{"id":1146,"date":"2019-07-02T18:07:53","date_gmt":"2019-07-02T16:07:53","guid":{"rendered":"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/?p=1146"},"modified":"2019-07-02T18:07:53","modified_gmt":"2019-07-02T16:07:53","slug":"decreti-legge-fra-realta-e-finzione-un-ultimo-caso-il-convertito-decreto-crescita","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/decreti-legge-fra-realta-e-finzione-un-ultimo-caso-il-convertito-decreto-crescita\/","title":{"rendered":"Decreti-legge fra realt\u00e0 e finzione: un ultimo caso \u2026 il convertito Decreto \u201cCrescita\u201d"},"content":{"rendered":"<p><strong><em><a href=\"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/tutela_legale11894118_s.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-1049 alignleft\" src=\"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/tutela_legale11894118_s-300x300.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/tutela_legale11894118_s-300x300.jpg 300w, https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/tutela_legale11894118_s-150x150.jpg 150w, https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/tutela_legale11894118_s.jpg 450w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a>Decreti-legge fra realt\u00e0 e finzione: un ultimo caso \u2026 il convertito Decreto \u201cCrescita\u201d <\/em><\/strong><\/p>\n<p>del prof. Fabrizio Giulimondi<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>(<strong>Introduzione<\/strong>) Gli ultimi interventi di natura emendativa al disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. Crescita)<a href=\"#_ftn1\" name=\"_ftnref1\">[1]<\/a> volti a sanare la situazione di grave indebitamento di Roma Capitale e di tutti gli altri comuni italiani che versano in situazioni finanziarie non dissimili, nonch\u00e9 ad impedire il rischio di cessazione delle rubriche radiofoniche di informazione della emittente radicale<a href=\"#_ftn2\" name=\"_ftnref2\">[2]<\/a>, possono destare dubbi di non poco momento sulla loro costituzionalit\u00e0, in relazione all&#8217;art. 77 Cost. e agli arresti giurisprudenziali della Consulta in merito al margine di azione consentito al Parlamento nel convertire un decreto-legge.<!--more--><\/p>\n<p>Al fine di sanare questo dubbio occorre ripercorrere le &#8220;ragioni esistenziali&#8221; del provvedimento in parola, come esso sia stato configurato dai Costituenti e in che modo sia mutato il suo utilizzo a causa delle dinamiche istituzionali, sociali e politiche che negli anni ne hanno cambiato le fattezze.<\/p>\n<p>La preziosa opera di cesello ermeneutico della Corte, nello scavare alla radice l&#8217;art. 77 Cost., ha posto, da un versante alcuni ostacoli all\u2019abuso nell\u2019uso della decretazione d\u2019urgenza da parte del Governo, dall\u2019altra una giusta &#8220;camicia di forza&#8221; ad un Parlamento che approfittava della sede legislativa di conversione per inserire nel tessuto connettivo dell&#8217;articolato emergenziale norme completamente estranee al suo significato originale, talora neanche coperte dalla contingibilit\u00e0 ed urgenza costituente l\u2019unico presupposto legittimante questa azione normativa governativa.<\/p>\n<p>Nel dipanarci in questa intrigante ricerca di squisito sentore costituzionale e parlamentare, si desidera rammentare all&#8217;attento lettore &#8211; cui si raccomanda l&#8217;esame oculato anche delle note &#8211;\u00a0 che la questione non \u00e8 un incomprensibile &#8220;<em>latinorum <\/em>da legulei&#8221;, incidendo <em>in rerum natura <\/em>sulla vita di esseri umani in carne ed ossa.<\/p>\n<p>In primo luogo, corre l&#8217;obbligo ricordare che l\u2019impiego del sintagma \u201cdecreto-legge\u201d \u00e8 da ricondurre alla traduzione del corrispondente vocabolo francese <em>d\u00e9crets-lois<\/em>, che trova origine, durante il c.d. \u201csecondo impero\u201d d\u2019Oltralpe, nella Costituzione del 1852: \u201dIl diritto di ordinanza si afferm\u00f2 con quei caratteri che erano venuti man mano maturandosi, per via degli abusi, e l\u2019imperatore pot\u00e9 emanare decreti organici i quali ebbero pur forza di abrogare le leggi, onde ebbero il nome di <em>d\u00e9crets-lois\u201d<\/em> <a href=\"#_ftn3\" name=\"_ftnref3\">[3]<\/a>.<\/p>\n<p>Si consideri che gi\u00e0 nel 1827 la <em>Cour de cassation <\/em>francese discettava di <em>decr\u00e9ts <\/em>che \u201c<em>obtenaient force de loi<\/em>\u201d<a href=\"#_ftn4\" name=\"_ftnref4\">[4]<\/a>.<\/p>\n<p>Gli studiosi<a href=\"#_ftn5\" name=\"_ftnref5\">[5]<\/a> si sono costantemente orientati nel senso di ritenere che la decretazione d\u2019urgenza governativa non contrasti con il principio della separazione dei poteri: il decreto-legge, quale spostamento temporaneo di funzioni dal legislatore all\u2019esecutivo, assume la funzione di garantire la vigenza normale del principio di appartenenza della funzione legislativa al Parlamento, essendo siffatto spostamento una vistosa deroga costituzionalmente prevista<a href=\"#_ftn6\" name=\"_ftnref6\">[6]<\/a> <a href=\"#_ftn7\" name=\"_ftnref7\">[7]<\/a>.<\/p>\n<p>(<strong>Decreto-legge reale e astratto, funzione politica e funzione tecnica<\/strong>) La massiva generazione di normativa emergenziale nel tempo ha mostrato la convivenza di due modelli: il decreto-legge ideale, astratto, consentaneo al dettato normativo costituzionale e, pertanto, legato a stringenti contingenze fattuali; il decreto-legge reale &#8211; che, poi, \u00e8 quello effettivamente diffuso nella quotidianit\u00e0 istituzionale &#8211; \u00a0sorretto da una mera opportunit\u00e0 o, al pi\u00f9, da una urgenza e necessit\u00e0 s\u00ec apprezzabili ma non improcrastinabili: in luogo di una urgenza \u201cqualificata\u201d pretesa dall\u2019art. 77 Cost. \u00e8 insorta un\u2019urgenza di natura \u201cpolitica\u201d<a href=\"#_ftn8\" name=\"_ftnref8\">[8]<\/a>.<\/p>\n<p>Allo sdoppiamento dei provvedimenti d&#8217;urgenza <em>de quibus <\/em>(quelli previsti in Costituzione e quelli forgiati dalla prassi consolidata politico-istituzionale) ha cercato di porre un argine il costante esercizio esegetico della Consulta, insieme all&#8217;opera di indirizzo, suggerimento e controllo del Presidente della Repubblica e dei Presidenti delle Camere.<\/p>\n<p>La sentenza n. 360 del 1996<a href=\"#_ftn9\" name=\"_ftnref9\">[9]<\/a> ha impedito la prassi di reiterare decine di volte i provvedimenti di urgenza che stavano per decadere per il decorso dei sessanta giorni senza il sopraggiungere della conversione: l\u2019ultimo giorno prima della scadenza il Governo provvedeva a ripresentarli identici nel contenuto, protraendone la vigenza per lo stesso lasso temporale.<\/p>\n<p>Nel quinquennio 1990-1995 la media mensile di decreti-legge era di trentaquattro, ossia uno al giorno<a href=\"#_ftn10\" name=\"_ftnref10\">[10]<\/a>, assumendo quest&#8217;ultimo l\u2019abnorme primato di \u201cfonte principale della produzione normativa di grado primario\u201d, venendo ad \u201coscurare principi costituzionali di rilevanza primaria<a href=\"#_ftn11\" name=\"_ftnref11\">[11]<\/a>\u201d.<\/p>\n<p>La Dottrina ha parlato di \u201cscandalo\u201d<a href=\"#_ftn12\" name=\"_ftnref12\">[12]<\/a>, \u201cpratica cancerosa\u201d<a href=\"#_ftn13\" name=\"_ftnref13\">[13]<\/a>, \u201cfrode alla costituzione<a href=\"#_ftn14\" name=\"_ftnref14\">[14]<\/a>\u201d, condividendo chi scrive in special modo le parole di Modugno: \u201c(l\u2019abuso del decreto\u2013legge rappresenta) il fenomeno centrale che ha permesso la <em>radicale<\/em> <em>modificazione <\/em>della funzione del decreto-legge nel sistema delle fonti\u201d<a href=\"#_ftn15\" name=\"_ftnref15\">[15]<\/a>. La decretazione d\u2019urgenza, invero, anche \u00a0nel periodo successivo alla sentenza 360\/1996, \u00e8 stata adoperata come \u201cmodalit\u00e0 ordinaria attraverso la quale si producono norme primarie nel nostro ordinamento\u201d<a href=\"#_ftn16\" name=\"_ftnref16\">[16]<\/a>: il \u201clegicentrismo\u201d parlamentare voluto dal Costituente viene ad essere forzatamente sostituito da una convulsa e costituzionalmente illegittima attivit\u00e0 governativa d\u2019urgenza. Si sta realizzando \u00a0una vera e propria trasformazione genetica della fonte prevista nell\u2019ultimo comma dell\u2019art. 77 Cost: un atto legislativo pensato dalla Costituzione per dare copertura a situazioni che per propria cogente indifferibilit\u00e0 abbisognano di un intervento normativo che soltanto il Governo pu\u00f2 fornire, diventa un atto normativo inerente a situazioni prive dei presupposti costituzionali e disciplinabili dalla ordinaria legge parlamentare<a href=\"#_ftn17\" name=\"_ftnref17\">[17]<\/a>.<\/p>\n<p>Centrale \u00e8 la dicotomia tra funzione <em>reale <\/em>del decreto-legge e sua funzione <em>teorica<\/em> parametrata allo schema disegnato nell\u2019art. 77 Cost cos\u00ec come interpretato dalla Corte.<\/p>\n<p>Il decreto-legge, nella versione <em>reale<\/em> del suo ufficio, ha registrato la disinvolta approvazione da parte delle Assemblee, in sede di conversione, di emendamenti dotati di un contenuto del tutto eterogeneo rispetto al testo base. E ancora, a dispetto della sua natura di strumento contenente misure provvisorie atte a porre rimedio ad emergenze imprevedibili, il decreto-legge \u00e8 divenuto fonte tipica di specifici \u201csettori materiali\u201d<a href=\"#_ftn18\" name=\"_ftnref18\">[18]<\/a>: decreti &#8211; legge in materia di politica estera militare<a href=\"#_ftn19\" name=\"_ftnref19\">[19]<\/a>, che effettuano \u201cmanutenzione legislativa\u201d, come il c.d. \u201cdecreto mille-proroghe\u201d<a href=\"#_ftn20\" name=\"_ftnref20\">[20]<\/a>, ovvero fonte preferenziale di disciplina\u00a0 economica, in veste di strumento correttivo, integrativo, se non in parte sostitutivo, della legge di stabilit\u00e0. In quest\u2019ultimo ambito l\u2019atto tende ad anticipare e a \u201cblindare\u201d la manovra economico-finanziaria contenuta nella ex legge finanziaria, per evitare eccessive diatribe che potrebbero portare distorsioni nei parametri fissati in sede unionale, in ragione del \u201cmercanteggiamento\u201d interno ad un sistema politico oramai tripolare. Il congelamento definitivo dell\u2019intervento economico avviene \u201ca valle\u201d con l\u2019apposizione della mozione di fiducia sul <em>max<\/em>i-emendamento con il quale oramai, di prassi, il Governo riformula il testo al momento della conversione in sede parlamentare.<\/p>\n<p>La funzione \u201cpolitica\u201d del provvedimento di urgenza travalica quella \u201ctecnica\u201d<a href=\"#_ftn21\" name=\"_ftnref21\">[21]<\/a>, il modello \u201castratto\u201d \u00e8 attratto da quello \u201dreale\u201d, che lo rimodula per sovvertire il sistema parlamentare \u201clegicentrico\u201d concepito da un Potere costituente molto preoccupato di consegnare troppo potere all\u2019Esecutivo e rasserenato da un prodotto legislativo fuoriuscito da un defaticante dibattito fra due Assemblee dotate di pari competenze.