{"id":1680,"date":"2021-08-11T09:49:47","date_gmt":"2021-08-11T07:49:47","guid":{"rendered":"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/?p=1680"},"modified":"2021-08-11T09:52:16","modified_gmt":"2021-08-11T07:52:16","slug":"un-caso-di-danno-erariale-per-lesione-dellimmagine-della-p-a-associazione-mafiosa-violazione-delle-regole-degli-appalti-ed-altro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/un-caso-di-danno-erariale-per-lesione-dellimmagine-della-p-a-associazione-mafiosa-violazione-delle-regole-degli-appalti-ed-altro\/","title":{"rendered":"Un caso di danno erariale per lesione dell\u2019immagine della P.A. (associazione mafiosa, violazione delle regole degli appalti ed altro)"},"content":{"rendered":"\n<p><strong>Corte dei conti<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>N. 208 &#8211; 15 giugno 2021: Pres. Maiello \u2013 Est. A. Giordano \u2013 P.M. Manfredi Selvaggi, PR c. X, XX e XXX (avv.ti Francesco Grande, Gianni Franzoni e Stefano Vaccari)<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Processo contabile \u2013 Giudizio di responsabilit\u00e0 amministrativa &#8211; Procuratore regionale \u2013 Termine &nbsp;per il deposito dell\u2019atto di citazione \u2013 120 giorni \u2013 Decorrenti dalla scadenza del termine delle deduzioni dell\u2019ultimo presunto responsabile <\/strong>(art. 67, comma 6, C.G.C.)<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Processo contabile \u2013 Giudizio di responsabilit\u00e0 amministrativa &#8211; Procuratore regionale \u2013 Termine per il deposito dell\u2019atto di citazione \u2013 120 giorni \u2013 Sospensione ex art. 85, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2010, n. 18<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Processo contabile \u2013 Giudizio di responsabilit\u00e0 amministrativa \u2013 Atto di citazione \u2013 Nullit\u00e0 \u2013 Tassativit\u00e0 delle cause <\/strong>(art. 86, comma 3, C.G.C.)<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Processo contabile \u2013 Giudizio di responsabilit\u00e0 amministrativa \u2013 Danno all\u2019immagine della Pubblica Amministrazione \u2013 Presupposto &#8211; Sentenza penale irrevocabile di condanna per delitti contro l\u2019Amministrazione della Giustizia e\/o la Pubblica Amministrazione<\/strong> (art. 651, comma 1, c.p.p.)<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Responsabilit\u00e0 amministrativa e contabile \u2013 Danno erariale &#8211; All\u2019immagine della P-A- &#8211; Elementi identificativi \u2013 Definiti in sede penale \u2013 Ammissibilit\u00e0<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Responsabilit\u00e0 amministrativa e contabile \u2013 Danno erariale &#8211; All\u2019immagine della P-A- &#8211; Delitti contro l\u2019Amministrazione della Giustizia e a P. A &#8211; Criteri identificativi \u2013 Clamor fori<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Responsabilit\u00e0 amministrativa e contabile \u2013 Danno all\u2019immagine della P.A. \u2013 Quantificazione \u2013 Criteri<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><em>In caso l\u2019invito a dedurre sia stato emesso nei confronti di pi\u00f9 soggetti il termine perentorio per il deposito dell\u2019atto di citazione, pari a centoventi giorni, decorre \u201cdal momento del perfezionamento della notificazione per l\u2019ultimo invitato\u201d; nella fattispecie dalla scadenza della proroga concessa dal P.R. per il deposito delle deduzioni.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, c.d. \u201cCura Italia\u201d, adottato a seguito dell\u2019emergenza epidemiologica da COVID-19, ha disposto che (art. 85, comma 4) i termini in corso alla data dell\u20198 marzo 2020 e che scadano entro il 31 agosto 2020, sono sospesi e riprendono a decorrere dal 1\u00b0 settembre 2020, con riferimento a tutte le attivit\u00e0 giurisdizionali, inquirenti, consultive e di controllo intestate alla Corte dei conti.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>La nullit\u00e0 dell\u2019atto di citazione in giudizio non pu\u00f2 essere comminata se non nei casi espressamente previsti dalla legge; essa, pertanto, va limitata alle sole ipotesi in cui sia stato del tutto omesso o si appalesi assolutamente incerto il <\/em>petitum<em>, ovvero difetti<\/em> in toto <em>l\u2019esposizione dei fatti integranti la<\/em> causa petendi, <em>od allorch\u00e9 risulti assolutamente incerta l\u2019individuazione e la quantificazione del danno (o l\u2019indicazione dei criteri per la sua determinazione) oppure difetti l\u2019esposizione dei fatti.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia nel giudizio di responsabilit\u00e0 amministrativa quanto all\u2019accertamento della sussistenza del fatto, alla sua illiceit\u00e0 penale nonch\u00e9 all\u2019affermazione che l\u2019imputato lo ha commesso (art. 651,comma 1, c.p.p.).<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>L\u2019atto di citazione in giudizio trae legittimamente elementi identificativi dell\u2019illecito contabile anche con richiamo<\/em> per relationem <em>agli accertamenti contenuti nella sentenza penale di condanna.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Sussistono gli elementi costitutivi del danno all\u2019immagine nei reati contro l\u2018amministrazione della Giustizia e la P.-A. (rivelazione di notizie coperte da segreto investigativo, interventi di favore nei confronti di esponenti della associazione di stampo mafioso denominata \u2018Ndrangheta, asservimento del settore dei Lavori Pubblici del Comune di Finale Emilia agli interessi di un privato imprenditore nella gestione privilegiata degli appalti, con totale superamento di preclusioni normative e l\u2019artificioso frazionamento delle opere),<\/em> sotto il profilo oggettivo nell\u2019intrinseca idoneit\u00e0 del fatto ad arrecare un pregiudizio alla reputazione del soggetto passivo per la gravit\u00e0 del comportamento illecito tenuto dal dipendente rispetto ai canoni comportamentali ai quali avrebbe dovuto ispirarsi e, sul piano soggettivo, con riferimento al ruolo rivestito dal pubblico dipendente nell\u2019ambito della struttura amministrativa, nonch\u00e9, sotto il profilo &nbsp;sociale, per effetto del clamor fori e dell\u2019eco giornalistica dell\u2019accaduto.<\/p>\n\n\n\n<p><em>Ai fini della quantificazione del danno all\u2019immagine, da determinare ex art. 1226 c.c., il Giudice deve considerare il rapporto di proporzionalit\u00e0 tra la posta sanzionatoria individuata, come capace di ripristinare l\u2019immagine pubblica offuscata, ed i vantaggi conseguiti e\/o fatti conseguire in caso di sodalizio criminoso.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>MOTIVAZIONE<\/p>\n\n\n\n<p>1. Con atto di citazione regolarmente notificato l\u2019attore pubblico ha citato in giudizio X (ispettore della Polizia di Stato), X X (assistente capo della Polizia di Stato) e X X X (responsabile del servizio dei lavori pubblici del Comune di Finale Emilia), per sentire condannare: &#8211; X e X X al pagamento della somma di \u20ac 200.000,00 ciascuno in favore del Ministero dell\u2019Interno; &#8211; X X X al pagamento dell\u2019importo di \u20ac 337.612,05 in favore del Comune di Finale Emilia, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno sofferto dalle Amministrazioni di appartenenza dei tre convenuti, oltre rivalutazione monetaria a decorrere dal momento dell\u2019effettivo depauperamento delle suddette Amministrazioni e sino alla data di pubblicazione della sentenza e interessi legali su tale somma sino alla data dell\u2019effettivo soddisfo, con condanna alla refusione delle spese processuali.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Pi\u00f9 segnatamente, l\u2019azione della Procura si \u00e8 fondata sull\u2019ordinanza di custodia cautelare emessa in data 15 gennaio 2015 dal G.I.P. del Tribunale di Bologna, nel procedimento penale n. 26604\/2010 R.N.R. (c.d. \u201cAEMILIA\u201d), relativo all\u2019infiltrazione di un\u2019organizzazione criminale nel territorio dell\u2019Emilia Romagna, e conclusosi con la sentenza n. 797\/2016 del Tribunale di Bologna.<\/p>\n\n\n\n<p>3. Parte attrice ha prospettato che detta pronuncia ha condannato: &#8211; X, ritenendolo colpevole del delitto di concorso esterno in associazione mafiosa e di ulteriori reati contro la p.a., e, quanto alla pena, prendendo le mosse dalla pena base di anni dodici di reclusione per il pi\u00f9 grave delitto di concorso esterno in associazione mafiosa, aumentata ex art. 81 cpv c.p. di mesi cinque di reclusione, mesi tre di reclusione e mesi uno di reclusione e cos\u00ec giungendo alla pena complessiva di anni dodici e mesi nove di reclusione, ridotta di un terzo per il rito; &#8211; X X, ritenendolo colpevole del delitto di concorso esterno in associazione mafiosa e di ulteriori reati contro la p.a. e determinando il trattamento sanzionatorio a partire dalla pena base, nel minimo edittale, di anni dodici di reclusione per il pi\u00f9 grave delitto di concorso esterno in associazione mafiosa pluriaggravata, aumentata di mesi sei per il capo 123 e mesi tre per il restante capo di accusa, ridotta di un terzo per il rito; &#8211; X X X, ritenendolo colpevole in relazione a plurime ipotesi di abuso di ufficio e determinando la pena in anni due e mesi quattro di reclusione (pena base di anni due e mesi sei di reclusione, aumentata di anni uno di reclusione per la continuazione con i plurimi delitti omogenei contestati internamente al capo, ridotta di un terzo per il rito). Quanto al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili costituite, il giudice penale di prime cure ha accolto la domanda di risarcimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, costituita in relazione agli imputati chiamati a rispondere del delitto di cui all\u2019art. 416- bis c.p., liquidando i pregiudizi nella complessiva misura di \u20ac 500.000,00, \u201cvalutata la gravit\u00e0 delle condotte, il numero rilevante di persone coinvolte, l\u2019intenso allarme sociale che suscita l\u2019accertata infiltrazione dell\u2019associazione all\u2019interno del tessuto sociale ed economico del territorio, il tratto viepi\u00f9 pernicioso di un\u2019associazione che si eleva a contraddittore nei dibattiti sociali al fine di delegittimare l\u2019azione di contrasto della Prefettura\u201d (pag. 1325 della sentenza). La medesima pronuncia ha liquidato: &#8211; \u20ac 600.000,00 in favore della Regione Emilia-Romagna; &#8211; \u20ac 150.000,00 a carico del solo X X in favore del Comune di Reggio Emilia; &#8211; \u20ac 100.000,00 in favore della Provincia di Reggio Emilia; &#8211; \u20ac 150.000,00 ciascuno in favore dei Comuni di Gualtieri, Bibbiano, Reggiolo, Montecchio e Brescello; &#8211; \u20ac 150.000,00 a carico del X X in solido con altri concorrenti e in favore del Comune di Sala Baganza. Sempre in punto di risarcimento: &#8211; X X \u00e8 stato condannato al ristoro dei pregiudizi, in misura da liquidarsi in separato giudizio, in favore della Provincia di Modena e del Comune di Finale Emilia; &#8211; X e X X al risarcimento del danno subito dal Ministero dell\u2019Interno, sempre da liquidarsi in separato giudizio; &#8211; X X X al risarcimento del danno patito dal Comune di Finale Emilia, pure da liquidarsi in separata sede.