{"id":1729,"date":"2022-04-19T22:20:42","date_gmt":"2022-04-19T20:20:42","guid":{"rendered":"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/?p=1729"},"modified":"2022-04-19T22:40:01","modified_gmt":"2022-04-19T20:40:01","slug":"spetta-al-giudice-italiano-conoscere-delle-controversie-in-tema-di-gestione-dei-corsi-della-pontificia-universita-lateranense","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/spetta-al-giudice-italiano-conoscere-delle-controversie-in-tema-di-gestione-dei-corsi-della-pontificia-universita-lateranense\/","title":{"rendered":"Spetta al giudice italiano conoscere delle controversie in tema di accesso ai corsi della Pontificia Universit\u00e0 Lateranense"},"content":{"rendered":"\n<p><strong>&nbsp;Corte di cassazione<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Sezioni Unite Civili<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>n. 12442 \u2013 Pres. (ff) D\u2019Ascola \u2013 Rel. Marotta \u2013 Pg. De Matteis \u2013 De Jorio Rosada De Sangro J. P. (avv. F. de Jorio e S. Sfrecola) c. Pontificia Universit\u00e0 Lateranense (avv.ti P. Sandulli e A. Colavecchio (avverso la sentenza n. 3670\/2021 del Consiglio di Stato)<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Giurisdizione \u2013 Pontificia Universit\u00e0 Lateranense \u2013 Ammissione al dottorato in diritto civile \u2013 Giurisdizione italiana<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><em>Spetta al giudice italiano la cognizione della controversia insorta a seguito della mancata ammissione al ciclo di dottorato in diritto civile presso la Pontificia Universit\u00e0 Lateranense<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><strong>FATTI DI CAUSA<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\" type=\"1\"><li>Jean Paul De Jorio Rosada de Sangro proponeva ricorso al TAR del Lazio per ottenere l\u2019annullamento del provvedimento della Pontificia Universit\u00e0 Lateranense che aveva respinto la sua domanda di ammissione al ciclo di dottorato (Ph.D) in diritto civile a causa del fatto che, secondo la Pontificia Universit\u00e0, la laurea in giurisprudenza conseguita dal de Jorio in Italia non era valida per l\u2019accesso al dottorato. Domandava il conseguente risarcimento del&nbsp;danno.<\/li><li>II TAR, con sentenza n. 12361\/2020, riteneva innanzitutto la sussistenza della giurisdizione del G.A. per essere la questione devoluta rientrante nel novero delle attivit\u00e0 di \u201cistruzione, educazione e cultura\u201d, diverse, ai sensi dell\u2019art. 16 della l. n. 222 del 20 maggio 1985, da quelle di religione o di culto e richiamava Cass., Sez. Un., 18 settembre 2017, n. 2154 secondo cui \u201cla Pontificia Universit\u00e0 Lateranense rientra tra gli istituti ecclesiastici di educazione ed istruzione e, come tale, non \u00e8 un soggetto sovrano internazionale (o un suo organo), n\u00e9 \u00e8 annoverabile tra gli \u2018enti centrali della Chiesa cattolica\u2019, esentati da ogni ingerenza da parte dello Stato italiano, ai sensi dell\u2019art. 11 del Trattato Lateranense del 11 febbraio 1929\u201d.<\/li><\/ol>\n\n\n\n<p>Quanto al merito, considerava il ricorso fondato atteso che il&nbsp;ricorrente, titolare di titolo&nbsp;accademico&nbsp;conseguito net vigore del&nbsp;precedente&nbsp;ordinamento come laurea specialistica in giurisprudenza, aveva titolo ad essere ammesso al dottorato di ricerca amb\u00ecto in quanto la sua laurea era ad ogni effetto equivalente alla laurea magistrale.<\/p>\n\n\n\n<p>Annullava, pertanto, il provvedimento di rigetto della domanda del De Jorio Rosada di ammissione al ciclo di dottorato.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>La&nbsp;Pontificia&nbsp;Universit\u00e0&nbsp;Lateranense&nbsp;proponeva&nbsp;appello&nbsp;deducendo,&nbsp;in particolare, la violazione e falsa applicazione dell\u2019art. 11 del Trattato Lateranense del 11 febbraio&nbsp;1929.<\/li><li>Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3670\/2021, riteneva fondato&nbsp;ed assorbente il dedotto difetto di giurisdizione del giudice italiano.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Valorizzava, al riguardo, la Dichiarazione della Segreteria di Stato della Santa Sede, prot. n. 101.993\/P del 13 febbraio 2019, che qualifica la Pontificia Universit\u00e0 Lateranense \u2018ente centrale della Chiesa Cattolica\u2019 cosi da escludere la giurisdizione del giudice ad\u00ecto e di qualsiasi altro giudice nazionale ai sensi dell\u2019art. 11 del cod. proc. amm.<\/p>\n\n\n\n<p>Rilevava che tale Dichiarazione era successiva alla decisione di questa Corte a Sezioni Unite n. 2157\/2017 cit., decisione comunque non risolutiva atteso&nbsp;che&nbsp;dirimeva&nbsp;una&nbsp;questione&nbsp;attinente&nbsp;a&nbsp;un&nbsp;rapportodi&nbsp;lavoro,&nbsp;mentre nel caso di specie trattavasi di ammissione a un corso di dottorato di ricerca.<\/p>\n\n\n\n<p>In ogni caso, evidenziava che, quandanche fosse stata riconosciuta la sussistenza&nbsp;della&nbsp;giurisdizionedel&nbsp;giudice&nbsp;ad\u00ecto,&nbsp;il&nbsp;ricorso&nbsp;di&nbsp;primo&nbsp;grado&nbsp;non si sarebbe potuto comunque&nbsp;accogliere.