{"id":1144,"date":"2019-07-02T18:06:31","date_gmt":"2019-07-02T16:06:31","guid":{"rendered":"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/?p=1144"},"modified":"2019-07-02T18:06:31","modified_gmt":"2019-07-02T16:06:31","slug":"listituto-dellaccesso-civico-generalizzatonelle-procedure-di-affidamento-e-negli-appalti-pubblici","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/listituto-dellaccesso-civico-generalizzatonelle-procedure-di-affidamento-e-negli-appalti-pubblici\/","title":{"rendered":"L\u2019istituto dell\u2019accesso civico generalizzatonelle procedure di affidamento e negli appalti pubblici"},"content":{"rendered":"<p><em><strong><a href=\"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2016\/03\/tutela.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-851 alignleft\" src=\"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2016\/03\/tutela-300x199.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"199\" srcset=\"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2016\/03\/tutela-300x199.jpg 300w, https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2016\/03\/tutela.jpg 450w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a>L\u2019istituto dell\u2019accesso civico generalizzato<\/strong><\/em><\/p>\n<p><em><strong>nelle procedure di affidamento e negli appalti pubblici<\/strong><\/em><\/p>\n<p>del Prof. Avv. Andrea Altieri*<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol>\n<li>L\u2019accesso agli atti disciplinato dagli artt. 22 e segg. L. n. 241\/90: profili introduttivi. &#8211; 2. L\u2019accesso civico previsto dall\u2019art. 5, co. 1, D.Lgs. n. 33\/2013 e il nuovo accesso civico <em>generalizzato<\/em> introdotto con D.Lgs. n. 97\/2016. 3. Il diritto di accesso negli appalti pubblici: la posizione dell\u2019ultima giurisprudenza amministrativa. &#8211; 4. Conclusioni.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>* * *<!--more--><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol>\n<li><strong>L\u2019accesso agli atti disciplinato dagli artt. 22 e segg. L. n. 241\/90: profili introduttivi<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Il principio di<em> trasparenza<\/em> dell\u2019azione amministrativa rappresenta oggi uno dei temi pi\u00f9 attuali e discussi del nostro ordinamento giuridico.<\/p>\n<p>Al suo conseguimento concorrono, tra l\u2019altro, il riconoscimento del diritto di partecipazione dei cittadini all\u2019azione amministrativa l\u2019obbligo di motivazione della P.A. a fronte dei provvedimenti emessi, la pubblicit\u00e0 nella formazione degli atti amministrativi, il diritto di accesso agli atti della Pubblica Amministrazione.<\/p>\n<p>Con la pubblicazione della legge nazionale anticorruzione (L. n. 190\/2012) si \u00e8 assistito ad un ritorno di attualit\u00e0 dei temi dell\u2019etica e della trasparenza nel nostro Stato di diritto, nel tentativo di rafforzare, per quanto possibile, le politiche di prevenzione e la lotta ai fenomeni corruttivi che oggi ricadono quasi esclusivamente sulle forze dell\u2019ordine e sulla magistratura, introducendo ulteriori misure, ad esempio, come l\u2019obbligo per tutte le Amministrazioni di pubblicare <em>on-line<\/em> i conti e i bilanci annuali, di indicare la ripartizione dei costi delle opere e dei servizi pubblici e di fornire informazioni dettagliate sulle gare in corso e gi\u00e0 concluse.<a href=\"#_ftn1\" name=\"_ftnref1\">[1]<\/a><\/p>\n<p>I successivi provvedimenti di attuazione hanno poi chiarito con maggiore esattezza il perimetro di questa <em>nuova<\/em> trasparenza amministrativa, partendo dal principio affermato nell\u2019art. 1, D.Lgs. n. 33\/2013, secondo cui essa oggi va intesa come \u201c<em>accessibilit\u00e0 totale dei dati e documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all\u2019attivit\u00e0 amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull\u2019utilizzo delle risorse pubbliche<\/em>\u201d. Tali disposizioni sono, peraltro, pienamente e direttamente applicabili a tutte le Amministrazioni dello Stato, in quanto tutti gli obblighi contemplati dal predetto disposto normativo vengono intesi quali \u201c<em>livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell\u2019articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e costituiscono altres\u00ec esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell&#8217;amministrazione statale, regionale e locale, di cui all\u2019articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione<\/em>\u201d (art. 1 co. 3).<\/p>\n<p>Da un punto di vista semantico, il termine <em>trasparenza<\/em> individua la possibilit\u00e0 di indicare il fine e il mezzo dell\u2019indagine conoscitiva racchiudendo nelle sue diverse espressioni, sia un concetto dinamico (e complesso) di accesso alle informazioni, sia statico, in quanto principio ordinamentale che illumina l\u2019intera attivit\u00e0 dei pubblici poteri.<\/p>\n<p>E\u2019 stato condiviso in dottrina come tale previsione, assunta ora a regola generale dell\u2019ordinamento amministrativo, concorra &#8211; seppur nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d\u2019ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali &#8211; ad attuare i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialit\u00e0, buon andamento, responsabilit\u00e0, efficacia ed efficienza nell\u2019utilizzo di risorse pubbliche, integrit\u00e0 e lealt\u00e0 nel servizio alla nazione; \u00e8 specificato, inoltre, come essa sia condizione di garanzia delle libert\u00e0 individuali e collettive, nonch\u00e9 dei diritti civili, politici e sociali, ed integri il diritto ad una buona amministrazione concorrendo alla realizzazione di una Amministrazione aperta, al servizio dei cittadini.