<\/p>\n<p>Il rafforzamento del ruolo del decreto-legge \u00e8 la cartina di tornasole dello spostamento dell\u2019equilibrio fra Governo e Parlamento a favore del primo. In realt\u00e0, non solo il rafforzamento del decreto-legge ma la stessa inversione del rapporto fra decreto-legge e sua conversione parlamentare evidenzia tale rovesciamento di ruoli: il destinatario dei vincoli normativi ex art. 77 Cost. diviene il Parlamento; oggetto della norma \u00e8 la limitazione del potere di convertire e non del potere di decretare; il potere legislativo \u00e8 vincolato alle scelte governative quanto all\u2019oggetto e al fine perseguito; la legge di conversione possiede una efficacia attiva depotenziata rispetto alla legge ordinaria, ridotta anche in relazione allo stesso decreto che converte, \u201cponendosi ad un gradino pi\u00f9 basso nel sistema gerarchico delle fonti\u201d<a href=\"#_ftn22\" name=\"_ftnref22\">[22]<\/a>: per dirla con Zaccaria, una \u201cfuga dalla legge\u201d<a href=\"#_ftn23\" name=\"_ftnref23\">[23]<\/a> che ha eroso il sistema concentrato sugli artt. 70 e 77, comma 2, Cost.<\/p>\n<p>(<strong>Florilegio di decreti-legge<\/strong>) I decreti c.d. <em>omnibus<a href=\"#_ftn24\" name=\"_ftnref24\"><strong>[24]<\/strong><\/a><\/em>, qualificabili, secondo le perifrasi amate dalla giurisprudenza costituzionale<a href=\"#_ftn25\" name=\"_ftnref25\">[25]<\/a>, anche \u201cmultisettoriali\u201d, \u201cplurisettoriali\u201d, \u201ca contenuto plurimo e complesso\u201d, \u201cnon sono esenti da problemi rispetto al requisito della omogeneit\u00e0\u201d<a href=\"#_ftn26\" name=\"_ftnref26\">[26]<\/a>. Tale affermazione pu\u00f2 sembrare un eufemismo, vista la elefantiaca, spesso confusa, mole di disposizioni del tutto eterogenee fra loro, se non persino con il titolo del provvedimento stesso.<\/p>\n<p>I decreti \u201criforma\u201d, che introducono norme a carattere ordinamentale, nulla hanno a che fare con la natura degli atti normativi <em>de qua<\/em>, vista la assenza di contingenza, proiettandosi nel lungo periodo e intervenendo in maniera strutturale sulle articolazioni ordinamentali, gravemente ledendo le prerogative parlamentari, costrette a convertirli in sessanta giorni, con la \u201ccappiola\u201d del maxi-emendamento e del voto della mozione di fiducia<a href=\"#_ftn27\" name=\"_ftnref27\">[27]<\/a>.<\/p>\n<p>Interventi di natura ordinamentale non attinenti ad aspetti secondari devono nascere da procedure legislative ordinarie <em>ex<\/em> art. 70 e ss. Cost. La decretazione d\u2019urgenza non potrebbe che deludere l\u2019esigenza di attenzione pretesa dalla Carta costituzionale per l\u2019adozione di \u201cnorme ordinamentali, che non possono essere interamente condizionate dalla contingenza, sino al punto di costringere il dibattito assembleare nei ristretti limiti tracciati dal secondo e terzo comma dell\u2019art. 77 Cost. \u2026 Ben potrebbe essere adottata la decretazione di urgenza per incidere su singole funzioni degli enti locali, su singoli aspetti della legislazione o su specifici profili della struttura e composizione degli organi di governo, secondo valutazioni di opportunit\u00e0 politica del Governo sottoposte al vaglio successivo del Parlamento. Si ricava altres\u00ec, in senso contrario, che la trasformazione per decreto-legge dell\u2019intera disciplina ordinamentale di un ente locale territoriale, previsto e garantito dalla Costituzione, \u00e8 incompatibile, sul piano logico e giuridico, con il dettato costituzionale, trattandosi di una trasformazione radicale dell\u2019intero sistema, su cui da tempo \u00e8 aperto un ampio dibattito nelle sedi politiche e dottrinali, e che certo non nasce, nella sua interezza e complessit\u00e0, da un \u2018caso straordinario di necessit\u00e0 e d\u2019urgenza\u2019 \u201d<a href=\"#_ftn28\" name=\"_ftnref28\">[28]<\/a>.<\/p>\n<p>I decreti ad efficacia differita-condizionata privano i provvedimenti dell\u2019ontologico requisito della immediatezza, non pi\u00f9, quindi, <em>self executing, <\/em>entrando essi in vigore solo dopo l\u2019emanazione di ulteriori atti. \u00c8 palese l&#8217;ossimoro giuridico-legislativo: un atto normativo che nasce per entrare immediatamente in vigore, produce i propri effetti soltanto dopo l\u2019adozione di altri decreti.<a href=\"#_ftn29\" name=\"_ftnref29\">[29]<\/a> <a href=\"#_ftn30\" name=\"_ftnref30\">[30]<\/a>.<\/p>\n<p>Si concorda, pertanto, con quanto detto dai giudici costituzionali nella decisione 220\/2013: \u201cPer questo motivo, il legislatore ordinario, con una norma di portata generale, ha previsto che il decreto-legge debba contenere \u00abmisure di immediata applicazione\u00bb (art. 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 \u00abDisciplina dell\u2019attivit\u00e0 di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri\u00bb). La norma citata, pur non avendo, sul piano formale, rango costituzionale, esprime ed esplicita ci\u00f2 che deve ritenersi intrinseco alla natura stessa del decreto-legge (sentenza n. 22 del 2012<a href=\"#_ftn31\" name=\"_ftnref31\">[31]<\/a>), che entrerebbe in contraddizione con le sue stesse premesse, se contenesse disposizioni destinate ad avere effetti pratici differiti nel tempo\u201d<a href=\"#_ftn32\" name=\"_ftnref32\">[32]<\/a>; si fanno proprie, altres\u00ec, anche le conseguenze tratte da Di Maria: \u201cnon v\u2019\u00e8 tuttavia un chiaro appiglio costituzionale cui agganciare questo limite (l\u2019\u201dimmediatezza\u201d, <em>ndr<\/em>) che, dunque, non viene presentato come requisito di costituzionalit\u00e0, bens\u00ec come indice di esistenza\/inesistenza del presupposto: la mancanza di immediatezza\u2026\u00e8 indizio preciso e grave di evidente mancanza del presupposto; non \u00e8 in s\u00e9 il vizio, ma la prova di un vizio\u201d<a href=\"#_ftn33\" name=\"_ftnref33\">[33]<\/a> <a href=\"#_ftn34\" name=\"_ftnref34\">[34]<\/a>.<\/p>\n<p>Assistiamo ad un uso palesemente distorto, abnorme, del decreto-legge: o le condizioni vi sono e si procede alla emanazione o non vi sono e annunciare la emananda deliberazione <em>de futuro <\/em>di un provvedimento emergenziale \u00e8 un <em>nonsense. <\/em>Il decreto-legge o \u00e8 emergenziale o non lo \u00e8. Provvedimenti d\u2019urgenza privi dei presupposti costituzionali, mancanti degli elementi strutturali, emanati con un considerevole <em>discrimen <\/em>temporale fra la deliberazione e la sua entrata in vigore o, <em>last but non least<\/em>, annunciati mesi prima, sono intrinsecamente irrazionali, incongrui e illogici.<\/p>\n<p>(<strong>Reazione dell&#8217;ordinamento alla morbilit\u00e0 istituzionale<\/strong>) A tale riguardo la Presidenza della Repubblica<a href=\"#_ftn35\" name=\"_ftnref35\">[35]<\/a> e della Camera dei deputati<a href=\"#_ftn36\" name=\"_ftnref36\">[36]<\/a> si sono mosse reiteratamente\u00a0 su questo percorso esegetico al fine di arginare l\u2019uso sfunzionale del decreto d\u2019urgenza, o , per meglio dire, l\u2019adozione di atti che potremmo qualificare \u201cdecreti-legge simulacro\u201d che, simulando un provvedimento emergenziale, in realt\u00e0 dissimulano un atto legislativo ordinario reso massimamente quanto illegittimamente celere.<\/p>\n<p>E\u2019 la stessa Camera dei deputati a mettere nero su bianco le evidenziate anomalie nel rapporto sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea: \u201cL\u2019analisi effettuata sui decreti &#8211; legge emanati nel corso delle ultime legislature, a partire dalla XV, consente di mettere in evidenza come essi di muovono tra due polarit\u00e0: da un lato continuano ad essere emanati decreti &#8211; legge in presenza di situazioni emergenziali (legate per esempio a catastrofi naturali o ad altre evenienze meno drammatiche); dall\u2019altro, sono sempre pi\u00f9 numerosi i decreti &#8211; legge con caratteristiche intersettoriali, chiamati ad agire su pi\u00f9 fronti, la cui <em>ratio<\/em> unitaria \u00e8 data teleologicamente dall\u2019obiettivo di razionalizzare le spese e promuovere lo sviluppo o riforme ordinamentali. Tra i due estremi, si collocano molti atti di iniziativa governativa che assumono la veste di decreti-legge per poter usufruire di meccanismi comunicativi e procedurali pi\u00f9 forti rispetto alle ordinarie iniziative legislative\u201d<a href=\"#_ftn37\" name=\"_ftnref37\">[37]<\/a>.<\/p>\n<p>Unicamente la prima categoria provvedimentale \u00e8 coerente con il disposto dell\u2019art. 77 Cost., mentre la necessit\u00e0 di una normazione rapida costituisce le fondamenta dell\u2019azione sinergica dell\u2019uso massivo delle altre tipologie di decretazione, &#8220;motorizzate&#8221; dalla apposizione della mozione di fiducia su <em>maxi<\/em>-emendamenti inglobanti l&#8217;articolato nella sua interezza, anche in virt\u00f9 del supporto delle modifiche dei regolamenti parlamentari. Come ha scritto Lupo, \u201cuno dei fili conduttori che emerge con maggiore chiarezza nelle modifiche intervenute nei regolamenti della Camera<a href=\"#_ftn38\" name=\"_ftnref38\">[38]<\/a> e del Senato<a href=\"#_ftn39\" name=\"_ftnref39\">[39]<\/a> nel corso degli anni \u201980 e \u201990 \u00e8 proprio quello del rafforzamento del ruolo della maggioranza di governo e in parte dello stesso Governo in Parlamento\u201d<a href=\"#_ftn40\" name=\"_ftnref40\">[40]<\/a> <a href=\"#_ftn41\" name=\"_ftnref41\">[41]<\/a>.<\/p>\n<p>(<strong>Motilit\u00e0 costituzionale) <\/strong>V\u2019\u00e8 una sostituzione, pertanto, della originaria cultura costituzionale con un\u2019altra, che \u201cspinge le istituzioni, le procedure, le mediazioni parlamentari ai margini dello Stato, intesa come <em>machina legislatoria<a href=\"#_ftn42\" name=\"_ftnref42\"><strong>[42]<\/strong><\/a><\/em>\u201d, verso un disequilibrio di poteri a favore dell\u2018Esecutivo a fronte di una fatale perdita di centralit\u00e0 della nomopoietica delle Assemblee<a href=\"#_ftn43\" name=\"_ftnref43\">[43]<\/a>. \u00c8 l\u2019elemento della \u201cvelocit\u00e0\u201d e della \u201crapidit\u00e0\u201d decisionale &#8211; \u00a0richiesto non solo da esigenze interne all\u2019ordinamento, ma anche da istanze unionali e internazionali &#8211; che spinge in direzione di un decreto-legge, non pi\u00f9 sagomato sulla disciplina costituzionale, bens\u00ec &#8220;reale&#8221;, forgiato: dagli interventi espliciti e dal \u201cdietro le quinte\u201d<a href=\"#_ftn44\" name=\"_ftnref44\">[44]<\/a> presidenziali sulla inarrestabile attivit\u00e0 governativa decretativa d\u2019urgenza; dalla azione modulatrice e impeditiva della Corte Costituzionale; dall\u2019opera espansiva dell\u2019Esecutivo; dal tacito assenso del Parlamento a tale espansione, Parlamento che spesso<a href=\"#_ftn45\" name=\"_ftnref45\">[45]<\/a> ha utilizzato il disegno di legge di conversione come \u201ccavallo di Troia\u201d per insinuarsi in sede emendativa fra le sue pieghe e inserirvi modifiche, anche completamente estranee al testo originario<a href=\"#_ftn46\" name=\"_ftnref46\">[46]<\/a>; dall\u2019uso e dall&#8217;abuso da parte del Consiglio dei Ministri della apposizione della mozione di fiducia su testi riformulati in <em>maxi<\/em>-emendamenti, complessi anche sotto una visuale di tecnica legislativa; dagli stessi Ministri che, al pari dei parlamentari, approfittano della presentazione di un decreto-legge da parte di uno o pi\u00f9 colleghi per collocarvi disposizioni che altrimenti dovrebbero aspettare altra sede normativa e altro momento (qualificabili \u201cdecreti-legge a struttura plurima e complessa\u201d)<a href=\"#_ftn47\" name=\"_ftnref47\">[47]<\/a>.<\/p>\n<p>(<strong>Rapporti fra decretazione e legislazione di conversione<\/strong>) Immediata applicazione, specificit\u00e0<a href=\"#_ftn48\" name=\"_ftnref48\">[48]<\/a>, omogeneit\u00e0<a href=\"#_ftn49\" name=\"_ftnref49\">[49]<\/a> e corrispondenza al titolo sono le ancore costituzionali, legislative, giurisprudenziali e istituzionali \u00a0per la immissione nell&#8217;ordinamento del plesso decretazione d&#8217;urgenza\/legge di conversione esistenzialmente, contenutisticamente e teleologicamente coerente con l&#8217;art. 77 Cost.