{"id":1127,"date":"2019-02-27T09:52:27","date_gmt":"2019-02-27T08:52:27","guid":{"rendered":"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/?p=1127"},"modified":"2019-02-27T09:52:27","modified_gmt":"2019-02-27T08:52:27","slug":"laccesso-alla-giustizia-costituzionale-delle-sezioni-regionali-di-controllo-della-corte-dei-conti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/laccesso-alla-giustizia-costituzionale-delle-sezioni-regionali-di-controllo-della-corte-dei-conti\/","title":{"rendered":"L\u2019accesso alla giustizia costituzionale delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti"},"content":{"rendered":"<p><strong><a href=\"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/20160714113851-corte_dei_conti.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-1069 alignleft\" src=\"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/20160714113851-corte_dei_conti-300x240.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"240\" srcset=\"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/20160714113851-corte_dei_conti-300x240.jpg 300w, https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/20160714113851-corte_dei_conti-768x614.jpg 768w, https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/20160714113851-corte_dei_conti.jpg 900w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a>L\u2019accesso alla giustizia costituzionale delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti in materia di equilibri finanziari. La sentenza n. 18\/2019 con nota del Prof. Pelino Santoro, Presidente on. della Corte dei conti<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>Corte costituzionale &#8211;\u00a0<a href=\"http:\/\/www.contabilita-pubblica.it\/Archivio_2019\/Giurisprudenza\/Corte%20Costituzionale\/Sent.%2018_2019.pdf\">Sentenza n. 18 del 19 febbraio 2019<\/a>\u00a0<\/strong>&#8211;\u00a0<strong>Pres. Lattanzi, est. Carosi<\/strong>\u00a0&#8211;\u00a0<strong>Corte dei conti &#8211; Controllo legittimit\u00e0 cogente &#8211; Legittimazione questioni costituzionalit\u00e0. Enti locali strutturalmente deficitari &#8211; Rimodulazione piani riequilibrio \u2013 Restituzione trentennale anticipazioni. Violazione principi costituzionali.<\/strong>\u00a0 <!--more-->La pregiudiziale della legittimazione della sezione regionale di controllo della Corte dei conti a sollevare questioni di legittimit\u00e0 costituzionale va risolta in senso affermativo, in coerenza con la sentenza n. 226 del 1976, che ha individuato i requisiti necessari e sufficienti affinch\u00e9 le questioni sollevate dalla Corte dei conti in sede di controllo preventivo di legittimit\u00e0 sugli atti possano considerarsi promanare da un \u00abgiudice\u00bb nel corso di un \u00abgiudizio\u00bb, considerato che il controllo sui bilanci e sugli equilibri finanziari degli enti locali, cos\u00ec come disciplinati dal decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, \u00e8 ascrivibile al controllo di legittimit\u00e0-regolarit\u00e0, ed \u00e8 munito di una definitivit\u00e0 che non \u00e8 reversibile se non a opera della stessa magistratura dalla quale il provvedimento promana. La normativa derogatoria che consente di dilazionare il piano di riequilibrio finanziario degli enti locali in un periodo trentennale contrasta con gli articoli 81 e 97 della Costituzione sotto tre diversi profili: 1) violazione dell\u2019equilibrio del bilancio, in relazione alla maggiore spesa corrente autorizzata nell\u2019arco del trentennio; 2) violazione dell\u2019equit\u00e0 intergenerazionale, per aver caricato sui futuri amministrati gli oneri conseguenti ai prestiti contratti nel trentennio per alimentare la spesa corrente; 3) violazione del principio di rappresentanza democratica, perch\u00e9 sottrae agli elettori e agli amministrati la possibilit\u00e0 di giudicare gli amministratori sulla base dei risultati raggiunti e delle risorse effettivamente impiegate nel corso del loro mandato.<\/p>\n<p><em>Considerato in diritto<\/em><\/p>\n<p>1.\u2212 Con ordinanza del 28 febbraio 2018 la Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Campania, ha sollevato questioni di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante \u00abDisposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilit\u00e0 2016)\u00bb, come sostituito dall\u2019art. 1, comma 434, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u2019anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), in riferimento agli artt. 81 e 97 della Costituzione, autonomamente e in combinato disposto con gli artt. 1, 2, 3 e 41 Cost., e agli artt. 24 e 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6 e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u2019uomo e delle libert\u00e0 fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, nonch\u00e9 all\u2019art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU firmato a Parigi il 20 marzo 1952 e ratificato con la stessa legge n. 848 del 1955.<\/p>\n<p>La disposizione censurata, sostituita dall\u2019art. 1, comma 434, della legge n. 232 del 2016, disciplina la riformulazione o rimodulazione dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali in predissesto e la restituzione delle anticipazioni di liquidit\u00e0 a essi erogate.<\/p>\n<p>Secondo il rimettente, la disposizione, insuscettibile di interpretazione costituzionalmente orientata in ragione dell\u2019incontrovertibile dato testuale, consentirebbe all\u2019ente locale, che alla data di presentazione o approvazione del piano di riequilibrio non abbia ancora provveduto a effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell\u2019art. 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), di modificare il piano sotto il profilo temporale e quantitativo, scorporando la quota di disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui di cui all\u2019art. 243-bis, comma 8, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull\u2019ordinamento degli enti locali) e ripianando la stessa nell\u2019arco di trenta anni.<\/p>\n<p>La norma, pertanto, violerebbe gli artt. 81 e 97 Cost., autonomamente e \u00abin combinato disposto\u00bb con gli artt. 1, 2, 3 e 41 Cost., in quanto prevederebbe una misura di salvaguardia dell\u2019equilibrio di bilancio destinata a dipanarsi in un arco temporale dilatato ben oltre il ciclo triennale di bilancio e ad ampliare la capacit\u00e0 di spesa dell\u2019ente in condizioni di conclamato squilibrio. In tal modo, inoltre, la disciplina dettata dalla norma: a) sottrarrebbe gli amministratori locali al vaglio della loro responsabilit\u00e0 politica nei confronti dell\u2019elettorato; b) non assolverebbe il dovere di solidariet\u00e0 nei confronti delle generazioni future, facendo gravare su di esse debiti e disavanzi in modo sproporzionato poich\u00e9 lo squilibrio non tempestivamente risanato sarebbe destinato a riverberarsi in ragione del principio di continuit\u00e0 dei bilanci; c) non consentirebbe di supportare con risorse effettive le politiche volte a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libert\u00e0 e l\u2019uguaglianza dei cittadini; d) pregiudicherebbe il tempestivo adempimento degli impegni assunti nei confronti delle imprese, potenzialmente determinandone la crisi.<\/p>\n<p>La disposizione censurata allungherebbe, in modo assolutamente anomalo, i tempi di rientro, ledendo una serie di principi consustanziali alla sana gestione finanziaria. Cos\u00ec, l\u2019equilibrio del bilancio sarebbe alterato per l\u2019intero trentennio, durante il quale sarebbero consentite spese correnti oltre la dimensione delle risorse di parte corrente; sarebbero violate le regole inerenti all\u2019indebitamento che, per finanziare la permanenza in deficit trentennale, graverebbero in modo ingiusto e illogico sulle generazioni future; sarebbe leso in modo irreparabile il principio di rappresentanza democratica, perch\u00e9 la responsabilit\u00e0 degli amministratori che hanno provocato il deficit sarebbe stemperata per un lunghissimo arco generazionale, in modo da determinare una sorta di oblio e di immunit\u00e0 a favore dei responsabili.<\/p>\n<p>Risulterebbero altres\u00ec violati gli artt. 24 e 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6 e 13 CEDU, nonch\u00e9 all\u2019art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, in quanto la prevista facolt\u00e0 di modifica del piano di riequilibrio, inserita in un contesto di instabilit\u00e0 della disciplina legislativa del ripiano, estremamente mutevole nel tempo e aggravata dall\u2019interpretazione giurisprudenziale, determinerebbe una situazione di incertezza giuridica e di mancanza di affidamento in grado di pregiudicare sia il diritto dell\u2019ente a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice imparziale, che accerti la sussistenza delle condizioni per riequilibrare il bilancio, sia la realizzazione del presupposto per la soddisfazione delle ragioni dei creditori, sacrificata dall\u2019indeterminatezza dei tempi di conclusione delle procedure di risanamento finanziario.<\/p>\n<p>2.\u2013 Per quanto riguarda la legittimazione dell\u2019organo rimettente e la rilevanza della questione, occorre un\u2019attenta ricognizione delle modalit\u00e0 di svolgimento della funzione attribuita dalla legge alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti con riguardo all\u2019attuazione e al rispetto del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, che costituisce il fulcro della procedura di predissesto.<\/p>\n<p>Dopo l\u2019approvazione del piano, alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti spetta il compito di vigilare sull\u2019esecuzione dello stesso, adottando \u2212 in sede di controllo, con le modalit\u00e0 dell\u2019art. 243-bis, comma 6, lettera a), del d.lgs. n. 267 del 2000 (T.U. enti locali) \u2212 apposita pronuncia ai sensi dell\u2019art. 243-quater, commi 3, 5 e 7, del medesimo decreto: \u00ab[i]n caso di approvazione del piano, la Corte dei Conti vigila sull\u2019esecuzione dello stesso, adottando in sede di controllo, effettuato ai sensi dell\u2019articolo 243-bis, comma 6, lettera a), apposita pronuncia. [\u2026L]a delibera di approvazione o di diniego del piano pu\u00f2 essere impugnata entro 30 giorni, nelle forme del giudizio ad istanza di parte, innanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione che si pronunciano, nell\u2019esercizio della propria giurisdizione esclusiva in tema di contabilit\u00e0 pubblica, ai sensi dell\u2019articolo 103, secondo comma, della Costituzione, entro 30 giorni dal deposito del ricorso. Fino alla scadenza del termine per impugnare e, nel caso di presentazione del ricorso, sino alla relativa decisione, le procedure esecutive intraprese nei confronti dell\u2019ente sono sospese. [\u2026L]\u2019accertamento da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell\u2019ente al termine del periodo di durata del piano stesso, comportano l\u2019applicazione dell\u2019articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, con l\u2019assegnazione al Consiglio dell\u2019ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto\u00bb.<\/p>\n<p>L\u2019art. 243-bis, comma 6, lettera a), del T.U. enti locali, richiamato dalla menzionata disposizione, prevede che il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve tener conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque, contenere le eventuali misure correttive adottate dall\u2019ente locale in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilit\u00e0 interno accertati dalla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Quest\u2019ultima, dunque, vigila sull\u2019adozione e sull\u2019esecuzione delle misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio.<\/p>\n<p>Tale funzione di vigilanza-ingerenza della Corte dei conti, che presenta una cadenza semestrale (art. 243-quater, comma 6, del T.U. enti locali), \u00e8 stata gi\u00e0 inquadrata da questa Corte nella categoria del controllo di legittimit\u00e0-regolarit\u00e0: \u00ab[i] controlli di legittimit\u00e0 sui bilanci degli enti locali [\u2026] sono strumentali al rispetto degli \u201cobblighi che lo Stato ha assunto nei confronti dell\u2019Unione europea in ordine alle politiche di bilancio. In questa prospettiva, funzionale ai principi di coordinamento e di armonizzazione dei conti pubblici\u201d, detti controlli \u201csi giustificano in ragione dei caratteri di neutralit\u00e0 e indipendenza del controllo di legittimit\u00e0 della Corte dei conti\u201d (sentenza n. 39 del 2014). [\u2026 A]ppare evidente che i controlli [\u2026] del titolo VIII del TUEL [\u2026] consistono appunto in controlli di legittimit\u00e0-regolarit\u00e0 se non addirittura in attribuzioni di natura giurisdizionale. Appartengono alla prima categoria: a) la determinazione di misure correttive per gli enti in predissesto (art. 243-bis, comma 6, lettera a, del TUEL); b) l\u2019approvazione o il diniego del piano di riequilibrio (art. 243-quater, comma 3, del TUEL); c) gli accertamenti propedeutici alla dichiarazione di dissesto (art. 243-quater, comma 7, del TUEL). Riguardano funzioni di natura giurisdizionale: a) la giurisdizione delle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione avverso le delibere della sezione regionale di controllo (art. 243-quater, comma 5, del TUEL); b) l\u2019attivit\u00e0 requirente della Procura regionale sulle cause del dissesto (art. 246, comma 2, del TUEL); c) l\u2019accertamento delle responsabilit\u00e0 degli amministratori e dei revisori dei conti ai fini dell\u2019applicazione delle ulteriori sanzioni amministrative (art. 248, commi 5 e 5-bis, del TUEL). [\u2026] Si tratta di funzioni \u2013 siano esse relative al controllo che alla giurisdizione \u2013 in cui l\u2019attivit\u00e0 della Corte dei conti risulta rigorosamente ancorata a parametri legali, tanto che la stessa attivit\u00e0 di controllo \u00e8 sottoponibile al sindacato giurisdizionale delle Sezioni riunite in speciale composizione, in conformit\u00e0 ai principi contenuti nella sentenza n. 39 del 2014 di questa Corte\u00bb (sentenza n. 228 del 2017).