<\/p>\n<p>Risulta in modo evidente, pertanto, l\u2019intento di fondo del legislatore di erigere la trasparenza a principio cardine dei rapporti tra P.A. e collettivit\u00e0, oltre che dell\u2019organizzazione degli apparati pubblici, sottoposti, oggi, ad interventi di razionalizzazione e di riorganizzazione, nel tentativo di contrastare la dilagante deriva corruttiva dei pubblici poteri.<\/p>\n<p>Tanto premesso, la possibilit\u00e0 di accedere agli atti della Pubblica Amministrazione rappresenta, come anticipato, la naturale declinazione di quanto sin qui esposto.<\/p>\n<p>L\u2019istituto dell\u2019<em>accesso<\/em>, infatti, si presenta oggi in una forma articolata e complessa, a valle di una importante stagione di riforme normative che ha voluto affiancare nuove tipologie e modalit\u00e0 di ottenere determinate informazioni dalla P.A. in aggiunta a quanto gi\u00e0 previsto dall\u2019ordinamento in tema di trasparenza amministrativa.<\/p>\n<p>Di trasparenza (e di accesso) si era occupata <em>in primis<\/em> la Legge n. 241\/90, prevedendo, a seconda delle impostazioni e delle scuole di pensiero, un vero e proprio <em>diritto soggettivo<\/em> piuttosto che un <em>interesse legittimo<\/em> all\u2019accesso endoprocedimentale ed esoprocedimentale agli atti, disciplinato, il primo, dall\u2019art. 10, comma 1, lett. a) del predetto testo normativo, mentre il secondo dall\u2019art. 22 della medesima fonte di regolazione; il tutto da esercitare con le modalit\u00e0 indicate dal successivo art. 25, come modificato dalla L. n. 15\/2005 e L. n. 69\/2009.<\/p>\n<p>Tale istituto, cristallizzato all\u2019interno della legge sul procedimento amministrativo, appare strettamente connesso con l\u2019imparzialit\u00e0 e la trasparenza della condotta pubblica, elementi necessari e valori primari dell\u2019agire pubblico, in aderenza ai principi costituzionali di eguaglianza e buona amministrazione (artt. 3 e 97 Cost.),<a href=\"#_ftn2\" name=\"_ftnref2\">[2]<\/a> in un rapporto di collaborazione e fiducia tra P.A. e cittadino, dove l\u2019esercizio della discrezionalit\u00e0 amministrativa deve sempre poter essere valutato nella sua aderenza con l\u2019interesse pubblico, sia nell\u2019attivit\u00e0 organizzativa del potere che in quella eminentemente pratica del rilascio di un titolo e\/o di un comportamento assunto.<a href=\"#_ftn3\" name=\"_ftnref3\">[3]<\/a><\/p>\n<p>La giurisprudenza amministrativa qualifica il diritto di accesso agli atti, inteso nella sua conformazione originaria e generale di cui al citato art. 22, L. n. 241\/90, <em>\u201cun autonomo diritto soggettivo all&#8217;informazione, non necessariamente ed esclusivamente funzionale alla tutela giurisdizionale, che pu\u00f2 essere esercitato e tutelato per se stesso innanzi il giudice amministrativo, indipendentemente dal fatto che l\u2019acquisizione della documentazione richiesta possa avvenire per eventuale ordine del giudice competente a conoscere delle controversie relative alle situazioni giuridiche sostanziali alle quali quella documentazione attiene o \u00e8 connessa\u201d.<\/em><a href=\"#_ftn4\" name=\"_ftnref4\">[4]<\/a><\/p>\n<p>Ciononostante, nell\u2019impostazione della richiamata disposizione normativa, l\u2019accesso agli atti non consente (n\u00e9 pu\u00f2 comunque consentire) <em>forme di controllo generalizzato<\/em> sull\u2019azione di un determinato ente e, men che meno, sul modo attraverso cui esso eroga i propri servizi alla collettivit\u00e0.<\/p>\n<p>La disciplina ordinamentale dell\u2019istituto, infatti, ha sempre precluso in radice la possibilit\u00e0 di conoscere della generalit\u00e0 degli atti adottati dalla Pubblica Amministrazione attraverso forme di accesso comunque esercitate; in questo senso, \u00e8 particolarmente eloquente l\u2019art. 24, co. 3, per il quale \u201c<em>non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell\u2019operato delle pubbliche amministrazioni<\/em>\u201d, e da cui si desume la necessit\u00e0 dell\u2019evidenziazione e della rappresentazione di una ben precisa e sostanziale posizione legittimante (ossia di uno specifico nesso di strumentalit\u00e0 fra accesso e tutela giurisdizionale o fra accesso e partecipazione al procedimento amministrativo in termini di differenziazione).<\/p>\n<p>In ragione delle predette disposizioni, la giurisprudenza ha ritenuto, in linea generale, che sia sempre consentito l\u2019accesso a documenti amministrativi la cui conoscenza \u00e8 necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridicamente tutelati; la posizione giuridica dell\u2019accedente, infatti, \u00e8 riconosciuta come diritto soggettivo a un\u2019informazione qualificata<em> \u201ca fronte del quale l\u2019Amministrazione pone in essere un\u2019attivit\u00e0 materiale vincolata, essendo sufficiente che l\u2019istanza di accesso sia sorretta da un interesse giuridicamente rilevante, cos\u00ec inteso come un qualsiasi interesse che sia serio, effettivo, autonomo, non emulativo, non riducibile a mera curiosit\u00e0 e ricollegabile all\u2019istante da uno specifico nesso<\/em>\u201d.