{"id":1135,"date":"2019-03-27T08:59:31","date_gmt":"2019-03-27T07:59:31","guid":{"rendered":"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/?p=1135"},"modified":"2019-03-27T08:59:31","modified_gmt":"2019-03-27T07:59:31","slug":"in-caso-di-danno-erariale-prodotto-dal-rappresentante-dellente-partecipante","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/in-caso-di-danno-erariale-prodotto-dal-rappresentante-dellente-partecipante\/","title":{"rendered":"In caso di danno erariale prodotto dal rappresentante dell\u2019ente partecipante&#8230;"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: left;\"><strong><a href=\"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/HAMMER-JUSTICE-800x800.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-1086 alignleft\" src=\"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/HAMMER-JUSTICE-800x800-300x167.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"167\" srcset=\"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/HAMMER-JUSTICE-800x800-300x167.jpg 300w, https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/HAMMER-JUSTICE-800x800.jpg 630w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a>In caso di danno erariale prodotto dal rappresentante dell\u2019ente partecipante la giurisdizione appartiene alla Corte dei conti essendo irrilevante la natura della societ\u00e0 partecipata (<em>in house<\/em> o meno)<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>Corte di Cassazione; <\/strong>Sezioni Unite Civili; sentenza 12 febbraio 2019, n. 4132; Pres. Mammone \u2013 Est. Virgilio \u2013 P.G. Capasso (concl. conf.); C.M., + altri omessi (Avv.ti Toscano, Valerini, Del Carlo, Lazzarini e Iaria) c. P. G. Corte dei conti.<!--more--><\/p>\n<p><strong>Competenza e giurisdizione \u2013 Corte dei conti \u2013 Danno erariale \u2013 Societ\u00e0 partecipata &#8211; Pregiudizio arrecato al valore della partecipazione da parte del rappresentante dell\u2019ente partecipante \u2013 Natura della societ\u00e0 (<em>in house<\/em> o no) \u2013 Irrilevanza \u2013 Giurisdizione della Corte dei conti<\/strong><\/p>\n<p><em>In caso sia pregiudicato il valore della partecipazione in una societ\u00e0 partecipata da ente locale, appartiene alla giurisdizione della Corte dei conti &#8211; indipendentemente dalla natura della societ\u00e0 (se in house o meno) &#8211; la cognizione dell\u2019azione risarcitoria del Procuratore contabile \u00a0nei confronti del titolare dei poteri e diritti inerenti alla posizione del socio pubblico il quale li abbia esercitati in modo non conforme al dovere di diligente cura del valore di detta partecipazione.<\/em><\/p>\n<p><strong>FATTO<\/strong><\/p>\n<p><strong>FATTI DI CAUSA<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>Il Procuratore regionale presso la sezione giurisdizionale per la Regione Toscana della Corte dei conti cit\u00f2 in giudizio il sindaco F.M., alcuni consiglieri comunali e il dirigente al bilancio del Comune di Lucca, in carica all\u2019epoca dei fatti, chiedendone la condanna al pagamento di complessivi Euro 700.000,00 per risarcimento del danno erariale derivato da due operazioni di finanziamento effettuate \u2013 nel 2010 per Euro 450.000,00 e nel 2011 per Euro 250.000,00 \u2013 dalla Lucca Holding s.p.a., della quale il Comune di Lucca era socio unico, in favore della partecipata Lucca Fiere e Congressi s.p.a. (gi\u00e0 Lucca Polo Fiere &amp; Tecnologia s.p.a.), a titolo di aumento in conto futuro del capitale sociale.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Il Procuratore contabile aveva ritenuto che il primo finanziamento fosse atto contrario ai principi di buona amministrazione di cui al\u00a0D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 42,\u00a0comma 2, lett. g), e che il secondo fosse stato disposto, previa Delib. comunale 23 maggio 2011, in violazione del\u00a0D.L. n. 78 del 2010, art. 6,\u00a0comma 19, (convertito dalla\u00a0L. n. 122 del 2010).