<\/p>\n<p>A queste ancora va aggiunto il presupposto fondante la medesima esistenza del decreto-legge, ossia i requisiti di necessit\u00e0 e urgenza che devono presiedere non solo l&#8217;atto al suo sorgere, ma anche il disegno di legge di conversione nel divenire legge. I requisiti di necessit\u00e0 e di urgenza sostanziano la ragione stessa del decreto anche nella sua metamorfosi in legge, requisiti che devono essere obbligatoriamente presenti anche nei nuovi contenuti introdotti nel disegno di legge in forza degli emendamenti e subemendamenti. Il disegno di legge di conversione \u00e8 rispettoso della Costituzione se contestualmente possieda, in ogni sua porzione, oltre i caratteri della immediata applicazione, della specificit\u00e0, della omogeneit\u00e0 e corrispondenza al titolo, anche, come dato ontologicamente essenziale e primario, il presupposto della straordinariet\u00e0, necessit\u00e0 e urgenza<a href=\"#_ftn50\" name=\"_ftnref50\">[50]<\/a>. Non solo. \u00c8 doveroso scrutinare il momento del verificarsi delle insorgenze improcrastinabili e necessitate. L&#8217;elemento cronologico pu\u00f2 determinare, difatti, l&#8217;illegittimit\u00e0\u00a0 costituzionale delle prescrizioni inserite nel testo del disegno di legge di conversione per volont\u00e0 parlamentare o governativa: se il nuovo contenuto \u00e8 correlato ad esigenze sopravvenute successivamente alla approvazione nel Consiglio dei Ministri del decreto\u00a0 e possieda congiuntamente gli elementi della immediata applicazione, della specificit\u00e0, della omogeneit\u00e0 e della corrispondenza al titolo, \u00e8 certamente legittimo ex art. 77 Cost.; diversamente, qualora le esigenze straordinarie\u00a0 di necessit\u00e0 e di urgenza\u00a0 siano gi\u00e0 sussistenti al momento della adozione del provvedimento e, nonostante ci\u00f2, il Governo non\u00a0 abbia ritenuto di includere ulteriori determinazioni nel decreto-legge, sono da ritenersi costituzionalmente illegittime quelle aggiunte in costanza di conversione. Il presupposto di necessit\u00e0 e di urgenza gi\u00e0 esisteva al momento della approvazione del decreto e il mancato inserimento in questo di soluzioni idonee costituisce una scelta giuridica e politica solo e soltanto del Governo. La situazione viene congelata al momento della emanazione del provvedimento, stella giuridico-temporale di riferimento del conseguente lavoro parlamentare a cui non \u00e8 affatto consentito di innovare il suo contenuto in modo quantitativamente e qualitativamente eccessivo, drastico o dirompente. Il decreto-legge \u00e8 una opzione normativa governativa dettata <em>rebus sic stantibus<\/em>: l&#8217;Esecutivo stabilisce in quali termini e con quali modalit\u00e0 si possa risolvere una situazione incanalata nei binari dell&#8217;art. 77 Cost, mentre il Parlamento (sede \u201cnaturale\u201d della funzione legislativa) possiede il compito di fare propria questa decisione, apponendovi, se del caso, correzioni, migliorie ed integrazioni, nei sopra delineati rigorosi confini, ovvero di opporvisi, entro l\u2019invalicabile <em>spatium temporis <\/em>di sessanta giorni<a href=\"#_ftn51\" name=\"_ftnref51\">[51]<\/a>. L&#8217;inclusione in sede di conversione di scelte che potevano gi\u00e0 essere previste nel testo originario &#8211; \u00a0gi\u00e0 discusse <em>apertis verbis<\/em> sui mass media e coperte dalle condizioni di necessit\u00e0 e di urgenza &#8211; partorisce una indiscutibile illegittimit\u00e0 costituzionale: qualora la &#8220;sopravvenienza contenutistica&#8221; sia voluta dall&#8217;Esecutivo (emendamento o subemendamento presentato dal Governo), per violazione del dovere costituzionale del Governo di prevedere la soluzione gi\u00e0 nel decreto, non essendo il &#8220;ripensamento&#8221; in linea con l\u2019 \u201curgenza costituzionale&#8221; <a href=\"#_ftn52\" name=\"_ftnref52\">[52]<\/a> che gli impone risoluzioni immediate a contingenze necessitate; se la &#8220;sopravvenienza contenutistica&#8221;, invece, sia voluta dal Parlamento (emendamenti e subemendamenti presentati dai parlamentari, dalle Commissioni e dai relatori), per aver travalicato gli angusti \u00a0orizzonti sopra raffigurati, del tutto inidonei a consentire su istanza del due rami del Parlamento l&#8217;approvazione\u00a0 di statuizioni legislative corpose, ben lungi da quelle permesse, consistenti in mere integrazioni e puntualizzazioni di quanto demarcato in precedenza dal Governo. Al Parlamento \u00e8 impedito di individuare decisioni che avrebbero dovuto essere indicate e fissate dal Governo, unico e autentico depositario della responsabilit\u00e0 politica del decreto-legge. I parlamentari, quindi, possono senz\u2019altro svolgere su di esso un&#8217;opera di normazione incentrata sulla limatura ed il miglioramento, ma certamente non di surroga della propria volont\u00e0 a quella dell&#8217;Esecutivo.<\/p>\n<p>(<strong>Decreto Crescita) <\/strong>Tornando all\u2019<em>overture<\/em> si ha in animo di affrontare i dubbi sopra accennati in merito ai considerevoli interventi emendativi operati sul decreto-legge 34\/2019, nella fase di sua conversione<a href=\"#_ftn53\" name=\"_ftnref53\">[53]<\/a>, presentati dai relatori, limitatamente al c.d. &#8220;Salva Roma&#8221;<a href=\"#_ftn54\" name=\"_ftnref54\">[54]<\/a>, e da un folto gruppo di deputati del PD<a href=\"#_ftn55\" name=\"_ftnref55\">[55]<\/a> sul c.d. &#8220;salvataggio di Radio Radicale&#8221;<a href=\"#_ftn56\" name=\"_ftnref56\">[56]<\/a>.<\/p>\n<p>Questi emendamenti di origine parlamentare \u2013 anche se, come \u00e8 di consuetudine, concertati dal Governo, nel primo caso, e da una parte di esso, nel secondo &#8211; \u00a0sono compatibili con la Carta?<\/p>\n<p>La legge di conversione &#8211; \u00a0come alcuni Autori hanno ben voluto mettere in evidenza e di cui si \u00e8 reso edotto il lettore nelle pagine precedenti &#8211; \u00e8 posizionata nella scala gerarchica delle fonti di diritto in un gradino pi\u00f9 basso rispetto a quello della decretazione di urgenza: essa esercita \u00a0una funzione ancillare, strumentale, complementare al decreto-legge cui segue per stabilizzarne gli effetti giuridici, rendendone permanente la disciplina, eventualmente rimodulando i contenuti, senza sovvertirli o stravolgerli aggiungendo ampie parti di \u201csostanza normativa \u201c che il Governo, pur potendolo fare<a href=\"#_ftn57\" name=\"_ftnref57\">[57]<\/a>, non ha ritenuto opportuno introdurre.<\/p>\n<p>(<strong>Conclusioni<\/strong>) La \u201cGrande Riforma\u201d onnicomprensiva e palingenetica della Costituzione \u2013 come le esperienze Berlusconi<a href=\"#_ftn58\" name=\"_ftnref58\">[58]<\/a> e Renzi<a href=\"#_ftn59\" name=\"_ftnref59\">[59]<\/a> ci insegnano \u2013 stenta a spiccare il volo. Occorre saggiamente\u00a0 interrogarsi se sia giunto il tempo di pervenire ad una \u201cmini-riforma\u201d dell\u2019art. 77 Cost<a href=\"#_ftn60\" name=\"_ftnref60\">[60]<\/a>, procedendo alla costituzionalizzazione della annosa, puntuta ed estesa opera ermeneutica dei giudici della Consulta <em>in subiecta materia<\/em>. \u00c8 giunto, forse, il tempo di adeguare l\u2019astratto, il virtuale, il fittizio, la forma, alla dimensione del reale, della sostanza, della materia, dell\u2019esistente fatto di carne e sangue: \u201cDum differtur, vita transcurrit\u201d<a href=\"#_ftn61\" name=\"_ftnref61\">[61]<\/a>.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref1\" name=\"_ftn1\"><\/a>^ Mi corre l&#8217;obbligo e il piacere di ringraziare l&#8217;antico amico Duilio Monteleone per la paziente e competente collaborazione nello &#8220;scovare&#8221; ogni arzigogolo normativo rintracciabile nei sempre pi\u00f9 astrusi alambicchi legislativi.<\/p>\n<p>[1] &#8220;Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi&#8221;, pubbl. in GU n. 100 del GU 30-4-2019; oramai nel linguaggio governativo, parlamentare e giornalistico \u00e8 in uso da tempo accompagnare le coordinate individuanti un decreto-legge con una locuzione avente il precipuo compito di sintetizzare il contenuto finalistico dell&#8217;atto normativo stesso (<em>ex multis<\/em>, oltre questo in corso di esame, il Decreto &#8220;Dignit\u00e0&#8221;, &#8220;Sicurezza&#8221;, &#8220;Salva Italia&#8221;, &#8220;Cresci\u00a0 Italia&#8221;, <em>et alia<\/em>): la semantica, affasciata inscindibilmente \u00a0all&#8217;elemento normativo-giuridico, acquista una possente valenza comunicativa politico-istituzionale.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref2\" name=\"_ftn2\">[2]<\/a> In questo lavoro <em>working in\u00a0 progress <\/em>chi scrive si \u00e8 voluto concentrare particolarmente su questi due testi di natura emendativa (e subemendativa) per il peculiare &#8220;peso&#8221; contenutistico rispetto al quanto disposto nella sua interezza dal plesso normativo decreto-disegno di legge di conversione; ovviamente quest&#8217;ultimo ha costellato il provvedimento d&#8217; urgenza di altre innovazioni testuali, risultanti, per\u00f2, di minor rilievo\u00a0 &#8211; oltre che giuridico, anche politico, massmediatico e comunicativo &#8211; se comparate a quelle che nelle conclusioni saranno oggetto di riflessione.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref3\" name=\"_ftn3\">[3]<\/a> Cfr. A.G.Fontanine, <em>Teoria dei decreti legge, <\/em>Bologna, Zanichelli, 1897, p.142; sulla origine francese \u00e8 concorde anche V.Di Salvo, voce \u201cLegge\u201d, in \u201cDig.it\u201d, vol. XIV, Torino, Giuffr\u00e8, 1902-1905, p. 290.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref4\" name=\"_ftn4\">[4]<\/a> Cfr. C.G.Hello, <em>Du r\u00e9gime constitutionnel dans ses raports avec l\u2019\u00e8tat actuel de la science sociale et politique, <\/em>Bruxelles, Soci\u00e9t\u00e9 Typographique Belge, 1849, p.290.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref5\" name=\"_ftn5\">[5]<\/a> Cfr. S.Carbonaro, <em>Nazione e limiti della interferenza funzionale, <\/em>Firenze, Societ\u00e0 Editrice Universitaria, 1950, p.156<em>; <\/em>C.Cereti,<em> Portata e limiti dei \u201cpoteri\u201d secondo la Costituzione, <\/em>in Comitato nazionale per la celebrazione del I decennale della promulgazione della Costituzione, \u201cDiscorsi e scritti sulla Costituzione<em>\u201d, <\/em>vol. 2, p. 312.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref6\" name=\"_ftn6\">[6]<\/a> Di grande interesse la lettura dei lavori della Assemblea costituente e, in particolare, i rilievi dell\u2019on. L.Preti<em>, Atti dell\u2019Assemblea costituente, seduta pom., 11-9-1947,<\/em> in \u201cLa Costituzione della Repubblica nei lavori della Assemblea costituente\u201d<em>, <\/em>IV<strong>, <\/strong>Roma, Camera dei deputati, Segretariato Generale, 1970, pp. 2785s, che, pur dubitando della compatibilit\u00e0 teorica dei dd.ll. con il principio della divisione dei poteri, li ammette, rilevando come il dogma della divisione, rigorosamente inteso, sia stato, in buona sostanza, superato con la fine della monarchia costituzionale.