{"id":1184,"date":"2020-06-04T12:06:03","date_gmt":"2020-06-04T10:06:03","guid":{"rendered":"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/?p=1184"},"modified":"2020-06-04T12:06:03","modified_gmt":"2020-06-04T10:06:03","slug":"il-non-condivisibile-selfrestraint-del-presidente-sul-csm-commento-alla-nota-quirinalizia-28-maggio-2020","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/il-non-condivisibile-selfrestraint-del-presidente-sul-csm-commento-alla-nota-quirinalizia-28-maggio-2020\/","title":{"rendered":"IL NON CONDIVISIBILE SELFRESTRAINT DEL PRESIDENTE SUL CSM  Commento alla Nota quirinalizia 28 maggio 2020"},"content":{"rendered":"<p><strong>\u201c<\/strong><em>Tutti gli animali sono uguali; alcuni sono pi\u00f9 uguali degli altri\u201d<\/em><\/p>\n<p>Animal Farm, G.ORWELL<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>IL NON CONDIVISIBILE SELFRESTRAINT DEL PRESIDENTE SUL CSM<\/strong><\/p>\n<p><strong>Commento alla Nota quirinalizia 28 maggio 2020<\/strong><\/p>\n<p>di Jacopo Severo Bartolomei, Avvocato cassazionista, Cultore di diritto costituzionale<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>A distanza di considerevole arco di tempo dalla deflagrazione, coinvolgente i massimi rappresentanti dell\u2019associazionismo della magistratura ordinaria e figure istituzionali di primo piano, \u201cil caso Palamara\u201d &#8211; per come lo si \u00e8 identificato dal nome del principale protagonista, gi\u00e0 pi\u00f9 giovane Presidente ANM &#8211; resta ben lungi dall\u2019aver assunto contorni definitivi e confini netti, anche a causa della malcelata ritrosia se non inammissibile reticenza dei principali mezzi di informazione &#8211; tra cui in primis i canali del servizio pubblico televisivo e radiofonico &#8211; ad affrontare compiutamente la problematica ed a sviscerarne possibili ricadute ed attuali conseguenze per il prosieguo della vita istituzionale del Bel Paese.<\/p>\n<p>Si tratta a ben vedere di una crisi ordinamentale di vasta portata e di eco progressiva, non dissimile ad altre (es alcuni, il Sindaco De Magistris ex PM, l\u2019hanno paragonata a quella della loggia massonica segreta P2), che hanno segnato in profondit\u00e0 la vita della Repubblica, cambiandone irreversibilmente i connotati. In tale contesto da gioved\u00ec 28 maggio u.s. si registra \u2013 ad un anno esatto dal primo ammonimento \u2013 il secondo intervento ufficiale del Quirinale, affidato a nota diffusa dall\u2019ufficio stampa. Sin dagli esordi nel maggio 2019, il caso Palamara, che \u2013 secondo locuzione di L.Sciascia a proposito di tragica fine di Aldo Moro \u2013 si presenta con fisionomia di un <u>veritable affaire<\/u>, destinato ad assumere implicazioni rilevanti e imprevedibili ricadute \u201ca cascata\u201d, non ancora immaginabili agli occhi di chi ne registr\u00f2 il debutto sul palcoscenico del \u201ccirco mediatico &#8211; giudiziario\u201d domestico (cfr. l\u2019impareggiabile analisi della giustizia-spettacolo, condotta da Daniel Soulez Lariviere, cui si \u00e8 ispirato negli anni di Tangentopoli il saggio di Arturo Diaconale \u201cTecnica postmoderna del colpo di stato\u201d &#8211; rispettivamente Parigi 1992-Milano 1994). Tali implicazioni dapprima minimizzate e lasciate sopite, si son amplificate in maniera progressiva e irreversibile \u2013 a mo\u2019 di onde propalatesi centrifugamente da sasso gettato in limaccioso stagno &#8211; non solo sugli assetti interni della magistratura associata e sull\u2019articolazione correntizia nel CSM, ma financo sulle modalit\u00e0 di svolgimento dell\u2019azione giudiziaria in generale e quella disciplinare in particolare, tanto da attenzionare il mondo parlamentare con la richiesta dell\u2019istituzione di una commissione d\u2019inchiesta (cfr. tempestiva proposta del sen.M. Gasparri). Infatti tale <em><u>affaire<\/u><\/em> ha indotto in rapida successione alle dimissioni ben 4 componenti elettivi togati, tutti appartenenti a corrente di Unicost (quella di Palamara), e addirittura di uno dei tre membri di diritto, l\u2019allora Procuratore generale presso la Cassazione dr. Riccardo Fuzio \u2013 proprio il soggetto titolato a promuovere l\u2019azione disciplinare, in qualit\u00e0 di rappresentante dell\u2019accusa, presso la sezione disciplinare del Consiglio medesimo \u2013 cosi comportando uno stravolgimento degli equilibri di rappresentanza e rappresentativit\u00e0 delle componenti dell\u2019organo di autogoverno (eletto col sistema proporzionale), in pratica impattando su quelle cd. correnti, che da decenni contribuiscono alla dequotazione del CSM in \u201cParlamentino dei giudici\u201d, con innegabile spiccata politicizzazione di ogni sua attivit\u00e0.<\/p>\n<p>Ebbene il Capo dello Stato, che \u00e8 ad ogni effetto il Presidente del CSM, a termini del collegato disposto degli artt.87, comma quinto, 104 cpv. Cost., \u00e8 tornato a far sentire la sua opinione, questa volta non con voce indignata nella seduta del Plenum del CSM in cui venne accolto dall\u2019 avv. David Ermini (altro Vicepres.te nominato dietro designazione renziana) &#8211; bens\u00ec affidando la ferma riprovazione, gi\u00e0 manifestata lo scorso anno nella sede istituzionale propria, ed aggiungendovi alcune considerazioni ancillari. Detta nota a firma del Presidente Sergio Mattarella \u2013 gi\u00e0 professore di diritto parlamentare, ed autorevole Giudice della Consulta, nonch\u00e8 in precedenza pi\u00f9 volte Ministro della Repubblica dal 1987 e Vicepresidente Consiglio dei Ministri da ottobre 1998 a dicembre 99 &#8211; si struttura logicamente in due parti distinte, quella preambolare, in cui si richiamano e ribadiscono le considerazioni in precedenza svolte l\u2019anno