2002d-quater) all&#8217;articolo 160 il primo comma \u00e8 abrogato. Conseguentemente:\u2002a) al titolo del disegno di legge, dopo le parole: pubblica amministrazione inserire le seguenti: nonch\u00e9 in materia di prescrizione del reato; b) alla rubrica del Capo I, dopo le parole: pubblica amministrazione inserire le seguenti: nonch\u00e9 in materia di prescrizione del reato<\/em>\u201d; dai <em>rumors <\/em>si apprende che la cennata riforma dovrebbe entrare in vigore dal 1.1.2020.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref2\" name=\"_ftn2\">[2]<\/a> Esiste anche l\u2019istituto della prescrizione della pena \u2013 in questo lavoro non trattato \u2013 disciplinato dagli artt. 172 e 173 c.p.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref3\" name=\"_ftn3\">[3]<\/a> Cfr. F.Altolisei, <em>Manuale di diritto penale, parte generale<\/em>, Milano, Giuffr\u00e9, 1991, 683-688; per un approccio comparatistico e di netto <em>favor<\/em> per l\u2019istituto della prescrizione, la cui lunga durata, per l\u2019Autore, sarebbe \u201ccoperta\u201d dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, cfr. A.Balsamo, <em>La prescrizione del reato: principi europei e anomalie italiane, <\/em>31.1.2017, in \u201cLa Magistratura\u201d, 2016, 1-2, in \u201c<a href=\"http:\/\/www.associazionemagistrati.it\">www.associazionemagistrati.it<\/a>\u201d.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref4\" name=\"_ftn4\">[4]<\/a> <em>Amplius,<\/em> cfr. <em>Commento ad articolo 157<\/em>, in \u201c<em>Codice penale commentato, artt.1-240\u201d<\/em>, E.Dolcini, G.Marinucci (cur.), Rozzano, Ipsoa, 3\u00b0 ed, 1884 s.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref5\" name=\"_ftn5\">[5]<\/a> Consultabile nella versione italiana su \u201c<a href=\"http:\/\/www.giustizia.it\">www.giustizia.it<\/a>\u201d.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref6\" name=\"_ftn6\">[6]<\/a> L. 4.8.1955, n. 848 (\u201cRatifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell&#8217;uomo e delle libert\u00e0 fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952\u201d), consultabile su \u201cleg15.camera.it\u201d.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref7\" name=\"_ftn7\">[7]<\/a> Il dato complessivo del contenzioso pendente dinanzi alla C.Edu nei confronti dell&#8217;Italia per irragionevole durata dei processi era, al 30.9.2015, di n. 8.050 ricorsi (fonte: Ministero della Giustizia, Relazione sull&#8217;Amministrazione della Giustizia, 2015); nel gennaio 2018, nella scheda Paese sull&#8217;Italia, redatta dall&#8217;ufficio stampa della Corte europea, disponibile sul \u00a0sito (\u201cechr.coe.int\/Documents\/CP_Italy_ENG.pdf\u201d), risultano pendenti 2.000 ricorsi relativi alla violazione del termine di ragionevole durata del processo e alla eccessiva lunghezza delle procedure previste dalla c.d. legge Pinto (v. \u201cwww.camera.it\/temiap\/documentazione\/temi\/pdf\/1104921.pdf\u201d).<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref8\" name=\"_ftn8\">[8]<\/a> Legge 24.3.2001, n. 89 (&#8220;Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell\u2019articolo 375 del codice di procedura civile&#8221;), reiteratamente modificata: d.l. 11.3. 2002, n. 28, conv., con mod., l. 10.5.2002, n. 91; d.l. 11.9. 2002, n. 201, conv., con mod., l.14. 11.2002, n. 259; l. 27.12.2006, n. 296; d.l. 22.6. 2012, n. 83, conv., con mod., l. 7.8. 2012, n. 134; l. 28.12. 2015, n. 208.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref9\" name=\"_ftn9\">[9]<\/a>L\u2019art. 111 Cost. \u00e8 stato modificato dalla l. cost. 23.11.1999, n. 2 (\u201cInserimento dei princ\u0131pio del giusto processo nell\u2019articolo 111 della Costituzione\u201d); v. anche l. 25.2.2000, n. 35 (\u201cConversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, recante disposizioni urgenti per l\u2019attuazione dell\u2019articolo 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo\u201d).<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref10\" name=\"_ftn10\">[10]<\/a> Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, firmata a Nizza il 7.12.2000, in GUCE, C 364\/1, 18.12.2000, consultabile in versione italiana \u00a0su \u201c<a href=\"http:\/\/www.europarl.europa.eu\">www.europarl.europa.eu<\/a>\u201d (resa vincolante dall\u2019art. 6, comma 1,\u00a0 Trattato di Lisbona, firmato il 13.12.2007, in GUCE, C 306\/1, 17.12.2007, <em>ibidem<\/em>: \u201c<em>L&#8217;Unione riconosce i diritti, le libert\u00e0 e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati.