{"id":1594,"date":"2021-03-26T09:04:37","date_gmt":"2021-03-26T08:04:37","guid":{"rendered":"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/?p=1594"},"modified":"2021-03-26T09:19:09","modified_gmt":"2021-03-26T08:19:09","slug":"il-decreto-semplificazioni-e-il-regime-transitorio-in-tema-di-responsabilita-amministrativo-contabile-i-chiaro-scuri-della-riforma","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/il-decreto-semplificazioni-e-il-regime-transitorio-in-tema-di-responsabilita-amministrativo-contabile-i-chiaro-scuri-della-riforma\/","title":{"rendered":"Il Decreto Semplificazioni e il regime transitorio in tema di responsabilit\u00e0 amministrativo-contabile: i chiaro-scuri della riforma*"},"content":{"rendered":"\n<p><em>di <\/em>Angelo Canale &#8211; Procuratore generale della Corte dei conti<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-drop-cap\">Incentrer\u00f2 il mio intervento non su di una esegesi della norma (l\u2019art. 21 del Decreto Semplificazioni) che, com\u2019\u00e8 oramai noto, ha modificato \u2013 con norme sostanziali e quindi non applicabili ai giudizi in corso &#8211; l\u2019elemento soggettivo richiesto per la responsabilit\u00e0 amministrativa, ma sui presupposti e su reali effetti della stessa modifica, su talune sue criticit\u00e0 sotto il profilo del rispetto dei principi costituzionali e infine sul rapporto tra il nuovo regime giuridico introdotto dall\u2019art. 21 e la regolamentazione europea relativa al Recovery Fund.<\/p>\n\n\n\n<p>Considerato il tempo a disposizione, non ho alcuna pretesa di essere esaustivo ma quantomeno di accendere una luce, quella del dubbio, spero del forte dubbio, in chi ha approvato una norma che io ritengo non utile rispetto ai fini che il Legislatore si era prefissato e soprattutto non in linea con la normativa eurounitaria.<\/p>\n\n\n\n<p>^^^<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019art. 21 del Decreto Semplificazioni ha apportato importanti modifiche sostanziali al regime della responsabilit\u00e0 amministrativo-contabile, quella cui soggiace il dirigente che causa un danno patrimoniale all\u2019Erario.<\/p>\n\n\n\n<p>In particolare, sul piano strutturale, in quanto regola modificativa dell\u2019art. 1 della L. 20\/1994, con il primo comma dell\u2019art. 21 \u00e8 stato precisato che ai fini della prova dell\u2019elemento soggettivo del dolo, occorre dimostrare la volont\u00e0 dell\u2019evento dannoso.<\/p>\n\n\n\n<p>E\u2019 pertanto richiesto, pur non disponendo il PM contabile degli strumenti d\u2019indagine e istruttori del PM penale, un dolo \u201cin chiave penalistica\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Con il secondo comma \u00e8 stata introdotta la limitazione della responsabilit\u00e0 amministrativo-contabile, per i fatti commessi dall\u2019entrata in vigore del decreto (17 luglio 2020) e sino al 31 dicembre 2020, ai soli fatti commessi con dolo, nei termini del modificato art. 1 della detta legge 20\/1994, salvo quelli cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente per i quali la detta limitazione non \u00e8 applicabile.<strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>In sintesi, il nuovo regime della responsabilit\u00e0 amministrativa, sino al 31 dicembre 2021, non prevede pi\u00f9 il requisito della colpa grave, se non per i danni causati da omissione o inerzia; per i fatti commissivi, attivi, prevede, in via strutturale, come elemento psicologico necessario solo il dolo, ma quello \u201cin chiave penalistica\u201d, ovviamente assai pi\u00f9 difficile, per l\u2019attore, da provare.<\/p>\n\n\n\n<p>Come era prevedibile, c\u2019\u00e8 gi\u00e0 chi ritiene che le regole poste dall\u2019art. 21 debbano avere tutte un carattere strutturale. C\u2019\u00e8 chi lavora per questo obiettivo.