{"id":1159,"date":"2019-12-02T14:55:43","date_gmt":"2019-12-02T13:55:43","guid":{"rendered":"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/?p=1159"},"modified":"2019-12-02T14:57:44","modified_gmt":"2019-12-02T13:57:44","slug":"1159-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/1159-2\/","title":{"rendered":"LA DERIVA GIUSTIZIALISTA DEL CONTROLLO"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: left;\"><strong><a href=\"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/03\/lente.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-503 alignleft\" src=\"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/03\/lente.jpg\" alt=\"\" width=\"259\" height=\"195\" \/><\/a>LA DERIVA GIUSTIZIALISTA DEL CONTROLLO.<\/strong><\/p>\n<p><strong>LA CORTE DEI CONTI GIUDICA SE STESSA<\/strong><\/p>\n<p>di Pelino Santoro, Presidente on. della Corte dei conti<\/p>\n<ol>\n<li><strong>La tutela progressiva contro gli atti di controllo<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Tutto incominci\u00f2 quando la Consulta<a href=\"#_ftn1\" name=\"_ftnref1\">[1]<\/a> aveva sfatato il mito della insindacabilit\u00e0 degli atti di controllo, riconoscendo che non \u201c non pu\u00f2 essere esclusa la garanzia della tutela dinnanzi al giudice assicurata dal fondamentale principio dell\u2019art. 24 Cost., restando, in discussione, non gi\u00e0 l\u2019<em>an<\/em>, ma soltanto il <em>quomodo <\/em>di tale tutela\u201d.<!--more--><\/p>\n<p>L\u2019apertura era finalizzata a salvaguardare l\u2019esito del controllo previsto dall\u2019art. 1, comma 7, del d.l. n. 174 del 2012<a href=\"#_ftn2\" name=\"_ftnref2\">[2]<\/a>, censurandolo limitatamente alla parte in cui si riferisce al controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi delle Regioni.<\/p>\n<p>Il secondo tassello si ebbe con la coeva pronuncia della stessa Consulta<a href=\"#_ftn3\" name=\"_ftnref3\">[3]<\/a> che, sul piano teorico, segn\u00f2 il passaggio dal controllo collaborativo a un controllo cogente, ponendo le basi per la definizione di un controllo ad esito dicotomico suscettibile di tutela giurisdizionale in quanto lesivo degli interessi degli enti controllati.<\/p>\n<p>L\u2019indicazione della Consulta si adattava al trend legislativo segnato dal medesimo D.L. n. 174\/2012 che nel sistemare i nuovi controlli della Corte dei conti sulle autonomie territoriali, aveva espressamente disposto, introducendo (art. 3) l\u2019art. 243-quater TUEL, in base a cui la delibera di approvazione o di diniego del piano pluriennale adottato dagli enti strutturalmente deficitario in esito all\u2019apposita e istruttoria condotta dalla Commissione (centrale) per la stabilit\u00e0 finanziaria degli enti locali pu\u00f2 essere impugnata entro 30 giorni, nelle forme del giudizio ad istanza di parte, innanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione che si pronunciano, nell&#8217;esercizio della propria giurisdizione esclusiva in tema di contabilit\u00e0 pubblica, ai sensi dell&#8217;articolo 103, secondo comma, della Costituzione<a href=\"#_ftn4\" name=\"_ftnref4\">[4]<\/a>.<\/p>\n<p>A questa formula si sono poi richiamante successive disposizioni che hanno esteso la procedura di ricorso ad altre ipotesi tipizzate<a href=\"#_ftn5\" name=\"_ftnref5\">[5]<\/a>.<\/p>\n<p>Gli interventi normativi, episodici ma correlati, sono stati assunti a sistema dal nuovo codice di giustizia contabile approvato con D.lgs n. 175\/2016 che, all\u2019art. 11, elenca i ricorsi attribuiti alla Sezioni riunita in speciale composizione, nelle materie di contabilit\u00e0 pubblica, con una formula aperta e non tassativa, che, oltre a indicare (lett. c) i casi d\u2019impugnazione conseguenti a deliberazioni delle sezioni regionali di controllo, contiene un generico rinvio (letta f) alle altre materie, attribuite per legge.<\/p>\n<p>Prima ancora della ricognizione consolidante del c.g.c. le Sezioni riunite della Corte si erano espresse nel senso che:<\/p>\n<ol>\n<li>a) con le nuove disposizioni si \u00e8 inteso riperimetrare la giurisdizione esclusiva riconducibile all\u2019art. 103 Cost, nel senso di ricomprendervi anzitutto ogni deliberazione delle Sezioni di controllo che, in quanto resa da un organo magistratuale e nell\u2019ambito di una funzione di garanzia voluta dalla Costituzione, non sono certamente qualificabili come meri atti amministrativi, ma esprimono un potere di controllo sulle pubbliche finanze (in tutte le forme in cui il legislatore ritenga di doverlo configurare) e che solo nell\u2019ambito della giurisdizione contabile, con le regole previste dall\u2019ordinamento, possono subire un qualche sindacato<a href=\"#_ftn6\" name=\"_ftnref6\">[6]<\/a>;<\/li>\n<li>b) il d.l. n. 174 del 2012 \u2013 sebbene richiami la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, ai sensi dell\u2019art. 103, comma 2, Cost., con particolare riferimento a diverse specifiche fattispecie (l\u2019approvazione o il diniego del piano di riequilibrio finanziario degli enti locali deliberati dalla competente Sezione regionale di controllo, nonch\u00e9 i provvedimenti di ammissione ai Fondo di rotazione di cui al precedente articolo 243 ter), risulta espressivo di un disegno normativo sistematico che, in tema di contabilit\u00e0 pubblica, riconosce la giurisdizione piena ed esclusiva della Corte dei conti, esprimendo, con le richiamate disposizioni, non una mera interpositio legislatoris, bens\u00ec un vero e proprio rinvio diretto della norma ordinaria all\u2019art. 103, secondo comma, della Costituzione, che costituisce norma di chiusura e di garanzia di valori ordinamentali, quali quelli della tutela degli equilibri finanziari definito oggi espressamente in Costituzione<a href=\"#_ftn7\" name=\"_ftnref7\">[7]<\/a>;<\/li>\n<li>c) l\u2019esito del controllo \u00e8 giustiziabile innanzi alle S.R, quale giudice naturale delle controversie in materia di contabilit\u00e0 pubblica<a href=\"#_ftn8\" name=\"_ftnref8\">[8]<\/a>.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Si \u00e8 quindi man mano riconosciuta l\u2019ammissibilit\u00e0 di un ricorso anche contro delibere di controllo non legislativamente previste, quali quelle in materia di dissesto<a href=\"#_ftn9\" name=\"_ftnref9\">[9]<\/a> o di elusione del patto di stabilit\u00e0<a href=\"#_ftn10\" name=\"_ftnref10\">[10]<\/a> e le delibere meramente accertative di disequilibri dei bilanci<a href=\"#_ftn11\" name=\"_ftnref11\">[11]<\/a>, riconoscendo, in via di principio, la potenziale impugnabilit\u00e0, del provvedimento con il quale la Sezione regionale di controllo, nel decidere sulla correttezza o meno dei documenti contabili dell\u2019ente locale, assuma una determinazione che comporta dirette e concrete misure negative a carico dell\u2019interessato<a href=\"#_ftn12\" name=\"_ftnref12\">[12]<\/a>.<\/p>\n<p>La Corte regolatrice, per parte sua, ha dato atto che la giurisdizione contabile deve intendersi ormai estesa all&#8217;intera area del controllo successivo che la medesima Corte dei conti attualmente esercita sulla gestione finanziaria degli enti locali, ricompresi nella nozione di &#8220;finanza pubblica allargata&#8221;, se ed in quanto gli atti in cui tale controllo si esplica siano assoggettabili al sindacato giurisdizionale<a href=\"#_ftn13\" name=\"_ftnref13\">[13]<\/a>; la Suprema Corte ricorda che la Corte costituzionale<a href=\"#_ftn14\" name=\"_ftnref14\">[14]<\/a> aveva chiarito che il sistema di controllo successivo di gestione, affidato alla Corte dei conti, non sottrae i relativi atti di esercizio alla verifica giurisdizionale della loro legittimit\u00e0, da un lato, in riferimento alla disciplina delle modalit\u00e0 di svolgimento dell&#8217;attivit\u00e0 riconducibile al potere attribuito alla Corte dei conti, dall&#8217;altro, in riferimento alle condizioni cui la norma di previsione subordina la stessa attribuzione.<\/p>\n<p>L\u2019art. 11, lett. e) del c.g.c. fornisce, come gi\u00e0 accennato, una base normativa alla espansione della nuova attribuzione giurisdizionale ad altre delibere delle Sezioni regionali di controllo non espressamente richiamate, realizzata in via interpretativa dalle stese Sezioni riunite, che avevano gi\u00e0 ritenuta giustiziabile, interdittiva o non, qualsiasi delibera di controllo di provenienza dalle Sezioni regionali<a href=\"#_ftn15\" name=\"_ftnref15\">[15]<\/a> .<\/p>\n<p>La formula adottata ha carattere aperto, riguardando i ricorsi nelle materie di contabilit\u00e0 pubblica, nel caso di impugnazioni conseguenti alle deliberazioni delle sezioni regionali di controllo e indubbiamente realizza quella <em>interpositio,<\/em> auspicata<a href=\"#_ftn16\" name=\"_ftnref16\">[16]<\/a> per chiarire la portata delle disposizioni espressamente attributive della nuova funzione.<\/p>\n<p>Si passa in tal modo da un criterio di tipizzazione (<em>nominatim<\/em>) a una clausola generale aperta, seppure col duplice riferimento, soggettivo e oggettivo, all\u2019organo deliberante territorialmente definito e all\u2019oggetto della controversia inerente ad una questione\/materia di contabilit\u00e0 pubblica.<\/p>\n<p>La soluzione legislativa, ispirata preminentemente a una ratio garantistica, \u00e8 stata accolta favorevolmente dalla dottrina e dalla stessa magistratura del controllo, che vi ha letto una definitiva saldatura tra le sue storiche funzioni di rilievo costituzionale (art. 100 e 103), e quindi una complessiva valorizzazione del suo ruolo di garante imparziale della finanza pubblica.<\/p>\n<p>Tale approccio, tuttavia, merita una verifica, oltre che sul piano storico, su quello prospettico, poich\u00e9 la vis espansiva, esasperatamente applicata ad atti preordinati a dare certezza (delibera di parifica), potrebbero minarne in radice quell\u2019attendibilit\u00e0 che le tavole fondanti dell\u2019Istituzionale di controllo hanno inteso garantire, con la neutralit\u00e0 e indipendenza, in altre parole con dei riti paragiurisdizionali.<\/p>\n<p>Occorre allora mantenere distinta la sfera dei ricorsi introdotti <em>ex lege<\/em>, sui quali si pu\u00f2 discutere in termini teorici e di astratta coerenza, da quelli, introdotti in via interpretativa. con riferimento ad atti deliberativi formalmente di controllo, ma inseriti in un procedimento, non gi\u00e0 amministrativo, ma sostanzialmente legislativo, con evidente riferimento alla parificazione del rendiconto generale annuale.<\/p>\n<p>La prospettiva di una giurisdizione esclusiva in materia di contabilit\u00e0 che vede nella Corte dei Conti il suo \u201cgiudice naturale\u201d, riferita all\u2019area di operativit\u00e0 dei nuovi controlli, seppure giustificata dalla indefettibilit\u00e0 di tutela delle situazioni soggettive contrapposte<a href=\"#_ftn17\" name=\"_ftnref17\">[17]<\/a>, non pu\u00f2 automaticamente estendersi \u201cper contagio\u201d ad un istituto tipico, quale \u00e8 storicamente la parifica del rendiconto generale dello Stato, la cui disciplina si \u00e8 intesa estendere al rendiconto generale della Regione, modellandolo sulla esperienza del \u201cgiudizio\u201d, gi\u00e0 peraltro adottato per le regioni a statuto speciale.<\/p>\n<p>Resta pacifico, d\u2019altra parte, che il richiamo, anche per la parificazione dei rendiconti regionali, alle \u201cformalit\u00e0 della giurisdizione contenziosa\u201d non fa che confermare, da un lato, la sostanziale natura di controllo della relativa attivit\u00e0 e, dall\u2019altro, la volont\u00e0 di rendere intangibili, con l\u2019efficacia del giudicato, le risultanze del rendiconto generale, sottoposte all\u2019approvazione del Consiglio regionale<a href=\"#_ftn18\" name=\"_ftnref18\">[18]<\/a>.<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li><strong>La posizione costituzionale della Corte dei conti nell\u2019esercizio del controllo<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Prima di affrontare la tematica complessiva della giustiziabilit\u00e0 degli atti controllo, \u00e8 bene ricordare alcuni punti fondanti scolpiti dal giudice delle leggi .<\/p>\n<p>All\u2019indomani della riforma del 1994, l\u2019istituzione di controllo \u00e8 stata configurata come organo posto al servizio dello Stato-comunit\u00e0 e non gi\u00e0 dello Stato-apparato, quale garante imparziale dell\u2019equilibrio economico-finanziario del settore pubblico allargato e della corretta gestione delle risorse collettive sotto il profilo dell\u2019efficacia, dell\u2019efficienza e dell\u2019economicit\u00e0<a href=\"#_ftn19\" name=\"_ftnref19\">[19]<\/a>.<\/p>\n<p>La Corte dei Conti \u00e8 configurata come una magistratura, non solo nell\u2019esercizio della funzione di giurisdizione speciale (art. 103 Cost.), ma anche nell\u2019esercizio della funzione di controllo, in quanto, a prescindere dalle tipologie, le sue pronunce devono esprimere, oltre che un giudizio (<em>ius dicere<\/em>) laddove \u00e8 consentito (controllo preventivo), la certezza e la veridicit\u00e0 dei risultati finanziari verificati, in conseguenza della indipendenza che il carattere magistratuale assicura<a href=\"#_ftn20\" name=\"_ftnref20\">[20]<\/a>.