{"id":1709,"date":"2022-03-02T11:14:36","date_gmt":"2022-03-02T10:14:36","guid":{"rendered":"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/?p=1709"},"modified":"2022-03-02T11:15:27","modified_gmt":"2022-03-02T10:15:27","slug":"danno-erariale-da-assenteismo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/danno-erariale-da-assenteismo\/","title":{"rendered":"Danno erariale da assenteismo"},"content":{"rendered":"\n<p>394 &#8211; Sezione giurisdizionale Regione Emilia-Romagna; sentenza 20 dicembre 2021; Pres. Pozzato, Est. Giordano, P.M. Lorenzini; Proc. Reg. Emilia-Romagna c. B. F.<\/p>\n\n\n\n<p>Con la sentenza n. 394 del 2021, in materia di danno erariale da assenteismo, il Collegio ha ribadito che \u00e8 immanente al processo contabile il principio di autonomia, con riferimento alla definizione di un giudizio che, come quello di licenziamento, vanta elementi costitutivi distinti e in conformit\u00e0 con l\u2019indirizzo della giurisprudenza contabile in materia, che esclude ogni ipotesi di subordinazione temporale del processo erariale verso altri giudizi.<\/p>\n\n\n\n<p>Con la medesima pronuncia, la Corte si \u00e8 soffermata sulla configurabilit\u00e0 del dolo contabile in relazione a un soggetto affetto da sindrome bipolare.<\/p>\n\n\n\n<p>Secondo il Collegio, essendo la patologia ontologicamente connotata da fasi alterne, non sarebbe la malattia in s\u00e9 a determinare lo stato d\u2019incapacit\u00e0 di intendere e di volere, ma lo stato di acuzie; e quest\u2019ultimo sarebbe soggetto al rigoroso onere di allegazione e prova di cui all\u2019art. 2697 c.c. (<em>\u201cprobatio incumbit ei qui dicit\u201d<\/em>).<\/p>\n\n\n\n<p>Come ha pure precisato la Sezione, temperamento dell\u2019onere potrebbe discendere dal principio di presunzione <em>iuris tantum<\/em> di infermit\u00e0 psichica nell\u2019intervallo temporale compreso tra due periodi di comprovata incapacit\u00e0 di intendere e volere della parte.<\/p>\n\n\n\n<p>REPUBBLICA ITALIANA<\/p>\n\n\n\n<p>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<\/p>\n\n\n\n<p>LA CORTE DEI CONTI<\/p>\n\n\n\n<p>SEZIONE GIURISDIZIONALE<\/p>\n\n\n\n<p>PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA<\/p>\n\n\n\n<p>composta dai seguenti magistrati:<\/p>\n\n\n\n<p>Marcovalerio POZZATO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Presidente<\/p>\n\n\n\n<p>Riccardo PATUMI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Consigliere<\/p>\n\n\n\n<p>Andrea GIORDANO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Referendario relatore<\/p>\n\n\n\n<p>ha pronunziato la seguente<\/p>\n\n\n\n<p><strong>SENTENZA<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>nel giudizio di responsabilit\u00e0 iscritto al n. 45776 del registro di Segreteria, proposto dal Procuratore Regionale per la Regione Emilia-Romagna avverso <em>omissis<\/em>, nata a <em>omissis<\/em> il <em>omissis<\/em>, rappresentata e difesa dall\u2019Avv. Paolo Pavani del Foro di Ferrara;<\/p>\n\n\n\n<p>Visto l&#8217;atto di citazione;<\/p>\n\n\n\n<p>Visti gli altri atti e documenti di causa;<\/p>\n\n\n\n<p>Visto l\u2019art. 85 d.l. 17 marzo 2020, n. 18, recante <em>\u201cMisure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all\u2019emergenza epidemiologica da COVID-19\u201d<\/em>, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, le cui finalit\u00e0 e disciplina procedimentale sono confermate dal d.l. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla l. 13 ottobre 2020, n. 126;<\/p>\n\n\n\n<p>Visti i decreti del Presidente di questa Sezione giurisdizionale che hanno disposto che, fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da COVID-19, le udienze gi\u00e0 fissate devono svolgersi da remoto;<\/p>\n\n\n\n<p>Uditi, nella pubblica udienza del 27.10.2021:<\/p>\n\n\n\n<p>il relatore Ref. Andrea Giordano;<\/p>\n\n\n\n<p>il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Generale Federico Lorenzini;<\/p>\n\n\n\n<p>l\u2019Avv. Paolo Pavani per la convenuta.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>RITENUTO IN FATTO<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La Procura Contabile ha citato in giudizio <em>omissis<\/em>, per sentirla condannare a pagare, a favore del Comune di <em>omissis<\/em>, la somma complessiva di \u20ac 2.531,54, o quella diversa dal Collegio ritenuta di giustizia, per il risarcimento del danno dall\u2019Amministrazione patito, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sino al momento dell\u2019integrale soddisfazione, con condanna alla refusione delle spese processuali.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019incoata azione erariale ha tratto origine dalla nota del 17 novembre 2020, con la quale il Dirigente del Servizio Organizzazione Programmazione e Gestione del Personale del Comune di <em>omissis<\/em> ha segnalato, ai sensi dell\u2019art. 55- <em>quater<\/em>, c. 3- <em>quater<\/em>, d.lgs. n. 165\/2001, l\u2019avvio di un procedimento disciplinare, con sospensione cautelare dal servizio senza stipendio, della convenuta <em>omissis<\/em>, per falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in flagranza.