<\/p>\n\n\n\n<p>Assumeva, al riguardo, che il titolo di dottore di ricerca rilasciato dalla Pontificia Universit\u00e0 Lateranense (al cui conseguimento aspirava parte appellata) non era riconosciuto dall\u2019ordinamento italiano. Ci\u00f2 determinava l\u2019inammissibilit\u00e0 del ricorso di primo grado (per difetto di interesse) in quanto il conseguimento di quel titolo non avrebbe potuto arrecare all\u2019aspirante alcuna utilit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Avverso tale sentenza Jean Paul De Jorio Rosada de Sangro ha proposto ricorso per cassazione per motivi attinenti alla&nbsp;giurisdizione.<\/li><li>La Pontificia Universit\u00e0 Lateranense&nbsp;ha resistito con controricorso.<\/li><li>II Procuratore Generale ha concluso per la declaratoria di inammissibilit\u00e0 del ricorso per non essere il Consiglio di Stato incorso in errore nel negare la giurisdizione del giudice&nbsp;italiano.<\/li><li>Entrambe le parti hanno depositato&nbsp;memorie.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<h1 class=\"wp-block-heading\"><strong>RAGIONI DELLA DECISIONE<\/strong><\/h1>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\" type=\"1\"><li>Con&nbsp;il&nbsp;primo&nbsp;motivo&nbsp;il&nbsp;ricorrente&nbsp;denuncia&nbsp;la&nbsp;violazione&nbsp;dell\u2019art.&nbsp;360, n.&nbsp;1,&nbsp;cod.&nbsp;proc.&nbsp;civ.in&nbsp;relazione&nbsp;all\u2019art.&nbsp;37&nbsp;cod.&nbsp;proc.&nbsp;cv.&nbsp;e&nbsp;degli&nbsp;artt.&nbsp;102&nbsp;e&nbsp;103&nbsp;Cost.<\/li><\/ol>\n\n\n\n<p>Sostiene che il Consiglio di Stato, declinando la sua giurisdizione ed affermando quella dello Stato Citt\u00e0 del Vaticano, \u00e8 venuto meno alle prerogative che ad esso sono state attribuite dalla&nbsp;Costituzione.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazionedell\u2019art.&nbsp;11&nbsp;dei&nbsp;Patti&nbsp;lateranensi&nbsp;nonch\u00e9&nbsp;violazione&nbsp;e&nbsp;comunque falsa applicazione degli art. 3 e 11 del Trattato e dell\u2019art. 2, comma 5 e 22, comma&nbsp;1,&nbsp;secondo&nbsp;periodo,&nbsp;degli&nbsp;artt.&nbsp;11&nbsp;e&nbsp;39&nbsp;del&nbsp;Concordato,&nbsp;leultime&nbsp;due disposizioni nel testo anteriore all\u2019Accordo del 18 febbraio 1984 ratificato dalla l. 25 marzo 1985, n. 121 nonch\u00e9 della legge n. 222 del 20 maggio 1985.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Sostiene che il Consiglio di Stato non ha tenuto in considerazione i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte nella decisione n. 21541\/2017 che ha esaminato e risolto il problema della non appartenenza della&nbsp;Pontificia&nbsp;Universit\u00e0&nbsp;Lateranense&nbsp;alla&nbsp;categoria&nbsp;degli&nbsp;Enti&nbsp;Centrali&nbsp;della Chiesa&nbsp;cattolica.<\/p>\n\n\n\n<p>Assume che la Dichiarazione della Segreteria di Stato&nbsp;della Santa Sede del 13 febbraio 2019, successiva alla pronuncia suddetta, non pu\u00f2 modificare l\u2019assetto giuridico del problema come specificato dalle Sezioni Unite.<\/p>\n\n\n\n<p>Rileva che l\u2019attribuzione dei titoli di studio o di dottorato o di istruzione superiore non riguarda il governo della Chiesa ma integra una normale attivit\u00e0&nbsp;<em>jure gestionis&nbsp;<\/em>e come tale \u00e8 soggetta alla giurisdizione italiana.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Con&nbsp;il&nbsp;terzo&nbsp;motivo&nbsp;il&nbsp;ricorrente&nbsp;denuncia&nbsp;violazione&nbsp;e&nbsp;comunque&nbsp;falsa applicazione&nbsp;dell\u2019art.360,&nbsp;n.&nbsp;1,&nbsp;cod.&nbsp;proc.&nbsp;civ.&nbsp;in&nbsp;relazione&nbsp;alla&nbsp;\u201cConvenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all\u2019insegnamento&nbsp;superiore&nbsp;nella&nbsp;Regione europea delI\u201911\/4\/1997\u201d sottoscritta e ratificata dall\u2019Italia ed anche dallo Stato del Vaticano, nella c.d. \u201cArea di Lisbona\u201d; violazione&nbsp;e&nbsp;comunque&nbsp;falsa applicazione dell\u2019art. 360, n. 1, cod. proc. civ. in relazione&nbsp;all\u2019\u201cAccordo tra Repubblica Italiana e Santa Sede per l\u2019applicazione della Convenzione di Lisbona ratificato con d.P.R. 27\/5\/2019, n. 63\u201d.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Deduce che l\u2019assunto (ulteriore) del Consiglio di Stato si pone in contrasto con la disciplina in materia di mutuo riconoscimento dei titoli di cui alla Convenzione citata e di conseguenza con il d.P.R. che ad essa ha dato&nbsp;applicazione.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione e comunque falsa applicazione della Convenzione di New York, art. 2, paragrafo 1 lett.&nbsp;<em>b)&nbsp;<\/em>del 2 dicembre&nbsp;2004.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Sostiene che nella specie difetta qualsiasi collegamento che possa ricondurre&nbsp;nell\u2019ambitodell\u2019esercizio&nbsp;dello&nbsp;<em>jus&nbsp;imperii,&nbsp;<\/em>n\u00e9&nbsp;tanto&nbsp;meno&nbsp;si&nbsp;versa in ipotesi di \u2018religione\u2019 o di \u2018culto\u2019 che potrebbero astrattamente giustificare la non ingerenza dello Stato&nbsp;italiano.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Sono fondati il primo e il secondo motivo di ricorso nei termini di seguito illustrati (e determinano l\u2019assorbimento degli&nbsp;altri).