{"id":1200,"date":"2020-06-12T11:04:09","date_gmt":"2020-06-12T09:04:09","guid":{"rendered":"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/?p=1200"},"modified":"2020-06-12T11:09:40","modified_gmt":"2020-06-12T09:09:40","slug":"considerazioni-varie-in-vista-dellelezione-del-giudice-costituzionale-indicato-dalla-corte-dei-conti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/considerazioni-varie-in-vista-dellelezione-del-giudice-costituzionale-indicato-dalla-corte-dei-conti\/","title":{"rendered":"Considerazioni varie in vista dell\u2019elezione del Giudice costituzionale indicato dalla Corte dei conti"},"content":{"rendered":"<p>di Salvatore Sfrecola<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>\u00c8 stata sempre una scadenza importante quella dell\u2019elezione del Giudice costituzionale che spetta alla Corte dei conti indicare. \u00c8 noto, infatti, come alla Consulta si decidano molte questioni che attengono all\u2019esercizio delle attribuzioni di importanti corpi dello Stato, con riflessi anche sul ruolo delle magistrature, come nel caso della Corte dei conti, che \u00e8 organo di rilevanza costituzionale, prevista dagli articoli 100, comma 2, e 103, comma 2, della Costituzione, rispettivamente per il controllo preventivo di legittimit\u00e0 sugli atti del governo, per quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato, nonch\u00e9 per la partecipazione al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, e per la giurisdizione contabile, la giurisdizione sui conti di coloro che gestiscono denaro pubblico ed hanno custodia di beni pubblici e sulla responsabilit\u00e0 amministrativa per danno erariale.<\/p>\n<p>Si comprende, dunque, facilmente quale importanza rivesta per il buon funzionamento dello Stato l\u2019esercizio delle attribuzioni della Corte dei conti. Eppure, quelle attribuzioni il potere politico sembra subire, perch\u00e9 da sempre ostile al controllo giudiziario, nella convinzione che la politica debba rispondere esclusivamente all\u2019elettorato. In particolare, in questo momento storico, il controllo preventivo e la giurisdizione in materia di danno all\u2019erario sono sotto attacco, della politica e del mondo imprenditoriale. Entrambi per un equivoco di fondo, perch\u00e9 \u00e8 stato detto che il controllo rallenta l\u2019attivit\u00e0 amministrativa, ignorando, o fingendo di ignorare, che esiste un termine per l\u2019esercizio del controllo e che le valutazioni n sede di controllo sono di stretta legittimit\u00e0 e non attengono alle scelte discrezionali della P.A. e perch\u00e9, si sente dire e si legge, i funzionari sarebbero dissuasi dal sottoscrivere contratti o provvedimenti che impegnano fondi di bilancio nel timore della responsabilit\u00e0 erariale, cio\u00e8 di essere chiamati a rispondere dell\u2019eventuale danno provocato all\u2019Erario, sia pure per dolo o colpa grave. Pertanto, sarebbero allo studio norme dirette a ridurre l\u2019area del controllo preventivo ed a limitare la responsabilit\u00e0 per danno erariale esclusivamente alle ipotesi di dolo.<\/p>\n<p>Questa soluzione avrebbe un effetto dirompente perch\u00e9 la colpa grave \u00e8 individuata, fin dal diritto romano, in una gravissima negligenza. Ricordo spesso che Ulpiano spiegava come <em>culpa lata <\/em>(la colpa grave) <em>est nimia neglegentia, id est non intelligere quod omnes intelligunt<\/em>. Anche chi non sa il latino, come, immagino, molti dei nostri politici, comprende certamente di cosa si parla.<\/p>\n<p>Sembra, dunque, molto logico che il pubblico amministratore o funzionario debba rispondere dei danni cagionati con colpa grave, perch\u00e9 parliamo di denaro pubblico, di beni pubblici, di valori cui il \u201ccittadino contribuente\u201d, cio\u00e8 quello che paga le tasse e le imposte, tiene moltissimo. Per cui se fosse introdotta questa limitazione poi nessuno si dovr\u00e0 lamentare del fatto che ci possono essere e ci saranno degli sprechi nella gestione del denaro pubblico.