{"id":1162,"date":"2019-12-25T19:28:39","date_gmt":"2019-12-25T18:28:39","guid":{"rendered":"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/?p=1162"},"modified":"2019-12-25T19:28:39","modified_gmt":"2019-12-25T18:28:39","slug":"giudizio-sui-rendiconti-generali-della-regione-campania","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/giudizio-sui-rendiconti-generali-della-regione-campania\/","title":{"rendered":"Giudizio sui rendiconti generali della Regione Campania"},"content":{"rendered":"<p><strong><a href=\"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/tutela_legale11894118_s.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-1049 alignleft\" src=\"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/tutela_legale11894118_s-300x300.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/tutela_legale11894118_s-300x300.jpg 300w, https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/tutela_legale11894118_s-150x150.jpg 150w, https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/tutela_legale11894118_s.jpg 450w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a>Relazione<\/strong><\/p>\n<p><strong>del Presidente della Sezione regionale di controllo<\/strong><\/p>\n<p><strong>della Corte dei conti per la Campania<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>Fulvio Maria Longavita<\/strong><\/p>\n<p><strong>nel giudizio sui rendiconti generali della Regione Campania <\/strong><\/p>\n<p><strong>per gli esercizi finanziari 2017 e 2018<\/strong><\/p>\n<p><strong>Napoli, 18 dicembre 2019<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>\/\/\/ \/\/\/ \/\/\/<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019attivit\u00e0 di parificazione del rendiconto generale della Regione Campania, che dal 2012 impegna questa Sezione di controllo, al pari di tutte le altre Sezioni territoriali di controllo della Corte dei conti per la relativa regione di riferimento (ex art. 1, comma 5, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 e s.m.i.), quest\u2019anno si caratterizza per il raggiungimento dell\u2019obbiettivo del ripristino dei ritmi ordinari del ciclo di bilancio, scandito dalla rendicontazione e dalla programmazione delle entrate e delle spese, per il corretto esercizio delle pubbliche funzioni e per l\u2019efficace, efficiente e regolare erogazione dei pubblici servizi e, quindi, dei \u201clivelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali\u201d, ex art. 120 Cost. .<!--more--><\/p>\n<p>E\u2019 sufficiente qui richiamare brevemente la relazione introduttiva al giudizio di parificazione dell\u2019anno scorso, esitato con la decisione n. 110\/2018\/PARI del 3 ottobre 2018, che ha riguardato due esercizi, il 2015 ed il 2016, per ricordare che il Bilancio, inteso come primo e pi\u00f9 rilevante \u201cbene pubblico\u201d, costituisce uno dei principali strumenti di attuazione del principio di \u201cuguaglianza sostanziale\u201d dei cittadini (art. 3, c. 2, Cost.). E\u2019 il Bilancio, infatti, che d\u00e0 conto delle pi\u00f9 importanti scelte di entrata e di spesa, quali mezzi per \u201crimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libert\u00e0 e l\u2019uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l\u2019effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all\u2019organizzazione politica, economica e sociale del Paese\u201d.<\/p>\n<p>Questa fondamentale funzione del Bilancio, alla quale si collega la c.d. \u201cContabilit\u00e0 di mandato\u201d (ex art. 1 Cost.), che esprime la \u201cresponsabilit\u00e0 politica del mandato elettorale, [esercitata] non solo attraverso il rendiconto del realizzato, ma anche in relazione al consumo delle risorse impiegate\u201d (v. Corte cost. sent. 14 febbraio 2019, n.18 e richiami, ivi), apre all\u2019esigenza di evitare significativi ritardi tra la rendicontazione e la programmazione delle risorse dei cicli produttivi dei beni e dei servizi pubblici: trattasi di esigenza comune anche alle altre, molteplici funzioni giuridico-istituzionali del Bilancio.<\/p>\n<p>In particolare, la funzione \u201ccertativa\u201d delle risorse disponibili, che caratterizza i rendiconti regionali, omologati dalla pronuncia giudiziale di parificazione della Magistratura contabile, ha effetto \u201cprescrittivo-normativo\u201d per la successiva programmazione di entrata e di spesa del bilancio di previsione.