{"id":1140,"date":"2019-05-28T11:48:14","date_gmt":"2019-05-28T09:48:14","guid":{"rendered":"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/?p=1140"},"modified":"2019-05-28T11:48:14","modified_gmt":"2019-05-28T09:48:14","slug":"quando-si-trasmette-agli-eredi-il-debito-a-seguito-di-condanna-della-corte-dei-conti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/quando-si-trasmette-agli-eredi-il-debito-a-seguito-di-condanna-della-corte-dei-conti\/","title":{"rendered":"Quando si trasmette agli eredi il debito a seguito di condanna della Corte dei conti"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: left;\"><strong><a href=\"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/tutela_legale11894118_s.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-1049 alignleft\" src=\"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/tutela_legale11894118_s-300x300.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/tutela_legale11894118_s-300x300.jpg 300w, https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/tutela_legale11894118_s-150x150.jpg 150w, https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/tutela_legale11894118_s.jpg 450w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a>Quando si trasmette agli eredi il debito a seguito di condanna della Corte dei conti<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>La trasmissibilit\u00e0 agli eredi del debito conseguente alla condanna del pubblico amministratore o dipendente in sede di giudizio per responsabilit\u00e0 amministrativa dinanzi alla Corte dei conti: problematiche sulla giurisdizione<\/strong>.<\/p>\n<p>di Antonio Vetro, <em>Presidente on. della Corte dei conti<\/em><\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<ul>\n<li><strong>Cenni sulla normativa in materia.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>L&#8217;art. 58, comma 4, della legge n. 142\/1990 ha disposto che <em>&#8220;la responsabilit\u00e0 nei confronti degli amministratori e dei dipendenti dei comuni e delle province \u00e8 personale e non si estende agli eredi\u201d.<\/em><\/p>\n<p>Successivamente, l\u2019art. 1 della legge n. 20\/1994 ha statuito, in via generale, <em>che \u201cla responsabilit\u00e0\u00a0dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilit\u00e0 pubblica \u00e8 personale.\u00a0Essa\u00a0si\u00a0estende\u00a0agli eredi nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi\u201d.<\/em><\/p>\n<p>La norma \u00e8 stata riformulata con l\u2019art. 1, comma 4, del d.l. n. 543\/1996, convertito nella legge n. 639\/1996, secondo cui<em>: \u201cla\u00a0responsabilit\u00e0\u00a0dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilit\u00e0 pubblica \u00e8 personale.\u00a0Il relativo debito\u00a0si\u00a0trasmette\u00a0agli eredi \u2026\u201d<\/em><\/p>\n<p>Quindi, mentre nella precedente formulazione si estendeva agli eredi la\u00a0responsabilit\u00e0, nel testo vigente si trasmette agli eredi il\u00a0relativo\u00a0debito. Tale modifica risulta in linea con il riconoscimento del principio della personalit\u00e0 della responsabilit\u00e0 contabile, affermato nella stessa norma.<\/p>\n<p>In conclusione, in deroga al sistema vigente in campo civilistico, l\u2019erede risponde del debito riconosciuto in sede di giurisdizione contabile, conseguente al fatto dannoso provocato dal dante causa alle finanze pubbliche, solo in caso di indebito arricchimento.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>2) La giurisprudenza della Corte costituzionale.<\/strong><\/p>\n<p>Ordinanza n. 475\/1991: la Corte cost. ha stabilito che, in sede di giudizio contabile, il principio della responsabilit\u00e0 personale degli amministratori e dipendenti comunali e provinciali e della non estensibilit\u00e0 agli eredi, previsto della legge 8 giugno 1990, n. 142, \u00e8 sancito in una norma di diritto sostanziale, e non di diritto processuale, per cui questa non \u00e8 fornita di efficacia retroattiva.