{"id":1131,"date":"2019-03-17T09:47:53","date_gmt":"2019-03-17T08:47:53","guid":{"rendered":"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/?p=1131"},"modified":"2019-03-17T09:47:53","modified_gmt":"2019-03-17T08:47:53","slug":"corte-costituzionale-9-novembre-2018-n-196-pres-lattanzi-red-sciarra-l-r-regione-liguria-n-10-e-42-2008","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/corte-costituzionale-9-novembre-2018-n-196-pres-lattanzi-red-sciarra-l-r-regione-liguria-n-10-e-42-2008\/","title":{"rendered":"Corte costituzionale 9 novembre 2018 n. 196, Pres. Lattanzi, red. Sciarra. &#8211; L. R. Regione Liguria n. 10 e 42\/2008."},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: left;\"><a href=\"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/05\/cortecos.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-663 alignleft\" src=\"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/05\/cortecos-300x200.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"200\" srcset=\"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/05\/cortecos-300x200.jpg 300w, https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/05\/cortecos.jpg 638w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a>Corte costituzionale 9 novembre 2018 n. 196, Pres. Lattanzi, red. Sciarra. &#8211; L. R. Regione Liguria n. 10 e 42\/2008.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Corte dei conti &#8211; Giudizio di parifica &#8211; Legittimazione questioni costituzionalit\u00e0.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Corte dei conti &#8211; Giudizio di parifica &#8211; Questioni costituzionalit\u00e0 &#8211; Parametri scrutinio &#8211; Violazione equilibri finanziari. <\/strong><\/p>\n<p><strong>Corte dei conti &#8211; Questioni costituzionalit\u00e0 &#8211; Violazione competenza legislativa Stato &#8211; Ridondanza. <\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti in sede di giudizio di parificazione dei rendiconti regionali sono legittimate a sollevare questioni di costituzionalit\u00e0, sussistendo tutte le condizioni richieste quali: a) applicazione di parametri normativi; b) giustiziabilit\u00e0 del provvedimento in relazione a situazioni soggettive dell\u2019ente territoriale eventualmente coinvolte c) pieno contraddittorio, sia nell\u2019ambito del giudizio di parifica esercitato dalla sezione di controllo della Corte dei conti, sia nell\u2019eventuale giudizio ad istanza di parte.<!--more--><\/p>\n<p>La legittimazione in sede di giudizio di parificazione \u00e8 stata riconosciuta, con riferimento ai parametri costituzionali posti a tutela degli equilibri economico-finanziari. ai quali vanno ora accostati, ai limitati fini del presente giudizio e alla luce delle peculiarit\u00e0 di esso, i parametri attributivi di competenza legislativa esclusiva allo Stato, poich\u00e9 in tali casi la Regione manca per definizione della prerogativa di allocare risorse.<\/p>\n<p>La violazione della sfera di competenza esclusiva legislativa statale in materia di ordinamento civile comporta l\u2019illegittimit\u00e0 dell\u2019iniziativa del legislatore regionale che ha disposto una spesa priva di copertura normativa, e quindi lesiva dell\u2019art. 81, quarto comma, Cost., in quanto relativa a una voce (indennit\u00e0 vice-dirigenti regionali e istituzione del ruolo) avvenuta senza il necessario fondamento della contrattazione collettiva.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>La ridondanza del vizio di incompetenza legislativa nel giudizio di parificazione.<\/strong><\/p>\n<p>(Corte costituzionale n. 196\/2018)<\/p>\n<p>di Pelino Santoro, <em>Presidente on. della Corte dei conti<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol>\n<li><strong>I profili innovativi<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>La pronuncia, al lettore distratto, \u00e8 apparsa una decisione di routine, che, sulla scia del nuovo corso della giustizia costituzionale, ha confermato la legittimazione della Corte dei conti a sollevare questioni di costituzionalit\u00e0 in sede di parificazione dei rendiconti da parte delle competenti sezioni regionali di controllo, a seguito della estensione dell\u2019istituto alle regioni a statuto ordinario<a href=\"#_ftn1\" name=\"_ftnref1\">[1]<\/a>; la pronuncia, ha tuttavia, avuto una diffusa risonanza per aver bloccato l\u2019approccio legislativo alla istituzione del ruolo della vice dirigenza regionale<a href=\"#_ftn2\" name=\"_ftnref2\">[2]<\/a>.<\/p>\n<p>Chi scrive, nel commento sulla innovativa sentenza n. 18 del 2019, si era limitato a farne un mero richiamo, nel presupposto che riguardasse strettamente le problematiche conoscibili in sede di parificazione e non anche le questioni evidenziabili in sede di esercizio dei nuovi controlli cogenti delle Sezioni territoriali<a href=\"#_ftn3\" name=\"_ftnref3\">[3]<\/a>, sdoganati ai fini della legittimazione all\u2019accesso allo scrutinio di costituzionalit\u00e0<a href=\"#_ftn4\" name=\"_ftnref4\">[4]<\/a>.<\/p>\n<p>Per meglio comprendere il profilo assolutamente innovativo della sentenza in esame, occorre tener presente che la menzionata sentenza n. 18\/2019, sembra accomunare, nel definirne il perimetro di riferimento, tutta la gamma dei controlli richiamati e confermati dal citato d.l n. 174\/2012, sui bilanci e sugli equilibri finanziari degli enti locali, anche se ridimensionato negli effetti il controllo sui bilanci delle regioni,<\/p>\n<p>per la semplice ragione che il controllo delle sezioni territoriali non poteva giammai condizionare la forma legislativa con cui la regione approva sia il bilancio preventivo sia il rendiconto<a href=\"#_ftn5\" name=\"_ftnref5\">[5]<\/a>.