<\/p>\n<p>Aggiungo che, limitando la responsabilit\u00e0 al dolo, che spesso accompagna illeciti che rivestono anche aspetti penali, il processo sarebbe in mano al giudice penale il quale \u00e8 particolarmente titolato a giudicare il dolo, con la conseguenza che potrebbe essere del tutto esclusa, almeno di fatto, la giurisdizione della Corte dei conti ove lo Stato o l\u2019ente pubblico danneggiato si costituisse parte civile nel processo penale e chiedesse in quella sede il risarcimento del danno.<\/p>\n<p>Detto questo, per essere onesti fino in fondo come dovuto da un osservatore che ha svolto all\u2019interno della Corte tutte le funzioni di controllo, preventivo e successivo e giurisdizionali, nel ruolo requirente in quello giudicante, forse si dovrebbe guardare un po\u2019 anche all\u2019interno e fare ammenda di \u201cqualche\u201d azione particolarmente incauta, al punto da provocare diffusa preoccupazione della politica, alimentata dalla protesta di funzionari incapaci o disonesti.<\/p>\n<p>Dico questo e ripeto quanto ho spesso sostenuto, anche quando ho rivestito il ruolo di Presidente dell\u2019Associazione Magistrati della Corte dei conti, che su 100 cose che facciamo, e ne facciamo sicuramente 99 buone, di queste nessuno ci dice grazie perch\u00e9 \u00e8 il nostro dovere, ma se ne sbagliamo una, creando magari un\u2019ingiustizia, quella non ci viene perdonata.<\/p>\n<p>Queste considerazioni preliminari che corrispondono a un mio impegno anche sulla stampa, avendo scritto di queste cose su <em>La Verit\u00e0<\/em>, su questa Rivista, su<em> Amministrazione e contabilit\u00e0 dello Stato e degli enti pubblici<\/em> (<a href=\"http:\/\/www.contabilita-pubblica.it\">www.contabilita-pubblica.it<\/a>) e avendole ripetute pi\u00f9 volte in convegni e congressi, mi inducono a sottolineare una cosa sostanzialmente banale: l\u2019importanza della scelta del Giudice costituzionale che spetta alla Corte dei conti indicare. So di alcune candidature. I Colleghi della Corte sono, per definizione, tutti bravi, ma, come accade sempre nella vita non tutti siamo adatti a svolgere le medesime funzioni. Faccio un esempio di un\u2019attivit\u00e0 che svolgo da tantissimi anni, quella giornalistica. Ci sono giornalisti bravissimi, analisti profondi di questioni politiche, economiche, giuridiche i cui articoli i lettori vanno a ricercare fra le pagine di un giornale. Dirigere un giornale \u00e8 altra cosa. Chiudere una edizione \u00e8 cosa ancora diversa. Io ho collaborato da giovane ad un giornale economico <em>Il Fiorino<\/em>, diretto da un Professore universitario, giornalista di grande esperienza, a lungo parlamentare, che era stato anche editorialista de<em> Il Messaggero<\/em>, Luigi D\u2019Amato, il quale per amore della completezza, arrivava spesso a chiudere il giornale all\u2019ultimo momento utile per portare le copia al treno delle 23, quando i giornali venivano spediti da Roma e non stampati in loco sulla base della trasmissione di un file, come accade oggi. Nell\u2019ansia dell\u2019orologio il redattore capo, molto pi\u00f9 pratico, appena il direttore i distraeva, provvedeva a chiudere il giornale in quattro e quattr\u2019otto.<\/p>\n<p>So, come ho scritto, di alcune candidature, tutte autorevoli. Di variegata esperienza che, peraltro, gli elettori dovranno valutare non con i parametri che abbiamo visto in altre occasioni e in altre magistrature, dell\u2019appartenenza allo stesso concorso, della frequentazione delle stesse sezioni, dell\u2019amicizia o della simpatia personale, della frequentazione dello stesso circolo sportivo. Non si vota il candidato Giudice costituzionale perch\u00e9 \u00e8 un amico, lo si vota perch\u00e9 si ritiene che sia il pi\u00f9 adatto nel contesto di un difficile Collegio dove siedono esponenti della magistratura ordinaria ed amministrativa, avvocati e docenti universitari indicati dalla politica che dalla politica attendono spesso una sistemazione \u201cdopo\u201d.