<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>La questione muove dall\u2019interpretazione dell\u2019art. 11 del Trattato fra l\u2019Italia e la Santa Sede dell\u201911 febbraio 1929, reso esecutivo in Italia con legge 27 maggio 1929 n. 810 (il cui testo \u00e8 rimasto invariato pur a seguito della l. 25 marzo 1985, n. 121 &#8211; Ratifica ed esecuzione dell\u2019accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell\u201911 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede), in base al quale sono&nbsp;<em>\u00abesenti da ogni ingerenza da parte dello Stato Italiano\u00bb,&nbsp;<\/em>gli&nbsp;<em>\u00abenti centrali della Chiesa\u00bb.<\/em><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Nella giurisprudenza di legittimit\u00e0 tale non ingerenza \u00e8 stata variamenteinterpretata.<ul><li>Si \u00e8 ritenuto, in tempi non recentissimi, da parte della&nbsp;Cassazione penale (sentenza 9 aprile 2003, n. 22516) che tale obbligo di&nbsp;non&nbsp;ingerenza non equivale alla creazione di una \u2018immunit\u00e0\u2019, ma si riferisce&nbsp;essenzialmente&nbsp;all\u2019attivit\u00e0 patrimoniale degli enti anzidetti.<\/li><\/ul><\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>La&nbsp;norma,&nbsp;dunque,&nbsp;non&nbsp;diversamente&nbsp;dall\u2019abrogato&nbsp;art.&nbsp;27&nbsp;del&nbsp;Trattato, si riferirebbe alla mera ingerenza dell\u2019autorit\u00e0 amministrativa statuale in ordine a profili economici e privatistici interni e non avrebbe giammai introdotto neppure per gli enti centrali della Chiesa alcuna rinuncia pattizia alla giurisdizione&nbsp;italiana.<\/p>\n\n\n\n<p>Una interpretazione in senso difforme finirebbe (secondo la citata cassazione penale) per introdurre una immunit\u00e0 generalizzata non contemplata n\u00e9 dai patti lateranensi n\u00e9 dalle consuetudini internazionali. In sostanza sarebbe erronea l\u2019equazione non ingerenza = immunit\u00e0 permanendo al contrario la piena tutela giurisdizionale (civile e penale) di diritti e interessi dei cittadini.<\/p>\n\n\n\n<p>Nella medesima pronuncia n. 22516\/2003 si \u00e8 anche rilevato che la denominazione&nbsp;<em>\u00abenti centrali della Chiesa cattolica\u00bb&nbsp;<\/em>(i quali, come detto, ai sensi dell\u2019art. 11 del Trattato sono&nbsp;<em>\u00abesenti da ogni ingerenza da parte dello Stato\u00bb)&nbsp;<\/em>non ha rispondenza nel diritto canonico: trattasi di una figura civilistica introdotta dal citato art. 11 che ha il fine di ampliare, appunto, l\u2019incidenza delle garanzie della l. 13 maggio 1871 n. 214, poi abrogata dall\u2019art. 26 del Trattato Lateranense. Gli stessi vanno individuati nelle Congregazioni,&nbsp;neiTribunali&nbsp;e&nbsp;negli&nbsp;Uffici&nbsp;che&nbsp;costituiscono la&nbsp;Santa&nbsp;Sede&nbsp;in senso lato e hanno personalit\u00e0 giuridica. Per converso, non ogni Ente che abbia personalit\u00e0 giuridica e autonomia patrimoniale \u00e8 classificabile come Ente centrale (arg. anche dalla l. 20 maggio 1985, n. 222). Gli Enti centrali sono organismi che costituiscono la Curia romana e provvedono al governo supremo, universale della Chiesa cattolica nello svolgimento della sua missione spirituale nel mondo. In detta pronuncia si \u00e8 anche precisato che, ai fini dell\u2019annoverabilit\u00e0 di un ente o istituto ecclesiastico tra gli&nbsp;<em>\u00abenti centrali della Chiesa\u00bb&nbsp;<\/em>&#8211; non \u00e8 sufficiente che esso sia dotato di personalit\u00e0 giuridica, ma accorre anche che rientri fra gli organismi che, come le Congregazioni,&nbsp;i&nbsp;Tribunalie&nbsp;gli&nbsp;Uffici,&nbsp;costituiscono&nbsp;la&nbsp;Santa&nbsp;Sede&nbsp;in&nbsp;senso lato, facendo parte della Curia romana e provvedendo algoverno&nbsp;supremo, universale della Chiesa cattolica nello&nbsp;svolgimento della sua&nbsp;missione spirituale&nbsp;nelmondo&nbsp;(cosi&nbsp;\u00e8&nbsp;stato&nbsp;escluso&nbsp;che&nbsp;possa&nbsp;essere&nbsp;qualificata&nbsp;come \u00abente&nbsp;centrale\u00bb&nbsp;la&nbsp;Radio&nbsp;vaticana,&nbsp;giacch\u00e9essa,&nbsp;pur&nbsp;dotata&nbsp;di&nbsp;personalit\u00e0 giuridica e di autonomia patrimoniale, \u00e8 indicata, nella Costituzione apostolica&nbsp;<em>\u201cPastor bonus\u201d&nbsp;<\/em>del 28 giugno 1988, art. 186, soltanto come istituto che, per quanto collegato con la Santa Sede, non fa parte, tuttavia, della Curia romana, avendo la funzione di prestare un servizio ritenuto necessario&nbsp;ed&nbsp;utile&nbsp;al&nbsp;Sommo&nbsp;Pontefice,&nbsp;alla&nbsp;Curia&nbsp;ed&nbsp;alla&nbsp;Chiesa&nbsp;universale, allo stesso modo di altri organismi quali il Centro televisivo vaticano, la Biblioteca apostolica, le diverse Accademie pontificie, la Tipografia poliglotta, la Libreria editrice vaticana ed il giornale \u201cL\u2019osservatore romano\u201d).<\/p>\n\n\n\n<p>Sempre in sede penale i principi suddetti sono stati ribaditi da Cass. pen. 6 ottobre 2015, n. 41786 che, in applicazione degli stessi, ha escluso che la Chiesa Episcopale Italiana rientri tra gli enti centrali della Chiesa, avendo&nbsp;competenza&nbsp;non&nbsp;universale,&nbsp;ma&nbsp;limitata&nbsp;all\u2019Italia&nbsp;ed&nbsp;ancora&nbsp;da&nbsp;Cass. Pen. 26 aprile 2017, n. 23423 che analoga esclusione ha affermato con riguardo all\u2019Opera Diocesana di&nbsp;Assistenza.