<a href=\"#_ftn5\" name=\"_ftnref5\">[5]<\/a><\/p>\n<p>Tale diritto, invero, ferma la richiamata preclusione nei confronti di istanze ostensive generiche o massive, non \u00e8 per\u00f2 stato sempre libero da restrizioni normative e giurisprudenziali, posto che, in ragione della presenza sovente di interessi opposti ugualmente meritevoli di tutela, non gli \u00e8 stata riconosciuta la capacit\u00e0, in assoluto, di spianare un qualsivoglia interesse contrario, pur se qualificato. In tale senso, \u201c<em>nella scala gerarchica dei valori da considerare, in occasione della disamina dei motivi che giustificano una domanda di accesso, quelli legati alle esigenze di difesa del richiedente occupano un gradino elevato ma non tale, tuttavia, da prevalere sempre e comunque (e soprattutto acriticamente) su qualunque altro interesse, specie se contrapposto giacch\u00e9 invocato da chi, di contro, denuncia che, consentendosi l\u2019accesso, si permetterebbe il disvelamento di propri dati, ritenuti sensibili, contenuti nella documentazione amministrativa da altri chiesta<\/em>\u201d.<a href=\"#_ftn6\" name=\"_ftnref6\">[6]<\/a><\/p>\n<p>Se dunque, l\u2019interesse della parte contrapposta (titolare di un dato sensibile o super sensibile) pu\u00f2 divenire cedevole rispetto a quello che anima la parte che ha chiesto l\u2019accesso per propri motivi di difesa (e ci\u00f2, soltanto a cospetto del fatto che il documento di cui si pretende l\u2019ostensione sia \u201cstrettamente indispensabile\u201d a costruire e alimentare tale difesa) occorre, altres\u00ec, che la valutazione di tale stretta indispensabilit\u00e0 avvenga nel modo possibilmente pi\u00f9 circoscritto e attento e non sia affermato, al contrario, sulla base di schematizzazioni formali ed astratte.<a href=\"#_ftn7\" name=\"_ftnref7\">[7]<\/a><\/p>\n<p>*<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li><strong>L\u2019accesso civico previsto dall\u2019art. 5, co. 1, D.Lgs. n. 33\/2013 ed il nuovo accesso civico \u201cgeneralizzato\u201d introdotto con D.Lgs. n. 97\/2016 <\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Diverge significativamente, dal richiamato istituto, il \u201c<em>diritto di accesso civico ai dati e ai documenti<\/em>\u201d disciplinato dall\u2019art. 5, co. 1, D.Lgs. n. 33\/2013, secondo cui \u201c<em>l\u2019obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Alla luce del citato disposto normativo, ben pu\u00f2 comprendersi, sin da ora, la rilevante differenza che esiste tra accesso <em>ex<\/em> L. n. 241\/90 (c.d. accesso <em>tradizionale<\/em>) e nuovo accesso <em>civico<\/em>, i quali, pur condividendo il medesimo tipo di tutela processuale, non possono considerarsi comunque sovrapponibili: il primo, infatti, come detto, \u00e8 strumentale alla tutela degli interessi individuali di un determinato soggetto che si trova in una posizione differenziata (e qualificata) rispetto agli altri cittadini, in ragione della quale ha il diritto di conoscere e di avere copia di uno o pi\u00f9 documenti amministrativi; il secondo, al contrario, \u00e8 azionabile da chiunque, senza la previa dimostrazione della sussistenza di un interesse attuale e concreto per la tutela di situazioni rilevanti, senza dover motivare la richiesta e con la sola finalit\u00e0 di consentire una pubblicit\u00e0 diffusa e integrale dei dati che sono considerati dalle norme come pubblici e quindi conoscibili.<\/p>\n<p>Dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che, attraverso tale istituto, il legislatore italiano abbia voluto modificare la prospettiva stessa del diritto di accedere agli atti, posto che le disposizioni dettate con il D.Lgs. n. 33\/0213\u00a0in materia di pubblicit\u00e0, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni disciplinano ora fattispecie nuove rispetto a quelle che consentivano in passato l\u2019accesso <em>ex<\/em> artt. 22 e segg. L. n. 241\/90.<\/p>\n<p>Le<em> differenze<\/em> con il diritto di accesso tradizionale attengono, principalmente, all<em>\u2019oggetto<\/em>, alle <em>modalit\u00e0<\/em> e ai <em>destinatari<\/em>; in relazione al primo aspetto, l\u2019accesso civico si pu\u00f2 estrinsecare solo nei confronti degli atti la cui pubblicazione sia obbligatoria ai sensi dello stesso decreto; sulle modalit\u00e0 di esercizio, la legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, poich\u00e8 l\u2019accesso civico \u201c<em>consente ai cittadini e ad enti di controllare democraticamente se un\u2019Amministrazione pubblica abbia adempiuto agli obblighi di trasparenza previsti dalla legge, segnatamente se abbia provveduto alla pubblicazione di documenti, informazioni o dati, sicch\u00e9 l\u2019Amministrazione destinataria dell\u2019istanza di accesso civico, ai sensi dell\u2019art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 33\/2013, entro trenta giorni, deve pubblicare il documento, informazione o dato richiesto sul sito istituzionale, trasmettendolo contestualmente all\u2019istante, ovvero comunicando a quest\u2019ultimo il collegamento ipertestuale per l\u2019accesso, con la precisazione che in tale ultimo modo la P.A. deve procedere allorch\u00e9 il documento, informazione o dato risulti gi\u00e0 pubblicato nel rispetto della normativa vigente<\/em>\u201d);<a href=\"#_ftn8\" name=\"_ftnref8\">[8]<\/a> in ordine, infine, al destinatario della domanda, nell\u2019accesso tradizionale essa viene presentata generalmente agli Uffici Relazioni con il Pubblico (anche se il responsabile dei relativi procedimenti\u00a0\u00e8 il vertice dell\u2019Ufficio che\u00a0ha formato l\u2019atto o che detiene lo stesso stabilmente), mentre, nell\u2019accesso civico, deve essere presentata al Responsabile per la trasparenza.<\/p>\n<p>Differiscono, inoltre, i <em>presupposti<\/em> e le stesse <em>finalit\u00e0<\/em> della istanza di accesso civico da parte degli interessati.