{"id":1129,"date":"2019-03-10T17:49:14","date_gmt":"2019-03-10T16:49:14","guid":{"rendered":"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/?p=1129"},"modified":"2019-03-10T17:49:14","modified_gmt":"2019-03-10T16:49:14","slug":"intervento-del-presidente-della-sezione-di-controllo-della-corte-dei-conti-per-la-campania","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/intervento-del-presidente-della-sezione-di-controllo-della-corte-dei-conti-per-la-campania\/","title":{"rendered":"Intervento del Presidente della Sezione di Controllo della Corte dei conti per la Campania"},"content":{"rendered":"<p><strong><a href=\"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/06\/gius2.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-697 alignleft\" src=\"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/06\/gius2-300x150.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"150\" srcset=\"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/06\/gius2-300x150.jpg 300w, https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/06\/gius2.jpg 660w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a>Intervento del Presidente della Sezione di Controllo della Corte dei conti per la Campania, Fulvio Maria Longavita, alla Cerimonia di Apertura dell\u2019anno Giudiziario 2019 della Sezione Giurisdizionale regionale<\/strong><\/p>\n<p>Napoli 28 febbraio 2019<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Sig. Presidente, Sig. Procuratore Regionale, Sig. Vicepresidente del Consiglio di Presidenza, autorit\u00e0, signore e signori, cortesi ospiti,<\/p>\n<p>\u00e8 con una certa emozione che prendo la parola per la prima volta in Campania ed in questa Universit\u00e0, dove ho conseguito la laurea, molti anni orsono. Non avrei mai immaginato, allora, di trovarmi ora qua, in questa cerimonia di apertura dell\u2019anno giudiziario 2019. Esprimo ai miei maestri i sensi della mia riconoscenza culturale e ringrazio il Magnifico Rettore di questa opportunit\u00e0.<!--more--><\/p>\n<p>Rivolgo, quindi, un saluto di ben venuto alla guida della Sezione Giurisdizionale per la Campania al Presidente Nicolella, al quale mi legano esperienze comuni, non solo nei Collegi della Terza Sezione Centrale di Appello della Corte dei conti, ma anche pi\u00f9 di recente in Umbria, dove abbiamo presieduto, cos\u00ec come ora in Campania, la Sezione Giurisdizionale e la Sezione di Controllo.<\/p>\n<p>L\u2019intervento del Presidente della Sezione Regionale del Controllo nella Cerimonia di apertura dell\u2019anno giudiziario della Sezione Giurisdizionale Regionale, \u00e8 un\u2019espressione anche visiva del rinnovato quadro dei rapporti di complementariet\u00e0 ed integrazione che intercorrono tra le funzioni giurisdizionali e di controllo della Magistratura Contabile.<\/p>\n<p>Un rinnovamento reso possibile, sul piano ordinamentale, dalla legge costituzionale del 20 aprile 2012, n. 1 e, sul piano pi\u00f9 immediatamente operativo, dalla direttiva contenuta nella deliberazione n.210\/2016 dell\u2019Organo di autogoverno della Magistratura contabile, concernente le nuove modalit\u00e0 organizzative e di espletamento della Cerimonia di Apertura dell\u2019Anno Giudiziario presso le Sedi Territoriali della Corte dei conti.<\/p>\n<p>L\u2019anno giudiziario appena concluso ha segnato dei passi che non \u00e8 esagerato definire \u201cstorici\u201d nella integrazione delle funzioni della Corte dei conti, a beneficio del Bilancio delle Pubbliche Amministrazioni, nella sua ormai consolidata visione funzionale di \u201cBene Pubblico\u201d.