<\/p>\n\n\n\n<p>4. Ha precisato l\u2019organo requirente come tali statuizioni siano state confermate in appello e, quindi, in Cassazione e come le stesse vantino il crisma della irrevocabilit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>5. Nella parte in diritto della citazione, dopo aver precisato che l\u2019incardinata azione di responsabilit\u00e0 ha ad oggetto il danno all\u2019immagine cagionato al Ministero dell\u2019Interno dalle condotte delittuose di X e X X e il danno all\u2019immagine subito dal Comune di Finale Emilia a seguito delle condotte di reato poste in essere da X X X, ha fatto rilevare come le vicende per cui \u00e8 controversia abbiano avuto una vastissima eco sugli organi di stampa locali e nazionali, essendo le suddette comparse sui quotidiani con titoli di immediata evidenza, gi\u00e0 in occasione dell\u2019esecuzione delle ordinanze cautelari. Quanto allo specifico delle condotte dei convenuti X &nbsp;e X X, le stesse si sarebbero inserite in un fenomeno di infiltrazione di carattere mafioso e in un esteso sistema del malaffare che si sarebbe potuto sostanziare soltanto in forza di un collaudato meccanismo di intimidazioni e collaborazioni (cos\u00ec la pag. 7 della citazione). Avrebbero particolare rilevanza i contegni riconducibili al contributo informativo fornito dal X &nbsp;e dal X X, che sarebbero stati asserviti alle richieste dei referenti dell\u2019organizzazione di stampo mafioso. Analoghe considerazioni dovrebbero, a giudizio della Procura, farsi con riguardo alle condotte, penalmente rilevanti, di X X X, che avrebbe, di fatto, asservito il settore dei Lavori Pubblici del Comune di Finale Emilia ai rapporti di amicizia e alla collaborazione del medesimo intimato con l\u2019impresa B. A. e con il suo titolare B. A. (cos\u00ec la pag. 8 della citazione). Il contegno del X X X\u2013 come prosegue la Procura \u2013 non si sarebbe appuntato sulla sola gestione privilegiata degli appalti, ma altres\u00ec, pi\u00f9 radicalmente, sul totale superamento di preclusioni normative alla contrattazione o all\u2019artificioso frazionamento delle opere, pur di consentire, da un lato, l\u2019attribuzione in via diretta degli appalti all\u2019impresa favorita dal X X X e, dall\u2019altro, di garantire la possibilit\u00e0 per quest\u2019ultimo di lucrare attraverso la percezione degli incentivi previsti in favore dei progettisti interni (quantificati nel complessivo importo di \u20ac 112.538,35).<\/p>\n\n\n\n<p>6. Quanto alla quantificazione del danno, l\u2019attore pubblico ha preso le mosse, con specifico riguardo alla posizione del XXX, dal criterio individuato dall\u2019art. 1, c. 1- sexies, l. n. 20 del 1994, per approdare, in ragione dei peculiari indici di lesivit\u00e0 rilevanti nel caso di specie (la gravit\u00e0 della condotta, la qualifica rivestita dall\u2019autore del danno, la rilevanza nel settore di servizio delle istanze di legalit\u00e0 e di correttezza dell\u2019agire dei dipendenti pubblici, il c.d. <em>clamor fori<\/em>, le valutazioni gi\u00e0 compiute dal Giudice penale in sentenza), al triplo dell\u2019entit\u00e0 delle utilit\u00e0 illecite lucrate, per un totale complessivo di \u20ac 337.612,05. Con riguardo alle posizioni di X e X X, la Procura ha fatto leva sul parametro equitativo, segnatamente basandosi sulla gravit\u00e0 delle condotte tenute, specialmente in ragione dello scopo delle stesse, nonch\u00e9 sul grave <em>vulnus<\/em> creato all\u2019immagine della Polizia di Stato; su dette basi, ha quantificato il pregiudizio patito dal Ministero dell\u2019Interno in misura pari a \u20ac 200.000,00 per ciascun convenuto.<\/p>\n\n\n\n<p>7. Si \u00e8 costituito in giudizio X, con il patrocinio dell\u2019Avv. Francesco Grande. Dopo aver richiamato il contenuto dell\u2019atto di citazione che ha dato avvio al presente giudizio, ha premesso come il danno all\u2019immagine sia un vero e proprio danno-conseguenza, con il corollario per cui detto pregiudizio debba costituire oggetto di puntuale allegazione e prova, alla stregua di quanto evidenziato dalla Suprema Corte di Cassazione. Ci\u00f2 precisato, il convenuto ha ritenuto non adeguatamente provato l\u2019<em>an<\/em> e il <em>quantum <\/em>del danno invocato dall\u2019attore pubblico. Alle pagg. 4-7 della comparsa di costituzione e risposta, la parte ha preso posizione sul criterio della \u201centit\u00e0 delle utilit\u00e0 illecitamente percepite dal dipendente\u201d; alle pagg. 7-8 su quello del \u201c<em>clamor fori<\/em>\u201d; pure alla pag. 8 sul parametro della \u201cqualifica soggettiva\u201d dello stesso convenuto; infine, alle pagg. 9-10 sui criteri della \u201creiterazione della condotta\u201d e della \u201ccomparazione con le liquidazioni dei danni effettuate in sede penale\u201d. Con specifico riguardo alla \u201centit\u00e0 delle utilit\u00e0 illecitamente percepite dal dipendente\u201d, il valore complessivo delle utilit\u00e0 percepite dal X \u2013 da stimarsi in forza dei dati agli atti del procedimento penale, nonch\u00e9 del senso comune e delle massime di esperienza ricorrenti nel caso concreto \u2013 non supererebbe la soglia degli \u20ac 20.000,00; cosa che renderebbe sproporzionato e irragionevole l\u2019importo di cui all\u2019atto di citazione, anche alla luce della specifica giurisprudenza di questa Corte. Quanto al parametro del \u201cclamor fori\u201d, il convenuto ha eccepito il carattere non nazionale, ma locale (circoscritto all\u2019Emilia-Romagna), del procedimento penale nel cui contesto sono state accertate le condotte per cui, oggi, \u00e8 causa; ha pure dedotto come, passando in rassegna la stampa prodotta dalla Procura, la vicenda del X rappresenterebbe solo un frammento di una vasta indagine prima e di un ampio processo poi (pag. 8 della comparsa) e come, nel resoconto giornalistico agli atti, alle condotte del X &nbsp;sarebbero stati sempre riservati pochi righi. Con riferimento al criterio della \u201cqualifica soggettiva\u201d, rileverebbe il dato per cui, all\u2019epoca dei fatti, il convenuto avrebbe rivestito la qualifica di ispettore di Polizia, dunque un ruolo non apicale o dirigenziale, destinato a collocarsi nella parte basse della gerarchia della Polizia di Stato. Con riguardo al parametro della \u201creiterazione della condotta\u201d, non potrebbe non considerarsi il ristretto ambito temporale (2011-2013) nel contesto del quale si collocherebbero i contegni rilevanti ai fini dell\u2019odierna controversia. Infine, in relazione al criterio della \u201ccomparazione con le liquidazioni dei danni effettuate in sede penale\u201d, emergerebbe, ancora una volta, il carattere sproporzionato dell\u2019importo di cui all\u2019atto di citazione, posto il quantum gi\u00e0 liquidato in sede penale e, comunque, il dato per cui le liquidazioni effettuate in quest\u2019ultima sede vedrebbero il X &nbsp;obbligato in solido con altri diciassette soggetti e in relazione a tutte le voci di danno risarcibile (e non soltanto del danno all\u2019immagine). Ha concluso chiedendo, in via principale, il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto e, in subordine, la riduzione del quantum risarcitorio alla giusta ed equa misura.<\/p>\n\n\n\n<p>8. Si \u00e8 altres\u00ec costituito in giudizio X X X, con il patrocinio degli Avv.ti Gianni Franzoni e Stefano Vaccari. Dopo una sintetica premessa in fatto (pagg. 2-3 della comparsa), il convenuto ha articolato due eccezioni di rito. Anzitutto, secondo la parte, la Procura sarebbe incorsa nella causa di inammissibilit\u00e0 della citazione, per tardivit\u00e0 della medesima, ai sensi dell\u2019art. 67 c.g.c.. Diversamente dal X, il X X X\u2013 la cui posizione processuale vanterebbe connotati di autonomia rispetto a quelle degli altri due convenuti \u2013 non avrebbe, infatti, chiesto la proroga del termine di quarantacinque giorni per fornire deduzioni; cosa che avrebbe comportato la scadenza di esso termine in data 3 marzo 2020, con conseguente scadenza del termine per il deposito della citazione in data 4 ottobre 2020 (considerata la sospensione dei termini dovuta all\u2019emergenza epidemiologica). Essendo stato l\u2019atto di citazione depositato soltanto il 28 ottobre 2020, lo stesso risulterebbe tardivo, con conseguente inammissibilit\u00e0 dell\u2019incoata azione erariale. Quanto alla seconda eccezione di rito, la parte ha fatto valere l\u2019asserita nullit\u00e0 della citazione ex art. 86, c. 2 e 6, c.g.c., \u201cin difetto di chiara e precisa esposizione dei fatti, degli elementi di diritto e dei criteri posti a fondamento della chiesta condanna del convenuto al risarcimento del danno erariale quantificato pari ad euro 337.612,05\u201d (pagg. 7-9 della comparsa). In particolare, secondo il convenuto, l\u2019organo requirente non avrebbe dettagliato quali sarebbero state le utilit\u00e0 illecite lucrate dallo stesso XXX, essendosi limitato al mero rinvio alla pag. 707 della sentenza penale di primo grado; n\u00e9 avrebbe la Procura argomentato in ordine alle ragioni per le quali le dette utilit\u00e0 dovrebbero intendersi illecite. Mancherebbe l\u2019indicazione dei principi di diritto, riferibili a obiettive e comprovate circostanze di fatto, che consentirebbero di desumere l\u2019avvenuta, indebita, percezione di incentivi di progettazione o di qualsiasi altra prestazione economica; come pure difetterebbe ogni analitica quantificazione del danno, con l\u2019indicazione e la descrizione delle singole componenti dei patiti pregiudizi. Nel merito, il X X X ha, anzitutto, dedotto come gli effetti di cui all\u2019art. 651 c.p.p. avrebbero a riguardare soltanto gli elementi nucleari del fatto, e non anche l\u2019elemento soggettivo associabile alle contestate condotte; elemento soggettivo di cui, in questa sede, mancherebbe la precipua prova. Secondo la parte, le singole condotte alla medesima ascritte dovrebbero essere autonomamente valutate, segnatamente considerando che i fatti si sarebbero svolti in presenza di una normativa emergenziale; che avrebbero riguardato l\u2019esecuzione di una sola quota-parte delle opere provvisionali ed urbanistiche che sarebbero state appaltate e\/o affidate dalla Regione Emilia Romagna e dal Comune di Finale Emilia; che avrebbero riguardato l\u2019esecuzione di opere che si sarebbero dovute svolgere in tempi molto ristretti, per garantire l\u2019immediato ripristino del patrimonio immobiliare del Comune di Finale Emilia e al fine di assicurare, sempre nel rispetto di essi prestabiliti termini, le rendicontazioni necessarie per ottenere i relativi Fondi di Solidariet\u00e0 Europea. Come pure ha dedotto il convenuto, dovrebbe comunque valorizzarsi l\u2019intervenuta situazione emergenziale e, segnatamente, la preminente esigenza di tempestivi ricostruzione e\/o ripristino dei beni immobili pubblici che erano stati irrimediabilmente