{"id":1737,"date":"2022-04-27T22:05:38","date_gmt":"2022-04-27T20:05:38","guid":{"rendered":"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/?p=1737"},"modified":"2022-04-27T22:06:45","modified_gmt":"2022-04-27T20:06:45","slug":"tra-giustizia-predittiva-e-certezza-del-diritto-un-diritto-calcolabile-o-incalcolabile","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/tra-giustizia-predittiva-e-certezza-del-diritto-un-diritto-calcolabile-o-incalcolabile\/","title":{"rendered":"Tra giustizia predittiva e certezza del diritto. Un diritto calcolabile o incalcolabile?"},"content":{"rendered":"\n<p>di Stefano Fondi<strong><em>&nbsp;<\/em><a href=\"applewebdata:\/\/B3AE34B1-40D3-4B90-A381-E273BFF52732#_ftn1\"><sup><strong>[1]<\/strong><\/sup><\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>1.&nbsp;<\/em><\/strong><em>Societ\u00e0 tecnologica e razionalismo.<strong>&nbsp;2.<\/strong><\/em><em>&nbsp;La moderna aspirazione per un diritto calcolabile. &#8211;&nbsp;<strong>3.<\/strong>&nbsp;Casi di norme che implicano giudizi logici, prognostici o analisi di dati.&nbsp;<strong>4.<\/strong>&nbsp;Verso un aumento del ruolo del precedente giudiziario.&nbsp;<strong>5.<\/strong>&nbsp;Attuali applicazioni della giustizia algoritmica e predittiva.&nbsp;<strong>6.<\/strong>&nbsp;Rischi e limiti della decisione automatizzata.&nbsp;<strong>7.<\/strong>&nbsp;Rischi e limiti della giurisprudenza predittiva.&nbsp;<strong>8.<\/strong>&nbsp;Calcolabilit\u00e0 tecnologica, certezza e umanit\u00e0 del diritto.<\/em><\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\" type=\"1\"><li><strong><em>Societ\u00e0 tecnologica e razionalismo.<\/em><\/strong><\/li><\/ol>\n\n\n\n<p>La societ\u00e0 tecnologica tende ad esaltare il principale contrassegno della modernit\u00e0 costituito dalla&nbsp;<strong><em>razionalit\u00e0.<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Il razionalismo<em>&nbsp;<\/em>moderno attribuisce alla ragione il ruolo (esclusivo) di orientare l\u2019agire umano.<\/p>\n\n\n\n<p>Sul versante normativo ne discende il crescente ruolo dell\u2019approccio volto alla&nbsp;<strong><em>prevenzione<\/em>&nbsp;<\/strong>dei comportamenti umani, in special modo se giudicati<em>&nbsp;<\/em>rischiosi: si pensi alla legislazione ambientale, alla materia dell\u2019anticorruzione di cui alla l. n. 190\/12, alla criminalit\u00e0 degli enti collettivi secondo il d.lgs. n. 231\/01.<\/p>\n\n\n\n<p>Ma vi \u00e8 di pi\u00f9.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>E\u2019 indefettibile aspirazione delle societ\u00e0 moderne l\u2019eliminazione\/riduzione dell\u2019<strong><em>errore<\/em>&nbsp;<\/strong>umano.<\/p>\n\n\n\n<p>Le moderne organizzazioni sono spinte a controllare e razionalizzare sempre pi\u00f9 i propri processi (individuali, collettivi, organizzativi, decisionali) con l\u2019intento di arginare l\u2019errore.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019errore, infatti, quale anomalia ravvisata nei processi umani, implica costi economici e sociali incompatibili con le ragioni dell\u2019<em>efficienza<\/em>&nbsp;(intesa come corretta allocazione e gestione delle risorse).<\/p>\n\n\n\n<p>Nelle logiche del&nbsp;<em>trend<\/em>&nbsp;incrementale della prevenzione e del controllo sulle dinamiche umane, riveste una funzione fondamentale la tecnologia informatica: essa, come \u00e8 intuibile, consente un generale monitoraggio delle azioni e l\u2019estrazione ed elaborazione di grandi quantit\u00e0 di dati, fino a giungere a vere e proprie&nbsp;<em>\u201cdecisioni\u201d<\/em>&nbsp;(politiche, amministrative o giudiziarie) automatizzate.<\/p>\n\n\n\n<p>Anche in questo contesto si colloca il rinnovato interesse, nel dibattito giuridico, per i concetti di logicit\u00e0, prevedibilit\u00e0 e calcolabilit\u00e0 associati al diritto<a href=\"applewebdata:\/\/B3AE34B1-40D3-4B90-A381-E273BFF52732#_ftn2\"><sup>[2]<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>La lotta&nbsp;\u208b&nbsp;per certi versi utopica&nbsp;\u208b&nbsp;contro l\u2019errore e la ricerca di ausili artificiali (informatici) per allargare sempre pi\u00f9 il quadro conoscitivo alla base delle decisioni si riscontrano, ormai, in ogni attivit\u00e0 umana.<\/p>\n\n\n\n<p>I sistemi giudiziari non potevano sfuggire a questa inclinazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Il diritto vede cos\u00ec l\u2019incontro tra il nuovo tema della calcolabilit\u00e0 tecnologica ed i pi\u00f9 tradizionali problemi \u2013 da sempre \u2013 legati alla propria certezza.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong><em>La moderna aspirazione per un diritto calcolabile.<\/em><\/strong><\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Assoluta centralit\u00e0 in queste questioni ha assunto un concetto, proprio della matematica e successivamente adottato dall\u2019informatica:&nbsp;<strong>l\u2019algoritmo<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Volendo dare una definizione l\u2019algoritmo consiste in una sequenza preordinata e finita di operazioni (istruzioni\/regole) finalizzata a raggiungere un determinato risultato o risolvere un certo problema.<\/p>\n\n\n\n<p>Trattasi, dunque, un procedimento di calcolo<a href=\"applewebdata:\/\/B3AE34B1-40D3-4B90-A381-E273BFF52732#_ftn3\"><sup>[3]<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Esso \u00e8 sequenziale (prevede una serie di operazioni), iterativo (ripetibile), pu\u00f2 essere condizionale (contenere condizioni)<a href=\"applewebdata:\/\/B3AE34B1-40D3-4B90-A381-E273BFF52732#_ftn4\"><sup>[4]<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Ci\u00f2 premesso, sistemi automatizzati di ausilio alle decisioni giudiziarie possono ipotizzarsi \u2013 e si riscontrano nella realt\u00e0 applicativa \u2013 secondo&nbsp;<strong>due schemi.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>1)&nbsp;La creazione di banche dati ragionate di pronunce giurisdizionali dalle quali ricavare e ricostruire orientamenti giurisprudenziali e ragionamenti giuridici, caratterizzate dalla possibilit\u00e0 di&nbsp;estrazione delle decisioni attraverso parole chiave ed algoritmi (sistemi c.d. di&nbsp;<em>giurisprudenza predittiva<\/em>).<\/p>\n\n\n\n<p>2)&nbsp;Lo sviluppo di algoritmi in grado di calcolare le probabilit\u00e0 di verificazione di determinati eventi, nell\u2019ambito di giudizi di tipo prognostico, elaborandone, in termini matematici, la possibilit\u00e0 di concretizzazione alla luce dei fattori di rischio (<em>risk assessment<\/em>): ad esempio, il calcolo relativo al pericolo di fuga o di recidiva nel reato.<\/p>\n\n\n\n<p>Oppure, per quanto concerne applicazioni di natura non prognostica, eseguire calcoli relativi a tabelle (conteggi dei&nbsp;<em>range<\/em>&nbsp;nel caso di separazione\/divorzio, licenziamento, risarcimento delle lesioni personali), indennizzi e costi, fornire assistenza per la stesura di documenti contrattuali in cui rilevano il calcolo degli interessi o di altri dati di natura quantitativa.<\/p>\n\n\n\n<p>In proposito si \u00e8 parlato di duplice modello:&nbsp;<em>induttivo<\/em>&nbsp;per la previsione di tipo statistico-giurisprudenziale e&nbsp;<em>deduttivo&nbsp;<\/em>per i sistemi volti alla<em>&nbsp;<\/em>previsione algoritmico-normativa tramite combinazione di dati<a href=\"applewebdata:\/\/B3AE34B1-40D3-4B90-A381-E273BFF52732#_ftn5\"><sup>[5]<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Nei dibattiti sull\u2019argomento si parla puntualmente, con eccesso di enfasi e genericit\u00e0, di&nbsp;<em>\u201cintelligenza artificiale\u201d&nbsp;<\/em>(<strong>IA<\/strong>)<em>&nbsp;<\/em>applicata alla giustizia.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>A rigore essa va distinta dal semplice algoritmo in quanto&nbsp;<em>\u00abnon si limita solo ad applicare le regole software ed i parametri preimpostati (\u2026) ma, al contrario, elabora costantemente nuovi criteri di inferenza tra dati e assume decisioni efficienti sulla base di tali elaborazioni, secondo un processo di apprendimento automatico\u00bb<\/em><a href=\"applewebdata:\/\/B3AE34B1-40D3-4B90-A381-E273BFF52732#_ftn6\"><sup>[6]<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019IA \u00e8 sistema basato sulla&nbsp;<em>conoscenza<\/em>, svolge calcoli non in modo predeterminato ma in via inferenziale al fine di effettuare deduzioni logiche volte alla risoluzione dei quesiti posti.<\/p>\n\n\n\n<p>Viene, in tal modo, meno la&nbsp;<em>dominabilit\u00e0<\/em>&nbsp;da parte dell\u2019uomo e la (conseguente) necessit\u00e0 della partecipazione umana per assumere la decisione<a href=\"applewebdata:\/\/B3AE34B1-40D3-4B90-A381-E273BFF52732#_ftn7\"><sup>[7]<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Naturalmente, allo stato dell\u2019evoluzione tecnologica, non esistono sistemi di intelligenza artificiale<a href=\"applewebdata:\/\/B3AE34B1-40D3-4B90-A381-E273BFF52732#_ftn8\"><sup>[8]<\/sup><\/a>c.d.&nbsp;<em>\u201cforte\u201d<\/em>&nbsp;di tipo generale, in grado di replicare il ragionamento e l\u2019intelligenza umana e con capacit\u00e0 cognitive non distinguibili da quest\u2019ultima.<\/p>\n\n\n\n<p>Pi\u00f9 semplicemente si \u00e8 in presenza di qualcosa avvicinabile ai sistemi di IA c.d.&nbsp;<em>\u201cdebole\u201d,&nbsp;<\/em>limitata a singoli casi di utilizzo.<\/p>\n\n\n\n<p>Sopra si \u00e8 accennato all\u2019iter di funzionamento dei sistemi informatici di supporto alla decisione giudiziaria: a fronte dell\u2019immissione di informazioni (<em>imput<\/em>) in forma di documenti, sentenze, norme, testi di legge e di dottrina, \u00e8 possibile ottenere, quale&nbsp;<em>output<\/em>, un calcolo quantitativo o relativo alle probabilit\u00e0 sugli orientamenti giurisprudenziali.<\/p>\n\n\n\n<p>Si pu\u00f2 parlare di IA?<\/p>\n\n\n\n<p>Le due tipologie di sistemi predetti, indubbiamente, sono pi\u00f9 evolute delle comuni banche dati, tuttavia potrebbero essere accostate alle IA solo qualora siano in grado di funzionare mediante due tecnologie ulteriori quali il&nbsp;<em>Natural Language Processing<\/em>&nbsp;(NLP) al fine di analizzare e comprendere il linguaggio naturale scritto o parlato e l\u2019apprendimento automatico (<em>machine learning<\/em>&nbsp;e, in futuro, il pi\u00f9 evoluto&nbsp;<em>deep learning<\/em>).