<\/p>\n\n\n\n<p>^^^<\/p>\n\n\n\n<p>La previsione dell\u2019art. 21 &#8211; che ha oggettivamente attenuato il regime delle responsabilit\u00e0 gravante su amministratori e pubblici funzionari, perch\u00e9 quello era il dichiarato obiettivo, l\u2019effetto voluto &#8211; \u00e8 stata motivata con la necessit\u00e0, legata anche all\u2019imminente attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di alleggerire il peso della responsabilit\u00e0, restringerne il perimetro e contrastare l\u2019inerzia derivante dalla c.d. <em>paura della firma<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>Dunque, la premessa da cui si \u00e8 mosso il Legislatore \u00e8 che il rischio di incorrere nella responsabilit\u00e0 amministrativa indurrebbe i dirigenti alla c.d. bur<em>ocrazia difensiva<\/em>, alla quale si deve la colpa dei ritardi nella realizzazione di piani, progetti, opere.<\/p>\n\n\n\n<p>Tuttavia la \u201cpremessa\u201d, opportunamente rilanciata dagli organi di informazione, tanto da assurgere a verit\u00e0 assoluta (nel senso che si d\u00e0 oramai per scontato che l\u2019azione amministrativa sia bloccata per la paura del processo contabile e della Corte dei conti), non \u00e8 dimostrata, non \u00e8 stata oggetto di alcun serio approfondimento, non \u00e8 stata supportata da alcuna analisi, n\u00e9 da alcun dato, n\u00e9 sono stati forniti esempi, anche ricavabili <em>ex post<\/em> da un\u2019analisi delle migliaia di sentenze pronunciate dalle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, tutte accessibili nella banca dati della stessa Corte dei conti.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;In verit\u00e0, illustri studiosi hanno evidenziato che la \u201cparalisi del fare\u201d, che esiste e certamente va contrastata, \u00e8 tuttavia ascrivibile in larga misura alla farraginosit\u00e0 delle regole, alla esondazione o ipertrofia normativa, alla tortuosit\u00e0 dei percorsi decisionali, alla impreparazione della dirigenza o almeno di parte di essa, ad una serie di concause che potremmo cumulativamente qualificare come \u201ccattiva amministrazione\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>(Io aggiungo anche la riduzione dei controlli preventivi; e con riferimento ai cantieri bloccati anche le lacune progettuali e le criticit\u00e0 delle analisi di fattibilit\u00e0)<\/p>\n\n\n\n<p>Ma, si \u00e8 detto, i vari tentativi tesi alla semplificazione normativa sono falliti, per cui limitare il \u201crischio\u201d della responsabilit\u00e0 amministrativo-contabile per contrastare la c.d <em>paura della firma<\/em> \u00e8 apparsa non la migliore soluzione, ma quella pi\u00f9 facilmente praticabile: in questo ragionamento manca per\u00f2 un elemento di assoluto rilievo, e cio\u00e8 l\u2019analisi delle ricadute della pi\u00f9 facile soluzione scelta sull\u2019azione amministrativa, il suo riflesso sull\u2019allentamento del principio di legalit\u00e0 e sulla conseguente alimentazione dei fenomeni corruttivi, per questi ultimi nella intelligente definizione che anni fa l\u2019ANAC diede della nozione di fatto corruttivo: nozione che \u00e8 \u00ab<em>pi\u00f9 ampia dello specifico reato di corruzione e del complesso dei reati contro la pubblica amministrazione<\/em>\u00bb e coincide con la \u201c<em>mala amministrazione <\/em>\u201d, intesa come assunzione di decisioni (<em>di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche<\/em>) devianti dalla cura dell\u2019interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari.<\/p>\n\n\n\n<p>Ecco, nessuno si \u00e8 chiesto quale ricaduta o quale concorrente ricaduta avrebbe il nuovo regime della responsabilit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>Neppure noi, magistrati del Pubblico Ministero contabile, ma certamente uniti in questo ai colleghi di qualsiasi funzione svolta dalla Corte dei conti, ce lo siamo chiesto: non ce lo siamo chiesto perch\u00e8 gi\u00e0 lo sappiamo. E lo sappiamo perch\u00e9, come ha recentemente ricordato il Presidente Draghi, siamo \u201ci guardiani autorevoli dei conti pubblici\u201d e siamo, per cultura ed esperienze, ben consapevoli delle dinamiche della spesa pubblica e dei suoi profili patologici.<\/p>\n\n\n\n<p>Quando si abbassa l\u2019effettivit\u00e0 del principio di legalit\u00e0, quando si delimita al di sotto di una certa soglia il perimetro delle responsabilit\u00e0, quando la \u201cfuga della firma\u201d in realt\u00e0 \u00e8 la \u201cfuga dai controlli\u201d, si innesca il processo di formazione non di buone prassi ma della \u201cmala amministrazione\u201d, nel significato datole dall\u2019ANAC. Facciamo solo un pensiero a quello che sta emergendo in questi giorni a proposito degli acquisti di mascherine e altra prodotti medicali\u2026.<\/p>\n\n\n\n<p>Gli stessi vagheggiati \u201cbenefici\u201d (l\u2019avvio di piani, progetti, opere, lo sblocco dei cantieri) sono solo meramente supposti, come in realt\u00e0 era supposto il loro \u201cblocco\u201d a causa della \u201cpaura della firma\u201d derivante dal timore della responsabilit\u00e0 amministrativa.<\/p>\n\n\n\n<p>Come ho detto, nessuno ha illustrato casi concreti, nessuno \u00e8 entrato nel dettaglio. E pensare che centinaia di cantieri siano bloccati, tutti o solo una parte, per la paura della responsabilit\u00e0 amministrativa \u00e8 una cosa che proprio non esiste. Noi non abbiamo il potere giuridico di sequestrare o bloccare cantieri.<\/p>\n\n\n\n<p>Permettetemi di fornire qualche dato: sono stati circa 2000 i giudizi di responsabilit\u00e0 promossi nel biennio 2019\/2020; l\u2019analisi della tipologia delle fattispecie dedotte in questi duemila giudizi di responsabilit\u00e0 ci consegna un quadro dove spiccano: fattispecie direttamente connesse alla commissione di reati (267 nel 2019, 203 nel 2020), frodi comunitarie (un centinaio), numerosi casi di assenteismo, i casi dei furbetti del cartellino, mancate entrate tributarie, mancata riscossione di canoni, percezione di emolumenti non dovuti, indebiti conferimenti di incarichi e di consulenze, danni derivanti da attivit\u00e0 sanitarie, indebita percezione o indebito impiego di contributi pubblici, indebita corresponsione di premi, indennit\u00e0, trattamenti accessori, omesso recupero di crediti, ritardati o mancati accertamenti, danni di varia natura al patrimonio pubblico, assunzioni illegittime, falsi invalidi, etc.<\/p>\n\n\n\n<p>Ebbene, in apparenza nulla, fin qui, che si possa ricondurre alle supposte cause della \u201cpaura della firma\u201d, n\u00e9 le fattispecie ricordate sembrano riguardare piani, progetti, programmi, opere pubbliche, cantieri bloccati.<\/p>\n\n\n\n<p>Ma \u00e8 su queste fattispecie, dove spesso si combinano elementi dolosi e colposi, o pi\u00f9 spesso si rinviene solo colpa grave, cio\u00e8 grave e inescusabile trascuratezza dei doveri minimi richiesti, che andr\u00e0 soprattutto ad impattare il nuovo regime della responsabilit\u00e0 amministrativa.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 vero che nel 2019 ci sono state anche 14 citazioni legate alla realizzazione di opere pubbliche e 17 citazioni connesse ad attivit\u00e0 contrattuali e che nel 2020, a causa della riduzione delle attivit\u00e0 a causa del Covid, le stesse citazioni sono state complessivamente 15: ma si converr\u00e0 che questi numeri -in rapporto alle stazioni appaltanti, che pare siano oltre 30mila &#8211; non sembrano tali, ammesso che in astratto queste ultime fattispecie possano riferirsi a piani, progetti, programmi, opere, da aver determinato una cos\u00ec diffusa, paralizzante \u201cpaura\u201d o gli effetti della c.d. burocrazia difensiva.