compromessi o danneggiati. Dopo aver richiamato talune risultanze agli atti, la parte ha fornito dettagli sui singoli appalti rilevanti ai fini del decidere (appalto est lotto 16 affidato a B. C. s.r.l.; appalto lotto 3 EMT affidato a L. C. s.r.l.; appalto relativo al cimitero comunale; affidamenti diretti all\u2019impresa IOS, con ulteriori specifiche sull\u2019intervento di demolizione del fabbricato spogliatoio del campo Robinson, sull\u2019intervento di demolizione fabbricato via per Mirandola, sull\u2019intervento provvisionale spostamento macerie crollo mastio). Alle pagg. 26 e ss. della comparsa, il convenuto ha, quindi, eccepito la carenza di prova in ordine al lamentato danno erariale \u201ccerto\u201d, \u201cattuale\u201d e \u201cconcreto\u201d. In particolare, l\u2019importo di \u20ac 112.538,35, relativo a incentivi di progettazione, non rappresenterebbe una utilit\u00e0 economica illecita o, comunque, di detta illiceit\u00e0 difetterebbe, agli atti, la prova. Secondo il convenuto, gli incentivi dal medesimo percepiti risulterebbero dovuti, in quanto: &#8211; i medesimi gli sarebbero stati erogati indipendentemente dall\u2019impresa risultata vincitrice della gara; &#8211; gli stessi incentivi avrebbero interessato tutte le attivit\u00e0 svolte dal XXX, e non soltanto l\u2019attivit\u00e0 di progettazione; &#8211; la somma di \u20ac 112.538,35 non sarebbe mai stata incassata dalla parte, siccome espressione di importo al lordo; &#8211; l\u2019importo suddetto si sarebbe dovuto riferire alla totalit\u00e0 degli appalti, e non soltanto a quelli affidati alle imprese B. e IOS. A conferma di quanto dedotto, la parte ha pure precisato che: &#8211; l\u2019impresa B. avrebbe vinto un\u2019unica gara d\u2019appalto gestita dall\u2019Amministrazione comunale di Finale Emilia, quella del lotto 16; &#8211; l\u2019impresa IOS avrebbe ottenuto solo sette affidamenti d\u2019opera; &#8211; per l\u2019esecuzione delle opere provvisionali sarebbero state adottate ben centodieci determinazioni comunali, che avrebbero interessato oltre quaranta imprese; &#8211; la B. s.r.l. avrebbe eseguito provvisionali di valore pari all\u20191.677% dell\u2019importo complessivo, sommato a quello delle opere relative alla palestra comunale; &#8211; la B. s.r.l., sino alla sua esclusione dalla white list, avrebbe eseguito, in relazione alle opere di urbanizzazione appaltate, attivit\u00e0 contraddistinte di valore pari al 31.10 % dell\u2019importo totale di tutte le dette urbanizzazioni; &#8211; la B. C. s.r.l. sarebbe divenuta destinataria del 10.26 % del totale complessivo delle somme impegnate dal Comune di Finale Emilia per gli affidamenti pubblici. Il convenuto ha, quindi, in via subordinata, sempre nel merito, eccepito: &#8211; l\u2019inconfigurabilit\u00e0 del prospettato danno all\u2019immagine e comunque la incompatibilit\u00e0 della sua quantificazione con il criterio normativo del duplum di cui all\u2019art. 1, c. 62, l. n. 190\/2012; &#8211; l\u2019assenza di riscontro obiettivo a suffragio dell\u2019importo di \u20ac 112.538,35, posto dalla Procura alla base della formulata domanda risarcitoria, non avendo la detta somma mai afferito ad attivit\u00e0 di progettazione che non siano poi state effettivamente eseguite; &#8211; la necessit\u00e0 di considerare inter alia che la somma oggetto di contestazione rappresenterebbe il novero di tutti gli incentivi di progettazione conseguiti dal X X nel corso del biennio 2012\/2013, e non invece i soli compensi legati alle attivit\u00e0 oggetto dell\u2019indagine penale e che, in ogni caso, dagli incentivi contestati dovrebbero essere defalcate le indennit\u00e0 legittimamente spettanti al convenuto in relazione alle sue qualit\u00e0 di responsabile unico del procedimento, direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza (qualit\u00e0 che mai sarebbero state contestate dalle competenti autorit\u00e0); &#8211; l\u2019erroneit\u00e0 dell\u2019importo di \u20ac 112.538,35, siccome computato \u201cal lordo di tutti i c.d. \u201coneri riflessi\u201d (ritenute fiscali, contributi previdenziali, quali i contributi CPDEL, INAIL, FPC nonch\u00e9 l\u2019IRAP a carico dell\u2019Ente\u201d (pag. 62). Ha concluso chiedendo, nel rito, la declaratoria di inammissibilit\u00e0 dell\u2019azione erariale per tardivit\u00e0 dell\u2019atto di citazione, siccome asseritamente depositato oltre il termine di cui all\u2019art. 67, c. 5, d.lgs. n. 174\/2016, nonch\u00e9 di nullit\u00e0 per \u201cmancata puntuale e chiara indicazione e\/o descrizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda\u201d; nel merito, il rigetto di tutte le domande proposte dalla Procura Regionale, siccome infondate in fatto e in diritto e in quanto, in ogni caso, non provate. Sempre nel merito, in via subordinata, la parte ha chiesto la condanna del convenuto al risarcimento del danno nei limiti dell\u2019importo di \u20ac 3.171,06, ovvero della diversa minore o maggior somma da determinarsi in corso di causa o ritenuta secondo giustizia.<\/p>\n\n\n\n<p>9. Pur ritualmente intimato, non si \u00e8 costituito X X.<\/p>\n\n\n\n<p>10. All\u2019udienza pubblica del 28 aprile 2021, il Procuratore Regionale C. A. Manfredi Selvaggi ha replicato alle eccezioni formulate dalle parti convenute; si \u00e8, quindi, riportato all\u2019atto di citazione, insistendo nelle conclusioni ivi rassegnate. L\u2019Avv. F. Grande, per X, si \u00e8 riportato alla propria comparsa di costituzione e risposta; anche gli Avv.ti Gianni Franzoni e Stefano Vaccari, per X X X, si sono riportati alla comparsa in atti.<\/p>\n\n\n\n<p>11. Si deve preliminarmente dichiarare la contumacia di X X, data la regolare instaurazione del contraddittorio con detto convenuto, in ragione dell\u2019avvenuto perfezionamento dell\u2019iter notificatorio, per come risulta dalla relata ex actis.<\/p>\n\n\n\n<p>12. Il carattere pregiudiziale delle eccezioni formulate da X X X in comparsa rende opportuna la loro trattazione anteriormente alla disamina del merito (art. 101, c. 2, c.g.c.).<\/p>\n\n\n\n<p>13. Come si \u00e8 anticipato nella parte in fatto, il convenuto X X X ha anzitutto eccepito l\u2019asserita inammissibilit\u00e0 della citazione, per tardivo deposito della medesima, ai sensi dell\u2019art. 67, c. 5, c.g.c. (pagg. 3-6 della comparsa di costituzione e risposta). Secondo la prospettazione di parte, non avendo il X X X chiesto la proroga del termine per la presentazione di deduzioni, il medesimo sarebbe scaduto in data 3 marzo 2020, con conseguente scadenza del termine ex art. 67, c. 5, c.g.c., per il deposito della citazione, il giorno 4 ottobre 2020. Manifestamente risulterebbe il tardivo deposito dell\u2019atto introduttivo, siccome avvenuto soltanto il 28 ottobre 2020; donde l\u2019inammissibilit\u00e0 della proposta azione. L\u2019eccezione \u00e8 destituita di fondamento. Se \u00e8, infatti, senz\u2019altro vero che l\u2019art. 67, c. 5, fissa un termine perentorio, pari a centoventi giorni a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle deduzioni di parte (\u201cIl procuratore regionale deposita l\u2019atto di citazione in giudizio, a pena di inammissibilit\u00e0 dello stesso, entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle deduzioni da parte del presunto responsabile del danno\u201d; Sez. Riunite, n. 7\/2003\/QM), \u00e8 parimenti innegabile che il disposto debba essere letto insieme al successivo comma sesto. Quest\u2019ultimo contempla uno speciale dettato, destinato a trovare applicazione nei casi, come in quello di specie, in cui l\u2019invito a dedurre sia stato emesso nei confronti di pi\u00f9 soggetti. In tali ipotesi, infatti, il termine di cui al quinto comma decorre \u201cdal momento del perfezionamento della notificazione per l\u2019ultimo invitato\u201d (cos\u00ec, del resto, Sez. Riunite, n. 1\/2005\/QM, secondo cui, gi\u00e0 nel sistema antecedente il codice di giustizia contabile, ove una pluralit\u00e0 di presunti responsabili fossero stati destinatari di un contestuale invito a dedurre, il termine di centoventi giorni per l\u2019emissione della citazione sarebbe decorso per tutti dal momento del perfezionamento dell\u2019ultima delle notificazioni dell\u2019invito stesso). N\u00e9 la norma distingue in ragione della maggiore o minore autonomia delle posizioni dei presunti responsabili, o della maggiore o minore coincidenza dei profili di responsabilit\u00e0 fatti valere in relazione a ciascuna parte; e ove la norma non distingue, neanche a noi \u00e8 dato farlo (\u201c<em>ubi lex non distinguit, nec nos distinguere possumus<\/em>\u201d). Ferma restando la comunanza della vicenda da cui derivano le ipotesi di danno formulate con riguardo ai tre convenuti, l\u2019art. 67, c. 6, non contempla i distinguo che il X X X prospetta alle pagg. 3-6 della comparsa. La <em>ratio<\/em> dell\u2019enunciato positivo, che promuove il <em>simultaneus processus<\/em>, si appunta, del resto, nel principio di economia processuale, la cui rilevanza costituzionale e sovranazionale non pu\u00f2 essere revocata in dubbio (art. 111, c. 2, Cost.; art. 6 CEDU). Ora, la Procura ha notificato un unico invito a dedurre (doc. all. n. 18 all\u2019atto di citazione) nei confronti dei tre soggetti rispetto ai quali era intervenuta la sentenza penale n. 797\/2016 del Tribunale di Bologna, confermata in appello e in Cassazione; uno dei tre, X, ha chiesto, con istanza del 17.2.2020, pervenuta alla Procura il successivo 27.2.2020 (doc. all. n. 27 all\u2019atto di citazione) il differimento del termine per il deposito delle deduzioni difensive; con decreto n. 43\/2020 (doc. all. n. 28 all\u2019atto di citazione), la Procura ha accolto l\u2019istanza, con conseguente proroga del termine di venti giorni dal ricevimento del prefato decreto (ricevimento che fa data al 5.3.2020, doc. all. n. 29 all\u2019atto di citazione). Intervenuta la sospensione dei termini dovuta all\u2019emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 85, c. 4, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, c.d. Cura Italia: \u201cIn caso di rinvio, con riferimento a tutte le attivit\u00e0 giurisdizionali, inquirenti, consultive e di controllo intestate alla Corte dei conti, i termini in corso alla data dell\u20198 marzo 2020 e che scadono entro il 31 agosto 2020, sono sospesi e riprendono a decorrere dal 1\u00b0 settembre 2020. A decorrere dall\u20198 marzo 2020 si intendono sospesi anche i termini connessi alle attivit\u00e0 istruttorie preprocessuali, alle prescrizioni in corso ed alle attivit\u00e0 istruttorie e di verifica relative al controllo\u201d), il termine per il deposito delle deduzioni ha ripreso a decorrere dal 1.9.2020 ed \u00e8 spirato in data 16.10.2020. Essendo il deposito della citazione avvenuto il 28.10.2020, non constano margini per ritenere l\u2019eccezione fondata.