scorso, e quella \u2013 a carattere sol all\u2019apparenza pi\u00f9 dimesso, quasi scontato \u2013 contenente delle innovative notazioni, non gi\u00e0 sul fenomeno ampiamente stigmatizzato del malcostume emerso dall\u2019inchiesta condotta dalla Procura di Perugia, bens\u00ec sul ruolo e sui poteri il cui esercizio pu\u00f2 spettare al Capo dello Stato nei confronti del CSM in tali frangenti, individuandone la natura e circoscrivendone rigorosamente i limiti posti dall\u2019ordinamento. Siffatte considerazioni sono apparse improntate a tenore didascalico-pedagogico e, secondo quanto osservato da alcuni accreditati quirinalisti, sempre attenti a cogliere <em>le nuances<\/em> di allocuzioni ed esternazioni presidenziali, trasudavano una certa qual \u201cseccatura\u201d nel dover ripetere concetti gi\u00e0 espressi. nella parte dedicata a ruolo e compito del Presidente della Repubblica, secondo Costituzione e leggi vigenti (in quanto l\u2019auspicata riforma del CSM, non confinata al sistema elettorale \u00e8 restata sinora lettera morta), traspare un messaggio-rimbrotto e\/o un messaggio-lezione, in relazione all\u2019organo di rilievo costituzionale di autogoverno della magistratura ordinaria , con precipuo riferimento all\u2019ipotesi di scioglimento anticipato del CSM \u2013 rispetto a durata ordinaria quadriennale della componente elettiva, togata e laica. Per provare a sviluppare qualche considerazione critica, preme accennare brevemente allo stile dell\u2019attuale XII\u00b0 presidente della Repubblica, che gi\u00e0 nel discorso d\u2019insediamento del 31.01.2015 dopo aver prestato giuramento di fedelt\u00e0-osservanza alla Costituzione davanti al Parlamento in seduta comune ex art. 91 Cost, volle richiamare al <u>rispetto rigoroso del ruolo assegnato al capo dello Stato<\/u> nella forma di governo parlamentare, intendendo con ci\u00f2 \u2013 pur conscio delle evoluzioni dei tempi \u2013 segnare una netta demarcazione, all\u2019insegna della discontinuit\u00e0, rispetto ad esperienze e prassi presidenziali pi\u00f9 invasive, come per i predecessori Oscar Luigi Scalfaro e Giorgio Napolitano (presidente che nell\u2019esercizio del potere cruciale di nomina del Premier aveva fatto ipotizzare la necessita di una doppia fiducia, delle camere e del colle, e indotto a parlare di Governo del presidente).<\/p>\n<p>Pertanto la nota del Presidente Mattarella \u2013 il cui contenuto il Capo dello Stato ha di certo concordato con gli esperti giuridici del Quirinale, magistrati ordinari distaccati dal ruolo di appartenenza su richiesta e previa autorizzazione del CSM &#8211; si inspira a questa linea di <strong>tendenziale selfrestraint<\/strong> dei poteri presidenziali; linea di autolimitazione da non equivocare con remissivit\u00e0 istituzionale o peggio abdicazione dagli stessi, bens\u00ec rigorosa delimitazione del campo d\u2019intervento alla stregua di perimetrazione costituzionale, affinch\u00e8 allorquando esercitati i poteri presidenziali, sfuggendo a possibile rilievo di esorbitanza o di non stretta inerenza (cd. <u>enlargement)<\/u>, possano risultare maggiormente vigorosi ed efficaci, nella prospettiva di salvaguardia dell\u2019autorevolezza di ogni intervento presidenziale. In questa prospettiva Mattarella \u00e8 artefice di una interpretazione del suo ruolo, all\u2019insegna del \u201cRitorno allo Statuto\u201d, con ci\u00f2 intendendosi l\u2019attenzione a rinvigorire la fedelt\u00e0 al dettato costituzionale repubblicano, ad autolimitarsi per essere maggiormente incisivo.<\/p>\n<p>Il Presidente non si \u00e8 mai sottratto, n\u00e9 ha mai solitamente tardato, dall\u2019intervenire nei campi di sua competenza, ma il suo stile si vuole asciutto e coerente, senza slabbrature istituzionali; la pur sinottica nota in esame non pu\u00f2 esser svilita ad incidentale occasionale di rimbrotto o mera ricapitolazione per <u>relationem <\/u>di concetti gi\u00e0 espressi, ma deve riconoscersi la sottesa dignit\u00e0 di \u201c<u>lectio magistralis<\/u>\u201d sul proprio ruolo nei confronti del CSM, e precipuamente sui poteri presidenziali a disposizione per l\u2019indirizzo dell\u2019operato in tempo di crisi. Ove si rifletta che la nota, costituente in ordine cronologico il secondo intervento su medesimo tema, si \u00e8 situata con un certo qual proverbiale distacco temporale (circa una settimana circa), rispetto ad accorati appelli e pressanti sollecitazioni, rivoltigli, non solo da primari esponenti politici dell\u2019opposizione (ad es. la telefonata al Colle del Sen. M. Salvini, citato a giudizio per l\u2019operato da ministro, all\u2019udienza preliminare innanzi al GIP di Catania fissata il 4 luglio, dopo la concessa autorizzazione senatoriale, che gli ha espresso il timore che non gli fosse assicurato, dati i precedenti, un processo equo), bens\u00ec anche da un variegato settore di societ\u00e0 civile, composto da testate giornalistiche (in primis \u201cLibero\u201d di Feltri; \u201cLa Verit\u00e0\u201d del direttore M.. Belpietro, il quale ha pubblicato integralmente i verbali di intercettazione), conduttori radiofonici, opinion maker, magistrati non tesserati o schierati, etc., la circostanza depone nel senso che il promemoria sia stata frutto di meditato opinamento, ausiliato dai noti esperti giuridici<\/p>\n<p>L\u2019ottimo <em>Corsera<\/em> riportandone il contenuto, precisa che il Presidente \u201c<em>dopo aver recuperato le dure parole gi\u00e0 usate circa il <u>mercato delle toghe\u2026..grave sconcerto e riprovazione per la degenerazione del sistema correntizio<\/u> nonch\u00e9 per <strong>l\u2019inammissibile commistione tra politici e magistrati<\/strong>, costituente un costume inaccettabile capace di intaccare prestigio e credibilit\u00e0 dell\u2019ordine giudiziario<\/em>\u201d, si \u00e8 determinato alla diramazione per \u201c<em><u>rompere l\u2019asfissiante<\/u><\/em> <em><u>assedio politico e mediatico<\/u><\/em>\u201d (art. a firma M. Breda, pag.10, 30.5.20); ed aggiunge che dal tenore seccato, traspare un vago sapore polemico, come se il Capo dello Stato rampognasse l\u2019uditorio, per un peccato di distrazione: \u201c<em>ma come non ve lo avevo gi\u00e0 detto l\u2019anno scorso? <u>Che c\u2019\u00e8 di nuovo da scoprire<\/u>? Non era stato forse esauriente il chiarimento del mio pensiero l\u2019anno scorso? Non fatevi condizionare da chi chiede lo scioglimento anticipato dal CSM o adozione misure sanzionatarie straordinarie, adeguate a grave situazioni, entrambi esulanti dalle mie competenze\u201d.