{"id":1179,"date":"2020-06-02T08:56:25","date_gmt":"2020-06-02T06:56:25","guid":{"rendered":"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/?p=1179"},"modified":"2020-06-02T08:59:09","modified_gmt":"2020-06-02T06:59:09","slug":"a-proposito-della-colpa-grave-nella-responsabilita-amministrativa-una-lettera-ai-colleghi-del-presidente-longavita","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/a-proposito-della-colpa-grave-nella-responsabilita-amministrativa-una-lettera-ai-colleghi-del-presidente-longavita\/","title":{"rendered":"A proposito della &#8220;colpa grave&#8221; nella responsabilit\u00e0 amministrativa (Una lettera ai Colleghi del Presidente Longavita)"},"content":{"rendered":"<p>Care Colleghe e cari Colleghi,<\/p>\n<p>Il tema della colpa grave e della limitazione della responsabilit\u00e0 erariale risarcitoria al dolo, che ritorna a cadenze ritmate sempre pi\u00f9 frequenti ed ossessive anche in concomitanza della festa della Repubblica, esprime una conoscenza parziale e sicuramente non adeguata della cointestazione delle funzioni contenziose (giurisdizione) e non (controllo) della Corte dei conti nelle materie della contabilit\u00e0 pubblica, nella visione costituzionale del loro esercizio integrato.<\/p>\n<p>Non \u00e8 pi\u00f9 possibile (e credo che tutti noi ne siamo ormai pienamente consapevoli) pensare&nbsp;alla giurisdizione erariale risarcitoria senza il controllo e viceversa, nella sostanziale funzionalizzazione delle relative attivit\u00e0 alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, quale principale misura della Repubblica per assicurare i \u201cdiritti inviolabili\u201d dei cittadini e, dunque, \u201cil pieno sviluppo della persona e l\u2019effettiva partecipazione di tutti i lavoratori alla organizzazione politica economica e sociale del Paese\u201d.<\/p>\n<p>Cosi intimamente connesse, per il tramite della Procura contabile, controllo e giurisdizione disancorano la responsabilit\u00e0 erariale risarcitoria dai ristretti limiti e dagli angusti spazi culturali nei quali \u00e8 stata storicamente collocata, come risposta (<em>re-spond\u0113re<\/em>) alla perdita del danaro o di altro bene della P.A., modellata sullo schema generale della responsabilit\u00e0 civile.<\/p>\n<p>Ogni danno erariale determina un <em>vulnus<\/em> al Bilancio, ed \u00e8 perci\u00f2 un danno da ripianare secondo le regole proprie della contabilit\u00e0 pubblica, ispirate alla \u201cclausola generale\u201d dell\u2019equilibrio (ex art. 81, 97 e 119 Cost.), che permea di s\u00e9 tutto il sistema, senza irragionevoli deroghe, stante la stretta correlazione dell\u2019equilibrio stesso ai \u201cdiritti fondamentali\u201d dei cittadini.<\/p>\n<p>Nessuno ha mai dubitato, sul piano della tecnica della normazione, che ogni \u201cillecito\u201d vada sanzionato secondo canoni di proporzionalit\u00e0 e quindi di intrinseca razionalit\u00e0,&nbsp;che tengano conto, quanto all\u2019elemento soggettivo, anche del valore assiologico-costituzionale del \u201cbene giuridico\u201d da salvaguardare.<\/p>\n<p>In questo senso, nessuno ha mai discusso dell\u2019evidente razionalit\u00e0 di escludere ogni responsabilit\u00e0 per la sottrazione colposa di un bene, cos\u00ec come nessuno ha mai discusso dell\u2019altrettanto palese razionalit\u00e0 di punire l\u2019omicidio anche solo colposo, stante il diverso valore che rivestono le \u201ccose\u201d e la \u201cvita\u201d delle persone.<\/p>\n<p>Se, dunque, il valore del bene incide sullo statuto della&nbsp;responsabilit\u00e0, anche sotto il profilo psicologico-normativo del suo elemento soggettivo, allora non si comprende perch\u00e9 mai l\u2019amministratore o il pubblico funzionario che sperpera le pubbliche risorse, debba rispondere dei danni al Bilancio soltanto per dolo, trascurando ogni altra sua condotta, pure gravemente colposa, scriteriata, tenuta in spregio ad ogni bench\u00e9 minima regola di prudenza e correttezza, ivi comprendendo la \u201cpaura della firma\u201d.<\/p>\n<p>Il divario che provoca la responsabilit\u00e0 erariale limitata al dolo tra le regole dell\u2019equilibrio di Bilancio e la salvaguardia dei \u201cdiritti fondamentali, mina alle basi l\u2019effettivit\u00e0 della tutela di tali diritti, affidata alla Magistratura contabile nel suo complesso (ex artt. 24 e 113 Cost.), ed \u00e8 intrinsecamente irrazionale, perch\u00e9 scuote dalle fondamenta &nbsp;l\u2019impegno dei \u201ccittadini cui sono affidate funzioni pubbliche\u201d ad agire per la \u201cricostruzione\u201d dell\u2019Italia&nbsp; <em>post coronavirus<\/em> con \u201cdisciplina ed onore\u201d, al quale anche l\u2019Europa guarda con estremo interesse.<\/p>\n<p>D\u2019altro canto, come pure ci ha recentemente ricordato il collega Palazzo: \u201c<em>Pu\u00f2 ritenersi ormai acquisito il principio dell\u2019ordinamento, desumibile anche dalla collocazione dell\u2019art. 3 del<\/em> d.l. 543\/96, conv. con mod. in l. 639\/96, <em>secondo cui l\u2019imputazione della responsabilit\u00e0<\/em> [amministrativa] <em>ha come limite minimo quella della colpa grave (prevista, in via generale, insieme all\u2019imputazione per dolo)<\/em> [\u2026]\u201d<\/p>\n<p>\u201c<em>Non \u00e8 conforme ai principi dell\u2019ordinamento, quale configurato nell\u2019attuale sistema normativo, attenuare ulteriormente, in via generale, i casi di responsabilit\u00e0 per colpa grave <\/em>[\u2026]\u201d&nbsp; (cfr. Corte Cost., sent. n. 340 del 2001).<\/p>\n<p>Un caro saluto a tutti.<\/p>\n<p>Fulvo Maria Longavita<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Care Colleghe e cari Colleghi, Il tema della colpa grave e della limitazione della responsabilit\u00e0 erariale risarcitoria al dolo, che ritorna a cadenze ritmate sempre pi\u00f9 frequenti ed ossessive anche in concomitanza della festa della Repubblica, esprime una conoscenza parziale e sicuramente non adeguata della cointestazione delle funzioni contenziose (giurisdizione) e non (controllo) della Corte [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1116,"featured_media":1183,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":{"0":"post-1179","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-news"},"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/corte-dei-conti.jpg","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1179"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1116"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1179"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1179\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1182,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1179\/revisions\/1182"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1183"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1179"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1179"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1179"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}