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>La giurisprudenza civile di legittimit\u00e0, pronunciandosi in sede di regolamento di giurisdizione (Cass., Sez. Un., 19 gennaio 2007 n. 1133; Cass., Sez. Un., 1\u00b0Agosto 2011, n. 16847; Cass., sez. Un., 11 aprile&nbsp;2016, n. 7022; Cass., Sez. Un., 18 settembre 2017, n. 21541), ha ritenuto, discostandosi dall\u2019orientamento della Cassazione penale del 2003, che per obbligo di non ingerenza sugli&nbsp;<em>\u00abenti centrali della Chiesa\u00bb&nbsp;<\/em>deve intendersi il dovere, internazionalmente assunto, di non esercitare le funzioni pubbliche della sovranit\u00e0 comunque implicanti un intervento nella organizzazione e nell\u2019azione dei menzionati enti con la conseguenza che l\u2019esclusione non \u00e8 limitata ai soli poteri pubblici di contenuto amministrativo, ma concerne la sovranit\u00e0 stessa in tutte le sue esplicazioni pubbliche di poteri e funzioni e quindi anche la giurisdizione. Cos\u00ec \u00e8 stato osservato che dall\u2019art. 11 del Trattato&nbsp;deriva&nbsp;anche&nbsp;l\u2019immunit\u00e0&nbsp;dallagiurisdizione&nbsp;italiana&nbsp;con&nbsp;riguardo&nbsp;agli&nbsp;<em>\u00abenti centrali della Chiesa\u00bb,&nbsp;<\/em>ci\u00f2 in sintonia con la consuetudine internazionale&nbsp;<em>\u201cpar in parem non habet iurisdictionem\u201d&nbsp;<\/em>recepita dall\u2019art. 10 Cost., comma 1. E stato richiamato il principio gi\u00e0 affermato da Cass., Sez. Un., 28 ottobre 2005 n. 20995 secondo cui l\u2019ordinamento giuridico italiano, secondo il disposto dell\u2019art. 10, primo comma, Cost. sopra citato,&nbsp;si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute e da&nbsp;questa&nbsp;prescrizione&nbsp;la&nbsp;giurisprudenza&nbsp;fa&nbsp;derivarel\u2019immunit\u00e0&nbsp;degli&nbsp;Stati esteri dalla giurisdizione italiana, in base ad una consuetudine internazionale intesa al rispetto dell\u2019altrui sovranit\u00e0. Tale immunit\u00e0 riguarda i rapporti giuridici in cui gli Stati stranieri agiscono come soggetti di diritto internazionale ovvero agiscono come titolari di una potest\u00e0 di imperio nell\u2019ordinamento proprio, ossia come enti sovrani. Inoltre, tale immunit\u00e0 consuetudinaria si estende agli altri soggetti che rivestono, in senso ampio, la qualit\u00e0 di organi dello Stato estero. Si \u00e8 cosi ritenuto che analoga logica di protezione (dello Stato estero e dei suoi organi) \u00e8 sottesa all\u2019art. 11 del Trattato Lateranense che, in simmetria con la norma consuetudinaria, riguarda innanzitutto la Santa Sede, la cui \u201csovranit\u00e0&#8230; nel campo internazionale\u201d \u00e8 riconosciuta dall\u2019art. 2 del Trattato e riaffermata dall\u2019art. 1 dell\u2019accordo del 18 febbraio 1984, ratificato co L. 25 marzo 1985, n. 121, con cui la Repubblica italiana e la Santa Sede hanno ribadito che sono, ciascuno net proprio ordine, indipendenti e sovrani; ma riguarda anchegli&nbsp;<em>\u00abenti centrali della Chiesa Cattolica\u00bb.<\/em><\/li><\/ul>\n\n\n\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"7\" height=\"13\" src=\"blob:http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/350b918d-3247-4325-b4c5-ceacef0fb8ed\">Come precisato da Cass., Sez. Un., n. 1133\/2007 cit., si tratta, con riferimento a quest\u2019ultima espressione, di una formulazione testuale di nuovo conio, rispetto a quella della legge delle guarentigie (art. 8 l. n. 214 del 1871 sopra ricordata), che, nel vietare di procedere a visite, perquisizioni o sequestri di carte, documenti, libri o registri faceva riferimento agli&nbsp;<em>\u00abUffizi&nbsp;<\/em>e&nbsp;<em>Congregazioni pontificie rivestiti di attribuzioni meramente spirituali\u00bb;&nbsp;<\/em>tale nuova formulazione risulta in qualche misura chiarita (e delimitata) dal successivo art. 17 del Trattato sulle esenzioni di carattere tributario&nbsp;<em>(\u00abLe retribuzioni, di qualsiasi natura, dovute dalla Santa Sede, dagli altri entri centrali della Chiesa Cattolica e dagli enti gestiti direttamente dalla Santa Sede anche fuori di Roma, a dignitari, impiegati e salariati, anche non stabili, saranno nel territorio italiano esenti a decorrere dal 1\u00b0 gennaio 1929, da qualsiasi tributo tanto verso lo Stato quanto verso ogni altro ente\u00bb)&nbsp;<\/em>le quali, in quanto riconosciute alla Santa Sede, agli&nbsp;<em>\u00abaltri enti centrali della Chiesa Cattolica\u00bb&nbsp;<\/em>e agli&nbsp;<em>\u00abenti gestiti direttamente dalla Santa Sede\u00bb,&nbsp;<\/em>mostrano che la nozione di&nbsp;<em>\u00abenti centrali della&nbsp;Chiesa cattolica\u00bb&nbsp;<\/em>\u00e8 riferita all\u2019organizzazione centrale del governo della Comunit\u00e0 ecclesiale cui appartengono gli uffici ed i collegi che costituiscono la Curia romana ed \u00e8 tenuta distinta da quella di&nbsp;<em>\u00abenti gestiti direttamente dalla Santa Sede\u00bb.&nbsp;<\/em>Cosi \u00e8 stata ritenuta non rientrante del novero degli&nbsp;<em>\u00abenti centrali della Chiesa\u00bb&nbsp;<\/em>la Pontificia Universit\u00e0 Gregoriana.