{"id":1245,"date":"2020-12-31T19:37:12","date_gmt":"2020-12-31T18:37:12","guid":{"rendered":"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/?p=1245"},"modified":"2020-12-31T19:37:40","modified_gmt":"2020-12-31T18:37:40","slug":"importante-sentenza-della-corte-dei-conti-in-materia-di-danno-allimmagine","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/importante-sentenza-della-corte-dei-conti-in-materia-di-danno-allimmagine\/","title":{"rendered":"Importante sentenza della Corte dei conti in materia di danno all&#8217;immagine"},"content":{"rendered":"<p>REPUBBLICA ITALIANA<\/p>\n<p>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<\/p>\n<p>LA CORTE DEI CONTI<\/p>\n<p>SEZIONE GIURISDIZIONALE<\/p>\n<p>PER LA REGIONE EMILIA ROMAGNA<\/p>\n<p>composta dai seguenti magistrati:<\/p>\n<p>Tammaro MAIELLO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Presidente<\/p>\n<p>Antonio NENNA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Consigliere<\/p>\n<p>Andrea GIORDANO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Referendario relatore<\/p>\n<p>ha pronunziato la seguente<\/p>\n<p><strong>SENTENZA<\/strong><\/p>\n<p>nel giudizio di responsabilit\u00e0 iscritto al n. 44837 riassunto dal Procuratore Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna della Corte dei conti nei confronti di <strong>OMISSIS<\/strong>, rappresentata e difesa dall\u2019Avv. G. Accordino del Foro di Piacenza;<\/p>\n<p>Visto l&#8217;atto di riassunzione <em>ex<\/em> art. 199, c. 3, c.g.c.;<\/p>\n<p>Visti gli altri atti e documenti di causa;<\/p>\n<p>Visto l\u2019art. 85 d.l. 17 marzo 2020, n. 18, recante <em>\u201cMisure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all\u2019emergenza epidemiologica da COVID-19\u201d<\/em>, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, le cui finalit\u00e0 e disciplina procedimentale sono confermate dal d.l. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla l. 13 ottobre 2020, n. 126;<\/p>\n<p>Visto il decreto del 4 novembre 2020 del Presidente di questa Sezione giurisdizionale che ha disposto che, fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da COVID-19 (31 gennaio 2021), le udienze gi\u00e0 fissate devono svolgersi da remoto, secondo le istruzioni fornite dal DGSIA della Corte dei conti con note del 17 aprile 2020 e n. 1541 del 7 maggio 2020, utilizzando l\u2019applicativo <em>Teams<\/em> della <em>Microsoft<\/em>;<\/p>\n<p>Udito nella pubblica udienza del 16.12.2020 il relatore Ref. Andrea Giordano, il Pubblico Ministero nella persona del V.P.G. Alberto Mingarelli e l\u2019Avv. G. Accordino per la convenuta;<\/p>\n<p><strong>MOTIVAZIONE<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>Con atto di citazione regolarmente notificato la Procura Contabile ha citato in giudizio <strong>OMISSIS<\/strong>, per sentirla condannare a pagare, a favore del Comune di Piacenza, la somma complessiva di \u20ac. 23.705,91 (danno all\u2019immagine \u20ac. 23.689,92; danno patrimoniale \u20ac. 15,99), o quella diversa dal Collegio ritenuta di giustizia, per il risarcimento del danno dall\u2019Amministrazione patito, oltre rivalutazione monetaria a decorrere dal momento dell\u2019effettivo depauperamento e sino alla data di pubblicazione della sentenza e interessi legali su tale somma sino alla data dell\u2019effettivo soddisfo, con condanna alla refusione delle spese processuali.<\/li>\n<li>Pi\u00f9 segnatamente, l\u2019azione della Procura si \u00e8 fondata sulle risultanze delle indagini condotte dalla Polizia municipale e dalla Guardia di Finanza; indagini dalle quali sono emersi diffusi illeciti comportamenti da parte di numerosi dipendenti del Comune di Piacenza.<\/li>\n<li>In particolare, gli addebiti per cui oggi \u00e8 controversia si sono basati sulla denuncia del 9.10.2017, con cui la Procura \u00e8 venuta a conoscenza di condotte illecite, riconducibili al fenomeno dell\u2019assenteismo fraudolento e ingiustificato dal luogo di lavoro pubblico, della convenuta <strong>OMISSIS<\/strong> e, segnatamente, dei seguenti tre episodi di uscita dall\u2019ufficio durante l\u2019orario di servizio, senza che l\u2019allontanamento dall\u2019attivit\u00e0 lavorativa fosse registrato nei marcatori segnatempo:<\/li>\n<\/ol>\n<ul>\n<li><strong>mercoled\u00ec 9 novembre 2016<\/strong>: a timbratura effettuata (entrata ore 7.31 \u2013 uscita ore 13.31), dunque formalmente in servizio, si recava al mercato settimanale di Piazza Duomo aggirandosi tra i banchi di vendita ed effettuando l\u2019acquisto di un capo di abbigliamento trattenendosi dalle ore 8.05 alle ore 8.30;<\/li>\n<li><strong>mercoled\u00ec 23 novembre 2016<\/strong>: a timbratura effettuata (entrata ore 7.31 \u2013 uscita ore 13.31), dunque formalmente in servizio, alle ore 7.55 usciva dalla sede comunale e si recava al mercato settimanale di Piazza Duomo aggirandosi tra i banchi di vendita, facendo rientro nella sede di lavoro alle ore 8.20 circa;<\/li>\n<li><strong>mercoled\u00ec 7 dicembre 2016<\/strong>: a timbratura effettuata (entrata ore 7.39 \u2013 uscita ore 13.31), dunque formalmente in servizio, alle ore 8.09 usciva dalla sede comunale e si recava al mercato settimanale di Piazza Duomo aggirandosi tra i banchi di vendita, ed effettuando acquisti, facendo rientro alla sede di lavoro alle ore 8.36.