<\/p>\n<p>L\u2019entrata in vigore del D.Lgs. 97\/2016, introducendo il <em>diritto alla conoscibilit\u00e0<\/em> dell\u2019azione amministrativa per tutti i cittadini, sul modello del <em>total disclosure<\/em> di origine anglosassone del <em>Freedom of Information Act<\/em>, ha poi ulteriormente rafforzato il dibattito sul tema della <em>nuova<\/em> trasparenza amministrativa.<\/p>\n<p>Nasce un\u2019ulteriore possibilit\u00e0 di accedere agli atti della P.A., conosciuta come \u201c<em>accesso civico generalizzato\u201d, <\/em>che consiste nel \u201c<em>diritto di chiunque di accedere ai dati ed ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti e ci\u00f2 allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull\u2019utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico<\/em>\u201d.<a href=\"#_ftn9\" name=\"_ftnref9\">[9]<\/a><\/p>\n<p>Il nuovo istituto si aggiunge, pertanto, nel nostro ordinamento, \u201c<em>quale ulteriore strumento di trasparenza dell\u2019azione amministrativa, a quella che prevede gli obblighi di pubblicazione (articoli da 12 e ss. del d.lgs. n. 33 del 2013) e alla pi\u00f9 risalente disciplina di cui agli articoli 22 e ss. della l. n. 241\/1990 in tema di accesso ai documenti<\/em>\u201d.<a href=\"#_ftn10\" name=\"_ftnref10\">[10]<\/a><\/p>\n<p>Esso mira a rafforzare il carattere democratico dell\u2019ordinamento, promuovendo un dibattito pubblico informato e un controllo diffuso sull\u2019azione amministrativa, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull\u2019utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli gi\u00e0 oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall\u2019articolo 5-<em>bis<\/em> del citato D.Lgs. n. 33\/2013.<\/p>\n<p>Come immaginabile, l\u2019istituto in esame differisce, a sua volta, dalle due previgenti tipologie di accesso; ed infatti, a differenza del diritto di accesso tradizionale, l\u2019accesso civico <em>generalizzato<\/em> garantisce il bene \u201cconoscenza\u201d in via autonoma, a prescindere dalla titolarit\u00e0 di un interesse qualificato e differenziato, mentre, rispetto al diritto di accesso civico <em>semplice<\/em>, che riguarda esclusivamente le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria (art. 5, co. 1), il solo limite al diritto di conoscere \u00e8 rappresentato dagli interessi pubblici e privati espressamente indicati dall\u2019art. 5-<em>bis<\/em>.<\/p>\n<p>L\u2019obiettivo perseguito dal legislatore \u00e8 quello di rafforzare (ulteriormente) lo strumento della trasparenza, posto ora a baluardo e tutela della prevenzione della corruzione, attraverso il riordino in un unico corpo normativo delle numerose disposizioni vigenti in materia di obblighi di trasparenza e pubblicit\u00e0 a carico delle Pubbliche Amministrazioni e la standardizzazione delle modalit\u00e0 attuative della pubblicazione, che avviene attraverso il sito istituzionale della P.A..<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>*<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li><strong>Il diritto di accesso agli atti negli appalti pubblici: la posizione dell\u2019ultima giurisprudenza amministrativa<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Gli istituti richiamati in trattazione consentono di esaminare in modo esaustivo l\u2019accesso agli atti nelle procedure pubbliche di affidamento per le quali assistiamo ancora oggi ad un articolato dibattito giurisprudenziale.<\/p>\n<p>Secondo un primo indirizzo, infatti, i documenti relativi alle procedure di affidamento ed esecuzione di un appalto sono esclusivamente sottoposti alla disciplina di cui all\u2019art. 53, D.Lgs. n. 50\/2016\u00a0e s.m.i. e, pertanto, restano esclusi dal c.d. accesso civico generalizzato; secondo un diverso orientamento, di contro, dovrebbe riconoscersi l\u2019applicabilit\u00e0 della disciplina dell\u2019accesso civico generalizzato anche alla materia degli appalti pubblici.<\/p>\n<p>Richiamando l\u2019impostazione che porta a escludere l\u2019istituto dell\u2019accesso civico generalizzato agli appalti pubblici (<em>ex multis<\/em>, T.A.R. Emilia &#8211; Romagna, Parma, sent. n. 197\/18; T.A.R. Lombardia, Milano, sent. n. 630\/19), occorre riferirsi, preliminarmente, ai contenuti di cui all\u2019art. 53, D.Lgs. n. 50\/2016, il quale reca una specifica disciplina per l\u2019accesso agli atti aventi ad oggetto le procedure ad evidenza pubblica finalizzate alla stipulazione di appalti o concessioni di servizi.<\/p>\n<p>Nell\u2019ambito di tale particolare disciplina, alcune pronunce ritengono dirimente la prima indicazione in esso stabilita, secondo cui <em>\u201cil diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, \u00e8 disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241\u201d.<\/em><\/p>\n<p>In particolare, la speciale disciplina contenuta nel citato art. 53 (ivi ricompreso l\u2019espresso richiamo all\u2019applicabilit\u00e0 delle regole in materia di diritto di accesso ordinario) deve considerarsi come un caso di esclusione della disciplina dell\u2019accesso civico sulla base del seguente duplice rilievo, testuale e interpretativo.<\/p>\n<p>\u201c<em>Da un punto di vista letterale, il comma 3 dell\u2019art. 5-bis del d.lgs. n. 33 del 2013 \u00e8 cristallino nello stabilire che il diritto di accesso civico generalizzato \u201c\u00e8 escluso\u201d nei casi in cui l\u2019accesso \u00e8 subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalit\u00e0 o limiti.