<\/p>\n\n\n\n<p>La citazione richiama gli esiti del procedimento disciplinare, culminato con la sanzione del licenziamento senza preavviso della dipendente; dagli atti del detto procedimento sarebbe emerso l\u2019allontanamento ingiustificato dal lavoro della dipendente, in difetto della previa autorizzazione del dirigente e della apposita timbratura \u201cin uscita\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Pi\u00f9 in particolare, secondo la prospettazione attorea, sarebbe risultato che:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; alle ore 8,42 del 9 novembre 2020, la convenuta avrebbe registrato la sua entrata, senza alcuna marcatura che successivamente attestasse il suo allontanamento e con timbratura di rientro alle ore 13,16;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; alle ore 10,40, la medesima <em>omissis<\/em> si sarebbe trovata al di fuori della struttura presso la quale prestava servizio, intrattenendosi con altra persona in luogo aperto al pubblico (fatti, questi ultimi, accertati in flagranza dai Carabinieri intervenuti <em>in loco<\/em>).<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019organo requirente ha sussunto la condotta posta in essere da <em>omissis<\/em> nella fattispecie di falsa attestazione della presenza in servizio di cui all\u2019art. 55- <em>quater<\/em>, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 165\/2001, avendo la dipendente consapevolmente lasciato il luogo di lavoro per finalit\u00e0 personali, trasgredendo all\u2019obbligo di registrare alla macchina segnatempo gli ingressi e le uscite dall\u2019ufficio.<\/p>\n\n\n\n<p>Ha precisato come, a proprio avviso, l\u2019uscita dal luogo di lavoro, avvenuta alle 10,30 del <a>9 novembre 2020<\/a>, si sarebbe verificata in ragione di un appuntamento previamente fissato; cosa che troverebbe, in particolare, dimostrazione:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; nel verbale di audizione per assunzione di informazioni del giorno 1 dicembre 2020, nel quale la dipendente <em>omissis<\/em> avrebbe dichiarato di essere uscita, alle 9,30, con la Sig.ra <em>omissis<\/em> per fumare una sigaretta e che, in tale occasione, sarebbe passata una signora di origine straniera con cui la <em>omissis<\/em> si sarebbe accordata per rivedersi dopo;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; nelle produzioni fotografiche pure agli atti, nelle quali la <em>omissis<\/em> sarebbe stata <em>\u201cimmortalata con una borsa piena di oggetti vari che evidentemente prima non aveva, a conferma di un incontro successivo e previamente fissato\u201d<\/em> (cos\u00ec, la pag. 6 dell\u2019atto di citazione).<\/p>\n\n\n\n<p>Sempre stando alla prospettazione di cui in citazione, il contestato contegno sarebbe connotato dal coefficiente psicologico del dolo, avendo la convenuta deliberatamente violato gli obblighi di servizio, rendendosi intenzionalmente inadempiente; non sarebbero accoglibili le eccezioni formulate dalla convenuta all\u2019esito dell\u2019invito a dedurre, secondo cui la <em>\u201csindrome bipolare di tipo 1\u201d<\/em>, di cui sarebbe affetta la <em>omissis<\/em>, l\u2019avrebbe resa incapace di avere piena coscienza delle sue azioni e del loro disvalore.<\/p>\n\n\n\n<p>I fatti avrebbero cagionato un danno erariale, distinguibile in due voci: quanto al danno patrimoniale, \u20ac 31,54, pari al compenso indebitamente erogato per le prestazioni lavorative non effettuate nell\u2019arco temporale compreso tra le ore 10,30 e le ore 13,16 del giorno 9 novembre 2020 (incluso, dunque, il periodo in cui la parte \u00e8 stata accompagnata alla Caserma dei Carabinieri), in consonanza con quanto disposto dall\u2019art. 55- <em>quinquies<\/em> d.lgs. n. 165\/2001; quanto al danno all\u2019immagine pubblica, \u20ac 2.500,00, alla luce di quanto pure previsto dall\u2019art. 55- <em>quinquies<\/em> d.lgs. n. 165\/2001, e considerati i parametri oggettivo, soggettivo e sociale rilevanti ai fini della quantificazione del pregiudizio, nonch\u00e9 del criterio di proporzionalit\u00e0 rispetto al fatto e all\u2019entit\u00e0 del danno patrimoniale.<\/p>\n\n\n\n<p>Si \u00e8 costituita in giudizio <em>omissis<\/em>, chiedendo sospendersi il processo <em>ex<\/em> art. 106 c.g.c., in attesa della definizione della causa di lavoro pendente avanti al Tribunale di Ferrara \u2013 Sez. lavoro (R.G. n. <em>omissis<\/em>); respingersi la domanda attorea, siccome inammissibile e infondata; ridurre l\u2019addebito posto a carico della convenuta mediante l\u2019esercizio del potere riduttivo nella sua massima estensione.<\/p>\n\n\n\n<p>Pi\u00f9 in particolare, in fatto, la parte convenuta ha precisato che la vicenda sarebbe sorta dall\u2019iniziativa del Vicesindaco del Comune di <em>omissis<\/em>, che, il 9 novembre 2020, avrebbe visto una nomade in compagnia della dipendente comunale, cui sono stati mostrati alcuni monili con fare sospetto; la signora <em>omissis<\/em> sarebbe stata quindi accompagnata in Caserma per riferire sull\u2019accaduto.<\/p>\n\n\n\n<p>La <em>omissis<\/em> avrebbe fatto poi rientro presso il posto di lavoro alle ore 13,16 e avrebbe, quindi, inviato una <em>e-mail<\/em> al responsabile del servizio per giustificare e regolarizzare l\u2019omessa timbratura; il dirigente non avrebbe accettato la richiesta della convenuta, dando per converso avvio al procedimento disciplinare di cui si \u00e8 detto e segnalando il fatto tanto alla Procura della Repubblica quanto alla Procura contabile.