<\/p>\n<p>La natura unitaria delle funzioni, svolte in modo diffuso e in prossimit\u00e0 delle realt\u00e0 locali, non solo conferisce autorevolezza e sostegno al suo intervento ma consente anche di acquisire, valutare ed apprezzare tutti gli interessi in gioco, contribuendo cos\u00ec a garantire che il nuovo sistema dei rapporti funzionali e finanziari tra le diverse componenti della Repubblica si svolga in modo equo assicurando l\u2019equilibrio economico e finanziario<a href=\"#_ftn21\" name=\"_ftnref21\">[21]<\/a>.<\/p>\n<p>Pi\u00f9 volte \u00e8 stata qualificata come magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell\u2019equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive, in quanto al servizio dello Stato ordinamento<a href=\"#_ftn22\" name=\"_ftnref22\">[22]<\/a>.<\/p>\n<p>Punto di arrivo della lunga marcia di valorizzazione della funzione di controllo in termini paragiurisdizionali \u00e8 il definitivo riconoscimento<a href=\"#_ftn23\" name=\"_ftnref23\">[23]<\/a> della legittimazione a sollevare questioni di costituzionalit\u00e0 anche in sede di controllo sulla gestione, anche perch\u00e9 la sottoposizione delle delibere di controllo alla giurisdizione esclusiva delle sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione determina un\u2019integrazione della funzione giurisdizionale e di quella di controllo, geneticamente riconducibili al dettato costituzionale (artt. 100 e 103 Cost.) in materia di contabilit\u00e0 pubblica, ove sono custoditi interessi costituzionalmente rilevanti, sia adespoti (e quindi di difficile giustiziabilit\u00e0), sia inerenti alle specifiche situazioni soggettive la cui tutela \u00e8 affidata, ratione materiae, alla giurisdizione a istanza di parte della magistratura contabile.<\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li><strong> Della (in)sindacabilit\u00e0 degli atti di controllo (uno sguardo al passato)<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>La problematica della sindacabilit\u00e0 degli atti controllo della Corte dei conti, preventivi e successivi, che per il passato ha interessato dottrina e giurisprudenza era stato definitivamente superato in ragione sia della estraneit\u00e0 della Corte dei conti all&#8217;apparato amministrativo sia della posizione di indipendenza e di imparzialit\u00e0 della Istituzione<a href=\"#_ftn24\" name=\"_ftnref24\">[24]<\/a>; erano stati invece ritenuti sindacabili le determinazioni preliminari e prodromiche, strumentali al controllo sulla gestione<a href=\"#_ftn25\" name=\"_ftnref25\">[25]<\/a>.<\/p>\n<p>La ratio dell\u2019insindacabilit\u00e0 era fondata sul fatto che gli atti di espressione della funzione di controllo non erano immediatamente lesivi di posizioni soggettive, non avevano natura di provvedimenti amministrativi e conseguentemente, non erano autonomamente impugnabili<a href=\"#_ftn26\" name=\"_ftnref26\">[26]<\/a>.<\/p>\n<p>Prevaleva al c.d. teoria di Sandulli<a href=\"#_ftn27\" name=\"_ftnref27\">[27]<\/a>, fondata sul carattere neutrale e disinteressato del potere esercitato dalla Corte dei conti in sede di controllo, accolta dalle Sezioni unite della Cassazione con una decisione che aveva definitivamente cristallizzato il principio di diritto secondo cui \u201cgli atti di controllo della Corte dei conti sono sottratti al sindacato giurisdizionale\u201d ammesso dall\u2019art. 113 Cost. contro gli atti della pubblica amministrazione, trattandosi di \u201cfunzione imparziale\u201d, svincolata dall\u2019indirizzo politico ed amministrativo del governo, proveniente da un organo estraneo all\u2019apparato della pubblica amministrazione<a href=\"#_ftn28\" name=\"_ftnref28\">[28]<\/a>.<\/p>\n<p>Secondo Sandulli, l\u2019attivit\u00e0 di controllo della Corte dei conti si svolge \u201cunicamente in funzione della realizzazione dell\u2019ordinamento giuridico (Stato-ordinamento)\u201d come \u201cfunzione esplicata in veste obiettiva e neutrale (e perci\u00f2 disinteressata) e quindi al di fuori e al di sopra di qualsiasi specifico interesse pubblico\u201d; una tesi tutto sommato non nuova, che era stata gi\u00e0 espressa dalla giurisprudenza amministrativa, in epoca precostituzionale<a href=\"#_ftn29\" name=\"_ftnref29\">[29]<\/a>; da qui la rilevanza costituzionale\u201d delle funzioni di controllo della Corte che \u00e8 \u201cgarante della legalit\u00e0 nell\u2019esercizio della attivit\u00e0 della pubblica amministrazione al servizio dell\u2019ordinamento giuridico in s\u00e9 e per s\u00e9 e\/o della comunit\u00e0 unitariamente intesa<a href=\"#_ftn30\" name=\"_ftnref30\">[30]<\/a>.<\/p>\n<p>Quanto agli atti di controllo sulla gestione, la giurisprudenza aveva escluso, in via di principio l\u2019autonoma impugnabilit\u00e0 degli atti che si traducessero in relazioni o referti meramente informativi in quanto tale tipologia di atti sono connotati dall\u2019assenza di lesivit\u00e0 immediata essendo preordinati ex lege a stimolare meri processi di autocorrezione degli Enti controllati attraverso l\u2019attivazione di poteri di indirizzo politico e regolazione delle Assemblee elettive destinatarie del referto di controllo<a href=\"#_ftn31\" name=\"_ftnref31\">[31]<\/a>; era stato sottolineato il carattere inautonomo dell\u2019atto di controllo che assume natura collaborativa e, per definizione, non \u00e8 idoneo a produrre effetti lesivi immediati e diretti sulle situazioni soggettive dei terzi che possono essere pregiudicati solo in via indiretta e mediata laddove il Parlamento e il Ministero vigilante adottassero eventuali misure correttive.<\/p>\n<p>Era peraltro pacifica l\u2019inimpugnabilit\u00e0 degli atti interlocutori o soprassessori adottati dall\u2019autorit\u00e0 di controllo per la carenza di un interesse a ricorrere attuale e concreto in considerazione dell\u2019assenza di una lesione immediata e diretta<a href=\"#_ftn32\" name=\"_ftnref32\">[32]<\/a>, come pure delle relazioni dei servizi di controllo interno che producono esclusivamente effetti limitati all\u2019ordinamento interno dell\u2019amministrazione<a href=\"#_ftn33\" name=\"_ftnref33\">[33]<\/a>.<\/p>\n<p>Si registrava tuttavia una propensione ad ammettere un sindacato giurisdizionale contro le forme del c.d. controllo-tutela nei confronti della amministrazioni autonome, nel presupposto di una contrapposizione istituzionale<a href=\"#_ftn34\" name=\"_ftnref34\">[34]<\/a><\/p>\n<p>Quello schema \u00e8 oggi saltato per mano del legislatore e con l\u2019ausilio della stessa magistratura del controllo, che si \u00e8 affrettata a darne un\u2019interpretazione la pi\u00f9 lata possibile, quasi a voler occupare gli spazi virtuali contendibili dal giudice amministrativo nel sindacato giurisdizionale sulle deliberazioni regionali di controllo<a href=\"#_ftn35\" name=\"_ftnref35\">[35]<\/a>.<\/p>\n<p>Persino l\u2019interesse al ricorso, la cui lesione concreta e attuale \u00e8 presupposto legittimante, viene esteso agli interessi riflessi di terzi<a href=\"#_ftn36\" name=\"_ftnref36\">[36]<\/a>; allo stesso tempo si riconosce, in via di principio, che tutte le deliberazioni emesse dalle Sezioni regionali di controllo, nell\u2019esercizio delle funzioni di cui all\u2019art. 148 bis Tuel, tendono necessariamente ad assumere carattere di definitivit\u00e0 giuridica, trattandosi di pronunce emesse da un Organo magistratuale che opera in posizione di terziet\u00e0 ed indipendenza al servizio dello Stato-ordinamento e che, essendo ancorate a specifici parametri legali, acquistano carattere di certezza ai fini dell\u2019individuazione delle illegittimit\u00e0 ed irregolarit\u00e0 da esse riscontrate per effetto dello scostamento da specifiche disposizioni normative<a href=\"#_ftn37\" name=\"_ftnref37\">[37]<\/a><\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li><strong>Riflessioni di sistema sulla contiguit\u00e0 tra controllo e giurisdizione<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Il rapporto tra controllo e giurisdizione e la primazia dell\u2019una o dell\u2019altra funzione \u00e8 sempre stato un problema che ha assillato legislatore, dottrina<a href=\"#_ftn38\" name=\"_ftnref38\">[38]<\/a> e operatori.<\/p>\n<p>Si va dal vanto della peculiarit\u00e0 e unicit\u00e0 del sistema nazionale, al timore di un maggior rischio di esposizione alla responsabilit\u00e0 erariale, ai tentativi di soppressione della giurisdizione contabile con la confluenza in quella ordinaria, fino alla esaltazione del raccordo tra le due funzioni quale cerniera nel sistema di garanzie per la corretta gestione dei mezzi della collettivit\u00e0 e dell\u2019equilibrio economico-finanziario dell\u2019intero settore pubblico<a href=\"#_ftn39\" name=\"_ftnref39\">[39]<\/a>.<\/p>\n<p>La Corte costituzionale, all\u2019indomani della riforma del 1994, aveva osservato come la cointestazione costituzionale alla Corte dei conti della funzione di controllo ponesse delicati problemi di regolamentazione dei confini, non solo sotto il profilo della organizzazione interna all\u2019organo (in quanto postula una rigorosa separazione tra le sezioni giurisdizionali e quelle di controllo), ma anche sotto il profilo dell\u2019utilizzazione delle notizie o dei dati acquisiti attraverso l\u2019esercizio dei poteri inerenti al controllo sulla gestione che consiste in un\u2019attivit\u00e0 essenzialmente collaborativa dalla quale non pu\u00f2 derivare alcuna sanzione nel senso proprio del termine<a href=\"#_ftn40\" name=\"_ftnref40\">[40]<\/a>; la stessa Corte aveva poi riconosciuto che nel nuovo assetto costituzionale dei controlli sulla finanza locale, si era reso pi\u00f9 forte il collegamento tra controlli interni e giurisdizione di responsabilit\u00e0 essendo previsto, tra l\u2019altro, l\u2019obbligo di denuncia dei revisori degli enti locali<a href=\"#_ftn41\" name=\"_ftnref41\">[41]<\/a>; ancora di recente \u00e8 stato ribadito che a fronte delle relazioni delle Sezioni di controllo, che evidenziano fatti ed atti produttivi di danni erariali, la Procura deve promuovere l\u2019azione di responsabilit\u00e0 avviando la fase preliminare anteriore all\u2019atto di citazione, in contraddittorio con il presunto responsabile, e in questa fase acquisire fatti e documenti, con istruttoria autonoma, anche presso la stessa Sezione di controllo nonch\u00e9 presso l\u2019Amministrazione coinvolta<a href=\"#_ftn42\" name=\"_ftnref42\">[42]<\/a>.<\/p>\n<p>La Corte regolatrice, per parte sua, pur riconoscendo la diversit\u00e0 strutturale e finalistica delle due funzioni<a href=\"#_ftn43\" name=\"_ftnref43\">[43]<\/a>, ha ammesso che, sebbene le due funzioni fossero del tutto autonome, la funzione di controllo potesse assumere valore strumentale rispetto alla seconda, fornendo utili elementi di impulso al suo esercizio<a href=\"#_ftn44\" name=\"_ftnref44\">[44]<\/a>, fermo restando che nella sindacabilit\u00e0 della scelte discrezionali, non possono esser confusi i rispettivi piani di osservazione e i relativi parametri di valutazione<a href=\"#_ftn45\" name=\"_ftnref45\">[45]<\/a>; nemmeno potrebbe ipotizzarsi una violazione della garanzia costituzionale del giudice naturale precostituito per legge (art. 25 Cost.), in ragione della relativa composizione<a href=\"#_ftn46\" name=\"_ftnref46\">[46]<\/a>, n\u00e9 la violazione del principio del doppio grado di giudizio che non \u00e8 costituzionalmente garantito<a href=\"#_ftn47\" name=\"_ftnref47\">[47]<\/a>.<\/p>\n<p>I recenti provvedimenti normativi, dettati dall\u2019esigenza di un pi\u00f9 forte meccanismo di controllo sugli equilibri di finanza pubblica, hanno incrinato quell\u2019ideale linea di separazione poich\u00e9 il carattere correttivo\/collaborativo del controllo sulla gestione \u00e8 divenuto pi\u00f9 stringente attraverso meccanismi sanzionatori applicabili nella sede giurisdizionale<a href=\"#_ftn48\" name=\"_ftnref48\">[48]<\/a> e purtuttavia le due funzioni non interferiscono tra loro stante l\u2019assoluta autonomia dei giudizi<a href=\"#_ftn49\" name=\"_ftnref49\">[49]<\/a>.<\/p>\n<p>La stessa Suprema Corte, peraltro, proprio con riferimento ai nuovi controlli, non ha mancato di sottolineare che anche in presenza di un rapporto di controllo fortemente collaborativo, finalizzato a stimolare processi di autocorrezione in vista del conseguimento degli scopi comuni di pubblico interesse, l&#8217;esercizio di tale potere, strettamente correlato all&#8217;azione amministrativa, ne condivide l&#8217;assoggettamento al vaglio giurisdizionale secondo i consueti canoni di riparto tra giudice ordinario ed amministrativo<a href=\"#_ftn50\" name=\"_ftnref50\">[50]<\/a>.