<\/p>\n<p>Rendicontazione e programmazione, invero, sono legate, nella loro dimensione teleologica, dalla necessaria parametrazione delle spese autorizzabili alle risorse disponibili, nella continuit\u00e0 dell\u2019azione amministrativa e dei relativi cicli di bilancio.<\/p>\n<p>Nella consapevolezza che il ritardo nella rendicontazione pu\u00f2 costituire un <em>vulnus <\/em>per il sistema della contabilit\u00e0 pubblica e del bilancio, nei suoi aspetti funzionali e strutturali pi\u00f9 importanti, la Sezione quest\u2019anno ha proseguito l\u2019azione di recupero degli ordinari ritmi del ciclo di bilancio, iniziata lo scorso anno, in piena assonanza di idee e di intenti con le parti del giudizio di parificazione (Regione e Procura erariale), raggiungendone \u2013 come detto \u2013 l\u2019obiettivo.<\/p>\n<p>I motivi del ritardo della rendicontazione della Regione Campania sono stati illustrati nella relazione allegata alla decisione di parificazione dello scorso anno (dec. n. 110\/2018\/PARI del 3 ottobre 2018), relativa agli esercizi 2015 e 2016.<\/p>\n<p>L\u2019odierno giudizio ha ad oggetto i rendiconti dei due successivi esercizi finanziari, 2017 e 2018, e chiude \u2013 si ripete \u2013 il percorso di risincronizzazione dei ritmi normali del ciclo di bilancio.<\/p>\n<p>La Giunta Regionale ha trasmesso i progetti di legge dei rendiconti 2017 e 2018, rispettivamente il 16 gennaio 2019 ed il 18 luglio 2019<a href=\"#_ftn1\" name=\"_ftnref1\">[1]<\/a>, cos\u00ec determinando la pendenza dei relativi, due giudizi di parificazione, alle medesime date ora dette.<\/p>\n<p>Il magistrato istruttore dei due giudizi, al quale sono stati entrambi assegnati per evidenti ragioni di connessione, ne ha curato l\u2019esame congiunto nel richiamato spirito recuperatorio dei tempi ordinari del ciclo di bilancio, seguendo nel secondo di essi gli esiti degli accertamenti del primo. Egli ha chiesto la \u201criunione\u201d dei giudizi stessi, cos\u00ec come nello scorso anno, richiamando le disposizioni dell\u2019art. 84 c.g.c., nonch\u00e9 \u201ci precedenti di questa Sezione e della Sezione Abruzzo\u201d<a href=\"#_ftn2\" name=\"_ftnref2\">[2]<\/a>. A tal fine ha evidenziato anche quest\u2019anno che \u201cla contabilit\u00e0 a due distinte annualit\u00e0\u201d, espressa nei due disegni di legge di rendiconto presentati dalla Giunta della Regione Campania, \u201crappresenta sezioni di flusso inscindibile di un medesimo fenomeno\u201d e, dunque, \u201ccausa comune\u201d del medesimo giudizio.<\/p>\n<p>Con <em>ordinanza a verbale<\/em>, di cui do atto ora, come <em>ordinanza pronunciata in udienza<\/em> (ex artt. 38 e 40 c.g.c), dispongo la riunione dei procedimenti di parificazione degli esercizi 2017 e 2018, in conformit\u00e0 alla richiesta del Magistrato istruttore-relatore del giudizio, avendo gi\u00e0 sentito il Collegio in proposito e condividendo il Collegio medesimo ogni profilo motivazionale di tale richiesta.<\/p>\n<p>D\u2019altro canto, la trattazione congiunta dei due procedimenti, all\u2019adunanza istruttoria di pre-parificazione del 5 dicembre scorso, ha incontrato il favore anche dei rappresentati della Regione e della Procura erariale.<\/p>\n<p>Cos\u00ec definiti i profili attinenti alla riunione dei menzionati procedimenti di parificazione, sul piano dei contenuti \u00e8 da evidenziare come la dinamica concreta dell\u2019istruttoria, con le deduzioni e controdeduzioni che l\u2019hanno caratterizzata, abbia offerto l\u2019opportunit\u00e0 di approfondire la conoscenza di taluni aspetti concettuali del giudizio di parificazione, non adeguatamente considerati finora.<\/p>\n<p>Con specifico riferimento alla \u201cdecisione\u201d di parificazione, ex art. 40 R.D. 12 luglio 1934, n.1214 (richiamato dall\u2019art. 1, c. 5, del d.l. 10 ottobre 2012, n.174 e s.m.i.), si \u00e8 avuto modo di isolare e distinguere le due principali componenti di tale \u201cdecisione\u201d, desumibili dal precedente art. 39 del medesimo R.D. n.1214\/1934, costituite:<\/p>\n<ol>\n<li>a) dalla ricostruzione del fatto oggetto del giudizio, consistente nella \u201cparificazione\u201d in senso stretto, che consegue dal \u201cconfronto [dei] risultati [delle] entrate [e delle] spese [\u2026] con le leggi del bilancio\u201d, rilevante per il riscontro della correttezza dei saldi, in termini di \u201cpareggio, avanzo o disavanzo\u201d;<\/li>\n<li>b) dall\u2019accertamento della conformit\u00e0 del \u201cfatto\u201d, ovvero della \u201cparificazione\u201d dianzi indicata, al diritto, che consegue alla \u201cverificazione\u201d del rendiconto, ovvero al raffronto tra l\u2019atto di imputazione al bilancio ed i suoi presupposti di diritto.