<\/p>\n<p>La sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, dopo aver respinto l\u2019eccezione di difetto di giurisdizione, in quanto l\u2019azione era stata promossa non nei confronti degli amministratori della societ\u00e0 pubblica ma nei confronti di amministratori e dirigenti comunali per danni asseritamente arrecati al patrimonio del Comune, rigett\u00f2 la domanda sulla base della considerazione che la societ\u00e0 Lucca Holding non avesse i requisiti della societ\u00e0 in house, per cui l\u2019azione di responsabilit\u00e0 \u2013 da esercitare, se del caso, nei confronti degli organi sociali \u2013 andava proposta dinanzi al giudice ordinario.<\/p>\n<p>Contro la sentenza proposero appello principale il Procuratore contabile e appelli incidentali \u2013 in ordine, innanzitutto, alla questione di giurisdizione \u2013 il sindaco, i consiglieri e il dirigente del Comune.<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li>Con sentenza n. 249\/2015, depositata il 24 marzo 2015, la prima sezione giurisdizionale centrale d\u2019appello della Corte dei conti, per quanto qui interessa, ha accolto l\u2019appello principale e rigettato quelli incidentali, ha affermato la giurisdizione del giudice contabile e ha rinviato gli atti al primo giudice per la pronuncia sul merito.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Ha ritenuto, in sintesi, che: a) il ragionamento del primo giudice \u00e8 contraddittorio e incongruo, poich\u00e8 prima ha affermato la giurisdizione e poi l\u2019ha negata nell\u2019affrontare l\u2019aspetto del danno; b) non \u00e8 esatta la considerazione che nega la valutabilit\u00e0 degli utili distribuiti dalla Lucca Holding nel bilancio del Comune per il solo fatto che essa, secondo il giudice di primo grado, non fosse societ\u00e0 in house, poich\u00e8, in base all\u2019art. 19 dello statuto della societ\u00e0, esisteva una relazione tra gli utili maturati e distribuiti dalla Lucca Holding e la possibile esistenza di un danno da minori entrate a tale voce connessa, anche a prescindere dalla qualifica della societ\u00e0 come in house; c) in ogni caso, in base alla natura strumentale della societ\u00e0 per la produzione dei servizi a favore del Comune e alla sussistenza del requisito del c.d. controllo analogo, essa ben pu\u00f2 qualificarsi come societ\u00e0 in house.<\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li>Avverso la sentenza il sindaco, i consiglieri comunali e il dirigente al bilancio del Comune di Lucca, in carica all\u2019epoca dei fatti, propongono ricorso per cassazione, illustrato con memoria, cui resiste con controricorso il Procuratore generale presso la Corte dei conti.<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>Diritto<\/strong><\/p>\n<p><strong>RAGIONI DELLA DECISIONE<\/strong><\/p>\n<p>1.1. Con il primo motivo, i ricorrenti ribadiscono la tesi dell\u2019appartenenza della giurisdizione sulla controversia in esame al giudice ordinario, censurando, in particolare, la sentenza impugnata l\u00e0 dove il giudice d\u2019appello ha ritenuto che, anche in difetto della formale qualificazione della s.p.a. Lucca Holding quale societ\u00e0 in house, sussiste comunque la giurisdizione del giudice contabile poich\u00e8 la societ\u00e0 \u00e8 a totale partecipazione del Comune di Lucca ed il suo statuto pone una relazione tra gli utili maturati e distribuiti dalla stessa e il bilancio del Comune socio unico.<\/p>\n<p>Ad avviso dei ricorrenti, invece, secondo la consolidata giurisprudenza di queste sezioni unite, non pu\u00f2 prescindersi dalla distinzione tra societ\u00e0 in house e societ\u00e0 non in house, solo nel primo caso potendosi qualificare come danni erariali \u2013 con conseguente spettanza della giurisdizione al giudice contabile \u2013 quelli cagionati al patrimonio della societ\u00e0, laddove, nella seconda ipotesi, tali danni, anche in presenza di partecipazione pubblica totalitaria, restano confinati al patrimonio della societ\u00e0.<\/p>\n<p>1.2. Col secondo motivo, \u00e8 oggetto di contestazione la qualificazione della Lucca Holding come societ\u00e0 in house, in ragione della mancanza del requisito del \u201ccontrollo analogo\u201d.<\/p>\n<p>2.1. Il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente, \u00e8 infondato: ci\u00f2 perch\u00e9 nella fattispecie, al fine di configurare il danno erariale e dunque di radicare la giurisdizione del giudice contabile, risulta, per le ragioni di seguito esposte, irrilevante accertare la natura, in house o no, della societ\u00e0 Lucca Holding.