{"id":1142,"date":"2019-07-02T18:04:22","date_gmt":"2019-07-02T16:04:22","guid":{"rendered":"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/?p=1142"},"modified":"2019-07-02T18:04:22","modified_gmt":"2019-07-02T16:04:22","slug":"incarichi-retribuiti-e-incompatibilita","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/incarichi-retribuiti-e-incompatibilita\/","title":{"rendered":"Incarichi retribuiti e incompatibilit\u00e0"},"content":{"rendered":"<p><strong><a href=\"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/12\/corruzione-1.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-809 alignleft\" src=\"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/12\/corruzione-1-300x195.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"195\" srcset=\"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/12\/corruzione-1-300x195.jpg 300w, https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/12\/corruzione-1-1024x665.jpg 1024w, https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/12\/corruzione-1.jpg 1535w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a>Incarichi retribuiti e incompatibilit\u00e0<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>Incarichi retribuiti, privi di autorizzazione, a favore di pubblici dipendenti: individuazione della giurisdizione in materia di responsabilit\u00e0 per violazione del regime di incompatibilit\u00e0<\/strong><\/p>\n<p>di Antonio Vetro, <em>Presidente on. della Corte dei conti<\/em><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>1) Esposizione sintetica della normativa pi\u00f9 rilevante.<\/strong><\/p>\n<p>Il titolo V (articoli 60 e seguenti) del testo unico sul pubblico impiego, approvato con d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, ha disciplinato il regime di incompatibilit\u00e0 vigente per i pubblici dipendenti, volto ad assicurare l\u2019esclusivit\u00e0 della funzione pubblica, salvo limitate deroghe; il d. lgs. n. 165\/2001, nell\u2019art. 53, comma 1, ha statuito che \u201cresta ferma per tutti i dipendenti pubblici\u201d la disciplina delle incompatibilit\u00e0 dettata dal citato t.u. <!--more--><\/p>\n<p>Lo stesso art. 53, al comma 7, (come modificato dall\u2019art. 1, comma 42, della legge n. 190\/2012) ha disposto che \u201cI dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall\u2019amministrazione di appartenenza. Ai fini dell\u2019autorizzazione, l\u2019amministrazione verifica l\u2019insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell\u2019autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le pi\u00f9 gravi sanzioni e ferma restando la responsabilit\u00e0 disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell\u2019erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell\u2019entrata del bilancio dell\u2019amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttivit\u00e0 o di fondi equivalenti\u201d.<\/p>\n<p>Sempre l\u2019art. 53, al comma 7-bis (introdotto dall\u2019art. 1, comma 42, legge n. 190\/2012) ha precisato che \u201cL\u2019omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilit\u00e0 erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti\u201d.<\/p>\n<p>Riguardo ai docenti e ricercatori universitari va citato l\u2019art 6 della legge n. 240\/2010 (c.d. legge Gelmini), comma 9, secondo cui \u201cLa posizione di professore e ricercatore \u00e8 incompatibile con l\u2019esercizio del commercio e dell\u2019industria fatta salva la possibilit\u00e0 di costituire societ\u00e0 con caratteristiche di\u00a0<em>spin off<\/em>\u00a0o di\u00a0<em>start up<\/em>\u00a0universitari \u2026\u00a0 L\u2019esercizio di attivit\u00e0 libero-professionale \u00e8 incompatibile con il regime di tempo pieno &#8230;\u201d e comma 10, secondo cui \u201cI professori e i ricercatori a tempo pieno, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, possono svolgere liberamente, anche con retribuzione, attivit\u00e0 di valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale, attivit\u00e0 di collaborazione scientifica e di consulenza, attivit\u00e0 di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonch\u00e9 attivit\u00e0 pubblicistiche ed editoriali. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono altres\u00ec svolgere, previa autorizzazione del rettore, funzioni didattiche e di ricerca, nonch\u00e9 compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, purch\u00e9 non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l\u2019universit\u00e0 di appartenenza, a condizione comunque che l\u2019attivit\u00e0 non rappresenti detrimento delle attivit\u00e0 didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall\u2019universit\u00e0 di appartenenza\u201d.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>2) La giurisprudenza della Cassazione.<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>A) Con sentenza n. 25769\/2015 la Cassazione, premesso che la legge n. 190\/2012, che ha introdotto il comma <em>7-bis <\/em>del citato art. 53, \u00e8 entrata in vigore successivamente ai fatti di causa, si \u00e8 posta il problema se la seguente regola, concernente i profili processuali: \u201cL\u2019omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilit\u00e0 erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti\u201d, fosse applicabile anche ai fatti precedenti alla nuova disposizione.<\/li>\n<\/ol>\n<p>A tale quesito la Cassazione ha dato risposta positiva, perch\u00e9 in realt\u00e0 tale regola si limita a confermare un\u2019elaborazione ermeneutica\u00a0 contenuta in un orientamento della giurisprudenza, (in particolare, Cass., sez. un., n. 22688\/2011), secondo cui la giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilit\u00e0 amministrativa presuppone che il soggetto, legato all\u2019amministrazione da un rapporto d\u2019impiego o di servizio, debba rispondere del danno da lui causato con azioni od omissioni commesse in violazione non soltanto dei doveri tipici delle funzioni concretamente svolte, ma anche di quelli ad esse strumentali.<\/p>\n<p>Secondo la Cassazione, la violazione, da parte del lavoratore, del dovere di chiedere l\u2019autorizzazione allo svolgimento degli incarichi extralavorativi e del conseguente (rafforzativo) obbligo di riversare all\u2019Amministrazione i compensi per essi ricevuti comporta la violazione di prescrizioni chiaramente strumentali al corretto esercizio delle mansioni, in quanto preordinate a garantirne il proficuo svolgimento, attraverso il previo controllo dell\u2019Amministrazione, sulla possibilit\u00e0, per il dipendente, d\u2019impegnarsi in un\u2019ulteriore attivit\u00e0 senza pregiudizio dei compiti d\u2019istituto e da tale violazione deriva un\u2019ipotesi di responsabilit\u00e0 amministrativa capace di radicare la giurisdizione della Corte dei conti, con la precisazione che, ai fini qui considerati, la posizione dei dipendenti contrattualizzati \u00e8 del tutto assimilabile a quella dei dipendenti non contrattualizzati. Una conclusione del genere non suscita nessun dubbio di legittimit\u00e0 costituzionale, perch\u00e9 contribuisce ad assicurare il buon andamento degli uffici, non distoglie i dipendenti dal loro giudice naturale (che per quanto riguarda la responsabilit\u00e0 amministrativa \u00e8 la Corte dei conti) e non li sottopone ad alcuna irragionevole disparit\u00e0 di trattamento rispetto ai lavoratori privati i quali, in quanto estranei all\u2019Amministrazione, non si trovano nella medesima posizione di quelli pubblici.