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Per tal via, la \u201cdecisione\u201d del giudizio di parificazione \u00e8 stata distinta dalla \u201crelazione\u201d di parificazione, che il successivo art. 41 del citato R.D. n.1214\/1934 prevede come \u201cunita\u201d alla decisione stessa: la prima (\u201cdecisione\u201d) \u00e8 espressione dell\u2019attivit\u00e0 della Sezione espletata con le \u201cformalit\u00e0 della giurisdizione contenziosa\u201d della Corte dei conti (art. 40 del R.D. n.1214\/1934), la seconda (\u201crelazione\u201d) invece \u00e8 espressione dell\u2019attivit\u00e0 di controllo della Corte medesima, espletata con i caratteri della \u201causiliariet\u00e0 collaborativa\u201d rispetto all\u2019attivit\u00e0 di indirizzo e controllo del Consiglio regionale, ai sensi dell\u2019art. 7, c.7. della l. n.131\/2003.<\/p>\n<p>Da ci\u00f2 anche la triplice conseguenza che:<\/p>\n<ol>\n<li>a) soltanto la \u201cdecisione\u201d e non anche la \u201crelazione\u201d pu\u00f2 passare in giudicato;<\/li>\n<li>b) soltanto nel procedimento decisorio di parificazione e non anche in quello di controllo \u00e8 possibile sollevare eventuali questioni di costituzionalit\u00e0, ex art. 1, della l. cost. 9 febbraio 1948, n.1;<\/li>\n<li>c) soltanto nel procedimento (giurisdizionale) che si conclude con la \u201cdecisione\u201d e non anche in quello (di controllo) che si conclude con la \u201crelazione\u201d \u00e8 possibile la disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi, e segnatamente di quelli assunti in contrasto con i valori costituzionali della contabilit\u00e0 pubblica, ai sensi degli artt. 4 e 5 all. E) della \u201clegge abolitiva del contenzioso amministrativo\u201d, ex l. 20 marzo 1865, n.2248<\/li>\n<\/ol>\n<p>Quanto, poi, alla individuazione delle \u201cformalit\u00e0 della giurisdizione contenziosa\u201d, che conferiscono forza e valore di \u201cgiudicato\u201d alla decisione di parificazione (ex art. 40 del R.D. n.1214\/1934), la Sezione ha operato una ricostruzione storico-normativa delle \u201cforme\u201d della giurisdizione contabile, risalente alla legge istitutiva della Corte dei conti (l. 14 agosto 1862, n.800), che ha consentito di individuare le predette \u201cformalit\u00e0\u201d in quelle proprie del \u201cgiudizio sui conti\u201d (ex artt. 27 e ss. del R.D. 13 agosto 1933, n.1038), oggi refluite nelle disposizioni sul \u201cgiudizio di conto\u201d (ex artt. l37 e ss. c.g.c.).<\/p>\n<p>Nei suoi contenuti, l\u2019odierno giudizio di parificazione ha riguardato principalmente il conto della contabilit\u00e0 economica del Servizio Sanitario Regionale. Trattasi di una contabilit\u00e0 che esprime, da sola, circa l\u201980% delle entrate e l\u201986% delle spese di parte corrente della Regione Campania.<\/p>\n<p>I dati contabili ed i valori considerati in proposito, peraltro, potrebbero anche risentire negativamente degli esiti della questione di costituzionalit\u00e0 sollevata da questa Sezione sull\u2019art. 29, comma 1, lettera <em>c)<\/em> del D.lgs. n. 118\/201129, in riferimento ai parametri di cui agli artt. 97 e 81 Cost., anche in combinato disposto con gli artt. 1, 2, 3 e 32 Cost., qualora la Consulta ritenesse illegittime le sospettate norme (v. ord. 27 luglio 2019, n. 148\/2019\/PRSP).<\/p>\n<p>Di particolare interesse, poi, anche l\u2019eccezione di \u201cgiudicato\u201d, formulata dal Consiglio regionale, in ordine al recupero delle somme erogate in base alle disposizioni dell&#8217;art. 2 della l. Reg. Campania 3 settembre 2002, n. 20 e dell&#8217;art.1 della l. Reg. Campania 12 dicembre 2003, n. 25, a seguito della pronuncia di annullamento di tali norme, resa dalla Consulta con la sentenza 19 giugno 2019, n.146, che ha accolto la questione di costituzionalit\u00e0 sollevata da questa Sezione \u2013 nel corso dello scorso giudizio di parificazione \u2013 con l\u2019ord. n.115\/2018 dell\u20198 ottobre 2018.