<\/p>\n\n\n\n<p>Nella parte in diritto della comparsa, <em>omissis<\/em> ha, anzitutto, chiesto la sospensione del procedimento <em>\u201cin attesa della definizione del procedimento iscritto al n. omissis del Tribunale di Ferrara \u2013 Sezione Lavoro\u201d<\/em> (pagg. 4-5 della comparsa).<\/p>\n\n\n\n<p>In relazione alla asserita illegittimit\u00e0 del licenziamento intimatole dalla parte datoriale, ha evidenziato di essere stata <em>\u201ccolta fuori dalla sede comunale a parlare con una ROM, senza aver timbrato, in una fase acuta della patologia da cui \u00e8 affetta, ossia la \u201cSindrome bipolare di Tipo 1\u201d, come attestato dalla numerosa documentazione medica gi\u00e0 prodotta nel giudizio di impugnazione del licenziamento\u201d<\/em> (pag. 5 della comparsa); ha pure dedotto che, in particolare, il 9 novembre 2020, si sarebbe trovata in un <em>\u201cmomento molto ansiogeno, sia perch\u00e9 in attesa dell\u2019esito del procedimento disciplinare nato da contestazione disciplinare del Comune di omissis, per una omessa timbratura in data 14\/10\/2020 e conclusosi in data 24\/11\/2020 con l\u2019irrogazione di una sanzione di \u201cgiorni dieci di sospensione\u201d, sia perch\u00e9 affetta da una patologia al polso\u201d<\/em> (ancora pag. 5 della comparsa).<\/p>\n\n\n\n<p>Il peculiare stato di salute della parte \u2013 qualificato in termini di <em>\u201criacutizzazione [della] sindrome bipolare in fase maniacale\u201d<\/em> (pag. 10 della comparsa) \u2013 avrebbe determinato l\u2019illegittimit\u00e0 del licenziamento, non potendo quest\u2019ultimo prescindere da una colpa del dipendente.<\/p>\n\n\n\n<p>Secondo parte convenuta la particolare fase di acutizzazione dello stato patologico non consentirebbe di ritenere la medesima responsabile <em>\u201cdella omessa timbratura, n\u00e9 di alcun danno erariale, n\u00e9 di eventuali illeciti penali\u201d<\/em> (pag. 11 della comparsa).<\/p>\n\n\n\n<p>A tutto ci\u00f2 concorrerebbero due ulteriori rilievi:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; ogni danno all\u2019immagine sarebbe, in radice, escluso dal dato per cui sarebbe stato lo stesso Comune di <em>omissis<\/em> a provocare il clamore mediatico per <em>\u201crivendicare i meriti\u201d<\/em> conseguenti a una politica di rigore e intransigenza concretata da iniziative, come quella per cui \u00e8 controversia, contro i <em>\u201cfurbi del cartellino\u201d<\/em> (pag. 11 della comparsa);<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; sarebbe esistita una consolidata prassi, presso il Comune di <em>omissis<\/em>, di <em>\u201csanatoria\u201d<\/em> delle omesse timbrature nelle <em>\u201cipotesi incolpevoli\u201d<\/em> (pag. 12 della comparsa).<\/p>\n\n\n\n<p>All\u2019udienza del 27 ottobre 2021, le parti si sono riportate ai rispettivi atti, insistendo nelle conclusioni ivi rassegnate.<\/p>\n\n\n\n<p>In particolare, per la Procura contabile, il V.P.G. Lorenzini ha ribadito le ragioni in fatto e in diritto fondanti l\u2019addebito di responsabilit\u00e0, precisando come, all\u2019esito delle deduzioni presentate dalla convenuta nella fase pre-processuale, abbia decurtato la posta risarcitoria individuata nell\u2019invito a dedurre.<\/p>\n\n\n\n<p>Per la parte convenuta, pure personalmente presente, l\u2019Avv. Pavani si \u00e8 riportato alle eccezioni tutte contenute nella propria comparsa, anzitutto insistendo per la chiesta sospensione del presente processo sino alla definizione del giudizio di impugnativa del licenziamento; ha, quindi, ribadito le proprie tesi difensive, soffermandosi sulla non imputabilit\u00e0 della parte e sulla riconducibilit\u00e0 degli articoli di stampa a una precisa iniziativa dell\u2019Amministrazione comunale.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>CONSIDERATO IN DIRITTO<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 preliminarmente necessario pronunciarsi sull\u2019istanza di sospensione del processo contabile <em>\u201cin attesa della definizione del procedimento iscritto al n. omissis del Tribunale di Ferrara \u2013 Sezione Lavoro\u201d<\/em> (pagg. 4-5 della comparsa della sig.ra <em>omissis<\/em>).<\/p>\n\n\n\n<p>Il Collegio osserva che \u00e8 immanente al processo contabile il principio di autonomia, con riferimento alla definizione di un giudizio che, come quello di licenziamento, vanta elementi costitutivi distinti; constano, peraltro, <em>ex actis<\/em> tutti i presupposti in fatto tali da permettere l\u2019approdo alla giusta decisione.<\/p>\n\n\n\n<p>Ci\u00f2 \u00e8 conforme al consolidato, rigoroso, indirizzo della giurisprudenza contabile in materia, che esclude ogni ipotesi di <em>\u201csubordinazione temporale\u201d<\/em> del processo erariale verso altri giudizi (in termini, ad es., Sez. Lazio, sent. n. 517\/2018).<\/p>\n\n\n\n<p>Nel merito, la domanda attorea \u00e8 parzialmente fondata, nei termini che qui si espongono.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019art. 55- <em>quinquies<\/em> d.lgs. n. 165\/2001, ispirato a un particolare sfavore per l\u2019assenteismo fraudolento (Sez. App. Sicilia, sent. n. 119\/2019: <em>\u201c[\u2026] non v\u2019\u00e8 dubbio che i frequenti interventi normativi recentemente succedutisi appaiono improntati ad una crescente severit\u00e0 nel disciplinare le conseguenze dell\u2019assenteismo fraudolento del dipendente pubblico dal posto di lavoro e che ci\u00f2 costituisce chiara espressione sia della generale riprovazione che le condotte assenteistiche suscitano sempre di pi\u00f9 nella collettivit\u00e0 sociale sia del correlativo discredito che esse inevitabilmente arrecano alla P.A.