<\/p>\n<ol>\n<li>B) Con ordinanza n. 19072\/2016 la Cassazione, in contrasto con le conclusione del P.M. della Corte \u201cche ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice contabile\u201d, ha sovvertito le conclusioni della sentenza 25769\/2015, affermando che: \u201cva esclusa &#8211; <em>ratione temporis &#8211; <\/em>l\u2019applicazione alla fattispecie (ai fini che ri\u00adlevano per la determinazione della giurisdizione) dell\u2019art 7<em>-bis <\/em>del decreto legislati\u00advo n. 165\/2001, come introdotto dalla legge 190 del 2012\u201d; \u201cl\u2019attivit\u00e0 del dipendente era stata svolta al di fuori dell\u2019orario di ufficio e quindi difficilmente avrebbe potuto determinare una sottrazione di energie dello stesso ai suoi compiti istituzionali\u201d; \u201cl\u2019obbligo di versamento di che trattasi rappresen\u00adta una particolare sanzione <em>ex lege <\/em>al fine di rafforzare la fedelt\u00e0 del dipendente pubblico e quindi prescinde dai presupposti della responsabilit\u00e0 per danno (evento; nesso di causalit\u00e0; elemento psicologico): la confusione dunque tra i due concetti (quello attinente alla mera reversione del profitto e quello del danno) ha portato all\u2019estensione del limite della giurisdizione contabile al di fuori dei suoi confini isti\u00adtuzionali\u201d; \u201cl\u2019amministrazione creditrice ha quindi titolo per richiedere l\u2019adempimento della obbligazione, senza doversi rivolgere alla Procura della Corte dei conti, la quale sar\u00e0 notiziata soltanto ove si possa ipotizzare l\u2019esistenza di danni\u201d; \u201cil debitore non avrebbe alcuna tutela giurisdizionale, dato che non potrebbe adire, egli, la Corte dei conti, presso la quale il processo (di responsabilit\u00e0 erariale) inizia esclu\u00adsivamente ad istanza della Procura: se ne dovrebbe concludere che il dipendente, de\u00adbitore del versamento dei compensi, pu\u00f2 rivolgersi soltanto al giudice delle contro\u00adversie relative al suo rapporto di lavoro\u201d; \u201cla responsabilit\u00e0 di che trattasi, se limitata all\u2019inadempimento dell\u2019obbligo di denuncia, senza dedurre l\u2019esistenza di conse\u00adguenze dannose per l\u2019amministrazione di appartenenza, non pu\u00f2 sottrarsi alle ordi\u00adnarie regole di riparto di giurisdizione e quindi, trattandosi di rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, alla giurisdizione del giudice ordinario; solo se ad essa si accompagnino profili di danno ( danno da immagine; danno da sottrazione di ener\u00adgie lavorative per essersi compiuta, l\u2019attivit\u00e0 oggetto di denuncia, in costanza di rapporto di lavoro), allora potr\u00e0 dirsi interessata la giurisdizione contabile\u201d.<\/li>\n<li>C) Con sentenza n. 25975\/2017 la Cassazione ha precisato che la condotta del dipendente pubblico consistente nello svolgimento di incarichi non autorizzati incide sull\u2019esercizio delle mansioni e, oltre ad essere valutabile in sede disciplinare, \u00e8 anche fonte di responsabilit\u00e0 erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti, se il dipendente non riversi i relativi compensi all\u2019Amministrazione di appartenenza, essendo irrilevante che i fatti siano anteriori all\u2019entrata in vigore del comma 7-<em>bis<\/em> dell\u2019art. 53 del d.lgs. n. 165\/2001, poich\u00e9 questo \u00e8 stato aggiunto dalla legge n. 190\/2012 solo per confermare la sussistenza della giurisdizione contabile. Inoltre ha sottolineato che a tutti i dipendenti pubblici a tempo pieno si applica il divieto dell\u2019espletamento di incarichi retribuiti, anche occasionali, non compresi nei compiti e nei doveri d\u2019ufficio, per i quali sia corrisposto, sotto qualunque forma, un compenso, salvo che lo svolgimento dell\u2019incarico sia stato preventivamente autorizzato; la disciplina dettata dall\u2019art. 53 cit., in materia di incarichi non autorizzati, pur potendo avere risvolti disciplinari aggiuntivi, in forza dell\u2019espressa previsione contenuta nell\u2019art. 53, comma 1, dello stesso decreto, riguarda la materia delle incompatibilit\u00e0, ed \u00e8 quindi estranea all\u2019ambito delle sanzioni e della responsabilit\u00e0 disciplinare di cui all\u2019art. 55 dello stesso testo normativo; l\u2019obbligo di versamento del compenso dovuto al pubblico dipendente per le prestazioni rese in spregio del divieto di assunzione di incarichi senza l\u2019autorizzazione dell\u2019Amministrazione di appartenenza, previsto dall\u2019art. 53, comma 7, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in quanto imposto innanzitutto all\u2019ente erogante (ossia ad un soggetto estraneo al rapporto lavorativo) e, solo in difetto, al lavoratore che lo ha percepito, non \u00e8 configurabile come sanzione disciplinare.<\/li>\n<li>D) Con ordinanza n. 1415\/2018 (v. anche ord. n. 5789\/2018, 13239\/2018, n. 30753\/2018 e n. 20533\/2018) la Cassazione ha ribadito quanto espresso nell\u2019ordinanza n. 19072\/2016, ritenendo che l\u2019obbligo di versamento all\u2019amministrazione delle somme percepite nello svolgimento di attivit\u00e0 professionali in situazione di incompatibilit\u00e0 con lo status di pubblico dipendente costituisca una particolare sanzione prevista dalla legge per la violazione del dovere di fedelt\u00e0, a prescindere da quelli che sono i necessari presupposti della responsabilit\u00e0 per danno erariale (evento dannoso, nesso causale con una data condotta e relativo elemento psicologico), tanto pi\u00f9 che la prestazione resa dal pubblico dipendente a favore di terzi non necessariamente implica un danno per l\u2019Amministrazione (ben potendo il pubblico dipendente aver correttamente adempiuto tutti gli altri obblighi lavorativi malgrado lo svolgimento di altra attivit\u00e0 non autorizzata) e che la previsione d\u2019una fattispecie determinativa di danno risulterebbe dissonante con la quantificazione del risarcimento in misura invariabilmente coincidente con gli emolumenti indebitamente percepiti dal pubblico dipendente.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Inoltre, l\u2019obbligo di versamento dell\u2019indebito compenso \u00e8 previsto a cura dell\u2019erogante o, in difetto, del percettore e in nessun caso la Procura della Corte dei conti potrebbe agire per danno erariale nei confronti dell\u2019erogante, soggetto privato; infine, non sarebbe ragionevole ipotizzare una diversa giurisdizione per il recupero delle somme (contabile nei confronti del percettore, ordinaria nei confronti dell\u2019erogante), foriera di potenziali contrasti di giudicati.<\/p>\n<p>In conclusione, dalla natura sanzionatoria dell\u2019obbligo del versamento previsto dal cit. art. 53, comma 7, deriva la giurisdizione del giudice ordinario, secondo le ordinarie regole di riparto in materia di rapporto di pubblico impiego contrattualizzato; sussiste, invece, la giurisdizione contabile solo se alla violazione del dovere di fedelt\u00e0 e\/o all\u2019omesso versamento della somma pari al compenso indebitamente percepito dal dipendente si accompagnino specifici profili di danno.<\/p>\n<ol>\n<li>E) Con ordinanza interlocutoria n. 1663\/2019 la Cassazione ha ritenuto di rinviare a nuovo ruolo la causa in trattazione, per acquisire una relazione dell\u2019Ufficio del Massimario e del Ruolo che operi una ricostruzione del quadro normativo e regolamentare di riferimento, in ordine alla questione relativa alla possibilit\u00e0 di escludere l\u2019illecito amministrativo de quo in ragione di una autorizzazione rilasciata in un momento successivo al conferimento dell\u2019incarico.<\/li>\n<\/ol>\n<p>La Corte ha tenuto conto delle tesi contrastanti delle parti. Secondo l\u2019Amm.ne, la normativa in esame sottende la necessit\u00e0 di salvaguardare un diritto di esclusiva nel rapporto di pubblico impiego, sancito <a href=\"http:\/\/pa.leggiditalia.it\/#id=05AC00009836,__m=document\">dall\u2019art. 98 Cost.