<\/p>\n<p>Sentenza n. 383\/1992: la Corte cost. ha precisato che la legge n. 142\/1990 <em>\u201cnon ha modificato la natura della responsabilit\u00e0 amministrativa, che \u00e8 e rimane una figura della responsabilit\u00e0 per danni da fatto illecito\u201d <\/em>(e non della responsabilit\u00e0 sanzionatoria-pubblicistica), <em>\u201cma ha inteso soltanto introdurre una &lt;speciale deroga&gt; al principio della successione degli eredi nei debiti del defunto. \u2026 La deroga significa principalmente che i beni del de cuius si trasmettono agli eredi dell&#8217;amministratore o del dipendente liberi dal vincolo di responsabilit\u00e0 da cui, prima dell&#8217;apertura della successione, erano astretti per il soddisfacimento del credito risarcitorio spettante all&#8217;ente. Sotto questo aspetto la norma non appare giustificata. Non si vede per quale ragione la responsabilit\u00e0 amministrativa degli amministratori e dei dipendenti delle province e dei comuni non si trasferisce agli eredi almeno nei limiti del valore dei beni ereditari, con la conseguenza che, in virt\u00f9 dell&#8217;evento fortuito della morte del responsabile del danno prima dell&#8217;esercizio dell&#8217;azione di responsabilit\u00e0, la corrispondente voce passiva del suo patrimonio si converte in un vantaggio dei suoi successori. Un simile privilegio non pu\u00f2 fornire un utile termine di confronto ai fini dell&#8217;art. 3 Cost. \u00c9 insegnamento costante di questa Corte che il principio di eguaglianza non pu\u00f2 essere invocato quando la disposizione di legge da cui \u00e8 tratto il tertium comparationis ha natura di norma derogatoria a una regola generale. In questo caso la funzione del giudizio di legittimit\u00e0 costituzionale alla stregua dell&#8217;art. 3 Cost. non pu\u00f2 essere se non il ripristino della disciplina generale, ingiustificatamente derogata da quella particolare, non l&#8217;estensione ad altri casi di quest&#8217;ultima, la quale aggraverebbe, anzich<\/em><em>\u00e9<\/em><em> eliminare, il difetto di coerenza del sistema normativo<\/em><em>\u201d.<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Ordinanza n. 120\/1998: la Corte cost. &#8211; sulla questione di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 1, comma 1, della legge n. 20\/1994, nella parte in cui esclude, al di fuori dei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi, che la responsabilit\u00e0 si trasmetta a questi ultimi, sollevata dalla Corte dei conti, nel corso di un giudizio di responsabilit\u00e0 amministrativa, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione &#8211; ha disposto la restituzione degli atti al giudice rimettente per un nuovo esame sulla rilevanza della questione sollevata, considerato che la legge n. 639 del 1996 ha ridefinito la disciplina della materia della responsabilit\u00e0 amministrativa, anche sotto il profilo dei limiti alla trasmissibilit\u00e0 del debito relativo agli eredi e, quindi, innovato ulteriormente il quadro normativo oggetto di scrutinio nell\u2019ordinanza di rimessione.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>3) La giurisprudenza della Cassazione.<\/strong><\/p>\n<p>Sentenza n. 14178\/2004: la Cass, S.U. ha stabilito che la Corte dei conti ha giurisdizione anche sulle controversie riguardanti il risarcimento del danno erariale nei confronti degli eredi del pubblico funzionario responsabile, a carico dei quali, ai sensi dell&#8217;art. 1, comma primo, della legge n. 20\/1994, come modificato dall&#8217;art. 3 del d.l. n. 543\/1996, viene posto, in forza di un meccanismo successorio, il debito sorto in capo al <em>de cuius<\/em> che abbia conseguito un illecito arricchimento dal quale sia derivato un indebito arricchimento degli eredi stessi. Infatti la Corte dei conti \u00e8 il giudice naturale cui compete l&#8217;accertamento giurisdizionale del presupposto della trasmissione <em>jure hereditatis<\/em> dell&#8217;obbligazione risarcitoria, ossia della sussistenza della responsabilit\u00e0 amministrativa a carico del <em>de cuius<\/em>, tenuto conto che la pretesa erariale nei confronti degli eredi non si fonda su un fatto costitutivo autonomo, ma sul medesimo debito risarcitorio sorto in capo al <em>de cuius<\/em>, pur essendo la successione nello stesso condizionata all&#8217;ulteriore presupposto del duplice arricchimento.