\u201d<\/em>), prevede espressamente che: <em>\u201c1. Fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l\u2019alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalit\u00e0 fraudolente, ovvero giustifica l\u2019assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia \u00e8 punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto. 2. <a>Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la responsabilit\u00e0 penale e disciplinare e le relative sanzioni, \u00e8 obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonch\u00e9 il danno d&#8217;immagine di cui all\u2019articolo 55-<\/a><\/em>quater<em>, comma 3-<\/em>quater<em>\u201d<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>Nella fattispecie si presenta un significativo episodio di assenteismo fraudolento, risalente al giorno 9 novembre 2020, debitamente provato dalla Procura attrice e non contestato, nel suo materiale atteggiarsi, dalla parte convenuta.<\/p>\n\n\n\n<p>Appare infatti dimostrato che la parte abbia registrato la sua entrata alle ore 8,42 del 9 novembre 2020, senza attestare il suo allontanamento dal posto di lavoro, pure provato per essere stata la convenuta trovata in luogo aperto al pubblico, mentre si intratteneva con altra persona.<\/p>\n\n\n\n<p>Parimenti sussiste l\u2019elemento soggettivo del dolo, che ha sorretto la condotta contestata in sede di citazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Non \u00e8, invero, accoglibile l\u2019eccezione di parte, secondo cui la patologia della convenuta l\u2019avrebbe resa integralmente incapace di intendere e volere e, quindi, di percepire il disvalore del fatto causativo del danno erariale.<\/p>\n\n\n\n<p>Le coordinate di sistema si devono trarre dalla giurisprudenza che si \u00e8, a pi\u00f9 riprese, occupata di imputabilit\u00e0 dei fatti a soggetto affetto da sindrome bipolare.<\/p>\n\n\n\n<p>Rileva, in particolare, la sentenza Cass. civ., Sez. lav., 31 ottobre 2017, n. 25955, che, in armonia con la migliore scienza medica, ha ricordato che, essendo la sindrome bipolare ontologicamente caratterizzata da fasi alterne, <em>\u201c[\u2026] non \u00e8 la malattia in s\u00e9 a determinare lo stato d\u2019incapacit\u00e0 di intendere e di volere, ma lo stato di acuzie\u201d<\/em> (par. 3.1 della decisione); e lo stato di acuzie \u00e8 soggetto al rigoroso onere di allegazione e prova di cui all\u2019art. 2697 c.c. (<em>\u201cprobatio incumbit ei qui dicit\u201d<\/em>).<\/p>\n\n\n\n<p>Temperamento dell\u2019onere pu\u00f2 discendere dal principio di presunzione <em>iuris tantum<\/em> di infermit\u00e0 psichica nell\u2019intervallo temporale compreso tra due periodi di comprovata incapacit\u00e0 di intendere e volere della parte (<em>\u201cuna volta che sia accertata in giudizio la totale incapacit\u00e0 di un soggetto in due periodi prossimi nel tempo, la sussistenza dell&#8217;incapacit\u00e0 naturale conseguente ad infermit\u00e0 psichica \u00e8 presunta <\/em>iuris tantum<em> anche nel periodo intermedio\u201d<\/em> \u2013 par. 3.2 della sentenza citata).<\/p>\n\n\n\n<p>Nel caso di specie non \u00e8 stata data prova della totale incapacit\u00e0 della parte al momento del fatto causativo del danno, n\u00e9 pu\u00f2 ritenersi applicabile la presunzione <em>iuris tantum<\/em> di infermit\u00e0 psichica, in assenza della puntuale prova della radicale incapacit\u00e0 della convenuta nei momenti antecedenti e susseguenti all\u2019evento.<\/p>\n\n\n\n<p>Infatti, fermo restando che la certificazione medica agli atti non riguarda le specifiche condizioni della parte il 9 novembre 2020 (non attestando alcuno stato di acuzie in quella data) e che l\u2019unico certificato \u2013 <em>sub<\/em> all. n. 19 alla comparsa della <em>omissis<\/em> \u2013 inerente alla mensilit\u00e0 di novembre \u00e8 oltremodo generico (e notevolmente postumo, risalendo al 2 marzo 2021), \u00e8 difficile revocare in dubbio la lucidit\u00e0 della parte sia prima del fatto, per avere la stessa portato con s\u00e9 i gioielli da casa (con una chiara teleologica proiezione verso l\u2019incontro con la persona con cui \u00e8 stata ripresa \u2013 proiezione avvalorata dal <em>\u201cverbale dell\u2019audizione per l\u2019assunzione di informazioni\u201d<\/em> della sig.ra <em>omissis<\/em> del giorno 1.12.2020), sia dopo il suddetto, per avere, al rientro in ufficio (per esplicita ammissione della stessa convenuta \u2013 v. pag. 12 della comparsa di costituzione e risposta \u2013 e conferma nella pag. 5 della memoria difensiva depositata dal Comune di <em>omissis<\/em> nel processo lavoristico, doc. all. n. 8 alla citata comparsa di costituzione e risposta), immediatamente chiesto al responsabile del servizio di \u201cregolarizzare\u201d o \u201csanare\u201d l\u2019omessa timbratura (cosa che, con ogni evidenza, dimostra che la <em>omissis<\/em> ben poteva percepire il disvalore del suo contegno, vieppi\u00f9 considerato l\u2019altro, recente, procedimento disciplinare subito dalla convenuta in relazione a un precedente episodio di assenteismo del mese di ottobre 2020 \u2013 sul punto, v. anche il <em>\u201cverbale audizione per l\u2019esercizio del diritto di difesa\u201d<\/em> del 30.11.2020).