<\/p>\n<p>Fatta questa premessa la pronuncia, pur con una motivazione sobria ed essenziale, presenta per lo meno tre profili che costituiranno la base di ulteriori sviluppi del processo di accesso alla giustizia costituzionale: gli effetti del mancato rispetto dell\u2019art. 117 Cost. sul riparto di competenza Stato-Regione; l\u2019assimilazione del controllo in sede di parifica al controllo di legittimit\u00e0; la rilettura storica del giudizio di parifica dopo la riforma dei controlli preventivi.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li><strong>La violazione della competenza esclusiva statale<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>La configurazione del vizio di violazione della competenza legislativa regionale quale parametro di scrutinio di costituzionalit\u00e0 \u00e8 assolutamente innovativo, poich\u00e9 d\u00e0 rilievo diretto al vincolo di rispetto del riparto di competenza descritto dall\u2019art. 117 Cost. tra le materie di competenza esclusiva dello Stato e quelle a competenza concorrente, in ragione della sua <strong>ridondanza<\/strong> sulla legittimit\u00e0 della spesa indotta e sui riflessi espansivi della stessa spesa autorizzata in termini di copertura e di alterazione degli equilibri finanziari, in quanto programmata <em>ultra vires<\/em>.<\/p>\n<p>Trattasi di un parametro strumentale da far valere combinatamente quello rappresentato dall\u2019art. 81 cost., che, tuttavia, esprime una potenzialit\u00e0 atemporale rispetto al ricorso principale del Governo contro le leggi regionali che eccedano la competenza della Regione, esperibile entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell\u2019art. 127, comma 2 Cost.<a href=\"#_ftn6\" name=\"_ftnref6\">[6]<\/a><\/p>\n<p>A ben vedere, per\u00f2, l\u2019apertura si pone nel solco dell\u2019orientamento che riconosce la legittimazione delle Sezioni regionali di controllo in sede di parifica non solo in riferimento all&#8217;articolo 81 della Costituzione, ma, pi\u00f9 in generale, in relazione a tutte le norme primarie che, in modo diretto o indiretto, incidono sulla materia della finanza.<\/p>\n<p>Sin dalle prime pronunce che hanno segnato il nuovo corso, infatti, si \u00e8 riconosciuto che la\u00a0 questione di legittimit\u00e0 costituzionale potesse avere ad oggetto tutte le disposizioni di legge che determinano, nell\u2019articolazione e nella gestione del bilancio stesso, effetti non consentiti dai principi posti a tutela degli equilibri economico-finanziari e dagli altri precetti costituzionali, che custodiscono la sana gestione finanziaria<a href=\"#_ftn7\" name=\"_ftnref7\">[7]<\/a>; n\u00e9 va sottovalutato il riconoscimento che l\u2019introduzione della regola dell\u2019equilibrio finisce per spostare la natura del vizio della legge in contrasto con il vigente art. 81 Cost. da procedurale, come poteva ritenersi la violazione del rispetto dell\u2019obbligo di copertura, a sostanziale, in quanto espressione di un contrasto con norme costituzionali che impongono limiti di contenuto al governo dei conti pubblici<a href=\"#_ftn8\" name=\"_ftnref8\">[8]<\/a>.<\/p>\n<p>L\u2019effetto congiunto con il parametro pi\u00f9 strettamente finanziario, peraltro, sembra consentire che il vizio di incompetenza possa esser fatto valere <em>sine die<\/em> quando si manifesti un impatto negativo sulla spesa, tale da pregiudicare il saldo di equilbrio, prova de sia che nel caso esaminato la legge regionale oggetto di declaratoria di incostituzionalit\u00e0 risale al 2008, mentre la questione \u00e8 venuta in evidenza in sede di parifica del rendiconto del 2016.<\/p>\n<p>In tal modo, per\u00f2, il parametro della competenza se, da un lato, d\u00e0 ulteriore spessore al potere di controllo, dall\u2019altro, affievolisce il principio della certezza del diritto poich\u00e8 rende precarie le norme regionali a grande impatto finanziario, anche se divenute definitive per scadenza dei termini di \u00a0proposizione di una questione di costituzionalit\u00e0 in via principale<a href=\"#_ftn9\" name=\"_ftnref9\">[9]<\/a> da parte del Governo (art. 127 Cost), con ci\u00f2 contribuendo a promuovere quell\u2019effetto inibitorio dell\u2019efficacia di una legge regionale (a monte), che era stato ritenuto estraneo alla funzione di controllo<a href=\"#_ftn10\" name=\"_ftnref10\">[10]<\/a>; tale effetto, tuttavia, non \u00e8 un male poich\u00e9 costituisce un valido rimedio alla c.d. irreversibilit\u00e0 nel tempo di una legge produttiva di spesa<a href=\"#_ftn11\" name=\"_ftnref11\">[11]<\/a>.<\/p>\n<p>D\u2019altra parte all\u2019indomani della riforma dei controlli del 1994, su ricorso sollevato in sede di parifica centrale del rendiconto dello Stato, superando l\u2019orientamento che negava la rilevanza di questioni che investissero la legge di bilancio o le leggi di spesa, era stato riconosciuto<a href=\"#_ftn12\" name=\"_ftnref12\">[12]<\/a> che nel nuovo contesto della disciplina di bilancio, assumeva rilievo il raffronto fra dati previsionali e consuntivi, sicch\u00e9 la decisione di parifica non pu\u00f2 non vertere anche sulla verifica, a consuntivo, del rispetto degli accennati equilibri, in relazione, tra l&#8217;altro, ai vincoli posti dalla legge finanziaria; a tale fondamentale indirizzo si richiamla pronucia, nel confermare che le questioni proponibili in sede di parificazione possono riguardare tutte le \u00ableggi che determinino veri e propri effetti modificativi dell\u2019articolazione del bilancio dello Stato, per il fatto stesso di incidere, in senso globale, sulle unit\u00e0 elementari dello stesso, vale a dire sui capitoli con riflessi sugli equilibri di gestione\u00bb.