<\/p>\n<p>La funzione di controllo, nel cui esercizio \u00e8 stata adottata l\u2019ordinanza di rimessione, risponde all\u2019esigenza di un intervento rapido e tempestivo, prima che \u201cla deviazione dal percorso fissato\u201d dal piano di risanamento diventi irreversibile e conduca al dissesto dell\u2019ente. Per questo motivo, a ogni scadenza semestrale la Corte dei conti \u00e8 tenuta ad assumere formale pronuncia di verifica sull\u2019andamento del percorso di risanamento seguito dall\u2019ente in predissesto. Quando lo scostamento non \u00e8 pi\u00f9 recuperabile, la Corte accerta la situazione di incapacit\u00e0 finanziaria che impone all\u2019ente locale la dichiarazione di dissesto.<\/p>\n<p>In tale segmento della procedura di predissesto si colloca l\u2019incidente di costituzionalit\u00e0 in esame, originato dal dubbio della Corte rimettente circa la legittimit\u00e0 costituzionale della norma che dovrebbe applicare. Quest\u2019ultima allungherebbe e stravolgerebbe fino a precluderlo, il percorso di rientro dal deficit.<\/p>\n<p>3.\u2013 Alla luce del contesto normativo da cui prende le mosse l\u2019ordinanza di rimessione, al problema pregiudiziale della legittimazione della sezione di controllo della Corte dei conti a sollevare questioni di legittimit\u00e0 costituzionale ai sensi dell\u2019art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 (Norme sui giudizi di legittimit\u00e0 costituzionale e sulle garanzie d\u2019indipendenza della Corte Costituzionale), e dell\u2019art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), deve darsi risposta affermativa, in coerenza con i criteri individuati da questa Corte e in particolare con quelli contenuti nella sentenza n. 226 del 1976, che ha individuato i requisiti necessari e sufficienti affinch\u00e9 le questioni sollevate dalla Corte dei conti in sede di controllo preventivo di legittimit\u00e0 sugli atti \u2013 cui il controllo in considerazione va assimilato \u2013 possano considerarsi promanare da un \u00abgiudice\u00bb nel corso di un \u00abgiudizio\u00bb (art. 1 della legge cost. n. 1 del 1948). Detti criteri sono stati di recente ribaditi a proposito degli incidenti di costituzionalit\u00e0 sollevati nell\u2019ambito dei giudizi di parificazione dinanzi alla Corte dei conti (sentenze n. 196 del 2018 e n. 188 del 2015).<\/p>\n<p>\u00c8 stato peraltro ricordato, anche dopo la pronuncia del 1976, che \u00ab[t]ale legittimazione \u00e8 stata riconosciuta (sent. n. 226 del 1976) alla Corte dei conti in ragione della sua particolare posizione istituzionale e della natura delle sue attribuzioni di controllo. Sotto il primo aspetto, viene posta in rilievo la sua composizione di \u201cmagistrati, dotati delle pi\u00f9 ampie garanzie di indipendenza (art. 100, comma 2, Cost.)\u201d e la sua natura di \u201cunico organo di controllo che goda di una diretta garanzia in sede costituzionale\u201d. Sotto il secondo aspetto, viene in evidenza il peculiare carattere del giudizio portato dalla Corte dei conti sugli atti sottoposti a controllo, che si risolve nel valutarne \u201cla conformit\u00e0 (\u2026) alle norme del diritto oggettivo, ad esclusione di qualsiasi apprezzamento che non sia di ordine strettamente giuridico\u201d. Una funzione cio\u00e8 di garanzia dell\u2019ordinamento, di \u201ccontrollo esterno, rigorosamente neutrale e disinteressato (\u2026) preordinato a tutela del diritto oggettivo\u201d\u00bb (sentenza n. 384 del 1991).<\/p>\n<p>Detti caratteri costituiscono indubbio fondamento della legittimazione della Corte dei conti a sollevare questioni di costituzionalit\u00e0, atteso che il riconoscimento di tale legittimazione, legata alla specificit\u00e0 dei suoi compiti nel quadro della finanza pubblica, \u00absi giustifica anche con l\u2019esigenza di ammettere al sindacato costituzionale leggi che, come nella fattispecie in esame, pi\u00f9 difficilmente verrebbero per altra via, ad essa sottoposte\u00bb (sentenza n. 226 del 1976).<\/p>\n<p>\u00c8 proprio in relazione a siffatte ipotesi che questa Corte ha auspicato (sentenza n. 406 del 1989) che, quando l\u2019accesso al suo sindacato sia reso poco agevole, come accade in relazione ai profili attinenti all\u2019osservanza di norme poste a tutela della sana gestione finanziaria e degli equilibri di bilancio, i meccanismi di accesso debbano essere arricchiti. La Corte dei conti \u00e8 la sede pi\u00f9 adatta a far valere quei profili, e ci\u00f2 in ragione della peculiare natura dei suoi compiti, essenzialmente finalizzati alla verifica della gestione secundum legem delle risorse finanziarie.<\/p>\n<p>Quanto detto vale, a maggior ragione, per il controllo sui bilanci e sugli equilibri finanziari degli enti locali, cos\u00ec come disciplinati dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonch\u00e9 ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, e dal d.lgs. n. 267 del 2000, ai sensi dei quali viene esercitato il sindacato da cui prende le mosse la questione di legittimit\u00e0 costituzionale all\u2019esame.<\/p>\n<p>Sull\u2019ascrivibilit\u00e0 del sindacato sui bilanci degli enti territoriali alla categoria del controllo di legittimit\u00e0, l\u2019orientamento di questa Corte \u00e8 costante (ex plurimis, sentenze n. 40 e n. 39 del 2014 e n. 60 del 2013) fin dalle riforme introdotte dal citato d.l. n. 174 del 2012.<\/p>\n<p>Come evidenziato nelle richiamate pronunce, la sua disciplina risponde all\u2019esigenza di renderlo funzionale al rispetto dei vincoli nazionali ed europei e di ricondurlo al vaglio unitario di una magistratura specializzata, in modo da affrancarlo da ogni possibile contaminazione di interessi che privilegiano, non di rado, la sopravvivenza di situazioni patologiche rispetto al trasparente ripristino degli equilibri di bilancio e della sana gestione finanziaria, elementi questi ultimi che la nuova formulazione dell\u2019art. 97, primo comma, Cost. collega alla garanzia di legalit\u00e0, imparzialit\u00e0 ed efficienza dell\u2019azione amministrativa.<\/p>\n<p>La forma della sentenza (articolata in motivazione in diritto e dispositivo) con cui si configurano le delibere di controllo sulla legittimit\u00e0 dei bilanci e delle gestioni finanziarie a rischio di dissesto \u2013 e la sottoposizione di tali delibere alla giurisdizione esclusiva delle sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione \u2013 determinano un\u2019integrazione della funzione giurisdizionale e di quella di controllo, geneticamente riconducibile al dettato costituzionale (artt. 100 e 103 Cost.) in materia di contabilit\u00e0 pubblica, ove sono custoditi interessi costituzionalmente rilevanti, sia adespoti (e quindi di difficile giustiziabilit\u00e0), sia inerenti alle specifiche situazioni soggettive la cui tutela \u00e8 affidata, ratione materiae, alla giurisdizione a istanza di parte della magistratura contabile (artt. 11, comma 6, lettere a ed e, e 172 e seguenti del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante \u00abCodice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell\u2019art. 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124\u00bb).<\/p>\n<p>Tale assunto \u00e8 condiviso dalla Corte di cassazione, secondo cui l\u2019art. 243-quater, comma 5, del T.U. enti locali (introdotto dall\u2019art. 3, comma 1, lettera r, del d.l. n. 174 del 2012) \u00abassegna alle sezioni riunite della stessa Corte dei conti la giurisdizione esclusiva in tema d\u2019impugnazione avverso la delibera di approvazione o di diniego del piano, nelle forme del giudizio ad istanza di parte, espressamente richiamando a tal proposito l\u2019articolo 103, secondo comma, della Costituzione, con un\u2019ulteriore analoga previsione di giurisdizione esclusiva anche sui ricorsi avverso i provvedimenti di ammissione al Fondo di rotazione di cui al precedente articolo 243-ter; da tali disposizioni chiaramente si evince l\u2019intento del legislatore di collegare strettamente, in questa materia, la funzione di controllo della Corte dei conti a quella giurisdizionale ad essa attribuita dal citato art. 103, terzo comma, Cost.\u00bb (Corte di cassazione, sezioni unite, ordinanza 13 marzo 2014 n. 5805).<\/p>\n<p>Peraltro, il controllo di legittimit\u00e0-regolarit\u00e0 sui bilanci presenta \u2013 rispetto al controllo sugli atti \u2013 un ulteriore carattere che lo avvicina ancor pi\u00f9 al sindacato giurisdizionale.<\/p>\n<p>Infatti, mentre le pronunce di controllo di legittimit\u00e0 sugli atti possono essere in qualche modo disattese dal Governo, ricorrendo alla registrazione con riserva, e dagli stessi giudici delle altre magistrature, nei confronti sia degli atti che hanno ottenuto la registrazione, sia delle situazioni generate dal diniego di visto, l\u2019accertamento effettuato nell\u2019esercizio di questo sindacato di legittimit\u00e0 sui bilanci \u201cfa stato\u201d nei confronti delle parti, una volta decorsi i termini di impugnazione del provvedimento davanti alla Corte dei conti, sezioni riunite in speciale composizione. Quello cos\u00ec instaurato \u00e8 \u2013 come detto \u2013 un giudizio a istanza di parte, riservato alla giurisdizione esclusiva della magistratura contabile, caratterizzato dalla presenza del procuratore generale della Corte dei conti in rappresentanza degli interessi adespoti di natura finanziaria, che costituisce l\u2019unica sede in cui possono essere fatti valere gli interessi dell\u2019amministrazione sottoposta al controllo e degli altri soggetti che si ritengano direttamente incisi dalla pronuncia della sezione regionale di controllo.<\/p>\n<p>Dunque, in aggiunta ai caratteri che furono ritenuti sufficienti dalla sentenza n. 226 del 1976 di questa Corte per sollevare l\u2019incidente di costituzionalit\u00e0 nell\u2019esercizio del controllo di legittimit\u00e0 sugli atti di Governo, il controllo che viene all\u2019esame in questa sede \u00e8 munito di una definitivit\u00e0 che non \u00e8 reversibile se non a opera della stessa magistratura dalla quale il provvedimento promana.<\/p>\n<p>In sostanza, il sistema giustiziale inerente al controllo di legittimit\u00e0 sui bilanci si connota di norme sostanziali, procedurali e processuali che, attraverso reciproche interconnessioni, mirano, da un lato, a supportare gli enti locali impossibilitati a riequilibrare i propri bilanci attraverso le procedure ordinarie, offrendo un\u2019alternativa alla dichiarazione di dissesto e, dall\u2019altro, ad assicurare la necessaria vigilanza-ingerenza, tanto nella fase di approvazione, quanto in quella attuativa.<\/p>\n<p>4.\u2013 Anche sotto il profilo della rilevanza le questioni di legittimit\u00e0 costituzionale superano il vaglio di ammissibilit\u00e0.<\/p>\n<p>Il giudice rimettente sottolinea che il controllo che la sezione regionale della Corte dei conti deve svolgere per verificare l\u2019attuazione del piano di riequilibrio si fonda \u2013 come prescrivono le norme del Titolo VIII del T.U. enti locali \u2013 sul sindacato concomitante dell\u2019andamento dei conti dell\u2019ente in predissesto, attivit\u00e0 che deve essere formalizzata in una pronuncia con cadenza semestrale.<\/p>\n<p>Espone il rimettente che, dopo l\u2019approvazione del piano di riequilibrio, il Comune di Pagani ha, da un lato, ridotto in via unilaterale la dimensione degli accantonamenti finalizzati al rientro del deficit e, dall\u2019altro, \u00e8 stato assoggettato a un nuovo accertamento di debiti fuori bilancio (delibera della Corte dei conti, sezione di controllo per la Campania n. 3\/2017\/PRSP, non impugnata dal Comune interessato).<\/p>\n<p>L\u2019effetto congiunto dei due fenomeni contabili sarebbe quello di allargare, anzich\u00e9 ridurre, il disavanzo e di rendere praticamente impossibile l\u2019attuazione del piano senza una manovra correttiva idonea a riportare in simmetria le risorse di parte corrente e la correlata spesa. La norma censurata consentirebbe tuttavia al suddetto ente locale di evitare tale manovra correttiva.<\/p>\n<p>L\u2019ordinanza ricorda come il regime ordinario inerente alla copertura del disavanzo di gestione preveda (art. 188 del T.U. enti locali) che esso sia immediatamente applicato all\u2019esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto o, comunque, nell\u2019arco del triennio successivo e \u2013 in caso di scadenza del mandato elettorale \u2013 entro la data di quest\u2019ultimo.<\/p>\n<p>Gi\u00e0 la disciplina del predissesto consentirebbe una rilevante deroga temporale per completare il rientro dal deficit, consentendo di fruire di anticipazioni e prolungare gli accantonamenti fino al limite di dieci anni. Quella censurata consentirebbe in modo irragionevole e contraddittorio di mantenere inalterato il piano di pagamento dei creditori e di fruire di un allargamento della spesa corrente fino al limite temporale dei trenta anni, in misura pari al minore accantonamento conseguente alla dilazione trentennale.