{"id":1153,"date":"2019-11-04T23:58:54","date_gmt":"2019-11-04T22:58:54","guid":{"rendered":"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/?p=1153"},"modified":"2019-11-04T23:59:28","modified_gmt":"2019-11-04T22:59:28","slug":"lequita","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/lequita\/","title":{"rendered":"L\u2019EQUITA\u2019"},"content":{"rendered":"<p><strong><a href=\"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/06\/gius2.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-697 alignleft\" src=\"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/06\/gius2-300x150.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"150\" srcset=\"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/06\/gius2-300x150.jpg 300w, https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/06\/gius2.jpg 660w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a>L\u2019EQUITA\u2019<\/strong><\/p>\n<p>di Luisa Motolese, P<em>residente della Sezione Giurisdizionale Marche della Corte dei Conti<\/em><\/p>\n<p>L\u2019 equit\u00e0 -dal latino aequitas &#8211; viene intesa genericamente come <em>&lt;&lt;la giustizia che applica la legge non rigidamente; la giustizia temperata da umana ed indulgente considerazione<\/em> <em>dei<\/em> casi <em>particolari a cui la legge si deve applicare<\/em>&gt;&gt;<a href=\"#_edn1\" name=\"_ednref1\">[1]<\/a>.<!--more--> Pi\u00f9 in particolare nel diritto internazionale, nei sistemi giuridici di common law ed anche nell\u2019 ordinamento italiano l\u2019equit\u00e0 \u00e8 la giustizia del caso singolo, quella cio\u00e8 che prevede da parte del giudice non l\u2019applicazione di una legge vigente ma piuttosto la creazione di una nuova norma applicabile al caso concreto. In senso generalissimo, quindi, il termine \u00e8 usato come sinonimo di giustizia, non in quanto sistema astratto ma in quanto norma seguita costantemente nel giudicare, nel governare ,nel trattare ognuno secondo i meriti e le colpe , con assoluta imparzialit\u00e0.<\/p>\n<p>Per comprendere ed interpretare il principio di equit\u00e0 bisogna risalire alle teorie etico-religiose che si sono succedute nel tempo<a href=\"#_edn2\" name=\"_ednref2\">[2]<\/a>.<\/p>\n<p>La concezione pi\u00f9 antica \u00e8 quella che la giustizia ideale \u00e8 quella che discende dalla volont\u00e0 divina ed \u00e8 intrinseca alla natura umana.<\/p>\n<p>Per Irnerio<a href=\"#_edn3\" name=\"_ednref3\">[3]<\/a>l\u2019equit\u00e0 \u00e8 il criterio da cui si origina la giustizia, quell\u2019 ordine naturale universale innato in ogni uomo. Irnerio tent\u00f2, attraverso la scuola da lui fondata e diretta, di tradurre questa forma di aequitas in norme giuridiche compiute, per transitare cos\u00ec da valore morale a giustizia attiva.<\/p>\n<p>Per il diritto romano l\u2019equit\u00e0 \u00e8 il fine ultimo della giustizia, l\u2019uguaglianza che si va a realizzare nel processo e quindi eguaglianza delle parti nel processo.<\/p>\n<p>All\u2019 epoca di Giustiniano, l\u2019imperatore \u2013 che \u00e8 anche legislatore- deve ispirarsi a quei principi che sono una sorta di jus naturalis.<\/p>\n<p>Per Aristotele -famoso il libro V della sua critica nicomachea dedicato alla giustizia- l\u2019equit\u00e0 come tutte le altre virt\u00f9, non \u00e8 innata nell\u2019 uomo ma rappresenta un traguardo una conquista. Per Kant \u00e8 un prodotto della ragione ed anche Raws, un filosofo contemporaneo, riprende la concezione kantiana di giustizia globale come equit\u00e0 individuando gli ostacoli che ne impediscono la realizzazione nelle disuguaglianze determinate dal sistema economico.<\/p>\n<p>Da quanto sopra esposto risulta evidente che di equit\u00e0 si discute sin dall\u2019 antichit\u00e0 con opinioni e risultati diversi, cos\u00ec come si discute del pi\u00f9 generale problema della giustizia e dei suoi rapporti con l\u2019equit\u00e0 medesima.<\/p>\n<p>Certo che giustizia ed equit\u00e0 sono concetti inscindibili. Un comportamento non pu\u00f2 essere al tempo stesso giusto ed iniquo ovvero equo ma ingiusto<a href=\"#_edn4\" name=\"_ednref4\">[4]<\/a> .<\/p>\n<p>Privilegiando un approccio di diritto positivo si procede ad evidenziare quelle che sono le funzioni molteplici dell\u2019equit\u00e0 medesima come qualificate dalla dottrina. Si parla a questo proposito di equit\u00e0 interpretativa, correttiva, quantificativa, integrativa e sostitutiva.