<\/a> (v. Cons. Stato n. 3172 del 2015), meritevole di speciale tutela per non influenzare il buon andamento della P.A., contemplato dall\u2019art. 97 Cost., mediante l\u2019imposizione di un vaglio di compatibilit\u00e0 dell\u2019incarico, conferito da soggetti terzi all\u2019Amministrazione di appartenenza del dipendente pubblico, e presuppone che l\u2019autorizzazione sia necessariamente anteriore allo svolgimento del medesimo, allo scopo di impedire la concretizzazione del pregiudizio che vuole evitare. La disposizione configura un illecito di pericolo presunto o astratto, e l\u2019aggettivo \u201cprevia\u201d qualifica chiaramente la tipologia di provvedimento autorizzativo, precisando la tempistica della richiesta e collocandola in un ambito precedente lo svolgimento dell\u2019incarico. Secondo la controparte, invece, un\u2019autorizzazione con formula \u201cora per allora\u201d produrrebbe effetti <em>ex tunc<\/em>, e sarebbe equivalente a quella preventiva, tanto pi\u00f9 che il solo limite della ammissibilit\u00e0 per tale autorizzazione consisterebbe in un espresso divieto di legge al suo rilascio (TAR Puglia, Lecce, n. 2228 del 2007), che nel caso in esame non sussisterebbe.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>3) La giurisprudenza del giudice amministrativo.<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>A) Con sentenza n. 614\/2013 il T.A.R. Lombardia Milano ha ricordato che l\u2019art. <a href=\"http:\/\/pa.leggiditalia.it\/#id=10LX0000145985ART59,__m=document\">53, co. 7<\/a>, del d<a href=\"http:\/\/pa.leggiditalia.it\/#id=10LX0000145985ART0,__m=document\">.lgs. n. 165 del 2001<\/a> trova il suo fondamento nel dettato costituzionale, in virt\u00f9 della previsione, contenuta nell\u2019art. 98 della Carta secondo cui i pubblici impiegati sono a servizio esclusivo della Nazione e ha il chiaro scopo di conseguire l\u2019obiettivo di garantire l\u2019imparzialit\u00e0, l\u2019efficienza ed il buon andamento della pubblica amministrazione nel rispetto dei principi sanciti <a href=\"http:\/\/pa.leggiditalia.it\/#id=05AC00009837,__m=document\">dall\u2019art. 97 Cost.<\/a> Dall\u2019impianto normativo emerge, quindi, una presunzione legale di carattere generale in relazione all\u2019incompatibilit\u00e0 degli incarichi esterni con i doveri d\u2019ufficio, restando quindi ininfluente l\u2019accertamento dell\u2019eventuale inosservanza di doveri di ufficio ovvero l\u2019esistenza di situazioni di concreto conflitto con gli interessi e gli obiettivi della p.a. (cfr., T.A.R. Lazio, sez. II, 26 aprile 1990, n. 898). La situazione di incompatibilit\u00e0 deve, quindi, essere valutata in astratto sul presupposto che la norma mira anche a salvaguardare le energie lavorative del dipendente al fine del miglior rendimento, indipendentemente anche dalla circostanza che questi abbia sempre regolarmente svolto la propria attivit\u00e0 impiegatizia (cfr., Cons. Stato, sez. V, 13 gennaio 1999, n. 29). Il legislatore prevede tuttavia la possibilit\u00e0 che in presenza di una specifica e preventiva autorizzazione rilasciata da parte dell\u2019Amministrazione di appartenenza, il dipendente pubblico possa eccezionalmente ricoprire incarichi ulteriori al di fuori di quelli istituzionali. Nel pubblico impiego l\u2019art. 53, co 7, del d<a href=\"http:\/\/pa.leggiditalia.it\/#id=10LX0000145985ART0,__m=document\">.lgs. n. 165 del 2001<\/a> si pone quale norma preclusiva ad ogni autorizzazione postuma. La somma da recuperare va computata al netto delle imposte gi\u00e0 corrisposte, in quanto la richiesta di restituzione dei compensi illegittimamente percepiti dal pubblico dipendente non pu\u00f2 che avere ad oggetto quanto effettivamente sia entrato nella sfera patrimoniale del dipendente, non potendosi, invece, pretendere la ripetizione di somme al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali.<\/li>\n<li>B) Con sentenza n. 191\/2017 (e n. 263\/2017) il T.A.R. Emilia-Romagna Parma ha statuito quanto segue:<\/li>\n<li>I) La questione di giurisdizione proposta dall\u2019Avvocatura dello Stato a favore del giudice contabile deve essere risolta a favore del giudice amministrativo in quanto oggetto della controversia \u00e8 il provvedimento rettorale di accertamento dei presupposti dell\u2019obbligo di versamento dei compensi percepiti dal docente universitario, stante il regime pubblicistico del rapporto di impiego in questione. La giurisdizione contabile subentra, infatti, nella fase successiva del procedimento, quando, accertato il credito della p.a., il debitore non abbia provveduto a soddisfarlo. La previsione normativa di cui al comma 7-bis dell\u2019art. <a href=\"http:\/\/pa.leggiditalia.it\/#id=10LX0000145985ART59,__m=document\">53<\/a> del <a href=\"http:\/\/pa.leggiditalia.it\/#id=10LX0000145985ART0,__m=document\">lgs. n. 165 del 2001<\/a> &#8211; secondo cui l\u2019omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico, indebito percettore, costituisce ipotesi di responsabilit\u00e0 erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti &#8211; \u00e8 destinata a disciplinare una ulteriore fase procedimentale connessa e conseguente al mancato versamento dell\u2019emolumento percepito per attivit\u00e0 lavorative non autorizzate dalla p.a. Una volta riconosciuto all\u2019amministrazione il titolo a richiedere l\u2019adempimento dell\u2019obbligo del versamento dei corrispettivi percepiti, ai sensi della previsione di cui all\u2019art. <a href=\"http:\/\/pa.leggiditalia.it\/#id=10LX0000145985ART59,__m=document\">53<\/a> <a href=\"http:\/\/pa.leggiditalia.it\/#id=10LX0000145985ART0,__m=document\">d.lgs. n. 165 del 2001<\/a>, ritenere insussistente la giurisdizione del giudice del rapporto di lavoro significa privare di tutela giurisdizionale il debitore, atteso che il procedimento per responsabilit\u00e0 erariale avanti alla Corte dei Conti inizia esclusivamente ad istanza della Procura.<\/li>\n<li>II) L\u2019ammissibilit\u00e0 di una autorizzazione postuma appare incompatibile con la finalit\u00e0 dell\u2019autorizzazione che \u00e8, in base al disposto di cui all\u2019art. 53, comma 7 citato, quella di verificare l\u2019insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi e sarebbe un controsenso autorizzare ex post un incarico in base ad un potenziale conflitto di interessi, se si considera, altres\u00ec, che il fondamento della disciplina della norma citata deve rintracciarsi negli <a href=\"http:\/\/pa.leggiditalia.it\/#id=05AC00009837+05AC00009836,__m=document\">articoli 97 e 98 della Costituzione<\/a>, ovvero nelle garanzie di imparzialit\u00e0, efficienza e buon andamento dei pubblici impiegati che sono a servizio esclusivo della Nazione. Sussiste in questa materia una presunzione legale di carattere generale in relazione all\u2019incompatibilit\u00e0 degli incarichi esterni con i doveri d\u2019ufficio, situazione di incompatibilit\u00e0 che deve essere valutata in astratto, sul presupposto che la norma mira anche a salvaguardare le energie lavorative del dipendente al fine del miglior rendimento, indipendentemente dalla circostanza che questi abbia sempre regolarmente svolto la propria attivit\u00e0 impiegatizia. Infatti tale norma ha come presupposto lo svolgimento di incarichi non previamente autorizzati e non l\u2019inadempimento dei compiti istituzionali, che semmai pu\u00f2 costituire materia per altri procedimenti (di natura disciplinare).