{"id":1813,"date":"2024-03-24T21:48:55","date_gmt":"2024-03-24T20:48:55","guid":{"rendered":"http:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/?p=1813"},"modified":"2024-03-24T21:49:33","modified_gmt":"2024-03-24T20:49:33","slug":"alcune-riflessioni-a-proposito-del-premierato-suggerite-dallesperienza","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.giuristidiamministrazione.com\/wordpress\/alcune-riflessioni-a-proposito-del-premierato-suggerite-dallesperienza\/","title":{"rendered":"Alcune riflessioni a proposito del premierato, suggerite dall\u2019esperienza\u00a0"},"content":{"rendered":"\n<p>di Giulio Maninchedda, gi\u00e0 Prefetto della Repubblica<\/p>\n\n\n\n<p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nel vigente ordinamento costituzionale il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio e, su proposta di questo, i Ministri. Il progetto di riforma inteso ad istituire nel nostro sistema la forma di Governo del premierato elettivo (A.S. 935 emendato ma non ancora stabilizzato) prevede che il Presidente del Consiglio sia eletto a suffragio universale e diretto, che il Presidente della Repubblica conferisca l\u2019incarico di formare il Governo al Presidente eletto e, su proposta di questo, nomini e revochi i Ministri.<\/p>\n\n\n\n<p>Il progetto \u00e8 modellato sull\u2019esempio del sistema di elezione diretta dei Sindaci e dei Presidenti delle Regioni.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019assoluta preminenza dell\u2019investitura popolare diretta esclude ogni apprezzamento sulla scelta del capo del Governo. La sovranit\u00e0 popolare supera ogni altra valutazione in presenza di una maggioranza parlamentare con un leader indiscusso preinvestito della funzione a seguito dei risultati delle urne (confermato dalla fiducia del Parlamento da presumere previamente acquisita in relazione al peculiare meccanismo elettorale).&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Le disposizioni riformatrici non fanno cenno a particolari requisiti soggettivi di ammissione, e alla loro verifica, generalmente richiesti a tutti coloro che accedono a cariche pubbliche anche elettive (art. 51 Cost.), verosimilmente ritenendo assolto l\u2019obbligo costituzionale tramite le procedure camerali che seguono alla contestuale elezione alla carica di parlamentare.<\/p>\n\n\n\n<p>La responsabilit\u00e0 dell\u2019affidamento dell\u2019incarico non pu\u00f2 ritenersi separata ed isolata dal ruolo centrale che il Presidente della Repubblica riveste nel quadro dell\u2019ordinamento costituzionale, anzi \u00e8 una delle sue espressioni, qualsiasi rilievo gli si voglia attribuire.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel progetto di riforma, oltre alla norma che prevede la scelta popolare del Premier, se ne rinvengono altre che limitano alcuni poteri formali del Presidente della Repubblica (v. in materia di scioglimento delle Camere) ma le novit\u00e0 sono circoscritte a singoli poteri espressamente indicati e non inficiano il ruolo che il Presidente della Repubblica riveste nell\u2019ordinamento costituzionale.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019atto di conferimento dell\u2019incarico al Premier previsto con norma costituzionale appare configurabile come \u201datto dovuto\u201d che non lascia margini discrezionali di rifiuto per ragioni di opportunit\u00e0 politica, analogamente a quanto avviene per altri atti presidenziali previsti dalla Costituzione come \u201cdovuti\u201d (ad es. la promulgazione di una legge approvata nuovamente dal Parlamento dopo il rinvio presidenziale) in cui la verifica riguarda la correttezza formale e procedurale e non il merito politico dei provvedimenti oggetto dell\u2019atto.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019obbligatoriet\u00e0 dell\u2019atto appare cedente dinanzi ad eventuali avvenimenti che compromettano esigenze imprescindibili dell\u2019ordinamento che porrebbero l\u2019atto al di fuori della logica costituzionale come, ad esempio, eventuali irregolarit\u00e0 diffuse e rilevanti accertate nel corso delle consultazioni elettorali invalidanti i risultati delle urne, da ritenere motivo di esclusione della doverosit\u00e0 dell\u2019atto, prevalendo nel caso i poteri connessi al ruolo di garante degli equilibri politici e dei diritti costituzionali dei cittadini, poteri che appaiono non suscettibili di deroga da parte del legislatore costituzionale.