{"id":1251,"date":"2021-03-21T12:42:44","date_gmt":"2021-03-21T11:42:44","guid":{"rendered":"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/?p=1251"},"modified":"2021-03-21T16:36:25","modified_gmt":"2021-03-21T15:36:25","slug":"note-sulla-sentenza-n-164-2020-della-corte-costituzionale-di-gian-paolo-dolso","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/note-sulla-sentenza-n-164-2020-della-corte-costituzionale-di-gian-paolo-dolso\/","title":{"rendered":"NOTE SULLA SENTENZA N. 164\/2020 DELLA CORTE COSTITUZIONALE  di Gian Paolo Dolso*"},"content":{"rendered":"<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>SOMMARIO: 1<\/strong>. <strong>La questione<\/strong> <strong>di costituzionalit\u00e0 sollevata dal T.A.R. Lazio<\/strong> <strong>2.<\/strong> <strong>La sentenza n. 164 del 2020.<\/strong> <strong>3.<\/strong> <strong>La fase istruttoria di fronte alla Corte costituzionale: la convocazione di esperti di chiara fama. 4.<\/strong> <strong>Il merito della<em> quaestio<\/em><\/strong>. <strong>5.<\/strong> <strong>Spunti conclusivi<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li><strong> La questione di costituzionalit\u00e0 sollevata dal T.A.R. Lazio<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>La Corte costituzionale, con la sentenza n. 164 del 2020, si \u00e8 pronunciata sulle posizioni organizzative di elevata specializzazione istituite presso le Agenzie fiscali, a conclusione di una serie di vicende normative e giurisprudenziali che in questa sede si possono solo accennare. La sentenza appena indicata ha ad oggetto l\u2019art. 1, comma 93, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205. La <em>quaestio<\/em> \u00e8 stata sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio nel corso di un giudizio promosso da Dirpubblica\u2212Federazione del pubblico impiego avente ad oggetto l\u2019impugnazione di diversi provvedimenti emanati dall\u2019Agenzia delle entrate sulla scorta della norma citata<a href=\"#_ftn2\" name=\"_ftnref2\">[1]<\/a>. Il giudice rimettente solleva dubbi di costituzionalit\u00e0 in relazione alla previsione delle posizioni organizzative previste dalla citata legge: si tratta di posizioni\u00a0 a cui vengono conferiti una serie di poteri ulteriori\u00a0 rispetto a quelli propri del funzionari che tali posizioni rivestono e che avvicinano le stesse a figure di natura dirigenziale<a href=\"#_ftn3\" name=\"_ftnref3\">[2]<\/a>.<\/p>\n<p>La sentenza \u00e8 caratterizzata da diverse particolarit\u00e0. Oltre alla discrasia tra giudice relatore e giudice redattore, la pronuncia si segnala anche per la parentesi istruttoria che essa conosce. La Corte ha infatti, per la prima volta, fatto uso dell\u2019art. 14-<em>bis<\/em> delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, che contempla la possibilit\u00e0 di procedere alla convocazione di esperti di chiara fama<a href=\"#_ftn4\" name=\"_ftnref4\">[3]<\/a>. Nel caso gli esperti sono stati individuati, convocati, e sentiti in camera di consiglio. Con l\u2019ordinanza 27 febbraio 2020 sono stati individuati gli esperti nelle persone del prof. Elio Borgonovi e del dott. Vieri Ceriani. \u00a0Non va poi sottaciuto che si tratta di una quesitone non del tutto nuova., dato che in un non lontano precedente la Corte \u00e8 stata chiamata a pronunciarsi su una questione simile, tanto simile da evocare una violazione dell\u2019art. 136 Cost. attesa la pregressa dichiarazione di incostituzionalit\u00e0 (Corte cost., sent. n. 37 del 2015).<\/p>\n<p>La vicenda ha origini remote e costituisce l\u2019epilogo di una serie di interventi legislativi intervallati da pronunce di giudici amministrativi e dalla decisione della Corte costituzionale appena richiamata. Il TAR Lazio aveva gi\u00e0 nei primi anni 2000 annullato procedure concorsuali bandite dalle Agenzie fiscali: le posizioni dirigenziali vacanti venivano quindi coperte con contratti a tempo determinato con funzionari dell\u2019Agenzia, sulla base di norme regolamentari che venivano pure \u00a0annullate dal giudice amministrativo dato che le proroghe che si erano susseguite non consentivano pi\u00f9 di inquadrarle nell\u2019istituto della\u00a0 \u201creggenza\u201d, \u00a0facendo difetto sia la straordinariet\u00e0 che la temporaneit\u00e0. Veniva nel frattempo approvata\u00a0 il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, il cui art. 8, comma 24 autorizzava le Agenzie ad attivare procedure concorsuali per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti, facendo salvi gli incarichi dirigenziali gi\u00e0 affidati a funzionari e ritenuti illegittimi dal giudice amministrativo. La stessa norma prevedeva di \u00a0attribuire nuovi incarichi dirigenziali ai funzionari con contratti di lavoro a tempo determinato. Proposta dal Giudice amministrativo questione di legittimit\u00e0 costituzionale sulla norma appena citata, per violazione degli articoli 3, 51 e 97 Cost.,\u00a0 la Corte, con la gi\u00e0 citata sentenza n. 37 del 2015, \u00a0premesso che \u00abnessun dubbio pu\u00f2 nutrirsi in ordine al fatto che il conferimento di incarichi dirigenziali nell\u2019ambito di un\u2019amministrazione pubblica debba avvenire previo esperimento di un pubblico concorso, e che il concorso sia necessario anche nei casi di nuovo inquadramento di dipendenti gi\u00e0 in servizio\u00bb, annullava la norma censurata. Le Agenzie fiscali, onde contenere gli effetti della decadenza dei funzionari \u201creggenti\u201d, provvedevano ad attribuire incarichi <em>ad interim<\/em> a dirigenti di ruolo e deleghe di firma ai funzionari.<\/p>\n<p>Con il decreto legge n. 78 de 2015 si consentiva alle Agenzie fiscali di annullare le procedure concorsuali per posti dirigenziali gi\u00e0 bandite di indire nuovi concorsi pubblici: nel frattempo le Agenzie erano abilitate a delegare a funzionari della terza area le funzioni dirigenziali relative agli uffici di cui avessero assunto la direzione<em> ad interim<\/em>. I funzionari erano individuati sulla base di una procedura selettiva, che teneva in considerazione la preparazione e l\u2019esperienza professionale. Il termine di espletamento di tali procedure veniva pi\u00f9 volte prorogato fino al il 31 dicembre 2018 (art. 1, comma 95, lettera b), della legge n. 205 del 2017). Con l\u2019art. 1, comma 93, della legge n. 205 del 2017, oggetto della presente questione di costituzionalit\u00e0, si \u00e8 consentito alle Agenzie fiscali di istituire le posizioni organizzative di elevata professionalit\u00e0 (POER appunto). Tali figure possono svolgere incarichi di elevata responsabilit\u00e0, alta professionalit\u00e0 o particolare specializzazione, compresa la responsabilit\u00e0 di uffici operativi di livello non dirigenziale.<\/p>\n<p>Il giudice rimettente rileva, in relazione appunto all\u2019art. 1, comma 93, lettere a), b), c) e d), della legge n. 205 del 2017, che esso consente alle Agenzie fiscali di istituire \u00abposizioni organizzative per lo svolgimento di incarichi di elevata responsabilit\u00e0, alta professionalit\u00e0 o particolare specializzazione\u00bb (POER), caratterizzate da poteri di natura dirigenziale, in violazione dell\u2019 136 Cost. (in relazione alla citata sent. n. 37 del 2015) e degli artt. 3, 51 e 97 Cost. in quanto l\u2019accesso a tali posizioni organizzative consentirebbe, attraverso una progressione verticale in assenza di un concorso pubblico, lo svolgimento di funzioni tipicamente dirigenziali<a href=\"#_ftn5\" name=\"_ftnref5\">[4]<\/a>. Tali posizioni attribuirebbero poteri di spesa e di acquisizione delle entrate e la complessiva \u00abresponsabilit\u00e0 dell\u2019attivit\u00e0 amministrativa, della gestione e dei relativi risultati, nonch\u00e9 la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane\u00bb: si tratterebbe in sostanza di poteri estranei\u00a0 a quelli tipici della terza area e tipici invece della qualifica dirigenziale<a href=\"#_ftn6\" name=\"_ftnref6\">[5]<\/a>. Ci\u00f2 determinerebbe \u00abuna vera e propria progressione di carriera verticale per i dipendenti appartenenti alla terza area\u00bb, con conseguente violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost.<a href=\"#_ftn7\" name=\"_ftnref7\">[6]<\/a>.