<\/p>\n<p>L\u2019evoluzione del quadro normativo, quindi, segna oggi una variet\u00e0 di relazioni tra le due funzioni; dal generico rapporto (teorico) di contiguit\u00e0 e completamento tra controllo e responsabilit\u00e0, si vanno delineando pi\u00f9 concrete relazioni che sono: di forma (parificazione con le forme della giurisdizione), di implementazione (obbligo di denuncia degli organi di controllo), di alternativit\u00e0 (rendiconti amministrativi o conti giudiziali), di integrazione (le sanzioni sono applicate in sede giurisdizionale), di giustiziabilit\u00e0 (ricorsi alle S.R. in composizione speciale).<\/p>\n<p>Il descritto quadro di separatezza\/contiguit\u00e0 moderata, come specificato in premessa, \u00e8 stato oggi travolto dalla previsione normativa della diretta impugnabilit\u00e0 delle deliberazioni assunte nell\u2019esercizio del controllo, nonch\u00e9 di veri e propri atti amministrativi sottratti alla giurisdizione amministrativa; il rapporto di contiguit\u00e0 \u00e9 divenuto un rapporto di soggezione al sindacato di un giudice speciale sovraordinato.<\/p>\n<p>Che questo sia un bene o un male \u00e8 ancora tutto da verificare, non potendosi del tutto fugare il dubbio che la speciale posizione costituzionale dell\u2019istituto possa esser minata alla base dalla possibilit\u00e0 di mettere in discussione, a garanzia tuzioristica delle amministrazioni destinatarie e\/o di terzi contro interessati<a href=\"#_ftn51\" name=\"_ftnref51\">[51]<\/a>, gli atti resi nell\u2019esercizio di funzione di controllo, magistratuale, neutrale, indipendente, finalizzata a fornire certezze giuridiche, in un\u2019ottica di garanzia obiettiva, insensibile agli interessi di parte<a href=\"#_ftn52\" name=\"_ftnref52\">[52]<\/a>.<\/p>\n<p>La giustificazione spesso addotta dalla magistratura contabile, che nelle materie di contabilit\u00e0 pubblica non potrebbe esservi altro giudice<a href=\"#_ftn53\" name=\"_ftnref53\">[53]<\/a> al di fuori della Corte dei conti e l\u2019estensione illimitata ad atti prima insindacabili e persino ad atti adottati con le formalit\u00e0 della giurisdizione, potrebbe esser vista in chiave di autodichia, come una sorta di giurisdizione (oggettivamente) domestica<a href=\"#_ftn54\" name=\"_ftnref54\">[54]<\/a>, essendo innegabile che nei ricorsi alle Sezioni riunite in speciale costituzione (escludendo gli atti dell\u2019ISTAT), la Corte \u201cgiudica se stessa\u201d sulle modalit\u00e0 e nel merito dell\u2019esercizio della funzione gemella di cui \u00e8 costituzionalmente intestataria; pur considerando che l\u2019autodichia \u00e8 una prerogativa degli organi di vertici dello Stato<a href=\"#_ftn55\" name=\"_ftnref55\">[55]<\/a>, seppure appaia coerente con la posizione costituzionale di indipendenza preservare l\u2019esercizio della funzione dalla ingerenza di altro giudice, non pare una buona ragione prefigurare una sovraordinazione interna che riconosca un sindacato di secondo grado, persino al di fuori di un\u2019attribuzione per legge.<\/p>\n<p>E\u2019 stato autorevolmente ricordato<a href=\"#_ftn56\" name=\"_ftnref56\">[56]<\/a> come il richiamo della recente direttiva europea sui requisiti di bilancio la (U.E.2011\/85\/UE dell\u20198\/112011) ad un <em>audit<\/em> indipendente sta a significare che l\u2019affidabilit\u00e0 delle esposizioni finanziario-contabili non pu\u00f2 essere custodita dalla <em>moral suasion<\/em> del controllo sulla gestione, che presuppone una volont\u00e0 adesiva del controllato per esplicare i propri positivi effetti bens\u00ec dall\u2019accertamento del rispetto delle regole da parte di un organo esterno indipendente che assuma una valenza \u201ccertativa\u201d intrinseca, non subordinata alla disponibilit\u00e0 di chi subisce il sindacato ad accettarne le risultanze e i suggerimenti.<\/p>\n<p>Quanto ai dubbi sulla violazione del principio di neutralit\u00e0 del Giudice a composizione speciale, per effetto dell\u2019inserimento nei Collegi giudicanti di una quota di magistrati assegnati alle Sezioni di controllo che priverebbero i Collegi delle garanzie di terziet\u00e0 ed imparzialit\u00e0 in quanto estranei normalmente alla funzione giudicante, \u00e8 stato eccepito, come argomento di manifesta infondatezza, che la Corte dei conti ricopre il ruolo di \u00abGiudice della finanza pubblica e della tutela delle risorse pubbliche\u00bb nello svolgimento di tutte le funzioni, sia di controllo che di giurisdizione, ad essa assegnate, quale magistratura neutrale ed indipendente garante imparziale dell\u2019equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e degli interessi generali della finanza pubblica coinvolti<a href=\"#_ftn57\" name=\"_ftnref57\">[57]<\/a>.<\/p>\n<ol start=\"4\">\n<li><strong>La giustiziabilit\u00e0 del giudizio di parificazione (a livello regionale).<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Come accennato in premessa, l\u2019impugnabilit\u00e0 della delibera di parifica dei rendiconti delle regioni ordinarie e a statuto speciale \u00e8 stata affermata positivamente, sulla base di un altalenante<a href=\"#_ftn58\" name=\"_ftnref58\">[58]<\/a> percorso interpretativo, ma senza una base normativa certa.<\/p>\n<p>La particolarit\u00e0 della procedura merita una riflessione particolare, poich\u00e9, a parte gli aspetti teorici, la riconosciuta giustiziabilit\u00e0, alla stregua di un comune pronunciamento di controllo, potrebbe essere foriera di inimmaginabili ricadute, oltre che di un contenzioso di bandiera (salva immagine), sulla stessa posizione dell\u2019organo magistratuale deliberante e soprattutto sulla sua potenziale legittimazione a fungere da giudice a quo, una volta che le sue pronunce hanno perso le caratteristiche di certezza e definitivit\u00e0<a href=\"#_ftn59\" name=\"_ftnref59\">[59]<\/a>.<\/p>\n<p>In una prima apertura<a href=\"#_ftn60\" name=\"_ftnref60\">[60]<\/a> all\u2019ammissibilit\u00e0 del ricorso contro la delibera di parificazione, le Sezioni riunite hanno ritenuto che \u201dil riconoscimento di parifica, pur nel rispetto delle attribuzioni costituzionalmente garantite alla Regione ed esercitate con l\u2019approvazione del rendiconto con legge all\u2019esito del giudizio di parifica, appare pienamente coerente al sistema vigente in cui trova fondamento una giurisdizione esclusiva della stessa Corte dei conti in materia di contabilit\u00e0 pubblica, quale elemento complementare delle funzioni di controllo in un disegno volto a garantire maggiore effettivit\u00e0 ai controlli, esterni sulle autonomie territoriali, resi dalla Corte\u201d.<\/p>\n<p>Una motivazione, a nostro avviso tautologica, che fa perno sulla premessa, in punto di giurisdizione, di un orientamento giurisprudenziale che, riconoscendo l\u2019esistenza di una giurisdizione piena ed esclusiva delle Sezioni riunite in speciale composizione, ancorata alle materie di contabilit\u00e0 pubblica, ha ampliato la competenza della Corte dei conti a fattispecie ulteriori rispetto a quelle individuate espressamente dall\u2019ordinamento, considerato che<\/p>\n<p>la Corte dei conti, per il ruolo rivestito nel sistema, di organo magistratuale specializzato nella materia della contabilit\u00e0 pubblica e del controllo generale sulla finanza pubblica, risulta destinataria, in via esclusiva, di poteri non attribuiti e non attribuibili a nessun altro soggetto, e che, in quanto tali, sono anche insindacabili da altro giudice.<\/p>\n<p>La motivazione sembra peraltro alludere a una sorta di forza attrattiva, dal momento che l\u2019introduzione del giudizio di parificazione nell\u2019ambito di un pi\u00f9 generale rafforzamento delle verifiche sulle amministrazioni regionali rende l\u2019istituto complementare alle altre funzioni assegnate alle Sezioni regionali di controllo. L\u2019interesse al ricorso della regione consiste in un esercizio dell\u2019istituto della parifica che realizzi la funzione ausiliaria per cui \u00e8 preordinato e permane, dunque, fintantoch\u00e9 l\u2019Assemblea legislativa della Regione stessa, nell\u2019esercizio delle sue prerogative autonomamente esercitabili, approvi con legge il rendiconto regionale<a href=\"#_ftn61\" name=\"_ftnref61\">[61]<\/a>.<\/p>\n<p>Non sembra aver peso determinate sul piano motivazionale il richiamo di sostegno alle intervenute pronunce della Consulta e della Cassazione, poich\u00e9 entrambe rappresentano una mera presa d\u2019atto di situazioni fattuali utili a sostenere, l\u2019una, la legittimazione della Corte dei conti a proporre incidenti di costituzionalit\u00e0<a href=\"#_ftn62\" name=\"_ftnref62\"><sup>[62]<\/sup><\/a>, l\u2019altra, l\u2019opposta natura di atto di controllo, per escluderne la ricorribilit\u00e0 per motivi di giurisdizione<a href=\"#_ftn63\" name=\"_ftnref63\"><sup>[63]<\/sup><\/a>.<\/p>\n<p>Una successiva pronuncia, tuttavia, aveva riconosciuto che non fosse possibile giustificare, attraverso l\u2019interpretazione estensiva dell\u2019art 243 del TUEL, la costruzione di un sistema per il quale una potest\u00e0 cognitiva stabilita e affidata dalla legge alle Sezioni regionali di controllo della corte dei conti venga traslata, attraverso l\u2019impugnativa, dalla sede del controllo alla sede giurisdizionale al di fuori di una espressa previsione di legge<a href=\"#_ftn64\" name=\"_ftnref64\">[64]<\/a>, ed aveva negato la sussistenza di un interesse al ricorso a fronte di una parificazione parziale<\/p>\n<p>In un secondo tempo era sembrato che la linea espansiva fosse rientrata, essendosi ragionevolmente riconosciuto<a href=\"#_ftn65\" name=\"_ftnref65\"><sup>[65]<\/sup><\/a>, sia pure in pi\u00f9 ampio contesto ragionativo, che la possibilit\u00e0 di gravame riguardasse solo le deliberazioni sui rendiconti dei gruppi consiliari e non anche quelle sui rendiconti regionali, vale a dire le deliberazioni di parifica delle competenti Sezioni regionali di controllo, anche perch\u00e9 resterebbe incomprensibile che, a differenza della parificazione del rendiconto dello Stato, le pronunce della Sezioni territoriali fossero non definitive, pur essendo preordinate con cadenze predefinite all\u2019approvazione legislativa del rendiconto da parte delle regioni.<\/p>\n<p>Recentemente, per\u00f2, si \u00e8 riaffermata la tesi dell\u2019impugnabilit\u00e0 delle delibere di parificazione a livello territoriale, riconoscendo persino l\u2019autonoma legittimazione del p. m. a ricorrere, nell\u2019interesse della legge, sia pure nello specifico e particolare ambito del giudizio di parifica<a href=\"#_ftn66\" name=\"_ftnref66\">[66]<\/a>; alla prova dei fatti, tuttavia, la pronuncia ha dovuto riconoscere il sopravvenuto difetto di interesse, per essere intervenuta nel frattempo l\u2019approvazione con legge regionale, che aveva reso inutile il giudizio<a href=\"#_ftn67\" name=\"_ftnref67\">[67]<\/a>; la pronuncia, peraltro, ha ritenuto di poter trovare ulteriore conferma nell\u2019art. 11, comma 6, lett. e), del codice di giustizia contabile, il quale fa riferimento alle materie di contabilit\u00e0 pubblica nel caso di impugnazioni conseguenti alle deliberazioni delle sezioni regionali di controllo, in quanto la disposizione \u00e8 da intendersi quale norma a carattere ricognitivo, positivizzante della pregressa elaborazione giurisprudenziale favorevole a un\u2019interpretazione costituzionalmente orientata.<\/p>\n<p>Altra successiva pronuncia<a href=\"#_ftn68\" name=\"_ftnref68\">[68]<\/a> ha affermato il principio che la funzione del giudizio di parificazione del rendiconto regionale, ausiliaria nei confronti delle assemblee legislative, comporta che l\u2019attivit\u00e0 di parifica deve essere informata alle norme e ai principi contabili; ogni qualvolta le valutazioni fatte dalla Corte dei conti in sede di controllo si pongono in contrasto con disposizioni di legge, la parifica viene meno al potere-dovere di fornire all\u2019organo legislativo una corretta rappresentazione dei dati contabili e finanziari, cosicch\u00e9 sussiste l\u2019interesse a ricorrere, sub specie dell\u2019interesse all\u2019accertamento del corretto esercizio della funzione di parifica, quando viene contestata la conformit\u00e0 a legge delle verifiche compiute<a href=\"#_ftn69\" name=\"_ftnref69\">[69]<\/a>; viene, tuttavia, precisato che le Sezioni riunite non sono chiamate a compiere alcun accertamento valutativo di competenza esclusiva della Sezioni regionali, ma soltanto a verificare se l\u2019accertamento compiuto \u00e8 conforme alle disposizioni normative vigenti<a href=\"#_ftn70\" name=\"_ftnref70\">[70]<\/a>; permane l\u2019interesse al ricorso anche se nelle more sia stato approvato un nuovo disegno di legge di approvazione.<\/p>\n<p>Siamo quindi arrivati al sindacato quasi pieno sotto il profilo della stretta legalit\u00e0, con il rischio che l\u2019accoglimento, magari per un vizio di forma, allontani nel tempo una valutazione certativa ausiliare, indispensabile per chiudere legislativamente il ciclo gestionale<a href=\"#_ftn71\" name=\"_ftnref71\">[71]<\/a>.