<\/p>\n<p>L\u2019art.1371 c.c, che chiude il capo IV del libro quarto delle obbligazioni dedicato all\u2019 interpretazione del contratto, dispone che \u201c&lt;&lt;qualora nonostante l\u2019applicazione delle norme contenute in questo capo, il contratto rimanga oscuro, esso deve essere inteso nel senso meno gravoso per l\u2019obbligato, se \u00e8 a titolo gratuito, e nel senso che realizzi l\u2019equo contemperamento degli interessi delle parti se \u00e8 a titolo oneroso.\u201d&gt;&gt;<\/p>\n<p>Numerosi sono anche i casi qualificati dalla dottrina come fattispecie di equit\u00e0 correttiva. L\u2019art.1384, per esempio, stabilisce che se l\u2019obbligazione principale \u00e8 stata in parte eseguita oppure se &lt;&lt; l\u2019ammontare della penale \u00e8 manifestamente eccessivo &gt;&gt; la penale pu\u00f2 essere diminuita equamente dal giudice.<\/p>\n<p>In materia di appalti non \u00e8 infrequente che nel corso dell\u2019opera si manifestino difficolt\u00e0 di esecuzione derivanti da cause geologiche od idriche che rendono pi\u00f9 onerosa la prestazione dell\u2019appaltatore ed in questi casi l\u2019appaltatore ai sensi dell\u2019art.1664, ultimo comma ha diritto ad un equo compenso a carico del committente.<\/p>\n<p>In altre norme in tema di commissione (artt. 1749 e 1751), di mediazione (art. 1755), di lavoro (artt. 2009, 2110, 2111, 2118, 2120), il legislatore per facilitare il compito a coloro che devono prendere una decisione abbandona la tecnica della regola certa e determinata e si affida all\u2019 equit\u00e0 del giudicante.<\/p>\n<p>Altra fattispecie importante \u00e8 la cd. equit\u00e0 quantificativa.<\/p>\n<p>L\u2019art. 1226 c.c. stabilisce che, in tema di inadempimento delle obbligazioni, se il danno non pu\u00f2 essere determinato nel suo preciso ammontare \u00e8 liquidato dal giudice con valutazione equitativa.<\/p>\n<p>L\u2019art. 2056 dopo aver stabilito i criteri di calcolo del danno emergente nella responsabilit\u00e0 extracontrattuale da atto illecito, nel comma secondo stabilisce che il lucro cessante \u00e8 valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso.<\/p>\n<p>Vi \u00e8 poi la equit\u00e0 integrativa (art. 1374 c.c.) dove l\u2019equit\u00e0 assume valore di fonte dell\u2019obbligazione negoziale che va oltre quella voluta dalle parti.<\/p>\n<p>Anche il codice di procedura civile conosce la dicotomia diritto ed equit\u00e0 configurando due ipotesi di equit\u00e0 sostitutiva. L\u2019art. 113, comma secondo, c.p.c stabilisce che il giudice di pace per controversie di modico valore e per i contratti standard o di massa ex art.1342 c.c. decide secondo equit\u00e0.<\/p>\n<p>L\u2019art. 114 c.c. dispone a sua volta che il giudice decide secondo equit\u00e0 quando le parti gli abbiano fatto concorde richiesta sempre che si tratti di diritti disponibili. Le sentenze pronunciate secondo equit\u00e0 sono inappellabili salva la possibilit\u00e0 di ricorso in Cassazione in caso di mancanza di motivazione od altri casi di analoga gravit\u00e0. Merita una particolare attenzione l\u2019art. 822 c.p.c. in materia di arbitrato disponendo che la controversia possa essere decisa dagli arbitri secondo equit\u00e0.<\/p>\n<p>E\u2019 particolarmente applicata quando le parti appartengono a Stati diversi e quindi per tutta una serie di motivazioni quali la debolezza economica delle parti medesime, una troppo rigida interpretazione di norme che possa compromettere una proficua collaborazione d\u2019affari che determinano l\u2019attribuzione agli arbitri del potere di decidere<em> pro bono et ex aequo<\/em> in qualit\u00e0 di friendly composer ovvero amiables compositeur<a href=\"#_edn5\" name=\"_ednref5\">[5]<\/a>.<\/p>\n<p>Quanto al giudice contabile l\u2019ambito applicativo proprio \u00e8 quello delineato dal 1226 c.c. La norma rinvia direttamente al 2056 ai fini del danno come danno emergente e lucro cessante come criteri per determinare la somma, mentre non definisce l\u2019espressione valutazione equitativa del danno.