<\/p>\n<p>La verifica della legittimit\u00e0 della modifica della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale \u2013 a prescindere dalla forma della rimodulazione o della riformulazione (categorie tassonomiche peraltro connotate da tenui tratti distintivi non rilevanti ai fini della risoluzione delle questioni in esame) \u2013 sarebbe logicamente preliminare al controllo sulla corretta attuazione del piano in quanto modifica gli \u00abobbiettivi intermedi\u00bb e quelli \u00abfinali\u00bb, ridimensionandoli e venendo a eliminare i concreti punti di riferimento della valutazione finanziario-contabile. Punti di riferimento che costituirebbero, per espressa dizione normativa, il canone concreto di controllo della Corte dei conti per tutta la durata del piano di riequilibrio e non soltanto nella contingenza dell\u2019esercizio in corso.<\/p>\n<p>Ove la norma fosse applicata, la verifica dell\u2019eventuale \u00abgrave e reiterato inadempimento\u00bb sarebbe pregiudicata, e anzi impossibile, per la scomparsa dei criteri di riferimento contenuti nel piano di riequilibrio. Sarebbe cos\u00ec preclusa la funzione di vigilanza-ingerenza non solo per gli effetti ricadenti sull\u2019esercizio in corso ma anche per gli esercizi a venire.<\/p>\n<p>Alla luce di quanto precede, le motivazioni addotte dal rimettente \u2013 in uno con quelle afferenti all\u2019impossibilit\u00e0 di dare della disposizione censurata un\u2019interpretazione conforme a Costituzione, preclusa dall\u2019incontrovertibile dato testuale \u2013 risultano sufficienti, congrue e coerenti nel dimostrare il rapporto di pregiudizialit\u00e0 tra le questioni proposte e la decisione da assumere al termine del semestre di riferimento.<\/p>\n<p>5.\u2013 Nel merito la questione di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 1, comma 714, della legge n. 208 del 2015, come sostituito dall\u2019art. 1, comma 434, della legge n. 232 del 2016, \u00e8 fondata in riferimento agli artt. 81 e 97, primo comma, Cost., sia sotto il profilo della lesione dell\u2019equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio, sia per contrasto con gli interdipendenti principi di copertura pluriennale della spesa e di responsabilit\u00e0 nell\u2019esercizio del mandato elettivo.<\/p>\n<p>\u00c8 utile sottolineare come i profili di censura meritevoli di accoglimento in relazione agli artt. 81 e 97, primo comma, Cost. operino in modo strettamente integrato nel contesto di fondamentali principi del diritto del bilancio che, pur presidiando interessi di rilievo costituzionale tra loro distinti, risultano coincidenti sotto l\u2019aspetto della garanzia della sana ed equilibrata gestione finanziaria.<\/p>\n<p>Il principio dell\u2019equilibrio di bilancio non corrisponde ad un formale pareggio contabile, essendo intrinsecamente collegato alla continua ricerca di una stabilit\u00e0 economica di media e lunga durata, nell\u2019ambito della quale la responsabilit\u00e0 politica del mandato elettorale si esercita, non solo attraverso il rendiconto del realizzato, ma anche in relazione al consumo delle risorse impiegate. \u00c8 evidente che la norma censurata si discosta radicalmente da tali parametri, consentendo di destinare, per un trentennio, in ciascun esercizio relativo a tale periodo, alla spesa di parte corrente somme necessarie al rientro dal disavanzo.<\/p>\n<p>Se i precetti espressi negli artt. 81 e 97, primo comma, Cost. hanno i caratteri di principi generali, nondimeno essi sono anche inverati dalle specifiche disposizioni normative che disciplinano \u2013 a regime \u2013 la gestione dei disavanzi degli enti territoriali: l\u2019art. 9, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l\u2019attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell\u2019articolo 81, sesto comma, della Costituzione); l\u2019art. 42 del d.lgs. n. 118 del 2011; l\u2019art. 188 del d.lgs. n. 267 del 2000; l\u2019allegato 1, numero 8), del d.lgs. n. 118 del 2011.<\/p>\n<p>La prima disposizione, contenuta in una cosiddetta legge rinforzata, prevede che \u00ab[q]ualora, in sede di rendiconto di gestione, un ente [\u2026] registri un valore negativo del saldo, il predetto ente adotta misure di correzione tali da assicurarne il recupero entro il triennio successivo, in quote costanti\u00bb.<\/p>\n<p>La seconda stabilisce, ai commi 12 e 13, che \u00ab12. L\u2019eventuale disavanzo di amministrazione accertato [\u2026] a seguito dell\u2019approvazione del rendiconto, al netto del debito autorizzato e non contratto di cui all\u2019art. 40, comma 1, \u00e8 applicato al primo esercizio del bilancio di previsione dell\u2019esercizio in corso di gestione. La mancata variazione di bilancio che, in corso di gestione, applica il disavanzo al bilancio \u00e8 equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione pu\u00f2 anche essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della legislatura regionale, contestualmente all\u2019adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. [\u2026] 13. La deliberazione di cui al comma 12 contiene l\u2019impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed \u00e8 allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante\u00bb.<\/p>\n<p>L\u2019art. 188 del d.lgs. n. 267 del 2000 prescrive che \u00ab[l]\u2019eventuale disavanzo di amministrazione [\u2026] \u00e8 immediatamente applicato all\u2019esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto. La mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione \u00e8 equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione pu\u00f2 anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all\u2019adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio\u00bb.<\/p>\n<p>Infine, l\u2019allegato 1, numero 8), del d.lgs. n. 118 del 2011, di carattere complementare rispetto alle norme precedenti, statuisce che \u00ab[l]a congruit\u00e0 delle entrate e delle spese deve essere valutata in relazione agli obiettivi programmati, agli andamenti storici ed al riflesso nel periodo degli impegni pluriennali che sono coerentemente rappresentati nel sistema di bilancio nelle fasi di previsione e programmazione, di gestione e rendicontazione\u00bb.<\/p>\n<p>\u00c8 evidente che l\u2019ordinamento finanziario-contabile prevede, in via gradata: a) l\u2019immediata copertura del deficit entro l\u2019anno successivo al suo formarsi; b) il rientro entro il triennio successivo (in chiaro collegamento con la programmazione triennale) all\u2019esercizio in cui il disavanzo viene alla luce; c) il rientro in un tempo comunque anteriore alla scadenza del mandato elettorale nel corso del quale tale disavanzo si \u00e8 verificato.<\/p>\n<p>In sostanza, la fattispecie legale di base stabilisce che: a) al deficit si deve porre rimedio subito per evitare che eventuali squilibri strutturali finiscano per sommarsi nel tempo producendo l\u2019inevitabile dissesto; b) la sua rimozione non pu\u00f2 comunque superare il tempo della programmazione triennale e quello della scadenza del mandato elettorale, affinch\u00e9 gli amministratori possano presentarsi in modo trasparente al giudizio dell\u2019elettorato al termine del loro mandato, senza lasciare \u201ceredit\u00e0\u201d finanziariamente onerose e indefinite ai loro successori e ai futuri amministrati; c) l\u2019istruttoria relativa alle ipotesi di risanamento deve essere congrua e coerente sotto il profilo storico, economico e giuridico.<\/p>\n<p>Nell\u2019ambito di tale tessuto normativo inerente alla disciplina dei disavanzi sono state apportate le seguenti deroghe: a) l\u2019art. 3, comma 16, del d.lgs. n. 118 del 2011 prevede che: \u00ab[n]elle more dell\u2019emanazione del decreto [del Ministero dell\u2019economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell\u2019interno], l\u2019eventuale maggiore disavanzo di amministrazione al 1\u00b0 gennaio 2015, determinato dal riaccertamento straordinario dei residui [\u2026] e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilit\u00e0 \u00e8 ripianato in non pi\u00f9 di 30 esercizi a quote costanti l\u2019anno\u00bb; b) l\u2019art. 243-bis (Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale) del T.U. enti locali, nel testo precedente alle modifiche apportate dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u2019anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) stabilisce che: \u00ab1. I comuni e le province per i quali [\u2026] sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario [\u2026] possono ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. [\u2026] 5. Il consiglio dell\u2019ente locale [\u2026] delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di dieci anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell\u2019organo di revisione economico-finanziario\u00bb. Nella versione attualmente in vigore, che peraltro non \u00e8 rilevante nel giudizio a quo, stabilisce che il \u00abpiano di riequilibrio finanziario pluriennale [pu\u00f2 avere] durata compresa tra quattro e venti anni, compreso quello in corso\u00bb.<\/p>\n<p>5.1.\u2013 La fattispecie normativa del riaccertamento straordinario non \u00e8 equiparabile a quella dettata dalla norma censurata. Non \u00e8 condivisibile l\u2019assunto del Presidente del Consiglio dei ministri secondo cui la revisione straordinaria cui si correlano la rimodulazione e la riformulazione del piano di riequilibrio e il riaccertamento straordinario dei residui sarebbero \u201cfacce della stessa medaglia\u201d in quanto attivit\u00e0 di accertamento della reale situazione finanziaria dell\u2019ente locale.<\/p>\n<p>Seppur in un lasso temporale anomalo \u2013 solo in parte mitigato dal fatto che lo scaglionamento del deficit costituiva il limite massimo, ben potendosi prevedere tempi di rientro pi\u00f9 brevi \u2013, la dilazione trentennale del deficit emergente dal riaccertamento straordinario dei residui veniva giustificata con l\u2019unicit\u00e0 ed eccezionalit\u00e0 della situazione finanziaria di alcuni enti territoriali che, da un lato, transitavano in un diverso sistema di contabilit\u00e0 e, dall\u2019altro, scontavano l\u2019esistenza di deficit sommersi originati dall\u2019effetto congiunto della scorretta prassi di sovrastima dei crediti e di sottovalutazione dei debiti.<\/p>\n<p>L\u2019eccezionale ipotesi legislativa era sorretta dal convincimento che in sede di riaccertamento straordinario sarebbero emersi, una volta per tutte, i consistenti disavanzi reali, cui si sarebbe posto rimedio, in via definitiva, con un rientro pluriennale.<\/p>\n<p>Al contrario, la norma censurata consente di aggirare il principio di intangibilit\u00e0 della procedura di prevenzione del dissesto, consistente nella preclusione \u2013 per plurime ragioni \u2013 di stravolgimenti del percorso di risanamento in fase di attuazione (in tal senso Corte dei conti, sezione autonomie, deliberazione n. 5\/SEZAUT\/2018). Tra i motivi di intangibilit\u00e0 \u00e8 necessario, innanzitutto, menzionare la sospensione ex lege delle procedure esecutive intraprese nei confronti dell\u2019ente a far data dall\u2019esecutivit\u00e0 della deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di cui all\u2019articolo 243-quater, commi 1 e 3, del T.U. enti locali da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti territorialmente competente.<\/p>\n<p>Neppure \u00e8 consentito, come ritiene la difesa erariale, sostenere che tra l\u2019ordinario regime dei disavanzi, come precedentemente illustrato, e norme eccentriche come quelle in esame possa correre un semplice rapporto di specialit\u00e0: secondo il costante orientamento di questa Corte, nel sindacato di costituzionalit\u00e0, copertura finanziaria ed equilibrio di bilancio integrano una clausola generale in grado di operare ogniqualvolta l\u2019antinomia di norme asistematiche (come quella censurata) rispetto a tali principi risulti palese e incontrovertibile. Infatti, \u00ab\u201cla forza espansiva dell\u2019art. 81, quarto [oggi terzo] comma, Cost., presidio degli equilibri di finanza pubblica, si sostanzia in una vera e propria clausola generale in grado di colpire tutti gli enunciati normativi causa di effetti perturbanti la sana gestione finanziaria e contabile\u201d (sentenza n. 192 del 2012)\u00bb (sentenza n. 184 del 2016).<\/p>\n<p>5.2.\u2013 Per quel che concerne la lesione al principio della copertura pluriennale \u00e8 da sottolineare che la lunghissima dilazione temporale finisce per confliggere anche con elementari principi di equit\u00e0 intergenerazionale, atteso che sugli amministrati futuri verranno a gravare sia risalenti e importanti quote di deficit, sia la restituzione dei prestiti autorizzati nel corso della procedura di rientro dalla norma impugnata. Ci\u00f2 senza contare gli ulteriori disavanzi che potrebbero maturare negli esercizi intermedi, i quali sarebbero difficilmente separabili e imputabili ai sopravvenuti responsabili.<\/p>\n<p>Deve essere in proposito condivisa l\u2019opinione del giudice rimettente secondo cui tale scenario mina alla radice la certezza del diritto e la veridicit\u00e0 dei conti, nonch\u00e9 il principio di chiarezza e univocit\u00e0 delle risultanze di amministrazione pi\u00f9 volte enunciato da questa Corte (ex plurimis, sentenza n. 274 del 2017).<\/p>\n<p>L\u2019originario ordito normativo, sulla base del quale era stato approvato dalla Corte dei conti e dalla commissione per la finanza e gli organici degli enti locali (art. 155 del T.U. enti locali) il piano di rientro per prevenire il dissesto, presentava adeguati caratteri strutturali. Il piano si basava, infatti, sulla verifica ex art. 243-quater del T.U. enti locali ed era articolato su un arco di tempo decennale, pi\u00f9 vasto di quello ordinario, ma comunque inferiore di due terzi rispetto alla previsione della norma censurata. Inoltre, era asseverato da analisi indipendenti dei due organi sopra citati in termini di sostenibilit\u00e0 e adeguatezza temporale delle condizioni finalizzate a superare le situazioni di squilibrio evitando cos\u00ec il dissesto.