<\/li>\n<\/ul>\n<ol start=\"4\">\n<li>Come pure risulta dalla citazione introduttiva, a seguito dell\u2019accertamento dei prefati fatti, con ordinanza di applicazione delle misure cautelari personali n. 3118\/16 Reg. Gen. N.R. n. 886\/17 R.G. G.I.P., il Tribunale di Piacenza ha applicato a <strong>OMISSIS<\/strong> la misura cautelare dell\u2019obbligo di presentazione quotidiana al Comando di Guardia di Finanza di Piacenza dal luned\u00ec al venerd\u00ec alle ore 7:00; l\u2019Amministrazione comunale ha poi avviato il procedimento disciplinare, sospendendo la convenuta dal servizio con privazione della retribuzione, irrogando quindi, in data 3.10.2017, la sanzione del licenziamento senza preavviso, di cui all\u2019art. 55- <em>quater<\/em>, c. 1, lett. a), e c. 1- <em>bis<\/em>, d.lgs. n. 165\/2001.<\/li>\n<li>Secondo la ricostruzione attorea, la condotta dolosamente posta in essere da <strong>OMISSIS<\/strong> avrebbe integrato la fattispecie di falsa attestazione della presenza in servizio di cui all\u2019art. 55- <em>quater<\/em>, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 165\/2001, avendo la dipendente consapevolmente lasciato il luogo di lavoro per finalit\u00e0 personali, trasgredendo all\u2019obbligo di registrare alla macchina segnatempo gli ingressi e le uscite dall\u2019ufficio.<\/li>\n<li>Sempre stando alla prospettazione di cui in citazione, i fatti avrebbero cagionato un danno erariale, distinguibile in due voci: quanto al danno patrimoniale, \u20ac. 15.99, pari al compenso indebitamente erogato per le prestazioni lavorative non effettuate, in consonanza con quanto disposto dall\u2019art. 55- <em>quinquies<\/em>lgs. n. 165\/2001; quanto al danno all\u2019immagine pubblica, \u20ac. 23.689,92, alla luce di quanto pure previsto dall\u2019art. 55- <em>quinquies<\/em> d.lgs. n. 165\/2001, e considerate la vasta risonanza degli episodi di assenteismo e la molteplicit\u00e0 degli articoli di stampa, dedicati alle illecite condotte e ai successivi sviluppi.<\/li>\n<li>Si \u00e8 costituita in giudizio <strong>OMISSIS<\/strong>, chiedendo sospendersi il giudizio <em>ex<\/em> 106 c.g.c. e, comunque, respingersi la domanda attorea, siccome inammissibile e infondata, e altres\u00ec sollevando eccezione di legittimit\u00e0 costituzionale della normativa invocata, per prospettata violazione dell\u2019art. 3 Cost..<\/li>\n<li>Nel corso dell\u2019udienza pubblica, le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni.<\/li>\n<li>Con sentenza n. 273\/2018, il Collegio di prime cure ha accolto la domanda attorea, condannando <strong>OMISSIS<\/strong> al pagamento, a favore del Comune di Piacenza, della somma di \u20ac. 15.99, gi\u00e0 rivalutata, e al pagamento degli interessi legali dal deposito della sentenza sino al soddisfo e dichiarando, quanto al danno all\u2019immagine, la nullit\u00e0 dell\u2019azione proposta, ai sensi dell\u2019art. 51, c. 6, d.lgs. n. 174\/2016.<\/li>\n<li>Avverso la pronuncia ha proposto appello la Procura, chiedendone la riforma, quanto al capo relativo alla dichiarata nullit\u00e0.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Pi\u00f9 segnatamente, il Procuratore regionale ha fatto valere la violazione dell\u2019art. 55- <em>quater<\/em>, c. 3- <em>quater<\/em>, e dell\u2019art. 55- <em>quinquies<\/em> del d.lgs. n. 165\/2001, posto che la fattispecie contemplata dall\u2019invocata normativa presenterebbe indiscutibili caratteri di autonomia rispetto a quella, pi\u00f9 generale, prevista a suo tempo dall\u2019art. 17, c. 30- <em>ter<\/em>, d.l. n. 78\/2009, nonch\u00e9 la violazione dell\u2019art. 1, c. 1- <em>sexies<\/em>, l. n. 20\/1994 e dell\u2019art. 51, c. 6 e 7, d.lgs. n. 174\/2016, siccome il menzionato art. 51 non potrebbe essere dotato di un valore tale da superare l\u2019applicazione di norme speciali come gli artt. 55- <em>quater<\/em> e 55-<em>quinquies<\/em> d.lgs. n. 165\/2001.<\/p>\n<p>L\u2019appellante ha chiesto, per l\u2019effetto, la riforma della sentenza di primo grado e la condanna di parte appellata al risarcimento del danno all\u2019immagine, nella misura di \u20ac. 23.689,92, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal deposito della pronuncia sino al soddisfo.