<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019autoapprendimento consente ad una macchina intelligente di migliorare le proprie capacit\u00e0 e prestazioni nel tempo: il dispositivo si adatta automaticamente ed acquisisce, sulla scorta dell\u2019esperienza pregressa, la capacit\u00e0 di classificare i dati immessi al fine di eseguire le attivit\u00e0 per cui \u00e8 programmata.<\/p>\n\n\n\n<p>Si comprendono cos\u00ec le capacit\u00e0 dei sistemi di IA di elaborare, incrociare, indicizzare una elevatissima mole di dati e di provvedere alla ricerca di correlazioni tra dati (<em>pattern<\/em>), anche in autoapprendimento.<\/p>\n\n\n\n<p>A prescindere dalla loro classificazione o meno come IA, entrambe le forme di automatizzazione sopra descritte (induttiva e deduttiva) possono essere funzionali alla c.d.&nbsp;<strong><em>\u201cgiustizia predittiva\u201d&nbsp;<\/em><\/strong><a href=\"applewebdata:\/\/B3AE34B1-40D3-4B90-A381-E273BFF52732#_ftn9\"><sup>[9]<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Quest\u2019ultima locuzione \u00e8 ormai entrata nel linguaggio giuridico pur non essendo, a rigore, corretta<a href=\"applewebdata:\/\/B3AE34B1-40D3-4B90-A381-E273BFF52732#_ftn10\"><sup>[10]<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>La&nbsp;<em>\u201cpredizione\u201d&nbsp;<\/em>(<em>prae<\/em>, prima &#8211;&nbsp;<em>dictare<\/em>, dire)<em>,<\/em>&nbsp;infatti, consiste nell\u2019annuncio di eventi futuri e non appartiene alla scienza ma \u00e8 tipica delle pseudoscienze sovrannaturali o della chiaroveggenza; si distingue dalla&nbsp;<em>\u201cprevisione\u201d<\/em>&nbsp;(<em>visere<\/em>, vedere) che consiste, invece, nell\u2019osservazione di dati al fine di prevedere una situazione futura.<\/p>\n\n\n\n<p>Induce a non ritenere appropriata questa espressione anche il fatto che i&nbsp;<em>software<\/em>&nbsp;utilizzati in questo ambito tentano s\u00ec di valutare il futuro ma partendo dal vaglio di dati attinenti fondamentalmente al passato.<\/p>\n\n\n\n<p>Fatta questa precisazione, chi la usa intende riferirsi ad una applicazione del diritto&nbsp;in grado di consentire anticipazioni e previsioni sul futuro, quindi l\u2019equivalente di una giustizia&nbsp;<strong><em>\u201cprevedibile\u201d<\/em>.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Si ritiene che, avvalendosi di algoritmi, di formule matematiche, della preventiva conoscenza di dati elaborati ed estratti digitalmente, l\u2019operatore del diritto sia in grado di prevedere l\u2019interpretazione giudiziale.<\/p>\n\n\n\n<p>La capacit\u00e0 di giungere ad una prognosi non \u00e8 intesa solo come prevedibilit\u00e0 della disposizione di legge applicabile ma anche come prevedibilit\u00e0 della sua interpretazione e, in definitiva, dell\u2019esito giudiziario del caso concreto<a href=\"applewebdata:\/\/B3AE34B1-40D3-4B90-A381-E273BFF52732#_ftn11\"><sup>[11]<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Idealmente bisogna riconoscere che la tentazione di applicare al diritto modelli matematici ed algoritmi ha una certa dose di fascino, rispondendo all\u2019esigenza di orientare una scienza sociale come quella giuridica verso un maggior grado di certezza, caratteristica tipica delle scienze esatte (cd. dure), notoriamente fondate su dati quantitativi.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019ambizione per la concretizzazione di un&nbsp;<strong>diritto&nbsp;<em>\u201ccalcolabile\u201d<\/em><\/strong>&nbsp;rappresenta, evidentemente, l\u2019aspirazione alla riduzione delle divergenze interpretative.<\/p>\n\n\n\n<p>Come \u00e8 stato osservato<a href=\"applewebdata:\/\/B3AE34B1-40D3-4B90-A381-E273BFF52732#_ftn12\"><sup>[12]<\/sup><\/a>, due caratteristiche della societ\u00e0 moderna&nbsp;\u208b&nbsp;una di natura economica, l\u2019altra pi\u00f9 prettamente filosofica&nbsp;\u208b&nbsp;favoriscono l\u2019estensione del concetto di&nbsp;<em>\u201ccalcolabilit\u00e0\u201d<\/em>&nbsp;al diritto.<\/p>\n\n\n\n<p>Innanzitutto, la calcolabilit\u00e0 \u00e8 un fattore costitutivo del capitalismo.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>La necessit\u00e0 dell\u2019imprenditore di conoscere dati anche futuri (legati ai costi, alla domanda di beni o alla politica economica) si lega al&nbsp;<em>rischio di impresa.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Poich\u00e9 i rapporti imprenditoriali sono regolati dal diritto e si traducono in norme, \u00e8 alta l\u2019attenzione di tutti gli operatori economici nei confronti di leggi e sentenze.<\/p>\n\n\n\n<p>Su di un piano pi\u00f9 ideale, il riferimento \u00e8 al&nbsp;<em>circolo logico<\/em>, di matrice weberiana, su cui si poggia il moderno Stato di diritto e che ben si sposa con il&nbsp;<em>razionalismo<\/em>&nbsp;contemporaneo di cui si \u00e8 accennato.<\/p>\n\n\n\n<p>Esso, infatti, si basa sulla circolarit\u00e0 logica tra tre momenti:&nbsp;<em>decidere<\/em>&nbsp;(deliberare la scelta fra soluzioni possibili),&nbsp;<em>giudicare<\/em>&nbsp;(sintesi fra fatto concreto e qualificazione normativa), e&nbsp;<em>applicare<\/em>&nbsp;la legge (nel giudizio).&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>La fattispecie (<em>species facti<\/em>) \u00e8 lo strumento di realizzazione di questa logica: lo schema normativo tipico descrive in anticipo \u2013 quindi proiettandosi nel futuro \u2013 i fatti concreti che intende disciplinare.<\/p>\n\n\n\n<p>La fattispecie contiene un\u2019anticipazione di quanto accadr\u00e0 e, mediante l\u2019operazione di sussunzione, lo rende prevedibile e calcolabile.<\/p>\n\n\n\n<p>E\u2019 quello che Max Weber denomina&nbsp;<em>\u201cdiritto razionale formale\u201d<\/em><sup>&nbsp;<a href=\"applewebdata:\/\/B3AE34B1-40D3-4B90-A381-E273BFF52732#_ftn13\"><sup>[13]<\/sup><\/a><\/sup>.<\/p>\n\n\n\n<p>Razionalit\u00e0 e calcolabilit\u00e0 sono garantite dal rapporto tra fatto e fattispecie e andrebbero a soddisfare anche le condizioni preliminari di funzionamento delle imprese economiche capitalistiche, le quali hanno bisogno della sicurezza dei traffici e dei rapporti giuridici.<\/p>\n\n\n\n<p>Medesimi propositi di calcolabilit\u00e0 hanno i citati sistemi di giustizia predittiva, stante la logica matematico-quantitativa di funzionamento in essi insita.<\/p>\n\n\n\n<p>I sostenitori delle nuove tecnologie e del ragionamento matematico applicato al diritto sottolineano che i vantaggi potenzialmente ricavabili potrebbero aiutare a soddisfare alcune primarie esigenze di giustizia sostanziale.<\/p>\n\n\n\n<p>Schematizzando, sono tre gli aspetti che vengono considerati degni di attenzione.<\/p>\n\n\n\n<p>a)<strong>&nbsp;Oggettivit\u00e0 e certezza.&nbsp;<\/strong>L\u2019espressione&nbsp;<em>\u201cdiritto oggettivo\u201d<\/em>&nbsp;non \u00e8 solo sinonimo di ordinamento normativo, quale insieme delle regole vigenti in un dato sistema sociale, potendo essere intesa anche come riferimento ad un diritto predeterminato e predeterminabile in modo univoco.<\/p>\n\n\n\n<p>Si evidenzia che l\u2019identificazione del significato delle norme in modo oggettivo, al fine di un\u2019applicazione del diritto pi\u00f9 precisa in termini di relazione di coerenza tra norma e decisione,<strong>&nbsp;<\/strong>costituisce aspirazione tendenziale sancita dallo stesso ordinamento nell\u2019art. 65 Ord. Giud. (R.D. n. 12\/1941).<\/p>\n\n\n\n<p>La norma, nel definire le attribuzioni della Corte di Cassazione, afferma che essa&nbsp;<em>\u201cassicura l&#8217;esatta osservanza e l&#8217;uniforme interpretazione della legge, l&#8217;unit\u00e0 del diritto oggettivo nazionale<\/em>\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Con l\u2019entrata in vigore della Costituzione l\u2019oggettivit\u00e0 e l\u2019uniformit\u00e0 delle decisioni diventano anche proiezione dell\u2019art. 3 Cost., imponendo, tramite il principio di eguaglianza, la medesima soluzione a casi identici<a href=\"applewebdata:\/\/B3AE34B1-40D3-4B90-A381-E273BFF52732#_ftn14\"><sup>[14]<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>b)<strong>&nbsp;Prevedibilit\u00e0 (come garanzia di libert\u00e0).&nbsp;<\/strong>La maggior certezza si traduce nella prevedibilit\u00e0 dell\u2019interpretazione del dettato normativo.<\/p>\n\n\n\n<p>La prevedibilit\u00e0 assume rilievo sotto due prospettive che attengono \u2013 rispettivamente \u2013 alle garanzie di libert\u00e0 del cittadino e all\u2019efficienza del sistema giudiziario.<\/p>\n\n\n\n<p>Quale garanzia individuale funge da presidio alla funzione di orientamento culturale dei comportamenti dei cittadini che \u00e8 tipica delle norme (specialmente penali).<\/p>\n\n\n\n<p>Cos\u00ec intesa, essa si ritrova nel principio di legalit\u00e0 dei reati e delle pene di cui all\u2019art. 7, comma 1 CEDU (<em>nulla poena sine lege)&nbsp;<\/em>come interpretato dalla Corte EDU<a href=\"applewebdata:\/\/B3AE34B1-40D3-4B90-A381-E273BFF52732#_ftn15\"><sup>[15]<\/sup><\/a>.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Partendo dal presupposto che nella legalit\u00e0 convenzionale la nozione di&nbsp;<em>\u201cdiritto\u201d<\/em>&nbsp;ricomprende sia quello di origine legislativa che giurisprudenziale, costituisce violazione del principio in esame un\u2019interpretazione (e quindi una decisione) il cui risultato non era ragionevolmente prevedibile al momento della commissione del fatto, alla luce dell\u2019interpretazione vigente a quell\u2019epoca nella giurisprudenza<a href=\"applewebdata:\/\/B3AE34B1-40D3-4B90-A381-E273BFF52732#_ftn16\"><sup>[16]<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>La&nbsp;garanzia&nbsp;<em>\u201csoggettiva\u201d<\/em>, riconosciuta ad ogni consociato, della prevedibilit\u00e0 delle conseguenze sanzionatorie delle condotte umane, a tutela di libere scelte d\u2019azione, \u00e8 stata valorizzata di recente anche dalla Corte costituzionale (cfr. sentenza. n. 98\/2021 in relazione anche alla storica pronuncia n. 364\/1988).&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>c)&nbsp;<strong>Finalit\u00e0 deflattiva del contenzioso.