<\/p>\n\n\n\n<p>14. Con una seconda eccezione di rito, il convenuto X X X ha fatto valere l\u2019asserita nullit\u00e0 della citazione \u201cin difetto di chiara e precisa esposizione dei fatti, degli elementi di diritto e dei criteri posti a fondamento della chiesta condanna del convenuto al risarcimento del danno erariale quantificato pari ad euro 337.612,05\u201d, invocando espressamente il dettato dell\u2019art. 86, c. 2, lett. c), e) e f), d.lgs. n. 174\/2016 (pagg. 7-9 della comparsa). L\u2019eccezione \u00e8 infondata. Va, anzitutto, rilevato che, rispetto all\u2019art. 86, c. 2, lett. f), che contempla \u201cl\u2019indicazione degli elementi di prova che supportano la domanda e l\u2019elenco dei documenti offerti in comunicazione\u201d, non \u00e8 prevista alcuna sanzione di nullit\u00e0; e la nullit\u00e0 \u00e8, nel codice di giustizia contabile, sottoposta a un rigido principio di tipicit\u00e0 e tassativit\u00e0 (\u201c<em>pas de nullit\u00e9 sans texte<\/em>\u201d; art. 44, c. 1, c.g.c.: \u201cNon pu\u00f2 essere pronunciata la nullit\u00e0 per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullit\u00e0 non \u00e8 comminata dalla legge\u201d). Quanto al, pure invocato, dettato delle lettere c) ed e) dell\u2019art. 86, c. 2, c.g.c., si deve osservare quanto segue. L\u2019art. 86, c. 2, lett. c) ed e), c.g.c. riproduce il dettato dell\u2019art. 164, c. 4, c.p.c., comminando la <em>sanctio nullitatis<\/em> allorch\u00e9 risulti assolutamente incerta l\u2019individuazione e la quantificazione del danno (o l\u2019indicazione dei criteri per la sua determinazione) oppure difetti l\u2019esposizione dei fatti. La corrispondenza tra il tenore dell\u2019art. 86, cit., e quello dell\u2019art. 164 c.p.c. induce a guardare alla giurisprudenza formatasi in relazione a quest\u2019ultimo disposto; giurisprudenza che circoscrive la nullit\u00e0 alle radicali ipotesi in cui sia stato del tutto omesso o si appalesi assolutamente incerto il <em>petitum<\/em>, ovvero a quelle in cui difetti in toto l\u2019esposizione dei fatti integranti la <em>causa petendi<\/em> (Cass. civ., sez. un., 22 maggio 2012, n. 8077: \u201c[\u2026] la nullit\u00e0 della citazione si produce, a norma dell\u2019art. 164 c.p.c., comma 4, solo quando il <em>petitum<\/em> sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l\u2019esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda. Nello scrutinare la conformit\u00e0 dell\u2019atto al modello legale, l\u2019identificazione dell\u2019oggetto della domanda va peraltro operata avendo riguardo all\u2019insieme delle indicazioni contenute nell\u2019atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, producendosi la nullit\u00e0 solo quando, all\u2019esito del predetto scrutinio, l\u2019oggetto risulti \u201cassolutamente\u201d incerto. Ma occorre anche tener conto che quest\u2019ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma, che impone all\u2019attore di specificare sin dall\u2019atto introduttivo, a pena di nullit\u00e0, l\u2019oggetto della sua domanda: ragione che risiede nell\u2019esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l\u2019immediata contezza del <em>thema decidendum<\/em>), con la conseguenza che non pu\u00f2 prescindersi, nel valutare il grado d\u2019incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte: se tale, cio\u00e8, da consentire, comunque, un\u2019agevole individuazione di quanto l\u2019attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l\u2019approntamento di una precisa linea di difesa\u201d). Tale corrispondenza \u00e8 suggellata dalla giurisprudenza contabile, che, ai fini della comminatoria della nullit\u00e0, richiede che sia assolutamente incerto l\u2019oggetto della domanda, consentendo che quest\u2019ultimo si identifichi avendo riguardo all\u2019insieme delle indicazioni contenute nell\u2019atto di citazione e dei documenti a quest\u2019ultimo allegati (Sez. Molise, n. 25\/2018; Sez. Campania, n. 243\/2020). Nel caso di specie, alla luce dell\u2019insieme delle coordinate contenute nel libello, lette in un\u2019ottica di necessaria sinergia con la produzione documentale di parte attrice, \u00e8 ben possibile superare la censura di nullit\u00e0. L\u2019integrazione di quanto dedotto in citazione con la sentenza penale n. 797\/2016 del Tribunale di Bologna, passata in giudicato, che fonda l\u2019azione erariale, consente di fare chiarezza sugli elementi identificativi della proposta azione; vieppi\u00f9 a fronte del consolidato indirizzo pretorio che ammette finanche la mera <em>relatio<\/em> alla sentenza del giudice penale (Sez. Campania, n. 243\/2020). Nulla muta con riguardo alla determinazione dei danni, posto che \u00e8 lo stesso art. 86 c.g.c. a fornire all\u2019organo requirente l\u2019alternativa tra la precisa individuazione delle poste risarcitorie (che, comunque, non difetta nel libello che ha originato l\u2019odierna azione contabile) e la menzione dei criteri di determinazione dei pregiudizi (art. 86, c. 2, lett. c)). Basti leggere le pagg. 9-11 dell\u2019atto di citazione per constatare come la Procura abbia assolto al proprio onere di allegazione, invocando i criteri oggettivo, soggettivo e sociale che la giurisprudenza contabile pacificamente impiega ai fini della quantificazione del danno erariale all\u2019immagine. In definitiva, se, del resto, la ratio della nullit\u00e0 in discorso risiede nella necessit\u00e0 di consentire alla parte convenuta di esercitare appieno le proprie facolt\u00e0 defensionali, non si pu\u00f2 dubitare della validit\u00e0 dell\u2019atto introduttivo, che ha consentito al X X X di predisporre una linea difensiva adeguata (sul punto, ancora Cass. civ., sez. un., n. 8077\/2012, cit.).<\/p>\n\n\n\n<p>15. Nel merito, la domanda attorea \u00e8 fondata e meritevole di parziale accoglimento nei termini che qui si espongono.<\/p>\n\n\n\n<p>16. Invero, l\u2019odierna azione contabile, tesa alla condanna dei tre convenuti al risarcimento dei danni all\u2019immagine eziologicamente correlati alle contestate condotte, trae fondamento da statuizioni penali contenute nella pronuncia n. 797\/2016 del Tribunale di Bologna (doc. all. n. 5 all\u2019atto di citazione), pacificamente passate in giudicato. In particolare, come si legge nel tessuto motivo della richiamata sentenza penale di prime cure (ampiamente e congruamente motivata), tutti e tre i convenuti sono stati destinatari di dispositivi di condanna: &#8211; X, per il delitto di concorso esterno in associazione mafiosa e di ulteriori reati contro la p.a. \u2013 pag. 1338 della pronuncia; &#8211; X X, per il delitto di concorso esterno in associazione mafiosa e di ulteriori reati contro la p.a. \u2013 pag. 1349 della sentenza; &#8211; X X X, per plurime ipotesi di abuso di ufficio \u2013 pag. 1343 del dictum. Segnatamente, X \u00e8 stato condannato alla pena di otto anni e sei mesi di reclusione, in relazione ai capi di imputazione nn. 142 (\u201cper avere concretamente contribuito, in concorso con [omissis], al rafforzamento, alla conservazione ed alla realizzazione degli scopi dell\u2019associazione mafiosa di cui al capo 1 [\u2026] pur senza farne formalmente parte. Fornendo supporto costante all\u2019associazione [\u2026]\u201d), 142- bis (\u201ccompiva atti contrari ai doveri del suo ufficio [\u2026] consistenti in particolare nella rivelazione di notizie sulle indagini di P.G. e, in genere, su notizie coperte da segreto investigativo, nonch\u00e9 nel compimento di interventi di favore per garantire l\u2019 \u201cintoccabilit\u00e0\u201d degli esponenti della associazione di stampo mafioso denominata \u2018Ndrangheta [\u2026] accettando in cambio [\u2026] la dazione o la promessa di denaro ed altre utilit\u00e0\u201d), 145 (\u201cin concorso con [omissis], perch\u00e9 [\u2026] abusivamente si introducevano nel sistema informatico denominato S.D.I. (Sistema di Indagine), in dotazione alle forze di polizia, sistema protetto da misure di sicurezza, con abuso dei poteri e violazione dei doveri inerenti alla loro funzione di ufficiale\/agente di P.G. [\u2026]\u201d) e 146 (\u201cperch\u00e9 [\u2026] rivelava: &#8211; in data antecedente al 16.06.2011, a [omissis] la collaborazione di giustizia di [omissis] e taluni contenuti delle sue dichiarazioni, e pi\u00f9 in generale fornendo notizie in ordine alle attivit\u00e0 di indagine condotte (anche nel passato) in Calabria dal suo Ufficio ed anche di indagini pendenti in Emilia [\u2026]\u201d). X X \u00e8 stato condannato alla pena di otto anni e sei mesi di reclusione, in relazione ai capi di imputazione nn. 1 (quale concorrente esterno ex art. 110 c.p. nel delitto di cui all\u2019art. 416- bis c.p.), 123 (\u201crivolgeva minacce alla giornalista [omissis] della redazione reggiana de \u201cIl Resto del Carlino\u201d perch\u00e9 non pubblicasse pi\u00f9 notizie relative alla famiglia di [omissis]\u201d) e 155 (\u201c[\u2026] si introduceva abusivamente nel sistema informatico denominato S.D.I. (Sistema di Indagine), in dotazione alle forze di polizia, sistema protetto da misure di sicurezza, con abuso dei poteri e violazione dei doveri inerenti la sua funzione di ufficiale di p.g.\u201d). Infine, X X X risulta essere stato condannato alla pena di due anni e quattro mesi di reclusione, in relazione al capo di imputazione n. 189 (\u201cin concorso con [omissis] perch\u00e9 con pi\u00f9 azioni esecutive del medesimo disegno criminoso si accordavano tra loro creando una sinergia totale di azione giungendo a determinare nei minimi particolari numerosissimi appalti del Comune di Finale Emilia (in fase di ideazione, di progettazione e di realizzazione diretta ed indiretta) in relazione ai lavori conseguenti al sisma del maggio 2012 e quindi alla gestione di appalti in materia edile e di smaltimento di rifiuti\u201d). Le statuizioni hanno trovato conferma in secondo grado e ulteriore, definitivo, suggello avanti alla Corte regolatrice. Ed \u00e8 ben noto come, dato il dettato dell\u2019art. 651 c.p.p., applicabile \u2013 per consolidata giurisprudenza (ad es., Sez. Veneto, n. 226\/2016) \u2013 anche al processo contabile, la sentenza penale irrevocabile di condanna abbia efficacia extrapenale, quanto all\u2019accertamento del fatto e della sua illiceit\u00e0 penale nonch\u00e9 quanto all\u2019affermazione che l\u2019imputato lo ha commesso. In sintonia con l\u2019art. 651 c.p.p., tanto l\u2019art. 17, c. 30- ter, d.l. n. 78\/2009 (abrogato dall\u2019art. 4, c. 1, lett. h, delle \u201cNorme transitorie e abrogazioni\u201d contenute nel c.g.c.), mediante il rinvio all\u2019art. 7 l. n. 97\/2001, quanto oggi l\u2019art. 51, c. 7, c.g.c., fanno della \u201csentenza irrevocabile di condanna\u201d l\u2019ordinario veicolo di accesso all\u2019azione di responsabilit\u00e0 erariale per danno all\u2019immagine; nello stesso senso, l\u2019art. 1, c. 1- sexies, l. n. 241\/1990 testualmente si riferisce alla \u201ccommissione di un reato [\u2026] accertato con sentenza passata in giudicato\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>17. Pacifici essendo i fatti causativi del danno erariale, risultando agli atti episodi penalmente rilevanti, ormai incontrovertibilmente accertati (e, dunque, non pi\u00f9 suscettibili di essere messi in discussione), e pure inequivoci apparendo il nesso di causalit\u00e0 e l\u2019elemento psicologico a sostegno delle contestate condotte, si deve procedere alla stima del pregiudizio.