<\/p>\n<ol start=\"11\">\n<li>Si \u00e8 costituita in giudizio <strong>OMISSIS<\/strong>, chiedendo respingersi il gravame, non potendo, a proprio avviso, emettersi una condanna al risarcimento del danno all\u2019immagine in difetto di una comprovata responsabilit\u00e0 penale.<\/li>\n<\/ol>\n<p>In punto di quantificazione della posta risarcitoria, ha fatto rilevare la levit\u00e0 del fatto, riproponendo la questione di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 55- <em>quater<\/em>, c. 3- <em>quater<\/em>, d.lgs. n. 165\/2001, per asserito contrasto con il combinato disposto degli artt. 3 e 76 Cost..<\/p>\n<ol start=\"12\">\n<li>Con sentenza n. 146\/2020, il Collegio di seconde cure ha accolto l\u2019appello, riformando la sentenza di primo grado e rinviando la causa a questa Sezione per la definizione del merito con riguardo al danno all\u2019immagine e alle spese di giudizio.<\/li>\n<\/ol>\n<p>In particolare, secondo la Seconda Sezione giurisdizionale Centrale di appello, l\u2019art. 55- <em>quinquies<\/em> integrerebbe una <em>lex specialis<\/em> rispetto all\u2019art. 17, c. 30- <em>ter<\/em>, d.l. n. 78\/2009, operando la risarcibilit\u00e0 del danno all\u2019immagine in caso di assenteismo fraudolento indipendentemente da qualsiasi condizione non espressamente posta dal detto art. 55- <em>quinquies<\/em>.<\/p>\n<p>Con particolare riguardo agli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 61\/2020, <em>medio tempore<\/em> intervenuta, il Collegio ha ritenuto che l\u2019art. 55- <em>quinquies<\/em>, c. 2, d.lgs. n. 165\/2001 sarebbe rimasto intatto, poich\u00e9 il disposto gi\u00e0 prevedeva, in forza del d.lgs. n. 150\/2009, il risarcimento del danno all\u2019immagine <em>tout court<\/em> e la Corte costituzionale non avrebbe potuto espungere l\u201955- <em>quinquies<\/em> inerendo la questione di costituzionalit\u00e0 alle sole modificazioni operate dal d.lgs. n. 116\/2016 e ritenute esorbitanti il margine di discrezionalit\u00e0 consentito dalla legge delega n. 124\/2015.<\/p>\n<ol start=\"13\">\n<li>Con l\u2019atto di riassunzione che ha dato avvio all\u2019odierno giudizio, la Procura attrice ha citato la parte convenuta, chiedendo di sentirla condannare al pagamento, in favore del Comune di Piacenza, della somma di \u20ac. 23.689,92 o comunque al pagamento di quella somma dovuta, anche secondo equit\u00e0, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, interessi legali e spese di giudizio.<\/li>\n<\/ol>\n<p>In particolare, la Procura ha osservato come il vizio di nullit\u00e0 rilevato in primo grado non abbia tratto fondamento dai vizi di incostituzionalit\u00e0 emersi successivamente con la sentenza n. 61\/2020 della Corte costituzionale e sia stato ritenuto insussistente dalla Sezione d\u2019Appello, con conseguente vincolo per il giudice della riassunzione.<\/p>\n<p>In ogni caso, la pronuncia della Corte costituzionale avrebbe fatto rivivere l\u2019art. 55- <em>quinquies<\/em> nella versione risultante dal d.lgs. n. 150\/2009, cos\u00ec rendendo superflua l\u2019esistenza di un previo giudicato penale di condanna.<\/p>\n<p>Tutto ci\u00f2 premesso, la Procura, richiamando la domanda formulata in via subordinata nell\u2019originaria citazione, insisteva nel chiedere la condanna al risarcimento del danno all\u2019immagine, da quantificarsi secondo parametri equitativi in un importo pari a dodici mensilit\u00e0, per complessivi \u20ac. 21.689,92 (\u20ac. 1.974,16 x 12), salvo diverso avviso del Collegio giudicante.<\/p>\n<ol start=\"14\">\n<li>Si \u00e8 costituita <strong>OMISSIS<\/strong>, chiedendo respingersi la domanda attorea.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Nel reiterare tutte le difese ed eccezioni formulate nei pregressi gradi, parte convenuta ha riproposto l\u2019eccezione di nullit\u00e0 della incoata azione con riguardo al danno all\u2019immagine, sul presupposto che le disposizioni di cui all\u2019art. 1, c. 1- <em>sexies<\/em>, l. n. 20\/1994 debbano essere coordinate con quelle di cui agli artt. 55- <em>quater<\/em> e <em>quinquies<\/em> d.lgs. n. 165\/2001, con la conseguenza che il reato contro la p.a. debba essere accertato giusta sentenza penale passata in giudicato; condizione, quest\u2019ultima, che non ricorrerebbe nel caso di specie, non essendo stata la <strong>OMISSIS<\/strong> rinviata a giudizio.<\/p>\n<p>Quanto alla quantificazione del danno all\u2019immagine, l\u2019intervento della sentenza n. 61\/2020 della Corte costituzionale impedirebbe la condanna della convenuta al pagamento della somma di \u20ac. 23.689,92, che non sarebbe stata suffragata da fondamento probatorio.