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref7\" name=\"_ftn7\">[7]<\/a> E\u2019 comunque da rammentare che, soprattutto i sistemi a pi\u00f9 forte tradizione democratica (si pensi agli Stati Uniti, al Regno Unito, alla Germania e alla Francia), hanno cercato di eliminare, sia dai testi costituzionali, sia dalla prassi, attribuzioni normative primarie al Potere esecutivo, a mano a mano che il principio della sovranit\u00e0 popolare si veniva affermando come unico fattore di legittimit\u00e0 del potere statale (cfr. A, Pizzorusso, <em>Atti legislativi del Governo e rapporti fra i poteri: aspetti comparatistici, <\/em>in \u201cQuad.Cost\u201d, 1996, pp.35ss.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref8\" name=\"_ftn8\">[8]<\/a> Pregiatissimo il lavoro di S.Di Maria, <em>I \u201cnuovi\u201d limiti alla decretazione d\u2019urgenza: verso un pieno riconoscimento costituzionale?<\/em>, in \u201c<a href=\"http:\/\/www.forumcostituzionale.it\">www.forumcostituzionale.it<\/a>\u201d, 17-1-2015; v. anche A. Celotto, <em>L\u2019\u201dAbuso\u201d del decreto legge, <\/em>op.cit.,p.362, nt.39: F. Modugno distingue un d.l. di cui all\u2019art. 77 Cost. e un d.l. di cui all\u2019art. 15 l. 400\/1988.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref9\" name=\"_ftn9\">[9]<\/a> Corte cost., sent. n. 360 del 17\/24-10-1996, pubbl. in G.U. n. 44 del 30-10-1996.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref10\" name=\"_ftn10\">[10]<\/a> Cfr. Dipartimento per le riforme istituzionali, <em>Rapporto sulle questioni istituzionali<\/em>, presentato nell\u2019ottobre 2000 dal Ministro per le riforme istituzionali, Roma, Presidenza del Consiglio dei Ministri, p.53.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref11\" name=\"_ftn11\">[11]<\/a> Corte cost., sent. n. 360\/1996, cit., &amp;. 8 del \u201cConsiderato in diritto\u201d; per una situazione similare e pi\u00f9 grave, cfr. A. Celotto, <em>op.cit<\/em>, p. 121, che mette in evidenza come nel 1919 si arriv\u00f2 alla cifra record di 1029 decreti di urgenza. Complessivamente nell\u2019arco di tempo fra il 1914 ed il 1921 si pubblicarono 2832 dd.ll.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref12\" name=\"_ftn12\">[12]<\/a> Cfr. G. Silvestri, <em>Sulla conversione in legge dei decreti-legge iterati e reiterati, <\/em>in \u201cI decreti- legge non convertiti, Atti del seminario svoltosi in Roma a palazzo della Consulta, 11-11-1994\u201d, Milano, Giuffr\u00e8, 1996, p.161.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref13\" name=\"_ftn13\">[13]<\/a> Cfr. G.U. Rescigno, <em>Le tecniche legislative oggi in Italia, <\/em>in G.Visentini(cur.), \u201cAnalisi di leggi-campione. Problemi di tecnica legislativa\u201d, Padova, Giuffr\u00e8, 1995, p.739.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref14\" name=\"_ftn14\">[14]<\/a>Cfr. G.U. Rescigno , <em>Sul principio di legalit\u00e0, <\/em>in \u201cDir.pubbl.\u201d, 1995, p.271.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref15\" name=\"_ftn15\">[15]<\/a>Cfr. F. Modugno, <em>Analisi delle disposizioni della legge 400\/88 relative alla potest\u00e0 legislativa del governo. Considerazione critiche<\/em>, in \u201cScritti in onore di G.Guarino\u201d, Padova, 1998; v. anche F.Sorrentino, <em>Il decreto-legge non convertito, <\/em>in \u201cPol.dir.\u201d, 1995, p.422:\u201dL\u2019effetto devastante del decreto-legge sul sistema delle fonti\u2026all\u2019impiego pi\u00f9 frequente e disinvolto della reiterazione dei decreti non convertiti, che realizza, in buona sostanza, un\u2019indefinita protrazione degli effetti dei decreti medesimi contro la prescrizione costituzionale che li vuole precari e destinati a venir meno retroattivamente in caso di diniego di conversione o di inutile spirare del relativo termine\u201d.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref16\" name=\"_ftn16\">[16]<\/a> Cfr. P. Calandra, <em>Il Governo della Repubblica<\/em>, Bologna, Il Mulino, 1986, p.239.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref17\" name=\"_ftn17\">[17]<\/a> Cfr. V. Angiolini, <em>Decreto-legge, conversione e \u201csanatoria\u201d nel giudizio in via principale, <\/em>in \u201cLe Regioni\u201d, 1998, pp.423ss.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref18\" name=\"_ftn18\">[18]<\/a> Cr. A. Simoncini, <em>Tendenze recenti della decretazione d\u2019urgenza in Italia, <\/em>in A.Simoncini (cur.),\u201cL\u2019emergenza infinita. La decretazione d\u2019urgenza in Italia\u201d, Macerata, EUM \u2013 Edizioni Universita\u0300 di Macerata,\u00a0p. 47.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref19\" name=\"_ftn19\">[19]<\/a> Cfr. F. Vari, <em>Decreto-legge e gestione della politica estera militare<\/em>, in A.Simoncini, op.cit.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref20\" name=\"_ftn20\">[20]<\/a> Cfr. N. Lupo, <em>Decreto-legge e manutenzione legislativa: i decreti-legge \u201cmille-proroghe\u201d, <\/em>in A.Simoncini, op.cit<em>. <\/em><\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref21\" name=\"_ftn21\">[21]<\/a> Sulla distinzione tra funzione \u201ctecnica\u201d e funzione \u201cpolitica\u201d di una fonte normativa, v. E.Cheli, <em>Potere regolamentare e struttura costituzionale, <\/em>Milano. Giuff\u00e8, 1967.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref22\" name=\"_ftn22\">[22]<\/a> Cfr. S, Di Maria, op.cit<em>,<\/em> p. 15.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref23\" name=\"_ftn23\">[23]<\/a> Cfr. R. Zaccaria, <em>Fuga dalla legge? Seminari sulla qualit\u00e0 della legislazione<\/em>, Roma, Grafo, 2011.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref24\" name=\"_ftn24\">[24]<\/a> Al cui interno potrebbe essere ascritto anche il d.l. 34\/2019 &#8211; di cui si \u00e8 fatto cenno nell&#8217;i<em>ncipit<\/em> del lavoro e che al suo termine sar\u00e0 oggetto di specifica riflessione &#8211; a causa della multiformit\u00e0 ed eterogeneit\u00e0 degli interventi che esso ricomprende; medesimo dubbio non pu\u00f2 essere espresso per il d.l. 4-10-2018, n. 113 (&#8220;Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonch\u00e9 misure per la funzionalit\u00e0 del Ministero dell&#8217;interno e l&#8217;organizzazione e il funzionamento dell&#8217;Agenzia nazionale per l&#8217;amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalit\u00e0 organizzata&#8221;, c.d. &#8220;Decreto Sicurezza&#8221;), conv. in l. 1-12-2018, n. 132 e, neanche, per il d.l.14.6.2019, n. 53 (&#8220;Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica&#8221;, c.d. &#8220;Decreto Sicurezza <em>bis<\/em>), in fase di conversione (C 1913, ass. Comm.riu. Aff.cost., Gius., Camera dep. 25-6-2019), entrambi <em>pleno iure<\/em> riconducibili ai provvedimenti d&#8217;urgenza tipizzati dall&#8217;art. 77 Cost.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref25\" name=\"_ftn25\">[25]<\/a> Corte cost., sent. n. 32 del 12\/25-2-2014, pubbl. in G.U. n. 11 del 5-3-2014, che, dopo aver glissato sulla legittimit\u00e0 dei decreti <em>omnibus<\/em>, ritiene che, per considerarsi omogenee le disposizioni introdotte in sede parlamentare devono essere strettamente collegate ad uno dei contenuti gi\u00e0 disciplinati dal d.l.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref26\" name=\"_ftn26\">[26]<\/a> Corte cost., cit, &amp; 4.3 delle \u201cConsiderazioni in diritto\u201d.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref27\" name=\"_ftn27\">[27]<\/a> Corte cost., sent., n. 220 del 3\/19-7-2013, pubbl. In G.U. n. 30 del 24-7-2013, che ha dichiarato costituzionalmente illegittima la c.d. riforma delle Province che si era tentata di portare avanti in forza degli artt. 23, c. 4, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20-<em>bis<\/em>, 21 e 22 del d.l. 6-12-2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dall&#8217;art. 1, c. 1, legge 22-12-2011, n. 214, e artt. 17 e 18 del d.l. 6-7-2012, n. 95, convertito con modificazioni, dall&#8217;art. 1, c. 1, l. 7-8-2012, n. 135.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref28\" name=\"_ftn28\">[28]<\/a> Corte cost., sent., n. 220 del 3\/19-7-2013, pubbl. in G.U. n. 30 del 24-7-2013, &amp;. 12.1 delle \u201cConsiderazioni in diritto\u201d.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref29\" name=\"_ftn29\">[29]<\/a> Alcuni dd.ll. abbisognano di una elevata mole di provvedimenti attuativi: il d.l. 12-9-2014, n. 133 (c.d. \u201cSblocca Italia\u201d) ne richiede 45; il d.l. 24-4-2014 ,n. 66 (c.d. \u201cDecreto 80 euro\u201d) ne prevede 33; il d.l. 24-6-2014, n. 91 (c.d. \u201cDecreto competitivit\u00e0\u201d) 37; il d.l. 21-6-2013, n. 69 (c.d. \u201cDecreto del fare\u201d), prescrive 76 decreti, di cui 43 attuati; il d.l. 22-6-2012, n. 83 (c.d. \u201cDecreto sviluppo II\u201d) ben 73, di cui 61 attuati; il d.l. 6-7-2012, n. 95(c.d. \u201c<em>spending review<\/em> II\u201d) necessita di 97 decreti attuativi, di cui 72 attuati; anche il c.d. &#8220;Decreto crescita&#8221; (v. nt. 24) abbisogna di 39 norme attuative, tra decreti ministeriali e altri atti a carico delle amministrazioni coinvolte nella gestione delle nuove misure; per una completa mappa dei decreti <em>de qua, <\/em>cfr. Presidenza del Consiglio dei Ministri, <em>Monitoraggio sullo stato di attuazione del programma di governo aggiornato al 27-11-201, <\/em>in \u201c<a href=\"http:\/\/www.governo.it\/Presidenza\/UPG\">www.governo.it\/Presidenza\/UPG<\/a>\u201d, unitamente a Camera dei deputati, <em>Osservatorio sulla legislazione, Rapporto 2014 sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea,<\/em> vol. II, t.II, XVII legislatura, p. 469.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref30\" name=\"_ftn30\">[30]<\/a> La mancata rapida attuazione di un d.l. (un vero non senso) comporta un ulteriore ingolfamento delle attivit\u00e0 normative e provvedimentali governative; per lo stato di \u201csmaltimento\u201d dell\u2019arretrato e di allineamento v. Presidenza del Consiglio dei Ministri, <em>cit.<\/em><\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref31\" name=\"_ftn31\">[31]<\/a> Corte cost., sent. n. 22 del 13\/16-12-2012, pubbl. in G.U. n. 8 del 22-12-2012.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref32\" name=\"_ftn32\">[32]<\/a> Corte cost., sent., 220\/2013, &amp; 12.1, cit.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref33\" name=\"_ftn33\">[33]<\/a> Cfr. S.Di Maria, op.cit., p.8.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref34\" name=\"_ftn34\">[34]<\/a> S.Di Maria afferma: \u201dCerto \u00e8 che il Governo non pu\u00f2 proseguire con disinvoltura, sebbene l\u2019inserimento di decreti &#8211; legge negli annunci programmatici continui ad imperversare; il che genera una contraddizione insanabile tra necessit\u00e0 ed urgenza e previsione anticipata di decreti da adottarsi dopo mesi addirittura\u201d(S.Di Maria, op.cit<em>.<\/em>, p.18).<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref35\" name=\"_ftn35\">[35]<\/a> Il Presidente Napolitano non ha perso occasione nei suoi quasi nove anni di mandato di ricordare la necessit\u00e0 di un passo indietro nell\u2019uso della decretazione d\u2019urgenza: <em>ex multis<\/em>, in occasione della cerimonia dello scambio di auguri di Natale del 16-12-2014, ha espresso l\u2019auspicio che attraverso le riforme si possano ottenere: \u201cil recupero dell\u2019agibilit\u00e0 e della linearit\u00e0 perduta del processo legislativo, da anni degradatosi qualitativamente e degenerato fuori di ogni correttezza costituzionale. Mi riferisco ovviamente all\u2019abuso della decretazione d\u2019urgenza, al ricorso &#8211; per la conversione dei decreti \u2013 a voti di fiducia su abnormi <em>maxi-emendamenti<\/em>\u201d, in \u201cwww.quirinale.it\u201d.