<\/p>\n<p>Viene censurato anche \u00a0l\u2019art. 1, comma, 93, lettera e) della legge n. 205 del 2017 nella parte in cui prevede \u00a0la possibilit\u00e0 di esonerare dalla prova preselettiva del concorso pubblico per l\u2019accesso alla qualifica dirigenziale i dipendenti delle Agenzie fiscali che abbiano svolto per almeno due anni funzioni dirigenziali o siano stati titolari di POER o di posizioni organizzative speciali temporanee; viene infine prevista la possibilit\u00e0 di riservare fino al cinquanta per cento dei posti banditi ai dipendenti delle Agenzie fiscali con almeno dieci anni di anzianit\u00e0 nella terza area, senza demerito. La disposizione in esame violerebbe gli artt. 3, 51 e 97 Cost.<a href=\"#_ftn8\" name=\"_ftnref8\">[7]<\/a>.<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li><strong>La sentenza n. 164 del 2020<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>L\u2019assetto organizzativo che l\u2019art. 1, comma, 93, lettera e) della legge n. 205 del 2017 disegna non \u00e8 incompatibile, con la Corte, con i parametri costituzionali che sono evocati dal giudice rimettente. Si tratta, stando alla motivazione della sentenza, di un assetto organizzativo che non comporta l\u2019attribuzione di vere e proprie funzioni dirigenziali. Si tratta di una conclusione a cui la Corte giunge a seguito della comparazione tra i compiti spettanti ai titolari di queste nuove posizioni e le funzioni che spettano ai dirigenti. \u00a0E\u2019 vero secondo la Corte, che i titolari delle POER dispongono del potere \u00abdi adottare atti e provvedimenti amministrativi, compresi gli atti che impegnano l\u2019Agenzia verso l\u2019esterno, i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate\u00bb, ma tale possibilit\u00e0 \u00a0rientra nelle competenze proprie degli uffici di tali funzionari e \u00a0\u00abla responsabilit\u00e0 dell\u2019attivit\u00e0 amministrativa, della gestione e dei relativi risultati\u00bb non \u00e8, diversamente da quanto previsto in capo ai \u00a0dirigenti, \u00abesclusiva\u00bb n\u00e9 \u00abautonoma\u00bb (art. 1, comma 93, lettera c). Si tratta di una serie di elementi che portano a ritenere che i titolari di POER si collocano in una posizione di subordinazione gerarchica rispetto ai veri e propri dirigenti delle Agenzie.<\/p>\n<p>La Corte osserva che vi \u00e8 stato un processo di riorganizzazione delle Agenzie fiscali attraverso un \u00a0rafforzamento e una \u00a0valorizzazione delle competenze e delle professionalit\u00e0 maturate dai funzionari della terza area all\u2019interno delle Agenzie stesse. Le disposizioni oggetto di censura non danno luogo ad una nuova area intermedia, trattandosi al contrario di \u00abincarichi\u00bb di elevata responsabilit\u00e0 e particolare specializzazione, come anche riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione relativa ad analoghe figure organizzative, che ragiona appunto di \u00a0meri \u00abincarichi\u00bb, per natura temporanei, comportanti un conseguente beneficio economico per i funzionari che li ricoprono<a href=\"#_ftn9\" name=\"_ftnref9\">[8]<\/a>.<\/p>\n<p>La Corte costituzionale constata infine che la cifra di tale figura \u00e8 la <em>non stabilit\u00e0<\/em> di essa, non compatibile con un passaggio di area o di ruolo che si avrebbe se si fosse al cospetto dell\u2019\u2019attribuzione di un nuovo <em>status<\/em>. Nel pubblico impiego l\u2019acquisizione di uno <em>status<\/em> ricorre quanto appunto esso \u00e8 caratterizzato da una certa stabilit\u00e0, potendo solo in casi tassativi venire meno. Si tratta di un dato caratterizzante della dirigenza pubblica che \u00e8 indubbiamente connesso all\u2019autonomia e all\u2019indipendenza delle posizioni dirigenziali. Le cosiddette POER sono del resto state qualificate alla stregua di veri e propri \u201cincarichi\u201d, alla cui cessazione i destinatari riprendono ad esercitare le funzioni proprie della loro area di appartenenza senza poter aspirare alla stabilit\u00e0 della posizione organizzativa temporaneamente occupata.<\/p>\n<p>Secondo la Corte, quindi, alla situazione in esame non sono applicabili i principi via via enucleati dalla giurisprudenza costituzionale in relazione all\u2019obbligo del pubblico concorso per l\u2019assunzione di incarichi dirigenziali: si tratta di un filone giurisprudenziale che ha come presupposto indispensabile l\u2019acquisizione di un diverso <em>status<\/em>, caratterizzato da stabilit\u00e0, situazione che implica la necessit\u00e0 del rispetto\u00a0 della regola del pubblico concorso in considerazione della collocazione della dirigenza pubblica in posizione di vertice, caratterizzata da spiccata autonoma, in una area intermedia fra il potere politico e il livello burocratico. \u00a0Sulla base di queste considerazioni, la Corte conclude per l\u2019infondatezza delle questioni di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 1, comma 93, lettere a), b), c) e d), in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 Cost.<a href=\"#_ftn10\" name=\"_ftnref10\">[9]<\/a><\/p>\n<p>La questione relativa all\u2019art. 1, comma 93, lettera e), della legge n. 205 del 2017, che autorizza le Agenzie ad attribuire, nell\u2019ambito delle procedure concorsuali, un vantaggio competitivo ingiustificato al personale interno delle Agenzie fiscali, \u00a0in violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost., viene del pari ritenuta infondata dalla Corte costituzionale<a href=\"#_ftn11\" name=\"_ftnref11\">[10]<\/a>.<\/p>\n<p>La Corte non ritiene irragionevole la previsione di un trattamento di favore per coloro che, attraverso il servizio gi\u00e0 prestato nelle Agenzie fiscali, abbiano sufficientemente dimostrato \u201csul campo\u201d effettive capacit\u00e0 lavorative. Con riguardo alla riserva di una quota di posti,\u00a0 la Corte ricorda che la propria \u00a0giurisprudenza non ha escluso in radice l\u2019ammissibilit\u00e0 di riserve parziali di posti, precisando che \u00e8 necessario trovare un ragionevole punto di equilibrio tra il principio del pubblico concorso e l\u2019interesse a consolidare pregresse esperienze lavorative presso l\u2019amministrazione di appartenenza in sintonia con il principio di buon andamento. Sulla base di alcuni precedenti, la Corte ha dunque ritenuto che una riserva ai dipendenti interni pu\u00f2 essere considerata legittima\u00a0 nei limiti \u00a0del 50 per cento dei posti messi a concorso<a href=\"#_ftn12\" name=\"_ftnref12\">[11]<\/a>.<\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li><strong> La fase istruttoria davanti alla Corte costituzionale: la convocazione di esperti di chiara fama<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>La sentenza n. 164 rivela alcuni profili di interesse sul versante processuale. In primo luogo essa conosce una\u00a0 discrasia tra giudice relatore e giudice redattore. Il giudice Zanon, infatti, \u00e8 stato sostituito, per la redazione della motivazione, dal giudice Coraggio. Del resto il giudice Zanon aveva provveduto a redigere la motivazione della sentenza n. 37 del 2015 rispetto alla quale erano stati dal giudice amministrativo sollevati dubbi\u00a0 in relazione al contrasto della nuova disciplina normativa con la sentenza stessa (in violazione dell\u2019art. 136 Cost.).<\/p>\n<p>Il profilo processuale pi\u00f9 rilevante consiste nella decisione della Corte di procedere all\u2019audizione di \u201cesperti di chiara fama\u201d, cos\u00ec come previsto dall\u2019art. 14-<em>bis<\/em> della <em>Norme integrative<\/em>: si tratta di un istituto introdotto dalla Corte nel contesto del recente pacchetto di riforma delle Norme integrative<a href=\"#_ftn13\" name=\"_ftnref13\">[12]<\/a>. Secondo la norma citata la Corte ha la possibilit\u00e0 di disporre l\u2019audizione di esperti, quando \u00abritenga necessario acquisire informazioni attinenti a specifiche discipline\u00bb<a href=\"#_ftn14\" name=\"_ftnref14\">[13]<\/a>.