<\/p>\n<p>Forse in questo caso sarebbe pi\u00f9 appropriato parlare di equit\u00e0 integrativa posto che il giudice contabile \u00e8 chiamato ad integrare la fattispecie il cui pregiudizio \u00e8 gi\u00e0 dimostrato e dall\u2019 altro che \u00e8 difficoltoso se non impossibile determinare l\u2019ammontare con precisione. Rappresenta quindi questo un procedimento teso a colmare le lacune nella determinazione dell\u2019equivalente pecuniario.<\/p>\n<p>Dall\u2019esame delle sentenze in materia di responsabilit\u00e0 amministrativa pu\u00f2 agevolmente rilevarsi come il giudicante liquida con chiarezza e sinteticit\u00e0 la quantificazione limitandosi a determinare equitativamente la somma contestata con formule di questo tipo: <em>&lt;&lt; ritiene il Collegio che la somma contestata possa essere alla stregua dei principi sopra menzionati- ridotta e quantificata in \u20ac\u2026 tenuto conto dell\u2019esperienza di servizio complessivamente maturata dal convenuto, dei precedenti di servizio , del ruolo e della funzione svolti\u2026.&gt;&gt; ovvero ancora \u2026 &lt;&lt; Circa la quantificazione del danno il Collegio rileva che la Procura ha effettuato una valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., prendendo in considerazione, al riguardo, tutte le somme di denaro indebitamente percepite dai due convenuti (al fine di annullare i debiti di imposta analiticamente indicati nelle diverse \u201cvicende\u201d riportate nella relazione della Guardia di Finanza), cos\u00ec come risultanti dal procedimento penale per un ammontare complessivo pari ad euro \u2026In proposito, questo Collegio in considerazione: della qualit\u00e0 di funzionario dell\u2019Agenzia delle Entrate dei convenuti all\u2019epoca dei fatti contestati, delle<\/em> <em>modalit\u00e0 con cui si \u00e8 estrinsecato il comportamento posto in essere dai convenuti, del comportamento socialmente riprovevole di questi; della ripetitivit\u00e0 degli episodi corruttivi; del notevole impatto negativo sullo stato d\u2019animo e sui sentimenti sia dell\u2019Amministrazione di appartenenza, sia dell\u2019opinione pubblica; della notevole risonanza sugli organi di stampa, ritiene di poter aderire alla quantificazione del danno all\u2019immagine proposta dal Requirente, stabilendo quindi lo stesso in complessivi euro \u2026&gt;&gt;<\/em><\/p>\n<p>Sia il requirente che il giudicante ricorrono alla valutazione equitativa sempre relativamente e solo per la quantificazione, sia nei casi -molto numerosi- di danno patrimoniale che di danno all\u2019immagine (almeno fino alla novella del 2012) sia che si verta in tema di colpa grave che di dolo.<a href=\"#_edn6\" name=\"_ednref6\">[6]<\/a><\/p>\n<p>Il nuovo codice di giustizia contabile d.lgs n. 174\/2016 fa una menzione importante riguardo l\u2019equit\u00e0 l\u00ec dove stabilisce all\u2019art. 95, primo comma, che &lt;&lt;&lt; nel decidere sulla causa il giudice pronuncia secondo diritto e, quando la legge lo consente, secondo equit\u00e0 e pone a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti o dal pubblico ministero, nonch\u00e9 i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite&gt;&gt;&gt;.<\/p>\n<p>Sembrerebbe trattarsi di una fattispecie di equit\u00e0 c.d.decisoria ma a ben vedere quest\u2019 ultima appare pi\u00f9 una dichiarazione di principio che una potest\u00e0 reale. Il ricorso a tale forma equitativa \u00e8 possibile solo se la legge attribuisce in maniera specifica tale potere (come il caso dell\u2019art. 113 c.c. gi\u00e0 visto quando si verte su controversie di modico valore ovvero sono le parti a richiederlo e si verta su diritti disponibili). L\u2019ambito applicativo giuscontabile dovrebbe pertanto non essere mutato \u2013 riservato alla determinazione del danno- tanto pi\u00f9 che tutta la materia pensionistica e l\u2019azione di danno erariale sono materie che si sottraggono alla disponibilit\u00e0 delle parti.<a href=\"#_edn7\" name=\"_ednref7\">[7]<\/a><\/p>\n<p>Quando la legge o le parti decidono di attribuire al giudicante il potere di decidere secondo equit\u00e0 \u00e8 perch\u00e9 si affidano alla esperienza, all\u2019equilibrio, alla sensibilit\u00e0, alla capacit\u00e0 di interpretare i fatti economici e politici con virtus et prudentia della persona prescelta.