<\/p>\n<p>Secondo la prospettazione di parte, si dovrebbe applicare il criterio di cui all\u2019art. 1, c. 1- <em>sexies<\/em>, l. n. 20\/1994; in subordine, ove si adottassero gli ordinari criteri di quantificazione del danno all\u2019immagine, dovrebbero considerarsi:<\/p>\n<ul>\n<li>la lieve entit\u00e0 del fatto, che avrebbe cagionato un <em>\u201cdanno economicamente irrilevante\u201d<\/em>;<\/li>\n<li>il dato per cui, risultando gli orari di assenza contestati al di fuori dell\u2019orario di apertura dell\u2019ufficio al pubblico, gli utenti non avrebbero patito alcun effettivo disagio;<\/li>\n<li>il fatto per cui la <strong>OMISSIS<\/strong> non sarebbe mai stata sottoposta a procedimento disciplinare in oltre quarantuno anni e si sarebbe assai raramente assentata dal servizio;<\/li>\n<li>la qualifica di \u201caddetto amministrativo\u201d della convenuta, che, non avendo rivestito funzioni dirigenziali, non avrebbe amplificato, quanto a <em>clamor<\/em>, i fatti contestati;<\/li>\n<li>l\u2019ulteriore circostanza per cui la parte avrebbe usufruito, in costanza di servizio, di un orario di lavoro flessibile in ingresso e in uscita, con la conseguenza che la regolare timbratura del cartellino per le uscite in contestazione non avrebbe comportato svantaggio alcuno per la dipendente, che avrebbe sempre potuto recuperare il periodo lavorativo mancante;<\/li>\n<li>il dato dell\u2019avvenuta maturazione, da parte della convenuta, di un credito orario di ore 3.19, mai recuperato e quindi perduto.<\/li>\n<\/ul>\n<p>La parte ha, infine, fatto rilevare la sproporzione delle somme richieste in sede di citazione in riassunzione rispetto ai criteri adottati dalla giurisprudenza evocata in comparsa.<\/p>\n<ol start=\"15\">\n<li>All\u2019udienza del 16 dicembre 2020, le parti si sono riportate ai rispettivi atti, insistendo nelle conclusioni ivi rassegnate.<\/li>\n<li>La domanda attorea \u00e8 fondata e meritevole di parziale accoglimento nei termini che qui si espongono.\n<ul>\n<li>Si deve, anzitutto, rigettare l\u2019eccezione di nullit\u00e0 riproposta dalla convenuta in sede di riassunzione.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ol>\n<p>Secondo la <strong>OMISSIS<\/strong>, ricorrerebbe l\u2019ipotesi di nullit\u00e0 di cui all\u2019art. 51, c. 6, d.lgs. n. 174\/2016, non constando a tutt\u2019oggi una sentenza che irrevocabilmente condanni la parte in sede penale.<\/p>\n<p>Ora, come si \u00e8 anticipato nelle premesse, la tesi della nullit\u00e0 della citazione per difetto del previo giudicato penale di condanna era stata espressamente avallata dal Collegio di prime cure, che aveva ritenuto che, data la pendenza <em>illo tempore<\/em> del giudizio penale n. 3118\/2016\/R.G.N.R., la domanda di risarcimento del danno all\u2019immagine non potesse avere fondamento per asserita violazione <em>\u201cdelle norme sui presupposti di proponibilit\u00e0 dell\u2019azione per danno all\u2019immagine\u201d<\/em> (in questo senso, le pagg. 11-12 della sentenza n. 273\/18 di questa Sezione).<\/p>\n<p>Detta tesi non \u00e8 stata, tuttavia, condivisa dalla II Sezione d\u2019Appello, che ha, invece, espressamente ritenuto che la fattispecie di danno all\u2019immagine di cui all\u2019art. 55- <em>quinquies<\/em> d.lgs. n. 165\/2001 presenti <em>\u201cindiscutibili caratteri di autonomia rispetto a quella generale prevista, sempre con riferimento alla risarcibilit\u00e0 del danno all\u2019immagine, dall\u2019art. 17, comma trentesimo <\/em>ter<em>, del decreto legge 1\u00b0 luglio 2009, n. 78, conv. con legge 3 agosto 2009 n. 102\u201d<\/em> (pagg. 10-11 della pronuncia Sez. II App., n. 146\/20), con conseguente necessit\u00e0 di accertare nel merito la sussistenza della responsabilit\u00e0 amministrativa correlata al danno all\u2019immagine (cosa prevista dall\u2019art. 199 c.g.c., che, ancor pi\u00f9 dell\u2019art. 353 c.p.c., preserva il principio del doppio grado di giurisdizione).<\/p>\n<p>Cos\u00ec ha, infatti, statuito il Collegio di seconde cure: <em>\u201cLa responsabilit\u00e0 amministrativa correlata al danno all\u2019immagine sarebbe dovuta, in sostanza, essere accertata dal giudice di primo grado. Poich\u00e9 questi ha, invece, accertato la carenza dei presupposti per l\u2019esercizio dell\u2019azione relativamente al danno all\u2019immagine \u2013 cui \u00e8 seguita una pronuncia assolutoria dall\u2019osservanza del giudizio, stante l\u2019avvenuta definizione del giudizio di primo grado alla stregua di una questione preliminare \u2013, si impone la riforma della sentenza e la rimessione degli atti alla Sezione giurisdizionale per l\u2019Emilia Romagna, a norma dell\u2019art. 199 c.g.c., per la prosecuzione del giudizio di merito, con la precisazione, correlata alla sopravvenienza della sentenza della Corte costituzionale 9 gennaio-10 aprile 2020, n. 61, che la responsabilit\u00e0 amministrativa dovr\u00e0 essere accertata alla stregua delle norme sostanziali conseguenti all\u2019assetto della materia dato dal legislatore con l\u2019art. 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150\u201d<\/em> (pagg. 11-12 della pronuncia).