<\/p>\n<p>L\u2019ordinanza di <em>convocazione di esperti<\/em> (dd. 27\/02\/2020) illustra i quesiti a cui gli esperti dovranno rispondere, in particolare ritenendo \u00abdi dover acquisire ulteriori e specifiche informazioni in relazione alle <em>esigenze organizzative delle agenzie fiscali<\/em>, alle <em>mansioni assegnate al personale<\/em> e alle <em>modalit\u00e0 di selezione dello stesso<\/em>, con particolare riferimento a <em>presupposti e ricadute della introduzione delle cosiddette posizioni organizzative di elevata responsabilit\u00e0<\/em>\u00bb<a href=\"#_ftn15\" name=\"_ftnref15\">[14]<\/a>. Il baricentro della questione riguarda proprio la contiguit\u00e0 delle funzioni svolte dai titolari di POER rispetto a quelle svolte dai dirigenti. Il problema consiste poi nel rispetto delle regole del pubblico concorso delle agevolazioni previste per l\u2019accesso a tale ruolo in favore dei dipendenti dell\u2019Agenzia. I quesiti posti dalla Corte sembrano rivestire natura giuridica, in violazione della regola secondo cui <em>jura novit curia<a href=\"#_ftn16\" name=\"_ftnref16\"><strong>[15]<\/strong><\/a><\/em>.<\/p>\n<p>I punti toccati sono i seguenti: 1.quali siano le esigenze organizzative delle Agenzie fiscali che comportano la necessit\u00e0 di creare la nuova figura lavorativa delle posizioni organizzative di elevata responsabilit\u00e0 (POER); 2. quali siano le mansioni assegnate al personale chiamato a ricoprire tali posizioni organizzative; \u00a03. quali siano le modalit\u00e0 di selezione per queste figure professionali; 4. quali i presupposti e le ricadute dell\u2019introduzione delle POER.<\/p>\n<p>In relazione alle mansioni assegnate al personale in questione (quesito n. 2), esse sono dettagliatamente previste dalla legge istitutiva delle POER: la questione consiste nel \u00a0comparare le \u00a0mansioni tipicamente dirigenziali e le mansioni di competenza dei titolari di POER alla luce anche del d.lgs. n. 165\/2001. Con riguardo alle \u00a0modalit\u00e0 di selezione del personale adibito alle POER (n. 3), il dubbio risiede nel rispetto del dettato costituzionale sull\u2019accesso al pubblico impiego tramite concorso (art. 97, comma 4 Cost.) con specifico riferimento alle figure delle POER: un quesito quindi di carattere eminentemente giuridico.<\/p>\n<p>Meno netta la natura giuridica delle altre questioni. Le \u201cesigenze organizzative\u201d di cui al primo quesito riguardano aspetti di organizzazione del lavoro all\u2019interno delle Agenzie fiscali, aspetti cui non \u00e8 certo estraneo l\u2019art. 97, comma 2, Cost. Il principio di buon andamento \u00e8 un modo per declinare, nell\u2019ambito del lavoro pubblico, i concetti di efficienza, efficacia ed economicit\u00e0 dell\u2019azione amministrativa: stando cos\u00ec le cose, anche questo quesito riguarda in sostanza l\u2019interpretazione di norme, di carattere costituzionale per giunta. Il quarto quesito ha ad oggetto i presupposti e le ricadute dell\u2019introduzione della POER. La legge ha come obiettivo la riduzione del numero dei dirigenti in un\u2019ottica di riduzione dei costi. Il meccanismo avrebbe il vantaggio di valorizzare le professionalit\u00e0 dei dipendenti delle Agenzie fiscali \u00a0al fine di \u00a0garantire il buon andamento dell\u2019azione amministrativa. \u00a0Anche in questo caso i concetti di buon andamento dell\u2019amministrazione, di efficienza ed economicit\u00e0 non sono affatto\u00a0 estranei al quesito formulato.<\/p>\n<p>In fin dei conti tutti i quesiti sono di natura sostanzialmente giuridica in quanto si riferiscono a profili di organizzazione e\/o regolazione del pubblico impiego, cos\u00ec come disciplinato dall\u2019articolo 97 Cost. e dal d.lgs. n. 165\/2001.<\/p>\n<p>Non pare poi cos\u00ec scontata la funzionalit\u00e0 dei quesiti stessi rispetto alle questioni di costituzionalit\u00e0 sottoposte all\u2019esame della Corte. Gli unici aspetti certamente utili a risolvere le questioni sono \u00a0quello sulle mansioni assegnate \u00a0e \u00a0quello sulle modalit\u00e0 di selezione delle \u00a0POER. Si tratta dei due quesiti che rivestono carattere squisitamente giuridico e che quindi non potrebbero a rigore essere sottoposte a valutazione da parte dei consulenti del giudice<a href=\"#_ftn17\" name=\"_ftnref17\">[16]<\/a>.<\/p>\n<p>Le altre questioni sembrano non del tutto funzionali rispetto alla decisione da assumere. Il quesito sulle <em>\u00a0esigenze organizzative delle agenzie fiscali<\/em> e quello sui <em>presupposti <\/em>e sulle <em>ricadute della introduzione<\/em> delle <em>posizioni organizzative di elevata responsabilit\u00e0 <\/em>non si prestano a valutazioni \u201coggettive\u201d, e tanto meno sembrano connotati dal requisito di \u201cscientificit\u00e0\u201d che sembra sotteso all\u2019art. 14-bis N.I.<a href=\"#_ftn18\" name=\"_ftnref18\">[17]<\/a> L\u2019individuazione dei quesito non sembra molto precisa n\u00e9 rispondente ad uno stretto nesso di strumentalit\u00e0 rispetto alla decisione da assumere<a href=\"#_ftn19\" name=\"_ftnref19\">[18]<\/a>.<\/p>\n<p>La Corte non ha neppure illustrato le ragioni in base a cui ha deciso di\u00a0 fare ricorso all\u2019audizione piuttosto che una istruttoria ai sensi dell\u2019art. 12 N.I.: si tratta di una scelta che ha significative ricadute in termini di diversit\u00e0 di garanzie previste \u00a0per le parti costituite<a href=\"#_ftn20\" name=\"_ftnref20\">[19]<\/a>. Secondo l\u2019art. 14-<em>bis<\/em>, gli esperti vengono sentiti in camera di consiglio alla quale possono partecipare le parti costituite, con l\u2019unica facolt\u00e0 \u00a0di rivolgere domande, mentre nell\u2019istruttoria tradizionale il coinvolgimento delle parti \u00e8 maggiore e comporta anche il deposito del materiale istruttorio con facolt\u00e0 delle parti di prenderne visione<a href=\"#_ftn21\" name=\"_ftnref21\">[20]<\/a>.<\/p>\n<p>La Corte avrebbe potuto fornire indicazioni sull\u2019<em>iter<\/em> procedurale da seguire, in modo da completare i contorni processuali dell\u2019istituto. Irrisolto rimane il problema della documentazione dell\u2019attivit\u00e0 istruttoria espletata. La Corte esclude espressamente ogni forma di verbalizzazione: \u201cl\u2019audizione\u201d, si legge nell\u2019ordinanza, si terr\u00e0 in camera di consiglio, \u00abavverr\u00e0 solo in forma orale e sar\u00e0 videoregistrata ad uso esclusivo della Corte\u00bb<a href=\"#_ftn22\" name=\"_ftnref22\">[21]<\/a>. Si tratta di una \u00a0documentazione che rimane \u2013curiosamente- nella esclusiva disponibilit\u00e0 della Corte. Non si comprende se si tratta di una \u201cregola\u201d che verr\u00e0 seguita anche in altri casi. Parrebbe del resto problematico fare dipendere l\u2019<em>iter<\/em> processuale da una decisione presa di volta in volta dalla Corte.<\/p>\n<p>Ulteriori dubbi attengono al procedimento di selezione degli \u201cesperti\u201d<a href=\"#_ftn23\" name=\"_ftnref23\">[22]<\/a>. Quella che emerge \u00e8 una assoluta assenza di giustificazione della scelta, mentre potrebbero essere indicati elementi in grado di giustificare la scelta, anche con riferimento alla preparazione dell\u2019esperto sul punto in discussione (si potrebbe immaginare la allegazione del <em>curriculum vitae <\/em>dell\u2019esperto)<a href=\"#_ftn24\" name=\"_ftnref24\">[23]<\/a>.<\/p>\n<p>Nella pur articolata motivazione della sentenza non emerge alcun elemento relativo al contenuto dell\u2019audizione. Si pu\u00f2 rinvenire un\u2019unica traccia quando si\u00a0 fa riferimento all\u2019evoluzione della disciplina delle Agenzie fiscali \u00a0\u00abimprontata a criteri di snellimento e agilit\u00e0 operativa, ritenuta pi\u00f9 consona alla naturale dinamicit\u00e0 dei rapporti economici nazionali e internazionali [\u2026] e pi\u00f9 idonea al raggiungimento di obbiettivi di efficienza ed efficacia dell\u2019azione amministrativa di questo settore\u00bb; \u00a0\u00abin questo senso, <em>come pi\u00f9 volte sottolineato dagli esperti nella camera di consiglio del 27 maggio 2020<\/em>, si sono espresse anche l\u2019Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) [\u2026] e il Fondo monetario internazionale (FMI)\u00bb<a href=\"#_ftn25\" name=\"_ftnref25\">[24]<\/a>.<\/p>\n<p>L\u2019impressione \u00e8 che l\u2019audizione non abbia influito in modo particolare \u00a0sulla decisione, a meno di non ritenere che in realt\u00e0 ci\u00f2 sia accaduto ma la Corte non ne abbia dato atto nella motivazione. In ogni caso l\u2019esperimento di questo mezzo istruttorio non ha lasciato alcun segno nella motivazione della sentenza e questo non pare un dato n\u00e9 positivo n\u00e9 promettente.