<\/p>\n<p>Al contrario, il censurato art. 1, comma 714, della legge n. 208 del 2015, come sostituito dall\u2019art. 1, comma 434, della legge n. 232 del 2016, traccia uno scenario incognito e imprevedibile che \u2013 senza le garanzie contemplate nel piano \u2013 consente di perpetuare proprio quella situazione di disavanzo che l\u2019ordinamento nazionale e quello europeo percepiscono come intollerabile.<\/p>\n<p>Come rileva esattamente il giudice rimettente, rimangono assolutamente non coordinati due segmenti dell\u2019originaria e della nuova procedura: da un lato, un piano di pagamento dei creditori supportato da accordi di dilazione infradecennale, ma non aggiornato alle sopravvenienze del nuovo arco temporale di riferimento; dall\u2019altro, un trentennio caratterizzato (a differenza del passato) dal libero accesso alle anticipazioni di liquidit\u00e0 e dalla libera disponibilit\u00e0, per le spese correnti, della quota risultante dalla riduzione degli accantonamenti.<\/p>\n<p>5.3.\u2013 Infine, il contrasto della norma censurata con gli artt. 81 e 97 Cost., sotto il profilo dell\u2019elusione del principio di responsabilit\u00e0 nell\u2019esercizio della rappresentanza democratica, risiede innanzitutto nel consentire agli enti locali coinvolti nella procedura di predissesto, e che non sono in grado o non intendono rispettare i termini e le modalit\u00e0 del piano di rientro: a) di non ottemperare alle prescrizioni della magistratura vigilante e di evitare comunque la dichiarazione di dissesto; b) di scaglionare in un trentennio gli accantonamenti inerenti al rientro del disavanzo; c) di confermare il programma antecedente di pagamento dei creditori, lucrando cos\u00ec la disponibilit\u00e0 \u2013 in termini di spesa corrente per l\u2019intero trentennio \u2013 derivante dal minore accantonamento finanziario delle somme necessarie per l\u2019intero periodo di rientro e dall\u2019impiego contra legem delle anticipazioni di liquidit\u00e0; d) di aggirare le complesse procedure di verifica di congruit\u00e0 e sostenibilit\u00e0 del piano attraverso una rimodulazione autonoma in termini esclusivamente numerici, cos\u00ec sottraendo alla Corte dei conti quello che la sezione rimettente denomina correttamente \u00abcanone concreto di controllo\u00bb.<\/p>\n<p>In pratica, nessuno degli amministratori eletti o eligendi sar\u00e0 nelle condizioni di presentarsi al giudizio degli elettori separando i risultati direttamente raggiunti dalle conseguenze imputabili alle gestioni pregresse. Lo stesso principio di rendicontazione, presupposto fondamentale del circuito democratico rappresentativo, ne risulta quindi gravemente compromesso.<\/p>\n<p>\u00c8 stato affermato da questa Corte che \u00ab[i]l carattere funzionale del bilancio preventivo e di quello successivo, alla cui mancata approvazione, non a caso, l\u2019ordinamento collega il venir meno del consenso della rappresentanza democratica, [risiede essenzialmente nell\u2019assicurare] ai membri della collettivit\u00e0 la cognizione delle modalit\u00e0 [di impiego delle risorse e i risultati conseguiti da chi \u00e8 titolare del mandato elettorale]\u00bb (sentenza n. 184 del 2016).<\/p>\n<p>Significativamente, le norme che disciplinano a regime la gestione del disavanzo equiparano, a tutti gli effetti, la mancata applicazione di esso all\u2019esercizio in corso alla mancata approvazione del rendiconto. Un cos\u00ec grave evento \u00e8 esattamente quanto consentito dalla disposizione oggetto del presente giudizio.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 la pone, tra l\u2019altro, in contrasto con \u00abun\u2019esigenza sistemica unitaria dell\u2019ordinamento, secondo cui sia la mancata approvazione dei bilanci, sia l\u2019incuria del loro squilibrio strutturale interrompono \u2013 in virt\u00f9 di una presunzione assoluta \u2013 il legame fiduciario che caratterizza il mandato elettorale e la rappresentanza democratica degli eletti\u00bb (sentenza n. 228 del 2017).<\/p>\n<p>6.\u2013 L\u2019incremento del deficit strutturale e dell\u2019indebitamento per la spesa corrente ha gi\u00e0 indotto questa Corte a formulare chiari ammonimenti circa l\u2019impraticabilit\u00e0 di soluzioni che trasformino il rientro dal deficit e dal debito in una deroga permanente e progressiva al principio dell\u2019equilibrio del bilancio: \u00ab[f]erma restando la discrezionalit\u00e0 del legislatore nello scegliere i criteri e le modalit\u00e0 per porre riparo a situazioni di emergenza finanziaria come quelle afferenti ai disavanzi sommersi, non pu\u00f2 non essere sottolineata la problematicit\u00e0 di soluzioni normative, mutevoli e variegate come quelle precedentemente descritte, le quali prescrivono il riassorbimento dei disavanzi in archi temporali lunghi e differenziati, ben oltre il ciclo di bilancio ordinario, con possibili ricadute negative anche in termini di equit\u00e0 intergenerazionale (in senso conforme, sentenza n. 107 del 2016)\u00bb (sentenza n. 6 del 2017).<\/p>\n<p>La tendenza a perpetuare il deficit strutturale nel tempo, attraverso uno stillicidio normativo di rinvii, finisce per paralizzare qualsiasi ragionevole progetto di risanamento, in tal modo entrando in collisione sia con il principio di equit\u00e0 intragenerazionale che intergenerazionale.<\/p>\n<p>Quanto al primo, \u00e8 stata gi\u00e0 sottolineata da questa Corte la pericolosit\u00e0 dell\u2019impatto macroeconomico di misure che determinano uno squilibrio nei conti della finanza pubblica allargata e la conseguente necessit\u00e0 di manovre finanziarie restrittive che possono gravare pi\u00f9 pesantemente sulle fasce deboli della popolazione (sentenza n. 10 del 2015). Ci\u00f2 senza contare che il succedersi di norme che diluiscono nel tempo obbligazioni passive e risanamento sospingono inevitabilmente le scelte degli amministratori verso politiche di \u201ccorto respiro\u201d, del tutto subordinate alle contingenti disponibilit\u00e0 di cassa.<\/p>\n<p>L\u2019equit\u00e0 intergenerazionale comporta, altres\u00ec, la necessit\u00e0 di non gravare in modo sproporzionato sulle opportunit\u00e0 di crescita delle generazioni future, garantendo loro risorse sufficienti per un equilibrato sviluppo. \u00c8 evidente che, nel caso della norma in esame, l\u2019indebitamento e il deficit strutturale operano simbioticamente a favore di un pernicioso allargamento della spesa corrente. E, d\u2019altronde, la regola aurea contenuta nell\u2019art. 119, sesto comma, Cost. dimostra come l\u2019indebitamento debba essere finalizzato e riservato unicamente agli investimenti in modo da determinare un tendenziale equilibrio tra la dimensione dei suoi costi e i benefici recati nel tempo alle collettivit\u00e0 amministrate.<\/p>\n<p>Di fronte all\u2019impossibilit\u00e0 di risanare strutturalmente l\u2019ente in disavanzo, la procedura del predissesto non pu\u00f2 essere procrastinata in modo irragionevole, dovendosi necessariamente porre una cesura con il passato cos\u00ec da consentire ai nuovi amministratori di svolgere il loro mandato senza gravose \u201ceredit\u00e0\u201d. Diverse soluzioni possono essere adottate per assicurare tale discontinuit\u00e0, e siffatte scelte spettano, ovviamente, al legislatore.<\/p>\n<p>Tuttavia, il perpetuarsi di sanatorie e situazioni interlocutorie, oltre che entrare in contrasto con i precetti finanziari della Costituzione, disincentiva il buon andamento dei servizi e non incoraggia le buone pratiche di quelle amministrazioni che si ispirano a un\u2019oculata e proficua spendita delle risorse della collettivit\u00e0.<\/p>\n<p>7.\u2013 In definitiva, l\u2019art. 1, comma 714, della legge n. 208 del 2015, come sostituito dall\u2019art. 1, comma 434, della legge n. 232 del 2016, ponendosi in contrasto con gli artt. 81 e 97, primo comma, Cost., deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo.<\/p>\n<p>Restano assorbite le ulteriori censure.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Per Questi Motivi<\/p>\n<p>LA CORTE COSTITUZIONALE<\/p>\n<p>dichiara l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante \u00abDisposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilit\u00e0 2016)\u00bb, come sostituito dall\u2019art. 1, comma 434, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u2019anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019).<\/p>\n<p>Cos\u00ec deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 2018.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>L\u2019accesso alla giustizia costituzionale delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti in materia di equilibri finanziari<\/strong><\/p>\n<p>del Prof. Pelino Santoro, Presidente on. della Corte dei conti<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La sentenza \u00e8 destinata a rappresentare una pietra miliare per percorso realizzativo della garanzia costituzionale degli equilibri di bilanci per due ordini di ragioni: la prima perch\u00e9 amplia la platea del giudice a quo includendovi le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti; la seconda perch\u00e9 riconosce che l\u2019obbligo annuale dell\u2019equilibrio di bilancio non pu\u00f2 essere eluso\u00a0 scaricandolo sulle generazioni.<\/p>\n<p>Stando al comunicato stampa della Consulta pronuncia dichiara l\u2019incostituzionalit\u00e0 della disposizione<a href=\"#_ftn1\" name=\"_ftnref1\">[1]<\/a> che consente di dilazionare il piano di riequilibrio finanziario degli enti locali in un periodo trentennale, perch\u00e9 contrastante con gli articoli 81 e 97 della Costituzione sotto tre <strong>diversi profili<\/strong>:<\/p>\n<p>\u2219violazione dell\u2019equilibrio del bilancio, in relazione alla maggiore spesa corrente autorizzata nell\u2019arco del trentennio;<\/p>\n<p>\u2219violazione dell\u2019equit\u00e0 intergenerazionale, per aver caricato sui futuri amministrati gli oneri conseguenti ai prestiti contratti nel trentennio per alimentare la spesa corrente;<\/p>\n<p>\u2219violazione del principio di rappresentanza democratica, perch\u00e9 sottrae agli elettori e agli amministrati la possibilit\u00e0 di giudicare gli amministratori sulla base dei risultati raggiunti e delle risorse effettivamente impiegate nel corso del loro mandato.<\/p>\n<p>La pronuncia, tuttavia, va ben oltre tali aspetti poich\u00e8, da un lato, enuncia principi fondamentali che costituiscono l\u2019essenza del corretto rispetto dei saldi di bilancio e delle regola di equilibrio e dall\u2019altro riesce a coniugare d ottimizzare l\u2019effetto dei due enunciati, in quanto la prima questione, che potremmo definite processuale, costituisce la premessa logica e giuridica per dare ingresso alla seconda di natura sostanziale, che, diversamente, non avrebbe mai potuto avere accesso allo scrutinio di costituzionalit\u00e0, vuoi perch\u00e9 non si sarebbe mai potuto concretizzare, innanzi ad un giudice comune, un interesse concreto e rilevante per poterlo richiede incidentalmente, vuoi perch\u00e9 il Governo non avrebbe mai potuto impugnare in via principale una fonte normativa statale,\u00a0 sponsorizzata e voluta dalla sua stessa maggioranza parlamentare<a href=\"#_ftn2\" name=\"_ftnref2\">[2]<\/a>.<\/p>\n<p>Va tuttavia considerato che la nuova linea legislativa (art. 11, comma 6. cod. contabile), che ha introdotto i ricorsi in unico grado alla giurisdizione esclusiva\u00a0 delle Sezioni riunite in speciale composizione) delle pronunce di controllo<a href=\"#_ftn3\" name=\"_ftnref3\">[3]<\/a>, ha gi\u00e0 significato un ampliamento delle via di accesso alla giustiziabilit\u00e0 delle violazioni normative del principio di equilbrio finanziario, sicch\u00e9 aver ammesso la legittimazioni anche delle Sezioni territoriali di controllo \u00a0contribuisce ad anticipare lo scrutino di costituzionalit\u00e0 (anche delle leggi statali) a prescindere e contro lo stesso interesse dell\u2019ente territoriale.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol>\n<li><strong>Il giudizio di controllo e la legittimazione a proporre questioni incidentali di costituzionalit\u00e0.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Sul primo profilo della legittimazione delle Sezioni regionali di controllo come giudice a quo delle questioni di costituzionalit\u00e0 si pu\u00f2 certamente convenire che si \u00e8 conclusa la lunga marcia di avvicinamento della magistratura contabile nell\u2019esercizio della funzione di controllo, dopo lo stallo seguito al lontano riconoscimento della legittimazione della Sezione del controllo (centrale) in sede di controllo preventivo<a href=\"#_ftn4\" name=\"_ftnref4\">[4]<\/a>, interrotto con l\u2019estensione della parit\u00e0 di giudice a quo relativamente alle delibere di parificazione a livello regionale, ferma restando l\u2019improponibilit\u00e0 nelle sede del controllo sulla gestione.<\/p>\n<p>Per un migliore inquadramento della problematica e degli interessi coinvolti \u00e8 bene ripercorrere sinteticamente le tappe salienti ed i passaggi graduali (<em>steps by st<\/em>ep) che in termini di teoria generale e di qualificazione giuridica hanno caratterizzato l\u2019evoluzione dei nuovi controllo affidati alla Corte dei conti in sede territoriale dopo la riforma delle autonomie avviata nel 2012. (L. cost. n. 1\/2012 e L. n. 131\/2013).<\/p>\n<p>E\u2019 opportuno ricordare che tutto il dibattito sulle prerogative della Corte dei conti all\u2019accesso alla verifica di costituzionalit\u00e0 della legalit\u00e0 finanziaria, si connetteva alla sua pozione funzionale della Corte dei conti nella funzione di controllo che, inizialmente esercitato come <em>longa manus<\/em> del Parlamento, era andato man mano assumendo caratteri di una giurisdizione di diritto oggettivo<a href=\"#_ftn5\" name=\"_ftnref5\"><sup>[5]<\/sup><\/a>.