<\/p>\n<p>2.2. La giurisprudenza di queste sezioni unite dell\u2019ultimo decennio ha avuto modo, in numerose occasioni, di affermare, in tema di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice contabile in ipotesi di danni cagionati al patrimonio di societ\u00e0 partecipate dallo Stato o da altri enti pubblici, i seguenti principi (per i quali, cfr., tra varie altre,\u00a0Cass., Sez. U., 19\/12\/2009, n. 26806; 12\/10\/2011, n. 20940; 25\/11\/2013, n. 26283; 9\/7\/2014, n. 15594; 27\/10\/2016, n. 21692; 8\/5\/2017, n. 11139):<\/p>\n<ol>\n<li>a) il danno arrecato dagli organi della societ\u00e0 al patrimonio sociale (che nel sistema del codice civile pu\u00f2 dar vita all\u2019azione sociale di responsabilit\u00e0 ed eventualmente a quella dei creditori sociali) non \u00e8 idoneo, di regola, a configurare anche un\u2019ipotesi di azione ricadente nella giurisdizione della Corte dei conti perch\u00e9 non implica alcun danno erariale, bens\u00ec unicamente un danno sofferto da un soggetto privato (appunto la societ\u00e0), riferibile al patrimonio appartenente soltanto a quel soggetto e non certo ai singoli soci, pubblici o privati, i quali sono unicamente titolari delle rispettive quote di partecipazione ed i cui originari conferimenti restano confusi ed assorbiti nel patrimonio sociale medesimo;<\/li>\n<li>b) fanno eccezione alla regola, con attribuzione alla Corte dei conti della giurisdizione sulla relativa azione di responsabilit\u00e0: b1) alcune situazioni particolari connesse alla natura speciale dello statuto legale di talune societ\u00e0; b2) i casi in cui ci si trovi in presenza di una cosiddetta societ\u00e0 in house, per tale dovendosi intendere quella dal cui quadro statutario, vigente all\u2019epoca della condotta ritenuta dannosa, emerga che sia stata costituita da uno o pi\u00f9 enti pubblici per l\u2019esercizio di pubblici servizi, che esplichi la propria attivit\u00e0 prevalente in favore degli enti partecipanti e che sia assoggettata a forme di controllo della gestione analoghe a quelle esercitate dagli enti pubblici sui propri uffici: tale societ\u00e0, quanto meno ai fini del riparto della giurisdizione, non si pone in rapporto di alterit\u00e0 con la pubblica amministrazione partecipante, bens\u00ec come una longa manus di questa, sicch\u00e8 il danno inferto al patrimonio sociale da atti illegittimi degli amministratori si configura come danno direttamente riferibile all\u2019ente pubblico e, quindi, come danno erariale; b3) le ipotesi in cui l\u2019azione del procuratore contabile sia volta a far valere la responsabilit\u00e0 dell\u2019amministratore o del componente di organi di controllo della societ\u00e0 partecipata dall\u2019ente pubblico che sia stato danneggiato dall\u2019azione illegittima non di riflesso, quale conseguenza indiretta del pregiudizio arrecato al patrimonio sociale, bens\u00ec direttamente, come ad esempio accade nel caso del danno all\u2019immagine della pubblica amministrazione;<\/li>\n<li>c) infine, ed \u00e8 quel che qui essenzialmente interessa, l\u2019azione del procuratore contabile \u00e8 anche configurabile nei confronti, non dell\u2019amministratore della societ\u00e0 partecipata per il danno provocato al patrimonio sociale, bens\u00ec di chi, quale rappresentante dell\u2019ente partecipante o comunque titolare del potere di decidere per esso, abbia colpevolmente trascurato di esercitare i propri diritti di socio, cos\u00ec pregiudicando il valore della partecipazione, o li abbia comunque esercitati in modo tale da procurare un siffatto pregiudizio.<\/li>\n<\/ol>\n<p>2.3. La fattispecie in esame rientra nell\u2019ambito applicativo del precedente punto c), poich\u00e9 l\u2019azione di responsabilit\u00e0 \u00e8 stata esercitata dalla procura contabile non gi\u00e0 contro un organo della societ\u00e0 per azioni interamente partecipata dall\u2019ente pubblico Comune di Lucca, ma direttamente nei confronti del sindaco del Comune, di consiglieri e di un dirigente comunali per danni arrecati \u2013 per effetto delle condotte indicate in narrativa \u2013 al patrimonio del Comune, in termini di minori dividendi maturati dalla societ\u00e0 e da questa distribuiti al socio unico, cio\u00e8, in definitiva, di minori entrate nel bilancio dell\u2019ente pubblico.