<\/p>\n<p><strong>4.Il merito della<em> quaestio<\/em> <\/strong><\/p>\n<p>Nel merito della questione, si pu\u00f2 rilevare che il legislatore, da diversi anni a questa parte, nel tentativo di rendere pi\u00f9 funzionale il lavoro delle Agenzie fiscali, e per sopperire alla carenza di posizioni dirigenziali <em>stricto sensu<\/em> intese, ha tentato di creare posizioni professionali di elevata professionalit\u00e0 che svolgessero (anche) funzioni normalmente spettanti a figure di livello dirigenziale. \u00a0In relazione ad una norma in fin dei conti analoga la Corte aveva decretato l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale delle norme introdotte constatando che alle figure create finivano per competere funzioni tipicamente dirigenziali per un tempo in sostanza indefinito. L\u2019accesso a tali posizioni violava poi le norme costituzionali in materia di pubblico concorso<a href=\"#_ftn26\" name=\"_ftnref26\">[25]<\/a>.<\/p>\n<p>Il legislatore ha introdotto successivamente nuove figure ancora accomunate per certi versi ai dirigenti, prevedendo corsie privilegiate di accesso ai ruoli per i dipendenti delle Agenzie delle entrate. Il <em>focus<\/em> della pronuncia consiste nell\u2019inquadramento delle \u00abposizioni organizzative per lo svolgimento di incarichi di elevata responsabilit\u00e0, alta professionalit\u00e0 o particolare specializzazione\u00bb, di cui all\u2019art. 1, comma 93, della legge n. 205\/2017. Si tratta di verificare se tali figure finiscano per coincidere con la figura del dirigente pubblico (artt. 16 e 17 d.lgs. n. 165\/2001). Le caratteristiche di queste nuove figure organizzative sono le seguenti: si tratta di posizioni affidate, previa selezione interna, a funzionari con almeno cinque anni di anzianit\u00e0 nella terza area; i titolari delle posizioni possono adottare atti e provvedimenti aventi rilevanza anche esterna, atti di spesa e di entrata e infine atti gestionali ed organizzativi; \u00e8 prevista una retribuzione di risultato; si prevede che, ai fini dell\u2019accesso alla qualifica dirigenziale vera e propria, i dipendenti interni che per almeno due anni abbiano svolto funzioni dirigenziali oppure siano stati titolari delle nuove posizioni organizzative ad elevata responsabilit\u00e0, sono esonerati da eventuale prova preselettiva, oltre a prevedere una riserva di posti del 50%.<\/p>\n<p>Il rimettente enuclea diversi profili di incostituzionalit\u00e0. In primo luogo la violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost., in quanto i titolari delle POER svolgerebbero vere e proprie funzioni dirigenziali, le competenze loro assegnate non rientrando tra i poteri tipici dei funzionari di terza area; in secondo luogo, lamenta la violazione dell\u2019art. 136 Cost. \u00a0in relazione alla sent. 37 del 2015 della Corte; \u00a0si evocano infine gli artt. 3, 51 e 97 Cost., in quanto si prevedono, ai fini dell\u2019accesso alla qualifica dirigenziale, condizioni di favore per i dipendenti delle Agenzie che per almeno due anni abbiano svolto funzioni dirigenziali oppure siano stati titolari di POER, oltre alla riserva del 50% dei posti messi a concorso.<\/p>\n<p>La Corte giunge alla conclusione che le POER sono una categoria lavorativa avente caratteristiche proprie, diverse dalla dirigenza pubblica. La conclusione solleva qualche dubbio alla luce della giurisprudenza, sia costituzionale che di legittimit\u00e0. In primo luogo giova soffermarsi sulla ricognizione dei principi giurisprudenziali impiegati per delineare l\u2019inquadramento del dirigente pubblico.<\/p>\n<p>Muovendo dal presupposto secondo cui la \u00a0\u00abla riforma della dirigenza pubblica \u00e8 stata caratterizzata dal passaggio da una concezione della dirigenza intesa come <em>status<\/em>, quale momento di sviluppo della carriera dei funzionari pubblici, ad una concezione della stessa dirigenza di tipo funzionale\u00bb<a href=\"#_ftn27\" name=\"_ftnref27\">[26]<\/a>, la Cassazione, in relazione al rapporto di lavoro del dirigente, ha precisato che \u00e8 necessario distinguere il profilo del rapporto di lavoro in senso stretto, di norma a tempo indeterminato, da quello dell\u2019<em>incarico <\/em>dirigenziale, a carattere temporaneo<a href=\"#_ftn28\" name=\"_ftnref28\">[27]<\/a><em>. <\/em>Nell\u2019impiego pubblico contrattualizzato esiste una scissione fra l\u2019acquisizione della qualifica di dirigente ed il successivo conferimento delle funzioni dirigenziali<a href=\"#_ftn29\" name=\"_ftnref29\">[28]<\/a>.<\/p>\n<p>La Cassazione ha avuto poi modo di pronunciarsi sul trattamento economico di cui beneficia il dirigente, caratterizzato da una retribuzione di risultato<a href=\"#_ftn30\" name=\"_ftnref30\">[29]<\/a>. La giurisprudenza ha precisato che i compiti dei dirigenti \u00a0si differenziano da quelli dei funzionari, a cui sono estranei gli obblighi di risultato, dirigendo essi l\u2019ufficio loro assegnato secondo gli ordinari criteri di gestione<a href=\"#_ftn31\" name=\"_ftnref31\">[30]<\/a>. I tratti distintivi della dirigenza pubblica si possono cos\u00ec sintetizzare: potere di adottare atti e provvedimenti amministrativi, compresi gli atti che impegnano la pubblica amministrazione verso l\u2019esterno; \u00a0poteri di spesa e poteri di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici; responsabilit\u00e0 dell\u2019attivit\u00e0 amministrativa, della gestione e dei relativi risultati;\u00a0 poteri di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane e strumentali;\u00a0 potere di controllo sull\u2019attivit\u00e0 degli uffici dipendenti; potere di valutazione del personale assegnato; sottoposizione alla responsabilit\u00e0 dirigenziale di cui all\u2019art. 21 del d.lgs. n. 165\/2001.<\/p>\n<p>L\u2019accesso al ruolo dirigenziale, disciplinato dagli artt. 28 e 28-<em>bis<\/em> del d.lgs. n. 165\/2001, avviene per concorso pubblico per titoli ed esami e corso-concorso selettivo di formazione. La Corte costituzionale, ad esempio con la sentenza n. 453 del 1990 (e con la sent. n. 293 del 2009), ha riconosciuto al concorso pubblico la forma generale e ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego, ribadendo l\u2019indefettibilit\u00e0 di tale forma di accesso, in sintonia con i\u00a0 principi di eguaglianza, imparzialit\u00e0 e buon andamento di cui agli artt. artt. 3 e 97 della Costituzione<a href=\"#_ftn32\" name=\"_ftnref32\">[31]<\/a>. In senso analogo la Cassazione ha precisato che \u00a0\u00abil concorso pubblico costituisce la forma generale ed ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego, in quanto meccanismo strumentale all\u2019efficienza dell\u2019Amministrazione, e che a tale regola pu\u00f2 derogarsi solo in presenza di peculiari situazioni giustificatrici, nell\u2019esercizio di una discrezionalit\u00e0 che trova il suo limite nella necessit\u00e0 di garantire il buon andamento della pubblica Amministrazione ed il cui vaglio di costituzionalit\u00e0 passa attraverso una valutazione di ragionevolezza del legislatore\u00bb<a href=\"#_ftn33\" name=\"_ftnref33\">[32]<\/a>. L\u2019accesso dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni a funzioni anche dirigenziali non si sottrae alla regola del pubblico concorso, non risultando \u201cragionevoli\u201d norme che prevedano scivolamenti automatici verso posizioni superiori in difetto di procedure concorsuali, n\u00e9 sono stati di norma ritenuti ammissibili \u00a0concorsi interni per la copertura della totalit\u00e0 dei posti vacanti<a href=\"#_ftn34\" name=\"_ftnref34\">[33]<\/a>.<\/p>\n<p>La stessa Corte Costituzionale, con la sentenza n. 37 del 2015, ha dichiarato l\u2019illegittimit\u00e0 delle procedure riservate ai funzionari dell\u2019Agenzia delle Entrate per accedere alla dirigenza, sulla base della considerazione secondo cui \u00abi contratti non sono [\u2026] \u00a0assegnati attraverso il ricorso ad una procedura aperta e pubblica, conformemente a quanto richiesto dagli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione\u00bb<a href=\"#_ftn35\" name=\"_ftnref35\">[34]<\/a>.