<\/p>\n<p>Nei tempi pi\u00f9 recenti si \u00e8 riconosciuto che nel giudizio di parifica \u00e8 diventata centrale la correttezza della determinazione dell\u2019accertamento del risultato di amministrazione, il quale costituisce \u00abl\u2019oggetto principale e lo scopo del giudizio di parificazione che riguarda non solo la verifica delle riscossioni e dei pagamenti e dei relativi resti (residui) ma anche, e soprattutto, la verifica, a consuntivo, degli equilibri di bilancio<a href=\"#_ftn13\" name=\"_ftnref13\">[13]<\/a>.<\/p>\n<p>In particolare \u00e8 stato riconosciuto che le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sono legittimate a sollevare questione di legittimit\u00e0 costituzionale avverso tutte \u00able disposizioni di legge che determinano, nell\u2019articolazione e nella gestione del bilancio stesso, effetti non consentiti dai principi posti a tutela degli equilibri economico-finanziari\u00bb e da tutti gli \u00abaltri precetti\u00bb costituzionali, che custodiscono la sana gestione finanziaria<a href=\"#_ftn14\" name=\"_ftnref14\">[14]<\/a>.<\/p>\n<p>A proposito di ricorsi in via principale contro le leggi regionali approvative dei propri rendiconti, molto spesso il parametro di scrutinio fa riferimento a norme interposte che siano espressone di potest\u00e0 legislativa concernente la materia dell\u2019armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica<a href=\"#_ftn15\" name=\"_ftnref15\">[15]<\/a>.<\/p>\n<p>Tornando al tema, \u00e8 evidente che il parametro apre un ulteriore spazio che tuttavia richiede dei paletti, non essendo immaginabile che le Sezioni di controllo si atteggino a censori di ultima istanza deputati a vigilare sul rispetto reciproco delle competenze legislative, a prescindere dalle ricadute dirette sull\u2019alterazione degli equilibri richiesti.<\/p>\n<p>Il parametro della competenza, per il momento, \u00e8 stato fatto valere dalle Sezioni riunte del Trentino con ordinanza 8 agosto 2018 n. 173 e n. 177 e dalla Sezione del controllo per la Campania con ordinanza 8 ottobre 2018 n. 25<a href=\"#_ftn16\" name=\"_ftnref16\">[16]<\/a>; non resta che attendere che la Consulta si pronunci.<\/p>\n<p>Il criterio della ridondanza del vizio di violazione della sfera di competenza legislativa statale in una violazione del principio di cui all\u2019art. 81 Cost. non \u00e8 nuovo, essendo utilizzato \u00a0con riferimento alle attribuzioni proprie della regione sull\u2019assunto che la violazione denunciata risultava \u00abpotenzialmente idonea a determinare una lesione delle attribuzioni costituzionali delle Regioni\u00bb, incidendo le norme impugnate su un ambito materiale di potest\u00e0 legislativa concorrente<a href=\"#_ftn17\" name=\"_ftnref17\">[17]<\/a>; la cosiddetta giurisprudenza della \u201cridondanza\u201d consente quindi alle Regione di ricorrere in via principale alla Corte, impugnando leggi statali in base alla presunta violazione di parametri diversi da quelli contenuti nel Titolo V della Costituzione, a condizione che le lamentate violazioni dei parametri impugnati siano tali da ridondare nel riparto delle competenze legislative delle Regioni<a href=\"#_ftn18\" name=\"_ftnref18\">[18]<\/a>.<\/p>\n<p>La vera novit\u00e0 \u00e8 che a far valere il vizio di competenza come \u201cvicolo\u201d del pi\u00f9 grave vulnus all\u2019equilibrio di bilancio, \u00e8 un organo di controllo magistratuale che esercita la sua funzione in posizione di indipendenza e neutralit\u00e0 quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell\u2019equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive, in quanto al servizio dello Stato-ordinamento, funzionale al rispetto dell\u2019equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva<a href=\"#_ftn19\" name=\"_ftnref19\">[19]<\/a>.<\/p>\n<p>La porta \u00e8 oramai aperta; l\u2019auspicio \u00e8 che, se la linea dovesse consolidare, si possa delineare un accesso diretto, a tutela di un interesse generale adespota, per lo scrutinio delle leggi che concedendo privilegi e condoni tributari, incidano irrazionalmente (o per mero calcolo elettorale) sulla consitenza delle entrate, e quindi sui futuri equilibri finanziari, in violazione dei principi di uguaglianza (art. 3 Cos) e di progressivit\u00e0 della capacit\u00e0 contributiva (art. 53 Cost).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li>La parificazione come giudizio <em>a quo<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p>Per quanto riguarda il riconoscimento della parificazione come giudizio <em>a quo<\/em>, viene riconferma, in pieno l\u2019orientamento, oramai consolidato. secondo cui il giudizio di parificazione, pur non essendo un procedimento giurisdizionale in senso stretto, \u00abai limitati fini dell\u2019art. 1 della legge cost. n. 1 del 1948 e dell\u2019art. 23 della legge n. 87 del 1953, la parifica della Corte dei conti \u00e8, sotto molteplici aspetti, analoga alla funzione giurisdizionale, piuttosto che assimilabile a quella amministrativa, risolvendosi nel valutare la conformit\u00e0 degli atti che ne formano oggetto alle norme del diritto oggettivo, ad esclusione di qualsiasi apprezzamento che non sia di ordine strettamente giuridico.