<\/p>\n<p>Invito, dunque tutti, per l\u2019amore che mi lega all\u2019Istituzione alla quale ho dedicato la mia vita professionale, a tenere conto di queste mie considerazioni, non perch\u00e9 io sia un saggio ma perch\u00e9 sicuramente ho esperienza delle varie funzioni che ho svolto sempre \u201ccon disciplina ed onore\u201d, come mi \u00e8 stato sempre riconosciuto portando il prestigio della Corte anche nelle esperienze di collaborazione ministeriale, dove ho sempre premesso che io ragionavo da magistrato della Corte dei conti e l\u00ec sarei rimasto fin quando la mia presenza fosse stata compatibile con questo mio <em>habitus<\/em> mentale, pronto a tornare a casa, avendone una straordinaria a viale Mazzini 105. E questo mi ha permesso di farmi promotore di riforme per l\u2019Istituto. Cito, tra tutte, la funzione consultiva prevista dalla legge \u201cLa Loggia\u201d, nata dalla constatazione che gli enti locali avevano bisogno di una consulenza giuridico-amministrativa come le amministrazioni dello Stato.<\/p>\n<p>Pubblico questa lettera di Fulvio Maria Longavita, inviata ai Colleghi, che mi \u00e8 stata recapitata, pronto a pubblicare qualsiasi altro contributo proveniente dai candidati che fosse utile a mettere in evidenza la personalit\u00e0 di ciascuno, l\u2019esperienza professionale fatta, l\u2019attitudine a difendere il ruolo della Corte e soprattutto il coraggio nel farlo con equilibrio, in scienza e coscienza, senza preoccuparsi di compiacere chi potrebbe assicurare un \u201cdopo\u201d.<\/p>\n<p>Un augurio, dunque, innanzitutto alla Corte, Istituzione straordinaria, posta a garanzia della corretta gestione del denaro e dei beni pubblici ed a quanti operano nell\u2019esercizio delle sue funzioni.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>Cari Colleghe, cari Colleghi,<\/em><\/p>\n<p><em>&nbsp;<\/em><\/p>\n<p><em>manca ormai soltanto un mese alla elezione del \u201cnostro\u201d Giudice Costituzionale e, quale candidato, credo sia necessario offrire, in questo limitato arco di tempo, alcuni spunti di riflessione per \u201cche cosa\u201d votare.<\/em><\/p>\n<p><em>&nbsp;<\/em><\/p>\n<p><em>Sin dalla presentazione della mia candidatura ho espresso chiaramente il mio punto di vista in proposito, precisando che \u201cLe ragioni di questa candidatura vanno individuate nella necessit\u00e0 di proseguire senza riserve, con impegno e dedizione, nel quadro dei Valori Costituzionali, quel processo di integrazione delle due principali funzioni della Magistratura Contabile che ormai da tempo sta caratterizzando il contesto ordinamentale, in relazione ai temi fondamentali dei \u00abdiritti inviolabili dell\u2019uomo\u00bb, come singolo e nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalit\u00e0\u201d.<\/em><\/p>\n<p><em>&nbsp;<\/em><\/p>\n<p><em>L\u2019obiettivo \u00e8 rendere sempre pi\u00f9 chiara, in ogni ambito del Sistema (normativo, giurisprudenziale, dogmatico e scientifico), non tanto e non solo la reciproca correlazione funzionale della Giurisdizione e del Controllo della Corte dei conti alle \u201cmaterie di contabilit\u00e0 pubblica\u201d, quanto l\u2019intima, comune afferenza di tali \u201cmaterie\u201d, ai \u00abdiritti inviolabili dell\u2019uomo\u00bb.<\/em><\/p>\n<p><em>&nbsp;<\/em><\/p>\n<p><em>Siamo, insomma, alla de-burocratizzazione della contabilit\u00e0 pubblica, in un\u2019azione di rilievo culturale importante e di ancora maggiore impegno etico-spirituale, che pone la PERSONA al centro del \u201cDiritto del Bilancio\u201d, correlando ad Essa ed alle \u201cGenerazioni future\u201d l\u2019adempimento di obblighi che diversamente appaiono privi di significato, esprimendosi in tecnicismi ragionieristici per la quadratura del \u201cbilancio per il bilancio\u201d, nella ricerca di equilibri a volte del tutto formali che, alla prova dei fatti, possono anche disvelare disavanzi maggiori di quelli che intendevano recuperare (v. sent. n.4\/2020 della Consulta).<\/em><\/p>\n<p><em>&nbsp;<\/em><\/p>\n<p><em>Nei nuovi scenari della de-burocratizzazione della contabilit\u00e0 pubblica non \u00e8 pi\u00f9 l\u2019\u201cequilibrio di bilancio\u201d a condizionare i diritti fondamentali del cittadino, quasi che sia un \u201cprincipio tiranno\u201d, ma sono questi diritti a condizionare le scelte di bilancio, con il relativo equilibrio: insomma, non \u00e8 pi\u00f9 l\u2019 \u201cUomo per il Sabato\u201d, ma \u00e8 il \u201cSabato per l\u2019Uomo\u201d.