<\/p>\n\n\n\n<p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I costituenti hanno immaginato il Presidente della Repubblica nel quadro del sistema parlamentare come punto di riferimento delle articolazioni del pluralismo sociale, culturale e istituzionale di un Paese con spiccato carattere dialettico spesso acceso e conflittuale, tant\u2019\u00e8 che non potrebbe (dovrebbe) avere una forte connotazione politica mal conciliabile con la sua posizione \u201csuper partes\u201d. La posizione di neutralit\u00e0 politica e la collocazione esterna rispetto agli altri poteri dello Stato costituiscono i fattori basilari della sua forza istituzionale.<\/p>\n\n\n\n<p>Nella forma prospettata di premierato elettivo il Governo sarebbe espressione delle forze politiche che rappresentano la maggioranza dei cittadini che votano, mentre il Presidente della Repubblica (normalmente eletto da una parte pi\u00f9 che consistente delle forze politiche) resta il garante di tutti gli orientamenti esistenti nel Paese, in una parola, di tutti i cittadini.<\/p>\n\n\n\n<p>La Costituzione prevede espressamente specifici poteri presidenziali, in particolare, agli articoli 74, 87, 88 e 92.<\/p>\n\n\n\n<p>Secondo una interpretazione sistematica del complesso delle disposizioni della Costituzione, dalla posizione centrale del Presidente della Repubblica discendono anche funzioni, e relative facolt\u00e0, non codificate testualmente, costitutive di una prassi costituzionale variamente consolidata in decenni di vita della Repubblica. Funzioni che rimangono sopite quando il Parlamento presenta maggioranze stabili e certe su programmi condivisi e che si attivano in caso di eventuali disfunzioni del sistema non componibili con la normale dialettica politica tra i partiti, casi in cui l\u2019instabilit\u00e0 ministeriale comporta l\u2019inevitabile intervento del Quirinale, strumento di risoluzione di situazioni critiche in particolari momenti della politica italiana. Interventi verosimilmente meno ricorrenti ma che non possono escludersi in assoluto anche nella forma di Governo del premierato specialmente in sistemi che presentano forze politiche frammentate in plurime formazioni o coalizioni non sufficientemente coese e con meccanismi elettorali che, in atto, non comportano la coagulazione verso schemi politici consolidati di tipo bipolare.<\/p>\n\n\n\n<p>La giurisprudenza costituzionale fa riferimento all\u2019azione di impulso, conciliazione ed intermediazione, non impositiva, condotta con discrezione e spesso con riservatezza, attraverso incontri, messaggi, esternazioni, indirizzata agli organi che devono assumere decisioni di merito, senza sostituirsi a questi sconfinando nell\u2019area dell\u2019indirizzo politico ma assecondandone il corretto funzionamento per favorire il raggiungimento delle relative decisioni. \u00c8 la \u201cmoral suasion\u201d presente negli ordinamenti costituzionali democratici che non viene esercitata mediante ordini, direttive o interventi coercitivi nei rapporti con gli altri soggetti istituzionali, comportamenti costituzionalmente inammissibili senza uno specifico fondamento normativo.<\/p>\n\n\n\n<p>Le attivit\u00e0 presidenziali come sopra intese accompagnano l\u2019esercizio dei poteri formali e costituiscono ordinariamente la fase preliminare dell\u2019adozione di atti formali solenni.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Secondo alcuni osservatori l\u2019elezione diretta del Premier e la tendenziale stabilit\u00e0 e la coesione politica e programmatica della maggioranza parlamentare, assicurata dal sistema elettorale anche con un premio di maggioranza, di fatto comporterebbero, quantomeno, una minore rilevanza delle funzioni e dei correlati poteri che sono espressione reale del ruolo di arbitro e garante del rispetto della Costituzione le cui occasioni di intervento verrebbero a ridursi a fronte della del maggior grado di omogeneit\u00e0 dei rapporti tra Parlamento e compagine governativa.<\/p>\n\n\n\n<p>Si argomenta che le attivit\u00e0 del Presidente della Repubblica non testualmente codificate, (pur ancorate, secondo costante giurisprudenza, a solide basi normative costituzionali) sarebbero destinate, di fatto, a perdere la loro ragion d\u2019essere in un sistema di premierato \u201cforte\u201d che tende ad assicurare la stabilit\u00e0 del circuito relazionale tra Presidente della Repubblica, Parlamento e Governo.