<\/p>\n<p>2.4. Pertanto, in punto di giurisdizione, deve essere ribadita la giurisprudenza di queste sezioni unite, secondo la quale appartiene alla sfera di competenza della Corte dei conti l\u2019azione esercitata dalla procura contabile nei confronti di chi, quale rappresentante dell\u2019ente pubblico partecipante o comunque titolare del potere di decidere per esso, abbia, con il proprio comportamento, pregiudicato il valore della partecipazione e quindi arrecato un danno al patrimonio dell\u2019ente, trascurando colpevolmente di esercitare i propri poteri e diritti inerenti alla posizione di socio pubblico (al fine di indirizzare correttamente l\u2019azione degli organi sociali), oppure, come nella fattispecie (in base alla prospettazione attorea), esercitando tali diritti in modo non conforme al dovere di diligente cura del valore di detta partecipazione, con effetto direttamente pregiudizievole per il patrimonio dell\u2019ente pubblico (cfr., in particolare, tra le sentenze sopra citate, Cass., Sez. U., n. 21962 del 2016 \u2013 con la quale si \u00e8 affermata la giurisdizione contabile nei confronti dei sindaci di due comuni in relazione al danno cagionato agli enti dalla sottoscrizione, da parte dell\u2019amministratore delegato della societ\u00e0 partecipata, su richiesta dei due sindaci, di un contratto di sponsorizzazione per una manifestazione sportiva \u2013 e\u00a0Cass., Sez. U., n. 11139 del 2017\u00a0\u2013 con la quale \u00e8 stata parimenti ritenuta sussistente la giurisdizione della Corte dei conti in ordine alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale proposta dal procuratore contabile nei confronti del delegato del sindaco di un comune che, esercitando i poteri spettanti a quest\u2019ultimo quale rappresentante dell\u2019ente, aveva arrecato un danno patrimoniale al comune, deliberando un aumento del numero e del compenso dei consiglieri di amministrazione di una societ\u00e0 partecipata integralmente dall\u2019ente).<\/p>\n<p>La configurabilit\u00e0 della competenza giurisdizionale della Corte dei conti nei casi anzidetti prescinde, dunque, dalla natura, in house o meno, della societ\u00e0 partecipata, rivelandosi tale qualificazione \u2013 come gi\u00e0 anticipato \u2013 elemento privo di rilievo ai detti fini.<\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li>Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato.<\/li>\n<li>Non v\u2019\u00e8 luogo a provvedere sulle spese, in ragione della qualit\u00e0 di parte solo in senso formale del Procuratore generale presso la Corte dei conti.<\/li>\n<\/ol>\n<p>PQM<\/p>\n<p>La Corte rigetta il ricorso.<\/p>\n<p>Ai sensi del\u00a0D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, d\u00e0 atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell\u2019ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.<\/p>\n<p>Cos\u00ec deciso in Roma, il 10 aprile 2018.<\/p>\n<p>Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2019<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>In caso di danno erariale prodotto dal rappresentante dell\u2019ente partecipante la giurisdizione appartiene alla Corte dei conti essendo irrilevante la natura della societ\u00e0 partecipata (in house o meno) \u00a0 Corte di Cassazione; Sezioni Unite Civili; sentenza 12 febbraio 2019, n. 4132; Pres. Mammone \u2013 Est. Virgilio \u2013 P.G. Capasso (concl. conf.); C.M., + altri omessi [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":{"0":"post-1135","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","6":"category-news"},"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1135"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1135"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1135\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1136,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1135\/revisions\/1136"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1135"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1135"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1135"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}