<\/em><\/p>\n<p><em>&nbsp;<\/em><\/p>\n<p><em>L\u2019\u201cUmanizzazione\u201d della contabilit\u00e0 pubblica, dunque, baricentra l\u2019esercizio integrato delle funzioni della Corte dei conti sui \u201cdiritti inviolabili\u201d del cittadino: sui diritti cio\u00e8 che, enunciati dall\u2019art. 2 della Carta costituzionale, sono dettagliati dai successivi artt. da 13 a 54, per ciascun ambito di \u201crapporto\u201d: civile, etico-sociale, economico e politico. Il loro riconoscimento ed il loro radicarsi condiziona ogni forma di \u201cpari dignit\u00e0 sociale\u201d e di concreto \u201csviluppo della persona umana\u201d, oltre che di \u201ceffettiva partecipazione all\u2019organizzazione politica, economica e sociale del Paese\u201d.<\/em><\/p>\n<p><em>&nbsp;<\/em><\/p>\n<p><em>Non c\u2019\u00e8 un solo \u201cdiritto inviolabile\u201d che non presenti un \u201ccosto\u201d e non c\u2019\u00e8, perci\u00f2, alcun \u201cdiritto inviolabile\u201d che non richieda una relativa, \u201cgiusta\u201d allocazione di bilancio: un\u2019allocazione di bilancio, cio\u00e8, proporzionata alle risorse disponibili, secondo l\u2019intrinseco valore del diritto considerato, espresso dalla \u201ccaratura\u201d assiologia di ognuno di essi, desumibile dal Sistema e principalmente dai valori costituzionali.<\/em><\/p>\n<p><em>&nbsp;<\/em><\/p>\n<p><em>E\u2019 proprio l\u2019 \u201cUmanizzazione\u201d della contabilit\u00e0 pubblica che sta consentendo alla Corte dei conti di assumere, con sempre maggiore nitidezza, una nuova e pi\u00f9 alta autonomia rispetto alla Magistratura Ordinaria ed Amministrativa, ponendola come \u201cGiudice dei diritti inviolabili\u201d del cittadino, sulle cui basi germinano gli ulteriori diritti soggettivi ed interessi legittimi, che segnano le sfere di intervento delle due menzionate Magistrature e dalla cui effettivit\u00e0 dipende in larga parte anche lo sviluppo ed il corroborarsi del sentimento di Unit\u00e0 Nazionale.<\/em><\/p>\n<p><em>&nbsp;<\/em><\/p>\n<p><em>Ogni sperpero di pubbliche risorse, per spesa oggettivamente irragionevole o per mancata acquisizione di entrata, segna uno squilibrio di bilancio, cos\u00ec come ogni sorta di malagestio pubblica determina un danno alla \u201ccomunit\u00e0 amministrata\u201d, prima ancora che alla \u201camministrazione\u201d, perch\u00e9 riduce gli ambiti di effettivit\u00e0 dei \u201cdiritti inviolabili\u201d (art. 1, c. 1-bis, della l. n.20\/1994, nel testo dell\u2019art. 3 della l. n.639\/1996).<\/em><\/p>\n<p><em>&nbsp;<\/em><\/p>\n<p><em>L\u2019\u201cUmanizzazione\u201d della contabilit\u00e0 pubblica, d\u2019altra parte, non consente di continuare a utilizzare, per l\u2019espletamento del controllo sui bilanci degli enti locali post d.l. n.174\/2012, un modello procedimentale di \u201ccontrollo collaborativo\u201d, delineato pi\u00f9 sulla falsariga del controllo preventivo di legittimit\u00e0 su atti, che non su quello proprio dei bilanci pubblici, espresso dal \u201cGiudizio di Parificazione\u201d.<\/em><\/p>\n<p><em>&nbsp;<\/em><\/p>\n<p><em>Anche il controllo dei bilanci degli enti locali reclama il procedimento nelle \u201cforme della giurisdizione contenziosa\u201d della Corte dei conti, caratterizzate dalla presenza del P.M. contabile, non in veste di \u201caccusa\u201d, ma di \u201caggregatore degli interessi adespoti\u201d della comunit\u00e0 locale, per la \u201ctutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali\u201d, e \u2013 ad un tempo \u2013 della comunit\u00e0 nazionale, per gli ancora pi\u00f9 generali interessi del coordinamento della finanza pubblica e dell\u2019unit\u00e0 economica e giuridica del Paese nel suo complesso.<\/em><\/p>\n<p><em>&nbsp;<\/em><\/p>\n<p><em>I bilanci delle maggiori citt\u00e0 italiane hanno un impatto economico, finanziario e demografico di gran lunga superiore a quelli di tante piccole regioni, anche aggregate tra loro. Il dato, intrinseco ed oggettivo, non giustifica e rende anzi inspiegabile l\u2019assenza del PM contabile nel relativo procedimento di controllo, articolato nel semplice, quanto insufficiente, \u201ccontraddittorio\u201d tra la SRC e l\u2019ente (apparato) soltanto.