<\/p>\n\n\n\n<p>Il principio \u00e8 ripreso anche da Cass. n. 7022\/2016 cit. (con riferimento alla Congregazione per&nbsp;<em>l\u2019evangelizzazione dei popoli) e dalla pi\u00f9 recente Cass. n. 21541\/2017 cit. (con riguardo proprio alla<\/em>Pontificia Universit\u00e0 Lateranense). Tale ultima decisione ha, in particolare, sottolineato che la previsione di una &#8216;esenzione da ogni ingerenza\u2019 \u00e8 diversa dalla semplice \u2018non ingerenza\u2019 utilizzata in altre norme del Trattato e dunque non pu\u00f2 non comprendere anche il divieto per lo Stato italiano di esercitare funzioni pubbliche autoritative (tra cui rientra l\u2019esercizio della giurisdizione) tali da impedire o ostacolare le funzioni di governo proprie degli enti medesimi.<\/p>\n\n\n\n<p>Va ricordato che le modifiche intervenute con la revisione&nbsp;concordataria del 18 febbraio 1984 hanno portato all\u2019emanazione dell\u2019art. 1:&nbsp;<em>\u00abLa Repubblica italiana e la Santa Sede riaffermano che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno net proprio ordine, indipendenti e sovrani, impegnandosi al pieno rispetto di tale principio nei loro rapporti ed alla reciproca&nbsp;collaborazione&nbsp;per&nbsp;la&nbsp;promozione&nbsp;dell\u2019uomo&nbsp;e&nbsp;il&nbsp;bene&nbsp;del<\/em>Paese\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>Orbene, uno dei cardini dello Stato italiano che costituisce parametro di costituzionalit\u00e0 delle norme di derivazione concordataria \u00e8 quello del potere del giudice italiano di&nbsp;<em>jus<\/em>&nbsp;<em>dicere.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Proprio alla luce di tale potere nel richiamato precedente di questa Corte&nbsp;n.&nbsp;21451\/2017&nbsp;\u00e8&nbsp;statoritenuto&nbsp;che&nbsp;la&nbsp;nozione&nbsp;di&nbsp;\u2018enti&nbsp;centrali\u2019&nbsp;non pu\u00f2 sopportare dilatazioni concettuali tendenti alla sua generalizzazione, contraria al principio che vuole \u2018specifici\u2019 i rapporti tra la Repubblica e le confessionireligiose.<\/p>\n\n\n\n<p>Cos\u00ec,&nbsp;nell\u2019interpretazione&nbsp;anche&nbsp;delle&nbsp;Sezioni&nbsp;Unite,&nbsp;sono&nbsp;\u00abenti&nbsp;<em>centrali\u00bb,&nbsp;<\/em>a prescindere dalle qualificazioni operate dal diritto generale della Chiesa, solo i soggetti che, seppur non unicamente a livello \u2018costituzionale\u2019 canonico partecipino in modo diretto e funzionale, e non anche in via strumentale, al governo della Chiesa&nbsp;universale.<\/p>\n\n\n\n<p>Nella&nbsp;decisione&nbsp;pi\u00f9&nbsp;recente&nbsp;le&nbsp;Sezioni&nbsp;unite&nbsp;hanno,&nbsp;dunque,&nbsp;concluso&nbsp;per&nbsp;una interpretazione pur sempre restrittiva della espressione&nbsp;<em>\u00abenti centrali della Chiesa\u00bb&nbsp;<\/em>anche se non cos\u00ec rigorosa come nelle pronunce precedenti (dunque, moderatamente restrittiva). Si \u00e8, cosi, evidenziato che \u201cin questa prospettiva, per rendere significativa la nozione in esame, deve valorizzarsi l\u2019aggettivo \u2018centrale\u2019 (in contrapposizione, come sembra, a \u2018locale\u2019 o \u2018periferico\u2019), che connota tali enti, riferibile anche alla stessa Santa Sede (art. 17 del Trattato cit.: \u00abSanta&nbsp;<em>Sede e (&#8230;) altri enti centrali della Chiesa Cattolica\u00bb),&nbsp;<\/em>e occorre ritenere che l\u2019indicato art. 11 del Trattato si riferisca soltanto agli enti che partecipano in modo strettamente e direttamente funzionale all\u2019organizzazione (appunto) \u2018centrale\u2019 del governo della confessione religiosa e di culto a carattere universale denominata \u201cChiesa Cattolica\u201d, anche se ubicati al di fuori dei confini della Citta del Vaticano: si pensi, al riguardo, non solo agli uffici della Curia romana (ai quali fanno invece esclusivo riferimento, con interpretazione definita \u2018eccessivamente\u2019 restrittiva, Cass. pen. n. 22516\/2003 cit. e Cass. pen. n. 41786\/2015 cit.), quali individuati dalla normativa canonistica (canoni 360 e 361 del codice di diritto canonico; art. 1 della Costituzione apostolica&nbsp;<em>\u2018Pastor Bonus\u2019,<\/em>approvata da Giovanni Paolo II in data 28 giugno 1988), ma anche ad altri enti che presentino ugualmente le indicate caratteristiche (come nel caso, ad esempio, della Conferenza Episcopale Italiana &#8211;&nbsp;CEI).<\/p>\n\n\n\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"16\" height=\"16\" src=\"blob:http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/f5c82c34-0a12-4faa-882b-4647f29bb307\">Ci\u00f2 precisato, la sopra citata Cass. 21451\/2017 ha escluso la natura centrale della Pontificia Universit\u00e0 Lateranense non riscontrando quella partecipazione in modo strettamente e direttamente funzionale all\u2019organizzazione (appunto) \u201ccentrale\u201d del governo della Chiesa Cattolica, ritenendo a tal fine irrilevante l\u2019inserimento nell\u2019all. A punto 21 dell\u2019accordo amministrativo per l\u2019applicazione della Convenzione della sicurezza sociale del 16 giugno 2000 (attinente appunto alla specifica materia della sicurezza sociale e comunque non risolutivo per l\u2019equivocit\u00e0 dell\u2019elencazione), lo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 in un immobile extraterritoriale (comportante solo immunit\u00e0 reale e non una extraterritorialit\u00e0 in senso proprio) e richiamando, a sostegno, di detta interpretazione la relazione di accompagnamento del 29settembre&nbsp;2015&nbsp;al&nbsp;disegno&nbsp;di&nbsp;legge&nbsp;di&nbsp;autorizzazione&nbsp;alla&nbsp;ratifica&nbsp;di&nbsp;detta convenzione che aderisce alla tesi (peraltro eccessivamente restrittiva)&nbsp;secondo cui costituiscono enti centrali della chiesa cattolica esclusivamente&nbsp;quelli della curia romana.