{"id":1148,"date":"2019-07-27T00:20:36","date_gmt":"2019-07-26T22:20:36","guid":{"rendered":"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/?p=1148"},"modified":"2019-07-27T00:20:36","modified_gmt":"2019-07-26T22:20:36","slug":"la-corte-dei-conti-dubita-della-legittimita-costituzionale-dellart-29-c-1-lett-c-del-d-lgs-n-118-2011","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/la-corte-dei-conti-dubita-della-legittimita-costituzionale-dellart-29-c-1-lett-c-del-d-lgs-n-118-2011\/","title":{"rendered":"La Corte dei conti dubita della legittimit\u00e0 costituzionale dell&#8217;art. 29, c. 1, lett. c), del d.lgs. n.118\/2011"},"content":{"rendered":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><strong><a href=\"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/20160714113851-corte_dei_conti.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-1069 alignleft\" 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2019\/PRSP<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>REPUBBLICA ITALIANA<\/strong><\/p>\n<p><strong>CORTE DEI CONTI<\/strong><\/p>\n<p><strong>SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA<\/strong><\/p>\n<p><strong>CAMPANIA<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Fulvio Maria Longavita\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Presidente<\/p>\n<p>Rosella Cassaneti\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Consigliere<\/p>\n<p>Alessandro Forlani\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Consigliere<\/p>\n<p>Francesco Sucameli\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Primo Referendario (Relatore)<\/p>\n<p>Emanuele Scatola\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Referendario<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>nella Camera di Consiglio del 27 maggio 2019<\/strong><\/p>\n<p><strong>ha pronunciato la seguente<\/strong><\/p>\n<p><strong>ORDINANZA<\/strong><\/p>\n<p><strong>VISTO<\/strong> l\u2019art. 1, commi 3 e 7, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in Legge n. 213 del 7 dicembre 2012 che prevede il controllo di legalit\u00e0-regolarit\u00e0 sui bilanci degli enti del sistema sanitario, con l\u2019eventuale blocco della spesa in caso di violazione anche prospettica degli equilibri finanziari;<\/p>\n<p><strong>VISTA<\/strong> l\u2019ordinanza n. 23\/2019 del 4 aprile 2019, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato in adunanza pubblica l\u2019Azienda Sanitaria locale (ASL) di Caserta per il giorno 18 aprile 2019;<\/p>\n<p><strong>VISTA<\/strong> l\u2019ordinanza istruttoria collegiale n. 106\/2019\/PRSP del 6 maggio 2019<\/p>\n<p><strong>VISTE<\/strong> le ordinanze di riconvocazione in adunanza pubblica nn. 31 del 6 maggio 2019 e n 34 del 10 maggio 2019, con la quale ultima l\u2019ASL \u00e8 stata nuovamente convocata in adunanza pubblica;<\/p>\n<p><strong>VISTI <\/strong>gli articoli 134 della Costituzione, l\u2019articolo 1 della Legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l\u2019articolo 23 della Legge 11 marzo 1953, n. 87;<\/p>\n<p><strong>UDITO<\/strong>, nell\u2019adunanza pubblica riconvocata, in data 27 maggio 2019, l\u2019ente controllato e viste le memorie in atti;<\/p>\n<p><strong>UDITO<\/strong> il Magistrato Relatore Francesco Sucameli;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><em>Premesso che<\/em><\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol>\n<li><strong> L\u2019oggetto e il parametro del giudizio di controllo<\/strong>. L\u2019odierno procedimento di controllo \u00e8 attivato e svolto in ragione delle funzioni esercitate dalla Corte dei conti a tutela dell\u2019equilibrio di bilancio, ai sensi dell\u2019art. dell\u2019art. 20 della L. n. 243\/2012, attuativa in sede legislativa delle norme della L. cost. n. 1\/2012, in un sistema di tutela che si allarga alle disposizioni del D.lgs. n. 118\/2011 e al D.L. n. 174\/2012.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Segnatamente, il controllo \u00e8 svolto ai sensi dell\u2019art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante \u00ab<em>Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonch\u00e9 ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012<\/em>\u00bb, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, di poco antecedente all\u2019entrata in vigore della L. cost. n. 1\/2012.<\/p>\n<p>Esso viene svolto in base alla prefata disposizione normativa (art. 1, comma 3, del D.L. n. 174\/2012), la quale stabilisce che \u00ab<em>Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi [\u2026] degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale, con le modalit\u00e0 e secondo le procedure di cui all&#8217;articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilit\u00e0 interno, dell&#8217;osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall&#8217;articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilit\u00e0 dell&#8217;indebitamento e dell&#8217;assenza di irregolarit\u00e0 suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. I bilanci preventivi annuali e pluriennali e i rendiconti delle regioni con i relativi allegati sono trasmessi alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti dai presidenti delle regioni con propria relazione<\/em>.\u00bb.<\/p>\n<p>La norma riproduce la formulazione ed i contenuti dell\u2019art. 148-bis TUEL (introdotto dall\u2019art. 3, comma 1, lettera <em>e)<\/em>, del medesimo D.L. n. 174\/ 2012), con la sola differenza che tale controllo si espleta sugli enti del servizio sanitario nazionale, il cui bilancio \u00e8 organizzato su una contabilit\u00e0 di tipo economico-patrimoniale, senza che il preventivo abbia effetto autorizzatorio, come \u00e8 tipico della contabilit\u00e0 pubblica finanziaria.<\/p>\n<p>Il <em>budget<\/em> (art. 25 D.lgs. n. 118\/2011), infatti, ha soltanto finalit\u00e0 ed effetti programmatici, vincolando gli enti ad obiettivi che rilevano sotto il profilo del controllo strategico e dei vincoli contabili da realizzare a rendiconto. Si tratta cio\u00e8 di bilanci che, pur mancando della fase della fissazione e verifica dell\u2019equilibrio statico (mediante la fissazione preventiva ed autorizzatoria della spesa in base alle entrate previste), rimangono governati dalla clausola generale dell\u2019equilibrio dinamico (Corte costituzionale, sentenza n. 70\/2012). In pratica, l\u2019emersione di squilibri, misurati dai saldi di bilancio, impone un mutamento degli obiettivi di conto economico (costi e ricavi) e le modifica delle scritture che si rivelassero irregolari.<\/p>\n<p>Scopo del procedimento di controllo di cui all\u2019art. 1, comma 3, del D.L. n. 174\/2012 (come dell\u2019art. 148-bis TUEL) \u00e8, segnatamente, la misurazione degli equilibri conseguente all\u2019accertamento di irregolarit\u00e0 contabili, tramite appositi indici e saldi tecnico-contabili, che nella contabilit\u00e0 economico-patrimoniale sono il patrimonio netto (Pn) ed il risultato di esercizio (utile\/perdita).<\/p>\n<p>Il controllo sul bilancio degli enti pubblici, nelle loro varie articolazioni, in questo caso sugli enti del servizio sanitario nazionale (SSN), costituisce uno strumento di certezza ed effettivit\u00e0 degli equilibri di bilancio, nel sistema della finanza pubblica allargata (art. 20 L. n. 243\/2012).<\/p>\n<p>Nel nuovo sistema costituzionale, si conferma quindi la necessit\u00e0 di un giudice del bilancio e segnatamente la funzione di controllo della Corte (art. 100 comma 2 Cost., prima parte) tramite cui \u00e8 possibile verificare il rispetto del \u201cdiritto sul bilancio\u201d e pi\u00f9 a monte dei precetti costituzionali in materia di equilibrio. Sicch\u00e9, emerge con evidenza che la verifica della \u201csincerit\u00e0\u201d delle poste di bilancio e dei suoi saldi, con l\u2019attribuzione ad essi del valore della certezza, costituisce la primigenia e fondamentale materia di contabilit\u00e0 pubblica (art. 103 comma 2 Cost.) attribuita direttamente dalla Corte, senza <em>interpositio legislatoris<\/em>.<\/p>\n<p>Il giudizio e l\u2019accertamento contabile, di legittimit\u00e0-regolarit\u00e0, assicura la certezza del diritto del bilancio e costituisce la garanzia degli interessi adespoti alla informazione corretta sui risultati della gestione e alla funzionalit\u00e0 del bilancio rispetto agli obiettivi fissati dalla legge, nei limiti tracciati dalla Costituzione.<\/p>\n<p>In quest\u2019ottica, gli illeciti contabili che la Corte generalmente accerta e sui cui ha giurisdizione e controllo sono \u201cilleciti di evento\u201d, nel senso che devono produrre una lesione del precetto dell\u2019equilibrio, alterando la rappresentazione del bilancio e l\u2019effettiva capacit\u00e0 di sostenere costi e spese. In altri casi, la legge affida alla Corte la giurisdizione su veri e propri \u201cilleciti di condotta\u201d, ossia la violazione di taluni parametri che arrecano di per s\u00e9 un sicuro danno all\u2019equilibrio e alla sostenibilit\u00e0 del ciclo di bilancio (artt. 81 e 97 Cost).<\/p>\n<p>Tali illeciti di condotta (fermo restando l\u2019evento in senso giuridico della lesione del bene pubblico bilancio), nella fattispecie del controllo di cui all\u2019art. 1 comma 3 del D.L. n. 174\/2012 coincidono con la violazione \u201c<em>degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilit\u00e0 interno<\/em>\u201d, con l\u2019inosservanza \u201c<em>del vincolo previsto in materia di indebitamento dall&#8217;articolo 119, sesto comma, della Costituzione<\/em>\u201d, con l\u2019accertamento della insostenibilit\u00e0 dell\u2019indebitamento (per violazione di parametri di legge).<\/p>\n<p>In tali casi, infatti, la legge \u201ctipizza\u201d comportamenti che costituiscono <em>ex se<\/em> forme di lesione del bilancio, riconnettendo ipotesi di responsabilit\u00e0 erariale all\u2019accertamento compiuto dalla Corte, iniziato nell\u2019area del controllo e proseguito in quella giurisdizionale (cfr. SRC Campania, n. 240\/2017\/PRSP in relazione al patto di stabilit\u00e0, nonch\u00e9 le sentenze Corte conti Sezione giurisdizionale Puglia nn.314\/2019 e Sezione giurisdizionale Abruzzo decreto n. 1\/2019).<\/p>\n<p><strong>1.1.<\/strong> Sul piano degli effetti giuscontabili \u2013 all\u2019accertamento di tali irregolarit\u00e0 e del loro impatto sugli equilibri espressi dal patrimonio netto e dal risultato di esercizio \u2013 la legge ricollega la necessit\u00e0 di azioni conformative da parte del soggetto controllato, volte a superare le criticit\u00e0 rilevate (art. 1, comma 7, D.L. n. 17472012), sia in termini di \u201csincerit\u00e0\u201d del bilancio, mediante una correzione delle scritture contabili, sia mediante una riprogrammazione delle azioni di gestione (art. 25 D.lgs. n. 118\/2011), conseguente ad una diversa situazione contabile (c.d. \u201cmisure correttive\u201d, le quali consistono in \u201cprovvedimenti idonei a rimuovere le irregolarit\u00e0 e a ripristinare gli equilibri di bilancio\u201d).<\/p>\n<p>Il contenuto e l\u2019impatto quantitativo delle misure correttive di cui vengono <em>ope legis<\/em> onerati gli enti controllati, dunque, presuppongono e dipendono dalla misurazione dello scarto tra equilibri effettivi accertati dalla Corte dei conti ed equilibri certificati dai bilanci approvati, tramite i saldi tipici della contabilit\u00e0 patrimoniale: patrimonio netto e risultato di esercizio.<\/p>\n<p>Giova rammentare che nella contabilit\u00e0 economico-patrimoniale (art. 2424 c.c.), il patrimonio netto \u00e8 il saldo in grado di esprimere \u2013 nella continuit\u00e0 degli esercizi \u2013 la complessiva coerenza tra risorse e impeghi, in funzione dell\u2019obiettivo dell\u2019organizzazione (in questo caso, \u201cpubblica\u201d, per risorse, fonti giuridiche e scopi), laddove nella contabilit\u00e0 finanziaria tale capacit\u00e0 rappresentativa \u00e8 espressa dal saldo: \u201crisultato di amministrazione\u201d (art. 42 D.lgs. n. 118\/2011).<\/p>\n<p>Tali saldi, nelle due contabilit\u00e0, costituiscono l\u2019oggetto fondamentale dell\u2019accertamento del giudice contabile.<\/p>\n<p>Del resto, proprio di recente, la Corte costituzionale, con riguardo all\u2019art. 1, comma 3, del D.L. n. 174\/2012 \u2013 sebbene con riferimento al bilancio consuntivo della regione, approvato a valle del giudizio di parifica (art. 1, comma 5 del D.L. n. 174\/2012) \u2013 ha ricordato che \u00ab<em>compito della Corte dei conti, [\u2026], \u00e8 accertare il risultato di amministrazione, nonch\u00e9 eventuali illegittimit\u00e0 suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti (art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, [\u2026]), i rimettenti hanno esaurientemente spiegato l&#8217;effetto preclusivo che le disposizioni impugnate avrebbero sul controllo di legittimit\u00e0 delle partite di spesa <\/em>[\u2026]\u00bb (sent. n. 138\/2019, \u00a7 6 <em>in diritto<\/em>).<\/p>\n<p><em>Mutatis mutandis<\/em>, il <em>thema decidendum<\/em> del controllo sugli enti del servizio sanitario nazionale, previsto dall\u2019art. 1, comma 3, del D.L. n. 174\/2012, \u00e8 accertare la corretta dimensione del patrimonio netto e con esso lo stato degli equilibri, rispetto ai quali discendono per l\u2019ente controllato gli effetti conformativi di cui all\u2019art. 1, comma 7, del medesimo D.L. n. 174\/2012.<\/p>\n<p>In buona sostanza: a) l\u2019oggetto del giudizio di controllo della Corte dei conti \u00e8 il bilancio; b) il parametro \u00e8 la clausola generale dell\u2019equilibrio, misurato alla stregua dei coefficienti propri del tipo di contabilit\u00e0 prescelto.<\/p>\n<p>Tale procedimento pu\u00f2 portare all\u2019accertamento di irregolarit\u00e0 contabili, che in ragione delle alterazioni anche \u201cprospettiche\u201d degli equilibri (misurati dai saldi fondamentali del patrimonio netto e del connesso risultato di esercizio), comporta, <em>ope legis<\/em>, l\u2019insorgenza di doveri di comportamento contabile.<\/p>\n<p>Il principale effetto conformativo \u00e8 l\u2019insorgenza dell\u2019obbligo giuscontabile di adozione di misure correttive da parte dell\u2019ente controllato, consistente nelle necessarie correzioni delle scritture contabili e nella modifica della politica di <em>budgeting<\/em> (art. 25 D.lgs. n. 118\/2011).<\/p>\n<p>In buona sostanza, la quantificazione dello squilibrio \u00e8 parametro di misurazione delle misure correttive che l\u2019ente controllato \u00e8 tenuto ad assumere e, quindi, parametro concreto di un diverso e distinto procedimento di controllo (cfr. SRC Campania n. 107\/2018\/PRSP e SS.RR., sentenza n. 5\/2019\/EL) in cui la Corte dei conti \u00e8 tenuta a verificare l\u2019adempimento del ridetto obbligo giuscontabile. L\u2019accertamento di un inadempimento rispetto a tale obbligo di diritto pubblico, comporta, <em>ope legis<\/em>, il c.d. \u201cblocco della spesa\u201d (art. 1, comma 7, D.L. n. 174\/2012, seconda parte). Il principale effetto conformativo \u00e8 dunque rilevante per l\u2019ente controllato, ma anche per la stessa Corte dei conti, in quanto costituisce il presupposto di fatto ed il parametro concreto per lo svolgimento di controlli successivi.<\/p>\n<p>Lo stesso accertamento, peraltro, \u00e8 foriero di ulteriori effetti conformativi che non si limitano all\u2019ente controllato, ma si estendono agli altri soggetti pubblici che concorrono all\u2019organizzazione del servizio sanitario.<\/p>\n<p>Infatti, come \u00e8 noto, se da un lato l\u2019organizzazione dei servizi sanitari \u00e8 di competenza delle regioni, che devono nella loro autonomia (art. 119 Cost.) assicurare l\u2019equilibrio del loro bilancio e quello delle loro articolazioni organizzative (art. 97, comma 1 Cost.), per altro verso, costituisce loro incombenza dotare le aziende sanitarie, strumentali alla svolgimento di tale competenza, di mezzi finanziari sufficienti a erogare <em><u>i livelli essenziali di assistenza che, in materia di tutela della salute, costituiscono \u201clivelli essenziali delle prestazioni\u201d in materia di diritti civili e sociali di cui all\u2019art. 117 c. 2\u00b0 lett. m) Cost., ossia quelle<\/u><\/em> prestazioni costituzionalmente necessarie <em><u>per assicurare l\u2019uguaglianza nell\u2019esercizio del diritto fondamentale alla salute (articoli 2, 3 e 32 Cost.)<\/u><\/em>, per cui lo Stato deve erogare appositi finanziamenti (art. 119 Cost.; art. 25 e ss. del D.lgs. n. 68\/2011).<\/p>\n<p>La sufficienza e adeguatezza del finanziamento, prima regionale e poi statale, per assicurare l\u2019erogazione dei LEA, pu\u00f2 essere misurata solo tramite bilanci trasparenti e veritieri delle medesime aziende sanitarie.<\/p>\n<p><strong>1.2.<\/strong> L\u2019accertamento della Corte dei conti, infatti, non \u00e8 privo di effetti giuridici, oltre che sulle amministrazioni controllate, anche sugli enti che hanno rispetto ad esse competenze, poteri e responsabilit\u00e0 (funzioni \u201ctutorie\u201d), in ordine al ripristino degli equilibri (regioni) e alla garanzia delle prestazioni costituzionalmente necessarie (per lo Stato, cfr. art. 117, comma 2, lett. <em>m) <\/em>Cost. in punto di competenza, l\u2019art. 120 in merito al potere sostitutivo e l\u2019art. 119, in punto di autonomia e finanziamento solidale).<\/p>\n<p>Infatti, le situazioni di disavanzo sanitario possono determinare l\u2019obbligo della finanza statale e regionale di intervenire a garanzia dei LEA (art. 119 comma 5 Cost.): cos\u00ec lo Stato deve intervenire a garanzia della tenuta complessiva del sistema sanitario regionale (cos\u00ec come accaduto con la con l\u2019art. 1, comma 796, lettera<em> b)<\/em>, Legge 27 dicembre 2006, n. 296), mentre per altro verso le regioni provvedono con appositi contributi a ripianare le perdite dei singoli enti (cfr. art. 29, comma 1, lett. d) del D.lgs. n. 118\/2011.<\/p>\n<p>Di conseguenza \u2013 essendo il precetto dell\u2019art. 97 comma 1 Cost. una clausola generale che ha come effetto tipico costituzionale l\u2019obbligo di ripristino dell\u2019equilibrio violato (Corte cost. sent. nn. 192\/2012 e en 250\/2013) \u2013 mentre le stesse amministrazioni controllate devono immediatamente adottare comportamenti correttivi, sul terreno delle scritture contabili e della riprogrammazione gestionale, per eliminare le cause dello squilibrio, l\u2019ente regionale deve verificare gli equilibri ed eventualmente compensare il deficit di risorse che il ciclo di produzione aziendale non \u00e8 da solo in grado di riassorbire.<\/p>\n<p>Infatti, a garanzia della continuit\u00e0 dell\u2019erogazione del servizio sanitario e per evitare situazioni siffatte, l\u2019art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, impone alle regioni di garantire il complessivo equilibrio economico del servizio sanitario, attribuendo poteri di carattere sostitutivo allo Stato, ex art. 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131.<\/p>\n<p>Il successivo comma 180 stabilisce che le regioni devono assicurare il complessivo equilibrio economico finanziario del sistema sanitario regionale, provvedendo ad una ricognizione delle cause ed alla conseguente elaborazione di un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento, di durata non superiore ad un triennio.<\/p>\n<p>Con riguardo alle singole situazioni aziendali, ai sensi dell\u2019art. 1, commi 524-536, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, le regioni devono individuare i singoli enti del sistema sanitario regionale da sottoporre a piani di rientro per il risanamento della propria situazione aziendale, sulla base di una disciplina dettata da un decreto interministeriale, in attesa di emanazione, a seguito della sentenza n. 192\/2017 della Corte costituzionale. L\u2019inadempimento degli obblighi di rientro pu\u00f2 determinare la decadenza del <em>manager<\/em> preposto (comma 534).<\/p>\n<p>Nel caso della regione Campania, \u00e8 stato in questo senso adottato il recente decreto n. 46\/2018 del Commissario <em>ad acta<\/em>, che espressamente ritiene \u00ab<em>il mancato raggiungimento dell\u2019equilibrio economico<\/em> [\u2026] <em>ovvero dei risultati programmati<\/em> [\u2026] <em>motivo di decadenza automatica del Direttore generale dell\u2019azienda sanitaria inadempiente, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dall\u2019ordinamento<\/em>\u00bb.<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li><strong> Natura e funzione rappresentativa del patrimonio netto nella contabilit\u00e0 economico-patrimoniale \u201cpubblica\u201d<\/strong>. Le variazioni del patrimonio netto da un esercizio all\u2019altro costituiscono un indice deputato ad esprimere gli equilibri economico-finanziari di gestione. Tali variazioni sono espresse, principalmente, dal risultato di esercizio (utile\/perdite) che a sua volta incide sulla consistenza del patrimonio netto stesso (composto, al suo interno: dal capitale di dotazione, dalle riserve, dagli utili non distribuiti, al netto delle perdite da ripianare, cfr. art. 2424 c.c.).<\/li>\n<\/ol>\n<p>Il Patrimonio netto \u00e8 anche definito come differenza tra le attivit\u00e0 e passivit\u00e0 (saldo) aziendali. Per questo, il Pn, considerato nel suo valore assoluto a fine esercizio, esprime, nella continuit\u00e0 di bilancio, l\u2019equilibrio tra le risorse presenti (i finanziamenti contabilizzati tra le \u201cpassivit\u00e0\u201d) ed i loro impieghi (contabilizzati tra le \u201cattivit\u00e0\u201d), i quali ultimi devono essere in grado di generare reddito e di sostenere il costo del rinnovo del ciclo aziendale (conto economico), garantendo la continuit\u00e0 dell\u2019azienda medesima (principio di continuit\u00e0).<\/p>\n<p>Il saldo positivo tra attivit\u00e0 e passivit\u00e0 (in cui consiste il patrimonio netto) esprime la capacit\u00e0 dell\u2019azienda di sostenere e finanziare il ciclo aziendale; il saldo negativo, invece, un deficit di risorse per il quale \u00e8 evidente che la capacit\u00e0 produttiva dell\u2019azienda \u00e8 impegnata primariamente a ripianare il debito pregresso, piuttosto che a creare nuovo valore.<\/p>\n<p>In questo senso, per gli enti pubblici in contabilit\u00e0 economico-patrimoniale (art. 2424 c.c.), il Pn rappresenta un saldo in grado di fornire informazioni simili a quelle rese dal risultato di amministrazione per gli enti territoriali diversi dallo Stato in contabilit\u00e0 finanziaria: cos\u00ec come il risultato di esercizio (utile\/perdita) esprime l\u2019equilibrio nel ciclo di reddito in una singola unit\u00e0 temporale (esercizio) alla stregua di quanto fa, in contabilit\u00e0 finanziaria, il risultato di gestione (avanzo\/disavanzo di gestione), il Pn, come il risultato di amministrazione, mostra se, nella continuit\u00e0 degli esercizi, l\u2019ente \u00e8 ghermito da una situazione debitoria, derivante dagli esercizi precedenti, che gli impedisce di impiegare le risorse che si rendono disponibili, primariamente, a scopi produttivi di nuovi beni e servizi, a causa della pressione che deriva dal debito pregresso.<\/p>\n<p>Esso si ottiene, infatti, algebricamente come la differenza tra le attivit\u00e0 e le passivit\u00e0 rappresentate nello Stato patrimoniale e misura il valore economico della ricchezza propria dell\u2019azienda e se (e in che misura) sussistono le condizioni della proseguibilit\u00e0 dell\u2019attivit\u00e0 aziendale. Infatti, astrattamente, il Pn fornisce un\u2019informazione elementare e cio\u00e8 quale ricchezza rimarrebbe all\u2019azienda ove, al tempo \u201ct\u201d, si procedesse a liquidare e pagare tutte le passivit\u00e0 generate dai fatti di gestione. La ricchezza che residua deve essere peraltro in grado di rifinanziare gli impeghi necessari a riattivare il successivo ciclo di reddito.<\/p>\n<p>Di conseguenza, l\u2019accertamento contabile della reale consistenza del patrimonio netto (per effetto di irregolarit\u00e0 che incidono in diminuzione sul suo valore, ad esempio, mediante una riduzione delle attivit\u00e0 e\/o un aumento delle passivit\u00e0) \u00e8 in grado non solo di acclarare lo stato degli equilibri, ma anche di costituire premessa per il procedimento decisionale da parte degli organi delle pubbliche amministrazioni, che possono cos\u00ec valutare quale spazio \u00e8 disponibile per un nuovo eventuale indebitamento sostenibile e\/o per l\u2019erogazione di maggiori beni e servizi, funzionali allo svolgimento delle proprie attivit\u00e0 pubbliche. In caso di patrimonio netto negativo, sarebbe per contro necessario programmare azioni di ripiano, anche sinergiche con altri enti che hanno competenze in materia di garanzia della effettiva erogazione dei LEA (artt. 119 e 120 Cost.), secondo <em>standard <\/em>di uguaglianza, poich\u00e9 lo squilibrio pu\u00f2 pregiudicare la destinazione delle risorse verso prestazioni necessarie per legge o Costituzione (art. 117 comma 2,lett <em>m)<\/em>, Cost.).