<\/p>\n<p>Sulla dimensione del sindacato consentito sulle altre tipologie di delibere, si \u00e8 peraltro affermato che l\u2019oggetto del giudizio innanzi le Sezioni riunite non si limita al rilevamento dei vizi della deliberazione impugnata, ma investe l\u2019intero rapporto, trattandosi di giurisdizione piena a carattere non impugnatorio, tale da consentire allo stesso Collegio contabile la possibilit\u00e0 di pervenire ad una propria ed autonoma valutazione, confermativa o modificativa, rispetto a quella resa dalla Sezione regionale di controllo<a href=\"#_ftn72\" name=\"_ftnref72\">[72]<\/a>.<\/p>\n<p>In sintesi, negli orientamenti della Magistratura contabile, ancora alla ricerca di un accettabile punto di equilibrio, va delineandosi un diversificato regime di impugnabilit\u00e0, basato sull\u2019 \u201cinteresse all\u2019azione\u201d, a seconda che si sia in presenza di una deliberazione totalmente negativa di parificazione per la quale la Regione pu\u00f2 sempre agire (S.R. n. 27\/2014) oppure di parificazione parzialmente negativa (S.R. n. 38\/2014), ovvero ancora di parificazione totalmente positiva (S.R. n. 44\/2017), nella quale ultima ipotesi l\u2019unico legittimato all\u2019impugnativa \u00e8 il P.M. contabile<a href=\"#_ftn73\" name=\"_ftnref73\">[73]<\/a>.<\/p>\n<p>Si \u00e8 osservato<a href=\"#_ftn74\" name=\"_ftnref74\">[74]<\/a>, a riguardo, che non pu\u00f2 essere trascurato che la parificazione del rendiconto generale, di l\u00e0 dalla natura a esso attribuibile<a href=\"#_ftn75\" name=\"_ftnref75\">[75]<\/a>, avviene con una decisione accertativa, che produce certezze legali<a href=\"#_ftn76\" name=\"_ftnref76\">[76]<\/a>, ma \u00e8 sprovvista di quei caratteri imperativi e inibitori suscettibili di ledere situazioni giuridiche soggettive dei controllati che giustificano l\u2019impugnazione delle delibere delle Sezioni di controllo; compito della Corte dei conti, in sede di parificazione del rendiconto generale delle autonomie territoriali, infatti, \u00e8 accertare il risultato di amministrazione, nonch\u00e9 eventuali illegittimit\u00e0 suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti<a href=\"#_ftn77\" name=\"_ftnref77\">[77]<\/a>.<\/p>\n<p>Provando a riassumere alcune delle principali notazioni critiche altrove espresse, le pi\u00f9 evidenti aporie generano dubbi e perplessit\u00e0:<\/p>\n<ol>\n<li>a) se \u00e8 vero che l\u2019essenza dell\u2019attivit\u00e0 di parificazione \u00e8 costituita dalla \u201cfunzione di ausiliariet\u00e0\u201d e che la verifica si \u201cinserisce\u201d nel processo legislativo regionale, per dare certezza giuridica ai dati contabili<a href=\"#_ftn78\" name=\"_ftnref78\">[78]<\/a>, perch\u00e9 mai dovrebbe essere consentito l\u2019impugnabilit\u00e0 di un atto infraprocedimentale, non da parte di terzi, ma da parte dello stesso ente ausiliato?;<\/li>\n<li>b) \u00e8 del tutto contraddittorio riconoscere che nel giudizio di parifica le Sezioni riunite regionali si pronunciano sul rendiconto regionale con decisione a carattere di definitivit\u00e0 e poi ammettere la sindacabilit\u00e0 del \u201cmodus decidendi\u201d, al fine di verificare la correttezza dell\u2019esercizio della specifica funzione di controllo e in particolare delle modalit\u00e0 di esecuzione dei riscontri finanziario-contabili richiesti dalla natura stessa del giudizio di parifica<a href=\"#_ftn79\" name=\"_ftnref79\"><sup>[79]<\/sup><\/a>.<\/li>\n<li>c) dall\u2019asserita definitivit\u00e0 o intangibilit\u00e0 che dir si voglia<a href=\"#_ftn80\" name=\"_ftnref80\">[80]<\/a>, dell\u2019accertamento di parifica, qualunque ne sia l\u2019oggettiva portata<a href=\"#_ftn81\" name=\"_ftnref81\">[81]<\/a>, non pu\u00f2 che derivare che la pronuncia non pu\u00f2 essere soggetta a revisione in un forzato giudizio di secondo grado, non tanto perch\u00e9 <em>praeter legem (o contra legem)<\/em>, ma per la sua stessa intrinseca natura e finalit\u00e0, che non ammette correttivi o ripensamenti, anche perch\u00e9 la decisone ha la forza di un accertamento tecnico basato su regole numeriche univocamente definite e applicate<a href=\"#_ftn82\" name=\"_ftnref82\"><sup>[82]<\/sup><\/a>;<\/li>\n<li>d) se si estende ai giudizi di parifica regionale il teorema del nesso di ausiliariet\u00e0 della Corte dei conti nei confronti delle assemblee elettive, quale organo ausiliario tanto dello Stato quanto delle regioni e degli enti locali<a href=\"#_ftn83\" name=\"_ftnref83\"><sup>[83]<\/sup><\/a>, un qualsiasi intermezzo contenzioso nel cx di definizione del rendiconto annuale si risolverebbe in un conflitto tra Governo regionale che ha proposto il quadro del rendiconto e il Consiglio che ha interesse a varare il documento immune da vizi contabili strutturali, posto che la decisione di parifica \u00e8 adottata nell\u2019esercizio di una funzione rigorosamente neutrale e disinteressata; trova pertanto applicazione il principio, affermato dalla Consulta, che la pronuncia di parifica \u00e8 definitiva e insindacabile<a href=\"#_ftn84\" name=\"_ftnref84\"><sup>[84]<\/sup><\/a>;<\/li>\n<li>e) in particolare, la parificazione conclude un procedimento complesso che implica la verifica della regolarit\u00e0 amministrativo-contabile di tutte le operazioni sottostanti i conti del bilancio, dello stato patrimoniale e del Conto economico; ci\u00f2 al fine di dare giuridica certezza alle risultanze del bilancio attraverso un sistema garante dell&#8217;affidabilit\u00e0 degli enti circa la dimostrazione della situazione economico-finanziaria<a href=\"#_ftn85\" name=\"_ftnref85\">[85]<\/a>; la stessa Consulta ha pure evidenziato che la definitivit\u00e0 \u00e8 garantita dalla possibilit\u00e0 che gli interessi ed il punto di vista dell\u2019amministrazione, nelle sue varie articolazioni, siano fatti valere nel corso del procedimento<a href=\"#_ftn86\" name=\"_ftnref86\">[86]<\/a>; l\u2019atto di parifica, quindi ha lo scopo di garantire certezza e veridicit\u00e0 alle scritture contabili e, in questa prospettiva, \u00e8 assimilabile ad una sentenza anche nella la forma<a href=\"#_ftn87\" name=\"_ftnref87\">[87]<\/a>; il controllo effettuato dalla Corte dei conti \u00e8 un controllo esterno, rigorosamente neutrale e disinteressato, volto unicamente a garantire la legalit\u00e0 degli atti ad essa sottoposti, e cio\u00e8 preordinato a tutela del diritto oggettivo<a href=\"#_ftn88\" name=\"_ftnref88\">[88]<\/a>;<\/li>\n<li>f) la definitivit\u00e0 dell\u2019accertamento, tuttavia, si avvia a divenire a \u201cefficacia differita\u201d, poich\u00e9 la lettura aggiornata al nuovo corso \u00e8 nel senso che l\u2019accertamento effettuato nell\u2019esercizio del sindacato di legittimit\u00e0 sui bilanci \u201dfa stato\u201d nei confronti delle parti, una volta decorsi i termini di impugnazione del provvedimento davanti alla Corte dei conti, Sezioni riunite in speciale;<\/li>\n<li>g) la tempistica ordinamentale invece esige che i flussi finanziari cadenzati in unit\u00e0 annuali (art, 81, comma 4, Cost.) costituiscano sempre il presupposto, cronologico ed economico, di quello successivo e perci\u00f2 il rendiconto si atteggia a strumento finanziario imprescindibile per la valutazione dell\u2019attendibilit\u00e0 delle previsioni del bilancio successivo e per la sua realistica impostazione<a href=\"#_ftn89\" name=\"_ftnref89\">[89]<\/a>; \u00e8 di tutta evidenza che un eventuale contenzioso sulla parificazione del progetto di rendiconto e del relativo disegno di legge potrebbe sconvolgere l\u2019ordinata definizione dell\u2019intero ciclo di bilancio<a href=\"#_ftn90\" name=\"_ftnref90\">[90]<\/a>.<\/li>\n<\/ol>\n<ol start=\"5\">\n<li><strong> Epilogo<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>L\u2019affannosa ricerca a dare un supporto motivazionale credibile alla tesi della impugnabilit\u00e0 degli atti di controllo, ivi compresa la delibera di parifica che partecipa della doppia anima, sostanzialmente di controllo e formalmente giurisdizionale, non sembra proiettata alla valorizzazione della funzione di controllo, che piaccia o non piaccia, rimane assoggettata allo scrutinio di un giudice terzo (domestico), nell\u2019esclusivo interesse della parte opponente o delle parti in gioco, per il momento individuate nella stessa amministrazione<a href=\"#_ftn91\" name=\"_ftnref91\">[91]<\/a>, nonch\u00e9 di eventuali terzi contro interessati.<\/p>\n<p>La funzione di parifica, in particolare, non \u00e8 antagonista al potere-dovere di approvare il rendiconto, n\u00e9 il diniego o parifica con riserva potrebbe rivelarsi impeditivo, cogente o semivincolante del libero esercizio del potere legislativo<a href=\"#_ftn92\" name=\"_ftnref92\"><sup>[92]<\/sup><\/a>, considerato che la Corte dei conti inserendosi obbligatoriamente nel rapporto fra organo governativo ed assemblea rappresentativa, conferisce certezza ai risultati del rendiconto predisposto dall\u2019amministrazione<a href=\"#_ftn93\" name=\"_ftnref93\">[93]<\/a>; la natura ausiliare e prettamente collaborativa del giudizio di parifica<a href=\"#_ftn94\" name=\"_ftnref94\">[94]<\/a>, infatti, dovrebbe escludere in radice, un interesse antagonista della regione che ha l\u2019ultima parola in sede di esercizio del suo potere legislativo<a href=\"#_ftn95\" name=\"_ftnref95\">[95]<\/a>.<\/p>\n<p>Il raggiuto traguardo, tuttavia, potrebbe rappresentare l\u2019imbocco del viale del tramonto per la funzione del controllo, che, se pure potenziata sui vari fronti della finanza locale, \u00e8 destinata a perdere lo smalto della indefettibilit\u00e0 ed autorevolezza che si addice ad una istituzione suprema di rango costituzionale, una volta che in un modo o nell\u2019altro si \u00e8 ammessa la censurabilit\u00e0 delle risultanze accertate a dei relativi esiti da parte di un giudice speciale centrale, con buona pace del rispetto della logica autonomistica che ha ispirato il decentramento funzionale delle articolazioni territoriali della Corte dei conti<a href=\"#_ftn96\" name=\"_ftnref96\">[96]<\/a>.<\/p>\n<p>In altra sede abbiamo paventato un effetto boomerang, con l\u2019esautoramento della legittimazione delle Sezioni di controllo e quindi il trasferimento delle prerogative di giudice a quo, dalla sede del controllo, non pi\u00f9 oggettivamente idonea, a quella giurisdizionale di unico grado, in sede di riesame.<\/p>\n<p>Non a caso la Consulta ha recentemente negato la legittimazione di un\u2019Autorit\u00e0 indipendente ravvisando un limite nell\u2019impugnabilit\u00e0 dei provvedimenti adottati<a href=\"#_ftn97\" name=\"_ftnref97\">[97]<\/a>.<\/p>\n<p>In conclusione, il punto su cui s\u2019intende stimolare riflessioni prospettiche \u00e8 che assecondare la sindacabilit\u00e0 della funzione di controllo, anche su impulso di terzi<a href=\"#_ftn98\" name=\"_ftnref98\">[98]<\/a> e soprattutto oltre la previsione normativa, in virt\u00f9 di auto referenzialit\u00e0 interpretativa di dubbio fondamento attesa la specialit\u00e0 delle fonti, potrebbe avere due effetti di non secondario rilievo costituzionale: 1) da un lato, in via generale, potrebbe significare un vulnus all\u2019autonomia territoriale, perch\u00e9 la regionalizzazione dei controlli viene di fatto affievolita con l\u2019attribuzione dell\u2019esito finale al giudizio di organismo centrale; 2) dall\u2019altro, il riconoscimento, in via pretoria, di un secondo grado di giudizio in materia di parificazione, comporta una palese intrusione di un organismo centrale della Corte dei conti in un procedimento legislativo di esclusiva pertinenza regionale, trasformando il tradizionale ruolo di ausiliarit\u00e0, in un contenzioso (formalmente di parte ma di fatto interno alla stessa magistratura contabile) che stoppa o rallenta, su impulso del vertice giuntale, una prerogativa esclusiva dell\u2019assemblea legislativa regionale.<\/p>\n<p>In via pi\u00f9 generale il riconoscimento della sindacabilit\u00e0 di tutti gli atti di controllo gestionale implica la definitiva consacrazione della prevalenza della funzione giurisdizionale, alla quale spetta l\u2019ultima parola non solo sul corretto svolgersi della procedura di controllo ma anche sulla \u201cinterpretazione\u201d della normativa applicata, tanto che si \u00e8 ritenuto che una delibera di una Sezione regionale di controllo \u00e8 sempre giustiziabile anche quando la stessa si sia conformata, quale obbligo di legge, al principio di diritto espresso dalla Sezione delle Autonomie adita in sede nomofilattica<a href=\"#_ftn99\" name=\"_ftnref99\">[99]<\/a>.<\/p>\n<p>Che dire poi se la deriva giustizialista dovesse malauguratamente contagiare (<em>de iure condendo<\/em>) anche la parificazione del bilancio generale dello Stato? Una prospettiva da scongiurare anche per gli innumerevoli interessi in gioco, se solo si guarda ai riflessi della valutazione delle politiche pubbliche (art. 13 D.lgs n. 279\/1997) ed alla definizione (a consuntivo) delle grandezze finanziarie utilizzate<a href=\"#_ftn100\" name=\"_ftnref100\">[100]<\/a>.