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref36\" name=\"_ftn36\">[36]<\/a> In particolare la Camera dei deputati mostra una particolare sensibilit\u00e0 a tale riguardo. Il 14-10-2014 il Presidente della Camera on. Laura Boldrini ha invitato il Governo ad \u201cauto-limitarsi\u201d. A questa missiva il Presidente del Consiglio Matteo Renzi ha risposto il 23-10-2014, rimarcando che:\u201d il decreto-legge rappresenta talvolta l\u2019unico strumento di cui il governo dispone per intervenire con tempestivit\u00e0 su temi caratterizzati dai requisiti di necessit\u00e0 ed urgenza, che sono tanto pi\u00f9 frequenti nel contesto dell\u2019attuale contingenza economico-finanziaria\u201d (cfr.S.Di Maria, op.cit<em>.<\/em>,p.18, nntt. 49- 50).<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref37\" name=\"_ftn37\">[37]<\/a> Camera dei deputati, Osservatorio sulla legislazione, <em>Rapporto 2014 sulla legislazione, <\/em>cit, p.459.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref38\" name=\"_ftn38\">[38]<\/a> Per un approfondito esame delle riforme al regolamento della Camera dei deputati, fra cui quella del 28-3-1990, cfr. F. Bailo, <em>Il non contingentamento dei tempi nella conversione dei decreti legge alla Camera dei Deputati, <\/em>in P.Costanzo(cur.),\u201cLa decretazione d\u2019urgenza (il caso dei c.d. decreti sicurezza)\u201d, Univ. Genova, 2008; Alla Camera dei deputati con la riforma del 1990 ha avuto ingresso ufficiale il Governo nella programmazione dei lavori e si \u00e8 introdotto il contingentamento dei tempi, con il conseguente rafforzamento della posizione del Governo nel Parlamento (cfr. N.Lupo, <em>Il Governo in Parlamento: la fuga verso la decretazione delegata non basta<\/em>, in S.Ceccanti, S.Vassallo (cur.),\u201cCome chiudere la transizione. Cambiamento, apprendimento e adattamento nel sistema politico italiano\u201d, Bologna, Zanichelli, 2004, pp.228ss.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref39\" name=\"_ftn39\">[39]<\/a> Modifica del regolamento del Senato del 17\/22\/23\/24\/30-11-1988, in G.U. n. 282 del 1-12-1988: attraverso un\u2019ampia riforma del regolamento del Senato, non soltanto si \u00e8 limitato in modo drastico il ricorso al voto segreto, ma sono state riviste le norme sulla programmazione dei lavori parlamentari, stabilendo che il programma sia redatto tenendo conto delle priorit\u00e0 individuate dal Governo, oltre che delle proposte avanzate dai gruppi parlamentari nonch\u00e9 dai singoli senatori. L\u2019attuazione del programma e del calendario che da esso discende \u00e8 garantita attraverso la previsione generalizzata del contingentamento dei tempi, che include anche la determinazione della data entro cui gli argomenti iscritti in calendario devono essere posti in votazione; ulteriore riforma e veramente organica del regolamento del Senato \u00e8 stata approvata il 20-12-2017, pubbl. in G.U. n. 15 del 19-1-2018, che come scopo primario possiede quello di sveltire l&#8217;<em>iter<\/em> parlamentare delle leggi, senza andare a scapito della qualit\u00e0 dei provvedimenti: la riforma rafforza il lavoro delle commissioni, non solo riservando ad esse quindici giorni al mese non coincidenti con il lavoro d&#8217;Aula, ma anche aumentando le ipotesi in cui i provvedimenti sono esaminati in commissione in sede redigente e deliberante, senza la necessit\u00e0 del passaggio in Aula.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref40\" name=\"_ftn40\">[40]<\/a> Cfr. N. Lupo, <em>Il Governo in Parlamento, <\/em>cit., p.227.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref41\" name=\"_ftn41\">[41]<\/a> \u201cIl Governo \u00e8 \u2018padrone\u2019 dell\u2019ordine del giorno delle Assemblee nella misura in cui sia in grado di determinare le scelte della sua maggioranza\u201d, in quanto, \u201cil dominio dell\u2019ordine del giorno dell\u2019Assemblea \u00e8 assicurato, infatti, tendenzialmente alla \u2018maggioranza parlamentare\u2019 e non al Governo in quanto tale\u201d (cfr. N.Lupo, <em>ult.<\/em>op.cit, p. 238).<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref42\" name=\"_ftn42\">[42]<\/a> Cfr. G. Filippetta, <em>La sentenza n. 32 del 2014 della Corte Costituzionale, ovvero dell\u2019irresistibile necessit\u00e0 e dell\u2019inevitabile difficolt\u00e0 di riscrivere l\u2019art.77 Cost., <\/em>in \u201cFederalismi\u201d, 1\/2014.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref43\" name=\"_ftn43\">[43]<\/a> Di indebolimento del Parlamento parla C.De Fiores, <em>Audizione presso la Commissione affari costituzionali della Camera dei Deputati \u2013 Indagine conoscitiva in materia di revisione della parte seconda della Costituzione, <\/em>15-10-2014, in \u201cAIC, osservatorio costituzionale\u201d, n. 3\/2014, che prospetta addirittura la \u201dcostituzionalizzazione degli effetti negativi della decretazione d\u2019urgenza attraverso la disciplina di un procedimento legislativo dominato dagli esecutivi, semplificato nei tempi e blindato nei contenuti\u201d; parimenti ritiene che il voto bloccato costituzionalizzi la vituperata pratica del <em>maxi<\/em>-emendamento blindato dalla questione di fiducia.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref44\" name=\"_ftn44\">[44]<\/a> Il \u201cdietro le quinte\u201d svolto dal Presidente della Repubblica nelle fasi prodromiche alla emanazione di un d.l. manifesta uno dei momenti \u201ccartine di tornasole\u201d di un cambiamento sostanziale della figura del Capo dello Stato in seno alla architettura ordinamentale; per una articolata e approfondita riflessione su tale punto mi sia consentito rimandare a F.Giulimondi, <em>Costituzione materiale, costituzione formale e riforme costituzionali, <\/em>Roma, Eurilink, 2016, pp. 99-119.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref45\" name=\"_ftn45\">[45]<\/a> Sino agli interventi della Consulta che non solo hanno cercato di porre la parola \u201cfine\u201d a tale azione emendativa assembleare abusiva, tesa ad introdurre disposizioni e norme incompatibili con il testo del d.l. in fase di conversione, ma hanno contestato anche la stessa eterogeneit\u00e0 del provvedimento d\u2019urgenza originario che si portava alla attenzione del Parlamento. Su questo ultimo aspetto cfr. Corte cost., sent., n. 171 del 9\/23-5-2007, pubbl. in G.U. n. 20 del 7-5-2007(\u201cSul punto, \u00e8 opportuno anzitutto rilevare che la determinazione delle cause di\u00a0incandidabilit\u00e0\u00a0e di incompatibilit\u00e0 attiene alla materia elettorale e non alla materia della disciplina degli enti locali\u2026.Ora, mentre l\u2019epigrafe del decreto reca l\u2019intestazione \u00abDisposizioni urgenti in materia di enti locali\u00bb, il preambolo \u00e8 cos\u00ec testualmente formulato: \u00abRitenuta la straordinaria necessit\u00e0 ed urgenza di emanare disposizioni in materia di enti locali, al fine di assicurarne la funzionalit\u00e0, con particolare riferimento alle procedure di approvazione dei bilanci di previsione, alle difficolt\u00e0 finanziarie dei comuni di ridotta dimensione demografica ed al risanamento di particolari situazioni di dissesto finanziario. E, infatti, gli artt. 1, 4, 5 e 6 attengono ai bilanci e in genere alla finanza comunale, l\u2019art. 2 concerne le conseguenze della mancata redazione degli strumenti urbanistici generali e l\u2019art. 3 disciplina le modalit\u00e0 di presentazione delle dimissioni dei consiglieri comunali e provinciali. Nulla quindi risulta, n\u00e9 dal preambolo n\u00e9 dal contenuto degli articoli, che abbia attinenza con i requisiti per concorrere alla carica di sindaco. La norma censurata si connota, pertanto, per la sua evidente estraneit\u00e0 rispetto alla materia disciplinata dalle altre disposizioni del decreto-legge in cui \u00e8 inserita\u201d, &amp; 6 del \u201cConsiderato in diritto\u201d); Corte cost., sent., n. 22 del 13\/16-2-2012, pubbl. in G.U. n.8 del 22-2-2012 (\u201cLa necessaria omogeneit\u00e0 del decreto-legge, la cui interna coerenza va valutata in relazione all\u2019apprezzamento politico, operato dal Governo e controllato dal Parlamento, del singolo caso straordinario di necessit\u00e0 e urgenza, deve essere osservata dalla legge di conversione\u201d, &amp; 4 del \u201cConsiderato in diritto\u201d); sul primo aspetto inerente la necessaria omogeneit\u00e0 contenutistica e coerenza finalistica degli emendamenti introdotti in sede parlamentare rispetto agli articoli facenti parte del d.l., cfr. Corte cost., sent, 22\/2012, cit. (\u201cSi deve ritenere che l\u2019esclusione della possibilit\u00e0 di inserire nella legge di conversione di un decreto-legge emendamenti del tutto estranei all\u2019oggetto e alle finalit\u00e0 del testo originario non risponda soltanto ad esigenze di buona tecnica normativa, ma sia imposta dallo stesso art. 77, secondo comma, Cost., che istituisce un nesso di interrelazione funzionale tra decreto-legge, formato dal Governo ed emanato dal Presidente della Repubblica, e legge di conversione, caratterizzata da un procedimento di approvazione peculiare rispetto a quello ordinario\u2026 Non si pu\u00f2 tuttavia escludere che le Camere possano, nell\u2019esercizio della propria ordinaria potest\u00e0 legislativa, apportare emendamenti al testo del decreto-legge, che valgano a modificare la disciplina normativa in esso contenuta, a seguito di valutazioni parlamentari difformi nel merito della disciplina, rispetto agli stessi oggetti o in vista delle medesime finalit\u00e0. Il testo pu\u00f2 anche essere emendato per esigenze meramente tecniche o formali. Ci\u00f2 che esorbita invece dalla sequenza tipica profilata dall\u2019art. 77, secondo comma, Cost., \u00e8 l\u2019alterazione dell\u2019omogeneit\u00e0 di fondo della normativa urgente, quale risulta dal testo originario, ove questo, a sua volta, possieda tale caratteristica (in caso contrario, si porrebbero i problemi esaminati nel paragrafo 3.3 e risolti dalla giurisprudenza costituzionale ivi richiamata). In definitiva, l\u2019innesto nell\u2019iter di conversione dell\u2019ordinaria funzione legislativa pu\u00f2 certamente essere effettuato, per ragioni di economia procedimentale, a patto di non spezzare il legame essenziale tra decretazione d\u2019urgenza e potere di conversione. Se tale legame viene interrotto, la violazione dell\u2019art. 77, secondo comma, Cost., non deriva dalla mancanza dei presupposti di necessit\u00e0 e urgenza per le norme eterogenee aggiunte, che, proprio per essere estranee e inserite successivamente, non possono collegarsi a tali condizioni preliminari (sentenza n. 355 del 2010), ma per l\u2019uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione gli attribuisce, con speciali modalit\u00e0 di procedura, allo scopo tipico di convertire, o non, in legge un decreto-legge\u201d,&amp; 4.2 del \u201cConsiderato in diritto\u201d); Corte cost., sent., 32\/2014, cit. (\u201cIl potere di conversione non pu\u00f2, infatti, considerarsi una mera manifestazione dell\u2019ordinaria potest\u00e0 legislativa delle Camere, in quanto la legge di conversione ha natura \u00abfunzionalizzata e specializzata\u00bb (sentenza n. 22 del 2012 e ordinanza n. 34 del 2013). Essa presuppone un decreto da convertire, al cui contenuto precettivo deve attenersi, e per questo non \u00e8 votata articolo per articolo, ma in genere \u00e8 composta da un articolo unico, sul quale ha luogo la votazione \u2013 salva la eventuale proposizione di emendamenti, nei limiti sopra ricordati \u2013 nell\u2019ambito di un procedimento ad hoc (art. 96-bis del Regolamento della Camera; art. 78 del Regolamento del Senato), che deve necessariamente concludersi entro sessanta giorni, pena la decadenza ex tunc del provvedimento governativo. Nella misura in cui le Camere non rispettano la funzione tipica della legge di conversione, facendo uso della speciale procedura per essa prevista al fine di perseguire scopi ulteriori rispetto alla conversione del provvedimento del Governo, esse agiscono in una situazione di carenza di potere\u201d, &amp; 5 del \u201cConsiderato in diritto\u201d).