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Sentenza n. 7578\/2006: la Cass. S.U. ha ricordato che la giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte \u00e8 univoca nell&#8217;enunciare il principio secondo il quale, quando sia posta in esecuzione una sentenza di condanna della pubblica amministrazione, ancorch\u00e9 pronunciata da un giudice speciale, viene introdotta sempre una controversia avente per oggetto un diritto soggettivo, la cui tutela, in fase esecutiva ed al fine della decisione sulle opposizioni ivi proposte, non pu\u00f2 che competere al giudice ordinario, senza che rilevi la possibilit\u00e0 della proposizione del giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, trattandosi di rimedio complementare, che si aggiunge al procedimento di esecuzione previsto dal codice di rito, spettando poi alla libera scelta del creditore l&#8217;utilizzazione dell&#8217;uno o dell&#8217;altro. Donde il corollario che tutte le questioni concernenti il problema se esista o meno un titolo esecutivo, o se il credito sia o meno liquido ed esigibile, pu\u00f2 riguardare soltanto la legittimit\u00e0 dell&#8217;esecuzione ai sensi dell&#8217;<a href=\"http:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art615\">art. 615 c.p.c.<\/a>, ma non la giurisdizione, la quale \u00e8 attribuita sempre al giudice ordinario nell&#8217;esecuzione forzata per crediti di somme di denaro, qualunque sia l&#8217;origine di questi e senza che a siffatto principio si sottragga la pubblica amministrazione debitrice. Pertanto, la controversia non \u00e8 devoluta a giudici diversi da quello ordinario, versandosi sempre nell&#8217;area del controllo dei limiti interni del potere giurisdizionale, anche nell&#8217;evenienza che il giudice dell&#8217;esecuzione, interpretando erroneamente il titolo esecutivo, attribuisca beni della vita che solo un giudice speciale avrebbe potuto riconoscere, non differenziandosi, in tal caso, l&#8217;errore da quello che potrebbe essere commesso nell&#8217;interpretare una sentenza dello stesso giudice ordinario.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Sentenza n. 4432\/2008: la Cass. Sez. I ha esaminato un ricorso della P.A. su una causa intentata dagli eredi per sentir dichiarare l&#8217;illegittimit\u00e0 dell&#8217;iscrizione a ruolo a loro carico di un debito del <em>de cuius<\/em>, richiesta accolto con sentenza dalla Corte d\u2019appello, tenuto conto che, nella specie, non vi era stato alcun illecito arricchimento del pubblico funzionario, derivando la sua responsabilit\u00e0 dal mancato recupero di un credito erariale che si era prescritto. Tale sentenza veniva impugnata dalla Avvocatura dello Stato, la quale sosteneva che avrebbe dovuto essere affermata la trasmissibilit\u00e0 del debito in contestazione poich\u00e9 esso era gi\u00e0 stato accertato con sentenza definitiva del giudice contabile ed era perci\u00f2 entrato nel patrimonio del funzionario prima del suo decesso. Al riguardo la suprema Corte ha respinto il ricorso dell&#8217;Amministrazione poich\u00e9 <em>\u201canche quando il debito del pubblico dipendente sia stato accertato con sentenza passata in giudicato, e non sia perci\u00f2 pi\u00f9 contestabile, la trasmissibilit\u00e0 agli eredi dell&#8217;obbligazione derivante dalla responsabilit\u00e0 contabile del pubblico dipendente si verifica, pur sempre, solo nei casi in cui il comportamento sanzionato abbia arrecato non solo un danno all&#8217;erario ma abbia prodotto anche un arricchimento indebito del dipendente. Ne consegue che, quando non sia rimasta accertata tale circostanza nel giudizio dinanzi al giudice contabile &#8211; il quale continua nei confronti degli eredi &#8211; la definitivit\u00e0 dell&#8217;obbligazione del pubblico dipendente resta strettamente personale e si estingue con la sua morte senza incidere negativamente sulla successione degli eredi. E, poich\u00e9 nella specie il comportamento imputato al funzionario non ha prodotto, per la sua natura, alcun vantaggio economico per lo stesso che sia trasmissibile agli eredi, deve escludersi la responsabilit\u00e0 degli attori, come correttamente statuito dalla sentenza impugnata\u201d.<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Sentenza n. 19280\/2018: la Cass. S.U. ha esaminato l&#8217;opposizione all&#8217;esecuzione di un credito per responsabilit\u00e0 contabile, vantato dalla P.A. nei confronti degli eredi di un pubblico funzionario condannato in via definitiva dalla Corte dei conti, opposizione accolta dalla Corte d\u2019appello che aveva respinto la pretesa creditoria nei confronti di soggetti che avevano rinunziato all\u2019eredit\u00e0.