<\/p>\n<p>Da tempo le posizioni organizzative istituite presso le Agenzie fiscali sono oggetto di contenzioso. Con la sentenza n. 37 del 2015 la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l\u2019art. 8, comma 24 del decreto legge n. 16\/2012, disposizione che istituiva presso le Agenzie delle entrate la figura delle posizioni organizzative temporanee (conosciute come POT): con la pronuncia n. 164 del 2020 ha invece ritenuto legittimo l\u2019art. 1, comma 93 della legge n. 205\/2017 che istituiva una tipologia di figura professionale molto simile (le POER).<\/p>\n<p>Quali sono gli elementi che accomunano o che distinguono queste due figure professionali? Le POT sono state create per coprire temporaneamente posizioni dirigenziali vacanti, nelle more dell\u2019espletamento delle procedure concorsuali per l\u2019accesso alla qualifica dirigenziale, e quindi sono\u00a0 contrassegnate dai caratteri di straordinariet\u00e0 e temporaneit\u00e0, come la Corte costituzionale ha rimarcato nella sent. n. 37 del 2005.<\/p>\n<p>Le POER sono state invece istituite sulla base della dichiarata volont\u00e0 di ridurre le posizioni dirigenziali all\u2019interno delle Agenzie fiscali, in \u00a0funzione del contenimento della spesa e dello snellimento dell\u2019attivit\u00e0 della pubblica amministrazione.<\/p>\n<p>Con riguardo alle POT, si ragiona di \u00a0\u00ab<em>attribuzione di incarichi dirigenziali ai propri funzionari<\/em>\u00bb<a href=\"#_ftn36\" name=\"_ftnref36\">[35]<\/a>, con riguardo alle POER, si tratta di una figura lavorativa a s\u00e9 stante, disciplinata dall\u2019art. 1, c. 93, L. n. 205\/2017, che la delinea come una posizione organizzativa avente in fin dei conti poteri e funzioni dirigenziali. Il contenuto <em>effettivo<\/em> delle funzioni attribuite alle posizioni organizzative di prima e seconda generazione appaiono tuttavia in fin dei conti accumunabili.<\/p>\n<p>L\u2019attribuzione di funzioni dirigenziali, tipica delle POT, richiama i tratti distintivi della categoria dirigenziale meglio indicati dall\u2019art. 17 del d.lgs. n. 165\/2001 e sopra richiamati. Sempre secondo l\u2019art. 8, comma 24, d.l. n. 16\/2012, \u00abai funzionari cui \u00e8 conferito l\u2019incarico compete lo stesso trattamento economico dei dirigenti\u00bb, ricomprendente sia la retribuzione di posizione che quella di risultato. E\u2019 evidente \u00a0che le funzioni affidate alle posizioni organizzative di prima e di seconda generazione risultano avere pi\u00f9 profili di comunanza che di differenza e quindi, essendo le caratteristiche delle prime molto simili a quelle dei dirigenti, le POER finiscono per avere diversi tratti in comuni con le figure dirigenziali<a href=\"#_ftn37\" name=\"_ftnref37\">[36]<\/a>. Non \u00e8 stato ritenuto convincente nemmeno il tentativo di equiparazione della POER all\u2019area dei quadri degli enti locali attesa la diversit\u00e0 tra le due figure<a href=\"#_ftn38\" name=\"_ftnref38\">[37]<\/a>.<\/p>\n<p>Nella sentenza n. 37 del 2015 la Corte ha fatto leva sul carattere straordinario e temporaneo dell\u2019assegnazione delle funzioni, assegnazione che avviene mediante \u00a0conclusione di contratti di lavoro a tempo determinato, la cui durata non era in definitiva determinabile <em>ex antea<\/em>, essendo legata ai tempi di svolgimento delle procedure concorsuali a copertura dei ruoli dirigenziali. Il protrarsi nel tempo di tali procedure ha fatto s\u00ec che gli incarichi divenissero in sostanza a tempo indeterminato, contrariamente alle previsioni del decreto legge n. 16 del 2012.<\/p>\n<p>Nella sentenza n. 164 del 2020 la Corte ha fatto leva sul difetto del carattere straordinario delle POER e sul rispetto del carattere della temporaneit\u00e0. La Corte ha in sostanza valutato in maniera diversa le posizioni organizzative di prima e di seconda generazione (POT e POER), non tanto per le funzioni in concreto queste figure lavorative svolte, quanto per la durata dell\u2019incarico, di fatto indeterminata nelle POT, \u00a0definita nelle POER. Tale mancanza di stabilit\u00e0 denoterebbe la mancanza di un \u00a0\u00abpassaggio d\u2019area\u00bb e di conseguenza non si verificherebbe \u00a0\u00abl\u2019attribuzione di uno nuovo status\u00bb tipica del passaggio alla dirigenza, che comporta l\u2019acquisizione di uno<em> status<\/em> \u00a0\u00abcaratterizzato da naturale stabilit\u00e0\u00bb<a href=\"#_ftn39\" name=\"_ftnref39\">[38]<\/a>.<\/p>\n<p>Pe la Corte si tratta di meri \u201cincarichi\u201d, \u00aballa cui cessazione i destinatari riprendono fisiologicamente ad esercitare le funzioni che sono proprie della loro area di appartenenza\u00bb. In realt\u00e0 la temporaneit\u00e0 sembrava assicurata anche in relazione alle POT, non essendo in effetti prevedibile una durata oltre un certo termine di procedure concorsuali in essere<a href=\"#_ftn40\" name=\"_ftnref40\">[39]<\/a>. La Corte non registra quindi un passaggio di area o un\u2019acquisizione di uno <em>status<\/em>, rimarcando che che tutto ci\u00f2 \u00abnon esclude affatto che la selezione dei soggetti cui attribuire le POER debba rispondere ai principi di imparzialit\u00e0, trasparenza ed efficienza, che presiedono ad ogni attivit\u00e0 amministrativa e che ne condizionano la legittimit\u00e0\u00bb<a href=\"#_ftn41\" name=\"_ftnref41\">[40]<\/a>.<\/p>\n<ol start=\"5\">\n<li><strong> Spunti conclusivi. <\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Molte sono le particolarit\u00e0 che hanno caratterizzano la sentenza n. 164 del 2020. In primo luogo il recente precedente risalente a pochi anni or sono ha sollevato pi\u00f9 di qualche dubbio in relazione al rispetto dell\u2019art. 136 Cost.<a href=\"#_ftn42\" name=\"_ftnref42\">[41]<\/a> Si \u00e8 pure osservato che, per la prima volta, la Corte ha utilizzato lo strumento istruttorio della audizione di esperti di chiara fama. A seguito di tale audizione, il Giudice relatore (che aveva a suo tempo redatto la motivazione della sent. n. 37 del 2015) \u00e8 stato sostituito per la redazione della sentenza. Nella motivazione della sentenza compare solo un riferimento, del tutto marginale, al parere degli esperti. Ci\u00f2 pare confermare che l\u2019audizione non abbia fornito elementi decisivi ai fini della decisione, a tacere degli interrogativi relativi al procedimento di scelta dei consulenti. Dalla motivazione della pronuncia trapela una difesa molto attenta da parte dell\u2019Avvocatura dello Stato, inequivoca testimonianza di un marcato interesse della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e quindi del Governo, per il caso in esame<a href=\"#_ftn43\" name=\"_ftnref43\">[42]<\/a>.<\/p>\n<p>La decisione, del resto, si innesta in una situazione caratterizzata da un\u2019estrema complessit\u00e0 e che ha conosciuto una successione di atti e procedimenti a tratti caotica. Procedure di reclutamento di personale dirigenziale connotati da tempi lunghissimi; un primo intervento legislativo teso a porre rimedio alle carenze di organico dovute alla patologica protrazione nel tempo di procedimenti concorsuali aventi ad oggetto figure dirigenziali; creazione di una nuova posizione organizzativa nel contesto delle Agenzie fiscali; sviluppo di un nutrito contenzioso amministrativo sfociato in una pronuncia di incostituzionalit\u00e0 nel 2015; adozione di una nuova legge volta a introdurre, in luogo di quelle dichiarate incostituzionali, nuove figure connotate da diversi elementi di contiguit\u00e0 con le prime; avvio di un procedimento davanti agli organi di giustizia amministrativa avente ad oggetto la legittimit\u00e0 delle figure organizzative introdotte, con conseguente rimessione alla Corte Costituzionale della questione di costituzionalit\u00e0 decisa con la pronuncia in commento.<\/p>\n<p>Pur non essendo questa la sede adatta per indugiare sul contorno politico della vicenda, non si pu\u00f2 fare a meno di constatare come sul piano politico la successione dei vari provvedimenti legislativi e il loro contenuto dimostri un forte tasso di politicit\u00e0 della vicenda in oggetto. Quanto questo elemento abbia condizionato la decisione della Corte \u00e8 difficile dire. Del resto, \u00abogni legge [\u2026] che pervenga al sindacato del Giudice stesso, in quanto espressivo di una carica intrinseca di \u201cpoliticit\u00e0\u201d, pur variamente apprezzabile, \u00e8 tenuto in conto, negli effetti che ha gi\u00e0 prodotto e in quelli che potrebbe ulteriormente produrre, da chi \u00e8 chiamato a valutarlo\u00bb<a href=\"#_ftn44\" name=\"_ftnref44\">[43]<\/a>.