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel merito, \u00e8 da premettere che il ristoro del danno erariale all\u2019immagine, volto a ripristinare il senso di fiducia e affidamento dei cittadini nel virtuoso operato dell\u2019Amministrazione pubblica, ha una portata, non soltanto compensativa, ma anche, inevitabilmente, preventiva e deterrente (analogamente, gi\u00e0 Sez. Lombardia, n. 792\/2008). La ratio dissuasiva rispetto alla reiterazione di contegni che possano offuscare la stessa identit\u00e0 della singola istituzione \u00e8, invero, connaturale al disegno del legislatore, che avvince l\u2019ipotesi di danno in discorso all\u2019accertamento di una penale responsabilit\u00e0 o tipizza speciali fattispecie nell\u2019ottica della repressione di fenomeni particolarmente lesivi della pubblica immagine della p.a.. Ci\u00f2 si inquadra nella cornice di una responsabilit\u00e0 che, come quella erariale, ha natura non soltanto riparatoria, ma anche sanzionatoria (per tutte, C. Cost., 31 marzo 1988, n. 371); e appare consonante con la giurisprudenza di legittimit\u00e0, che ormai avalla la natura polifunzionale della stessa responsabilit\u00e0 civile (Cass., sez. un., 5 luglio 2017, n. 16601: \u201c[\u2026] pu\u00f2 dirsi che accanto alla preponderante e primaria funzione compensativo riparatoria dell\u2019istituto (che immancabilmente lambisce la deterrenza) \u00e8 emersa una natura polifunzionale (un autore ha contato pi\u00f9 di una decina di funzioni), che si proietta verso pi\u00f9 aree, tra cui sicuramente principali sono quella preventiva (o deterrente o dissuasiva) e quella sanzionatorio-punitiva\u201d). Se tutto ci\u00f2 \u00e8 vero, non \u00e8 comunque dato prescindere dall\u2019onere dell\u2019attore pubblico di allegare e provare l\u2019entit\u00e0 della posta risarcitoria o, comunque, di fornire i basilari parametri di quantificazione (art. 86, c. 2, lett. c), c.g.c.). Al Collegio spetta verificare la correttezza del quantum in forza di quel vaglio di proporzionalit\u00e0 in concreto che \u00e8 oggi imposto dai canoni costituzionali (non da ultimo l\u2019art. 3 Cost. rispetto al <em>tertium comparationis<\/em> dell\u2019art. 1, c. 1- sexies, l. n. 20\/1994) e dalla giurisprudenza sovranazionale. Infatti, come, da ultimo, evidenziato da questa Sezione (Sez. Emilia Romagna, n. 209\/2020 e n. 210\/2020), pur avendo i parametri di valutazione del danno all\u2019immagine carattere ontologicamente equitativo (ad es., Sez. Piemonte, n. 57\/2017; Sez. Calabria, n. 265\/2020), e pur potendosi la quantificazione fondare su prove anche presuntive o indiziarie (Sez. Riunite, n. 10\/2003), l\u2019ortodossia della determinazione del quantum \u00e8 preservata se contenuta negli argini dei canoni di proporzionalit\u00e0 e ragionevolezza, da vagliarsi alla luce della complessit\u00e0 delle circostanze del caso concreto. Come afferma la Corte regolatrice, gli stessi danni punitivi non sono incondizionatamente ammessi, dovendo risultare comunque conformi, non solo al principio di legalit\u00e0 (artt. 23 e 25 Cost.), ma anche al criterio di proporzionalit\u00e0 (Cass., sez. un., n. 16601\/2017, cit.). Cos\u00ec, la giurisprudenza sovranazionale, nel consentire finanche pi\u00f9 risposte sanzionatorie in relazione a un medesimo fatto, richiede che la loro sommatoria sia conforme all\u2019invocato principio di proporzionalit\u00e0 (ad es., Corte EDU, 15 novembre 2016, ric. nn. 24130\/11 e 29758\/11, A and B v. Norway e C. Giust., 20 marzo 2018, C-524\/15 Menci). Nella giurisdizione contabile, la proporzionalit\u00e0 \u00e8 assicurata dalla concreta verifica: &#8211; della gravit\u00e0 del fatto, &#8211; del fenomenico atteggiarsi della condotta, &#8211; della sua eventuale reiterazione nel tempo, &#8211; della posizione ricoperta dalla parte convenuta (con riferimento all\u2019importanza della sua funzione e alla delicatezza dei suoi compiti), &#8211; del grado di diffusivit\u00e0 e risonanza dell\u2019episodio (il c.d. <em>clamor fori<\/em>, che, pur non condizionando l\u2019<em>an<\/em> del pregiudizio, incide sulla sua quantificazione; ad es., App. Sicilia, n. 119\/2019; Sez. II App., n. 290\/2020). Devono, dunque, riscontrarsi, alla luce della totalit\u00e0 delle risultanze agli atti, i criteri: &#8211; <a>oggettivo (l\u2019intrinseca idoneit\u00e0 del fatto ad arrecare un pregiudizio di tipo reputazionale al soggetto passivo per la gravit\u00e0 del comportamento illecito tenuto dal dipendente e l\u2019entit\u00e0 del suo scostamento rispetto ai canoni ai quali egli avrebbe dovuto obbligatoriamente ispirarsi); &#8211; soggettivo (il ruolo dell\u2019agente nell\u2019ambito della struttura amministrativa); &#8211; sociale (l\u2019ampiezza della diffusione nell\u2019ambiente sociale, anche per effetto del clamor fori e dell\u2019eco giornalistica dell\u2019accaduto;<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;ad es., Sez. Calabria, n. 265\/2020: \u201c[\u2026] si deve [\u2026] fare riferimento alla copiosa giurisprudenza di questa Corte [\u2026] la quale, al fine precipuo di evitare soluzioni arbitrarie, richiede che tale quantificazione si basi su di un\u2019analisi in concreto delle singole fattispecie di comportamento illecito e si fondi su una serie di indicatori ragionevoli: a) di natura oggettiva, inerenti alla natura del fatto, alle modalit\u00e0 di perpetrazione dell\u2019evento pregiudizievole, alla eventuale reiterazione dello stesso, all\u2019entit\u00e0 dell\u2019eventuale arricchimento; b) di natura soggettiva, legati al ruolo rivestito dal pubblico dipendente nell\u2019ambito della Pubblica Amministrazione; c) di natura sociale, legati alla negativa impressione suscitata nell\u2019opinione pubblica locale ed anche all\u2019interno della stessa Amministrazione, all\u2019eventuale clamor fori e alla diffusione ed amplificazione del fatto operata dai mass-media, la quale diffusione non integra, dunque, la lesione del bene tutelato, indicandone semplicemente la dimensione\u201d). Non deve, quindi, mancare una congrua valutazione di tutte le rilevanti circostanze del caso concreto, compresa la disamina delle utilit\u00e0 eventualmente percepite dalla parte (o fatte percepire al sodalizio al quale essa parte contribuisce) per effetto delle contestate condotte. Ci\u00f2 \u00e8, del resto, conforme alla stessa tradizione di common law, che, nell\u2019ammettere i cc.dd. danni punitivi, appieno idonei a reprimere condotte di gravit\u00e0 pari a quelle per cui oggi \u00e8 controversia, vieta condanne irragionevolmente afflittive (U.S. Supreme Court, State Farm Mutual Automobile Insurance Co. v. Campbell, 538 U.S. 408 (2003), che richiama la due process clause; anche U.S. Supreme Court, Philip Morris USA v. Williams, 549 U.S. 346 (2007)).<\/p>\n\n\n\n<p>18. Ora, la Procura erariale ha chiesto, quanto a X e a X X, la condanna al pagamento dell\u2019importo di \u20ac 200.000, 00 ciascuno in favore del Ministero dell\u2019Interno; quanto a X X X, la condanna alla corresponsione della somma di \u20ac 337.612, 05 nei confronti del Comune di Finale Emilia.<\/p>\n\n\n\n<p>18.1. Se il quantum possa dirsi proporzionato ai fatti dipende dalla verifica in concreto degli elementi oggettivo, soggettivo e sociale e, quindi, dall\u2019entit\u00e0 della condotta, dalla qualifica soggettiva delle parti convenute e dalla rilevanza mediatica dei fatti contestati. Quanto al criterio oggettivo, non \u00e8 dato revocare in dubbio la particolare gravit\u00e0 dei fatti accertati in sede penale, la loro reiterazione nel tempo e il disprezzo che sottendono rispetto ai valori fondanti la convivenza civile e alle istituzioni che le parti, con \u201cdisciplina ed onore\u201d, avrebbero dovuto servire (art. 54, c. 2, Cost.). I capi di imputazione, tutti connotati da oggettiva, intrinseca, gravit\u00e0, hanno, del resto, trovato conferma ai lumi del contraddittorio, all\u2019esito di tre gradi di giudizio. Quanto a X, rilevano: &#8211; il capo 142 (essendo stato alla parte contestato di \u201cavere concretamente contribuito, in concorso con [omissis], al rafforzamento, alla conservazione ed alla realizzazione degli scopi dell\u2019associazione mafiosa di cui al capo 1 [\u2026] pur senza farne formalmente parte. Fornendo supporto costante all\u2019associazione e in particolare a [omissis], conoscendone l\u2019appartenenza al sodalizio di cui al capo 1 e ben conoscendo la centralit\u00e0 per il sodalizio medesimo nonch\u00e9 per le cosche \u2018ndranghetistiche [omissis] delle attivit\u00e0 economiche e di riciclaggio e\/o reimpiego poste in essere in Emilia da costoro [\u2026] Facendo ci\u00f2, sfruttando di sovente la sua qualit\u00e0 di Ispettore della Polizia di Stato in forza alla Squadra Mobile di Catanzaro, nella piena consapevolezza e volont\u00e0 di dare un apporto significativo e concreto ad un gruppo organizzato appartenente alla \u2018ndrangheta (di cui conosceva nei particolari le dinamiche associative ed operative anche in forza della sua attivit\u00e0 di indagine passata e presente al momento dei fatti contestati), consentendo al medesimo di superare momenti di grave difficolt\u00e0 dovuta in particolare ai provvedimenti interdittivi delle autorit\u00e0 amministrative nel 2011 e nel 2012 sia al nord che al sud Italia, di mantenere e di rafforzare la sua capacit\u00e0 operativa, rendendo pi\u00f9 sicuri i piani criminali del sodalizio e favorendone l\u2019ideazione e l\u2019esecuzione\u201d); &#8211; il capo 142- bis (perch\u00e9 \u201ccon pi\u00f9 azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nella sua qualit\u00e0 di Ispettore della Polizia di Stato in forza alla Squadra Mobile di Catanzaro: a) compiva atti contrari ai doveri del suo ufficio \u2013 consistenti in particolare nella rivelazione di notizie sulle indagini di P.G. e, in genere, su notizie coperte da segreto investigativo, nonch\u00e9 nel compimento di interventi di favore per garantire l\u2019\u201cintoccabilit\u00e0\u201d degli esponenti della associazione di stampo mafioso denominata \u2018Ndrangheta e in particolare dell\u2019articolazione emiliana di cui al capo sub 1) da indagini di P.G. e da relativi provvedimenti dell\u2019A.G., meglio descritti al capo 142 \u2013 accettando in cambio, per s\u00e9 e per i propri familiari e per il collega [omissis], la dazione o la promessa di denaro ed altre utilit\u00e0; b) per l\u2019esercizio delle sue funzioni (fornendo consiglio e supporto, accelerando l\u2019iter di rilascio di certificati presso gli uffici giudiziari, intervenendo presso le Questure di Reggio Emilia e Crotone, anche al fine di interloquire presso le locali Prefetture, cos\u00ec da agevolare la riabilitazione di [omissis] colpito da interdittiva antimafia, prendendo contatti con esponenti politici calabresi al fine di acquisire presso il comune di Crotone gli atti interdittivi alla base delle revoche degli appalti subite da [omissis]; adoperandosi, nel marzo del 2012, presso la Questura di Reggio