<\/p>\n\n\n\n<p>Ci\u00f2 \u00e8 avvalorato dalle ripetute richieste, rivolte dalla <em>omissis<\/em> ai Carabinieri, di tornare in ufficio per non dover, poi, scontare le conseguenze della propria assenza (da un articolo di stampa allegato alla segnalazione, e depositato <em>sub<\/em> all. n. 6 alla comparsa di costituzione della convenuta, risulta che la parte avrebbe detto agli operatori dell\u2019Arma <em>\u201cdevo timbrare prima di venire in caserma\u201d<\/em>).<\/p>\n\n\n\n<p>Tutto ci\u00f2 posto, la sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo della responsabilit\u00e0 amministrativo-contabile impone di stimare l\u2019entit\u00e0 del pregiudizio addebitabile alla convenuta.<\/p>\n\n\n\n<p>Non vi \u00e8 dubbio che il danno patrimoniale debba essere quantificato nell\u2019importo di complessivi \u20ac 31,54, pari al compenso indebitamente erogato per le prestazioni lavorative non effettuate nell\u2019arco temporale compreso tra le ore 10,30 e le ore 13,16 del giorno 9 novembre 2020; ci\u00f2 in ossequio al chiaro dettato dell\u2019art. 55- <em>quinquies<\/em>, c. 2, d.lgs. n. 165\/2001 (<em>\u201cNei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la responsabilit\u00e0 penale e disciplinare e le relative sanzioni, \u00e8 obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione\u201d<\/em>).<\/p>\n\n\n\n<p>Il <em>quantum<\/em> del danno patrimoniale non \u00e8 stato, del resto, contestato dalla parte, se non in relazione alla presunta non computabilit\u00e0 del lasso di tempo nel quale la <em>omissis<\/em> \u00e8 stata trattenuta dai Carabinieri.<\/p>\n\n\n\n<p>La non contestazione comporta, tanto nel processo civile quanto in quello contabile, la <em>relevatio ab onere probandi<\/em> del soggetto onerato (si veda l\u2019indirizzo fatto proprio da Cass. civ., Sez. un., sent. 23 gennaio 2002, n. 761 e ribadito, ad es., da Cass. civ., Sez. VI, sent. 21 dicembre 2018, n. 33155; per un\u2019applicazione al processo contabile, Sez. Emilia-Romagna, sent. n. 90\/2020); e il lasso temporale contestato dalla parte \u00e8 chiaramente ascrivibile alla di lei condotta a monte, che ha reso necessari i controlli a presidio dell\u2019ordine pubblico.<\/p>\n\n\n\n<p>Quanto al danno all\u2019immagine pubblica, l\u2019originaria formulazione dell\u2019art. 55- <em>quater<\/em>, c. 3- <em>quater<\/em>, d.lgs. n. 165\/2001, cui l\u2019art. 55- <em>quinquies<\/em>, c. 2, del medesimo decreto delegato rinviava e rinvia, \u00e8 stata incisa dal recente intervento della Corte costituzionale.<\/p>\n\n\n\n<p>Il criterio per cui l\u2019ammontare del danno risarcibile non potesse essere inferiore a sei mensilit\u00e0 dell\u2019ultimo stipendio in godimento \u00e8, infatti, caduto in ragione dell\u2019avvenuta declaratoria di incostituzionalit\u00e0 del disposto con la sentenza C. Cost., 10 aprile 2020, n. 61 (<em>\u201c[\u2026] la questione di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019<\/em><a href=\"https:\/\/dejure.it\/#\/ricerca\/fonti_documento?idDatabank=7&amp;idDocMaster=3948231&amp;idUnitaDoc=20120130&amp;nVigUnitaDoc=1&amp;docIdx=1&amp;isCorrelazioniSearch=true&amp;correlatoA=Giurisprudenza\"><em>art. 55-quater, comma 3-quater, del d.lgs. n. 165 del 2001<\/em><\/a><em>, inserito dall\u2019<\/em><a href=\"https:\/\/dejure.it\/#\/ricerca\/fonti_documento?idDatabank=7&amp;idDocMaster=5075593&amp;idUnitaDoc=33712751&amp;nVigUnitaDoc=1&amp;docIdx=1&amp;isCorrelazioniSearch=true&amp;correlatoA=Giurisprudenza\"><em>art. 1, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 116 del 2016<\/em><\/a><em>, sollevata in riferimento all\u2019<\/em><a href=\"https:\/\/dejure.it\/#\/ricerca\/fonti_documento?idDatabank=10&amp;idDocMaster=167881&amp;idUnitaDoc=843309&amp;nVigUnitaDoc=1&amp;docIdx=1&amp;isCorrelazioniSearch=true&amp;correlatoA=Giurisprudenza\"><em>art. 76 Cost.<\/em><\/a><em>, \u00e8 fondata. 4.1.- A differenza di quanto avvenuto con la precedente&nbsp;<\/em><a href=\"https:\/\/dejure.it\/#\/ricerca\/fonti_documento?idDatabank=7&amp;idDocMaster=2134843&amp;idUnitaDoc=6627350&amp;nVigUnitaDoc=1&amp;docIdx=1&amp;isCorrelazioniSearch=true&amp;correlatoA=Giurisprudenza\"><em>legge n. 15 del 2009<\/em><\/a><em>, laddove il legislatore aveva espressamente delegato il Governo a prevedere, a carico del dipendente responsabile, l\u2019obbligo del risarcimento sia del danno patrimoniale che del danno all\u2019immagine sub\u00ecti dall\u2019amministrazione, tanto non si rinviene nella legge di delegazione n. 124 del 2015. L\u2019art. 17, comma 1, lettera s), di detta legge prevede unicamente l\u2019introduzione di norme in materia di responsabilit\u00e0 disciplinare dei pubblici dipendenti, finalizzate ad accelerare e rendere concreto e certo nei tempi di espletamento e di conclusione l\u2019esercizio dell\u2019azione disciplinare [\u2026] la materia delegata \u00e8 unicamente quella attinente al procedimento disciplinare, senza che possa ritenersi in essa contenuta l\u2019introduzione di nuove fattispecie sostanziali in materia di responsabilit\u00e0 amministrativa. [\u2026] Non pu\u00f2 dunque ritenersi compresa la materia della responsabilit\u00e0 amministrativa e, in particolare, la specifica fattispecie del danno all\u2019immagine arrecato dalle indebite assenze dal servizio dei dipendenti pubblici. 