<\/p>\n<p>La Cassazione ha respinto l\u2019eccezione dell\u2019Amm.ne di difetto di giurisdizione basato sulla affermazione che il giudizio instaurato dagli opponenti era un giudizio di cognizione avente per oggetto l\u2019esistenza dei presupposti legittimanti la trasmissibilit\u00e0 del debito risarcitorio e che l&#8217;opposizione ex art. 615 c.p.c. si promuove con citazione davanti al giudice competente per materia, valore o territorio, che dovrebbe essere individuato nel giudice contabile. Secondo la Cassazione, nel caso in esame, formatosi il titolo nei confronti del <em>de cuius<\/em> a seguito della sentenza definitiva della Corte dei conti, l&#8217;esattore ha direttamente notificato agli eredi le cartelle esattoriali, senza che vi fosse stato preventivo accertamento della esistenza della trasmissione del debito. La controversia instaurata dagli interessati per far constare di non essere eredi, avendo rinunciato all&#8217;eredit\u00e0, \u00e8 quindi causa di opposizione all&#8217;esecuzione volta a far valere l&#8217;assenza di un titolo esecutivo nei loro confronti. In tema di responsabilit\u00e0 amministrativa, anche quando il debito risarcitorio del pubblico dipendente sia stato accertato dal giudice contabile con sentenza passata in giudicato, la trasmissibilit\u00e0 agli eredi si verifica soltanto nei casi in cui il fatto illecito abbia procurato al dante causa un illecito arricchimento ed il conseguente indebito arricchimento degli eredi mentre, nel caso in esame, la mancanza di questo accertamento impone alla Corte, giudicando sull&#8217;asserito vizio attinente la giurisdizione, di rilevare che proprio l&#8217;assenza nei confronti dei pretesi eredi di un titolo debitamente formato in sede propria, prima dell&#8217;esecuzione, \u00e8 la ragione che giustifica l&#8217;accoglimento dell&#8217;opposizione all&#8217;esecuzione ed esclude la configurabilit\u00e0 della giurisdizione contabile sull&#8217;opposizione stessa. Per l&#8217;accoglimento dell&#8217;opposizione era infatti sufficiente, preso atto della affermazione della rinuncia all&#8217;eredit\u00e0, il riscontro dell&#8217;assenza di un titolo esecutivo formato nei loro confronti e quindi azionabile in via esecutiva. Era superfluo rilevare che non era stata data prova dell&#8217;arricchimento del dante causa e dell&#8217;indebito arricchimento dei pretesi eredi.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Sentenza n. 30856\/2018: la Cass. Sez. III ha ribadito la giurisdizione del giudice ordinario nella opposizione all&#8217;esecuzione proposta dall&#8217;erede di chi sia stato condannato in sede contabile, che neghi l&#8217;esistenza di un titolo esecutivo immediatamente azionabile nei propri confronti, in mancanza del preventivo accertamento dell&#8217;arricchimento del <em>de cuius <\/em>e dell&#8217;arricchimento degli eredi, e la giurisdizione del giudice contabile sul necessario, preventivo accertamento della sussistenza dei presupposti per la trasmissibilit\u00e0 agli eredi della condanna al risarcimento danni da responsabilit\u00e0 contabile, in conformit\u00e0 del principio di diritto espresso da Cass. S.U. n. 19280 del 2018.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>4) La giurisprudenza della Corte dei conti<\/strong>.<\/p>\n<p>Numerose sono le sentenze del giudice contabile in materia: per esigenze di brevit\u00e0 ne verranno citate solo alcune, ritenute di rilievo o rappresentative dei pi\u00f9 recenti indirizzi.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Sentenza n. 2\/2001: le SS.RR. hanno precisato gli elementi che condizionano la trasmissione del debito agli eredi, elementi che vanno provati dal P.M. contabile, e, in primo luogo, l\u2019illecito arricchimento del dante causa che si verifica quando il bene conseguito attraverso il comportamento illecito sia entrato nel patrimonio del soggetto e non di altri soggetti. Nei limiti dell\u2019attivo ereditario l\u2019illecito arricchimento costituisce indebito arricchimento per gli eredi. Questi, in via di eccezione, possono poi opporre eventuali fatti limitativi o escludenti sia l\u2019illecito arricchimento del loro dante causa, sia il loro indebito arricchimento. In conclusione, sussiste l\u2019onere del P.M. agente di provare il solo illecito arricchimento del dante causa, incombendo invece agli eredi, ex art. 2697 c.c. l\u2019onere della prova contraria del loro conseguente indebito arricchimento.