<\/p>\n<p>Diventa dunque sempre pi\u00f9 concreto il rischio, da altri paventato<a href=\"#_ftn101\" name=\"_ftnref101\">[101]<\/a>, che la giustiziabilit\u00e0 indistinta di tutte le deliberazioni delle sezioni del controllo possa comportare una delegittimazione di una funzione, espressamente finalizzata (art. 20 L. n. 243\/2012) al coordinamento della finanza pubblica e dell\u2019equilbrio dei bilanci<a href=\"#_ftn102\" name=\"_ftnref102\">[102]<\/a>.<\/p>\n<p>L\u2019assetto raggiunto sul piano normativo e pretorio, quindi, se da un lato ha significato che il connubio della giurisdizione della Corte dei conti con le materie di contabilit\u00e0 pubblica (art. 103 cost.), rimasto a lungo sterile, \u00e8 stato, alla fine, fecondato dal controllo<a href=\"#_ftn103\" name=\"_ftnref103\">[103]<\/a>, dando vita a nuove forme di giudizi, a istanza libera, dall\u2019altro, rischia di fagocitarne l\u2019intima ratio di \u201cfunzione costituzionale\u201d relegandola a mera attivit\u00e0 procedimentale amministrativa (o quasi), come tale suscettibile di tutela giurisdizionale.<\/p>\n<p>(Prof. Pelino Santoro, Pres. on. C. conti)<\/p>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<p>abstract<\/p>\n<p><em>Lo studio mette in dubbio l\u2019utilit\u00e0 di consentire ex lege, con una formula aperta, l\u2019impugnativa di tutte deliberazioni delle Sezioni regionali di controllo in materia di contabilit\u00e0 pubblica, additando il rischio<\/em><em> di delegittimazione di una funzione aulica, espressamente finalizzata al coordinamento della finanza pubblica e dell\u2019equilbrio dei bilanci e storicamente esercitata, a garanzia del diritto oggettivo, al di fuori e al di sopra di qualsiasi specifico interesse di parte.<\/em><\/p>\n<p><em>L\u2019autore teme che la deriva giustizialista, peraltro estesa (praeter legem) alle delibere di parificazione dei rendiconti regionali, pur se adottate con le formalit\u00e0 della giurisdizione dalle stesse sezioni regionali o dalle Sezioni riunite nelle regioni a statuto speciale, possa affievolire la valenza certativa e l\u2019intangibilit\u00e0 delle risultanze attestate, una volta che l\u2019esito dichiarato, indipendentemente dalla formula, diventi contendibile innanzi ad un giudice speciale, sia pure domestico, a tutela di un generico interesse soggettivo al corretto esercizio della funzione di parifica o di interessi riflessi di soggetti terzi.<\/em><\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref1\" name=\"_ftn1\">[1]<\/a> C. Cost. 6 marzo 2014, n. 39. M. SALVAGO, <a href=\"http:\/\/www.federalismi.it\/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=30538&amp;dpath=document&amp;dfile=12102015181300.pdf&amp;content=I+nuovi+controlli+della+Corte+dei+conti+sulla+gestione+finanziaria+regionale+(art.+1,+d.l.+n.+174+del+2012)+nei+pi%C3%B9+recenti+approdi+della+giurisprudenza+costituzionale+-+stato+-+dottrina+-+\">I nuovi controlli della Corte dei conti sulla gestione finanziaria regionale (art. 1, d.l. n. 174 del 2012) nei pi\u00f9 recenti approdi della giurisprudenza costituzionale<\/a>, in <a href=\"http:\/\/www.federalismi.it\/\">Federalismi.it<\/a>; P. Santoro, Costituzionalit\u00e0 della leggi approvative dei bilanci regionali e controllo degli equilibri finanziari, in Riv. C. conti 2014, 1, 564.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref2\" name=\"_ftn2\">[2]<\/a> ll comma sette disciplina l\u2019esito dei controlli previsti dai commi 3 e 4, stabilendo che, qualora la sezione regionale competente accerti squilibri economico-finanziari, mancata copertura di spese, violazione di norme finalizzate a garantire la regolarit\u00e0 della gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilit\u00e0 interno, dalla pronuncia di accertamento da essa emessa discende l\u2019\u00abobbligo\u00bb, per le amministrazioni interessate, di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito di tale pronuncia, \u00abi provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarit\u00e0 e a ripristinare gli equilibri di bilancio\u00bb. La Corte, escludendo il carattere non collaborativo del controllo, ha riconosciuto che le norme censurate non sono lesive dell\u2019autonomia regionale e provinciale, perch\u00e9 non determinano misure repressive e sanzionatorie sugli enti controllati, rimettendo alle amministrazioni controllate l\u2019adozione delle misure correttive in esito alle eventuali situazioni critiche della gestione rilevate dalle sezioni regionali della Corte dei conti (art. 6, comma 3, del d.l. n. 174 del 2012).<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref3\" name=\"_ftn3\">[3]<\/a> C. cost., 14 marzo 2014, n. 40, P. SANTORO, Il controllo cogente sugli equilibri di bilancio delle autonomie locali, in Giust.amm..it. n. 4\/2014; <em>. B. CARAVITA ed E. JORIO, <\/em><a href=\"http:\/\/www.federalismi.it\/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=24592&amp;dpath=document&amp;dfile=21032014181930.pdf&amp;content=La+Corte+costituzionale+e+l'attivit\u00e0+della+Corte+dei+conti+(una+breve+nota+sulle+sentenze+nn.+39+e+40+del+2014)+-+stato+-+dottrina+-+\">La Corte costituzionale e l&#8217;attivit\u00e0 della Corte dei conti (una breve nota sulle sentenze nn. 39 e 40 del 2014)<\/a>, in <a href=\"http:\/\/www.federalismi.it\/\">Federalismi.it<\/a>;<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref4\" name=\"_ftn4\">[4]<\/a> Le medesime Sezioni riunite si pronunciano in unico grado, nell&#8217;esercizio della medesima giurisdizione esclusiva, anche sui ricorsi avverso i provvedimenti di ammissione al Fondo di rotazione di cui all&#8217;articolo 243-ter TUEL.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref5\" name=\"_ftn5\">[5]<\/a> Nell\u2019ordine: 1) art. 1, comma 169, L. 24 dicembre 2012 n. 228, che introduce analogo ricorso contro le decisioni dell\u2019ISTAT riguardanti l\u2019inclusione di enti e organismi pubblici nel conto economico delle amministrazioni; 2) ricorso avverso le certificazioni di attendibilit\u00e0 rese dalle Sezioni regionali sui contratti aziendali delle fondazioni lirico-sinfoniche) (art. 11, comma 19, D.L. n. 91\/2013 conv. L. n. 112\/2013); 3) ricorso contro le delibere delle Sezioni regionali sulla regolarit\u00e0 dei rendiconti dei gruppi consiliari delle Regioni (art. 1, comma 12, D.L. n. 174\/2012 come integrato dall\u2019art. 33, D.L. n. 91\/2014 conv. L. n. 116\/2014)<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref6\" name=\"_ftn6\">[6]<\/a> S.R., 11 ottobre 2013, n. 5, in Riv. C. conti, 2013, 5, 278.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref7\" name=\"_ftn7\">[7]<\/a> S. R., 12 giugno 2013, n. 2, in Riv. C. conti, 2013, 3, 301, evidenzia, tra l\u2019altro, che \u201cle materie di contabilit\u00e0 pubblica possono oggi correttamente e positivamente individuarsi in un organico corpo normativo, inteso alla tutela della integrit\u00e0 dei bilanci pubblici, dotato di copertura costituzionale e presidiato da un giudice naturale, che \u00e8 la Corte dei conti nelle sue varie attribuzioni costituzionali, similmente a quanto avviene per i cosiddetti blocchi di materie riservati alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, consacrata da specifiche disposizioni normative\u201d.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref8\" name=\"_ftn8\">[8]<\/a> S.R., 10 luglio 2014, n. 25, in www.corteconti.it. e 4 dicembre 2014, n. 54, in Riv. C. conti, 2014, 5, 19; S.R. 13 novembre 2014 n. 46, ivi 2015, 5, 193, aveva anticipato interpretativamente la propria cognizione sui gravami in materia di rendicontazione dei gruppi consiliari.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref9\" name=\"_ftn9\">[9]<\/a> S, R., 22 ottobre 2014, n. 37, in www.corteconti.it. S. GAMBARDELLA, Sulla giustiziabilit\u00e0 delle deliberazioni di controllo della Corte dei conti da cui scaturisce per l\u2019ente locale l\u2019obbligo di dicharare il dissesto, in <a href=\"http:\/\/www.contabilit\u00e0.pubblica.it\">www.contabilit\u00e0.pubblica.it<\/a>.; P. DELLA VENTURA, I confini della giurisdizione delle Sezioni Riunite in speciale composizione, in Riv. C. conti 2015, 3, 604.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref10\" name=\"_ftn10\">[10]<\/a> S.R., 30 luglio 2014, n. 28, in Riv. C. conti, 2015 4, 3, 251.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref11\" name=\"_ftn11\">[11]<\/a> S.R., 28 luglio 2014, n. 27, in Riv. C. conti, 2014, 3, 235.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref12\" name=\"_ftn12\">[12]<\/a> S.R. 4 novembre 2013, n. 6, in Riv. C. conti 2013, 5, 290. Da ultimo \u00e8 stato introitato, ma dichiarato tardivo, un ricorso, proposto da un sindaco commissariato contro la delibera della Sezione del controllo che si era imitata ad accertare i presupposti per l\u2019applicazione della sanzione pecuniaria per mancata pubblicazione della relazione di fine mandato, disponendo a carico degli organi comunali \u201cdi applicare \u201cla sanzione pecuniaria prevista dall&#8217;art. 4, comma 6, del d.lgs. n. 149\/2011 (S.R., 8 ottobre 2019, n. 28, in <a href=\"http:\/\/www.corteconti.it\">www.corteconti.it<\/a>)<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref13\" name=\"_ftn13\">[13]<\/a> Cass., S. U, 13 marzo 2014, n. 5805, in Riv. C. conti 2015, 1, 335, che riconosce l\u2019estensione del ricorso ex art. 243 bis TUE anche alle deliberazioni di dissesto, pur se testualmente riferito solo all&#8217;impugnazione delle delibere di approvazione o diniego del piano oltre che ai ricorsi contro i provvedimento di ammissione al Fondo di rotazione, alle delibere sul dissesto, apparendo del tutto irragionevole non far rientrare, per palese identit\u00e0 di ratio, anche provvedimenti quali quelli che &#8211; neghino in radice ingresso alla possibilit\u00e0 dell&#8217;ente locale di accedere alla procedura di riequilibrio finanziario e diano precedenza al procedimento volto alla dichiarazione di dissesto, restando ferma, ovviamente, la giurisdizione del giudice amministrativo quanto all&#8217;impugnazione del provvedimento prefettizio, che sotto nessun profilo potrebbe essere fatto rientrare nella sfera giurisdizionale della Corte dei conti.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref14\" name=\"_ftn14\">[14]<\/a> C. cost., 30 dicembre 1997, n. 470, in Riv. C. conti 1997, 6, 282, secondo cui l&#8217;esercizio del potere di controllo, strettamente correlato all&#8217;azione amministrativa, ne condivide l&#8217;assoggettamento al vaglio giurisdizionale secondo i consueti canoni di riparto tra giudice ordinario ed amministrativo. G. D\u2019AURIA, Corte dei conti e controllo sulla gestione degli ordini professionali, in Foro it. 1998, I, 1766. Ciascun ente vanta un diritto soggettivo a non essere compreso nella sfera giuridica della disciplina della l. n. 259\/1959, giustiziabile innanzi al g.o. (Cass. S.U., 9 agosto1996, n. 7327, in Dir. aut. 1997, 359).<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref15\" name=\"_ftn15\">[15]<\/a> S.R., 1 agosto 2017, n. 16, in www.corteconti.it e 18 dicembre 2015, n. 68, in Riv. C. conti, 2015, 5, p. 237. P. SANTORO, I giudizi nelle materie di contabilit\u00e0 pubblica, Napoli 2018, 717; G. COLOMBINI, La progressiva giurisdizionalizzazione del controllo nel codice della giustizia contabile: limiti e prospettive, in Riv. C. conti, 2017, 1, 739.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref16\" name=\"_ftn16\">[16]<\/a> GAMBARDELLA. op. cit.; G. COLOMBINI, op. cit.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref17\" name=\"_ftn17\">[17]<\/a> A. CAROSI, Il ruolo della Corte dei conti nella salvaguardia delle regole di bilancio nazionale e comunitarie, in Riv. C. conti 2015, 3, 577.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref18\" name=\"_ftn18\">[18]<\/a> Sez. Aut., 27 maggio 2013, n. 9, in Riv. C. conti 2013, 3, 45; S.R. 14 giugno 2013, n. 7\/contr, ivi 3. che ribadiscono che l\u2019attivit\u00e0 di parificazione svolta dalla Corte si pone in rapporto di ausiliariet\u00e0 nei confronti delle assemblee legislative essendo teleologicamente collegata alla legge di approvazione del rendiconto stesso..<\/p>\n<p>E\u2019 appena il caso di sottolineare che per il giudizio di parificazione \u00e8 fatto rinvio agli artt.39, 40 e 41 del T.U12 luglio 1934,n. 1214, senza alcun richiamo all\u2019art. 243-quater che rappresenta quanto a forma e termini il riferimento costante di tutti gli altri ricorsi alle Sezioni riunite in speciale composizione.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref19\" name=\"_ftn19\">[19]<\/a> C. Cost., 27 gennaio 1995, n. 29, in Riv. C. conti 1995, 1, 355, 14 giugno 1995, n. 244, ivi, 3, 169, 6 luglio 2006, n. 267, ivi 2006, 6, 276.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref20\" name=\"_ftn20\">[20]<\/a>M. DOGLIANI, La Corte dei conti, garanzia costituzionale della verit\u00e0 dello stato della spesa pubblica, in Scritti per i 150 anni della Corte dei conti, a cura di Sfrecola, Roma, 2013, 33, secondo cui La Corte \u00e8 un Magistrato perch\u00e9 le sue affermazioni, in conseguenza della indipendenza che il carattere magistratuale le assicura, devono essere ed essere percepite come vere. Per una ricostruzione storia delle funzioni di controllo, U.ALLEGRETTI, Controllo finanziario e Corte dei conti: dall\u2019unificazione nazionale alle attuali, in AIC n. 1\/2013.