<\/li>\n<\/ol>\n<p>III) Il comma 7 dell\u2019art. <a href=\"http:\/\/pa.leggiditalia.it\/#id=10LX0000145985ART59,__m=document\">53<\/a> del <a href=\"http:\/\/pa.leggiditalia.it\/#id=10LX0000145985ART0,__m=document\">d.lgs. n. 165 del 2001<\/a> ha natura compensativa della condotta irregolare del dipendente. Non \u00e8 norma che prevede una sanzione disciplinare, ma una misura reale di destinazione dei compensi in assenza di una preventiva autorizzazione. La tutela risarcitoria dell\u2019Amministrazione resta invece affidata alle previsioni del successivo comma 7 bis dell\u2019art. <a href=\"http:\/\/pa.leggiditalia.it\/#id=10LX0000145985ART59,__m=document\">53<\/a> <a href=\"http:\/\/pa.leggiditalia.it\/#id=10LX0000145985ART0,__m=document\">d.lgs. n. 165 del 2001<\/a>, il quale prevede che la percezione irregolare di compensi per attivit\u00e0 extraprofessionali costituisce danno erariale soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti. Tale disposizione non determina una duplicazione di conseguenze derivanti dallo stesso comportamento, in quanto la stessa resta collegata, contrariamente al comma 7, alla gravit\u00e0 dell\u2019inadempimento, alla sussistenza di un danno e al profilo psicologico dell\u2019inadempiente. Il quadro delineato consente di chiarire che i commi 7 e 7 bis dell\u2019art. <a href=\"http:\/\/pa.leggiditalia.it\/#id=10LX0000145985ART59,__m=document\">53<\/a> del <a href=\"http:\/\/pa.leggiditalia.it\/#id=10LX0000145985ART0,__m=document\">d.lgs. n. 165 del 2001<\/a> definiscono un quadro di tutela della pubblica amministrazione nel caso in cui il dipendente intenda svolgere ulteriori attivit\u00e0 (non precluse in via assoluta, ma soggette ad autorizzazioni) che appare del tutto ragionevole e conforme ai principi di imparzialit\u00e0 e buon andamento cui <a href=\"http:\/\/pa.leggiditalia.it\/#id=05AC00009837,__m=document\">all\u2019art. 97 della Costituzione.<\/a><\/p>\n<ol>\n<li>C) Con sentenza n. 4590\/2016 il Consiglio di Stato ha precisato che il dovere di rispettare la regola per cui gli incarichi extraistituzionali consentiti al dipendente sono solo quelli o previamente autorizzati dall\u2019Amministrazione o quelli dalla stessa direttamente conferiti costituisce interpolativamente (giacch\u00e9 introdotto per legge) null\u2019altro che uno dei diversi doveri del dipendente che rientrano nel fascio dei suoi obblighi dovuti per effetto del rapporto lavorativo dipendente. Dal presupposto che detta regola attiene al regolare e corretto adempimento dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa dipendente discende che l\u2019inadempimento della regola incide negativamente proprio sull\u2019esatto adempimento di detta attivit\u00e0 e del rapporto che la implica e la regola.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Il fatto poi che l\u2019Ateneo vanti un diritto alla refusione di una somma di denaro corrispondente ai corrispettivi percepiti da colui che ha esercitato gli incarichi in questione, ove non direttamente conferiti dall\u2019Amministrazione datoriale n\u00e9, alternativamente, dalla stessa previamente autorizzati, e che tale diritto discenda direttamente dalla legge \u2013 giacch\u00e9, in pratica, diritto al ristoro per un implicito danno erariale \u2013 \u00e8 un mero effetto legale connesso alla condotta non legittima.<\/p>\n<p>Il recupero disposto dall\u2019Amm.ne deve essere calcolato al netto \u2013 non gi\u00e0 al lordo \u2013 delle imposte gi\u00e0 assolte dal percipiente. Dirimente, al riguardo, risulta la considerazione del fatto che n\u00e9 la legge testualmente tanto dispone n\u00e9 dai principi in materia si ricava il risultato interpretativo sposato dal ricorrente. N\u00e9 si inferisca che, in tal modo, l\u2019Amministrazione potrebbe locupletare in danno delle persone soggette al recupero, riscuotendo da esse pi\u00f9 di quanto dalle stesse effettivamente trattenuto una volta assolte le imposte. Infatti, il soggetto che patisce il recupero del credito al lordo di imposta ben pu\u00f2, attivandosi adeguatamente, recuperare a propria volta le imposte assolte.<\/p>\n<ol>\n<li>D) Con parere n. 01129\/2018, il Consiglio di Stato ha ritenuto che il disposto del comma 7-<em>bis<\/em> dell\u2019art. 53 del d.lgs. n. 165\/2001 comporti che la responsabilit\u00e0 di che trattasi, se limitata all\u2019inadempimento dell\u2019obbligo di denuncia, senza che sia dedotta l\u2019esistenza di conseguenze dannose per l\u2019amministrazione di appartenenza, non possa sottrarsi alle ordinarie regole di riparto di giurisdizione e quindi, trattandosi qui di rapporto di pubblico impiego non contrattualizzato, alla giurisdizione del giudice amministrativo. L\u2019art. 98 Cost. sancisce il principio di esclusivit\u00e0 del dipendente pubblico, che si sostanzia nel dovere di dedicare interamente all\u2019ufficio la propria attivit\u00e0 lavorativa senza disperdere le proprie energie in attivit\u00e0 esterne ed ulteriori rispetto al rapporto di impiego. Di qui, la conseguenza &#8211; formalizzata nell\u2019art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 per tutti i dipendenti pubblici &#8211; che ogni incarico extraistituzionale debba considerarsi evento eccezionale rispetto allo\u00a0<em>status<\/em>di pubblico impiegato, come tale necessitante di espresse e limitate deroghe. La situazione di incompatibilit\u00e0 deve essere valutata in astratto, sul presupposto che la norma mira anche a salvaguardare le energie lavorative del dipendente al fine del miglior rendimento, indipendentemente dalla circostanza che questi abbia sempre regolarmente svolto la propria attivit\u00e0 impiegatizia. La suddetta previsione trova la sua evidente\u00a0<em>ratio<\/em>nella necessit\u00e0 di assicurare il buon andamento della Pubblica Amministrazione, a cui la legge riconosce il diritto a un controllo preventivo degli incarichi, che potrebbero pregiudicare il corretto adempimento delle pubbliche funzioni cui i dipendenti sono preposti.<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>4) La giurisprudenza del giudice contabile.<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>A) Con sentenza 14\/2017 la Sez. Lombardia, dopo aver escluso che si versi in una fattispecie di sanzioni pecuniarie irrogate dalla Corte dei conti, quale disciplinata\u00a0<em>ex\u00a0<\/em>artt. 133 e seguenti del d. lgs. 26 agosto 2016 n. 174, ha osservato che la responsabilit\u00e0 erariale perseguita dal comma 7-<em>bis<\/em>dell\u2019art. 53 cit. costituisca una comune ipotesi di responsabilit\u00e0 tipica, in cui la somma da rifondere al datore di lavoro (integrale riversamento di quanto percepito\u00a0<em>contra legem<\/em>) \u00e8 predeterminata per legge, ma la valutazione dell\u2019ineseguito obbligo restitutorio e della connessa responsabilit\u00e0 soggiace, comunque, all\u2019accertamento della sussistenza degli altri presupposti del giudizio di responsabilit\u00e0 erariale (<em>in primis <\/em>elemento soggettivo e nesso di causalit\u00e0) nonch\u00e9 alla limitazione derivante dalla prescrizione\u00a0quinquennale e contempla la possibilit\u00e0 di proporzionare l\u2019entit\u00e0 della eventuale condanna esercitando il potere di porre a carico dei responsabili anche solo una parte del danno accertato o del valore perduto, previa valutazione delle singole responsabilit\u00e0 (c.d. potere riduttivo). Tale ultima affermazione porta a superare l\u2019eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalla difesa del convenuto.<\/li>\n<li>B) Con sentenza n. 97\/2018 la Sez. I App. ha precisato che l\u2019art. 7 del d. lgs. n. 165 del 2001 \u00e8 volto a tutelare un interesse pubblico, il dovere di esclusivit\u00e0 del pubblico impiegato, al di fuori delle ipotesi tipicamente ed espressamente stabilite e salvo autorizzazione, interesse che non riguarda esclusivamente il rapporto di lavoro con l\u2019amministrazione di appartenenza. Infatti, se pure sussiste il dovere del soggetto, pubblico o privato, presso il quale \u00e8 stata effettuata l\u2019attivit\u00e0 non autorizzata, di riversare all\u2019amministrazione di appartenenza del dipendente il compenso indebitamente erogato (per essere devoluta in conto entrata del bilancio con destinazione vincolata all\u2019incremento del fondo di produttivit\u00e0 o dei fondi equivalenti), nondimeno un analogo e indipendente obbligo \u00e8 previsto per colui che percepisce il compenso: deve quindi ribadirsi l\u2019assoluta autonomia tra la procedura test\u00e9 richiamata (obbligo dell\u2019Amministrazione di richiedere al terzo erogatore l\u2019importo dei compensi percepiti) e il dovere di recupero dello stesso in capo al Procuratore contabile.