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Sentenza n. 358\/2008: la Sez. I app. ha statuito che, in ipotesi di danno all\u2019immagine, sia da escludere la trasmissibilit\u00e0 agli eredi del debito, non potendosi verificare, solo per questo profilo (lesione dell\u2019immagine), l\u2019arricchimento del dante causa, quale diretta conseguenza del pregiudizio sofferto dall\u2019amministrazione pubblica.<\/p>\n<p>Sentenza n. 6117\/2017: la Sez. Lazio, dopo aver riconosciuto, per un convenuto, la carenza di legittimazione passiva per il venir meno della sua qualit\u00e0 di erede a seguito di rinunzia all\u2019eredit\u00e0, per altro convenuto ha precisato che la legittimazione passiva non pu\u00f2 essere esclusa dall\u2019avvenuta accettazione dell\u2019eredit\u00e0 con beneficio d\u2019inventario, in quanto tale beneficio non esclude la qualifica di erede ma limita soltanto la responsabilit\u00e0, per cui, nei confronti di quest\u2019ultimo, poteva pronunciarsi la condanna per l&#8217;intero del danno prodotto, una volta dimostrato\u00a0l&#8217;indebito\u00a0arricchimento, mentre l&#8217;accettazione con beneficio d&#8217;inventario rilevava solo nella fase dell&#8217;esecuzione, <em>intra vires hereditatis<\/em>. Nel merito la Sezione, dopo aver accertato l\u2019illecito arricchimento del dante causa, ha ricordato i canoni affermati dalla giurisprudenza contabile per l\u2019individuazione dell\u2019indebito\u00a0arricchimento\u00a0degli\u00a0eredi, con particolare riguardo: 1) alla presunzione\u00a0<em>iuris tantum<\/em> e non <em>iuris et de iure<\/em>\u00a0di tale arricchimento, con possibilit\u00e0, per gli eredi, di fornire prova contraria, dimostrando la mancanza\u00a0dell&#8217;arricchimento\u00a0o del suo carattere antigiuridico (SS.RR. n. 1\/1999 e n. 74\/1996; Sez. II app., n. 214\/2008); 2) alla circostanza che l&#8217;indebito\u00a0arricchimento\u00a0degli\u00a0eredi non costituisca oggetto di prova da parte del requirente contabile, dovendosi ritenere che spetti agli aventi causa dimostrare che dall&#8217;illecito non sia derivato alcun loro vantaggio patrimoniale\u201d (Sez. II app. n. 394\/2006); 3) \u00a0alla circostanza che la ridotta consistenza patrimoniale dell&#8217;eredit\u00e0 relitta, ovvero il fatto che il\u00a0<em>de cuius<\/em>\u00a0abbia lasciato soltanto beni acquistati prima del suo illecito\u00a0arricchimento, sono eventi inidonei a superare la presunzione di\u00a0indebito\u00a0arricchimento\u00a0degli\u00a0eredi, tenuto conto che, in presenza di un profitto illecito, anche un minor passivo ereditario configura il presupposto in questione, giacch\u00e9 quello che perviene agli\u00a0eredi\u00a0\u00e8 pur sempre un patrimonio arricchito (Sez. II app., n. 947\/2014).<\/p>\n<p>Sentenza n. 360\/2017: la Sez. Campania ha ribadito i principi affermati nella sentenza n. 6117\/2017 della Sez. Lazio.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Sentenza n. 53\/2018: la Sez. app. Sicilia ha sostenuto che non \u00e8 sufficiente che il responsabile del danno erariale abbia, a suo tempo, dolosamente conseguito indebiti profitti ma \u00e8, altres\u00ec, indispensabile che, all\u2019epoca della sua morte, il patrimonio rientrante nell\u2019asse ereditario abbia oggettivamente una consistenza maggiore di quella che presumibilmente avrebbe avuto ove non vi fosse stato l\u2019illecito\u00a0arricchimento. Pur potendosi ipotizzare che il <em>de cuius<\/em> avesse tratto, a suo tempo, un illecito profitto personale dall\u2019avvenuta percezione di contributi agricoli non spettanti, la Sezione ha ritenuto che non siano, tuttavia, ravvisabili validi elementi che dimostrino che, all\u2019epoca della morte del dante causa, il patrimonio ricompreso nell\u2019asse ereditario, devoluto ai suoi aventi causa, avesse assunto una consistenza maggiore per effetto del pregresso illecito\u00a0arricchimento.