<\/p>\n<p>Il controllo effettuato dalla Corte dei conti \u00e8 un controllo esterno, rigorosamente neutrale e disinteressato, volto unicamente a garantire la legalit\u00e0 degli atti a essa sottoposti, e cio\u00e8 preordinato a tutela del diritto oggettivo<a href=\"#_ftn20\" name=\"_ftnref20\">[20]<\/a> e, pertanto, viene confermato che le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti in sede di giudizio di parificazione dei rendiconti regionali sono legittimate a sollevare questioni di costituzionalit\u00e0, sussistendo tutte le condizioni richieste quali: a) applicazione di parametri normativi; b) giustiziabilit\u00e0 del provvedimento in relazione a situazioni soggettive dell\u2019ente territoriale eventualmente coinvolte c) pieno contraddittorio, sia nell\u2019ambito del giudizio di parifica esercitato dalla sezione di controllo della Corte dei conti, sia nell\u2019eventuale giudizio ad istanza di parte, qualora quest\u2019ultimo venga avviato dall\u2019ente territoriale cui si rivolge la parifica, garantito anche dal coinvolgimento del pubblico ministero, a tutela dell\u2019interesse generale oggettivo alla regolarit\u00e0 della gestione finanziaria e patrimoniale dell\u2019ente territoriale<a href=\"#_ftn21\" name=\"_ftnref21\">[21]<\/a>.<\/p>\n<p>La Consulta, dopo un iniziale rifiuto<a href=\"#_ftn22\" name=\"_ftnref22\">[22]<\/a>, ha da tempo riconosciuto che la funzione della pronuncia di parifica consiste nel verificare se le entrate riscosse e versate, e i resti da riscuotere e da versare risultanti dal rendiconto redatto dal Governo siano conformi ai dati esposti nei conti periodici e nei riassunti generali trasmessi alla Corte dai singoli Ministeri, e se le spese ordinate e pagate durante l&#8217;esercizio concordino con le scritture tenute o controllate dalla stessa Corte, nonch\u00e9 nell&#8217;accertare i residui passivi in base alle dimostrazioni allegate ai decreti ministeriali di impegno e alle scritture tenute dalla Corte<a href=\"#_ftn23\" name=\"_ftnref23\">[23]<\/a>; \u00e8 stata persino ammessa la legittimazione, in sede di parifica, a sollevare questioni riguardanti norme che, sottraendo determinati atti al controllo preventivo di legittimit\u00e0, ne impediscono la conclusione<a href=\"#_ftn24\" name=\"_ftnref24\">[24]<\/a>.<\/p>\n<p>E\u2019 stato anche chiarito che la decisione della Corte dei conti, non pu\u00f2 \u00absignificare ingerenza nell&#8217;opera di riscontro giuridico espletata dalla Corte dei conti\u00bb ed \u00e8 stato riconosciuto che le sfere di competenza della Regione e della Corte dei conti si presentano distinte e non confliggenti<a href=\"#_ftn25\" name=\"_ftnref25\">[25]<\/a>; n\u00e9 pu\u00f2 dirsi che l\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 di un organo di rilevanza costituzionale dotato di indipendenza possa essere suscettibile di invadere la sfera di attivit\u00e0 della Regione, se si accompagna a osservazioni intorno al modo con cui l\u2019amministrazione interessata si \u00e8 conformata alle leggi e suggerisce le variazioni o le riforme che ritenga opportuno; ne discende l\u2019inidoneit\u00e0 a ledere le attribuzioni costituzionalmente garantite della ricorrente e l\u2019inesistenza dell\u2019interesse a ricorrere.<\/p>\n<p>La funzione di parifica, peraltro, non \u00e8 antagonista al potere-dovere di approvare il rendiconto, n\u00e9 il diniego o parifica con riserva potrebbe rivelarsi impeditivo, cogente o semivincolante del libero esercizio del potere legislativo della Regione<a href=\"#_ftn26\" name=\"_ftnref26\">[26]<\/a>.<\/p>\n<p>Con le pi\u00f9 recenti pronunce si assiste, quind, ad una rivalutazione a tutto campo dello storico istituto della parificazione, oggi regionalizzato, del quale, all\u2019indomani dei controlli del 1994, pur dubitando che fosse ancora ipotizzabile una parificazione priva del supporto delle scritture documentali acquisite dalla stessa Corte dei Conti, una volta che era venuto meno il controllo sui titoli di spesa, si dovette riconoscere la indefettibilit\u00e0 della funzione sebbene la verifica di concordanza dovesse essere svolta non pi\u00f9 sulla base di scritture in gran parte proprie della Corte ma sulla base di un riscontro incrociato di documenti consuntivi di altri organismi, agevolato dall\u2019accesso al sistema informativo integrato<a href=\"#_ftn27\" name=\"_ftnref27\">[27]<\/a>.<\/p>\n<p>Proprio con riguardo a questa evoluzione, la Consulta si premura di sottolineare che l\u2019espansione del giudizio di parificazione come giudizio di legittimit\u00e0 del rendiconto dello Stato si \u00e8 delineata quale conseguenza della previsione di cui all\u2019art. 3, comma 1, della L. n. 20\/1994 che ha delimitato il controllo di legittimit\u00e0 degli atti (dapprima del Governo, poi anche con riguardo alle Regioni ad autonomia speciale) a poche ipotesi tipiche, interrompendo il rapporto di generale pregiudizialit\u00e0 tra controllo preventivo di legittimit\u00e0 (nel corso del quale, era gi\u00e0 riconosciuta la legittimazione a sollevare questione di legittimit\u00e0 costituzionale della legge presupposta all\u2019atto amministrativo) e giudizio di parifica.<\/p>\n<p>Tale percorso di espansione \u00e8 culminato nell\u2019adozione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 conv. L. n. 213\/2012, che, ha dettato disposizioni volte a assicurare effettivit\u00e0 al rispetto di pi\u00f9 vincolanti parametri finanziari, integrati da principi enucleabili dal diritto europeo.<\/p>\n<p>La pronuncia mette in evidenza, peraltro, che in questa prospettiva si \u00e8 stabilito che le sezioni regionali di controllo accertano gli squilibri economico-finanziari, la mancata copertura delle spese, la violazione di norme finalizzate a garantire la regolarit\u00e0 della gestione finanziaria (art. 1, comma 7, del d.l. n. 174 del 2012), in sostanza tutte le \u00abirregolarit\u00e0 suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti\u00bb (art. 1, comma 3, stesso testo).<\/p>\n<p>Con ci\u00f2 pare chiaro che la Consulta ha voluto mettere sullo stesso piano funzionale le varie tipologie dei nuovi controllo, inizialmente concepiti per la finanza dei comuni e province e poi estesi alle regioni (fatti salvi i profili di incompatibilit\u00e0), sicch\u00e9 i parametri di scrutinio tendono ad uniformarsi fermo restando gli adattamenti strutturali.