<\/p>\n<p><strong>2.1.<\/strong> Dal punto di vista della disciplina applicabile, a differenza delle articolate disposizioni dedicate precipuamente al bilancio pubblico in contabilit\u00e0 finanziaria, emanate con il D.lgs. n. 118\/2011, il regolamento contabile rilevante per gli enti del servizio sanitario nazionale \u00e8 determinato, per il rinvio effettuato dallo stesso D.lgs. n. 118\/2011, dalla disciplina del codice civile e, implicitamente (per il carattere elastico delle norme contabili legali), dalle norme tecniche elaborate dalla scienza aziendale e dai principi contabili degli organi professionali.<\/p>\n<p>Gli enti del servizio sanitario, infatti, adottano il sistema della contabilit\u00e0 economico-patrimoniale (art. 26 e art. 19 lettere <em>b),<\/em> punto <em>i)<\/em>, <em>c)<\/em> e <em>d)<\/em> del comma 2 del D.lgs. n. 118\/2011). Inoltre, per la redazione del bilancio d&#8217;esercizio, applicano la disciplina civilistica (articoli da 2423 a 2428 del codice civile), fatto salvo quanto espressamente disposto dal D.lgs. n. 118\/2011 ed i suoi allegati, in particolare dagli Allegati 2, 2\/1, 2\/3, 2\/4.<\/p>\n<p><strong>2.2. <\/strong>Ci\u00f2 premesso, fatta salva la disciplina speciale di legge, la struttura e la funzione del patrimonio netto delle aziende sanitarie si identifica con quella civilistica e, tramite la disciplina di diritto comune (art. 2424 c.c., comma 1, lettera A del Passivo dello Stato patrimoniale), con la logica contabile del sistema economico-patrimoniale, elaborata dalla scienza ragionieristico &#8211; aziendale.<\/p>\n<p>In generale, il passivo dello Stato patrimoniale indica tutte le \u201cfonti\u201d di finanziamento dell\u2019attivit\u00e0 aziendale, cui corrispondono gli impieghi dell\u2019attivo patrimoniale. All\u2019interno dello stesso, peraltro, occorre distinguere tra il patrimonio netto e le altre passivit\u00e0.<\/p>\n<p>L\u2019istituto giuscontabile del \u201cPatrimonio netto\u201d consiste, in primo luogo, in una fonte di finanziamento dell\u2019attivit\u00e0 aziendale, caratterizzantesi per la peculiarit\u00e0 della provenienza e delle aspettative di restituzione e remunerazione. Esso, infatti, si connota come \u201ccapitale proprio e di rischio\u201d, da trasformare in \u201cimpieghi\u201d aziendali. Gli impieghi aziendali, pertanto, sono in primo luogo il risultato della trasformazione del capitale proprio (di rischio), nonch\u00e9, in secondo luogo, di quello di terzi.<\/p>\n<p>Dal punto di vista della composizione, nel sistema a partita doppia, esso \u00e8 composto dal capitale sociale (<em>recte<\/em>, fondo di dotazione, essenziale per la prosecuzione dell\u2019attivit\u00e0), dalle riserve e dagli utili non distribuiti. A tale valore vanno sottratte le perdite da ripianare (cfr. art. 2424 c.c., Voce \u201cA\u201d del Passivo). Il saldo che ne risulta, come si vedr\u00e0 tra breve, grazie al sistema della partita doppia, \u00e8 esattamente uguale al saldo complessivo tra \u201cattivit\u00e0\u201d e passivit\u00e0\u201d.<\/p>\n<p>Infatti, e per altro verso, il patrimonio netto va distinto dalla passivit\u00e0 vere e proprie (art. 2424 c.c. lettere <em>B<\/em> e seguenti del Passivo), elencate nelle voci successive del passivo Stato patrimoniale: esse riguardano i debiti della societ\u00e0 con i terzi, per la disponibilit\u00e0 di capitale conferito, suscettibile di richieste di restituzione (<em>claims<\/em>).<\/p>\n<p>In quest\u2019ambito, il patrimonio netto si distingue dalle passivit\u00e0 in senso tecnico: a) per la natura, in quanto misura il capitale investito stabilmente dai proprietari dell\u2019azienda (la cui restituzione e remunerazione \u00e8 del tutto eventuale ed aleatoria); b) per la sua funzione informativa, in quanto ogni sua variazione esprime un indice sintetico e globale del successo dell\u2019attivit\u00e0 aziendale nella continuit\u00e0 temporale e contemporaneamente, se riguardato in termini assoluti, indica le condizioni della sua perseguibilit\u00e0, condizionando la successiva programmazione.<\/p>\n<p>In definitiva, nella contabilit\u00e0 economico-patrimoniale il complessivo attivo patrimoniale (gli impieghi delle risorse, \u201cA\u201d) equivale alla somma del valore complessivo delle fonti proprie e di terzi, cio\u00e8 delle passivit\u00e0 (<em>claims<\/em>, \u201cP\u201d, ovvero il capitale di terzi) e del patrimonio netto (<em>ergo<\/em>, A=P+Pn). Per tale ragione, il Pn si pu\u00f2 definire algebricamente come il valore differenziale tra attivit\u00e0 e passivit\u00e0 (Pn=A-P).<\/p>\n<p>Si tratta quindi di un saldo che, se negativo, misura l\u2019eventuale deficit di risorse che deve essere reintegrato. Se positivo, invece, esprime il margine per sostenere prospetticamente l\u2019aumento dell\u2019indebitamento verso il mercato, per effetto della crescita delle passivit\u00e0 (aumento del ricorso a capitale di terzi), determinata dallo squilibrio emerso a valle del processo di investimento e di finanziamento della gestione corrente. In ogni caso, il Pn deve assicurare un <em>surplus<\/em> idoneo a garantire la continuit\u00e0 dell\u2019azienda, tale da conservare quanto meno il fondo di dotazione perch\u00e9 altrimenti, per pagare tutti i debiti, l\u2019azienda dovrebbe disfarsi anche dei suoi beni strumentali essenziali.<\/p>\n<p><strong>2.3.<\/strong> Se il Pn, alla stregua delle passivit\u00e0 vere e proprie, finanzia in modo non dissimile e unitario gli impieghi aziendali ed il ciclo economico, se ne differenzia profondamente per natura e funzione rappresentativa (funzione che esso esercita verso gli<em> stakeholders<\/em>).<\/p>\n<p>Esso si trova allocato nella sezione finale del Passivo, perch\u00e9, <em>lato sensu<\/em>, costituisce un \u201cdebito\u201d peculiare, per destinatario e per esigibilit\u00e0. La natura del \u201cdebito\u201d che esso rappresenta, infatti, \u00e8 di tipo aleatorio: esso esprime il <em>quantum<\/em> che l\u2019organizzazione sarebbe tenuta a restituire ai suoi \u201cmandanti\u201d (<em>principal<\/em>\/<em>stakeholders<\/em>) una volta esaurito o cessato il mandato aziendale. Tale debito di \u201corganizzazione\u201d e tale restituzione, \u00e8 doppiamente eventuale ed aleatoria, in quanto subordinata: a) all\u2019evento eccezionale dell\u2019interruzione dell\u2019attivit\u00e0 aziendale, b) alla esistenza di un <em>surplus<\/em> patrimoniale rispetto al monte dei debiti verso \u201cterzi\u201d.<\/p>\n<p>Sul primo piano (natura), dunque, per gli investitori\/proprietari, esso esprime un credito aleatorio e quindi un capitale di rischio, poich\u00e9 la restituzione e la remunerazione del capitale investito dipendono da un evento, futuro ed incerto (il successo dell\u2019attivit\u00e0 aziendale, espresso dall\u2019utile), mentre, per l\u2019azienda stessa pu\u00f2 essere considerato un \u201cdebito di organizzazione\u201d che diventa esigibile solo in caso di interruzione dell\u2019attivit\u00e0 aziendale.<\/p>\n<p>Quanto al secondo piano (funzione), il Pn ha una funzione informativa essenziale per la verifica della capacit\u00e0 dell\u2019azienda di sostenersi, nel tempo, coi capitali investititi. Esso quindi rappresenta un elemento informativo essenziale per la prosecuzione e programmazione della successiva attivit\u00e0 aziendale e per la verifica del merito creditizio o di margini per ulteriore indebitamento. La sua crescita o la sua diminuzione, infatti, esprimono il successo o l\u2019insuccesso della<em> mission<\/em> aziendale.<\/p>\n<p>Inoltre esso misura la ricchezza economica dell\u2019azienda e della sua propriet\u00e0 pubblica. La sua riduzione al di sotto del livello di pareggio equivale alla certificazione che la gestione corrente \u00e8 risultata inefficiente e le sue perdite hanno distrutto la ricchezza originaria. In altri termini: l\u2019accertamento di un Pn negativo equivale alla rilevazione della distruzione integrale del valore economico delle risorse necessarie alla sopravvivenza dell\u2019azienda stessa e della sussistenza del pregiudizio\/rischio di interruzione della continuit\u00e0 aziendale.<\/p>\n<p>Per contro, la presenza di un <em>surplus<\/em> esprime la presenza di una eccedenza di ricchezza e misura il margine della sostenibilit\u00e0 di eventuali, future, perdite (per la crescita di debiti e costi a fronte di ricavi insufficienti).<\/p>\n<p>Nelle aziende di erogazione, in assenza di un capitale legale, la sua consistenza finale non pu\u00f2 essere in ogni caso inferiore a zero e deve corrispondere ad un <em>surplus<\/em> pari al valore dei beni strumentali essenziali per la prosecuzione dell\u2019azienda. Esso rappresenta quindi l\u2019equilibrio dinamico di bilancio, mettendo in relazione il risultato della gestione con quelli degli esercizi precedenti, alla stregua di quanto avviene con il \u201crisultato.<\/p>\n<p>Cosicch\u00e9 si pu\u00f2 affermare che il Pn (ed il suo valore assoluto a fine esercizio) esprime gli equilibri di bilancio dell\u2019azienda sanitaria consistenti in: a) un \u201caccreditamento\u201d in caso di Pn positivo (capitale proprio \u201dimpiegato\u201d nell\u2019azienda); b) un \u201cindebitamento\u201d in caso di Pn negativo (ovvero un deficit di risorse rispetto alle passivit\u00e0 complessive, che deve essere necessariamente ripianato, a pena dell\u2019innesto di tensioni di cassa o economiche che possono impedire la prosecuzione del ciclo di produzione\/erogazione).<\/p>\n<p>La variazione del Pn, inoltre, \u00e8 un indice di <em>performance<\/em> su cui svolgere una valutazione in ordine alla corretta esecuzione del mandato da parte dei dirigenti (cfr. \u00a7\u00a7 1.1. e 1.2.), e, insieme alla sua consistenza, costituisce la permessa per le successive decisioni aziendali, anche in termini di ricorso al finanziamento da parte di terzi (art. 25 D.lgs. n. 118\/2011), ma soprattutto, nel sistema della contabilit\u00e0 pubblica delle aziende di erogazione, da parte degli stessi proprietari aziendali (la Regione e lo Stato che devono eventualmente intervenire in funzione di \u201cripiano perdite\u201d a garanzia dell\u2019erogazione dei LEA).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><em>Considerato in fatto<\/em><\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>Con relazione istruttoria del Magistrato addetto l\u2019ASL di Caserta \u00e8 stata a chiamata a contraddire su una serie di irregolarit\u00e0 contabili, rilevate sui bilanci 2016 e 2017, segnatamente:<\/li>\n<li>a) dubbi sulle procedure di sicurezza informativa a presidio della immodificabilit\u00e0 delle scritture contabili a chiusura dell\u2019esercizio. Le scritture contabili devono infatti essere tenute secondo le consuete norme contabili (v. in particolare gli artt. 2215-bis e 2220 terzo comma c.c.): ove le stesse siano conservate su supporti informatici senza l&#8217;utilizzazione delle prescritte procedure di tenuta e conservazione dei documenti in formato elettronico (artt. 39 e 71 D.lgs. 82\/2005 e correlati DPCM 3 dicembre 2013 e DPCM 13 novembre 2014 nonch\u00e9 DMEF 17 giugno 2014) se ne inficia l\u2019attendibilit\u00e0;<\/li>\n<li>b) mancata inventariazione dei beni mobili, con conseguente incertezza sul valore contabilizzato nelle immobilizzazioni dello stato patrimoniale. Come \u00e8 noto, infatti, l\u2019inventario \u00e8 una scrittura obbligatoria della contabilit\u00e0 economico-patrimoniale (art. 2214 c.c.), necessaria per l\u2019elaborazione del bilancio d\u2019esercizio. Per l\u2019effetto, ai fini del giudizio contabile sugli equilibri che deve essere reso da questo giudice, il valore iscritto nei bilanci 2016 e 2017 non pu\u00f2 far prova a favore del soggetto che tale contabilit\u00e0 ha predisposto (art. 2709-2711 c.c.), per mancanza della regolare, sottostante, scrittura obbligatoria di secondo grado (l\u2019inventario). Il valore contabilizzato dovrebbe, per l\u2019effetto, essere abbattuto ai fini del calcolo prudenziale degli equilibri, fino a completamento del processo contabile di inventariazione;<\/li>\n<li>c) mancanza di contabilit\u00e0 analitica e obbligatoria in grado di mappare il fenomeno del contenzioso e di prevenire il fenomeno dei \u201cdoppi pagamenti\u201d con i privati accreditati, specie in sede di esecuzione;<\/li>\n<li>d) incoerenza tra i dati di conto economico (CE), stato patrimoniale (SP) e nota integrativa (NI), in ordine ai crediti e connessa sottovalutazione del fondo svalutazione e dubbi sul loro valore di effettivo realizzo. Infatti, in base alle disposizioni civilistiche, non derogate dalla disciplina del D.lgs. n. 118\/2011, la valutazione dei crediti avviene in base al valore di presumibile realizzazione (art. 2426, n. 8 c.c.). Nel rispetto del principio di prudenza e verit\u00e0, essi vanno iscritti nel patrimonio al netto delle poste rettificative. In base agli Allegati 2, 2\/1, 2\/3, 2\/4 del D.lgs. n. 118\/2011 (spec. All. 2\/3) il \u201cfondo svalutazioni crediti\u201d (FSC) \u00e8 esterno allo Stato patrimoniale (SP) e al Conto economico (CE), ed \u00e8 un fondo che opera nettando direttamente il montante dei crediti in SP. Esso si alimenta mediante progressivi accantonamenti annuali al CE. La nota integrativa (NI) deve dare dettagliata informazione dei movimenti, dei contenuti e del FSC;<\/li>\n<li>e) ritardi nei pagamenti e diffusa patologia in termine di pignoramento sistemico della cassa e fenomeno di \u201cdoppi pagamenti\u201d;<\/li>\n<li>f) mancanza di adeguata contabilit\u00e0 analitica per completare le informazioni del Modello LA, separando costi diretti e correlati ricavi per l\u2019erogazione dei LEA (livelli essenziali di assistenza in campo sanitario) da quelli indiretti e generici, in coerenza con le esigenze di costituzionalit\u00e0 del sistema contabile, evidenziate nella sentenza n. 169\/2017 della Corte Costituzionale, nel rispetto di quanto stabilito l\u2019art. 20 del D.lgs. n.118\/2011.<\/li>\n<li><strong>2<\/strong>. Per completare il quadro informativo e instaurare la pienezza del contraddittorio sulle conclusioni istruttorie del Magistrato istruttore, quest\u2019ultimo chiedeva al Presidente di deferire in adunanza pubblica l\u2019ASL e di consentire all\u2019ente medesimo:<\/li>\n<li>i) di presentare memorie e scritti su tutte le anomalie sopra elencate;<\/li>\n<li>ii) inoltre, ed in particolare, di fornire le seguenti informazioni e documentazioni mancanti:<\/li>\n<\/ol>\n<p>&#8211; attestazione da parte del <em>provider <\/em>del sistema informativo sulla immodificabilit\u00e0 delle scritture gi\u00e0 chiuse (procedure di sicurezza informatica e tracciabilit\u00e0);<\/p>\n<p>&#8211; conferma del corretto ammontare dei crediti al 31.12.2017, spiegando le ragioni della contraddittoriet\u00e0 dei dati esposti in bilancio, sia in tale annualit\u00e0 che in quella precedente, spiegando, in particolare, la ragione della mancata evidenziazione di accantonamenti in Conto economico 2017 e l\u2019inadeguata svalutazione dei crediti alla luce delle considerazioni del Collegio sindacale;<\/p>\n<p>&#8211; budget 2019;<\/p>\n<p>&#8211; preconsuntivo 2018;<\/p>\n<p>&#8211; motivare sulle anomalie riscontrate sul bilancio 2017, in ragione dei possibili effetti sugli esercizi successivi, specie con riferimento alle patologie del sistema degli accantonamenti.<\/p>\n<p>La relazione di deferimento veniva regolarmente comunicata con ordinanza presidenziale all\u2019ente controllato (ordinanza n. 23\/2019 del 4 aprile 2019), il quale veniva convocato in adunanza pubblica nel giorno 18 aprile 2019.<\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li>Nella data fissata per l\u2019adunanza pubblica e nei termini di cui alla citata ordinanza presidenziale, l\u2019ente sanitario non presentava memorie n\u00e9 interveniva con propri rappresentanti per sostenere il contraddittorio sui temi sollevati dal Magistrato istruttore.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Nella conseguente camera di consiglio, il Collegio rilevava la necessit\u00e0 di integrare il quadro informativo ed il contraddittorio con riferimento alla situazione del patrimonio netto (Pn), non solo alla luce delle anomalie comunicate con il deferimento, ma anche in relazione alla modalit\u00e0 di contabilizzazione dei \u201ccontributi in conto capitale\u201d, impiegati per legge per la neutralizzazione degli ammortamenti, nonostante siano, in base alla stessa legge, anche inclusi nel patrimonio netto.<\/p>\n<p>In sintesi, le conclusioni di fatto desumibili dallo stato degli atti istruttori si traducevano in tre potenziali irregolarit\u00e0 contabili, cos\u00ec quantificabili, tutte e tre suscettibili di impattare, direttamente o indirettamente, sul valore del patrimonio netto:<\/p>\n<ul>\n<li>il valore contabilizzato per i beni diversi dagli immobili (cfr. bilancio 2017, Attivo SP Voce A, II, \u201cImmobilizzazioni materiali\u201d, al netto di \u201cterreni\u201d e \u201cfabbricati\u201d, \u20ac 6.300.658) non pu\u00f2 essere validato per mancanza del sottostante inventario;<\/li>\n<li>in secondo luogo, il valore dei crediti verso \u201caltri\u201d (voce B, II Attivo SP \u201cAttivo circolante\u201d, sottovoce n. 7) risultava in larga parte incerto ed inattendibile, per ragioni di altra natura, segnatamente, l\u2019incoerenza interna dei dati esposti in stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa. Inoltre, non era chiaro se i dati esposti nello SP fossero al netto o al lordo del fondo svalutazione crediti.<\/li>\n<\/ul>\n<p>La contraddittoriet\u00e0 dei dati emergeva nei termini che di seguito si espongono.<\/p>\n<p><strong>***<\/strong><\/p>\n<p><strong>Bilancio 2016<\/strong><\/p>\n<p><em>Stato patrimoniale<\/em>. Crediti v\/altri \u20ac 18.021.000 (di cui v. \/clienti privati \u20ac 10.367.000, iscritti al netto del Fondo svalutazione crediti).<\/p>\n<p><em>Conto economico: <\/em>svalutazione crediti \u20ac 500.000 (corrispondente alla variazione in positivo del fondo svalutazione nella nota integrativa).<\/p>\n<p><em>Nota integrativa: <\/em>Crediti v. privati \u20ac 12.148.379 (gi\u00e0 svalutati); fondo svalutazione crediti v. privati \u20ac 8.333.000.<\/p>\n<p>Stando alla nota integrativa, dunque, il valore lordo nominale dei crediti \u201caltri\u201d sarebbe dovuto essere di \u20ac 20.481.379. Nello stato patrimoniale dovrebbero comparire, per l\u2019effetto, \u20ac 12.148.379 e non \u20ac 10.367.000, come invece risulta dalle scritture. Il Collegio sindacale, inoltre, esprimeva in sede di relazione sul bilancio 2016, forti riserve sulla congruit\u00e0 dell\u2019abbattimento del valore nominale dei crediti verso privati (centri accreditati) solo al 50%.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>Bilancio 2017<\/strong><\/p>\n<p><em>Stato patrimoniale<\/em>: Crediti v\/altri 14.836.304 (in teoria, al netto del Fondo svalutazione crediti).<\/p>\n<p><em>Conto economico: <\/em>Nessun accantonamento a fondo svalutazione crediti.<\/p>\n<p><em>Nota integrativa: <\/em>Il valore nominale lordo dei crediti verso \u201caltri\u201d corrisponde al valore iscritto in SP. Evidenzia per\u00f2 una variazione del fondo svalutazioni crediti, nell\u2019anno, per ciascuna sottovoce, pari all\u2019intero importo nominale.<\/p>\n<p>Tutte le evidenze, portano a ritenere inattendibile l\u2019importo di \u20ac 14.836.304. Inoltre, gi\u00e0 il Collegio sindacale aveva segnalato l\u2019inadeguatezza del Fondo svalutazione crediti (FSC). In proposito, peraltro, la criticit\u00e0 pi\u00f9 rilevante \u00e8 rappresentata dalla non coincidenza degli accantonamenti a tale fondo, registrati in nota integrativa (integrali e nel corso del 2017, per \u20ac 14.836.304,00 con un utilizzo solo di 937.753,18) con l\u2019assenza di svalutazioni nel conto economico (Voce B.9). Ci\u00f2 dimostrerebbe una palese inattendibilit\u00e0 non solo dello stato patrimoniale, ma anche del conto economico sul valore dei dati per \u201ccrediti verso altri\u201d (e il \u201cdi cui\u201d \u201cverso privati\u201d) registrati nel rendiconto 2017<\/p>\n<p>***<\/p>\n<p>L\u2019incertezza e la contraddittoriet\u00e0 dei dati esposti si tradurrebbe nell\u2019inattendibilit\u00e0 prudenziale del valore \u201ccrediti v\/altri\u201d il quale, sino a chiarimento e riaccertamento dei titoli sottostanti ed approvazione del nuovo bilancio, si dovrebbe ritenere un valore non giustificato, da considerare in diminuzione dell\u2019attivo patrimoniale.<\/p>\n<ul>\n<li>In terzo luogo, il patologico fenomeno dei \u201cdoppi pagamenti\u201d induceva a ritenere che l\u2019ente fosse sprovvisto di un adeguato sistema di controlli interni e soprattutto sottovalutasse l\u2019impatto sul bilancio del contenzioso in termini di Fondo rischi (FR). Segnatamente, secondo quanto ricostruito, i debiti oggetto di procedura esecutiva presso terzi (enti tesorieri) da parte di \u201cprivati\u201d, vengono prima pagati tempestivamente dopo il pignoramento e poi nuovamente pagati in sede coattiva, senza che l\u2019ente si opponga prontamente in sede giudiziale. L\u2019ASL si ritrova sistematicamente a pagare due volte lo stesso debito, trovandosi per converso costretta, se e quando prenda coscienza dell\u2019anomalia, ad attivare un\u2019azione di recupero presso il creditore, per il (secondo) pagamento non dovuto. Il Collegio sindacale rilevava, inoltre, la frequente mancanza di iscrizione nelle scritture contabili generali del debito oggetto di procedura esecutiva e, contemporaneamente, un sottodimensionamento del fondo rischi. Non venivano peraltro forniti dati certi sul fenomeno dei crediti giudiziari conseguenti, da \u201craffreddare\u201d col fondo svalutazione crediti, n\u00e9 sul metodo ed esistenza di apposito fondo rischi ed oneri per le spese giudiziarie di recupero.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Poich\u00e9, nel caso concreto, sussistono evidenze di irregolarit\u00e0 in grado di impattare negativamente sull\u2019attivo patrimoniale per diversi milioni di euro (tra cui immobilizzazioni iscritte senza corrispondente inventario sottostante, dati contraddittori sulla consistenza del comparto crediti che ne inficiano l\u2019attendibilit\u00e0 complessiva) e in parte in aumento sul passivo (fondo rischi ed oneri), l\u2019attivit\u00e0 della Sezione porterebbe all\u2019accertamento di un patrimonio netto effettivo diverso da quello certificato con l\u2019approvazione dei bilanci.<\/p>\n<p>La Sezione, inoltre, rilevato che l\u2019esclusione dei contributi in conto capitale, non compresi \u2013 secondo la tecnica contabile prevalente nel diritto comune \u2013 tra le voci del Pn, porterebbero, al lordo delle tre irregolarit\u00e0 segnalate, alla quantificazione di un patrimonio netto negativo, avanzava dubbi di costituzionalit\u00e0 sull\u2019art. 29 comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 118\/2011.<\/p>\n<p>L\u2019art. 29, infatti, disciplina la composizione del patrimonio netto degli enti del sistema sanitario nazionale, sottoposti al controllo di legittimit\u00e0-regolarit\u00e0 ai sensi dell\u2019art. 1 commi 3 e 7 del D.L. n. 174\/2012 con. L. n. 213\/2012.<\/p>\n<p>Pertanto, per garantire il pieno contraddittorio ai sensi dell\u2019art. 111 Cost., la Sezione emetteva collegialmente ordinanza, in applicazione analogica dell\u2019art. 7, comma 2, del Codice di giustizia contabile (laddove richiama l\u2019art. 101 c.p.c.), e fissava il termine per le deduzioni dell\u2019ente controllato.<\/p>\n<p>Segnatamente, la Sezione invitava l\u2019ente controllato a contraddire sulla dubbia costituzionalit\u00e0 dell&#8217;art. 29, comma 1, lett. <em>c)<\/em> del D.lgs. n. n. 118\/2011, atteso che tale norma consente di includere tra gli elementi del patrimonio netto i contributi in conto investimento e contemporaneamente di utilizzare gli stessi contributi per la sterilizzazione degli ammortamenti in conto economico, come se si trattasse di una passivit\u00e0 (un risconto passivo o un debito pluriennale).<\/p>\n<p>In sostanza, tali \u201ccontributi\u201d, sulla base di tale soluzione tecnica del Legislatore, apparirebbero, valutati due volte:<\/p>\n<ol>\n<li>a) come \u201cvoce di patrimonio netto\u201d;<\/li>\n<li>b) come \u201cproventi\u201d straordinari, utilizzabili per annullare i costi di ammortamento dei cespiti acquistati.