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Sentenza n. 44\/2019: la Sez. Sardegna ha esaminato il ricorso di un erede il quale ha chiesto che sia accertato che<em>\u00a0<\/em>il debito risarcitorio a carico del dante causa, derivante dalla sentenza definitiva di condanna della Corte dei conti, non si \u00e8 trasmesso agli\u00a0eredi, e per l&#8217;effetto, che sia dichiarata l\u2019inesistenza del diritto da parte della P.A. a procedere (anche con il tramite dell\u2019Agenzia delle Entrate) ad esecuzione forzata nei confronti della stessa erede e, conseguentemente, che sia dichiarato nullo l\u2019atto di intimazione di pagamento dell\u2019Agenzia delle Entrate. La Sezione ha osservato che trattasi di giudizio ad istanza di parte inquadrabile tra quelli disciplinati dagli artt. 172-176 del codice della giustizia contabile, normativa che ripete sostanzialmente la previsione dell\u2019art. 58, comma 1, del r.d. n. 1038\/1933, alla quale veniva ricondotto il\u00a0<em>genus<\/em>\u00a0delle azioni di accertamento negativo di responsabilit\u00e0 e, nell\u2019ambito di queste, le azioni proposte dagli\u00a0eredi\u00a0al fine di ottenere la declaratoria della insussistenza nei loro confronti delle condizioni legittimanti la trasmissione del debito risarcitorio accertato in capo al dante causa. La Sezione ha quindi reputato che la fattispecie rientri nella giurisdizione del giudice contabile, alla luce della giurisprudenza della Cassazione secondo cui il discrimine con la giurisdizione del giudice ordinario \u00e8 individuato nella circostanza che si controverta o meno sull\u2019assenza di un titolo esecutivo ed il ricorso all\u2019esame \u2013 pur rubricato \u201c<em>ricorso in opposizione all\u2019esecuzione ex art. 615 c.p.c. ed art. 173 cod. giustizia contabile \u2026<\/em>\u201d \u2013 chiede di \u201c<em>accertare e dichiarare che<\/em>\u00a0<em>il debito risarcitorio non si \u00e8 trasmesso agli\u00a0<\/em><em>eredi<\/em>\u201d e, nei motivi di ricorso, si deduce l\u2019inesistenza dei presupposti richiesti dalla legge per la trasmissione del debito all\u2019erede della persona condannata dal giudice contabile. In conclusione, secondo la Sezione, nella fattispecie si tratta non di opposizione all\u2019esecuzione ma di atto introduttivo di un giudizio di cognizione che verte sull\u2019accertamento della sussistenza o meno dei presupposti richiesti dall\u2019art. 1, comma 1, della legge n. 20 del 1994 per la trasmissibilit\u00e0 agli\u00a0eredi\u00a0del debito derivante da fattispecie di responsabilit\u00e0 amministrativa soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti; giudizio di cognizione che \u2013 non diversamente dal giudizio concernente l\u2019accertamento della sussistenza o meno dei presupposti per affermare la responsabilit\u00e0 amministrativa del\u00a0<em>de cuius<\/em>\u00a0\u2013 appartiene alla cognizione del giudice contabile (cfr. Cass. civ. S.U. n. 19280\/2018, Cass. civ. Sez. III n. 308567\/2018; C. conti, Sez. II centrale n. 676\/2015 e n. 677\/2015, Sez. app. Sicilia n. 90\/2013 e n. 282\/2012, Sez. giur. Puglia n. 996\/2008).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>5) Valutazioni sulla normativa in esame, alla luce della citata giurisprudenza.<\/strong><\/p>\n<p>A)Come si \u00e8 visto, la Corte costituzionale ha espresso un giudizio estremamente critico sulla normativa riguardante la limitazione dei debiti ereditari per fatti illeciti produttivi di danno erariale.<\/p>\n<p>Nella citata sentenza n. 383\/1992 la Corte, dopo aver opportunamente rilevato che la legge n. 142\/1990 <em>\u201cnon ha modificato la natura della responsabilit\u00e0 amministrativa, che \u00e8 e rimane una figura della responsabilit\u00e0 per danni da fatto illecito\u201d,<\/em> ha precisato che detta legge <em>\u201cha inteso soltanto introdurre una &lt;speciale deroga&gt; al principio della successione degli eredi nei debiti del defunto\u201d,<\/em> sottolineando che <em>\u201cla norma non appare giustificata\u201d.<\/em> Infatti, <em>\u201cnon si vede per quale ragione la responsabilit\u00e0 amministrativa non si trasferisce agli eredi almeno nei limiti del valore dei beni ereditari, con la conseguenza che, in virt\u00f9 dell&#8217;evento fortuito della morte del responsabile del danno prima dell&#8217;esercizio dell&#8217;azione di responsabilit\u00e0, la corrispondente voce passiva del suo patrimonio si converte in un vantaggio dei suoi successori\u201d.<\/em> La Corte parla quindi di <em>\u201cprivilegio\u201d<\/em>, di <em>\u201cnorma derogatoria a una regola generale \u2026 ingiustificatamente derogata da quella particolare<\/em>\u201d, e sottolinea che <em>\u201cl&#8217;estensione ad altri casi di quest&#8217;ultima<\/em> (norma riguardante solo i soggetti incardinati nei comuni e nelle province) <em>aggraverebbe, anzich<\/em><em>\u00e9<\/em><em> eliminare, il difetto di coerenza del sistema normativo<\/em><em>\u201d.