<\/p>\n\n\n\n<p>Aggiungo per completezza statistica, che mediamente su 100 istruttorie solo 3 o 4 diventano giudizi di responsabilit\u00e0; e solo il 60% di questi giudizi si conclude con una sentenza definitiva di condanna.<\/p>\n\n\n\n<p>Le tantissime archiviazioni nella fase istruttoria, le tante assoluzioni all\u2019esito del processo danno conto &#8211; e sottolineano in ci\u00f2 la professionalit\u00e0 di PM e Giudici &#8211; anche di una particolare attenzione alle difficolt\u00e0 operative che affronta il dirigente, alla considerazione della poca chiarezza normativa nella quale opera il funzionario, alla scarsit\u00e0 dei mezzi a disposizione, sino alla valutazione dei vantaggi comunque conseguiti dall\u2019amministrazione o dalla comunit\u00e0 amministrata (specifica esimente prevista dalla legge 20\/1994).<\/p>\n\n\n\n<p>Si dice che il processo di per s\u00e9 sia una condanna, ma ci\u00f2 non pu\u00f2 risolversi nel non fare il processo quando ne sussistano le ragioni. Deve per\u00f2 trattarsi di un \u201cgiusto\u201d, rapido ed equilibrato processo.<\/p>\n\n\n\n<p>Il dubbio \u00e8 forse che si guardi, ancora oggi, all\u2019istruttoria e al giudizio di responsabilit\u00e0 secondo vecchi stereotipi, del tutto superati: chi ha questi timori ignora, e purtroppo lo ignorano ancora in tanti, che dall\u2019ottobre 2016 \u00e8 entrato in vigore il primo Codice di giustizia contabile, che ha previsto regole certe e, per quanto interessa in questo ragionamento, ampie e inedite tutele difensive sin dalla fase istruttoria, riti abbreviati, etc. Un \u201cgiusto processo\u201d, preceduto da una istruttoria che, nella chiara volont\u00e0 del Legislatore delegato del 2016, non poteva e non pu\u00f2 mai tradursi in una anticipata condanna. Un\u2019istruttoria, tra l\u2019altro, che, come detto, non prevede la possibilit\u00e0 di bloccare lavori o sequestrare cantieri.<\/p>\n\n\n\n<p>Certo, di pi\u00f9 si pu\u00f2 fare per migliorare il regime della responsabilit\u00e0, ad esempio in tema di spese legali, prevedendo il rimborso \u2013 nella misura corretta e congrua &#8211; anche per quelle sostenute a seguito di invito a dedurre, e quindi in una fase che solo eventualmente precede il processo; ovvero si pu\u00f2 intervenire sulle condizioni, gi\u00e0 abbastanza vantaggiose, dei riti abbreviati (quelli hanno introdotto misure alternative al processo, attraverso il pagamento immediato di una somma inferiore alla pretesa risarcitoria).<\/p>\n\n\n\n<p>Insomma, il contesto normativo, le fattispecie dedotte in giudizio, i numeri \u2013 non quelli vagheggiati o semplicemente non forniti\u2013 ci dicono che le cause della \u201c<em>paura della firma<\/em>\u201d, della fuga dalle responsabilit\u00e0 vanno ricercate altrove, e non nella responsabilit\u00e0 amministrativa, che \u00e8 posta a tutela della corretta gestione delle pubbliche risorse.<\/p>\n\n\n\n<p>Questo per quanto riguarda le premesse che avrebbero motivato la disposizione in esame.<\/p>\n\n\n\n<p>^^^^^^<\/p>\n\n\n\n<p>Ora, il profilo costituzionale.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 noto che la limitazione (generalizzata, perch\u00e9 limitazioni specifiche gi\u00e0 esistevano per lo svolgimento di attivit\u00e0 a rischio) della responsabilit\u00e0 amministrativa al dolo o colpa grave, fu introdotta con le riforme degli anni \u201890.