<\/strong>&nbsp;Sotto il profilo dell\u2019efficienza giudiziaria, prevedere (in senso prognostico) da parte dei cittadini e degli operatori economici la&nbsp;convenienza di intraprendere o meno una controversia (in termini di rischio della decisione, di tempi e di costi) pu\u00f2 contribuire allo snellimento del contenzioso, disincentivando azioni infondate oppure contribuire a valutare pi\u00f9 attentamente la possibilit\u00e0 di attivare forme di accordo stragiudiziale<a href=\"applewebdata:\/\/B3AE34B1-40D3-4B90-A381-E273BFF52732#_ftn17\"><sup>[17]<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Dal punto di vista del giudicante, il procedimento logico-giuridico che porta alla decisione risulterebbe pi\u00f9 celere, qualora supportato da schemi tratti dalla matematica, in quanto razionalizzato e semplificato<a href=\"applewebdata:\/\/B3AE34B1-40D3-4B90-A381-E273BFF52732#_ftn18\"><sup>[18]<\/sup><\/a>, con effetti positivi sulla durata dei processi ai sensi dell\u2019art. 111, comma 2 cost., attualmente tutt\u2019altro che&nbsp;<em>\u201cragionevole\u201d<\/em><a href=\"applewebdata:\/\/B3AE34B1-40D3-4B90-A381-E273BFF52732#_ftn19\"><sup>[19]<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong><em>Casi di norme che implicano giudizi logici, prognostici o analisi di dati.<\/em><\/strong><strong><em><\/em><\/strong><\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Detto delle ragioni poste a fondamento del dibattito sulla calcolabilit\u00e0 tecnologica del diritto, si potrebbe rilevare che l\u2019interesse sul tema risulta astrattamente favorito dall\u2019esistenza di molteplici norme o procedimenti giuridici che \u2013 per loro natura o funzione \u2013 consistono in operazioni di calcolo, giudizi prognostici, analisi di tipo retrospettivo o comparativo.<\/p>\n\n\n\n<p>Di seguito una breve rassegna.<\/p>\n\n\n\n<p>Sono assimilabili ad un procedimento&nbsp;<strong>algoritmo e sequenziale<\/strong>: l\u2019attivit\u00e0 di interpretazione della legge di cui all\u2019art. 12 disp. prel. c.c.<a href=\"applewebdata:\/\/B3AE34B1-40D3-4B90-A381-E273BFF52732#_ftn20\"><sup>[20]<\/sup><\/a>, essendo l\u2019intera operazione ermeneutica guidata dai criteri ivi indicati; il giudizio di sussunzione del caso concreto nella fattispecie astratta; l\u2019esame delle ipotesi di unit\u00e0\/pluralit\u00e0 di reati (concorso materiale, formale, reato continuato); l\u2019applicazione del concorso apparente di norme (per mezzo dei principi di specialit\u00e0, sussidiariet\u00e0, assorbimento).<\/p>\n\n\n\n<p>Elementi di un iter assimilabile a quello&nbsp;<strong>matematico<\/strong>&nbsp;si rinvengono nel procedimento di liquidazione (quantificazione) proprio dei giudizi risarcitori dei danni di cui agli artt. 1223 \u2013 1227 e ss. e 2056 c.c.<\/p>\n\n\n\n<p>Sul piano logico, ad un ragionamento analogo si presta l\u2019art. 3 Cost., il quale richiede di assicurare il medesimo risultato (stesso trattamento) a parit\u00e0 di variabili (medesima situazione)<a href=\"applewebdata:\/\/B3AE34B1-40D3-4B90-A381-E273BFF52732#_ftn21\"><sup>[21]<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Frequenti poi sono le ipotesi di norme che implicano&nbsp;<strong>previsioni e giudizi prognostici<\/strong>, in cui l\u2019interprete proietta dati in un futuro ipotetico per giungere ad una conclusione.<\/p>\n\n\n\n<p>Ne sono esempio: tutte le norme sui procedimenti cautelari in campo civile, penale amministrativo che richiedono un duplice calcolo: 1) sulle probabilit\u00e0 di concretizzazione di un determinato pericolo (<em>periculum in mora<\/em>: prognosi sulla futura verificazione di un pregiudizio o di concretizzazione delle esigenze cautelari penali) e 2) sulle probabilit\u00e0 di accoglimento della domanda di merito o sulla probabilit\u00e0 di condanna (<em>fumus boni iuris<\/em>).<\/p>\n\n\n\n<p>Ancora si pu\u00f2 menzionare l\u2019art. 348 bis c.p.c.<a href=\"applewebdata:\/\/B3AE34B1-40D3-4B90-A381-E273BFF52732#_ftn22\"><sup>[22]<\/sup><\/a>&nbsp;introdotto nel 2012 (d.l. n. 83\/2012, conv. nella l. n. 134\/2012) recante un filtro di inammissibilit\u00e0 dell&#8217;appello attuato mediante prognosi sulla&nbsp;<em>\u201cragionevole probabilit\u00e0\u201d<\/em>&nbsp;di accoglimento dell\u2019impugnazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Tra le norme sostanziali rispondono alla medesima logica:&nbsp;l\u2019art. 316 c.c. (responsabilit\u00e0 genitoriale) in particolare il comma 3, il quale presuppone una valutazione di idoneit\u00e0 del genitore a curare l\u2019interesse del figlio; l\u2019istituto della sospensione condizionale della pena in punto di prognosi sulla personalit\u00e0 dell\u2019imputato (artt. 163 e ss. c.p.); l\u2019art. 1225 c.c. sul risarcimento del danno nei limiti del&nbsp;<em>prevedibile<\/em>; l\u2019art. 21&nbsp;<em>quinquies<\/em>&nbsp;della l. n. 241\/1990 sulla revoca del provvedimento amministrativo. Tale ultima norma implica che, gi\u00e0 in sede di emissione dell\u2019atto, si calcoli la prevedibilit\u00e0 di un eventuale futuro mutamento della situazione di fatto sottostante, atteso che l\u2019imprevedibilit\u00e0 apre le porte alla futura revoca e quindi si pone come un varco per l\u2019incertezza dei rapporti giuridici.<\/p>\n\n\n\n<p>Nella tipologia di norme appena descritta si possono inserire anche quelle che, alla luce dell\u2019interpretazione prevalente, operano secondo un&nbsp;<strong>criterio&nbsp;<em>prognostico \u2013 ipotetico<\/em>.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Il riferimento \u00e8 alla fattispecie, avente funzione preventiva, prevista dall\u2019art. 56 c.p. sul delitto tentato<a href=\"applewebdata:\/\/B3AE34B1-40D3-4B90-A381-E273BFF52732#_ftn23\"><sup>[23]<\/sup><\/a>, in particolare il momento di verifica della&nbsp;<em>idoneit\u00e0&nbsp;<\/em>dell\u2019azione.<\/p>\n\n\n\n<p>Rilevante, sotto questo aspetto, \u00e8 anche il giudizio di causalit\u00e0 ipotetica tra omissione ed evento proprio dei reati omissivi impropri ex art. 40 cpv c.p.: si suppone come mentalmente realizzata l\u2019azione doverosa omessa e ci si chiede se, qualora compiuta, l\u2019evento lesivo sarebbe venuto meno.<\/p>\n\n\n\n<p>Venendo alla categoria di norme implicanti analisi rivolte al passato, sempre pi\u00f9 ricorrenti sono le fattispecie che obbligano alla ricerca del&nbsp;<strong>precedente giudiziario<\/strong>&nbsp;al quale si fornisce rilevanza per varie finalit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>In primo luogo le tre disposizioni&nbsp;<em>\u201cgemelle\u201d<\/em>&nbsp;che hanno codificato la funzione nomofilattica delle magistrature superiori: l\u2019art. 374, comma 3 c.p.c. (come modificato dal d.lgs. n. 40\/2006), l\u2019art. 318, comma 1 bis c.p.p. (introdotto dalla l. n. 103\/2017), l\u2019art. 99, comma 3 c.p.a. (d.lgs. n. 104\/2010). Esse pongono un vincolo, seppur non assoluto, delle sezioni unite della Cassazione e dell\u2019adunanza plenaria del Consiglio di Stato verso \u2013 rispettivamente \u2013 le sezioni semplici o assegnatarie del ricorso<a href=\"applewebdata:\/\/B3AE34B1-40D3-4B90-A381-E273BFF52732#_ftn24\"><sup>[24]<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Si \u00e8, quindi, in presenza di una nomofilachia&nbsp;<em>verticale<\/em>&nbsp;(dotata di vincolativit\u00e0) e non soltanto&nbsp;<em>orizzontale<\/em>&nbsp;(persuasiva).<\/p>\n\n\n\n<p>Al di fuori del tema della garanzia dell\u2019interpretazione uniforme rimessa alle corti di ultima istanza, ulteriori disposizioni da cui si trae una rilevanza di pregressi orientamenti o decisioni ai fini del decidere sono:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; l\u2019art. 360 bis, n. 1) c.p.c. (introdotto dalla l. n. 69\/2009) sulla inammissibilit\u00e0 del ricorso in Cassazione, in cui il precedente giurisprudenziale funge sostanzialmente da sbarramento all\u2019impugnazione;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; l\u2019art. 118, comma 1 disp. att. c.p.c. (come modificato dalla l. n. 69\/2009) in relazione all\u2019art. 132, comma 1 n. 4 c.p.c. e l\u2019art. 74 c.p.a. (d.lgs. n. 104\/2010). Entrambe le norme configurano tipologie di sentenze in forma semplificata nelle quali emerge il concetto di&nbsp;<em>\u201cprecedente conforme\u201d (<\/em>c.d.<em>&nbsp;motivazione per relationem)<\/em><a href=\"applewebdata:\/\/B3AE34B1-40D3-4B90-A381-E273BFF52732#_ftn25\"><sup>[25]<\/sup><\/a>;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; l\u2019art. 92, comma 2 c.p.c. (come modificato dal d.l. n. 132\/2014 conv. con mod. nella l. n. 162\/2014) in tema di condanna alle spese, che tra i motivi di compensazione, codifica le ipotesi di&nbsp;<em>\u201cassoluta novit\u00e0 della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti\u201d.<\/em><em><\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Infine come non tener conto delle norme che \u2013 addirittura \u2013 richiedono una&nbsp;<strong>duplice e contemporanea proiezione<\/strong>&nbsp;del giudicante, chiamandolo a volgere lo sguardo tanto nel passato del soggetto autore del reato che nel futuro, per valutare la sua capacit\u00e0 a delinquere: \u00e8 il caso dell\u2019art. 133 c.p., che disciplina il potere discrezionale del giudice penale e dell\u2019istituto della recidiva (artt. 99 e ss. c.p.).<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong><em>Verso un aumento del ruolo del precedente giudiziario.<\/em><\/strong><\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>E\u2019 pressoch\u00e9 inevitabile che la possibilit\u00e0 di analizzare in via informatica grandi quantit\u00e0 di dati giudiziari e sentenze rafforzi la propensione del sistema, peraltro gi\u00e0 parzialmente in atto, nella direzione della cultura del&nbsp;<strong><em>precedente giudiziario&nbsp;<\/em><\/strong>(seppur non inteso in senso vincolante).<\/p>\n\n\n\n<p>Pur conservando, infatti, il nostro ordinamento indubbiamente i caratteri di un sistema di&nbsp;<em>civil law,<\/em>non vigendo il principio dello&nbsp;<em>stare decisis<\/em>,<em>&nbsp;<\/em>si \u00e8 appena vista la crescente presenza di norme processuali costituenti spia di una sorta di avvicinamento concettuale del legislatore verso gli schemi di funzionamento del&nbsp;<em>common law,&nbsp;<\/em>pur senza recepire il&nbsp;<em>binding precedent<\/em><a href=\"applewebdata:\/\/B3AE34B1-40D3-4B90-A381-E273BFF52732#_ftn26\"><sup>[26]<\/sup><\/a>.<em><\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Il precedente, dunque, ha gi\u00e0 accresciuto il proprio valore negli ultimi anni.