4.2.- La disposizione in esame, gi\u00e0 testualmente richiamata, prevede una nuova fattispecie di natura sostanziale intrinsecamente collegata con l\u2019avvio, la prosecuzione e la conclusione dell\u2019azione di responsabilit\u00e0 da parte del procuratore della Corte dei conti. Applicando ad essa il criterio di stretta inerenza alla delega precedentemente enunciato, risulta inequivocabile il suo contrasto con l\u2019<\/em><a href=\"https:\/\/dejure.it\/#\/ricerca\/fonti_documento?idDatabank=10&amp;idDocMaster=167881&amp;idUnitaDoc=843309&amp;nVigUnitaDoc=1&amp;docIdx=1&amp;isCorrelazioniSearch=true&amp;correlatoA=Giurisprudenza\"><em>art. 76 Cost.<\/em><\/a><em> Sebbene le censure del giudice rimettente siano limitate all\u2019ultimo periodo del comma 3-quater dell\u2019art. 55-quater, che riguarda le modalit\u00e0 di stima e quantificazione del danno all\u2019immagine, l\u2019illegittimit\u00e0 riguarda anche il secondo e il terzo periodo di detto comma perch\u00e9 essi sono funzionalmente inscindibili con l\u2019ultimo, cos\u00ec da costituire, nel loro complesso, un\u2019autonoma fattispecie di responsabilit\u00e0 amministrativa non consentita dalla legge di delega\u201d<\/em>).<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019assenza di coordinate testuali induce a riempire il sopravvenuto vuoto normativo alla luce del sistema.<\/p>\n\n\n\n<p>Se \u00e8 innegabile la portata sanzionatoria dell\u2019art. 55- <em>quinquies<\/em> (su cui, ad es., App. Sicilia, sent. n. 119\/2019: <em>\u201c[\u2026] l\u2019obbligo del risarcimento del danno all\u2019immagine della P.A., correlato ad episodi di assenteismo fraudolento si configura come fattispecie peculiare appositamente tipizzata dal legislatore [\u2026] non v\u2019\u00e8 dubbio che i frequenti interventi normativi recentemente succedutisi appaiono improntati ad una crescente severit\u00e0 nel disciplinare le conseguenze dell\u2019assenteismo fraudolento del dipendente pubblico\u201d<\/em>), \u00e8 parimenti complesso emancipare il <em>\u201cdanno d\u2019immagine\u201d<\/em> cui fa riferimento l\u2019art. 55- <em>quinquies<\/em>, c. 2, dall\u2019onere della Procura di puntualmente allegare e provare l\u2019entit\u00e0 della posta risarcitoria, in ossequio al principio di cui all\u2019art. 2697 c.c., fatto proprio dall\u2019art. 94 c.g.c. (Sez. Riun., sent. n. 12\/2011; sulla prova del danno all\u2019immagine, ad es., Sez. I App., sent. n. 428\/2017, par. 8).<\/p>\n\n\n\n<p>La verifica della correttezza del <em>quantum<\/em> non pu\u00f2 che dipendere da un vaglio di proporzionalit\u00e0 in concreto, imposto dai canoni costituzionali (non da ultimo l\u2019art. 3 Cost. rispetto al <em>tertium comparationis<\/em> dell\u2019art. 1, c. 1- <em>sexies<\/em>, l. n. 20\/1994) e dalla giurisprudenza sovranazionale.<\/p>\n\n\n\n<p>Infatti, pur avendo i parametri di valutazione del danno all\u2019immagine carattere ontologicamente equitativo (ad es., con riguardo alla fattispecie dell\u2019assenteismo, Sez. Piemonte, sent. n. 57\/2017; Sez. Calabria, sent. n. 265\/2020), e pur potendosi la quantificazione fondare su prove anche presuntive o indiziarie (Sez. Riunite, sent. n. 10\/2003), l\u2019ortodossia della determinazione del <em>quantum<\/em> \u00e8 preservata se contenuta negli argini di una \u201cdoppia proporzionalit\u00e0\u201d, ossia a un tempo di:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; una prima proporzionalit\u00e0 rispetto al fatto;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; una seconda proporzionalit\u00e0 rispetto all\u2019entit\u00e0 del danno patrimoniale.<\/p>\n\n\n\n<p>Criterio siffatto \u00e8 non solo implicito al dettato art. 1, c. 1- <em>sexies<\/em>, l. n. 20\/1994 (non applicabile alla fattispecie ma, come si \u00e8 detto, <em>tertium comparationis<\/em> rispetto all\u2019art. 3 Cost.), che introduce una tecnica di quantificazione parametrata al dato patrimoniale (la <em>\u201csomma di denaro\u201d<\/em> o <em>\u201cil valore patrimoniale di altra utilit\u00e0 illecitamente percepita dal dipendente\u201d<\/em>), ma appare altres\u00ec conforme ai pi\u00f9 recenti orientamenti pretori.<\/p>\n\n\n\n<p>A rilevare \u00e8 l\u2019indirizzo della giurisprudenza della Suprema Corte sui cc.dd. danni punitivi, ormai ammessi nel nostro ordinamento \u2013 nonostante la precedente, contraria, tesi pretoria \u2013 purch\u00e9 conformi, non solo al principio di legalit\u00e0 (artt. 23 e 25 Cost.), ma anche al criterio di proporzionalit\u00e0 rispetto al fatto e all\u2019entit\u00e0 dei danni compensativi (Cass., Sez. un., sent. 5 luglio 2017, n. 16601: <em>\u201c[\u2026] il controllo delle Corti di appello [sia] \u00e8 portato a verificare la proporzionalit\u00e0 tra risarcimento riparatorio-compensativo e risarcimento punitivo e tra quest\u2019ultimo e la condotta censurata, per rendere riconoscibile la natura della sanzione\/punizione\u201d<\/em>); a rilevare \u00e8, prima ancora, la giurisprudenza sovranazionale, che, pur ormai consentendo pi\u00f9 risposte sanzionatorie in relazione a un medesimo fatto, richiede che la loro sommatoria sia conforme all\u2019invocato principio di proporzionalit\u00e0 (ad es., Corte EDU, sent. 15 novembre 2016, ric. nn. 24130\/11 e 29758\/11, <em>A and B v. Norway<\/em>, per la quale, tra l\u2019altro, la sanzione imposta all\u2019esito di un procedimento deve essere tenuta presente nell\u2019altro, in modo da non far gravare sull\u2019interessato un onere eccessivo, e C. Giust., sent. 20 marzo 2018, C-524\/15 Menci, secondo cui le norme devono consentire di garantire che la severit\u00e0 del complesso delle sanzioni sia limitato a quanto strettamente necessario rispetto alla gravit\u00e0 del fatto; sulla verifica di proporzionalit\u00e0 in concreto, anche C. cost., sent. 23 giugno 2020, n. 123, con specifico riferimento alla valutazione della giusta causa di cui all\u2019art. 2106 c.c. del licenziamento <em>ex<\/em> art. 55- <em>quater<\/em> d.lgs. n. 165\/2001).