<\/em><\/p>\n<p>Singolarmente, il cronista del Corsera dimentica che \u201cassillante ed assordante\u201d, non \u00e8 stato tanto l\u2019assedio politico-mediatico, ma il silenzio sul punto dei principali mezzi di informazione &#8211; l\u2019autorevole testata cui collabora in primis e altra \u201cstampa di regime\u201d \u2013 e d\u2019altronde, egli, convinto delle asserzioni del quirinale tanto che non avverte bisogno nemmeno di illustrarle, si presta nell\u2019occasione a fare da \u201cgrillo parlante\u201d, ventriloquo dell\u2019interpretazione autentica rilasciata dal Quirinale.<\/p>\n<p>Non si pone il problema centrale, qui affrontato seppur in via embrionale, se la nota, correttamente o meno, finisca direttamente col propugnare in relazione all\u2019assoluta specificit\u00e0 dell\u2019<em>affaire<\/em> Palamara &amp; Co., una lettura irrituale di eccessivo selfrestraint dei poteri presidenziali.<\/p>\n<p>Qualcuno dimentica o finge di dimenticare infatti, che dal maggio 2019, sono emerse <u>significative rilevantissime novit\u00e0 nell\u2019affaire Palamara,<\/u> non solo e non tanto per qualit\u00e0, quantit\u00e0, pervasivit\u00e0 dei comportamenti scorretti e disciplinarmente illeciti &#8211; riguardanti non questo o quel magistrato o corrente, ma pressoch\u00e8 la quasi totalit\u00e0 della magistratura aspirante ad incarichi direttivi, in specie presso le principali Procure, in un quadro desolante di traffico sistematico di influenze di vario genere, seppur forse non penalmente illecite, bens\u00ec soprattutto in relazione all\u2019accadimento di <u>inaudita gravit\u00e0 istituzionale<\/u>, che ha visto coinvolto in prima persona, anzi in veste di promotore della disfunzione e torsione istituzionale al massimo livello dell\u2019organo, lo stesso exVicepresidente CSM avv. Giovanni Legnini da Chieti.<\/p>\n<p>Al riguardo giovi ricordare che persino la giunta esecutiva ANM, che un anno or sono aveva avallato la tesi delle poche mele marce, presenti in corrente Unicost, ha dovuto prender atto seppur tardivamente dello tsunami che ha investito tutta la magistratura associata MI, MD, Area inclusa (salvo neocomponente di \u201cAutonomia e indipendenza\u201d, facente capo al dr. P Davigo), ed ha rassegnato le dimissionaria, con Presidente Poniz confinatosi nel limbo per non aver assecondato la richiesta di elezioni di rinnovamento anticipate.<\/p>\n<p>Lo scandalo emerso deve additarsi <u>come affaire Palamara &amp; Co<\/u>. , in quanto voler addossare tutte le responsabilit\u00e0 all\u2019unico protagonista principale, capro espiatorio da immolare per tutti, sarebbe riduttivo, fuorviante e pernicioso, avallando quella tentazione di \u2026.autoriforma del CSM. E s\u00ec vero che Palamara, ex presidente ANM e leader indiscusso di UNICOST, ha avuto disvelato pienamente ora il suo ruolo di infaticabile tessitore ovvero di \u201cgrande burattinaio\u201d all\u2019interno CSM, ma voler silenziare il complessivo affaire col procedimento disciplinare sfociato nella sua sospensione da funzioni e stipendio (delibera del Plenum confermata di recente da SS.UU. Cassazione) non rende giustizia a nessuno, ed in primis ai tanti magistrati, non appartenenti a correnti e perlopi\u00f9 dediti ad attivit\u00e0 giurisdizionali in posti non direttivi, che sono rimasti sconcertati e attoniti dallo scenario emerso, non solo in relazione a nomine e avanzamenti di carriera; magistrati basiti al pari del comune cittadino ignaro utente del (dis)servizio giustizia, ed in genere di tutti gli operatori del mondo del diritto.<\/p>\n<p>I fatti emergenti con inequivocabile nitore dalle intercettazioni perugine sono stranoti: la sera stessa del 24.8.19, in cui apprende dell\u2019avvenuta iscrizione nel registro ndr del Ministro degli Interni Salvini per il caso della nave Diciotti, da parte del PM di Agrigento dr. Patronaggio, il Vicepresidente Legnini &#8211; la figura istituzionalmente chiamata a rappresentare, in quotidiano svolgimento funzioni, il Capo dello Stato al vertice del CSM, sorta di suo <u>alter ego istituzionale<\/u>&#8211; telefona di propria iniziativa al dr. Palamara, consigliere togato in carica, affinch\u00e8 si attivi senza indugio, onde coordinare con altri membri del CSM &#8211; e il solerte Luca P. ne riuscir\u00e0 a trovare seduta stante 4 firmatari &#8211; l\u2019iniziativa di nota rivolta al medesimo Vicepresidente Legnini, affinch\u00e8 la ponga <u>immediatamente all\u2019ordine del giorno <\/u>del Plenum, onde pervenire all\u2019apertura subitanea di pratica a tutela del dr. Patronaggio, fatto segno di attacchi \u201cstrumentali\u201d per il suo doveroso esercizio della sua funzione investigativa. In pratica il Vicepresidente si \u00e8 autoprocurato la sollecitazione, incitando il sempre fattivo Palamara ad interessarsene e a farne interessare senza indugio altri componenti togati; Il Vicepresidente avr\u00e0 