<\/em><\/p>\n<p><em>Sotto questo specifico profilo, \u00e8 altres\u00ec pacifico che l\u2019accesso agli atti delle procedure ad evidenza pubblica sia soggetto al rispetto di particolari condizioni e limiti. Invero, l\u2019art. 53 del d.lgs. n. 50 del 2016, richiamando in toto la normativa contenuta nel codice dei contratti pubblici previgente, detta espressamente una disciplina sull\u2019accesso in parte derogatoria rispetto alle ordinarie regole.<\/em><\/p>\n<p><em>In tale disciplina speciale deve essere ricompresa anche la premessa, secondo cui il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici \u00e8 disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.<\/em><\/p>\n<p><em>Vi \u00e8 dunque una precisa norma di legge che rimanda espressamente &#8211; derogandola parzialmente &#8211; alla disciplina dell\u2019accesso ordinario.<\/em><\/p>\n<p><em>E se \u00e8 vero che alla data dell\u2019entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici l\u2019accesso pubblico generalizzato per gli atti non soggetti a pubblicazione obbligatoria non era stato ancora introdotto, \u00e8 altrettanto vero che \u00e8 lo stesso legislatore del 2016 a considerare e regolamentare l\u2019ipotesi di discipline sottratte per voluntas legis, anche se precedente all\u2019introduzione del nuovo istituto, alla possibilit\u00e0 di accesso generalizzato.<\/em><\/p>\n<p><em>D\u2019altra parte, sotto un profilo pi\u00f9 squisitamente interpretativo e giustificativo della ratio di esclusione degli atti delle procedure di affidamento ed esecuzione di contratti pubblici alle pi\u00f9 ampie modalit\u00e0 di accesso previste dal d.lgs. n. 33 del 2013, occorre considerare che tali atti sono formati e depositati all&#8217;interno di una disciplina del tutto speciale e a s\u00e9 stante.\u00a0<\/em><\/p>\n<p><em>Si tratta di un complesso normativo chiuso, in quanto espressione di precise direttive europee volte alla massima tutela del principio di concorrenza e trasparenza negli affidamenti pubblici, che dunque attrae a s\u00e9 anche la regolamentazione dell&#8217;accesso agli atti connessi alle specifiche procedure espletate.<\/em><\/p>\n<p><em>In altri termini, risulta del tutto giustificata una scelta del legislatore volta a sottrarre anche solo implicitamente (ma, si \u00e8 visto, si uniscono a tale interpretazione anche forti argomenti di natura testuale) una possibilit\u00e0 indiscriminata di accesso alla documentazione di gara e post-gara da parte di soggetti non qualificati<\/em>\u201d (cos\u00ec T.A.R. Emilia &#8211; Romagna, Parma, cit. sent. n. 197\/18).<\/p>\n<p>Secondo il giudice amministrativo, nel caso di specie, si tratta pur sempre di documentazione che, da un lato, subisce un forte e penetrante controllo pubblicistico da parte di soggetti istituzionalmente preposti alla specifica vigilanza di settore (ANAC) e, dall\u2019altro, coinvolge interessi privati di natura economica e imprenditoriale di per s\u00e9 sensibili, specie quando tali interessi, dopo l\u2019aggiudicazione, vanno a porsi su di un piano pari ordinato &#8211; assumendo la connotazione di veri e propri diritti soggettivi &#8211; rispetto a quelli della stazione committente.<\/p>\n<p>D\u2019altra parte, il Collegio \u201c<em>non pu\u00f2 certo escludere che nell\u2019attuale contesto sociale e ordinamentale &#8211; in cui la trasparenza dell&#8217;operato delle amministrazioni ha assunto il ruolo di stella polare &#8211; il legislatore possa compiere una scelta diversa (volta cio\u00e8 ad estendere la possibilit\u00e0 di controllo generalizzato anche su documenti che possono costituire la &#8220;spia&#8221; di una deviazione dai fini istituzionali) ma tale scelta, proprio per la forte conflittualit\u00e0 degli interessi coinvolti e per la specialit\u00e0 del campo in cui andrebbe ad operare, deve essere necessariamente espressa ed inequivocabile<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Tale decisione si pone in linea con altra recente pronuncia di primo grado (T.A.R. Lombardia &#8211; Milano, Sez. I, sentenza 25 marzo 2019, n. 630), secondo cui \u00e8 legittimo il provvedimento con il quale un\u2019Amministrazione appaltante ha respinto una richiesta di accesso\u00a0civico generalizzato relativa a determinati\u00a0preventivi di spesa per l\u2019affidamento dei servizi di assistenza legale per il recupero dell\u2019evasione ed elusione tributaria disposto in favore di una societ\u00e0 cooperativa.<\/p>\n<p>Secondo il Collegio, infatti, \u201c<em>tale richiesta non rientra\u00a0nel diritto di accesso civico generalizzato ai documenti, dati e informazioni non soggetti ad obbligo di pubblicazione (ai sensi dell\u2019art. 5, comma 2 e ss. del\u00a0<a href=\"http:\/\/www.lexitalia.it\/n\/2474\">D.Lgs. n. 33\/2013<\/a>); tali preventivi di spesa, infatti, si sostanziano in documenti afferenti alla \u2018procedura di affidamento ed esecuzione\u2019 dell\u2019incarico professionale affidato alla suddetta cooperativa, che, in quanto tali, sono sottoposti alla disciplina di cui all\u2019art. 53, D.Lgs. n. 50\/2016<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Secondo opposta opzione ermeneutica (T.A.R. Lombardia &#8211; Milano, Sez. IV, sentenza 11 gennaio 2019, n. 45<a href=\"#_ftn11\" name=\"_ftnref11\">[11]<\/a>) la richiesta di accesso civico ex art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 33\/2013 nei procedimenti di appalto delle Pubbliche Amministrazioni di cui al vigente D.Lgs. n. 50\/2016 appare, in linea generale, fondata.