<\/p>\n<p>Coerentemente, nel dispositivo si legge: <em>\u201cla Corte dei conti [\u2026] riforma la sentenza della Sezione giurisdizionale per l\u2019Emilia Romagna 10 dicembre 2018 n. 273 e rinvia la causa alla stessa Sezione per la definizione del merito con riguardo al danno all\u2019immagine ed anche alle spese del giudizio\u201d<\/em> (pag. 12 della sentenza).<\/p>\n<p>Tale essendo la statuizione del Collegio di secondo grado, questa Sezione \u00e8, quanto alla questione di nullit\u00e0 della citazione attorea in relazione ai presupposti di azionabilit\u00e0 del danno all\u2019immagine, vincolata dal <em>dictum<\/em> di seconde cure, dovendo conseguentemente procedere alla valutazione nel merito della fattispecie.<\/p>\n<p>Quanto alla <em>quaestio<\/em>, che pure riveste carattere preliminare, della incidenza della sentenza C. cost., n. 61\/2020 sull\u2019odierna controversia, si deve rilevare che la pronuncia ha riguardato l\u2019art. 55- <em>quater<\/em>, c. 3- <em>quater<\/em>, limitatamente ai periodi secondo, terzo e quarto, ritenuti costituzionalmente illegittimi per eccesso di delega <em>ex<\/em> art. 76 Cost. rispetto ai principi e criteri direttivi della l. n. 124\/2015 (attuata dal d.lgs. n. 116\/2016); mentre oggetto dell\u2019odierna lite \u00e8 l\u2019art. 55- <em>quinquies<\/em>, introdotto dal d.lgs. n. 150\/2009, attuativo quest\u2019ultimo della l. n. 15\/2009, che all\u2019art. 7 testualmente delegava il Governo a prevedere l\u2019obbligo del risarcimento, non solo del danno patrimoniale, ma anche di quello all\u2019immagine.<\/p>\n<p>Le statuizioni della Corte costituzionale non hanno, dunque, inciso sulla complessiva architettura dell\u2019art. 55- <em>quinquies<\/em>.<\/p>\n<p><strong>16.2. <\/strong>Pacifici essendo i fatti causativi del danno erariale, risultando agli atti tre episodi di assenteismo fraudolento rilevanti <em>ex<\/em> art. 55- <em>quinquies<\/em> (episodi ormai incontrovertibilmente accertati e, dunque, non pi\u00f9 suscettibili di essere messi in discussione), si deve procedere alla stima del pregiudizio alla luce di quanto specificamente allegato e provato in seno al giudizio.<\/p>\n<p>Se \u00e8 innegabile la portata sanzionatoria dell\u2019art. 55- <em>quinquies<\/em> (sulla quale portata, ad es., App. Sicilia, n. 119\/2019: <em>\u201c[\u2026] l\u2019obbligo del risarcimento del danno all\u2019immagine della P.A., correlato ad episodi di assenteismo fraudolento si configura come fattispecie peculiare appositamente tipizzata dal legislatore [\u2026] non v\u2019\u00e8 dubbio che i frequenti interventi normativi recentemente succedutisi appaiono improntati ad una crescente severit\u00e0 nel disciplinare le conseguenze dell\u2019assenteismo fraudolento del dipendente pubblico dal posto di lavoro e che ci\u00f2 costituisce chiara espressione sia della generale riprovazione che le condotte assenteistiche suscitano sempre di pi\u00f9 nella collettivit\u00e0 sociale sia del correlativo discredito che esse inevitabilmente arrecano alla P.A.\u201d<\/em>), \u00e8 parimenti complesso emancipare il <em>\u201cdanno d\u2019immagine\u201d<\/em> cui fa riferimento l\u2019art. 55- <em>quinquies<\/em>, c. 2, dall\u2019onere della Procura di puntualmente allegare e provare l\u2019entit\u00e0 della posta risarcitoria, in ossequio al principio di cui all\u2019art. 2697 c.c., fatto proprio dall\u2019art. 94 c.g.c. (Sez. Riun., n. 12\/2011; sulla prova del danno all\u2019immagine, ad es., Sez. I App., n. 428\/2017, par. 8).<\/p>\n<p>La verifica della correttezza del <em>quantum<\/em> non pu\u00f2 che dipendere da un vaglio di proporzionalit\u00e0 in concreto, imposto dai canoni costituzionali (non da ultimo l\u2019art. 3 Cost. rispetto al <em>tertium comparationis<\/em> dell\u2019art. 1, c. 1- <em>sexies<\/em>, l. n. 20\/1994) e dalla giurisprudenza sovranazionale.<\/p>\n<p>Infatti, pur avendo i parametri di valutazione del danno all\u2019immagine carattere ontologicamente equitativo (ad es., con riguardo alla fattispecie dell\u2019assenteismo, Sez. Piemonte, n. 57\/2017; Sez. Calabria, n. 265\/2020), e pur potendosi la quantificazione fondare su prove anche presuntive o indiziarie (Sez. Riunite, n. 10\/2003), l\u2019ortodossia della determinazione del <em>quantum<\/em> \u00e8 preservata se contenuta negli argini di una \u201cdoppia proporzionalit\u00e0\u201d, ossia a un tempo di:<\/p>\n<ul>\n<li>una prima proporzionalit\u00e0 rispetto al fatto;<\/li>\n<li>una seconda proporzionalit\u00e0 rispetto all\u2019entit\u00e0 del danno patrimoniale.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Criterio siffatto \u00e8 non solo implicito al dettato art. 1, c. 1- <em>sexies<\/em>, l. n. 20\/1994 (non applicabile alla fattispecie ma, come si \u00e8 detto, <em>tertium comparationis<\/em> rispetto all\u2019art. 3 Cost.), che introduce una tecnica di quantificazione parametrata al dato patrimoniale (la <em>\u201csomma di denaro\u201d<\/em> o <em>\u201cil valore patrimoniale di altra utilit\u00e0 illecitamente percepita dal dipendente\u201d<\/em>), ma appare altres\u00ec conforme ai pi\u00f9 recenti orientamenti pretori.