<\/p>\n<p>I bilanci delle Amministrazioni Pubbliche costituiscono, in questa loro dimensione funzionale, i principali strumenti di attuazione del principio di <em>uguaglianza sostanziale<\/em>, di cui all\u2019art. 3, c. 2, della Carta costituzionale, che \u2013 come noto \u2013 impone alla \u201cRepubblica [di] rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che [\u2026] impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l\u2019effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all\u2019organizzazione politica, economica e sociale del Paese\u201d.<\/p>\n<p>La sana gestione del bene pubblico Bilancio, dunque, opera nella duplice direzione funzionale di assicurare in concreto:<\/p>\n<ol>\n<li>a) la \u201cdeterminazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale\u201d (art. 117, c.2, lettera <em>m<\/em>, Cost.), e quindi la tutela minima della effettiva \u201cunit\u00e0 giuridica [ed] economica\u201d del Paese (art. 120, c.2, Cost.), a beneficio, appunto, del reale \u201csviluppo [&#8230;] della persona umana\u201d (art. 3, c.2, Cost.);<\/li>\n<li>b) la \u201ccognizione [chiara e trasparente] delle modalit\u00e0 di impiego delle risorse e dei risultati conseguiti da chi \u00e8 titolare del mandato elettorale\u201d (v. Corte cost. n.184\/2016), secondo le regole generali della c.d. <em>contabilit\u00e0 di mandato<\/em>, a beneficio, ancora una volta, della collettivit\u00e0, per l\u2019effettiva \u201cpartecipazione di tutti [\u2026] all\u2019organizzazione politica, economica e sociale del Paese\u201d (ancora art. 3, c. 2, Cost.).<\/li>\n<\/ol>\n<p>L\u2019equilibrio del Bilancio, quale sintesi della sana gestione e qualit\u00e0 essenziale del Bilancio stesso, si pone come premessa fondamentale, anche normativo-costituzionale, del \u201cBuon Andamento\u201d (art. 97 Cost.), spesso richiamato dalla Corte Regolatrice nelle pronunce sulla giurisdizione della Corte dei conti nella materia della responsabilit\u00e0.<\/p>\n<p>Intorno al \u201cBuon Andamento\u201d si raccordano e si unificano tutte le funzioni della Magistratura contabile, nella cointestazione delle coessenziali potest\u00e0 di controllo e giurisdizionali per la tutela (responsabilit\u00e0 risarcitoria) e salvaguardia (controllo e responsabilit\u00e0 sanzionatoria) dell\u2019 \u201cequilibrio dei bilanci e della sostenibilit\u00e0 del debito pubblico\u201d (art. 97, c.1, Cost.).<\/p>\n<p>Nel rinnovato quadro costituzionale della contabilit\u00e0 pubblica, dunque, la responsabilit\u00e0 amministrativa \u00e8 funzionalmente rivolta alla tutela \u201cdel buon andamento e dell\u2019imparzialit\u00e0 dell\u2019Amministrazione\u201d sotto il profilo del tendenziale ripristino dell\u2019equilibrio (micro) turbato dal danno<a href=\"#_ftn1\" name=\"_ftnref1\">[1]<\/a>, cos\u00ec come la responsabilit\u00e0 erariale sanzionatoria e l\u2019attivit\u00e0 di controllo in senso stretto sono orientate ai medesimi beni-valori previsti dall\u2019art. 97, c. 2, Cost., sotto il profilo della salvaguardia degli equilibri (macro) di bilancio.<\/p>\n<p>Le attivit\u00e0 della Corte dei conti sono, perci\u00f2, espressione di una funzione sostanzialmente unitaria, che si potrebbe definire: \u201c<em>giurisdizionale di controllo <\/em>nelle materie della contabilit\u00e0 pubblica\u201d.