<\/p>\n<p>In particolare, non suffraga la tesi del rigetto il riferimento al comma 3 dell\u2019art. 5-<em>bis<\/em> citato, secondo cui l\u2019accesso civico \u00e8 escluso \u201c<em>nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l\u2019accesso \u00e8 subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalit\u00e0 o limiti, inclusi quelli di cui all\u2019articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Di contro, a conforto dell\u2019autorizzazione all\u2019ostensione dei documenti in siffatti procedimenti, tali condizioni, modalit\u00e0 o limiti \u201c<em>devono in generale essere correlati sia al principio generale di trasparenza, quale affermato all\u2019art. 1 dello stesso d.lgs. 50\/2016, sia al fatto che essi sono coordinati, nell\u2019ambito della stessa previsione a \u201cdivieti d\u2019accesso\u201d, e non a restrizioni di minor rilievo: la disciplina di cui al citato D.Lgs. n. 33\/2013 costituisce insomma la regola generale e le eccezioni alla medesima devono essere interpretate restrittivamente, per evitare la sostanziale vanificazione dell\u2019intendimento del legislatore di garantire l\u2019accesso civico<\/em>.<\/p>\n<p><em>Ora, la disciplina dell\u2019accesso agli atti in materia di appalti si rinviene nell\u2019art. 53 del codice dei contratti pubblici, il quale per\u00f2 al primo comma richiama espressamente la legge n. 241\/1990, salvo introdurre nei commi successivi una serie di prescrizioni riguardanti invero essenzialmente il differimento dell\u2019accesso in corso di gara, senza quindi che possa sostenersi che si configuri una speciale disciplina, realmente derogatoria di quella di ordine generale della legge 241\/1990 e tale da escludere definitivamente l\u2019accesso civico: questo potr\u00e0 essere in subiecta materia temporalmente vietato, negli stessi limiti in cui ci\u00f2 avviene per i partecipanti alla gara, e dunque fino a che questa non sar\u00e0 terminata, ma non escluso definitivamente, se non per quanto stabilito da altre disposizioni, e cos\u00ec, prima di tutte, dalla chiara previsione dell\u2019art. 5 comma 2 del D.Lgs. 33\/2013\u201d <\/em>(T.A.R. Lombardia &#8211; Milano, Sez. IV, cit. sentenza 11 gennaio 2019, n. 45).<\/p>\n<p>Quest\u2019ultima decisione &#8211; a conferma l\u2019orientamento giurisprudenziale secondo cui, anche in tema di appalti pubblici e procedure di affidamento, non spetta all\u2019Amministrazione valutare nell\u2019ambito del procedimento di accesso la fondatezza o meno delle ragioni poste a base della tutela che l\u2019interessato intende perseguire, essendo bastevole la dimostrazione di un interesse personale e diretto alla conoscenza della documentazione richiesta &#8211; ha ritenuto fondata una richiesta di accesso da parte di una societ\u00e0 operante in un settore turistico analogo a quello degli stabilimenti balneari, in merito agli atti relativi alla concessione rilasciata alla controinteressata dall\u2019Amministrazione comunale.<\/p>\n<p>La richiesta di accesso riguarda, infatti, \u201c<em>documenti posti a base della concessione e attinenti al possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti al concessionario in base all\u2019art. 38 del codice dei contratti. Si tratta di documenti acquisiti nell\u2019ambito di una procedura a evidenza pubblica espletata dalla P.A. che \u00e8 stata resa conoscibile all\u2019interno del medesimo procedimento di selezione. La circostanza che la ricorrente non abbia partecipato in concorrenza alla selezione non pu\u00f2 costituire motivo ostativo all\u2019accesso alla documentazione di che trattasi in quanto la richiedente ha motivato la propria richiesta con fini di tutela giurisdizionale suffragata dalle iniziative processuali promosse dalla stessa avverso l\u2019atto di concessione rilasciato a conclusione della predetta procedura di selezione<\/em>\u201d (T.A.R. Veneto, Sez. I, sentenza 10 gennaio 2017, n. 16).<\/p>\n<p>Con la recente sentenza 5 giugno 2019, n. 3780, la III Sezione del Consiglio di Stato, in riforma della precedente decisione n. 197\/2018 del T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma, prendendo atto dei differenti richiamati orientamenti, ha ritenuto illegittimo il diniego serbato dall\u2019Amministrazione nei confronti di un\u2019istanza ostensiva <em>ex<\/em>\u00a0art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 33\/2013, volta a ottenere copia degli atti di una gara di appalto di servizi, ormai conclusa, sulla scorta di una lettura coordinata e funzionale dell\u2019art. 53, D.Lgs. n. 50\/2016 (che rimanda alla disciplina dell\u2019accesso documentale disciplinato dall\u2019art. 22 e segg., L. n. 241\/1990) e dell\u2019art. 5-<em>bis<\/em>, comma 3, D.Lgs. n. 33\/2013.<\/p>\n<p>Ritiene il Collegio, al riguardo, che il primo comma del citato art. 53 richiama la disciplina contenuta nella L. n. 241\/90, mentre, nel secondo, elenca una serie di prescrizioni riguardanti il differimento dell\u2019accesso in corso di gara.<\/p>\n<p>Di contro, l\u2019art. 5-<em>bis<\/em>, comma 3 stabilisce l\u2019esclusione dell\u2019accesso civico generalizzato, fra l\u2019altro, nei casi previsti dalla legge \u201c<em>ivi compresi i casi in cui l\u2019accesso \u00e8 subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalit\u00e0 o limiti<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Pertanto, \u201c<em>tale ultima prescrizione fa riferimento, nel limitare tale diritto, a \u201cspecifiche condizioni, modalit\u00e0 e limiti\u201d ma non ad intere \u201cmaterie\u201d. Diversamente interpretando, significherebbe escludere l\u2019intera materia relativa ai contratti pubblici da una disciplina, qual \u00e8 quella dell\u2019accesso civico generalizzato, che mira a garantire il rispetto di un principio fondamentale, il principio di trasparenza ricavabile direttamente dalla Costituzione. Entrambe le discipline, contenute nel d.lgs. 50\/2016 e nel d.lgs. 33\/2013, mirano all\u2019attuazione dello stesso, identico principio e non si vedrebbe per quale ragione, la disciplina dell\u2019accesso civico dovrebbe essere esclusa dalla disciplina dei contratti pubblici. D\u2019altro canto, il richiamo contenuto nel primo comma, del citato art. 53 Codice dei contratti, alla disciplina del c.d. accesso \u201cordinario\u201d di cui agli artt. 22 e ss. della l. 241\/90 \u00e8 spiegabile alla luce del fatto che il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 \u00e8 anteriore al d.lgs. 25 maggio 2016, n. 67 modificativo del d.lgs. 33\/2013.