<\/p>\n\n\n\n<p>A ci\u00f2 si aggiunge anche l\u2019inserimento del precedente negli schemi di motivazione delle sentenze<a href=\"applewebdata:\/\/B3AE34B1-40D3-4B90-A381-E273BFF52732#_ftn27\"><sup>[27]<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Non stupisce, quindi, che la giustizia predittiva ed il rafforzamento del ruolo del precedente si incontrino: entrambe&nbsp;nascono dall\u2019aspirazione comune di avere sentenze (anche economicamente) calcolabili e semplificare l\u2019onere di motivazione dei provvedimenti<a href=\"applewebdata:\/\/B3AE34B1-40D3-4B90-A381-E273BFF52732#_ftn28\"><sup>[28]<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Non \u00e8 un caso che questi fattori si riverberino anche sul versante organizzativo.<\/p>\n\n\n\n<p>Il potenziamento delle funzioni dell\u2019ufficio del processo, struttura gi\u00e0 introdotta in via sperimentale dal d.l. n. 90\/2014<a href=\"applewebdata:\/\/B3AE34B1-40D3-4B90-A381-E273BFF52732#_ftn29\"><sup>[29]<\/sup><\/a>, con cui si punta alla riduzione dei tempi di definizione dei procedimenti, \u00e8, infatti, ispirata dal&nbsp;<em>common law<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>Si tratta di un modello organizzativo che punta alla creazione di uno&nbsp;<em>staff&nbsp;<\/em>di supporto al magistrato, formato da assistenti, sul modello dei&nbsp;<em>court clerks<\/em>&nbsp;operanti nelle strutture giudiziarie anglosassoni, incaricati della classificazione dei casi, di ricerche di giurisprudenza, di legislazione, di dottrina e di predisposizione di bozze di provvedimenti (l. delega n. 134\/2021, art. 1, comma 26)<a href=\"applewebdata:\/\/B3AE34B1-40D3-4B90-A381-E273BFF52732#_ftn30\"><sup>[30]<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Ancora pi\u00f9 recentemente, nel corso dell\u2019ultimo&nbsp;<em>Digital Justice Ministerial Forum<\/em>&nbsp;<em>2021,<\/em>&nbsp;il ministro della Giustizia ha sottolineato le capacit\u00e0 della tecnologia di supportare l\u2019attivit\u00e0 giudiziaria non tanto nella fase di&nbsp;<em>\u201cdecisione\u201d<\/em>&nbsp;quanto nella precedente fase della&nbsp;<em>\u201cconoscenza\u201d<\/em>, la quale consist<em>e<\/em>&nbsp;nello<em>&nbsp;\u201cstudio dei fatti e delle norme e della giurisprudenza applicabili alla controversia\u201d<\/em><sup>&nbsp;<a href=\"applewebdata:\/\/B3AE34B1-40D3-4B90-A381-E273BFF52732#_ftn31\"><sup>[31]<\/sup><\/a><\/sup>.<\/p>\n\n\n\n<p>Da queste premesse si ricava che, dopo la valorizzazione normativa del precedente, si assister\u00e0, presumibilmente, anche ad un sensibile incremento del suo uso.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong><em>Attuali applicazioni della giustizia algoritmica e predittiva.<\/em><\/strong><strong><em><\/em><\/strong><\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Volendo effettuare una rapida esposizione dei sistemi automatizzati rivolti a finalit\u00e0 giudiziarie, lo scenario italiano ci mostra che i principali progetti pubblici in corso di avvio o di studio sono riconducibili agli apparati di&nbsp;<em>giurisprudenza predittiva<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>Possono citarsi i progetti in via di sviluppo da parte della Corte di Appello di Venezia in sinergia con il Centro Studi Giuridici dell\u2019Universit\u00e0 Ca\u2019 Foscari di Venezia ed il dipartimento di intelligenza artificiale di Deloitte<a href=\"applewebdata:\/\/B3AE34B1-40D3-4B90-A381-E273BFF52732#_ftn32\"><sup>[32]<\/sup><\/a>, quello della Scuola Superiore Sant\u2019Anna di Pisa in convenzione con i Tribunali di Genova e Pisa<a href=\"applewebdata:\/\/B3AE34B1-40D3-4B90-A381-E273BFF52732#_ftn33\"><sup>[33]<\/sup><\/a>&nbsp;e la piattaforma della Corte di Appello di Brescia, in collaborazione la locale Universit\u00e0<a href=\"applewebdata:\/\/B3AE34B1-40D3-4B90-A381-E273BFF52732#_ftn34\"><sup>[34]<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019ultimo, in ordine di arrivo, \u00e8 l\u2019accordo quadro intercorso tra Corte di Cassazione e Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia per lo sviluppo di un sistema di ricerca avanzata per la raccolta e l\u2019organizzazione informatizzata del materiale giuridico digitale (giurisprudenza e legislazione)<a href=\"applewebdata:\/\/B3AE34B1-40D3-4B90-A381-E273BFF52732#_ftn35\"><sup>[35]<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Il ricorso agli algoritmi \u2013 in Italia e tendenzialmente in Europa \u2013 rimane, in ogni modo, principalmente un\u2019iniziativa del settore privato destinata alle societ\u00e0 assicuratrici, agli avvocati e alle persone: vi sono&nbsp;<em>software<\/em>&nbsp;in grado di effettuare i calcoli procedimentali sulle fattispecie di reato,&nbsp;capaci di leggere contratti e documenti legali, evidenziando e comparando informazioni per finalit\u00e0 di&nbsp;<em>due diligence<\/em>,&nbsp;<em>compliance<\/em>&nbsp;e&nbsp;<em>management&nbsp;<\/em>contrattuale<a href=\"applewebdata:\/\/B3AE34B1-40D3-4B90-A381-E273BFF52732#_ftn36\"><sup>[36]<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Cos\u00ec \u00e8 per le piattaforme francesi quali il motore di ricerca giurisprudenziale e di dottrina&nbsp;<em>\u201cDoctrine.fr\u201d<\/em>, la piattaforma predittiva&nbsp;<strong><em>\u201c<\/em><\/strong><strong><em>Predictice.com\u201d<\/em><\/strong><strong>&nbsp;(calcolatore di possibilit\u00e0 di definizione di liti e risarcimenti)<\/strong><a href=\"applewebdata:\/\/B3AE34B1-40D3-4B90-A381-E273BFF52732#_ftn37\"><sup>[37]<\/sup><\/a><strong>&nbsp;ed il programma di IA inglese&nbsp;<em>\u201cLuminance\u201d<\/em>&nbsp;sviluppato dall\u2019Universit\u00e0 di Cambridge, quale tecnologia di analisi documentale<\/strong><a href=\"applewebdata:\/\/B3AE34B1-40D3-4B90-A381-E273BFF52732#_ftn38\"><sup>[38]<\/sup><\/a><strong>.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Tuttavia l\u2019esperienza internazionale mostra anche ipotesi di implementazione pubblica e pi\u00f9 progredita dei sistemi automatizzati in campo giudiziario (nello specifico nel settore penale).<\/p>\n\n\n\n<p>Per quanto concerne la fase anteriore a quella processuale, vi sono diversi strumenti denominati di&nbsp;<em>\u201cpolizia predittiva\u201d&nbsp;<\/em>basati sull\u2019analisi di megadati.<\/p>\n\n\n\n<p>E\u2019 il caso degli algoritmi per scoprire frodi e riciclaggio di denaro, dei sistemi per individuare potenziali terroristi<em>&nbsp;(<\/em>es.<em>&nbsp;<\/em>le<em>&nbsp;<\/em>liste di interdizione al volo<em>,&nbsp;<\/em>c.d.<em>&nbsp;\u201cNo Fly List\u201d<\/em>) oppure di quelli pi\u00f9 propriamente strutturati per prevenire la commissione di reati.<\/p>\n\n\n\n<p>Rientrano in quest\u2019ultima categoria la&nbsp;<em>\u201cmappatura dei rischi di reato\u201d<\/em>&nbsp;di aree geografiche in base ai dati statistici sulla criminalit\u00e0, la banca dati&nbsp;<em>ICSE<\/em>&nbsp;&#8211;&nbsp;<em>International Child sexual Explotation Database&nbsp;<\/em>gestita dall\u2019Interpol, il sistema&nbsp;<em>\u201cConnect\u201d<\/em>&nbsp;usato dalla polizia inglese per controllare transazioni finanziarie.<\/p>\n\n\n\n<p>Trattasi di un supporto utile ma non esente da problemi, come la possibilit\u00e0 di indurre gli operatori a minimizzare rischi o evitare interventi investigativi diretti sui luoghi poich\u00e9 condizionati o confortati dalla decisione algoritmica.<em><\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Per quanto riguarda la fase pi\u00f9 strettamente processuale, possono farsi alcuni esempi i cui esiti e metodi, tuttavia, sono difficilmente compatibili con il nostro ordinamento.<\/p>\n\n\n\n<p>Rilevante in tal senso il&nbsp;<em>software<\/em>&nbsp;in corso di sperimentazione nel Regno Unito, sviluppato dall\u2019Universit\u00e0 di Cambridge, denominato&nbsp;<em>\u201cHART\u201d<\/em>&nbsp;(<em>Harm Assessment Risk Tool<\/em>, ovvero&nbsp;<em>strumento di valutazione del rischio di pregiudizio<\/em>).<\/p>\n\n\n\n<p>Esso, fondato sull\u2019apprendimento automatico legato a decisioni prese in indagini di polizia o legate alla recidiva dei soggetti, sarebbe in grado di valutare il rischio di reiterazione del reato alla luce di circa 30 fattori non necessariamente di tipo criminologico (tra cui genere e codice postale).<\/p>\n\n\n\n<p>Nella fase sperimentale il sistema ha per i giudici un valore esclusivamente consultivo e, quindi, \u00e8 l\u2019unico strumento predittivo in Europa (non legato alla mera ricerca del precedente).<\/p>\n\n\n\n<p>E\u2019 comunque negli Stati Uniti che si registra la maggior evoluzione delle tecnologie algoritmiche.<\/p>\n\n\n\n<p>Qui non solo \u00e8 amplissimo, pi\u00f9 che in Europa, il supporto dei&nbsp;<em>software<\/em>&nbsp;all\u2019attivit\u00e0 di studi legali e compagnie di assicurazione<a href=\"applewebdata:\/\/B3AE34B1-40D3-4B90-A381-E273BFF52732#_ftn39\"><sup>[39]<\/sup><\/a>&nbsp;ma, soprattutto, \u00e8 degno di attenzione l\u2019utilizzo stabile da parte dei tribunali degli algoritmi predittivi volti alla formulazione di giudizi prognostici con finalit\u00e0 di ausilio alla decisione.<\/p>\n\n\n\n<p>In alcuni Stati Federali tale impiego, pur risultando obbligatorio (ma non vincolante) riveste un ruolo complementare al giudizio umano, cio\u00e8 non da solo sufficiente ai fini del decidere.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019argomento \u00e8 diventato oggetto di dibattito anche in Europa dal 2016 con il notissimo caso&nbsp;<em>State v. Loomis,&nbsp;<\/em>quando<em>&nbsp;<\/em>la Corte Suprema del Wisconsin ha stabilito che avvalersi di algoritmi predittivi per la valutazione del rischio di recidiva non costituisce violazione del diritto dell\u2019imputato ad un equo processo.<\/p>\n\n\n\n<p>Al centro dell\u2019attenzione vi \u00e8 il&nbsp;<em>software<\/em>&nbsp;<em>\u201cCOMPAS\u201d<\/em>&nbsp;(<em>Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions<\/em>) ideato per valutare il rischio di recidiva ai fini della determinazione della pena o per finalit\u00e0 legate al trattamento detentivo (individuare un eventuale programma rieducativo e l\u2019istituto di destinazione).