<\/li>\n<li>C) Con sentenza n. 125\/2018 la Sez. Emilia-Romagna, conformemente a quanto stabilito dalla Sez. I App. con la citata sentenza n. 97\/2018, ha evidenziato che il comma 7-bis del <a href=\"http:\/\/pa.leggiditalia.it\/#id=10LX0000758995ART0,__m=document\">lgs. n. 165\/2011<\/a> \u00e8 una norma di natura non innovativa, ma meramente ricognitiva di un pregresso prevalente indirizzo tendente a radicare in capo alla Corte dei conti la giurisdizione in materia, escludendo quella del giudice ordinario, anche tenendo conto delle sentenze della Cassazione n. 19072\/2016 e 8688\/2017, riguardanti fattispecie diverse caratterizzate dall\u2019opposta ipotesi nella quale era stata l\u2019Amministrazione di appartenenza a citare in giudizio il dipendente davanti al G.O. per il mancato riversamento dei compensi indebitamente percepiti, ovvero il dipendente, al quale erano state effettuate trattenute stipendiali, a rivolgersi al G.O. per tutelare l\u2019integrit\u00e0 del compenso percepito, mentre nessuna azione della Procura contabile era stata iniziata per il recupero. La Sezione ha aggiunto che l\u2019avvio, da parte dell\u2019Amministrazione di appartenenza, di un procedimento volto a recuperare in via amministrativa le somme percepite dal dipendente, non esclude &#8211; secondo principi consolidati &#8211; l\u2019azione avviata ad opera della Procura, essendo le due iniziative indipendenti ed autonome fino all\u2019eventuale pagamento disposto per l\u2019una o per l\u2019altra via.<\/li>\n<li>D) Con sentenza n. 617\/2018 la Sez. II App., premesso che l\u2019autorizzazione non possa essere oggetto di silenzio assenso, n\u00e9 che possa essere implicita o per <em>relationem<\/em> o rilasciata mediante nulla osta o visto, ma debba consistere in una verifica concreta della insussistenza di ragioni ostative all\u2019espletamento dell\u2019incarico esterno, ha ritenuto che la mancanza di autorizzazione comporti un pregiudizio che non \u00e8 connesso con la mera omissione del compenso percepito, essendo riconducibile al mancato controllo da parte della Amm.ne della compatibilit\u00e0 dell\u2019incarico extraistituzionale in termini di conflitto di interesse e del proficuo svolgimento in termini di adeguata destinazione di energie lavorative al principale e superiore rapporto di lavoro pubblico.<\/li>\n<li>E) Con sentenza n. 255\/2018 la Sez. I App., diversamente da quanto affermato dalla Cassazione con le citate sentenze n. 19072\/2016 e 1415\/2018, ha ritenuto quanto segue:<\/li>\n<\/ol>\n<p>&#8211; L\u2019art. 53, comma 7, del d.lgs n. 165\/2001 non costituisce affatto una particolare sanzione riconducibile nell\u2019alveo delle sanzioni connesse alle violazioni di obblighi di servizio contrattualmente rilevanti in ambito \u201cprivatistico\u201d, bens\u00ec un\u2019ipotesi di condotta tipizzata produttiva di danno erariale, la cui consistenza \u00e8 presuntivamente quantificata. L\u2019eventuale omesso riversamento, quindi, viene in rilievo non come autonoma condotta, ma quale momento in cui il danno, gi\u00e0 realizzatosi con lo svolgimento di funzioni extra-istituzionali non autorizzate, si manifesta come concreto ed attuale, integrando l\u2019interesse ad agire del Pubblico Ministero contabile.<\/p>\n<p>&#8211; La stessa Cassazione, nella sentenza n. 25975\/2017, ha riconosciuto che \u201c<em>la condotta del dipendente pubblico consistente nello svolgimento di incarichi non autorizzati incide sull\u2019esercizio delle mansioni e oltre ad essere valutabile in sede disciplinare \u00e8 anche fonte di responsabilit\u00e0 erariale\u201d\u2026 \u201cla disciplina dettata dall\u2019art. 53 cit., in materia di incarichi non autorizzati, pur potendo avere risvolti disciplinari aggiuntivi, riguarda la materia delle incompatibilit\u00e0, ed \u00e8 quindi estranea all\u2019ambito delle sanzioni\u2026\u201d.<\/em><\/p>\n<p>&#8211; Risulta irrilevante l\u2019osservazione della Cassazione riguardo alla mancata puntualizzazione dei presupposti della responsabilit\u00e0 erariale (evento dannoso, nesso causale ed elemento psicologico), in relazione alla condotta individuata dalla norma, tenuto conto che la norma stessa, limitandosi a tipizzare una <em>species<\/em> annoverabile nel pi\u00f9 ampio <em>genus<\/em> della responsabilit\u00e0 amministrativa, omette ovviamente di ribadirne i presupposti.<\/p>\n<p>&#8211; Non \u00e8 condivisibile l\u2019ulteriore assunto della Cassazione, secondo cui \u201c<em>la prestazione resa dal pubblico dipendente a favore di terzi non necessariamente implica un danno per l\u2019amministrazione (ben potendo il pubblico dipendente aver correttamente adempiuto tutti gli altri obblighi lavorativi malgrado lo svolgimento di altra attivit\u00e0 non autorizzata)\u201d<\/em>, dovendosi osservare, al contrario, che la funzione della norma \u00e8 proprio quella di introdurre una fattispecie di tutela rafforzata, in materia di incompatibilit\u00e0, con la tipizzazione di una condotta, cui presuntivamente,<em> ex lege, <\/em>viene ricollegato un danno erariale, quantificato in relazione alle somme percepite, verosimilmente in ragione della difficolt\u00e0 di stabilire l\u2019esatta quantificazione del danno.<\/p>\n<p>&#8211; Privo di pregio \u00e8 poi il rilievo della Cassazione secondo cui<em> \u201cla previsione d\u2019una fattispecie determinativa di danno risulterebbe dissonante con la quantificazione del risarcimento in misura invariabilmente coincidente con gli emolumenti indebitamente percepiti dal pubblico dipendente\u201d, <\/em>tenuto conto che l\u2019utilizzo di un criterio predeterminato di modulazione, nella quantificazione del risarcimento del danno, non \u00e8 un caso isolato in materia di risarcimento del danno erariale: basti ricordare quello introdotto per il danno all\u2019immagine dall\u2019art. 1, comma 62, della legge n. 190\/2012, secondo cui detto danno \u201c<em>si presume pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilit\u00e0 illecitamente percepita dal dipendente\u201d<\/em>.<\/p>\n<p>&#8211; Priva di fondamento \u00e8 l\u2019affermazione della Cassazione, secondo cui \u201c<em>se il mero percepire da terzi determinati compensi costituisse di per s\u00e9 ipotesi di responsabilit\u00e0 erariale, dovrebbe essere attivata soltanto ad iniziativa della Procura della Corte dei conti &#8230;ma \u00a0in nessun caso la Procura della Corte dei conti potrebbe agire per danno erariale nei confronti dell\u2019erogante, poich\u00e9 \u2026 il terzo che abbia erogato compensi al pubblico dipendente in corrispettivo della prestazione da lui resa non \u00e8 in rapporto alcuno con la pubblica amministrazione da cui dipende il percettore, di guisa che non potrebbe mai essere evocato in un giudizio per responsabilit\u00e0 erariale\u201d. <\/em>Infatti &#8211; a prescindere che la circostanza che il compenso da riversare possa essere richiesto prioritariamente all\u2019ente erogatore, non parte del rapporto contrattuale lavoristico, induce ad escluderne la natura sanzionatoria dell\u2019addebito \u2013 nulla osta che l\u2019Amministrazione di appartenenza, come in tutti i casi in cui abbia subito un danno, possa attivarsi autonomamente per ottenerne il risarcimento e tuttavia, laddove il credito sia contestato, la stessa non sembra possa legittimamente procedere ad attivit\u00e0 esecutive prima che il credito diventi certo, liquido ed esigibile e, quindi, prima che sia accertata la sussistenza della responsabilit\u00e0 erariale del dipendente derivata dallo svolgimento di attivit\u00e0 extra-istituzionali senza autorizzazione, accertamento demandato chiaramente, dall\u2019art. 53, comma 7 bis, alla giurisdizione della Corte dei Conti.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>5) Criteri da osservare per il conferimento degli incarichi.