<\/em><\/p>\n<p><em>Il d.lgs. 25 maggio 2016 n. 97, che ha introdotto l\u2019accesso civico novellando l\u2019art. 5 d.lgs. n. 33\/2013, si \u00e8 dichiaratamente ispirato al cd. \u201cFreedom of information act\u201d che, nel sistema giuridico americano, ha da tempo superato il principio dei limiti soggettivi all\u2019accesso, riconoscendolo ad ogni cittadino, con la sola definizione di un \u201cnumerus clausus\u201d di limiti oggettivi, a tutela di interessi giuridicamente rilevanti, che sono appunto precisati nello stesso art. 5 co. 2 d.lgs. n. 33\/2013<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>In sostanza, a superamento dei precedenti contrasti sorti in sede di prima lettura della norma, il Consiglio di Stato non ritiene oggi che il rinvio operato dall\u2019art. 53 alla disciplina degli artt. 22 e segg. della L. n. 241\/90, possa condurre alla generale esclusione dell\u2019accesso civico della materia degli appalti pubblici. Rileva, al riguardo, come \u201c<em>il citato D.Lgs. n. 97\/2016, successivo sia al \u201cCodice dei contratti\u201d che &#8211; ovviamente &#8211; alla legge n. 241\/90, sconti un mancato coordinamento con quest\u2019ultima normativa, sul procedimento amministrativo, a causa del non raro difetto, sulla tecnica di redazione ed il coordinamento tra testi normativi, in cui il legislatore incorre.<\/em><\/p>\n<p><em>Non pu\u00f2, dunque, ipotizzarsi una interpretazione \u201cstatica\u201d e non costituzionalmente orientata delle disposizioni vigenti in materia di accesso allorch\u00e9, intervenuta la disciplina del d.lgs 97\/2016, essa non risulti correttamente coordinata con l\u2019art. 53 codice dei contratti e con la ancor pi\u00f9 risalente normativa generale sul procedimento: sarebbe questa, opinando sulla scia della impugnata sentenza, la strada per la preclusione dell\u2019accesso civico ogniqualvolta una norma di legge si riferisca alla procedura ex artt. 22 e seguenti L. 241\/90.<\/em><\/p>\n<p><em>Ritiene, viceversa, il Collegio, che una interpretazione conforme ai canoni dell\u2019art. 97 Cost. debba valorizzare l\u2019impatto \u201corizzontale\u201d dell\u2019accesso civico, non limitabile da norme preesistenti (e non coordinate con il nuovo istituto), ma soltanto dalle prescrizioni \u201cspeciali\u201d e interpretabili restrittivamente, che la stessa nuova normativa ha introdotto al suo interno\u201d.<\/em><\/p>\n<p>Il Collegio attinge, nella propria valutazione, ai pi\u00f9 generali principi in tema di trasparenza amministrativa che non possono (e non debbono) tenere esenti gli appalti pubblici, con particolare riferimento alla fase successiva all\u2019aggiudicazione, quando le possibilit\u00e0 di infiltrazioni criminali trovano terreno pi\u00f9 agevole in ragione della contemporanea sopravvenuta assenza dalla procedura di tutti gli operatori economici che hanno concorso all\u2019assegnazione dell\u2019opera.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>*<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"4\">\n<li><strong>Conclusioni<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Le condivisibili conclusioni a cui \u00e8 pervenuto recentemente il Consiglio di Stato hanno richiamato il principio della nuova trasparenza amministrativa, sancito dall\u2019art. 1, D.Lgs. n. 33\/2013, inteso come accessibilit\u00e0 totale dei dati e documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all\u2019attivit\u00e0 amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull\u2019utilizzo delle risorse pubbliche.<\/p>\n<p>In tale ottica, si \u00e8 voluto affermare in giurisprudenza la necessit\u00e0 di rafforzare, in materia di appalti pubblici e procedure di affidamento, la funzione dell\u2019accesso civico anche quale strumento di prevenzione e contrasto della corruzione.<\/p>\n<p>Appare utile, anche in questa sede, a voler concludere, richiamare il parere Comm. Speciale 515\/2016 dello stesso Consiglio di Stato, il quale ha correttamente osservato come: \u201c<em>la trasparenza si pone come un valore-chiave, in grado di poter risolvere uno dei problemi di fondo della pubblica amministrazione italiana: quello di coniugare garanzie ed efficienza nello svolgimento dell\u2019azione amministrativa. Tale valore pu\u00f2 essere riguardato [\u2026] come modo d\u2019essere tendenziale dell\u2019organizzazione dei pubblici poteri [\u2026]. In altri termini, se l\u2019interesse pubblico &#8211; inteso tecnicamente come \u201ccausa\u201d dell\u2019atto e del potere amministrativo &#8211; non pu\u00f2 pi\u00f9 essere rigidamente predeterminato e imposto, ma costituisce in concreto la risultante di un processo di formazione cui sono chiamati a partecipare sempre pi\u00f9 attivamente i componenti della comunit\u00e0, occorre anche \u201crendere visibile\u201d il modo di formazione dell\u2019interesse medesimo, i soggetti che vi concorrono [\u2026] nonch\u00e9 rendere conoscibili i dati di base, i presupposti da cui si muove, i modi di esercizio del potere, ivi comprese le risorse utilizzate<\/em>\u201d.