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref21\" name=\"_ftn21\">[21]<\/a> P. ed E. SANTORO, Manuale di contabilit\u00e0 e finanza pubblica, Santarcangelo 2018, 709<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref22\" name=\"_ftn22\">[22]<\/a> C. Cost. 5 aprile 2013, n. 60, in Riv. C. conti 2013, 1, 365, 7 giugno 2007 n. 179, ivi 2007, 3, 260, 20 giugno 2012, n. 198, ivi, 202, 3, 450, 9 febbraio 2011 n. 237, in Giur. cost. 2011 n. 519. CAMELI R<strong><em>.<\/em><\/strong><em>,\u00a0<\/em>La difficile ricostruzione della funzione di controllo della Corte dei conti nella &#8220;Repubblica delle autonomie&#8221;, tra normative disorganiche ed interventi della giurisprudenza costituzionale,\u00a0in Foro amm. 2007, 205; D&#8217;AURIA G.,\u00a0Controlli di nuova generazione e autonomie territoriali,\u00a0in Foro it. 2008, I, 90.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref23\" name=\"_ftn23\">[23]<\/a> C. cost., 14 febbraio 2019, n. 18, in Riv. C. conti 2019 1, 2012, con nota di C. FORTE e M. PIERONI, Prime osservazioni a margine della sentenza della corte costituzionale n. 18 del 2019. P. SANTORO, L\u2019accesso alla giustizia costituzionale delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, in materia di equilibri finanzia, in wwwcontabilita-pubblica.it, 26 febbraio 2019. Nella stessa linea ,C. cost. , 6 giugno 2019, n. 138, in Riv. C. conti 2019, 3, 259, su questione proposta dalle Sezioni riunite del Trentino-Alto Adige, in Riv . C. conti 2019, 3, 259, con nota di A. Luberti; C. cost. 19 giugno 2019 e 19 giugno 2019, n. 146, su questione sollevata dalla Sezione di controllo della Campania, in www.cortecostituzionale.it,<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref24\" name=\"_ftn24\">[24]<\/a> TAR Lazio, sez. I, 25 marzo 1986, n. 484, in <em>Foro amm<\/em>. 1986, p. 2818; Cons. St., sez. IV, 12 marzo 1986, n. 303, in Foro amm. 1995, 6, 825, 8 ottobre 1996, n. 1089, ivi 1996, 2850, 20 maggio 1996, n. 636, ivi 1996, 1483 e 23 novembre 2000, n. 6241, ivi 2000, 3574.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref25\" name=\"_ftn25\">[25]<\/a> Corte cost., 30 dicembre 1997, n. 470, in Foro amm. 1999. 2365; Cass., S.U., 10 giugno 1998, n. 5762, in Riv. C. conti 1998, 3, 288 e 9 agosto 1996, n. 7327, <em>ivi<\/em> 1996, 4, 253.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref26\" name=\"_ftn26\">[26]<\/a> Cons. St., Sez. VI, 19 giugno 2008, n. 3053, in Dir. prat. amm. 10, 207; Cass., 23 novembre 1974, n. 3806, in Foro it. 12007, I, 2484, F. FRACCHIA, La Corte dei conti tra funzione giurisdizionale, di controllo, di consultazione e di certificazione, in Riv. C. Conti 2013, 5, 712; A.L. TARASCO, Insindacabilit\u00e0 degli atti di controllo della Corte dei conti, nota a Cons. Stato, Sez. V, 22 marzo 2012, n. 1618, in Giornale dir. amm., 2013, 43; A. BALDANZA, Le funzioni di controllo della Corte dei conti, in Tenore, La nuova Corte dei conti, Milano, 1059 Sulla insindacabilit\u00e0 degli atti di controllo preventivo, P. SANTORO, I nuovi parametri del controllo di legittimit\u00e0 sugli atti e sulle gestioni pubbliche<strong>, <\/strong>Riv. C. conti, 2003, 3, 356.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref27\" name=\"_ftn27\">[27]<\/a> A.M. SANDULLI, Funzioni pubbliche neutrali e giurisdizione, in Riv. dir. proc., 1964, 200; <em>id<\/em>., Atti della Corte dei conti e sindacato giurisdizionale, in Giur. it., 1972, III, 465.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref28\" name=\"_ftn28\">[28]<\/a> Cass., S.U., 8 ottobre 1979, n. 5186, in Giur. it., 1980, I, 1, 1913; id., in Giust. civ., 1975, I, 784, con nota di L. GIAMPAOLINO, In tema di impugnabilit\u00e0 degli atti di controllo della Corte dei conti; in Cons. St. 1975, II, 2016 con nota di A. MASCIA, Atti di controllo della Corte dei conti e legitimatio ad causam; Una pronuncia decisone cha aveva ritenuto impugnabile il diniego di visto da parte della magistratura contabile nei confronti di un atto amministrativo, che non fosse stato seguito da adesione da parte dell\u2019Amministrazione, ma di mera comunicazione all\u2019interessato Cons. St, Sez, IV. 17 giugno 1972, n. n. 501 in Giur. It., 1972, III, I, 464, con nota critica di A.M. SANDULLI, Atti della Corte dei conti e sindacato giurisdizionale.) era stata cassata (Cass. S.U., 23 novembre 1974, n. 3806, in Giust. civ., 1975, 784), dovendosi considerarsi jus receptum il principio di non impugnabilit\u00e0 degli atti con i quali la Corte dei conti rifiuti il visto. G. CORREALE, Le pronunce di controllo della Corte dei conti ed il giudice amministrativo, in Riv. trim. dir. pubbl., 1973, I, 859; F. PASQUALUCCI, Controllo esterno e sindacato giurisdizionale, in Foro amm., 1973, II, 117. Per una ricostruzione sistematica e parallela, P. FAVA, L\u2019impugnazione degli atti di controllo. Gli orientamenti della giurisprudenza e le relative giustificazioni di teoria generale, in Rass. Avv. Stato 2010, 293.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref29\" name=\"_ftn29\">[29]<\/a> Cons. Stato, 30 gennaio 1903, in Foro it., 1903, III, 17, secondo cui La Corte dei conti appartiene all\u2019ordine costituzionale e per taluni aspetti all\u2019ordine giudiziario, ma in nessun caso rientra nell\u2019orbita del potere esecutivo e nel novero degli organi amministrativi, non dovendo rispondere dei propri atti ad altra autorit\u00e0 che al Parlamento per quanto riguarda l\u2019adempimento del mandato parlamentare, e non avendo sopra di s\u00e9 che la corte di cassazione in quanto possano i suoi giudicati esorbitare dai confini della sua giurisdizione speciale.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref30\" name=\"_ftn30\">[30]<\/a> A.M. SANDULLI, La Corte dei conti nella prospettiva costituzionale, in AA.VV, La Corte dei conti strumento di attuazione della Costituzione nella materia della finanza pubblica, Atti del convegno \u201cCorte dei conti e finanza pubblica\u201d, Napoli-Salerno, 19-21 gennaio 1979, Napoli, 1979, 27..<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref31\" name=\"_ftn31\">[31]<\/a> TAR Lazio, sez. I, 3 aprile 1998, n. 1212, in Foro it., 1998, III, 396.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref32\" name=\"_ftn32\">[32]<\/a> Cons. Stato, sez. V, 6 giugno 1990, n. 502, in Foro amm., 1990, 1465 e 19 giugno 2008, n. 3053, ivi, 2008, 1820.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref33\" name=\"_ftn33\">[33]<\/a> D. ACANFORA, Profili del controllo interno nella P.A., in Riv. C. conti, 1995, V, 189.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref34\" name=\"_ftn34\">[34]<\/a> V. ONIDA, Nuove domande do i controllo e nuove forme di controllo, Relazione al Relazione al Convegno di Milano, Dic. 1992, su Sistema dei controlli e riforma della Costituzione, atti, 1995, 59.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref35\" name=\"_ftn35\">[35]<\/a> Si riconosce, in via di principio, che la nuova speciale tipologia di ricorso non costituisce un gravame avverso una sentenza di un giudice, ma la sola istanza con la quale sia possibile attivare un sindacato giurisdizionale sulle deliberazioni adottate dalla Corte dei conti nell\u2019esercizio del potere di controllo e comunque su quelle emanate nell\u2019ambito del controllo sulla gestione finanziaria degli enti locali.S. R.,12 giugno 2013 , n. 2, cit. 11 luglio 2013 n. 3, in Riv. C. conti 2013, 5, 258 e 17 aprile 2014, n. 11, in www.vcorteconti.it).<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref36\" name=\"_ftn36\">[36]<\/a> S.R., 22 maggio 2019, n. 16, in Riv. C. conti 2019, 3, 179 e 29 luglio 2019 n. 25, in <a href=\"http:\/\/www.corteconti.it\">www.corteconti.it<\/a>. ,<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref37\" name=\"_ftn37\">[37]<\/a> S.R., 20 febbraio 2018, n. 7, in www.corteconti.it<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref38\" name=\"_ftn38\">[38]<\/a> G. CORSO, Il controlli sull\u2019attivit\u00e0 e sulla spesa degli enti locali nel quadro della Costituzione, Relazione al Convegno di Milano, Dic. 1992, atti, 1995, 145.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref39\" name=\"_ftn39\">[39]<\/a> Da ultimo, Introduzione del Pres. A. BUSCEMA al Convegno di Torino del I ottobre 2019 su La corte dei conti a tutela del pubblico erario fra passato e futuro. M. SINOPOLI, Corte dei conti, in N.ssmo. D.I, IV, 930.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref40\" name=\"_ftn40\">[40]<\/a> C. cost., 27 gennaio 1995, n. 29, in Giur. Cost., 1995, 270, con commento di M. V. LUP\u00d2 AVAGLIANO, Corte dei Conti e Regioni: dal vecchio al nuovo, tra efficienza e garantismo, ivi 321. M. RISTUCCIA, I controlli sulle autonomie nel nuovo quadro istituzionale. \u201cI rapporti tra il controllo e le funzioni giurisdizionali della Corte dei conti\u201d. in Riv. C. conti 2016, 5, 188.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref41\" name=\"_ftn41\">[41]<\/a> C. cost., 13 luglio 2007, n. 285 ,in Foro amm. C.d.S., 2007, 2033.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref42\" name=\"_ftn42\">[42]<\/a> C . cost., 19 novembre 2015, n. 235, in Riv. C. conti, 2015, 5, 431.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref43\" name=\"_ftn43\">[43]<\/a> Cass., S. U., 19 luglio 1999, n. 461, in Riv. C. conti, 1999, 4, 224.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref44\" name=\"_ftn44\">[44]<\/a> Cass. S.U. 9 dicembre 1986, n. 7291, in Riv. C. conti, 1986, 910.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref45\" name=\"_ftn45\">[45]<\/a> Cass., S.U. , 29 settembre 2003, n. 14488, in Riv. C. conti, 2003, 6, 213 e 28 marzo 2006, n. 7024, in Foro amm. C.d.S., 2006, 1744.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref46\" name=\"_ftn46\">[46]<\/a> Cass., S.U., 18 maggio 2017, n. 12516, in <a href=\"http:\/\/www.cortedicassazione.it\">www.cortedicassazione.it<\/a>, secondo cui si appalesa sufficiente la fissazione di una periodica calendarizzazione a data fissa delle udienze delle Sezioni riunite in speciale composizione e dei criteri oggettivi e predeterminati per l&#8217;individuazione dei componenti di un collegio giudicante,<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref47\" name=\"_ftn47\">[47]<\/a> Cass. S.U., 18 maggio 2014 n. 12496, in Riv. C. conti 2014, 3, 503 e 24 ottobre 2014, n. 22610, inwww.cortedicassazione; C. Cost., 28 ottobre 2014, n. 243, in Foro It., 2015, 2, 1, 359.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref48\" name=\"_ftn48\">[48]<\/a> P. SANTORO, I giudizi nelle materie di contabilit\u00e0 pubblica, cit. 531<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref49\" name=\"_ftn49\">[49]<\/a> S.R., 12 settembre 2014, n. 33, in Riv. C. conti, 2014, 5, 156, in materia di atti elusivi del patto di stabilit\u00e0<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref50\" name=\"_ftn50\">[50]<\/a> Cass., S. U, 13 marzo 2014, n. 5805, cit.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref51\" name=\"_ftn51\">[51]<\/a> E\u2019 stata riconosciuta la legittimazione di soggetti terzi interessati a impugnare la delibera di controllo, affermando il principio che \u201cdall\u2019impossibilit\u00e0 che le deliberazioni delle sezioni regionali di controllo possano essere sindacate da un giudice diverso dalla stessa Corte dei conti, discende che deve ammettersi la legittimazione attiva a ricorrere (ma non l\u2019interesse ad agire), avverso un asserito non corretto esercizio della funzione di controllo, anche da parte di tutti quelli che, pur non avendo partecipato al relativo procedimento, dall\u2019esito dello stesso fanno discendere lesioni di situazione giuridiche soggettive di cui sono titolari, se non tali lesioni conseguano a vizi propri dei conseguenziali atti dell\u2019autorit\u00e0 amministrativa (S.R. 19 marzo 2019, n. 8, in Riv. C. conti 2019, 2, 18); in particolare \u00e8 stato riconosciuto l\u2019interesse ad agire di societ\u00e0 qualificabile \u201ca controllo pubblico (S.R.22 maggio 2019, n. 16, ivi 3, 179, 4 luglio 2019 n. 17 e 29 luglio 2019 n. 25, in www.corteconti.it)<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref52\" name=\"_ftn52\">[52]<\/a> N. MASTROPASQUA, op. cit., ha sottolineato come anche dai nuovi controlli emergesse che l\u2019azione della Corte dei conti \u00e8 intesa ad attuare il diritto oggettivo senza alcuna intermediazione e angolazione di diritto soggettivo o interesse legittimo.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref53\" name=\"_ftn53\">[53]<\/a> S. PILATO, I giudizi innanzi alle SS.RR, in Trattato sulla nuova configurazione della giustizia contabile, a cura di Schlitzer e Mirabella, Napoli, 2018, 858.