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 conferma l\u2019importanza del nuovo parametro del rispetto della competenza legislativa, che applicato alla finanza comunale pu\u00f2 contribuire a salvaguardare i livelli dei servizi locali, anche nelle sedi della giustizia ordinaria e amministrativa su eccezione dei cittadini portatori dpoizioni di diritto soggettivo o interesse legittimo<a href=\"#_ftn28\" name=\"_ftnref28\">[28]<\/a>.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"4\">\n<li><strong>La rilevanza<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Per quanto riguarda la <strong>rilevanza<\/strong>, \u00e8 pacifico che l\u2019esistenza di un collegamento fra il giudizio di origine della questione di costituzionalit\u00e0 e l\u2019esame svolto dalla Corte costituzionale, ossia la rilevanza, nonch\u00e9 la necessit\u00e0 che la decisione della Corte produca un qualche effetto sul giudizio <em>a quo<\/em>, sono due elementi centrali del sistema del controllo di costituzionalit\u00e0 in via incidentale; la valutazione di rilevanza \u00e8 fondata sulla circostanza che, allo stato degli atti, appare necessario applicare una certa norma e che quindi sussista un nesso di strumentalit\u00e0 tra la questione di costituzionalit\u00e0 e la risoluzione del giudizio <em>a quo<\/em>, ovvero un rapporto di stretta pregiudizialit\u00e0 fra giudizio di provenienza e decisione del Giudice delle leggi.<\/p>\n<p>A tali fini, la pronuncia d\u00e0 atto che il collegio <em>a quo<\/em>, ove avesse applicato tali norme, si sarebbe trovato nella condizione di validare un risultato di amministrazione non corretto, in quanto relativo a una spesa, conseguente all\u2019illegittima istituzione del ruolo di vice-dirigenza, in contrasto con la contrattazione collettiva nazionale di comparto e che, pertanto, non poteva parificare il capitolo di spesa in esame, supponendo che solo l\u2019accoglimento della questione avrebbe potuto impedire la parificazione della voce, con conseguente eliminazione della spesa contestata<a href=\"#_ftn29\" name=\"_ftnref29\">[29]<\/a>.<\/p>\n<p>In particolare l\u2019effetto finanziario si sarebbe tradotto in un accantonamento prioritario delle risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della vice dirigenza<\/p>\n<p>La pronuncia ha inteso risolvere prioritariamente la questione dell\u2019intervento normativo sulla vice-dirigenza regionale, in violazione della sfera di competenza statale esclusiva in materia di \u00abordinamento civile, risolvendola affermativamente in quanto a seguito della privatizzazione del pubblico impiego, la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti pubblici, compresi i dipendenti delle Regioni, compete unicamente al legislatore statale, rientrando nella materia ordinamento civile<a href=\"#_ftn30\" name=\"_ftnref30\">[30]<\/a>.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>post scriptum<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>N\u00e9 sembra aver peso determinate sul piano motivazionale il richiamo di sostegno alle intervenute pronunce della Consulta e della Cassazione, poich\u00e9 entrambe rappresentano una mera presa d\u2019atto di situazioni fattuali utili a sostenere, l\u2019una, la legittimazione della Corte dei conti a proporre incidenti di costituzionalit\u00e0<a href=\"#_ftn31\" name=\"_ftnref31\">[31]<\/a>, l\u2019altra, l\u2019opposta natura di atto di controllo, per escludere la sua ricorribilit\u00e0 per motivi di giurisdizione<a href=\"#_ftn32\" name=\"_ftnref32\">[32]<\/a>.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref1\" name=\"_ftn1\">[1]<\/a> C. cost., 23 luglio 2015, n. 181, in Riv. C. conti 2015, 3, 445, 27 aprile 2017, n. 89, ivi 2017, 1, 52; per le regioni a statuto speciale, da ultimo C. cost., 18 giugno 2008, n. 213 (Sardegna), in Riv. C. conti 2008, 3, 269.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref2\" name=\"_ftn2\">[2]<\/a> La Consulta (sent. 3 ottobre 2016, n. <strong>21), aveva dichiarato non fondate numerose questioni di legittimit\u00e0 costituzionale <\/strong>dell&#8217;art. 5, comma 13, D.L. n. 95 del 2012, abrogativo dell\u2019art. 17 d.lgs. n. 546 del 2001, in cui si prevedeva che la contrattazione collettiva del comparto Ministeri disciplinasse l&#8217;istituzione di un&#8217;apposita separata area della <strong>vicedirigenza <\/strong>G. CASIELLO, La costituzionalit\u00e0 dell&#8217;articolo 5, comma 13, d. l. 6 luglio 2012, n. 95 e la storia &#8216;finita&#8217; della vicedirigenza, in Arg. dir. lav. 2017, 3, 740. E. DI GREGORIO, La sentenza della Corte costituzionale n. 196 del 2018. la legittimazione della Corte dei conti a rilevare l\u2019incostituzionalit\u00e0 di una legge regionale in sede di giudizio di parificazione, in <a href=\"http:\/\/www.contabilita-pubblica\">www.contabilita-pubblica<\/a>.it<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref3\" name=\"_ftn3\">[3]<\/a> G. COLOMBINI, Il \u201cnuovo\u201d sistema dei controlli della Corte dei conti sui bilanci degli enti territoriali. Spunti di riflessione, in Riv. C. conti 2015, 3, 588; V. CAPUTI JAMBRENGHI, Il nuovo sistema dei controlli della Corte dei conti sui bilanci delle autonomie territoriali, ivi 2016, 3, 462, P.\u00a0 ed E. SANTORO, Manuale di contabilit\u00e0 e finanza pubblica, Santarcangelo, 2018, 762.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref4\" name=\"_ftn4\">[4]<\/a> P. SANTORO, L\u2019accesso alla giustizia costituzionale delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti in materia di equilibri finanzi, in <a href=\"http:\/\/www.contabilita-pubblica\">www.contabilita-pubblica<\/a>, febb. 2019.