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Sembra cos\u00ec volersi configurare una sorta di tipizzazione tassativa delle azioni presidenziali in base alla quale solo quelle normativamente indicate nel loro contenuto specifico potrebbero sopravvivere.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Anche disconoscendo la validit\u00e0 della ricordata interpretazione sistematica dei principi e delle disposizioni costituzionali concernente le prerogative del Presidente della Repubblica, l\u2019art. 87 della Carta costituzionale che lo individua testualmente come Capo dello Stato e rappresentante dell\u2019unit\u00e0 nazionale appare fonte, di per s\u00e9, di funzioni e responsabilit\u00e0 non traducibili in specifiche fattispecie testuali, meno che mai con carattere di tassativit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>La rappresentanza dell\u2019unit\u00e0 nazionale, intesa non solo come unit\u00e0 territoriale, riguarda la garanzia dell\u2019esistenza del pluralismo politico ed istituzionale ed \u00e8 finalizzata al processo di attualizzazione di interessi superiori che riguardano l\u2019intera collettivit\u00e0. Opportunamente viene affidata alla responsabile valutazione del Presidente della Repubblica la scelta, nel quadro dei parametri costituzionali, delle possibili azioni, formali e informali, finalizzate a far fronte a situazioni critiche che riguardano l\u2019unit\u00e0 nazionale intesa nel senso indicato, per le quali intervenire in forza del ruolo espressamente attribuitogli dall\u2019art. 87, in particolare dal primo capoverso. Non \u00e8 una lettura espansiva del ruolo presidenziale ma piuttosto una estrazione logica, dalla definizione normativa, di facolt\u00e0 implicite nella funzione, indispensabili per dotare di forza operante il ruolo attribuito dalla Costituzione.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Diversamente, la disposizione resterebbe un principio astratto, attributiva di un ruolo simbolico ed onorifico, vuoto di contenuti e di cui sarebbe arduo individuare la coerenza con il complesso delle altre disposizioni della Costituzione. La Repubblica sarebbe priva di un organo di tutela unitaria di interessi primari dell\u2019intera comunit\u00e0 nazionale al di fuori ed al di sopra dei differenti orientamenti politici, ruolo che non pu\u00f2 essere svolto, allo stato attuale della legislazione, da altre pur rilevanti istituzioni dello Stato.<\/p>\n\n\n\n<p>4. \u00c8 indubbio che il premierato elettivo privi il Presidente della Repubblica di uno dei poteri formali pi\u00f9 significativi connessi al suo ruolo nell\u2019ordinamento costituzionale: la scelta e la nomina del Presidente del Consiglio che diviene \u201catto dovuto\u201d. Tuttavia, \u00e8 da notare che la decisione del Presidente della Repubblica \u00e8 gi\u00e0 in atto politicamente orientata (anche se non giuridicamente vincolata) verso il Leader del partito o della coalizione che vince le elezioni attraverso la sua indicazione nominativa nella scheda elettorale, circostanza che costituisce una sorta di anticipazione di fatto del premierato elettivo nella realt\u00e0 politica italiana.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;La riforma incide anche sul potere di scioglimento delle Camere di cui all\u2019art. 88 Cost. che alcuni costituzionalisti hanno definito come il principale potere formale attribuito al Presidente della Repubblica.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Una interpretazione fondata principalmente sulla lettera dell\u2019art. 88 Cost. ha portato a considerare il potere di scioglimento anticipato come esclusiva prerogativa presidenziale. Questa tesi ha perso progressivamente valore in relazione all\u2019accresciuto peso politico-istituzionale della controfirma dell\u2019atto di scioglimento da parte del Presidente del Consiglio, fino a considerarla come proposta vincolante, cos\u00ec da ridurre anche il peso politico del parere dei Presidenti delle Camere. Si \u00e8 fatta strada la tesi dello scioglimento anticipato come potere effettivo del Presidente del Consiglio, tesi sorretta da una visione politica tendente verso un sistema bipolare maggioritario. Le differenti tesi dottrinarie sfumano dinanzi alla constatazione che lo scioglimento dipende principalmente dalla disponibilit\u00e0 delle forze politiche pi\u00f9 o meno interessate a trovare una soluzione dei contrasti esistenti.<\/p>\n\n\n\n<p>La concezione \u201cgovernativa\u201d consente all\u2019Esecutivo di mantenere la compattezza della maggioranza che lo sostiene e di disporre un potente strumento nei confronti del Parlamento in particolare al momento in cui si profilasse o si ponesse la questione di fiducia.