<\/p>\n<p>Come \u201cfunzione giurisdizionale\u201d, essa esprime lo <em>juris dicere<\/em> obbiettivo e neutrale (art. 101 Cost.), \u201cdirett[o] all\u2019attuazione della legge, da parte di soggetti che si comportano come terzi imparziali\u201d<a href=\"#_ftn2\" name=\"_ftnref2\">[2]<\/a>, a favore del \u201csoggetto leso negli interessi a lui garantiti, per operarne la reintegrazione\u201d<a href=\"#_ftn3\" name=\"_ftnref3\">[3]<\/a>. Come funzione di \u201ccontrollo sulle materie di contabilit\u00e0 pubblica\u201d, invece, essa esprime le forme di esercizio e l\u2019area di interesse della funzione giurisdizionale della Corte dei conti, che si realizza &#8211; appunto &#8211; nelle materie di contabilit\u00e0 pubblica, mediante il controllo, ossia mediante una verifica parametrica e, quindi, di accertamento della corrispondenza dell\u2019attivit\u00e0 pubblica \u201cal diritto\u201d e\/o all\u2019 \u201cinteresse affidato alla cura dell\u2019organo agente\u201d <a href=\"#_ftn4\" name=\"_ftnref4\">[4]<\/a>.<\/p>\n<p>Il controllo, nella sua pi\u00f9 alta espressione terza e neutrale, cos\u00ec come costituzionalmente concepita per la Magistratura contabile, \u00e8 intrinsecamente \u201cgiurisdizionale\u201d, nel senso dianzi indicato.<\/p>\n<p>La recentissima sentenza della Corte Costituzionale del 14 febbraio 2019, n. 18 rafforza l\u2019idea sostanzialmente unitaria delle funzioni della Corte ed irradia nuova luce sulla natura giurisdizionale del controllo, in relazione non solo alla particolare posizione (terza e neutrale) della Corte dei Conti, ma anche alla \u201cforma della sentenza [\u2026] con cui si configurano le delibere di controllo sulla legittimit\u00e0 dei bilanci e delle gestioni finanziarie a rischio di dissesto\u201d (cfr. \u00a7 3 della citata sentenza).<\/p>\n<p>La richiamata sentenza della Corte Costituzionale \u00e8 stata resa su ordinanza di rimessione della Sezione di controllo Campania n.19\/2018, adottata nell\u2019adunanza del 20 febbraio 2018, presieduta dal collega Giovanni Coppola.<\/p>\n<p>La medesima Sezione, inoltre, con l\u2019ordinanza n.115\/2018, adottata all\u2019esito del Giudizio di Parificazione del Rendiconto Generale della Regione Campania del 17 settembre 2018, ha adito nuovamente la Corte Costituzionale, prospettando dubbi di legittimit\u00e0 su alcune norme della legislazione regionale.<\/p>\n<p>Una ulteriore questione di costituzionalit\u00e0, della quale si attende ancora la relativa ordinanza di remissione, infine, \u00e8 stata sollevata dalle Sezioni Riunite in Speciale Composizione, all\u2019esito della definizione del ricorso proposto dal Comune di Napoli avverso la deliberazione della Sezione di Controllo Campania n.107\/2018.<\/p>\n<p>Come si vede, si \u00e8 in presenza di tre diverse questioni di costituzionalit\u00e0, adottate in tre diversi ambienti di controllo, alcuni dei quali caratterizzati anche dalle \u201cformalit\u00e0 della giurisdizione contenziosa\u201d (ex art. 40 R.D. 1214\/1934), a riprova della sostanziale identicit\u00e0 della funzione \u201cgiurisdizionale di controllo\u201d, nella sua duplice dimensione contenziosa e non contenziosa.<\/p>\n<p>La prima, infatti \u00e8 stata adottata nel corso dell\u2019ordinario procedimento di controllo, per la verifica della legittimit\u00e0 finanziaria dei bilanci degli enti locali.<\/p>\n<p>La seconda, invece, \u00e8 stata adottata in sede di Giudizio di Parificazione del rendiconto generale della Regione.<\/p>\n<p>La terza, infine, \u00e8 stata adottata in sede di prosecuzione dell\u2019attivit\u00e0 di controllo innanzi alle Sezioni Riunite in Speciale Composizione, su temi dibattuti e valutati, anche nelle loro \u201cpieghe\u201d costituzionali, dalla Sezione Regionale di controllo.<\/p>\n<p>Da segnalare, anche, il particolare contributo assicurato dalla Procura Regionale per la Campania nel rilevare, enucleare ed evidenziare, nel concreto dispiegarsi del contraddittorio del Giudizio di Parificazione, i dubbi di costituzionalit\u00e0 dedotti con la richiamata ordinanza n. 115\/2018.