<\/p>\n\n\n\n<p>Soprattutto con questa ultima regola ma anche con il carattere personale della responsabilit\u00e0, con la connessa intrasmissibilit\u00e0 agli eredi, salvo i casi di illecito arricchimento, etc. la responsabilit\u00e0 amministrativa si allontanava dalla tradizionale matrice civilistica, cio\u00e8 dalla comune responsabilit\u00e0 risarcitoria &#8211; che per circa un secolo ne aveva permeato sia i profili sostanziali che quelli processuali &#8211; e assumeva una nuova conformazione, come riconobbero le Sezioni riunite della stessa Corte dei Conti all&#8217;indomani della riforma del 1994 e come precis\u00f2 la Corte costituzionale allorquando si pronunci\u00f2 sulle questioni di legittimit\u00e0 costituzionale sollevate da alcune sezioni giudicanti della Corte, ancora legate al precedente assetto sostanziale.<\/p>\n\n\n\n<p>Si denunciava, tra l&#8217;altro, la violazione dell&#8217;articolo 3 della Costituzione, perch\u00e9 si riteneva da parte dei giudici rimettenti che la nuova responsabilit\u00e0, distaccandosi da quella civile, avesse determinato una ingiustificata disparit\u00e0 di trattamento a favore dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti.<\/p>\n\n\n\n<p>Non era l&#8217;unico profilo di incostituzionalit\u00e0 dedotto, ma indubbiamente era quello pi\u00f9 suggestivo. Era stata denunciata anche la violazione degli artt. 24, 81, 97, 103 della Costituzione.<\/p>\n\n\n\n<p>Vale allora la pena di ricordare alcuni passaggi della sentenza della Corte costituzionale numero 371 del 1998, di grande e attuale interesse alla luce della riforma introdotta con l&#8217;articolo 21 del Decreto Semplificazioni.<\/p>\n\n\n\n<p>Osservava la Corte costituzionale che, nel processo di nuova conformazione della responsabilit\u00e0 amministrativa deve essere valutata positivamente la limitazione della responsabilit\u00e0 ai soli casi di dolo o colpa grave, poich\u00e9 essa risponde all&#8217;intento \u201c<em>di predisporre nei confronti dei dipendenti e degli amministratori pubblici un assetto normativo in cui il timore della responsabilit\u00e0 non esponga all&#8217;eventualit\u00e0 di rallentamenti ed inerzia nello svolgimento dell&#8217;attivit\u00e0 amministrativa<\/em>\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Sottolineava la Corte, che \u201c<em>nella combinazione di elementi restitutori e di deterrenza, che connotano l&#8217;istituto qui in esame, la disposizione in questione risponde alla finalit\u00e0 di determinare quanto del rischio dell&#8217;attivit\u00e0 debba restare a carico dell\u2019apparato e quanto a carico del dipendente<strong>, nella ricerca di un punto di equilibrio tale da rendere, per dipendenti ed amministratori pubblici, la prospettiva della responsabilit\u00e0 ragione di stimolo e non di disincentivo<\/strong>\u201d<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>Un \u201c<strong>punto di equilibrio<\/strong>\u201d, affermava la Corte costituzionale.<\/p>\n\n\n\n<p>Il concetto \u00e8 importante: significa, in altri termini, che interventi legislativi che allontanino la prospettiva della responsabilit\u00e0, elevando oltre una certa misura la soglia della imputabilit\u00e0, alterano inevitabilmente la equilibrata ripartizione del rischio, facendolo gravare in larga misura o pressoch\u00e9 esclusivamente sull\u2019apparato pubblico &#8211; diciamo pure sulla fiscalit\u00e0 generale &#8211; senza concretizzare quegli effetti di deterrenza e quella ragione di stimolo che si accompagnano alla prospettiva della responsabilit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>A mio avviso, il nuovo regime della responsabilit\u00e0, sono certo in buona fede e ispirato dalla volont\u00e0 di velocizzare la ripresa, ha fatto venir meno il punto di equilibrio saggiamente indicato dalla Corte costituzionale, al di qua o al di l\u00e0 del quale probabilmente si porrebbe anche un problema di costituzionalit\u00e0, almeno con riferimento all\u2019art. 97 della Costituzione, che invece, relativamente alla limitazione della responsabilit\u00e0 al solo dolo o colpa grave, era stato escluso proprio con le argomentazioni sopra richiamate.