<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019algoritmo di valutazione su cui si basa, sviluppato da una societ\u00e0 privata, comprende sia informazioni tratte dal casellario giudiziale sia una serie di domande da rivolgere all\u2019imputato (es. la storia individuale e familiare, i precedenti penali, la difficolt\u00e0 nei pagamenti, la presenza di un telefono nell\u2019abitazione etc.).<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019esito \u00e8 una valutazione del tasso di rischio associato al soggetto su una scala da 1 (rischio basso) a 10 (rischio elevato).<\/p>\n\n\n\n<p>Parlando di giustizia automatizzata avanzata, si pu\u00f2 concludere con l\u2019evolutissimo sistema adottato nelle procure della Cina, capace di formulare accuse mediante un algoritmo, operante nei casi di reati considerati pi\u00f9 comuni: a fondamento della valutazione ci sono le circostanze a carico degli indagati e la loro pericolosit\u00e0 in forza dei dati immessi dall\u2019uomo<a href=\"applewebdata:\/\/B3AE34B1-40D3-4B90-A381-E273BFF52732#_ftn40\"><sup>[40]<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong><em>Rischi e limiti della decisione automatizzata.<\/em><\/strong><strong><em><\/em><\/strong><\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>La decisione giudiziaria automatizzata, o comunque ad alto grado di automazione come gli algoritmi predittivi, desta perplessit\u00e0 per almeno quattro ordini di ragioni.<\/p>\n\n\n\n<p>1) Il&nbsp;<strong>\u201cragionamento\u201d robotico<\/strong>&nbsp;\u00e8 potenzialmente fallace essendo privo di una fase valutativa complessa analoga a quella umana, non consentita dallo stato odierno della tecnologia.<\/p>\n\n\n\n<p>Basti considerare che i dati inseriti verrebbero analizzati dalla macchina in virt\u00f9 dell\u2019apprendimento ricevuto, il quale, tuttavia, \u00e8 effettuato sulla base di dati passati.<\/p>\n\n\n\n<p>La mancanza di una reale capacit\u00e0 di discernimento, favorirebbe cos\u00ec una sorta di giudizio standardizzato per analogia, avulso dal fatto concreto.<\/p>\n\n\n\n<p>2) In relazione agli algoritmi \u00e8 ben possibile il verificarsi dell\u2019effetto&nbsp;<em>\u201cblack box\u201d<\/em>&nbsp;(<em>impossibilit\u00e0 di guardare dentro<\/em>).<\/p>\n\n\n\n<p>Il problema della trasparenza algoritmica attiene alla difficolt\u00e0 a comprenderne la logica di funzionamento, specialmente in presenza di&nbsp;<em>software<\/em>&nbsp;realizzati da aziende private che ne rivendicano e tutelano il&nbsp;<em>copyright&nbsp;<\/em>e ne affermano la intrinseca segretezza.<\/p>\n\n\n\n<p>Non \u00e8 casuale che il requisito della&nbsp;<strong><em>\u201cconoscibilit\u00e0<\/em><\/strong>\u201d sia il primo tra quelli enunciati dalla giurisprudenza italiana della Corte di Cassazione<a href=\"applewebdata:\/\/B3AE34B1-40D3-4B90-A381-E273BFF52732#_ftn41\"><sup>[41]<\/sup><\/a>&nbsp;e del Consiglio di Stato<a href=\"applewebdata:\/\/B3AE34B1-40D3-4B90-A381-E273BFF52732#_ftn42\"><sup>[42]<\/sup><\/a>&nbsp;in pronunce riferite&nbsp;\u2013 rispettivamente \u2013 al trattamento dei dati nella normativa sulla&nbsp;<em>privacy<\/em>&nbsp;ed all\u2019attivit\u00e0 amministrativa ma utili, quali principi guida generali, per tutte le decisioni robotiche incidenti sui diritti delle persone.<\/p>\n\n\n\n<p>3) Ulteriormente vanno considerati i rischi connessi alla strutturazione degli algoritmi, i quali possono generare effetti&nbsp;discriminatori<strong><em>&nbsp;<\/em><\/strong>(es. riconnettere il rischio di reato a ragioni etniche, sociali o geografiche).<\/p>\n\n\n\n<p>Si avrebbero, in tal modo, esiti opposti a quelli voluti, con decisioni che \u2013 lungi dall\u2019essere personalizzate \u2013 farebbero, invece, propendere per una sorta di&nbsp;<em>\u201ccolpa d\u2019autore\u201d,&nbsp;<\/em>desunta da categorie criminologiche\/sociali o dalla personalit\u00e0\/stile di vita dell\u2019imputato.<\/p>\n\n\n\n<p>Anche il principio di&nbsp;<strong><em>non discriminazione<\/em><\/strong><em>&nbsp;<\/em>algoritmica<em>&nbsp;<\/em>\u00e8 tra quelli enunciati dal Consiglio di Stato e comporta la necessit\u00e0 di azioni correttive volte alla minimizzazione del rischio di errori ed alla rettifica di quei fattori che comportano inesattezze dei dati processati<a href=\"applewebdata:\/\/B3AE34B1-40D3-4B90-A381-E273BFF52732#_ftn43\"><sup>[43]<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>4) La decisione algoritmica, anche se non sostitutiva e solo complementare a quella umana, risulta incompatibile con i principi di indipendenza ed imparzialit\u00e0 dei giudici (art. 111, comma 2 Cost., art. 6, comma 1 CEDU).<\/p>\n\n\n\n<p>Conseguente \u00e8 anche il contrasto con il principio del libero convincimento del giudicante (art. 116 c.p.c. nel processo civile e valevole anche per il processo amministrativo ex art. 39, comma 1 c.p.a.; art. 192 c.p.p. per il processo penale).<\/p>\n\n\n\n<p>Quale \u00e8 dunque lo spazio residuale di operativit\u00e0 della decisione informatizzata?<\/p>\n\n\n\n<p>A tal fine si pu\u00f2 richiamare l\u2019altro criterio sancito dal Consiglio di Stato ed anch\u2019esso di valenza generale: il&nbsp;principio di&nbsp;<strong><em>non esclusivit\u00e0<\/em><\/strong><em>&nbsp;<\/em>della decisione algoritmica<a href=\"applewebdata:\/\/B3AE34B1-40D3-4B90-A381-E273BFF52732#_ftn44\"><sup>[44]<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Resta aperta la possibilit\u00e0 di avvalersi dei sistemi automatizzati\/algoritmici in funzione meramente integrativa e non sostitutiva della decisione, limitatamente a questioni di tipo tecnico e quantitativo.<\/p>\n\n\n\n<p>Nella sfera civile\/amministrativa, come visto, il terreno di applicazione tipico \u00e8 quello della quantificazione di risarcimenti, indennizzi e costi.<\/p>\n\n\n\n<p>In campo penale, esclusa una sua utilizzabilit\u00e0 ai fini del giudizio di colpevolezza o per la quantificazione della pena, la tecnologia potrebbe prestarsi alla verifica confermativa delle soluzioni di quesiti nell\u2019ambito di prove scientifiche (es. perizie dattiloscopiche, balistiche, tecnico-ingegneristiche, esami genetici) o per la verifica dei nessi di causa assistiti da leggi scientifiche di copertura<a href=\"applewebdata:\/\/B3AE34B1-40D3-4B90-A381-E273BFF52732#_ftn45\"><sup>[45]<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Si tratta, in sostanza, di integrare il sapere del magistrato cos\u00ec come gi\u00e0 avviene per le perizie e consulenze tecniche.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong><em>Rischi e limiti della giurisprudenza predittiva.<\/em><\/strong><strong><em><\/em><\/strong><\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Per certi versi meno controllabile \u00e8 l\u2019effetto di incentivo alla cultura del precedente giudiziario, derivante dall\u2019avvento dei sistemi denominati di&nbsp;giurisprudenza predittiva.<strong><em><\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La questione rileva in una duplice prospettiva.<\/p>\n\n\n\n<p>Ferma restando la funzione nomofilattica delle magistrature di ultima istanza, vi \u00e8 un conflitto tra&nbsp;<strong>indipendenza del giudice<\/strong>&nbsp;(art. 101, comma 2 Cost.) e conformazione al precedente.<\/p>\n\n\n\n<p>Il futuro tracciamento degli orientamenti applicativi dei tribunali di merito, anche interni all\u2019ufficio giudiziario o tra le sezioni dello stesso, \u00e8 suscettibile di costituire un fattore di pressione gravante sull\u2019autonomia decisionale individuale del singolo giudice.<\/p>\n\n\n\n<p>Sollecitazioni per omologare le decisioni ad un indirizzo comune potrebbero provenire, ad esempio, dai destinatari delle future decisioni (qualora avessero interesse in tal senso) o dai vertici degli uffici giudiziari.<\/p>\n\n\n\n<p>E\u2019 intuibile che un simile impulso conformativo sarebbe accettabile solo e nella misura in cui avvenga per esigenze legate al rispetto del principio di uguaglianza di cui all\u2019art. 3 Cost.<\/p>\n\n\n\n<p>Conseguentemente occorre una sensibilizzazione degli operatori ad un uso virtuoso e consapevole della giurisprudenza predittiva.<\/p>\n\n\n\n<p>Ponendosi nell\u2019ottica dell\u2019<strong>economia pubblica&nbsp;<\/strong>va poi preso atto che le divergenze interpretative e la lentezza dei processi sono \u2013 a ragione \u2013 ritenute ostacoli alla creazione di un ambiente economico favorevole e tra i principali disincentivi agli investimenti.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Il bisogno, sempre pi\u00f9 avvertito, della stabilit\u00e0 e della certezza degli orientamenti giurisprudenziali non pu\u00f2, tuttavia, giustificare una concezione meccanicistica e tayloristica della giurisdizione.<\/p>\n\n\n\n<p>Va salvaguardata la capacit\u00e0 degli strumenti tecnologici di contribuire alla razionalit\u00e0 e coerenza delle decisioni ed evitare, massimamente, che essi favoriscano l\u2019appiattimento verso la ricerca del precedente per alleggerire e semplificare l\u2019onere di motivazione, aprendo la via ad una deriva burocratica della funzione giurisdizionale.<\/p>\n\n\n\n<p>E\u2019 incombente il pericolo che esigenze pubblicistiche e collettive, reputate attualmente preminenti, quali la calcolabilit\u00e0 degli esiti dei processi e la loro ragionevole durata, l\u2019efficienza del sistema giudiziario, possano fornire al precedente una forza in grado di intaccare la legalit\u00e0 e l\u2019individualizzazione della decisione alla luce del caso concreto.<\/p>\n\n\n\n<p>Ci\u00f2 \u00e8 tanto pi\u00f9 vero se si considera che i predetti bisogni vengono invocati sempre pi\u00f9 spesso non tanto e non solo per ragioni di garanzia dei diritti individuali quanto, soprattutto, per le ricordate finalit\u00e0 di competitivit\u00e0 economica.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong><em>Calcolabilit\u00e0 tecnologica, certezza e umanit\u00e0 del diritto.<\/em><\/strong><\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Le pressioni per avere un quadro applicativo e giurisprudenziale pi\u00f9 stabile e certo, dettate da ragioni prevalentemente economiche (ma che in realt\u00e0 dovrebbero essere ricondotte primariamente al rispetto del principio di eguaglianza) vanno sicuramente tenute in considerazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Cos\u00ec come va preso atto della progressiva tendenza alla razionalit\u00e0 della societ\u00e0, di cui la razionalizzazione della decisione (anche giudiziaria) \u00e8 espressione.