<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref46\" name=\"_ftn46\">[46]<\/a> Specie i decreti c.d. \u201c<em>omnibus\u201d<\/em> e \u201cmille-proroghe\u201d sono stati considerati l\u2019ultimo treno utile per imbarcare disposizioni parlamentari che non avevano trovato la giusta <em>sedes materiae<\/em> ove essere approvate.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref47\" name=\"_ftn47\">[47]<\/a> I decreti-legge a struttura plurima e complessa si pongono in una \u201cterra di mezzo\u201d tra i costituzionalmente dubbi decreti <em>omnibus <\/em>(che si tendono a cestinare) e quelli pi\u00f9 rispondenti ai modelli costruiti intorno alla interpretazione giurisprudenziale costituzionale dell\u2019art. 77 Cost: due esempi fra i pi\u00f9 recenti sono sicuramente riconducibili al d.l. 28-9-2018, n. 109, conv. in l. 16-11-2018, n. 130, recante &#8220;Disposizioni urgenti per la citt\u00e0 di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze&#8221;, ove a fianco dell&#8217;intervento relativo alla tragedia del Ponte di Genova del 14-8-2019 ve ne sono altri, come sul settore dei fanghi, certamente di genere diverso e non settoriale, oltre che territorialmente pi\u00f9 estesi in quanto afferenti all&#8217;intera Penisola; e al d.l. 29-3-2019, n. 27, conv. in l. 21-5-2019, n. 44, recante &#8220;Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l\u2019emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto&#8221;, nel quale confluiscono istanze di varia natura, originate dalla necessit\u00e0 di impedire la devastante diffusione del batterio della Xylella in agricoltura, per poi allargarsi ad altre criticit\u00e0,\u00a0 incidenti in mondi invero differenti da quello agricolo e maggiormente affini a quello ambientale, come il superamento dello stato di emergenza e la messa in sicurezza degli stabilimenti della ex Stoppani di Cogoleto, criticit\u00e0 che nulla hanno a che vedere con la prima. Queste due tipologie di provvedimenti d&#8217;urgenza ex art. 77 Cost. si rivelano documenti che accolgono al loro interno pi\u00f9 provvedimenti di urgenza, tutti paritariamente e partitamente in regola con i requisiti richiesti dalla Costituzione, ma appartenenti a settori anche radicalmente differenti fra di loro e diversificati riguardo agli ambiti di competenza ordinamentale.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref48\" name=\"_ftn48\">[48]<\/a> La specificit\u00e0 \u00e8 la scaturigine, la conseguenza, il prodotto di una costante giurisprudenza costituzionale che ha, in primo luogo, sottolineato l\u2019inidoneit\u00e0 ad introdurre norme \u201ca regime\u201d e, in seconda battuta, ha escluso che intere riforme potessero farsi con decreto- legge, potendo questi incidere soltanto su aspetti marginali, non strutturali, urgenti e simultaneamente semplici (Corte cost., sentt. 22\/2012; 220\/2013; 32\/2014, tutte cit.); v. anche nt. successiva.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref49\" name=\"_ftn49\">[49]<\/a> In relazione alla specificit\u00e0 e alla omogeneit\u00e0 in chiave di diritto parlamentare, cfr. L.Gianniti, N.Lupo, <em>Corso di diritto parlamentare, <\/em>Bologna, Il Mulino, 2018, 3\u00b0 ed., p.281:\u201dAlla Camera \u2026 si \u00e8 previsto il coinvolgimento, nel procedimento di conversione dei decreti-legge, di un organo a composizione paritaria quale il comitato per la legislazione \u2026 (che) deve esprimersi sulla qualit\u00e0 del testo e sulla conformit\u00e0 alle regole riguardanti la specificit\u00e0 e l\u2019omogeneit\u00e0 e i limiti di contenuto dei decreti-legge, previsti dalla vigente legislazione, mentre la commissione di merito, quella alla quale il disegno di legge di conversione \u00e8 assegnato in sede referente, deve valutare la sussistenza dei presupposti costituzionali, sulla base degli elementi contenuti nella relazione governativa (art. 96<em> bis<\/em>, commi 1 e 2, r.C.).<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref50\" name=\"_ftn50\">[50]<\/a> Relativamente alla verifica della sussistenza dei presupposti costituzionali di straordinaria necessit\u00e0 ed urgenza, cfr. L.Gianniti, N.Lupo, ult.op.cit, pp. 279,281: \u201cA questa \u2018urgenza costituzionale\u2019 i regolamenti parlamentari hanno risposto in modo diverso, ma sempre in contraddizione con la logica della Carta fondamentale \u2026 :in un primo momento, non differenziando il procedimento di esame dei disegni di legge di conversione rispetto a quello previsto per gli altri progetti di legge; in un secondo momento, a partire dagli anni \u201980 del secolo scorso, specializzandolo s\u00ec, ma mediante l\u2019introduzione di una serie di aggravamenti procedurali, consistenti in un subprocedimento diretto a valorizzare il controllo parlamentare sulla sussistenza dei presupposti costituzionali di straordinaria necessit\u00e0 ed urgenza (affidato in via preliminare alle commissioni affari costituzionali e poi alle Assemblee). \u2026 in base all\u2019esito insoddisfacente di tale procedura \u2026 se ne \u00e8 decisa, nel 1997 alla Camera e nel 2017 al Senato la soppressione, ferma restando la possibilit\u00e0, per un capogruppo, 10 senatori o 20 deputati, di presentare una questione pregiudiziale (art. 78, comma 3, r.S.; art. 96 <em>bis,<\/em> comma 3, r.C)&#8221;.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref51\" name=\"_ftn51\">[51]<\/a> Per i risvolti di diritto parlamentare, cfr. L.Gianniti, N.Lupo, ult.op.cit, p.281: \u201c(V\u2019\u00e8 da sottolineare) la disarmonia relativa all\u2019applicazione del contingentamento dei tempi nell\u2019esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge: applicazione che avviene regolarmente al Senato (ove \u00e8 anzi stabilito che i disegni di legge di conversione, se presentati in prima lettura, siano iscritti all\u2019ordine del giorno dell\u2019Assemblea in tempo utile a assicurare che la votazione finale avvenga non oltre il trentesimo giorno dal deferimento), e a cui non si procede invece alla Camera (art. 154, comma 1, r.C.)&#8221;.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref52\" name=\"_ftn52\">[52]<\/a> Bella immagine evocata da L.Gianniti, N.Lupo, op.cit., gi\u00e0 evidenziata a nt. 50.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref53\" name=\"_ftn53\">[53]<\/a> Nel corso della redazione del presente scritto il disegno di legge \u00e8 stato convertito: approvato (C 1807), con apposizione della questione di fiducia, in prima lettura dalla Camera dei deputati in data 21-6-2019; votato in prima lettura e in via definitiva dal Senato della Repubblica (S 1354), sempre con apposizione della questione di fiducia, in data 27-6-2019; alla data di pubblicazione dell&#8217;articolo la legge di conversione non \u00e8 stata ancora promulgata dal Capo dello Stato.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref54\" name=\"_ftn54\">[54]<\/a> La versione, composta dagli emendamenti 38.38 e 38.39 dei relatori (Raduzzi, Centemero), 38.7 di alcuni deputati (di qui a poco indicati) e dai subemendamenti 0.38.39.7. e 0.38.39.8. presentati da alcuni parlamentari (di qui a poco indicati) &#8211; dell&#8217;art. 38 d.l. 34\/2019 cos\u00ec come riformulato dal d.d.l. conv. (AC 1807-A) -, approvata dalle Comm.riu. Bil. tes. progr., Fin., Camera dep. 17-6-2019, \u00e8 la seguente:<\/p>\n<p>&#8221; Articolo 38. (Debiti enti locali)<\/p>\n<p>1. All&#8217;articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 932 \u00e8 inserito il seguente: \u00ab932-bis. A seguito della conclusione delle attivit\u00e0 straordinarie della gestione commissariale di cui al comma 932:<\/p>\n<p>a) Roma capitale provvede alla cancellazione dei residui attivi e passivi nei confronti della gestione commissariale;<\/p>\n<p>b) sono trasferiti a Roma Capitale i crediti di competenza della stessa gestione commissariale iscritti nella massa attiva del piano di rientro dall&#8217;indebitamento pregresso di cui all&#8217;articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come definito in attuazione del comma 930, iscrivendo in bilancio un adeguato fondo crediti di dubbia esigibilit\u00e0, destinato ad essere conservato fino alla riscossione o cancellazione degli stessi crediti; la differenza \u00e8 finalizzata alla copertura dell&#8217;eventuale disavanzo derivante dalla lettera a);<\/p>\n<p>c) \u00e8 trasferita a Roma capitale la titolarit\u00e0 del piano di estinzione dei debiti, ivi inclusi quelli finanziari, oggetto di ricognizione, come approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 930, unitamente alle risorse di cui al comma 14 dell&#8217;articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non destinate annualmente alla copertura degli oneri di cui al comma 1-sexies o\u00a0 all&#8217;ammortamento del debito finanziario a carico del Ministero dell&#8217;economia e delle finanze individuati dallo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 930;<\/p>\n<p>d) le posizioni debitorie derivanti da obbligazioni contratte in data anteriore al 28 aprile 2008 non inserite nella definitiva rilevazione della massa passiva di cui al comma 930, rientrano nella competenza di Roma Capitale.\u00bb.<\/p>\n<p>1-<em>bis<\/em>. Roma Capitale promuove le iniziative necessarie per ottenere l&#8217;adesione dei possessori delle obbligazioni RomeCity 5,345 per cento con scadenza 27 gennaio 2048 (ISIN XS0181673798) per 1.400 milioni di euro all&#8217;accollo del prestito obbligazionario medesimo da parte dello Stato; in caso di adesione, gli oneri derivanti dal pagamento degli interessi e del capitale del suddetto prestito obbligazionario sono assunti a carico del bilancio dello Stato, con efficacia a partire dal pagamento della cedola successiva a quella in corso al momento dell&#8217;adesione stessa.<\/p>\n<p>1<em>-ter<\/em>. Per le finalit\u00e0 di cui al comma 1-bis, \u00e8 istituito nello stato di previsione del Ministero dell&#8217;economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 74,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2048. Al relativo onere si provvede:<\/p>\n<p>a) mediante riduzione dell&#8217;autorizzazione di spesa di cui all&#8217;articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030 e a 74,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2048;<\/p>\n<p>b) mediante versamento all&#8217;entrata del bilancio dello Stato delle risorse giacenti sulla contabilit\u00e0 speciale di cui all&#8217;articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per un importo pari a 74,83 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a 24,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e a 4,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030. Al fine di assicurarne la disponibilit\u00e0 in ciascuno dei predetti anni, le giacenze della contabilit\u00e0 speciale possono essere utilizzate per le finalit\u00e0 originarie solo per la parte eccedente gli importi complessivi rimasti da versare all&#8217;entrata del bilancio dello Stato ai sensi della presente lettera.