<\/p>\n<p>A rilevare \u00e8 l\u2019indirizzo della giurisprudenza della Suprema Corte sui cc.dd. danni punitivi, ormai ammessi nel nostro ordinamento \u2013 nonostante la precedente, contraria, tesi pretoria \u2013 purch\u00e9 conformi, non solo al principio di legalit\u00e0 (artt. 23 e 25 Cost.), ma anche al criterio di proporzionalit\u00e0 rispetto al fatto e all\u2019entit\u00e0 dei danni compensativi (Cass., sez. un., 5 luglio 2017, n. 16601: <em>\u201c[\u2026] il controllo delle Corti di appello [sia] \u00e8 portato a verificare la proporzionalit\u00e0 tra risarcimento riparatorio-compensativo e risarcimento punitivo e tra quest\u2019ultimo e la condotta censurata, per rendere riconoscibile la natura della sanzione\/punizione\u201d<\/em>); a rilevare \u00e8, prima ancora, la giurisprudenza sovranazionale, che, pur ormai consentendo pi\u00f9 risposte sanzionatorie in relazione a un medesimo fatto, richiede che la loro sommatoria sia conforme all\u2019invocato principio di proporzionalit\u00e0 (ad es., Corte EDU, 15 novembre 2016, ric. nn. 24130\/11 e 29758\/11, <em>A and B v. Norway<\/em>, che richiede, tra l\u2019altro, che la sanzione imposta all\u2019esito di un procedimento sia tenuta presente nell\u2019altro, in modo da non far gravare sull\u2019interessato un onere eccessivo, e C. Giust., 20 marzo 2018, C-524\/15 Menci, secondo cui le norme devono consentire di garantire che la severit\u00e0 del complesso delle sanzioni sia limitato a quanto strettamente necessario rispetto alla gravit\u00e0 del fatto; sulla verifica di proporzionalit\u00e0 in concreto, anche C. cost., 23 giugno 2020, n. 123, con specifico riferimento alla valutazione della giusta causa di cui all\u2019art. 2106 c.c. del licenziamento <em>ex<\/em> art. 55- <em>quater<\/em> d.lgs. n. 165\/2001).<\/p>\n<p>E, nella nostra materia, la proporzionalit\u00e0 rispetto al fatto \u00e8 assicurata dalla concreta verifica della gravit\u00e0 di quest\u2019ultimo, del fenomenico atteggiarsi della condotta, della sua eventuale reiterazione nel tempo, della posizione ricoperta dalla parte convenuta (con riferimento all\u2019importanza della sua funzione e alla delicatezza dei suoi compiti), del grado di diffusivit\u00e0 e risonanza dell\u2019episodio (il c.d. <em>clamor fori<\/em>, che, pur non condizionando l\u2019<em>an<\/em> del pregiudizio, inevitabilmente incide sulla sua quantificazione; ad es., App. Sicilia, n. 119\/2019; Sez. II App., n. 290\/2020).<\/p>\n<p>Al riscontro in concreto dei tradizionali criteri <strong>oggettivo<\/strong> (l\u2019intrinseca idoneit\u00e0 del fatto ad arrecare un pregiudizio di tipo reputazionale al soggetto passivo per la gravit\u00e0 del comportamento illecito tenuto dal dipendente e l\u2019entit\u00e0 del suo scostamento rispetto ai canoni ai quali egli avrebbe dovuto obbligatoriamente ispirarsi), <strong>soggettivo<\/strong> (il ruolo dell\u2019agente nell\u2019ambito della struttura amministrativa) e <strong>sociale<\/strong> (l\u2019ampiezza della diffusione nell\u2019ambiente sociale, anche per effetto del <em>clamor fori<\/em> e dell\u2019eco giornalistica dell\u2019accaduto; riscontro dei richiamati indicatori che \u00e8 stato confermato, ad es., all\u2019esito di C. cost., n. 61\/2020, da Sez. Calabria, n. 265\/2020, ove si afferma: <em>\u201c[\u2026] si deve [\u2026] fare riferimento alla copiosa giurisprudenza di questa Corte [\u2026] la quale, al fine precipuo di evitare soluzioni arbitrarie, richiede che tale quantificazione si basi su di un\u2019analisi in concreto delle singole fattispecie di comportamento illecito e si fondi su una serie di indicatori ragionevoli:<\/em><\/p>\n<ol>\n<li><em>a) di natura oggettiva, inerenti alla natura del fatto, alle modalit\u00e0 di perpetrazione dell\u2019evento pregiudizievole, alla eventuale reiterazione dello stesso, all\u2019entit\u00e0 dell\u2019eventuale arricchimento;<\/em><\/li>\n<li><em>b) di natura soggettiva, legati al ruolo rivestito dal pubblico dipendente nell\u2019ambito della Pubblica Amministrazione;<\/em><\/li>\n<li><em>c) di natura sociale, legati alla negativa impressione suscitata nell\u2019opinione pubblica locale ed anche all\u2019interno della stessa Amministrazione, all\u2019eventuale <\/em>clamor fori<em> e alla diffusione ed amplificazione del fatto operata dai mass-media, la quale diffusione non integra, dunque, la lesione del bene tutelato, indicandone semplicemente la dimensione\u201d<\/em>) deve, poi, aggiungersi il secondo vaglio di proporzionalit\u00e0, teso a evitare che il danno punitivo irragionevolmente sovrasti quello compensativo.