<\/p>\n\n\n\n<p>Tuttavia dire che si stanno creando le premesse per l\u2019era del diritto calcolabile a mezzo di strumenti predittivi rischia di creare una falsa prospettiva.<\/p>\n\n\n\n<p>Il loro apporto in termini di calcolabilit\u00e0 delle decisioni, come visto, \u00e8 modesto e sostanzialmente ridotto alle ipotesi di mero calcolo o alla ricerca (ragionata) di precedenti giurisprudenziali.<\/p>\n\n\n\n<p>A prescindere dagli&nbsp;<em>imput<\/em>&nbsp;dettati dalla tecnologia e dalle necessit\u00e0 dell\u2019efficienza sociale, si dovrebbe, a questo punto, indagare sui reali motivi, propriamente tecnico-giuridici, del rinnovato e prepotente interesse per il tradizionale (e per certi versi antico) tema della certezza del diritto.<\/p>\n\n\n\n<p>Ne sono la dimostrazione la codificazione della&nbsp;<em>nomofilachia<\/em>, da parte del legislatore che la scolpisce nelle norme prima viste e la nuova attenzione rivolta alla nozione della&nbsp;<em>sicurezza giuridica,&nbsp;<\/em>quale dato ulteriore e complementare alla&nbsp;<em>certezza del diritto<\/em><a href=\"applewebdata:\/\/B3AE34B1-40D3-4B90-A381-E273BFF52732#_ftn46\"><sup>[46]<\/sup><\/a><em>.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Entrambi i concetti sono volti a salvaguardare l\u2019affidamento del cittadino nell\u2019applicazione di regole certe: la&nbsp;<em>certezza<\/em>&nbsp;in senso stretto fa riferimento alla conoscibilit\u00e0 delle norme al fine di valutare e prevedere le conseguenze giuridiche della propria condotta, la&nbsp;<em>sicurezza<\/em>&nbsp;implica la tendenziale stabilit\u00e0 delle regole e della loro interpretazione\/applicazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Se questi caratteri sono ritenuti assenti o carenti nell\u2019attuale assetto giuridico e giudiziario lo si deve ad una serie di cause su cui non \u00e8 possibile intervenire ricorrendo alla tecnologia.<\/p>\n\n\n\n<p>Gli ordinamenti giuridici moderni, \u00e8 innegabile, mostrano segni di tensione, per non dire di crisi.<\/p>\n\n\n\n<p>Il sintomo principale \u00e8 proprio la sofferenza che mostra il principio della certezza che, sul piano della teoria generale, dovrebbe rappresentare, quale espressione del principio di legalit\u00e0, carattere intrinseco del diritto stesso.<\/p>\n\n\n\n<p>Se, infatti, le norme regolano fatti e comportamenti umani astraendoli e&nbsp;<em>prevedendoli<\/em>&nbsp;nelle fattispecie, si potrebbe dire che il diritto o \u00e8 certo o non \u00e8 pi\u00f9 tale.<\/p>\n\n\n\n<p>Le ragioni della crisi del principio di certezza sono molteplici.<\/p>\n\n\n\n<p>Il diritto odierno mostra una vorticosa accelerazione, sia per frequenza che per quantit\u00e0 degli interventi legislativi e riformatori, riflesso della estrema dinamicit\u00e0 dello scenario sociale e istituzionale.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Tuttavia esso appare, quanto mai deficitario sul piano qualitativo, per demeriti riconducibili innanzitutto al legislatore<a href=\"applewebdata:\/\/B3AE34B1-40D3-4B90-A381-E273BFF52732#_ftn47\"><sup>[47]<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Sul piano della formazione delle leggi, la mente corre alla scarsit\u00e0 e poca sistematicit\u00e0 dei codici di settore, alla dispersione e frammentazione di norme \u2013 spesso derogatorie di altre \u2013 nella galassia delle leggi vigenti, alla scarsa coordinazione dei rapporti tra nuove norme ed abrogazioni delle precedenti (risolti quasi sempre dalla giurisprudenza).<\/p>\n\n\n\n<p>Parallelamente anche la tecnica legislativa, sul piano della formulazione delle disposizioni, appare sempre pi\u00f9 scadente e oscura: paradigmatico, tra le altre cose, \u00e8 l\u2019impiego ormai dilagante e sistematico del rinvio ad altra o ad altre norme anche tra loro concatenate ed esse stesse sottoposte a rapida modifica\/abrogazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Questo&nbsp;<em>modus operandi \u2013<\/em>&nbsp;che caratterizza specialmente le legislazioni emergenziali (da ultimo quella pandemica) \u2013 incide pesantemente sulla conoscibilit\u00e0 e comprensibilit\u00e0 dei precetti da parte del cittadino comune privo di conoscenze qualificate.<\/p>\n\n\n\n<p>Sempre sul versante della produzione normativa si deve tener conto della complessit\u00e0, per non dire complicazione, del sistema delle fonti, il quale richiede un\u2019attivit\u00e0 quanto mai delicata per essere ricostruito e per individuare le norme di volta in volta rilevanti.<\/p>\n\n\n\n<p>Si pensi a riguardo alla decodificazione, all\u2019instaurazione del sistema multi-livello delle fonti, al dilagare delle norme tecniche, alla diffusione del c.d.&nbsp;<em>soft law<\/em>&nbsp;(come le linee guida Anac) e di fonti sub-normative o addirittura di tipo privato (protocolli cautelari e modelli organizzativi ex d.lgs. n. 231\/01).<\/p>\n\n\n\n<p>Non a caso si \u00e8 parlato, gi\u00e0 da qualche anno, parafrasando Zygmunt Bauman, di&nbsp;<em>\u201cdiritto liquido\u201d<\/em>&nbsp;per descrivere il disordine e l\u2019imprevedibilit\u00e0 che caratterizzano l\u2019epoca attuale<a href=\"applewebdata:\/\/B3AE34B1-40D3-4B90-A381-E273BFF52732#_ftn48\"><sup>[48]<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Contribuisce alla sempre maggiore instabilit\u00e0 del quadro giuridico anche l\u2019accresciuto ruolo della giurisprudenza.<\/p>\n\n\n\n<p>Come non tenere conto di fenomeni come l\u2019<em>overrulling&nbsp;<\/em>giurisprudenziale, la c.d.&nbsp;<em>\u201cgiurisprudenza normativa\u201d<\/em>&nbsp;come&nbsp;<em>\u201cfonte del diritto\u201d&nbsp;<\/em>riconosciuta dalla Corte di Cassazione, l\u2019attivismo pretorio in ambiti, come quello dell\u2019art. 2043 c.c., in cui la giurisprudenza \u00e8 la prima creatrice di fattispecie giuridiche.<\/p>\n\n\n\n<p>Fattore destabilizzante aggiuntivo \u00e8 rappresentato anche dai frequenti contrasti tra la giurisdizione civile ed amministrativa, arrivati a coinvolgere anche la portata dell\u2019art. 111, comma 8 Cost. ed il significato della nozione di&nbsp;<em>\u201cmotivi inerenti alla giurisdizione\u201d<\/em><a href=\"applewebdata:\/\/B3AE34B1-40D3-4B90-A381-E273BFF52732#_ftn49\"><sup>[49]<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Infine notevole impatto ha avuto l\u2019influsso del diritto eurounitario e di quello convenzionale della CEDU, entrambi a forte connotazione giurisprudenziale, che hanno portato anche ad una nuova considerazione della prevedibilit\u00e0 quale corollario del principio di legalit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>Si \u00e8 in presenza, in definitiva, di un complesso di situazioni che trascendono la tecnologia e che andrebbero affrontati ad un livello \u2013 istituzionale e dogmatico \u2013 molto pi\u00f9 alto, sensibilizzando verso valori come la (effettiva e reale) separazione dei poteri, la corretta cultura della giurisdizione, il rispetto dell\u2019interpretazione letterale delle norme e avviando un rapporto pi\u00f9 collaborativo e meno competitivo tra le giurisdizioni.<\/p>\n\n\n\n<p>Ma vi sono anche ulteriori matrici che minano la calcolabilit\u00e0 del diritto e, di riflesso, anche l\u2019utilizzabilit\u00e0 della tecnologia algoritmica.<\/p>\n\n\n\n<p>Va considerata la tendenza, che accomuna tanto il diritto civile che quello amministrativo, a strutturarsi e permearsi sempre pi\u00f9 di principi e clausole generali (come&nbsp;i canoni di buona fede, correttezza, proporzionalit\u00e0, buona amministrazione, trasparenza).<\/p>\n\n\n\n<p>Vi sono settori normativi quali le obbligazioni, i rapporti contrattuali asimmetrici, il diritto dei consumatori, la contrattualistica pubblica, in cui la loro forza \u00e8 fortemente caratterizzante e impattante.<\/p>\n\n\n\n<p>Principi e clausole generali, come \u00e8 stato notato,&nbsp;\u00ab<em>rispondono \u2018immediatamente\u2019, ossia senza mediazioni legislative e tramiti sillogistici, alla \u2018concreta realt\u00e0 di un rapporto vitale<\/em>\u00bb<a href=\"applewebdata:\/\/B3AE34B1-40D3-4B90-A381-E273BFF52732#_ftn50\"><sup>[50]<\/sup><\/a>: essi aumentano il soggettivismo delle decisioni a discapito della calcolabilit\u00e0 la quale, in loro presenza, inevitabilmente viene meno.<\/p>\n\n\n\n<p>Oppure si tenga conto di contesti in cui il percorso decisorio si estrinseca in un modo sostanzialmente non preventivabile come l\u2019attivit\u00e0 amministrativa discrezionale.<\/p>\n\n\n\n<p>Dunque, traendo le somme, cosa resta della&nbsp;<em>\u201ccalcolabilit\u00e0\u201d<\/em>&nbsp;e, quindi, della prevedibilit\u00e0 del diritto?<\/p>\n\n\n\n<p>Da sempre essa vive di una sorta di paradosso.<\/p>\n\n\n\n<p>Sul piano della certezza, \u00e8 connaturato al diritto stesso che dallo schema astratto (fattispecie) possa anticiparsi, quindi calcolarsi, l\u2019esito ed il perimetro della valutazione legislativa, per poi adattarla ai fatti in concreto.<\/p>\n\n\n\n<p>Se, invece, la si intende in senso di puro calcolo sfuma quasi in qualcosa di mitologico, utopico, alla luce della dinamica concreta dell\u2019ordinamento, della sua incessante trasformazione alla stessa stregua di un organismo vivente.<\/p>\n\n\n\n<p>E soprattutto, se si considera l\u2019imprevedibilit\u00e0 dei fatti umani e l\u2019imprescindibile opera di valutazione&nbsp;\u208b&nbsp;anch\u2019essa umana&nbsp;\u208b&nbsp;attuata in sede di giudizio.<\/p>\n\n\n\n<p>Soppesato tutto quanto fin qui detto, ben vengano sistemi informatici capaci di fornire il panorama della giurisprudenza rilevante in ausilio alla decisione o di agevolare l\u2019oggettivit\u00e0 di operazioni di mero calcolo, tuttavia non bisogna cadere in futuro in un altro, ben pi\u00f9 grande paradosso, nel momento in cui si insegue la calcolabilit\u00e0 tecnologica del diritto.<\/p>\n\n\n\n<p>Si arriverebbe al punto che un\u2019esigenza prettamente umana, quale la razionalit\u00e0 tipica della modernit\u00e0, andrebbe a negare l\u2019uomo stesso, giudicato non pi\u00f9 affidabile e non pi\u00f9 in grado di applicare un suo prodotto, quale il diritto.