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Rispetto al suddetto assetto della Pontificia Universit\u00e0 Lateranense il Consiglio di Stato ha, invero, valorizzato la sopravvenuta qualificazione della&nbsp;stessa&nbsp;quale&nbsp;\u201cEnte&nbsp;centrale&nbsp;della&nbsp;ChiesaCattolica\u201d&nbsp;come&nbsp;rilevabile&nbsp;dalla Dichiarazione della Segreteria di Stato della Santa Sede, port. 101.993\/P del 13 febbraio 2019 ed anche il Procuratore Generale ha sottolineato che tale accadimento, in quanto successivo alle Sezioni Unite del 2017, consenta di pervenire ad una soluzione diversa da quella di cui a detto precedente di legittimit\u00e0 e nel senso della insussistenza della giurisdizione italiana (e del giudiceamministrativo).<ul><li>Orbene, ritiene il Collegio che la suddetta qualificazione sia, ai fini che qui interessano,&nbsp;irrilevante.<\/li><\/ul><\/li><\/ul>\n\n\n\n<h1 class=\"wp-block-heading\">5.6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nei precedenti di questa Corte da ultimo richiamati si \u00e8 evidenziato che l\u2019immunit\u00e0 dalla giurisdizione italiana (che attiene ai rapporti giuridici in cui gli Stati stranieri agiscono come soggetti di diritto internazionale ovvero agiscono come titolari di una potest\u00e0 di imperio nell\u2019ordinamento proprio, ossia come enti sovrani, estendendosi agli altri soggetti che rivestono &#8211; in senso ampio &#8211; la qualit\u00e0 di Organi dello Stato estero) di cui la Santa Sede, con i suoi Organi ed enti centrali gode in quanto titolare di personalit\u00e0 giuridica di diritto internazionale equiparabile a quella degli Stati sovrani ex art. 11 Trattato tra Santa Sede e Italia in data 11 febbraio 1929 (reso esecutivo,&nbsp;unitamente agli&nbsp;allegati&nbsp;annessi&nbsp;e&nbsp;alConcordato,&nbsp;con&nbsp;l.&nbsp;n.&nbsp;810&nbsp;del 1929) e art. 1 Accordo di revisione del Concordato del 18 febbraio 1984 (ratificato con I. n. 121 del 1985), in sintonia con la consuetudine internazionale&nbsp;<em>\u2018par in parem non habet iurisdictionem\u2019&nbsp;<\/em>recepito all\u2019art.&nbsp;10 Cost. (Cass. Sez. Un., 1\u00b0 Agosto 2011, n. 16847; Cass., Sez. Un.,&nbsp;19 gennaio 2007, n. 1133; Cass., Sez. Un., 28 ottobre 2005, n. 20995;&nbsp;Cass., Sez. Un., 19 marzo 1990, n. 2291 Cass., Sez. Un., 17 novembre 1989, n. 4909), non si applica alle attivit\u00e0 che non si pongono &#8211; ancorch\u00e9 indirettamente &#8211; in collegamento funzionale con gli scopi istituzionali della Santa Sede, non costituendo cio\u00e9 espressione dei poteri autoritativi speciali e di supremazia nonch\u00e9 della sovranit\u00e0 della medesima, in quanto di carattere meramente strumentale e sottordinato rispetto a detti compiti primari e poste in essere&nbsp;<em>jure privatorum&nbsp;<\/em>neII\u2019ambito dei comuni rapporti della vita di relazione disciplinati dal diritto privato, ancorch\u00e9 esercitati in immobili del territorio italiano con riguardo ai soggetti che vi operano (cfr. Cass., Sez. Un., 2 maggio 2006, n. 10119; Cass., Sez. Un., 19 marzo 1990, n. 2291) e che godono delle immunit\u00e0 riconosciute alle sedi diplomatiche (cfr. Cass., Sez. Un., 6 luglio 2012, n. 11381; Cass., Sez. Un., 2 maggio 2006, n. 10119; Cass., Sez. Un., 30 dicembre 1992, n. 13702; Cass., Sez. Un., 17 marzo 1989, n. 1326; Cass., Sez. Un., 28 settembre 1985, n. 4727).<\/h1>\n\n\n\n<p>Ed allora, risolutivo \u00e8 che nella specie la domanda di accesso al dottorato in diritto civile costituisca una fase dell\u2019offerta formativa assicurata dall\u2019Universit\u00e0 (ed in particolare dalla Facolt\u00e0 di Diritto&nbsp;civile).<\/p>\n\n\n\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"7\" height=\"15\" src=\"blob:http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/232dccff-946d-435b-b687-403537f8254b\">Ed infatti, come si rileva dal piano dell\u2019offerta formativa pubblicizzato dalla stessa Pontificia Universit\u00e0 Lateranense (e versato in atti dal ricorrente), in coerenza con le caratteristiche proprie della Facolt\u00e0 di Giurisprudenza&nbsp;della&nbsp;P.U.L.,&nbsp;Istituita&nbsp;dalla&nbsp;Santa&nbsp;Sede&nbsp;nel&nbsp;1853&nbsp;per&nbsp;lo&nbsp;studio delle discipline giuridiche positive e delle altre ausiliarie (si ricorda che con Decreti del Ministero dell\u2019Istruzione e della Ricerca Scientifica della Repubblica Italiana del 2 luglio 2004 e del 21 settembre 2006 la laurea magistrale in Giurisprudenza conseguita nella Facolt\u00e0 \u00e8 equipollente al rispettivo titolo italiano), il Ciclo di Dottorato&nbsp;(Ph.D)&nbsp;costituisce un percorso di completamento della formazione nel settore del Diritto, con lo specifico indirizzo alla ricerca negli studi giuridici nella loro prospettiva storica antica e moderna, nella comparazione per aree e istituti e nella dimensione internazionale generale, dell\u2019integrazione sovranazionale e della tutela dei diritti fondamentali della&nbsp;persona.