{"id":1240,"date":"2020-11-11T15:08:38","date_gmt":"2020-11-11T14:08:38","guid":{"rendered":"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/?p=1240"},"modified":"2020-11-11T15:09:00","modified_gmt":"2020-11-11T14:09:00","slug":"considerazioni-a-caldo-del-prof-massimo-luciani-sulla-sentenza-n-234-2020-della-corte-costituzionale-nota-inviata-allassociazione-magistrati-ed-avvocati-dello-stato-a-rip","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/considerazioni-a-caldo-del-prof-massimo-luciani-sulla-sentenza-n-234-2020-della-corte-costituzionale-nota-inviata-allassociazione-magistrati-ed-avvocati-dello-stato-a-rip\/","title":{"rendered":"Considerazioni \u201ca caldo\u201d del Prof. Massimo Luciani sulla sentenza n, 234\/2020 della Corte costituzionale (nota inviata all\u2019Associazione Magistrati ed Avvocati dello Stato a riposo)"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/Consulta.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-medium wp-image-1202\" src=\"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/Consulta-300x196.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"196\" srcset=\"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/Consulta-300x196.jpg 300w, https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/Consulta.jpg 640w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a>Del Prof. Avv. Massimo Luciani<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>\u201cIn data odierna \u00e8 stata depositata la sentenza n. 234 del 2020 della Corte costituzionale, che ha dichiarato&nbsp;<strong>l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 1, comma 261, della legge n. 145 del 2018<\/strong>&nbsp;\u2013 relativo al \u201ctaglio\u201d &#8211;&nbsp;<strong>nella parte in cui stabilisce la riduzione dei trattamenti pensionistici ivi indicati \u201cper la durata di cinque anni\u201d, anzich\u00e9 \u201cper la durata di tre anni\u201d<\/strong>.<\/p>\n<p>Pi\u00f9 specificamente, la Consulta ha ritenuto che la durata quinquennale del prelievo \u201c<em>non solo risulta esorbitante rispetto all\u2019orizzonte triennale del bilancio di previsione, fissato dall\u2019art. 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilit\u00e0 e finanza pubblica), ma costituisce anche un indice di irragionevolezza per sproporzione, poich\u00e9 riguarda una misura che persegue le sue finalit\u00e0 proprio nell\u2019arco del triennio<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>A tal proposito \u00e8 stato ricordato che nell\u2019ambito strettamente previdenziale si registra \u201c<em>la tendenza dell\u2019ordinamento a non proiettare oltre il triennio valutazioni e determinazioni cui si addice uno spazio di osservazione pi\u00f9 circoscritto, come testimonia l\u2019evoluzione della disciplina del coefficiente di trasformazione del montante individuale dei contributi, di cui all\u2019art. 1, comma 11, della legge n. 335 del 1995<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>La Consulta ha infine aggiunto che la durata quinquennale del contributo risulta eccessiva anche in considerazione del fatto che la riduzione delle pensioni di importo elevato \u00e8 stata introdotta quale misura emendativa al disegno della legge di bilancio 2019 nell\u2019ambito dell\u2019interlocuzione del Governo italiano con la Commissione europea, sulla base di impatti finanziari stimati, appunto, per il solo triennio 2019-2021.<\/p>\n<p>Con la sentenza in commento la Corte costituzionale ha dichiarato, invece,<strong>non fondate le questioni di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 1, comma 260, della legge n. 145 del 2018<\/strong>, relativo al blocco temporaneo della perequazione.<\/p>\n<p>A tal proposito, il Giudice delle leggi ha ritenuto, tra l&#8217;altro, che la predetta misura non avrebbe \u201c<em>l\u2019effetto di paralizzare, o sospendere a tempo indeterminato, la rivalutazione dei trattamenti pensionistici, neanche di quelli di importo pi\u00f9 elevato, risolvendosi viceversa in un mero raffreddamento della dinamica perequativa, attuato con indici graduali e proporzionati<\/em>\u201d. Tale misura, in ogni caso, sarebbe giustificata dalla finalit\u00e0 di concorso agli oneri di finanziamento della c.d. \u201cquota 100\u201d.<\/p>\n<p>La sentenza in commento \u2013 bench\u00e9 piuttosto \u201cindulgente\u201d nei confronti del legislatore \u2013 ha per\u00f2 specificato, a proposito della&nbsp;<strong>reiterazione di misure a carico dei trattamenti pensionistici<\/strong>&nbsp;(che \u00e8 il profilo maggiormente interessante&nbsp;<em>de futuro<\/em>) che ogni prelievo di solidariet\u00e0 deve fondarsi \u201c<em>su ragioni in grado di giustificarlo<\/em>\u201d e che \u201c<em>il ripetersi delle misure<\/em>\u201d fa emergere \u201c<em>l\u2019esistenza di una debolezza sistemica, difficilmente governabile per il tramite di interventi necessariamente temporanei,<u>per di pi\u00f9 operati soltanto sui redditi pensionistici<\/u>, \u00abormai consolidati nel loro ammontare, collegati a prestazioni lavorative gi\u00e0 rese da cittadini che hanno esaurito la loro vita lavorativa, rispetto ai quali non risulta pi\u00f9 possibile neppure ridisegnare sul piano sinallagmatico il rapporto di lavoro\u00bb (sentenza n. 116 del 2013)<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Da tali affermazioni si desume che la Corte costituzionale, con la sentenza in esame, non ha inteso avallare la pratica di reiterazione di contributi \u2013 foss\u2019anche \u201csolo\u201d triennali &#8211; a carico dei trattamenti pi\u00f9 elevati.<\/p>\n<p>Dal passaggio riportato, anzi, sembra emergere la piena consapevolezza, da parte del Giudice delle leggi, dell\u2019impossibilit\u00e0 di far fronte a una situazione di \u201c<em>debolezza sistemica<\/em>\u201d con interventi temporanei, peraltro gravanti esclusivamente sui redditi pensionistici (e non anche sui titolari di redditi diversi). Tanto, in prospettico accoglimento delle considerazioni svolte nelle difese scritte e in discussione orale sulla problematicit\u00e0 del mancato ricorso alla fiscalit\u00e0 generale.<\/p>\n<p>La decisione, quindi, non legittima,<em>pro futuro<\/em>, decurtazioni a carico dei trattamenti pensionistici col solo vincolo della loro durata triennale.<\/p>\n<p>Il passaggio segnalato, dunque, sembra poter allontanare le pur legittime preoccupazioni sorte &#8211; sul punto &#8211; a seguito della pubblicazione del Comunicato Stampa, che anticipava il contenuto della decisione.<\/p>\n<p>(nota inviata dal Prof. Luciani all\u2019Associazione Magistrati ed Avvocati dello Stato a riposo)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Del Prof. Avv. 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