<\/strong><\/p>\n<p>Come si \u00e8 visto, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere incarichi retribuiti conferiti da altri soggetti, pubblici o privati, fatta salva specifica autorizzazione dall\u2019amministrazione di appartenenza.<\/p>\n<p>Tale autorizzazione deve essere conferita nell\u2019ambito di criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto delle specifiche professionalit\u00e0, al fine di evitare che i dipendenti svolgano attivit\u00e0 vietate per legge o che li impegnino in modo eccessivo e incompatibile con il corretto espletamento dei doveri d\u2019ufficio o, infine, che determinino un conflitto d\u2019interesse contrastante con l\u2019esercizio imparziale delle funzioni di competenza.<\/p>\n<p>L\u2019attribuzione degli incarichi privi di autorizzazione comporta gravi conseguenze ed in particolare: sanzioni disciplinari a carico del funzionario responsabile del procedimento; nullit\u00e0 del provvedimento; versamento all\u2019amministrazione di appartenenza del compenso dell\u2019incarico da parte dell\u2019erogante o, in difetto, del percettore e destinato ad incrementare il fondo per la produttivit\u00e0; sanzioni disciplinari a carico del dipendente.<\/p>\n<p>Ai sensi dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-04-08;39~art16!vig=\">art.\u00a016 del d.lgs. n. 39\/2013<\/a>, l\u2019Autorit\u00e0 nazionale anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato con controllo pubblico, delle disposizioni in materia, esercitando poteri ispettivi e di accertamento.<\/p>\n<p>Nel documento stilato a conclusione del tavolo tecnico in attuazione dell\u2019Intesa sancita in Conferenza unificata del 24 luglio 2013, con il concorso dei rappresentanti del Dipartimento della funzione pubblica, delle Regioni e degli Enti locali, al fine di supportare le amministrazioni nell\u2019applicazione della normativa in esame e nella elaborazione dei regolamenti e degli atti di indirizzo, sono stati indicati i <a href=\"http:\/\/www.funzionepubblica.gov.it\/sites\/funzionepubblica.gov.it\/files\/documenti\/Lavoro%20pubblico\/Rapporto%20di%20lavoro%20pubblico\/criteri_generali_in_materia_di_incarichi_vietati.pdf\">\u201cCriteri generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti\u201d<\/a> a tempo pieno o con percentuale di tempo parziale superiore al 50%, con particolare riguardo agli incarichi che presentino le caratteristiche di abitualit\u00e0 e professionalit\u00e0, che comportino conflitto di interessi e infine che, a prescindere dalla consistenza dell\u2019orario di lavoro, interferiscano con l\u2019attivit\u00e0 ordinaria svolta dal dipendente pubblico in relazione al tempo, alla durata, all\u2019impegno richiestogli, tenendo presenti la qualifica, il ruolo professionale e le funzioni attribuite.<\/p>\n<p>Per quanto riguarda i docenti e ricercatori universitari, la gi\u00e0 citata c.d. \u201clegge Gelmini\u201d (legge n. 240\/2010), ad un primo esame, sembra abbia ampliato in modo indiscriminato la possibilit\u00e0 per i docenti di conseguire incarichi esterni.<\/p>\n<p>A prescindere dalla, assai discutibile, opportunit\u00e0 di fare riferimento a categorie individuate con termini in lingua estera come \u201cspin-off o start-up\u201d (organismi di diritto privato finalizzati all\u2019impiego imprenditoriale dei risultati della ricerca universitaria per sviluppare prodotti o servizi innovativi), va rilevato come la legge autorizzi tali incarichi facendoli rientrare in categorie astratte, richiamando genericamente \u201ccompiti istituzionali o gestionali\u201d o \u201cattivit\u00e0 di valutazione e di referaggio\u201d, o \u201cattivit\u00e0 di consulenza\u201d quest\u2019ultima ammessa, in modo indiscriminato \u201cliberamente anche con retribuzione\u201d.<\/p>\n<p>Riguardo alle consulenze, al fine di un\u2019opportuna delimitazione degli incarichi ammessi, in piena armonia con gli inderogabili principi costituzionali di esclusivit\u00e0 della pubblica funzione (art. 98), dell\u2019imparzialit\u00e0 e buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97), la Sez. I App. di questa Corte, con sentenza n. 80 del 17.3.2017, condividendo la sentenza n. 37\/2015 della Sez. Emilia-Romagna, ha precisato che \u201cdeve ritenersi che l\u2019art. 6, comma 10, per i docenti a tempo pieno, vada letto unitamente al successivo comma 12, dedicato ai\u00a0professori\u00a0a tempo definito, per i quali, invece, l\u2019unico limite per lo svolgimento delle attivit\u00e0 libero-professionali \u00e8 costituito dall\u2019assenza di conflitto di interesse con l\u2019ateneo di appartenenza. \u2026 L\u2019attivit\u00e0 di consulenza, pertanto, non va intesa come qualcosa di diverso dalla collaborazione scientifica, di cui conserva la stessa natura e caratteristiche e non pu\u00f2 in ogni caso coincidere, confondendosi, con l\u2019attivit\u00e0 libero-professionale con il privato o con il pubblico. Tale attivit\u00e0 non \u00e8 possibile per il comma 9 in quanto \u201c<em>L\u2019esercizio di attivit\u00e0 libero-professionale \u00e8 incompatibile con il regime di tempo pieno\u201d. <\/em>\u00a0Diversamente opinando, infatti, il divieto sarebbe facilmente aggirabile, per i\u00a0professori\u00a0a tempo pieno, indicando come mere\u00a0consulenze\u00a0incarichi che, invece, hanno natura libero professionale\u201d. Secondo la Corte, le consulenze ammesse non debbono fornire risoluzione a problematiche concrete in materia scientifica; in via generale, non debbono comportare conflitto di interesse con l\u2019Amministrazione di appartenenza, non possono essere espletate con continuit\u00e0 ma solo occasionalmente e infine necessitano di previa autorizzazione.<\/p>\n<p>Sul tema delle consulenze \u00e8 intervenuto, in particolare, lo \u201cAtto d\u2019indirizzo\u201d del M.ro dell\u2019Istruzione, avente ad oggetto l\u2019aggiornamento 2017 al Piano nazionale anticorruzione \u2013 Sezione Universit\u00e0 \u2013 approvato con delibera ANAC 22.11.2017 n. 1208, nel quale si suggerisce alle universit\u00e0 di controllare soprattutto il profilo della necessaria occasionalit\u00e0 di tali attivit\u00e0, dunque non abituale ma saltuaria e a carattere non professionale e della necessaria prevenzione di possibili conflitti di interesse.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>6) Le difficolt\u00e0 interpretative di una carente normativa, in presenza di una giurisprudenza contrastante.<\/strong><\/p>\n<p>La normativa vigente che\u00a0disciplina la materia delle incompatibilit\u00e0, cumulo di impieghi e incarichi dei lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni presenta margini di incertezze, aggravati da una giurisprudenza contrastante fra le diverse giurisdizioni ed anche nell\u2019ambito della medesima giurisdizione, come si \u00e8 visto dall\u2019esposizione delle anzidette sentenze, sia pure limitata, per motivi di brevit\u00e0, ad alcune fra le pi\u00f9 rappresentative.<\/p>\n<p>Preso atto di tali contrasti, anche se, come si potr\u00e0 accertare, in buona parte ingiustificati, in quanto non mancano sentenze basate su osservazioni non solo contrarie alla lettera della legge ma anche ai principi costituzionali di ragionevolezza, si sente l\u2019impellente necessit\u00e0 di una norma innovativa o interpretativa che valga ad impedire che venga perpetrato un indebito svuotamento della giurisdizione della Corte dei conti in materia.<\/p>\n<p>A mero titolo esemplificativo si indica una possibile statuizione, come la seguente:<\/p>\n<p>\u201cIn caso di inosservanza del divieto, salve le pi\u00f9 gravi sanzioni e ferma restando la responsabilit\u00e0 disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell\u2019erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell\u2019entrata del bilancio dell\u2019amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttivit\u00e0 o di fondi equivalenti. L\u2019omissione del versamento del compenso a cura dell\u2019erogante o, in difetto, del percettore, costituisce ipotesi di responsabilit\u00e0 erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti\u201d.