<\/p>\n\n\n\n<p>Nella medesima facolt\u00e0, ed a completamento della&nbsp;formazione&nbsp;nel settore del Diritto, \u00e8 offerto un percorso di alta specializzazione, di durata triennale, che consente il conseguimento del Dottorato di ricerca (Ph.D)&nbsp;per quanti siano in possesso della laurea in giurisprudenza.<\/p>\n\n\n\n<p>Tale ulteriore percorso di formazione e il titolo conseguito sono considerati equipollenti a quelli dell\u2019ordinamento universitario italiano ai sensi del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.<\/p>\n\n\n\n<p>Si tratta, in sostanza, di un programma di studi che conduce al Dottorato finalizzato a consentire allo studente non solo un ulteriore sviluppo della conoscenza del Diritto sostanziale, ma di intraprendere un percorso&nbsp;per&nbsp;acquisire&nbsp;competenze&nbsp;specialistiche&nbsp;e&nbsp;valori&nbsp;essenziali&nbsp;per&nbsp;una futura attivit\u00e0 nei settori della ricerca, dell\u2019insegnamento e delle diverse professioni&nbsp;legali.<\/p>\n\n\n\n<p>Siamo, dunque, in presenza, nel complesso, di formazione del tutto in linea con gli analoghi percorsi accademici previsti dagli ordinamenti universitari degli Stati che hanno preso parte all\u2019imponente processo di armonizzazione&nbsp;dei&nbsp;vari&nbsp;sistemi&nbsp;di&nbsp;istruzione&nbsp;superiore&nbsp;europei&nbsp;di&nbsp;cui&nbsp;al&nbsp;c.d.&nbsp;<em>Bologna Process\u2019&nbsp;<\/em>del 19 giugno 1999, i cui obiettivi principali sono stati l\u2019armonizzazione dei titoli di studio, anche per l\u2019impiego degli studenti nel mercato europeo e per maggiore competitivit\u00e0 della UE, l\u2019adozione di un sistema con due cicli principali (l\u2019accesso al secondo avviene solo dopo il conseguimento del primo che ha durata minima di tre anni), il consolidamento del sistema dei crediti per una maggiore mobilita degli studenti, la promozione della mobilit\u00e0 per studenti e docenti attraverso l\u2019abbattimento degli ostacoli che impediscono la libera circolazione, la valutazione della qualit\u00e0 al fine di determinare volta per volta un&nbsp;<em>benchmark&nbsp;<\/em>di&nbsp;indirizzo&nbsp;peruna&nbsp;migliore&nbsp;cooperazione&nbsp;e&nbsp;cosi&nbsp;la&nbsp;creazione di un\u2019area europea dell\u2019istruzione superiore e la promozione della stessa, poi, su scala mondiale per accrescerne la competitivit\u00e0&nbsp;internazionale.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"15\" height=\"12\" src=\"blob:http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/630d4b14-14b9-4cef-aa5b-98da2777e46c\">Ed allora, discutendosi di ammissione ad un ciclo di dottorato si \u00e8 certo in ambito di accesso all\u2019istruzione ed in particolare a quella istruzione offerta (ad utenti indifferenziati ancorch\u00e9 selezionabili sulla base del possesso di determinati requisiti) in conformit\u00e0 ai valori di fondo della PontificiaUniversit\u00e0&nbsp;Lateranense&nbsp;ma&nbsp;inserita&nbsp;in&nbsp;un&nbsp;pi\u00f9&nbsp;generale&nbsp;contesto&nbsp;di armonizzazione&nbsp;dei&nbsp;percorsi&nbsp;formativi&nbsp;e&nbsp;deititoli&nbsp;che&nbsp;esclude,&nbsp;nel&nbsp;rapporto tra Universit\u00e0 e studente o aspirante all\u2019ammissione al corso di dottorato, la configurabilit\u00e0 di atti&nbsp;<em>jure&nbsp;imperii.<\/em><\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Non si verte, perci\u00f2, in ambito di scelte di organizzazione dell\u2019Universit\u00e0 che astrattamente potrebbero giustificare una immunit\u00e0 giurisdizionale, n\u00e9 di atti tali da configurare una estrinsecazione immediata e diretta della sovranit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>Non a caso, l\u2019art. 16 della legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi) tiene ben distinte, agli effetti delle leggi civili, le attivit\u00e0 di religione o di culto, dirette, ai sensi della lett. a), all\u2019esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all\u2019educazione Cristiana dalle \u2018attivit\u00e0 diverse\u2019, quali quelle di cui alla lettera b), di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, commerciali o a scopo di&nbsp;lucro.<\/p>\n\n\n\n<p>Con&nbsp;riferimento&nbsp;all\u2019accesso&nbsp;al&nbsp;ciclo&nbsp;di&nbsp;dottorato&nbsp;in&nbsp;questione,&nbsp;vertendosi, dunque, in tema di istruzione, non pu\u00f2 ritenersi che la giurisdizione italiana finirebbe con l\u2019incidere sul potere pubblicistico sovrano relativo all\u2019organizzazione ed all\u2019esercizio delle potest\u00e0 e funzioni istituzionali&nbsp;dell\u2019Ente internazionale, essendo le determinazioni adottate da quest\u2019ultimo&nbsp;solo afferenti allo&nbsp;<em>jus gestionis&nbsp;<\/em>dello stesso e non connesse all\u2019esercizio di compiti direttamente espressivi della potest\u00e0&nbsp;<em>jure imperii&nbsp;<\/em>della SantaSede.