<\/p>\n\n\n\n<p>Di converso la configurazione dello scioglimento anticipato come atto complesso mette sostanzialmente sullo stesso piano il Presidente della Repubblica ed il Presidente del Consiglio ed implica una collaborazione pi\u00f9 o meno obbligata tra i due organi. Questa interpretazione, in un sistema impostato in senso multipolare, offre una maggiore garanzia al Parlamento ed alle minoranze politiche a fronte di eventuali forzature imposte dalle maggioranze di governo.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Il Presidente della Repubblica di norma ha fatto un uso prudente del potere di scioglimento anticipato consentendo al Parlamento di esprimere nuove maggioranze e nuovi Governi senza ricorrere a consultazioni elettorali favorendo lo svolgimento della legislatura. In altre situazioni il potere di scioglimento \u00e8 stato esercitato in caso di accertata evidente divaricazione tra corpo elettorale e consistenza rappresentativa delle Camere che lasciava trasparire una maggioranza nel Paese lontana da quella espressa nelle precedenti elezioni.<\/p>\n\n\n\n<p>I diversi orientamenti dottrinari relativi allo scioglimento anticipato confrontati con le novit\u00e0 del progetto di riforma appaiono superati dalla categoricit\u00e0 di quelle disposizioni.<\/p>\n\n\n\n<p>Si prevede, in sintesi, che in caso di mancata fiducia delle Camere al nuovo Governo il Presidente della Repubblica \u201crinnova\u201d l\u2019incarico al Presidente eletto ed in caso di nuova sfiducia \u201cprocede\u201d allo scioglimento delle Camere, mentre in caso di revoca della fiducia il Presidente della Repubblica \u201cscioglie\u201d le Camere.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Inoltre, qualora il Presidente del Consiglio eletto presenti le dimissioni, pu\u00f2 proporre al Presidente della Repubblica, \u201cche lo dispone\u201d, lo scioglimento delle Camere. Qualora non ritenga di formulare la proposta (e nei casi di morte, impedimento permanente e decadenza) il Presidente della Repubblica \u201cpu\u00f2 una sola volta nella legislatura\u201d conferire l\u2019incarico di formare il Governo al Presidente dimissionario o ad altro parlamentare del suo schieramento politico. Non pu\u00f2 sciogliere le Camere negli ultimi sei mesi del mandato \u201csalvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Nelle situazioni considerate l\u2019intervento del Presidente della Repubblica \u00e8 normativamente vincolato e nel caso di scioglimento delle Camere si pone come \u201catto dovuto\u201d. Al di l\u00e0 della deferenza istituzionale al Capo dello Stato che firma il decreto, il potere effettivo si trasferisce al leader del Governo scelto insieme alla maggioranza parlamentare dal corpo elettorale.<\/p>\n\n\n\n<p>La revisione normativa segue la via della certezza del diritto superando l\u2019ambiguit\u00e0 delle interpretazioni oscillanti, in sintesi, tra la natura presidenziale dell\u2019atto, quella governativa e quella \u201cduumvirale\u201d a partecipazione congiunta.<\/p>\n\n\n\n<p>Non pu\u00f2 negarsi che i previsti automatismi comportino una riduzione della flessibilit\u00e0 del sistema insieme con un conseguente ridimensionamento della figura del Presidente della Repubblica.<\/p>\n\n\n\n<p>Le novit\u00e0 prospettate, pur incidendo sulla portata dell\u2019art. 88 della Costituzione, tuttavia, hanno lasciato indenne da modifiche testuali il comma 1 che appare pienamente operante come fonte di un potere generale di scioglimento pur con un ridotto campo di applicazione materiale vincolato nei casi specifici oggetto delle disposizioni riformatrici.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Sono ipotizzabili casi di scioglimento delle Camere anche al di fuori delle ipotesi espressamente indicate nel progetto di riforma. I presupposti giustificativi non sono individuati nella Costituzione cos\u00ec da rendere assai ampia la discrezionalit\u00e0 dell\u2019esercizio del potere presidenziale cui fa da contraltare governativo la controfirma del Presidente del Consiglio a conferma della condivisione (pi\u00f9 o meno forzata) e della legittimit\u00e0 dell\u2019atto.