<\/p>\n<p>Si potrebbe obiettare che osterebbe a tale normativa la carenza di un rapporto di servizio fra l\u2019erogante e la P.A. di appartenenza del dipendente, ma a tale eccezione potrebbe rispondersi osservando che, come in molti altri casi pacificamente ammessi, potrebbe sostenersi l\u2019eccezionale inserimento dell\u2019erogante nell\u2019attivit\u00e0 amministrativa della predetta P.A., nel senso di pregiudicarne il funzionamento, attraverso l\u2019attribuzione di incarichi privi della necessaria autorizzazione &#8211; della cui sussistenza l\u2019erogante stesso era tenuto a sincerarsi &#8211; in violazione degli anzidetti principi costituzionalmente garantiti della esclusivit\u00e0, dell\u2019imparzialit\u00e0 e buon andamento della funzione pubblica, fatte salve limitate eccezioni. D\u2019altra parte, in buona sostanza, il soggetto, pubblico o privato, che attribuisce un incarico retribuito al pubblico dipendente, erogando il relativo compenso, senza curarsi di accertare se sia stata emessa la necessaria autorizzazione, sarebbe da ritenere corresponsabile del danno erariale provocato alla P.A., unitamente all\u2019indebito percettore.<\/p>\n<p>A parte tali considerazioni, <em>de jure condendo<\/em>, occorre valutare l\u2019attuale situazione, soprattutto alla luce dell\u2019attuale, del tutto inaccettabile, indirizzo giurisprudenziale della Cassazione.<\/p>\n<p>Eppure la stessa Cassazione, fino al 2015 (sentenza n. 25769\/2015), aveva statuito in materia con impeccabili argomentazioni, inspiegabilmente sovvertite con ordinanza n. 19072\/2016, in contrasto con le conclusione del P.M. della Corte e supinamente confermate nelle citate statuizioni del 2018. Viene da pensare che, in questo caso, sia stato applicato il principio vigente in campo economico, secondo cui, quando due monete coesistono, la moneta cattiva scaccia quella buona.<\/p>\n<p>Tutte le motivazioni addotte a giustificazione dell\u2019inspiegabile capovolgimento interpretativo sono prive del bench\u00e9 minimo fondamento, in contrasto con la lettera della legge sulla giurisdizione del giudice contabile, di cui sostanzialmente si svuota il contenuto, inserendo condizioni ostative di cui non \u00e8 dato ravvisare la bench\u00e9 minima traccia normativa, come quando si afferma apoditticamente che tale giurisdizione sussisterebbe solo in presenza di particolari profili di danno, come il danno da immagine o da sottrazione di ener\u00adgie lavorative.<\/p>\n<p>E\u2019 opportuno adesso analizzare partitamente le affermazioni della Cassazione contenute nell\u2019ordinanza n. 19072\/2016 e nelle citate statuizioni del 2018:<\/p>\n<p>I)\u201dVa esclusa &#8211; <em>ratione temporis &#8211; <\/em>l\u2019applicazione alla fattispecie dell\u2019art 7<em>-bis <\/em>del decreto legislativo n. 165\/2001, come introdotto dalla legge 190 del 2012\u201d.<\/p>\n<p>Sul punto \u00e8 sufficiente richiamare la sentenza n. 25769\/2015 della stessa Cassazione (v. anche, sentenza n. 25975\/2017)\u00a0 \u00a0che ha giustamente osservato come tale norma si limiti a confermare un\u2019elaborazione ermeneutica\u00a0 giurisprudenziale, (v., in particolare, Cass., sez. un., n. 22688\/2011), secondo cui la giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilit\u00e0 amministrativa presuppone che il soggetto, legato all\u2019amministrazione da un rapporto d\u2019impiego o di servizio, debba rispondere del danno da lui causato con azioni od omissioni commesse in violazione non soltanto dei doveri tipici delle funzioni concretamente svolte, ma anche di quelli ad esse strumentali e la violazione, da parte del lavoratore, del dovere di chiedere l\u2019autorizzazione allo svolgimento degli incarichi e di riversare i compensi ricevuti comporta la violazione di prescrizioni chiaramente strumentali al corretto esercizio delle mansioni, ed al loro proficuo svolgimento, attraverso il previo controllo dell\u2019Amministrazione, che un\u2019ulteriore attivit\u00e0 avvenga senza pregiudizio dei compiti d\u2019istituto.<\/p>\n<ol>\n<li>II) \u201cL\u2019attivit\u00e0 del dipendente era stata svolta al di fuori dell\u2019orario di ufficio e quindi difficilmente avrebbe potuto determinare una sottrazione di energie dello stesso ai suoi compiti istituzionali\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Trattasi di un\u2019affermazione che non pu\u00f2 essere presa in seria considerazione, in quanto fuori dalla realt\u00e0 (basti pensare agli effetti devastanti, sulla corretta attivit\u00e0 lavorativa di competenza, di una defaticante ulteriore attivit\u00e0 privata), ed inoltre in manifesto contrasto con la specifica <em>ratio<\/em> che informa tutta la normativa sulla incompatibilit\u00e0, come illustrata nella giurisprudenza consolidata. In materia, confronta, fra le tante:<\/p>\n<p>T.A.R. Lombardia n. 614\/2013 e Cons. Stato n. 29\/1999:<\/p>\n<p>La situazione di incompatibilit\u00e0 deve essere valutata in astratto sul presupposto che la norma mira anche a salvaguardare le energie lavorative del dipendente al fine del miglior rendimento, indipendentemente anche dalla circostanza che questi abbia sempre regolarmente svolto la propria attivit\u00e0 impiegatizia; T.A.R. Emilia-Romagna Parma n. 191\/2017 e n. 263\/2017:<\/p>\n<p>Il fondamento della disciplina della norma citata deve rintracciarsi negli <a href=\"http:\/\/pa.leggiditalia.it\/#id=05AC00009837+05AC00009836,__m=document\">articoli 97 e 98 della Costituzione<\/a>, ovvero nelle garanzie di imparzialit\u00e0, efficienza e buon andamento dei pubblici impiegati che sono a servizio esclusivo della Nazione. Sussiste in questa materia una presunzione legale di carattere generale in relazione all\u2019incompatibilit\u00e0 degli incarichi esterni con i doveri d\u2019ufficio;<\/p>\n<p>Consiglio di Stato n. 01129\/2018:<\/p>\n<p>L\u2019art. 98 Cost. sancisce il principio di esclusivit\u00e0 del dipendente pubblico, che si sostanzia nel dovere di dedicare interamente all\u2019ufficio la propria attivit\u00e0 lavorativa, senza disperdere le proprie energie in attivit\u00e0 esterne ed ulteriori rispetto al rapporto di impiego.<\/p>\n<p>III) \u201cL\u2019obbligo di versamento di che trattasi rappresen\u00adta una particolare sanzione <em>ex lege <\/em>al fine di rafforzare la fedelt\u00e0 del dipendente pubblico\u201d.<\/p>\n<p>Tale osservazione, per dimostrare la carenza di giurisdizione del giudice contabile, non solo \u00e8 errata ma \u00e8 anche inconcludente, in quanto non sussiste alcun nesso fra la premessa (la natura di sanzione) e la conclusione (la carenza di giurisdizione).<\/p>\n<p>In primo luogo sono numerosi i casi, previsti dalla legge, di giurisdizione del giudice contabile in ipotesi sanzionatorie: cfr., in particolare, art. 30, comma 15, della legge n. 289\/2002; art. 3, comma 44 e comma 59, della legge n. 244\/2007; art. 20, comma 12, del d.l. n. 98\/2011 convertito in legge n. 111\/2011; art. 148, comma 4, del d.lgs. n. 267\/2000 come modificato dall\u2019art. 3, del d.l. n. 174\/2012 convertito in legge n. 213\/2012, nei quali sono previste violazioni sanzionate indipendentemente da un concreto danno erariale, ipotesi previste anche nel codice di giustizia contabile, d. lgs. 26 agosto 2016 n. 174, al capo III, riguardante i casi di responsabilit\u00e0 sanzionatoria pecuniaria, titolo V (riti speciali) parte II (giudizi di responsabilit\u00e0), artt. 133 e segg.