<\/p>\n<p>Tale eccezione ha comportato la necessit\u00e0 di ulteriori approfondimenti sul tema del \u201cgiudicato\u201d del giudizio di parificazione.<\/p>\n<p>Le nuove e pi\u00f9 meditate riflessioni maturate in proposito hanno consentito di isolare e distinguere gli \u201caccertamenti positivi di parificazione\u201d, da quelli negativi. \u00a0Soltanto a questi ultimi, secondo la Sezione, \u00e8 possibile riconoscere il valore e la forza sostanziale del \u201cgiudicato\u201d, laddove l\u2019effetto \u201ccertativo\u201d dei primi si collega semplicemente all\u2019atto amministrativo, ovvero al rendiconto approvato dall\u2019amministrazione.<\/p>\n<p>In tal senso, gli accertamenti positivi del giudizio di parificazione restano nella disponibilit\u00e0 dell\u2019Amministrazione, che pu\u00f2 sempre rilevare possibili errori (da correggere) negli esercizi successivi, cos\u00ec come resta nella potest\u00e0 normativamente prevista dell\u2019amministrazione medesima di rivalutare poste e saldi risalenti nel tempo, ex art. 3, c.4, del d.lgs. n.118\/2011.<\/p>\n<p>Venendo ora alla \u201crelazione\u201d allegata alla emananda decisione di parificazione (ex art. 41 del R.D. n.1214\/1934), invece, \u00e8 da dire che in essa la Sezione ha riferito anzitutto \u2013 come accennato \u2013 sugli esiti dei controlli operati sull\u2019attuazione della sent. n.146\/2019 della Corte Costituzionale, secondo le indicazioni offerte dalla Sezione medesima con la decisione 30 luglio 2019, n. 172\/2019\/PARI, con la quale \u00e8 stato riassunto il giudizio di parificazione degli esercizi 2015 e 2016, rimasto sospeso per effetto della remissione della questione di costituzionalit\u00e0 definita con la ripetuta sentenza n.146\/2019.<\/p>\n<p>Nella predetta relazione, inoltre, si riferisce dei controlli operati dalla Sezione sia sul \u201cSistema regionale di gestione del Fondo Sociale Europeo\u201d (FES) e sia sugli \u201cOrganismi Partecipati Regionali\u201d.<\/p>\n<p>Sul piano procedurale, la Sezione ha ritenuto di dover assicurare il pieno contraddittorio tra le parti anche nell\u2019odierna udienza dibattimentale, in continuit\u00e0 con l\u2019analoga decisione operata per il giudizio di parificazione dello scorso anno, secondo le indicazioni che si traggono in proposito dalla nota del Sig. Presidente della Corte dei conti n. 1250\/2018\/PRES del 16\/5\/2018, relativa alle \u201c<em>Procedure per lo svolgimento dell&#8217;attivit\u00e0 istruttoria e dell&#8217;udienza nel giudizio di parificazione del rendiconto generale della regione<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Sulla scorta di tali indicazioni, pertanto, nel concreto svolgersi dell\u2019odierno dibattimento pubblico, dopo la relazione dei magistrati istruttori, interverranno il rappresentante della Regione e quindi il Procuratore Regionale.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref1\" name=\"_ftn1\">[1]<\/a> V. note regionali prot. n. 2019-0001013 \/UDCP\/GAB\/CG del 16\/01\/2019 e n. 2019-0018072\/UDCP\/GABICG del 18\/07\/2019.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref2\" name=\"_ftn2\">[2]<\/a>In particolare, \u00e8 stata richiamata la decisione n. 53\/2019\/PARI della Sezione Abruzzo e la \u201ccollegata ordinanza presidenziale n.15\/2019.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Relazione del Presidente della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Campania \u00a0 Fulvio Maria Longavita nel giudizio sui rendiconti generali della Regione Campania per gli esercizi finanziari 2017 e 2018 Napoli, 18 dicembre 2019 &nbsp; \/\/\/ \/\/\/ \/\/\/ L\u2019attivit\u00e0 di parificazione del rendiconto generale della Regione Campania, che dal 2012 impegna [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":{"0":"post-1162","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","6":"category-news"},"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1162"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1162"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1162\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1163,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1162\/revisions\/1163"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1162"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1162"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1162"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}