<\/p>\n\n\n\n<p>Quanto scritto nell\u2019articolo 27 comma 3 della Costituzione&nbsp;<em>\u201cle pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanit\u00e0\u201d&nbsp;<\/em>sembra, in proposito, fornire un ammonimento: ci ricorda che (non solo la pena ma in via generale) la norma \u00e8 un fatto umano, dalla sua genesi fino alla sua applicazione e che un diritto senza umanit\u00e0 sarebbe come avere un\u2019umanit\u00e0 senza diritto.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator\"\/>\n\n\n\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/B3AE34B1-40D3-4B90-A381-E273BFF52732#_ftnref1\"><sup>[1]<\/sup><\/a>&nbsp;<strong>Le opinioni espresse impegnano esclusivamente l\u2019Autore e non l\u2019Amministrazione di appartenenza.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/B3AE34B1-40D3-4B90-A381-E273BFF52732#_ftnref2\"><sup>[2]<\/sup><\/a>&nbsp;Il tema non \u00e8 del tutto nuovo. Cfr. M. Weber,&nbsp;<em>Economia e societ\u00e0<\/em>, II, trad. it., Milano, 1974.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/B3AE34B1-40D3-4B90-A381-E273BFF52732#_ftnref3\"><sup>[3]<\/sup><\/a>&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.treccani.it\/vocabolario\/algoritmo\/\">https:\/\/www.treccani.it\/vocabolario\/algoritmo\/<\/a><\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/B3AE34B1-40D3-4B90-A381-E273BFF52732#_ftnref4\"><sup>[4]<\/sup><\/a>&nbsp;Cfr. L. Viola,&nbsp;<em>Interpretazione della legge con modelli matematici<\/em>, Vol. I., II Ed., Diritto Avanzato Edizioni, Milano, 2018., pagg. 140-141.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/B3AE34B1-40D3-4B90-A381-E273BFF52732#_ftnref5\"><sup>[5]<\/sup><\/a>&nbsp;L. Viola, \u201c<em>Giustizia predittiva: \u00e8 preferibile un modello deduttivo\u201d<\/em>, in&nbsp;<em>Altalex<\/em>, 2021.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/B3AE34B1-40D3-4B90-A381-E273BFF52732#_ftnref6\"><sup>[6]<\/sup><\/a>&nbsp;Cfr. Cons. di Stato, sentenza n. 7891 del 2021.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/B3AE34B1-40D3-4B90-A381-E273BFF52732#_ftnref7\"><sup>[7]<\/sup><\/a>&nbsp;Cfr. anche M. Corradino, \u201c<em>Intelligenza artificiale e pubblica amministrazione: sfide concrete e prospettive future\u201d,&nbsp;<\/em>in g<em>iustizia-amministrativa.it.&nbsp;<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/B3AE34B1-40D3-4B90-A381-E273BFF52732#_ftnref8\"><sup>[8]<\/sup><\/a>&nbsp;Si pu\u00f2 definire l\u2019<em>\u00abintelligenza artificiale\u00bb<\/em>&nbsp;(abbreviato in \u201cIA\u201d oppure in \u201cAI\u201d, acronimo dell\u2019inglese&nbsp;<em>Artificial Intelligence<\/em>), come&nbsp;<em>l\u2019\u00abinsieme di studi e tecniche che tendono alla realizzazione di macchine, specialmente calcolatori elettronici, in grado di risolvere problemi e di riprodurre attivit\u00e0 proprie dell\u2019intelligenza umana\u00bb<\/em>&nbsp;(T. De Mauro,&nbsp;<em>Grande dizionario italiano dell\u2019uso<\/em>, UTET, Torino 2000).<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/B3AE34B1-40D3-4B90-A381-E273BFF52732#_ftnref9\"><sup>[9]<\/sup><\/a>&nbsp;Si parla anche, seppur, pi\u00f9 raramente di&nbsp;<em>\u201cgiustizia algoritmica\u201d<\/em>&nbsp;o di&nbsp;<em>\u201cgiustizia automatizzata\u201d.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/B3AE34B1-40D3-4B90-A381-E273BFF52732#_ftnref10\"><sup>[10]<\/sup><\/a>&nbsp;Cfr. pag. 24 della \u201c<em>Carta etica europea sull\u2019utilizzo dell\u2019intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari e negli ambiti connessi\u201d&nbsp;<\/em>adottata dalla Commissione Europea per l&#8217;efficienza della giustizia (CEPEJ) del Consiglio d&#8217;Europa il 3-4 dicembre 2018.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/B3AE34B1-40D3-4B90-A381-E273BFF52732#_ftnref11\"><sup>[11]<\/sup><\/a>&nbsp;Cfr. anche L. Viola,&nbsp;<em>Interpretazione della legge con modelli matematici<\/em>, cit., pagg. 167 e ss.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/B3AE34B1-40D3-4B90-A381-E273BFF52732#_ftnref12\"><sup>[12]<\/sup><\/a>&nbsp;N. Irti,&nbsp;<em>\u201cUn diritto incalcolabile\u201d<\/em>, Giappichelli, Torino, 2016, pagg. 4 e ss.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/B3AE34B1-40D3-4B90-A381-E273BFF52732#_ftnref13\"><sup>[13]<\/sup><\/a>&nbsp;Cfr. M. Weber,&nbsp;<em>Economia e societ\u00e0<\/em>, cit., pag. 17.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/B3AE34B1-40D3-4B90-A381-E273BFF52732#_ftnref14\"><sup>[14]<\/sup><\/a>&nbsp;Su questi aspetti, cfr. L. Viola,&nbsp;<em>\u201cGiustizia predittiva\u201d<\/em>&nbsp;in&nbsp;<em>\u201cDiritto on line (2018)\u201d<\/em>, Treccani.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/B3AE34B1-40D3-4B90-A381-E273BFF52732#_ftnref15\"><sup>[15]<\/sup><\/a>&nbsp;<em>\u201cNessuno pu\u00f2 essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui \u00e8 stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non pu\u00f2 essere inflitta una pena pi\u00f9 grave di quella applicabile al momento in cui il reato \u00e8 stato commesso\u201d.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/B3AE34B1-40D3-4B90-A381-E273BFF52732#_ftnref16\"><sup>[16]<\/sup><\/a>&nbsp;Cfr. CGUE, sent. 28 giugno 2005, C-189\/02, C \u2013 202\/02; Corte eur. dir. uomo, Sez. II, sent. 31 dicembre 2019, Parmak e Bakir c. Turchia, ricc. 22429\/07 e 25195\/07.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/B3AE34B1-40D3-4B90-A381-E273BFF52732#_ftnref17\"><sup>[17]<\/sup><\/a>&nbsp;Cfr. Convegno del 1 febbraio 2021 organizzato dalla Corte App. di Venezia e dall\u2019Universit\u00e0 Ca\u2019 Foscari di Venezia&nbsp;<em>\u201cLa giurisprudenza predittiva, dal cittadino alla Corte di Cassazione: le prospettive\u201d.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/B3AE34B1-40D3-4B90-A381-E273BFF52732#_ftnref18\"><sup>[18]<\/sup><\/a>&nbsp;Cfr. Cfr. L. Viola,&nbsp;<em>Interpretazione della legge con modelli matematici<\/em>, cit., pagg. 30 e ss.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/B3AE34B1-40D3-4B90-A381-E273BFF52732#_ftnref19\"><sup>[19]<\/sup><\/a>&nbsp;Min Giustizia, Monitoraggi della giustizia civile e penale:&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.giustizia.it\/giustizia\/it\/mg_2_9_13.page\">https:\/\/www.giustizia.it\/giustizia\/it\/mg_2_9_13.page<\/a><\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/B3AE34B1-40D3-4B90-A381-E273BFF52732#_ftnref20\"><sup>[20]<\/sup><\/a>&nbsp;L. Viola,&nbsp;<em>Interpretazione della legge con modelli matematici<\/em>, cit., pagg. 40 e ss.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/B3AE34B1-40D3-4B90-A381-E273BFF52732#_ftnref21\"><sup>[21]<\/sup><\/a>&nbsp;Cfr. L. Viola,&nbsp;<em>\u201cGiustizia predittiva\u201d<\/em>, cit.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/B3AE34B1-40D3-4B90-A381-E273BFF52732#_ftnref22\"><sup>[22]<\/sup><\/a>&nbsp;Cfr. L. Viola,&nbsp;<em>\u201cGiustizia predittiva\u201d<\/em>, cit.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/B3AE34B1-40D3-4B90-A381-E273BFF52732#_ftnref23\"><sup>[23]<\/sup><\/a>&nbsp;Il suo fondamento politico-criminale \u00e8 prevenire l\u2019esposizione a pericolo dei beni giuridici.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/B3AE34B1-40D3-4B90-A381-E273BFF52732#_ftnref24\"><sup>[24]<\/sup><\/a>&nbsp;Le tre norme prevedono che se la sezione semplice\/cui \u00e8 assegnato il ricorso non condivide un principio di diritto enunciato dalle sezioni unite\/adunanza plenaria, rimette a quest&#8217;ultima, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso.<\/p>\n\n\n\n<p>La loro applicazione va contemperata con il principio dell\u2019indipendenza dei giudici di cui all\u2019art. 101 Cost.<\/p>\n\n\n\n<p>Rilevante sulla portata del vincolo \u00e8 la pronuncia Cass. civ, sez. I, 29 luglio 2015, n. 16048 per la quale&nbsp;<em>\u00abIl principio di cui all\u2019art. 374, co. 3, c.p.c. va applicato in senso costituzionalmente orientato, entro confini rigorosi e con speculare esclusione del carattere vincolante di enunciazioni di carattere concettuale o dottrinario\u00bb.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/B3AE34B1-40D3-4B90-A381-E273BFF52732#_ftnref25\"><sup>[25]<\/sup><\/a>&nbsp;Su cosa si intenda per&nbsp;<em>\u201cprecedente conforme\u201d&nbsp;<\/em>cfr<em>.&nbsp;<\/em>A. Scarpa,&nbsp;<em>\u201cNomofilachia codificata e supremazia dei precedenti<\/em>\u201d: in&nbsp;<em>\u201cJudicium\u201d<\/em>, 2 marzo 2021 e&nbsp;<em>\u201cGiustizia Insieme\u201d<\/em>, 3 marzo 2021<em>: \u00ab\u2026la nozione di \u201cprecedente conforme\u201d non sottende n\u00e9 la vis imperativa del giudicato n\u00e9 l\u2019autorit\u00e0 della sentenza invocata in un diverso processo, di cui discorre l\u2019art. 337, comma 2, c.p.c.: essa viene adottata dal legislatore in funzione di una progressiva semplificazione dell\u2019attivit\u00e0 motivazionale del giudice decidente, il quale \u00e8 autorizzato a fare uso di \u201cschemi decisionali\u201d tratti da precedenti pronunzie dotate di un\u2019efficacia persuasiva\u00bb (Comoglio)\u00bb.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Per la giurisprudenza tale tipologia di motivazione pu\u00f2 fondarsi su precedenti non solo di legittimit\u00e0, ma anche di merito, del medesimo o di altro ufficio,&nbsp;<em>\u00abricercandosi palesemente per tale via il beneficio della utilizzazione di riflessioni e di schemi decisionali gi\u00e0 compiuti per casi identici o caratterizzati dalla risoluzione di identiche questioni\u00bb<\/em>&nbsp;(Cass. Sent. 6 settembre 2016, n. 17640).<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/B3AE34B1-40D3-4B90-A381-E273BFF52732#_ftnref26\"><sup>[26]<\/sup><\/a>&nbsp;Nei sistemi di&nbsp;<em>common law<\/em>&nbsp;la regola applicabile nasce dall\u2019astrazione della&nbsp;<em>ratio decidendi<\/em>. Si tratta del nucleo della pronuncia che applica la norma ai fatti del caso concreto ed alla quale si riferiscono gli effetti del precedente, depurata dagli&nbsp;<em>obiter dicta<\/em>(affermazioni che prescindono dall\u2019analisi del caso).<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/B3AE34B1-40D3-4B90-A381-E273BFF52732#_ftnref27\"><sup>[27]<\/sup><\/a>&nbsp;In parallelo all\u2019azione del legislatore, anche la codificazione della prassi giudiziaria viaggia lungo i binari della ricerca della semplificazione e standardizzazione degli atti giudiziari. Cfr. le&nbsp;delibere del CSM del 5 luglio2017, 22 novembre 2017 e 20 giugno 2018, che prevedono linee guida sulla redazione dei provvedimenti.