<\/p>\n<p>Ad esaltare la posizione funzionale della Corte era venuto il riconoscimento della sua legittimazione a sollevare questioni di costituzionalit\u00e0 nel corso del giudizio di parificazione del rendiconto<a href=\"#_ftn6\" name=\"_ftnref6\"><sup>[6]<\/sup><\/a>, nella considerazione che, con la riforma 1978, il bilancio si componeva di una pluralit\u00e0 di provvedimenti legislativi tra loro complementari e collegati per meglio programmare, definire e controllare le entrate e le spese ed assicurare l&#8217;equilibrio finanziario <a href=\"#_ftn7\" name=\"_ftnref7\"><sup>[7]<\/sup><\/a>, e che quindi la decisione di parifica non poteva non vertere anche sulla verifica, a consuntivo, del rispetto degli equilibri perseguiti, tenuto conto del gi\u00e0 riconosciuto<a href=\"#_ftn8\" name=\"_ftnref8\"><sup>[8]<\/sup><\/a> ruolo della Corte dei conti come organo al servizio dello Stato-comunit\u00e0, quale garante imparziale dell&#8217;equilibrio economico finanziario del settore pubblico<a href=\"#_ftn9\" name=\"_ftnref9\">[9]<\/a>.<\/p>\n<p>Il secondo decisivo passaggio \u00e8 stato il riconoscimento<a href=\"#_ftn10\" name=\"_ftnref10\"><sup>[10]<\/sup><\/a> che la funzione di controllo preventivo, pur non essendo il procedimento un giudizio in senso tecnico processuale, \u00e8 analoga, sotto molteplici aspetti, a quella di qualsiasi altro giudice, piuttosto che a quella amministrativa, risolvendosi nel valutare la conformit\u00e0 degli atti che ne formano oggetto alle norme di diritto oggettivo ad esclusione di qualsiasi apprezzamento che non sia di ordine strettamente giuridico, considerato anche che la Corte dei conti, composta di magistrati, \u00e8 l&#8217;unico organo di controllo che gode, in Costituzione, di una garanzia diretta e che nel relativo procedimento non mancano elementi formali e sostanziali di contraddittorio; condizioni queste che oggettivamente e soggettivamente legittimano la Sezione del controllo, come giudice <em>a quo<\/em>, a sollevare questioni di costituzionalit\u00e0 anche quando oggetto del controllo \u00e8 (era) un decreto legislativo delegato in quanto subordinato alla legge di delega quanto a\u00a0 parametri di oggetto, tempo,\u00a0 principi e criteri direttivi.<\/p>\n<p>Tali profili, per\u00f2, non erano rinvenibili, nel controllo successivo sulla gestione che non era eseguito in rapporto a parametri di stretta legalit\u00e0 ma con riferimento ai risultati effettivamente raggiunti e che quindi non era tale da potere assumere connotazioni assimilabili ad una funzione giurisdizionale preordinata alla tutela del diritto oggettivo essendo configurabile piuttosto come un controllo a carattere empirico ispirato a canoni di comune esperienza piuttosto che a precisi parametri normativi<a href=\"#_ftn11\" name=\"_ftnref11\"><sup>[11]<\/sup><\/a>.<\/p>\n<p>In un secondo tempo era sembrato che la legittimazione della Corte dei Conti dovesse essere limitata ai soli profili attinenti alla copertura finanziaria di leggi di spesa (cfr. art. 81 Cost.) in ragione della specificit\u00e0 di compiti nel quadro della finanza pubblica<a href=\"#_ftn12\" name=\"_ftnref12\"><sup>[12]<\/sup><\/a>; l&#8217;indicazione limitativa era\u00a0 stata tuttavia criticata perch\u00e8 priva di una ragione logica in quanto, se in sede di controllo conta l&#8217;applicazione della legge, rimaneva indifferente il parametro costituzionale rispetto a cui si pone il dubbio di costituzionalit\u00e0<a href=\"#_ftn13\" name=\"_ftnref13\"><sup>[13]<\/sup><\/a>.<\/p>\n<p>Sul fronte del controllo sulla gestione finanziario. anche se inteso ad assicurare il rispetto del patto di stabilit\u00e0 rimaneva precluso l\u2019accesso alle questioni di costituzionalit\u00e0 da parte delle Serioni regionali di control, perch\u00e9 il nuovo controllo (ex. art. 1, commi 166-169, L. 23 dicembre 2005, n. 266) assume i caratteri propri del controllo sulla gestione in senso stretto e concorre, insieme a quest\u2019ultimo, alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica, ai fini della tutela dell\u2019equilibrio finanziario e dell\u2019osservanza del patto di stabilit\u00e0 interno, che la Corte dei conti pu\u00f2 garantire in un\u2019ottica \u201ccollaborativa\u201d con l\u2019effetto che nell\u2019esercizio di tale controllo, la Corte si limita alla segnalazione all\u2019ente controllato delle rilevate disfunzioni e rimette all\u2019ente stesso l\u2019adozione delle misure necessarie<a href=\"#_ftn14\" name=\"_ftnref14\">[14]<\/a>.<\/p>\n<p>Nessun problema, invece, per l\u2019estensione della legittimazione delle Sezioni regionali di controllo in sede di parifica dei rendiconti regionali, essendo stato riconosciuto che ricorrono integralmente tutte le condizioni per le quali questa Corte ha ammesso la possibilit\u00e0 di sollevare questione di legittimit\u00e0 costituzionale in via incidentale nell\u2019ambito dell\u2019attivit\u00e0 di controllo di legittimit\u00e0 della Corte dei conti: applicazione di norme di legge, rimanendo la verifica di conformit\u00e0 del rendiconto soggetta solo alla legge; esito del procedimento vincolato al parametro normativo, cosicch\u00e9 nell\u2019una e nell\u2019altra ipotesi, la situazione \u00e8, dunque, analoga a quella in cui si trova un qualsiasi giudice (ordinario o speciale), allorch\u00e9 procede a raffrontare i fatti e gli atti dei quali deve giudicare alle leggi che li concernono\u00bb<a href=\"#_ftn15\" name=\"_ftnref15\">[15]<\/a>.; in particolare, si era ribadito, per\u00f2 che il controllo effettuato dalla Corte dei conti, come del resto recita l\u2019art. 7, comma 7, L. n. 131\/2013, fosse un controllo esterno, rigorosamente neutrale e disinteressato, volto unicamente a garantire la legalit\u00e0 degli atti ad essa sottoposti, e cio\u00e8 preordinato a tutela del diritto oggettivo, che si differenziava nettamente dai controlli c.d. amministrativi, svolgentisi all\u2019interno della pubblica Amministrazione; ed era altres\u00ec diverso anche da altri controlli, che pur presentano le caratteristiche da ultimo rilevate, in ragione della natura e della posizione dell\u2019organo cui era affidato; peraltro non manca(va)no nel procedimento\u00a0 elementi, formali e sostanziali, riconducibili alla figura del contraddittorio e in tal modo era garantita la possibilit\u00e0 che gli interessi ed il punto di vista dell\u2019amministrazione, nelle sue varie articolazioni, siano fatti valere nel corso del procedimento. D\u2019altronde, sul piano sostanziale, il riconoscimento di tale legittimazione si giustifica(va) anche con l\u2019esigenza di ammettere al sindacato della Corte costituzionale leggi che, come nella fattispecie in esame, pi\u00f9 difficilmente verrebbero, per altra via, ad essa sottoposta.<\/p>\n<p>L\u2019introduzione di nuove forme di controllo sulla finanza locale intestate alle Sezioni regionali di controllo (D.l. n. 174\/2012), a ridosso dell\u2019introduzione in costituzione del principio di equilibrio finanziario<a href=\"#_ftn16\" name=\"_ftnref16\">[16]<\/a>, ha ridestato l\u2019interesse a cercare nuove vie di accesso alla giustizia costituzionale, che tuttavia si traduceva piuttosto in auspici di riforme normativa che in meccanismi concreti e realistici<\/p>\n<p>Nonostante la Corte costituzionale avesse gi\u00e0\u00a0 riconosciuto nella Corte dei conti la sede pi\u00f9 adatta a far valere i profili di equilibrio finanziario in ragione della peculiare natura dei suoi compiti essenzialmente finalizzati alla verifica della gestione delle risorse finanziarie<a href=\"#_ftn17\" name=\"_ftnref17\"><sup>[17]<\/sup><\/a>, fu lasciata cadere la proposta di riconoscere una legittimazione attiva diretta<a href=\"#_ftn18\" name=\"_ftnref18\"><sup>[18]<\/sup><\/a>;i costituzionalisti, tuttavia,\u00a0 riconobbero che le relative questioni di costituzionalit\u00e0 verrebbero avrebbero potuto essere sollevate dalla Corte dei conti, ma con grande ritardo, in sede di controllo di provvedimenti di spesa attuativi di leggi contrastanti con l\u2019art. 81 Cost. o in sede di giudizio di parificazione del bilancio<a href=\"#_ftn19\" name=\"_ftnref19\"><sup>[19]<\/sup><\/a>, essendone pacificamente riconosciuta la legittimazione come giudice a quo sebbene in sede di controllo<a href=\"#_ftn20\" name=\"_ftnref20\"><sup>[20]<\/sup><\/a>; \u00e8 sempre possibile, peraltro sollevare la questione di costituzionalit\u00e0, per vizio di copertura innanzi a qualsiasi giudice, sempre che assuma rilevanza ai fini del decidere<a href=\"#_ftn21\" name=\"_ftnref21\"><sup>[21]<\/sup><\/a>.<\/p>\n<p>La svolta si ebbe con una innovativa pronuncia della Consulta che, rinnegando la tradizionale configurazione collaborativa dei controlli della Corte dei, deline\u00f2 una qualificazione innovativa delle attribuzioni di controllo a base territoriale<a href=\"#_ftn22\" name=\"_ftnref22\">[22]<\/a>, riconoscendo i controlli delle sezioni regionali della Corte dei conti, poi trasfusi nell\u2019art. 148-<em>bis <\/em>del TUEL, hanno assunto progressivamente caratteri cogenti nei confronti dei destinatari, proprio per prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l\u2019equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari; veniva peraltro fatto riferimento alla precedente pronuncia<a href=\"#_ftn23\" name=\"_ftnref23\">[23]<\/a>, con la quale si dava atto che tale controllo si poneva in una prospettiva non pi\u00f9 statica \u2013 come, invece, il tradizionale controllo di legalit\u00e0-regolarit\u00e0 \u2013 ma dinamica, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo alla adozione di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilanci<a href=\"#_ftn24\" name=\"_ftnref24\">[24]<\/a>.<\/p>\n<p>La pronuncia, peraltro, sottolinea che l\u2019introduzione della regola dell\u2019equilibrio finisce per spostare la natura del vizio della legge in contrasto con il vigente art. 81 Cost. da procedurale, come poteva ritenersi la violazione del rispetto dell\u2019obbligo di copertura, a sostanziale, in quanto espressione di un contrasto con norme costituzionali che impongono limiti di contenuto al governo dei conti pubblici<a href=\"#_ftn25\" name=\"_ftnref25\">[25]<\/a>.<\/p>\n<p>La stessa Consulta nella coeva pronuncia<a href=\"#_ftn26\" name=\"_ftnref26\">[26]<\/a>, tratteggiando le differenze dei nuovi controllo rispetto a quelli gestionali, aveva sottolineando la loro strumentalit\u00e0 al rispetto degli obblighi che lo Stato ha assunto nei confronti dell\u2019Unione europea in ordine alle politiche di bilancio. e che In questa prospettiva, funzionale ai principi di coordinamento e di armonizzazione dei conti pubblici, essi possono essere accompagnati anche da misure atte a prevenire pratiche contrarie ai principi della previa copertura e dell\u2019equilibrio di bilancio, risolvendosi, quindi, in un \u201cesito alternativo\u201d, nel senso che devono decidere se i bilanci preventivi e successivi degli enti territoriali siano o meno rispettosi del patto di stabilit\u00e0 e del principio di equilibrio.<\/p>\n<p>Dalla lettura combinata delle due pronunce era subito apparso evidente\u00a0 i delineati aspetti innovativi scompigliando la dominante concezione dei controlli esterni intestati ad un organo di rilevanza costituzionale, avrebbero potuto segnare se bene intesi ed applicati una svolta di sistema, potendo significare il passaggio del controllo sugli equilibri di bilancio e sul rispetto dei vincoli di stabilit\u00e0 dall\u2019area dei controlli collaborativi a quella dei controlli giuridici e non collaborativi dotati di forza cogente diretta e perci\u00f2 di maggiore effettivit\u00e0 ed efficacia<a href=\"#_ftn27\" name=\"_ftnref27\">[27]<\/a>.<\/p>\n<p>E\u2019 questo il retroterra di principi progressivamente elaborati della Consulta che porta all\u2019esito, tanto atteso quanto prevedibile, del riconoscimento della legittimazione delle Sezioni di controllo quali giudici <em>a quib<\/em>us, posto che, come sottolineato nella pronuncia in esame, che i controlli contemplati dal titolo VIII del TUEL, consistono appunto in controlli di legittimit\u00e0-regolarit\u00e0 se non addirittura in attribuzioni di natura giurisdizionale e che si tratta\u00a0 di funzioni \u2013 siano esse relative al controllo che alla giurisdizione \u2013 in cui l\u2019attivit\u00e0 della Corte dei conti risulta rigorosamente ancorata a parametri legali, tanto che la stessa attivit\u00e0 di controllo \u00e8 sottoponibile al sindacato giurisdizionale delle Sezioni riunite in speciale composizione<a href=\"#_ftn28\" name=\"_ftnref28\">[28]<\/a>.<\/p>\n<p>Si completa, quindi, il percorso ermeneutico disegnato, disconoscendo l\u2019etichetta collaborativa dei controlli territoriali di nuova generazione, e gradualmente portato a compimento con abile unica reg\u00eca.<\/p>\n<p>Il giudice delle leggi, peraltro, ricorda che la legittimazione in sede di controllo preventivo \u00e8 stata giustifica anche con l\u2019esigenza di ammettere al sindacato costituzionale leggi che, come nella fattispecie in esame, pi\u00f9 difficilmente verrebbero per altra via, ad essa sottoposte (sent. n. 226\/1976) e che essa stessa aveva auspicato<a href=\"#_ftn29\" name=\"_ftnref29\">[29]<\/a> che, quando l\u2019accesso al suo sindacato sia reso poco agevole, come accade in relazione ai profili attinenti all\u2019osservanza di norme poste a tutela della sana gestione finanziaria e degli equilibri di bilancio, i meccanismi di accesso debbano essere arricchiti, essendo\u00a0 la Corte dei conti \u00e8 la sede pi\u00f9 adatta a far valere quei profili, e ci\u00f2 in ragione della peculiare natura dei suoi compiti, essenzialmente finalizzati alla verifica della gestione secundum legem delle risorse finanziarie.