<\/li>\n<li>La Sezione \u2013 come anticipato \u2013 emetteva ordinanza istruttoria collegiale (n. 106\/2019\/PRS del 6 maggio 2019) con cui, da un lato, reiterava la richiesta di fornire documenti, memorie, informazioni sui temi oggetto della relazione di deferimento comunicata con l\u2019ordinanza presidenziale n. 23\/2019, dall\u2019altro, chiedeva di dedurre sulla questione di costituzionalit\u00e0 dell\u2019art. 29, comma 1, lett. <em>c)<\/em> del D.lgs. n. 118\/2011, sollevata d\u2019ufficio dal Collegio.<\/li>\n<li>Con ordinanza presidenziale n. 34 del 10 maggio 2019, l\u2019Asl veniva ri-convocata in adunanza pubblica per il giorno 27 maggio 2019.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Con nota prot. C.d.c. n. 3703 del 22 maggio 2019, l\u2019ASL ha trasmesso articolate memorie, mentre all\u2019adunanza pubblica del 27 maggio 2019, intervenuta con i propri rappresentanti, ha fornito informazioni supplementari e precisazioni.<\/p>\n<p>In particolare:<\/p>\n<ol>\n<li>a) ha prodotto regolare attestazione di immodificabilit\u00e0 delle scritture da parte del <em>provider<\/em>, fornendone copia;<\/li>\n<li>b) con riguardo alle immobilizzazioni materiali, ha argomentato nel senso che \u2013 a suo giudizio \u2013 la mancanza di inventario non inciderebbe sulla certezza del valore iscritto in bilancio a titolo di immobilizzazioni per beni mobili e che il valore dubbio, in ogni caso, ammonterebbe a \u20ac 6.120.658,84. L\u2019inventario \u2013 che comunque dovrebbe essere completato nei 60 giorni successivi all\u2019adunanza \u2013 una volta terminato potrebbe, secondo i rappresentanti dell\u2019ASL, anche condurre ad un aumento dei valori iscritti nell\u2019attivo patrimoniale;<\/li>\n<li>c) per quanto riguarda i tempi di pagamento, l\u2019ASL ha affermato di aver ridotto sensibilmente il ritardo, almeno sui pagamenti di competenza, anche se sussiste ancora la patologia per effetto del ritardo nel pagamento dei debiti pregressi;<\/li>\n<li>d) sempre sul piano della cassa, ha evidenziato che il fenomeno dei \u201cdoppi pagamenti\u201d \u00e8 collegato al contenzioso con i centri privati accreditati, per le prestazioni oltre il tetto di \u201caccreditamento\u201d. In buona sostanza, ad avviso dell\u2019ASL, il fenomeno dei \u201cdoppi pagamenti\u201d \u2013 che afferma essere in via di totale superamento \u2013 dipenderebbe da un comportamento scorretto dei privati, i quali, pur dopo avere ricevuto il pagamento, avvalendosi delle pregresse intimazioni di pagamento e dei pignoramenti, portano ad esecuzione la procedura presso terzi (tesorieri) ottenendo due volte l\u2019adempimento. L\u2019ente ha, come detto, precisato che il fenomeno \u00e8 stato quasi del tutto eliminato, mediante la prassi del rilascio di una dichiarazione di rinuncia ad ulteriori pagamenti, da parte del difensore dei terzi esecutori, dopo il primo.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Con riferimento al medesimo fenomeno dei \u201cdoppi pagamenti\u201d ha anche chiarito che, <em>ex latere repetitio indebiti<\/em>, iscrive e svaluta (non nella loro integralit\u00e0) i \u201ccrediti\u201d da recupero, conseguente a tale fenomeno.<\/p>\n<p>Per quanto riguarda gli altri rischi per passivit\u00e0 potenziali, l\u2019ASL ha riferito che il Collegio Sindacale, con riferimento al Bilancio Consuntivo del 2017, ha ritenuto congrui gli accantonamenti. Ha precisato, per\u00f2, che l&#8217;accantonamento a Fondo rischi riguarda esclusivamente le casistiche in cui \u00e8 in essere un contenzioso, al momento della comunicazione della richiesta di ingiunzione e quindi di avvio di procedura giudiziaria. Tale fenomenologia \u00e8 governata dall&#8217;applicativo Regionale LEGALAPP e, attraverso lo stesso, si provvede a quantificare ed iscrivere il valore delle somme (per sorte, interessi e spese) ad accantonamento. Nulla risulta accantonato in ragione delle maggiori passivit\u00e0 riguardanti le rivendicazioni di pagamento di prestazioni al di fuori del contenzioso \u201cformalizzato\u201d;<\/p>\n<ol>\n<li>e) ha precisato l\u2019esatto ammontare dei crediti \u201cverso altri\u201d, cercando di portare chiarezza sui contraddittori numeri emersi dal bilancio. In particolare ha chiarito l\u2019ammontare della svalutazione e la natura del fenomeno gestionale sottostante.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Come gi\u00e0 evidenziato, sulla base dei dati di bilancio 2017, mentre dallo Stato patrimoniale i \u201ccrediti verso altri\u201d (voce B.II.7) ammonterebbero a \u20ac 14.836.304,00, sulla base delle informazioni rassegnate in nota integrativa, il valore nominale lordo della stessa voce avrebbe dovuto essere pari a zero.<\/p>\n<p>Se da un lato, infatti, la somma del valore nominale delle sotto-voci dei \u201ccrediti verso altri\u201d corrisponde al valore esposto in Stato patrimoniale alla voce B.II.7, per altro verso, la stessa nota integrativa riporta accantonamenti a Fondo Svalutazione Crediti (FSC) di pari ammontare (per un totale di \u20ac 14.836.304,00).<\/p>\n<p>Tali accantonamenti, inoltre, per la quasi totalit\u00e0 \u2013 sempre secondo la nota integrativa \u2013 sarebbero stati effettuati nel corso del 2017, eppure di tali accantonamenti non risulta traccia nel conto economico 2017 (Voce B.9 pari a zero).<\/p>\n<p>L\u2019Ente, ha confermato (nella propria memoria) la correttezza del valore esposto nello Stato Patrimoniale 2017, ma:<\/p>\n<p>&#8211; ha integralmente corretto le informazioni rese nella nota integrativa, in pratica confermando l\u2019inesattezza di quanto ivi riportato, specie con riguardo al FSC e alla composizione e quantit\u00e0 delle sotto-voci.<\/p>\n<p>&#8211; non ha peraltro chiarito le ragioni della mancanza di accantonamenti in conto economico, per l\u2019importo svalutato.<\/p>\n<p><strong>5.1.<\/strong> Si riporta di seguito il dettaglio delle precisazioni.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>Tabella A. Crediti dello Stato patrimoniale 2017, al netto del fondo svalutazione crediti<\/em><\/p>\n<table width=\"0\">\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"105\"><strong>codifica<\/strong><\/td>\n<td width=\"352\"><strong>descrizione<\/strong><\/td>\n<td width=\"186\"><strong>valore<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"105\"><strong>ABA660<\/strong><\/td>\n<td width=\"352\"><strong>B.II.7) Crediti v\/altri<\/strong><\/td>\n<td width=\"186\"><strong>14.836.304<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"105\"><em>ABA670<\/em><\/td>\n<td width=\"352\"><em>B.II.7.a) Crediti v\/clienti privati<\/em><\/td>\n<td width=\"186\"><em>7.395.580<\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"105\"><em>ABA6780<\/em><\/td>\n<td width=\"352\"><em>B.II.7.b) Crediti v\/gestioni liquidatorie<\/em><\/td>\n<td width=\"186\"><em>0<\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"105\"><em>ABA690<\/em><\/td>\n<td width=\"352\"><em>B.II.7.c) Crediti v\/altri soggetti pubblici<\/em><\/td>\n<td width=\"186\"><em>1.631.609<\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"105\"><em>ABA700<\/em><\/td>\n<td width=\"352\"><em>B.II.7.c) Crediti v\/altri soggetti per ricerca<\/em><\/td>\n<td width=\"186\"><em>0<\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"105\"><em>ABA710<\/em><\/td>\n<td width=\"352\"><em>B.II.7) Crediti v\/altri crediti diversi<\/em><\/td>\n<td width=\"186\"><em>5.809.115<\/em><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il valore della voce netta esposta nello Stato patrimoniale (B.II.7) \u00e8 stata dunque confermata. Diverse informazioni sono state rese sul FSC, determinato in larga parte da \u201ccrediti verso privati\u201d.<\/p>\n<p>Contrariamente a quanto affermato col bilancio 2017, il valore nominale della sotto-voce \u201ccrediti verso privati\u201d non sarebbe di \u20ac 7.395.580,00 (nota integrativa, p. 29), ma di \u20ac 15.519.416. L\u2019importo di \u20ac 7.395.580,00 sarebbe invece il valore netto (Tabella A, fornita con le memorie di cui alla nota prot. C.d.c. n. 3703 del 22 maggio 2019).<\/p>\n<p>Su tale valore nominale, secondo le informazioni rassegnate con le memorie, si applicherebbe un fondo svalutazione crediti di \u20ac 8.333.333,00 (e non di \u20ac 7.395.579,82 come risulta da nota integrativa, p. 32).<\/p>\n<p>In definitiva, tale FSC 2017 corrisponderebbe per importo, al netto di qualche piccola fluttuazione di valore, a quello 2016, che era stato accantonato per svalutazione dei \u201ccrediti v. privati\u201d (cfr. \u00a7 3).<\/p>\n<p>Il valore nominale, della sotto-voce in questione sarebbe quindi cos\u00ec scomponibile:<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>Tabella B, Dettaglio del valore nominale lordo della sotto voce \u201ccrediti verso privati (ABA670)<\/em><\/p>\n<table width=\"0\">\n<tbody>\n<tr>\n<td colspan=\"2\" width=\"643\"><strong>CREDITI V\/CLIENTI PRIVATI<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"517\">Centri Privati accreditati<\/td>\n<td width=\"125\">6.539.428,49<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"517\">ALTRI ENTI PUBBICI<\/td>\n<td width=\"125\">2.031.919,26<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"517\">Crediti Vs. Clienti privati per prestazioni sanitarie, cessioni sangue, controlli di sicurezza etc.<\/td>\n<td width=\"125\">6.948.068,25<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"517\">TOTALE<\/td>\n<td width=\"125\">15.519.416,00<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>5.2.<\/strong> L\u2019ASL, in primo luogo, ha riconosciuto che il valore, lordo e netto, dei \u201ccrediti verso clienti privati\u201d risente dell\u2019indebita inclusione di crediti \u201cverso enti pubblici\u201d per 2,032 milioni. Tuttavia ha affermato che si tratta di una inclusione che non altera i valori complessivi dell\u2019attivo, in quanto tali importi andrebbero comunque dislocati altrove in bilancio e poi ridotti per effetto di compensazione con debiti, come in programma con l\u2019approvazione del bilancio 2018.<\/p>\n<p>L\u2019erronea allocazione dipenderebbe da \u201c<em>migrazioni gestionali che si sono succedute negli anni. Gran parte di questo importo sar\u00e0 portato in compensazione con altri debiti verso le stesse aziende sanitarie, a seguito di D.G.R.C. n 88 del 22.10.2018<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Inoltre l\u2019ASL afferma che si tratta di crediti che non abbisognerebbero, nelle valutazioni dall\u2019azienda, di nessuna svalutazione, sicch\u00e9 l\u2019impatto sul valore netto dei crediti sarebbe irrilevante.<\/p>\n<p>In ogni caso, l\u2019Ente ha soggiunto che il FSC applicato a \u201ccrediti verso privati\u201d \u00e8 pari al 53,70% del valore nominale (e non pari al suo integrale valore come da nota integrativa, p. 32) che quindi esprime un valore netto pari al 46,30%.<\/p>\n<p><strong>5.3.<\/strong> Emerge tuttavia che i dati rassegnati non sono corretti e continuano a non avere coerenza interna: infatti, la sotto-voce dovrebbe avere un valore netto di 7.186.083,00 (\u20ac 15.519.416,00 &#8211; \u20ac 8.333.333,00) e non di \u20ac 7.395.580,00 come ancora si indica nelle memorie e in Tabella A.<\/p>\n<p>Inoltre, a prescindere dai dati numerici gi\u00e0 incerti, dal contraddittorio \u00e8 emerso che i ridetti crediti, sul piano del titolo, non corrispondono in tutto o in parte ad effettivi diritti di obbligazione, quanto piuttosto ad un debito o passivit\u00e0 potenziale. Segnatamente, l\u2019ASL ha precisato che i crediti \u201cverso privati\u201d registrano pretese che i centri privati accreditati accampano verso l\u2019ASL, per prestazioni rese oltre il tetto di accreditamento, per un importo di \u20ac 6.539.428,49. Soggiunge nelle memorie che essi \u201c<em>si riferiscono a recuperi di somme non dovute, per i quali gli stessi centri hanno attivato un contenzioso terminato con un pignoramento<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Dai chiarimenti forniti in adunanza pubblica si \u00e8 compreso che si tratta in realt\u00e0 di rivendicazioni di maggiori pagamenti da parte dei \u201ccentri privati accreditati\u201d (art.8-ter e quater del D.lgs. n. 502\/1992), in relazione a prestazioni erogate in eccesso al tetto di accreditamento, stabilito per via contrattuale (art. 8-quinquies del D.lgs. n. 502\/1992).<\/p>\n<p>Talvolta le stesse rivendicazioni generano \u201cdoppi pagamenti\u201d, secondo la patologia sopra illustrata al \u00a7 5, lett. <em>d).<\/em><\/p>\n<p>In relazione a tali rivendicazioni (e talvolta in relazione a pagamenti effettivi), l\u2019ASL accenderebbe nella propria contabilit\u00e0 un credito, controbilanciato da una passivit\u00e0 potenziale (o da una riduzione di cassa). Cionondimeno, secondo l\u2019ASL, nonostante non ci sia una svalutazione integrale, l\u2019azione combinata di FR (fondo rischi) e FSC (fondo svalutazione crediti) ridurrebbe in modo esiziale l\u2019impatto contabile di tale irregolarit\u00e0 sul patrimonio netto;<\/p>\n<ol>\n<li>e) per quel che concerne la mancanza di una contabilit\u00e0 che consenta di separare i costi di gestione indifferenziati (specie i costi indiretti) da costi e ricavi destinati ai LEA, l\u2019ASL ha sostenuto che i ricavi per LEA sono rappresentati, indistintamente, per quanto riguarda i ricavi, dal finanziamento FSR per le Aziende Sanitarie, per quanto riguarda i costi, da tutti i costi che, conformemente al Modello LA approvato con decreto ministeriale, sono ascrivibili al sostenimento dei LEA e dei servizi al cittadino.<\/li>\n<li>f) Con riguardo al dubbio di costituzionalit\u00e0 sollevato d\u2019ufficio l\u2019ASL ha affermato che \u00ab<em>Gli equilibri patrimoniali esposti nel triennio 2015, 2016 e 2017, riflettono l&#8217;applicazione della tecnica di legge secondo quanto stabilito all&#8217;art. 29 comma 1 lettera C del D.lgs. 118\/2011. Questa Azienda Sanitaria Locale si \u00e8 limitata ad applicare quanto previsto da norma di legge ed in continuit\u00e0 con quanto trasmesso dall&#8217;organo superiore Regione Campania<\/em>\u00bb.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Il Collegio si ritirava dunque in Camera di consiglio per la decisione.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><em>Considerato in diritto<\/em><\/strong><\/p>\n<ol>\n<li><strong>Le irregolarit\u00e0 contabili rilevanti per la ri-quantificazione giustiziale del patrimonio netto.<\/strong> Le irregolarit\u00e0 contabili che possono impattare direttamente sul patrimonio netto e che emergono al momento in cui il caso viene trattenuto per la decisione sono le seguenti:<\/li>\n<li><em>i)<\/em> la voce dell\u2019attivo patrimoniale A.II (<em>Immobilizzazioni materiali<\/em>, \u20ac 137.248.625,00) \u00e8 priva della documentazione obbligatoria di II grado (inventario) limitatamente ai beni mobili (valore: \u20ac 6.120.659,00). Giova rammentare che gli enti del servizio sanitario adottano il sistema della contabilit\u00e0 civilistica. L\u2019inventario, nella ridetta contabilit\u00e0, \u00e8 una scrittura obbligatoria (ex artt. 2214 e 2217 cc), a differenza che nella contabilit\u00e0 pubblica finanziaria (art. 64 D.lgs. n. 118\/2011).<\/li>\n<\/ol>\n<p>Quanto al valore probatorio delle scritture si applicano i principi generali previsti dal codice civile, che detta la disciplina di diritto comune di base per tale tipo di contabilit\u00e0 (in coerenza con l\u2019art. 1, comma 1-bis della L. n. 241\/1990).<\/p>\n<p>Infatti: a) come il rendiconto in contabilit\u00e0 pubblica finanziaria, il bilancio consuntivo \u00e8 una scrittura contabile complessa di terzo grado che muove da una contabilit\u00e0 analitica (in forma di registrazione contabili periodiche, scritture contabili di secondo grado), in gran parte obbligatoria per legge, e dalle c.d. \u201cpezze giustificative\u201d (documenti contabili di primo grado); b) l\u2019inventario \u00e8 una delle scritture obbligatorie (cfr. art. 2214 c.c.), presupposte dal sistema degli artt. 2423 e ss. ed \u00e8 necessario per la corretta e attendibile ricostruzione delle poste di bilancio.<\/p>\n<p>La condizione perch\u00e9 le scritture facciano prova a favore dell\u2019Ente che le redige \u00e8 che esse siano \u201cregolari\u201d, nel senso che rispettino la tecnica e le prescrizioni di legge sulla loro tenuta (art. 2709 c.c.).<\/p>\n<p>Di conseguenza, per le regole che governano la prova dei fatti contabili in presenza di scritture obbligatorie di bilancio, il valore dell\u2019Attivo patrimoniale andrebbe abbattuto di \u20ac 6.120.659,00, pari al valore della voce, al netto delle sotto-voci 1, 2 e 9 (\u201cterreni\u201d, \u201cfabbricati\u201d, \u201cin corso ed acconti\u201d), almeno sino a completamento del processo di inventariazione.<\/p>\n<p>Sebbene all\u2019esito del completamento del processo di inventariazione \u2013 avviato a seguito dell\u2019istruttoria e in chiusura, secondo quanto prospettato nei prossimi 60 giorni, ed in corso di completamento \u2013 il valore gi\u00e0 contabilizzato nel 2017 non necessariamente potr\u00e0 essere negativo, cionondimeno, le scritture in bilancio non possono essere ritenute valide in sede di riclassificazione e accertamento degli equilibri.<\/p>\n<p>Esse, infatti, devono considerarsi poste incerte il cui valore non pu\u00f2 quindi essere validamente contabilizzato per l\u2019irregolarit\u00e0 della loro formazione: la presenza dell\u2019inventario, infatti, costituisce \u201cprova legale\u201d unica ed insostituibile dei fatti economici che ne sono oggetto.<\/p>\n<p>Il sistema contabile, del resto, come \u00e8 noto, \u00e8 governato dal principio di verit\u00e0 e dal correlato principio di prudenza, che impone che la rappresentazione dei valori sia improntata a cautela: sicch\u00e9 i redattori, a fronte di eventi e valori incerti, devono evitare la sovrastima di attivit\u00e0 e ricavi e la sottostima di passivit\u00e0 e costi (art. 2243 comma 2 c.c. e IAS n. 1).<\/p>\n<p>A fronte di tale irregolarit\u00e0, il valore dell\u2019attivo andrebbe abbattuto di \u20ac 6.120.659,00, secondo una stima di favore per l\u2019ASL, improntata agli accennati canoni prudenziali, sino a conclusione della inventariazione.<\/p>\n<p><strong>1.1.<\/strong> In secondo luogo, la Sezione, sulla base delle risultanze istruttorie non pu\u00f2 non rilevare, allo stato, che:<\/p>\n<ol>\n<li><em>ii)<\/em> i valori contabilizzati per i \u201ccrediti verso privati\u201d difettano di titolo e contribuiscono all\u2019aumento indebito dell\u2019attivo patrimoniale.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Segnatamente, l\u2019importo di tali crediti, corrispondente a \u20ac 7.395.580,00, al netto della svalutazione per FSC, non pu\u00f2 essere in nessun modo iscritto, nel rispetto delle regole contabili.<\/p>\n<p>In disparte la confusione numerica che rimane anche dopo i chiarimenti, come dimostra la permanente contraddizione interna dei dati rassegnati (cfr. \u00a7 5.3 \u201cconsiderato in fatto\u201d), la posta non corrisponde a \u201ccrediti\u201d, bens\u00ec a passivit\u00e0, e quando tale credito astrattamente sia configurabile, vi sono evidenze che la posta medesima andrebbe integralmente svalutata, alla luce del principio di prudenza (art. 2243 comma 2 c.c. e IAS n. 1).<\/p>\n<p>Pi\u00f9 nel dettaglio, la fattispecie gestionale sottostante, come chiarito in adunanza pubblica e gi\u00e0 evidenziato nelle memorie, corrisponde in genere a pretese di maggiore pagamento da parte dei centri accreditati. A ben vedere, dunque, si \u00e8 in presenza di passivit\u00e0 potenziali o di un debito, da contabilizzare in aumento tra le passivit\u00e0, e giammai di un credito.<\/p>\n<p><strong>1.2.<\/strong> Per contro, laddove la pretesa si sia tradotta in un pagamento se non addirittura in un \u201cdoppio pagamento\u201d, appare del tutto evidente che il credito da recupero di cui si tratta \u00e8 invero una pretesa \u201cgiudiziaria\u201d, non riconosciuta, avanzata ai sensi dell\u2019art. 2041 c.c. (ingiustificato arricchimento) o ex art. 2033 c.c. (indebito oggettivo), a fronte di prestazioni gi\u00e0 erogate.<\/p>\n<p>Si tratta perci\u00f2 di un credito che sorge \u201ccontroverso\u201d in ordine alla spettanza, la cui esigibilit\u00e0 \u00e8 per definizione dubbia ed aleatoria, presunto o sperato e agganciato agli esiti del contenzioso. Sul piano della contabilit\u00e0 economica, pertanto, esso emerger\u00e0 solo al momento in cui l\u2019esigibilit\u00e0 sar\u00e0 certa, quale \u201csopravvenienza attiva\u201d. La sua contabilizzazione al \u201cvalore nominale\u201d, dunque, contrasterebbe con i principi di verit\u00e0 e prudenza e con l\u2019art. 2426, n. 8. c.c.. Al contrario, esso andrebbe integralmente svalutato in modo da non aumentare indebitamente l\u2019attivo.<\/p>\n<p>Di conseguenza l\u2019intero importo di \u20ac 6.539.428,49 va ritenuto non idoneo a concorrere al valore di \u201cpresumibile realizzazione\u201d dei crediti e dell\u2019attivo patrimoniale.<\/p>\n<p><strong>1.3.<\/strong> Alla luce di quanto sinora emerso, l\u2019accertamento contabile porterebbe ad una depressione dell\u2019attivo patrimoniale pari a: a) \u20ac 6.120.659,00, con riguardo ai beni mobili senza inventario; b) \u20ac 6.539.428,49, con riguardo ai crediti contabilizzati irregolarmente, mancanti del requisito del \u201cpresumibile realizzo\u201d (art. 2426 c.c.).<\/p>\n<p>Ci\u00f2 stante, a fronte delle due irregolarit\u00e0 contabili sopra passate in rassegna, il cui impatto pu\u00f2 essere agevolmente quantificato nei termini riferiti, emerge che le stesse sono in grado di integrare un accertamento di irregolarit\u00e0-illegittimit\u00e0 ai sensi dell\u2019art. 1, comma 3 del D.L. n. 174\/2012, in quanto si traducono in una irregolarit\u00e0 formale tale da modificare l\u2019equilibrio di bilancio.<\/p>\n<p>Sulla quantificazione di detta modificazione si baseranno i comportamenti contabili conformativi dell\u2019ente controllato (modifica delle scritture in sede di successiva rendicontazione, e variazione della programmazione, art. 25 D.lgs. n. 118\/2011), nonch\u00e9 le azioni di supporto da parte degli organi tutori (Regione e Stato, ciascuno per le rispettive competenze di sovraintendenza all\u2019erogazione dei LEA e di supporto finanziario, anche nel ottica dell\u2019esercizio del potere sostitutivo, art. 120 Cost.).<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li><strong>La norma oggetto della questione incidentale di costituzionalit\u00e0.<\/strong> La quantificazione del patrimonio netto, su cui si \u201cscaricano\u201d le minori attivit\u00e0 patrimoniali irregolarmente accertate (per la somma totale di euro 12.660.087,49, comprensiva anche alla seconda componente), dipende dalla disciplina legale dello stesso.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Segnatamente, l\u2019impatto di tale illegittimit\u00e0 sugli equilibri di bilancio, ovvero sul valore finale del patrimonio netto (oggetto dell\u2019accertamento contabile), dipende dall\u2019applicazione della disciplina speciale contemplata dall\u2019art. 29 comma 1, lettera c) del D.lgs. 118\/2011.<\/p>\n<p>La disposizione recepisce istruzioni tecniche gi\u00e0 applicate nel settore, a mezzo di fonti non normative (cfr. \u00ab<em>Linee guida per il bilancio delle aziende sanitarie<\/em>\u00bb della Ragioneria generale dello Stato, pubblicate con il Bollettino d&#8217;informazioni del 6 giugno 1995 ed emanate a valle del decreto ministeriale 20 ottobre 1994 con il quale sono stati definiti, a suo tempo, gli schemi di bilancio per le aziende sanitarie) che tuttavia avevano avuto applicazioni differenziate nei vari ordinamenti regionali. Segnatamente, mentre il decreto prevedeva la contabilizzazione nel patrimonio netto dei contributi in conto capitale ricevuti dalle regioni (senza null\u2019altro stabilire), le \u201cLinee guida\u201d, per altro verso, prevedevano contemporaneamente la sterilizzazione dell\u2019ammortamento dei cespiti acquistati, tramite lo storno a conto economico del valore gi\u00e0 contabilizzato nel patrimonio netto.