{"id":1219,"date":"2020-07-04T18:48:38","date_gmt":"2020-07-04T16:48:38","guid":{"rendered":"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/?p=1219"},"modified":"2020-07-04T18:49:59","modified_gmt":"2020-07-04T16:49:59","slug":"irresponsabili-per-decreto-legge-il-governo-abolisce-la-colpa-grave-nella-responsabilita-erariale-per-incapaci-e-disonesti-e-lo-stato-si-tiene-i-danni","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/irresponsabili-per-decreto-legge-il-governo-abolisce-la-colpa-grave-nella-responsabilita-erariale-per-incapaci-e-disonesti-e-lo-stato-si-tiene-i-danni\/","title":{"rendered":"Irresponsabili per decreto legge. Il governo \u201cabolisce\u201d la colpa grave nella responsabilit\u00e0 erariale per incapaci e disonesti. E lo Stato si tiene i danni"},"content":{"rendered":"<p>di Salvatore Sfrecola<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Con tutte le riserve dovute alla provvisoriet\u00e0 del testo dell\u2019art. 15, Capo II (Responsabilit\u00e0) del decreto legge sulle \u201cSemplificazioni del Sistema Italia\u201d, che sar\u00e0 approvato ad inizio settimana, e nella segreta speranza che possano essere motivo di riflessione, mi sembra utile svolgere alcune considerazioni su quello che, a prima lettura, mi pare un grave pasticcio.<\/p>\n<p>Nelle intenzioni del Governo, e di quanti lo vanno chiedendo a gran voce da mesi, lo scopo di questa norma, che riguarda la \u201cresponsabilit\u00e0 erariale\u201d, cio\u00e8 la responsabilit\u00e0 per danno causato allo Stato o ad un ente pubblico con obbligo di risarcimento, \u00e8 quello di rassicurare gli operatori delle Pubbliche Amministrazioni che sarebbero restii ad assumere responsabilit\u00e0 ed a firmare atti nel timore, in caso ne derivasse un danno, di incorrere in un giudizio di responsabilit\u00e0 davanti alla Corte dei conti per \u201ccolpa grave\u201d. Ho pi\u00f9 volte sottolineato l\u2019assurdit\u00e0 di questa richiesta di impunit\u00e0, considerato che colpa grave significa inescusabile negligenza, marchiana imperizia o irrazionale imprudenza che dovrebbe, in linea di principio, essere assolutamente rara nelle condotte di funzionari pubblici dotati di adeguata preparazione professionale.<\/p>\n<p>Il governo, pertanto, ha scelto la strada di limitare la responsabilit\u00e0 ai soli casi di dolo. E spiega, al primo comma, l\u2019art. 15 che \u201cla prova del dolo richiede la dimostrazione della volont\u00e0 dell\u2019evento dannoso\u201d. Insomma pu\u00f2 essere perseguito esclusivamente il dipendente pubblico che abbia voluto danneggiare l\u2019Erario.<\/p>\n<p>E al secondo comma: \u201climitatamente ai fatti commessi dall\u2019entrata in vigore del presente decreto legge e fino al 31 luglio 2021, la responsabilit\u00e0 dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilit\u00e0 pubblica per l\u2019azione di responsabilit\u00e0 di cui all\u2019articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, \u00e8 limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del pubblico funzionario \u00e8 da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilit\u00e0 prevista dal periodo precedente non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del pubblico funzionario\u201d.<\/p>\n<p>La relazione illustrativa precisa che \u201cil dolo va riferito all\u2019evento dannoso in chiave penalistica e non in chiave civilistica, come invece risulta da alcuni orientamenti della giurisprudenza contabile che hanno ritenuto raggiunta la prova del dolo inteso come dolo del singolo atto compiuto\u201d.<\/p>\n<p>Non \u00e8 chiarissimo l\u2019italiano, se non nella volont\u00e0 del legislatore di escludere ipotesi di dolo che non siano conformi al dettato dell\u2019art. 43 c.p., secondo il quale \u201cIl delitto \u00e8 doloso, o secondo l\u2019intenzione, quando l\u2019evento dannoso o pericoloso, che \u00e8 il risultato dell\u2019azione od omissione\u2026 \u00e8 dall\u2019agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione\u201d.<\/p>\n<p>Tuttavia, come abbiamo visto, la limitazione della responsabilit\u00e0 non si applica ai danni cagionati da \u201comissione o inerzia\u201d. Insomma, chi opera e fa danni non paga se non c\u2019\u00e8 dolo, ma se non fa risponde per colpa grave se da omissione o inerzia deriva un danno. La \u201clogica\u201d \u00e8 quella di evitare che, per paura della firma, il pubblico dipendente ometta di fare quello che la legge o le direttive amministrative prescrivono.