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref5\" name=\"_ftn5\">[5]<\/a> La Consulta ha dichiarato l&#8217;illegittimit\u00e0 costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 174 del 2012, limitatamente alla parte in cui si riferisce al controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi delle Regioni, cfr. C. cost. 6 marzo 2014, n. 39, in <a href=\"http:\/\/www.giustamm.it\">www.giustamm.it<\/a> n. 3\/2014, con commento di P. SANTORO, Il depotenziamento del controllo della corte dei Conti sul bilancio preventivo delle regioni.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref6\" name=\"_ftn6\">[6]<\/a> P. SANTORO, Gli equilibri del rendiconto generale delle Regioni tra impugnazione governativa e giudizio di parificazione a commento di Cost. 13 giugno 2013 n. 138, in Riv. trim. app. 2014, 1, 194; CHIAPPINELLI C., Il giudizio di parificazione del rendiconto generale dello Stato e dei rendiconti delle Regione, in Riv. C. conti 2016, 3, 505; S. SFRECOLA, Corte dei conti: il giudizio di parificazione del rendiconto generale nelle regioni a statuto ordinario, <a href=\"http:\/\/www.contabilita-pubblica.it\">www.contabilita-pubblica.it<\/a>., 10 luglio 2013.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref7\" name=\"_ftn7\">[7]<\/a> C. cost., 23 giugno 2015, n. 181, cit., con riferimento ad una legge di assestamento del bilancio regionale; C. cost. 22 marzo 2017, n. 89, cit., con riferimento alla carenza di copertura di disposizioni finanziarie e di bilancio. Le scelte allocative di risorse in sede di bilancio, infatti, sono suscettibili di sindacato in quanto rientranti \u201cnella tavola complessiva dei valori costituzionali, la cui commisurazione reciproca e la cui ragionevole valutazione sono lasciate al prudente apprezzamento della Corte costituzionale\u201d (sent. n. 260\/1990).<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref8\" name=\"_ftn8\">[8]<\/a> C. cost. 10 marzo 2014 n. 40, cit.. P. SANTORO, Costituzionalit\u00e0 della leggi approvative dei bilanci regionali e controllo degli equilibri finanziari, in Riv. C. conti 2014, 1, 564. RIVOSECCHI, L\u2019equilibrio di bilancio: dalla riforma costituzionale alla giustiziabilit\u00e0, in AIC, 10 marzo 2016. 110; B. CARAVITA ed E. JORIO, <a href=\"http:\/\/www.federalismi.it\/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=24592&amp;dpath=document&amp;dfile=21032014181930.pdf&amp;content=La+Corte+costituzionale+e+l'attivit\u00e0+della+Corte+dei+conti+(una+breve+nota+sulle+sentenze+nn.+39+e+40+del+2014)+-+stato+-+dottrina+-+\">La Corte costituzionale e l&#8217;attivit\u00e0 della Corte dei conti (una breve nota sulle sentenze nn. 39 e 40 del 2014)<\/a>, in <a href=\"http:\/\/www.federalismi.it\/\">Federalismi.it<\/a>.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref9\" name=\"_ftn9\">[9]<\/a> La legittimazione al ricorso in via principale \u00e8 asimmetrica, nel senso che, mentre lo Stato pu\u00f2 ricorrere per qualsiasi vizio della legge, le Regioni possono impugnare solo la legge che leda (o ridondi) sulla propria sfera di competenza.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref10\" name=\"_ftn10\">[10]<\/a> C. cost., 6 marzo 2014, n. 39 (punto 6.3.4.3.1), cit. P. SANTORO, Costituzionalit\u00e0 delle leggi approvative dei bilanci regionali e controllo degli equilibri finanziari, cit.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref11\" name=\"_ftn11\">[11]<\/a> G. SCACCIA La giustiziabilit\u00e0 della regola del pareggio, in AIC. sett. 2016.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref12\" name=\"_ftn12\">[12]<\/a> C. cost., 14 giugno 1995, n. 244, in Giur. cost. 1995, 1764, con commento di M. V. LUPO&#8217; AVAGLIANO, Pieni poteri alla Corte dei conti per il controllo della spesa pubblica, ivi 1779; id. in Riv. C. conti 1995, 3, 169, con commento di C. CHIAPPINELLI, La corte costituzionale muta radicalmente indirizzo e riconosce nuovi compiti al giudizio di parificazione.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref13\" name=\"_ftn13\">[13]<\/a> 27 aprile 2017, n. 89, cit.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref14\" name=\"_ftn14\">[14]<\/a> C. cost., 23 luglio 2015, n. 181, cit., 27 aprile 201, n. 89, cit. e 18 giugno 2008, n. 213, cit.. A. BRANCASI, La Corte costituzionale risolve un problema di veridicit\u00e0 dei conti in termini di violazione dell&#8217;obbligo di copertura finanziaria, in Regioni 2008, 4, 986. G. D&#8217;AURIA ,Sull&#8217;incostituzionalit\u00e0 di bilanci e rendiconti regionali e sui rimedi per ripristinare l&#8217;ordinata continuit\u00e0 tra gli esercizi finanziari, in Foro it. 208, 2654; G. RIVOSECCHI., Controlli della Corte dei conti e incidente di costituzionalit\u00e0, in Dir. pubb. 2017, 2, 357; SCALIA R., Il giudizio di parificazione del rendiconto generale delle Regioni, dopo il 2012. Gli orientamenti della Corte costituzionale, in Federalismi .it n. 8\/2018; P. SANTORO, Le due anime del giudizio di parificazione. L\u2019approccio giustizialista, in <a href=\"http:\/\/www.contabilita-pubblica\">www.contabilita-pubblica<\/a>, 6 gennaio 2018.