Emilia affinch\u00e9 fosse rilasciato a favore di [omissis] la licenza di porto di fucile, ecc., indebitamente riceveva, per s\u00e9 e per i propri familiari e per il collega [omissis], la dazione o la promessa di denaro o altre utilit\u00e0\u201d); &#8211; il capo 145 (ove gli \u00e8 stato contestato di essersi, in concorso con altro soggetto, introdotto \u201cnel sistema informatico denominato S.D.I. (Sistema di Indagine), in dotazione alle forze di polizia, sistema protetto da misure di sicurezza, con abuso dei poteri e violazione dei doveri inerenti alla loro funzione di ufficiale\/agente di P.G. con violazione delle direttive concernenti l\u2019accesso allo S.D.I. da parte di appartenenti alle forze dell\u2019ordine. In particolare, accedendo a tale sistema informatico non dovendo svolgere alcuna indagine n\u00e9 dovendo acquisire per ragioni di ufficio informazioni sul conto di [omissis], si impossessava[no] di notizie afferenti le sue vicende giudiziarie\u201d); &#8211; il capo 146 (\u201cperch\u00e9, quale appartenente alla Polizia di Stato, in servizio presso la Squadra Mobile della Questura di Catanzaro, con pi\u00f9 azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in pi\u00f9 occasioni, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque, abusando delle sue qualit\u00e0, al fine di procurare a s\u00e9 o ad altri un indebito profitto patrimoniale, come indicato nel capo 142), avvalendosi illegittimamente di notizie di ufficio, le quali dovevano rimanere segrete, rivelava: &#8211; in data antecedente al 16.06.2011, a [omissis] la collaborazione di giustizia di [omissis] e taluni contenuti delle sue dichiarazioni, e pi\u00f9 in generale fornendo notizie in ordine alle attivit\u00e0 di indagine condotte (anche nel passato) in Calabria dal suo Ufficio ed anche di indagini pendenti in Emilia, facendo ci\u00f2 anche in presenza di altri appartenenti all\u2019associazione di cui al capo 1) nel corso delle numerosissime visite in Emilia; &#8211; a [omissis] gli esiti degli accertamenti esperiti sul suo conto accedendo nel sistema informatico denominato S.D.I. (Sistema di Indagine), in dotazione alle forze di polizia, sistema protetto da misure di sicurezza, con abuso dei poteri e violazione dei doveri inerenti la loro funzione di ufficiale di p.g. e con violazione delle direttive concernenti l\u2019accesso allo S.D.I. da parte di appartenenti alle forze dell\u2019ordine (accessi esperiti il 04.12.2011 ed il 23.03.2012. Con l\u2019aggravante di cui all\u2019art. 7 L. 203\/91, per avere agito al fine di agevolare l\u2019attivit\u00e0 dell\u2019associazione mafiosa di cui al capo 1\u201d). Quanto a X X, rilevano: &#8211; il capo n. 1, previa riqualificazione del fatto quale concorso esterno nel delitto di cui all\u2019art. 416- bis c.p. (capo con cui gli \u00e8 stato contestato di \u201caver fatto parte [\u2026] dell\u2019associazione mafiosa denominata \u2018Ndrangheta, autonomamente operante da anni nel territorio emiliano \u2013 province di Reggio Emilia, Parma, Modena e Piacenza [\u2026] associazione che si avvale della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omert\u00e0 che ne deriva, allo scopo di &#8211; commettere delitti in materia di armi e munizionamento, contro il patrimonio, delitti in relazione al commercio di sostanze stupefacenti, estorsioni, usure, danneggiamenti a seguito di incendi, incendi, riciclaggio, reimpiego di denaro di provenienza delittuosa in attivit\u00e0 economiche, corruzioni, intestazione fittizia di beni, ricettazione, bancarotta fraudolenta, emissione e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, uso illegittimo di carte di credito, accesso abusivo a sistemi informatici; &#8211; acquisire direttamente e indirettamente la gestione e\/o controllo di attivit\u00e0 economiche, in particolare nel settore edilizio, movimento terra, smaltimento rifiuti, ristorazione, gestione cave, nei lavori seguenti il sisma in Emilia del 2012; &#8211; acquisire appalti pubblici e privati; &#8211; ostacolare il libero esercizio del voto, procurare a s\u00e9 o ad altri voti in occasione di competizioni elettorali relative all\u2019elezione rispettivamente del Sindaco di Parma del 2007 [\u2026], del sindaco di Salsomaggiore Terme (PR) del 2006 [\u2026 ]; del Sindaco di Bibbiano (RE) del 2009 [\u2026]; del Sindaco di Brescello (RE) del 2009 [\u2026]; del Sindaco di Parma del 2012; del Sindaco di Campegine 2012 [\u2026]; conseguire per s\u00e9 e per altri vantaggi ingiusti\u201d); &#8211; il capo n. 123, per aver rivolto \u201cminacce alla giornalista [omissis] della redazione reggiana de \u201cIl Resto del Carlino\u201d perch\u00e9 non pubblicasse pi\u00f9 notizie relative alla famiglia di [omissis] [\u2026]\u201d; &#8211; il capo n. 155 (per essersi introdotto \u201cabusivamente nel sistema informatico denominato S.D.I. (Sistema di Indagine), in dotazione alle forze di polizia, sistema protetto da misure di sicurezza, con abuso dei poteri e violazione dei doveri inerenti la sua funzione di ufficiale di p.g. e con violazione delle direttive concernenti l\u2019accesso allo S.D.I. da parte di appartenenti alle forze dell\u2019ordine, in particolare accedendo a tale sistema informatico non dovendo svolgere alcuna indagine n\u00e9 dovendo acquisire per ragioni di ufficio informazioni sul conto di [omissis], impossessandosi cos\u00ec di notizie afferenti le loro vicende giudiziarie. Con l\u2019aggravante di aver agito al fine di agevolare l\u2019attivit\u00e0 della associazione di stampo mafioso denominata \u2018Ndrangheta e in particolare dell\u2019articolazione emiliana di cui al capo sub 1)\u201d). Quanto, infine, a X X X, rileva il capo di imputazione: &#8211; n. 189, dal quale si evince un contegno, per gravit\u00e0 e modalit\u00e0 di perpetrazione, equiparabile a quelli contestati agli altri due convenuti (\u201cin concorso con omissis [\u2026] perch\u00e9 con pi\u00f9 azioni esecutive del medesimo disegno criminoso si accordavano tra loro creando una sinergia totale di azione giungendo a determinare nei minimi particolari numerosissimi appalti del Comune di Finale Emilia (in fase di ideazione, di progettazione e di realizzazione diretta ed indiretta) in relazione ai lavori conseguenti al sisma del maggio 2012 e quindi alla gestione di appalti in materia edile e di smaltimento di rifiuti, il tutto comunque ricollegato all\u2019esercizio delle funzioni esercitate dal X X X in qualit\u00e0 di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, manutenzioni, ambiente e gestione energia del Comune di Finale Emilia. In particolare: &#8211; X X X, abusando della sua qualit\u00e0 e delle funzioni esercitate ed in violazione delle norme di legge e regolamento disciplinanti la sua funzione, quale Responsabile del Servizio lavori pubblici, manutenzioni, ambiente e gestione energia del Comune di Finale Emilia, nonch\u00e9 in qualit\u00e0 di Responsabile Unico del Procedimento della pressoch\u00e9 totalit\u00e0 degli interventi appaltati dal Comune a seguito degli eventi del 20 e 29 maggio 2012, consolidava un rapporto privilegiato con l\u2019Impresa [omissis] informando preventivamente [omissis] sulle opere da realizzare gi\u00e0 finanziate ed approvate dalla Regione Emilia Romagna (ed in particolare dal Commissario Straordinario per le opere di ricostruzione) ovvero di diretta pertinenza del Comune di Finale Emilia, proponendogli la materiale realizzazione dei lavori relativi agli appalti ancora da bandire e con lui stabilendo strategie di intervento e di progetto asservendo al secondo la funzione pubblica svolta e commettendo le singole violazioni di legge in seguito indicate. Mantenendo sotto il medesimo profilo rapporto altres\u00ec con [omissis]. Facendo ci\u00f2 il X X X non solo arrecando un vantaggio ingiusto alle societ\u00e0 comunque ricollegabili ai [omissis] ma anche in vista della creazione dei presupposti per il percepimento degli incentivi per la progettazione, la Direzione Lavori, il Coordinamento della Sicurezza e le attivit\u00e0 di Responsabile del Procedimento, e dal conseguente reale percepimento del 2% dell\u2019importo a base d\u2019asta riconosciuto ai dipendenti dall\u2019Ente Pubblico in virt\u00f9 dell\u2019articolo 92 comma 5 del Decreto Legislativo n. 163\/2006, procurandosi in tal modo un ingiusto profitto (pari a parte dei 112.538,35 euro percepiti dal 2012 al 2013. Tutti incarichi dal medesimo non realmente svolti, o comunque svolti omettendo totalmente la funzione di vigilanza e controllo propria di un Responsabile della Pubblica Amministrazione che, nella fattispecie degli appalti in esame, rivesta un ruolo di Direttore dei lavori, di Coordinatore della Sicurezza e di RUP (D.Lgs 163\/2006, art. 10 comma 2 e 3\u201d). I capi trovano conferme nei passaggi motivi della sentenza. Quanto a X, basti guardare alle pagg. 1123 e segg. della pronuncia, da cui si evince l\u2019evidente e sistematico contributo informativo \u2013 non contestato dalla parte costituita n\u00e9, invero, contestabile a fronte delle univoche risultanze del processo penale \u2013 che il convenuto ha continuativamente assicurato al sodalizio, cos\u00ec favorendone l\u2019esistenza e la crescita. Quella che la sentenza definisce una vera e propria opera di \u201cscudo protettivo\u201d nei confronti degli imprenditori mafiosi ha condotto alla severa condanna della parte, la cui \u201ccostante remunerazione\u201d per atti contrari ai doveri d\u2019ufficio ha trovato piena conferma probatoria (ad es., pag. 1163: \u201cLa costante remunerazione ricevuta dal X &nbsp;per il compimento degli atti, per lo pi\u00f9 contrari ai suoi doveri d\u2019ufficio, \u00e8 pienamente provata in base al tenore delle intercettazioni, dal sequestro nella disponibilit\u00e0 dell\u2019imputato dei televisori nonch\u00e9, in ultimo, dalle dichiarazioni dell\u2019albergatore [omissis]. N\u00e9 sul punto, invero, n\u00e9 l\u2019imputato n\u00e9 il difensore hanno in questa sede avanzato contestazioni. Va pertanto dichiarata la penale responsabilit\u00e0 del pubblico ufficiale in ordine al delitto di corruzione [\u2026] Trattandosi di delitti strumentali al progetto e all\u2019opera del X &nbsp;di \u201cscudo protettivo\u201d nei confronti degli imprenditori mafiosi, che si ritiene aver costituito l\u2019essenza del suo contributo concorsuale al delitto di cui all\u2019art. 416 bis c.p.