<\/p>\n<p>La norma legislativa oggi vigente contiene una regolamentazione precipua per la contabilizzazione dei contributi in conto capitale (di seguito anche \u201cin conto investimenti\u201d) ricevuti dalla finanza regionale, nell\u2019ambito della contabilit\u00e0 pubblica sanitaria. Segnatamente: \u00ab<em>1. Al fine di soddisfare il principio generale di chiarezza e di rappresentazione veritiera e corretta, nonch\u00e9 di garantire l&#8217;omogeneit\u00e0, la confrontabilit\u00e0 ed il consolidamento dei bilanci dei servizi sanitari regionali, sono individuate le modalit\u00e0 di rappresentazione, da parte degli enti di cui all&#8217;articolo 19, comma 2, lettera c) e lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste, delle seguenti fattispecie: [\u2026] c) i contributi in conto capitale da regione sono rilevati sulla base del provvedimento di assegnazione. <u>I contributi sono iscritti in un&#8217;apposita voce di patrimonio netto, con contestuale rilevazione di un credito verso regione<\/u>. Laddove siano impiegati per l&#8217;acquisizione di cespiti ammortizzabili, <u>i contributi vengono successivamente stornati a proventi<\/u> con un criterio sistematico, commisurato all&#8217;ammortamento dei cespiti cui si riferiscono, <u>producendo la sterilizzazione dell&#8217;ammortamento stesso<\/u>. Nel caso di cessione di beni acquisiti tramite contributi in conto capitale con generazione di minusvalenza, viene stornata a provento una quota di contributo commisurata alla minusvalenza. La quota di contributo residua resta iscritta nell&#8217;apposita voce di patrimonio netto ed \u00e8 utilizzata per sterilizzare l&#8217;ammortamento dei beni acquisiti con le disponibilit\u00e0 generate dalla dismissione. Nel caso di cessione di beni acquisiti tramite contributi in conto capitale con generazione di plusvalenza, la plusvalenza viene direttamente iscritta in una riserva del patrimonio netto, senza influenzare il risultato economico dell&#8217;esercizio. La quota di contributo residua resta iscritta nell&#8217;apposita voce di patrimonio netto ed \u00e8 utilizzata, unitamente alla riserva derivante dalla plusvalenza, per sterilizzare l&#8217;ammortamento dei beni acquisiti con le disponibilit\u00e0 generate dalla dismissione. Le presenti disposizioni si applicano anche ai contributi in conto capitale dallo Stato e da altri enti pubblici, a lasciti e donazioni vincolati all&#8217;acquisto di immobilizzazioni, nonch\u00e9 a conferimenti, lasciti e donazioni di immobilizzazioni da parte dello Stato, della regione, di altri soggetti pubblici o privati<\/em>\u00bb.<\/p>\n<p><strong>2.1.<\/strong> La norma consente di contabilizzare il ridetto contributo come un elemento del patrimonio netto (Pn).<\/p>\n<p>La scelta legislativa, sottesa alla classificazione del contributo in conto capitale tra le componenti \u201cspeciali\u201d del patrimonio netto delle aziende di erogazione, appare dipendere: a) dalla circostanza che i contributi derivano dagli stessi proprietari del capitale sociale (la regione e indirettamente il sistema sanitario nazionale); b) dal fatto che il trasferimento \u00e8 sostanzialmente gratuito, al netto della necessit\u00e0 di provvedere al rispetto del vincolo di destinazione, che, una volta rispettato con l\u2019acquisto di un <em>asset<\/em> di investimento, rimane stabilmente allocato nel patrimonio dell\u2019azienda.<\/p>\n<p><strong>2.2.<\/strong> La regola dell\u2019art. 29 comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 118\/2011, peraltro, consente, contemporaneamente, con lo stesso contributo, di \u201csterilizzare\u201d (\u201cannullare\u201d) sul conto economico gli effetti (economici) degli ammortamenti dei cespiti acquistati, tecnica che, normalmente, presuppone l\u2019estraneit\u00e0 della riserva utilizzata a tale scopo, rispetto al patrimonio.<\/p>\n<p>Il Legislatore, dunque, ha operato una scelta che conglomera due prospettive: il contributo aumenta stabilmente la ricchezza dell\u2019azienda sanitaria, e allora pu\u00f2 essere contabilizzata nel patrimonio netto. Allo stesso tempo, per\u00f2, il medesimo contributo, poich\u00e9 \u00e8 erogato dalla finanza pubblica con tendenziale sistematicit\u00e0, pu\u00f2 essere utilizzato per annullare il costo di ammortamento dei cespiti acquistati, in quanto non \u00e8 compito della gestione aziendale provvedere al riacquisto futuro dei beni medesimi.<\/p>\n<p>Tale scelta conduce a considerare il finanziamento dell\u2019acquisto dei beni durevoli (i beni di investimento) delle aziende sanitarie un onore\/dovere diretto del sistema della finanza pubblica allargata (regione e indirettamente, lo Stato) e non gi\u00e0 un obiettivo del ciclo aziendale dell\u2019Ente sanitario e della sua sostenibilit\u00e0 e, quindi, del patrimonio netto su cui si scaricano gli esiti positivi o negativi della gestione.<\/p>\n<p>Giova rammentare che l\u2019istituto gius-contabile dell\u2019ammortamento, nella contabilit\u00e0 economico-patrimoniale, \u00e8 direttamente collegato con gli obiettivi di equilibrio e continuit\u00e0 aziendale. Gli ammortamenti, infatti, danno evidenza contabile alla naturale, progressiva perdita di valore cui sono esposte le attivit\u00e0 pluriennali aziendali. Tramite una convenzione contabile, si \u201csimula\u201d un costo (corrispondente al fenomeno \u201cnaturale\u201d del deterioramento del bene per effetto del tempo e dell\u2019uso), per trattenere risorse all\u2019interno dell\u2019azienda per il futuro rinnovo degli <em>assets<\/em>, a garanzia dell\u2019auto-sostenibilit\u00e0 del ciclo economico e della continuit\u00e0 aziendale.<\/p>\n<p>Tali costi vengono quindi imputati annualmente al conto economico, in diminuzione del valore dei beni ad utilit\u00e0 pluriennale (immobilizzazioni), trattenendo contemporaneamente tale valore all\u2019interno dell\u2019azienda, che viene cos\u00ec sottratto all\u2019utile.<\/p>\n<p>Dal punto di vista gius-contabile, l\u2019ammortamento \u00e8 il processo tecnico di ripartizione dei costi pluriennali in costi d\u2019esercizio, secondo il principio di competenza economica. Il concetto \u00e8 ripreso e disciplinato dall&#8217;art. 2426 codice civile, il quale prevede che \u201c<em>il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione \u00e8 limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilit\u00e0 di utilizzazione<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Tale costo, dovendo essere ammortizzato in ogni esercizio, \u00e8 compreso dal conto economico, come previsto dall&#8217;art 2425 c.c., tra i costi della produzione, al n. 10.<\/p>\n<p>Poich\u00e9 il conto economico contiene tutti i ricavi e i costi di competenza dell\u2019esercizio, dalla cui differenza si ottiene il risultato economico dell\u2019esercizio (perdita\/utile), discende che gli ammortamenti, facendo parte del conto economico, incidono sullo stato patrimoniale in via mediata, tramite il risultato di esercizio. Tanto si desume dall&#8217;art. 2425 n. 20 c.c. che prevede il risultato di esercizio, al netto delle imposte, come saldo delle diverse voci del conto economico, e dall&#8217;art. 2424 c.c., che prevede l&#8217;utile o la perdita dell&#8217;esercizio tra le componenti dello stato patrimoniale e precisamente come una voce del patrimonio netto.<\/p>\n<p><strong>2.3.<\/strong> La \u201csterilizzazione\u201d (l\u2019annullamento) dell\u2019ammortamento, prevista dall\u2019art. 29, comma 1, lett. c), D.lgs. 118\/2011, determina invece la copertura degli ammortamenti mediante una riduzione della voce di contributi iscritta al patrimonio netto, in tal modo alterando il risultato del conto economico, che non \u00e8 pi\u00f9 in grado di esprimere il reale andamento dell&#8217;esercizio, impedendo cos\u00ec di determinarne l&#8217;esatta perdita (o utile) e quindi, in ultima analisi, lo stesso l&#8217;equilibrio dinamico del bilancio delle aziende sanitarie.<\/p>\n<p>Il dubbio che induce questo giudice a sollevare questione incidentale di costituzionalit\u00e0 attiene all\u2019inconciliabilit\u00e0 logica di questa doppia parallela scelta tecnica, che rende insanabilmente non veritiero il valore del Patrimonio netto (Pn) finale, inteso come saldo capace di misurare gli equilibri effettivi di bilancio e i doveri di bilancio conseguenti, sia per l\u2019azienda sanitaria che per gli organi tutori.<\/p>\n<p>La tecnica dell\u2019art. 29 del D.lgs. n. 118\/2011 devia, infatti, profondamente dalla disciplina civilistica, che ammette tecniche di contabilizzazione diverse e inconciliabili.<\/p>\n<p>Nella disciplina civilistica, la \u201csterilizzazione\u201d dell\u2019ammortamento \u00e8 ammessa solo nel caso in cui i contributi siano stati contabilizzati alla stregua di una passivit\u00e0 in senso tecnico e, segnatamente, alla stregua di un \u201crisconto passivo\u201d, a titolo di ricavo pluriennale. Non invece quando si contabilizza tale componente come un elemento del patrimonio netto, che non pu\u00f2 mai essere impiegato, per statuto tecnico, a copertura di passivit\u00e0 certe e determinate, ma solo di perdite.<\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li><strong>La legittimazione del \u201cgiudice\u201d e la natura del giudizio.<\/strong> Ci\u00f2 premesso, la Sezione ritiene di essere legittimata a sollevare questione incidentale di costituzionalit\u00e0, ai sensi dell\u2019art. 1 della L. cost. n. 1\/1948 e dell\u2019art. 23 della L. n. 87\/1953, sussistendo, a suo avviso, i presupposti soggettivo e oggettivo di a) una \u201cautorit\u00e0 giurisdizionale\u201d, nell\u2019ambito b) di un \u201cgiudizio\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Come \u00e8 noto, alla giurisdizione della Corte dei conti sono intestate due diverse funzioni reciprocamente integrate: il \u201ccontrollo\u201d (art. 100 Cost.) e la \u201cgiurisdizione\u201d in senso stretto (art. 103 Cost.), nelle materie di contabilit\u00e0 pubblica e nelle altre specificate dalla legge.<\/p>\n<p>Gi\u00e0 in passato il Giudice delle leggi ha riconosciuto la legittimazione di questa Magistratura a sollevare questioni di legittimit\u00e0 costituzionale incidentale anche in sede di controllo, segnatamente, nell\u2019ambito del controllo preventivo di legittimit\u00e0 (sentenze n. 226\/1976 e 384\/1991), nonch\u00e9 in quello di parificazione dei bilanci statali e regionali (sentenze n. 165\/1963, n. 121\/1966, n. 142\/1968, n. 244\/1995, n. 213\/2008; per le parifiche dei bilanci regionali, le sentenze nn. 181\/2015, 89\/2017, 196\/2018 e n. 138 e 146\/2019), quest\u2019ultimo caratterizzato da \u201cforme contenziose\u201d. Infine, pi\u00f9 di recente, in sede di controllo sui piani di riequilibrio finanziario pluriennale (sentenze n. 18\/2019 e n. 105\/2019).<\/p>\n<p>Tale percorso ha portato al progressivo riconoscimento della legittimazione della Corte di conti a sollevare questioni di costituzionalit\u00e0 nell\u2019ambito di procedimenti di controllo anche quando non rivestono forma giudiziaria (il giudizio di parifica ed il giudizio di conto, evocati dalla prima parte dell\u2019art. 100, comma 2 Cost.).<\/p>\n<p>Ci\u00f2 \u00e8 avvenuto, segnatamente, prima col controllo preventivo di legittimit\u00e0 \u2013 che non riguarda direttamente il bilancio, ma singoli atti finanziariamente rilevanti, prima che l\u2019atto stesso diventi efficace (sent. n. 226\/1976) \u2013 poi nei controlli sull\u2019attuazione dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale (art. 243-bis e ss. TUEL, introdotto dall\u2019art. 3, comma 1, lettera del D.L. n. 174\/2012), che costituisce uno dei cardini del nuovo sistema di controlli sugli equilibri di bilancio, collegati alla riforma costituzionale del 2012 (cfr. art. 20 L. n. 243\/2012).<\/p>\n<p>Il D.L. n. 174\/2012, infatti, \u00ab<em>i<\/em><em>n corrispondenza con l\u2019entrata in vigore della legge cost. 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), ha dettato disposizioni volte a assicurare effettivit\u00e0 al rispetto di pi\u00f9 vincolanti parametri finanziari, integrati da principi enucleabili dal diritto europeo<\/em>\u00bb (Corte costituzionale n. 196\/2018). Si tratta, segnatamente, di controlli esercitati in forme non contenziose, ma pur sempre \u201cgiustiziali\u201d (sent. n. 18\/2019), sulla base esclusiva di parametri di legge (sent. n. 60\/2013) e che si svolgono con un contraddittorio che tracima nelle forme giurisdizionali contenziose del giudizio dinnanzi alle Sezioni riunite in speciale composizione (art. 11, comma 6, lett. <em>e)<\/em> del D.lgs. n. 174\/2012, recante il \u201cCodice di giustizia contabile\u201d).<\/p>\n<p>Secondo il Giudice delle leggi, tali controlli, di legittimit\u00e0-regolarit\u00e0 (sent. n. 39\/2014) si distinguono nettamente da quelli c.d. collaborativi\u201d, per i quali \u2013 ultimi \u2013 l\u2019accesso incidentale alla giustizia costituzionale \u00e8 negato (C. cost. n. 37\/2011). Solo nei procedimenti del primo tipo, infatti, <em>\u201cdavanti alla Sezione di controllo\u201d, <\/em>\u00ab<em>ai limitati fini dell&#8217;art. 1 della legge cost. n. 1 del 1948 e dell&#8217;art. 23 della legge n. 87 del 1953, la funzione in quella sede svolta dalla Corte dei conti \u00e8, sotto molteplici aspetti, analoga alla funzione giurisdizionale<\/em>\u00bb \u00ab[<em>a<\/em>]<em>nche se<\/em> [\u2026]<em> non<\/em> [vi]<em> \u00e8 un giudizio in senso tecnico-processuale<\/em>\u00bb (C. Cost., sent. 226\/1976).<\/p>\n<p>Nei controlli di legittimit\u00e0-regolarit\u00e0, infatti, il giudice applica norme giuridiche (le quali qualificano la realt\u00e0 in termini rigorosamente \u201cdicotomici\u201d, cfr. Corte Costituzionale sent. n. 60\/2013\u201d); di conseguenza, le sue valutazioni si sostanziano in un \u201cgiudizio\u201d di tipo binario, che lo obbliga a qualificare quella stessa realt\u00e0 in termini di validit\u00e0\/invalidit\u00e0, legittimit\u00e0\/illegittimit\u00e0.<\/p>\n<p>Accanto a tale aspetto attinente al contenuto dell\u2019accertamento e al <em>munus <\/em>del giudice di conferire certezza al diritto del bilancio (a fronte del potenziale conflitto sulla sua applicazione tra gli amministratori e i portatori di interessi finanziari adespoti), i controlli di cui al D.L. n. 174\/2012 hanno previsto vari rimedi e conseguenze giuridiche che mirano a garantire l\u2019effettivit\u00e0 del medesimo \u201cdiritto sul bilancio\u201d, accertato dalla Corte dei conti (Corte costituzionale sent. n. 39\/2014, \u00a7\u00a7 6.3.4.3.3, 6.3.4.3.2).<\/p>\n<p>Questa seconda peculiarit\u00e0 differenzia in modo ancor pi\u00f9 netto i controlli di legittimit\u00e0-regolarit\u00e0 dai \u201ccontrolli collaborativi\u201d, in quanto essi non mirano ad ottenere meri effetti auto-correttivi (art. 3, comma 8, Legge n. 20\/1994 che prevede un semplice \u201cobbligo di riesame\u201d dell\u2019amministrazione interessata), ma all\u2019esito dell\u2018accertamento di illegittimit\u00e0-irregolarit\u00e0 da parte della Corte dei conti comportano, <em>ipso iure<\/em>, immediate conseguenze giuridiche sulle amministrazioni controllate.<\/p>\n<p>In ragione di tali effetti, il Legislatore ha previsto il sindacato, con le forme piene della giurisdizione contenziosa, dinanzi alle Sezioni riunite in speciale composizione, attribuendo il diritto di azione ai soggetti che ne abbiano interesse, ai sensi dell\u2019art. 103, comma 2 Cost. (cfr. Corte costituzionale sent. n. 39\/2014, \u00a7 6.3.4.3.3 e art. 11, comma 6, lett. <em>e)<\/em>, del Codice di giustizia contabile).<\/p>\n<p><strong>3.1.<\/strong> Tanto premesso, questo giudice ritiene sussistano i requisiti sia di tipo \u201csoggettivo\u201d che di tipo \u201coggettivo\u201d per sollevare d\u2019ufficio questioni di legittimit\u00e0 costituzionale, ai sensi dell\u2019art. 1 della L. cost. n. 1\/1948 e dell\u2019art. 23 della L. n. 87\/1953, anche nei controlli che la Corte dei conti svolge sul ciclo di bilancio degli Enti del servizio sanitario nazionale (art. 1 commi 3 e 7 del D.L. n. 174\/2012).<\/p>\n<p>Quanto al requisito soggettivo la Corte dei conti \u00e8 indubitabilmente \u201cgiudice\u201d.<\/p>\n<p>La Corte costituzionale ha infatti evidenziato che le Sezioni di controllo della Corte dei conti sono composte da magistrati \u00ab<em>che, analogamente <\/em><em>ai magistrati dell&#8217;ordine giudiziario, si distinguono tra loro &#8220;solo per diversit\u00e0 di funzioni&#8221; (art. 10 legge 21 marzo 1953, n. 161)\u00bb. <\/em>Si tratta infatti di una magistratura \u00ab<em>annoverata, accanto <\/em>[a quella]<em> ordinaria ed al Consiglio di Stato, tra le &#8220;supreme magistrature&#8221; (art. 135 Cost.); istituzionalmente investita di funzioni giurisdizionali a norma dell&#8217;art. 103, secondo comma, Cost., la Corte dei conti \u00e8, infatti, l&#8217;unico organo di controllo che, nel nostro ordinamento, goda di una diretta garanzia in sede costituzionale<\/em>\u00bb (Corte costituzionale, sentenza n. 226\/1976).<\/p>\n<p>Tale requisito \u00e8 stato confermato anche con riguardo alle Sezioni regionali di controllo (sentt. n. 181\/2015, n. 89\/2017, n. 18\/2019 e n. 105\/2019).<\/p>\n<p>La terziet\u00e0 e la neutralit\u00e0 della Corte dei conti, infatti, \u00e8 stata riconosciuta anche rispetto al sistema delle autonomie: essa non esercita competenze di natura amministrativa, ma \u00e8 organo al sevizio del principio di legalit\u00e0 repubblicana e del suo sistema istituzionale multilivello\u00a0 (art. 114 Cost.): infatti, parallelamente alla riforma del Titolo V, la Consulta ha evidenziato che la Corte dei conti non \u00e8 espressione organizzativa dello Stato, bens\u00ec essa \u00e8 organo dello Stato-comunit\u00e0 (sentenza n. 29\/1995) e dello Stato-ordinamento (sentenza n. sentenze n. 267\/2006; nonch\u00e9 nn. 179\/2007, 37\/2011, 198\/2012).<\/p>\n<p>Del resto, la Corte dei conti, nel procedimento di controllo sugli equilibri del bilancio delle autonomie e delle loro appendici organizzative \u00e8 \u201c<em>super partes<\/em>\u201d, ossia \u00e8 doppiamente neutrale: lo \u00e8 rispetto allo Stato-ordinamento (art. 114 Cost.), nella sua plurale articolazione (Corte Cost. sentenze n. 29\/1995, n. 470\/1997 e n. 60\/2013); ma lo \u00e8 soprattutto rispetto alla \u201ccomunit\u00e0\u201d di riferimento e agli interessi afferenti al bene della vita che tramite il controllo ricevono tutela obiettiva (il bilancio come bene pubblico). Si tratta, infatti e segnatamente, di interessi finanziari adespoti alla congruit\u00e0 delle risorse per l\u2019erogazione dei LEA, afferenti ai membri della collettivit\u00e0 di riferimento. Quest\u2019ultimi, infatti, entrano in una relazione (soltanto) \u201cmediata\u201d col bilancio: di conseguenza, gli \u201cinteressati\u201d al bilancio non sono solo gli amministratori, ma anche (ed ancor prima) i cittadini utenti, nonch\u00e9 il \u201cmercato\u201d che interagisce col bilancio, fornendo beni e servizi.<\/p>\n<p>La Corte, quindi, si interpone tra l\u2019interesse degli amministratori <em>pro tempore<\/em> e quelli della comunit\u00e0 di riferimento, la quale aspira ad uno strumento adeguato di gestione delle risorse per l\u2019erogazione dei servizi. Tale conflitto di interessi \u00e8 gi\u00e0 stato evidenziato dalla Corte costituzionale quando ha sottolineato che \u00ab<em>l\u2019incuria del<\/em>[lo]<em> squilibrio strutturale <\/em>[dei bilanci]<em> interromp<\/em>[e]<em> \u2013 in virt\u00f9 di una presunzione assoluta \u2013 il legame fiduciario che caratterizza il mandato elettorale e la rappresentanza democratica degli eletti<\/em>\u00bb (sentenza n. 228\/2017).<\/p>\n<p>Il carattere pubblico degli scopi che il bilancio \u00e8 chiamato a perseguire, attraverso l\u2019adeguatezza delle risorse e, in ultimo, il suo equilibrio rendono lo stesso bilancio un \u201cbene pubblico\u201d. Esso \u00e8 pubblico nel senso che la verifica degli equilibri, da un lato, consente la<em> accountability<\/em> dei funzionari pubblici che sono selezionati attraverso meccanismi diretti o indiretti di responsabilit\u00e0 democratica (C. Cost. sent. n. 184\/2016), dall\u2019altro, consente l\u2019uguaglianza sostanziale dei cittadini nella percezione e godimento di prestazioni costituzionalmente necessarie (C. cost. sent. n. 10\/2016).<\/p>\n<p>Detto in altri termini, l\u2019interesse degli amministratori <em>pro tempore <\/em>del bilancio, si pone potenzialmente in conflitto con quelli della comunit\u00e0 territoriale di riferimento, non solo per le responsabilit\u00e0 politiche e giuridiche che ne potrebbero conseguire (sia in termini di decadenza del <em>management<\/em>, che in punto di sindacato diffuso degli organizzatori del servizio), ma anche per gli obblighi giuridici che sorgono in caso di evidenziazione di uno squilibrio strutturale.<\/p>\n<p>In tale caso, infatti, la Corte dei conti si pone in una posizione neutrale rispetto a pi\u00f9 soggetti (dalla azienda sanitaria allo Sato, passando dalla regione), verificando ed accertando la \u201csincerit\u00e0\u201d dei dati di bilancio e dei suoi saldi, e con essa ponendo le premesse per l\u2019adempimento dei conseguenti obblighi di legge e costituzionali, ai sensi degli artt. 2, 3, 32, e 117 comma 2, lett. n, 119 e 120 Cost., con particolare riferimento i LEA.<\/p>\n<p><strong>3.2. <\/strong>Quanto al requisito oggettivo (\u201cgiudizio\u201d), nel procedimento di controllo in corso sussistono tutti gli elementi del \u201ctest di giurisdizionalit\u00e0\u201d elaborato dallo stesso Giudice delle leggi per l\u2019accesso incidentale alla giustizia costituzionale in sede di controllo.<\/p>\n<p>Segnatamente (sent. C. Cost. n. 89\/2017, \u00a7 2 <em>in diritto<\/em>):<\/p>\n<p><em>\u00aba) applicazione di parametri normativi. \u00c8 da sottolineare, in proposito, come nel procedimento di parifica il prevalente quadro normativo di riferimento sia quello del d.lgs. n. 118 del 2011 e come l\u2019esito del procedimento sia dicotomico nel senso di ammettere od escludere dalla parifica le singole partite di spesa e di entrata che compongono il bilancio (sull\u2019esito dicotomico dei controlli di legittimit\u00e0-regolarit\u00e0 sui bilanci degli enti territoriali, sentenza n. 40 del 2014); <\/em><\/p>\n<ol>\n<li><em>b) giustiziabilit\u00e0 del provvedimento in relazione a situazioni soggettive dell\u2019ente territoriale eventualmente coinvolte. Infatti, l\u2019art. 1, comma 12, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 <\/em>[\u2026]<em>, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, come modificato dall\u2019art. 33, comma 2, lettera a), numero 3), del decreto-legge del 24 giugno 2014, n. 91 <\/em>[\u2026]<em> convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dispone che avverso le delibere della <\/em><em>Sezione regionale di controllo della Corte dei conti \u2013 tra le quali, appunto, quella afferenti al giudizio di parificazione \u2013 &#8220;\u00e8 ammessa l\u2019impugnazione alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione, con le forme e i termini di cui all\u2019articolo 243-quater, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267&#8221;; <\/em><\/li>\n<li><em>c) pieno contraddittorio sia nell\u2019ambito del giudizio di parifica esercitato dalla sezione di controllo della Corte dei conti, sia nell\u2019eventuale giudizio ad istanza di parte, qualora quest\u2019ultimo venga avviato dall\u2019ente territoriale cui si rivolge la parifica. In entrambe le ipotesi \u00e8 contemplato anche il coinvolgimento del pubblico ministero a tutela dell\u2019interesse generale oggettivo della regolarit\u00e0 della gestione finanziaria e patrimoniale dell\u2019ente territoriale (art. 243-quater, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, <\/em>[\u2026]<em>; artt. 53 e seguenti del regolamento di procedura di cui al regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, <\/em>[\u2026]<em> , ora sostituiti dagli artt. 172 e seguenti dell\u2019allegato 1 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174&#8243;). In definitiva, anche nel procedimento di parifica &#8220;\u00e8 garantita la possibilit\u00e0 che gli interessi <\/em><em>ed il punto di vista dell\u2019amministrazione, nelle sue varie articolazioni, siano fatti valere nel corso del procedimento. <\/em>[\u2026]<em> D\u2019altronde, sul piano sostanziale, il riconoscimento di tale legittimazione [al giudizio costituzionale] si giustifica anche con l\u2019esigenza di ammettere al sindacato della Corte costituzionale leggi che, come nella fattispecie in esame, pi\u00f9 difficilmente verrebbero, per altra via, ad essa sottoposte&#8221; (sentenza n. 226 del 1976)\u00bb<\/em>.<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>3.2.1.<\/strong> L\u2019odierno giudizio, infatti, \u00e8 certamente un controllo di legittimit\u00e0-regolarit\u00e0.<\/p>\n<p>Esso viene svolto ai sensi dell\u2019art. 1, comma 3, del D.L. n. 174\/2012, il quale riproduce la formulazione ed i contenuti dell\u2019art. 148-bis TUEL (introdotto dall\u2019art. 3, comma 1, lettera e), del D.L. n. 174\/2012 e definito controllo di legittimit\u00e0-regolarit\u00e0 nella sent. n. 40\/2014), con la sola differenza che si espleta sugli enti del servizio sanitario nazionale, con una contabilit\u00e0 di tipo economico-patrimoniale, che non prevende un bilancio preventivo autorizzatorio, ma con sola finalit\u00e0 di indirizzo e programmazione.