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref54\" name=\"_ftn54\">[54]<\/a> E\u2019 appena il caso di ricordare, anche se impropriamente, che la giurisdizione domestica sulle controversie di pubblico impiego del personale dipendente (art. 59 R.D. n. 1038\/1933), \u00e8 cessata per abrogazione legislativa (art. 12 L. 425\/1984, dopo che la Corte costituzionale aveva respinto la questione di costituzionalit\u00e0, osservando, tra l\u2019altro, che una eventuale coincidenza di funzioni (amministrative e giudicanti) poteva risolversi con gli istituti dell\u2019astensione e ricusazione (C. cost. 11 giugno 1975 n. 135, in Giur. cost. 1973, 1984).<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref55\" name=\"_ftn55\">[55]<\/a> Recentemente C. cost., 13 dicembre 2017, n. 262 (per il Senato) e 30 luglio 2018, n. 169 (per la Presidenza della Repubblica).<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref56\" name=\"_ftn56\">[56]<\/a> A. CAROSI, Il principio di trasparenza nei conti pubblici, in AIC, n. 3\/2018, che peraltro richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 101\/218, che \u2013 pur affermando l\u2019intangibilit\u00e0 da parte del legislatore nazionale dell\u2019avanzo di amministrazione e del Fondo pluriennale vincolato \u2013 ha precisato che le risultanze di bilancio, da cui prende le mosse \u201cla disponibilit\u00e0 legale\u201d di tali risorse, devono essere verificate da \u00abpuntuali controlli di legittimit\u00e0-regolarit\u00e0 delle sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci consuntivi\u201d.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref57\" name=\"_ftn57\">[57]<\/a> S.R. 17 aprile 2018 n. 16, in Riv. C. conti 1, 257.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref58\" name=\"_ftn58\">[58]<\/a> Sia consentito il rinvio a P. ed E. SANTORO, I giudizi nelle materie di contabilit\u00e0 pubblica, Napoli, 2016, 721.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref59\" name=\"_ftn59\">[59]<\/a> Per la tematica specifica si rinvia a: P. SANTORO, Le due anime del giudizio di parificazione. L\u2019approccio giustizialista, in <a href=\"http:\/\/www.contabilita-pubblica\">www.contabilita-pubblica<\/a>, 2 maggio 2018; id. Le due anime del giudizio di parificazione (Atto secondo: i parametri di costituzionalit\u00e0, la giustiziabilit\u00e0, la formula), Relazione all\u2019Incontro di studi del Seminario dei controlli, del 7 maggio 2019.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref60\" name=\"_ftn60\">[60]<\/a> S.R., 3 luglio 2014, n. 27, in Riv. C. conti, 2014, 1, p. 277 e 11 novembre 2014, n. 38, in www.corteconti.it.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref61\" name=\"_ftn61\">[61]<\/a> La decisione ha ritenuto che non trovando applicazione il termine breve di 30 giorni per il ricorso il ricorso \u00e8 proponibile finch\u00e9 permanga l\u2019interesse al ricorso che cessa con l\u2019approvazione con legge del rendiconto.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref62\" name=\"_ftn62\">[62]<\/a> C. cost., 27 aprile 2017, n. 89, in Riv. C. conti 1917, 1, 521. Amplius, G. RIVOSECCHI, La parificazione dei rendiconti regionali nella giurisprudenza costituzionale, relazione all\u2019incontro di studi del Seminario dei controlli, del 7 maggio 2019, cit..<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref63\" name=\"_ftn63\">[63]<\/a> Cass., S.U., 13 settembre 2016, n. 22645, in Riv. C. conti 2016, 5. 601 e 30 ottobre 2014, n. 23072, in Foro amm. 2015, 24.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref64\" name=\"_ftn64\">[64]<\/a> S.R., 11 novembre 2014 n. 38, in <a href=\"http:\/\/www.corteconti.it\">www.corteconti.it<\/a>.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref65\" name=\"_ftn65\">[65]<\/a> Corte conti, S.R., 15 maggio 2015, n.18, in <a href=\"http:\/\/www.corteconti.it\">www.corteconti.it<\/a>.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref66\" name=\"_ftn66\">[66]<\/a> S.R., 15 dicembre 2017, n. 44, in Riv. C. conti 2017, 5, 269. Secondo la Consulta (sent. n. 18\/2019, cit.) , i giudizi ad istanza di parete innanzi alle Sezioni riunite in composizione speciale sono caratterizzati dalla presenza del procuratore generale della Corte dei conti in rappresentanza degli interessi adespoti di natura finanziaria e costituiscono l\u2019unica sede in cui possono essere fatti valere gli interessi dell\u2019amministrazione sottoposta al controllo e degli altri soggetti che si ritengano direttamente incisi dalla pronuncia della sezione regionale di controllo.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref67\" name=\"_ftn67\">[67]<\/a> Il p.m. ricorrente aveva persino negato la legittimazione della Regione ad approvare il rendiconto, giacch\u00e9 l\u2019approvazione del rendiconto in assenza della propedeutica ed essenziale dichiarazione di regolarit\u00e0 da parte della competente Sezione della Corte dei conti; la Regione, invece aveva eccepito il difetto assoluto di giurisdizione, sulla scorta della sentenza n. 121 del 1966 della Corte costituzionale, secondo la quale la decisione di parifica \u00e8 definitiva ed insindacabile. La Sezione ha confermato la giustiziabilit\u00e0 della delibera di parifica, ravvisandone il fondamento sia nel riconoscimento di un collegamento tra la funzione di controllo con quella giurisdizionale sia nella necessit\u00e0 di dover dare rilevanza alla lesivit\u00e0, immediata e concreta, rispetto all\u2019ente territoriale interessato, delle delibere delle Sezioni regionali di controllo.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref68\" name=\"_ftn68\">[68]<\/a> S.R., 15 gennaio 2019, n. 1, in Riv. C. conti 2019, 1, 145, che per\u00f2 rigetta il ricorso nel merito, enunciando il principio che l\u2019interesse a ricorrere, qualificandosi come interesse all\u2019accertamento del corretto esercizio della funzione di parifica, si concretizza quando viene contestata la conformit\u00e0 a legge delle verifiche compiute nel procedimento di parifica.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref69\" name=\"_ftn69\">[69]<\/a> E\u2019 precisato che finch\u00e9 la proposta di modifica del rendiconto non \u00e8 stata ancora approvata, l\u2019interesse ad agire rimane attuale e concreto.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref70\" name=\"_ftn70\">[70]<\/a> Viene anche precisato che la verifica sulla legittimit\u00e0 delle valutazioni operate in sede di controllo costituisce il nucleo della giustiziabilit\u00e0 di tutte le delibere emesse dalle sezioni regionali di controllo.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref71\" name=\"_ftn71\">[71]<\/a> La pronuncia di parifica che si interpone tra l\u2019attivit\u00e0 di rendicontazione e la legge che approva il conto, ha la funzione precipua di agevolare l\u2019assemblea legislativa nel controllare che l\u2019attivit\u00e0 dell\u2019organo esecutivo si sia svolta nel rispetto dei vincoli e delle autorizzazioni di spesa (Sez. Auton. 26 marzo 2013, n. 9, cit.).<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref72\" name=\"_ftn72\">[72]<\/a> S.R., 18 aprile 2019, n. 12, in wwwcortedeiconti.it.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref73\" name=\"_ftn73\">[73]<\/a> D. MORGANTE, La posizione del PM contabile nel giudizio di parificazione, relazione all\u2019incontro di studi Seminario dei controlli, del 7 maggio 2019, cit.; id. Parificazione del rendiconto da parte della Corte dei conti e autonomia finanziaria degli enti territoriali nella giurisprudenza costituzionale.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref74\" name=\"_ftn74\">[74]<\/a> G. CARLINO<b>, Nuove frontiere della giurisdizione contabile. Relazione <\/b>al Convegno di Palermo, 12 maggio 2018, su 70 anni di Corte dei conti n Sicilia.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref75\" name=\"_ftn75\">[75]<\/a> G. INGROSSO, Istituzioni di diritto finanziario, Napoli, 1946, III, 220; F. ZACCARIA, Rendiconto generale dello Stato, in N.ssmo D.I., vol. XV, Torino 1957, 428; S. BUSCEMA, Bilancio dello Stato, in Enc. dir., vol. V, 1959, 423, BENVENUTI, Osservazioni parallele sul rendiconto, in Jus 1956, 216; M. S. GIANNINI, Controllo: nozioni e problemi, in Riv. trim. dir. pubbl., 1974, 1263,F. ZACCARIA, Rendiconto generale dello Stato, in N.ssmo D.I., vol. XV, Torino 1957, 428; V. GUCCIONE, Rendiconto (dir. amm.), in Enc. Dir. Vol. XXXIX. Milano 1988, 813; A. ROSSO, La rendicontazione, in Manuale di contabilit\u00e0 di Stato (a cura di G. Correale), Napoli 1993, 3; S. PIASCO, Corte dei conti, Dig. disc. pubb., Torino 2000; S. SFRECOLA, Corte dei conti: il giudizio di parificazione del rendiconto generale nelle regioni a statuto ordinario, in <a href=\"http:\/\/www.contabilit\u00e0pubblica.it\">contabilit\u00e0pubblica.it<\/a>., 10 luglio 2013; C. CHIAPPINELLI, Il giudizio di parificazione del rendiconto generale dello Stato e dei rendiconti delle regioni, in Riv. C. conti 2016, 3, 505; GRAFFEO M., Il giudizio di parificazione del rendiconto statale, in Trattato sulla nuova configurazione della giustizia contabile, a cura di Schlitzer e Mirabella, Napoli 2018, 801; R. SCALIA, Il giudizio di parificazione del rendiconto generale delle Regioni, dopo il 2012. Gli orientamenti della Corte Costituzionale, in Federalismi.it 11 aprile 2018; V. PINTO, Il giudizio di parifica del rendiconto regionale, in Il controllo di legittimit\u00e0-regolarit\u00e0 della Corte dei conti, a cura di Capalbo, Napoli 2018, 220.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref76\" name=\"_ftn76\">[76]<\/a> L<b>a Consulta ha riconosciuto<\/b> <b>carattere probatorio al<\/b><b>le <\/b>ri<b>s<\/b>ultanze della parificazione ai fini della definizione dei rapporti finanziari tra Stato e regione. (sent. <b>20 luglio 2016<\/b>, n. 188). La dottrina pi\u00f9 recente parla effetto certativo e prescrittivo del giudizio di parificazione anche se non \u00e8 chiaro se l\u2019effetto prescrittivo riguardi anche la succedanea approvazione legislativa, cfr. SUCAMELI, in AA.VV, La Corte dei conti , Milano 2019, 674<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref77\" name=\"_ftn77\">[77]<\/a> C. cost., 6 giugno 2019, n. 138, in Riv. C. conti 2019, 3, 259.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref78\" name=\"_ftn78\">[78]<\/a> C. CHIAPPINELLI, op. cit; A. CAROSI, Il controllo di legittimit\u00e0-regolarit\u00e0 della Corte dei conti sui bilanci degli enti territoriali anche all luce della giurisprudenza della Corte costituzionale, in il Controllo di legittimit\u00e0 regolarit\u00e0 delal Corte di conti a cura di Capalbo, cit. , 17, considera la propedeutica all\u2019approvazione da parte della regione e ricorda che la Consulta i poteri interdittivi della Corte dei conti perch\u00e9 il bilancio della regione \u00e8 incorporato in un atto legislativo.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref79\" name=\"_ftn79\">[79]<\/a> La sindacabilit\u00e0 viene giustificata con l\u2019ambigua formula della <em>revisio prioris istantiae<\/em> circoscritta alla verifica dei limiti esterni della funzione; in particolare, la \u201crevisio\u201d sarebbe finalizzata soltanto a verificare la conformit\u00e0 rispetto all\u2019ordinamento della deliberazione emessa all\u2019esito del giudizio di parifica e al solo fine di determinarne la conferma o l\u2019annullamento (S.R., 28 luglio 2014, n. 27, cit.); si tratta di un sistema di tutele e di garanzie che assicura la piena giustiziabilit\u00e0 delle posizioni soggettive eventualmente lese nell\u2019esercizio delle funzioni di controllo ma che, nondimeno, incontra imprescindibile limite nella previa pronuncia della Sezione regionale di controllo (cfr. Sezioni riunite, n. 17\/2017\/EL) essendo precluso l\u2019esercizio, da parte delle Sezioni riunite, di funzioni e competenze di esclusiva pertinenza delle Sezioni territoriali; in ordine all\u2019ampiezza del sindacato \u00e8 stato precisato come, al procedimento in parola, non si applichino le regole in tema di effetto devolutivo e di divieto di nova in appello talch\u00e9 nello stesso possono trovare ingresso circostanze sopravvenute alla presentazione del ricorso, ma, soltanto nei limiti di quanto dedotto, in giudizio e nella misura in cui dette circostanze emergano dagli atti processuali o dallo ius superveniens (S.R. n. 6 settembre 2018, n. 24)<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref80\" name=\"_ftn80\">[80]<\/a> Le stesse S.R., 27 novembre 2013, n. 7, in Riv. C. conti 2013, 5, 268, hanno ritenuto che la decisone di parifica sia espressione della volont\u00e0 di rendere intangibili, con efficacia di giudicato, le risultanze del rendiconto generale, attesa l\u2019immodificabilit\u00e0 delle risultane. G. COGLIANDRO. Parificazione o certificazione del rendiconto generale dello Stato ?, in Riv. C. conti 2013, 6, 330.