<\/p>\n\n\n\n<p>E, nella nostra materia, la proporzionalit\u00e0 rispetto al fatto \u00e8 assicurata dalla concreta verifica della gravit\u00e0 di quest\u2019ultimo, del fenomenico atteggiarsi della condotta, della sua eventuale reiterazione nel tempo, della posizione ricoperta dalla parte convenuta (con riferimento all\u2019importanza della sua funzione e alla delicatezza dei suoi compiti), del grado di diffusivit\u00e0 e risonanza dell\u2019episodio (il c.d. <em>clamor fori<\/em>, che, pur non condizionando l\u2019<em>an<\/em> del pregiudizio, inevitabilmente incide sulla sua quantificazione; ad es., Sez. App. Sicilia, sent. n. 119\/2019; Sez. II App., sent. n. 290\/2020).<\/p>\n\n\n\n<p>Al riscontro in concreto dei tradizionali criteri oggettivo (l\u2019intrinseca idoneit\u00e0 del fatto ad arrecare un pregiudizio di tipo reputazionale al soggetto passivo per la gravit\u00e0 del comportamento illecito tenuto dal dipendente e l\u2019entit\u00e0 del suo scostamento rispetto ai canoni ai quali egli avrebbe dovuto obbligatoriamente ispirarsi), soggettivo (il ruolo dell\u2019agente nell\u2019ambito della struttura amministrativa) e sociale (l\u2019ampiezza della diffusione nell\u2019ambiente sociale, anche per effetto del <em>clamor fori<\/em> e dell\u2019eco giornalistica dell\u2019accaduto; riscontro dei richiamati indicatori che \u00e8 stato confermato, ad es., all\u2019esito di C. cost., sent. n. 61\/2020, cit., da Sez. Calabria, sent. n. 265\/2020, ove si afferma: <em>\u201c[\u2026] si deve [\u2026] fare riferimento alla copiosa giurisprudenza di questa Corte [\u2026] la quale, al fine precipuo di evitare soluzioni arbitrarie, richiede che tale quantificazione si basi su di un\u2019analisi in concreto delle singole fattispecie di comportamento illecito e si fondi su una serie di indicatori ragionevoli: a) di natura oggettiva, inerenti alla natura del fatto, alle modalit\u00e0 di perpetrazione dell\u2019evento pregiudizievole, alla eventuale reiterazione dello stesso, all\u2019entit\u00e0 dell\u2019eventuale arricchimento; b) di natura soggettiva, legati al ruolo rivestito dal pubblico dipendente nell\u2019ambito della Pubblica Amministrazione; c) di natura sociale, legati alla negativa impressione suscitata nell\u2019opinione pubblica locale ed anche all\u2019interno della stessa Amministrazione, all\u2019eventuale <\/em>clamor fori<em> e alla diffusione ed amplificazione del fatto operata dai mass-media, la quale diffusione non integra, dunque, la lesione del bene tutelato, indicandone semplicemente la dimensione\u201d<\/em>) deve, poi, aggiungersi il secondo vaglio di proporzionalit\u00e0, teso a evitare che il danno punitivo irragionevolmente sovrasti quello compensativo.<\/p>\n\n\n\n<p>Ci\u00f2 \u00e8, del resto, conforme alla stessa tradizione di <em>common law<\/em>, che, nell\u2019ammettere i cc.dd. danni punitivi, ne correla l\u2019entit\u00e0 a quelli compensativi, ostando a condanne eccessivamente afflittive (U.S. Supreme Court, <em>State Farm Mutual Automobile Insurance Co. v. Campbell<\/em>, 538 U.S. 408 (2003), che richiama la <em>due process clause<\/em>; sul divieto di liquidazioni di danni <em>\u201cgrossly excessive\u201d<\/em>, anche U.S. Supreme Court, <em>Philip Morris USA v. Williams<\/em>, 549 U.S. 346 (2007)).<\/p>\n\n\n\n<p>Ora, la verifica in concreto degli elementi oggettivo, soggettivo e sociale induce, infatti, a considerare dapprima l\u2019entit\u00e0 della condotta, quindi la qualifica soggettiva della convenuta e, infine, la rilevanza mediatica dei fatti contestati.<\/p>\n\n\n\n<p>Il secondo vaglio di proporzionalit\u00e0 passa per la verifica della non irragionevole divaricazione della posta sanzionatoria rispetto al danno patrimoniale compensativo, corrispondente alla somma di <a>\u20ac<\/a> 31,54.<\/p>\n\n\n\n<p>Dal concorso dei due <em>test<\/em> di proporzionalit\u00e0 discende la necessit\u00e0 di determinare l\u2019importo <em>ex<\/em> art. 1226 c.c. in una misura non irragionevolmente eccessiva, anche considerato, in un\u2019ottica imposta dalle Corti sovranazionali, il contestuale concorso del binario penale con quello disciplinare, culminato con il licenziamento della dipendente.