<\/p>\n\n\n\n<p>In ipotesi, avuto riguardo alle ragioni che hanno motivato il nuovo regime della responsabilit\u00e0, si \u00e8 visto quanto incoerenti e prive di dati di fatto, forse si porrebbe anche un problema di irragionevolezza e arbitrariet\u00e0 della scelta normativa.<\/p>\n\n\n\n<p>Del resto, secondo la sentenza Corte costituzionale n. 411 del 1988, il Legislatore \u00e8 arbitro di stabilire non solo quali comportamenti possano costituire titolo di responsabilit\u00e0, ma anche quale grado di colpa sia richiesto&nbsp;ed&nbsp;a quali soggetti la responsabilit\u00e0 sia da ascriversi, ma deve comunque osservare il<strong> limite della ragionevolezza e della non arbitrariet\u00e0.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>^^^^^^^<\/p>\n\n\n\n<p>Ed ora, l\u2019ultimo profilo, quello afferente ai rapporti tra il nuovo regime della responsabilit\u00e0 introdotto dal pi\u00f9 volte citato art. 21 e la regolamentazione europea relativa al Recovery Fund.<\/p>\n\n\n\n<p>Il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2021\/241 del 12 febbraio 2021, \u201c<em>che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza<\/em>\u201d (il c.d. Recovery Fund\u201d) dedica molta attenzione al controllo sulla corretta gestione dei fondi .<\/p>\n\n\n\n<p>Il complesso normativo che disciplina il dispositivo trova, ai sensi dell\u2019art. 8 del Regolamento 241 del 2021, le sue regole generali nel Regolamento finanziario e nel Regolamento 2092 del 2020.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>In tale contesto, e per quanto attiene specificamente alla tutela degli interessi finanziari della UE, i principi normativi impongono il rispetto, tra l\u2019altro:&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; del corretto funzionamento delle autorit\u00e0 preposte al controllo, alla sorveglianza e all\u2019audit finanziari, nonch\u00e9 il corretto funzionamento di sistemi efficaci e trasparenti di gestione e responsabilit\u00e0 finanziarie (art. 4, comma 2, lett. b), Reg. n. 2092 del 2020);&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; dell\u2019effettivo controllo giurisdizionale, da parte di organi giurisdizionali indipendenti, delle azioni od omissioni compiute dalle autorit\u00e0 (art. 4, comma 2, lett. d), Reg. n. 2092 del 2020);&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; del recupero dei fondi indebitamente versati (art. 4, comma 2, lett. f), Reg. n. 2092 del 2020).&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Particolare attenzione, a livello eurounitario, \u00e8 data a tale ultimo profilo, ossia al recupero dei fondi.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>A tal fine, il Regolamento n. 241 del 2021 all\u2019art. 8 fa espresso rinvio alla normativa generale del Regolamento finanziario, che prevede la responsabilit\u00e0 degli agenti finanziari, che sono tenuti \u201c<em>a risarcire il danno alle condizioni dello statuto\u201d (art. 92 Reg. finanziario UE<\/em>); il riferimento \u00e8 allo Statuto dei funzionari UE, che prevede all\u2019art. 22 che \u201c<em>Il funzionario pu\u00f2 essere tenuto a risarcire, in tutto o in parte, il danno subito dall&#8217;Unione per colpa personale grave da lui commessa nell&#8217;esercizio o in occasione dell&#8217;esercizio delle sue funzioni<\/em>\u201d.