pensato di non poter disporre di altro migliore catalizzatore del dr. Palamara, al quale , riconosciuto dominus di nomine, assegnazioni incarichi direttivi, trasferimenti per incompatibilit\u00e0 ambientale, avanzamenti di carriere e financo azioni disciplinari, di certo non sarebbe sfuggita la ghiotta occasione di attivare la pratica a tutela, tantoch\u00e8 appena ricevutala, il Legnini ci tiene a far sapere pubblicamente, in sua veste istituzionale di garante superpartes, di condividerla in toto (cfr. M. Belpietro La Verit\u00e0 28.5,20, pag. 5). Grottesco se non allucinante \u00e8 l\u2019ultimo passaggio in cui il promotore dr. Palamara, colloquiando col PM di Viterbo dr. P. Auriemma obiettante che Salvini \u201cvedersi indagato per i migranti siamo indifendibili\u201d, spudoratamente replica \u201chai ragione, ma ora bisogna attaccarlo\u201d!<\/p>\n<p><strong>Questi sono fatti sopravvenuti, quantomeno a livello di conoscenza da parte dell\u2019opinione pubblica, rispetto al maggio 2029, fatti di inaudita gravit\u00e0 istituzionali, comprovanti non singole devianze ma disfunzionamenti endemici e sinanco condotte eversive, su cui il Quirinale ha il dovere di prender posizione e non pu\u00f2 trincerarsi asserendo che siano tutti fatti noti, risalenti alla scorsa consiliatura, intendendo dire gi\u00e0 superati, come una pratica burocratica da archiviare; D\u2019altronde ove si volesse postulare la tempestiva conoscenza, ai tempi della commissione e non del loro disvelamento, delle condotte tenute dal Vicepresidente Legnini nell\u2019agosto 2018, ancora pi\u00f9 grave sarebbe l\u2019ipotesi che qualcuno le abbia tacitamente avallate o non ritenute foriere di alcun tipo di responsabilit\u00e0.<\/strong><\/p>\n<p>Infatti con algido nitore il Presidente Mattarella ha ricordato che \u201c<em>non pu\u00f2 sciogliere il CSM in base<\/em> <em>a una propria valutazione discrezionale<\/em>\u201d , e che il CSM dura in carica quattro anni dall\u2019elezione e <em>\u201cpu\u00f2 essere sciolto in anticipo soltanto in presenza di una oggettiva impossibilit\u00e0 di funzionamento\u201d.<\/em><\/p>\n<p>Procedendo con ordine, la nota si esime dall\u2019accennare, nemmeno con indiretto accenno, su operato del Vicepresidente Legnini (che al pari del suo successore avv. D. Ermini, soggetto dei dintorni del giglio magico, deve la designazione ad indicazione del PD renziano) \u2013 Suo vice ed alterego istituzionale! Sergio Mattarella da Uomo delle Istituzioni, non pu\u00f2 aver dimenticato che il Presidente Francesco Cossiga, anche lui da giovane docente di diritto costituzionale, invi\u00f2 delle camionette di carabinieri nelle adiacenze di palazzo dei marescialli, quando un recalcitrante G. Galloni Vicepresidente in carica nel 1985, non voleva attenersi alle sue indicazioni circa la fissazione dei punti da trattarsi con priorit\u00e0 all\u2019odg. Gli allora membri del CSM, sponsorizzati da ala cattocomunista della sinistra democristiana, pretendevano di comandare come terza camera dello Stato, in spregio alla costituzione, e volevano colpire il Presidente del Consiglio del momento a loro inviso, in quanto polemico sulla gestione delle inchieste conseguenti all\u2019assassinio del giornalista Walter Tobagi rivendicato dalle Brigate rosse, con ramificazioni nei salotti radical chic della sinistra milanese. Cossiga, che di certo nessuno poteva tacciare di essere filocraxiano ed anzi era in diatriba con gli interlocutori del leader socialista nel partito di sua appartenenza (Anfreotti e Forlani) non lo consenti, finendo per additare il CSM come potere insurrezionale \u201cultroneo\u201d rispetto al riparto delle competenze previsto in costituzione, e quindi potenzialmente in grado di rappresentare un \u201cnucleo eversivo\u201d dell\u2019assetto ordinamentale dei poteri dello stato.<\/p>\n<p>Tale uso ultroneo del CSM secondo Cossiga era estremamente pericoloso, in quanto finiva per eludere e sovvertire la previsione della magistratura in ordine giudiziario e potere diffuso sancito dalla carta costituzionale non come privilegio degli operatori togati, ma a garanzia de; oggi al malgoverno delle funzioni proprie, il CSM ha dato in oi\u00f9 occasioni prova lampante di aver tentato di esercitare condizionamenti di natura poltica sull\u2019esecutivo e sul allora Ministro degli Interni.<\/p>\n<p>Quel Matteo Salvini appartenente allo schieramento politico di centrodestram contrapposto ed alternativo al partito PD, dalle cui fila proveniva avv. Legnini e che ivi si accingeva prontamente a rientrare, nella circostanza pi\u00f9 che con l\u2019autorevolezza di uomo istituzionale, indossando la casacca di funzionario di partito, per di pi\u00f9 strumentalizzando il suo ruolo per indurre i consiglieri a fare quanto da lui divisato. L\u2019autonomia e indipendenza per la rettitudine della funzione sovrana esercitata \u201cin nome del popolo italiano\u201d nulla centra con questo maneggio di palazzo, e l\u2019apertura di prativa a tutela \u00e8 stata solo il pretesto dell\u2019avvio di una scorretta campagna politico. L\u2019organo non era pi\u00f9 di autogoverno della magistratura, ma di tentato condizionamento dell\u2019indirizzo politico in tema di migranti espresso dal governo legittimo del paese. Quindi la disamina preventiva e la delibazione dei punti all\u2019odg del plenum del Consiglio rientrano nelle prerogative presidenziali, non come adempimento formale ma per rispetto della preminenza delle funzione presidenziale; di certo durante la precedente consiliatura 2014.2018 non si ha notizia che l\u2019esercizio di tale potere abbia dato luogo a problemi di sorta, in quanto Mattarella non ha avuto modo di avanzare nessun rilievo all\u2019operato del Vicepresidente dell\u2019epoca. Ora occorre sapere se ci\u00f2 non sia accaduto, pure quando il Vicepresidente Legnini nel frangente di fine agosto 2029, ha proceduto a fissar in odg dell\u2019Adunanza plenaria convocata a tamburo battente la pratica a tutela del dr. Patronaggio per colpire politicamente il Ministro degli Interni, non gi\u00e0 in base ad apprezzamenti discrezionali, ma per mero libero arbitrio, dopo che aveva provocato l\u2019iniziativa di cui avrebbe dovuto esser solo il recettore, con manovra dichiaratamente manipolativa e preordinata alla sua \u201crisalita\u201d in campo politico.