<\/em><\/p>\n<p>Tanto precisato, il legislatore non ha tenuto in nessun conto l\u2019insegnamento della Consulta, estendendo in via generale un inammissibile e ingiustificato <em>\u201cprivilegio\u201d<\/em> a favore degli eredi di tutti i pubblici amministratori e dipendenti che hanno violato gli obblighi di servizio per illecita condotta produttiva di danno erariale, senza che sussista alcun motivo per il quale <em>\u201cla responsabilit\u00e0 amministrativa non si trasferisce agli eredi almeno nei limiti del valore dei beni ereditari\u201d.<\/em><\/p>\n<p>D\u2019altra parte l\u2019assoluto disinteresse per i contribuenti, sui quali, in ultima analisi, vengono a gravare le conseguenze di tali <em>\u201cprivilegi\u201d,<\/em> \u00e8 stato stigmatizzato pi\u00f9 volte dallo scrivente: da ultimo, in occasione dell\u2019entrata in vigore del c.d. codice di giustizia contabile, sul quale \u00e8 stato osservato che la massima preoccupazione del legislatore delegato, in linea con il delegante, \u00e8 stata quella di svilire gli interessi della collettivit\u00e0, ritenuti di rango inferiore rispetto a quelli dei singoli, come tutelati in sede civile, attraverso l\u2019introduzione di una serie di disposizioni volte a rendere pi\u00f9 arduo o addirittura a svuotare di contenuto il diritto al risarcimento del danno erariale azionato dal P.M. contabile. Cos\u00ec sono stati disposti, fra l\u2019altro: l\u2019interruzione del termine di prescrizione per una sola volta e per un periodo massimo di due anni, la possibilit\u00e0 di definire i giudizi con il pagamento di una somma di gran lunga inferiore a quella richiesta dal P.M., sino a poter diventare puramente simbolica, l\u2019intangibilit\u00e0 dell\u2019archiviazione, quasi che avesse la forza di giudicato, il divieto tassativo di chiamata in giudizio su ordine del giudice, in contrasto con il principio di integrazione di atti processuali ad opera del giudice previsto in altri riti (civile: artt. 164, secondo comma, e 182 cod. proc. civ.; penale: art. 507 cod. proc. pen.).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol>\n<li>B) Dall\u2019esame della giurisprudenza del giudice contabile in materia risulta che assai spesso l\u2019esecuzione delle sentenze di condanna da parte della P.A., invece di essere tempestiva, come d\u2019obbligo, si protrae in tempi lunghi, con la conseguenza che, <em>medio tempore<\/em>, possa verificarsi il decesso del responsabile.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Orbene, nei casi di ritardo ingiustificato e di mancato recupero, a carico degli eredi, delle somme risarcitorie riconosciute in sentenza nei confronti del dante causa, il conseguente danno erariale <u>dovrebbe essere posto a carico dei soggetti cui imputare la mancata, tempestiva esecuzione della sentenza di condanna.<\/u><\/p>\n<ol>\n<li>C) Come giustamente rilevato dalla Consulta, la disciplina di ingiustificato favore nei confronti degli eredi <em>\u201cha natura di norma derogatoria a una regola generale\u201d<\/em> e, come tale, va interpretata in senso restrittivo. In proposito merita pieno accoglimento la tesi affermata in sede contabile, secondo cui l\u2019illecito arricchimento del dante causa fa presumere l\u2019indebito arricchimento dell\u2019avente causa e la prova contraria ammessa a carico dell\u2019erede, e non del P.M. contabile, deve essere valutata in modo estremamente rigoroso, trattandosi di un <em>\u201cprivilegio\u201d<\/em>, secondo la terminologia assunta dalla Consulta, da riconoscere in limiti quanto pi\u00f9 possibile ristretti. In particolare \u00e8 da condividere la tesi accolta dalle Sezioni Lazio e Campania secondo cui la circostanza della ridotta consistenza patrimoniale dell&#8217;eredit\u00e0 relitta, ovvero il fatto che il\u00a0<em>de cuius<\/em>abbia lasciato soltanto beni acquistati prima del suo illecito\u00a0arricchimento, sono eventi manifestamente inidonei a superare la presunzione di\u00a0indebito\u00a0arricchimento\u00a0degli\u00a0eredi, tenuto conto che, in presenza di un profitto illecito, anche un minor passivo ereditario configura il presupposto in questione, giacch\u00e9 quello che perviene agli\u00a0eredi\u00a0\u00e8 pur sempre un patrimonio arricchito (Sez. II app., n. 947\/2014).