<\/p>\n<p>Va precisato che l\u2019intangibilit\u00e0 dei dati viene conferita solo dall\u2019approvazione con legge (cfr. art.150 R.D. 23 maggio 1924, n. 827), ma ci\u00f2 non toglie che la certezza derivante dal giudizio di parifica resta immodificabile, da parte della stesse Sezioni riunite e da qualsiasi altro organo di controllo o giustiziale[80]; A. BUSCEMA, Il giudizio di parificazione per lo Stato e per gli altri enti pubblici: evoluzione giurisprudenziale e prospettive, in Riv. C. conti 1987, 1449.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref81\" name=\"_ftn81\">[81]<\/a> S. BUSCEMA, Trattato di contabilit\u00e0 pubblica, Milano 1981, II, 797, pone in evidenza che l\u2019effetto della intangibilit\u00e0 non implica un giudizio sulla regolarit\u00e0 di tutte le gestioni confluenti nel rendiconto che \u00e8 riservato alla giurisdizione.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref82\" name=\"_ftn82\">[82]<\/a> D. MORGANTE<strong>, I nuovi presidi della finanza regionale e il ruolo della Corte dei conti nel d.l. n. 174\/2012; in Federalismi.it n. 1\/2013, <\/strong>ha giustamente sottolineato che trattasi di principi afferenti ai connotati ontologici del giudizio di parifica e del suo esito. Si tratterebbe di attivit\u00e0 di \u201caccertamento in senso proprio\u201d, avente ad oggetto la corrispondenza tra le risultanze del rendiconto e i dati delle scritture contabili, da cui scaturiscono effetti di \u201ccertezza\u201d giuridica, con carattere vincolante per quanto riguarda l\u2019oggetto dell\u2019accertamento. La Corte dei conti, inserendosi obbligatoriamente nel rapporto fra organo governativo e assemblea parlamentare, conferisce dunque certezza ai risultati del rendiconto predisposto dall\u2019amministrazione, operando in posizione di indipendenza rispetto all\u2019organo legislativo (cfr. S.R. 28 luglio 204, n. 27, cit.).<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref83\" name=\"_ftn83\">[83]<\/a> C. cost., 5 marzo 2014, n. 39, cit. e 27 gennaio 1995, n. 29, cit.. L&#8217;ausiliariet\u00e0 di una funzione consiste in ci\u00f2, che questa e attribuita direttamente dalla Costituzione a un dato organo dello Stato al fine di assicurare il pi\u00f9 corretto o di agevolare il pi\u00f9 efficiente svolgimento delle funzioni di altri organi (C. cost., 14 luglio 1989, n. 406, in Riv. C. conti 1989, 4,153).<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref84\" name=\"_ftn84\">[84]<\/a> Sin dalle prime pronunce la Consulta (sent. n. 165\/1963 e 13 dicembre 1966 n. 121, ha sempre affermato che la parifica si risolve in una pronuncia definitiva e insindacabile che viene trasmessa direttamente all\u2019assemblea elettiva, affinch\u00e9 quest\u2019ultima possa approvare il rendiconto senza peraltro ingerirsi nel riscontro giuridico espletato dalla Corte dei conti; pi\u00f9 recentemente C. cost., 27 aprile 2017, n. 89, cit. e 24 luglio 2015, n. 181, in Riv. C. conti, 2015, 4, 408.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref85\" name=\"_ftn85\">[85]<\/a> C. cost., 5 marzo 2018 , n. 49. in Riv. C. conti 2018, 1, 412; La Cassazione, invece, evidenzia l\u2019incapacit\u00e0 del giudizio di parifica regionale di dare luogo ad una decisione stabile e definitiva sia in quanto impugnabile di fronte alle Sezioni riunite, sia perch\u00e9 ha natura ibrida, \u201cnon giurisdizionale, n\u00e9 di atto amministrativo (Cass., S.U., ord. 8 novembre 2016, n. 22645, cit.).<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref86\" name=\"_ftn86\">[86]<\/a> C. cost., 27 aprile 2017, n. 89, cit.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref87\" name=\"_ftn87\">[87]<\/a> S. MARINO, La disomogeneit\u00e0 dei controlli e la legittimazione della Corte dei conti a sollevare questioni di costituzionalit\u00e0: una giurisprudenza in espansione, in Federalismi, n. 13\/2019; F. SUCAMELI, Il giudizio di parifica tra costituzionalismo antico e moderno, in Riv. C. conti 2019, 1, 48<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref88\" name=\"_ftn88\">[88]<\/a> C. cost., 23 luglio 2015, n. 181, in Riv. C. conti 2015, 345. N. MASTROPASQUA, Giurisdizione e controlli sugli enti locali alla luce del vigente quadro normativo. Il ruolo della Corte dei conti, Intervento al convegno in memoria di Staderini, Firenze 2011, atti 2013, 139.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref89\" name=\"_ftn89\">[89]<\/a> C. cost. 5 marzo 2018, n. 49, con commento di G. D&#8217;AURIA.,\u00a0Sull&#8217;incostituzionalit\u00e0 di bilanci e rendiconti regionali e sui rimedi per ripristinare l&#8217;ordinata continuit\u00e0 tra esercizi finanziari,\u00a0in Foro it. 2018, 2654; F. GUELLA,\u00a0Sul rendiconto regionale tardivo, inattendibile ed incoerente: sindacato di costituzionalit\u00e0 e poteri sostitutivi al fine di evitare &#8220;monadi contabili&#8221;,\u00a0ivi 2018, 2647; S. BUSCEMA, Trattato di contabilit\u00e0 pubblica, cit., 793.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref90\" name=\"_ftn90\">[90]<\/a> Sez. contr. Campania, 3 ottobre 2018, n. 110, in wwwcorteconti.it e 30 luglio 2019, n. 172, ivi.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref91\" name=\"_ftn91\">[91]<\/a> Le Sezioni regionali di controllo non sono assimilabili a pubbliche amministrazioni e non assumono la qualit\u00e0 di parte nei giudizi innanzi alle Sezioni riunite in speciale composizione (S.R. n. 2\/2013, n. 64\/2015, n. 16\/2016 e n. 7\/2018) e sono destinatarie dei ricorsi soltanto a meri fini conoscitivi (art. 124, comma 1, lett. d, c.g.c.)., non essendo parte in senso sostanziale (S.R., 12 giugno 2013, n. 2, cit.)<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref92\" name=\"_ftn92\">[92]<\/a> C. cost., 5 marzo 2014, n. 39, cit. F. GUELLA, Il carattere \u201csanzionatorio\u201d dei controlli finanziari di fronte alle prerogative dei Consigli regionali e dei gruppi consiliari: ricadute generali delle questioni sollevate dalle autonomie speciali, in Osservatorio AIC, aprile 2014; G. DI COSIMO, Sul contenuto e sul controllo degli atti normativi (nota a sent. 39\/2014, in Forum Quad. cost. 2014<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref93\" name=\"_ftn93\">[93]<\/a>C. cost., 30 dicembre 1968, n. 142, in Giur. cost. 1968, 2237. S.R.,14 giugno 2013, n. 7\/contr, ivi 3, 6, cit. , affermano che il richiamo, anche per la parificazione dei rendiconti regionali, alle \u201cformalit\u00e0 della giurisdizione contenziosa non fa che confermare, da un lato, la sostanziale natura di controllo della relativa attivit\u00e0 e, dall\u2019altro, la volont\u00e0 di rendere intangibili, con l\u2019efficacia del giudicato, le risultanze del rendiconto generale, sottoposte all\u2019approvazione del Consiglio regionale.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref94\" name=\"_ftn94\">[94]<\/a> Secondo C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico Padova 1976, 89I, con l\u2019attestazione di parificazione, quale controllo successivo e riscontro postumo, si realizzi una collaborazione della Corte con la funzione di sorveglianza del Parlamento sulla gestione amministrativa dello Stato.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref95\" name=\"_ftn95\">[95]<\/a> Si prescinde dall\u2019interesse all\u2019immagine politica che potrebbe rappresentare la vera ragione per opporsi ad una pronuncia con formula negativa.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref96\" name=\"_ftn96\">[96]<\/a> V. TORANO, Il ricorso in unico grado alle sezioni riunite della Corte dei conti avverso gli atti di ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata annualmente dall\u2019Istat, in Dir. Proc. amm. 2015, 2, p. 641, sottolinea che trattasi di una scelta che si pone in controtendenza alla linea del decentramento della giurisdizione realizzata,<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref97\" name=\"_ftn97\">[97]<\/a> C. cost ., 31 gennaio 2019, n. 13, in Riv. C. conti 2019, 1, 201, con commento di M. INTERLANDI, La Corte costituzionale nega all\u2019Agcom la qualifica di giudice a quo a \u201climitati fini\u201d; M. CLARICH,\u00a0L&#8217;Autorit\u00e0 garante della Concorrenza e del Mercato come &#8216;giudice a quo&#8217; nei giudizi di costituzionalit\u00e0,\u00a0in federalismi.it,\u00a02018, n. 15; F. S. MARINI, op. cit., ritiene meno persuasivo, il riferimento, che si trova nella giurisprudenza costituzionale, all\u2019impugnabilit\u00e0 della decisione come sintomo della natura giurisdizionale della funzione mentre in altre situazioni (AGCOM), la stessa impugnabilit\u00e0 davanti a un giudice amministrativo \u00e8 stata considerata in senso opposto, come sintomo la natura amministrativa della funzione.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref98\" name=\"_ftn98\">[98]<\/a> Si afferma che la tutela cristallizzata nell\u2019art. 11, comma 6, c.g.c. si concretizza nella giustiziabilit\u00e0 delle posizioni soggettive eventualmente lese nell\u2019esercizio delle funzioni di controllo, sicch\u00e9 la pienezza del sindacato giurisdizionale delle Sezioni riunite incontra il limite della previa pronuncia della Sezione regionale di controllo competente (cfr. S.R. 17 aprile 2018 n. 17, in Riv. C. conti 2017, 1, 2).<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref99\" name=\"_ftn99\">[99]<\/a> S.R., 3 giugno 2016, n. 11, in Riv. C. conti 2016, 3, 167 e 13 giugno 20, n. 12, in <a href=\"http:\/\/www.corteconti.it\">www.corteconti.it<\/a>. F. LONGAVITA, in La responsabilit\u00e0 sanzionatoria pecuniaria, in AA.VV. La Corte dei conti, Milano 2019, 455.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref100\" name=\"_ftn100\">[100]<\/a> Sulla caratteristica della delibera di parifica come momento di chiusura del riscontro che sta alla base della funzione di certificazione propria della parificazione e sulla inscindibilit\u00e0 con la relazione di accompagno, M. CARABBA, La nuova disciplina dei controlli nella riforma \u2013amministrativa, in Riv. trim dir. pubb. 1994, 4, 955. inscindibilit\u00e0 della parifica con la relazione di accompagno. G. CARBONE, La Corte dei conti, in Enc. dir. , app. IV, Milano 2000, 485; V. GUCCIONE, Il rapporto Corte dei conti \u2013Parlamento: contributo ad una riflessione sulla funzione referente, in Riv. C. conti 1990, 1, 229.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref101\" name=\"_ftn101\">[101]<\/a> G. COLOMBINI, La progressiva giurisdizionalizzazione del controllo, cit.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref102\" name=\"_ftn102\">[102]<\/a> C. cost. , 5 aprile 2013, n. 60, in Riv. C. conti 2013, 3, 365; <strong>F.<\/strong>,\u00a0GUELLA, Il coordinamento delle attribuzioni di controllo nel conflitto tra autonomia finanziaria (speciale) e prerogative costituzionali della Corte dei conti,\u00a0inwww.forumcostituzionale.it.; M. MORVILLO,\u00a0La Corte dei conti e i controlli sulla finanza locale: spunti per una lettura congiunta della sent. 60\/2013 e del d.l. 174\/2012,\u00a0ivi; D. MORGANTE.,\u00a0Controlli della Corte dei conti e controlli regionali: autonomia e distinzione nella sentenza della Corte costituzionale n. 60\/2013,\u00a0in Federalismi.it. n. 9\/2013. C. cost., 17 maggio 2&#8217;016, n. 144, in Riv. C. conti 2016 n.3, 389, sugli obblighi di comunicazione di dati e informazioni; A. CAROSI, Il controllo di legittimit\u00e0-regolarit\u00e0 della Corte dei conti sui bilanci degli enti territoriali, cit. parla di \u201ctasto dolente\u201d a proposito dell\u2019attuale prassi in tema di rapporti tra controllo e giurisdizione, lamentando che le S.R. non si rendono conto della loro peculiarit\u00e0 che meriterebbe una cautela profonda nell\u2019assumere posizioni apodittiche nei confronti dei deliberati di controllo, senza ancora chiarire se il loro giudizio sia rescindente o rescissorio.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref103\" name=\"_ftn103\">[103]<\/a> P. SANTORO, I giudizi nelle materie di contabilit\u00e0 pubblica, cit., 37.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>LA DERIVA GIUSTIZIALISTA DEL CONTROLLO. LA CORTE DEI CONTI GIUDICA SE STESSA di Pelino Santoro, Presidente on. della Corte dei conti La tutela progressiva contro gli atti di controllo Tutto incominci\u00f2 quando la Consulta[1] aveva sfatato il mito della insindacabilit\u00e0 degli atti di controllo, riconoscendo che non \u201c non pu\u00f2 essere esclusa la garanzia della [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":{"0":"post-1159","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","6":"category-news"},"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1159"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1159"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1159\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1161,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1159\/revisions\/1161"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1159"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1159"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1159"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}