<\/p>\n<p>Pare sufficiente prendere atto (dopo averli passati in rassegna) di tutti gli elementi di singolarit\u00e0, di anomalia, di discontinuit\u00e0, che connotano la pronuncia in esame, per concludere, con un giudizio in qualche misura \u201cesterno\u201d rispetto alla tormentata vicenda, che l\u2019epilogo di essa lascia qualche ombra sull\u2019operato della Corte, soprattutto nella prospettiva della coerenza della giurisprudenza e del rispetto dei precedenti<a href=\"#_ftn45\" name=\"_ftnref45\">[44]<\/a>. Come ogni giudice, anche la Corte Costituzionale non solo deve <em>essere<\/em> imparziale, ma deve <em>apparire<\/em> imparziale<a href=\"#_ftn46\" name=\"_ftnref46\">[45]<\/a>. Anche a prescindere dai profili di perplessit\u00e0 che circondano la decisione <em>sul merito<\/em> della questione, sono tutti gli altri elementi che abbiamo via via passato in rassegna, e relativi allo svolgimento del <em>processo<\/em>, \u00a0a seminare dubbi sull\u2019<em>iter<\/em> decisorio che ha condotto la Corte alla dichiarazione di infondatezza della questione. In quest\u2019ottica, la decisione della Corte di utilizzare un istituto processuale di recente introduzione, senza rendere ragione della sua effettiva necessit\u00e0 e funzionalit\u00e0 rispetto all\u2019esito del giudizio, costituisce un indizio di un percorso non del tutto lineare e rettilineo<a href=\"#_ftn47\" name=\"_ftnref47\">[46]<\/a>. In questo contesto anche la deviazione da regole processuali generalmente osservate, unitamente alle incertezze sull\u2019uso di uno strumento processuale che avrebbe dovuto essere pi\u00f9 sorvegliato, suonano come conferma del fatto che l\u2019osservanza della disciplina processuale, unitamente al rigore nell\u2019applicazione di essa, rappresentano irrinunciabili fonti di <em>legittimazione <\/em>della stessa funzione della Corte costituzionale<a href=\"#_ftn48\" name=\"_ftnref48\">[47]<\/a>.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref1\" name=\"_ftn1\">*<\/a> Professore associato di diritto costituzionale nell\u2019Universit\u00e0 degli Studi di Trieste.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref2\" name=\"_ftn2\">[1]<\/a> La questione \u00e8 stata in particolare proposta con ordinanza 3 giugno 2019, in <em>Gazzetta Ufficiale della Repubblica<\/em> n. 42, prima serie speciale, 2019. Per un primo commento, cfr. S. DE G\u00f6tzen, <em>Accesso alla dirigenza e a posizioni organizzative: il perimetro del requisito del pubblico concorso<\/em>, in <em>AmbienteDiritto.it<\/em>, 4\/2020, 1 ss.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref3\" name=\"_ftn3\">[2]<\/a> Si tratta di poteri e funzioni meglio precisati dal citato art. 1, comma 93, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref4\" name=\"_ftn4\">[3]<\/a> L\u2019Ordinanza di convocazione di esperti (reg. ord. n. 167 del 2019) risulta depositata in cancelleria il 27 febbraio 2020.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref5\" name=\"_ftn5\">[4]<\/a> L\u2019art. 1, comma 93, della legge n. 205 del 2017, prevede che le Agenzie fiscali possano istituire posizioni organizzative per lo svolgimento di incarichi di elevata responsabilit\u00e0, alta professionalit\u00e0 o particolare specializzazione, ivi compresa la responsabilit\u00e0 di uffici operativi di livello non dirigenziale; il conferimento pu\u00f2 essere disposto a favore di funzionari con almeno cinque anni di esperienza nella terza area mediante una selezione interna che tiene conto delle conoscenze professionali, delle capacit\u00e0 tecniche e gestionali degli interessati: ai titolari di tali posizioni vengono attribuiti diversi poteri: quello di adottare atti e provvedimenti amministrativi, compresi gli atti che impegnano l\u2019Agenzia verso l\u2019esterno, poteri di spesa e di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici e la responsabilit\u00e0 dell\u2019attivit\u00e0 amministrativa, spettando ad essi un potere di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref6\" name=\"_ftn6\">[5]<\/a> Sulla base, in particolare, di quanto previsto dagli artt. 4, comma 2, 16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, oltre che dal CCNL del personale delle Agenzie fiscali di data 28 maggio 2004.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref7\" name=\"_ftn7\">[6]<\/a> Ancora, sent. n. 164 del 2020.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref8\" name=\"_ftn8\">[7]<\/a> \u00a0L\u2019art. 1, comma 93, lettera e), non sarebbe conforme, secondo il rimettente, al principio del pubblico concorso, perch\u00e9 attribuirebbe una posizione privilegiata ai dipendenti delle Agenzie fiscali; sarebbe in contrasto con il principio di eguaglianza perch\u00e9, esonerando dalla prova preselettiva anche quanti \u00abvantano la sola anzianit\u00e0 decennale nella terza area alle dipendenze delle Agenzie fiscali\u00bb, discriminerebbe \u00abaltri dipendenti di altre amministrazioni in possesso di analoghi requisiti\u00bb, violando infine il principio di buon andamento della pubblica amministrazione (ancora Corte cost.,\u00a0 sent. n. 164 del 2020).<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref9\" name=\"_ftn9\">[8]<\/a> Cassazione, sezione lavoro, sentenza 15 ottobre 2015, n. 20855, secondo cui \u00abla posizione organizzativa non determina un mutamento di profilo professionale, che rimane invariato, n\u00e9 un mutamento di area, ma comporta soltanto un mutamento di funzioni, le quali cessano al cessare dell\u2019incarico\u00bb. La stessa Corte costituzionale ha affermato che la \u00abposizione organizzativa\u00bb si caratterizza per la \u00abtemporaneit\u00e0 dell\u2019assegnazione, cui corrisponde una quota accessoria della retribuzione (Corte cost., sent. n. 128 del 2020).<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref10\" name=\"_ftn10\">[9]<\/a> Dubbi sul rispetto delle regole del pubblico concorso sono sollevati da S. Sfrecola,\u00a0 <em>Non tocca alla Corte sindacare il potere discrezionale delle Camere,<\/em> in<em> LaVerit\u00e0<\/em>, 19 maggio, 2020, 15,\u00a0 secondo cui\u00a0 \u00abnon si potrebbe pervenire alla conclusione che sia costituzionalmente legittimo il reclutamento di personale in astratto idoneo a soddisfare \u201cesigenze organizzative\u201d quando le modalit\u00e0 della selezione contrastassero, come sospetta il TAR, con i principi che si rinvengono negli artt. 3 e 97, ultimo comma, della Costituzione, i quali prescrivono la regola del concorso, pubblico e aperto,\u00a0 per l\u2019accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni\u00bb.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref11\" name=\"_ftn11\">[10]<\/a> La disposizione viene censurata nella parte in cui: 1) esonera dalla (eventuale) prova preselettiva i candidati che, come dipendenti delle Agenzie fiscali, abbiano svolto, per almeno due anni alla data di pubblicazione del bando, funzioni dirigenziali o siano stati titolari di POER o di POT, oppure siano stati assunti mediante pubblico concorso e abbiano almeno dieci anni di anzianit\u00e0 nella terza area, senza demerito; 2) prevede la possibilit\u00e0 che fino al cinquanta per cento dei posti sia riservato al personale assunto mediante pubblico concorso, con almeno dieci anni di anzianit\u00e0 nella terza area, senza demerito (cfr. ancora la sent. n. 164 del 2020).<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref12\" name=\"_ftn12\">[11]<\/a> \u00a0Corte cost., sent. n. 234 del 1994.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref13\" name=\"_ftn13\">[12]<\/a> Si tratta della modifica adottata con delibera della Corte dd. 8\/01\/ 2020, rubricata <em>Modifica per le Norme integrative per i giudizi di fronte alla Corte costituzionale<\/em>,\u00a0 in <em>Gazzetta Ufficiale<\/em>, Serie generale, n. 17, 22\/01\/2020. Sul pacchetto di modifiche, M. Luciani, <em>L\u2019incognita delle nuove norme integrative<\/em>, in <em>Rivista Aic<\/em>, 2\/2020, 403 ss. Cfr. anche G.P. Dolso, <em>Recenti interventi sul processo costituzionale<\/em>, in <em>Diritto pubblico<\/em>, 2\/2020, 621 ss.