<\/li>\n<li>D) Occorre adesso esaminare la problematica sulla ripartizione della giurisdizione fra giudice ordinario e contabile. Per la generalit\u00e0 dei casi va riconosciuta la giurisdizione della Corte dei conti, <em>\u201cgiudice naturale cui compete l&#8217;accertamento giurisdizionale del presupposto della trasmissione jure hereditatis dell&#8217;obbligazione risarcitoria\u201d<\/em> (sent. Cass. n. 14178\/2004). Peraltro, quando sia posta in esecuzione una sentenza di condanna della pubblica amministrazione, ancorch\u00e9 pronunciata da un giudice speciale, viene introdotta sempre una controversia avente per oggetto un diritto soggettivo, la cui tutela, in fase esecutiva ed al fine della decisione sulle opposizioni ivi proposte, compete al giudice ordinario (sent. Cass. n. 7578\/2006). Sul punto, va rilevato che in numerosi casi la P.A., in presenza di sentenze definitive di condanna per danno erariale a carico di soggetti, poi deceduti, ha notificato atti di esecuzione nei confronti degli eredi. Nella fattispecie esaminata dalla Cassazione con s n. 19280\/2018 &#8211; a parte la carenza della qualit\u00e0 di erede per rinunzia all\u2019eredit\u00e0 che rendeva superfluo ogni ulteriore accertamento &#8211; \u00e8 stato precisato che la sentenza di condanna non aveva stabilito che il fatto illecito avesse procurato al dante causa un illecito arricchimento, da cui poteva derivare un indebito arricchimento degli eredi, per cui, nei loro confronti, risultava la carenza di un titolo debitamente formato in sede propria, prima dell&#8217;esecuzione, ci\u00f2 che giustificava l&#8217;accoglimento dell&#8217;opposizione all&#8217;esecuzione, sulla cui statuizione doveva pronunziarsi il giudice ordinario e non il giudice contabile. In conclusione, ogni qual volta si \u00e8 in presenza di una causa avverso un atto di esecuzione, non possono essere esaminate dal giudice ordinario questioni cognitorie per l\u2019accertamento dei presupposti per la trasmissione in sede ereditaria dell\u2019obbligazione del <em>de cuius <\/em>e, qualora sia adita la Corte dei conti, questa deve dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, a favore del giudice ordinario. Per contro, va riconosciuta la giurisdizione del giudice contabile in tutti i casi in cui, in assenza di titolo esecutivo, si discuta sulla sussistenza o meno dell\u2019illecito arricchimento del dante causa e del conseguente indebito arricchimento dell\u2019erede.<\/li>\n<li>E) Non sussiste indebito arricchimento in tutti i casi in cui l\u2019illecito sanzionato nella sentenza di condanna al risarcimento del danno erariale non abbia comportato un incremento patrimoniale a favore del pubblico amministratore o dipendente. Cos\u00ec, nel caso di vantaggi conseguiti da altri soggetti (sent. SS.RR. n. 2\/2001) per l\u2019azione illecita del condannato, come nelle ipotesi, purtroppo non infrequenti, di condanne per concorsi \u201ctruccati\u201d, ovvero nel caso in cui la condanna derivi dal danno all\u2019immagine della P.A. (sent. Sez. I n. 358\/2008).<\/li>\n<\/ol>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Quando si trasmette agli eredi il debito a seguito di condanna della Corte dei conti &nbsp; La trasmissibilit\u00e0 agli eredi del debito conseguente alla condanna del pubblico amministratore o dipendente in sede di giudizio per responsabilit\u00e0 amministrativa dinanzi alla Corte dei conti: problematiche sulla giurisdizione. di Antonio Vetro, Presidente on. della Corte dei conti<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":{"0":"post-1140","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","6":"category-news"},"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1140"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1140"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1140\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1141,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1140\/revisions\/1141"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1140"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1140"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1140"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}