<\/p>\n\n\n\n<p>N\u00e9 \u00e8 di ostacolo la previsione dell\u2019art. 39 del Concordato nella formulazione anteriore all\u2019Accordo del 1984&nbsp;<em>(\u00abLe universit\u00e0, i seminari maggiori e minori, sia diocesani, sia interdiocesani, sia regionali, le accademie, i collegi e gli altri istituti cattolici per la formazione e la cultura degli ecclesiastici continueranno a dipendere unicamente dalla Santa Sede, senza alcuna ingerenza delle autorit\u00e0 scolastiche del regno\u00bb),&nbsp;<\/em>sostanzialmente&nbsp;confermata&nbsp;dall\u2019art.&nbsp;10,&nbsp;comma&nbsp;1&nbsp;,&nbsp;dell\u2019Accordo&nbsp;di&nbsp;revisione del Concordato del 1984&nbsp;<em>(\u00abGli istituti universitari, i seminari, le accademie, i collegi e gli altri istituti per ecclesiastici e religiosi o per la formazione nelle discipline ecclesiastiche, istituiti secondo il diritto canonico, continueranno a dipendere unicamente dall\u2019autorit\u00e0 ecclesiastica\u00bb)&nbsp;<\/em>trattandosi di disposizione che riguarda solo il divieto di ingerenza amministrativa&nbsp;delle \u201cautorit\u00e0 scolastiche\u201d su Enti ed altri istituti cattolici per la formazione degli ecclesiastici.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Ove pure dovesse riconoscersi, in virt\u00f9 della Dichiarazione della Segreteria di Stato della Santa Sede, prot. N. 101.993\/P del 13 gennaio 2019, la qualificazione della Pontificia Universit\u00e0 Lateranense quale \u2018ente centrale\u2019&nbsp;della&nbsp;Chiesa&nbsp;Cattolica,&nbsp;resterebbe&nbsp;comunque&nbsp;ferma&nbsp;la&nbsp;giurisdizione italiana per gli atti di mera&nbsp;gestione.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Come gi\u00e0 da tempo affermato dal Giudice delle leggi, i requisiti della indipendenza e della sovranit\u00e0, riconosciuti nell\u2019art. 7 sia allo Stato che alla Chiesa, riflettono il carattere originario dei due ordinamenti. Ma la separazione e la reciproca indipendenza tra i due ordinamenti non escludono che un regolamento dei loro rapporti sia sottoponibile a&nbsp;disciplina pattizia, alla quale legittimamente pu\u00f2 risalire la rilevanza di atti promananti da una delle parti, purch\u00e9 questi non siano tali da porre in essere nei confronti dello Stato italiano situazioni giuridiche incompatibili con i principi supremi del suo ordinamento costituzionale, ai quali le norme pattizie non possono essere contrarie (Corte cost. n. 195 del 1972 e n. 30 del&nbsp;1971).<\/p>\n\n\n\n<p>Tra i principi dell\u2019ordinamento costituzionale vi \u00e8, come sopra ricordato, lo&nbsp;<em>jus dicere.&nbsp;<\/em>Sin da tempi remoti il Giudice delle leggi ha ascritto il diritto alla tutela giurisdizionale \u201ctra i principi supremi del nostro ordinamento costituzionale, in cui \u00e8 intimamente connesso con Io stesso principio di democrazia l\u2019assicurare a tutti e sempre, per qualsiasi controversia, un giudice e un giudizio\u201d (Corte cost. sentenze n. 18 del 1982 e n. 82 del 1996). In conseguenza il limite alla giurisdizione deve essere giustificato da un interesse pubblico riconoscibile come potenzialmente preminente su un principio, quale quello dell\u2019art. 24 Cost., annoverato tra i \u2018principi&nbsp;supremi\u2019 dell\u2019ordinamento costituzionale (Corte cost. n. 18 del 1982); inoltre la norma che stabilisce il limite deve garantire una rigorosa valutazione&nbsp;di tale interesse alla stregua delle esigenze del caso concreto (Corte cost. n. 329 del 1992).<\/p>\n\n\n\n<p>Ed allora, se la finalit\u00e0 di non ingerenza di cui al ricordato art. 11 del Trattato \u00e8 quella di non ostacolare o impedire gli atti sovrani di governo della generale organizzazione della Chiesa (anche attraverso il suoi enti centrali), occorre ritenere comunque soggetta alla giurisdizione italiana la cognizione delle controversie in cui, come nella specie, si discuta di atti compiuti&nbsp;<em>jure gestionis&nbsp;<\/em>ipotesi che, diversamente, si tradurrebbe in una iniqua limitazione dei diritti dei contraenti privati.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Da tanto consegue che vanno accolti i primi due motivi di ricorso, assorbiti gli altri e va dichiarata la giurisdizione del Giudice&nbsp;italiano.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>La sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di legittimit\u00e0 al Consiglio di Stato, in diversa composizione.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Non sussistono le condizioni di cui all\u2019art. 13, comma 1,&nbsp;<em>quater&nbsp;<\/em>d.P.R. n. 115 del 2002.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>P.Q.M.<\/p>\n\n\n\n<p>La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; dichiara la giurisdizione del Giudice italiano; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Consiglio di Stato, in diversa composizione.<\/p>\n\n\n\n<p>Cos\u00ec deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte suprema di cassazione, il 25 gennaio&nbsp;2022.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp;Corte di cassazione Sezioni Unite Civili n. 12442 \u2013 Pres. 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