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Ci\u00f2 \u00e8, del resto, conforme alla stessa tradizione di <em>common law<\/em>, che, nell\u2019ammettere i cc.dd. danni punitivi, ne correla l\u2019entit\u00e0 a quelli compensativi, ostando a condanne eccessivamente afflittive (U.S. Supreme Court, <em>State Farm Mutual Automobile Insurance Co. v. Campbell<\/em>, 538 U.S. 408 (2003), che richiama la <em>due process clause<\/em>; sul divieto di liquidazioni di danni <em>\u201cgrossly excessive\u201d<\/em>, anche U.S. Supreme Court, <em>Philip Morris USA v. Williams<\/em>, 549 U.S. 346 (2007)).<\/p>\n<p>Ora, dalla citazione introduttiva, risulta che parte convenuta si sia allontanata dal luogo di lavoro nei giorni 9.11.2016, 23.11.2016 e 7.12.2016, a timbratura effettuata in entrata, per recarsi al mercato cittadino senza far risultare, mediante timbratura del <em>badge<\/em>, il periodo di assenza dal servizio (pag. 2 dell\u2019atto di citazione); ai detti episodi la Procura ha fatto corrispondere, oltre a un danno patrimoniale di \u20ac. 15,99, un danno all\u2019immagine di \u20ac. 23.705,91 (pag. 17 dell\u2019atto di citazione), parametrato alla <em>\u201cvasta risonanza degli episodi di assenteismo\u201d<\/em> (con <em>\u201cconseguente discredito per l\u2019Amministrazione\u201d<\/em>), <em>\u201ctestimoniata dalla molteplicit\u00e0 di articoli di stampa dedicati alla scoperta delle illecite condotte e ai successivi sviluppi\u201d<\/em> (pag. 12 dell\u2019atto di citazione).<\/p>\n<p>Appare evidente la sproporzione dell\u2019importo di \u20ac. 23.705,91, di cui alla citazione, sia rispetto al fatto, circoscritto a tre episodi di breve durata, avvenuti al di fuori dell\u2019orario di apertura dell\u2019ufficio al pubblico, sia rispetto al danno patrimoniale, corrispondente a \u20ac. 15,99.<\/p>\n<p>La verifica in concreto degli elementi oggettivo, soggettivo e cronologico induce, infatti, a considerare dapprima l\u2019entit\u00e0 della condotta, che ha comportato sessantasette minuti di ingiustificata assenza dal servizio, quindi la qualifica soggettiva della convenuta e la rilevanza mediatica dei fatti contestati (provata dall\u2019accusa con riguardo all\u2019intera vicenda verificatasi a Piacenza, e non anche in relazione agli specifici episodi di cui all\u2019odierna controversia).<\/p>\n<p>Il secondo vaglio di proporzionalit\u00e0 passa per la verifica della non irragionevole divaricazione della posta sanzionatoria rispetto al danno patrimoniale compensativo, corrispondente alla modica somma di \u20ac. 15,99.<\/p>\n<p>Dal concorso dei due <em>test<\/em> di proporzionalit\u00e0 non pu\u00f2 che discendere il carattere sproporzionato della somma di cui alla citazione in riassunzione, che deve essere equitativamente rideterminata <em>ex<\/em> art. 1226 c.c. in una misura non irragionevolmente eccessiva, anche considerato, in un\u2019ottica imposta dalle Corti sovranazionali, il contestuale concorso del binario penale e di quello disciplinare, culminato con il licenziamento della dipendente (che, comportando il venir meno della retribuzione, si risolverebbe, a fronte di un danno all\u2019immagine parametrato su dodici mensilit\u00e0 o su mensilit\u00e0 di consimile numero, in un irragionevole aggravio della parte).<\/p>\n<p>\u00c8 lo stesso principio di proporzionalit\u00e0 ad imporre, al contempo, di evitare che, ad una troppo significativa riduzione del <em>quantum<\/em>, si accompagni lo svilimento, non solo della <em>ratio<\/em> delle recenti novelle, ma anche di quel prestigio della p.a. \u2013 leso dal contegno della convenuta \u2013 che il ristoro mira a ripristinare (in questo senso, Sez. Trentino-Alto Adige, n. 48\/2020, \u00a7 3.1: <em>\u201c[\u2026] il Collegio non condivide neppure la tesi difensiva finalizzata a limitare l\u2019importo del danno risarcibile in applicazione del criterio indicato dall\u2019art. 1, c. 1- <\/em>sexies<em>, della legge n. 20\/1994, in quanto tale disposizione prevede unicamente una presunzione <\/em>iuris tantum<em> in ordine alla quantificazione del danno subito dall\u2019erario e dunque un criterio meramente indicativo per il Giudice [\u2026] Nel caso di specie si ritiene del tutto inadeguato l\u2019importo pari al doppio del danno patrimoniale arrecato al datore di lavoro pubblico, trattandosi di somme irrisorie che non riflettono l\u2019effettivo <\/em>vulnus<em> arrecato al prestigio e alla personalit\u00e0 dell\u2019Amministrazione\u201d<\/em>).