<\/p>\n<p>Riguardo alla natura del controllo esercitato, la Consulta ricorda che sull\u2019ascrivibilit\u00e0 del sindacato sui bilanci degli enti territoriali alla categoria del controllo di legittimit\u00e0, \u00e8 costante l\u2019orientamento<a href=\"#_ftn30\" name=\"_ftnref30\">[30]<\/a> la sua disciplina risponde all\u2019esigenza di renderlo funzionale al rispetto dei vincoli nazionali ed europei e di ricondurlo al vaglio unitario di una magistratura specializzata, in modo da affrancarlo da ogni possibile contaminazione di interessi che privilegiano, non di rado, la sopravvivenza di situazioni patologiche rispetto al trasparente ripristino degli equilibri di bilancio e della sana gestione finanziaria, elementi questi ultimi che la nuova formulazione dell\u2019art. 97, primo comma, Cost. collega alla garanzia di legalit\u00e0, imparzialit\u00e0 ed efficienza dell\u2019azione amministrativa.<\/p>\n<p>Infine la Consulta si premura di sottolineare che il controllo di legittimit\u00e0-regolarit\u00e0 sui bilanci presenta \u2013 rispetto al controllo sugli atti \u2013 un ulteriore carattere che lo avvicina ancor pi\u00f9 al sindacato giurisdizionale. Infatti, mentre le pronunce di controllo di legittimit\u00e0 sugli atti possono essere in qualche modo disattese dal Governo, ricorrendo alla registrazione con riserva, e dagli stessi giudici delle altre magistrature, nei confronti sia degli atti che hanno ottenuto la registrazione, sia delle situazioni generate dal diniego di visto, l\u2019accertamento effettuato nell\u2019esercizio di questo sindacato di legittimit\u00e0 sui bilanci \u201cfa stato\u201d nei confronti delle parti, una volta decorsi i termini di impugnazione del provvedimento davanti alla Corte dei conti, sezioni riunite in speciale composizione. Quello cos\u00ec instaurato \u00e8 \u2013 come detto \u2013 un giudizio a istanza di parte, riservato alla giurisdizione esclusiva della magistratura contabile, caratterizzato dalla presenza del procuratore generale della Corte dei conti in rappresentanza degli interessi adespoti di natura finanziaria, che costituisce l\u2019unica sede in cui possono essere fatti valere gli interessi dell\u2019amministrazione sottoposta al controllo e degli altri soggetti che si ritengano direttamente incisi dalla pronuncia della sezione regionale di controllo.<\/p>\n<p>La pista dell\u2019accesso \u00e8 oramai aperta ma non bisogna dimenticare che il presupposto per sollevare una questione di costituzionalit\u00e0 e che si tratti di un controllo, comportante un \u201cgiudizio\u201d ed una \u201cmisura\u201d (e non un mero avviso), secondo la concessione classica propria del controllo di legittimit\u00e0 preventivo<a href=\"#_ftn31\" name=\"_ftnref31\">[31]<\/a>, ovvero che si tratti, secondo la terminologia della Consulta, di un controllo con un esito dicotomico, nel senso che ad esso \u00e8 affidato il giudizio se i bilanci preventivi e successivi siano o meno rispettosi del patto di stabilit\u00e0, siano deliberati in equilibrio e non presentino violazioni delle regole espressamente previste per dette finalit\u00e0<a href=\"#_ftn32\" name=\"_ftnref32\">[32]<\/a> e pi\u00f9 in generale un effetto positivo o negativa incidenti su interessi pretensivi o oppositivi meritevoli di tutela.<\/p>\n<p>Resta da definire i confini dei parametri di costituzionali invocabili che certamente comprendono i precetti di ordine finanziario (art. 81 e 97 Cost), mentre restano incerti e difficilmente tutti gli atri profili he trovano protezione in Costituzione.<\/p>\n<p>L\u2019auspicio e che la nuova pista sia imboccata razionalmente con tutte le cautele del caso, in modo da evitare questioni esondanti non essenziali alla stretta materia della contabilit\u00e0 pubblica.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>2.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong><strong>La rilevanza del quesito di costituzionalit\u00e0<\/strong>Quanto alla rilevanza va tenuto presente la questione \u00e8 emersa nel corso di un procedimento di controllo volto a monitorare l\u2019adempimento del piano di riequilibrio gi\u00e0 approvato e ad accertare l\u2019eventuale grave e reiterato mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi che, in caso negativo vo, comporta l&#8217;applicazione dell&#8221;articolo 6, comma 2, D.lgs n. 149\/011, con l&#8217;assegnazione al Consiglio dell&#8217;ente, da parte del Prefetto, del termine non\u00a0 superiore\u00a0 a\u00a0 venti\u00a0 giorni\u00a0 per\u00a0 la\u00a0 deliberazione\u00a0 del dissesto (art. 243-quater, comma 7).<\/p>\n<p>La Consulta ha riconosciuto che ove la norma fosse applicata, la verifica dell\u2019eventuale \u00abgrave e reiterato inadempimento\u00bb sarebbe pregiudicata, e anzi impossibile, per la scomparsa dei criteri di riferimento contenuti nel piano di riequilibrio; sarebbe cos\u00ec preclusa la funzione di vigilanza-ingerenza non solo per gli effetti ricadenti sull\u2019esercizio in corso ma anche per gli esercizi a venire. Il controllo che la sezione regionale della Corte dei conti deve svolgere per verificare l\u2019attuazione del piano di riequilibri, infatti,\u00a0 si fonda sul sindacato concomitante dell\u2019andamento dei conti dell\u2019ente in predissesto, attivit\u00e0 che deve essere formalizzata in una pronuncia con cadenza semestrale (art. 243-quater, comma 6, TUEL).<\/p>\n<p>La Sezione rimettente aveva a riguardo sottolineato la differenze tra la rimodulazione del piano di riequilbrio per sopravvenienza normativa e quella giustificata dall\u2019emersione del fatto nuovo di un ulteriore disavanzo (art. 1, comma 714-bi, comportante una nuova approvazione a seguito di nuova istruttoria<a href=\"#_ftn33\" name=\"_ftnref33\">[33]<\/a>.<\/p>\n<p>Altro presupposto determinante per l\u2019ammissibilit\u00e0 della questione di costituzionalit\u00e0 \u00e8 la rilevazione della impossibilit\u00e0 di dare della disposizione censurata un\u2019interpretazione conforme a Costituzione<a href=\"#_ftn34\" name=\"_ftnref34\">[34]<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li><strong>Il differimento trentennale dell\u2019obbligo di riequilibrio finanziario<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Sul secondo profilo la tematica dell\u2019impatto dei disequilibri attuali sulle generazioni future era stata abilmente schivata, sul fronte della finanza regionale, riconoscendo che fosse inevitabile ammettere misure riequilibranti di pi\u00f9 ampio respiro temporale, anche al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni in ossequio al principio di continuit\u00e0 dei servizi di rilevanza sociale affidati all\u2019ente territoriale regionale, che deve essere salvaguardato<a href=\"#_ftn35\" name=\"_ftnref35\">[35]<\/a>, non senza mancare di sottolineata, per\u00f2, la problematicit\u00e0 di soluzioni normative, mutevoli e variegate come, le quali prescrivono il riassorbimento dei disavanzi in archi temporali lunghi e differenziati, ben oltre il ciclo di bilancio ordinario, con possibili ricadute negative anche in termini di equit\u00e0 intergenerazionale<a href=\"#_ftn36\" name=\"_ftnref36\">[36]<\/a>.<\/p>\n<p>La pronuncia in esame fa un passo avanti, riconoscendo <em>apertis verbis,<\/em> che la tendenza a perpetuare il deficit strutturale nel tempo, attraverso uno stillicidio normativo di rinvii, finisce per paralizzare qualsiasi ragionevole progetto di risanamento, in tal modo entrando in collisione sia con il principio di equit\u00e0 intragenerazionale che intergenerazionale<a href=\"#_ftn37\" name=\"_ftnref37\">[37]<\/a>.<\/p>\n<p>Viene in tal modo posto un limite a quello che avevamo indicato come \u201cpareggio sempre pi\u00f9 virtuale\u201d<a href=\"#_ftn38\" name=\"_ftnref38\">[38]<\/a>. basato su una dinamica di un equilibrio rateizzato<a href=\"#_ftn39\" name=\"_ftnref39\">[39]<\/a>, proiettato artificiosamente nel futuro, in modo da alleggerire quello presente,<\/p>\n<p>L\u2019aggravante \u00e8 che mentre la tecnica precedente traeva origine da un mascheramento artificioso volontario ora il superamento del pareggio \u00e8 autorizzato dal legislatore.<\/p>\n<p>In buona sostanza la tecnica derogatoria del ripiano decennale o trentennale (per le anticipazioni di liquidit\u00e0) consente di eludere la stessa ratio del piano di rientro dal disavanzo (art. 42, commi 12 e 13, D.lgs n. 118\/2011) che imporrebbe di individuare i provvedimenti necessari a ripristinare<\/p>\n<p>La norma, secondo la Sezione remittente<a href=\"#_ftn40\" name=\"_ftnref40\">[40]<\/a>, violerebbe gli artt. 81 e 97 Cost., autonomamente e \u00abin combinato disposto\u00bb con gli artt. 1, 2, 3 e 41 Cost., in quanto prevederebbe una misura di salvaguardia dell\u2019equilibrio di bilancio destinata a dipanarsi in un arco temporale dilatato ben oltre il ciclo triennale di bilancio destinata a dipanarsi in un arco temporale dilatato ben oltre il ciclo triennale di bilancio, cos\u00ec ampliando la capacit\u00e0 di spesa dell\u2019ente in condizioni di conclamato squilibrio<a href=\"#_ftn41\" name=\"_ftnref41\">[41]<\/a>.<\/p>\n<p>La Consulta ricorda, innanzitutto che la forza espansiva dell\u2019art. 81, quarto [oggi terzo] comma, Cost., presidio degli equilibri di finanza pubblica, si sostanzia in una vera e propria clausola generale in grado di colpire tutti gli enunciati normativi causa di effetti perturbanti la sana gestione finanziaria e contabile<a href=\"#_ftn42\" name=\"_ftnref42\">[42]<\/a>.<\/p>\n<p>Viene quindi ritenuta fondata la lesione al principio della copertura pluriennale (punto 5.2) sottolineando che la lunghissima dilazione temporale finisce per confliggere anche con elementari principi di equit\u00e0 intergenerazionale, atteso che sugli amministrati futuri verranno a gravare sia risalenti e importanti quote di deficit, sia la restituzione dei prestiti autorizzati nel corso della procedura di rientro dalla norma impugnata, con conseguenti effetti sugli ulteriori disavanzi che potrebbero maturare negli esercizi intermedi, i quali sarebbero difficilmente separabili e imputabili ai sopravvenuti responsabili.<\/p>\n<p>Siffatto quadro normativo mina alla radice la certezza del diritto e la veridicit\u00e0 dei conti, nonch\u00e9 il principio di chiarezza e univocit\u00e0 delle risultanze di amministrazione pi\u00f9 volte enunciato<a href=\"#_ftn43\" name=\"_ftnref43\">[43]<\/a>. ed in particolare la denunciata disposizione traccia uno scenario incognito e imprevedibile che \u2013 senza le garanzie contemplate nel piano \u2013 consente di perpetuare proprio quella situazione di disavanzo che l\u2019ordinamento nazionale e quello europeo percepiscono come intollerabile.<\/p>\n<p>Il contrasto con l\u2019art. 81 e 907, infine, viene in evidenza sotto l\u2019ulteriore profilo dell\u2019elusione del principio di responsabilit\u00e0 nell\u2019esercizio della rappresentanza democratica, nel consentire agli enti locali coinvolti nella procedura di predissesto, e che non sono in grado o non intendono rispettare i termini e le modalit\u00e0 del piano di rientro: a) di non ottemperare alle prescrizioni della magistratura vigilante e di evitare comunque la dichiarazione di dissesto; b) di scaglionare in un trentennio gli accantonamenti inerenti al rientro del disavanzo; c) di confermare il programma antecedente di pagamento dei creditori, lucrando cos\u00ec la disponibilit\u00e0 \u2013 in termini di spesa corrente per l\u2019intero trentennio \u2013 derivante dal minore accantonamento finanziario delle somme necessarie per l\u2019intero periodo di rientro e dall\u2019impiego contra legem delle anticipazioni di liquidit\u00e0; d) di aggirare le complesse procedure di verifica di congruit\u00e0 e sostenibilit\u00e0 del piano attraverso una rimodulazione autonoma in termini esclusivamente numerici, cos\u00ec sottraendo alla Corte dei conti quello che la sezione rimettente denomina correttamente \u00abcanone concreto di controllo\u00bb.<\/p>\n<p>La Corte, peraltro, sottolinea la pericolosit\u00e0 dell\u2019impatto macroeconomico di misure che determinano uno squilibrio nei conti della finanza pubblica allargata e la conseguente necessit\u00e0 di manovre finanziarie restrittive che possono gravare pi\u00f9 pesantemente sulle fasce deboli della popolazione, senza contare che il succedersi di norme che diluiscono nel tempo obbligazioni passive e risanamento sospingono inevitabilmente le scelte degli amministratori verso politiche di \u201ccorto respiro\u201d, del tutto subordinate alle contingenti disponibilit\u00e0 di cassa.<\/p>\n<p>A completamento delle valutazioni critiche la Corte ricorda che \u00abil carattere funzionale del bilancio preventivo e di quello successivo, alla cui mancata approvazione, non a caso, l\u2019ordinamento collega il venir meno del consenso della rappresentanza democratica, risiede essenzialmente nell\u2019assicurare ai membri della collettivit\u00e0 la cognizione delle modalit\u00e0 di impiego delle risorse e i risultati conseguiti da chi \u00e8 titolare del mandato elettorale<a href=\"#_ftn44\" name=\"_ftnref44\">[44]<\/a>,. tanto che le norme che disciplinano a regime la gestione del disavanzo equiparano, a tutti gli effetti, la mancata applicazione di esso all\u2019esercizio in corso alla mancata approvazione del rendiconto<a href=\"#_ftn45\" name=\"_ftnref45\">[45]<\/a>.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 la pone, tra l\u2019altro, in contrasto con \u00abun\u2019esigenza sistemica unitaria dell\u2019ordinamento, secondo cui sia la mancata approvazione dei bilanci, sia l\u2019incuria del loro squilibrio strutturale interrompono \u2013 in virt\u00f9 di una presunzione assoluta \u2013 il legame fiduciario che caratterizza il mandato elettorale e la rappresentanza democratica degli eletti<a href=\"#_ftn46\" name=\"_ftnref46\">[46]<\/a>.