<\/p>\n<p>1-<em>quater<\/em>. Agli oneri in termini di indebitamento netto e fabbisogno derivanti dal comma 1-bis, pari a 74,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2048, si provvede mediante corrispondente riduzione del limite alle somme che il Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma \u00e8 autorizzato annualmente a utilizzare a valere sui contributi pluriennali di cui all&#8217;articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con decreto del Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, adottato ai sensi dell&#8217;articolo 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, \u00e8 rideterminato il limite di cui al primo periodo del presente comma.<\/p>\n<p>1-<em>quinquies<\/em>. In caso di mancata adesione da parte dei possessori delle obbligazioni di cui al comma 1-bis, la dotazione del fondo di cui al comma 1-ter \u00e8 destinata alle finalit\u00e0 di cui all&#8217;articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.<\/p>\n<p>1-<em>sexies<\/em>. In caso di adesione da parte dei possessori delle obbligazioni di cui al comma 1-bis, un importo, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2042 al 2048, dell&#8217;autorizzazione di spesa di cui all&#8217;articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, \u00e8 destinato al rimborso della quota capitale delle obbligazioni di cui al citato comma 1-bis.<\/p>\n<p>1-<em>septies.<\/em> Per gli anni dal 2020 al 2022, un importo commisurato ai minori esborsi eventualmente derivanti da operazioni di rinegoziazione dei mutui in essere con istituti di credito di competenza della Gestione commissariale di cui all&#8217;articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, effettuate dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, \u00e8 destinato ad alimentare un fondo, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell&#8217;interno, denominato \u00abFondo per il concorso al pagamento del debito dei comuni capoluogo delle citt\u00e0 metropolitane\u00bb, il Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma promuove presso gli istituti di credito ogni iniziativa utile al raggiungimento di detto obiettivo. L&#8217;eventuale conclusione dei contratti di rinegoziazione \u00e8 comunque subordinata, in deroga a quanto previsto dall&#8217;articolo 1, commi 751 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all&#8217;emanazione di un decreto di autorizzazione del Ministero dell&#8217;economia e delle finanze. Il Fondo di cui al primo periodo \u00e8 incrementato, anche in via pluriennale, con le seguenti modalit\u00e0:<\/p>\n<p>a) mediante corrispondente riduzione dell&#8217;autorizzazione di spesa di cui all&#8217;articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In tal caso, il limite alle somme che il citato Commissario straordinario \u00e8 autorizzato annualmente a utilizzare a valere sui contributi pluriennali di cui all&#8217;articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, \u00e8 corrispondentemente ridotto;<\/p>\n<p>b) mediante riassegnazione delle somme versate all&#8217;entrata del bilancio dello Stato da parte del citato Commissario straordinario a valere sulle disponibilit\u00e0 giacenti sul conto corrente di tesoreria ad esso intestato. In tal caso, l&#8217;importo delle somme versate \u00e8 computato ai fini della verifica del rispetto del limite di cui al secondo periodo della lettera a).<\/p>\n<p>1-<em>octies<\/em>. Ai fini del concorso nel pagamento delle rate in scadenza dei mutui contratti per spese di investimento da parte dei comuni capoluogo delle citt\u00e0 metropolitane in dissesto finanziario di cui all&#8217;articolo 244 del testo unico delle leggi sull&#8217;ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando quanto previsto dal comma 1-septies del presente articolo, \u00e8 riconosciuto ai medesimi comuni un contributo di 20 milioni di euro per l&#8217;anno 2019 e di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033. All&#8217;onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l&#8217;anno 2019 e a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033, si provvede:<\/p>\n<p>a) quanto a 20 milioni di euro per l&#8217;anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell&#8217;ambito del programma \u00abFondi di riserva e speciali\u00bb della missione \u00abFondi da ripartire\u00bb dello stato di previsione del Ministero dell&#8217;economia e delle finanze per l&#8217;anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l&#8217;accantonamento relativo al medesimo Ministero;<\/p>\n<p>b) quanto a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033, mediante corrispondente riduzione dell&#8217;autorizzazione di spesa di cui all&#8217;articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.<\/p>\n<p>1-<em>novies<\/em>. All&#8217;articolo 18, comma 1, alinea, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: \u00abaccantonata per l&#8217;anno 2017 e 2018\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abaccantonata per gli anni 2017, 2018 e 2019\u00bb e le parole \u00abServizio sanitario nazionale per l&#8217;anno 2017 e per l&#8217;anno 2018\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abServizio sanitario nazionale per gli anni 2017, 2018 e 2019\u00bb. Per l&#8217;anno 2019, la somma accantonata ai sensi dell&#8217;articolo 18, comma 1, del citato decreto-legge n. 148 del 2017, come modificato dal presente comma, \u00e8 ripartita per le finalit\u00e0 indicate alle lettere a) e b) del medesimo articolo 18, comma 1, secondo gli importi definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. [Subemendamento 0.38.39.7. (nuova formulazione) Prestigiacomo Stefania identico a 0.38.39.8. (nuova formulazione) Bellachioma Giuseppe Ercole, Cattoi Vanessa, Cestari Emanuele, Comaroli Silvana Andreina, Frassini Rebecca, Pretto Erik Umberto, Ribolla Alberto, Tomasi Maura, Cavandoli Laura, Covolo Silvia, Ferrari Roberto Paolo, Gerardi Francesca, Gusmeroli Alberto Luigi, Pagano Alessandro, Paternoster Paolo, Tarantino Leonardo]<\/p>\n<p>1-<em>decies<\/em>. Il fondo di cui al comma 1-septies \u00e8 annualmente ripartito, su richiesta dei comuni interessati, tra i comuni capoluogo delle citt\u00e0 metropolitane che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o la dichiarazione di dissesto finanziario, ai sensi rispettivamente degli articoli 243-bis e 246 del testo unico delle leggi sull&#8217;ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che hanno deliberato un piano di interventi pluriennale monitorato dalla competente sezione della Corte dei conti. Il fondo \u00e8 ripartito con decreto del Ministero dell&#8217;interno, di concerto con il Ministero dell&#8217;economia e delle finanze, sentita la Conferenza-Stato citt\u00e0 ed autonomie locali, entro il 30 novembre 2019, in proporzione all&#8217;entit\u00e0 delle rate annuali di rimborso del debito.<\/p>\n<p>1-<em>undecies<\/em>. I comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti che hanno dichiarato, in data successiva al 1 gennaio 2012, lo stato di dissesto finanziario di cui all&#8217;articolo 244 del testo unico delle leggi sull&#8217;ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che successivamente hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziano pluriennale ai sensi dell&#8217;articolo 243-bis del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, al fine di assicurare il ripiano delle passivit\u00e0 individuate nel piano di cui al comma 6 del medesimo articolo 243-bis, sono autorizzati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nella salvaguardia di quanto previsto dagli articoli 95 e 97 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a ridurre gli importi dei contratti in essere, nonch\u00e9 di quelli relativi a procedure di affidamento per cui sia gi\u00e0 intervenuta l&#8217;aggiudicazione, anche provvisoria, aventi a oggetto l&#8217;acquisto o la fornitura di beni e servizi, nella misura del 5 per cento, per tutta la durata residua dei contratti medesimi. Le parti hanno facolt\u00e0 di rinegoziare il contenuto dei contratti, in funzione della suddetta riduzione. \u00c8 fatta salva la facolt\u00e0 del prestatore dei beni o servizi di recedere dal contratto, entro trenta giorni dalla comunicazione della manifestazione di volont\u00e0 di operare la riduzione, senza alcuna penalit\u00e0 da recesso verso l&#8217;amministrazione. Il recesso \u00e8 comunicato all&#8217;amministrazione e ha effetto decorsi trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte di quest&#8217;ultima. In caso di recesso, i comuni di cui al presente comma, nelle more dell&#8217;espletamento delle procedure per nuovi affidamenti, possono, al fine di assicurare comunque la disponibilit\u00e0 di beni e servizi necessari alla loro attivit\u00e0, stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro della societ\u00e0 Consip Spa, a quelle di centrali di committenza regionale o tramite affidamento diretto nel rispetto della disciplina europea e nazionale in materia di contratti pubblici.<\/p>\n<p>1-<em>duodecies<\/em>. Al comma 2-bis dell&#8217;articolo 222 del testo unico delle leggi sull&#8217;ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: \u00abper la durata di sei mesi a decorrere dalla data della predetta certificazione\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abfino al raggiungimento dell&#8217;equilibrio di cui all&#8217;articolo 259 e, comunque, per non oltre cinque anni, compreso quello in cui \u00e8 stato deliberato il dissesto\u00bb.<\/p>\n<p>1-<em>terdecies<\/em>. La tabella di cui al comma 5-bis dell&#8217;articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull&#8217;ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, \u00e8 sostituita dalla seguente:<\/p>\n<p>\u00abRapporto passivit\u00e0\/impegni di cui al titolo I\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u2003\u2002\u00a0 Durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale<\/p>\n<p>Fino al 20 per cento\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u2003\u2002\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 4 anni<\/p>\n<p>Superiore al 20 per cento e fino al 60 per cento\u00a0\u00a0\u00a0 \u2003\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 10 anni<\/p>\n<p>Superiore al 60 per cento e fino al 100 per cento per i comuni fino a 60.000 abitanti \u2003\u200215 anni<\/p>\n<p>Oltre il 60 per cento per i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti e oltre il 100 per cento per tutti gli\u00a0\u00a0 altri comuni\u00a0 \u2003\u2002\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 20 anni\u00bb.<\/p>\n<p>1-<em>quaterdecies<\/em>. Nell&#8217;ambito delle misure volte ad assicurare la realizzazione di iniziative prioritarie, \u00e8 riconosciuto al comune di Alessandria un contributo in conto capitale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. All&#8217;onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell&#8217;autorizzazione di spesa di cui all&#8217;articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.