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref14\" name=\"_ftn14\">[13]<\/a> Cos\u00ec Art. 14-<em>bis<\/em>, Norme integrative dei giudizi davanti alla Corte costituzionale. Si pu\u00f2 ricordare che l\u2019istituto di nuovo conio completa il quadro della fase istruttoria prevista dalle Norme integrative e dalla legge n. 87 del 1953. Sull\u2019attivit\u00e0 istruttoria davanti alla Corte costituzionale, T. Groppi,<em> I poteri istruttori della Corte costituzionale nel giudizio sulle leggi<\/em>, Milano, 1997;\u00a0 G. Ferro, <em>Modelli processuali ed istruttoria nel giudizio di legittimit\u00e0 costituzionale<\/em>, Torino, 2012.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref15\" name=\"_ftn15\">[14]<\/a> Ordinanza di convocazione di esperti dd. 27\/02\/2020 della Corte costituzionale. I quesisti in sostanza vanno a toccare questioni organizzative interne alle Agenzie fiscali, questioni che dovrebbero rimanere estranee al giudizio di legittimit\u00e0 costituzionale: in questo senso S. Sfrecola,\u00a0 <em>Non tocca alla Corte sindacare il potere discrezionale delle Camere, <\/em>cit., secondo cui\u00a0 \u00abdeborderebbe, dunque, la Corte se decidesse in base alle \u201cesigenze organizzative\u201d\u00a0 le quali identificano una questione di merito, di natura squisitamente politica, che non compete alla Corte\u00bb.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref16\" name=\"_ftn16\">[15]<\/a> L\u2019art. 14-<em>bis<\/em> ragiona di \u00abspecifiche discipline\u00bb; si tratta di una indicazione forse troppo ampia che potrebbe, in linea teorica, riguardare anche questioni di carattere giuridico: ma questo costituirebbe, come si \u00e8 giustamente notato in dottrina, \u00abuna deroga al consolidato principio del <em>jura novit curia<\/em>\u00bb: cos\u00ec M. Luciani, op. cit., 416.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref17\" name=\"_ftn17\">[16]<\/a> Le questioni giuridiche esulano, per consolidata tradizione giurisprudenziale, da quelle sottoponibili alla consulenza tecnica d\u2019ufficio.\u00a0 In questo senso, ad esempio, Cassazione, sent. 22 gennaio 2016, n. 1186; Cassazione, 6 dicembre 2019, n. 31886. Sul punto,\u00a0 G. Ferro, op. cit., spec. 258 ss.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref18\" name=\"_ftn18\">[17]<\/a> Di questioni di carattere scientifico\u00a0 ragiona P. Ridola, <em>La Corte si apre all\u2019ascolto della societ\u00e0 civile<\/em>, in <a href=\"http:\/\/www.federalismi.it\"><em>www.federalismi.it<\/em><\/a>, 22 gennaio 2020. In senso analogo,\u00a0 M. Luciani, op. cit.; G. L. Conti, <em>La Corte si apre (non solo) alla societ\u00e0 civile. Appunti sulle modifiche apportate dalla Corte costituzionale alle norme integrative in data 8 gennaio 2020<\/em>, in <a href=\"http:\/\/www.osservatoriosullefonti.it\"><em>www.osservatoriosullefonti.it<\/em><\/a>, 1\/2020,\u00a0 96; A. Iannuzzi, <em>La camera di consiglio aperta agli esperti nel processo costituzionale: un\u2019innovazione importante in attesa della prassi<\/em>, in <em>Osservatorio AIC<\/em>, 2\/2020, , 13 ss.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref19\" name=\"_ftn19\">[18]<\/a> Al contrario di quanto si registra in\u00a0 altre occasioni in cui la Corte ha dimostrato, nell\u2019espletamento di una articolata istruttoria, un indiscutibile rigore processuale. Caso esemplare, in questo senso, \u00e8 costituito da Corte cost.,\u00a0 sent. n. 197 del 2019 (giudice redattore Carosi; sulla pronuncia cfr.\u00a0 G.P. Dolso,<em> Ancora un tassello nella elaborazione giurisprudenziale del processo costituzionale<\/em>, in <em>Le Regioni<\/em>, 1\/2020, 134 ss.).<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref20\" name=\"_ftn20\">[19]<\/a> A. Cerri, <em>Note minime sulla recente riforma delle norme integrative<\/em>, in <em>Giur. cost<\/em>., 1\/2020, 484 ss., che si sofferma sui profili legati al rispetto del principio del contraddittorio. Le garanzie pi\u00f9 piene si registranonel caso di istruttoria tradizionale<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref21\" name=\"_ftn21\">[20]<\/a> Si tratta di una disciplina (artt. 12-14 N.I.) che fornisce una tutela del contraddittorio certamente pi\u00f9 intensa rispetto a quella di cui all\u2019art. 14-<em>bis<\/em> N.I.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref22\" name=\"_ftn22\">[21]<\/a> Cos\u00ec la citata ordinanza della Corte dd. 27\/02\/2020.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref23\" name=\"_ftn23\">[22]<\/a> Alcuni spunti al riguardo in G. Tropea, <em>La Consulta salva \u201cil Re Pallido\u201d nell\u2019annosa vicenda delle c.d. Poer (posizioni organizzative a elevata responsabilit\u00e0) presso l\u2019Agenzia delle Entrate<\/em>, in <em>Osservatorio costituzionale<\/em>, n. 6\/2020, spec. 506.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref24\" name=\"_ftn24\">[23]<\/a> Cfr.\u00a0 A. Schillaci,<em> La \u201cporta stretta\u201d: qualche riflessione sull\u2019apertura della Corte costituzionale alla \u201csociet\u00e0 civile\u201d<\/em>, in <a href=\"http:\/\/www.diritticomparati.it\"><em>www.diritticomparati.it<\/em><\/a>, 31 gennaio 2020, 488 ss.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref25\" name=\"_ftn25\">[24]<\/a> Ancora Corte cost., sent. n. 164 del 2020 (mio il corsivo).<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref26\" name=\"_ftn26\">[25]<\/a> Si tratta della gi\u00e0 citata sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 2015.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref27\" name=\"_ftn27\">[26]<\/a> Cos\u00ec Cassazione, sez. Lavoro, n. 8674 del2018; Cassazione, sentt. n. 29817 del 2008 e n. 27888 del 2009.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref28\" name=\"_ftn28\">[27]<\/a> Cassazione, sez. Lavoro, sent. n. 20840 del 2019,<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref29\" name=\"_ftn29\">[28]<\/a> Cos\u00ec Cassazione, sez. Lavoro, 10 febbraio 2007. Dalla scissione indicata viene desunta \u00abl\u2019insussistenza di un diritto soggettivo del dirigente pubblico al conferimento di un incarico dirigenziale\u00bb (Cassazione, sez. Lavoro, n. 8674 del 2018).<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref30\" name=\"_ftn30\">[29]<\/a> \u00abLa retribuzione di posizione riflette il livello di responsabilit\u00e0 attribuito con l\u2019incarico di funzione, mentre la retribuzione di risultato corrisponde all\u2019apporto del dirigente in termini di produttivit\u00e0 o redditivit\u00e0 della sua prestazione\u00bb: cos\u00ec Cassazione, sez. Lavoro, sent.\u00a0 31 gennaio 2018, n. 2462.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref31\" name=\"_ftn31\">[30]<\/a> In questo senso, ad esempio, Cassazione, sez. Lavoro, sent. n. 8529 del 2006.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref32\" name=\"_ftn32\">[31]<\/a> \u00a0Corte Cost., sentt. n. 134 del 2014, n. 28 del 2013, nn. 99, 212 del 2012.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref33\" name=\"_ftn33\">[32]<\/a> In questo senso Cassazione, sez. lav., sent. n. 11537 del 2020, secondo cui la regola del pubblico concorso \u00abpu\u00f2 ritenersi rispettata solo qualora le selezioni non siano caratterizzate da arbitrarie ed irragionevoli forme di restrizione dei soggetti legittimati a parteciparvi\u00bb. Secondo la Cassazione, \u00abla procedura concorsuale costituisce l\u2019atto presupposto del contratto individuale, del quale condiziona la validit\u00e0, sicch\u00e9, sia l\u2019assenza sia l\u2019illegittimit\u00e0 delle operazioni concorsuali si risolvono nella violazione della norma inderogabile dettata dall\u2019art. 35 del d.lgs. n. 165\/2001, attuativo del principio costituzionale affermato dall\u2019art. 97, comma 4, della Carta fondamentale\u00bb \u00a0(sez. Lavoro, sent. n. 30992 del 2019).<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref34\" name=\"_ftn34\">[33]<\/a> Nel senso indicato, Cassazione, sez. Lavoro, sent. n. 20915 del 2019; analogamente Corte cost,. sentt. \u00a0nn. 218 del2002, n. 373 del 2002, n. 274 del 2003, n. 159 del 2005 e n. 195 del 2010. Ma sul punto si deve ricordare anche la pi\u00f9 volte citata sent. n. 37 del 2015 della Corte costituzionale.