<\/p>\n<p>Del resto, con riguardo agli Enti del servizio sanitario nazionale, gi\u00e0 con la sentenza n. 39\/2014, la Corte Costituzionale aveva avuto modo di affermare che \u00ab<em>il controllo finanziario attribuito alla Corte dei conti e, in particolare, quello che questa e\u0300 chiamata a svolgere sui bilanci preventivi<u> e sui rendiconti consuntivi degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale<\/u>, <u>va ascritto alla categoria del sindacato di legalit\u00e0\u0300 e di regolarit\u00e0\u0300<\/u> \u2013 da intendere come verifica della conformit\u00e0\u0300 delle (complessive) gestioni di detti enti alle regole contabili e finanziarie \u2013 e ha lo scopo, in una prospettiva non piu\u0300 statica (com\u2019era il tradizionale controllo di legalit\u00e0\u0300-regolarit\u00e0\u0300), ma dinamica, di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all\u2019adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire l\u2019equilibrio del bilancio e il rispetto delle regole contabili e finanziarie<\/em>\u00bb (enfasi aggiunta).<\/p>\n<p>\u00c8 evidente che non si \u00e8 dunque in presenza di un controllo meramente \u201ccollaborativo\u201d, sia per la definitivit\u00e0 dell\u2019accertamento, sia per gli effetti di legge che vi conseguono e che si impongono all\u2019ente controllato e talvolta a terzi (fermo restando il loro diritto di azione ai sensi dell\u2019art. 11, comma 6, lett. <em>e) <\/em>del Codice di giustizia contabile).<\/p>\n<p><strong>3.2.2.<\/strong> Sotto il primo profilo (contenuto decisorio), l\u2019accertamento di controllo ha la sostanza di una decisione giurisdizionale, in quanto definisce con certezza i saldi del bilancio, rispetto al diritto e al fatto, ad una certa data, e allo stesso tempo partecipa della \u201cdefinitivit\u00e0\u201d tipica dei provvedimenti emessi in un processo contenzioso.<\/p>\n<p>Costituisce infatti ormai diritto vivente il riconoscimento della idoneit\u00e0 della decisione di controllo sugli equilibri di bilancio a dare stabilit\u00e0 giuridica ai contenuti accertati alla stregua di un provvedimento emesso in sede giurisdizionale. Tanto \u00e8 stato affermato dalle Sezioni riunite spec. composizione di questa Corte nella sentenza n. 7\/2018\/EL, in ordine a pronunce emesse nei procedimenti di controllo sul modello dell\u2019art. 148-bis TUEL (e quindi dell\u2019odierno procedimento); <em>similiter<\/em>, per pronunce emesse per i piani di riequilibrio finanziario pluriennali (art. 243-bis e ss. TUEL), con la sentenza dello stesso giudice n. 64\/2015\/EL. Per il giudizio di parifica, inoltre, si richiama la deliberazione SS.RR. controllo n. 7\/2013\/QMIG, in particolare, \u00a7 5, ampiamente richiamata da Sez. delle Autonomie n. 14\/2014\/INPR.<\/p>\n<p>La Consulta, dal canto suo, ha messo in evidenza come le funzioni del controllo e quella giurisdizionale in senso stretto (inteso come processo tra parti) siano strettamente correlate, grazie al \u201csistema giustiziale\u201d realizzato attraverso la ricorribilit\u00e0 dell\u2019accertamento dinanzi alle Sezioni Riunite in speciale composizione (art. 11, comma 6, lett. e) del Codice della Giustizia contabile), tramite cui la decisione di controllo pu\u00f2 acquistare \u201cdefinitivit\u00e0\u201d: \u00ab<em>In sostanza, il sistema giustiziale inerente al controllo di legittimit\u00e0 sui bilanci si connota di norme sostanziali<\/em><em>, procedurali e processuali che, attraverso reciproche interconnessioni, mirano<\/em> [\u2026]\u00bb ad assicurare la necessaria certezza sullo stato di equilibri e programmare le necessarie azioni correttive a tutela degli equilibri di bilancio, delimando il contrasto sulla interpretazione del diritto o sulla verit\u00e0 del fatto che possono interessare il conto. Per questa ragione, sebbene lo stesso Giudice delle leggi abbia evidenziato che il giudizio sul bilancio, emesso in sede di controllo, sia simile alla \u201cvolontaria giurisdizione\u201d, limitatamente al fatto che non vi \u00e8 \u00ab<em>la lite o non vi<\/em> [\u00e8] <em>contraddittorio tra le parti<\/em>\u00bb (sentenza n. 129\/1957), allo stesso tempo se ne discosta (sent. n. 138\/2019), in ragione del carattere decisorio evidenziato dal diritto vivente.<\/p>\n<p>La decisione di controllo, infatti, non integra la volont\u00e0 della pubblica amministrazione ed il suo procedimento decisionale, ma arbitra interessi attorno alla corretta interpretazione delle norme del \u201cdiritto sul bilancio\u201d e alla verit\u00e0 dei fatti sottostanti e pu\u00f2, invero, innescare un \u201cricorso ad istanza di parte\u201d dinanzi alle Sezioni riunite in speciale composizione.<\/p>\n<p>Il carattere decisorio e giurisdizionale delle decisioni di controllo sugli equilibri di bilancio, del resto, \u00e8 stato espressamente riconosciuto dalla Corte costituzionale gi\u00e0 nel 2012, con precipuo riferimento al giudizio di parificazione del rendiconto regionale (Corte costituzionale, sentenza n. 72\/2012, \u00a7 2.3. <em>in diritto<\/em>).<\/p>\n<p><strong>3.2.2.1.<\/strong> In ordine alle regole e allo standard di contraddittorio seguito, oltre a farsi applicazione analogica delle norme a suo tempo adottate dal Legislatore per il controllo preventivo di legittimit\u00e0 (e gi\u00e0 ritenute sufficienti, al tempo, per superare il \u201ctest di legittimazione per l\u2019accesso alla Corte\u201d, cfr. sent. n. 226\/1976), la Corte dei conti, nel procedimento di controllo di cui si tratta, valorizza la norma costituzionale sul \u201cgiusto processo\u201d (art. 111 Cost., commi 1 e 2), assicurando il contraddittorio su tutte le risultanze istruttorie e la garanzia dell\u2019adunanza pubblica (che consente di discutere oralmente le memorie scritte sulle contestazioni che vengono preliminarmente portate a conoscenza dell\u2019ente controllato).<\/p>\n<p>Sull\u2019odierna questione, sollevata d\u2019ufficio, \u00e8 infatti stato consentito all\u2019Amministrazione controllata di presentare le proprie osservazioni e deduzioni, previa ordinanza specifica (n. 106\/2019\/PRSP), emessa applicando analogicamente il principio generale espresso anche dall\u2019art. 7, comma 2, del Codice della giustizia contabile (il quale rinvia all\u2019art. 101 comma 2 c.p.c.), che impone al giudice di segnalare alle parti le questioni rilevabili d\u2019ufficio, al fine di provocare la discussione tra le parti stesse e le consequenziali attivit\u00e0 assertive e probatorie (cfr. Corte di Cassazione, Sez. II, con la sentenza 11 dicembre 2013, n. 27631).<\/p>\n<p><strong>3.3.<\/strong> Sussistono dunque i requisiti di accesso al giudizio di costituzionalit\u00e0, sintetizzati nel \u201ctest di giurisdizionalit\u00e0\u201d dallo stesso Giudice delle leggi, ai limitati fini della remissione delle questioni incidentali di legittimit\u00e0.<\/p>\n<p>Come \u00e8 evidente tutti i suelencati requisiti sono soddisfatti nel procedimento di controllo ai sensi dell\u2019art. 243-quater, comma 7, TUEL. Infatti:<\/p>\n<ol>\n<li>a) come gi\u00e0 evidenziato nella sentenza della Corte Cost. n. 39\/2014, si tratta di un controllo di legalit\u00e0-regolarit\u00e0;<\/li>\n<li>b) l\u2019accertamento \u00e8 giustiziabile ai sensi e per gli effetti dell\u2019art. 11, comma 6, lett. e) del Codice della giustizia contabile (D.lgs. n. 174\/2016);<\/li>\n<li>c) \u00e8 assicurato ampio contraddittorio con il soggetto controllato, al quale si applica in via diretta, l\u2019art. 111 commi 1 e 2 Cost., e, in via analogica, le norme sui procedimenti di controllo previsti dal vigente testo unico della Corte dei conti (T.U. 1214 del 1934) e quelli del Codice di giustizia contabile (art. 7).<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>3.4.<\/strong> Pur ritenendo che le considerazioni sin qui svolte siano sufficienti a giustificare la legittimazione di questa Magistratura a sollevare incidentalmente questioni di legittimit\u00e0 costituzionale nell\u2019odierno procedimento di controllo, si ravvisa altres\u00ec la peculiarit\u00e0 della \u201czona d\u2019ombra\u201d, per cui la Corte Costituzionale ha pi\u00f9 volte ritenuto di interpretare estensivamente l\u2019ambito di una simile legittimazione (sent. n. 1\/2014; n. 18\/2019; n. 105\/2019) e del paramento costituzionale giustiziabile (sentt. n. 196\/2018 e n. 138\/2019).<\/p>\n<p>Nell\u2019ottica della formazione di pericolose \u201czone franche\u201d non meno rilevante \u00e8 la decisione della Consulta n. 107\/2016, con la quale \u00e8 stato evidenziato l\u2019importanza del giudizio incidentale per la verifica imparziale degli equilibri finanziari, a fronte delle possibili inefficienze e del difetto di imparzialit\u00e0 che pu\u00f2 affliggere l\u2019iniziativa processuale dello Stato (e <em>mutatis mutandis <\/em>\u00a0delle regioni stesse, all\u2019esito di mediazioni politiche che sacrificano il rispetto del principio di costituzionalit\u00e0 delle leggi). Infatti, i soggetti che sono investiti del potere di impugnare in via principale le leggi devono \u00ab<em>tenere comportamenti imparziali e coerenti per evitare che eventuali patologie nella legislazione e nella gestione dei bilanci <\/em>[\u2026]<em> possano riverberarsi in senso negativo sugli equilibri complessivi della finanza pubblica<\/em>\u00bb. Diversamente, nei giudizi in via incidentate, la presenza di un giudice, soggetto soltanto alla legge (art. 108 Cost.), assicura un filtro neutrale di eventuali questioni di costituzionalit\u00e0; la Consulta ha evocato quindi, in modo nemmeno tanto implicito, il ruolo della Corte dei conti, di cui pi\u00f9 volte ha sottolineato il carattere di <em>\u00abmagistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell\u2019equilibrio economico-finanziario del settore pubblico<\/em>\u00bb (cfr. <em>ex multis<\/em> Corte costituzionale sent. n. 60\/2013).<\/p>\n<p>Questo comportamento imparziale, infatti, \u00e8 necessario per tutelare le autonomie e allo stesso tempo i valori di uguaglianza (artt. 5 e 119 Cost.) tra i cittadini nelle varie comunit\u00e0 territoriali.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 detto, \u00e8 del tutto evidente che le norme considerate hanno una natura particolare (C. cost. sent. 1\/2014) in quanto, al netto delle ipotesi di impugnazione in via principale, le norme che questo giudice \u00e8 chiamato ad applicare nell\u2019esercizio della funzione di controllo sui bilanci delle ASL, sarebbero difficilmente sottoponibili altrimenti al controllo di legittimit\u00e0 costituzionale in via incidentale, in quanto la Corte dei conti \u00e8 l\u2019unico soggetto competente a verificarne la corretta applicazione, tutelando interessi adespoti in posizione di terziet\u00e0.<\/p>\n<p>Solo in sede di sindacato di controllo (e in via mediata nell\u2019eventuale, successivo sindacato giurisdizionale) \u00e8 possibile verificare, da parte di un giudice terzo, la legalit\u00e0 ordinaria e costituzionale nella determinazione dei contenuti del \u201cbene pubblico bilancio\u201d. Legalit\u00e0 che viene posta a presidio di interessi in potenziale (e spesso in concreto) conflitto con quelli di chi predispone il bilancio (l\u2019organo esecutivo dell\u2019ente pubblico), quali gli interessi della comunit\u00e0 di riferimento e quelli delle generazioni future, a carico delle quali si pu\u00f2 \u201cscaricare\u201d l\u2019indebitamento, se non addirittura l\u2019impossibilit\u00e0 di proseguire l\u2019erogazione del servizio.<\/p>\n<p>Il \u201cdiritto sul bilancio\u201d, infatti, consiste nella definizione dei limiti alla determinazione dei contenuti della fondamentale funzione di allocazione delle risorse pubbliche, rimesse al Legislatore e all\u2019Amministrazione, nel ciclo continuo di rendicontazione e previsione che esso comporta.<\/p>\n<p>Infatti, oggetto del giudizio contabile non \u00e8 un atto, un\u2019attivit\u00e0 o un rapporto sottostante con soggetti determinati (per cui rilevano direttamente situazioni giuridiche soggettive, tipiche della giurisdizione amministrativa o ordinaria, caratterizzate dal principio dispositivo e\/o a situazioni giuridiche soggettive in cui si struttura il rapporto con la p.a.), ma \u00e8 il \u201cprocesso di bilancio\u201d, fortemente intriso dall\u2019elemento temporale e collegato alla tutela di interessi finanziari adespoti: esso non si sviluppa linearmente, secondo un inizio ed una fine, ma in modo ciclico, senza soluzione di continuit\u00e0, tra rendicontazione e programmazione, per garantire, appunto, l\u2019 \u201c<em>inderogabile principio di continuit\u00e0 tra gli esercizi finanziari<\/em>\u201d (Corte costituzionale n. 274\/2017 e n. 105\/2019).<\/p>\n<p>Ora, \u00e8 evidente che la disciplina sul bilancio, ed in particolare quella dei suoi saldi, non interferendo direttamente con situazioni giuridiche di diritto soggettivo e di interesse legittimo, difficilmente verrebbe alla cognizione del Giudice delle leggi nell\u2019ambito di un \u201cprocesso\u201d dispositivo.\u00a0 Si correrebbe cos\u00ec il rischio di collocare in \u201czone d\u2019ombra\u201d (sent. n. 196\/2018 e nn.18, 138 e 146\/2019), sottratte al sindacato di costituzionalit\u00e0, importanti norme statali e regionali che disciplinano la formazione dei contenuti del bene pubblico bilancio, con l\u2019effetto di lasciare prive di presidio giudiziale aree importanti dell\u2019ordinamento in cui sono regolati interessi di sicuro rilievo costituzionale.<\/p>\n<p>Rispetto a tali norme e alla loro corretta applicazione, infatti, si dispiegano fondamentalmente interessi finanziari adespoti, non anche interessi e situazioni giuridiche soggettive, veicolabili attraverso il processo dispositivo ai sensi dell\u2019art. 24 o 113 Cost., se non nel caso in cui vengano lesi gli interessi soggetti di amministratori <em>pro tempore<\/em> o di altri soggetti qualificati (cfr. Sezioni riunite spec. composizione nn. 8, 16 e 17\/2019\/EL)<\/p>\n<p>Tali interessi finanziari e adespoti, infatti, non sono personificati e veicolati direttamente da \u201cparti\u201d, se non, occasionalmente, dalla stessa amministrazione <em>pro tempore<\/em> che, semmai, si trova in condizione di potenziale conflitto con la comunit\u00e0 di riferimento, rispetto alla quale \u00e8 tenuta ad osservare il principio di rendicontazione (Corte cost. sent. n. 18\/2019).<\/p>\n<p><strong>3.4.1.<\/strong> Inoltre, a causa dell\u2019assenza strutturale del P.M. contabile nel procedimento di controllo dinanzi alla Sezione regionale di controllo (tranne che nel giudizio di parifica), nei giudizi di legittimit\u00e0-regolarit\u00e0 sui bilanci dell\u2019aziende sanitarie non \u00e8 possibile negare la legittimazione del giudice a sollevare d\u2019ufficio le questioni di legittimit\u00e0 costituzionale delle norme che distorcono la rappresentazione degli equilibri di bilancio.<\/p>\n<p>Infatti, in caso di accertamento di controllo conforme ad una legge di dubbia costituzionalit\u00e0, ma favorevole agli interessi concreti del <em>management<\/em> (il quale, per ci\u00f2 stesso, non ha interesse ad instaurare un giudizio dinanzi alle Sezioni riunite in speciale composizione), l\u2019interesse al ripristino della legalit\u00e0 costituzionale non potrebbe essere veicolato in altro modo dinanzi alle Sezioni giurisdizionali, in assenza di controinteressati.<\/p>\n<p><strong>3.4.2.<\/strong> Pertanto, alla luce di queste considerazioni, ancora una volta occorre affermare la legittimazione della Sezione regionale di controllo a sollevare questione incidentale di costituzionalit\u00e0, in ragione della duplice esigenza di \u00ab<em>garantire il principio di costituzionalit\u00e0\u00bb <\/em>ed<em> \u00abevitare che si venga a creare una zona franca del sistema di giustizia costituzionale<\/em>\u00bb (Corte costituzionale, sentenza n. 1\/2014, punto 2 <em>in diritto<\/em>, Corte costituzionale nn. 18, 105, 138 e 146\/2019).<\/p>\n<p>In tali casi, il <em>\u00abpreminente interesse pubblico della certezza del diritto (che i dubbi di costituzionalit\u00e0 insidierebbero), insieme con l\u2019altro della osservanza della Costituzione\u00bb<\/em> vieta di ritenere esiziale la circostanza che il giudizio di controllo non si svolga con le formalit\u00e0 tipiche della giurisdizione contenziosa, in quanto dalla \u00ab<em>distinzione tra le varie categorie di giudizi e processi (categorie del resto dai contorni sovente incerti e contestati)<\/em>\u00bb potrebbe derivare la \u201cgrave conseguenza\u201d della formazione nell\u2019ordinamento di \u201czone d\u2019ombra\u201d o \u201cfranche\u201d sottratte al sindacato di costituzionalit\u00e0 (Corte cost. sent. n. 226\/1976).<\/p>\n<p>Ci\u00f2 <em>&#8220;giustifica [\u2026] l&#8217;esigenza di ammettere al sindacato costituzionale leggi che, come nella fattispecie in esame, pi\u00f9 difficilmente verrebbero per altra via, ad essa sottoposte&#8221;<\/em> (Corte cost. sent.\u00a0 n. 384\/1991), attraverso un \u201cgiudice\u201d, pur in assenza delle forme del \u201cprocesso\u201d contenzioso; si tratta cio\u00e8 di garantire che anche la disciplina ordinaria che presiede alla formazione ed alla tutela del bilancio possa essere giustiziata secondo Costituzione, quando tale disciplina entra in conflitto con i fondamenti della Carta fondamentale.<\/p>\n<ol start=\"4\">\n<li><strong> La rilevanza. <\/strong>Il giudice contabile, nell\u2019ambito del procedimento di controllo ai sensi dell\u2019art. 1, commi 3 e 7 del D.L. n. 174\/2012, \u00e8 tenuto ad enunciare direttamente o indirettamente, in che termini la misura del patrimonio netto \u00e8 stata modificata applicando la disciplina contabile generale (art. 2424 codice civile) e speciale (art. 29 del D.lgs. n. 118\/2011) all\u2019uopo prevista.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Infatti, i comportamenti conformativi che devono scaturire da tale accertamento (art. 1, comma 7, D.L. n. 174\/2012) non sono solo conseguenza della modifica degli equilibri rendicontati, ma anche della loro misura, nel senso che il comportamento necessitato pu\u00f2 variare in funzione del grado di variazione virtuale che l\u2019irregolarit\u00e0 hanno comportato in termini di patrimonio netto, specialmente nel caso in cui emerga un patrimonio netto negativo.<\/p>\n<p>In buona sostanza, sussiste un rapporto di pregiudizialit\u00e0 tra la definizione del giudizio innanzi a questo giudice e la questione di costituzionalit\u00e0 delle norme che disciplinano il patrimonio netto dell\u2019azienda sanitaria.<\/p>\n<p>In proposito si osserva che la disciplina del patrimonio netto delle aziende sanitarie \u00e8 in parte direttamente determinata dal Legislatore (art. 29 D.lgs. n. 118\/2011). Segnatamente, tale articolo comprende tra le componenti di tale saldo i \u201ccontributi in conto capitale\u201d (comma 1, lett. <em>c) <\/em>) sui quali \u2013 come anticipato \u2013 la Sezione ha avanzato, nel corso del procedimento, dubbi di costituzionalit\u00e0. Pi\u00f9 nel dettaglio, la Sezione dubita della razionalit\u00e0 della contemporanea classificazione di tale componente nel patrimonio netto e, allo stesso tempo, del suo diretto impego in funzione di \u201csterilizzazione\u201d di un costo specifico del conto economico, ovvero, del costo contabile c.d. di \u201cammortamento\u201d.<\/p>\n<p>In termini di rilevanza, ci\u00f2 comporta che le irregolarit\u00e0 accertate, nel caso di incostituzionalit\u00e0 della norma, porterebbero ad una pi\u00f9 importante riduzione virtuale del patrimonio netto, con la riclassificazione del patrimonio stesso in termini, addirittura, negativi.<\/p>\n<p>Conseguentemente, diversi sarebbero gli obblighi conformativi (le c.d. \u201cmisure correttive\u201d) a valle dell\u2019accertamento, non solo per l\u2019ente controllato, ma anche per gli organi tutori.<\/p>\n<p>Per tale ragione il Collegio ritiene di sollevare d\u2019ufficio pregiudiziale questione di legittimit\u00e0 costituzionale sulla speciale disciplina, prevista per il patrimonio netto negli enti del servizio sanitario nazionale (SSN), e segnatamente sull\u2019art. 29, comma 1, lett. <em>c)<\/em>, del D.lgs. n. 118\/2011 relativo alla tecnica di contabilizzazione dei contributi in conto capitale e del loro impiego a \u201csterilizzazione\u201d dell\u2019ammortamento dei cespiti con gli stessi acquistati.<\/p>\n<p><strong>4.1.<\/strong> Le criticit\u00e0 evidenziate dovrebbero portare questo Giudice a considerare come insussistente:<\/p>\n<p>&#8211; l\u2019attivo per \u20ac 6.120.659,00, per minori immobilizzazioni materiali mobili (assenza di inventario);<\/p>\n<p>&#8211; crediti dell\u2019attivo patrimoniale per \u20ac 6.539.428,49 (a causa dell\u2019incongruenza tra dati di bilancio in Stato patrimoniale, Conto economico, e contabilizzazione di debiti come crediti).<\/p>\n<p>Tali irregolarit\u00e0 incidono sul patrimonio netto per circa 12,6 milioni di euro.<\/p>\n<p>Per l\u2019effetto, all\u2019esito di questo giudizio, si dovrebbe accertare l\u2019esistenza, comunque, di un patrimonio netto in diminuzione, ma positivo, nel caso in cui la norma dell\u2019art. 29, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 118\/2011 ritenuta priva di vizi di legittimit\u00e0 costituzionale, e negativo, invece, nel caso in cui la stessa norma fosse incostituzionale.<\/p>\n<p>L\u2019applicazione dell\u2019art. 29, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 118\/2011 \u00e8 infatti sempre rilevante nel procedimento di controllo sugli equilibri, perch\u00e9 contribuisce a determinare la effettiva dotazione del patrimonio netto (e quindi l\u2019equilibrio dinamico e complessivo tra fonti ed impieghi, nella continuit\u00e0 degli esercizi) e l\u2019effettivo flusso di variazione derivante del conto economico (l\u2019equilibrio di reddito per ciascun esercizio economico, tra costi e ricavi, che agiscono in variazione del patrimonio).<\/p>\n<p><strong>4.2.<\/strong> Pi\u00f9 nel dettaglio, L\u2019ASL ha puntualmente seguito la tecnica di legge, contabilizzando il contributo tra le componenti del patrimonio netto eppur tuttavia consentendone il suo impiego a \u201cfinanziamento\u201d delle sterilizzazioni degli ammortamenti.<\/p>\n<p>Cos\u00ec operando l\u2019ASL ha realizzato nell\u2019ultimo triennio i seguenti equilibri patrimoniali:<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>Tabella 1: evoluzione del Patrimonio netto dell\u2019ASL di Caserta. <\/em><\/p>\n<table width=\"0\">\n<tbody>\n<tr>\n<td colspan=\"4\" width=\"255\"><strong>Stato patrimoniale 2015 <\/strong><\/td>\n<td colspan=\"4\" width=\"240\"><strong>Stato patrimoniale 2016<\/strong><\/td>\n<td colspan=\"4\" width=\"240\"><strong>Stato patrimoniale 2017<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"2\" width=\"111\"><strong>Attivo<\/strong><\/td>\n<td colspan=\"2\" width=\"144\"><strong>Passivo<\/strong><\/td>\n<td colspan=\"2\" width=\"111\"><strong>Attivo<\/strong><\/td>\n<td colspan=\"2\" width=\"128\"><strong>Passivo<\/strong><\/td>\n<td colspan=\"2\" width=\"111\"><strong>Attivo<\/strong><\/td>\n<td colspan=\"2\" width=\"128\"><strong>Passivo<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"41\"><\/td>\n<td width=\"71\"><\/td>\n<td width=\"58\"><\/td>\n<td width=\"86\"><\/td>\n<td width=\"41\"><\/td>\n<td width=\"71\"><\/td>\n<td width=\"58\"><\/td>\n<td width=\"71\"><\/td>\n<td width=\"41\"><\/td>\n<td width=\"71\"><\/td>\n<td width=\"58\"><strong>P.N.<\/strong><\/td>\n<td width=\"71\"><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"41\"><\/td>\n<td width=\"71\"><\/td>\n<td width=\"58\"><em>Contributi<\/em><\/td>\n<td width=\"86\">&nbsp;<\/td>\n<td width=\"41\"><\/td>\n<td width=\"71\"><\/td>\n<td width=\"58\"><em>Contributi<\/em><\/td>\n<td width=\"71\">&nbsp;<\/td>\n<td width=\"41\"><\/td>\n<td width=\"71\"><\/td>\n<td width=\"58\"><em>Contributi<\/em><\/td>\n<td width=\"71\">&nbsp;<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"41\"><\/td>\n<td width=\"71\"><\/td>\n<td width=\"58\"><em>invest. <\/em><\/td>\n<td width=\"86\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 103.968.611<\/td>\n<td width=\"41\"><\/td>\n<td width=\"71\"><\/td>\n<td width=\"58\"><em>invest. <\/em><\/td>\n<td width=\"71\">72.991.470<\/td>\n<td width=\"41\"><\/td>\n<td width=\"71\"><\/td>\n<td width=\"58\"><em>invest. <\/em><\/td>\n<td width=\"71\">72.095.853<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"41\"><\/td>\n<td width=\"71\"><\/td>\n<td width=\"58\">Altro<\/td>\n<td width=\"86\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 92.530.156<\/td>\n<td width=\"41\"><\/td>\n<td width=\"71\"><\/td>\n<td width=\"58\">Altro<\/td>\n<td width=\"71\">1.295.661<\/td>\n<td width=\"41\"><\/td>\n<td width=\"71\"><\/td>\n<td width=\"58\">Altro<\/td>\n<td width=\"71\">824.982<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"41\"><\/td>\n<td width=\"71\"><\/td>\n<td width=\"58\">Perdite<\/td>\n<td width=\"86\">&nbsp;<\/td>\n<td width=\"41\"><\/td>\n<td width=\"71\"><\/td>\n<td width=\"58\">Perdite<\/td>\n<td width=\"71\">&nbsp;<\/td>\n<td width=\"41\"><\/td>\n<td width=\"71\"><\/td>\n<td width=\"58\">Perdite<\/td>\n<td width=\"71\">&nbsp;<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"41\"><\/td>\n<td width=\"71\"><\/td>\n<td width=\"58\">\u00a0a nuovo<\/td>\n<td width=\"86\">-287.274.585<\/td>\n<td width=\"41\"><\/td>\n<td width=\"71\"><\/td>\n<td width=\"58\">\u00a0a nuovo<\/td>\n<td width=\"71\">-88.085.756<\/td>\n<td width=\"41\"><\/td>\n<td width=\"71\"><\/td>\n<td width=\"58\">\u00a0a nuovo<\/td>\n<td width=\"71\">0<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"41\"><\/td>\n<td width=\"71\"><\/td>\n<td width=\"58\"><strong>P.N.