<\/p>\n<p>Alcune considerazioni s\u2019impongono, gi\u00e0 a prima lettura, e consentono di evidenziare anche alcuni profili di dubbia costituzionalit\u00e0. In primo luogo la natura \u201ctemporanea ed eccezionale della norma\u201d, che sar\u00e0 vigente dalla pubblicazione del decreto legge al 31 luglio 2021 (nella relazione illustrativa si legge 31 dicembre 2021; ma \u00e8 probabilmente un refuso).<\/p>\n<p>Una norma temporanea ed eccezionale che non appare giustificata da una situazione eccezionale che ben poteva essere individuata nell\u2019\u201cemergenza sanitaria\u201d dichiarata dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 per la durata di sei mesi. Pertanto, non si comprende come non sia stato coperto dalla normativa eccezionale il periodo della gestione pubblica nel corso della quale molti hanno operato in condizioni di evidenti ed obiettive difficolt\u00e0, almeno fino alla \u201cfase tre\u201d.<\/p>\n<p>La norma, invece, prende in considerazione un periodo di tempo nel quale sono previste iniziative destinate a favorire la ripresa dell\u2019economia in un contesto di revisione di attribuzioni e di competenze con semplificazioni varie, soprattutto in materia di contratti pubblici. Per cui si ritiene necessario assicurare agli operatori una relativa tranquillit\u00e0 nella gestione di questi procedimenti, sottraendoli al rischio di rispondere dinanzi alla Corte dei conti ove causassero un danno erariale, con colpa grave, cio\u00e8 con inescusabile negligenza, marchiana imperizia o irrazionale imprudenza.<\/p>\n<p>Diciamola tutta. Procure e Sezioni della Corte dei conti avranno anche a volte individuato la responsabilit\u00e0 in condotte e omissioni non caratterizzate da straordinaria negligenza o imprudenza, ma \u00e8 questa una risposta responsabile del Governo e del Parlamento, se il decreto legge fosse convertito in questa versione, di fronte a gravi pregiudizi recati alla finanza ed al patrimonio dello Stato e degli enti pubblici? Quando mai il pubblico Erario sar\u00e0 risarcito? Mai.<\/p>\n<p>La normativa dell\u2019art. 15 \u00e8, inoltre, di dubbia costituzionalit\u00e0, sotto molteplici profili ricavabili degli artt. 3 e 97 della Carta fondamentale. In primo luogo perch\u00e9 una disciplina derogatoria a tempo, che esclude dal \u201cbeneficio\u201d quanti hanno operato nel periodo dell\u2019emergenza appare affetta da ingiustificata disparit\u00e0 di trattamento, certamente rilevante in un giudizio di ragionevolezza, rispetto a quanti hanno operato nel periodo dell\u2019emergenza. Sotto il profilo dell\u2019art. 97, inoltre, risultano lesi i principi del buon andamento e dell\u2019imparzialit\u00e0 in conseguenza della riduzione delle garanzie di legalit\u00e0 nel momento in cui si prevede che danni, anche rilevanti, conseguenza di condotte ed omissioni gravemente negligenti rispetto agli obblighi di servizio, siano punibili esclusivamente nella remotissima ipotesi del dolo con \u201cvolont\u00e0 dell\u2019evento dannoso\u201d, che \u00e8 molto pi\u00f9 della previsione dell\u2019evento e della sua accettazione. In sostanza il legislatore, con questa norma, elimina completamente la responsabilit\u00e0 amministrativa per danno erariale.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Salvatore Sfrecola &nbsp; Con tutte le riserve dovute alla provvisoriet\u00e0 del testo dell\u2019art. 15, Capo II (Responsabilit\u00e0) del decreto legge sulle \u201cSemplificazioni del Sistema Italia\u201d, che sar\u00e0 approvato ad inizio settimana, e nella segreta speranza che possano essere motivo di riflessione, mi sembra utile svolgere alcune considerazioni su quello che, a prima lettura, mi [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1116,"featured_media":408,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":{"0":"post-1219","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-news"},"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/03\/image1.jpg","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1219"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1116"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1219"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1219\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1220,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1219\/revisions\/1220"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/media\/408"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1219"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1219"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1219"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}