<\/p>\n<p>La somma indicata dalla Procura (che peraltro si \u00e8 rimessa, in subordine, alle valutazioni di questa Sezione) va, dunque, rideterminata in un importo che valorizzi:<\/p>\n<ul>\n<li>da una parte, le prove dedotte dall\u2019accusa (prove \u2013 ad es., doc. n. 4 di cui alla nota di deposito dell\u2019attrice in primo grado \u2013 che inducono a differenziare il caso che ne occupa ad es. da quello di cui in Sez. Toscana, n. 75\/2020, ove era del tutto mancata la produzione di articoli di stampa), a fronte delle deduzioni contrarie della parte convenuta;<\/li>\n<li>dall\u2019altra, l\u2019<em>intentio<\/em> del legislatore (che verrebbe contraddetta dalla mera applicazione del parametro del <em>duplum<\/em> \u2013 cos\u00ec, Sez. Trentino-Alto Adige, n. 48\/2020) di reprimere il fenomeno dell\u2019assenteismo fraudolento dei dipendenti pubblici dal posto di lavoro, per come dimostrata dalle significative novelle che si sono succedute.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Ferma restando la non operativit\u00e0 del potere riduttivo dell\u2019addebito <em>ex<\/em> art. 52, c. 2, del R.D. n. 1214\/1934 (siccome incompatibile con il carattere doloso, in questa sede non pi\u00f9 contestabile, delle condotte; ad es., Sez. II App., n. 469\/2019), valutate le peculiarit\u00e0 dei fatti, insieme alla loro reiterazione nel tempo, alla loro diffusione mediatica (pur nel pi\u00f9 ampio contesto dell\u2019intera vicenda che ha interessato il Comune di Piacenza) e al contempo alla gi\u00e0 significativa afflittivit\u00e0 dell\u2019irrogato licenziamento, la Sezione ritiene equa la condanna <em>ex<\/em> art. 1226 c.c. della parte convenuta al risarcimento del danno all\u2019immagine nella misura di una congrua percentuale del <em>quantum<\/em> chiesto dalla Procura (in ossequio al principio della domanda che informa il processo contabile) complessivamente (rivalutazione monetaria inclusa) equivalente a <strong>\u20ac.<\/strong><strong> 2.000,00<\/strong>, oltre interessi legali secondo gli indici ISTAT-FOI dal deposito della sentenza all\u2019effettivo soddisfo.<\/p>\n<ol start=\"17\">\n<li>Le spese processuali, comprensive anche di quelle del giudizio di appello, seguono la soccombenza ai sensi dell\u2019art. 31, c. 1, d.lgs. n. 174\/2016 e sono poste a carico di <strong>OMISSIS<\/strong> nella misura liquidata in dispositivo.<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>P.Q.M.<\/strong><\/p>\n<p>La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, definitivamente pronunciando,<\/p>\n<p><strong>accoglie parzialmente<\/strong><\/p>\n<p>la domanda attorea come da motivazione, e per l\u2019effetto<\/p>\n<p><strong>condanna<\/strong><\/p>\n<p><strong>OMISSIS<\/strong> <strong>al pagamento<\/strong>, in favore del Comune di Piacenza, dell\u2019importo di <strong>\u20ac. 2.000,00, gi\u00e0 comprensivi di rivalutazione monetaria, oltre interessi legali secondo gli indici ISTAT-FOI dal deposito della sentenza all\u2019effettivo soddisfo<\/strong>.<\/p>\n<p>Condanna, altres\u00ec, la convenuta <strong>OMISSIS<\/strong> al pagamento delle spese processuali, comprensive di quelle del giudizio di appello, che liquida in <strong>\u20ac 468,67 (quattrocentosessantotto\/67).<\/strong><\/p>\n<p>Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.<\/p>\n<p>Cos\u00ec deciso in Bologna nella camera di consiglio del 16.12.2020.<\/p>\n<p>L\u2019ESTENSORE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IL PRESIDENTE<\/p>\n<p>Andrea GIORDANO&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tammaro MAIELLO<\/p>\n<p>f.to digitalmente&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; f.to digitalmente<\/p>\n<p>Depositata in Segreteria il giorno 29 dicembre 2020<\/p>\n<p>Il Direttore di Segreteria<\/p>\n<p>Lucia Caldarelli<\/p>\n<p>f.to digitalmente<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE EMILIA ROMAGNA composta dai seguenti magistrati: Tammaro MAIELLO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Presidente Antonio NENNA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Consigliere Andrea GIORDANO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Referendario relatore ha pronunziato la seguente SENTENZA nel giudizio di responsabilit\u00e0 iscritto al n. 44837 riassunto dal Procuratore Regionale presso la Sezione [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1116,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":{"0":"post-1245","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","6":"category-news"},"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1245"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1116"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1245"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1245\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1247,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1245\/revisions\/1247"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1245"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1245"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1245"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}