<\/p>\n<p>Tanto ci\u00f2 \u00e8 vero ed assodato che uno dei consiglieri di UNICOST coinvolti nell\u2019iniziativa chiede al leader Palamara, se questo, di Gi\u00f2\u2026, fosse il primo atto politico di candidatura alle regionali a carica di governatore in Abruzzo (evento poi verificatosi, con esito infruttuoso), perch\u00e9 in tal caso i consiglieri (giudici, non parlamentari) ne volevano esser informati ex ante, per darsi\u2026una regolata. Prima di fare comunicati di guerra e dare inizio alle manovre sul campo, l\u2019arte militare impone la predisposizione e la conta delle truppe, anche all\u2019interno di organi come il CSM.<\/p>\n<p>Il Legnini dal 18.2.20, dimessosi dal Consiglio Regionale dell\u2019Abruzzo (dove per\u00f2 sembra, stando alla denuncia del capogruppo MRS, abbia traslato i cospicui fringe benefits di ex Vicepresidente CSM), ha assunto l\u2019incarico di Commissario straordinario post.sisma nell\u2019Italia centrale, ed ha risposto alle obiezioni sul suo pregresso inqualificabile operato, sia in punto di metodo, che le trascrizioni delle intercettazioni erano frammentarie e\u2026decontestualizzate (sic!);che nel merito, per cui era perfettamente legittimo ed in linea con le finalit\u00e0 istituzionali il comportamento tenuto (sic sic!), mentre l\u2019improvvida ed incauta telefonata anticipatoria si spiega con il periodo di chiusura feriale del Consiglio, per cui era costretto a reperire \u201c a casa\u201d i membri togati (sic, sic.sic!).<\/p>\n<p>Lasciando da parte ogni polemica, balza anche agli occhi del pi\u00f9 disincantato osservatore, che ci sia materia di competenza del Capo dello Stato; inoltre nel comunicato, gli estensori incorrono in errore laddove presuppongono un fallace automatismo logico, ancorando il denegato potere di scioglimento, sia a carenza di apprezzamento discrezionale, che all\u2019assenza di specifica disposizione normativa in Costituzione e nella legge istituiva CSM 24 marzo 1958 n. 95, in relazione a specifica ipotesi, diversa da quella tipizzata (mancanza numero minimo membri, ora ridotto a 24 dagli inziali 33, dalla legge n. 44 del 2003, di cui la componente elettiva per 2\/3 togata)<\/p>\n<p>Lapidariamente l\u2019Inquilino del Quirinale circoscrive con la detta accentuata operazione di <u>selfrestraint<\/u>, l\u2019ambito dei suoi poteri sul CSM, asserendo che <strong>l\u2019oggettiva impossibilit\u00e0 di funzionamento dell\u2019organo \u00e8 <u>unica<\/u> condizione legittimante il suo scioglimento, e si realizza <u>esclusivament<\/u>e al venir meno del numero dei suoi componenti\u201d.<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019assunto nei termini in cui \u00e8 formulato non appare condivisibile, sotto plurimi convergenti profili, a prescindere dalla considerazione pur espressa da on. M. Vietti, expresidente CSM che la locuzione di impossibilit\u00e0 di funzionamento, non pu\u00f2 limitarsi all\u2019oggettivit\u00e0 materiale (carenza membri), ma ben potrebbe ricomprendere l\u2019ipotesi di una disfunzionalit\u00e0 reiterata e sistematica, tale da comprometter il compito che l\u2019organo di autogoverno deve costituzionalmente ed istituzionalmente assolvere, a tutela primaria dei cittadini.<\/p>\n<p>Chi ha dimestichezza con la composizione degli organi collegiali, \u00e8 perfettamente a conoscenza che l\u2019oggettiva impossibilit\u00e0 di funzionamento non \u00e8 circoscrivibile alla mera carenza numerica dei componenti(ad es, il numero prescritto di giudici popolari in corte d\u2019assise), bens\u00ec quando una parte rilevante di tali membri, vertano in situazioni personali che lascino significativamente presagire, in base ad obiettivi, precisi e concordanti indizi, di non poter svolgere serenamente la funzione (ad, es conflitto di interessi, incompatibilit\u00e0, condizionabilit\u00e0 dal contesto relazioni, etc.).<\/p>\n<p>Anche in questi casi \u00e8 compromesso il funzionamento essenziale dell\u2019organo collegiale, e se non \u00e8 sufficiente la rinnovazione parziale (4 su 16 dei membri togati sostituiti; cambiato pure uno dei 3 membri di diritto), allora l\u2019ipotesi dello scioglimento anticipato \u00e8 tutt\u2019altro che peregrina e sopra le righe.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 vale per il CSM a fortiori, organo \u2013 secondo la dottrina prevalente \u2013 a rilevo costituzionale, mentre per taluni \u2013 se si eccettua la funzione disciplinare, che \u00e8 rimasta una forma desueta di autodichia ovvero di giustizia domestica \u2013 sarebbe mero organo di Alta Amministrazione.<\/p>\n<p>L\u2019esame sistematico di funzioni e poteri del Capo dello Stato, ad onta del rilevo che mancherebbe la disposizione di diritto positivo, conforta il nostro assunto critico rispetto all\u2019opzione della nota quirinalizia. Infatti secondo icastica definizione di uno fra i pi\u00f9 autorevoli Padri Costituenti, a capo della sottocommissione dei 75, on. Meuccio Ruini il Capo dello Stato , rappresentante dell\u2019unit\u00e0 nazionale \u00e8 il \u201c Capo spirituale, pi\u00f9 ancora che temporale, della Repubblica\u201d; per ci\u00f2 gli \u00e8 attribuita la funzione politica di reggitore dello Stato in periodo di crisi del sistema, potendo assumere direttamente le decisioni per la conservazione dell\u2019unita nazionale e la credibilit\u00e0 delle istituzioni costituzionali, anche in temporanea sostituzione degli altri organi dello stato (teoria dei cd. poteri residui).