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>A sua volta, l\u2019art. 22, primo comma, del Regolamento 241 \u2013 che \u00e8 fonte primaria del diritto &#8211; espressamente stabilisce:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\" type=\"1\"><li><strong><em>Nell&#8217;attuare il dispositivo gli Stati membri, in qualit\u00e0 di beneficiari o mutuatari di fondi a titolo dello stesso, adottano tutte le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell&#8217;Unione e per garantire che l&#8217;utilizzo dei fondi in relazione alle misure sostenute dal dispositivo sia conforme al diritto dell&#8217;Unione e nazionale applicabile, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l&#8217;individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi. A tal fine, gli Stati membri prevedono un sistema di controllo interno efficace ed efficiente nonch\u00e9 provvedono al recupero degli importi erroneamente versati o utilizzati in modo non corretto. Gli Stati membri possono fare affidamento sui loro normali sistemi nazionali di gestione del bilancio.<\/em><\/strong><\/li><\/ol>\n\n\n\n<p>Nel contesto delle articolate motivazioni e nelle prescrizioni del Regolamento 241, il Legislatore europeo si \u00e8 pertanto soffermato sul controllo e sul fatto che l\u2019attuazione del dispositivo \u2013 anche con il rinvio dinamico previsto dall\u2019art. 8 del medesimo Regolamento &#8211; debba essere in linea con il principio della sana gestione finanziaria, che comprende la prevenzione e il perseguimento efficaci della frode, ivi compresa la frode fiscale, l&#8217;evasione fiscale e il conflitto di interessi. E\u2019 altres\u00ec previsto che gli interessi finanziari dell&#8217;Unione siano, da ciascun Paese, tutelati efficacemente.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 importante evidenziare quanto emerge dalle motivazioni e dalle prescrizioni del Regolamento 241 sul rapporto tra l&#8217;attivit\u00e0 di controllo e le azioni dirette all&#8217;immediata e puntuale azione repressiva, non solo di carattere penale, ma diretta anche all&#8217;effettivo recupero delle somme di cui si riscontrino profili di frode.<\/p>\n\n\n\n<p>Il rinvio all\u2019art. 22 dello Statuto dei funzionari U.E., che espressamente richiama la colpa grave per il risarcimento del danno \u00e8 poi di particolare rilievo, in quanto, oltre all\u2019azione recuperatoria, pare prevedere anche la risarcibilit\u00e0 dei danni arrecati con colpa grave: \u00e8 ovvio, con riferimento aigli interventi finanziati con fondi europei del Recovery Fund.<\/p>\n\n\n\n<p>E dunque, l\u2019Europa, in estrema sintesi, ci fornisce i mezzi finanziari per la ripresa, ma esige, giustamente, una sana gestione finanziaria ed efficaci azioni di contrasto, non solo di carattere penale ma anche recuperatorie, nei casi di impiego illecito dei fondi del Recovery Fund, nonch\u00e8 risarcitorie nei termini di cui all\u2019art. 22 dello Statuto funzionari UE, che entra nel quadro normativo che regola l\u2019attuazione del Recovery Fund per effetto del gi\u00e0 menzionato art. 8 del Reg. 241-<\/p>\n\n\n\n<p>Queste ultime azioni, quella recuperatoria e quella risarcitoria, chiamano in causa innegabilmente la \u201cgiustizia contabile \u201d, che deve poter contare, con specifico riferimento alle misure da attuale con il Recovery Fund, su tutti gli strumenti giuridici necessari per adempiere agli obblighi posti dal Regolamento a carico dello Stato italiano.<\/p>\n\n\n\n<p>Quanto alle frodi, l\u2019azione al loro contrasto non \u00e8 estranea all\u2019attivit\u00e0 e alle esperienze del Pubblico Ministero contabile.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 ci\u00f2 che senza clamori, ma seriamente, facciamo da anni.<\/p>\n\n\n\n<p>Devo infatti ribadire che sul fronte del contrasto alle frodi, comunitarie e non, le procure regionali sono da tempo particolarmente attive, come dimostrano i dati \u2013 numero delle sentenze (1173 nel decennio trascorso), importi delle condanne (oltre 1,1 mld di euro, nel medesimo periodo) \u2013 forniti in occasione della recente inaugurazione del corrente anno giudiziario.