<\/p>\n<p>1-quinquiesdecies. I comuni interessati dagli eventi sismici della provincia di Campobasso e della citt\u00e0 metropolitana di Catania individuati, rispettivamente, dalla delibera del Consiglio dei ministri 6 settembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13 settembre 2018, e dalla delibera del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2019, approvano il rendiconto della gestione previsto dall&#8217;articolo 227 del testo unico delle leggi sull&#8217;ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo all&#8217;esercizio 2018, entro il 31 luglio 2019 e lo trasmettono alla banca dati delle amministrazioni pubbliche entro trenta giorni dalla data dell&#8217;approvazione. [38.39. (nuova formulazione) I Relatori]<\/p>\n<p>2. Fino alla conclusione delle attivit\u00e0 straordinarie della Gestione commissariale di cui all&#8217;articolo 78 del decreto-legge del 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al fine di sopperire a temporanee carenze di liquidit\u00e0 della Gestione stessa il comune di Roma Capitale \u00e8 autorizzato a concedere alla stessa anticipazioni di liquidit\u00e0. Le modalit\u00e0 di concessione, la misura dell&#8217;eventuale tasso di interesse e la restituzione delle anticipazioni di liquidit\u00e0 di cui al periodo precedente, sono disciplinate con apposita convenzione tra Roma Capitale e la Gestione Commissariale.<\/p>\n<p>2-<em>bis<\/em>. Gli enti locali che hanno proposto la rimodulazione o riformulazione del piano di riequilibrio ai sensi dell&#8217;articolo 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, entro la data del 14 febbraio 2019 di deposito della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019, anche se non ancora approvato dalla competente Sezione regionale della Corte dei conti ovvero inciso da provvedimenti conformativi alla predetta sentenza della Sezione regionale competente, possono riproporre il piano per adeguarlo alla normativa vigente secondo la procedura dell&#8217;articolo 1, commi 888 e 889, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.<\/p>\n<p>2-<em>ter<\/em>. La riproposizione di cui al comma 2-bis deve contenere il ricalcolo complessivo del disavanzo gi\u00e0 oggetto del piano modificato, nel rispetto della disciplina vigente, ferma restando la disciplina prevista per gli altri disavanzi.<\/p>\n<p>2-<em>quater<\/em>. Le rimodulazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter non sospendono le azioni esecutive e, considerata la situazione di eccezionale urgenza, sono oggetto di approvazione o di diniego della competente Sezione della Corte dei conti entro venti giorni dalla ricezione dell&#8217;atto deliberativo del Consiglio comunale. Per i piani per cui pende la fase istruttoria presso la Commissione di cui all&#8217;articolo 155 del testo unico delle leggi sull&#8217;ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la Commissione predetta \u00e8 tenuta a concludere la fase istruttoria entro venti giorni dalla ricezione delle deliberazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter. Entro i successivi cinque giorni, la Commissione invia le proprie considerazioni istruttorie conclusive alla competente Sezione territoriale della Corte dei conti, che provvede alla approvazione o al diniego del piano di riequilibrio riformulato entro venti giorni dalla ricezione degli atti. [38.7. (nuova formulazione) Faro Marialuisa, Trano Raffaele]<\/p>\n<p>2-quinquies. A decorrere dall&#8217;anno 2019, al comune di Campione d&#8217;Italia \u00e8 corrisposto un contributo nel limite massimo di 5 milioni di euro annui, per esigenze di bilancio, con priorit\u00e0 per le spese di funzionamento dell&#8217;ente, a valere sulle somme iscritte nel capitolo 1379, denominato \u00abContributo straordinario al comune di Campione d&#8217;Italia\u00bb, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell&#8217;interno. [38.38. I Relatori]<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref55\" name=\"_ftn55\">[55]<\/a> Emendamento al d.d.l. conv. (AC 1807-A) che ha aggiunto dopo l&#8217;art. 30(-<em>ter<\/em>) d.l. 34\/2019 l&#8217;art. 30-<em>quater<\/em> &#8211;\u00a0 riformulato su indicazione della Lega e votato anche da altri partiti dell\u2019opposizione, in primo luogo da Forza Italia e Fratelli d\u2019Italia &#8211; approvato dalle Comm.riu. Bil, tes. progr., Fin., Camera dep. 13-6-2019.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref56\" name=\"_ftn56\">[56]<\/a> &#8220;Dopo l&#8217;articolo 30(-<em>ter<\/em>) inserire il seguente: Art. 30-<em>quater.<\/em> (Interventi a favore di imprese private nel settore radiofonico)<\/p>\n<p>1. Le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attivit\u00e0 di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.\u2002230, mantengono il diritto all&#8217;intero contributo previsto dalla legge 7 agosto 1990, n.\u2002250, e dalla legge 14 agosto 1991, n.\u2002278, anche in presenza di riparto percentuale tra gli aventi diritto.<\/p>\n<p>2. Al fine di favorire la conversione in digitale e la conservazione degli archivi multimediali delle imprese di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri corrisponde alle citate imprese un contributo di 3 milioni di euro per l&#8217;anno 2019. Il contributo di cui al presente comma non \u00e8 soggetto a riparto percentuale tra gli aventi diritto e pu\u00f2 essere riassorbito da eventuale convenzione appositamente stipulata successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.<\/p>\n<p>3. Il totale dei contributi di cui ai commi 1 e 2 \u00e8 corrisposto nel limite dell&#8217;80 per cento dei costi dell&#8217;esercizio precedente.<\/p>\n<p>4. All&#8217;articolo 1, comma 810, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n.\u2002145, le parole: \u00ab1\u00b0 gennaio 2020\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00ab31 gennaio 2020\u00bb.<\/p>\n<p>5. Agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l&#8217;anno 2019, si provvede a valere sul Fondo per il pluralismo e l&#8217;innovazione dell&#8217;informazione, di cui all&#8217;articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n.\u2002198.&#8221; (43.08. \u201cNuova formulazione\u201d Sensi, Giachetti, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Pretto, Ribolla, Tomasi, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Fassina, Pastorino, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Marattin, Melilli, Navarra, Padoan, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Fregolent, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro; 43.05. \u201cNuova formulazione\u201d Brunetta, Polverini, Gelmini, Mul\u00e8, Occhiuto, Baldelli, Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo, D&#8217;Ettore, D&#8217;Attis, Cannizzaro, Pella, Giacomoni, Martino, Baratto, Bignami, Benigni, Cattaneo, Angelucci).<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref57\" name=\"_ftn57\">[57]<\/a> Segnatamente al c.d. &#8220;Salva Roma&#8221; gi\u00e0 il provvedimento d&#8217;urgenza entrato in vigore il 1-5-2019 prevede all&#8217;art. 38 (&#8221; 1. All&#8217;articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 932 \u00e8 inserito il seguente: \u00ab932-bis. A seguito della conclusione delle attivit\u00e0 straordinarie della gestione commissariale di cui al comma 932: a) Roma capitale provvede alla cancellazione dei residui attivi e passivi nei confronti della gestione commissariale; b) sono trasferiti a Roma Capitale i crediti di competenza della stessa gestione commissariale iscritti nella massa attiva del piano di rientro dall&#8217;indebitamento pregresso di cui all&#8217;articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come definito in attuazione del comma 930, iscrivendo in bilancio un adeguato fondo crediti di dubbia esigibilit\u00e0, destinato ad essere conservato fino alla riscossione o cancellazione degli stessi crediti; la differenza \u00e8 finalizzata alla copertura dell&#8217;eventuale disavanzo derivante dalla lettera a); c) \u00e8 trasferita a Roma capitale la titolarit\u00e0 del piano di estinzione dei debiti, ivi inclusi quelli finanziari, oggetto di ricognizione, come approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 930, unitamente alle risorse di cui al comma 14 dell&#8217;articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non destinate annualmente all&#8217;ammortamento del debito finanziario a carico del Ministero dell&#8217;economia e delle finanze individuati dallo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 930; d) le posizioni debitorie derivanti da obbligazioni contratte in data anteriore al 28 aprile 2008 non inserite nella definitiva rilevazione della massa passiva di cui al comma 930, rientrano nella competenza di Roma Capitale.\u00bb. 2. Fino alla conclusione delle attivit\u00e0 straordinarie della Gestione commissariale di cui all&#8217;articolo 78 del decreto-legge del 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al fine di sopperire a temporanee carenze di liquidit\u00e0 della Gestione stessa il comune di Roma Capitale \u00e8 autorizzato a concedere alla stessa anticipazioni di liquidit\u00e0. Le modalit\u00e0 di concessione, la misura dell&#8217;eventuale tasso di interesse e la restituzione delle anticipazioni di liquidit\u00e0 di cui al periodo precedente, sono disciplinate con apposita convenzione tra Roma Capitale e la Gestione Commissariale&#8221;) una disciplina al tale riguardo: se il Governo avesse voluto avrebbe potuto gi\u00e0 in quella sede formulare la disposizione similmente a quella redatta poi nella fase di conversione.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref58\" name=\"_ftn58\">[58]<\/a> L. cost. &#8220;Modifiche alla parte II della Costituzione&#8221;, approvata in via definitiva 16-11-2005, pubbl. in GU n. 269 del 18-11-2005, referendum indetto con D.P.R. 28-4-2006, pubbl. in GU n. 100 del 2-5-2006, svoltosi il 25,26-6-2006 con esito negativo (No:61,3%; Si:38,7%), pubbl. in GU n. 171 del 25-7-2006.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref59\" name=\"_ftn59\">[59]<\/a> L.cost. &#8220;Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione&#8221;, approvata in via definitiva il 12-4-2016, pubbl. in GU n. 88 del 15-4-2016, referendum indetto con D.P.R. 27-9-2016, pubbl. in GU n. 227 del 28-9-2016, svoltosi il 4-12-2016 con esito negativo (NO:59,1%; Si:40,9%), pubbl. in GU n. 31 del 7-2-2017.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref60\" name=\"_ftn60\">[60]<\/a> La storia delle riforme costituzionali della Carta del 1948 \u00e8 punteggiata da &#8220;mini-riforme&#8221;(anche se quella apportata al Titolo V della Costituzione da parte della l.cost. n. 3 del 18-10-2001 non pu\u00f2 correttamente qualificarsi come &#8220;mini&#8221;) che assumono le vesti di una consolidata tradizione riformatrice italiana: per un quadro completo dell\u2019<em>iter <\/em>e della tipologia delle riforme costituzionali, cfr. R. Romboli, S. Panizza, <em>L\u2019attuazione della Costituzione (recenti riforme e ipotesi di revisione), <\/em>Pisa, Plus, 2002; M. Luciani, <em>Dottrina del moto delle costituzioni e vicende della Costituzione repubblicana<\/em>, in \u201dAIC\u201d, 2013, 1.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref61\" name=\"_ftn61\">[61]<\/a> L. A. Seneca, <em>Epistulae morales ad Lucilium, <\/em>libro I, lettera 1.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Decreti-legge fra realt\u00e0 e finzione: un ultimo caso \u2026 il convertito Decreto \u201cCrescita\u201d del prof. Fabrizio Giulimondi &nbsp; (Introduzione) Gli ultimi interventi di natura emendativa al disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. 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