<\/p>\n<p>Se tale \u00e8 lo scenario ordinamentale dal punto di vista sistemico, senza ricorrer a suggestioni o a forzature, i seguenti dati sono indubbi nell\u2019organizzazione costituzionale:<\/p>\n<ol>\n<li>Il Capo dello Stato, al pari della Corte costituzionale, \u00e8 organo di garanzia Costituzionale, a presidio del rispetto e dell\u2019esatta osservanza dei valori e delle formule organizzatorie previsti nella Costituzione;<\/li>\n<li>Il Capo dello Stato \u00e8 il Presidente del CSM, sul cui operato \u00e8 abilitato a svolgere un\u2019opera di controllo e supervisione diretta, senza filtri o altre autorit\u00e0 frapposte;<\/li>\n<li>Alla funzione del CSM, organo di autogoverno a presidio dell\u2019autonomia ed indipendenza dei giudici, intesi in senso lato, corrisponde il dovere degli stessi di essere ed apparire imparziali, non solo quando esercitano funzioni giurisdizionali o inquirenti ma in ogni comportamento a rilevanza pubblica suscettibile di apprezzamento disciplinare.<\/li>\n<\/ol>\n<p>In forza di siffatti indubitabili dati normativi, non pu\u00f2 ragionevolmente confutarsi che il Capo dello Stato difetti del potere diretto o indiretto \u2013 pure tramite atti di moral suasion, volti ad additare al CSM l\u2019impellente necessit\u00e0 di palingenesi &#8211; di scioglimento dell\u2019organo, per assicurarne un rigenerante rinnovamento, non limitato a regole per il futuro, ma che investa l\u2019attuale composizione dell\u2019organo.<\/p>\n<p>Se sono stati usati termini quale cloaca e verminaio, di fronte al \u201ccoacervo di manovre nascoste, di tentativi di discredito di altri magistrati, di millantata influenza, di <u>pretesa di orientare inchieste e condizionare gli eventi<\/u>, di convinzione di poter manovrare al CSM, di <u>indebita partecipazione di esponenti<\/u> di un diverso potere dello stato\u2026.si manifesta una <strong>totale contrapposizione con i doveri basilari dell\u2019ordine giudiziario e con quel che i cittadini si attendono dalla magistratura\u201d (parole primo comunicato), non resta al Capo dello Stato che prenderne atto e agire di conseguenza quale presidente del CSM.<\/strong><\/p>\n<p>All\u2019 implacabile veemenza verbale, infatti non \u00e8 seguito alcun conato di riforma, per cui il Presidente della Repubblica deve prender atto che, persino in materia disciplinare, ad eccetto dell\u2019unico caso istruito e deciso riguardante Palamara, questo CSM non ha dato seguito al pressante invito di rientrare nei ranghi istituzionali e \u201cfare pulizia\u201d.<\/p>\n<p>Ora il caso Legnini si pone, simmetricamente, sullo stesso livello di gravit\u00e0 della stigmatizzata invasione di campo da parte dei parlamentari Luca Lotti e Cosimo Ferri (entrambi del PD, lo stesso partito che ha partorito le nomine di Legnini prima e Ermini poi, in stretta linea di continuit\u00e0 egemonica sull\u2019organo di autogoverno) nel campo del CSM; anzi con gravit\u00e0 maggiore in quanto il Vicepresidente strumentalizzava il suo ruolo istituzionale, nella piena consapevolezza di doversi presto cimentare di nuovo nell\u2019agone politico!<\/p>\n<p>Il Giudice, ogni giudice dal pi\u00f9 remoto GdP del pi\u00f9 piccolo paese al Presidente della Corte costituzionale, come ci ha insegnato dapprima la Corte Costituzionale (sent. n. 100\/1981) e poi ci ha dovuto rammentare la CEDU nel 1994 in pieno periodo dei processi di Tangentopoli, non ha solo il dover ma anche l\u2019obbligo di apparire del tutto imparziale ed indipendente da qualsiasi parte.<\/p>\n<p>D\u2019altronde \u00e8 stato chiarito da decenni che \u201c<em>per quanto riguarda i magistrati<\/em>, <em>il fondamento del potere disciplinare non pu\u00f2 ricercarsi, come per gli impiegati pubblici, nel rapporto di supremazia speciale della pubblica amministrazione verso i propri dipendenti, dovendo escludersi un rapporto del genere nei riguardi dei magistrati stessi, <u>sottoposti soltanto alla legge ex art. 101 Cost.<\/u>, deve anche riconoscersi che il potere disciplinare nei loro confronti \u00e8 volto a garantire &#8211; ed \u00e8 rimedio insostituibile &#8211; il rispetto dell&#8217;esigenza di assicurare il regolare svolgimento della funzione giudiziaria, che \u00e8 uno degli aspetti fondamentali della vita dello Stato di diritto. Onde ben pu\u00f2 configurarsi, su tale base, indipendentemente dal detto rapporto di supremazia, un potere disciplinare fondato direttamente sulla legge e tendente alla tutela dei valori dell&#8217;ordinamento dello Stato eventualmente lesi dal comportamento del magistrato\u201d. <\/em>(sent. 7 maggio 1981 cit.)