<a href=\"#_ftn12\" name=\"_ftnref12\">[12]<\/a><\/p>\n<p>L\u2019impegno del legislatore profuso in tema di accesso agli atti ha dimostrato, pertanto, come sia sicuramente possibile una pi\u00f9 generale attenzione ed una effettiva responsabilizzazione dei pubblici uffici, anche in chiave di anticorruzione; traguardo, quest\u2019ultimo, che, in linea con l\u2019impostazione e le indicazioni dell\u2019Unione Europea, dovr\u00e0 essere perseguito attraverso il fermo rispetto delle norme fondamentali in tema di legalit\u00e0, buon andamento e imparzialit\u00e0 della P.A., nonch\u00e8 dei principi generali attinenti all\u2019etica e alla morale, intesi nella loro accezione pi\u00f9 puntuale e rigorosa; il tutto, evidentemente, a prescindere da ruoli e funzioni di ciascuno, in una logica di condivisione di obiettivi e di risultati per un futuro migliore del nostro Paese.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref1\" name=\"_ftn1\"><\/a>* Professore straordinario di diritto amministrativo presso l\u2019Universit\u00e0 degli Studi \u201cLink Campus University\u201d, Avvocato patrocinante in Cassazione.<\/p>\n<p>[1] Cfr., A. ALTIERI, \u201c<em>Brevi riflessioni in materia di legalit\u00e0 e lotta alla corruzione negli appalti pubblic<\/em>i\u201d, Relazione tenuta al Convegno della Polizia di Stato \u201cPer la legalit\u00e0 e il lavoro, lotta alla corruzione, all\u2019evasione, al riciclaggio e alla criminalit\u00e0 organizzata\u201d, Roma, 7 ottobre 2014, su <a href=\"http:\/\/www.contabilita-pubblica.it\">www.contabilita-pubblica.it<\/a>.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref2\" name=\"_ftn2\">[2]<\/a> Cfr. F. CARINGELLA, \u201c<em>Manuale di Diritto Amministrativo\u201d<\/em>, Roma, 2017.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref3\" name=\"_ftn3\">[3]<\/a> Cfr., <em>amplius<\/em>, M. MIRABELLA, A. ALTIERI, P.M. ZERMAN, \u201c<em>Manuale di diritto amministrativo<\/em>\u201d, Giuffr\u00e8, Milano, 2012.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref4\" name=\"_ftn4\">[4]<\/a> Cfr. Cons. di Stato, Sez. IV, sent. n. 216\/1994 e Sez. IV, sent. n. 728\/1994.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref5\" name=\"_ftn5\">[5]<\/a> Cfr. Cons. di Stato, Sez. IV, sent. n. 1768\/2014.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref6\" name=\"_ftn6\">[6]<\/a> Cfr. Cons. di Stato, Sez. VI, sent. n. 1692\/2017. Secondo l\u2019interpretazione prevalente del Consiglio di Stato, pertanto, lo strumento attraverso il quale contemperare, in concreto, la contrapposizione tra interesse defensionale e interesse alla riservatezza \u00e8 costituito dal parametro della \u201c<em>stretta indispensabilit\u00e0<\/em>\u201d di cui all\u2019art. 24, co. 7, L. n. 241\/90, giacch\u00e9 esso \u00e8 quello che, secondo i Giudici amministrativi, \u201c<em>proprio a livello legislativo, viene contemplato come idoneo a giustificare la prevalenza dell\u2019interesse di una parte &#8211; mossa dall\u2019esigenza di \u2018curare o difendere propri interessi giuridici\u2019 &#8211; rispetto all\u2019interesse di un\u2019altra parte, altrettanto mossa dall\u2019esigenza di \u2018curare o difendere propri interessi giuridici\u2019 legati ai dati sensibili che la riguardano e che possono essere contenuti nella documentazione chiesta in sede di accesso<\/em>\u201d.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref7\" name=\"_ftn7\">[7]<\/a> Cfr. Cons. di Stato, Sez. IV, sent. n. 3631\/2016, sui limiti del diritto dei giornalisti di accedere agli atti della Pubblica Amministrazione al fine di esercitare il diritto di cronaca (fattispecie relativa alla istanza di un giornalista tendente ad ottenere dal Ministero dell\u2019Economia copia dei contratti derivati stipulati con Istituti di credito stranieri).<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref8\" name=\"_ftn8\">[8]<\/a> Cfr., T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro, Sez. II, sent. n. 1671\/2015.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref9\" name=\"_ftn9\">[9]<\/a> Cfr. T.A.R. Puglia Bari, Sez. III, sent. n. 234\/2018.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref10\" name=\"_ftn10\">[10]<\/a> Cfr. T.A.R. Campania &#8211; Napoli, Sez. VI, cit. sent. n. 5901\/2017.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref11\" name=\"_ftn11\">[11]<\/a> Secondo il Collegio \u00e8 illegittimo, nel caso di specie, il diniego di accesso agli atti di una gara di appalto motivato con riferimento al fatto che la ditta richiedente l\u2019accesso, pur essendo stata invitata, non ha partecipato alla gara stessa, atteso che la mancata partecipazione ad una procedura non implica di per s\u00e9 l\u2019esclusione da ogni pretesa di accesso ai documenti.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref12\" name=\"_ftn12\">[12]<\/a> Cfr. C.d.S. Sez. III, sentenza 5 giugno 2019, n. 3780.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L\u2019istituto dell\u2019accesso civico generalizzato nelle procedure di affidamento e negli appalti pubblici del Prof. Avv. Andrea Altieri* &nbsp; L\u2019accesso agli atti disciplinato dagli artt. 22 e segg. L. n. 241\/90: profili introduttivi. &#8211; 2. L\u2019accesso civico previsto dall\u2019art. 5, co. 1, D.Lgs. n. 33\/2013 e il nuovo accesso civico generalizzato introdotto con D.Lgs. n. 97\/2016. 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