<\/p>\n<p>Da segnalare inoltre, sempre ai fini della sostanziale unicit\u00e0 della funzione \u201cgiurisdizionale di controllo\u201d, i richiami operati nella decisione di parificazione alle norme del codice di giustizia contabile (art. 84) per assicurare la riunione nel medesimo procedimento di parificazione dei giudizi relativi al rendiconto del 2015 e del 2016. Riunione pienamente condivisa tanto dalla Regione quanto dalla Procura Erariale.<\/p>\n<p>Nel quadro dei valori del coordinato esercizio delle funzioni di Controllo e Giurisdizionali della Corte dei Conti, inoltre, la Sezione di Controllo ha operato varie segnalazioni alla Procura Regionale, in rapporto essenzialmente alle figure di illecito contabile che comportano l\u2019applicazione di sanzioni pecuniarie, come quelli che si legano alla inadeguatezza dei controlli interni, ex art. 148, comma 4, TUEL.<\/p>\n<p>Analoghe segnalazioni si sono avute nel versante della responsabilit\u00e0 risarcitoria.<\/p>\n<p>I profili della sussistenza in concreto di eventuali responsabilit\u00e0 sanzionatorie e\/o risarcitorie restano ovviamente legate all\u2019esercizio degli autonomi poteri istruttori della Procura ed alla sua autonoma valutazione dei fatti accertati, oltre che all\u2019altrettanto autonoma valutazione della Sezione Giurisdizionale Regionale. A tali valutazioni la Sezione del Controllo guarda con rispetto, attenzione ed interesse, in spirito di armonizzazione culturale ed operativa.<\/p>\n<p>Esprimo chiaramente l\u2019auspicio, per il futuro, di un sempre pi\u00f9 armonico e coordinato esercizio della funzione \u201cgiurisdizionale di controllo\u201d, nelle sue due forme, contenziose e non contenziose, con integrazioni della vigente normativa, soprattutto per gli snodi fondamentali del procedimento del controllo.<\/p>\n<p>Nel contesto dei richiamati valori e con i sentimenti di stima che nutro verso i colleghi della Sezione Giurisdizionale e della Procura Regionale, a cui unisco quelli per i colleghi ed il personale tutto della Sezione che ho l\u2019onore di presiedere, formulo i pi\u00f9 sentiti auguri per un proficuo anno giudiziario, nel comune spirito di servizio verso le comunit\u00e0 locali che anima sia le Amministrazioni campane che gli Uffici della Corte dei conti.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref1\" name=\"_ftn1\">[1]<\/a> Il carattere solo \u201ctendenzialmente\u201d risarcitorio si collega alle norme della responsabilit\u00e0 amministrativa che mitigano la portata del risarcimento stesso, rispetto a quelle della omologa figura della responsabilit\u00e0 civile.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref2\" name=\"_ftn2\">[2]<\/a> Cfr. G. Verde, <em>Profili del Processo Civile<\/em>, Napoli 1978, pagg. 32-33.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref3\" name=\"_ftn3\">[3]<\/a> Cfr. C. Mortati, <em>Istituzioni di Diritto Pubblico<\/em>, I, pag. 374 e ss, Padova 1975.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref4\" name=\"_ftn4\">[4]<\/a> Cfr. ancora C. Mortati op. cit. pag. 261 e ss. .<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Intervento del Presidente della Sezione di Controllo della Corte dei conti per la Campania, Fulvio Maria Longavita, alla Cerimonia di Apertura dell\u2019anno Giudiziario 2019 della Sezione Giurisdizionale regionale Napoli 28 febbraio 2019 &nbsp; Sig. Presidente, Sig. Procuratore Regionale, Sig. 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