<\/p>\n\n\n\n<p>La Procura generale, in collegamento e sinergia con omologhi organi di tutti i paesi europei, \u00e8 partner oramai storico di OLAF \u2013 l\u2019ufficio europeo antifrode \u2013 e ha gi\u00e0 avviato contatti con finalit\u00e0 operative con EPPO, la Procura europea antifrode.<\/p>\n\n\n\n<p>Vale rammentare, per ultimo, che, ai sensi dell\u2019art. 325 del Trattato UE, i Paesi membri sono tenuti a proteggere gli interessi finanziari dell\u2019Unione con i medesimi strumenti con i quali proteggono i propri interessi finanziari: e dunque l\u2019abbassamento del livello di protezione dei nostri interessi finanziari (restringendo il perimetro delle responsabilit\u00e0 amministrativo-contabili, ammesso che ci\u00f2 sia possibile alla luce della stessa normativa europea) determina anche, di riflesso, l\u2019abbassamento del livello di protezione degli interessi finanziari dell\u2019Unione, e ci\u00f2 per l\u2019appunto mi sembra in contrasto con le prescrizioni del Regolamento 241\/2021.<\/p>\n\n\n\n<p>Non si giustifica allora, a maggior ragione, la recente attenuazione del regime della responsabilit\u00e0, che a me pare contrastare con il quadro normativo eurounitario, che fa da cornice all\u2019attuazione del c.d. dispositivo.<\/p>\n\n\n\n<p>In tale quadro, torno a ribadire, si fa espresso riferimento, come detto, sia alle finalit\u00e0 recuperatorie, sia a quelle risarcitorie, essendo per queste ultime richiesto, ai sensi dell\u2019art. 22 Statuto funzionari UE, l\u2019elemento soggettivo della colpa grave (escluso dall\u2019art. 21 del decreto Semplificazioni).<\/p>\n\n\n\n<p>Concludendo, tutti i magistrati della Corte dei conti e nello specifico tutti i pubblici ministeri contabili non sono solo \u201cguardiani autorevoli dei conti pubblici\u201d italiani, ma sono, direi nello stesso tempo, con riguardo al dispositivo per la ripresa e la resilienza che ha un rilievo strategico per il Paese e con riferimento alle regole di controllo cui lo Stato italiano \u00e8 tenuto per effetto della normativa eurounitaria, anche i \u201cguardiani autorevoli\u201d delle finanze comunitarie.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator\"\/>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref1\">*<\/a> Lectio magistralis tenuta alla Luiss il 25 marzo 2021<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Angelo Canale &#8211; Procuratore generale della Corte dei conti Incentrer\u00f2 il mio intervento non su di una esegesi della norma (l\u2019art. 21 del Decreto Semplificazioni) che, com\u2019\u00e8 oramai noto, ha modificato \u2013 con norme sostanziali e quindi non applicabili ai giudizi in corso &#8211; l\u2019elemento soggettivo richiesto per la responsabilit\u00e0 amministrativa, ma sui presupposti [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1116,"featured_media":1596,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":{"0":"post-1594","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-news"},"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/Canale.jpg","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1594"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1116"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1594"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1594\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1595,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1594\/revisions\/1595"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1596"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1594"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1594"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1594"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}