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref35\" name=\"_ftn35\">[34]<\/a> Nello stesso ordine di idee la Cassazione pi\u00f9 volte ha confermato che \u00abnell\u2019ambito del pubblico impiego contrattualizzato il conferimento di mansioni dirigenziali ad un funzionario direttivo \u00e8 illegittimo\u00bb (cos\u00ec Cassazione, Sez. Lavoro, sentt. n. 13597 del 2009, n. 10027 del 2007, n. 8529 del 2006.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref36\" name=\"_ftn36\">[35]<\/a> \u00a0Cfr. art. 8, c. 24, d.l. n. 16\/2012 cos\u00ec come modificato dall\u2019art. 1, c. 1. L. n. 44\/2012.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref37\" name=\"_ftn37\">[36]<\/a> Sul punto S. Cassese, <em>Il Paese che rifiuta i concorsi<\/em>, in <em>Il Corriere della Sera<\/em>, 19 giugno 2020, che esplicitamente ragiona di \u00abdirigenti mascherati\u00bb. Le Agenzie delle entrate, \u00abper sottrarsi al chiaro dettato costituzionale e a una sentenza del 2015 della Corte costituzionale, hanno cambiato nome ai dirigenti, chiamandoli \u00abPosizioni organizzative di elevata responsabilit\u00e0\u00bb (Poer), e quindi stabilito che a quelle posizioni si accede solo dall\u2019interno\u00bb; \u00abi compiti \u2013constata l\u2019Autore- sono gli stessi, cambia il nome\u00bb.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref38\" name=\"_ftn38\">[37]<\/a> G. Tropea, op. cit., secondo cui l\u2019equiparazione non \u00e8 funzionale allo scopo\u00a0 soprattutto alla luce della \u00abnon omogeneit\u00e0 tra organizzazione degli enti locali e delle Regioni ed organizzazione delle Agenzie delle entrate\u00bb.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref39\" name=\"_ftn39\">[38]<\/a>\u00a0 Corte cost., sent. n. 164 del 2020.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref40\" name=\"_ftn40\">[39]<\/a> Il dato della temporaneit\u00e0\u00a0 non del tutto certo: \u00abnulla assicura che non si siano proroghe anche in questo caso\u00bb: cos\u00ec S. DE G\u00f6tzen, op. cit., 9. In realt\u00e0 in dottrina si \u00e8 pure osservato che \u00abla normativa sui POER non prevede espressamente la temporaneit\u00e0 dell\u2019incarico (ed \u00e8 legata solo allo svolgimento del concorso per dirigente, a sua volta pi\u00f9 volte prorogato)\u00bb: G. Tropea, op. cit., 504.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref41\" name=\"_ftn41\">[40]<\/a> Ancora Corte cost., sent. n. 164 del 2020.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref42\" name=\"_ftn42\">[41]<\/a> La sentenza ha dato adito a dubbi talora sfociati in aperte posizioni critiche, anche autorevolmente sostenute: cos\u00ec S. Cassese, <em>Il Paese che rifiuta i concorsi<\/em>, cit., secondo cui nel caso in esame \u00abla Corte costituzionale ha commesso molti errori.\u00a0Ha tradito diritti e aspettative di molte persone che avrebbero potuto aspirare ad accedere a quegli uffici, se vi fosse stato un esame competitivo aperto a tutti. Ha danneggiato la pubblica amministrazione, perch\u00e9 l\u2019ha privata della possibilit\u00e0 di fare eventuali scelte migliori. Ha riconosciuto un privilegio a chi era gi\u00e0 dentro (che si sarebbe potuto accontentare di una valutazione dell\u2019attivit\u00e0 gi\u00e0 svolta o anche di una riserva di posti). Ha ammesso una sorta di extraterritorialit\u00e0 alle agenzie fiscali, come se ad esse potessero non applicarsi la Costituzione e il diritto italiano, ma un diritto speciale. Ha cos\u00ec impedito quella mobilit\u00e0 tra le varie branche dell\u2019amministrazione che tutti auspicano come necessaria per il migliore funzionamento dello Stato\u00bb: si tratta di considerazioni che appaiono del tutto condivisibili.\u00a0 Nel senso che la sentenza costituisce per la Corte una \u00abdecisa inversione di rotta\u00bb anche attraverso \u00abforzature interpretative\u00bb, relative tra l\u2019altro alla \u00abcruciale questione della temporaneit\u00e0 dell\u2019assegnazione\u00bb, G. Tropea, op. cit., 507. Per una lettura del retroterra politico della pronuncia si pu\u00f2 vedere A. Da Rold,\u00a0 <em>Renziani in ginocchio alla Consulta per salvare i dirigenti delle Entrate<\/em>, in<em> LaVerit\u00e0<\/em>, 16 maggio, 2020.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref43\" name=\"_ftn43\">[42]<\/a> Sul ruolo dell\u2019Avvocatura generale dello Stato nel giudizio incidentale, si rinvia alle opportune osservazioni di G. Albenzio, <em>Corte e Avvocatura dello Stato<\/em>, in <em>Foro it.<\/em>, 2006, V, 328 ss.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref44\" name=\"_ftn44\">[43]<\/a> Cos\u00ec A. Ruggeri,\u00a0 <em>La Corte costituzionale davanti alla politica (nota minima su una questione controversa, rivista attraverso taluni frammenti di giurisprudenza in tema di fonti<\/em>, in <em>ConsultaOnLine<\/em>, 2010, secondo cui \u00abla Corte [\u2026] confronta e soppesa la situazione normativa presente con quella futura, quale potrebbe aversi a seguito della eventuale caducazione dell\u2019atto impugnato\u00bb.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref45\" name=\"_ftn45\">[44]<\/a> In proposito S. Cassese, op. cit., osserva che la Corte costituzionale\u00a0 \u00abha tradito la propria consolidata giurisprudenza, accettando una palese violazione del giudicato, rinunciando al proprio magistero, cos\u00ec rischiando di divenire una tigre di carta\u00bb.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref46\" name=\"_ftn46\">[45]<\/a> Sul punto R. Bin, <em>Sull\u2019imparzialit\u00e0 dei giudici costituzionali<\/em>, in <em>Giur. cost.<\/em>, 2009, 4015 ss., secondo il quale \u00abl\u2019apparenza di imparzialit\u00e0 \u00e8 un\u2019esigenza che vale anche per la Corte costituzionale\u00bb.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref47\" name=\"_ftn47\">[46]<\/a> In questa prospettiva, anche la scelta dei consulenti tecnici presta il fianco a dubbi, alimentati anche dall\u2019assoluto riserbo della Corte in relazione a tale snodo processuale, del tutto inedito del resto nell\u2019ambito del giudizio di costituzionalit\u00e0. In relazione alla nomina degli esperti, in dottrina si \u00e8 osservato che\u00a0 essi sarebbero \u00abnotoriamente in linea con le impostazione di fondo del <em>New Public Management<\/em>\u00bb: cos\u00ec G. Tropea, <em>La Consulta salva \u201cil Re Pallido\u201d nell\u2019annosa vicenda delle c.d. Poer, <\/em>cit., 506.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref48\" name=\"_ftn48\">[47]<\/a> Il rispetto delle norme processuali rappresenta, secondo la migliore dottrina, un fattore di potente legittimazione della Corte: in questo senso, tra gli altri, M. Cappelletti,\u00a0 <em>Giudici o legislatori<\/em>, Milano, 1984, 89; G. Zagrebelsky, <em>Diritto processuale costituzionale?<\/em>, in AA.VV., <em>Giudizio <\/em>\u00ab<em>a quo<\/em>\u00bb<em> e promovimento del processo costituzionale<\/em>, Milano, 1990, 105 ss.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00a0 SOMMARIO: 1. La questione di costituzionalit\u00e0 sollevata dal T.A.R. Lazio 2. La sentenza n. 164 del 2020. 3. La fase istruttoria di fronte alla Corte costituzionale: la convocazione di esperti di chiara fama. 4. Il merito della quaestio. 5. Spunti conclusivi La questione di costituzionalit\u00e0 sollevata dal T.A.R. Lazio La Corte costituzionale, con la [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1116,"featured_media":1202,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":{"0":"post-1251","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-news"},"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/Consulta.jpg","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1251"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1116"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1251"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1251\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1256,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1251\/revisions\/1256"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1202"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1251"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1251"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1251"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}