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/B3AE34B1-40D3-4B90-A381-E273BFF52732#_ftnref28\"><sup>[28]<\/sup><\/a>&nbsp;Di notevole interesse, su questi temi, lo scritto di A. Scarpa,&nbsp;<em>\u201cNomofilachia codificata e supremazia dei precedenti<\/em>\u201d cit.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/B3AE34B1-40D3-4B90-A381-E273BFF52732#_ftnref29\"><sup>[29]<\/sup><\/a>&nbsp;Camera dei Deputati, Commissione Giustizia, 15 marzo 2021, audizione della Ministra della Giustizia, Marta Cartabia, sulle linee programmatiche del dicastero, anche in relazione al contenuto della Proposta di<em>&nbsp;Piano nazionale di ripresa e di resilienza,&nbsp;<\/em>min. 15:02 e ss.:<em>&nbsp;<\/em><a href=\"https:\/\/webtv.camera.it\/evento\/17725\">https:\/\/webtv.camera.it\/evento\/17725<\/a><\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/B3AE34B1-40D3-4B90-A381-E273BFF52732#_ftnref30\"><sup>[30]<\/sup><\/a>&nbsp;La creazione di un archivio della giurisprudenza di merito \u00e8 previsto anche dall\u2019art. 7 (Banca dati della giurisprudenza di merito) del D.M. del Min Giustizia del 1ottobre 2015, recante&nbsp;<em>Misure organizzative necessarie per il funzionamento dell\u2019ufficio per il processo<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/B3AE34B1-40D3-4B90-A381-E273BFF52732#_ftnref31\"><sup>[31]<\/sup><\/a>&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.gnewsonline.it\/forum-giustizia-digitale-cartabia-si-a-tecnologia-ma-a-supporto-dei-giudici\/\">https:\/\/www.gnewsonline.it\/forum-giustizia-digitale-cartabia-si-a-tecnologia-ma-a-supporto-dei-giudici\/<\/a><\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/B3AE34B1-40D3-4B90-A381-E273BFF52732#_ftnref32\"><sup>[32]<\/sup><\/a>&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.unive.it\/pag\/14024\/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=9884&amp;cHash=2d30d787f83ed5c005434c077b6d25bd\">https:\/\/www.unive.it\/pag\/14024\/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=9884&amp;cHash=2d30d787f83ed5c005434c077b6d25bd<\/a><\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/B3AE34B1-40D3-4B90-A381-E273BFF52732#_ftnref33\"><sup>[33]<\/sup><\/a>&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.santannapisa.it\/it\/news\/se-la-scienza-dei-dati-si-mette-al-servizio-del-diritto-la-giustizia-diventa-predittiva-con#:~:text=DIRPOLIS-,Se%20la%20scienza%20dei%20dati%20si%20mette%20al%20servizio%20del,Istituto%20Dirpolis%20del%20Sant'Anna\">https:\/\/www.santannapisa.it\/it\/news\/se-la-scienza-dei-dati-si-mette-al-servizio-del-diritto-la-giustizia-diventa-predittiva-con#:~:text=DIRPOLIS-,Se%20la%20scienza%20dei%20dati%20si%20mette%20al%20servizio%20del,Istituto%20Dirpolis%20del%20Sant&#8217;Anna<\/a><\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/B3AE34B1-40D3-4B90-A381-E273BFF52732#_ftnref34\"><sup>[34]<\/sup><\/a>&nbsp;<a href=\"https:\/\/giustiziapredittiva.unibs.it\/\">https:\/\/giustiziapredittiva.unibs.it\/<\/a>&nbsp;;&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.giustiziabrescia.it\/giustizia_predittiva.aspx\">https:\/\/www.giustiziabrescia.it\/giustizia_predittiva.aspx<\/a><\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/B3AE34B1-40D3-4B90-A381-E273BFF52732#_ftnref35\"><sup>[35]<\/sup><\/a>&nbsp;<a href=\"http:\/\/www.iusspavia.it\/-\/accordo-quadro-con-la-corte-suprema-di-cassazione\">http:\/\/www.iusspavia.it\/-\/accordo-quadro-con-la-corte-suprema-di-cassazione<\/a><\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/B3AE34B1-40D3-4B90-A381-E273BFF52732#_ftnref36\"><sup>[36]<\/sup><\/a>&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.altalex.com\/documents\/news\/2018\/06\/18\/processo-penale-operativa-la-prima-applicazione-di-intelligenza-artificiale\">https:\/\/www.altalex.com\/documents\/news\/2018\/06\/18\/processo-penale-operativa-la-prima-applicazione-di-intelligenza-artificiale<\/a><\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/B3AE34B1-40D3-4B90-A381-E273BFF52732#_ftnref37\"><sup>[37]<\/sup><\/a><a href=\"https:\/\/www.altalex.com\/documents\/news\/2017\/04\/03\/giustizia-predittiva-in-francia-online-la-prima-piattaforma-europea\">https:\/\/www.altalex.com\/documents\/news\/2017\/04\/03\/giustizia-predittiva-in-francia-online-la-prima-piattaforma-europea<\/a><\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/B3AE34B1-40D3-4B90-A381-E273BFF52732#_ftnref38\"><sup>[38]<\/sup><\/a>&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.altalex.com\/documents\/news\/2019\/10\/28\/legal-innovation-nuovi-trend-da-londra\">https:\/\/www.altalex.com\/documents\/news\/2019\/10\/28\/legal-innovation-nuovi-trend-da-londra<\/a><\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/B3AE34B1-40D3-4B90-A381-E273BFF52732#_ftnref39\"><sup>[39]<\/sup><\/a>&nbsp;Ad esempio, il sito&nbsp;<em>\u201cROSS Intelligence\u201d<\/em>&nbsp;(database di giurisprudenza), il&nbsp;<em>software<\/em>&nbsp;<em>\u201cCOIN\u201d<\/em>&nbsp;(Contract intelligence) in grado di esaminare contratti commerciali e di finanziamento, il sistema di giurisprudenza predittiva&nbsp;<em>\u201cRavel Law\u201d.<\/em><em><\/em><\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/B3AE34B1-40D3-4B90-A381-E273BFF52732#_ftnref40\"><sup>[40]<\/sup><\/a>&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.agendadigitale.eu\/documenti\/giustizia-digitale\/il-procuratore-virtuale-debutta-in-cina-cosi-lia-ora-elabora-le-accuse\/\">https:\/\/www.agendadigitale.eu\/documenti\/giustizia-digitale\/il-procuratore-virtuale-debutta-in-cina-cosi-lia-ora-elabora-le-accuse\/<\/a><\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/B3AE34B1-40D3-4B90-A381-E273BFF52732#_ftnref41\"><sup>[41]<\/sup><\/a>&nbsp;Corte di Cassazione, I Sez. civ., sentenza n. 14381\/2021.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/B3AE34B1-40D3-4B90-A381-E273BFF52732#_ftnref42\"><sup>[42]<\/sup><\/a>&nbsp;Cons. di Stato., Sez. VI, sentenza n. 8472\/2019.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/B3AE34B1-40D3-4B90-A381-E273BFF52732#_ftnref43\"><sup>[43]<\/sup><\/a>&nbsp;Cfr. Sentenza n. 8472\/2019<em>&nbsp;<\/em>cit.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/B3AE34B1-40D3-4B90-A381-E273BFF52732#_ftnref44\"><sup>[44]<\/sup><\/a>&nbsp;Cons. St., sentenza n. 8472\/2019 cit.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/B3AE34B1-40D3-4B90-A381-E273BFF52732#_ftnref45\"><sup>[45]<\/sup><\/a>&nbsp;Cfr. A. Traversi<em>, &#8220;Intelligenza artificiale applicata alla giustizia: ci sar\u00e0 un giudice robot?&#8221;<\/em>, in \u201c<em>Questione Giustizia\u201d.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/B3AE34B1-40D3-4B90-A381-E273BFF52732#_ftnref46\"><sup>[46]<\/sup><\/a>&nbsp;Cfr., tra gli altri, R. Bin,&nbsp;<em>\u201cIl diritto alla sicurezza giuridica come diritto fondamentale\u201d in \u201cFederalismi\u201d<\/em>, 12 settembre 2018; G. Severini,&nbsp;<em>\u201cLa sicurezza giuridica e le nuove implicazioni della nomofilachia\u201d<\/em>&nbsp;in&nbsp;<em>\u201cFederalismi\u201d<\/em>, 10 ottobre 2018.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/B3AE34B1-40D3-4B90-A381-E273BFF52732#_ftnref47\"><sup>[47]<\/sup><\/a>&nbsp;Per una recentisima denuncia sullo stato caotico del quadro legislativo cfr. Relazione del Presidente della Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio della Corte dei Conti all&#8217;inaugurazione dell\u2019Anno giudiziario 2022:<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/corte-dei-conti-la-sezione-denuncia-la-sovrabbondanza-e-caoticita-della-legislazione\/\">http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/corte-dei-conti-la-sezione-denuncia-la-sovrabbondanza-e-caoticita-della-legislazione\/<\/a><\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/B3AE34B1-40D3-4B90-A381-E273BFF52732#_ftnref48\"><sup>[48]<\/sup><\/a>&nbsp;H.P. Graver,&nbsp;<em>\u201cCommunity, Law, Judicial activism and Liquid Rules \u2013 An EEA Prospective\u201d<\/em>&nbsp;&#8211; conference&nbsp;<em>\u2018European Legal Integration: Contemporary Challenges\u201d<\/em>, Facolt\u00e0 di legge, Univ. di Oslo, 16 e 17 settembre 2005.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/B3AE34B1-40D3-4B90-A381-E273BFF52732#_ftnref49\"><sup>[49]<\/sup><\/a>&nbsp;Cfr. CGUE Sentenza nella causa C-497\/20 Randstad c\/ Italia.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"applewebdata:\/\/B3AE34B1-40D3-4B90-A381-E273BFF52732#_ftnref50\"><sup>[50]<\/sup><\/a>&nbsp;N. Irti,&nbsp;<em>\u201cUn diritto incalcolabile\u201d<\/em>, cit., pagg. 8 e ss.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Stefano Fondi&nbsp;[1] 1.&nbsp;Societ\u00e0 tecnologica e razionalismo.&nbsp;2.&nbsp;La moderna aspirazione per un diritto calcolabile. &#8211;&nbsp;3.&nbsp;Casi di norme che implicano giudizi logici, prognostici o analisi di dati.&nbsp;4.&nbsp;Verso un aumento del ruolo del precedente giudiziario.&nbsp;5.&nbsp;Attuali applicazioni della giustizia algoritmica e predittiva.&nbsp;6.&nbsp;Rischi e limiti della decisione automatizzata.&nbsp;7.&nbsp;Rischi e limiti della giurisprudenza predittiva.&nbsp;8.&nbsp;Calcolabilit\u00e0 tecnologica, certezza e umanit\u00e0 del diritto. Societ\u00e0 [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1116,"featured_media":1086,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":{"0":"post-1737","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-news"},"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/HAMMER-JUSTICE-800x800.jpg","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1737"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1116"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1737"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1737\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1740,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1737\/revisions\/1740"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1086"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1737"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1737"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1737"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}