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref15\" name=\"_ftn15\">[15]<\/a> C. cost., 13 giugno 2013, n. 138, cit. In particolare le disposizioni interposte che fissano gli obblighi r\u00a0 e la tempistica della rendicontazione costituiscono, all\u2019un tempo, norme afferenti al coordinamento della finanza pubblica, all\u2019armonizzazione dei bilanci e ai precetti in termini di copertura della spesa e di equilibrio dei bilanci (C. cost. 5 marzo 2018, n. 49 e 20 luglio 2016, n. 284). D. DE GRAZIA, Il sindacato di costituzionalit\u00e0 della legge di approvazione del rendiconto e la problematica individuazione del parametro del giudizio, in Forum costituzionale.it 2014; C. cost. 19 gennaio 2018, n. 49 con commento di RIVOSECCHI, La Corte e l&#8217;equilibrio di bilancio: ancora una pronuncia di annullamento del rendiconto regionale per mancanza di trasparenza e veridicit\u00e0 dei conti, in Giur. cost. 2018, 576; C. cost. 21 giugno 2016, n. 184, in Riv. C. conti, 2016, 5, 484. CAROSI A., Il principio di trasparenza nei conti pubblici, in Riv. AIC, n. 3\/2018; id. La Corte costituzionale tra autonomie territoriali, coordinamento finanziario e garanzia dei diritti, ivi n. 4\/2017.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref16\" name=\"_ftn16\">[16]<\/a> Il Presidente della Sezione regionale di controllo, intervenendo nella cerimonia di inaugurazione dell\u2019anno giudiziario ha rappresentato che Sezione, con l\u2019ordinanza n.115\/2018, adottata all\u2019esito del giudizio di Parificazione del Rendiconto generale della Regione Campania, ha posto un\u2019ulteriore questione di costituzionalit\u00e0, mentre \u00e8 stata sollevata dalle Sezioni Riunite in Speciale Composizione con l\u2019ordinanza n. 5\/2019, altra questione sul c.d. \u201cblocco delle spese discrezionali\u201d ed ha sottolineato come, le questioni proposte in tre diversi ambiti di controllo, comprovino la sostanziale identicit\u00e0 della funzione \u201cgiurisdizionale di controllo\u201d, nella sua duplice dimensione contenziosa e non contenziosa.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref17\" name=\"_ftn17\">[17]<\/a> C. cost., 16 febbraio 2012, n. 22, con commento di E. ROSSI, Il fine meritevole giustifica l\u2019utilizzo elastico dei mezzi: la Corte e la \u201cridondanza\u201d, in Giur cost. \u00a02012, 298. C. cost., 20 gennaio 2012 n. 8, in www.cortecostituzionale.it. La Consulta ha recentemente ricordato (sent. n. 19 aprile 2018 n. 79 e 9 maggio 2018 n. 137) che, per costante giurisprudenza (sent. n. 13 del 2017, n. 287, n. 251, n. 244, n. 147 e n. 145 del 2016), le regioni possono evocare parametri di legittimit\u00e0 costituzionale diversi da quelli che sovrintendono al riparto di competenze fra Stato e regioni solo a due condizioni: che la violazione denunciata sia potenzialmente idonea a riverberarsi sulle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite e che le regioni ricorrenti abbiano sufficientemente motivato in ordine alla ridondanza della lamentata illegittimit\u00e0 costituzionale sul riparto di competenze, indicando la specifica competenza che risulterebbe offesa e argomentando adeguatamente in proposito; sugli effetti caducatori della dimostrata ridondanza sull\u2019autonomia delle regioni, C. cost. 17 maggio 2018, n. 101, in www.cortecostituzionale.it.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref18\" name=\"_ftn18\">[18]<\/a> In particolare la ridondanza \u00e8 stata utilizzata per dichiarare ammissibili questioni di legittimit\u00e0 inerenti al sistema delle fonti e il loro utilizzo da parte del legislatore, cfr. sent. 19 luglio 2013, n. 220in www.cortecostituzionale.it.M. CECCHETTI, La \u201cridondanza\u201d tra mitologia e realt\u00e0, in Corte costituzionale, I ricorsi in via principale, Milano, 2011, 282.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref19\" name=\"_ftn19\">[19]<\/a> C. cost.6 luglio 2006 n. 267, in Riv. C. conti 2006, 6, 276, 7 giugno 2007, n.i, 2007, 3, 260 e 5 aprile 2013, n. 60, ivi 2013, 365. M. \u00a0DOGLIANI, La Corte dei conti, garanzia costituzionale della verit\u00e0 dello stato della spesa pubblica, in Scritti per i 150 anni della Corte dei conti, a cura di SFRECOLA, Roma, 2013; F. GUELLA, Il coordinamento delle attribuzioni di controllo nel conflitto tra autonomia finanziaria (speciale) e prerogative costituzionali della Corte dei conti, in Le Regioni 2013; D. Morgante I nuovi presidi della finanza regionale e il ruolo della Corte dei conti nel d.l. n. 174\/2012, in Federalismi n. 1\/2013. F. FRACCIA La Corte dei conti tra funzione giurisdizionale, di controlli, di consulenza e certificazione, in Riv. C. conti 2015, 5, 712; A. CAROSI, Il ruolo della Corte dei conti nella salvaguardia delle regole di bilancio nazionali e comunitarie, in Riv. C. conti 2015, 3, 577.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref20\" name=\"_ftn20\">[20]<\/a> Corte cost., 27 aprile 2017, n. 89, cit., 23 luglio 2015, n. 181, cit. e 18 giugno 2008, n. 213, ivi, 3, 269.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref21\" name=\"_ftn21\">[21]<\/a> Il richiamo ai giudizi a istanza di parte dovrebbe avere un significato rafforzativo dell\u2019ampliamento dell\u2019area delle funzioni legittimanti, ma appare ultroneo poich\u00e8 i nuovi giudizi su ricorso alle Sezioni riunite in composizione speciale (art. 11, comma 6, D.lgs n. 174\/2016, approvativo del codice del processo contabile di della delibera di parifica) rientrano per loro natura e struttura nell\u2019area della giurisdizione, a meno che non si sia voluto avallare l\u2019orientamento della giustiziabilit\u00e0 anche delle decisioni di parifica, il che non \u00e8 ancora un punto di arrivo fermo. Sulla tematica, P. ed E SANTORO, I giudizi nelle materie di contabilit\u00e0 pubblica, Napoli 2018, 721; P. SANTORO, Le due anime del giudizio di parificazione. L\u2019approccio giustizialista, in <a href=\"http:\/\/www.contabilita-pubblica\">www.contabilita-pubblica<\/a>, cit.