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 lo stesso principio di proporzionalit\u00e0 a imporre, al contempo, di evitare che, ad una troppo significativa riduzione del <em>quantum<\/em>, si accompagni lo svilimento, non solo della <em>ratio<\/em> delle recenti novelle, ma anche di quel prestigio della p.a. \u2013 leso dal contegno della convenuta \u2013 che il ristoro mira a ripristinare (in questo senso, Sez. Trentino-Alto Adige, sent. n. 48\/2020, \u00a7 3.1: <em>\u201c[\u2026] il Collegio non condivide neppure la tesi difensiva finalizzata a limitare l\u2019importo del danno risarcibile in applicazione del criterio indicato dall\u2019art. 1, c. 1- <\/em>sexies<em>, della legge n. 20\/1994, in quanto tale disposizione prevede unicamente una presunzione <\/em>iuris tantum<em> in ordine alla quantificazione del danno subito dall\u2019erario e dunque un criterio meramente indicativo per il Giudice [\u2026] Nel caso di specie si ritiene del tutto inadeguato l\u2019importo pari al doppio del danno patrimoniale arrecato al datore di lavoro pubblico, trattandosi di somme irrisorie che non riflettono l\u2019effettivo <\/em>vulnus<em> arrecato al prestigio e alla personalit\u00e0 dell\u2019Amministrazione\u201d<\/em>).<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019importo posto a risarcimento deve, in definitiva, valorizzare:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; da una parte, le prove dedotte dall\u2019accusa (prove che inducono a differenziare il caso che ne occupa ad es. da quello di cui in Sez. Toscana, sent. n. 75\/2020, ove era del tutto mancata la produzione di articoli di stampa), a fronte delle deduzioni contrarie della parte convenuta (nei limiti delle scarne prove dalla stessa dedotte, sia in relazione alle proprie effettive condizioni al momento del fatto causativo del danno sia alla tesi \u2013 indimostrata e indimostrabile, vuoi soltanto per i limiti del c.d. segreto giornalistico <em>ex<\/em> art. 2 l. 3 febbraio 1963, n. 69, in forza dell\u2019esplorativo capitolo di prova <em>sub<\/em> n. 5), pag. 15 della comparsa di costituzione \u2013 per cui l\u2019Ufficio del Vicesindaco avrebbe dato origine al <em>clamor fori<\/em>);&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; dall\u2019altra, l\u2019<em>intentio<\/em> del legislatore (che verrebbe contraddetta dalla mera applicazione del parametro del <em>duplum<\/em> \u2013 cos\u00ec, Sez. Trentino-Alto Adige, sent. n. 48\/2020) di reprimere il fenomeno dell\u2019assenteismo fraudolento dei dipendenti pubblici dal posto di lavoro, per come dimostrata dalle significative novelle che si sono succedute (a propria volta radicate sulla massima di esperienza, non smentita dall\u2019odierna controversia, per cui il singolo episodio porta con il s\u00e9 il <em>fumus<\/em> di una reiterazione nel tempo di comportamenti analoghi).<\/p>\n\n\n\n<p>Ferma restando la non operativit\u00e0 del potere riduttivo dell\u2019addebito <em>ex<\/em> art. 52, c. 2, del R.D. n. 1214\/1934 (siccome incompatibile con il carattere doloso delle condotte; ad es., Sez. II App., sent. n. 469\/2019), valutate le peculiarit\u00e0 dei fatti, insieme alla loro diffusione mediatica (per come provata dagli allegati alla segnalazione, doc. all. n. 1 alla citazione, e alla stessa comparsa di costituzione e risposta della parte, doc. all.ti nn. 4-5-6) e al contempo all\u2019afflittivit\u00e0 dell\u2019irrogato licenziamento, la Sezione ritiene equa la condanna <em>ex<\/em> art. 1226 c.c. della parte convenuta al risarcimento del danno all\u2019immagine nella complessiva misura di \u20ac 2.000,00 (rivalutazione inclusa), oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza all\u2019effettivo soddisfo.<\/p>\n\n\n\n<p>Le spese di giustizia seguono la soccombenza ai sensi dell\u2019art. 31, c. 1, d.lgs. n. 174\/2016 e sono poste a carico di <em>omissis<\/em> nella misura liquidata in dispositivo.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>P.Q.M.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, definitivamente pronunciando,<\/p>\n\n\n\n<p><strong>accoglie parzialmente<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>la domanda attorea come da motivazione, e per l\u2019effetto<\/p>\n\n\n\n<p><strong>condanna<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><em>omissis<\/em> al pagamento, in favore del Comune di <em>omissis<\/em>, dell\u2019importo di &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>\u20ac 2.000,00 (duemila\/00)<\/strong>, gi\u00e0 comprensivi di rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza all\u2019effettivo soddisfo.<\/p>\n\n\n\n<p>Condanna, altres\u00ec, la convenuta <em>omissis<\/em> al pagamento delle spese di giustizia, che sino alla pubblicazione della sentenza liquida in <strong>\u20ac 144,00 (centoquarantaquattro\/00).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.<\/p>\n\n\n\n<p>Manda alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara per le valutazioni di competenza.<\/p>\n\n\n\n<p>Cos\u00ec deciso in Bologna nella camera di consiglio del 27 ottobre 2021, tenuta in remoto.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L\u2019ESTENSORE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; IL PRESIDENTE<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; f.to digitalmente &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;f.to digitalmente<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; Andrea GIORDANO &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Marcovalerio POZZATO<\/p>\n\n\n\n<p>Depositata in Segreteria il giorno 20 dicembre 2021<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>394 &#8211; Sezione giurisdizionale Regione Emilia-Romagna; sentenza 20 dicembre 2021; Pres. 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