<\/p>\n<p>Per quanto interessa la tematica del risultato di amministrazione, la Consulta ha avuto occasione di affermare che in caso di disavanzo, l\u2019ente deve ottemperare ai vincoli di equilibrio attraverso il reperimento delle risorse necessarie per finanziarie gli obiettivi, cui sono dirette le entrate vincolate rifluite nel risultato di amministrazione negativo o incapiente<a href=\"#_ftn47\" name=\"_ftnref47\">[47]<\/a> e che il risultato di amministrazione matematicamente definito costituisce un fermo punto di partenza degli esercizi successivi in coerenza con il principio di continuit\u00e0 degli esercizi finanziari, per effetto del quale ogni determinazione infedele del risultato di amministrazione si riverbera a cascata sugli esercizi successivi, coinvolgendo in via durevole l\u2019equilibrio del bilancio considerato nella sua prospettiva dinamica<a href=\"#_ftn48\" name=\"_ftnref48\">[48]<\/a>; le risultanze dei bilanci, pertanto, devono essere credibili, sufficientemente sicure, non arbitrarie o irrazionali, per Regioni di trasparenza nei confronti della collettivit\u00e0<a href=\"#_ftn49\" name=\"_ftnref49\">[49]<\/a>.<\/p>\n<p>Dando atto che il regime ordinario inerente alla copertura del disavanzo di gestione preveda (art. 188 TUEL) che esso sia immediatamente applicato all\u2019esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto o, comunque, nell\u2019arco del triennio successivo e in caso di scadenza del mandato elettorale entro la data di quest\u2019ultimo, la Consulta evidenzia che, mentre la disciplina del predissesto ammette una rilevante deroga temporale per completare il rientro dal deficit, consentendo di fruire di anticipazioni e prolungare gli accantonamenti fino al limite di dieci anni (art. 243 ter, comma 2, TUEL)., la disposizione censurata consentirebbe in modo irragionevole e contraddittorio di mantenere inalterato il piano di pagamento dei creditori e di fruire di un allargamento della spesa corrente fino al limite temporale dei trenta anni, in misura pari al minore accantonamento conseguente alla dilazione trentennale.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref1\" name=\"_ftn1\">[1]<\/a> L\u2019art. 1, comma 714, della legge n. 208 del 2015, come sostituito dall\u2019art. 1, comma 434, della legge n. 232 del 2016, prevede che, \u00abfermi restando i tempi di pagamento dei creditori, gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l\u2019approvazione ai sensi dell\u2019articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prima dell\u2019approvazione del rendiconto per l\u2019esercizio 2014, se alla data della presentazione o dell\u2019approvazione del medesimo piano di riequilibrio finanziario pluriennale non avevano ancora provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all\u2019articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono rimodulare o riformulare il predetto piano, entro il 31 maggio 2017, scorporando la quota di disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui di cui all\u2019articolo 243-bis, comma 8, lettera e), limitatamente ai residui antecedenti al 1\u00ba gennaio 2015, e ripianando tale quota secondo le modalit\u00e0 previste dal decreto del Ministero dell\u2019economia e delle finanze 2 aprile 2015. La Sezione rimettente ha sottolineato che tale norma deroga alla disciplina, gi\u00e0 straordinaria, per il ripiano pluriennale, prevista dal TUEL (art. 243-bis e; artt. 244) in caso di crisi strutturale della finanza degli enti locali e consente di accedere ad una disciplina di ripiano che vanifica la dimensione temporale del bilancio e la necessit\u00e0 che entro tale orizzonte questo sia ripristinato in equilibrio.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref2\" name=\"_ftn2\">[2]<\/a> La questione \u00e8 stata dalla Sezione regionale di controllo per la Campania 28 febbraio 2018 n. 19, in Riv. n. 2018, 1, 133, con nota di A. QUAGNINI, Rimodulazione continua del piano di riequilibrio finanziario degli enti locali e accesso alla Corte costituzionale delle Sezioni di controllo della Corte dei conti.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref3\" name=\"_ftn3\">[3]<\/a> SANTORO P., Evoluzione della contabilit\u00e0 pubblica nella giurisprudenza costituzionale, in Studi in memoria di Sergio Zambardi, Milano, 2016, 76.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref4\" name=\"_ftn4\">[4]<\/a> Pende altra questione sollevata dalla Sez. Sicilia (ord. 11 maggio 2018 n. 132, in Riv. n. 3\/2018, 12; sulla rimodulazione del piano di riequilibrio con blocco della procedura di dissesto gi\u00e0 definita.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref5\" name=\"_ftn5\">[5]<\/a> ONIDA V., I controlli sulla finanza pubblica: evoluzione storica, finalit\u00e0 e nuove esigenze, in atti del convegno della Banca d&#8217;Italia del 1994 su Nuovo sistema di controlli sulla spesa pubblica, Roma 1994, 35. SANTORO, Il controllo di legittimit\u00e0 su\u00a0 atti e gestioni statali, in Riv. C. conti, 3\/2003, 3, 356.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref6\" name=\"_ftn6\">[6]<\/a> C. cost., 14 giugno 1995, n. 244, in Giur. cost. 1995, 1764, con commento di LUPO&#8217; AVAGLIANO, Pieni poteri alla Corte dei conti per il controllo della spesa pubblica, ivi 1779; id. in Riv. conti di parificazione; il primo si ebbe con la sentenza19 dicembre 1966 n. 121, Giur. Cost. 1966, 1651 e implicitamente con la sentenza 19 dicembre 1963, n. 165.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref7\" name=\"_ftn7\">[7]<\/a> C. cost., 12 gennaio 1994, n. 2, in Giur. cost. 1994, 9.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref8\" name=\"_ftn8\">[8]<\/a> C. cost., 27 gennaio 1995, n. 29, in Foro it. 1996, I, 1158.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref9\" name=\"_ftn9\">[9]<\/a> La precedente posizione riteneva inammissibile la proponibilit\u00e0 di una questione di legittimit\u00e0 nella sede della parificazione in quanto ogni giudizio sull&#8217;applicazione della legge rimaneva a monte. C. cost., 30 dicembre 1968, n. 142, in Giur. cost. 1968, I, 2337, con commento di ELIA, Manifesta irrilevanza della questione o carenza di legittimazione del giudice a quo?; CAIANIELLO V., Notazioni sui controlli della Corte dei conti, con particolare riguardo alle questioni di costituzionalit\u00e0, alla parificazione ed alla registrazione con riserva, in Foro amm. 1967, II, 49; C. ANELLI, Legittimazione della Corte dei conti a promuovere questioni di legittimit\u00e0 costituzionale in sede di parificazione di bilancio, ivi, 1964, II, 63.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref10\" name=\"_ftn10\">[10]<\/a> C. cost., 12 novembre 1976, n. 226, in Foro amm. 1976, 2953; la questione di costituzionalit\u00e0 era stata sollevata dalla Corte dei Conti,\u00a0 in sede di registrazione di un decreto delegato (Sez. contr., 20 novembre 1975 n, 1\/ord, in Foro amm. 1975, I, 3, 447); E. FAVARA, Potere esecutivo e controllo preventivo, in Rass. Avv. Stato 1977, 25; CIRIELLO, Attivit\u00e0 di controllo della Corte dei conti e giudizio incidentale di legittimit\u00e0 costituzionale, in Foro amm. 1977, 1701. In precedenza la stessa Sezione del controllo aveva escluso che la pronuncia di controllo desse luogo ad un &#8220;giudizio&#8221; come sede idonea per sollevare la questione di costituzionalit\u00e0, C. conti, Sez. contr. 3 maggio 1962, n. 257, in Foro amm. 1963, III, 26; in sede di controllo di un decreto legge era stata per\u00f2 affermata la legittimazione a sollevare questione di costituzionalit\u00e0 essendo il\u00a0 parametro giuridico di raffronto la Costituzione e le leggi costituzionali (C. conti, Sez. contr. 13 febbraio 1976 n. 665, in Foro amm. 1976, I, 48).<\/p>\n<p>L\u2019art. 27 L. n. 340\/200, peraltro, avrebbe generalizzato la legittimazione della Corte dei conti, cfr. A. BALDANZA, Funzioni di controllo, in La nuova Corte dei conti: responsabilit\u00e0, pensioni e controlli, a cura di Tenore,Milano, 2013, 1061.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref11\" name=\"_ftn11\">[11]<\/a>C. cost., 20 luglio 1995, n. 335, in Riv. C. conti 1995, 4, 16 e 27 gennaio 1995, n. 29, cit. che aveva scolpito le caratteristiche empiriche (non giuridiche) del controllo successivo sui risultati della gestione. Sulla evoluzione del controllo della Corte dei conti, P. FAVA, I controlli . Teoria generale e tecniche di impugnazione, in Riv. C. conti 2009, 4, 224.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref12\" name=\"_ftn12\">[12]<\/a>C. cost., 17 ottobre 1991, n. 384, in Giur. cost. 1991, 3055, dichiarativa della incostituzionalit\u00e0 di una norma di legge per carenza di copertura pluriennale, sollevata in sede di registrazione di un decreto di variazione di bilancio (C. Conti, Sez. contr., 31 maggio 1991, n 1\/ord, in Foro amm. 1992, 211); analoga questione di copertura era stata sollevata da Sez. contr. 17 ottobre 1992 n. 1\/ord, in Foro amm. 1992, 1385, e dichiarata inammissibile ed infondata ma con importanti precisazioni da C. cost., 3 febbraio 1993, n. 25, ivi 1993, 641; il limite dei parametri dell&#8217;art. 81 Cost. \u00e8 stato ulteriormente confermato, con la sentenza 21 luglio 2004 n. 254, in Foro amm. C.D.S. 2004, 1960, che ha dichiarato inammissibile la questione di costituzionalit\u00e0 proposto dal Consiglio di Stato in sede consultiva.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref13\" name=\"_ftn13\">[13]<\/a> ONIDA V., Legittimazione della Corte dei conti limitata per parametro o conflitto di attribuzione ?, in Giur. Cost. 1994, 4168.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref14\" name=\"_ftn14\">[14]<\/a> C. cost., 9 febbraio 2011, n. 37, in Riv. C. conti 2011, 3. 338, secondo cui trattavasi di un controllo diretto, non a dirimere una controversia, ma ad assicurare, in via collaborativa, la sana gestione degli enti locali, nonch\u00e9 il rispetto da parte di questi ultimi del patto di stabilit\u00e0 interno e del vincolo in materia di indebitamento di cui all\u2019art. 119 Cost.\u00a0 C. cost., 7 giugno 2007 n. 179, ivi 2007, 3, 2; id. in Foro it., 2008, I, 88, con commento di D\u2019AURIA, Controlli di nuova generazione ed autonomie territoriali, ivi, 90; C. cost., 4 luglio 2007 n. 285, in Foro amm. 2007, 2032, che individua\u00a0 come obiettivo delle nuove forme di controllo anche il rispetto dei vincoli comunitari, avendo di mira, tra l\u2019altro, il raccordo tra finanza statale, regionale e degli enti locali e riconosce uno stretto collegamento tra controlli interni e giurisdizione di responsabilit\u00e0. A. CAROSI, Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e la legge n. 131\/2003, intervento al Convegno di Varenna del 2006 su \u201cI controlli sulle autonomie nel nuovo quadro istituzionale\u201d, atti, 157.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref15\" name=\"_ftn15\">[15]<\/a> C. cost., 23 luglio 2015, n. 181, in Riv. C. conti 2015, 3, 445, 24 luglio 2015 n. 188, ivi 2015, 3, 458, 27 aprile 2017 n. 89, ivi 2017, 1, 521 e 9 novembre 2018 n. 196, in <a href=\"http:\/\/www.cortecostituzionale.\">www.cortecostituzionale.<\/a> E. DI GREGORIO. La legittimazione della Corte dei conti a rilevare l\u2019incostituzionalit\u00e0 di una legge regionale in sede di giudizio di parifica, in <a href=\"http:\/\/www.contabilita-pubblica.it\">www.contabilita-pubblica.it<\/a>, febbraio 2019.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref16\" name=\"_ftn16\">[16]<\/a> SANTORO P., La costituzionalizzazione eteronoma del pareggio di bilancio, in Giustamm.it 5\/2012.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref17\" name=\"_ftn17\">[17]<\/a> C. cost., 14 giugno 1995 n. 244 e 14 luglio 1989 n. 406<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref18\" name=\"_ftn18\">[18]<\/a> Sulla proposta originaria il parere della II Commissione aveva evidenziato \u201ccome l&#8217;attribuzione alla Corte dei Conti del potere di impugnativa diretta delle leggi innanzi alla Corte Costituzionale per violazione del principio costituzionale di copertura finanziaria possa rischiare di attribuire alla Corte dei Conti un ruolo autonomo nei confronti dei poteri dello Stato ed, in particolare, del potere legislativo\u201d e \u201ccome tale ruolo si discosti da quello previsto dalla Costituzione che configura la Corte dei Conti quale organo ausiliario che, attraverso il giudizio di parificazione sul rendiconto generale dello Stato, effettua valutazioni su ciascun esercizio finanziario nel suo complesso che possono tradursi in segnalazioni al Parlamento, al quale spetta poi la valutazione finale.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref19\" name=\"_ftn19\">[19]<\/a> G. SCACCIA La giustiziabilit\u00e0 della regola del pareggio, in AIC. sett. 2016.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref20\" name=\"_ftn20\">[20]<\/a> C. cost., 25 ottobre 2017, n. 228, in Riv. C. conti 2017, 5, 467, 17 ottobre 1991 n. 384, cit. e 29 gennaio 1993, n. 25, in Riv. Conti, 1993, 1, 201 (in sede di controllo preventivo); C. cost., 14 giugno\u00a0 1995 n. 244 e 18 giugno 2008 n. 213 (in sede di parificazione del bilancio) ;<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref21\" name=\"_ftn21\">[21]<\/a> C. cost., 31 ottobre 2007, n. 359, in Giorn dir. amm. 1, 78 (giudice ordinario) e 10 gennaio 1966, n. 1, in <a href=\"http:\/\/www.cortecost\">www.cortecost<\/a>. on line (giudice amministrativo)<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref22\" name=\"_ftn22\">[22]<\/a> C. cost., 10 marzo 2014 n. 40, in Giust.amm. n. 4\/2014, con commento di SANTORO, Il controllo cogente sugli equilibri di bilancio delle autonomie locali; B. CARAVITA ed E. JORIO, <a href=\"http:\/\/www.federalismi.it\/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=24592&amp;dpath=document&amp;dfile=21032014181930.pdf&amp;content=La+Corte+costituzionale+e+l'attivit\u00e0+della+Corte+dei+conti+(una+breve+nota+sulle+sentenze+nn.