\u201d). Analoghi riscontri si rinvengono, nella parte motiva della decisione, con riguardo alla posizione di X X, che risulta essersi messo, tanto quanto il X , a disposizione della cosca, fornendo informazioni anche riservate o segrete, occupandosi direttamente di pratiche delle quali ha favorito l\u2019esito positivo e, cos\u00ec, in definitiva, contravvenendo ai doveri connaturali alla sua carica. Come si legge alla pag. 1164: \u201cPreme evidenziare che l\u2019inquietante livello di familiarit\u00e0 di esponenti del sodalizio con determinati appartenenti alla polizia giudiziaria disvelato dall\u2019indagine non sia da addebitarsi ad un generalizzato malcostume locale, bens\u00ec frutto di un piano organizzato e messo in atto dal sodalizio, che al fine agiva su precisi e ben individuati \u201canelli deboli\u201d della catena [\u2026] Attirandoli a s\u00e9 anche a prezzo vile, con cene e libagioni. Uno di questi era senz\u2019altro X X e, ad agire sul fronte del sodalizio, era il soggetto a ci\u00f2 deputato per eccellenza, che si muoveva quale longa manus di [omissis]\u201d. Cos\u00ec, ancora, sempre alla pag. 1164, che richiama la pronuncia del Tribunale del riesame: \u201cil suo coinvolgimento in numerose cene o pranzi a cui hanno preso parte anche membri del sodalizio va collocato nell\u2019ambito di una precisa strategia perseguita dai vertici della cellula emiliana. La peculiare natura di questa cosca ha infatti reso l\u2019instaurazione di relazioni privilegiate con l\u2019ambiente politico locale e con le strutture di pubblica sicurezza nello stesso tempo assolutamente vitale e sostanzialmente semplice, in considerazione dell\u2019apparente estraneit\u00e0 di alcuni dei suoi membri a contesti criminali\u201d. Quindi, alla pag. 1166: \u201cle intercettazioni davano conto dell\u2019interessamento personale del X X per svariate necessit\u00e0 che gli venivano rappresentate dagli appartenenti al gruppo, in alcune occasioni in relazione a affari che parevano di peculiare interesse personale dei richiedenti [\u2026], altre volte di indubbia rilevanza per la vita e l\u2019azione del gruppo organizzato\u201d. E, sempre a titolo di esempio, alla pag. 1175: \u201c\u00c8 emerso come gli imputati avessero estremo interesse ad ottenere e mantenere la titolarit\u00e0 delle licenze per la detenzione e porto di armi [\u2026] All\u2019esito delle dettagliate indagini compiute a ritroso dal P.M., pu\u00f2 dirsi provato che X X, sotto questo aspetto, abbia rappresentato per i sodali un importante punto di riferimento. Ci\u00f2 da tempo risalente\u201d; ancora, sull\u2019intimidazione da lui rivolta a una giornalista, alla pag. 1179: \u201cEra lo stesso X X che si prestava a farsi latore del messaggio intimidatorio nei confronti della cronista del \u201cResto del Carlino\u201d [omissis]\u201d. Quanto, infine, alla posizione di X X X, rilevano le pagg. 685 e seguenti della pronuncia penale di primo grado, ben ancorata sulla piattaforma probatoria delle intercettazioni, ove, tra l\u2019altro, si legge: \u201c[\u2026] \u00e8 bene muovere dalle risultanze delle intercettazioni, che tratteggiano un rapporto fra l\u2019imprenditore e il pubblico ufficiale che non lascia aperte, invero, letture difformi dallo smaccato arbitrio e inosservanza delle basilari regole di trasparenza che dovrebbero muovere l\u2019operato della Pubblica Amministrazione, anche \u2013 forse di pi\u00f9 \u2013 nelle contingenze drammatiche come quella che stava all\u2019epoca vivendo il comune di Finale Emilia, duramente colpito dalla calamit\u00e0 naturale. Non \u00e8 un caso che, mentre X X X gestiva il servizio Lavori Pubblici come fosse cosa propria, [omissis] si trovasse gi\u00e0 all\u2019opera sui cantieri di Finale Emilia. [\u2026] sotto il profilo oggettivo, non pu\u00f2 essere posta in dubbio la connessione esistente fra la carenza di controlli, e ancor pi\u00f9 gli abusi, ed il fenomeno della infiltrazione mafiosa, sempre pronta e abile a sfruttare ogni interstizio. Va altres\u00ec rilevato come la Difesa abbia offerto una impostazione estremamente parcellizzata delle singole vicende burocratiche affidate al XXX, dal cui esame non ci si 1vuole qui sottrarre, ma che rischia, se portata alle estreme conseguenze, di far perdere la visione di insieme che la pluralit\u00e0 e la reiterazione dei favoritismi, pi\u00f9 o meno palesi, pi\u00f9 o meno riusciti, rende invece di chiara evidenza\u201d (pagg. 685-686). Quella gestione \u201ccome fosse cosa propria\u201d del servizio lavori pubblici trova concordanti conferme nella motivazione, che definisce il X X X \u201c<em>legibus solutus<\/em>\u201d nel contesto di un vero e proprio \u201csistema Finale Emilia\u201d nella clientelare aggiudicazione delle pubbliche commesse (pag. 696: \u201csi veniva chiaramente a delineare il \u201csistema Finale Emilia\u201d nella assegnazione degli appalti pubblici: una spartizione clientelare che arrivava anche a stabilire gli effetti esecutori delle opere aggiudicate da enti diversi dal Comune stesso e gestita dal funzionario, <em>legibus solutus<\/em>, X X X\u201d). Si veda, ancora, la pag. 715: \u201cLe violazioni di legge che hanno costellato l\u2019azione del X X X sono, invero, plurime, reiterate, pianificate e non ascrivibili a mera negligenza: violazione dell\u2019art. 90 DPR 207\/2010 per l\u2019assegnazione dei lavori alla IOS; violazione di norma penale per l\u2019autorizzazione al pagamento di un S.A.L. falso; violazione dell\u2019art. 1 co. 52 e ss. l. 190\/2012, DPCM 18\/1\/2013 per l\u2019affidamento di lavori in assenza sia dell\u2019iscrizione nella c.d. White List, sia di certificazione attestante l\u2019assenza di infiltrazioni mafiose; altro falso nella certificazione della chiusura dei lavori subappaltati dalla L. in epoca anteriore al provvedimento prefettizio che aveva coinvolto la B. C., nonostante l\u2019attivit\u00e0 fosse proseguita fino all\u2019autunno; violazione delle norme che vietavano la cessione del credito dalla L. alla B.; violazioni di legge e regolamento in relazione alla mancata tenuta della contabilit\u00e0 di cantiere, dei collaudi, della mancata sottoscrizione dei contratti, violazione dell\u2019art. 125 co. 13 Dlgs. 163\/2006 per l\u2019artificioso frazionamento del bando ecc. [\u2026] le risultanze di indagine hanno convincentemente dimostrato che il tecnico comunale, agevolato da alcune evidenti connivenze, agiva senza il rispetto dei fondamentali canoni di trasparenza ed imparzialit\u00e0 che devono muovere l\u2019operato della pubblica amministrazione, in palese violazione dell\u2019art. 97 Cost. [\u2026] Un asservimento della funzione pubblica all\u2019interesse di una cerchia di imprenditori che godevano del favore del pubblico funzionario, fra i quali vi erano senza dubbio anche i B.\u201d (sull\u2019anomalo rapporto della parte con la citata Societ\u00e0 B., v. inter alia la nota 1272 a pag. 695 della pronuncia penale). N\u00e9 pu\u00f2 dirsi che le ragioni dell\u2019emergenza, invocate dalla parte anche in questa sede, possano giustificare l\u2019intrinseca gravit\u00e0 dei reiterati contegni del convenuto. Come si legge, infatti, a pag. 718 della sentenza penale di prime cure, \u201cUn\u2019osservazione superficiale potrebbe limitarsi a convenire con la tesi, sostenuta dall\u2019imputato, secondo la quale la grave situazione emergenziale creatasi a seguito del sisma del maggio 2012 aveva richiesto interventi rapidi ed urgenti che in talune circostanze, anche in ragione della considerevole mole di interventi da dover effettuare e le esigenze di copertura finanziaria, non avevano consentito di verificare puntualmente il possesso dei necessari requisiti da parte delle aziende chiamate ad operare. Di fatto, tuttavia, i molteplici episodi nei quali si \u00e8 sostanziata l\u2019attivit\u00e0 di favore del X X X verso B. sono cronologicamente attestati non gi\u00e0 nella fase dell\u2019emergenza, ma al pi\u00f9 di quella dell\u2019adozione delle opere provvisionali o addirittura della costruzione di edifici provvisori, a volte anche a diversi mesi dal sisma. Si tratta quindi di un contesto temporale nel quale le ragioni dell\u2019urgenza andavano scemando in favore del pronto ripristino della legittimit\u00e0 dell\u2019azione amministrativa. Tale argomento \u00e8 ulteriormente rafforzato dal rilievo per cui l\u2019azione del X X X si \u00e8 estesa anche al profilo dei pagamenti (dunque, un versante completamente difforme da quello dell\u2019affidamento dei lavori), consentendo una illegittima cessione del credito, garantendo pagamenti integrali anche dopo la comunicazione dell\u2019esclusione dalla White List, liquidando infine falsi stati di avanzamento lavori\u201d. Il criterio soggettivo concorre con quello oggettivo. Vanno rilevate le posizioni, all\u2019interno delle Amministrazioni di appartenenza, dei tre convenuti, che hanno commesso i fatti penalmente rilevanti nell\u2019esercizio delle funzioni di pubblici ufficiali di una certa importanza, nei limiti delle cariche rispettivamente ricoperte, e di non trascurabile delicatezza. Come risulta agli atti, infatti: &#8211; X era ispettore della Polizia di Stato in forza alla Squadra Mobile di Catanzaro; &#8211; X X era assistente capo della Polizia di Stato con mansioni di autista del Questore di Parma; &#8211; X X X era responsabile del servizio dei lavori pubblici del Comune di Finale Emilia. Non pu\u00f2 negarsi il grado di responsabilit\u00e0 correlato agli incarichi dei tre convenuti, n\u00e9 pu\u00f2 revocarsi in dubbio il rilevante flusso di informazioni di quotidiana e immediata disponibilit\u00e0 delle parti; informazioni, anche riservate o segrete, che hanno consentito il rafforzamento di una perniciosa associazione a delinquere (definita, in uno degli articoli sub all. n. 19 all\u2019atto di citazione, \u201cholding criminale di rilievo internazionale\u201d). Quanto al criterio sociale, consta un\u2019ampia rassegna stampa ex actis (doc. all. n. 19 all\u2019atto di citazione) a dimostrazione del significativo allarme sociale originato, almeno nel territorio regionale, dalla detta cellula della \u2018ndrangheta, e dalle singole condotte, poste in essere dai convenuti (richiamati anche nominalmente negli articoli), che hanno consentito l\u2019<em>ubi consistam<\/em> del sodalizio.<\/p>\n\n\n\n<p>18.2. Ai fini della quantificazione del danno all\u2019immagine, il vaglio di proporzionalit\u00e0 passa per la verifica della non irragionevole divaricazione della posta sanzionatoria rispetto ai vantaggi di ogni sorta in ipotesi conseguiti (e fatti conseguire al sodalizio criminoso al quale i convenuti hanno dato concreto apporto) e alle utilit\u00e0 eventualmente percepite dalle parti per effetto dei contegni per cui \u00e8 controversia (si vedano, quanto alla posizione del X , ad es., le pagg. 1131-1132 della sentenza n. 797\/2016, nonch\u00e9 le pagg. 128-129, ove si menzionano un televisore, un alloggiamento per schede prepagate inerente alla detta TV, un computer portatile, dei salumi, una Nintendo Wii e due net-book, altri due televisori, altro computer portatile, un telecomando della consolle Nintendo Wii, un furgone concesso in uso con tanto di tessere Viacard e Agip, un\u2019autovettura in noleggio, un pranzo, un pernottamento presso un albergo, altra locazione di autovettura, due biglietti aerei di andata e ritorno, un soggiorno gratuito presso un agriturismo, altri due biglietti aerei, quattrocento metri quadrati di piastrelle, due condizionatori e una credenza, l\u2019invio di una bolla attestante falsamente lo smaltimento di rifiuti edili, altro biglietto aereo, la disponibilit\u00e0 di <em>entra\u00eeneuses<\/em> impiegate presso i night club di Parma; quanto al XXX, si confronti la pag. 709 della pronuncia); utilit\u00e0 che, nel caso di specie, risultano dalle statuizioni della pronuncia penale e non sono state, almeno in parte, contestate dai convenuti costituitisi in giudizio (si veda, quanto alla posizione del X , la pag. 5 della comparsa di costituzione e risposta; quanto al XXX, la pag. 55 della comparsa di costituzione e risposta; sugli effetti della c.d. non contestazione: ex plurimis, Cass. civ., sez. un., 23 gennaio 2002, n. 761 e Cass. civ., sez. VI, 21 dicembre 2018, n. 33155, nonch\u00e9, con specifico riguardo al processo contabile, Sez. Emilia-Romagna, n. 90\/2020).