\u201d<\/em><\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref11\" name=\"_ftn11\">[11]<\/a> Corte. Giu. UE, ord. 4.5.2006, Mulliez e al. (cause riunite C-23\/03, C-52\/03, C-133\/03, C-337\/03 e C-473\/03), in \u201cRacc\u201d. I-3923: \u201c<em>In due di detti procedimenti (C-23\/03 e C-473\/03, terza questione), si sollevava, proprio, la questione dell&#8217;adeguatezza del termine di prescrizione applicabile alla contravvenzione prevista dal nuovo art. 2621 del codice civile. Il limite della non configurabilit\u00e0 di un effetto diretto verticale \u2018inverso\u2019 non \u00e8 neppure superabile attraverso il ricorso alla via ermeneutica. Infatti, come ha dichiarato la Corte, il principio d&#8217;interpretazione conforme trova i suoi limiti nei principi generali del diritto, che fanno parte integrante del diritto dell&#8217;Unione, e, in particolare, in quelli di certezza del diritto e di irretroattivit\u00e0<\/em>\u201d (cfr. F.Rossi Dal Pozzo, <em>La prescrizione nel processo penale al vaglia della Corte di Giustizia? Nota a Trib. Cuneo, ord. 17.01.2014, GUP Boetti,<\/em> in \u201cDir.pen.cont\u201d, 7.2.2014; <em>contra <\/em>A.Balsamo cit che, richiamando le decisioni della Corte Edu e, in particolare, la sentenza\u00a0 29.3.2011 nel caso Alikaj contro Italia: \u201c<em>ha ravvisato una violazione dell\u2019aspetto procedurale del diritto alla vita, sancito dall\u2019art. 2 della Convenzione europea dei diritti dell\u2019uomo, quando la condanna di un agente dello Stato per un omicidio illegale (anche se commesso per colpa, e non con dolo) sia impedita dalla prescrizione, per effetto della durata del processo penale. Tale sentenza ha fornito una precisa indicazione sull\u2019incoerenza del modello italiano di prescrizione con gli standard internazionali di protezione dei diritti umani; essa ha individuato la vera anomalia del sistema penale italiano non tanto nella lunghezza dei tempi del processo, quanto nell\u2019effetto estintivo che ne consegue in relazione a un comportamento lesivo del diritto alla vita<\/em>\u2026<em>In quest\u2019ottica, la sentenza Alikaj \u00e8 giunta a includere la prescrizione nella categoria delle &#8216;misure\u2019 inammissibili in quanto produttive dell\u2019effetto di impedire una condanna nonostante l\u2019accertamento della responsabilit\u00e0 penale dell\u2019accusato<\/em>\u201d.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref12\" name=\"_ftn12\">[12]<\/a> Rimane ferma l\u2019opzione dell\u2019imputato di potervi rinunciare, a seguito della sent., Corte cost., 23\/31.5.1990, n. 275 (in \u201c<a href=\"http:\/\/www.giurcost.org\">www.giurcost.org<\/a>\u201d) che ha dichiarato l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 157 c.p. nella parte in cui non prevedeva la rinunciabilit\u00e0 della prescrizione del reato.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref13\" name=\"_ftn13\">[13]<\/a> Questo quesito non \u00e8 valevole per quelle azioni criminose che concretano reati punibili con la pena dell\u2019ergastolo: la lesione di beni-interessi costituzionalmente tutelati \u00e8 talmente grave da derogare senza meno a quanto sopra esplicitato.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref14\" name=\"_ftn14\">[14]<\/a>V .rilevazioni statistiche dei processi penali compite dal Ministero della Giustizia e dalla Corte di Cassazione: \u201c<a href=\"http:\/\/www.giustizia.it\/giustizia\/it\/mg_1_14_1.page?contentId=SST1288006&amp;previsiousPage=mg_2_9_13\">www.giustizia.it\/giustizia\/it\/mg_1_14_1.page?contentId=SST1288006&amp;previsiousPage=mg_2_9_13<\/a>\u201d;\u201dwww.cortedicassazione.it\/corte-di-cassazione\/it\/statistiche_penale.page;jsessionid=E6843E2F52CDCCF6FB8673E86EB7DA85.jvm1\u201d; \u201c<a href=\"http:\/\/www.cortedicassazione.it\/cassazione-\">www.cortedicassazione.it\/cassazione-<\/a> resources\/resources\/cms\/documents\/Relazione_pronunciata_dal_Presidente_Giovanni_Mammome_26_gennaio_2018.pdf\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La prescrizione penale ad libitum, valori costituzionali e comunitari del prof. Fabrizio Giulimondi* \u00c8 in corso in questi giorni un dibattito molto acceso fra operatori del diritto e non addetti ai lavori all\u2019interno delle stanze della Politica, delle Istituzioni, delle televisioni e delle radio, sul tema dell\u2019allungamento dei tempi della prescrizione nel processo penale. 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