<\/p>\n<p>Ora \u00e8 lecito presumere che incauti esperti giuridici, dopo aver cos\u00ec strenuamente sostenuto che il Presidente della Repubblica non disponga di nessun poter di coazione giuridica per riportare il CSM nel suo alveo istituzionale \u2013 dal quale ha vistosamente debordato, con una sbandata che al pari della pandemia, costituisce un unicum nell\u2019intera storia repubblicana, capace di far ancora espander la carica virale in modo da propagare l\u2019infezione ad altre istituzioni gi\u00e0 contaminate \u2013 si avventurino in singolare ragionamento da leguleio azzeccagarbugli, di manzoniana memoria, quando asseriscono che \u201c un eventuale scioglimento del CSM comporterebbe un rallentamento (sic!) dai tempi imprevedibili (sic!sic!), dei procedimenti disciplinari in corso nei confronti dei magistrati dai comportamenti resi noti, cosicch\u00e9 si metterebbe concretamente a rischio la conclusione nei termini di legge\u201d. Le premesse sono errate in quanto non si pu\u00f2 rallentare ci\u00f2 che non \u00e8 ancora iniziato presso la sezione disciplinare, perch\u00e9 i tempi di rinnovamento elettorale dell\u2019intero CSM sono del tutto compatibili con la fisiologica durata della fase contenziosa di un procedimento disciplinare e, <em>last but not least,<\/em> specularmente a quanto accade in similari casi di eventi eccezionali, ben potrebbe contemplarsi la sospensione del decorso della prescrizione della potest\u00e0 punitiva in concomitanza con lo scioglimento anticipato extraordinem dell\u2019organo collegiale, cos\u00ec ovviando il paventato rischio. Il tutto non senza rimarcare che nel bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti, la vanificazione dell\u2019azione disciplinare per non rispetto delle scansioni procedurali davvero appare come il profilo pi\u00f9 recessivo. La credibilit\u00e0 del CSM in tutte le sue componenti, senza cui enfatica risulta la proposizione che l\u2019organo di autogoverno funziona a tutela dell\u2019indipendenza e dell\u2019autonomia dell\u2019attivit\u00e0 magistratuale e dei soggetti che la esplicano concretamente secondo legge, costituisce il valore costituzionalmente preminente, nell\u2019interesse non dei singoli giudici, ma dell\u2019intera collettivit\u00e0 dei cittadini; valore preminente che quale stella polare deve orientare la rotta dell\u2019intervento del Presidente, nell\u2019effettivo rispetto del suo ruolo e compiti, siccome desumibile dalla costituzione materiale della Repubblica.<\/p>\n<p>Intendendo con tale locuzione (Costantino Mortati), non la sterile contrapposizione alla costituzione formale della lettera \u2013 additata quale \u201c<em>Costituzione di Carta<\/em>\u201d , in celeberrimo pamphlet 1977 di M. D\u2019Antonio \u2013 ma la costituzione come viene interpretata dagli attori primari (tra cui M. S. Giannini annoverava, al rango di pieni pubblici poteri, i partiti politici e sindacati\u2026. Ed oggi forse includerebbe le correnti CSM) ai fini della determinazione dell\u2019indirizzo politico nazionale; nell\u2019ambito di tale costituzione materiale, concretamente vivente, non pu\u00f2 dubitarsi che il Presidente della Repubblica possa attingere a congrui poteri di indirizzo e di intervento, affinch\u00e9 il CSM non venga meno, come nell\u2019ultimo lustro e non solo, alla sua funzione istituzionale, finendo con l\u2019arrogarsi competenze che non gli spettano.<\/p>\n<p>#####<\/p>\n<p>Dopo il marasma affiorato, lo tsunami che ha travolto l\u2019intera magistratura associata, la condotta se non eversiva certo da conflitto di attribuzioni del Vicepresidente Legnini (il predecessore del Presidente Mattarella opinatamente sollev\u00f2 conflitto di attribuzioni con la Procura di Palermo, a proposito delle intercettazioni nel processo su cd. trattativa stato-mafia), la pretesa di <em>s<u>elfrestraint<\/u><\/em> delle sue attribuzioni in merito a controllo e scioglimento CSM appare incongrua e infingarda.<\/p>\n<p>Ricapitolando le considerazioni critiche sul contenuto dell\u2019ultima nota quirinalizia, circa il Presidente e i poteri sul CSM \u201cdisfunzionale\u201d, quindi in stato non di ordinaria fisiologia, bens\u00ec di straordinaria patologia, possiamo evidenziare che:<\/p>\n<ol>\n<li>Le fonti del diritto costituzionale sono assai pi\u00f9 articolate del mero testo scritto, in quanto composte da convenzioni, consuetudini, prassi e persino precedenti costituzionali (vedasi confronto Cossiga-Galloni del 1985);<\/li>\n<li>Il diritto costituzionale (<u>Derecho politico<\/u>, mi ricordava L. Elia rifacendosi a ragione della denominazione accademica della disciplina in spagna, all\u2019esordio del mio cultorato universitario), \u00e8 strumento giuridico raffinato e duttile, che deve far fronte anche a situazioni inedite (crisi endemica del CSM), non direttamente previste dalla lettera del testo scritto, sempre muovendosi nel rispetto del complessivo ordito ordinamentale e della legge costituzionale (se qualcuno nutrisse ancora perplessit\u00e0 a riguardo basta vedere l\u2019indiscriminato uso dello strumento del D.P.C.M.);<\/li>\n<\/ol>\n<ul>\n<li>Il Capo dello Stato \u00e8, positivamente e sistematicamente, Organo primario di garanzia e figura sovrana, posto al vertice dell\u2019organizzazione costituzionale; organo tutore quindi anche dell\u2019ordinato svolgimento dei rapporti tra organi costituzionali (governo e magistratura nel caso): pertanto, Egli deve esser in grado di intervenire prima e pi\u00f9 in profondit\u00e0, per decidere su situazioni eccezionali da <u>superiorem non recognoscens<\/u> (sovrano \u00e8 solo chi decide sullo stato d\u2019eccezione, per Carl Schmitt);<\/li>\n<\/ul>\n<ol>\n<li>Un efficace intervento sul CSM, dopo il disvelamento della \u201ccloaca degli intrallazzi\u2026.e del verminano del mercimonio\u201d, si atteggia non solo a costituzionalmente legittimo ma costituzionalmente doveroso, ad onta delle addotte insipide giustificazioni \u2013 presumo dei giuristi quirinalizi di estrazione magistratuale \u2013 di possibile ricaduta negativa sui procedimenti disciplinari in atto ( ma quali, se oltre a quello concluso di Palamara e\u2026.di Emiliano, su altra vicenda di incompatibilit\u00e0 dimenticata dalla stampa, seppur con sanzione passata in giudicato, non ce ne sono altri pendenti per le intercettazioni disposte dalla procura perugina, dopo oltre un anno dalla prima trasmissione riservata!)