<\/p>\n\n\n\n<p>18.3. Infine, per quanto rileva con riguardo al presente giudizio, la visione in chiave unitaria dei plessi giurisdizionali \u2013 e, nella fattispecie, del giudizio penale con il pendente processo contabile \u2013 induce a erigere a coordinate di riferimento quelle rinvenibili nelle statuizioni penali (del resto, sulla ontologica unitariet\u00e0 del danno all\u2019immagine, Sez. Lombardia, n. 8\/2021). Come si \u00e8, infatti, anticipato nella parte in fatto, il giudice penale ha accolto le domande di risarcimento dei danni invocati dalle Amministrazioni costituitesi parti civili in sede penale, accordando: &#8211; alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l\u2019importo di complessivi \u20ac 500.000, 00 (pag. 1359 della sentenza penale di primo grado: \u201ccondanna [\u2026] al risarcimento dei danni in favore della parte civile Presidenza del Consiglio dei Ministri, che liquida in complessivi \u20ac 500.000\u201d); &#8211; ai singoli Comuni la somma di complessivi \u20ac 150.000, 00 ciascuno (pagg. 1360 e segg. della pronuncia penale di primo grado: \u201ccondanna [\u2026] al risarcimento dei danni cagionati al Comune di Reggio Emilia, che liquida in complessivi \u20ac 150.000\u201d; \u201ccondanna [\u2026] al risarcimento dei danni cagionati al Comune di Gualtieri, che liquida in complessivi \u20ac 150.000\u201d; \u201ccondanna [\u2026] al risarcimento dei danni cagionati al Comune di Bibbiano, che liquida in complessivi \u20ac 150.000\u201d; \u201ccondanna [\u2026] al risarcimento dei danni cagionati al Comune di Reggiolo in relazione ai fatti di cui al capo 1) che liquida in complessivi \u20ac 150.000\u201d; \u201ccondanna [\u2026] al risarcimento dei danni cagionati al Comune di Montecchio, che liquida in complessivi \u20ac 150.000\u201d; \u201ccondanna [\u2026] al risarcimento dei danni cagionati al Comune di Brescello, che liquida in complessivi \u20ac 150.000\u201d; \u201ccondanna [\u2026] al risarcimento dei danni cagionati al Comune di Sala Baganza, che liquida in complessivi \u20ac 150.000\u201d). La ragionevolezza del quantum trova ancoraggio nella parte motiva della sentenza, appieno allineata all\u2019oggettivo disvalore dei fatti, non pi\u00f9 contestabili in questa sede. Alla pag. 1325 si evincono i parametri adottati in seno al giudizio penale (\u201cla gravit\u00e0 delle condotte\u201d, \u201cil numero rilevante di persone coinvolte\u201d, \u201cl\u2019intenso allarme sociale che suscita l\u2019accertata infiltrazione dell\u2019associazione all\u2019interno del tessuto sociale ed economico del territorio\u201d, \u201cil tratto viepi\u00f9 pernicioso di un\u2019associazione che si eleva a contraddittore nei dibattiti sociali al fine di delegittimare l\u2019azione di contrasto\u201d); parametri che non trovano smentita \u2013 ma, anzi, ricevono plurime conferme \u2013 agli atti del presente processo. Pure rilevante, in via comparativa, appare quanto si legge in relazione al danno cagionato agli enti territoriali, correttamente ritenuti pregiudicati nella \u201cimmagine\u201d e nella \u201cidentit\u00e0 personale\u201d (\u201cIl diritto alla fedele rappresentazione della propria immagine e al mantenimento della identit\u00e0 storica e culturale che quei territori sono stati in grado di esprimere nel tempo \u00e8 stata fortemente pregiudicata nelle condotte qui accertate e dall\u2019inevitabile clamore mediatico suscitato, venendo in seguito associati, non pi\u00f9 alle loro tradizionali caratteristiche identitarie, ma alla operativit\u00e0 al loro interno della pericolosa associazione mafiosa\u201d). Come, ancora, emerge dalla pag. 1326 della sentenza, in piena sintonia con il canone di proporzionalit\u00e0 rispetto agli utili conseguiti e fatti conseguire all\u2019associazione criminosa: \u201cNella stima equitativa del danno non pu\u00f2 non tenersi conto anche dell\u2019ingente entit\u00e0 delle somme di denaro oggetto dei reati scopo (milioni di euro), s\u00ec da intendersi che si \u00e8 di fronte ad un sodalizio criminoso espressivo di notevole \u201cpotenza\u201d economica, ci\u00f2 che offre anche un parametro di quantificazione dell\u2019ordine di grandezza dell\u2019inquinamento arrecato all\u2019economia locale\u201d. Il test di proporzionalit\u00e0, in un contesto di plessi giurisdizionali votati al dialogo tra s\u00e9 medesimi, priverebbe di logica giustificazione divaricazioni tra il quantum delle condanne emesse in sede penale in relazione ad altre Amministrazioni, statali o locali, e quello accertato in questa sede, per come modulato alla luce delle peculiarit\u00e0 del regime della responsabilit\u00e0 amministrativo-contabile (si pensi alla necessit\u00e0 di \u201cpersonalizzare\u201d l\u2019importo alla luce del particolare rapporto che intercorre tra il singolo soggetto e la specifica Amministrazione di riferimento o di dare peso all\u2019apporto di altri soggetti alla causazione dei pregiudizi, secondo il canone di cui all\u2019art. 83, c. 2, c.g.c.). Gli importi devono, dunque, essere equitativamente stimati ex art. 1226 c.c. (Sez. Lombardia, nn. 117\/2019 e 235\/2019) in una misura che, nel ripristinare \u2013 come \u00e8 doveroso \u2013 l\u2019immagine offuscata dalle condotte criminose di parte convenuta, affliggano quest\u2019ultima nei limiti del canone di ragionevolezza del caso concreto. La somma indicata dalla Procura (che peraltro si \u00e8 rimessa, in subordine, alle valutazioni di questa Sezione) va, dunque, rideterminata in un importo che valorizzi: &#8211; gli ontologici connotati del danno erariale all\u2019immagine, avvinto a irrevocabili statuizioni penali di condanna e correlato a fattispecie criminose di entit\u00e0 grave e di altrettanto notevole risonanza, almeno regionale; &#8211; l\u2019entit\u00e0 degli utili conseguiti dalle parti e del vantaggio recato, con il loro apporto, al sodalizio criminoso; &#8211; le condanne risarcitorie emesse, in sede penale, in favore delle altre Amministrazioni pubbliche, pregiudicate, tanto quanto il Ministero dell\u2019Interno e il Comune di Finale Emilia, da condotte di equipollente o analoga gravit\u00e0; &#8211; le prove fornite dall\u2019organo requirente, che, pur avendo prospettato condivisibili parametri di quantificazione del danno, non ha fornito criteri tali da giustificare, anche a fronte degli utili percepiti dalle parti (e delle stesse contestazioni sul quantum di cui alle pagg. 53 e segg. della comparsa del X X X e alle pagg. 4-5 della comparsa del X ), la misura dei pregiudizi (\u20ac 200.000, 00 per X X e X ; il triplo dell\u2019integrale ammontare degli incentivi di progettazione, relativi all\u2019intero biennio 2012- 2013, per XXX) chiesti in citazione in via principale; &#8211; in definitiva, la specificit\u00e0 della posizione dei convenuti, nell\u2019ottica di una dovuta personalizzazione, che ristori in modo proporzionale ai fatti e alla loro rilevanza per il sodalizio, senza tuttavia addossare responsabilit\u00e0 oggettive, astratte o da posizione. Il parametro del duplum, di cui all\u2019art. 1, c. 1- sexies, l. n. 241\/1990 \u2013 solo in parte applicabile all\u2019odierna controversia \u2013 non pu\u00f2 essere rigidamente inteso (Sez. Lazio, n. 14\/2021); non \u00e8 un dogma intangibile ma uno soltanto tra i molti, concorrenti, parametri funzionali alla determinazione di un importo che, senza irragionevolmente gravare sulla posizione delle parti, prevenga il verificarsi di fattispecie tanto allarmanti, per la stessa civile convivenza, quanto quelle oggetto dell\u2019odierno giudizio. In definitiva, premesso che, per consolidata giurisprudenza (ad es., Sez. II App., n. 469\/2019), il potere riduttivo ex art. 52, c. 2, del R.D. n. 1214\/1934 \u00e8 incompatibile con il dolo delle condotte contestate (per come chiaramente emergente agli atti) e che le ulteriori eccezioni di parte non sono accoglibili (inter alia si precisa, con riferimento alle pagg. 62 e segg. della comparsa del XXX, che la quantificazione del danno erariale si compie al lordo delle ritenute \u2013 Sez. Riunite, n. 24\/2020\/QM), valutate le peculiarit\u00e0 del fatto (per come supra descritto e in nulla paragonabile a quello accertato nelle sentenze Sez. Emilia-Romagna, nn. 209 e 210\/2020, citate alla pag. 6 della comparsa del X ), insieme alla sua consistente diffusione mediatica (almeno quanto alla regione emiliana), la Sezione ritiene equa la condanna ex art. 1226 c.c. dei tre convenuti al risarcimento del danno all\u2019immagine nella misura di una congrua percentuale del quantum chiesto dalla Procura (in ossequio al principio della domanda che informa il processo contabile) complessivamente (rivalutazione monetaria inclusa) equivalente: &#8211; quanto a X e a X X, a \u20ac 100.000, 00 ciascuno, oltre interessi legali dal deposito della sentenza all\u2019effettivo soddisfo, nei confronti del Ministero dell\u2019Interno; &#8211; quanto a X X X, a \u20ac 100.000, 00, oltre interessi legali dal deposito della sentenza all\u2019effettivo soddisfo, nei confronti del Comune di Finale Emilia. 19. Le spese processuali seguono la soccombenza ai sensi dell\u2019art. 31, c. 1, d.lgs. n. 174\/2016 e sono poste a carico di X, X X e X X X, con il vincolo della solidariet\u00e0 passiva, nella misura liquidata in dispositivo.<\/p>\n\n\n\n<p>P.Q.M.<\/p>\n\n\n\n<p>DICHIARA la contumacia di X X,<\/p>\n\n\n\n<p>ACCOGLIE PARZIALMENTE la domanda attorea come da motivazione, e per l\u2019effetto<\/p>\n\n\n\n<p>CONDANNA &#8211; X e X X al pagamento, in favore del Ministero dell\u2019Interno, dell\u2019importo di \u20ac 100.000,00 ciascuno, gi\u00e0 comprensivi di rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dal deposito della sentenza sino all\u2019effettivo soddisfo; &#8211; X X X al pagamento, in favore del Comune di Finale Emilia, dell\u2019importo di \u20ac 100.000,00, gi\u00e0 comprensivi di rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dal deposito della sentenza sino all\u2019effettivo soddisfo. Condanna, altres\u00ec, in solido i convenuti X, X X e X X X al pagamento delle spese processuali, che liquida in \u20ac 574,35 (cinquecentosettantaquattro\/35). Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;Cos\u00ec deciso in Bologna nella camera di consiglio del 28.4.2021.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna N. 208 &#8211; 15 giugno 2021: Pres. Maiello \u2013 Est. A. Giordano \u2013 P.M. Manfredi Selvaggi, PR c. 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