+39+e+40+del+2014)+-+stato+-+dottrina+-+\">La Corte costituzionale e l&#8217;attivit\u00e0 della Corte dei conti (una breve nota sulle sentenze nn. 39 e 40 del 2014)<\/a>, in <a href=\"http:\/\/www.federalismi.it\/\">Federalismi.it<\/a>; M. SALVAGO, <a href=\"http:\/\/www.federalismi.it\/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=30538&amp;dpath=document&amp;dfile=12102015181300.pdf&amp;content=I+nuovi+controlli+della+Corte+dei+conti+sulla+gestione+finanziaria+regionale+(art.+1,+d.l.+n.+174+del+2012)+nei+pi%C3%B9+recenti+approdi+della+giurisprudenza+costituzionale+-+stato+-+dottrina+-+\">I nuovi controlli della Corte dei conti sulla gestione finanziaria regionale (art. 1, d.l. n. 174 del 2012) nei pi\u00f9 recenti approdi della giurisprudenza costituzionale<\/a>, P. SANTORO, Costituzionalit\u00e0 della leggi approvative dei bilanci regionali e controllo degli equilibri finanziari, in Riv. C. conti 2014, 1, 564.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref23\" name=\"_ftn23\">[23]<\/a> C. cost., 5 aprile 2013, n. 60, in Riv. C. conti 2013, 1, 365. Carosi, Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e la legge n. 131\/2003, intervento al Convegno di Varenna del 2006 su \u201cI controlli sulle autonomie nel nuovo quadro istituzionale\u201d; D. MORGANTE, <a href=\"http:\/\/www.federalismi.it\/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=22325&amp;dpath=document&amp;dfile=29042013130820.pdf&amp;content=Controlli+della+corte+dei+conti+e+controlli+regionali:+autonomia+e+distinzione+nella+sentenza+della+corte+costituzionale+n.+60\/2013+-+stato+-+dottrina+-+\">Controlli della corte dei conti e controlli regionali: autonomia e distinzione nella sentenza della corte costituzionale n. 60\/2013<\/a>, in <a href=\"http:\/\/www.federalismi.it\/\">Federalismi.it<\/a>; \u00a0F. GUELLA, <a href=\"http:\/\/www.forumcostituzionale.it\/wordpress\/images\/stories\/pdf\/documenti_forum\/giurisprudenza\/2013\/0007_nota_60_2013_guella.pdf\">Il coordinamento delle attribuzioni di controllo nel conflitto tra autonomia finanziaria (speciale) e prerogative costituzionali della Corte dei conti<\/a>, <a href=\"http:\/\/www.forumcostituzionale.it\/\">Forum di Quaderni Costituzionali<\/a>, M. MORVILLO, <a href=\"http:\/\/www.forumcostituzionale.it\/wordpress\/images\/stories\/pdf\/documenti_forum\/giurisprudenza\/2013\/0009_nota_60_2013_morvillo.pdf\">La Corte dei conti e i controlli sulla finanza locale: spunti per una lettura congiunta della sent. 60\/2013 e del d.l. 174\/2012<\/a>, per gentile concessione del <a href=\"http:\/\/www.forumcostituzionale.it\/\">Forum di Quaderni Costituzionali<\/a>. SANTORO P. ed E., Manuale di contabilit\u00e0 e finanza pubblica, Santarcangelo 2018, 766.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref24\" name=\"_ftn24\">[24]<\/a> cost. 6 marzo 2014 n. 39, in <a href=\"http:\/\/www.giustamm.it\">www.giustamm.it<\/a> n. 3\/2014, con commento di P. SANTORO, Il depotenziamento del controllo della corte dei Conti sul bilancio preventivo delle regioni.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref25\" name=\"_ftn25\">[25]<\/a> SANTORO P. ed E., Manuale di contabilit\u00e0 e finanza pubblica, cit., 216. RIVOSECCHI, L\u2019equilibrio di bilancio: dalla riforma costituzionale alla giustiziabilit\u00e0, in AIC, 10 marzo 2016.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref26\" name=\"_ftn26\">[26]<\/a> C. cost., 6 marzo 2014 n. 39, in Giust. amm 2014, con commento di P. SANTORO, Il depotenziamento del controllo della Corte dei conti sul bilancio preventivo delle Regioni. L. BUFFONI e A. CARDONI, <a href=\"http:\/\/www.forumcostituzionale.it\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2013\/05\/nota_39_2014_buffoni_cardone.pdf\">I controlli della Corte dei conti e la politica economica della Repubblica: rules vs. discretion<\/a>, in <a href=\"http:\/\/www.forumcostituzionale.it\/\">Forum di Quaderni Costituzionali<\/a>; CAROSI A., Il ruolo della Corte dei conti nella salvaguardia delle regole di bilancio nazionali, in Riv. C. conti 2015, 577; G. RIVOSECCI, Controlli della Corte dei conti e incidente di costituzionalit\u00e0, in Dir. pubb. 2017, 2, 357.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref27\" name=\"_ftn27\">[27]<\/a> P. SANTORO, II controllo cogente sugli equilibri di bilancio delle autonomie locali, cit.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref28\" name=\"_ftn28\">[28]<\/a> C. cost., n. 39\/2014, cit. e 25 ottobre 2017, n. 228, cit.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref29\" name=\"_ftn29\">[29]<\/a> C. cost., 14 luglio 1989, n. 406, in Giur. Cost. 1989, 1831, sul conflitto di attribuzione per sottrazione dei decreti legge al controllo preventivo.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref30\" name=\"_ftn30\">[30]<\/a>\u00a0 C. cost., 5 aprile 2013, n. 60, cit. n. 39 e 40\/2014, cit.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref31\" name=\"_ftn31\">[31]<\/a> M.S. GIANNINI, Controllo. Nozione e problemi, in Riv. trim. dir. pubb. 1974, 1263, secondo cui il controllo preventivo \u00e8 espressione di giudizio esterno che si inserisce nella fase integrativa dell&#8217;efficacia e si pone come condicio iuris affinch\u00e9 l&#8217;atto diventi efficace e perci\u00f2 eseguibile; P. SANTORO, Il controllo-avviso tra topica giuridica ed utopia, in Riv. C. conti n. 3\/1993;<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref32\" name=\"_ftn32\">[32]<\/a> C. cost., 7 giugno 2007, n. 179, in Riv. C. conti 2007, 3, 260 e 5 aprile 2013, n. 60, cit. e 10 marzo 2014 n. 40, cit. e 27 aprile 2&#8217;017, n. 89, cit.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref33\" name=\"_ftn33\">[33]<\/a> Sez. Autonomie, 12 aprile 2018, n. 9, in Riv. C. conti 2017. 3, 105 e 23 marzo 2018, n. 2, ivi 2018, 1, 23.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref34\" name=\"_ftn34\">[34]<\/a> Il giudice rimettente ha l\u2019onere di offrire un\u2019adeguata motivazione sul contenuto della norma censurata e sulla effettiva impraticabilit\u00e0 di una diversa interpretazione, tenuto conto che una disposizione non pu\u00f2 essere dichiarata costituzionalmente illegittima perch\u00e9 suscettibile di essere interpretata in contrasto con precetti costituzionali, ma soltanto quando non sia possibile attribuirle un significato che la renda conforme alla Costituzione C. cost., 6 luglio 2006, n. 272, in Giur. cost. 2006, f. 4), restando improponibile la questione se l\u2019interpretazione di base risulti erronea e manca la previa verifica delle soluzioni interpretative ipotizzabili. (sent. 12 giugno 2007, n. 183, in Riv. C. conti 2007, 6, 285).<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref35\" name=\"_ftn35\"><strong>[35]<\/strong><\/a><strong> C. cost., 12 maggio 2016, n. 107, in www.contabilita-pubblica<\/strong><strong>, maggio 2016, con commento di P. SANTORO, <\/strong>Assorbimento pluriennale del disavanzo di esercizio delle regioni e proiezione sui futuri equilibri; id. in Giur. cost. 2016, 906, con commento di A. BRANCASI, Il riequilbrio finanziario tra assenza o modifica del parametro di costituzionalit\u00e0.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref36\" name=\"_ftn36\">[36]<\/a> La Consulta da atto (punto 5.1) che la fattispecie normativa del riaccertamento straordinario non \u00e8 equiparabile a quella dettata dalla norma censurata e che la dilazione trentennale del deficit emergente dal riaccertamento straordinario dei residui veniva giustificata con l\u2019unicit\u00e0 ed eccezionalit\u00e0 della situazione finanziaria di alcuni enti territoriali che, da un lato, transitavano in un diverso sistema di contabilit\u00e0 e, dall\u2019altro, scontavano l\u2019esistenza di deficit sommersi originati dall\u2019effetto congiunto della scorretta prassi di sovrastima dei crediti e di sottovalutazione dei debiti. In precedenza la Consulta aveva trovato supporto (sent. n. 107\/2016, cit.) in una sopravvenuta disposizione (art. 1, comma 538, lettera b), L, n. 190) in base a cui l\u2019eventuale maggiore disavanzo di amministrazione al 1 gennaio 2015, determinato dal riaccertamento straordinario dei residui \u00e8 ripianato in non pi\u00f9 di 30 esercizi a quote costanti.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref37\" name=\"_ftn37\">[37]<\/a> Opportunamente \u00e8 richiamata, oltre la menzionata sentenza n. 107\/2016, la pronuncia 11 gennaio 2017\u00a0 n. 6, sulla eccezionalit\u00e0 dell\u2019istituto del disavanzo tecnico (cfr. art. 3, comma 13,d.lgs. n. 118 del 2011) come tassativa eccezione alla regola del pareggio di bilancio e delle anticipazioni di liquidit\u00e0 (anch\u2019esse restituibili in 30 anni in base agli artt. 2 e ,3 D.L. 8 aprile 2013, n. 35), come dimostrazione di fiducia sicuramente corredata dall\u2019aspettativa che la sua utilizzazione sia una tantum e non ingeneri la convinzione, negli stessi enti destinatari, che possano ripetersi e perpetuarsi le disfunzioni amministrative nella riscossione delle entrate e nella copertura delle spese, magari confidando in nuovi eccezionali provvedimenti legislativi di dilazione delle passivit\u00e0.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref38\" name=\"_ftn38\">[38]<\/a> <strong>P. SANTORO, <\/strong>Assorbimento pluriennale del disavanzo di esercizio delle regioni e proiezione sui futuri equilibri, cit.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref39\" name=\"_ftn39\">[39]<\/a> P. SANTORO, L\u2019equilibrio rateizzato della Regione Molise, in Riv. giur. Molise Sannio, 2016, 2, 16.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref40\" name=\"_ftn40\">[40]<\/a> C. conti, Sez. contr. Campania, 28 febbraio 2018, n. 19, cit..<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref41\" name=\"_ftn41\">[41]<\/a> Il novellato art. 1, comma 714, L. n. 228\/2014 consente agli enti di rimodulare o riformulare il piano, di riequilbrio scorporando\u00a0 la\u00a0 quota\u00a0 di\u00a0 disavanzo\u00a0 risultante\u00a0 dalla revisione straordinaria dei\u00a0 residui e di restituire le anticipazioni di liquidit\u00e0 in un\u00a0 periodo massimo di trenta anni decorrente dall&#8217;anno successivo a quello in cui \u00e8 stata erogata l&#8217;anticipazione. La disciplina in questione: a) sottrarrebbe gli amministratori locali al vaglio della loro responsabilit\u00e0 politica nei confronti dell\u2019elettorato; b) non assolverebbe il dovere di solidariet\u00e0 nei confronti delle generazioni future, su cui lo squilibrio non tempestivamente risanato sarebbe destinato a riverberarsi in ragione del principio di continuit\u00e0 dei bilanci; c) non consentirebbe di supportare con risorse effettive le politiche volte a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libert\u00e0 e l\u2019uguaglianza dei cittadini; d) pregiudicherebbe il tempestivo adempimento degli impegni assunti nei confronti delle imprese, potenzialmente determinandone la crisi.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref42\" name=\"_ftn42\">[42]<\/a> C. cost., 19 luglio 2012, n. 192, in Riv. C. conti 2012, 3, 444 e 20 luglio 2016, n. 184, ivi 2016, 5, 494.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref43\" name=\"_ftn43\">[43]<\/a> C. cost., 20 dicembre 2017 n. 274, in Riv. C. conti 2017, 5, 493<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref44\" name=\"_ftn44\">[44]<\/a> C. cost., 20 luglio 2016, n. 184, cit.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref45\" name=\"_ftn45\">[45]<\/a> Art. 188 TUEL. SANTORO P. ed E. Manuale di contabilit\u00e0 e finanza pubblica, cit., 493.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref46\" name=\"_ftn46\">[46]<\/a> C. cost., 25 ottobre 2017, n. 228, in Riv. C. conti 2017, 5, 467.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref47\" name=\"_ftn47\">[47]<\/a> C. cost., 27 aprile 2017, n. 89, in Riv. C. conti 2017, 1, 521. A. BRANCASI, La Corte costituzionale torna sulla nozione di anticipazioni di casa e sulle modalit\u00e0 di contabilizzazione, in Giur. cost. 2015, 1356.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref48\" name=\"_ftn48\">[48]<\/a> C. cost.,13 novembre 2013, n. 266, in Riv. giur. Molise Sannio 2013, con commento di P. SANTORO, L\u2019incostituzionalit\u00e0 della legge di bilancio per vizi derivati; id, Costituzionalit\u00e0 delle leggi approvative dei bilanci regionali e controllo degli equilibri finanziari, in Riv. C. conti 2014, 1, 564; C. cost., 25 ottobre 2013 n. , n. 25, ivi 5, 521 e dicembre 2017 n. 274, ivi\u00a0 2017 e 5 marzo 2018 n. n 49, ivi 2018, 1, 412.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref49\" name=\"_ftn49\">[49]<\/a> C. cost., 20 luglio 2016, n. 184, cit.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L\u2019accesso alla giustizia costituzionale delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti in materia di equilibri finanziari. La sentenza n. 18\/2019 con nota del Prof. Pelino Santoro, Presidente on. della Corte dei conti \u00a0 Corte costituzionale &#8211;\u00a0Sentenza n. 18 del 19 febbraio 2019\u00a0&#8211;\u00a0Pres. Lattanzi, est. 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