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref22\" name=\"_ftn22\">[22]<\/a> Corte Cost., 19 dicembre 1966, n. 121, in Giur. cost. 1966, 164 e 19 dicembre 1963, n. 165, ivi 1961, 1614; C. cost., 30 dicembre 1968 n. 142, in Foro amm. 1968, 497, aveva riconosciuto la legittimazione ma negato la rilevanza per sollevare questioni di legittimit\u00e0 costituzionale riflettenti la legge del bilancio e le leggi di spesa poich\u00e8 in sede di giudizio di parificazione, la Corte dei conti \u00e8 vincolata alle &#8220;proprie scritture&#8221;, in conformit\u00e0 delle quali viene formalmente dichiarata nel dispositivo la &#8220;regolarit\u00e0 del rendiconto&#8221; la quale la &#8220;regolarit\u00e0&#8221; che prescinde completamente dagli eventuali vizi di legittimit\u00e0 costituzionale del bilancio (che resta a monte) non meno che delle leggi di spesa che ne stanno a fondamento che restano a monte.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref23\" name=\"_ftn23\">[23]<\/a> Corte cost., 19 dicembre 1966, n. 121, cit.. C. Anelli, Legittimazione della Corte dei Conti a promuovere questioni di legittimit\u00e0 costituzionale in sede di registrazione di atti e in sede di parificazione di bilancio, ivi, 1964, II, 63. A. BUSCEMA, Il giudizio di parificazione per lo Stato e per gli altri enti pubblici: evoluzione giurisprudenziale e prospettive, in Riv. C. conti 1987, 1449.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref24\" name=\"_ftn24\">[24]<\/a> C. cost.30 dicembre 1968, n. 143, in Giur. cost. 1968, 2319<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref25\" name=\"_ftn25\">[25]<\/a> Corte cost. 28 marzo 2012, n. 72, in Riv. C. conti 2012, 1, 385<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref26\" name=\"_ftn26\">[26]<\/a> Corte cost., 5 marzo 2014, n. 39, cit.. G. DI COSIMO, Sul contenuto e sul controllo degli atti normativi (nota a sent. 39\/2014, in Forum Quad. cost. 2014).<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref27\" name=\"_ftn27\">[27]<\/a> Corte conti, Sez. contr., A.G., 20 aprile 1994, n. 29, in Riv. Corte conti 1994, 3, 10, P. ed E. SANTORO, Manuale di contabilit\u00e0 e finanza pubblica, cit., 474.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref28\" name=\"_ftn28\">[28]<\/a> C. cost. 27 luglio 2015, n. 188, su questione sollevata da un Tar, ha dichiarato l\u2019incostituzionalit\u00e0 della legge di bilancio per eccessivo taglio delle risorse da destinare alle funzioni. I. CIOLLI, I diritti sociali &#8220;condizionati&#8221; di fronte alla Corte costituzionale, in Riv. giur. lav. prev. 2017, 3, 353; G. ROGGERO, Una sentenza manipolativa di bilancio: la Corte costituzionale &#8220;soccorre&#8221; le Province piemontesi, in Giur. cost. 2015, 1461. C. cost., 11 gennaio 2019, n. 6, (su ricorso della regione); C. cost. 26 gennaio 2016 n. 10, in Riv. C. conti 2016, 1, 362. Va ricordato che per la Consulta (sent. 23 maggio 1990 n. 260), pur considerando che le scelte di bilancio sono decisioni fondamentali di politica. frutto di un&#8217;insindacabile discrezionalit\u00e0 politica, il valore costituzionale dell&#8217;equilibrio finanziario, desumibile dall&#8217;art. 81 della Costituzione, non rende inammissibile il giudizio di costituzionalit\u00e0. C. cost., 9 febbraio 2011, n. 37, in Riv. C. conti 2011, 3. 338, invece, aveva ritenuto inammissibile\u00a0 questione similare sollevata da una sezione territoriale per difetto di legittimazione. La Consulta ha ricordato che non si pu\u00f2 ipotizzare che la legge di approvazione del bilancio o qualsiasi altra legge incidente sulla stessa costituiscano una zona franca sfuggente a qualsiasi sindacato del giudice di costituzionalit\u00e0, dal momento che non vi pu\u00f2 essere alcun valore costituzionale la cui attuazione possa essere ritenuta esente dalla inviolabile garanzia rappresentata dal giudizio di legittimit\u00e0 costituzionale (sent. 19 dicembre 2016 n. 175).<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref29\" name=\"_ftn29\">[29]<\/a> Nella sent. n. 89\/2018, cit. la rilevanza derivava dal fatto che motivi per cui le disposizioni impugnate (illegittimit\u00e0 criteri di calcolo avanzo di amministrazione\u00a0 avrebbe comportato la parifica di partite di spesa, la cui natura ed allocazione non sarebbero conformi ai parametri costituzionali; nella sentenza n. 181\/2015, cit. la rilevanza era ravvisata nella circostanza che applicazione della normativa censurata (legge assestamento bilancio) avrebbe comportato di validare un risultato di amministrazione infedele e di consentire un allargamento di spesa al di fuori dei vincoli di bilancio risultanti dal patto di stabilit\u00e0 e dalle altre disposizioni in materia economico-finanziaria.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref30\" name=\"_ftn30\">[30]<\/a> C. cost., 5 dicembre 2016, n. 257, in <a href=\"http:\/\/www.cortecostituzionale,\">www.cortecostituzionale,<\/a> 12 aprile 2017, n. 72, ivi, 1 luglio 2017, n. 160, ivi e 13 luglio 207, n. 175, ivi.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref31\" name=\"_ftn31\">[31]<\/a> Corte cost., 27 aprile 2017, n. 89, cit. (e non n. 87 come erroneamente richiamato).<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref32\" name=\"_ftn32\">[32]<\/a> Cass., Sez. un., 13 settembre 2016, n. 22645, cit., e 30 ottobre 2014, n. 23072, cit.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Corte costituzionale 9 novembre 2018 n. 196, Pres. Lattanzi, red. Sciarra. &#8211; L. R. Regione Liguria n. 10 e 42\/2008. &nbsp; Corte dei conti &#8211; Giudizio di parifica &#8211; Legittimazione questioni costituzionalit\u00e0. Corte dei conti &#8211; Giudizio di parifica &#8211; Questioni costituzionalit\u00e0 &#8211; Parametri scrutinio &#8211; Violazione equilibri finanziari. 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