<\/p>\n<p>In secondo luogo, non \u00e8 affatto vero che si \u00e8 in presenza di ipotesi sanzionatorie, come anche rilevato in giurisprudenza:<\/p>\n<p>Cassazione n. 25975\/2017:<\/p>\n<p>La disciplina dettata dall\u2019art. 53 cit., in materia di incarichi non autorizzati, riguarda la materia delle incompatibilit\u00e0, ed \u00e8 quindi estranea all\u2019ambito delle sanzioni;<\/p>\n<p>T.A.R. Emilia-Romagna Parma n. 191\/2017 e n. 263\/2017:<\/p>\n<p>Il comma 7 dell\u2019art. <a href=\"http:\/\/pa.leggiditalia.it\/#id=10LX0000145985ART59,__m=document\">53<\/a> del <a href=\"http:\/\/pa.leggiditalia.it\/#id=10LX0000145985ART0,__m=document\">d.lgs. n. 165 del 2001<\/a> ha natura compensativa della condotta irregolare del dipendente, non \u00e8 norma che prevede una sanzione disciplinare, ma una misura reale di destinazione dei compensi in assenza di una preventiva autorizzazione;<\/p>\n<p>Sez. Lombardia C.d.c. n. 14\/2017:<\/p>\n<p>Va escluso che si versi in una fattispecie di sanzioni pecuniarie irrogate dalla Corte dei conti, quale disciplinata\u00a0<em>ex\u00a0<\/em>artt. 133 e seguenti del d. lgs. 26 agosto 2016 n. 174;<\/p>\n<p>Sez. I App C.d.c. n. 255\/2018:<\/p>\n<p>L\u2019art. 53, comma 7, del d.lgs n. 165\/2001 non costituisce affatto una particolare sanzione riconducibile nell\u2019alveo delle sanzioni connesse alle violazioni di obblighi di servizio contrattualmente rilevanti in ambito \u201cprivatistico\u201d, bens\u00ec un\u2019ipotesi di condotta tipizzata produttiva di danno erariale, la cui consistenza \u00e8 presuntivamente quantificata.<\/p>\n<ol>\n<li>IV) \u201cLa responsabilit\u00e0 di che trattasi, se limitata all\u2019inadempimento dell\u2019obbligo di denuncia, senza dedurre l\u2019esistenza di conse\u00adguenze dannose per l\u2019amministrazione di appartenenza, non pu\u00f2 sottrarsi alle ordi\u00adnarie regole di riparto di giurisdizione e quindi, trattandosi di rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, alla giurisdizione del giudice ordinario\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<p>In proposito \u00e8 sufficiente osservare che la responsabilit\u00e0 di cui si discute non deriva affatto dal mero \u201cinadempimento dell\u2019obbligo di denuncia\u201d, bens\u00ec dalla \u201comissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore\u201d (art. 53, comma 7-<em>bis<\/em> d. lgs. n. 165\/2001).<\/p>\n<ol>\n<li>V) \u201cL\u2019obbligo di versamento di che trattasi rappresen\u00adta una particolare sanzione \u2026 e quindi prescinde dai presupposti della responsabilit\u00e0 per danno (evento; nesso di causalit\u00e0; elemento psicologico).<\/li>\n<\/ol>\n<p>Trattasi di affermazione censurabile sotto molteplici profili: a) come si \u00e8 visto, l\u2019obbligo di versamento non ha affatto natura sanzionatoria; b) anche se avesse natura sanzionatoria, ci\u00f2 non comporterebbe affatto l\u2019eliminazione dei presupposti della responsabilit\u00e0: basta citare, per quanto riguarda l\u2019elemento soggettivo, \u00a0l\u2019art. 3 della legge n. 689\/1981, secondo cui, \u201cnelle violazioni cui \u00e8 applicabile una sanzione amministrativa\u201d la responsabilit\u00e0 \u00e8 subordinata ad una condotta \u201cdolosa o colposa\u201d; c) l\u2019obbligo di versamento ha natura risarcitoria del danno provocato dal dipendente che ha agito in violazione dei principi di esclusivit\u00e0 della funzione pubblica solennemente affermati dalla Costituzione negli <a href=\"http:\/\/pa.leggiditalia.it\/#id=05AC00009837+05AC00009836,__m=document\">articoli 97 e 98 della Costituzione<\/a>, i quali prescrivono imprescindibili garanzie di imparzialit\u00e0, efficienza e buon andamento dei pubblici impiegati che sono a servizio esclusivo della Nazione.<\/p>\n<ol>\n<li>VI) \u201cIl debitore non avrebbe alcuna tutela giurisdizionale, dato che non potrebbe adire, egli, la Corte dei conti, presso la quale il processo (di responsabilit\u00e0 erariale) inizia esclu\u00adsivamente ad istanza della Procura: se ne dovrebbe concludere che il dipendente, de\u00adbitore del versamento dei compensi, pu\u00f2 rivolgersi soltanto al giudice delle contro\u00adversie relative al suo rapporto di lavoro\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Trattasi di osservazione del tutto errata, in quanto il dipendente presunto debitore pu\u00f2 senz\u2019altro rivolgersi al giudice contabile ai sensi degli artt. 57 del r.d.1038\/1933, 58 del r.d. n. 1214\/1934, 172, primo comma, lett. b) del d. lgs. n. 174\/2016 che prevedono il ricorso, ad istanza di parte, contro ritenute su stipendi ed altri emolumenti di funzionari ed agenti ed, in generale, per l\u2019accertamento negativo della responsabilit\u00e0 amministrativo-contabile.<\/p>\n<p>VII) \u201cLa previsione d\u2019una fattispecie determinativa di danno risulterebbe dissonante con la quantificazione del risarcimento in misura invariabilmente coincidente con gli emolumenti indebitamente percepiti dal pubblico dipendente\u201d.<\/p>\n<p>A dimostrare che non sussiste alcuna \u201cdissonanza\u201d \u00e8 sufficiente ricordare che la quantificazione del risarcimento \u00e8 prevista in altre fattispecie di danno erariale, come ad esempio nel caso di danno all\u2019immagine, (art. 1, comma 1 <em>sexies<\/em>, della legge n. 20\/1994, introdotto dalla legge n. 190\/2012), secondo cui \u201c\u00a0Nel giudizio di responsabilit\u00e0, l\u2019entit\u00e0 del danno all\u2019immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilit\u00e0 illecitamente percepita dal dipendente.<\/p>\n<p>VIII) \u201cNon sarebbe ragionevole ipotizzare una diversa giurisdizione per il recupero delle somme (contabile nei confronti del percettore, ordinaria nei confronti dell\u2019erogante), foriera di potenziali contrasti di giudicati\u201d.<\/p>\n<p>Sulla ammissibilit\u00e0 della coesistenza di due diverse giurisdizioni \u2013 anche se sarebbe sommamente opportuno disporre, come gi\u00e0 detto, la concentrazione delle due ipotesi nell\u2019ambito di un\u2019unica giurisdizione, quella della Corte dei conti \u2013 basti ricordare, nei casi di danni erariali conseguenti a reati, come sia prevista la coesistenza fra l\u2019azione risarcitoria della Pubblica Amministrazione in sede di costituzione di parte civile e l\u2019azione risarcitoria del P.M. contabile in sede di giudizio di responsabilit\u00e0. Come ricordato dalla Sez. I App. C.d.c. nella sentenza n. 2\/2003, l\u2019assoluta reciproca autonomia dei giudizi e della diversit\u00e0 delle azioni esercitate \u00e8 stata affermata dalla Cassazione SS.RR. nella sentenza 18 aprile 1996, n.22\/96.<\/p>\n<ol>\n<li>IX) Nella fattispecie, \u201csolo se ad essa si accompagnino profili di danno (danno da immagine; danno da sottrazione di ener\u00adgie lavorative per essersi compiuta, l\u2019attivit\u00e0 oggetto di denuncia, in costanza di rapporto di lavoro), allora potr\u00e0 dirsi interessata la giurisdizione contabile\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<p>La Cassazione si \u00e8 indebitamente sostituita al legislatore, introducendo surrettiziamente, pur di estendere la giurisdizione del giudice ordinario, condizioni ostative alla giurisdizione della Corte dei conti che non hanno il bench\u00e9 minimo riscontro nella disposizione in esame, che non contiene limitazioni di sorta, stabilendo, puramente e semplicemente, che \u201cL\u2019omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilit\u00e0 erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti\u201d.<\/p>\n<p>In conclusione, si avverte l\u2019impellente necessit\u00e0 di un urgente intervento risolutivo in sede legislativa al fine di evitare che l\u2019attuale situazione, manifestamente aberrante, debba prolungarsi nel tempo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Incarichi retribuiti e incompatibilit\u00e0 \u00a0 Incarichi retribuiti, privi di autorizzazione, a favore di pubblici dipendenti: individuazione della giurisdizione in materia di responsabilit\u00e0 per violazione del regime di incompatibilit\u00e0 di Antonio Vetro, Presidente on. della Corte dei conti \u00a0 1) Esposizione sintetica della normativa pi\u00f9 rilevante. 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