<\/strong><\/td>\n<td width=\"86\">&#8211; 90.775.818<\/td>\n<td width=\"41\">&nbsp;<\/td>\n<td width=\"71\">&nbsp;<\/td>\n<td width=\"58\"><strong>P.N.<\/strong><\/td>\n<td width=\"71\">-13.798.625<\/td>\n<td width=\"41\">&nbsp;<\/td>\n<td width=\"71\">&nbsp;<\/td>\n<td width=\"58\"><strong>P.N.<\/strong><\/td>\n<td width=\"71\">72.920.835<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"41\"><\/td>\n<td width=\"71\"><\/td>\n<td width=\"58\"><strong>Passivo<\/strong><\/td>\n<td width=\"86\">761.645.254<\/td>\n<td width=\"41\"><\/td>\n<td width=\"71\"><\/td>\n<td width=\"58\"><strong>Passivo<\/strong><\/td>\n<td width=\"71\">638.539.005<\/td>\n<td width=\"41\"><\/td>\n<td width=\"71\"><\/td>\n<td width=\"58\"><strong>Passivo<\/strong><\/td>\n<td width=\"71\">614.270.524<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"41\"><strong>Totale <\/strong><\/td>\n<td width=\"71\"><strong>670.869.436<\/strong><\/td>\n<td width=\"58\"><strong>Totale<\/strong><\/td>\n<td width=\"86\"><strong>670.869.436<\/strong><\/td>\n<td width=\"41\"><strong>Totale <\/strong><\/td>\n<td width=\"71\"><strong>624.740.380<\/strong><\/td>\n<td width=\"58\"><strong>Totale<\/strong><\/td>\n<td width=\"71\"><strong>624.740.380<\/strong><\/td>\n<td width=\"41\"><strong>Totale <\/strong><\/td>\n<td width=\"71\"><strong>687.191.359<\/strong><\/td>\n<td width=\"58\"><strong>Totale<\/strong><\/td>\n<td width=\"71\"><strong>687.191.359<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Nel triennio si \u00e8 assistito ad un miglioramento del Pn, in quanto la Regione Campania, in adempimento ai propri doveri istituzionali, dopo lunghi cicli economici negativi, \u00e8 intervenuta progressivamente con \u201ccontributi in conto perdite\u201d.<\/p>\n<p><strong>4.3.<\/strong> Il valore effettivo del Pn risulterebbe tuttavia diverso se si desse coerente rappresentazione all\u2019impiego \u201creddituale\u201d dei contributi in conto investimenti, i quali, impiegati per sterilizzare gli ammortamenti dei cespiti acquistati, si comportano alla stregua di una passivit\u00e0.<\/p>\n<p>Detto in altri termini, il \u201ccontributo in conto capitale\u201d, pur inserito nel \u201cpatrimonio netto\u201d, si comporta distonicamente rispetto alla natura ed alla funzione propria di tale grandezza contabile, realizzando, piuttosto, il comportamento tipico di un \u201crisconto passivo\u201d (art. 2424-bis, comma 6, c.c., Voce E, del passivo patrimoniale, ai sensi dell\u2019art. 2424 c.c.).<\/p>\n<p>Il risconto passivo \u00e8 infatti una passivit\u00e0 che serve ad accantonare nello Stato patrimoniale \u201c<em>proventi percepiti entro la chiusura dell\u2019esercizio, ma di competenza di esercizi successivi<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Nella disciplina civilistica, normalmente, il contributo in conto investimenti viene considerato alla stregua di un \u201c<strong>ricavo pluriennale straordinario<\/strong>\u201d (il contributo in conto impianti) che potr\u00e0 essere utilizzato a copertura di correlati \u201c<strong>costi futuri<\/strong>\u201d per ammortamento, nel rispetto del principio della competenza economica.<\/p>\n<p>Pertanto, se la norma fosse dichiarata incostituzionale, in ragione dell\u2019irrazionalit\u00e0 intrinseca e non paritaria della scelta tecnico-contabile compiuta in situazioni simili per altri enti pubblici, allora, il saldo del patrimonio netto varierebbe profondamente.<\/p>\n<p><strong>4.3.1.<\/strong> Qualora \u2013 valorizzando il carattere stabile della contribuzione pubblica, per la sua gratuit\u00e0 e non reclamabilit\u00e0 in restituzione \u2013 si ritenesse esente da vizi di legittimit\u00e0 costituzionale la contabilizzazione del \u201ccontributo in conto capitale\u201d nel patrimonio netto ed incostituzionale il solo meccanismo della c.d. \u201csterilizzazione dell\u2019ammortamento\u201d, il giudizio porterebbe, in prima battuta, ad una correzione del solo risultato di esercizio (dell\u2019anno di riferimento), e comunque, in seconda battuta, ad una modifica del patrimonio netto finale (del ciclo aziendale complessivo).<\/p>\n<p>Ove fosse dichiarata incostituzionale tale seconda parte del meccanismo di contabilizzazione (l\u2019impiego sterilizzativo del contributo in investimenti), il patrimonio netto subirebbe una variazione negativa rispetto all\u2019attuale valore registrato nella Tabella 1.<\/p>\n<p>Infatti, il valore del contributo in conto capitale, impiegato nel 2016 e nel 2017 per \u201csterilizzare\u201d gli ammortamenti, dovrebbe essere virtualmente \u201cstornato\u201d dal conto economico, il quale registrerebbe una forte diminuzione del risultato di esercizio. Per questa via, si avrebbe comunque una riduzione del patrimonio netto, tramite il diverso valore della voce \u201cutile\/perdita di esercizio\u201d. Si tratterebbe, in tal caso, di una variazione in aumento o riduzione del patrimonio netto, per effetto della <em>performance<\/em> complessiva della gestione, con il conseguente recupero della natura del contributo, coerente con le altre componenti del patrimonio netto, quale \u201ccapitale di rischio\u201d a sostegno della continuit\u00e0 aziendale.<\/p>\n<p>Nel sistema attuale il \u201cprovento di sterilizzazione\u201d per storno da \u201cpatrimonio netto\u201d viene contabilizzato alla voce CE, A.7 (nel 2017, \u20ac 6.458.258,00).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>Tabella 2. Conto economico dell\u2019ASL di Caserta<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<table width=\"0\">\n<thead>\n<tr>\n<td width=\"192\"><strong>Conto economico<\/strong><\/td>\n<td width=\"161\"><strong>Bilancio di esercizio 2016 <\/strong><\/td>\n<td width=\"161\"><strong>Bilancio di esercizio 2017<\/strong><\/td>\n<td width=\"147\"><strong>Differenza<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"192\">Valore della produzione<\/td>\n<td width=\"161\">\u20ac 1.458.120.275,00<\/td>\n<td width=\"161\">\u20ac 1.495.116.643,00<\/td>\n<td width=\"147\">\u20ac 36.996.368,00<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"192\">Costo della produzione<\/td>\n<td width=\"161\">\u20ac 1.442.135.022,00<\/td>\n<td width=\"161\">\u20ac 1.455.634.069,00<\/td>\n<td width=\"147\">\u20ac 13.499.047,00<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"192\"><strong>Differenza<\/strong><\/td>\n<td width=\"161\">\u20ac 15.985.253,00<\/td>\n<td width=\"161\">\u20ac 39.482.574,00<\/td>\n<td width=\"147\">\u20ac 23.497.321,00<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"192\">Proventi ed oneri finanziari +\/-<\/td>\n<td width=\"161\">\u20ac -1.512.274,00<\/td>\n<td width=\"161\">\u20ac -1.513.320,00<\/td>\n<td width=\"147\">\u20ac -1.046,00<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"192\">Rettifiche di valore di attivit\u00e0 finanziarie +\/-<\/td>\n<td width=\"161\">&nbsp;<\/td>\n<td width=\"161\">&nbsp;<\/td>\n<td width=\"147\">\u20ac 0,00<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"192\">Proventi ed oneri straordinari +\/-<\/td>\n<td width=\"161\">\u20ac 8.896.292,00<\/td>\n<td width=\"161\">\u20ac -16.901.185,00<\/td>\n<td width=\"147\">\u20ac -25.797.477,00<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"192\">Risultato prima delle imposte +\/-<\/td>\n<td width=\"161\">\u20ac 23.369.271,00<\/td>\n<td width=\"161\">\u20ac 21.068.069,00<\/td>\n<td width=\"147\">\u20ac -2.301.202,00<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"192\">Imposte dell&#8217;esercizio<\/td>\n<td width=\"161\">\u20ac 22.073.608,00<\/td>\n<td width=\"161\">\u20ac 20.588.965,00<\/td>\n<td width=\"147\">\u20ac -1.484.643,00<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"192\"><strong>Utile (Perdita) dell&#8217;esercizio +\/-<\/strong><\/td>\n<td width=\"161\">\u20ac 1.295.663,00<\/td>\n<td width=\"161\">\u20ac 479.104,00<\/td>\n<td width=\"147\">\u20ac -816.559,00<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Limitando la declinazione di tale ipotesi alle sole \u201csterilizzazioni\u201d intervenute nel 2017, in cui si \u00e8 registrato un risultato di esercizio pari ad \u20ac 479.104,00 (cfr. Tabella 2), la Sezione, nel caso di incostituzionalit\u00e0, dovrebbe accertare un risultato di conto economico diverso da quello contabilizzato: il risultato di esercizio effettivo dovrebbe essere ridotto di \u20ac 6.458.258,00 (per la cancellazione virtuale dei \u201cproventi da sterilizzazione\u201d), con un risultato di esercizio effettivo e finale di \u20ac -5.979.154,00.<\/p>\n<p>Al termine del giudizio, dunque, la Sezione dovrebbe accertare non un \u201cutile\u201d, ma una \u201cperdita\u201d, con una riduzione del patrimonio netto di pari misura e l\u2019obbligo di adottare misure correttive diversamente adeguate, per fronteggiare in futuro, tramite il <em>budgeting<\/em>, i costi di ammortamento (art. 25 D.lgs. n. 118\/2011).<\/p>\n<p>In tal caso, sarebbe evidente uno squilibrio strutturale della <em>performance <\/em>di gestione, che l\u2019Ente sarebbe chiamato ad eliminare, provvedendo alla copertura degli ammortamenti con i ricavi dell\u2019ordinario ciclo di gestione.<\/p>\n<p>Sussisterebbe infatti l\u2019obbligo dell\u2019Ente di ri-organizzare il proprio ciclo di produzione del reddito, in modo da garantire la copertura piena del costo degli ammortamenti, tramite i propri ricavi.<\/p>\n<p>Infatti, eliminata la possibilit\u00e0 di impiegare una componente del patrimonio netto come fonte diretta di copertura e sterilizzazione degli ammortamenti, il bilancio dovrebbe contabilmente operare nella duplice prospettiva (tipica del patrimonio netto): a) che i costi di ammortamento e la loro copertura fanno parte del rischio di gestione (al cui presidio \u00e8 conferito, appunto, il patrimonio netto), b) che vi \u00e8 incertezza sulla possibilit\u00e0 e quantit\u00e0 di nuovi \u201cconferimenti\u201d tramite contribuiti in conto capitale (nel presupposto che il contributo stesso \u00e8 straordinario, eventuale e legato alle alterne vicende del sistema della finanza pubblica allargata).<\/p>\n<p><strong>4.3.2.<\/strong> Qualora invece \u2013 considerando la contribuzione un evento straordinario e una vicenda di rischio che per legge viene sostenuta ed affrontata dalla finanza pubblica allargata (e non dal bilancio della singola azienda sanitaria) \u2013 si dovesse ritenere irrazionale, ed incostituzionale, la \u201cpatrimonializzazione\u201d del contributo (ed invece coerente la contabilizzazione dello stesso contributo alla stregua di un \u201crisconto passivo\u201d, come avviene, di norma, secondo la disciplina civilistica) il giudizio sulla consistenza del patrimonio netto, e quindi sugli equilibri complessivi, porterebbe ad esiti ancora diversi.<\/p>\n<p>La simulazione degli effetti della contabilizzazione (di seguito riportata), alla stregua di un \u201crisconto passivo\u201d, porterebbe ad abbattere il patrimonio netto per un importo corrispondente esattamente al valore di tali contributi.<\/p>\n<p>La Sezione ha provveduto a riclassificare il Pn dell\u2019Asl di Caserta, nettando i contributi in conto capitale; tale operazione di riclassificazione ha restituito i seguenti valori:<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>Tabella 2: evoluzione del Patrimonio netto riclassificato dell\u2019ASL di Caserta. <\/em><\/p>\n<table width=\"0\">\n<tbody>\n<tr>\n<td colspan=\"4\" width=\"265\"><strong>Stato patrimoniale 2015 <\/strong><\/td>\n<td colspan=\"4\" width=\"246\"><strong>Stato patrimoniale 2016<\/strong><\/td>\n<td colspan=\"4\" width=\"240\"><strong>Stato patrimoniale 2017<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"2\" width=\"111\"><strong>Attivo<\/strong><\/td>\n<td colspan=\"2\" width=\"153\"><strong>Passivo<\/strong><\/td>\n<td colspan=\"2\" width=\"111\"><strong>Attivo<\/strong><\/td>\n<td colspan=\"2\" width=\"134\"><strong>Passivo<\/strong><\/td>\n<td colspan=\"2\" width=\"111\"><strong>Attivo<\/strong><\/td>\n<td colspan=\"2\" width=\"128\"><strong>Passivo<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"41\"><\/td>\n<td width=\"71\"><\/td>\n<td width=\"64\"><\/td>\n<td width=\"89\"><\/td>\n<td width=\"41\"><\/td>\n<td width=\"71\"><\/td>\n<td width=\"64\"><\/td>\n<td width=\"71\"><\/td>\n<td width=\"41\"><\/td>\n<td width=\"71\"><\/td>\n<td width=\"58\"><\/td>\n<td width=\"71\"><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"41\"><\/td>\n<td width=\"71\"><\/td>\n<td width=\"64\"><em>Contributi<\/em><\/td>\n<td width=\"89\"><\/td>\n<td width=\"41\"><\/td>\n<td width=\"71\"><\/td>\n<td width=\"64\"><em>Contributi<\/em><\/td>\n<td width=\"71\"><\/td>\n<td width=\"41\"><\/td>\n<td width=\"71\"><\/td>\n<td width=\"58\"><em>Contributi<\/em><\/td>\n<td width=\"71\"><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"41\"><\/td>\n<td width=\"71\"><\/td>\n<td width=\"64\"><em>invest. <\/em><\/td>\n<td width=\"89\">92.530.156<\/td>\n<td width=\"41\"><\/td>\n<td width=\"71\"><\/td>\n<td width=\"64\"><em>invest. <\/em><\/td>\n<td width=\"71\">1.295.661<\/td>\n<td width=\"41\"><\/td>\n<td width=\"71\"><\/td>\n<td width=\"58\"><em>invest. <\/em><\/td>\n<td width=\"71\">824.982<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"41\"><\/td>\n<td width=\"71\"><\/td>\n<td width=\"64\">Altro<\/td>\n<td width=\"89\"><\/td>\n<td width=\"41\"><\/td>\n<td width=\"71\"><\/td>\n<td width=\"64\">Altro<\/td>\n<td width=\"71\"><\/td>\n<td width=\"41\"><\/td>\n<td width=\"71\"><\/td>\n<td width=\"58\">Altro<\/td>\n<td width=\"71\"><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"41\"><\/td>\n<td width=\"71\"><\/td>\n<td width=\"64\">Perdite<\/td>\n<td width=\"89\">-287.274.585<\/td>\n<td width=\"41\"><\/td>\n<td width=\"71\"><\/td>\n<td width=\"64\">Perdite<\/td>\n<td width=\"71\">-88.085.756<\/td>\n<td width=\"41\"><\/td>\n<td width=\"71\"><\/td>\n<td width=\"58\">Perdite<\/td>\n<td width=\"71\">0<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"41\"><\/td>\n<td width=\"71\"><\/td>\n<td width=\"64\">\u00a0a nuovo<\/td>\n<td width=\"89\"><\/td>\n<td width=\"41\"><\/td>\n<td width=\"71\"><\/td>\n<td width=\"64\">\u00a0a nuovo<\/td>\n<td width=\"71\"><\/td>\n<td width=\"41\"><\/td>\n<td width=\"71\"><\/td>\n<td width=\"58\">\u00a0a nuovo<\/td>\n<td width=\"71\"><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"41\"><\/td>\n<td width=\"71\"><\/td>\n<td width=\"64\"><strong>(a )P.N.<\/strong><\/td>\n<td width=\"89\">-194.744.429<\/td>\n<td width=\"41\">&nbsp;<\/td>\n<td width=\"71\">&nbsp;<\/td>\n<td width=\"64\"><strong>P.N.<\/strong><\/td>\n<td width=\"71\">-86.790.095<\/td>\n<td width=\"41\">&nbsp;<\/td>\n<td width=\"71\">&nbsp;<\/td>\n<td width=\"58\"><strong>P.N.<\/strong><\/td>\n<td width=\"71\">824.982<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"41\"><\/td>\n<td width=\"71\"><\/td>\n<td width=\"64\"><strong>(b) Risconto Passivo<\/strong><\/td>\n<td width=\"89\">103.968.611<\/td>\n<td width=\"41\"><\/td>\n<td width=\"71\"><\/td>\n<td width=\"64\"><strong>Risconto Passivo<\/strong><\/td>\n<td width=\"71\">72.991.470<\/td>\n<td width=\"41\"><\/td>\n<td width=\"71\"><\/td>\n<td width=\"58\"><strong>Passivo<\/strong><\/td>\n<td width=\"71\">72.095.853<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"41\">&nbsp;<\/td>\n<td width=\"71\">&nbsp;<\/td>\n<td width=\"64\"><strong>(c) Rimanente Passivo<\/strong><\/td>\n<td width=\"89\">761.645.254<\/td>\n<td width=\"41\">&nbsp;<\/td>\n<td width=\"71\">&nbsp;<\/td>\n<td width=\"64\"><strong>Rimanente Passivo<\/strong><\/td>\n<td width=\"71\">638.539.005<\/td>\n<td width=\"41\">&nbsp;<\/td>\n<td width=\"71\">&nbsp;<\/td>\n<td width=\"58\"><strong>\u00a0<\/strong><\/td>\n<td width=\"71\">614.270.524<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"41\"><strong>Totale<\/strong><\/p>\n<p><strong>Attivo <\/strong><\/td>\n<td width=\"71\"><strong>670.869.436<\/strong><\/td>\n<td width=\"64\"><strong>Totale Passivo (a+b+c)<\/strong><\/td>\n<td width=\"89\"><strong>670.869.436<\/strong><\/td>\n<td width=\"41\"><strong>Totale Attivo<\/strong><\/td>\n<td width=\"71\"><strong>624.740.380<\/strong><\/td>\n<td width=\"64\"><strong>Totale Passivo<\/strong><\/td>\n<td width=\"71\"><strong>624.740.380<\/strong><\/td>\n<td width=\"41\"><strong>Totale Attivo <\/strong><\/td>\n<td width=\"71\"><strong>687.191.359<\/strong><\/td>\n<td width=\"58\"><strong>Totale Passivo<\/strong><\/td>\n<td width=\"71\"><strong>687.191.359<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Ne riviene che ove la Sezione riclassificasse il patrimonio netto considerando il contributo alla stregua della disciplina di diritto comune, il patrimonio stesso diventerebbe negativo ed emergerebbe un\u2019esigenza di ripiano e rifinanziamento, atteso che le criticit\u00e0 rilevate \u2013 come sopra descritte \u2013 sono potenzialmente in grado di determinare una diminuzione del \u201cnetto\u201d per oltre 12,6 milioni, a fronte di un Pn riclassificato (nettato, cio\u00e8, del contributo in conto capitale) di soli \u20ac 825 mila.<\/p>\n<p><strong>4.4.<\/strong> L\u2019esposizione dei dati contabili nelle tabelle 1, 2 e 3, in definitiva, dimostra che la tecnica di rappresentazione dei contributi in conto capitale non \u00e8 neutra rispetto alla rappresentazione e all\u2019accertamento degli equilibri economico-patrimoniali, attraverso il patrimonio netto.<\/p>\n<p>Gli effetti conformativi (<em>ex<\/em> art. 1, comma 7, del D.L. n. 174\/2012), correlati all\u2019accertamento compiuto dal Giudice (<em>ex<\/em> art. 1 comma 3, del precitato D.L.), quindi, sarebbero assai differenti, dovendosi nel caso di incostituzionalit\u00e0 della norma, compiere modifiche pi\u00f9 profonde delle successive scritture contabilit\u00e0, ed evidenziare perdite che dovrebbero portare a conseguenti azioni di ripiano, anche con il concorso della regione.<\/p>\n<ol start=\"5\">\n<li><strong>Della non manifesta infondatezza.<\/strong> In via preliminare si osserva che, sulla base del tenore letterale della disposizione, non \u00e8 possibile dare della norma di cui si fa questione un\u2019interpretazione diversa, e comunque conforme al combinato disposto degli artt. 81\/97 Cost. e \u201ccon gli altri precetti finanziari di rango costituzionale\u201d (sentenza. n. 274\/2017, \u00a7 4.4 <em>in diritto<\/em>), in particolare l\u2019art. 3 Cost.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Il Collegio \u00e8 ben consapevole che nell\u2019ambito dei compiti e delle valutazioni che la legge e la Costituzione affidano al \u201cgiudice a quo\u201d (Corte costituzionale, sentenza n. 221\/2015, 262\/2015; n. 45\/2016; n. 95\/2016; n. 240\/2016) vi \u00e8 anche quello di verificare preliminarmente se non sia possibile dare una applicazione \u201cconforme\u201d a Costituzione della disposizione \u201crilevante\u201d, attraverso una adeguata operazione esegetica (Corte costituzionale, <em>ex plurimis<\/em>, sent. n. 356\/1996; sentt. n. 219\/2008 e n. 1\/2013).<\/p>\n<p>Nel caso di specie, tuttavia, tale operazione non \u00e8 praticabile. Ci\u00f2 in quanto, la formulazione della legge \u00e8 chiara e non si presta a diverse interpretazioni, indicando in maniera evidente il meccanismo di contabilizzazione del contributo, nelle varie fasi. La norma, infatti, prevede dettagliatamente, prima, l\u2019iscrizione del contributo nel patrimonio netto, poi illustra la tecnica di impiego dello stesso nel conto economico, per \u201csterilizzare\u201d i costi di ammortamento.<\/p>\n<p>Inoltre, la norma, \u00e8 uniformemente applicata da tutti gli enti del sistema sanitario nazionale allo stesso modo, n\u00e9 risultano interpretazioni divergenti da parte degli organi giudiziari di controllo, quasi che costituisca \u201cdiritto vivente\u201d.<\/p>\n<p>Del resto, qualsiasi interpolazione del testo \u00e8 incompatibile con la lettera e le finalit\u00e0 della norma linearmente desumibile dalla lettura della disposizione, la quale intende includere \u2013 con ogni evidenza \u2013 il contributo nel patrimonio netto e allo stesso tempo utilizzarlo (\u201cstornare a provento\u201d) a copertura degli ammortamenti.<\/p>\n<p>Qualsiasi interpretazione diversa della norma in riferimento, da quella imposta dalla sua lettera, condurrebbe perci\u00f2 alla \u201crottura\u201d del testo o a soluzioni esegetiche \u201ceccentriche\u201d (Corte costituzionale, sent. n. 36\/2016).<\/p>\n<p>La disposizione, si ripete, codifica chiaramente le modalit\u00e0 di contabilizzazione al patrimonio netto e successivamente la riduzione dello stesso per effetto della \u201csterilizzazione\u201d dei costi di ammortamento come se fosse un ricavo pluriennale (contabilizzato, secondo il diritto comune, in forma di risconto passivo, ai sensi dell\u2019art. 2424-bis, comma 6, c.c.) da portare a copertura di costi futuri e non capitale di rischio, destinato a ridursi soltanto in relazioni al successo o all\u2019insuccesso (equilibrio o squilibrio) del conto economico.<\/p>\n<p>Nel caso di specie, pertanto, nell\u2019attuale formulazione della legge, la Sezione regionale di controllo, pu\u00f2 solo prendere atto del patrimonio netto cos\u00ec come ricostruito dall\u2019Azienda sanitaria e sullo stesso applicare la correzione virtuale di 12,6 milioni (corrispondente alle criticit\u00e0 evidenziate nei paragrafi precedenti), con le conseguenze che discendono per la legge in termini di \u201cmisure correttive\u201d; misure che, ovviamente, sarebbero certamente pi\u00f9 rigorose , in caso di dichiarazione di incostituzionalit\u00e0 della norma.<\/p>\n<p><strong>5.1. Violazione del combinato disposto dell\u2019art. 97, comma 1, 81 Cost. e 3 Cost. Irragionevolezza della costruzione normativa del saldo. <\/strong>La norma in questione, contrariamente a quanto di solito avviene in materia contabile, contiene una disciplina puntuale della tecnica di rappresentazione contabile di una fonte (il contributo in conto capitale).<\/p>\n<p>Giova rammentare, in proposito, che gli enti del servizio sanitario adottano il sistema di contabilit\u00e0 di diritto comune (art. 26 e art. 19 lettere <em>b<\/em><em>),<\/em> punto <em>i)<\/em>, <em>c)<\/em> e <em>d)<\/em> del comma 2 del D.lgs. n. 118\/2011), salvo alcune norme di diritto speciale.<\/p>\n<p>La declinazione speciale di tale disciplina e la diversione dal modello civilistico sono del resto collegate alle precipue finalit\u00e0 della contabilit\u00e0 pubblica, che qualificano lo stesso bilancio, (inteso come \u201cciclo\u201d e non come \u201catto\u201d), alla stregua di un \u201cbene pubblico\u201d (cfr. Corte cost. sentenze n. 184\/2016, n. 80\/2017, n. 228\/2017, n. 247\/2017, n. 49\/2018 e ordinanza n. 7\/2019).<\/p>\n<p>Tale carattere pubblico \u00e8 infatti espressione delle diverse finalit\u00e0 che sono intestate agli \u00a0ente pubblici rispetto ad una azienda di diritto privato: in primo luogo, l\u2019obbligo del bilancio di rendere una trasparente rappresentazione degli equilibri, in ragione della sua diretta ancillarit\u00e0 al principio democratico, tramite la c.d. <em>accountability<\/em> (art. 1 Cost.); in secondo luogo, la necessit\u00e0 di assicurare la continuit\u00e0 dell\u2019azione della pubblica amministrazione, per le precipue finalit\u00e0 di erogazione che contrassegnano gli enti pubblici, in termini di funzioni e servizi (\u201cil buon andamento\u201d, ai sensi dell\u2019art. 97, comma 2 Cost.).<\/p>\n<p>La continuit\u00e0 viene garantita, come nei bilanci delle aziende in contabilit\u00e0 civilista, tramite la sostenibilit\u00e0 della produzione: <em>ergo<\/em>, tramite l\u2019equilibrio tra risorse ed impieghi, tra costi e ricavi.<\/p>\n<p>Come gi\u00e0 evidenziato, la disciplina contabile degli ammortamenti, nel sistema <em>accrual<\/em> (contabilit\u00e0 economico-patrimoniale), \u00e8 strettamente coessenziale a tale finalit\u00e0.