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>La prassi istituzionale offre esempi indicativi dei presupposti che nel tempo hanno portato allo scioglimento anticipato nella realt\u00e0 istituzionale dell\u2019attuale ordinamento e che costituiscono dei precedenti qualificati secondo la dottrina costituzionalistica, come nelle situazioni in cui le Camere non sono in grado di esprimere una maggioranza di Governo o nel caso gi\u00e0 ricordato di rilevante ed evidente contrasto tra maggioranza parlamentare e volont\u00e0 popolare manifestata, tra l\u2019altro, in consultazioni elettorali sub-nazionali.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019istituto potrebbe assumere anche la forma di scioglimento \u201csanzionatorio\u201d nei confronti di un Parlamento inerte nell\u2019attuazione della Costituzione o in casi estremi di tentativi di sovvertire surrettiziamente le regole fondamentali dell\u2019ordinamento costituzionale.<\/p>\n\n\n\n<p>In queste situazioni l\u2019art.88 Cost. manterrebbe la piena potenzialit\u00e0 originaria secondo la visione dei costituenti che preferirono lasciare aperta la disposizione sul potere di scioglimento senza precisare le fattispecie entro i cui limiti esercitarlo, con l\u2019unica condizione del parere obbligatorio e non vincolante dei Presidenti delle Camere e del limite temporale del \u201csemestre bianco\u201d.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>5. Nella relazione illustrativa del disegno di legge costituzionale si osserva che la formulazione del testo \u00e8 ispirata ad un \u201ccriterio minimale\u201d di modifica della Costituzione vigente nella convinzione di operare in continuit\u00e0 con la tradizione costituzionale e parlamentare, limitando gli interventi di revisione a quelli strettamente necessari al conseguimento di obbiettivi quali, in sintesi, la legittimazione democratica diretta del Presidente del Consiglio, la stabilit\u00e0 dell\u2019Esecutivo, la continuit\u00e0 del mandato conferito dagli elettori. Si precisa anche che si intende preservare \u201cin massimo grado\u201d le prerogative del Presidente della Repubblica, \u201cfigura chiave della forma di Governo italiana e dell\u2019unit\u00e0 nazionale\u201d.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Dall\u2019avvento della Repubblica si sono succeduti quasi settanta Governi di vario colore e composizione. Il rafforzamento del ruolo del Capo del Governo con l\u2019attribuzione di alcuni poteri di livello costituzionale costituisce una garanzia di governabilit\u00e0 per l\u2019intera durata della legislatura senza interruzioni pregiudizievoli dell\u2019azione dell\u2019Esecutivo.<\/p>\n\n\n\n<p>Il sistema intende evitare la costituzione di Governi post-elettorali, compresi i Governi \u201ctecnici\u201d, o di mere alleanze elettorali di convenienza costrette a continue mediazioni tra le forze politiche. Tuttavia, pur assicurando stringenti procedure e meccanismi intesi alla continuit\u00e0 della compagine governativa, il sistema non pu\u00f2 escludere in assoluto l\u2019eventualit\u00e0 di contrasti e \u201cribaltoni\u201d interni alla stessa maggioranza, circostanza non remota nella realt\u00e0 politica del nostro Paese.<\/p>\n\n\n\n<p>Alcuni hanno osservato che la riforma appare troppo fortemente incisiva rispetto alla lunga esperienza della politica italiana nell\u2019ambito della forma attuale di Governo parlamentare in un quadro politico generale a base liberale e pluralista. E\u2019 stato rilevato che le proposte avanzate possono considerarsi \u201cminimali\u201d sotto il profilo quantitativo delle modifiche testuali di alcune disposizioni della Costituzione ma hanno una potenziale portata, sul piano di diritto e di fatto, fortemente innovativa su punti fondamentali dell\u2019ordinamento costituzionale: in particolare il ruolo del Capo dello Stato, l\u2019 assetto dei rapporti tra Presidente della Repubblica, Parlamento e Capo del Governo, il ruolo e la rappresentativit\u00e0 del Parlamento ed il mandato dei parlamentari, fino al principio dell\u2019equilibrio e della separazione dei poteri.<\/p>\n\n\n\n<p>La conservazione del rapporto di fiducia mantiene il sistema proposto nell\u2019ambito del regime parlamentare con un Parlamento capace di incidere con il suo diniego anche sull\u2019esito della elezione popolare del Premier. Considerato il meccanismo di elezione congiunta delle Camere e del Presidente del Consiglio, il rifiuto della fiducia, specialmente di quella iniziale per il nuovo Governo, resta un\u2019ipotesi del tutto improbabile, a meno di improvvisi mutamenti degli \u201cumori\u201d degli schieramenti politici parlamentari.