<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>Basti citare il celeberrimo discorso agli studenti di Piero Calamandrei<\/strong>, per rammentare che la costituzione \u00e8 non costruzione statica, ma entit\u00e0 dinamica, che deve alimentarsi quotidianamente dell\u2019impegno a realizzare lo \u201cspirito della costituzione\u201d, che di certo non pu\u00f2 appiattirsi nel desolante disfunzionamento del CSM e nella perversione delle guarentigie costituzionalizzate della magistratura, in occasione di scambio favori, carrierismo sfrenato, straripamento dei propri compiti per condizionare illecitamente l\u2019operato di altri organi costituzionali (vicenda Legnini-Salvini emblematica, ed ancor pi\u00f9 grave se come richiesto dal Vicepresidente \u201ccontestualizzata\u201d, come tappa curriculare)<\/p>\n<p><strong>In definitiva per assicurare il fine cui \u00e8 precipuamente preordinato il CSM. \u2013 tutela ubiquitaria dell\u2019autonomia e indipendenza della magistratura a presidio dell\u2019imparzialit\u00e0 e credibilit\u00e0 dello svolgimento delle loro funzioni (inquirenti, giurisdizionali, amministrative e disciplinari) \u2013 il Presidente della Repubblica \u00e8 dotato dei poteri necessari a salvaguardarne la fisionomia costituzionale, a prevenirne e impedirne le degenerazioni correntizie, e <em>last but not least<\/em> a vigilare affinch\u00e8 il suo operato non debordi in straripamento di potere, ledendo la sfera di competenza spettante agli altri organi dello stato.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Qui, non vengono in ballo questioni di \u201clana caprina\u201d o come l\u2019autorevole direttore ha scritto oggi , oggetto da \u201cseminari di studi giuridici\u201d, qui \u00e8 in ballo la tenuta dell\u2019ordito fondamentale dei rapporti tra organi costituzionali, per cui non si profila una questione di competenza, ma di Supercompetenza presidenziale.<\/strong><\/p>\n<p>Anche i rapporti del CSM con il governo e singoli ministri devono essere improntati ai principi dell\u2019autonomia e dell\u2019indipendenza non limitati ai profili collegati all\u2019organizzazione e al buon funzionamento dei servizi relativi alla giustizia assegnati alla responsabilit\u00e0 del Guardasigilli (ex art. 97 e 110 cost.).<\/p>\n<p>In particolare se il CSM \u00e8 legittimato a esprimere pareri sui disegni di legge governativi interessanti l\u2019ordinamento giudiziario e pi\u00f9 in generale l\u2019organizzazione dell\u2019amministrazione delle giustizia, egli non pu\u00f2 minimamente interferire in altri ambiti (politica di regolazione dei fenomeni migratori) con le opzioni eminentemente politiche. Pure i rapporti con il Parlamento seguono detta impronta contrassegnata dai principi dell\u2019autonomia e dell\u2019indipendenza, tanto che l\u2019unica forma di interlocuzione \u00e8 rappresentata dall\u2019invio, tramite il ministro, della Relazione annuale sullo stato della giustizia al fine di segnalare i problemi e avanzare delle proposte.<\/p>\n<p>Ci auguriamo che il Presidente Mattarella non resti disincantato spettatore o peggio annoiato telespettatore della \u201csoap opera\u201d del CSM, giacch\u00e8 altrimenti Lui che ha opinatamente tanto a cuore la reputazione internazionale del Paese, specie in ambito Unione Europea e Consiglio d\u2019Europa ( ove opera la Corte di Strasburgo dei Diritti dell\u2019Uomo)<strong>, <\/strong>non potr\u00e0 stupirsi quando nell\u2019aula parlamentare, sotto la presidenza di D. Sassoli<strong>, <\/strong>un giovane deputato sovranista francese, eletto con la delegazione FN di Marine Le Pen, richiami l\u2019attenzione di tanti distratti colleghi latini, alla crisi endemica e strutturale della giustizia, che con particolare virulenza sembra allignare non solo le democrazie \u201cnew entry\u201d di Polonia ed Ungheria, bens\u00ec stati di pi\u00f9 consolidata tradizione giuridica, come la V Repubblica francese o la III(?, forse anno zero) Repubblica Italiana, dagli esecutivi con indefiniti cangianti colore dell\u2019arcobaleno.<\/p>\n<p><strong>IL CSM VA PRIMA SCIOLTO E POI RIFORMATO, ALTRIMENTI SI REITERA IL CUL DE SAC TRA RECENTE RIFORMA COSTITUZIONALE ANCORA DA SOTTOPORRE A REFERENDUM APPROVATIVO EX ART. 138 COST, ED IMPOSSIBILITA PROLUNGATA E PROCURATA DI SCIOGLIMENTO CAMERE, TRA PATTO TRASVERSALE DELLA CADREGA (M5S, IV, FI, ETC.) E DEBUTTO DEL SEMESTRE BIANCO.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Roma, 2 giugno 2020 \u2013Festa della Repubblica<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u201cTutti gli animali sono uguali; alcuni sono pi\u00f9 uguali degli altri\u201d Animal Farm, G.ORWELL \u00a0 IL NON CONDIVISIBILE SELFRESTRAINT DEL PRESIDENTE SUL CSM Commento alla Nota quirinalizia 28 maggio 2020 di Jacopo Severo Bartolomei, Avvocato cassazionista, Cultore di diritto costituzionale &nbsp; A distanza di considerevole arco di tempo dalla deflagrazione, coinvolgente i massimi rappresentanti dell\u2019associazionismo [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1116,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":{"0":"post-1184","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","6":"category-news"},"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1184"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1116"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1184"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1184\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1187,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1184\/revisions\/1187"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1184"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1184"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1184"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}