<\/p>\n<p>Ovviamente anche nel giudizio d\u2019 equit\u00e0 ci possono essere controindicazioni che inducono a preferire il giudizio secondo diritto. Per questi motivi alcuni autori ritengono che il diritto nonostante le diverse tesi della dottrina e le diverse correnti giurisprudenziali, assicura comunque un grado di oggettivit\u00e0, di prevedibilit\u00e0 e di certezza comunque maggiore rispetto all\u2019 equit\u00e0 qualunque sia l\u2019accezione che le si voglia attribuire<a href=\"#_edn8\" name=\"_ednref8\">[8]<\/a>.<\/p>\n<p>Altra corrente di pensiero, e che scrive aderisce pienamente a tale punto di vista, ritiene invece che l\u2019equit\u00e0 per il suo essere un principio strettamente legato all\u2019idea di giustizia dovrebbe porsi alla radice della legge , contribuire a darle l\u2019anima e costituire la necessaria giustificazione morale.<\/p>\n<p>Gi\u00e0 in s\u00e9 il precetto legale deve contenere il fondamento equitativo ed \u00e8 questo che l\u2019interprete deve saper ricercare e stabilire in quale misura la particolarit\u00e0 del caso e le varie istanze equitative debbano influenzare il giudice chiamato ad applicare il diritto.<\/p>\n<p>Il diritto non \u00e8 un esercizio mentale astratto ma si confronta con la realt\u00e0 storica dei fatti. Ma l\u2019ansia di giustizia del caso concreto non va mai rimossa perch\u00e9 resta essenziale alla professionalit\u00e0 del giudice -quale sia la funzione ed il grado \u2013 se vuole evitare di trasformarsi in un arido burocrate della legge<a href=\"#_edn9\" name=\"_ednref9\">[9]<\/a>.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref1\" name=\"_edn1\">[1]<\/a>Vocabolario \u00a0\u00a0Treccani on line, voce Equit\u00e0<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref2\" name=\"_edn2\">[2]<\/a> Wikipedia on line, voce Equit\u00e0<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref3\" name=\"_edn3\">[3]<\/a> Filosofo greco del IV secolo d.c.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref4\" name=\"_edn4\">[4]<\/a> Cos\u00ec Renato Rordorf nella lectio l\u2019equit\u00e0 oltre la legge?, tenuta in occasione della Milanesiana il 28 giugno 2019 alla Biblioteca Braidense -Sala Maria Teresa -in collaborazione con il Corriere della Sera e Pinacoteca di Brera.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref5\" name=\"_edn5\">[5]<\/a> Cos\u00ec Giovanni Iudica nella lectio Equit\u00e0 oltre il diritto? in occasione della \u00a0Milanesiana \u00a0in data 28 giugno 2019 cit.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref6\" name=\"_edn6\">[6]<\/a> V. Colpa grave ed equit\u00e0 nel giudizio di responsabilit\u00e0 innanzi alla corte dei Conti. Cedam -Padova -2002. L\u2019 autrice affronta un tema classico della responsabilit\u00e0 riguardante l\u2019aspetto psicologico dell\u2019illecito .<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref7\" name=\"_edn7\">[7]<\/a> L\u2019 art.38 comma 2 dello Statuto della Corte Internazionale di giustizia prevede che la Corte possa emettere un giudizio di equit\u00e0 se lo accettano entrambe le parti di causa ma dal 2007 non \u00e8 mai avvenuto<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref8\" name=\"_edn8\">[8]<\/a> Cos\u00ec Iudica nella lectio citata.<\/p>\n<p><a href=\"#_ednref9\" name=\"_edn9\">[9]<\/a> Cos\u00ec Rordorf nella lectio citata<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L\u2019EQUITA\u2019 di Luisa Motolese, Presidente della Sezione Giurisdizionale Marche della Corte dei Conti L\u2019 equit\u00e0 -dal latino aequitas &#8211; viene intesa genericamente come &lt;&lt;la giustizia che applica la legge non rigidamente; la giustizia temperata da umana ed indulgente considerazione dei casi particolari a cui la legge si deve applicare&gt;&gt;[1].<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":{"0":"post-1153","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","6":"category-news"},"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1153"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1153"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1153\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1155,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1153\/revisions\/1155"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1153"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1153"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1153"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}