<\/p>\n\n\n\n<p>Si profila la centralit\u00e0 di un nuovo tipo di rapporto fiduciario proiettato oltre il Parlamento direttamente verso il corpo elettorale chiamato ad esprimersi ogni volta che si presenti una situazione di crisi di Governo: Un sistema vincolato, ispirato alla formula \u201csimul stabunt, simul cadent\u201d, privo di un grado di flessibilit\u00e0 che in certe situazioni consenta iniziative di conciliazione ed intermediazione, utilmente esperibili, in ipotesi, per favorire la permanenza dell\u2019Esecutivo ed evitare l\u2019\u201cextrema ratio\u201d di nuovi ricorsi alle urne.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Il ruolo dei cittadini nella scelta dei propri rappresentanti e nella determinazione dell\u2019indirizzo politico e programmatico governativo resta in gran parte condizionato dal fatto che i partiti presentano candidati preventivamente selezionati e linee programmatiche indicate per sintesi essenziali di cui gli elettori prendono atto, in una societ\u00e0 in cui gli stessi partiti hanno perso quel radicamento che avevano in tempi passati.<\/p>\n\n\n\n<p>Il susseguirsi negli ultimi decenni di diverse discipline elettorali unitamente ai frequenti cambi di Governo e delle conseguenti linee politiche e dei programmi ha prodotto un disorientamento degli elettori ed ha aggravato la disaffezione dei cittadini sempre pi\u00f9 disincantati e distanti dalla vita politica, il diffuso fenomeno dell\u2019astensionismo, la volatilit\u00e0 degli orientamenti politici nelle consultazioni elettorali. L\u2019elezione diretta del Premier \u00e8 un passo significativo verso una maggiore partecipazione alle vicende politiche ed istituzionali con auspicabili effetti positivi anche sulla qualit\u00e0 della rappresentanza politica nelle istituzioni del Paese.<\/p>\n\n\n\n<p>In definitiva, una riforma con argomentazioni a favore e contro, con la promozione di alcuni valori ritenuti prevalenti e l\u2019affievolimento di altri, nel complesso una riforma con luci ed ombre.<\/p>\n\n\n\n<p>Per apprezzare compiutamente l\u2019impatto che la revisione costituzionale avrebbe sulla realt\u00e0 istituzionale e politica del Paese sarebbe necessario conoscere i termini della disciplina del sistema elettorale delle Camere da applicare alle consultazioni relative alla nuova forma di Governo, disciplina che viene opportunamente rinviata al legislatore ordinario, compito assai arduo per la peculiare sensibilit\u00e0 politica delle leggi elettorali che incidono direttamente sui differenti interessi dei partiti e riguardano, di norma, gli stessi soggetti ai quali compete la loro approvazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Il premierato elettivo e l\u2019impostazione della relativa disciplina elettorale sono intimamente legati da un nesso di reciproca dipendenza: anche qui, con significato traslato, \u201csimul stabunt, simul cadent\u201d, con una correlazione che potrebbe apparire come un rapporto ineguale di prevalenza delle regole elettorali rispetto alle modifiche istituzionali, tanto da far ipotizzare che gli obbiettivi politici della forma di governo del premierato potrebbero essere in gran parte conseguiti tramite una apposita disciplina elettorale approvata con legge ordinaria anzich\u00e9 una elaborata revisione costituzionale che non trova unanimi consensi.<\/p>\n\n\n\n<p>La tesi, a prima vista suggestiva per la soluzione apparentemente facile che offre, tuttavia rivela tutta la sua superficialit\u00e0 e la carica problematica per la stabilit\u00e0 dei rapporti istituzionali e la continuit\u00e0 degli Esecutivi e dei programmi di Governo che non sarebbero assicurati normativamente ma affidati alle valutazioni di convenienza delle singole forze politiche in campo, non di rado divise e riottose nell\u2019ambito delle stesse coalizioni.<\/p>\n\n\n\n<p>Il successo della revisione costituzionale della forma di governo ed i relativi auspicati benefici per il Paese restano condizionati da future regole che prevedano un sistema elettorale finalizzato a consolidare un assetto politico bipolare ed evitino il rischio di fallimenti registrati in altri Paesi.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Giulio Maninchedda, gi\u00e0 Prefetto della Repubblica 1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nel vigente ordinamento costituzionale il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio e, su proposta di questo, i Ministri. 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