<\/em><\/p>\n<p><em>&nbsp;<\/em><\/p>\n<p><em>Sono le stesse norme del TUEL a prevedere l\u2019impugnabilit\u00e0 delle deliberazioni \u201cdi diniego o di approvazione\u201d delle Sezioni Regionali della Corte dei conti che esitano il controllo sui bilanci degli enti locali (art. 243-quater, c. 5, TUEL). E se, per le deliberazioni di \u201cdiniego\u201d, \u00e8 evidente l\u2019interesse dell\u2019ente (apparato) al ricorso, non si comprende chi possa invece ricorrere avverso le deliberazione di \u201capprovazione\u201d, secondo i canoni generali dell\u2019 \u201cinteresse ad agire\u201d, dovendosi comunque anche escludere che le Sezioni Regionali incorrano in errori solamente con le loro pronunce di \u201cdiniego\u201d.<\/em><\/p>\n<p><em>&nbsp;<\/em><\/p>\n<p><em>Lo sviluppo dell\u2019esercizio integrato delle funzioni della Corte dei conti, verso l\u2019 \u201cUmanizzazione\u201d della contabilit\u00e0 pubblica, sta trovando spazio sempre pi\u00f9 consistente sia nelle pronunce delle Sezioni giurisdizionali che dirimono controversie tra gli enti territoriali sulla spettanza dei trasferimenti erariali (Sez. Giur. Reg. Campania n.1045\/2018) o che accertano responsabilit\u00e0 sanzionatorie di ineleggibilit\u00e0 degli amministratori che hanno \u201ccontribuito al verificarsi del dissesto\u201d (Sez. Reg. Giur. Abruzzo, decr. n.1\/2019 e Sez. Giur. Reg. Campania sent. n.349\/2019), sia nelle deliberazioni della Sezione delle Autonomie che affrontano il tema dei \u201cdiritti inviolabili dell\u2019uomo\u201d nel contesto delle regole di contabilit\u00e0 (delib. n.25\/2019) e sia negli altri ambiti di intervento della Corte medesima, come in quello della c.d. \u201ccontabilit\u00e0 di mandato\u201d, da recuperare \u2013 nei suoi profili valutativi, anche a fini sanzionatori \u2013 alla giurisdizione della Magistratura contabile (SS.RR. Spec. Comp. sent. n. 28\/2019).<\/em><\/p>\n<p><em>&nbsp;<\/em><\/p>\n<p><em>E\u2019 proprio per proseguire tale processo di \u201cUmanizzazione\u201d, nel quale credo profondamente, che ho offerto la mia candidatura di \u201cservizio\u201d: di chi, cio\u00e8, \u201cserve\u201d la contabilit\u00e0 pubblica in pienezza ed in autonomia di esercizio delle funzioni giurisdizionali e di controllo, lavorando come se tutto dipendesse da lui, nella consapevolezza che tutto invece dipende dall\u2019 \u201cordine muto\u201d di Themis (\u0398\u03ad\u03bc\u03b9\u03c2), al quale si compartecipa, ispirando silenziosamente la propria attivit\u00e0 a dedizione, correttezza e distacco dal potere.<\/em><\/p>\n<p><em>&nbsp;<\/em><\/p>\n<p><em>Vi chiedo pertanto una condivisione, mediante un voto, a continuare a lavorare insieme per la non facile attuazione di questo disegno di elevazione della Magistratura contabile, aperto dalla riforma costituzionale del 2012 e proseguito finora con tanto meritevole impegno della Consulta e di molti nostri colleghi.<\/em><\/p>\n<p><em>&nbsp;<\/em><\/p>\n<p><em>Vi ringrazio dell\u2019attenzione.<\/em><\/p>\n<p><em>&nbsp;<\/em><\/p>\n<p><em>Fulvio Maria Longavita<\/em><\/p>\n<p><em>&nbsp;<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Salvatore Sfrecola &nbsp; \u00c8 stata sempre una scadenza importante quella dell\u2019elezione del Giudice costituzionale che spetta alla Corte dei conti indicare. \u00c8 noto, infatti, come alla Consulta si decidano molte questioni che attengono all\u2019esercizio delle attribuzioni di importanti corpi dello Stato, con riflessi anche sul ruolo delle magistrature, come nel caso della Corte dei [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1116,"featured_media":1202,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":{"0":"post-1200","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-news"},"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/Consulta.jpg","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1200"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1116"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1200"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1200\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1204,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1200\/revisions\/1204"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1202"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1200"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1200"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1200"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}