<\/p>\n<p>Della centralit\u00e0 e della inderogabilit\u00e0 del principio di continuit\u00e0 anche nella contabilit\u00e0 pubblica ha pi\u00f9 volte trattato il Giudice delle leggi (cfr. sent. nn. 274\/2017, n. 49\/2018 e n. 105\/2019), cos\u00ec come della sua stretta interrelazione con la clausola generale di equilibrio (sentt. n. 192\/2012 e n. 184\/2016). Eppur tuttavia, preme qui evidenziare che l\u2019equilibrio e la continuit\u00e0 evocati dall\u2019endiadi degli art. 81 e 97, comma 1 Cost., se da un lato mirano all\u2019autosostentamento e alla capacit\u00e0 di produrre valore sufficiente al rinnovo dei cicli di produzione\/erogazione, come per ogni sistema contabile e come per ogni bilancio, dall\u2019altro lato, non mirano al profitto o alla mera creazione di valore, a differenza che nel settore privato.<\/p>\n<p>L\u2019equilibrio e la continuit\u00e0 e, pi\u00f9 a monte il corollario della \u201csincerit\u00e0\u201d di bilancio, nella contabilit\u00e0 pubblica mirano l\u2019<em>accountability<\/em> del ceto politico-amministrativo, <em>ex<\/em> art. 1 Cost., nonch\u00e9 all\u2019uguaglianza sostanziale dei cittadini sul territorio nazionale e nel tempo (c.d. solidariet\u00e0 intergenerazionale), ex art. 3, comma 2, ed art. 2 Cost. .<\/p>\n<p>Allo stesso tempo, l\u2019equilibrio presuppone pi\u00f9 a monte la ragionevolezza della decisione di bilancio, vale a dire, in ragione degli obiettivi citati, l\u2019adeguatezza e la proporzione tra risorse e funzioni (C. cost. n. 10\/2016), tra finalit\u00e0 e tecniche di calcolo dei saldi (sent. nn. 247 e 274\/2017): in buona sostanza, il \u201cdiritto sul bilancio\u201d e la decisione di bilancio medesima devono corrispondere a scelte razionali, nell\u2019ottica del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97, commi 1 e 2, Cost.)<\/p>\n<p>La manipolazione del bilancio e dei concetti contabili, ed in particolare delle regole che presidiano la costruzione dei saldi, invero, se effettuata per via legislativa, pu\u00f2 portare a trasformare situazioni di squilibrio in forme di equilibrio \u201csimulato\u201d (Corte cost. sentt. n. 274\/2017 e n. 105\/2019), con ci\u00f2 vanificando la portata precettiva della regola costituzionale che impone al bilancio di fornire costantemente una rappresentazione veritiera e congrua della realt\u00e0, in modo da consentire anche le eventuali modifiche gestionali e contabili necessarie al recupero nel tempo dello stesso squilibrio evidenziato.<\/p>\n<p><strong>5.2.<\/strong> In questo contesto, si sottolinea, l\u2019emanazione di norme speciali di diritto pubblico divergenti dallo <em>standard <\/em>civilistico, non solo \u00e8 ammissibile, ma \u00e8 spesso necessitata dalle peculiari funzioni ed esigenze pubbliche. Simili esigenze, per\u00f2, devono emergere chiaramente dalla struttura della norma e devono rendersi evidenti all\u2019interprete.<\/p>\n<p>Cos\u00ec avviene con riguardo all\u2019esigenza di assicurare una misurazione omogenea ed uniforme dei fabbisogni di risorse attraverso l\u2019equilibrio di bilancio (art. 117, comma 2, lett. <em>e<\/em> Cost.), espressamente evocata dal Legislatore nell\u2019art. 29, comma 1, lett. <em>c)<\/em> del D.lgs. n. 118\/2011 (\u201c<em>garantire l&#8217;omogeneit\u00e0, la confrontabilit\u00e0 ed il consolidamento dei bilanci dei servizi sanitari regionali<\/em>\u201d) e riconoscibile nella esigenza di evitare rappresentazioni secondo opzioni alternative che non consentano la raffrontabilit\u00e0 e misurabilit\u00e0 dei risultati di bilancio.<\/p>\n<p>Non altrettanto riconoscibile appare la pur altrettanto dichiarata capacit\u00e0 della norma oggetto della questione di soddisfare la chiarezza e sincerit\u00e0 dei risultati di bilancio e dei suoi equilibri.<\/p>\n<p>A volere individuare la volont\u00e0 del Legislatore del 2011 negli stessi intenti dichiarati nelle \u201cLinee guida\u201d che congegnarono il meccanismo della sterilizzazione in uno con la contabilizzazione dei contributi in conto capitale nel patrimonio netto (<em>Linee guida per il bilancio delle aziende sanitarie<\/em>\u00bb della Ragioneria generale dello Stato, del 6 giugno 1995, cfr. <em>supra<\/em> \u00a7 2), se lo scopo fosse veramente (e solo) quello di evitare un\u2019eccessiva crescita del Pn stesso (per effetto della periodicit\u00e0 dei ridetti contributi) la scelta tecnica risulterebbe del tutto sproporzionata e priva di fondamento tecnico.<\/p>\n<p>In tali \u201cLinee guida\u201d si legge che l\u2019uso di una componetene del patrimonio netto per effettuare le sterilizzazioni sarebbe dipeso dalla esigenza di evitare che negli anni si \u00ab[\u2026] <em>determini la dilatazione del contenuto dei conti Contributi in c\/capitale da Regione o Prov. Autonoma indistinti o vincolati e, dall&#8217;altro, l&#8217;esposizione di perdite di esercizio causate dall&#8217;incidenza delle suddette quote di ammortamento sui costi. Pertanto, allo scadere del periodo di ammortamento, si giunger\u00e0 all&#8217;azzeramento dell&#8217;intero contributo in c\/capitale utilizzato<\/em> [\u2026]\u00bb.<\/p>\n<p>Se le motivazioni fossero queste, la scelta sarebbe indubbiamente \u201csproporzionata\u201d: anche senza la \u201csterilizzazione\u201d, il patrimonio netto, in base alla sua generale struttura tassonomica, avrebbe dovuto ridursi, ugualmente e progressivamente, durante tutto il periodo di ammortamento dei cespiti. Ci\u00f2 si sarebbe infatti comunque verificato a causa del risultato di esercizio inferiore emergente dal conto economico, per effetto della mancata \u201ccopertura\u201d dei costi di ammortamento che, invece, vengono \u201csterilizzati\u201d. I costi di ammortamento, infatti, devono essere \u201ccoperti\u201d con un miglioramento dei ricavi; se questi invece vengono \u201cannullati\u201d col meccanismo della sterilizzazione, si dissimulano perdite. Tali perdite, da sole, consentirebbero di realizzare l\u2019obiettivo di non \u201cdilatare\u201d una componente del patrimonio netto, destinata naturalmente ad essere abbattuta tramite i risultati negativi di esercizio via via emergenti.<\/p>\n<p>La stessa scelta, inoltre, sarebbe \u201cpriva di fondamento tecnico\u201d poich\u00e9 la \u201ccontropartita\u201d tassonomica della sterilizzazione dei costi di ammortamento tramite la componente contabile \u201ccontributi in conto capitale\u201d, infatti, \u00e8 la sua trasformazione da capitale di rischio a passivit\u00e0 certa e futura (con ci\u00f2 intendendosi l\u2019impegno a \u201criservare\u201d \u2013 cio\u00e8 conservare \u2013 il provento stesso per la \u201ccopertura\u201d dei costi di ammortamento).<\/p>\n<p>In buona sostanza, evitare \u201c<em>l\u2019esposizione di perdite di esercizio <\/em>[\u2026]<em> causate dall&#8217;incidenza delle suddette quote di ammortamento sui costi\u201d <\/em>appare l\u2019unico obiettivo chiaro e coerente del Legislatore del 2011 (gi\u00e0 dichiarato a suo tempo dal \u201cregolatore tecnico\u201d del 1995) che rimane per\u00f2 in contraddizione con lo scopo di evitare la \u201cdilatazione\u201d del patrimonio netto, per effetto della sua componente speciale \u201ccontributi in conto capitale\u201d.<\/p>\n<p>In altre parole, la contabilizzazione nel Pn e la volont\u00e0, anch\u2019essa dichiarata, di evitare una registrazione di perdite in conto economico, hanno l\u2019effetto paradossale di far crescere in modo improprio il patrimonio netto nel periodo di ammortamento, rendendo opachi \u2013 e sviando dalla loro funzione \u2013 entrambi i saldi della contabilit\u00e0 economico-patrimoniale: il patrimonio netto ed il risultato di esercizio.<\/p>\n<p>L\u2019opacit\u00e0 che risulta dall\u2019opzione esecutata dal Legislatore si pu\u00f2 per contro rendere evidente mediante un \u201ctest di ragionevolezza\u201d, condotto per verificare l\u2019alterazione della tassonomia contabile.<\/p>\n<p>Nel caso di specie, tale \u201ctest di ragionevolezza\u201d deve essere condotto su due versanti:<\/p>\n<p>1) da un lato, sul terreno della capacit\u00e0 del patrimonio netto di svolgere la funzione contabile sua propria, secondo lo statuto epistemologico delle scienze ragionieristico-aziendali;<\/p>\n<p>2) dall\u2019altro, sul piano della coerenza interna dell\u2019ordinamento contabile, verificando se a fronte di situazioni analoghe (enti egualmente pubblici ed in contabilit\u00e0 civilistica) l\u2019ordinamento non abbia dato soluzioni diverse.<\/p>\n<p>Sul primo versante, si tratta di verificare la scelta legislativa in relazione al parametro costituito dall\u2019endiadi degli art. 81 e art. 97, comma 1, Cost., sotto il profilo della capacit\u00e0 dell\u2019equilibrio di garantire il \u201cbuon andamento della pubblica amministrazione\u201d e di raggiungere gli scopi precipui della contabilit\u00e0 e del bilancio pubblico (art. 1 e 2 Cost. in particolare la trasparenza e la solidariet\u00e0). Sul secondo versante, invece, si tratta di individuare i casi di diverso e ingiustificato trattamento di situazioni similari, in violazione del principio di uguaglianza (art. 3), quale l\u2019indice ulteriore di evidente irrazionalit\u00e0.<\/p>\n<p>Il test viene condotto sotto l\u2019aspetto pi\u00f9 generale della capacit\u00e0 della scelta tecnica compiuta dall\u2019art. 29, comma 1, lett. <em>c)<\/em> del D.lgs. n. 118\/2011 di garantire l\u2019obiettivo della chiarezza (corollario della clausola generale di equilibrio), precisando sin da subito che la chiarezza (con la clausola generale di cui \u00e8 espressione) \u00e8 essa stesso un obiettivo strumentale a valori sostanziali di rilevanza costituzionale.<\/p>\n<p>Solo tramite l\u2019equilibrio e la \u201csincerit\u00e0 dei suoi saldi\u201d, infatti, \u00e8 possibile garantire l\u2019erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (art. 117, secondo comma, lettera <em>m)<\/em>, Cost. e art. 27 della Legge n. 42\/2009) tramite un adeguato e possibile livello di finanziamento (cfr. in tal senso Corte cost. sent. n. 6\/2019, che evidenzia come le prestazioni costituzionalmente necessarie rilevano tra i \u201ccriteri di priorit\u00e0 della spesa pubblica\u201d e quindi dell\u2019allocazione delle risorse).<\/p>\n<p>In secondo luogo, la ragionevolezza pu\u00f2 non riguardare solo la legge di spesa (cfr. <em>ex multis<\/em>, sentenze n. 6\/2019, n. 10\/ 2016, n. 155\/2015 e n. 10\/2015), ma anche (ed ancora pi\u00f9 a monte) il \u201cdiritto sul bilancio\u201d che disciplina la rappresentazione dei saldi (cfr. sentt. n. 247\/2017, n. 274\/2017 e n. 105\/2019).<\/p>\n<p>Le scelte di rappresentazione dei saldi, del resto, sono state pi\u00f9 volte, sottoposte al sindacato di ragionevolezza, sub specie di violazione diretta degli artt. 81 e 97 Cost. Tanto \u00e8 accaduto sia nel caso di manipolazioni e abusi della tecnica contabile che hanno vanificano le finalit\u00e0 del saldo di finanza pubblica (Corte cost. sent. n. 247\/2017, \u00a7 10 <em>in diritto<\/em>), sia nel caso della alterazione della logica e razionalit\u00e0 matematica interna del risultato di amministrazione (sentenza n. 274\/2017).<\/p>\n<p>Esiste, in definitiva, una stretta interrelazione tra il rispetto dell\u2019equilibrio di bilancio e la ragionevolezza del \u201cdiritto sul bilancio\u201d.<\/p>\n<p><strong>5.3.<\/strong> Per effettuare il primo test di coerenza interna, rispetto allo scopo di \u201c<em>soddisfare il principio generale di chiarezza e di rappresentazione veritiera e corretta\u201d,<\/em> occorre preliminarmente ricordare che: 1) in primo luogo, il principio di \u201csincerit\u00e0\u201d del bilancio \u00e8 esso stesso un corollario, anzi, il presupposto, del precetto dell\u2019equilibrio di bilancio; 2) in secondo luogo, la struttura delle norme che costituiscono il \u201cdiritto sul bilancio\u201d \u00e8 assai peculiare.<\/p>\n<p>Con riguardo al primo aspetto, come specifica il principio contabile generale n. 5 dell\u2019Allegato 1 del D.lgs. n. 118\/2011: \u00ab<em>il sistema di bilancio deve essere comprensibile e deve perci\u00f2 presentare una chiara classificazione delle voci finanziarie, economiche e patrimoniali (principio della chiarezza o comprensibilit\u00e0). Il principio della chiarezza o comprensibilit\u00e0 \u00e8 rafforzativo del principio base della veridicit\u00e0. Al fine di consentire una rappresentazione chiara dell\u2019attivit\u00e0 svolta, le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottano il sistema di classificazione previsto dall\u2019ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari. L\u2019articolazione del sistema di bilancio deve essere tale da facilitarne \u2013 tra l\u2019altro \u2013 la comprensione e permetterne la consultazione rendendo evidenti le informazioni previsionali, gestionali e di rendicontazione in esso contenute<\/em>\u00bb.<\/p>\n<p>I principi di chiarezza, comprensibilit\u00e0 e veridicit\u00e0 sono quindi sinteticamente ascrivibili ad un pi\u00f9 generale principio di \u201csincerit\u00e0 del bilancio\u201d, che si pone come evidente declinazione del precetto costituzionale dell\u2019equilibrio (artt. 81 e 97 Cost.) perch\u00e9 consente di verificarne la sua effettiva sussistenza.<\/p>\n<p>In secondo luogo, lo stesso principio di sincerit\u00e0 declinato nella richiamata disposizione del D.lgs. n. 118\/2011 (assurgendo a parametro interposto di costituzionalit\u00e0) presuppone infatti un rigoroso rispetto della tassonomia contabile espressa dalla <em>scientia artis<\/em> di riferimento. In generale, infatti, le norme contabili e il \u201cdiritto sul bilancio\u201d fanno ampio rinvio alla scienza tecnica (ovvero le scienze ragionieristico-aziendali), la quale offre una serie di principi logici, talvolta codificati in apposite raccolte di <em>standards<\/em> di comportamento e rappresentazione (le c.d. <em>best pratctices<\/em>), da parte di categorie ed associazioni professionali.<\/p>\n<p>Tali principi logici e tali raccolte di \u201cnormazioni tecniche\u201d assumono rilevanza, rispetto alle norme giuridiche che hanno titolo nelle fonti del diritto ed in particolare in legge o atti aventi forza di legge, alla stregua di \u201cfonti-fatto\u201d, fatti notori, o precomprensioni concettuali, la cui struttura deontica integra la fattispecie normativa delle fonti del diritto in senso stretto (fonti-atto).<\/p>\n<p>Le discipline tecniche contenute in tali \u201cfonti-fatto\u201d (OIC, IAS, IPSAS) \u2013 ed in generale quelle della c.d. \u201cnormazione tecnica\u201d (come \u00e8 stato evidenziato in dottrina) \u2013 hanno una struttura ipotetico-prescrittiva (se si vuole B, si deve porre in essere A) che lascia aperta la scelta nel caso concreto, rispetto agli scopi perseguibili.<\/p>\n<p>Nel rispetto della discrezionalit\u00e0 politica rimessa al Legislatore (art. 28 L. n. 87\/1953) le norme giuridiche che compiono direttamente la scelta tra queste opzioni rappresentative possibili non possono porsi in contrasto con gli scopi costituzionali cui si \u00e8 fatto cenno, alla stregua della peculiare funzione dell\u2019equilibrio nei bilanci pubblici. Un difetto di sincerit\u00e0\/chiarezza, infatti, preclude l\u2019attivazione delle conseguenze giuridiche a presidio dell\u2019effettiva erogazione dei LEA e delle responsabilit\u00e0 manageriali a seguito della <em>accountability<\/em>.<\/p>\n<p>Ferma restando, dunque, la discrezionalit\u00e0 politica del Legislatore (art. 28 della L. n. 87\/1953), le scelte da questo compiute, nel rispetto del principio di costituzionalit\u00e0, non possono sottrarsi ad un \u201ctest di proporzionalit\u00e0\u201d (cfr. C. cost. n. 1\/2014 e n. 272\/2015).<\/p>\n<p>Nel caso della norma in riferimento occorre in primo luogo considerare che le opzioni offerte dalla tecnica consentono di scegliere tra due modalit\u00e0 di rappresentazione contabile alternative, giammai cumulative.<\/p>\n<p>Del resto, gli <em>standards<\/em> di rappresentazione contabile, cui rinvia la disciplina civilistica, costituiscono un indice minimo di coerenza sistematica e di chiarezza secondo l\u2019 \u201cepisteme\u201d ragionieristico-aziendale. Infatti, codificati in raccolte provenienti da associazioni di categoria professionali (segnatamente, gli OIC, gli IAS, gli IPSAS), tali <em>standards<\/em> esprimono ipotesi coerenti di applicazione dello statuto epistemologico delle scienze ragionieristiche aziendali, che costituiscono la precomprensione alla base delle norme giuridiche che dispongono l\u2019applicazione della contabilit\u00e0 civilistica. Le norme sono quelle pi\u00f9 volte evocate del D.lgs. n. 118\/2011, che a loro volta richiamano la struttura e la logica del bilancio in partita doppia e di tipo economico-patrimoniale, adottato dalla disciplina di diritto comune (art. 2424 c.c.).<\/p>\n<p><strong>5.3.1.<\/strong> Tanto premesso, le valutazioni critiche della sospettata norma, espresse in termini di incoerenza ed inconciliabilit\u00e0, trovano conferma nelle elaborazioni codificate dalla <em>scientia artis<\/em> in appositi <em>standards<\/em> contabili.<\/p>\n<p>Come gi\u00e0 evidenziato, l\u2019art. 29 comma 1 lett. <em>c)<\/em> del D.lgs. n. 118\/2011, per la contabilizzazione dei contributi in conto capitale, cumula il \u201cmetodo patrimoniale\u201d (contabilizzazione del contributo stesso nel patrimonio netto) ed il \u201cmetodo reddituale\u201d (contabilizzazione del ridetto contributo come \u201cricavo pluriennale\u201d, utilizzabile per annullare, <em>recte<\/em> \u201csterilizzare\u201d, i costi pluriennali di ammortamento negli anni successivi).<\/p>\n<p>I paradigmi logici e matematici per la costruzione del patrimonio netto e dell\u2019equilibrio di gestione (risultato di esercizio) offerti dalla <em>scientia artis, <\/em>presupposti dalla contabilit\u00e0 civilistica (richiamata dagli art. 26 e art. 19 lettere <em>b),<\/em> punto <em>i)<\/em>, <em>c)<\/em> e <em>d)<\/em> del comma 2 del D.lgs. n. 118\/2011), evidenziano l\u2019impossibilit\u00e0 di cumulare le due tecniche, sebbene restituiscano l\u2019evidenza della possibilit\u00e0 di due scelte alternative, tendenzialmente privilegiando il metodo reddituale (cfr. OIC n. 16, dallo IAS n. 20 e dall\u2019IPSAS n. 23).<\/p>\n<p>Secondo l\u2019OIC n. 16, spec. punto nn. 86, 87 e 88, infatti, per i contributi pubblici a fondo perduto, commisurati al costo delle immobilizzazioni materiali (c.d. \u201ccontributi in conto impianti\u201d), occorre accendere sul conto economico un costo per \u201crisconto\u201d, tramite cui accantonare un importo equivalente nello stato patrimoniale (alimentando la voce \u201crisconto passivo\u201d). Tale accantonamento si traduce in una riserva vincolata ad uno scopo specifico, la quale pu\u00f2 essere portata a \u201cprovento\u201d, di anno in anno, man mano che maturano gli ammortamenti dell\u2019attivo correlato, sterilizzando l\u2019impatto economico negli esercizi successivi.<\/p>\n<p>Analoga tecnica contabile \u00e8 prevista dallo IAS n. 20 (in particolare dal punto 24 al punto 28).<\/p>\n<p>OIC e IAS, dunque, considerano il \u201ccontributo in conto impianti\u201d alla stregua di un \u201cricavo pluriennale\u201d, accantonabile in una passivit\u00e0 dello stato patrimoniale, a fronte di futuri e certi costi pluriennali di ammortamento.<\/p>\n<p>Tutti gli istituti della contabilit\u00e0 economico-patrimoniale finora considerati (\u201crisconto passivo\u201d, \u201cdebito pluriennale\u201d, ecc.), quindi, finiscono tendenzialmente per tradurre il contributo in conto impianti in un ricavo pluriennale e poi in una passivit\u00e0 contabile pluriennale, da utilizzare per sincronizzare i costi pluriennali di ammortamento con i ricavi pluriennali, nel rispetto del principio della competenza economica.<\/p>\n<p>Peraltro, in passato, lo stesso IAS n. 20 (in una precedente formulazione), al paragrafo 15, prevedeva la possibilit\u00e0 di una contabilizzazione diretta al \u201cpatrimonio netto\u201d del contributo in conto investimenti. Esso, in alternativa al risconto passivo, poteva essere considerato come apposita riserva \u2013 ben distinta \u2013 tra le voci del patrimonio netto medesimo (\u201cmetodo patrimoniale diretto\u201d). Anche in tale caso, per\u00f2, non era previsto che il contributo (iscritto al patrimonio netto) servisse anche per \u201csterilizzare\u201d i costi di ammortamento, attesa la natura di capitale di rischio che in tal caso si conferiva al contributo. Ci\u00f2 costituiva evidenza del carattere alternativo delle due principali impostazioni di contabilizzazione dei contributi pubblici.<\/p>\n<p>Per il vero, la letteratura dello IAS n. 20, paragrafo 27, non esclude altres\u00ec il c.d. \u201cmetodo patrimoniale indiretto\u201d, basato sulla detrazione del valore del contributo dal costo dei cespiti acquistati, a mo\u2019 di \u201cfondo svalutazione crediti\u201d, che riduce il valore dei crediti dubbi.\u00a0 Tuttavia, anche con questo metodo (\u201cpatrimoniale indiretto\u201d) si separa chiaramente la vicenda della determinazione del valore del patrimonio netto, commisurato alla differenza attivit\u00e0 e passivit\u00e0, e la vicenda contabile dell\u2019ammortamento: l\u2019eventuale ammortamento del valore residuo (per la parte netta del valore dei cespiti acquistati) non viene infatti sterilizzato, n\u00e9 parallelamente il patrimonio netto aumenta in ragione del contributo. Infatti, per effetto della compensazione diretta tra attivo e valore del contributo, che opera alla stregua di un \u201cfondo di ammortamento\u201d, il contributo si comporta come una passivit\u00e0 che viene subito scontata sulle attivit\u00e0.<\/p>\n<p>Nel settore pubblico internazionale, infine, gli IPSAS (n. 23, punti 37 e 38) \u2013 laddove venga adottata la contabilit\u00e0 <em>accrual<\/em> e la partita doppia \u2013 si limitano a prescrivere la necessit\u00e0 di verificare se il trasferimento ha le caratteristiche di un \u201cprovento\u201d o di un \u201cconferimento di propriet\u00e0\u201d, con le conseguenze contabili che ne derivano. Sulla base di tale disamina l\u2019IPSAS n. 23 autorizza, <em>impliciter<\/em>, ad adottare il metodo reddituale (accendendo analoghi meccanismi di riserva tra le passivit\u00e0 per garantire il rispetto del principio della competenza economica, anche con un debito pluriennale) ovvero il metodo patrimoniale (ponendolo a patrimonio netto), senza in nessun modo procedere a commistione tra le due differenti tecniche contabili che le due scelte rappresentative presuppongono.<\/p>\n<p>In definitiva, alla luce degli <em>standards<\/em> contabili:<\/p>\n<ol>\n<li>a) se si fa prevalere la prospettiva della stabile destinazione all\u2019attivit\u00e0 aziendale del contributo in conto capitale, (specie dopo l\u2019adempimento del dovere pubblico di destinazione, con l\u2019acquisto del bene al quale il contributo \u00e8 destinato) occorre considerare il contributo stesso come \u201ccapitale di rischio\u201d (a carattere straordinario) e, nell\u2019ottica della solidariet\u00e0 intergenerazionale e della continuit\u00e0 aziendale, a garanzia della continuit\u00e0 aziendale, il conto economico deve registrare \u201cricavi\u201d sufficienti ad auto-finanziare l\u2019acquisto futuro di altri cespiti della stessa natura, tramite la \u201ccopertura\u201d dei costi di ammortamento. Ci\u00f2 anche in considerazione di due dati di realt\u00e0: a) il valore dei cespiti decade col tempo e con l\u2019uso (ammortamento); b) data la limitatezza delle risorse pubbliche che forniscono \u201cil contributo in conto impianti\u201d, non c\u2019\u00e8 nessuna garanzia che tale elargizione pubblica in futuro sar\u00e0 nuovamente erogata;<\/li>\n<li>b) per contro, se si intende valorizzare la destinazione del contributo all\u2019acquisto del cespite ed il carattere \u201cesterno\u201d del finanziamento, allora occorre considerare che tramite la \u201csterilizzazione\u201d la fonte dell\u2019acquisto si collega direttamente a costi e debiti \u201creali\u201d, relativi all\u2019ammortamento. In tal caso, non \u00e8 ammissibile la contabilizzazione diretta a \u201cpatrimonio netto\u201d del contributo, in quanto \u2013 cos\u00ec facendo \u2013 si aumenta direttamente la consistenza patrimoniale mediante una componente che si comporta, invece ed in tutto, come una passivit\u00e0.<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>5.3.2.<\/strong> Nella logica del rispetto dell\u2019intrinseca razionalit\u00e0 delle regole che presiedono la contabilit\u00e0 economica, dunque, non \u00e8 possibile \u201ccumulare\u201d l\u2019iscrizione del contributo al \u201cpatrimonio netto\u201d, per acquisto di beni ammortizzabili, e contestualmente utilizzare il medesimo contributo per la \u201csterilizzazione\u201d degli ammortamenti relativi allo stesso bene con esso acquistato. Una simile esposizione contabile, com\u2019\u00e8 evidente, sottende una duplicazione di impieghi della medesima risorsa, con risultati non rispondenti a canoni di \u201csincerit\u00e0\u201d, di \u201crappresentazione veritiera\u201d e, in ultima analisi, di reale equilibrio.<\/p>\n<p>Se, infatti, si cumulano classificazione a Pn e \u201csterilizzazione\u201d, come fa l\u2019art. 29, comma 1, lett. <em>c)<\/em> del D.lgs. n. 118\/2011:<\/p>\n<ol>\n<li>a) il Pn si accresce indebitamente di risorse che sono <em>ab orgine<\/em> stabilmente destinate al servizio della copertura dei costi di ammortamento e che comunque nel tempo sono \u201ccertamente\u201d destinate a sparire, in quanto elemento del ciclo di reddito di esercizi futuri. In questo modo, il contributo in conto capitale, che per la sua relazione con costi specifici si comporta come una passivit\u00e0, va ad accrescere indebitamente il Pn finale;<\/li>\n<li>b) il conto economico (CE) non \u00e8 in grado di evidenziare l\u2019eventuale incapacit\u00e0 dei ricavi di sostenere la continuit\u00e0 aziendale e il rinnovo degli impieghi. In pratica, il CE non consente di verificare l\u2019economicit\u00e0 della gestione. Del resto, non vi \u00e8 nessuna garanzia che in futuro i beni ad utilit\u00e0 pluriennale che costituiscono investimento (le immobilizzazioni) e che generano i ricavi di produzione\/erogazione siano finanziati da nuovi e successivi contributi pubblici.<\/li>\n<\/ol>\n<p>La struttura normativa dell\u2019art. 29, comma 1, lett. <em>c)<\/em>, del D.lgs. n. 118\/2011, dunque, rivela che l\u2019unico effetto prodotto \u00e8 quello paradossale di una contemporanea sopravvalutazione dei risultati di esercizio e del patrimonio netto, in pieno e diretto contrasto rispetto agli scopi della contabilit\u00e0 pubblica, per giunta dichiarati in esordio dal Legislatore nell\u2019art. 29, comma 1 D.lgs. n. 118\/2011.<\/p>\n<p>Appare evidente la contraddizione della scelta compiuta rispetto allo scopo dichiarato, ovvero, \u201c<em>soddisfare il principio generale di chiarezza e di rappresentazione veritiera e corretta<\/em>\u201d, determinando un vizio di ragionevolezza della scelta tecnica effettuata dal Legislatore.<\/p>\n<p>Pertanto, ad avviso di questo giudice, la tecnica \u201cibridata\u201d elaborata dal Legislatore, appare intrinsecamente irrazionale ed in contrasto con il precetto dell\u2019equilibrio e con gli scopi stessi della contabilit\u00e0 pubblica e del bilancio come bene pubblico, in quanto mina la capacit\u00e0 del Pn di dare trasparente rappresentazione degli equilibri economico-patrimoniali.<\/p>\n<p><strong>5.4. <\/strong>La stessa scelta tecnica compiuta dal Legislatore, inoltre, appare discriminatoria e incoerente \u201cesternamente\u201d, con riferimento cio\u00e8 al trattamento normativo previsto dall\u2019ordinamento per altri enti pubblici in contabilit\u00e0 civilistica.<\/p>\n<p>Il riferimento, in particolare, \u00e8 al sistema delle universit\u00e0, ai sensi dell\u2019artt. 16, 17 e 18 del D.lgs. n. 91\/2011, nonch\u00e9, ai sensi degli artt. 1 e 7 del D.lgs. n. 18\/2012.<\/p>\n<p>Anche le Universit\u00e0, invero, sono in regime di contabilit\u00e0 civilistica, vale a dire in \u201ccontabilit\u00e0 economico-patrimoniale\u201d.<\/p>\n<p>La disciplina di dettaglio, per le Universit\u00e0, \u00e8 rimessa ad una normazione secondaria, emanata ai sensi degli artt. 2 e 9 del medesimo D.lgs. n. 18\/2012, che rinvia ad appositi decreti ministeriali di concerto tra MIUR e MEF.<\/p>\n<p>Con il decreto interministeriale 14 gennaio 2014, n. 19 (Ministro dell\u2019Istruzione, dell\u2019Universit\u00e0 e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell\u2019Economia e delle Finanze), sono stati adottati i \u201cPrincipi contabili e schemi di bilancio in contabilit\u00e0 economico-patrimoniale per le universit\u00e0\u201d.<\/p>\n<p>In particolare, il relativo articolo 8 prevede la predisposizione e l\u2019aggiornamento periodico di un \u201cManuale Tecnico Operativo\u201d (fonte terziaria) a supporto delle attivit\u00e0 gestionali, da parte del Ministero dell\u2019Istruzione, dell\u2019Universit\u00e0 e della Ricerca, avvalendosi della Commissione di cui all\u2019articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18.<\/p>\n<p>Il Legislatore, non avendo fatto una scelta diretta, ha in realt\u00e0 presupposto il sistema di contabilizzazione previsto dai vigenti <em>standards<\/em>, in virt\u00f9 del rinvio all\u2019art. 2424 c.c., richiamato dalla normativa primaria sulla contabilit\u00e0 degli enti universitari. Tale sistema prevede la \u201csterilizzazione\u201d mediante la tecnica del \u201crisconto passivo\u201d o di una passivit\u00e0 patrimoniale, senza comunque determinare un surrettizio aumento diretto del patrimonio netto.<\/p>\n<p>Ed infatti, gli organi ministeriali tecnici, delegati alla scelta del metodo di contabilizzazione in conformit\u00e0 alla legge, nel \u201cmanuale tecnico operativo\u201d (adottato con decreto direttoriale), hanno optato per la \u201csterilizzazione\u201d attraverso il \u201crisconto passivo\u201d (Decreto Direttoriale n. 1055 del 30 Maggio 2019 e conformemente anche il precedente Decreto Direttoriale n. 1841 del 26 Luglio 2017) senza prevedere alcuna \u201cibridizzazione\u201d tra contabilizzazione al Pn e sterilizzazione degli ammortamenti.<\/p>\n<p><strong>5.5.<\/strong> In conclusione, l\u2019<em>excursus<\/em> ed il test di coerenza interna ed esterna, sin qui svolti, evidenziano che la scelta compiuta dal legislatore con la sospettata norma \u00e8 incompatibile con la tassonomia della contabilit\u00e0 economico-patrimoniale, secondo la scienza ragionieristico aziendale, presupposta dalla D.lgs. n. 118\/2011 e dal codice civile, richiamato dal medesimo D.lgs. n.118\/2011, in quanto stravolge significato e funzione del patrimonio netto.<\/p>\n<p>Come si \u00e8 gi\u00e0 brevemente accennato, la \u201csterilizzazione reddituale\u201d dell\u2019ammortamento corrisponde all\u2019idea di fondo che non \u00e8 onere del bilancio dell\u2019azienda sanitaria reperire le risorse, in autofinanziamento, per il rinnovo e l\u2019acquisto del comparto \u201cbeni durevoli\u201d (investimenti), poich\u00e9 a tale incombenza provvede regolarmente la finanza derivata statale e regionale.<\/p>\n<p>In questa ottica (metodo reddituale) il contributo pu\u00f2 essere considerato un \u201cricavo pluriennale\u201d impiegabile per \u201cdare copertura\u201d ai costi futuri e certi di ammortamento.<\/p>\n<p>Di conseguenza lo stesso contributo non pu\u00f2 incidere, n\u00e9 in aumento n\u00e9 in diminuzione sulla dotazione patrimoniale (patrimonio netto), perch\u00e9 non \u00e8 ricchezza stabilmente affidata all\u2019azienda a copertura di eventuali e future perdite, ma a servizio di costi specifici, certi e futuri.<\/p>\n<p>Per altro verso, per\u00f2, la gratuit\u00e0 e non reclamabilit\u00e0 della restituzione del \u201ccontributo in conto capitale\u201d, soprattutto dopo l\u2019effettuazione dell\u2019acquisto del cespite, ben potrebbe indurre a far considerare il contributo stesso come parte stabile del capitale di destinazione ed aumento della ricchezza disponibile.<\/p>\n<p>Entrambi gli scopi concreti, correlati alle caratteristiche della gestione degli enti del servizio sanitario nazionale e dei contributi in conto investimenti, sarebbero compatibili con quelli della contabilit\u00e0 pubblica ed in particolare con il principio di sincerit\u00e0; cionondimeno, la commistione contabile delle due tecniche porta ad effetti inconciliabili, denaturando la funzione del patrimonio netto.<\/p>\n<p>Considerare il contributo in capitale come elemento del patrimonio netto (metodo patrimoniale), in ragione dell\u2019aumento di ricchezza che determina, presuppone che esso sia considerato \u201ccapitale di rischio\u201d e per l\u2019effetto che possa diminuire solo all\u2019esito della gestione complessiva.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 comporta, peraltro, che il conto economico deve farsi carico pienamente dei costi di ammortamento.<\/p>\n<p>Questa opzione ha un duplice effetto di trasparenza: da un lato, costringe il conto economico ad evidenziare se ha un\u2019effettiva capacit\u00e0 di produrre ricavi sufficienti alla copertura di tutti i costi, compreso quello \u201cnaturale\u201d di ammortamento; dall\u2019altro lato, in caso di perdite, rende isolabile, all\u2019interno del patrimonio netto, la \u201ccomponente\u201d perdita da quella del contributo.<\/p>\n<p>Una siffatta trasparenza consente, dal canto suo, di isolare, al momento della decisione sui trasferimenti da parte del principale <em>stakeholder<\/em> (la regione) quali sono i diversi fabbisogni: quello da ripiano e quello da finanziamento dell\u2019acquisto di nuovi beni durevoli.<\/p>\n<p>Diversamente ragionando, gli stessi contributi in conto capitale rischierebbero di essere destinati a finanziarie il pagamento dei debiti pregressi, compensando il pregresso deficit di risorse, senza essere destinati, per cassa, allo scopo per cui sono stati erogati.<\/p>\n<p>Questo duplice effetto di trasparenza viene frustrato dalla scelta contabile dell\u2019art. 29, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 118\/2011, che consente di usare il patrimonio netto per le sterilizzazioni degli ammortamenti: il conto economico, infatti, non restituisce l\u2019informazione sulla sua reale efficienza, ed il patrimonio netto, invece, viene sovrastimato da un elemento periodico (il contributo in conto capitale) che si comporta alla stregua di una passivit\u00e0 e che non \u00e8 destinata ad assorbire le perdite, ma costi di un tipo specifico, certi e futuri (gli ammortamenti).<\/p>\n<p>I due scopi rappresentativi (evidenziare il carattere esterno del finanziamento; evidenziare l\u2019aumento della ricchezza patrimoniale), pertanto, portano a scelte contabili inconciliabili, poich\u00e9 sovrapporre il primo scopo al secondo significa denaturare il patrimonio netto e la sua capacit\u00e0 di misurare la ricchezza e la performance aziendale.<\/p>\n<p><strong>5.6. Ridondanza della irragionevolezza delle scelte tecniche in tema di equilibri (artt. 81, 97, Cost. 3, comma 1, Cost.) sulla violazione dell\u2019artt. 97, comma 2 (buon andamento), e degli artt. 1, 3, comma 2, nonch\u00e9 degli artt. 2 e 32. Cost. \u00a0<\/strong>In definitiva, in ragione delle evidenze di incoerenza interna ed esterna sopra passate in rassegna, l\u2019art. 29, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 118\/2011 appare porsi in contrasto con la clausola generale dell\u2019equilibrio di bilancio (artt. 81 e 97 Cost.), nella misura in cui ne viola i presupposti, consistenti: a) nella ragionevolezza delle scelte del Legislatore, in termini di tassonomia contabile e quindi b) nella \u201csincerit\u00e0\u201d stessa del bilancio (e dei suoi saldi) e di conseguenza nei suoi stessi scopi fondamentali.<\/p>\n<p>Segnatamente, il difetto di ragionevolezza, misurabile tramite gli indici di (in)coerenza interna, di cui si \u00e8 fatto ampio richiamo, esonda in un difetto di chiarezza e coerenza tassonomica dei saldi.<\/p>\n<p>La violazione dei presupposti stessi del precetto dell\u2019equilibrio, determina la lesione di valori e scopi costituzionali, in una relazione di intrinseca strumentalit\u00e0 del primo ai secondi: la clausola generale dell\u2019equilibrio dei bilanci pubblici, infatti, come evidenziato nella sentenza C. cost. n. 18\/2019, implica <em>ex se <\/em>la necessit\u00e0 del rispetto di fondamentali valori costituzionali, quali la riconduzione dell\u2019esercizio del potere alla legittimazione democratica, tramite l\u2019<em>accountability<\/em>, e la solidariet\u00e0 intra e inter-generazionale. Nella pi\u00f9 recente sentenza n. 146\/2019 ancora si evidenzia che l\u2019equilibrio (codificato negli artt. 81 e 97 Cost.) \u00e8 un precetto costituzionale collegato a \u00ab<em>beni-valori<\/em>\u00bb, configurando tra l\u2019equilibrio (ed il bene pubblico \u201cstrumentale\u201d costituito dal bilancio) e tali valori (beni finali) un rapporto di \u201cmezzo a fine\u201d.<\/p>\n<p>Tali valori e la capacit\u00e0 del \u201cdiritto sul bilancio\u201d di non pregiudicarli, costituiscono dunque il paramento del \u201cbuon andamento\u201d della pubblica amministrazione, non a caso menzionato nel comma 2 dell\u2019art. 97 Cost.. Si configura cos\u00ec una relazione di protasi-apodosi tra il comma 1 (che impone l\u2019equilibrio del bilancio) ed il comma 2 dell\u2019art. 97 Cost (\u201cbuon andamento\u201d). In buona sostanza, ove il \u201cdiritto sul bilancio\u201d, a causa di una violazione del precetto dell\u2019equilibrio, si riveli inefficiente rispetto a questi obiettivi, esso implica altres\u00ec una violazione dell\u2019art. 97, comma 2, Cost..<\/p>\n<p>\u00c8 infatti ormai <em>jus receptum<\/em> che, dopo la riforma costituzionale del 2012, l\u2019equilibrio di bilancio costituisce, anche sul piano sistematico-normativo, premessa (art. 97, comma 1, Cost.) del \u201cbuon andamento\u201d (art. 97, comma 2, Cost.).<\/p>\n<p>In questa ottica, il Giudice delle Leggi non ha mancato di evidenziare come l\u2019equilibrio dei bilanci sia \u201cprodromico al buon andamento\u201d (v. sent. n. 247\/2017, \u00a7 8.5 <em>in diritto<\/em>), per realizzare il quale, del resto, sono necessari trasferimenti adeguati alle prestazioni pubbliche essenziali da rendere ai cittadini. La mancanza di una siffatta adeguatezza, mina alle basi la funzione e la ragionevolezza del trasferimento stesso, per difetto di equilibrio, con impossibilit\u00e0 \u2013 in concreto \u2013 di realizzare un qualsivoglia \u201cbuon andamento\u201d amministrativo (v. Corte cost. sent. n. 188\/2015, \u00a7 5.2 e n. 10\/2016, \u00a7 6.1 <em>in diritto<\/em>).<\/p>\n<p>Fermo quanto sopra, nel caso di specie, si assume sussista altres\u00ec una violazione dell\u2019art. 3 Cost., sia come parametro (insieme al buon andamento) della necessaria ragionevolezza della legge, sia come principio che impone l\u2019uguaglianza delle prestazioni costituzionalmente necessarie.<\/p>\n<p>Mentre, ad avviso di questo giudice <em>a quo<\/em>, appare ormai chiaro il fondamento della violazione del principio di ragionevolezza, occorre evidenziare che la sospettata norma determina altres\u00ec un diretto pregiudizio alla capacit\u00e0 del bilancio di assicurare l\u2019uguaglianza sostanziale e di garantire l\u2019adempimento dei doveri di solidariet\u00e0 al servizio del diritto alla salute (art. 2 e 32 Cost.), sulla base di un\u2019eziologia che di seguito si espone.<\/p>\n<p>La predetta norma, per espresso richiamo dell\u2019art. 29, comma 1 del D.lgs. n. 118\/2011, si applica sia ai bilanci delle singole aziende sanitarie (art. 19 comma 2, lettera c) D.lgs. n. 118\/2011) e sia al bilancio della GSA (art. 19, comma 2, lett. <em>b)<\/em>, e sotto lettera <em>i)<\/em>).<\/p>\n<p>Il difetto di chiarezza di tali bilanci, derivante dalla ripetuta norma, ha un effetto negativo sinergico, perch\u00e9 da un lato non consente alle regioni di avere immediata e piena contezza del momento in cui \u00e8 necessaria un\u2019azione di ripiano e, dall\u2019altro, pone problemi generali di tenuta, in termini di effettiva resa del servizio sanitario (per quantit\u00e0 e qualit\u00e0 delle prestazioni costituzionalmente necessarie, ex art. 117, comma 2, lett. <em>m)<\/em> Cost.).<\/p>\n<p>La chiarezza e ragionevolezza della disciplina dei saldi, infatti, \u00e8 la premessa per l\u2019intrapresa di azioni positive da parte dello Stato e delle regioni, volte a garantire il diritto fondamentale alla salute (art. 32 Cost.), in modo uniforme su tutto il territorio nazionale (artt. 3 e 117 comma 2 lett. <em>m)<\/em> Cost.) e secondo il principio della sostenibilit\u00e0 dei costi per l\u2019organizzazione del servizio sanitario (che \u00e8 garanzia di lungo periodo della stabile ed effettiva erogazione dei LEA, in condizioni di efficienza e di equilibrio economico-finanziario). Ci\u00f2 anche e soprattutto in un sistema di relazioni fra enti territoriali che valorizza le autonomie ed il principio costituzionale di solidariet\u00e0 (artt. 2, 3 comma 2, 5, 114, 117 comma 2 lett. <em>m)<\/em>, 119<em> Cost.<\/em>).<\/p>\n<p>Si soggiunge, che il non colto difetto di risorse, non rimediato con azioni finanziarie positive della regione interessata e indirettamente dallo Stato, costituisce esso stesso un fattore di probabile ulteriore deterioramento del bilancio.<\/p>\n<p>La carenza strutturale di risorse, infatti (dissimulata da un patrimonio netto solo apparentemente positivo per effetto di una irragionevole tassonomia), si traduce inevitabilmente nella incapacit\u00e0 dell\u2019azienda sanitaria di assicurare standard dei servizi e dei LEA quantitativamente e qualitativamente adeguati.<\/p>\n<p>Il peggioramento della qualit\u00e0 e quantit\u00e0 dei LEA, a sua volta, favorisce la \u201cmobilit\u00e0 passiva\u201d verso regioni che non sono storicamente affette da simili difficolt\u00e0.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 comporta, prospetticamente, una riduzione ulteriore dei ricavi delle regioni affette da <em>deficit<\/em> strutturali e, con essi, dalla capacit\u00e0 di assicurare una <em>performance<\/em> adeguata, secondo la legge e la Costituzione, in termini di qualit\u00e0 e quantit\u00e0 dei servizi. Conseguentemente, anche il patrimonio netto, in prospettiva, \u00e8 destinato a subire gli effetti di una ulteriore riduzione dei risultati di esercizio.<\/p>\n<p>In definitiva, il difetto di ragionevolezza e chiarezza dei saldi si traduce in un fattore di inefficienza dei sistemi sanitari regionali, che espone prima il diritto alla salute al rischio di prestazioni sotto il <em>minimum standard<\/em>, poi, col tempo, alla erosione ulteriore degli equilibri di bilancio (per difetto di competitivit\u00e0, con aumento della mobilita passiva e riduzione dei ricavi) e quindi alla certezza della erogazione dei LEA non eguale e garantita su tutto il territorio nazionale.<\/p>\n<p>Non ultimo, la mancanza di chiarezza sugli equilibri effettivi di bilancio degli enti del Servizio Sanitario impedisce anche di far valere i meccanismi della contabilit\u00e0 di mandato (art. 1 Cost.) nei confronti di tutti i soggetti interessati dall\u2019organizzazione del sistema sanitario a beneficio dei cittadini.<\/p>\n<p><strong>***<\/strong><\/p>\n<p><strong>5.7.<\/strong> In conclusione, la disciplina \u201cibrida\u201d dell\u2019art. 29, comma 1, lett<em>. c)<\/em> del D.lgs. n. 118\/2011 contiene una scelta tecnico legislativa irrazionale che, oltre a tradire la logica generale della contabilit\u00e0 economico-patrimoniale, si pone in contrasto con le fondamentali funzioni della contabilit\u00e0 pubblica, non consentendo di verificare se sussistono effettivamente le risorse nello stato patrimoniale e gli equilibri di conto economico, in grado di garantire, nella continuit\u00e0 degli esercizi, la prosecuzione dell\u2019attivit\u00e0 aziendale e l\u2019erogazione dei LEA.<\/p>\n<p>Infatti, come gi\u00e0 detto dalla Consulta per il risultato di amministrazione nella contabilit\u00e0 pubblica finanziaria, anche per il patrimonio netto, la mancanza di \u00ab<em>chiarezza tassonomica del legislatore [\u2026] \u201cl\u2019assenza di un [saldo\u00a0 univoco], l\u2019incongruit\u00e0 degli elementi aggregati per il suo calcolo e l\u2019inderogabile principio di continuit\u00e0 tra gli esercizi finanziari [\u2026] non essendo utilmente scindibili gli elementi che ne compongono la struttura [\u2026], pregiudicano irrimediabilmente l\u2019armonia logica e matematica che caratterizza funzionalmente il perseguimento dell\u2019equilibrio del bilancio\u201d (sentenza n. 274 del 2017; in tal senso, sentenza n. 49 del 2018)<\/em>\u00bb (sent. n. 105\/2019).<\/p>\n<p>Il meccanismo di rappresentazione e impiego prescelto dal Legislatore per i contributi in conto capitale (art. 29, comma 1, lett. <em>c)<\/em> del D.lgs. n. 118\/2011), innesca una contraddizione insanabile: utilizzando lo stesso contributo come una riserva al servizio di specifici costi futuri e certi (l\u2019ammortamento), la ricchezza di cui si tratta non si comporta pi\u00f9 come un saldo residuale (quale \u00e8 il patrimonio netto, inteso quale saldo differenziale tra attivit\u00e0 e passivit\u00e0), ma come una riserva gi\u00e0 impegnata al servizio di una passivit\u00e0 (costi pluriennali), economicamente neutra che non pu\u00f2 quindi andare ad accrescere il valore del patrimonio netto.<\/p>\n<p>In tal modo il saldo del patrimonio netto viene irrimediabilmente alterato, precludendo l\u2019esatta misurazione degli equilibri. Trattasi di una preclusione che ha un evidente impatto, in una prospettiva di medio-lungo periodo, sull\u2019equilibrio del bilancio regionale e sulla effettiva garanzia del diritto fondamentale alla salute (art. 32 Cost.).<\/p>\n<p>Per tale ragione, preliminarmente, occorre sollecitare una pronuncia del Giudice delle leggi sul dubbio di costituzionalit\u00e0 di questo giudice sull\u2019art. 29, comma 1, lettera <em>c)<\/em> del D.lgs. n. 118\/2011.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>P.Q.M.<\/strong><\/p>\n<p>la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania<\/p>\n<p>Solleva la questione di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 29, comma 1, lettera <em>c)<\/em> del D.lgs. n. 118\/2011, in riferimento ai parametri stabiliti degli articoli artt. 97 e 81 Cost., anche in combinato disposto con gli artt. 1, 2, 3 e 32 Cost. <strong><u>\u00a0<\/u><\/strong><\/p>\n<p>Ordina la sospensione del giudizio e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per l\u2019esame della questione.<\/p>\n<p>Dispone che, a cura della Segreteria della Sezione, ai sensi dell\u2019articolo 23, ultimo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la presente ordinanza sia notificata:<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 all\u2019ente sanitario quale parte in causa, segnatamente al Presidente del Consiglio di amministrazione* e al Presidente della regione come rappresentante <em>pro tempore<\/em> dell\u2019ente proprietario dell\u2019azienda;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 al Presidente del Consiglio dei ministri.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Dispone altres\u00ec che la presente ordinanza sia comunicata dalla Segreteria anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Cos\u00ec deciso in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2019.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il Magistrato Estensore \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Il Presidente<\/p>\n<p>Francesco Sucameli\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Fulvio Maria Longavita<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>*Con deliberazione n\u00b0149 del 17\/07\/2019 (allegata alla<\/p>\n<p>presente deliberazione che ne costituisce parte integrante),<\/p>\n<p>la Sezione ha disposto la correzione dell\u2019errore materiale\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Depositata in Segreteria<\/p>\n<p>relativa alla qualifica del rappresentante dell\u2019Ente Sanitario\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 il 17 luglio 2019<\/p>\n<p>e per l\u2019effetto, laddove \u00e8 scritto: \u201cPresidente del Consiglio di\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Il Direttore della Segreteria<\/p>\n<p>amministrazione\u201d, deve leggersi: \u201cDirettore Generale\u201d.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0dott. Mauro Grimaldi<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; La Corte dei conti dubita della legittimit\u00e0 costituzionale dell&#8217;art. 29, c. 1, lett. c), del d.lgs. n.118\/2011, relativamente alla valutazione del patrimonio delle ASL e alla relativa contabilit\u00e0 economica. &nbsp; &nbsp; Campania n. 148\/ 2019\/PRSP &nbsp;<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":{"0":"post-1148","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","6":"category-news"},"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1148"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1148"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1148\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1149,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1148\/revisions\/1149"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1148"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1148"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1148"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}